HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:19
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 0.581606
    "namelookup_time" => 0.000364
    "connect_time" => 0.001422
    "pretransfer_time" => 0.107724
    "size_download" => 70152.0
    "speed_download" => 120617.0
    "starttransfer_time" => 0.533501
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 50546
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 107517
    "connect_time_us" => 1422
    "namelookup_time_us" => 364
    "pretransfer_time_us" => 107724
    "starttransfer_time_us" => 533501
    "total_time_us" => 581606
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770493473.8598
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:19"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:1978:19 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 19:44:33 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 19:44:33 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"1978","numero":"19","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"ROSSI","redattore":"","relatore":"OGGIONI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"30/11/1977","data_decisione":"02/03/1978","data_deposito":"07/03/1978","num_gazz_uff":"0","norme":"","atti_registro":"","sommario":"\u003cP id\u003d\"S\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC1\"\u003e                                  N. 19                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e                          SENTENZA 2 MARZO 1978                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC3\"\u003e                 Deposito in cancelleria: 7 marzo 1978.                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC4\"\u003e         Pubblicazione in \"Gazz. Uff.\" n. 74 del 15 marzo 1978.           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"SC5\"\u003e                       Pres. ROSSI - Rel. OGGIONI                         \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta dai signori: Prof. PAOLO ROSSI, Presidente - Dott.   LUIGI  \r\n OGGIONI  - Avv. LEONETTO AMADEI - Prof.  EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO  \r\n ASTUTI - Dott.  MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO  DE  STEFANO  -  Prof.  \r\n LEOPOLDO  ELIA  - Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott.  \r\n BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv.  ALBERTO  MALAGUGINI  -  Prof.  LIVIO  \r\n PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE, Giudici,                              \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nel  giudizio  di  legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, comma  \r\n terzo, 3, comma primo, 7, primo, penultimo ed ultimo  comma,  65  e  72  \r\n t.u.  delle  leggi  sulla Corte dei conti approvato con r.d.  12 luglio  \r\n 1934, n. 1214; degli artt. 10, comma secondo, 11, ultimo  comma  e  13,  \r\n primo  e  secondo  comma,  della legge 20 dicembre 1961, n. 1345; degli  \r\n artt. 2, 8, 9 della legge 21 marzo  1953,  n.  161;  dell\u0027art.  16  del  \r\n Regolamento   dei   servizi   della   Corte  dei  conti  approvato  con  \r\n deliberazione delle  S.U.  della  Corte  stessa  del  25  giugno  1915;  \r\n dell\u0027art.  38  del  Regolamento  approvato dalle S.U. il 2 luglio 1913;  \r\n dell\u0027art. 3  della  legge  13  ottobre  1969,  n.  691;  dell\u0027art.  60,  \r\n penultimo  ed ultimo comma, del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038; dell\u0027art.  \r\n 4, comma secondo, del d.1. 5 maggio 1948,  n.  589  (t.u.  delle  leggi  \r\n sull\u0027ordinamento  della  Corte  dei conti e leggi successive), promosso  \r\n con ordinanza 6 maggio  1977  del  Magistrato  relatore  della  seconda  \r\n sezione  giurisdizionale  della  Corte dei conti, nel giudizio reso dal  \r\n Tesoriere del  Comune  di  Aieta,  iscritta  al  n.  292  del  registro  \r\n ordinanze  1977  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  \r\n n. 190 del 13 luglio 1977.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visto  l\u0027atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri;                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  nell\u0027udienza  pubblica  del  30  novembre  1977  il  Giudice  \r\n relatore Luigi Oggioni;                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per  \r\n il Presidente del Consiglio dei ministri.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ordinanza  26  aprile 1977 il Presidente della seconda sezione  \r\n giurisdizionale della Corte dei conti designava il  referendario  dott.  \r\n Sciarretta  quale  relatore sui conti degli Enti locali della Calabria.  \r\n Questi, con ordinanza emessa il 6  maggio  1977,  nell\u0027esercizio  delle  \r\n dette  funzioni nel giudizio sul conto reso dal Tesoriere del Comune di  \r\n Aieta, ai sensi dell\u0027art. 29 r.d.  13 agosto 1933 n. 1038, premesso che  \r\n doveva pregiudizialmente essere accertata la legittimit\u0026#224; della propria  \r\n costituzione quale \"giudice  relatore\"  ai  sensi  dell\u0027art.  158  cod.  \r\n proc.  civ.  sia sotto il profilo della validita della investitura, sia  \r\n sotto  il   profilo   delle   necessarie   garanzie   di   indipendenza  \r\n nell\u0027esercizio  di funzioni giurisdizionali, si considerava legittimato  \r\n a sollevare in quella  sede  questioni  di  costituzionalit\u0026#224;  ai  fini  \r\n dell\u0027accertamento  suddetto,  dovendosi,  a  suo  avviso,  ravvisare un  \r\n parallelismo tra le funzioni assegnate  al  referendario  relatore  nel  \r\n processo contabile e quelle del giudice istruttore nel processo civile.  \r\n E  ci\u0026#242; in quanto l\u0027attivit\u0026#224; del relatore consisterebbe essenzialmente  \r\n nella formulazione di \"proposte\" dalle quali  dipenderebbe  l\u0027ulteriore  \r\n svolgimento  del  processo,  e  che,  \"pur  non  avendo  tali  proposte  \r\n carattere decisorio\", giustificherebbero  il  riconoscimento  di  detta  \r\n legittimazione  in  analogia a quanto stabilito dalla giurisprudenza di  \r\n questa Corte, che avrebbe ritenuto ammissibile la  questione  sollevata  \r\n dal  giudice  penale  di  sorveglianza  quando \u0026#232; chiamato a rendere il  \r\n parere di cui all\u0027art. 144 cod. pen. sulla  ammissione  del  condannato  \r\n alla libert\u0026#224; condizionale.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Quanto  alla  rilevanza  delle questioni attinenti alla investitura  \r\n del relatore ed alle garanzie di indipendenza,  il  detto  referendario  \r\n relatore  osservava  che,  concernendo le dette questioni, la norma che  \r\n consente la nomina del Presidente della  Corte  da  parte  del  Governo  \r\n (art.  7  t.u.  12  luglio 1934 n. 1214), l\u0027eventuale caducazione della  \r\n stessa norma avrebbe  l\u0027effetto  di  escludere  la  legittimit\u0026#224;  della  \r\n nomina  e,  conseguenzialmente,  la legittimit\u0026#224; sia della assegnazione  \r\n del  presidente  della  seconda  sezione  giurisdizionale,   effettuata  \r\n appunto   dal  Presidente  della  Corte,  sia  della  designazione  del  \r\n relatore, effettuata dal presidente di sezione. Il relatore, quindi, in  \r\n caso di accoglimento delle censure e di conseguente annullamento  della  \r\n norma,   risulterebbe   carente   di   legittimazione   alle   funzioni  \r\n assegnategli, dal che ovviamente deriverebbe la pregiudizialit\u0026#224;  della  \r\n questione.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Ci\u0026#242;  premesso,  il  giudice a quo passava ad illustrare le censure  \r\n contro il menzionato art. 7 del t.u. n. 1214 del  1934,  osservando  in  \r\n sostanza  che,  in  base  a  tale norma, la scelta del Presidente della  \r\n Corte sarebbe affidata all\u0027arbitrio  del  Governo  che  adotterebbe  al  \r\n riguardo   criteri   di   natura   politica   ed  inciderebbe  comunque  \r\n sull\u0027indipendenza   dell\u0027Istituto,   sotto   molteplici   aspetti   che  \r\n andrebbero  identificati  nella  possibilit\u0026#224;  di  influire sul vertice  \r\n dell\u0027Istituto mediante la scelta dal momento della nomina (che porrebbe  \r\n il presidente reggente nel periodo intermedio, a volte di diversi mesi,  \r\n in posizione di subordinazione nei confronti del Governo ai fini di una  \r\n eventuale  nomina  definitiva); sia nel potere esclusivo del Governo di  \r\n provocare il parere sulla inamovibilit\u0026#224; del presidente da parte  della  \r\n Commissione  parlamentare  prevista  dall\u0027art. 8 t.u. n. 1214 del 1934;  \r\n sia nella corresponsione al Presidente della Corte di un  compenso  per  \r\n lavoro  straordinario,  che  sarebbe  rimesso alla discrezionalit\u0026#224; del  \r\n Presidente del Consiglio; sia nel sistema di conferimento di  incarichi  \r\n esterni  presso pubbliche amministrazioni ex artt. 7, ultimi due commi,  \r\n del t.u. suddetto e 8 e 9 legge 21 marzo 1953, n. 161, che sarebbe tale  \r\n da creare un intreccio di interessi fra il Presidente della Corte  e  i  \r\n capi delle amministrazioni stesse.                                       \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Questa  possibilit\u0026#224;  di  influenza causerebbe gravi disfunzioni in  \r\n seno alla Corte data l\u0027ampiezza dei poteri del Presidente  che  avrebbe  \r\n la  facolt\u0026#224; di trasferire i magistrati da un ufficio all\u0027altro ex art.  \r\n 16 del Regolamento approvato dalle sezioni unite il 25 giugno  1915,  e  \r\n potrebbe  a sua volta influire sulle promozioni a scelta previste dagli  \r\n artt. 10 e 13 legge 20 dicembre 1961, n.  1345, essendo presidente  del  \r\n Consiglio  di  presidenza  di  cui  \u0026#232;  richiesto  il parere, e sarebbe  \r\n titolare, col Governo, dell\u0027iniziativa del procedimento disciplinare ai  \r\n sensi dell\u0027art. 8 t.u. 12 luglio 1934, n. 1214.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Tutto quanto premesso si rifletterebbe anche sulla indipendenza del  \r\n \"gruppo di vertice della Corte (presidenti  di  sezione  e  Procuratore  \r\n generale) come componenti del Consiglio di presidenza e, comunque, come  \r\n componenti  del gruppo nell\u0027ambito del quale normalmente si esercita la  \r\n scelta del Presidente da parte del Governo e che  quindi,  pur  essendo  \r\n magistrati,  si  troverebbero  nella prospettiva di accedere a funzioni  \r\n pi\u0026#249; elevate per effetto di decisioni discrezionali di un organo  della  \r\n pubblica amministrazione.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  base  a  tutto  ci\u0026#242;,  il  giudice  a quo ha quindi ritenuto di  \r\n sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.  7,  primo  \r\n comma, t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, per la violazione degli artt. 100,  \r\n ultimo   comma,  101,  secondo  comma,  e  108,  secondo  comma,  Cost.  \r\n concretantesi  appunto  nella  lamentata  ingerenza   governativa   nei  \r\n confronti del Presidente e dei magistrati pi\u0026#249; elevati della Corte.      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il  giudice  a  quo  denunzia  poi  ulteriori vizi di legittimit\u0026#224;,  \r\n questa volta attinenti alla pretesa lesione della propria  indipendenza  \r\n in  quanto  gli  verrebbe  tolta  la  dovuta  serenit\u0026#224; ed autonomia di  \r\n giudizio per effetto della possibile privazione  delle  funzioni  delle  \r\n quali  \u0026#232;  investito,  mediante l\u0027assegnazione alle funzioni requirenti  \r\n per disposizione del Presidente della Corte, in  virt\u0026#249;  dell\u0027art.  11,  \r\n ultimo comma, legge 20 dicembre 1961, n.  1345, come pure del possibile  \r\n trasferimento  da parte del Presidente ad altra sezione giurisdizionale  \r\n (ex art. 2, secondo comma, legge 21 marzo 1953, n.  161),  o  ad  altro  \r\n ufficio della Corte (ex art. 16 del Regolamento 25 giugno 1915). E ci\u0026#242;  \r\n anche  senza  il  suo  consenso e senza la possibilit\u0026#224; di un effettivo  \r\n controllo  della  sussistenza  di  ragioni   valide   alla   base   dei  \r\n trasferimenti,   e   comunque   in   assenza   di   criteri  obbiettivi  \r\n predeterminati al riguardo, a differenza di quanto accadrebbe non  solo  \r\n per  i  magistrati ordinari e dei tribunali amministrativi, che possono  \r\n ricorrere ad organi elettivi appositamente  previsti,  ma  perfino  per  \r\n quanto  riguarda  gli  impiegati  civili  dello  Stato,  i  quali  pure  \r\n godrebbero di garanzie superiori, potendo  ricorrere  al  Consiglio  di  \r\n amministrazione competente.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Pertanto,  secondo  il  giudice  a  quo,  le citate norme (art. 11,  \r\n ultimo comma, legge 20 dicembre 1961, n. 1345; art. 2,  secondo  comma,  \r\n legge  21  marzo  1953,  n.  161,  art.  16 Regolamento 25 giugno 1915)  \r\n contrasterebbero con i principi garantiti dagli artt. 100,  101  e  108  \r\n Cost., nonch\u0026#233; col principio di eguaglianza garantito dall\u0027art. 3 della  \r\n Costituzione.                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre,  con  gli  stessi  articoli  confliggerebbe  l\u0027art. 38 del  \r\n Regolamento approvato dalle sezioni riunite della  Corte  il  2  luglio  \r\n 1913, in quanto prevede che del Consiglio di presidenza, dotato di ampi  \r\n poteri sullo status dei magistrati, facciano parte i soli presidenti di  \r\n sezione.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Secondo  il  giudice a quo, inoltre, pure illegittimi per contrasto  \r\n con i  ripetuti  precetti  costituzionali  sarebbero  gli  articoli  10  \r\n secondo  comma,  e  13,  primo  comma, della legge 20 dicembre 1961, n.  \r\n 1345, nonch\u0026#233; l\u0027art. 3 della legge 13 ottobre  1969,  n.  691,  poich\u0026#233;  \r\n prevederebbero  le  promozioni  da  referendario  a primo referendario,  \r\n attribuendo poteri discrezionali  al  Presidente  ed  al  Consiglio  di  \r\n presidenza. Un ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; delle norme suddette  \r\n dovrebbe  poi  ravvisarsi  nella presunta violazione dell\u0027art. 24 Cost.  \r\n giacch\u0026#233;  gli  ampi  poteri  conferiti  al  Consiglio   di   presidenza  \r\n finirebbero  col  conculcare  l\u0027effettiva  possibilit\u0026#224; di tutela degli  \r\n interessati.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Il giudice a quo, proseguendo l\u0027esame nell\u0027ambito  della  normativa  \r\n regolante  i  vari  aspetti della vita dell\u0027Istituto, in relazione agli  \r\n invocati precetti costituzionali, riteneva di valutare la  legittimit\u0026#224;  \r\n o  meno  della  cos\u0026#236;  detta  \"giurisdizione domestica\" della Corte dei  \r\n conti. Le sezioni riunite, cio\u0026#232; il collegio cui appunto in  virt\u0026#249;  di  \r\n tale   speciale   giurisdizione   \u0026#232;   attribuita   la  cognizione  dei  \r\n provvedimenti che incidono sullo status dei magistrati e del  personale  \r\n della  Corte,  sarebbero infatti ben lungi dal garantire l\u0027indipendenza  \r\n esterna ed  interna  dei  magistrati,  a  causa  della  commistione  di  \r\n funzioni  che  tale  giudizio  comporterebbe,  concorrendo a formare le  \r\n sezioni stesse magistrati in  cui  coinciderebbero  funzioni  correlate  \r\n all\u0027amministrazione  del  personale  e  funzioni  giudicanti  aventi ad  \r\n oggetto proprio la verifica  della  legittimit\u0026#224;  dell\u0027esercizio  delle  \r\n prime. Per quanto riguarda le forme in cui si attua tale giurisdizione,  \r\n poi,  secondo  il giudice a quo, si dovrebbero rilevare precisi vizi di  \r\n illegittimit\u0026#224; degli artt. 1, terzo comma, 3, primo  comma,  e  65  del  \r\n t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, che prevedono la giurisdizione domestica,  \r\n affidano   la   presidenza   delle  sezioni  riunite  al  Presidente  e  \r\n stabiliscono l\u0027unicit\u0026#224; del  grado  di  giudizio  in  materia;  nonch\u0026#233;  \r\n illegittimit\u0026#224;  dell\u0027art.  2  legge  21  marzo  1953,  n.  161, che nel  \r\n disporre  le  modalit\u0026#224;  di  formazione  delle  sezioni   riunite   non  \r\n stabilisce  alcun  criterio  per  la  scelta  dei  magistrati  chiamati  \r\n annualmente a farne parte; degli artt. 72 del citato r.d. n.  1214  del  \r\n 1934   e  60  r.d.  13  agosto  1933,  n.  1038,  che  imporrebbero  la  \r\n partecipazione  del  Procuratore  generale  al  giudizio  in  veste  di  \r\n pubblico  ministero,  in  palese  difformit\u0026#224;  da  quanto  generalmente  \r\n previsto negli altri sistemi di  giustizia  predisposti  a  tutela  dei  \r\n dipendenti pubblici e privati.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con  ci\u0026#242;  sarebbero violati i gi\u0026#224; menzionati precetti di cui agli  \r\n artt. 100, 101 e 108 della Costituzione e, in pi\u0026#249;, anche il  principio  \r\n di  eguaglianza  e il diritto di difesa rispettivamente garantiti dagli  \r\n artt. 3 e 24 della Costituzione.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Infine,  il  giudice  a  quo  prospetta  in  argomento, e sempre in  \r\n relazione ai detti precetti costituzionali, profili  di  illegittimit\u0026#224;  \r\n del   citato  art.  16  del  Regolamento  25  giugno  1915,  in  quanto  \r\n consentirebbe che i componenti del collegio giudicante  possano  essere  \r\n rimossi  dall\u0027ufficio  giurisdizionale  o  di  controllo del quale sono  \r\n titolari, per atto discrezionale del Presidente; dell\u0027art.  4,  secondo  \r\n comma,   del   d.l.  5  maggio  1948,  n.  589,  che  consentirebbe  il  \r\n trasferimento dei componenti del  collegio  dalle  funzioni  giudicanti  \r\n alle  requirenti  senza  prefissare  i  criteri e requisiti oggettivi e  \r\n soggettivi al riguardo; degli artt. 7, penultimo e ultimo comma t.u. n.  \r\n 1214 del 1934 e 13 legge 20 dicembre 1961, che prevedono la  promozione  \r\n \"a  scelta\"  dei  consiglieri  a presidenti di sezione, su proposta del  \r\n Presidente del Consiglio e previo parere del Consiglio  di  presidenza,  \r\n esponendo i componenti delle sezioni riunite ad una evidente soggezione  \r\n verso  i  vertici dell\u0027istituto; degli artt. 8 e 9 della legge 21 marzo  \r\n 1953, n. 161, che regolano  la  materia  degli  incarichi  speciali  ai  \r\n magistrati  della Corte dei conti affidandone la proposta al Presidente  \r\n del Consiglio, previo parere del Consiglio  di  presidenza,  quando  si  \r\n tratti  di  mansioni  che  implichino  il  collocamento  fuori ruolo, e  \r\n rimettono negli  altri  casi  alla  determinazione  del  Presidente  la  \r\n partecipazione dei magistrati ai lavori della Corte dei conti, e in tal  \r\n modo  egualmente  incidendo sull\u0027indipendenza dei componenti le sezioni  \r\n unite.                                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In questa sede si \u0026#232; costituito il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n ministri,   rappresentato  e  difeso  come  per  legge  dall\u0027Avvocatura  \r\n generale dello Stato, che ha depositato ritualmente le proprie difese.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura eccepisce anzitutto l\u0027inammissibilit\u0026#224; delle questioni  \r\n sollevate per difetto di legittimazione del giudice a quo. Invero,  pur  \r\n prescindendo  dalla  configurabilit\u0026#224;  in astratto di un \"giudizio\" nel  \r\n procedimento  di  controllo  sui  conti  degli  agenti  contabili,   il  \r\n magistrato  relatore,  nel  sistema  predisposto  dalla legge (artt. 27  \r\n segg. t.u. 13 agosto 1933, n.  1038),  sarebbe  chiamato  ad  esplicare  \r\n attivit\u0026#224;  prive  di  natura  decisoria,  che si concludono in semplici  \r\n proposte  in  ordine  al  conto   esaminato,   mentre,   per   costante  \r\n giurisprudenza,   la   legittimazione   a   promuovere   una  questione  \r\n incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale spetterebbe soltanto ad  una  \r\n autorit\u0026#224;    giurisdizionale   che   abbia   competenza   ad   emettere  \r\n provvedimenti decisori.                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Inoltre, inammissibili  per  altro  verso  sarebbero  le  questioni  \r\n sollevate in relazione a norme regolamentari, come tali non soggette al  \r\n sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale.                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  merito,  le  questioni  sarebbero infondate perch\u0026#233; i principi  \r\n costituzionali concernenti  la  indipendenza  dei  magistrati  invocati  \r\n nell\u0027ordinanza  di  rinvio  non sarebbero lesi dalle norme impugnate in  \r\n quanto il potere governativo di nomina dei consiglieri della Corte  dei  \r\n conti,  come gi\u0026#224; riconosciuto dalla sentenza n. 1 del 1967 della Corte  \r\n costituzionale, non inciderebbe sulla loro indipendenza n\u0026#233;  su  quella  \r\n dell\u0027Istituto,  che andrebbe ricercata non nei modi con cui si provvede  \r\n a regolare la nomina dei suoi membri, ma in quelli che  attengono  allo  \r\n svolgimento delle funzioni.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sarebbe  pertanto da escludere la violazione sia dell\u0027articolo 100,  \r\n terzo comma, Cost. perch\u0026#233; la scelta di un magistrato per  le  funzioni  \r\n di  presidente  rappresenterebbe  la  garanzia migliore di indipendenza  \r\n dell\u0027Istituto e dei suoi componenti, sia dell\u0027art.  101, secondo comma,  \r\n in quanto, anche durante la vacanza della carica  ed  in  attesa  della  \r\n relativa nomina, tutti i magistrati restano vincolati sempre e soltanto  \r\n al  rispetto  della  legge; sia dell\u0027art. 108, secondo comma, in quanto  \r\n l\u0027indipendenza caratterizzerebbe in ogni momento  l\u0027opera  dei  giudici  \r\n della Corte dei conti.                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Sarebbe  poi da escludere la stessa ipotizzabilit\u0026#224; delle lamentate  \r\n violazioni del diritto di difesa e del principio di eguaglianza.         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura generale dello Stato ha  depositato  nei  termini  una  \r\n memoria   illustrativa   con   cui   svolge  ampiamente  le  tesi  gi\u0026#224;  \r\n prospettate,  insistendo  anzitutto  nel  riaffermare  il  difetto   di  \r\n legittimazione del giudice a quo a sollevare questione di legittimit\u0026#224;.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In  particolare  l\u0027Avvocatura  pone in evidenza, attraverso l\u0027esame  \r\n del procedimento del giudizio di conto, la natura peculiare della  fase  \r\n affidata  al magistrato relatore, che si esaurirebbe nella acquisizione  \r\n degli elementi su cui si  svolger\u0026#224;  il  giudizio  e  in  una  semplice  \r\n proposta  che precede la fase giurisdizionale vera e propria, senza che  \r\n possa quindi fondatamente istituirsi un parallelo  fra  la  figura  del  \r\n relatore,   sprovvisto   di   poteri   che   rivestano   una   autonoma  \r\n configurazione rispetto al collegio giudicante, e  quelle  del  giudice  \r\n istruttore  penale  e  del  giudice di sorveglianza, che di tali poteri  \r\n sono invece ampiamente provvisti.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     N\u0026#233;  il  richiamo  alla  giurisprudenza  della  Corte   concernente  \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; di una questione sollevata dal giudice di sorveglianza  \r\n in  sede di emissione del parere sulla liberazione condizionale sarebbe  \r\n pertinente, poich\u0026#233; detta ipotesi riguarderebbe un\u0027attivit\u0026#224; dotata  di  \r\n autonomia e rilevanza esterna rispetto ad altri organi che intervengono  \r\n in  quel procedimento, autonomia e rilevanza che, invece, non sarebbero  \r\n riscontrabili nei compiti demandati al relatore nel giudizio di conto.   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     D\u0027altra parte, prosegue  l\u0027Avvocatura,  secondo  la  giurisprudenza  \r\n della Corte costituzionale, ai fini dell\u0027accertamento della regolarit\u0026#224;  \r\n della  costituzione del giudice ai sensi dell\u0027art. 158 cod. proc. civ.,  \r\n legittimato a sollevare questioni in questa sede  sarebbe  soltanto  il  \r\n giudice  chiamato a decidere nel merito la controversia, in quanto egli  \r\n solo sarebbe in grado di  valutare  se  la  soluzione  della  questione  \r\n stessa  costituisca  presupposto  necessario della propria decisione. E  \r\n pertanto,   anche   sotto   questo   profilo,    dovrebbe    escludersi  \r\n l\u0027ammissibilit\u0026#224; della questione sollevata dal relatore nel giudizio di  \r\n conto,  che  non  ha  ovviamente  poteri di tale natura.   L\u0027Avvocatura  \r\n eccepisce, inoltre, l\u0027irrilevanza delle questioni  sollevate  sotto  il  \r\n profilo della invalidit\u0026#224; dell\u0027investitura del relatore, affermando che  \r\n l\u0027eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; dell\u0027art. 7 t.u. n. 1214 del  \r\n 1934,   resterebbe  senza  effetto  sulla  nomina  gi\u0026#224;  avvenuta,  che  \r\n permarrebbe sempre valida perch\u0026#233; l\u0027efficacia  della  norma  dichiarata  \r\n illegittima  cessa a far tempo dal giorno successivo alla dichiarazione  \r\n di illegittimit\u0026#224; costituzionale.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Anche per quanto riguarda il merito, l\u0027Avvocatura ribadisce le tesi  \r\n gi\u0026#224;  svolte,  facendo  richiamo  alla   giurisprudenza   della   Corte  \r\n costituzionale ed osservando, in particolare, che i poteri gerarchici e  \r\n funzionali  di cui \u0026#232; investito il Presidente della Corte dei conti non  \r\n inciderebbero sulla indipendenza degli  altri  magistrati  della  Corte  \r\n stessa,  trattandosi  di  poteri miranti, sostanzialmente, proprio alla  \r\n salvaguardia della indipendenza  dell\u0027Istituto,  e  tali  da  garantire  \r\n l\u0027esclusione  di ingerenze estranee anche attraverso l\u0027intervento di un  \r\n organo  collegiale  (Consiglio  di  presidenza),  che  limiterebbe   la  \r\n discrezionalit\u0026#224; dei poteri stessi.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Da ultimo l\u0027Avvocatura afferma che le questioni sollevate sarebbero  \r\n comunque  irrilevanti  ai  fini  del giudizio assegnato al relatore, ed  \r\n insiste quindi perch\u0026#233; la Corte voglia pronunziarne  l\u0027inammissibilit\u0026#224;  \r\n o  l\u0027irrilevanza  o,  comunque, l\u0027infondatezza.   Con ulteriore atto di  \r\n deduzione, l\u0027Avvocatura ha sviluppato e ribadito il suo  assunto  e  le  \r\n sue eccezioni.                                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  La  questione in esame \u0026#232; sollevata con ordinanza emessa dal  \r\n magistrato referendario, componente la II Sezione giurisdizionale della  \r\n Corte dei Conti, designato quale relatore nei giudizi sui conti resi  o  \r\n da  rendersi da parte degli agenti contabili degli enti locali compresi  \r\n nell\u0027ambito della Regione Calabria e, nel  caso,  sul  conto  reso  dal  \r\n tesoriere  del  Comune di Aieta (artt. 26, 27, 28 e 29 r.d. n. 1038 del  \r\n 1933). Si assume che, dovendo esso referendario accertare anzitutto  la  \r\n \"legittimit\u0026#224;  della  propria  costituzione\"  sotto  il duplice profilo  \r\n della  validita  della  investitura   nelle   funzioni   di   relatore,  \r\n proveniente  da  parte  del Presidente della sezione e, a sua volta, da  \r\n parte  del  Presidente  della  Corte,  nonch\u0026#233;  dovendo  accertare   la  \r\n sussistenza  delle necessarie garanzie di indipendenza dei membri della  \r\n Corte,  l\u0027accertamento  condurrebbe  a  ritenere   non   manifestamente  \r\n infondata  la  questione  di  legittimit\u0026#224;  della normativa concernente  \r\n l\u0027ordinamento della Corte stessa.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In particolare, detta normativa apparirebbe  viziata  nei  seguenti  \r\n punti: a) ingerenza del Governo nella nomina del Presidente della Corte  \r\n e  mancata  indipendenza  dei  magistrati della Corte di qualifica pi\u0026#249;  \r\n elevata, nei confronti del Governo;  b)  mancanza  di  garanzie  per  i  \r\n magistrati  in  ordine  al  mutamento  di  funzioni ed ai trasferimenti  \r\n dall\u0027uno all\u0027altro degli  uffici  giudiziari;  c)  assenza  di  criteri  \r\n predeterminati  per  le  promozioni a scelta; d) difetto di garanzie in  \r\n sede di giurisdizione cosiddetta domestica, sia per  i  componenti  del  \r\n collegio  giudicante,  sia per i magistrati da essi giudicati. Il tutto  \r\n in relazione agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma, 101, secondo comma, e  \r\n 108, secondo comma, Cost.                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - L\u0027Avvocatura dello Stato ha eccepito l\u0027inammissibilit\u0026#224;  della  \r\n questione  per  carenza  nel  magistrato  relatore  di legittimazione a  \r\n sollevarla, in quanto privo di competenza e poteri decisori  in  ordine  \r\n al  conto  da  esaminare,  essendogli attribuito nella fase preliminare  \r\n soltanto il potere di formulare \"proposte\".                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     L\u0027Avvocatura richiama in  argomento  la  giurisprudenza  di  questa  \r\n Corte,  che  avrebbe costantemente riconosciuto l\u0027attivit\u0026#224; decisionale  \r\n come elemento condizionante la legittimit\u0026#224; di iniziativa in proposito.  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Questa eccezione non \u0026#232; fondata.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Va rilevato che il \"giudizio sui  conti\",  come  tale  e  con  tale  \r\n denominazione regolato dagli artt. 27 e seguenti r.d. 3 agosto 1933, n.  \r\n 1038,   inizia  con  il  deposito  del  conto  nella  Segreteria  della  \r\n competente Sezione giurisdizionale, e, per effetto  di  tale  deposito,  \r\n l\u0027agente  dell\u0027Amministrazione  va considerato \"costituito in giudizio\"  \r\n (art. 45, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214).                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     I compiti funzionali attribuiti al magistrato  relatore  consistono  \r\n nel \"procurare, se del caso, la parificazione del conto, nell\u0027esaminare  \r\n il  conto  sulla  base  dei  documenti  allegati  e  degli altri che il  \r\n relatore possa avere comunque  acquisiti  e  nel  correggere  eventuali  \r\n errori   materiali\"   (art.   28  citato  r.d.  del  1933)\".  Segue  la  \r\n comunicazione di una sua relazione al Presidente della Sezione  con  le  \r\n conclusioni  che  possono essere o pel discarico del contabile o per la  \r\n sua condanna o per la rettifica  dei  resti  ovvero  per  provvedimenti  \r\n interlocutori.  A  parte  l\u0027ipotesi  in  cui  il  relatore  proponga il  \r\n discarico del contabile, e con tale  proposta  concordi  il  visto  del  \r\n Procuratore  Generale e l\u0027avviso del Presidente della Sezione, nel qual  \r\n caso \u0026#232; quest\u0027ultimo che provvede con decreto, \u0026#232;  sufficiente  che  il  \r\n relatore  proponga  la  condanna  o  un  provvedimento  interlocutorio,  \r\n perch\u0026#233; si dia necessariamente luogo  alla  iscrizione  del  conto  nel  \r\n ruolo di udienza (artt. 30, 31, 32 e 33 citato r.d. del 1933).           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  ora  descritto consente anzitutto di riconoscere che, anche  \r\n nel caso in esame, si verifica la condizione prescritta dagli  artt.  1  \r\n legge  cost. 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, nel  \r\n senso che questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale vanno sollevate \"nel  \r\n corso di un giudizio\".                                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La tipicit\u0026#224; dell\u0027iter attraverso le fasi del  giudizio  sui  conti  \r\n non impedisce che sia qui da ritenere verificata l\u0027ipotesi di \"giudizio  \r\n in corso\".                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3.  - L\u0027eccezione di inammissibilit\u0026#224;, proposta dall\u0027Avvocatura ha,  \r\n tuttavia, il suo cardine nell\u0027asserita carenza nel  giudice  a  quo  di  \r\n poteri  propriamente  di natura decisoria, spettandogli soltanto poteri  \r\n di natura ordinatoria e strumentale.                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte osserva anzitutto che, nel  peculiare  sistema  in  esame,  \r\n quale  sopra  richiamato,  la  sfera  di  poteri  assegnati  al giudice  \r\n relatore si presenta di notevole ampiezza  di  contenuto,  comprendendo  \r\n sia  poteri  di  accertamento  di  conformit\u0026#224;  degli  atti  alle norme  \r\n vigenti, sia poteri  istruttori,  sia  di  impulso  processuale,  tutti  \r\n concorrenti e necessari per la definizione del giudizio.                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Le  conclusioni  del  relatore  conseguono ad un accertamento sulla  \r\n regolarit\u0026#224; o meno delle poste  contabili  ed  implicano  un  giudizio,  \r\n tanto  pi\u0026#249;  determinante,  nel  caso  che  le conclusioni siano per la  \r\n condanna del contabile, nel qual caso, come si \u0026#232; detto, il  Presidente  \r\n della  Sezione  \u0026#232;  tenuto  a  fissare l\u0027udienza per la discussione del  \r\n giudizio.                                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A queste considerazioni si aggiunge l\u0027altra che  ha  riguardo  alla  \r\n natura   della   questione   quale   risulta   sollevata,  secondo  una  \r\n prospettazione che s\u0027incentra nel dubbio del giudice sulla legittimit\u0026#224;  \r\n della propria costituzione, ai sensi dell\u0027art. 158  c.p.c.    norma  di  \r\n rito richiamata dall\u0027art. 26 citato r.d. n. 1038 del 1933: legittimit\u0026#224;  \r\n di  costituzione che si risolve, come generalmente ritenuto, in difetto  \r\n di giurisdizione. La sentenza di questa Corte n. 71 del 1975 ha appunto  \r\n riconosciuto anche al giudice singolo \"il potere-dovere  di  verificare  \r\n d\u0027ufficio  la  regolarit\u0026#224;  della  sua  costituzione  in  giudizio,  in  \r\n rapporto  alla  legittimit\u0026#224;  costituzionale   delle   norme   che   la  \r\n disciplinano ed in rapporto alla sussistenza di vizi concernenti la sua  \r\n nomina\".    La  questione  in esame postula l\u0027applicazione dello stesso  \r\n principio, con il  conseguente  riconoscimento  della  appartenenza  al  \r\n giudice relatore della titolarit\u0026#224; a sollevarla.                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4. - La questione \u0026#232;, peraltro, inammissibile sotto diversi profili  \r\n di intrinseca irrilevanza.                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione riguarda, anzitutto, l\u0027art. 7 del t.u. 12 luglio 1934,  \r\n n. 1214, nella parte in cui attribuisce al Presidente del Consiglio dei  \r\n ministri  la competenza a proporre la nomina del Presidente della Corte  \r\n dei conti. Il potere cos\u0026#236;  riconosciuto  avrebbe  un  contenuto  cos\u0026#236;  \r\n latamente  discrezionale  da  sconfinare nell\u0027arbitrio, incidendo sulla  \r\n indipendenza  dell\u0027Istituto,  la quale sarebbe condizionata per effetto  \r\n del  censurato  potere,  sia  in  funzione  della  scelta  del  momento  \r\n opportuno   della   nomina  del  Presidente,  sia  in  connessione  con  \r\n l\u0027iniziativa governativa in  materia  disciplinare  nei  confronti  del  \r\n Presidente, sia per effetto della corresponsione discrezionale da parte  \r\n del  Governo  di  compensi  speciali  per  lavoro straordinario, sia in  \r\n conseguenza delle relazioni che si porrebbero fra lo stesso  Presidente  \r\n ed i capi delle pubbliche amministrazioni in occasione del conferimento  \r\n di   incarichi   retribuiti   ai   componenti  della  Corte  presso  le  \r\n amministrazioni stesse. E, sempre secondo  l\u0027ordinanza,  il  potere  di  \r\n nomina   del   Presidente   da   parte  del  Governo  si  rifletterebbe  \r\n negativamente anche su altri aspetti  del  funzionamento  della  Corte,  \r\n collegati  all\u0027esercizio  di  poteri  diretti  del  Presidente  stesso,  \r\n indicati nella facolt\u0026#224; di trasferimento dei magistrati da  un  ufficio  \r\n all\u0027altro  ex  art.  16 del regolamento approvato dalle Sezioni Riunite  \r\n della  Corte  dei  conti  il  25  giugno  1915;  nell\u0027influenza   sulle  \r\n determinazioni del Consiglio di presidenza da lui presieduto e chiamato  \r\n a  dare  pareri ai fini delle promozioni a scelta dei magistrati; nella  \r\n titolarit\u0026#224; della iniziativa in materia disciplinare a norma  dell\u0027art.  \r\n 8 citato t.u.  del 1934.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Secondo   il  giudice  a  quo,  dalla  eventuale  dichiarazione  di  \r\n illegittimit\u0026#224; della norma impugnata  deriverebbero  la  illegittimit\u0026#224;  \r\n della  nomina del Presidente, l\u0027illegittimit\u0026#224; dell\u0027atto con cui questi  \r\n ha designato il Presidente della  sezione  giurisdizionale  di  cui  fa  \r\n parte  il  giudice  a  quo  e, conseguentemente, l\u0027illegittimit\u0026#224; della  \r\n nomina del relatore,  effettuata  appunto  dal  presidente  di  sezione  \r\n nell\u0027esercizio dei suoi compiti istituzionali ai sensi dell\u0027art. 27 del  \r\n Regolamento n.  1038 del 1933.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La  motivazione  del  giudizio di rilevanza, secondo la consolidata  \r\n giurisprudenza della  Corte,  \u0026#232;  suscettibile  di  sindacato,  qualora  \r\n risulti  chiaramente  viziata nell\u0027impostazione e nel procedimento e ne  \r\n derivi, pertanto, l\u0027evidente esclusione  del  carattere  di  necessaria  \r\n pregiudizialit\u0026#224;   della  soluzione  della  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n rispetto alla decisione del merito.                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Ci\u0026#242; posto, va ricordato che questa Corte, con la sent. n. 180  del  \r\n 1971,  in  un  caso  per  molti  aspetti  analogo a quello in esame, ha  \r\n controllato la rispondenza della motivazione del giudizio di  rilevanza  \r\n ai   criteri   sopra  accennati,  e,  escludendola,  ha  dichiarato  la  \r\n inammissibilit\u0026#224; della questione per irrilevanza.                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Si trattava, allora, di una questione sollevata dalla  III  sezione  \r\n penale del tribunale di Milano che aveva ravvisato un possibile difetto  \r\n di  costituzione  del  giudice  per  il fatto che il collegio era stato  \r\n formato con l\u0027applicazione di un magistrato di altra sezione,  disposta  \r\n dal  presidente  del  tribunale, la nomina del quale, peraltro, avrebbe  \r\n dovuto riconoscersi viziata perch\u0026#233;  effettuata  su  deliberazione  del  \r\n Consiglio  superiore  della  magistratura  assunta in base ad una norma  \r\n della legge 24 marzo 1958, n.  195,  ritenuta  dal  giudice  a  quo  in  \r\n contrasto con alcuni principi costituzionali. In detto caso la Corte ha  \r\n dichiarato  il  giudizio  di  rilevanza  prima facie errato, osservando  \r\n essere  ovvio  che,  siccome  il  provvedimento  di  applicazione   del  \r\n magistrato  era  stato  effettivamente  adottato  dal presidente, cio\u0026#232;  \r\n dall\u0027organo  competente,  in  conformit\u0026#224;  delle  norme  che   regolano  \r\n l\u0027istituto,   nessun\u0027altra   indagine  il  tribunale  doveva  compiere,  \r\n risultando cos\u0026#236; gi\u0026#224; certa la regolarit\u0026#224; della sua  composizione.  In  \r\n particolare,  l\u0027indagine  sulla  regolarit\u0026#224; del procedimento di nomina  \r\n dell\u0027organo  che  aveva  emanato  il  provvedimento,   secondo   quanto  \r\n espressamente affermato dalla Corte nella pronunzia in esame, risultava  \r\n \"ultronea\"  perch\u0026#233;  essendo  stata  la  nomina  relativa  \"formalmente  \r\n assunta\" \"gli atti  compiuti  e  i  provvedimenti  emanati  dall\u0027organo  \r\n resterebbero  efficaci  anche  nel  caso che essa venisse in prosieguo,  \r\n nelle forme stabilite ed  in  sede  competente,  ritenuta  invalida  ed  \r\n annullata\".                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Detti  principi appaiono applicabili alla fattispecie in esame, che  \r\n come si \u0026#232; detto, sostanzialmente coincide con quella test\u0026#233; descritta,  \r\n ed anzi presenta una maggiore assoggettabilit\u0026#224; al riferito criterio di  \r\n giudizio perch\u0026#233; il  provvedimento  di  designazione  del  referendario  \r\n relatore,  che  dovrebbe  ritenersi  invalido per i descritti vizi, non  \r\n risulta adottato dal presidente della  Corte,  la  cui  nomina  sarebbe  \r\n viziata,  ma  dal  presidente  di  sezione  da  lui  designato, con una  \r\n dilatazione dei pretesi effetti della assunta causa  invalidatrice  dei  \r\n provvedimenti  che  rende  ancora  pi\u0026#249;  evidente  l\u0027ininfluenza  della  \r\n eventuale caducazione della norma impugnata sul provvedimento  de  quo.  \r\n Il  quale,  essendo  stato  adottato  nella  vigenza  di  norme  che lo  \r\n legittimavano, ed  attenendo  indubbiamente  all\u0027aspetto  organizzativo  \r\n degli uffici, sopravviverebbe anche alla loro caducazione.               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Altres\u0026#236;  irrilevanti,  sotto un diverso profilo, appaiono le altre  \r\n questioni di legittimit\u0026#224; sollevate nell\u0027ordinanza, le quali riguardano  \r\n l\u0027assunta lesione della indipendenza del giudice a quo che  deriverebbe  \r\n da  una  serie  di  norme regolanti l\u0027organizzazione degli uffici, e lo  \r\n status dei magistrati della Corte dei conti.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     In particolare, il giudice a quo obietta che \"la sua  serenit\u0026#224;  ed  \r\n autonomia  di  giudizio\"  sarebbero turbate dal potere troppo latamente  \r\n discrezionale  attribuito  al  presidente  della  Corte  dei  conti  di  \r\n disporre  il  suo eventuale passaggio alle funzioni requirenti, secondo  \r\n l\u0027art. 11, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.  1345,  o  il  \r\n suo  trasferimento ad altra sezione giurisdizionale in base all\u0027art. 2,  \r\n secondo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, o la sua destinazione  \r\n ad altro  ufficio  della  Corte,  secondo  l\u0027art.  16  del  regolamento  \r\n approvato  dalle  sezioni riunite della Corte il 25 giugno 1915. Eguali  \r\n effetti dovrebbero imputarsi agli artt. 10, secondo comma, e 13,  primo  \r\n comma, della citata legge 20 dicembre 1961, n. 1345, nonch\u0026#233; all\u0027art. 3  \r\n legge  13  ottobre 1969, n. 691, per la discrezionalit\u0026#224; dei poteri ivi  \r\n attribuiti al presidente della Corte ed al Consiglio di presidenza,  da  \r\n lui  presieduto,  in  materia  di  promozioni  da  referendario a primo  \r\n referendario, che  avverrebbero  su  proposta  del  presidente,  previo  \r\n parere   del   Consiglio,   in   larga   parte   a   scelta,  senza  la  \r\n predeterminazione di criteri oggettivi  al  riguardo.  Dette  norme  si  \r\n porrebbero  in  contrasto,  oltre che con gli artt. 100, 101, 108 della  \r\n Costituzione, anche con la garanzia di difesa apprestata  dall\u0027art.  24  \r\n Cost.  sempre  in  vista  dell\u0027eccessiva  discrezionalit\u0026#224;  come  sopra  \r\n attribuita, che conculcherebbe  la  effettiva  possibilit\u0026#224;  di  tutela  \r\n degli  interessi  nelle  sedi appropriate. Tutela che, per altro verso,  \r\n sarebbe anche carente in conseguenza della giurisdizione in materia  di  \r\n status  dei  magistrati della Corte affidata alle sezioni riunite della  \r\n stessa, con conseguente illegittimit\u0026#224;, per contrasto sia con gli artt.  \r\n 100, 101 e 108 Cost. sotto il profilo della  lesione  dell\u0027indipendenza  \r\n dei  magistrati  della  Corte,  sia  con  gli artt. 3 e 24 Cost. per la  \r\n discriminazione che produrrebbe a danno dei magistrati stessi di fronte  \r\n alle   altre  categorie  di  pubblici  dipendenti.  Si  richiamano  per  \r\n censurarli: gli artt. 1, terzo comma, 3, primo comma, 65 t.u. 12 luglio  \r\n 1934, n. 1214, in quanto prevedono tale forma anomala di giurisdizione,  \r\n affidano la presidenza delle  sezioni  riunite,  organo  giudicante  in  \r\n materia,  al  presidente  della  Corte,  e stabiliscono che il giudizio  \r\n stesso avvenga in unico grado; l\u0027art. 2 legge 21 marzo 1953, n. 161, in  \r\n quanto non  predispone  criteri  regolanti  la  scelta  dei  magistrati  \r\n chiamati  a  far  parte delle dette sezioni riunite; gli artt 72 r d n.  \r\n 1214 del 1934 e 60 r.d. n.  1038  del  1933,  in  quanto  prevedono  la  \r\n partecipazione  al  giudizio  del  Procuratore  generale; l\u0027art. 16 del  \r\n regolamento del 1915 sopra citato, per  la  facolt\u0026#224;  discrezionale  di  \r\n trasferimento   ivi   attribuita   al   presidente,   che   inciderebbe  \r\n sull\u0027indipendenza dei componenti delle sezioni riunite; l\u0027art. 4 d.l. 5  \r\n maggio  1948,  n.  589,  per  l\u0027analoga  facolt\u0026#224;   discrezionale   ivi  \r\n attribuita  al presidente di trasferire i componenti del detto collegio  \r\n giudicante alle funzioni requirenti; gli artt. 7,  penultimo  e  ultimo  \r\n comma,  t.u.  n. 1214 del 1934, 13 legge 20 dicembre 1961, n. 1345, che  \r\n prevedono la promozione  a  scelta  dei  consiglieri  a  presidenti  di  \r\n sezione,  esponendo  i  componenti  delle  sezioni riunite a soggezione  \r\n verso i vertici dell\u0027Istituto; gli artt. 8 e 9  della  legge  21  marzo  \r\n 1953,  n.    161,  che  egualmente  inciderebbero sull\u0027indipendenza dei  \r\n componenti delle sezioni riunite attraverso le  facolt\u0026#224;  discrezionali  \r\n attribuite al presidente in materia di incarichi speciali ai magistrati  \r\n della Corte.                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Come  risulta  evidente  dalla  esposizione  delle questioni test\u0026#233;  \r\n enunciate, il giudice a quo  ha  elencato  come  contrastanti  con  gli  \r\n invocati  precetti  costituzionali una serie di norme che inciderebbero  \r\n sulla sua serenit\u0026#224; ed obiettivit\u0026#224; di  giudizio  e  quindi  sulla  sua  \r\n indipendenza,  nonch\u0026#233;  sulla  effettivit\u0026#224; del suo diritto di difesa e  \r\n sull\u0027osservanza nei suoi confronti della garanzia di eguaglianza. Tutto  \r\n ci\u0026#242;, come \u0026#232; chiaramente affermato  nell\u0027introduzione  dell\u0027ordinanza,  \r\n al  fine  di  accertare pregiudizialmente ai sensi dell\u0027art. 158 c.p.c.  \r\n \"la  legittimit\u0026#224;  della  costituzione  del  giudice  designato   quale  \r\n relatore\" nel giudizio principale, sia sotto il profilo della validit\u0026#224;  \r\n della   investitura  sia  sotto  il  profilo  della  sussistenza  della  \r\n necessaria  garanzia  di  indipendenza  dell\u0027esercizio  delle  funzioni  \r\n giurisdizionali.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     A  questo  proposito  deve ricordarsi la giurisprudenza della Corte  \r\n che, in un caso analogo a quello in esame, ha chiaramente affermato che  \r\n \"le guarentigie che costituzionalmente tutelano la funzione giudiziaria  \r\n attengono allo stato giuridico del giudice come  persona  investita  di  \r\n tale  funzione  e,  se violate, trovano i rimedi giurisdizionali che la  \r\n legge ha  all\u0027uopo  predisposti\"  (sentenza  n.  194  del  1970).  Tali  \r\n guarentigie,  secondo  la  detta  giurisprudenza \"non interferiscono in  \r\n alcun  modo  nella  regolare  costituzione  dell\u0027organo  preposto  alla  \r\n funzione in un determinato processo, le cui norme regolatrici attengono  \r\n invece  alla  capacit\u0026#224;  di  essere  giudice  in  quel  processo  e  si  \r\n riferiscono alla sua nomina,  alla  regolare  assunzione  dell\u0027ufficio,  \r\n all\u0027assenza  di  incompatibilit\u0026#224;  etc..  Solo  alla violazione di tali  \r\n norme gli artt.  158  c.p.c.  e  185,  n.  1  c.p.p.  devesi  intendere  \r\n riconnettano la sanzione della nullit\u0026#224; dei provvedimenti del giudice e  \r\n non  a  quelle che attengono al suo stato giuridico, intorno alle quali  \r\n non si pu\u0026#242; controvertere finch\u0026#233; non  si  assuma  l\u0027esistenza  di  una  \r\n violazione  e  non  si investa del caso l\u0027organo competente a giudicare  \r\n della  legittimit\u0026#224;  del  provvedimento  amministrativo  col  quale  la  \r\n violazione stessa sarebbe stata consumata\". Tali  concetti  sono  stati  \r\n sostanzialmente confermati dalla sent. n. 71 del 1975. Perci\u0026#242;, siccome  \r\n le  doglianze mosse dal giudice a quo attengono ovviamente al suo stato  \r\n giuridico, e riflettono violazioni solo potenziali ma non attuali delle  \r\n garanzie costituzionali ai fini dell\u0027esercizio delle sue  funzioni,  \u0026#232;  \r\n chiaro  che  si tratta di censure che non interferiscono nella regolare  \r\n costituzione del giudice  stesso.  Anche  nella  specie  devesi  quindi  \r\n giungere ad escludere prima facie la rilevanza delle questioni suddette  \r\n ed a dichiararne in conseguenza l\u0027inammissibilit\u0026#224;.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     5.  -  D\u0027altra parte, come risulta evidente dalla esposizione delle  \r\n questioni in esame, trattasi di censure collegate tutte ad \"ipotetiche\"  \r\n interferenze sulla indipendenza di  giudizio  del  giudice  a  quo  che  \r\n potrebbero   anche,   per  la  loro  ipoteticit\u0026#224;,  essere  considerate  \r\n irrilevanti in conformit\u0026#224; della costante  giurisprudenza  della  Corte  \r\n costituzionale  che,  nell\u0027esaminare  la  sussistenza  del  rapporto di  \r\n strumentalit\u0026#224;  necessaria  fra  la  soluzione   della   questione   di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  e  la  decisione del giudizio a quo, l\u0027ha  \r\n esclusa tutte le volte che, come nel caso in esame, la norma  impugnata  \r\n non  debba  essere applicata in concreto ai fini della pronuncia che il  \r\n giudice deve emettere, ma abbia veste teorica e si fondi su  ipotesi  o  \r\n congetture,  quali  appunto sembra debbano configurarsi le eventualit\u0026#224;  \r\n lesive della indipendenza del magistrato rappresentate  dal  giudice  a  \r\n quo.                                                                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     E  infine  da rilevare, sempre con riguardo al necessario controllo  \r\n della ammissibilit\u0026#224; delle questioni, che gli artt. 16 del  Regolamento  \r\n approvato dalle sezioni riunite della Corte dei conti il 25 giugno 1915  \r\n e 38 dell\u0027analogo regolamento approvato il 2 luglio 1913 sono contenuti  \r\n in  provvedimenti  normativi  che  riguardano  il momento organizzativo  \r\n degli uffici, con riflessi di ordine prevalentemente interno.  Trattasi  \r\n di  provvedimenti  tipicamente regolamentari e, come tali, sottratti al  \r\n sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte.                \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224;  costituzionale  \r\n sollevate  dal magistrato addetto alla II sezione giurisdizionale della  \r\n Corte dei conti, relatore nel giudizio sul conto reso dal Tesoriere del  \r\n Comune di Aieta in relazione agli artt. 3, 24, 100, ultimo comma,  101,  \r\n secondo comma, 108, secondo comma, Cost. e riguardanti:                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     a)  gli  artt.  1,  terzo comma, 3, primo comma, 7, primo ed ultimo  \r\n comma, 65 e 72 del t.u. delle leggi sulla Corte dei conti approvato con  \r\n r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     b) l\u0027art. 2, secondo comma, e gli artt. 8 e 9 legge 21 marzo  1953,  \r\n n. 161, sull\u0027ordinamento dei magistrati della Corte dei conti;           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     c)  gli  artt.  10,  secondo comma, 11, ultimo comma, e 13, primo e  \r\n secondo comma, della legge 20 dicembre 1961, n.    1345,  sullo  stesso  \r\n ordinamento;                                                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     d)  l\u0027art.  3  della  legge  13 ottobre 1969, n. 691 (promozione da  \r\n referendari a primi referendari);                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     e) l\u0027art. 16 del Regolamento dei servizi della Corte  dei  conti  e  \r\n per  l\u0027esercizio  delle  sue  attribuzioni  non  contenziose, nel testo  \r\n approvato dalle sezioni riunite della  Corte  con  delibera  25  giugno  \r\n 1915;                                                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     f)  l\u0027art.  38  del  predetto regolamento nel testo approvato dalle  \r\n sezioni riunite con delibera 2 luglio 1913;                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     g) l\u0027art. 4, secondo comma, del decreto legislativo 5 maggio  1948,  \r\n n. 589;                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     h)  l\u0027art.  60, penultimo ed ultimo comma, del r.d. 13 agosto 1933,  \r\n n. 1038.                                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 2 marzo 1978.                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -  \r\n                                   LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA  -  \r\n                                   GUIDO  ASTUTI  -  MICHELE  ROSSANO  -  \r\n                                   ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -  \r\n                                   GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE  -  \r\n                                   BRUNETTO  BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO  \r\n                                   MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -  ARNALDO  \r\n                                   MACCARONE.                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFCA\"\u003e                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere          \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"10007","titoletto":"SENT.   19/78 A.  GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN  VIA INCIDENTALE  - LEGITTIMAZIONE A SOLLEVARLO - MAGISTRATO  RELATORE NEL GIUDIZIO SUI CONTI - E\u0027 LEGITTIMATO.","testo":"La sfera dei poteri assegnati dagli artt.  26 e seguenti del R.D. 13  agosto 1933, n.  1038 al magistrato relatore nel giudizio sui conti si presenta di notevole ampiezza di contenuto, comprendendo poteri  di  accertamento  di conformita` degli  atti  alle  norme vigenti, poteri istruttori e di impulso processuale, per cui egli deve  ritenersi legittimato a sollevare questioni di legittimita` costituzionale  in  via  incidentale,   tanto  piu`  quando  tali questioni attengano alla regolarita` della propria costituzione.","numero_massima_successivo":"10008","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"10008","titoletto":"SENT.  19/78 B.  CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - QUESTIONE CONCERNENTE  LA  NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI  CONTI  DA PARTE   DEL  GOVERNO  -  NON   INCIDE  SULLA  REGOLARITA\u0027   DELLA COSTITUZIONE  DEL  MAGISTRATO RELATORE -  INAMMISSIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE PER IRRILEVANZA.","testo":"La  questione  concernente  la   legittimita`  della  nomina  del Presidente  della Corte dei Conti da parte del Governo non incide sulla  regolarita`  della designazione del referendario  relatore nel  giudizio sui conti, in quanto tale provvedimento non risulta adottato dal Presidente della Corte, ma dal presidente di sezione da  lui designato, con una dilatazione dei pretesi effetti  della assunta  causa  invalidatrice, che rende  evidente  l\u0027ininfluenza della   eventuale   caducazione  della    norma   impugnata   sul provvedimento  de  quo.   (Inammissbilita`   della  questione  di legittimita`  costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 100,  ultimo  comma,  101, secondo comma e  108,  secondo  comma, Cost., dell\u0027art.  7 del r.d.  12 luglio 1934, n, 1214).","numero_massima_successivo":"10009","numero_massima_precedente":"10007","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art7"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10009","titoletto":"SENT.  19/78 C. CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI - VIOLAZIONI SOLO  POTENZIALI O IPOTETICHE DELLE NORME COSTITUZIONALI POSTE  A GARANZIA  DELL\u0027INDIPENDENZA DEL GIUDICE - INAMMISSIBILITA\u0027  DELLE QUESTIONI PER IRRILEVANZA.","testo":"Le doglianze mosse dal magistrato relatore nel giudizio sui conti avverso  una serie di norme che inciderebbero sulla sua serenita` ed  obiettivita`  di giudizio e sulla sua indipendenza  attengono allo  stato giuridico del magistrato e, non interferendo in alcun modo   sulla   regolare   costituzione  dell\u0027organo   giudicante, riflettono  violazioni  solo  potenziali   od  ipotetiche   delle garanzie   costituzionali   poste   a   tutela   della   funzione giudiziaria,   con   conseguente   irrilevanza  delle   questioni sollevate.   (Inammissibilita`  delle questioni  di  legittimita` costituzionale  - sollevate in riferimento agli artt.  3, 24, 100 ultimo  comma,  101,  secondo comma e 108 secondo comma  -  degli artt.   1, 3, 65 e 72 del R.D.  12 luglio 1934, n.  1214;  2, 8 e 9 della legge 21 marzo 1953, n.  161;  10, 11 e 13 della legge 20 dicembre 1961, n.  1345;  3 della legge 13 ottobre 1969, n.  691; 4  del D.  Lgs.  5 maggio 1948, n.  589;  60 del R.D.  13  agosto 1933, n.  1038).  - Cfr. s. n. 194/70.","numero_massima_successivo":"10010","numero_massima_precedente":"10008","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art1"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art3"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"65","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art65"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"12/07/1934","numero":"1214","articolo":"72","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1214~art72"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art8"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"21/03/1953","numero":"161","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;161~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art10"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art11"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/12/1961","numero":"1345","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;1345~art13"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"13/10/1969","numero":"691","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;691~art3"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"05/05/1948","numero":"589","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo;589~art4"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"13/08/1933","numero":"1038","articolo":"60","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"penult.co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1038~art60"},{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"13/08/1933","numero":"1038","articolo":"60","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;1038~art60"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"10010","titoletto":"SENT.   19/78  D.  CORTE DEI CONTI - GIUDIZIO SUI CONTI  -  NORME IMPUGNATE  AVENTI  NATURA REGOLAMENTARE - INAMMISSIBILITA\u0027  DELLA QUESTIONE.","testo":"I  regolamenti  approvati dalle sezioni riunite della  Corte  dei Conti il 2 luglio 1913 e il 25 giugno 1915 sono provvedimenti che riguardano  il  momento  organizzativo degli  uffici,  di  natura tipicamente  regolamentare,  come tali sottratti al sindacato  di legittimita`  costituzionale.  (Inammissibilita` delle  questioni di  legittimita`  costituzionale - sollevate in riferimento  agli artt.   3,  24,  100,  ultimo comma, 101, secondo  comma  e  108, secondo comma, Cost.  - degli artt.  16 del Regolamento approvato dalla  Corte  dei  conti il 25 giugno 1915 e 38  del  Regolamento analogo approvato il 2 luglio 1913).","numero_massima_precedente":"10009","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regolamento Corte dei conti","data_legge":"25/06/1915","numero":"0","articolo":"16","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"regolamento Corte dei conti","data_legge":"02/07/1913","numero":"0","articolo":"38","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"100","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"ultimo co.","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"101","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"108","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"4757","autore":"","titolo":"[ NOTA REDAZIONALE ]","descrizione":"Nota a prima lettura","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"817","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4643","autore":"CERVATI A.A.","titolo":"OSSERVAZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"429","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"4642","autore":"MASTELLONI A.","titolo":"UN \"REQUIEM\" PER L\u0027ART. 25 DELLA COSTITUZIONE","descrizione":"","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"1978","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"430","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]