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R. e l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli \u0026#8211; Ufficio delle dogane di Pescara, con ordinanza del 6 settembre 2022, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e         Visto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e         udito nella camera di consiglio del 6 aprile 2023 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e         deliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 settembre 2022 (r.o. n. 122 del 2022), la Commissione tributaria provinciale di Pescara, sezione prima, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le disposizioni censurate, nel circoscrivere l\u0026#8217;ambito soggettivo di applicazione del beneficio fiscale, di cui al comma 1 del medesimo articolo, costituito dall\u0026#8217;aliquota ridotta dell\u0026#8217;accisa gravante sul gasolio commerciale, prevedono che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;2. Per gasolio commerciale usato come carburante si intende il gasolio impiegato da veicoli, ad eccezione di quelli di categoria euro 3 o inferiore e, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2021, ad eccezione dei veicoli di categoria euro 4 o inferiore, utilizzati dal proprietario o in virt\u0026#249; di altro titolo che ne garantisca l\u0026#8217;esclusiva disponibilit\u0026#224;, per i seguenti scopi: [\u0026#8230;] b) attivit\u0026#224; di trasporto di persone svolta da: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285; 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3. \u0026#200; considerato altres\u0026#236; gasolio commerciale il gasolio impiegato per attivit\u0026#224; di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce che la questione \u0026#232; sorta nel corso di un giudizio riguardante un avviso di pagamento emesso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, dall\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di una impresa individuale, esercente attivit\u0026#224; di autotrasporto con noleggio di autobus con conducente, in possesso di licenza per il trasporto internazionale di passeggeri su strada per conto terzi e di autorizzazione della Regione Abruzzo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il giudice a quo chiarisce che era stata effettuata un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di verifica \u0026#8211; con le modalit\u0026#224; previste nel d.P.R. 9 giugno 2000, n. 277 (Regolamento recante disciplina dell\u0026#8217;agevolazione fiscale a favore degli esercenti attivit\u0026#224; di trasporto merci, a norma dell\u0026#8217;articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448) \u0026#8211; per accertare \u0026#171;la sussistenza degli elementi necessari al riconoscimento dell\u0026#8217;agevolazione concessa\u0026#187; al contribuente, consistente nell\u0026#8217;applicazione di una aliquota ridotta dell\u0026#8217;accisa gravante sul gasolio commerciale acquistato per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CTP precisa che si era proceduto al controllo documentale delle dichiarazioni inviate, nel periodo dal quarto trimestre 2014 al primo trimestre 2018, \u0026#171;per un totale complessivo di n. 14 dichiarazioni\u0026#187;, ma l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto dell\u0026#8217;impresa \u0026#171;non veniva ricondotta dai verificatori ad alcuna delle fattispecie previste dall\u0026#8217;art. 24 ter del D.Lgs n. 504/1995 [\u0026#8230;]\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel rammentare lo svolgimento dei fatti di causa, il rimettente evidenzia che l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva proceduto \u0026#171;alla verifica del credito d\u0026#8217;imposta erroneamente riconosciuto nei confronti della ditta\u0026#187;; di qui l\u0026#8217;emissione dell\u0026#8217;avviso di pagamento per il \u0026#171;recupero dell\u0026#8217;accisa dovuta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa CTP, quindi, ricorda che il contribuente aveva proposto ricorso deducendo, in particolare, la violazione e falsa applicazione \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 7, par. 3, della Direttiva 27.10.2003 n. 2003/96/CE, nonch\u0026#233; degli art. 101 e ss. del TFUE con conseguente necessit\u0026#224; di disapplicare l\u0026#8217;art. 24-ter del T.U. accise e la violazione e falsa applicazione dell\u0026#8217;art. 15 T.U. n. 504/1995 [\u0026#8230;]\u0026#187;, cui l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli aveva resistito richiamando \u0026#171;una nutrita giurisprudenza\u0026#187; secondo cui tale direttiva non poteva produrre effetti diretti nell\u0026#8217;ordinamento nazionale.   \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, la CTP, ritenute \u0026#171;[l]e disposizioni nazionali applicabili al caso di specie\u0026#187;, in punto di non manifesta infondatezza, dopo aver premesso di aver considerato \u0026#171;quanto affermato con la sentenza della Corte di giustizia europea, Sez. II, 30/1/2020 n. C-513/18\u0026#187;, dubita della conformit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, agli artt. 3 e 41 Cost. nella parte in cui \u0026#171;crea una evidente disparit\u0026#224; di trattamento tra imprese pubbliche e private, limitando la libert\u0026#224; di iniziativa di quest\u0026#8217;ultime non estendendo anche ad esse un evidente regime di favore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente precisa di essere persuaso che \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione della disciplina agevolativa sulle accise circoscritta dall\u0026#8217;art. 24-ter del T.U. [\u0026#8230;] ai soli soggetti pubblici, sia contrastante con gli artt. [3] e 41 della Cost. da leggere anche in combinato disposto tra loro, nel senso che la mancata eguaglianza tra imprese pubbliche e private pu\u0026#242; comportare, come nel caso di specie [\u0026#8230;] una limitazione della libert\u0026#224; di iniziativa economica da parte dei privati\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSoprattutto, aggiunge la CTP, \u0026#171;la normativa non vieta all\u0026#8217;impresa pubblica che effettua il trasporto di passeggeri in modo regolare (con linee definite con partenza ed arrivo, fermate predisposte, rispetto di orari, ecc.), di effettuare anche il noleggio di autobus con conducente, anzi, tale attivit\u0026#224; \u0026#232; costantemente esercitata da dette imprese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la conseguenza, ad avviso del rimettente, che \u0026#171;[q]uesto stato di fatto, con l\u0026#8217;agevolazione sul gasolio che l\u0026#8217;impresa pubblica pu\u0026#242; usufruire per legge, rende la stessa pi\u0026#249; competitiva, mettendola al pari di imprese estere, che pur effettuando solo l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di noleggio autobus con conducente, per la normativa di altro Stato membro gode di detta agevolazione\u0026#187;, sicch\u0026#233; la normativa \u0026#171;crea una disparit\u0026#224; di trattamento tra imprese che pur esercitando la stessa attivit\u0026#224;, non godono dello stesso diritto agevolativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Per la CTP la norma censurata contrasterebbe, quindi, sia con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., sia con l\u0026#8217;art. 41 Cost., incidendo \u0026#171;sulle possibilit\u0026#224; di scelta di mezzi e risorse, nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;organizzazione delle stesse dando opportunit\u0026#224; differenti\u0026#187;.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e deducendone, comunque, la non fondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224; s\u0026#8217;incentra, in primo luogo, sull\u0026#8217;omesso tentativo di un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione, in quanto la CTP avrebbe sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;con riferimento soltanto all\u0026#8217;interpretazione data\u0026#187; alla norma censurata dalla \u0026#171;amministrazione pubblica\u0026#187;, senza tentare di interpretare in via autonoma la disposizione di legge in modo conforme al dettato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa erariale eccepisce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, che sarebbe stata sollevata \u0026#171;dubitativamente e in maniera perplessa\u0026#187; e con \u0026#171;incerta ricostruzione fattuale dell\u0026#8217;intera fattispecie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, per la difesa statale, il giudice rimettente muoverebbe dall\u0026#8217;erronea considerazione che l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli abbia negato il beneficio della riduzione dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa, gravante sul gasolio commerciale, in ragione della \u0026#171;natura privata del contribuente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn realt\u0026#224;, chiarisce l\u0026#8217;Avvocatura, la ragione dell\u0026#8217;esclusione dall\u0026#8217;agevolazione sarebbe imputabile alla circostanza che si trattava di \u0026#171;noleggio con conducente e quindi di trasporto di persone occasionale\u0026#187;; ci\u0026#242; che rileverebbe, dunque, non sarebbe la natura del soggetto, pubblica o privata, ma la tipologia del trasporto effettuato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, la questione sollevata non sarebbe fondata.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura prende le mosse dal dato di fatto che tra i fruitori dell\u0026#8217;agevolazione vi sarebbero predeterminati soggetti individuati in modo specifico dalla norma censurata: 1) enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell\u0026#8217;articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), e alle relative leggi regionali di attuazione; 2) imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285 (Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale); 3) imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al d.lgs. n. 422 del 1997; 4) imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l\u0026#8217;accesso al mercato internazionale dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale sottolinea quindi che il giudice a quo sarebbe stato tratto in inganno da un\u0026#8217;interpretazione \u0026#171;parziale\u0026#187; della norma sospettata, nella parte in cui prevede che l\u0026#8217;agevolazione fiscale spetta agli \u0026#171;enti pubblici o imprese pubbliche locali\u0026#187; (ai sensi dell\u0026#8217;art. 24-ter, comma 2, lettera b, numero 1, del d.lgs. n. 504 del 1995), finendo per reputare erroneamente escluso il beneficio per le imprese private di trasporto, senza considerare che la norma aggiungerebbe all\u0026#8217;elenco dei beneficiari anche queste ultime, purch\u0026#233; esercenti attivit\u0026#224; di trasporto regolare o di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, l\u0026#8217;Avvocatura precisa che l\u0026#8217;interpretazione sostenuta dal rimettente non costituirebbe \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;, in assenza di pronunce sul punto da parte della Corte di cassazione, mentre la giurisprudenza di merito si sarebbe \u0026#171;totalmente schierata\u0026#187; nel negare l\u0026#8217;agevolazione fiscale ai soggetti che esercitano esclusivamente attivit\u0026#224; di trasporto occasionale di passeggeri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia quindi che, in materia di norme agevolatrici tributarie, troverebbe applicazione il principio d\u0026#8217;interpretazione restrittiva, restando in tal modo escluse dal beneficio di riduzione dell\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;accisa le imprese che svolgono attivit\u0026#224; di trasporto di persone non rientranti in alcuna delle categorie sopra indicate, e in particolare le imprese che effettuano attivit\u0026#224; di trasporto solo occasionale e non di linea. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale richiama, a supporto dell\u0026#8217;assenza di discriminazioni e di violazione del principio di libera concorrenza, anche la pronuncia della \u0026#171;Corte di giustizia 30 gennaio 2020, nella causa C-513/18\u0026#187;, che avrebbe evidenziato le differenze tra i servizi di trasporto regolare e occasionale, che non risponderebbero alle medesime esigenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questi motivi risulterebbero quindi non fondate le questioni sollevate con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La CTP di Pescara, sezione prima, con ordinanza del 6 settembre 2022 (r.o. n. 122 del 2022), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le disposizioni censurate prevedono l\u0026#8217;applicazione di un\u0026#8217;aliquota ridotta dell\u0026#8217;accisa gravante sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, al comma 2, lettera b), dell\u0026#8217;art. 24-ter citato, tali categorie sono cos\u0026#236; individuate: \u0026#171;enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422\u0026#187;; \u0026#171;imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285\u0026#187;; \u0026#171;imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422\u0026#187;; \u0026#171;imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009\u0026#187;. Al comma 3, si fa infine riferimento ad \u0026#171;attivit\u0026#224; di trasporto di persone svolta da enti pubblici o imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente riferisce che la questione \u0026#232; sorta nel corso di un giudizio riguardante un avviso di pagamento emesso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 504 del 1995, dall\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di un\u0026#8217;impresa individuale, esercente attivit\u0026#224; di trasporto con noleggio di autobus con conducente per il recupero di somme indebitamente restituite; infatti, inizialmente tali somme erano state riconosciute all\u0026#8217;impresa sull\u0026#8217;erroneo presupposto della spettanza del beneficio fiscale, costituito dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;aliquota ridotta dell\u0026#8217;accisa gravante sul gasolio commerciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito di un successivo controllo \u0026#8211; prosegue il giudice a quo \u0026#8211; l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe escluso l\u0026#8217;impresa dall\u0026#8217;agevolazione, che spetterebbe, sulla base della norma censurata, solo alle imprese pubbliche esercenti attivit\u0026#224; di trasporto a carattere regolare o di linea e non alle imprese private svolgenti attivit\u0026#224; di trasporto solo occasionale, come quella del contribuente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La CTP, ritenute \u0026#171;[l]e disposizioni nazionali applicabili al caso di specie\u0026#187;, in punto di non manifesta infondatezza, premette che l\u0026#8217;agevolazione fiscale non spetterebbe in nessun caso alle imprese private che esercitano attivit\u0026#224; di trasporto di persone, sia esso regolare o occasionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrecisa poi che \u0026#171;la normativa non vieta all\u0026#8217;impresa pubblica che effettua il trasporto di passeggeri in modo regolare (con linee definite con partenza ed arrivo, fermate predisposte, rispetto di orari, ecc.), di effettuare anche il noleggio di autobus con conducente, anzi, tale attivit\u0026#224; \u0026#232; costantemente esercitata da dette imprese\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultimo caso, pertanto, l\u0026#8217;impresa pubblica usufruirebbe dell\u0026#8217;agevolazione per ciascuna delle due diverse attivit\u0026#224; di trasporto svolte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Da qui \u0026#8211; ed \u0026#232; questo propriamente il cuore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; deriverebbe per il giudice a quo la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto la medesima tipologia di trasporto di passeggeri, a carattere solo occasionale, se svolta dall\u0026#8217;impresa pubblica in modo ancillare rispetto alla principale attivit\u0026#224; di trasporto regolare, consentirebbe l\u0026#8217;applicazione del beneficio fiscale, mentre ne sarebbe esclusa se esercitata dall\u0026#8217;impresa privata, che comunque non potrebbe mai godere del beneficio (sia per il trasporto regolare che per quello occasionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La medesima esclusione comporterebbe, per il rimettente, anche la lesione dell\u0026#8217;art. 41 Cost., incidendo \u0026#171;sulle possibilit\u0026#224; di scelta di mezzi e risorse, nonch\u0026#233; sull\u0026#8217;organizzazione delle stesse\u0026#187;, ledendo anche il principio di libera concorrenza tra imprese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo preliminarmente, sotto diversi profili, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con la prima eccezione la difesa erariale evidenzia che il rimettente avrebbe sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;con riferimento soltanto all\u0026#8217;interpretazione data\u0026#187; alla norma censurata dalla \u0026#171;amministrazione pubblica\u0026#187;, senza tentare di interpretare in via autonoma la disposizione di legge in modo conforme al dettato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa infatti ribadito il costante orientamento di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, allorch\u0026#233; il giudice rimettente sostenga, come nel caso di specie, che il tenore letterale della disposizione non consenta tale interpretazione (ex plurimis, sentenze n. 18 del 2022, n. 59 e n. 32 del 2021, n. 32 del 2020, n. 221 e n. 141 del 2019, n. 268 e n. 83 del 2017, n. 241 del 2016).     \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Secondo la difesa erariale, inoltre, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbe stata sollevata \u0026#171;dubitativamente e in maniera perplessa\u0026#187;, con \u0026#171;incerta ricostruzione fattuale dell\u0026#8217;intera fattispecie\u0026#187;, anche perch\u0026#233; il rimettente muoverebbe dall\u0026#8217;erronea considerazione che l\u0026#8217;Agenzia delle dogane e dei monopoli avrebbe negato l\u0026#8217;agevolazione in parola in ragione della \u0026#171;natura privata del contribuente\u0026#187;, mentre l\u0026#8217;effettiva ragione dell\u0026#8217;esclusione dipenderebbe dalla circostanza che si trattava di \u0026#171;noleggio con conducente e quindi di trasporto di persone occasionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non \u0026#232; fondata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla lettura complessiva dell\u0026#8217;ordinanza emerge che il percorso argomentativo non \u0026#232; dubitativo n\u0026#233; perplesso e che il rimettente ha sufficientemente descritto la fattispecie ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della effettiva questione sottoposta al vaglio di questa Corte (sentenze n. 46 del 2023, n. 95 del 2022 e n. 35 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente, in definitiva, muove dall\u0026#8217;assunto che nelle ipotesi in cui l\u0026#8217;impresa pubblica eserciti, unitamente alla attivit\u0026#224; di trasporto di persone a carattere regolare, anche una parallela attivit\u0026#224; di trasporto di persone a connotazione occasionale, l\u0026#8217;art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995 consentirebbe l\u0026#8217;attribuzione del beneficio fiscale per l\u0026#8217;esercizio di ciascuna delle due attivit\u0026#224;, che rimarrebbe invece precluso alle imprese private di trasporto di persone che svolgono solo attivit\u0026#224; di trasporto occasionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che determinerebbe la violazione degli artt. 3 e 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;esame del quadro normativo in cui s\u0026#8217;inseriscono le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dimostra che il principale presupposto ermeneutico su cui le stesse poggiano non \u0026#232; corretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Al riguardo, occorre innanzitutto ribadire che il censurato art. 24-ter del d.lgs. n. 504 del 1995, in particolare, prevede, al comma 2, lettera b), l\u0026#8217;applicazione di un\u0026#8217;aliquota ridotta dell\u0026#8217;accisa gravante sul gasolio commerciale utilizzato da: a) \u0026#171;enti pubblici o imprese pubbliche locali esercenti l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e alle relative leggi regionali di attuazione\u0026#187;; b) \u0026#171;imprese esercenti autoservizi interregionali di competenza statale di cui al decreto legislativo 21 novembre 2015, n. 285\u0026#187;; c) \u0026#171;imprese esercenti autoservizi di competenza regionale e locale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422\u0026#187;; d) \u0026#171;imprese esercenti autoservizi regolari in ambito comunitario di cui al regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questi termini, il suddetto art. 24-ter ricomprende nelle tipologie dei beneficiari dell\u0026#8217;agevolazione non solo soggetti pubblici ma anche imprese che possono avere natura privata; sia gli uni che le altre, per\u0026#242;, sono, in forza dei rimandi normativi in esso previsti, caratterizzati dallo svolgimento di un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto regolare o di linea, che \u0026#232; tale, secondo quanto stabilisce l\u0026#8217;art. 87, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore nazionale, pertanto, ha voluto agevolare \u0026#8211; e del resto il medesimo criterio \u0026#232; stato adottato fin dai vari interventi contingenti che si sono susseguiti prima della stabilizzazione dell\u0026#8217;agevolazione in questione con la norma censurata \u0026#8211; il servizio di trasporto regolare: come ratio della previsione dell\u0026#8217;aliquota ridotta ha quindi assunto un criterio oggettivo, senza mai discriminare \u0026#8211; a differenza di quanto ritenuto dal rimettente \u0026#8211; in base alla natura soggettiva dell\u0026#8217;esercente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Non erra, invero, il rimettente nel sostenere che, in base alla normativa nazionale, le imprese pubbliche possono svolgere, accanto alla principale attivit\u0026#224; di trasporto regolare di passeggeri, anche una parallela attivit\u0026#224; di trasporto di persone con noleggio di autobus con conducente, e quindi solo occasionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, l\u0026#8217;art. 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) prevede che \u0026#171;[s]ono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta\u0026#187;. Dall\u0026#8217;altro, la legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente) non pone alcun limite sostanziale allo svolgimento di tale attivit\u0026#224; da parte di soggetti che gi\u0026#224; svolgano attivit\u0026#224; di trasporto di persone regolare. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal medesimo rimettente, dalla agevolazione fiscale in questione \u0026#232; del tutto esclusa l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto occasionale, senza che rilevi da quale soggetto sia esercitata, e quindi anche se svolta da soggetti pubblici dediti prevalentemente all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto regolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversi elementi ermeneutici confermano tale conclusione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto occasionale non viene mai considerata, n\u0026#233; direttamente n\u0026#233; indirettamente, nelle fattispecie indicate nel censurato art. 24-ter.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la mancata agevolazione del trasporto occasionale risponde alla ratio per cui solo quello regolare costituisce una tipologia di trasporto ad alta intensit\u0026#224;, che da un lato incontra particolari esigenze dei lavoratori e degli utenti (in virt\u0026#249; di un\u0026#8217;offerta generalizzata, di itinerari posti a garanzia anche dell\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; dei territori, di tariffe prestabilite e calmierate) e, dall\u0026#8217;altro, in quanto tale, normalmente permette una sistematica diminuzione del traffico \u0026#8211; consentendo di non utilizzare il mezzo proprio \u0026#8211; e quindi del conseguente inquinamento ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, ci\u0026#242; ha puntualmente rilevato la pi\u0026#249; recente giurisprudenza di merito che si \u0026#232; espressa al riguardo, confermando l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;agevolazione in questione in riferimento all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto occasionale (ex plurimis, Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione settima, sentenza 29 giugno 2021, n. 2417; CTR Toscana, sezione prima, sentenza 26 ottobre 2020, n. 746; CTR Lombardia, Milano, sezione settima, sentenza 18 settembre 2020, n. 1925).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Tale interpretazione, volta a restringere, nel silenzio della norma, la portata del beneficio tributario in questione, appare peraltro in linea con la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 218 del 2019 e n. 120 del 2020), che ha valorizzato, in riferimento alle agevolazioni fiscali in senso proprio, l\u0026#8217;esistenza di una finalit\u0026#224; extrafiscale riconducibile all\u0026#8217;attuazione di principi costituzionali, anche quale elemento che, in presenza di una sostanziale eadem ratio, ne giustifica l\u0026#8217;estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo punto di vista, l\u0026#8217;agevolazione in questione, in quanto riferita al trasporto regolare risponde, come detto, sia a interessi sociali inerenti alla mobilit\u0026#224;, in particolare di lavoratori e studenti, sia ad esigenze di tutela dell\u0026#8217;ambiente, oggi peraltro precisate nel nuovo testo dell\u0026#8217;art. 9 Cost. anche \u0026#171;nell\u0026#8217;interesse delle future generazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn relazione al trasporto occasionale il perseguimento di tali interessi ed esigenze, invece, non \u0026#232; normalmente riscontrabile, perlomeno negli stessi termini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che impone una interpretazione restrittiva dell\u0026#8217;agevolazione in riferimento a questa tipologia di mobilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tale conclusione trova ulteriore conferma in quanto stabilito dalla recente sentenza della Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (sentenza 30 gennaio 2020, in causa C-513/18, Autoservizi Giordano societ\u0026#224; cooperativa), la quale ha ritenuto che l\u0026#8217;art. 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell\u0026#8217;elettricit\u0026#224;, \u0026#171;non osta a una normativa nazionale che prevede un\u0026#8217;aliquota di accisa ridotta per il gasolio commerciale utilizzato come propellente per il trasporto regolare di passeggeri, senza tuttavia prevedere siffatta aliquota per quello utilizzato per il trasporto occasionale di passeggeri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte di giustizia, da un lato, \u0026#232; giunta a tale conclusione valorizzando il criterio formale di interpretazione della direttiva, che utilizza la particella disgiuntiva \u0026#171;o\u0026#187; tra i termini \u0026#171;regolare\u0026#187; e \u0026#171;occasionale\u0026#187; del suddetto art. 7, paragrafo 3, lettera b), ai sensi del quale \u0026#171;[s]i intende per \u0026#8220;gasolio commerciale utilizzato come propellente\u0026#8221; il gasolio utilizzato ai fini seguenti [\u0026#8230;] b) trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3[\u0026#8230;]\u0026#187;. Con la conseguente deduzione che il trasporto regolare o occasionale \u0026#171;non devono necessariamente essere cumulativamente assoggettati all\u0026#8217;aliquota di accisa ridotta, ma possono anche esserlo alternativamente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, vi \u0026#232; pervenuta facendo leva sul criterio di interpretazione sistematica, poich\u0026#233; la direttiva si propone anche \u0026#171;di incoraggiare obiettivi di politica ambientale\u0026#187;, e ci\u0026#242; ha condotto a precisare le differenze tra le due modalit\u0026#224; di trasporto: \u0026#171;i servizi di trasporto regolare di passeggeri assicurano, per definizione, il trasporto di passeggeri con una frequenza e su un itinerario determinati e in cui l\u0026#8217;imbarco o lo sbarco dei medesimi hanno luogo alle fermate preventivamente stabilite, mentre i servizi di trasporto occasionale di passeggeri rispondono ad esigenze puntuali. Inoltre, gli operatori che forniscono servizi di trasporto regolare di passeggeri sono generalmente incaricati di missioni di servizio pubblico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La suddetta sentenza, infine, ha precisato che, poich\u0026#233; \u0026#171;i servizi di trasporto regolare e i servizi di trasporto occasionale di passeggeri non appaiono rispondere alle medesime esigenze, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale non sembra violare il principio della parit\u0026#224; di trattamento, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tale parit\u0026#224; di trattamento, per quanto in precedenza descritto, non \u0026#232; violata dalla norma censurata: infatti l\u0026#8217;impresa pubblica (o privata) che pu\u0026#242; ottenere l\u0026#8217;agevolazione per il trasporto regolare non ne ha diritto in relazione alla \u0026#8220;parallela\u0026#8221; eventuale attivit\u0026#224; di trasporto occasionale di persone mediante noleggio di autobus con conducente, come invece erroneamente ritenuto dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal complesso della normativa che regola la fattispecie in questione emerge, del resto, anche un insieme di prescrizioni funzionali a distinguere le due diverse tipologie di attivit\u0026#224; e a permettere i relativi controlli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;utilizzo, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto occasionale, di autobus destinati all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto regolare di passeggeri pu\u0026#242; avvenire solo in casi eccezionali e previa autorizzazione delle autorit\u0026#224; competenti, anche in ragione delle loro \u0026#171;caratteristiche costruttive, funzionali e di equipaggiamento\u0026#187; (sentenza n. 135 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 82, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, prevede, al riguardo, che  \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione [\u0026#8230;] viene rilasciata dall\u0026#8217;ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri agli autobus destinati a servizio di noleggio con conducente, i quali possono essere impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e viceversa\u0026#187;; ed il successivo art. 87, comma 4, dispone, inoltre, che \u0026#171;[i]l concedente la linea pu\u0026#242; autorizzare l\u0026#8217;utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purch\u0026#233; non sia pregiudicata la regolarit\u0026#224; del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la richiesta dell\u0026#8217;agevolazione da parte degli esercenti attivit\u0026#224; di trasporto regolare di persone \u0026#232; regolamentata in modo analitico e rigoroso dall\u0026#8217;art. 3 del d.P.R. n. 277 del 2000, con l\u0026#8217;indicazione specifica dei singoli mezzi utilizzati e dei relativi numeri di targa, oltre che del chilometraggio effettuato, rendendo, in tal modo, agevole l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di controllo della Agenzia delle dogane e dei monopoli al momento della verifica dei requisiti necessari per ottenere il beneficio fiscale.   \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, una volta evidenziato che, in caso di \u0026#8220;doppia attivit\u0026#224;\u0026#8221; di trasporto, a carattere tanto regolare quanto occasionale, le imprese beneficiano dell\u0026#8217;agevolazione fiscale esclusivamente per la porzione di attivit\u0026#224; dedicata al trasporto regolare, appaiono non fondate, per erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo, sia la censura riferita all\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della violazione del principio della parit\u0026#224; di trattamento, sia quella relativa all\u0026#8217;art. 41 Cost., prospettata anche con riguardo alla lesione della libera concorrenza tra imprese.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 24-ter, commi 2, lettera b), e 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Pescara, sezione prima, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 25 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Accise - Gasolio commerciale utilizzato come carburante - Aliquota di accisa sul gasolio commerciale utilizzato per l\u0027attivit\u0026#224; di trasporto di persone - Individuazione dei soggetti ai quali \u0026#232; riconosciuta l\u0027applicazione dell\u0027aliquota in misura ridotta - Denunciata esclusione, dall\u0027applicazione dell\u0027aliquota agevolata, delle imprese private che esercitano attivit\u0026#224; di noleggio di autobus con conducente.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45567","titoletto":"Tributi - Agevolazioni fiscali - Riduzione dell\u0027accisa gravante sul gasolio commerciale - Beneficiari - Operatori che trasportano persone con servizi regolari o di linea - Asserita esclusione degli operatori privati - Denunciata disparità di trattamento e violazione della iniziativa economica privata - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di Pescara in riferimento agli artt. 3 e 41 Cost., dell\u0027art. 24-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, commi 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), e 3, del d.lgs. n. 504 del 1995, che prevedono l\u0027applicazione di un\u0027aliquota ridotta dell\u0027accisa gravante sul gasolio commerciale esclusivamente per talune categorie di operatori che utilizzano il carburante come propellente per il trasporto di persone. Al contrario di quanto indicato dal rimettente, una corretta interpretazione delle disposizioni censurate mostra come non vi sia alcuna discriminazione tra le imprese pubbliche e quelle private nel beneficiare della predetta riduzione, in quanto la stessa è strettamente correlata all\u0027esercizio del trasporto di persone regolare o di linea, mentre non concerne - nemmeno per le imprese pubbliche - quello occasionale. Anche nel silenzio della norma, la restrizione della portata del beneficio tributario al trasporto regolare e di linea va letta in base a finalità extrafiscali - quali le esigenze dei lavoratori e degli utenti, la diminuzione del traffico, la tutela ambientale - e, di conseguenza, l\u0027esclusione del beneficio per il trasporto occasionale opera secondo un sistema che non discrimina in base alla natura soggettiva degli esercenti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 218/2019 - mass. 42743; S. 120/2020 - mass. 43482).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45568","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/10/1995","data_nir":"1995-10-26","numero":"504","articolo":"24","specificazione_articolo":"ter","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art24"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"26/10/1995","data_nir":"1995-10-26","numero":"504","articolo":"24","specificazione_articolo":"ter","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504~art24"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45568","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione conforme - Esclusione da parte del rimettente sulla base del tenore letterale della disposizione - Ammissibilità della questione. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027onere di interpretazione conforme viene meno, lasciando il passo all\u0027incidente di costituzionalità, allorché il rimettente sostenga che il tenore letterale della disposizione non consenta questa interpretazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 18/2022 - mass. 44598; S. 59/2021 - mass. 43572; S. 32/2021 - mass. 43582; S. 32/2020 - mass. 42282; S. 221/2019 - mass. 41561; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 268/2017 - mass. 40634; S. 83/2017 - mass. 39977; S. 241/2016 - mass. 39150\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45567","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43001","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 104/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1673","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44491","autore":"Casavecchia G.","titolo":"Attenuazione dell\u0027auto-limite del diritto vivente","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44496","autore":"Parodi G.","titolo":"Interpretazione conforme a Costituzione e diritto vivente nella giurisprudenza recente. La prospettiva del giudice \u0027a quo\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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