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Giudici : Giuliano           AMATO, Silvana            SCIARRA, Daria              de PRETIS, Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e, in particolare, dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, promosso da Pino Cabras e altri, nella qualit\u0026#224; di membri del Parlamento, con ricorso depositato in cancelleria il 7 gennaio 2022 ed iscritto al n. 1 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilit\u0026#224;.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 19 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 7 gennaio 2022 (iscritto al reg. confl. poteri n. 1 del 2022), i deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e il senatore Pietro Lorefice, tutti membri del Parlamento residenti nelle Regioni Sicilia o Sardegna, hanno promosso conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato nei confronti del Governo, in riferimento all\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione oggetto di conflitto, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l\u0026#8217;accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), e di cui all\u0026#8217;art. 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivit\u0026#224; economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 2021, n. 87;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dette certificazioni (cosiddetto super green pass) vengono rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l\u0026#8217;infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l\u0026#8217;esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i ricorrenti, sprovvisti delle certificazioni in questione, evidenziano che la previsione oggetto di conflitto impedisce loro di raggiungere il Parlamento, mediante i mezzi di trasporto pubblico aereo o marittimo, dai rispettivi luoghi di residenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, lamentano un grave vulnus all\u0026#8217;esercizio della funzione parlamentare, in specie nei suoi profili concernenti la partecipazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; legislativa ( compresa quella inerente alla conversione in legge dello stesso decreto oggetto di conflitto ( e all\u0026#8217;elezione del Presidente della Repubblica, per la quale il Parlamento in seduta comune e i delegati regionali sono stati convocati il 24 gennaio 2022; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al requisito soggettivo per l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, i ricorrenti sostengono che il Governo avrebbe invaso la funzione legislativa della quale il Parlamento \u0026#232; titolare, finendo per imporre loro \u0026#171;una vaccinazione surrettizia, con modalit\u0026#224; lesive dei parametri di cui all\u0026#8217;art. 32 della Costituzione\u0026#187;; assumono, in tal senso, che la giurisprudenza costituzionale ammette la possibilit\u0026#224; di un sindacato sui vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative del singolo parlamentare, se rilevabili nella loro evidenza gi\u0026#224; in sede di sommaria delibazione, e quindi ritiene ammissibile un conflitto nel quale il parlamentare alleghi e comprovi una sostanziale negazione o un\u0026#8217;evidente menomazione della funzione ad esso costituzionalmente attribuita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche inoltre, e quanto al requisito oggettivo, rilevano che la disposizione oggetto di conflitto determinerebbe un grave squilibrio fra i diversi poteri dello Stato, poich\u0026#233; con essa il Governo avrebbe precluso ai ricorrenti ogni partecipazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; legislativa, sicch\u0026#233; il conflitto sarebbe necessario in quanto \u0026#171;diretto a ripristinare le competenze costituzionalmente garantite\u0026#187; e perci\u0026#242; a tutelare il \u0026#171;principio di separazione dei poteri\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, i ricorrenti contestano la legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina oggetto di conflitto sotto diversi profili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, assumono che essa si porrebbe anzitutto in contrasto con l\u0026#8217;art. 16 della Costituzione, poich\u0026#233; limiterebbe la libert\u0026#224; di circolazione nel territorio dello Stato per \u0026#171;ragioni politiche\u0026#187;, in quanto riconducibili alla libera scelta di non sottoporsi al vaccino contro il COVID-19;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ancora, i ricorrenti reputano violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; le restrizioni imposte, fondandosi sullo status personale di soggetto vaccinato o guarito, determinerebbero una disparit\u0026#224; di trattamento, con riflessi di ordine economico e sociale, nella fruizione di un servizio pubblico essenziale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, la disciplina oggetto di conflitto violerebbe anche gli artt. 32 e 117, primo comma, Cost. ( in relazione \u0026#171;[a]i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021, esplicitamente richiamati dall\u0026#8217;art. 9 comma 9 del D.L. n. 52/2021\u0026#187; ( in quanto comporterebbe l\u0026#8217;introduzione surrettizia di un obbligo vaccinale senza alcuna certezza della sua utilit\u0026#224; per la salute pubblica ed in presenza, a detta dei ricorrenti, di un quadro di gravi e diffuse reazioni avverse, in contrasto con il principio, affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in base al quale il prodotto vaccinale non deve incidere negativamente sullo stato di salute dei destinatari dell\u0026#8217;obbligo, salvo che per le normali e tollerabili conseguenze;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, i ricorrenti chiedono l\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;atto oggetto di conflitto, previa sospensione da adottarsi anche inaudita altera parte, sussistendo il pericolo di un pregiudizio grave e irreparabile, viste \u0026#171;la particolare ristrettezza dei tempi\u0026#187; e la \u0026#171;importanza della questione, al fine di tutelare, anche nelle more della definizione del presente giudizio, le prerogative costituzionali\u0026#187; loro spettanti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, da ultimo, i ricorrenti sollecitano questa Corte a sollevare innanzi a s\u0026#233; medesima la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero decreto-legge menzionato, in riferimento ai parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che i ricorrenti, parlamentari della Repubblica, hanno proposto ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, avente ad aggetto l\u0026#8217;adozione, da parte del Governo della Repubblica, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 (Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell\u0026#8217;epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria), e, in particolare, dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, di tale testo normativo, per la parte in cui preclude l\u0026#8217;accesso ai mezzi di trasporto pubblico a chi non sia vaccinato contro il COVID-19, o ne sia guarito (salvo che per gli infradodicenni e coloro che non possano sottoporsi a vaccinazione per ragioni mediche);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo i ricorrenti, che risiedono nelle Regioni Sicilia o Sardegna, tale previsione impedirebbe loro di raggiungere la sede della Camera di appartenenza, per partecipare ai lavori parlamentari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche essa, perci\u0026#242;, menomerebbe le attribuzioni proprie di ciascun parlamentare, tutelate dagli artt. 1, 67, 70, 71 e 72 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale menomazione avverrebbe, inoltre, con lesione degli artt. 3, 16, 32 e 117 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche viene pertanto proposta anche domanda di sospensione in via cautelare dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, del d.l. n. 229 del 2021 (ordinanza n. 225 del 2017);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il Collegio, visto anche l\u0026#8217;art. 60 dell\u0026#8217;Allegato 1 (codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritiene, dallo stato degli atti, di poter decidere direttamente sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;avviso dato alle parti ricorrenti in ordine alla trattazione in data odierna della domanda cautelare assorbe ogni ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del giudizio di ammissibilit\u0026#224;, in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente non matura, n\u0026#233; pu\u0026#242; esercitare, alcuna facolt\u0026#224; processuale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni costituzionali delineata per i vari poteri, nonch\u0026#233; a pronunciarsi sulla domanda cautelare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il conflitto \u0026#232; inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte ha ripetutamente affermato che l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto tra poteri promosso dal singolo parlamentare \u0026#232; subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin da questa fase del giudizio (ordinanze n. 255 e 256 del 2021; n. 193, n. 188, n. 186, n. 67 e n. 66 del 2021; n. 197, n. 176, n. 129, n. 86 e n. 60 del 2020; n. 275, n. 274 e n. 17 del 2019); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel caso di specie, i ricorrenti non evidenziano tale manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto, contenuta nel d.l. n. 229 del 2021, regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettivit\u0026#224; e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito, considerato il rilievo degli attuali impegni politico-parlamentari, dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche eccede l\u0026#8217;oggetto del presente conflitto, a causa del palese difetto di rilevanza, anche la sollecitazione rivolta a questa Corte, affinch\u0026#233; il menzionato d.l. n. 229 del 2021 sia oggetto di un\u0026#8217;autorimessione avente ad oggetto i plurimi profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale che i ricorrenti vi intravedono (ordinanza n. 256 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il ricorso \u0026#232; inammissibile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la dichiarazione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso assorbe la decisione sull\u0026#8217;istanza di sospensione cautelare (ordinanze n. 193 del 2021, n. 197, n. 196 e n. 195 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 20 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Approvazione, da parte del Governo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, recante \"Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell\u0027epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria\" e in particolare dell\u0027art. 1, c. 2, recante modifica all\u0027art. 9-quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, rubricato  \"Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nei mezzi di trasporto\" -  Previsione che dal 10 gennaio 2022 sino al 31 marzo 2022, \u0026#232; consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all\u0027art. 9, c. 2, lett. a), b) e c-bis), del decreto-legge n. 52 del 2021, nonch\u0026#233; ai soggetti di cui all\u0027art. 9-bis, c. 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021, l\u0027accesso ai mezzi di trasporto di cui all\u0027art. 9-quater decreto-legge n. 52 del 2021 e il loro utilizzo [c.d. green pass rafforzato].","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44454","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Fase di ammissibilità - Istanza cautelare per la sospensione dell\u0027atto oggetto del conflitto - Possibilità, ai sensi dell\u0027art. 60 cod. proc. amm., di decidere direttamente sull\u0027ammissibilità del conflitto - Comunicazioni alla parte ricorrente - Effetti. (Classif. 114002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Corte costituzionale, ai sensi dell\u0027art. 60 cod. proc. amm., può, allo stato degli atti, decidere direttamente sull\u0027ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, anche se riunita per decidere sulla sola domanda di sospensione in via cautelare della norma oggetto del conflitto. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 225/2017 - mass. 39856\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027avviso dato alle parti ricorrenti in ordine alla trattazione della domanda cautelare di sospensione dell\u0027atto oggetto del conflitto di attribuzione tra poteri assorbe ogni ulteriore comunicazione in riferimento allo svolgimento del giudizio di ammissibilità, in relazione al quale, peraltro, la parte ricorrente non matura, né può esercitare, alcuna facoltà processuale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa dichiarazione di inammissibilità del ricorso assorbe la decisione sull\u0027istanza di sospensione cautelare. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 193/2021 - mass. 44328; O. 197/2020 - mass. 42910; O. 195/2020 - mass. 42958\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44455","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44455","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Singolo parlamentare - Condizioni - Manifesta lesione delle prerogative costituzionali, apprezzabili già in fase di ammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato promossa dai parlamentari Cabras e altri a seguito di decreto-legge che subordina l\u0027accesso ai mezzi di trasporto pubblico al possesso del c.d. super green pass per COVID-19). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato promosso dal singolo parlamentare è subordinata alla sussistenza di una manifesta lesione delle sue proprie prerogative costituzionali, da apprezzarsi favorevolmente fin dalla fase di ammissibilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 256/2021 - mass. 44438; O. 255/2021 - mass. 44437; O. 193/2021 - mass. 44327; O. 188/2021 - mass. 44209; O. 186/2021 - mass. 44181; O. 67/2021 - mass. 43797; O. 66/2021 - mass. 43780; O. 197/2020 - mass. 42909; O. 176/2020 - mass. 42352; O. 129/2020 - mass. 43535; O. 86/2020 - mass. 43341; O. 60/2020 - mass. 41938; O. 275/2019 - mass. 40942; O. 274/2019 - mass. 40941; O. 17/2019 - mass. 41933\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso in riferimento agli artt. 1, 3, 16, 32, 67, 70, 71, 72 e 117 Cost. dai deputati Pino Cabras, Emanuela Corda, Simona Suriano e Andrea Vallascas e dal senatore Pietro Lorefice, sorto a seguito del d.l. n. 229 del 2021, e, in particolare, dell\u0027art. 1, comma 2, il quale, in vigore dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato d\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, subordina l\u0027accesso ai mezzi di trasporto pubblico e il loro utilizzo al possesso del c.d. super \u003cem\u003egreen pass\u003c/em\u003e, ossia delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate unicamente alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro l\u0027infezione da SARS-CoV-2 o ne sono completamente guarite, ferma restando l\u0027esenzione per i minori di dodici anni e i soggetti dispensati dalla vaccinazione per ragioni mediche. I ricorrenti non evidenziano alcuna manifesta violazione delle loro prerogative costituzionali, in quanto la disposizione oggetto di conflitto regola le condizioni di accesso al trasporto pubblico da parte della collettività e non ha per oggetto le specifiche attribuzioni dei parlamentari, incise in via fattuale e di riflesso. Difetta inoltre palesemente la rilevanza della medesima norma, per la quale i ricorrenti hanno chiesto in via subordinata alla Corte costituzionale l\u0027autorimessione).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44454","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"30/12/2021","data_nir":"2021-12-30","numero":"229","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"67","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41631","autore":"","titolo":"Osservazioni a Corte cost. n. 15 del 2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"753","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41446","autore":"Anzon Demmig A.","titolo":"Il gioco degli impedimenti all\u0027ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi dai singoli parlamentari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"522","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"40563","autore":"Giupponi T.F.","titolo":"Autonomia delle Camere e \"green pass\": porte oramai sbarrate al ricorso del singolo parlamentare?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"158","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41241","autore":"Lauro A.","titolo":"Tutte le strade portano a Roma? La partecipazione all\u0027elezione presidenziale al tempo della \"certificazione verde\"","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"204","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41240","autore":"Perini M.","titolo":"L\u0027ordinanza n. 15 del 2022 e la progressiva formalizzazione del processo per conflitto interorganico","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"194","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42810","autore":"Rivosecchi G.","titolo":"La legittimazione del singolo parlamentare nei conflitti tra poteri. Ovvero: l\u0027importanza dell\u0027ultimo miglio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Quaderni costituzionali","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"129","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41820","autore":"Zammartino F.","titolo":"Ancora una fumata nera sulla legittimazione attiva del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione. (Noterelle all\u0027ordinanza n. 15 del 2022 della Corte costituzionale)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Nuove autonomie","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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