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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;11-17 settembre 2020, depositato in cancelleria il 21 settembre 2020, iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 ottobre 2021 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri, in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021 e l\u0026#8217;avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato l\u0026#8217;11-17 settembre 2020 e depositato il successivo 21 settembre (reg. ric. n. 85 del 2020), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della legge della Regione Valle d\u0026#8217; Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 77, comma 1, primo periodo, prevede che, \u0026#171;[a]l fine di fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione, gli enti locali valdostani e le loro forme associative, gli enti pubblici dipendenti dalla Regione, le societ\u0026#224; da essa controllate, le associazioni e le fondazioni e i consorzi comunque denominati da essa costituiti, l\u0026#8217;Azienda USL, nonch\u0026#233; i Consorzi di miglioramento fondiario, ove tenuti all\u0026#8217;applicazione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici, possono avvalersi delle misure di semplificazione di cui al presente articolo per le procedure avviate dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2020\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva che gli artt. 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno introdotto una disciplina di accelerazione che si applica alle procedure di affidamento e alla fase di esecuzione dei contratti pubblici, che \u0026#232; diversa da quella regionale e che si applica purch\u0026#233; la delibera a contrarre o comunque l\u0026#8217;atto di avvio del procedimento sia stato adottato entro il 31 luglio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata avrebbe perci\u0026#242; travalicato \u0026#171;i limiti statutari\u0026#187; e invaso la competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di tutela della concorrenza, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;impugnato art. 77, comma 2, prevede che l\u0026#8217;affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000 e inferiore alle soglie di cui all\u0026#8217;art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) possa avvenire, limitatamente al periodo di cui al comma 1, nel rispetto del principio di rotazione e previa individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede legale o operativa nella Regione Valle d\u0026#8217;Aosta, attingendo dagli elenchi di operatori economici gi\u0026#224; formati o a seguito di indagine di mercato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima modalit\u0026#224; di selezione del contraente, in particolare, \u0026#232; declinata con marginali differenze nelle lettere a), b), c), e) ed f), anche esse impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa, secondo il ricorrente, \u0026#171;configura un trattamento di favore per gli operatori radicati nel territorio regionale, determinando un ostacolo alla concorrenza, in quanto, consentendo una riserva di partecipazione, altera la par condicio fra gli operatori economici interessati all\u0026#8217;appalto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbe cos\u0026#236; leso il principio di libera concorrenza e di non discriminazione recepito dall\u0026#8217;art. 30 cod. contratti pubblici, nonch\u0026#233; il successivo art. 36, secondo il quale l\u0026#8217;individuazione degli operatori economici nell\u0026#8217;ambito degli affidamenti a rotazione avviene senza alcuna indicazione di provenienza e senza alcuna limitazione territoriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl privilegio attribuito dalla norma impugnata agli operatori economici della Regione, in una fattispecie che sarebbe analoga a quella gi\u0026#224; decisa da questa Corte con la sentenza n. 98 del 2020, comporterebbe l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza, ovvero della competenza pertinente in tema di procedure di selezione dei contraenti e di aggiudicazione degli appalti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale competenza sarebbe pienamente opponibile alla Regione autonoma, dal cui statuto \u0026#171;non si evince la possibilit\u0026#224; di derogare alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; trarrebbe conferma dalla stessa legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), il cui art. 10 ha abrogato ogni disposizione di legge regionale in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture incompatibile con la disciplina statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la norma impugnata sarebbe difforme anche dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettere a) e b), del d.l. n. 76 del 2020, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 77, comma 5, impugnato, stabilisce che, \u0026#171;per i contratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge, \u0026#232; consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalit\u0026#224; di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, anche ricorrendo a soluzioni tecniche e organizzative non previste dai documenti di gara e dal contratto, da ritenersi equivalenti, tenuto conto delle mutate condizioni, per la tutela della continuit\u0026#224; del rapporto contrattuale e il perseguimento delle finalit\u0026#224; di pubblico interesse della stazione appaltante. Nell\u0026#8217;autorizzare le modifiche, il responsabile unico del procedimento indica, ove necessario, il nuovo termine contrattuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva che gli artt. 106 e 107 cod. contratti pubblici recano un\u0026#8217;apposita disciplina in ordine alla fase esecutiva dei contratti medesimi, anche con riguardo alla \u0026#171;modifica dei contratti durante il periodo di efficacia\u0026#187; e alle competenze del responsabile unico del procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 detta, nella medesima materia, una normativa derogatoria, imposta dall\u0026#8217;emergenza da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata non sarebbe conforme n\u0026#233; all\u0026#8217;una, n\u0026#233; all\u0026#8217;altra disposizione statale, e invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato afferente alla fase di esecuzione dei contratti in materia di tutela della concorrenza, oltre a consentire un trattamento di favore per gli operatori economici valdostani.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni, perch\u0026#233; il ricorso avrebbe omesso di considerare i parametri statutari rilevanti, ovvero l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta), che attribuisce alla Regione autonoma competenza legislativa primaria in materia di lavori pubblici di interesse regionale, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge costituzionale, quanto alla competenza regionale in materia di organizzazione amministrativa (per la quale la Regione richiama anche l\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost., in base all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante \u0026#171;Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero inammissibili, inoltre, perch\u0026#233; il ricorrente denuncia vizi relativi ad una porzione soltanto della norma, mentre ne chiede poi la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale in toto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel merito, la Regione resistente osserva che la normativa censurata \u0026#232; stata introdotta \u0026#171;nelle more di un intervento statale\u0026#187; e tenendo conto delle proposte avanzate in sede di Conferenza delle Regioni, al fine di semplificare l\u0026#8217;affidamento dei contratti sotto soglia durante l\u0026#8217;emergenza da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa legge regionale impugnata \u0026#232; infatti anteriore di pochi giorni al d.l. n. 76 del 2020, dal quale, peraltro, non si discosterebbe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1 del d.l. n. 76 del 2020 ha previsto che le procedure di affidamento dei contratti pubblici sotto soglia possano tenere in conto la \u0026#171;diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate\u0026#187;, cos\u0026#236; attribuendo rilievo alla dimensione territoriale dell\u0026#8217;operatore economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 77 impugnato avrebbe, nella medesima prospettiva, inteso \u0026#171;monitorare e contenere, sempre limitatamente alla gestione dell\u0026#8217;emergenza, la circolazione delle imprese tra diverse Regioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso, inoltre, conterrebbe un mero criterio di priorit\u0026#224; a favore degli operatori economici locali, e non gi\u0026#224; una riserva di partecipazione alla procedura, come invece nella questione decisa con la sentenza n. 98 del 2020 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe seguirebbe che l\u0026#8217;operatore locale sarebbe favorito solo se munito dei requisiti richiesti dagli atti di indizione delle procedure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel resto, aggiunge la difesa regionale, per godere della priorit\u0026#224; sarebbe stato sufficiente aprire una sede legale nella Regione, al fine di assicurare la prossimit\u0026#224; necessaria a contenere il contagio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;art. 77, comma 5, impugnato, la questione sarebbe inammissibile, anche perch\u0026#233; il ricorso non avrebbe esplicitato le ragioni di contrasto con gli artt. 106 e 107 cod. contratti pubblici e con l\u0026#8217;art. 8, comma 4, lettera c), del menzionato d.l. n. 76 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Nel merito, tra l\u0026#8217;art. 77, comma 5, impugnato e l\u0026#8217;art. 8, comma 4, del d.l. n. 76 del 2020 non vi sarebbe conflitto, ma complementariet\u0026#224; in un\u0026#8217;ottica comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma statale prevede che l\u0026#8217;osservanza delle misure di contenimento contro la pandemia costituisca causa di forza maggiore, quanto al mancato adempimento del contratto, non imputabile all\u0026#8217;esecutore in riferimento alla proroga del termine che si rendesse necessaria per completare la prestazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale impugnata, specularmente, permetterebbe di proseguire nell\u0026#8217;esecuzione del contratto, ove possibile, adattandone il contenuto alle esigenze derivanti dall\u0026#8217;emergenza, e permettendo al responsabile del procedimento di prorogare il termine di esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In ogni caso \u0026#8211; conclude la difesa regionale \u0026#8211; non appena sopraggiunto il d.l. n. 76 del 2020, la Regione autonoma \u0026#171;ha dato indicazione alle stazioni appaltanti [\u0026#8230;] di non applicare\u0026#187; l\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2 e 5, \u0026#171;dovendosi intendere direttamente applicabile la disciplina\u0026#187; recata dalla sopravvenuta fonte statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, sia il Presidente del Consiglio dei ministri, sia la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste hanno depositato memorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri, con memoria depositata il 28 settembre 2021, dopo avere osservato che il ricorso, per la parte relativa all\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, e 5, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2020, si confronta con le disposizioni statutarie, ha ribadito che l\u0026#8217;art. 77, comma 2, introduce un trattamento di favore per gli operatori radicati nel territorio regionale, palesemente contrario al criterio introdotto dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, lettera b), del d.l. n. 76 del 2020, che la difesa regionale aveva invece richiamato a proprio favore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche l\u0026#8217;art. 77, comma 5, impugnato, invaderebbe la competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, come questa Corte avrebbe sempre ritenuto in caso di modifiche o proroghe dei contratti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione resistente, con memoria depositata il 28 settembre 2021, ha posto in luce che le disposizioni impugnate sono state abrogate dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), e ha quindi insistito perch\u0026#233; sia dichiarata cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, tra le altre, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, lettere a), b), c), e), ed f), e 5, della legge della Regione Valle d\u0026#8217; Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste si \u0026#232; costituita in giudizio, con atto depositato il 15 ottobre 2020, osservando che le disposizioni impugnate sono state abrogate dall\u0026#8217;art. 10, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge di stabilit\u0026#224; regionale per il triennio 2021/2023. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), aggiungendo che le stesse non hanno mai trovato applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione resistente ha perci\u0026#242; chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, con atto pervenuto il 15 ottobre 2021 a mezzo PEC, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2021, ha rinunciato al ricorso quanto all\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eBench\u0026#233; non sia pervenuta l\u0026#8217;accettazione della rinuncia, \u0026#232; palese che la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste non ha alcun interesse a coltivare il giudizio, anche alla luce delle conclusioni sopra esposte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la giurisprudenza di questa Corte (di recente, sentenza n. 5 del 2020; e, fra le altre, sentenze n. 94 del 2018 e n. 19 del 2015, e ordinanza n. 62 del 2015), si deve, quindi, dichiarare cessata la materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriservata a separata pronuncia la decisione delle ulteriori questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara cessata la materia del contendere delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 77, commi 1, 2, lettere a), b), c), e) ed f), e 5, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 13 luglio 2020, n. 8 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste per l\u0026#8217;anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 novembre 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Appalti pubblici - Procedure di affidamento - Semplificazioni in materia di contratti pubblici - Previsione che, per fronteggiare la crisi economica e sociale connessa all\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, oltre ad altri enti, anche la Regione pu\u0026#242; avvalersi delle misure di semplificazione ivi previste per le procedure avviate dal 14 luglio e fino al 31 dicembre 2020 - Affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura sottosoglia nel rispetto del principio di rotazione, secondo un criterio di individuazione degli operatori economici da valutare prioritariamente tra quelli con sede in Valle d\u0027Aosta.\r\nContratti pubblici in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di riferimento - Previsione che \u0026#232; consentita ogni modifica necessaria ad adeguare le modalit\u0026#224; di esecuzione alla sopravvenuta normativa, statale e regionale, di contrasto e contenimento dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Possibilit\u0026#224; per il responsabile unico del procedimento di indicare, nell\u0027autorizzare le modifiche, ove necessario, il nuovo termine contrattuale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44347","titoletto":"Contratti pubblici - Procedure di affidamento - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Misure di semplificazione per effetto dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Affidamenti sotto soglia - Priorità per gli operatori economici con sede nel territorio regionale - Applicabilità alle procedure avviate fino al 31 dicembre 2020 - Possibilità di apportare ai contratti in corso le conseguenti modifiche necessarie - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela della concorrenza - Sopravvenuta abrogazione della norma impugnata, medio tempore non applicata - Rinuncia al ricorso - Mancata accettazione della resistente costituita in giudizio, in assenza di interesse a coltivare il giudizio - Cessazione della materia del contendere. (Classif. 065008).","testo":"È dichiarata cessata la materia del contendere delle questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), Cost. - dell\u0027art. 77, commi 1, 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), e 5, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 8 del 2020. Il ricorrente ha rinunciato al ricorso, in quanto le disposizioni impugnate sono state abrogate dall\u0027art. 10, comma 2, della legge reg. Valle d\u0027Aosta n. 14 del 2020, senza aver mai trovato applicazione. La Regione resistente, costituita in giudizio, pur in difetto di accettazione, non ha un interesse a coltivare il giudizio, anche considerata la sua stessa richiesta di dichiarare la cessazione della materia del contendere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 5/2020 - mass. 42243; S. 94/2018 - mass. 41305; S. 19/2015 - mass. 38237, 38238, 38239; O. 62/2015 - mass. 38319\u003c/em\u003e).","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta","data_legge":"13/07/2020","data_nir":"2020-07-13","numero":"8","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42494","autore":"Recinto G.","titolo":"Le “istruzioni” per il futuro delle Sezioni Unite in tema di genitorialità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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