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Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)\u0026#187;, promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 14-20 febbraio 2020, depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020, iscritto al n. 23 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Calabria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella udienza pubblica del 17 novembre 2020 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Ettore Figliolia per il Presidente del Consiglio dei ministri, l\u0026#8217;avvocato Franceschina Talarico per la Regione Calabria, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 30 ottobre 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 17 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 14-20 febbraio 2020 e depositato in cancelleria il 21 febbraio 2020 (reg. ric. n. 23 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56 recante \u0026#171;Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le disposizioni impugnate stabiliscono, rispettivamente, che: \u0026#171;13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumit\u0026#224; e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l\u0026#8217;intervento\u0026#187; e che \u0026#171;4. \u0026#200; fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all\u0026#8217;articolo 2. 5. L\u0026#8217;abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma l, incluse nell\u0026#8217;elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato pu\u0026#242; essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilit\u0026#224;, o di pubblica incolumit\u0026#224; o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l\u0026#8217;abbattimento. 6. L\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 \u0026#232; comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell\u0026#8217;articolo 4 della presente legge e al dipartimento regionale competente in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che le norme impugnate, nel richiedere che i Comuni diano semplice comunicazione agli organismi territorialmente competenti degli interventi effettuati sugli alberi monumentali per prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo (art. l, comma 13, della legge reg. n. 56 del 2019) ovvero dei provvedimenti di autorizzazione all\u0026#8217;abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei detti alberi (art. 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. n. 56 del 2019), si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che subordina tali provvedimenti al previo parere, obbligatorio e vincolante, del Corpo forestale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate violerebbero, pertanto, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali, quale attribuita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi altres\u0026#236; in contrasto con un principio fondamentale della legislazione, se ricondotte invece alla materia di legislazione concorrente della \u0026#171;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, di cui al terzo comma del medesimo art. 117 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Calabria, chiedendo dichiararsi inammissibili, o comunque sia, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La difesa regionale eccepisce, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse dal ricorrente per la ritenuta assertivit\u0026#224;, genericit\u0026#224; e contraddittoriet\u0026#224; delle medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ad avviso della Regione Calabria, le questioni avanzate dal Governo non sarebbero, in ogni caso, fondate nel merito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale evidenzia, in proposito, che la legge reg. n. 56 del 2019 \u0026#232; stata emanata dalla Regione Calabria proprio al fine di adeguare, nell\u0026#8217;ottica del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, le disposizioni gi\u0026#224; introdotte dalla legge della Regione Calabria 25 gennaio 2019, n. 1, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)\u0026#187; alle osservazioni del Governo e, in particolare, ai rilievi sollevati dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con nota del 22 febbraio 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte resistente ritiene, inoltre, che la ricostruzione normativa posta a fondamento dell\u0026#8217;impugnativa sarebbe smentita dalla stessa formulazione testuale dell\u0026#8217;art. 4, commi 11 e 14, della legge della Regione Calabria 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria), come appunto modificato dalla legge reg. Calabria n. 56 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali disposizioni, non impugnate e completamente trascurate dal ricorrente, stabiliscono, infatti, rispettivamente che: \u0026#171;[i] Comuni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 7, comma 4, della L. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all\u0026#8217;articolo 6, commi 5 e 6, all\u0026#8217;abbattimento e alla modifica della chioma e dell\u0026#8217;apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali \u0026#232; accertata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale\u0026#187; e che \u0026#171; [a]i fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per \u0026#8220;organismi territorialmente competenti\u0026#8221; si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, contrariamente a quanto sostenuto dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, l\u0026#8217;abbattimento e gli interventi sugli alberi monumentali sarebbero disciplinati non solo dalle disposizioni impugnate, ma dal combinato disposto di tali norme con i detti commi 11 e 14 dell\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Calabria n. 47 del 2009, che richiedono, appunto, quale presupposto dell\u0026#8217;autorizzazione comunale agli interventi sugli alberi monumentali, il preventivo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha ulteriormente precisato gli argomenti posti a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione, e ha contestato le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla Regione Calabria.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, gli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante \u0026#171;Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente sostiene che le disposizioni impugnate, nel richiedere che i Comuni diano comunicazione agli organismi territorialmente competenti degli interventi effettuati sugli alberi monumentali per prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo (art. l, comma 13, della legge reg. n. 56 del 2019) ovvero dei provvedimenti di autorizzazione all\u0026#8217;abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei detti alberi (art. 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. n. 56 del 2019), si porrebbero in contrasto con l\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), che subordina tali provvedimenti al necessario previo parere, obbligatorio e vincolante, del Corpo forestale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate violerebbero, pertanto, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali, quale attribuita dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ponendosi altres\u0026#236; in contrasto con un principio fondamentale della legislazione, se ricondotte invece alla materia di legislazione concorrente della \u0026#171;valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, di cui al terzo comma del medesimo art. 117 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Calabria, costituitasi in giudizio, ha eccepito, preliminarmente, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, sostenendo, comunque, la non fondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono inammissibili a causa dell\u0026#8217;insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme regionali impugnate vanno considerate alla luce del duplice intervento legislativo che la Regione Calabria ha svolto, prima con la legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) e, quindi, con la gi\u0026#224; citata legge reg. n. 56 del 2019, al fine di adeguare la legge reg. n. 47 del 2009 alle modifiche intervenute nella disciplina statale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, rammentato, che prima della legge statale n. 10 del 2013 e del successivo decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (Istituzione dell\u0026#8217;elenco degli alberi monumentali d\u0026#8217;Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento), la protezione degli alberi monumentali veniva assicurata dalle numerose leggi regionali intervenute in materia, tra cui va annoverata anche la legge reg. n. 47 del 2009, che, successivamente, si sono progressivamente adeguate al modello e alle prescrizioni della disciplina statale, dovendo tener conto anche della intervenuta soppressione del Corpo forestale dello Stato disposta dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 che reca \u0026#171;Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa complessiva opera di adeguamento delle normative regionali alla disciplina statale in materia, la Regione Calabria ha emanato la legge reg. n. 56 del 2019 allo scopo specifico di recepire, nell\u0026#8217;ottica del principio di leale collaborazione tra Stato e Regione, alcuni rilievi formulati dal Governo in relazione alle norme di modifica della legge reg. n. 47 del 2009 introdotte dalla legge reg. n. 1 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il nuovo testo dell\u0026#8217;art. 4, commi 11 e 14, della legge reg. n. 47 del 2009, come appunto introdotto dalla legge reg. n. 56 del 2019, ha previsto, recependo le specifiche osservazioni formulate dal Governo, che gli interventi sugli alberi monumentali possono essere autorizzati dalle amministrazioni comunali solo previo il parere, obbligatorio e vincolante, degli organismi territorialmente competenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, tali disposizioni \u0026#8211; non considerate dall\u0026#8217;Avvocatura generale nella ricostruzione posta a fondamento dei motivi di ricorso \u0026#8211; stabiliscono, rispettivamente, al comma 11, che: \u0026#171;[i] Comuni, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 7, comma 4, della L. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all\u0026#8217;articolo 6, commi 5 e 6, all\u0026#8217;abbattimento e alla modifica della chioma e dell\u0026#8217;apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali \u0026#232; accertata l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale\u0026#187; e, al comma 14, che \u0026#171;[a]i fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per \u0026#8220;organismi territorialmente competenti\u0026#8221; si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 177/2016 e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non ha per\u0026#242; solo omesso di considerare tali norme della disciplina regionale, ma ha, anche, trascurato le previsioni del citato decreto interministeriale 23 ottobre 2014, in particolare quelle contenute nella parte finale del comma 1 dell\u0026#8217;art. 9, dedicato alla tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, ai sensi del quale: \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumit\u0026#224; e la sicurezza urbana, l\u0026#8217;Amministrazione comunale provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone immediata comunicazione al Corpo forestale dello Stato, e predispone, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l\u0026#8217;intervento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla complessiva considerazione della disciplina statale posta a tutela degli alberi monumentali, come delineata dalla legge n. 10 del 2013 e dal d.interm. 23 ottobre 2014, \u0026#232; possibile, quindi, individuare due distinte tipologie di procedimento di autorizzazione agli interventi sugli alberi monumentali, connotate da diversi requisiti di legittimit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella prima ipotesi, contemplata nell\u0026#8217;art. 7, comma 4, della legge n. 10 del 2013, ogni intervento consistente nell\u0026#8217;abbattimento o nella modifica della chioma o dell\u0026#8217;apparato radicale dell\u0026#8217;albero monumentale \u0026#232; subordinato ad una autorizzazione comunale che pu\u0026#242; essere rilasciata soltanto \u0026#171;per casi motivati ed improcrastinabili\u0026#187;, previo parere obbligatorio e vincolante dei competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, succeduti in questa competenza agli organi del Corpo forestale dello Stato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 11, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 177 del 2016.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella seconda, prevista dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 23 ottobre 2014 (disposizione la cui considerazione \u0026#232; stata completamente omessa dal ricorrente) \u0026#232;, invece, stabilito che nell\u0026#8217;eventualit\u0026#224; in cui si rilevi \u0026#171;un pericolo imminente per la pubblica incolumit\u0026#224; e la sicurezza urbana\u0026#187;, l\u0026#8217;amministrazione comunale pu\u0026#242; provvedere tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, senza necessit\u0026#224; di richiedere alcun parere, ma dandone immediata comunicazione (che la legge della Regione Calabria richiede essere anche \u0026#171;previa\u0026#187;, allo scopo di rafforzare la tutela) agli organi competenti e predisponendo, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l\u0026#8217;intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omessa considerazione di tali disposizioni vizia irrimediabilmente l\u0026#8217;impugnativa, in quanto non ricostruisce esattamente la disciplina della Regione Calabria posta a tutela degli alberi monumentali e non individua correttamente i diversi requisiti a cui la disciplina statale subordina, a seconda che ricorra o meno un pericolo imminente per la pubblica incolumit\u0026#224; e la sicurezza urbana, i provvedimenti di intervento sugli alberi monumentali, nonch\u0026#233; la relativa tipologia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali carenze comportano l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso, in conformit\u0026#224; della giurisprudenza di questa Corte relativa ai casi di omessa o insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento (ex multis, sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge della Regione Calabria 16 dicembre 2019, n. 56, recante \u0026#171;Adeguamento della normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)\u0026#187;, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 2020. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Norme della Regione Calabria - Modifiche alla legge regionale n. 47 del 2009 [Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria] - Previsione che, nel caso di pericolo imminente per la pubblica incolumit\u0026#224; e la sicurezza urbana, il Comune provveda tempestivamente agli interventi necessari a prevenirlo e a eliminarlo, previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti - Divieto di abbattere, di espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura degli alberi monumentali della Calabria senza autorizzazione - Possibile rilascio da parte del Comune competente, da comunicare agli organismi menzionati, solo per esigenze di pubblica utilit\u0026#224; o incolumit\u0026#224;, per esigenze fitosanitarie o quando sia impossibile adottare soluzioni alternative.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"42987","titoletto":"Ambiente - Norme della Regione Calabria - Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea - Interventi urgenti in caso di pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana - Condizioni per l\u0027abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento degli alberi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali, e dei principi in materia di valorizzazione e promozione dei beni culturali e ambientali - Insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento - Inammissibilità delle questioni.","testo":"Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), e terzo, Cost. - degli artt. l, comma 13, e 2, commi 4, 5 e 6, della legge reg. Calabria n. 56 del 2019, che impongono ai Comuni di dare comunicazione agli organismi territorialmente competenti, rispettivamente, degli interventi effettuati sugli alberi monumentali per prevenire ed eliminare le situazioni di pericolo, nonché dei provvedimenti di autorizzazione all\u0027abbattimento, allo sradicamento o spostamento dei detti alberi. Il ricorrente - omettendo di considerare sia l\u0027art. 4, commi 11 e 14, della legge reg. Calabria n. 47 del 2009, sia la legge statale n. 10 del 2013 e il successivo d.m. 23 ottobre 2014 - non ricostruisce esattamente la disciplina della Regione Calabria posta a tutela degli alberi monumentali e non individua correttamente i diversi requisiti a cui la disciplina statale subordina - a seconda che ricorra o meno un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana - i provvedimenti di intervento sugli alberi monumentali, nonché la relativa tipologia. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 154 del 2019 e n. 133 del 2017\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"56","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"13","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"56","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"56","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"16/12/2019","data_nir":"2019-12-16","numero":"56","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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