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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera della Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi 2 aprile 2025, Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societ\u0026#224; concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025, promosso dal Comitato promotore Referendum cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, con ricorso notificato il 18 luglio 2025, depositato in cancelleria l\u0026#8217;11 agosto 2025, iscritto al n. 7 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2025 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2025, fase di merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di costituzione della Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 novembre 2025 il Giudice relatore Marco D\u0026#8217;Alberti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudit\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei \u003c/em\u003egli\u003cem\u003e \u003c/em\u003eavvocati Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides per il Comitato promotore Referendum cittadinanza, nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Gianna Galluzzo e Giancarlo Caselli per la Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 28 maggio 2025 e notificato l\u0026#8217;11 agosto 2025 (reg. confl. pot. n. 7 del 2025), il Comitato promotore Referendum Cittadinanza (in seguito: il Comitato), in persona dell\u0026#8217;onorevole Riccardo Magi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (in seguito: la Commissione), ai fini dell\u0026#8217;annullamento degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera del 2 aprile 2025, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societ\u0026#224; concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025\u0026#187; (in seguito: la delibera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il ricorrente ha denunciato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale di tale delibera \u0026#171;nella parte in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la delibera determinerebbe la compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato dagli artt. 2, 3, 48 e 75 della Costituzione, come attuati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parit\u0026#224; di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica), e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell\u0026#8217;evoluzione delle realt\u0026#224; del mercato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In punto di fatto, il Comitato ha dedotto di essere stato costituito al fine di promuovere un \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo ex art. 75 Cost. sul seguente quesito: \u0026#171;Volete voi abrogare l\u0026#8217;articolo 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#8220;adottato da cittadino italiano\u0026#8221; e \u0026#8220;successivamente alla adozione\u0026#8221;; nonch\u0026#233; la lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), recante la seguente disposizione: \u0026#8220;\u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.\u0026#8221;, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza?\u0026#187;. Il ricorrente ha riferito che il 4 settembre 2024, presso l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e della Corte di cassazione, sono state depositate 637.487 sottoscrizioni di cittadini elettori, richiedenti la convocazione dei comizi referendari sul quesito sopra indicato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito della sentenza di questa Corte n. 11 del 2025, con cui \u0026#232; stata dichiarata ammissibile la richiesta sopra indicata, con il d.P.R. 31 marzo 2025 (Indizione del referendum popolare abrogativo avente la seguente denominazione: \u0026#171;Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana\u0026#187;) \u0026#232; stato indetto il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e sono stati convocati i comizi referendari per le giornate dell\u0026#8217;8 e 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la delibera impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima nella parte in cui non avrebbe \u0026#171;adeguatamente differenziato e valorizzato la posizione del Comitato [...] non riconoscendo allo stesso alcun ruolo nell\u0026#8217;illustrare il contenuto della proposta referendaria da esso promossa\u0026#187;. Inoltre, la stessa delibera non avrebbe garantito che \u0026#171;i mezzi di informazione radiotelevisivi offrano all\u0026#8217;elettorato un\u0026#8217;informazione completa sulle questioni oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, il Comitato ha dedotto la sussistenza del requisito soggettivo, richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale i promotori di un \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sono \u0026#171;competenti a dichiarare definitivamente, nell\u0026#8217;ambito della procedura referendaria, la volont\u0026#224; della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall\u0026#8217;art. 75 della Costituzione\u0026#187; (\u0026#232; richiamata tra le molte la sentenza di questa Corte n. 502 del 2000). I promotori sono titolari di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranit\u0026#224; popolare nell\u0026#8217;esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (\u0026#232; richiamata tra le altre l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 137 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quel che riguarda il requisito oggettivo dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, il Comitato evidenzia che solo con una piena consapevolezza sulle tematiche oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e gli elettori potrebbero esercitare il proprio dovere civico ed esprimere un voto libero e consapevole, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 48 Cost. In mancanza di tale consapevolezza, l\u0026#8217;art. 75 Cost. sarebbe privato del suo reale oggetto, ossia della facolt\u0026#224; di una frazione del corpo elettorale di esercitare uno strumento di democrazia diretta (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 112 del 1993 e n. 502 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa delibera impugnata costituirebbe cattivo esercizio del potere della Commissione di regolare la comunicazione politica durante la campagna referendaria. Essa, non garantendo al Comitato gli spazi necessari a illustrare la normativa oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e le ragioni per le quali se ne chiede l\u0026#8217;abrogazione e non imponendo alla RAI di garantire una misura minima di informazione, sarebbe lesiva delle attribuzioni costituzionalmente riconosciute al Comitato. Di qui l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto anche sotto il profilo oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto al merito del conflitto, il ricorrente deduce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della delibera impugnata, sottolineandone la contrariet\u0026#224; agli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., nonch\u0026#233; agli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 28 del 2000 e agli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del d.lgs. n. 208 del 2021. Le menzionate norme di rango ordinario garantirebbero la piena parit\u0026#224; dei soggetti politici che intervengono nelle trasmissioni radiotelevisive dedicate al \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e attribuirebbero alla Commissione il compito di definire criteri specifici ai quali debbono conformarsi le trasmissioni radiotelevisive.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; In particolare, l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della delibera \u0026#8211; nell\u0026#8217;individuare i soggetti che possono partecipare alle trasmissioni radiotelevisive volte a illustrare il quesito referendario \u0026#8211; non avrebbe riconosciuto alcun ruolo specifico al Comitato ricorrente. Pertanto, esso dovrebbe essere ricondotto alla categoria residuale degli altri soggetti politici indicati dalla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) dello stesso art. 3, comma 1 (i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi, comunque denominati, rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale): questi ultimi possono partecipare alle trasmissioni che trattano materie proprie del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, ma sono onerati degli adempimenti previsti dal medesimo art. 3, commi 3 e 4, al fine di dimostrare la propria legittimazione a prendervi parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa menomazione delle prerogative costituzionali del ricorrente deriverebbe sia dalla mancata attribuzione di spazi di comunicazione dedicati nelle trasmissioni radiotelevisive, sia dalla necessit\u0026#224; che la sua partecipazione ai confronti televisivi e radiofonici sui temi referendari avvenga \u0026#171;tenendo conto degli spazi disponibili in ciascun confronto\u0026#187; (art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della delibera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il Comitato sarebbe stato relegato a un ruolo deteriore rispetto agli altri soggetti politici, mentre gli andrebbe riconosciuto un \u0026#171;ruolo differenziato\u0026#187;, consentendogli di illustrare efficacemente il quesito e le ragioni del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e. La delibera impugnata sarebbe dunque costituzionalmente illegittima per non avere garantito che \u0026#171;i mezzi di informazione radiotelevisivi offrano all\u0026#8217;elettorato un\u0026#8217;informazione completa sulle questioni oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Inoltre, la delibera della Commissione non conterrebbe una disciplina degli aspetti quantitativi e qualitativi della comunicazione politica e delle trasmissioni informative idonea a garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari. Da ci\u0026#242; deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 2, commi 1, 4 e 5, della legge n. 28 del 2000 e degli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., in quanto sarebbe ostacolata la possibilit\u0026#224; che gli elettori partecipino in modo libero e consapevole alla formazione della politica nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA questo riguardo, il ricorrente ha osservato che l\u0026#8217;art. 5, commi 6 e 7, della delibera impugnata stabilisce una rigida disciplina delle modalit\u0026#224; attraverso le quali le tematiche referendarie possono essere trattate nei programmi radiotelevisivi: mancherebbe, tuttavia, una disciplina sul livello di informazione che deve essere garantito, ad esempio attraverso la previsione di un numero minimo di trasmissioni che trattino le tematiche relative ai \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e. In definitiva, la delibera impugnata finirebbe per ostacolare la realizzazione dell\u0026#8217;istituto referendario, quale strumento di democrazia diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; In via subordinata, ove si ritenesse che la delibera impugnata sia conforme a quanto prescritto dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000, concernente il riparto degli spazi radiotelevisivi tra i soggetti politici, il ricorrente ha richiesto che, nell\u0026#8217;esercizio del potere di autorimessione, questa Corte sollevi dinanzi a s\u0026#233; questione di legittimit\u0026#224; costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui non prevede che \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito della comunicazione politica radiotelevisiva durante la campagna referendaria \u0026#8211; il comitato promotore di un \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sia titolare di una \u0026#171;posizione differenziata\u0026#187;, corrispondente al ruolo che lo stesso riveste nel procedimento referendario, nonch\u0026#233; nella parte in cui non prevede che debbano essergli riconosciuti spazi minimi di comunicazione politica radiotelevisiva, sufficienti a garantire il diritto dell\u0026#8217;elettorato di ricevere un\u0026#8217;informazione completa, tempestiva ed esaustiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lesione delle prerogative del Comitato, cui sarebbe impedita l\u0026#8217;efficace illustrazione del quesito referendario, si rifletterebbe nella violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost. e del diritto dei cittadini a esprimere un voto libero e consapevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via cautelare, il ricorrente ha chiesto la sospensione della delibera e l\u0026#8217;adozione di ogni idonea misura cautelare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Con memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Comitato ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.1.\u0026#8211; In primo luogo, il ricorrente ha allegato le rilevazioni dei tempi dedicati dalle emittenti radiotelevisive della RAI alle tematiche del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sulla cittadinanza. Da questi dati risulterebbe che i tempi in questione sono stati minimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.2.\u0026#8211; Il Comitato ha ribadito la propria legittimazione al conflitto, richiamando la giurisprudenza costituzionale che riconosce ai comitati promotori una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003e(sono citate le sentenze n. 169 del 2011 e n. 69 del 1978 e l\u0026#8217;ordinanza n. 2 del 1978 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ha inoltre sottolineato che la procura alle liti per il promovimento del presente conflitto \u0026#232; stata conferita dall\u0026#8217;onorevole Riccardo Magi che, oltre ad essere il legale rappresentante del Comitato, \u0026#232; il primo dei cittadini elettori che hanno promosso e presentato la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.3.\u0026#8211; Quanto al merito del conflitto, la difesa del ricorrente ha ribadito che la delibera impugnata avrebbe compromesso le attribuzioni costituzionalmente garantite ai promotori, richiamando argomentazioni gi\u0026#224; illustrate nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del ricorrente, la delibera si concentrerebbe esclusivamente sugli aspetti volti a garantire la parit\u0026#224; di condizioni tra i vari soggetti ammessi alle trasmissioni, ma non conterrebbe alcuna previsione che garantisca un livello quantitativo e qualitativo minimo di informazione e comunicazione politica. Ci\u0026#242; determinerebbe l\u0026#8217;effetto opposto rispetto agli obiettivi perseguiti: al fine di evitare il rischio di violare le complesse previsioni recate dalla delibera, la RAI sarebbe stata indotta a limitare le trasmissioni che vi sono soggette, come sarebbe dimostrato dai dati che evidenziano che i tempi dedicati all\u0026#8217;informazione e alla comunicazione in materia referendaria sono stati irrisori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.4.\u0026#8211; Il Comitato ha infine ribadito la richiesta, avanzata in via subordinata, di autorimessione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, della legge n. 28 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con decreto presidenziale del 29 maggio 2025 \u0026#232; stata fissata la discussione in camera di consiglio sull\u0026#8217;istanza di sospensione e concessione di misure cautelari ed \u0026#232; stata autorizzata l\u0026#8217;audizione delle parti. Con ordinanza n. 79 del 2025 \u0026#232; stata respinta, per difetto dei presupposti, l\u0026#8217;istanza cautelare presentata dalla parte ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl conflitto \u0026#232; stato dichiarato ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), con successiva ordinanza n. 98 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; La Commissione si \u0026#232; costituita nel presente giudizio con atto depositato il 4 settembre 2025, in cui ha chiesto che il conflitto sia rigettato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto alla lamentata equiparazione del Comitato agli altri soggetti di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della delibera, la Commissione ha riferito di avere costantemente adottato delibere di tenore analogo a quella in esame, nelle quali non sono stati riservati ai comitati promotori specifici spazi radiotelevisivi rispetto agli altri soggetti ammessi ad intervenire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altra parte, la delibera della Commissione potrebbe legittimamente disporre \u0026#8211; come avvenuto anche in precedenti campagne referendarie \u0026#8211; che nelle trasmissioni radiotelevisive di comunicazione politica si realizzino confronti diretti, con la partecipazione sia dei rappresentanti delle forze politiche, sia dei comitati promotori ed ostativi. La discrezionalit\u0026#224; della Commissione incontrerebbe il solo limite della idoneit\u0026#224; e congruit\u0026#224; delle proprie scelte rispetto al fine da conseguire, rappresentato da una corretta e completa informazione radiotelevisiva, strumentale all\u0026#8217;espressione di un voto consapevole da parte degli elettori (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 49 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La Commissione ha inoltre sottolineato che \u0026#8211; tenuto conto del calendario delle trasmissioni andate in onda nel periodo della campagna referendaria \u0026#8211; non si sarebbe verificata alcuna irragionevole compressione delle attribuzioni dei promotori del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e in materia di cittadinanza. Infatti, nei confronti radiotelevisivi cui ha preso parte, il Comitato ricorrente avrebbe avuto la possibilit\u0026#224; di illustrare compiutamente le ragioni a sostegno della propria posizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI contenuti della delibera non avrebbero violato i principi costituzionali richiamati dal ricorrente, non potendosi desumere da essi la necessit\u0026#224; di un trattamento radiotelevisivo ed informativo specificamente dedicato ai comitati promotori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La Commissione ha inoltre contestato l\u0026#8217;assunto secondo cui la delibera, all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), avrebbe limitato gli spazi di comunicazione riconosciuti al Comitato, in contrasto con l\u0026#8217;art. 52 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), che imporrebbe l\u0026#8217;equiparazione dei comitati promotori ai partiti o ai gruppi politici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il ricorrente non avrebbe considerato che anche la partecipazione delle forze politiche parlamentari ai confronti televisivi e radiofonici \u0026#232; sottoposta ad altrettante, se non pi\u0026#249; stringenti, condizioni. Esse sono stabilite dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della delibera, ove si prevede che la partecipazione delle forze politiche di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), avvenga \u0026#171;in modo da garantire la parit\u0026#224; di condizioni e in rapporto all\u0026#8217;esigenza di ripartire gli spazi in due parti uguali fra le opposte indicazioni di voto\u0026#187;, precisando altres\u0026#236; che \u0026#171;la loro partecipazione non pu\u0026#242; aver luogo se non dopo che esse abbiano dichiarato la loro posizione rispetto a ciascun quesito referendario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Quanto alla doglianza relativa alla mancanza di una dettagliata disciplina degli aspetti quantitativi dei programmi di informazione e di approfondimento giornalistico sui temi referendari, la Commissione ha sottolineato la differenza tra la comunicazione politica ed i programmi di informazione, alla luce delle disposizioni contenute negli artt. 2 e 4 della legge n. 28 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina della comunicazione politica \u0026#232; stabilita dalla Commissione e dall\u0026#8217;Autorit\u0026#224; per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), secondo i criteri stabiliti dalla stessa legge n. 28 del 2000, connotati dal principio della parit\u0026#224; di condizioni. D\u0026#8217;altra parte, quanto ai programmi di informazione e di approfondimento giornalistico, in nessuna precedente delibera della stessa Commissione sarebbe rinvenibile un\u0026#8217;indicazione puntuale in ordine al numero minimo di trasmissioni da mandare in onda, in cui si trattino le tematiche relative ai \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, n\u0026#233; al numero minimo di minuti da dedicare alle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte resistente ha inoltre sottolineato che, in base all\u0026#8217;art. 7, comma 2, della delibera impugnata, i programmi di contenuto informativo devono conformarsi \u0026#171;con particolare rigore, per quanto riguarda le materie oggetto dei quesiti referendari, ai criteri di tutela del pluralismo, dell\u0026#8217;imparzialit\u0026#224;, dell\u0026#8217;indipendenza, della completezza, dell\u0026#8217;obiettivit\u0026#224;, dell\u0026#8217;equilibrata rappresentanza di genere e della parit\u0026#224; di trattamento fra i diversi soggetti politici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Commissione ha inoltre richiamato l\u0026#8217;art. 7, comma 3, della delibera impugnata che stabilisce alcuni specifici obblighi dei direttori responsabili dei programmi informativi, nonch\u0026#233; dei loro conduttori e registi, al fine di assicurare la massima informazione possibile sui temi referendari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Commissione ha riferito che, a partire dalla delibera che ha regolato nel 2024 la campagna per le elezioni del Parlamento europeo, accanto alle prescrizioni sopra riportate sono stati introdotti anche criteri di tipo qualitativo, volti a stabilire: a) che il principio della parit\u0026#224; di trattamento nei programmi di informazione sia realizzato in modo tale che ciascuno dei soggetti politici abbia analoghe opportunit\u0026#224; di ascolto; b) che la parit\u0026#224; di trattamento all\u0026#8217;interno di tali programmi sia garantita anche tenendo conto della collocazione oraria delle trasmissioni e degli ascolti; c) che la visibilit\u0026#224; di tali programmi sia calcolata considerando un indicatore ricavato dal rapporto tra gli ascolti medi registrati per ciascuna fascia oraria da ognuna delle reti RAI nel mese di marzo 2025 e gli ascolti medi registrati dal totale della platea televisiva nell\u0026#8217;intera giornata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; In definitiva, ad avviso della Commissione, la delibera avrebbe previsto una disciplina volta a garantire la completezza dell\u0026#8217;informazione per quanto attiene alle tematiche referendarie, nel rispetto dei principi posti dalla legge n. 28 del 2000.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, per quanto concerne la comunicazione politica, sarebbe stata prevista una programmazione su tutte e tre le reti generaliste, in collocazioni orarie di maggiore ascolto, prima o dopo i notiziari, secondo una programmazione equiparabile a quella della precedente campagna referendaria del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto ai programmi di informazione, la delibera avrebbe imposto il rispetto del principio della parit\u0026#224; di trattamento, tenendo conto non solo di indici quantitativi, ma anche di criteri qualitativi, in funzione della visibilit\u0026#224; a seconda delle fasce orarie e sulla base degli ascolti registrati.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Comitato promotore Referendum cittadinanza ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ai fini dell\u0026#8217;annullamento degli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 della delibera del 2 aprile 2025, con cui la stessa Commissione ha disciplinato forme e modi della programmazione radiotelevisiva della RAI dedicata alla campagna per i \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni sono ritenute lesive delle attribuzioni costituzionali garantite ai promotori del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo dagli artt. 2, 3, 48 e 75 Cost., come attuati dagli artt. 1, 2 e 5 della legge n. 28 del 2000 e dagli artt. 4, 6, 59, 62 e 67 del d.lgs. n. 208 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa delibera sarebbe costituzionalmente illegittima \u0026#171;nella parte in cui, agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7, non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Stante il carattere delibativo dell\u0026#8217;ordinanza che ha ammesso il conflitto, occorre in questa sede accertare anzitutto \u0026#8211; in termini definitivi \u0026#8211; la presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi idonei a legittimare la proposizione del conflitto, ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37, primo comma, della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Sotto il profilo della legittimazione attiva, va rilevato che, a partire dal 1978, la giurisprudenza di questa Corte \u0026#232; costante nel riconoscere agli elettori, in numero non inferiore a 500.000, sottoscrittori della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, la titolarit\u0026#224; di una funzione costituzionalmente rilevante e garantita, in quanto essi attivano la sovranit\u0026#224; popolare nell\u0026#8217;esercizio dei poteri referendari e concorrono con altri organi e poteri al realizzarsi della consultazione popolare (tra le molte, ordinanze n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 38 del 2008, n. 195 del 2003 e n. 17 del 1978). La frazione del corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e \u0026#232; dunque un potere dello Stato, titolare della \u0026#171;potest\u0026#224; di proporre tale richiesta, con l\u0026#8217;effetto di rendere costituzionalmente dovuta la convocazione del corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 69 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompetenti, in particolare, a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; della frazione del corpo elettorale titolare del potere di iniziativa previsto dall\u0026#8217;art. 75 Cost. sono i promotori della richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, ai quali spetta dunque la legittimazione a proporre ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (tra le molte, sentenze n. 174 del 2009, n. 502 del 2000, n. 49 del 1998, n. 102 del 1997, n. 161 del 1995, n. 69 del 1978; ordinanze n. 95 del 2020, n. 169 del 2011, n. 172 del 2009, n. 198 del 2005, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000, n. 172, n. 171, n. 131, n. 13 e n. 9 del 1997; n. 226 e n. 118 del 1995; n. 17 del 1978).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI promotori esercitano poteri che sono loro propri, ma nell\u0026#8217;interesse di altri soggetti: essi agiscono in qualit\u0026#224; di rappresentanti degli elettori che hanno sottoscritto la richiesta referendaria (tra le molte, sentenze n. 102 del 1997 e n. 69 del 1978; ordinanze n. 172, n. 13 e n. 9 del 1997). Anche in tempi recenti \u0026#232; stata riconosciuta la legittimazione dei promotori \u0026#171;in rappresentanza dei soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e\u0026#187; (sentenza n. 195 del 2020). Si tratta di una peculiare forma di rappresentanza istituzionale, di carattere pubblicistico, che trova fondamento non in un mandato elettivo, ma in una comunione d\u0026#8217;intenti tra chi ha promosso la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e e chi ha condiviso tale iniziativa, sottoscrivendo la richiesta stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn virt\u0026#249; di tale rapporto di rappresentanza istituzionale, i promotori sono i soggetti esponenziali del potere dello Stato costituito dai sottoscrittori che esercitano una funzione costituzionalmente rilevante, in quanto volta ad \u0026#171;attivare la sovranit\u0026#224; popolare nell\u0026#8217;esercizio di una potest\u0026#224; normativa diretta, anche se limitata all\u0026#8217;abrogazione\u0026#187; (sentenza n. 69 del 1978; nello stesso senso, ordinanze n. 169 del 2011, n. 38 del 2008, n. 198 del 2005, n. 195 del 2003, n. 137 del 2000 e n. 9 del 1997)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI promotori possono anche adottare la forma del comitato, ossia una struttura organizzativa volta a consentire l\u0026#8217;esercizio collettivo dei poteri che l\u0026#8217;ordinamento riconosce loro. Quale che sia la forma prescelta, la rilevanza costituzionale della funzione svolta dai firmatari al fine di giungere all\u0026#8217;adozione di un atto-fonte impone comunque la sintonia tra rappresentati e rappresentanti ed esige che la struttura organizzativa la quale agisce per il potere dello Stato investito di tale rilevantissima funzione non sia incerta n\u0026#233; mutevole, ma abbia una identit\u0026#224; precisa e non possa essere alterata dalla presenza di soggetti estranei.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSolo i promotori, eventualmente costituiti in comitato, sono dunque il soggetto giuridicamente capace di rappresentare dinnanzi a questa Corte gli interessi del potere dello Stato costituito dai 500.000 cittadini elettori che hanno sottoscritto la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, occorre verificare se, nel caso in esame, il Comitato ricorrente possa ritenersi legittimato a promuovere il conflitto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, gi\u0026#224; nell\u0026#8217;ordinanza n. 98 del 2025, con cui \u0026#232; stato dichiarato preliminarmente ammissibile il presente conflitto, questa Corte ha sottolineato che \u0026#171;resta impregiudicata ogni ulteriore decisione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;, e potr\u0026#224; essere approfondito in contraddittorio tra le parti il profilo della legittimazione soggettiva del Comitato ricorrente, con particolare riguardo ai tempi di costituzione del Comitato stesso e alla sua composizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;approfondito scrutinio consentito in questa fase la conclusione deve essere negativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve pertanto essere dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del conflitto in esame per difetto di legittimazione attiva del Comitato ricorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di fatto, va rilevato che il giudizio in esame \u0026#232; stato introdotto con ricorso sottoscritto dall\u0026#8217;onorevole Riccardo Magi, nella dichiarata qualit\u0026#224; di legale rappresentante del Comitato Referendum cittadinanza. Dal ricorso introduttivo del conflitto e dai documenti allegati risultano provate alcune circostanze che portano a negare al soggetto ricorrente la qualit\u0026#224; di Comitato promotore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, alla costituzione del Comitato hanno partecipato \u0026#8211; oltre a tredici degli originari diciannove promotori \u0026#8211; anche soggetti che non hanno in alcun modo preso parte alle attivit\u0026#224; di impulso dell\u0026#8217;iter\u003cem\u003e \u003c/em\u003ereferendario. Il Comitato, peraltro, \u0026#232; stato costituito successivamente all\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;iter referendario e al deposito delle sottoscrizioni presso l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; pacifica la legittimazione dei promotori che si siano costituiti in comitato (tra le molte, sentenza n. 102 del 1997; ordinanze n. 195 del 2020, n. 169 del 2011, n. 13 del 1997). Infatti, l\u0026#8217;assunzione della forma di comitato rappresenta una insindacabile scelta organizzativa che non incide sulla qualit\u0026#224; di promotori dei soggetti che lo compongono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, dall\u0026#8217;atto costitutivo del Comitato risulta che di esso fanno parte, come detto, alcuni soggetti che non hanno in alcun modo partecipato alle attivit\u0026#224; svolte dai promotori per l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;iter referendario. Tali soggetti non si identificano dunque con gli originari promotori, ossia con coloro che \u0026#8211; avendo assunto l\u0026#8217;iniziativa per la presentazione della richiesta\u003cem\u003e \u003c/em\u003ereferendaria\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u0026#8211; agiscono in rappresentanza del potere dello Stato titolare delle attribuzioni defendibili in conflitto e sono legittimati a promuoverlo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;identit\u0026#224; dei promotori, attestata dai verbali delle attivit\u0026#224; che essi hanno compiuto dinnanzi all\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e presso la Corte di cassazione, \u0026#232; decisiva ai fini della maturazione della decisione di sottoscrivere la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, poich\u0026#233; \u0026#232; in funzione di tale identit\u0026#224; che l\u0026#8217;ordinamento riconosce loro il potere di rappresentare i sottoscrittori. La composizione del Comitato ricorrente \u0026#232; incompatibile con questa originaria identit\u0026#224;. Non gi\u0026#224; per la presenza in esso di un numero di soggetti inferiore a quello degli originari promotori (sedici su diciannove), ma perch\u0026#233; del Comitato fanno parte anche altri soggetti ad essi estranei, i quali non hanno espresso il loro intento abrogativo fin dal momento della promozione del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e. Pertanto, essi non possono ritenersi rappresentanti del potere dello Stato costituito dalla frazione di corpo elettorale che ha sottoscritto la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la presenza all\u0026#8217;interno del Comitato ricorrente di soggetti estranei agli originari promotori \u0026#232; tale da escludere la comunione di intenti e la sintonia che devono sussistere, come detto, tra coloro che hanno avviato la procedura referendaria e l\u0026#8217;organismo collettivo costituitosi dopo tale avvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale conclusione \u0026#232; confermata anche dallo statuto del Comitato, prodotto in giudizio dal ricorrente, ove, all\u0026#8217;art. 7, si contempla la possibilit\u0026#224; che dell\u0026#8217;assemblea del Comitato stesso possano entrare a far parte anche ulteriori soggetti: \u0026#171;un rappresentante per ogni organizzazione di right holders; [\u0026#8230;] un rappresentante per ogni organizzazione che aderisca al Comitato versando un contributo di 5000 (cinquemila) euro\u0026#187;. Tanto, a comprova del fatto che lo stesso Comitato ricorrente si autointerpreta come soggetto diverso dagli originari promotori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legittimazione a promuovere il conflitto va infatti riconosciuta solo a coloro che in concreto abbiano rivestito la qualit\u0026#224; di promotori fin dalla fase iniziale della presentazione della richiesta referendaria e della raccolta delle sottoscrizioni. Ai fini della proposizione del conflitto, i promotori possono costituirsi in comitato anche successivamente a tale fase iniziale, purch\u0026#233; l\u0026#8217;organismo collettivo sia composto esclusivamente da soggetti che rientrino tra gli originari promotori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esatta delimitazione dell\u0026#8217;ambito dei soggetti legittimati alla proposizione del conflitto discende dalla indefettibile necessit\u0026#224; di non snaturare il giudizio ex art. 134 Cost. e di evitare derive verso la legittimazione di mutevoli aggregazioni di persone o di singoli cittadini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza deve essere pertanto dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso nei confronti della Commissione parlamentare per l\u0026#8217;indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMarco D\u0027ALBERTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Referendum - Referendum abrogativo - Delibera della Commissione parlamentare per l\u0027indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 2 aprile 2025 (Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della societ\u0026#224; concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025) - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comitato promotore Referendum Cittadinanza, in persona del legale rappresentante onorevole Riccardo Magi, nei confronti della Commissione parlamentare per l\u0027indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi - Denunciata compressione delle attribuzioni costituzionalmente garantite al Comitato ricorrente - Omessa adeguata differenziazione e valorizzazione della posizione del Comitato, per il mancato riconoscimento allo stesso di alcun ruolo nell\u0027illustrare il contenuto della proposta referendaria da esso promossa - Equiparazione del Comitato agli altri soggetti menzionati nella categoria residuale di cui all\u0026#8217;art. 3, c. 1, lett. d) della delibera - Omessa previsione di disposizioni che regolino gli aspetti quantitativi e qualitativi della comunicazione politica e delle trasmissioni informative al fine di garantire un livello minimo di informazione sui temi referendari - Incidenza sulla formazione del convincimento del corpo elettorale - Richiesta alla Corte di dichiarare che la delibera suddetta non garantisce che il Comitato ricorrente disponga di spazi di comunicazione politica idonei a illustrare le ragioni sottese alla richiesta di referendum, e comunque non contiene disposizioni idonee a imporre al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo di garantire un elevato livello di informazione sulle tematiche oggetto di referendum - Richiesta di annullamento in parte qua della delibera impugnata.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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