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costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato e depositato in cancelleria il 30 agosto 2024, iscritto al n. 33 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eUfficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Sardegna, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della RWE Renewables Italia srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 14 gennaio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Eugenio De Bonis per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Claudio Vivani per RWE Renewables Italia srl, Mattia Pani e Giovanni Parisi per la Regione autonoma Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 30 agosto 2024 (reg. ric. n. 33 del 2024), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi primo e terzo, della Costituzione, in relazione al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1\u0026#176; dicembre 2018, sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili\u0026#187;, alla medesima direttiva 2018/2001/UE e al regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralit\u0026#224; climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (\u0026#171;Normativa europea sul clima\u0026#187;); nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna); e, infine, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Con il medesimo ricorso il Governo ha formulato istanza di sospensione della disposizione impugnata, ai sensi dell\u0026#8217;art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), paventando che dalla sua applicazione deriverebbe, nelle more della definizione del giudizio nel merito, \u0026#171;\u0026#8220;il rischio di un irreparabile pregiudizio all\u0026#8217;interesse pubblico o all\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#8221;, ovvero il \u0026#8220;rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini\u0026#8221;\u0026#187;. Tale pregiudizio consisterebbe nel fatto che la sottoposizione a misure di salvaguardia, per massimo diciotto mesi, degli ambiti territoriali interessati dalle procedure realizzative di impianti di produzione di energia derivante da fonti energetiche rinnovabili (FER), cos\u0026#236; come disposta dalla disposizione regionale impugnata, farebbe mancare la quota regionale di potenza aggiuntiva necessaria per realizzare l\u0026#8217;obiettivo di potenza complessiva da raggiungere nel 2030, fissata dal decreto del Ministro dell\u0026#8217;ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l\u0026#8217;individuazione di superfici e aree idonee per l\u0026#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili), ed esplicata nella Tabella A di cui all\u0026#8217;art. 2 del medesimo d.m. (pari a 6.264 MV), in attuazione degli obblighi eurounitari imposti in particolare dal regolamento n. 2021/1119/UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel merito, rappresenta l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che l\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 introduce misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, \u0026#171;[n]elle more dell\u0026#8217;approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell\u0026#8217;articolo 20, comma 4\u0026#187;, del d.lgs. n. 199 del 2021, \u0026#171;nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;approvazione del PRS, dell\u0026#8217;aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell\u0026#8217;aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale\u0026#187; e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.1.\u0026#8211; La disposizione impugnata, nell\u0026#8217;imporre un divieto alla realizzazione di nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdurrebbe una deroga \u0026#8211; seppur transitoria \u0026#8211; rispetto alla disciplina statale che demanda a decreti ministeriali l\u0026#8217;individuazione dei principi e criteri omogenei e che, comunque, anche nelle more dell\u0026#8217;adozione di siffatti decreti, vieterebbe ogni moratoria dei procedimenti di autorizzazione. La disposizione regionale, dunque, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale, segnatamente con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremette il ricorrente che lo statuto speciale riconosce alla Regione autonoma Sardegna competenza legislativa concorrente in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) nei limiti fissati dall\u0026#8217;art. 3 dello statuto, ossia in armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella presente fattispecie assumerebbe rilievo l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., poich\u0026#233; esso configurerebbe un titolo di competenza pi\u0026#249; ampio rispetto a quello previsto dallo statuto speciale, in applicazione della \u0026#8220;clausola di maggior favore\u0026#8221;, recata dall\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che consente l\u0026#8217;applicazione delle disposizioni del Titolo V della Costituzione alle regioni speciali per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle gi\u0026#224; attribuite dai rispettivi statuti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni regionali impugnate violerebbero direttamente i principi stabiliti dal legislatore statale con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda il ricorrente che, ai sensi del comma 1 del richiamato art. 20, la definizione di principi e criteri omogenei per l\u0026#8217;individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili, aventi una potenza pari a quella individuata come necessaria dal Piano nazionale integrato per l\u0026#8217;energia e il clima (PNIEC), avviene per mezzo di uno o pi\u0026#249; decreti ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt\u0026#224; ed autonomie locali) entro 180 giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore del d.lgs. n.199 del 2021 (ossia entro il 15 dicembre 2021). Il successivo comma 4 stabilisce che, entro 180 giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore dei citati decreti ministeriali, le Regioni individuano le aree idonee con legge; il comma 6 impone espressamente il divieto di introdurre moratorie o sospensioni di termini dei procedimenti di autorizzazione, nelle more dell\u0026#8217;individuazione delle aree idonee sulla base dei citati decreti ministeriali; il comma 8 individua, \u003cem\u003emedio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003etempore\u003c/em\u003e, alcune aree idonee all\u0026#8217;installazione (siti di impianti gi\u0026#224; installati, siti oggetto di bonifica, cave e miniere cessate, eccetera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta inoltre il Governo che il d.lgs. n. 199 del 2021 avrebbe recepito la direttiva 2018/2001/UE, stabilendo che gli obiettivi energetici nazionali del PNIEC all\u0026#8217;anno 2030 sono ripartiti in sotto-obiettivi energetici regionali, da cui consegue che ogni regione e Provincia autonoma \u0026#232; chiamata a garantire sul proprio territorio il consumo di una quota minima di energia di fonti rinnovabili (FER).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione regionale impugnata, incidendo sul raggiungimento dei target imposti dalla normativa unionale, si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., ai sensi del quale \u0026#171;[l]a potest\u0026#224; legislativa \u0026#232; esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u0026#233; dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u0026#187;, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, perch\u0026#233; comprometterebbe gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell\u0026#8217;Unione europea volti a garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte sarebbe costante nel ritenere costituzionalmente illegittime norme regionali volte a sancire, in via generale e astratta, la non idoneit\u0026#224; di intere aree di territorio o a imporre, in maniera generalizzata ed aprioristica, limitazioni, perch\u0026#233; ci\u0026#242; sarebbe in contrasto anche con il principio fondamentale di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, stabilito dal legislatore statale in conformit\u0026#224; alla normativa dell\u0026#8217;Unione europea (sono citate le sentenze n. 27 del 2023, n. 77 del 2022, n. 69 del 2018 e n. 13 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda il ricorrente che, nel dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di una norma abruzzese, il Giudice delle leggi avrebbe affermato che ogni moratoria in questo settore confligge con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, \u0026#171;in linea di continuit\u0026#224; con quelli fatti propri dalle direttive 2001/77/CE e 2009/28/CE\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 27 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.2.\u0026#8211; La seconda e autonoma questione promossa dal ricorrente concerne l\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, ai sensi del quale le misure di salvaguardia adottate dal comma 1 del citato art. 3 trovano applicazione anche laddove \u0026#8211; alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale \u0026#8211; nelle aree individuate dal medesimo comma siano in corso procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima perch\u0026#233; irragionevole e lesiva dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna volta avviato il procedimento di autorizzazione, la previsione che l\u0026#8217;impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa essere pi\u0026#249; realizzato, oltre a determinare una lesione del legittimo affidamento dell\u0026#8217;operatore, provocherebbe anche un suo indubbio danno, posto che, nelle more del compimento delle procedure per l\u0026#8217;ottenimento dei titoli abilitativi, si assume che egli abbia gi\u0026#224; sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti, cos\u0026#236; risultando violato anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., peraltro, \u0026#171;trascurando le attivit\u0026#224; amministrative eventualmente gi\u0026#224; svolte dalle autorit\u0026#224; competenti, a scapito del principio costituzionalmente rilevante del buon andamento della pubblica amministrazione\u0026#187;. Dal che si prospetta altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Costituitasi in giudizio, la Regione autonoma Sardegna, afferma anzitutto che l\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare sarebbe inammissibile per genericit\u0026#224;, perch\u0026#233; non sarebbe stato dimostrato come la sottoposizione a misure di salvaguardia, per un massimo di 18 mesi, delle aree contemplate dal comma 1 dell\u0026#8217;impugnato art. 3 possa effettivamente pregiudicare il raggiungimento della quota complessiva di produzione da fonti di energia rinnovabile che l\u0026#8217;Italia deve traguardare entro il 2030, come previsto dal PNIEC in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 dicembre 2018, sulla governance dell\u0026#8217;Unione dell\u0026#8217;energia e dell\u0026#8217;azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Non sarebbe dimostrato, in altri termini, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e che dovrebbe discendere dalla immediata applicazione della disposizione regionale, \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e che \u0026#8211; per giustificarne una sospensione cautelare dell\u0026#8217;efficacia \u0026#8211; dovrebbe consistere in \u0026#171;un irreparabile pregiudizio all\u0026#8217;interesse pubblico o all\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica\u0026#187;, ovvero nel \u0026#171;rischio di un pregiudizio grave ed irreparabile per i diritti dei cittadini\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;istanza cautelare sarebbe in ogni caso da respingere perch\u0026#233; il pregiudizio grave e irreparabile, dedotto dal ricorrente e concernente la asserita impossibilit\u0026#224; del raggiungimento della quota di produzione di energia da fonti rinnovabili secondo la \u0026#8220;tabella di marcia\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 2 del d.m. 21 giugno 2024, non sussisterebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAi sensi del citato art. 2 del d.m. 21 giugno 2024, la Regione autonoma Sardegna sarebbe tenuta a garantire entro il 2025 una produzione di potenza aggiuntiva (a partire dal 1\u0026#176; gennaio 2021) di energia elettrica FER di 1.553 MW. Rappresenta la difesa regionale che al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;impugnato art. 3 sarebbe stata intrapresa la realizzazione di impianti con inizio di lavori effettivo e previsioni di fine lavori dichiarata in grado di assicurare una produzione aggiuntiva di energia di 291 MW per il 2024 e di 390 MW per il 2025, per un totale di 681 MW, cui andrebbero aggiunti i 694 MW di potenza aggiuntiva gi\u0026#224; installata nel 2024. Si conseguirebbe cos\u0026#236; il risultato di 1.375 MW di potenza aggiuntiva per tutto il 2025, \u0026#171;con uno scostamento di appena 178 MW rispetto al succitato target di 1.553 MW prefissato per la regione Sarda entro tale annualit\u0026#224; dal DM 21 giugno 2024\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSostiene la Regione che la disposizione impugnata, peraltro, non sarebbe idonea a incidere sugli impianti \u0026#171;gi\u0026#224; in fase di realizzazione\u0026#187; al momento della sua entrata in vigore e che le misure di salvaguardia impugnate sarebbero efficaci per 18 mesi, quindi al massimo fino al 4 gennaio 2026, ossia nelle more dell\u0026#8217;individuazione delle aree idonee da parte di una legge regionale da adottarsi entro 180 giorni dalla pubblicazione del d.m. 21 giugno 2024. La difesa regionale attesta che la Giunta regionale avrebbe gi\u0026#224; approvato il disegno di legge di individuazione delle aree idonee, che disporrebbe anche, una volta entrato in vigore, l\u0026#8217;abrogazione della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre nel senso della non fondatezza dell\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare, la difesa regionale deduce che la Regione autonoma Sardegna sarebbe in grado di assicurare una produzione di circa 1.460 MW di potenza aggiuntiva in relazione a tutto il 2025, a fronte dell\u0026#8217;obiettivo di 1.553 MW imposto dal d.m. 21 giugno 2024, con uno scostamento residuale, eventualmente agilmente recuperabile gi\u0026#224; a partire da gennaio 2026.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il ricorso statale, secondo la Regione, sarebbe inammissibile per omessa ricostruzione del quadro normativo in cui si inserisce la disposizione impugnata, nonch\u0026#233; per mancato adeguato confronto con le competenze statutarie di cui dispone la stessa Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma la difesa regionale che il ricorso avrebbe completamente omesso qualunque riferimento alla competenza legislativa primaria regionale in materia di edilizia e urbanistica di cui all\u0026#8217;art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), dello statuto, nonch\u0026#233; quella correlata concernente la tutela paesaggistica che la Regione autonoma Sardegna esercita ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480 (Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna). L\u0026#8217;ambito materiale di competenza attinto dalla legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 si evincerebbe dall\u0026#8217;art. 1 della stessa legge, rubricato \u0026#171;Finalit\u0026#224;\u0026#187;, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a presente legge reca norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente anche in rapporto all\u0026#8217;articolo 9 della Costituzione\u0026#187;. Il Governo, secondo la difesa regionale, avrebbe dovuto dimostrare preliminarmente che la legge regionale della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si discute sia stata adottata in totale carenza di competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAsserisce altres\u0026#236; la Regione autonoma Sardegna che il d.lgs. n. 199 del 2021 farebbe salve \u0026#171;le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalit\u0026#224; del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione\u0026#187; (art. 49 del d.lgs. n. 199 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso, pertanto, non avrebbe compiuto una adeguata e corretta ricognizione del quadro normativo nel quale si inserisce la disposizione regionale impugnata, dal che ne viene eccepita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la questione relativa alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. sarebbe meramente assertiva, dal che, anche per questo motivo, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, del pari inammissibili dovrebbero dichiararsi i motivi di impugnazione concernenti le asserite violazioni degli artt. 3 e 97 Cost., in quanto tali parametri sarebbero solo enunciati e sforniti di adeguata spiegazione e relativo impianto argomentativo-motivazionale di supporto (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 141 del 2024). Peraltro, l\u0026#8217;art. 97 Cost. non sarebbe esplicitamente evocato nella deliberazione ad impugnare del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, il ricorso dovrebbe dichiararsi comunque non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla asserita violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., la difesa regionale rinvia a quanto gi\u0026#224; ricostruito in ordine alla non fondatezza della richiesta di sospensione cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto riguarda la prospettata violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma Sardegna deduce la non fondatezza della questione, poich\u0026#233; la disposizione regionale impugnata sarebbe stata adottata nell\u0026#8217;esercizio di una competenza legislativa esclusiva della Regione in materia di \u0026#171;tutela paesaggistica e governo del territorio\u0026#187;. Peraltro, la giurisprudenza costituzionale avrebbe attribuito margini di individuazione delle aree non-idonee per gli impianti da FER pi\u0026#249; ampi alle regioni speciali rispetto alle regioni ordinarie (\u0026#232; citata la sentenza n. 224 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePriva di fondamento sarebbe, infine, anche la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost., perch\u0026#233; l\u0026#8217;obiettivo della disposizione regionale impugnata sarebbe piuttosto quello di tutelare gli operatori economici, onde evitare che sostengano oneri in relazione ad iniziative ricadenti in aree che potrebbero risultare non idonee. Precisa la difesa regionale che il comma 8 dell\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 elencherebbe una serie di aree che vengono considerate idonee, nelle more della loro concreta individuazione da parte del decreto ministeriale. Tale decreto ministeriale, a sua volta, concederebbe alle regioni la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di fare salve le aree idonee di cui all\u0026#8217;art. 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto\u0026#187; (art. 7, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e [\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e], del d.m. 21 giugno 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa queste disposizioni la Regione deduce che sarebbe consentito alle amministrazioni regionali discostarsi, nella mappatura del proprio territorio, dall\u0026#8217;elenco delle aree idonee come definite dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, \u0026#171;potendo cos\u0026#236; anche qualificare come non idoneo un ambito che invece era idoneo ai sensi di quest\u0026#8217;ultima citata disposizione\u0026#187;. Peraltro, una norma di salvaguardia che facesse salvi i progetti riguardanti impianti insistenti su aree qualificate come idonee ai sensi dell\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, gi\u0026#224; intrapresi prima dell\u0026#8217;adozione delle leggi regionali di definizione delle aree idonee e non inidonee, sarebbe stata presente nella bozza del decreto ministeriale attuativo (poi divenuto d.m. 21 giugno 2024) ma, poi, espunta, di comune accordo tra lo Stato e le regioni, in sede di Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;Associazione nazionale energia del vento (ANEV) ha depositato, in veste di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, un\u0026#8217;opinione scritta di segno adesivo al ricorso dello Stato, ammessa con decreto presidenziale del 21 ottobre 2024, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che consente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalit\u0026#224;, di depositare con modalit\u0026#224; telematica un\u0026#8217;opinione scritta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn aggiunta agli argomenti svolti nel ricorso, l\u0026#8217;opinione prospetta ulteriori profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni impugnate, basati sulla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 1 (Protezione della propriet\u0026#224;) del Protocollo addizionale n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nonch\u0026#233; agli artt. 16 (Libert\u0026#224; di impresa) e 17 (Diritto di propriet\u0026#224;) della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare, l\u0026#8217;ANEV rappresenta, con l\u0026#8217;ausilio di una carta geografica, l\u0026#8217;estensione territoriale delle aree interessate dal divieto, cos\u0026#236; come individuate dalle disposizioni impugnate \u0026#8211; mappatura che peraltro sarebbe confermata dall\u0026#8217;approvanda legge regionale di individuazione delle aree idonee \u0026#8211; e che determinerebbe \u0026#171;il fallimento di gran parte delle iniziative imprenditoriali in corso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con atto del 15 ottobre 2024 \u0026#232; intervenuta in giudizio RWE Renewables Italia srl (da ora: Societ\u0026#224;), la quale, contestualmente, ha depositato istanza di fissazione anticipata e separata della sola questione concernente l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del suo intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRappresenta l\u0026#8217;interveniente Societ\u0026#224; di essere attiva nello sviluppo, nella costruzione e nell\u0026#8217;esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAsserisce di essere titolare di una posizione giuridica differenziata, che sarebbe lesa in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio. In particolare, la Societ\u0026#224;, in quanto responsabile \u0026#8211; fra l\u0026#8217;altro \u0026#8211; di tre progetti autorizzati ma non ancora avviati nel territorio della Regione autonoma Sardegna, dovrebbe ritenersi legittimata all\u0026#8217;intervento, in considerazione del fatto che la moratoria dei procedimenti autorizzativi in corso, disposta dalla disposizione impugnata, applicandosi anche ai progetti menzionati, comporterebbe la diretta lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e della sfera patrimoniale riconosciuti dagli artt. 41 e 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSempre a detta dell\u0026#8217;interveniente, la sua qualifica di societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata le impedirebbe di depositare un\u0026#8217;opinione in veste di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative, che riserverebbe questa facolt\u0026#224; esclusivamente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali, \u0026#171;portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, elemento che ne rafforzerebbe la richiesta di intervento nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna ha depositato nei termini memoria integrativa, nella quale ribadisce che le disposizioni regionali impugnate dovrebbero intendersi quali \u0026#171;misure interinali di salvaguardia nelle more della pianificazione del territorio sardo\u0026#187;, che sarebbe di fatto \u0026#171;pres[o] d\u0026#8217;assalto\u0026#187; da richieste di autorizzazione per la costruzione e l\u0026#8217;esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Tale circostanza sarebbe attestata anche da \u0026#171;Uffici statali del Ministero della Cultura\u0026#187;, i quali, in uno dei numerosi pareri endoprocedimentali resi dalla Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in merito alla richiesta di valutazione di impatto ambientale (VIA) per un impianto da fonte eolica da ubicarsi in una delle tante aree della Sardegna caratterizzate dalla presenza di significativo rilievo culturale e paesaggistico, avrebbero affermato che \u0026#171;nell\u0026#8217;area vasta di intervento si sta progressivamente verificando un effetto cumulo che si prospetta di gran lunga superiore alla capacit\u0026#224; di carico dell\u0026#8217;ambiente naturale, fenomeno che ormai riguarda in maniera diffusa l\u0026#8217;intero territorio regionale, dove le richieste di connessione per realizzare impianti a energie rinnovabili sono tali da superare, al 30.06.2023, di ben 10 volte [\u0026#8230;] quanto previsto, per la regione Sardegna, come obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base della bozza del D.M. sulle c.d. \u0026#8220;aree idonee\u0026#8221;, [\u0026#8230;] tanto da prospettarsi la progressiva sostituzione/industrializzazione dell\u0026#8217;ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia\u0026#187; (nota della Soprintendenza PNRR prot. ingresso 0187684 del 20 novembre 2023). Nella medesima prospettiva, la difesa regionale osserva che il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, nell\u0026#8217;ordinanza citata anche dall\u0026#8217;Avvocatura generale, nel motivare il rigetto dell\u0026#8217;istanza cautelare presentata dalla Societ\u0026#224;, ha affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;interesse della ricorrente a ottenere tutela cautelare nella presente sede appare oggettivamente recessivo rispetto a quello pubblicistico alla conservazione \u0026#8211; nelle more \u0026#8211; dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; del territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ulteriore memoria, il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce le motivazioni rappresentate nel ricorso nel senso dell\u0026#8217;accoglimento, precisando che allorch\u0026#233; si voglia ritenere che la Regione abbia emanato la disposizione impugnata nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza statutaria in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dello statuto), trattandosi di competenza legisaltiva concorrente, essa dovrebbe comunque esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale o da quest\u0026#8217;ultima desumibili. Fra questi rientrerebbero sicuramente quelli recati dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, fra cui senz\u0026#8217;altro quello disposto dal comma 5, ossia \u0026#171;il vincolo del raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 [...] tenendo conto della sostenibilit\u0026#224; dei costi correlati al raggiungimento di tale obiettivo\u0026#187;. Tale violazione determinerebbe il palese contrasto della disposizione impugnata con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione a quanto stabilito da ultimo dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio. Similmente ci si troverebbe di fronte a un diretto contrasto dell\u0026#8217;impugnato art. 3, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 con il principio recato dal comma 6 del d.lgs. n. 199 del 2021, che vieta qualunque moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione. A riprova peraltro della violazione anche del legittimo affidamento degli operatori (artt. 3 e 41 Cost.), l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rappresenta che, con una recente ordinanza, il giudice amministrativo avrebbe rigettato una istanza di sospensione cautelare presentata da una societ\u0026#224; avverso il provvedimento di diniego di autorizzazione di un impianto fotovoltaico, emesso dal Comune di Porto Torres per contrasto della richiesta di autorizzazione con le previsioni della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, pur a fronte dell\u0026#8217;emissione dei pareri positivi da parte delle diverse Amministrazioni intervenute in conferenza di servizi (TAR Sardegna, sezione seconda, ordinanza 8 novembre 2024, n. 319).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta infine lo Stato che la semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili \u003cem\u003eonshore\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eoffshore\u003c/em\u003e rientrerebbe tra gli obiettivi PNRR indicati, per il Ministero dell\u0026#8217;ambiente e della sicurezza energetica, alla componente 2 della missione 2 del Piano, in particolare alla riforma 1 (M2C2-6: M2C2R1), rubricata \u0026#171;Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili onshore e offshore, nuovo quadro giuridico per sostenere la produzione da fonti rinnovabili e proroga dei tempi e dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; degli attuali regimi di sostegno: Entrata in vigore di un quadro giuridico per la semplificazione delle procedure di autorizzazione a costruire strutture per le energie rinnovabili onshore e offshore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Con memoria del 23 dicembre 2024, la Regione resistente ha depositato copia della legge della Regione Sardegna 5 dicembre 2024, n. 20, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi\u0026#187;, che fra l\u0026#8217;altro, all\u0026#8217;art. 4, comma 1 ha abrogato la legge reg. Sardegna n. 5 del 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In data 24 dicembre 2024 la Societ\u0026#224; ha depositato ulteriore memoria in cui sostiene di aver ottenuto l\u0026#8217;autorizzazione unica \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell\u0026#8217;energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;) emanata dalla Regione autonoma Sardegna con determinazione dirigenziale n. 49 del 22 gennaio 2024, protocollo n. 0003276, per la costruzione e l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica denominato \u0026#8220;Alas\u0026#8221; (previa valutazione di impatto ambientale conclusasi con positivo giudizio di compatibilit\u0026#224; ambientale reso con deliberazione del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento in giudizio, ai sensi degli artt. 31 e 4, comma 3, delle Norme integrative, la Societ\u0026#224; rappresenta di essere direttamente destinataria dell\u0026#8217;applicazione della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, impugnata dal Governo nel presente giudizio, il quale \u0026#8211; avendo anticipato lo scrutinio da parte di questa Corte \u0026#8211; costituirebbe l\u0026#8217;unica sede possibile per consentire alla Societ\u0026#224; di ottenere tutela dei diritti che le sarebbero costituzionalmente garantiti, che altrimenti avrebbero trovato tutela mediante il giudizio in via incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza pubblica del 14 gennaio 2025 \u0026#232; stata data lettura dell\u0026#8217;ordinanza dibattimentale, riportata in calce, con cui \u0026#232; stato dichiarato non ammissibile l\u0026#8217;intervento della Societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, ha impugnato l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi primo e terzo, Cost., in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE; nonch\u0026#233; in riferimento all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001 e agli artt. 3 e 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto speciale; e, infine, in riferimento agli artt. 3, 41 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Rappresenta il ricorrente che l\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 introdurrebbe \u0026#171;misure di salvaguardia\u0026#187; comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell\u0026#8217;approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell\u0026#8217;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole, eccetera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata, nell\u0026#8217;imporre un divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, introdurrebbe una deroga \u0026#8211; seppur transitoria \u0026#8211; rispetto alla disciplina statale che demanda a decreti ministeriali l\u0026#8217;individuazione dei principi e criteri omogenei e, comunque, anche in caso di mancata adozione di siffatti decreti, vieterebbe ogni moratoria dei procedimenti di autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione regionale, dunque, si porrebbe in contrasto con i principi fondamentali ricavabili dalla legislazione statale, e segnatamente con l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nella materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;. Pi\u0026#249; precisamente, sarebbero violati i commi 1, 4, 5 e 6 dell\u0026#8217;art. 20 del richiamato decreto legislativo, ai sensi dei quali la definizione di principi e criteri omogenei per l\u0026#8217;individuazione di superfici e aree idonee e non idonee all\u0026#8217;installazione di impianti a fonti rinnovabili avviene per mezzo di uno o pi\u0026#249; decreti ministeriali, previa intesa in sede di Conferenza unificata entro 180 giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore del medesimo d.lgs. n. 199 del 2021; le regioni, secondo tale previsione, individuano le aree idonee con legge; nelle more dell\u0026#8217;individuazione delle aree idonee sulla base dei citati decreti ministeriali \u0026#232; espressamente vietato introdurre moratorie o sospensioni di termini dei procedimenti di autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, poich\u0026#233; il d.lgs. n. 199 del 2021 avrebbe recepito la direttiva 2018/2001/UE, il divieto di cui all\u0026#8217;impugnato art. 3 della legge regionale sarda si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., ai sensi del quale \u0026#171;[l]a potest\u0026#224; legislativa \u0026#232; esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch\u0026#233; dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali\u0026#187;, in relazione ai principi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE, perch\u0026#233; comprometterebbe gli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti dell\u0026#8217;Unione europea volti a garantire la massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisa il ricorrente che allorch\u0026#233; si volesse ritenere che la Regione abbia emanato la disposizione impugnata nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza statutaria concorrente in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dello statuto), tale competenza avrebbe comunque dovuto esercitarsi nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale o da quest\u0026#8217;ultima desumibili, cui sarebbero riconducibili quelli recati dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La seconda (e autonoma) questione promossa nel ricorso concerne il comma 2 dell\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, ai sensi del quale le misure di salvaguardia adottate dal comma 1 trovano applicazione anche laddove \u0026#8211; alla data di entrata in vigore della presente legge \u0026#8211; nelle aree individuate dal medesimo comma siano in corso procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale disposizione sarebbe costituzionalmente illegittima, secondo il ricorrente, perch\u0026#233; irragionevole e lesiva dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta avviato il procedimento di autorizzazione, la previsione secondo la quale l\u0026#8217;impianto di produzione e accumulo di energia elettrica non possa essere pi\u0026#249; realizzato, oltre a determinare una lesione del legittimo affidamento dell\u0026#8217;operatore, provocherebbe anche un suo indubbio danno, posto che, nelle more del compimento delle procedure per l\u0026#8217;ottenimento dei titoli abilitativi, si assume che lo stesso operatore  abbia gi\u0026#224; sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti, cos\u0026#236; violando anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., trascurando altres\u0026#236; le attivit\u0026#224; amministrative eventualmente gi\u0026#224; svolte dalle autorit\u0026#224; competenti, a scapito del principio costituzionalmente rilevante del buon andamento della pubblica amministrazione. Dal che \u0026#232; prospettata altres\u0026#236; la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna eccepisce anzitutto l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso per mancato adeguato confronto con le competenze statutarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, il mancato confronto con le competenze statutarie determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 58 del 2023 e n. 281 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; detto, il ricorrente ha indicato le competenze statutarie di cui all\u0026#8217;art. 4, comma primo, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto, invocando i limiti che discendono dal rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, fra cui rientra l\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. Il nucleo del ragionamento condotto dal ricorrente, che sostiene il travalicamento delle competenze attribuite al legislatore regionale, emerge, dunque, con sufficiente nettezza. La mancata considerazione di altre competenze regionali pu\u0026#242; incidere, semmai, sul merito delle questioni (da ultimo, sentenza n. 103 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; l\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224; per omessa ricostruzione del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLamenta la Regione che lo Stato non avrebbe considerato che il d.lgs. n. 199 del 2021 farebbe salve \u0026#171;le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono alle finalit\u0026#224; del presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione\u0026#187; (art. 49 del d.lgs. n. 199 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 201 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;odierno giudizio il ricorrente ha sufficientemente ricostruito il contesto normativo di riferimento, chiarendo che le attribuzioni statutarie in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dello statuto) impongono comunque il rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale. Altrettanto chiara risulta la motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la violazione degli altri parametri asseritamente lesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che non assume rilievo nell\u0026#8217;attuale giudizio la sopravvenuta abrogazione della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, da parte dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 20 del 2024, poich\u0026#233; le disposizioni impugnate hanno ricevuto \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003eapplicazione (come si ricava dall\u0026#8217;ordinanza del Consiglio di Stato del 16 dicembre 2024, n. 04777/2024, in cui si d\u0026#224; conto che l\u0026#8217;assessorato regionale competente \u0026#171;ha comunicato la sospensione del procedimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 3 della l.r. Sardegna 3 luglio 2024 n. 5\u0026#187;), condizione che esclude la dichiarazione della cessazione della materia del contendere (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 198 e n. 180 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Al fine della decisione di merito occorre, innanzitutto, stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre la disposizione impugnata, che deve essere esaminata, pertanto, secondo la triplice lente elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte, relativa \u0026#171;all\u0026#8217;oggetto, alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee alla finalit\u0026#224;\u0026#187; (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 95 del 2024, n. 78 del 2020 e n. 164 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome detto, il ricorrente ritiene che la disposizione regionale impugnata costituisca espressione della competenza legislativa concorrente \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in applicazione della clausola di maggior favore (art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001), laddove si ritenga questa pi\u0026#249; ampia di quella statutaria; ovvero, della competenza legislativa statutaria concorrente in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dello statuto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa difesa regionale, in senso contrario, sostiene che l\u0026#8217;ambito di competenza attinto dalla legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 sarebbe quello statutario, di natura primaria, in materia di tutela del paesaggio, come si evincerebbe dall\u0026#8217;art. 1 della stessa legge regionale, rubricato \u0026#171;Finalit\u0026#224;\u0026#187;, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a presente legge reca norme urgenti per garantire la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente anche in rapporto all\u0026#8217;articolo 9 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Lo statuto assegna alla Regione autonoma Sardegna la competenza primaria in materia di \u0026#171;edilizia e urbanistica\u0026#187; (art. 3, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; la correlata \u0026#171;competenza paesaggistica\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 del d.P.R. n. 480 del 1975. La competenza concorrente nella materia \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187;, da esercitarsi nel limite dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, \u0026#232; prevista dall\u0026#8217;art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;oggetto, la legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, recante \u0026#171;Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali\u0026#187;, sottopone una serie di ambiti territoriali a \u0026#171;misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili\u0026#187;, per un periodo non superiore a 18 mesi (art. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Giunta regionale \u0026#232; poi autorizzata ad approvare il disegno di legge istitutivo \u0026#171;dell\u0026#8217;Agenzia regionale dell\u0026#8217;energia per l\u0026#8217;esercizio delle competenze in materia di produzione, trasporto e distribuzione dell\u0026#8217;energia, nonch\u0026#233; nelle materie ad esse connesse di competenza legislativa e amministrativa regionale\u0026#187; (art. 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; proclamata dell\u0026#8217;intervento normativo complessivo coincide con \u0026#171;la tutela e la salvaguardia del paesaggio e dell\u0026#8217;ambiente anche in rapporto all\u0026#8217;articolo 9 della Costituzione\u0026#187; (art. 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe l\u0026#8217;iniziativa della Regione autonoma Sardegna diretta all\u0026#8217;individuazione delle aree da salvaguardare (quali le aree naturali protette, le zone umide di importanza internazionale riconosciute, o quelle umide ricadenti in siti di interesse comunitario o in zone di protezione speciale, ovvero le aree incluse nella rete Natura 2000 relativa alla conservazione degli habitat naturali, le aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette, le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualit\u0026#224;, le aree caratterizzate da situazioni di dissesto oppure di rischio idrogeologico) sembra corrispondere alle indicazioni contenute nel regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 per il \u0026#171;recupero a lungo termine e duraturo della biodiversit\u0026#224; e della resilienza degli ecosistemi in tutte le zone terrestri e marine [...] attraverso il ripristino degli ecosistemi degradati\u0026#187; (art. 1, paragrafo 1, lettera a), purtuttavia, con l\u0026#8217;art. 3 impugnato, il legislatore sardo ha sospeso in modo generalizzato il rilascio di tutte le autorizzazioni per la realizzazione di impianti  di produzione di energia rinnovabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;intervento normativo impugnato sembra pertanto coincidere con la volont\u0026#224; di \u0026#8220;congelare\u0026#8221; almeno per 18 mesi l\u0026#8217;onere di individuare con legge regionale le aree idonee (onere che incombe sulle regioni ai sensi del pi\u0026#249; volte richiamato art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021), sospendendo in tal modo anche i procedimenti autorizzatori in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura di salvaguardia introdotta dall\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024 ha pertanto garantito uno slittamento temporale certo dell\u0026#8217;attuazione delle nuove norme recate dal d.lgs. n. 199 del 2021, in modo da assicurare alla Giunta regionale il tempo necessario per la presentazione (e al Consiglio regionale per l\u0026#8217;approvazione) del disegno di legge regionale di individuazione delle aree idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di questa ricostruzione, questa Corte osserva che la legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, pur conseguendo, come detto, la finalit\u0026#224; di tutelare il paesaggio, incide in modo significativo sulla disciplina relativa agli \u0026#171;impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili\u0026#187;. Pertanto, la legge regionale afferisce in modo prevalente alla competenza statutaria in materia di \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187; (art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, dello statuto speciale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, anche laddove non si consideri prevalente uno dei due ambiti statutari, ma si ritenga che ci si trovi di fronte a un intreccio di competenze, nessuna delle quali prevalente, ci\u0026#242; nondimeno entrambe tali competenze \u0026#8211; quella primaria di tutela del paesaggio e quella concorrente in materia di energia elettrica pi\u0026#249; volte richiamata \u0026#8211; devono esercitarsi \u0026#171;[i]n armonia con la Costituzione e i principi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;, oltre che, solo per la seconda, nel pi\u0026#249; volte ricordato limite \u0026#171;dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;, ai sensi dei medesimi artt. 3 e 4 dello statuto di autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, occorre ricordare che qualora sorga una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in relazione a una legge di una regione ad autonomia speciale per l\u0026#8217;asserita violazione di una norma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, devono essere indicate \u0026#171;le ragioni per le quali il parametro invocato garantirebbe una maggiore autonomia della Regione e sarebbe, perci\u0026#242;, applicabile in luogo di quelli statutari\u0026#187; (sentenza n. 151 del 2017), in attuazione della cosiddetta clausola di maggior favore contenuta all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, secondo cui, \u0026#171;[s]ino all\u0026#8217;adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia pi\u0026#249; ampie rispetto a quelle gi\u0026#224; attribuite\u0026#187; (sentenza n. 119 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione della clausola di maggior favore si giustificherebbe, secondo il ricorrente, in coerenza con il tradizionale confronto parallelo fra \u0026#8220;discipline della funzione\u0026#8221;, guardando al mero tenore testuale dei parametri: l\u0026#8217;art. 4 dello statuto che fa riferimento a \u0026#171;produzione e distribuzione dell\u0026#8217;energia elettrica\u0026#187;; l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. che prevede invece \u0026#171;produzione, distribuzione e trasporto nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve osservarsi che in questa fattispecie, nella ponderazione dei due ambiti di competenza \u0026#8211; quello statutario e quello costituzionale \u0026#8211;, le norme del Titolo V attributive di autonomia alle regioni non possono essere separate da quelle che riservano alla competenza legislativa esclusiva dello Stato determinate materie \u0026#8220;trasversali\u0026#8221;, o da quelle dell\u0026#8217;art. 118 Cost., in materia di allocazione delle funzioni amministrative. \u0026#200; a tale sistema integrato di ciascuna specifica funzione che occorre fare riferimento quando si tratti di applicare la clausola di maggiore favore di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, che rilever\u0026#224;, pertanto, solo nei casi in cui le norme del Titolo V prevedano forme di autonomia pi\u0026#249; ampie di quelle gi\u0026#224; attribuite dagli statuti (\u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 119 del 2019 e n. 255 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl regime della funzione statutaria di cui all\u0026#8217;art. 4, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), come si \u0026#232; visto, patisce il limite dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato, oltre a quelli imposti alla potest\u0026#224; legislativa primaria di cui all\u0026#8217;impugnato art. 3, tra i quali \u0026#8211; per quanto qui viene in rilievo \u0026#8211; quello delle \u0026#171;norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica\u0026#187;, mentre, se \u0026#232; vero che la materia ricompresa nel terzo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost. \u0026#232; oggettivamente pi\u0026#249; ampia di quella statutaria, \u0026#232; altres\u0026#236; vero che essa subisce non solo il limite dei principi fondamentali, ma anche quelli derivanti dall\u0026#8217;esercizio di tutte le competenze legislative esclusive statali cosiddette trasversali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale valutazione, nel caso di opere relative alla produzione di energia, conduce a far ritenere recessivo, nel caso di specie, il titolo di competenza riconosciuto dal Titolo V a favore del titolo di potest\u0026#224; legislativa previsto dallo statuto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse nei confronti dell\u0026#8217;intero art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, in riferimento agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e ai principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell\u0026#8217;energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento n. 2021/1119/UE, sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Questa Corte, con la recente sentenza n. 103 del 2024, ha ricostruito i tratti essenziali dell\u0026#8217;evoluzione normativa nazionale, concernente l\u0026#8217;individuazione delle aree in cui \u0026#232; consentita l\u0026#8217;installazione degli impianti di energia rinnovabile, dando atto del passaggio dalla disciplina introdotta con l\u0026#8217;art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, a quella dettata dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021 e attuata con il d.m. 21 giugno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl d.lgs. n. 199 del 2021 \u0026#232; stato adottato nell\u0026#8217;esercizio di un intreccio di competenze legislative esclusive statali in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e, Cost.); concorrenti \u0026#171;produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia\u0026#187; (art. 117, terzo comma, Cost.); nonch\u0026#233; in attuazione della direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;energia da fonti rinnovabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso \u0026#232; volto ad \u0026#171;accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili\u0026#187; e a raggiungere gli \u0026#171;obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030\u0026#187;, \u0026#171;conformemente al Piano Nazionale Integrato per l\u0026#8217;Energia e il Clima\u0026#187; (art. 1, commi 1, 2 e 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal \u003cem\u003eGreen\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eDeal\u003c/em\u003e europeo in attuazione della direttiva 2018/2001/UE, mediante la diffusione di fonti energetiche rinnovabili, persegue, infatti, finalit\u0026#224; di tutela dell\u0026#8217;ambiente e di lotta al cambiamento climatico. Proprio per il raggiungimento degli obiettivi di contrasto al cambiamento climatico e di uso dell\u0026#8217;energia da fonte rinnovabile fissati a livello europeo sino al 2030, il nostro Paese ha adottato il richiamato d.lgs. n. 199 del 2021 e predisposto il PNIEC, approvato il 18 dicembre 2019 dalla Conferenza unificata e trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del regolamento n. 2018/1999/UE , il successivo 31 dicembre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale normativa \u0026#232; frutto di una diversa impostazione rispetto alla pi\u0026#249; tradizionale disciplina delle \u0026#8220;aree non idonee\u0026#8221;. L\u0026#8217;individuazione delle aree idonee da parte delle regioni con un intervento legislativo persegue il duplice obiettivo di consentire, da un lato, agli operatori di conoscere in modo chiaro e trasparente le aree in cui \u0026#232; possibile installare impianti FER seguendo una procedura semplificata; dall\u0026#8217;altro, di garantire il rispetto delle prerogative regionali che, nel selezionare in quali aree consentire l\u0026#8217;installazione agevolata di FER, possono esercitare la pi\u0026#249; ampia discrezionalit\u0026#224;, fermi restando i limiti imposti dallo Stato in termini di classificazione e obiettivi annui di MW da raggiungere, cos\u0026#236; come stabilito dal d.m. 21 giugno 2024, fino al 2030.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta quindi di una riforma che muta l\u0026#8217;approccio rispetto al passato, in quanto prevedendo come inderogabile il raggiungimento di predefiniti livelli di energia da fonti rinnovabili, salvaguarda per\u0026#242; al contempo le prerogative regionali in materia paesaggistica, mediante la definizione delle aree idonee con legge regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina statale sull\u0026#8217;individuazione delle aree e dei siti sui quali possono essere installati gli impianti di produzione di energia rinnovabile prevista dal d.lgs. n. 199 del 2021 si affianca dunque al previgente regime di individuazione delle aree non idonee, prevedendo che vengano anzitutto definite con legge regionale (art. 20, comma 4) le aree idonee, dalla cui qualificazione consegue l\u0026#8217;accesso a un procedimento autorizzatorio semplificato per chi intenda installare FER. Laddove la regione non proceda in questo senso, \u0026#232; prevista l\u0026#8217;attivazione, a norma del secondo periodo del richiamato comma 4, dei poteri sostitutivi dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell\u0026#8217;Italia alla formazione e all\u0026#8217;attuazione della normativa e delle politiche dell\u0026#8217;Unione europea).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell\u0026#8217;approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, v\u0026#236;ola i principi introdotti dall\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l\u0026#8217;avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l\u0026#8217;installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all\u0026#8217;art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell\u0026#8217;energia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di l\u0026#224; d\u0026#8217;ogni altra considerazione, \u0026#232; di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l\u0026#8217;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l\u0026#8217;individuazione con legge delle aree idonee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonch\u0026#233; in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; La decisione sul merito del ricorso assorbe, infine, l\u0026#8217;istanza cautelare di sospensione dell\u0026#8217;efficacia della disposizione impugnata (sentenze n. 20 del 2023, n. 5 del 2018, n. 145 e n. 141 del 2016).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Sono assorbite le ulteriori questioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 14 gennaio 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 3 della legge Regione autonoma Sardegna 3 luglio 2024, n. 5 (Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso depositato il 30 agosto 2024 (reg. ric. n. 33 del 2024).\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che, con atto depositato il 15 ottobre 2024, \u0026#232; intervenuta nel giudizio la societ\u0026#224; RWE Renewables Italia srl (da ora, anche: societ\u0026#224; RWE);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche la societ\u0026#224; RWE Renewables Italia srl, societ\u0026#224; attiva nello sviluppo, nella costruzione e nell\u0027esercizio di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile eolica, fotovoltaica e agrivoltaica e nella realizzazione di impianti di accumulo di energia rinnovabile sul territorio italiano, asserisce di essere titolare di una posizione giuridica differenziata, lesa in maniera diretta e immediata dalla normativa oggetto del giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, la societ\u0026#224; RWE, in quanto responsabile - fra l\u0027altro - di progetti autorizzati, ma non ancora avviati nel territorio della Regione autonoma Sardegna, sostiene di essere legittimata all\u0027intervento in considerazione del fatto che la moratoria dei procedimenti autorizzativi in corso, prevista dalla disposizione impugnata, applicandosi anche ai progetti menzionati, comporterebbe la diretta lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e della sfera patrimoniale riconosciute dagli artt. 41 e 42 Cost.;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, sempre a detta dell\u0027interveniente, la sua qualifica di societ\u0026#224; a responsabilit\u0026#224; limitata le impedirebbe di depositare un\u0027opinione in veste di \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0027art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che riserverebbe questa facolt\u0026#224; esclusivamente alle formazioni sociali senza scopo di lucro e ai soggetti istituzionali \u0026#171;portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, elemento che ne legittimerebbe l\u0027intervento nel presente giudizio;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche con atto depositato in data 24 dicembre 2024 la societ\u0026#224; RWE ha depositato ulteriore memoria nella quale insiste per l\u0027ammissibilit\u0026#224; del proprio intervento per consentire alla Societ\u0026#224; medesima di esplicare la facolt\u0026#224; partecipativa al giudizio di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che, secondo il costante orientamento di questa Corte, nei giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale in via principale non \u0026#232; ammessa la presenza di soggetti diversi dalla parte ricorrente e dal titolare della potest\u0026#224; legislativa il cui esercizio \u0026#232; oggetto di contestazione, salva l\u0027ipotesi, in via del tutto eccezionale, in cui la legge impugnata incida specificamente sulla sfera di attribuzione costituzionale di altre regioni o province autonome (ordinanza letta all\u0027udienza 12 novembre 2024 e allegata alla sentenza n. 192 del 2024);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale orientamento \u0026#232; stato mantenuto fermo anche a seguito delle modifiche delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale apportate con la delibera di questa Corte 8 gennaio 2020, \u0026#171;non incidendo esse sui requisiti di ammissibilit\u0026#224; degli interventi nei giudizi in via principale\u0026#187; (ordinanza letta all\u0027udienza del 25 febbraio 2020 e allegata alla sentenza n. 56 del 2020);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche ad analoga conclusione questa Corte \u0026#232; pervenuta in numerose occasioni successive (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 76 del 2023, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e in diritto, n. 259 del 2022, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e in diritto, n. 221 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e in diritto e n. 121 del 2022, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e in diritto; ordinanza n. 134 del 2022);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, dunque, l\u0027intervento della societ\u0026#224; RWE deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara \u003c/em\u003einammissibile l\u0027intervento in giudizio della societ\u0026#224; RWE Renewables Italia srl.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio - Previsione del divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili in determinati ambiti territoriali, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Prevista applicazione delle misure di salvaguardia, anche se nelle suddette aree sono in corso, alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale, procedure di autorizzazione di tali impianti - Esclusione dal divieto, tra gli altri, degli impianti finalizzati all\u0026#8217;autoconsumo di cui all\u0026#8217;art. 30 del d.lgs. n. 199 del 2021 e di quelli ricadenti nelle comunit\u0026#224; energetiche di cui all\u0026#8217;art. 31 del medesimo decreto legislativo - Denunciata normativa regionale che, sebbene transitoria, deroga rispetto alla disciplina statale la quale prevede l\u0026#8217;adozione di decreti ministeriali di individuazione dei principi e criteri omogenei e, anche in caso di mancata adozione di tali decreti, vieta ogni moratoria o sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione - Introduzione di un divieto valevole sull\u0026#8217;intero territorio regionale che confligge con il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili - Lesione delle previsioni legislative statali di principio attinenti alla materia della produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell\u0026#8217;energia, applicabili in virt\u0026#249; della c.d. clausola di adeguamento automatico di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 - Applicazione irragionevole del divieto anche agli impianti gi\u0026#224; autorizzati o le cui procedure sono gi\u0026#224; in corso al momento dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge regionale n. 5 del 2024 - Contrasto con il principio di certezza del diritto e del legittimo affidamento - Divieto che provoca un danno a carico dell\u0026#8217;operatore che, nelle more del compimento delle procedure per l\u0026#8217;ottenimento dei titoli abilitativi, ha gi\u0026#224; sostenuto costi tecnici e amministrativi ingenti - Lesione dell\u0026#8217;iniziativa economica privata - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, essendo state trascurate le attivit\u0026#224; amministrative gi\u0026#224; svolte dalle competenti autorit\u0026#224; -  Disciplina regionale idonea a pregiudicare gli obiettivi fissati dal legislatore nazionale in attuazione della normativa unionale sul c.d. \u0026#8220;Green deal europeo\u0026#8221; - Violazione dei vincoli derivanti dall\u0026#8217;ordinamento comunitario - Istanza di sospensione dell\u0027esecuzione della norma impugnata motivata in ragione di quanto precedentemente dedotto e per il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile all\u0026#8217;interesse pubblico o all\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica o per i diritti dei cittadini.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46668","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Necessità di esaminare le competenze statutarie regionali - Differenze tra radicale omissione di tale esame e mancata considerazione di altre competenze regionali - Necessità di individuare la competenza su cui incide la normativa impugnata - Esame del suo oggetto, della sua ratio e della sua finalità - Asserita violazione del Titolo V della Costituzione da parte di una regione ad autonomia speciale - Necessità, per il ricorrente, di dimostrare l\u0027applicazione del suddetto Titolo, anziché dello statuto di autonomia, in applicazione della c.d. clausola di maggior favore. (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl mancato confronto con le competenze statutarie determina l’inammissibilità del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale, mentre la mancata considerazione di altre competenze regionali può incidere, semmai, sul merito delle questioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 103/2024 - mass. 46192; S. 58/2023 - mass. 45395 - 45398; S. 281/2020 - mass. 42934\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer stabilire a quale titolo di competenza legislativa sia da ricondurre la disposizione impugnata, occorre tener conto del suo oggetto, della sua \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee della sua finalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2024 - mass. 46140; S. 78/2020 - mass. 42537; S. 164/2019 - mass. 41667\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQualora sorga una questione di legittimità costituzionale in relazione a una legge di una regione ad autonomia speciale per l’asserita violazione di una norma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, devono essere indicate le ragioni per le quali il parametro evocato garantirebbe una maggiore autonomia della regione e sarebbe, perciò, applicabile in luogo di quelli statutari, in attuazione della c.d. clausola di maggior favore contenuta all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 119/2019 - mass. 42772; S. 151/2017 - mass. 41349\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46669","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46669","titoletto":"Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Misure di salvaguardia del paesaggio - Divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili nelle more dell\u0027approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall\u0027entrata in vigore della legge regionale impugnata - Indicazione di una serie di aree escluse - Divieto anche per gli impianti già autorizzati - Violazione dei limiti statutari, nonché dei vincoli derivanti dall\u0027ordinamento comunitario in materia di produzione dell\u0027energia - Illegittimità costituzionale. (Classif. 094007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna e dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021, l’art. 3 della legge reg. Sardegna n. 5 del 2024, che introduce «misure di salvaguardia» comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili, nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 e, comunque, per un periodo non superiore a diciotto mesi dall’entrata in vigore della stessa legge regionale, indicando una serie di aree escluse (tra cui aree naturali protette, zone umide, aree della rete Natura 2000, aree agricole, ecc.). La disposizione impugnata dal Governo, pur finalizzata alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, contrasta con la richiamata normativa statale che, all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell’energia. Né assume rilievo la circostanza che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l’individuazione con legge delle aree idonee. La decisione sul merito del ricorso assorbe l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia della disposizione impugnata. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 103/2024 - mass. 46194; S. 20/2023 - mass. 45396\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46668","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"03/07/2024","data_nir":"2024-07-03","numero":"5","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"e, in particolare,"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva UE","data_legge":"01/12/2018","numero":"2001","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Regolamento UE","data_legge":"30/06/2021","numero":"1119","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"08/11/2021","numero":"199","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46475","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 11 marzo 2025, n. 28","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1924","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46153","autore":"Albisinni F. G.","titolo":"Il bilanciamento tra produzione di energia rinnovabile e tutela del paesaggio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giornale di diritto amministrativo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"466","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46250","autore":"Sansotta E. C.","titolo":"La localizzazione degli impianti FER “nel paesaggio”. Nota a Corte costituzionale, sentenza n. 28 del 2025","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46249_2025_28.pdf","nome_file_fisico":"28_2025+1_Sansotta.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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