HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:101
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 338
    "total_time" => 0.648764
    "namelookup_time" => 0.000397
    "connect_time" => 0.001789
    "pretransfer_time" => 0.129124
    "size_download" => 95240.0
    "speed_download" => 146802.0
    "starttransfer_time" => 0.584063
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 45754
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 128982
    "connect_time_us" => 1789
    "namelookup_time_us" => 397
    "pretransfer_time_us" => 129124
    "starttransfer_time_us" => 584063
    "total_time_us" => 648764
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770643925.7976
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:101"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2023:101 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:06 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Mon, 09 Feb 2026 13:32:06 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2023","numero":"101","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"SCIARRA","redattore":"PATRONI GRIFFI","relatore":"PATRONI GRIFFI","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"22/03/2023","data_decisione":"22/03/2023","data_deposito":"23/05/2023","pubbl_gazz_uff":"24/05/2023","num_gazz_uff":"21","norme":"Combinato disposto dell\u0027art. 32, c. 7° e 10°, del decreto-legge 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 114.","atti_registro":"ord. 113/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tSENTENZA N. 101\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003e\tANNO 2023\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, promosso dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, nel procedimento vertente tra G. spa e il Ministero dell\u0026#8217;interno e altri, con ordinanza del 25 luglio 2022, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di G. spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2023 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Antonio Bartolini per G. spa e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Carmela Pluchino per il Presidente del Consiglio dei ministri;  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2023. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 25 luglio 2022, iscritta al n. 113 del registro ordinanze 2022, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui, secondo l\u0026#8217;interpretazione assunta quale diritto vivente, dispone \u0026#171;la retrocessione degli utili alle stazioni appaltanti\u0026#187; in caso di definitivit\u0026#224; del provvedimento di informativa antimafia che abbia attinto l\u0026#8217;impresa appaltatrice in corso di esecuzione del contratto e che, in ragione della necessit\u0026#224; del suo completamento, sia stata sottoposta alla misura della \u0026#171;gestione straordinaria e temporanea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; Il TAR Lazio riferisce di essere chiamato a decidere dell\u0026#8217;impugnazione da parte di impresa sottoposta alla gestione commissariale di cui all\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, in esito a interdittiva antimafia: a) del provvedimento prefettizio che ha disposto il versamento in favore dell\u0026#8217;amministrazione appaltante, anzich\u0026#233; in suo favore, degli utili derivanti dall\u0026#8217;esecuzione dei contratti affidata alla gestione commissariale e accantonati in apposito fondo vincolato; b) dei relativi atti procedimentali; c) dell\u0026#8217;atto generale ad esso presupposto costituito dalle \u0026#171;Quinte linee guida per la gestione degli utili derivanti dalla esecuzione dei contratti d\u0026#8217;appalto o di concessione sottoposti alla misura di straordinaria gestione, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 32 del decreto-legge n. 90/2014\u0026#187; del 16 ottobre 2018 dettate dal Ministero dell\u0026#8217;interno e dall\u0026#8217;Agenzia nazionale anticorruzione (ANAC), nella parte in cui disciplinano il meccanismo della retrocessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone in punto di fatto che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la ricorrente nel 2015 \u0026#232; stata destinataria di informazione antimafia a carattere interdittivo ai sensi degli artt. 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonch\u0026#233; nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) per la riscontrata sussistenza di rischi di infiltrazione mafiosa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; sulla base di tale presupposto \u0026#232; stata disposta dal Prefetto di Perugia la gestione straordinaria della societ\u0026#224; in relazione ad alcuni contratti di appalto in corso con nomina di tre amministratori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; l\u0026#8217;impugnazione proposta dalla societ\u0026#224; avverso l\u0026#8217;interdittiva \u0026#232; stata respinta in primo grado;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; a seguito di istanza di aggiornamento liberatorio la prefettura nel 2016 ha \u0026#171;revocat[o]\u0026#187; tanto l\u0026#8217;interdittiva quanto la gestione straordinaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; nel 2019 \u0026#232; stato confermato in secondo grado il rigetto dell\u0026#8217;impugnazione del provvedimento interdittivo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; la societ\u0026#224; ha anche proposto ricorso alla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo avverso la sentenza di appello;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8722; il Prefetto, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato, ha disposto in favore della stazione appaltante la devoluzione degli utili contrattuali accantonati dai commissari nel fondo vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8722; Tanto premesso, il TAR in via preliminare afferma essere munito di giurisdizione nel giudizio a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfatti, il provvedimento di retrocessione sarebbe conseguenza dell\u0026#8217;informazione interdittiva e del \u0026#8220;commissariamento\u0026#8221; disposto ai sensi dell\u0026#8217;art. 32, commi 2 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, di cui condividerebbe il carattere potestativo e di conseguenza la posizione del privato sarebbe di interesse legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale conclusione \u0026#8722; per come anche affermato dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere 18 giugno 2018, n. 1567 \u0026#8722; non contrasterebbe con l\u0026#8217;affermazione della giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversia sull\u0026#8217;accantonamento degli utili rinvenibile nell\u0026#8217;ordinanza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, 11 maggio 2018, n. 11576: tale unica pronuncia in materia sarebbe stata adottata nella diversa ipotesi di commissariamento disposto dal prefetto ai sensi del comma 1 del medesimo art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, ovvero per fatti di corruzione, in cui, secondo il giudice della giurisdizione, \u0026#171;l\u0026#8217;accantonamento degli utili, nella struttura della disposizione sopra richiamata, non deriva da una valutazione di natura discrezionale, ma costituisce un atto vincolato, come conseguenza automatica del commissariamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, sottolinea il TAR, la stessa ordinanza precisa significativamente che \u0026#171;appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui venga in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione eserciti un\u0026#8217;attivit\u0026#224; vincolata, dovendo verificare soltanto se sussistano i presupposti predeterminati dalla legge per l\u0026#8217;adozione di una determinata misura, e non esercitando, pertanto, alcun potere autoritativo correlato all\u0026#8217;esercizio di poteri di natura discrezionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8722; Il rimettente si dedica, poi, all\u0026#8217;analisi delle disposizioni censurate, evidenziando che esse nulla indicano sul destino degli utili accantonati, n\u0026#233; per l\u0026#8217;ipotesi di rigetto dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;informativa antimafia n\u0026#233; per l\u0026#8217;ipotesi di sua revoca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tale silenzio normativo, il TAR afferma, tuttavia, che gli utili spetterebbero alle stazioni appaltanti secondo il diritto vivente, che assume fondato sull\u0026#8217;interpretazione fornita dal parere del Consiglio di Stato n. 1567 del 2018, recepita dalle menzionate quinte linee guida di ANAC e Ministero dell\u0026#8217;interno, da una pronuncia del giudice amministrativo (si cita Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 16 gennaio 2019, n. 392) e da una del giudice ordinario (si cita Tribunale ordinario di Napoli [Nord], sezione terza, ordinanza 19 ottobre 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il parere del Consiglio di Stato, per effetto dell\u0026#8217;interdittiva l\u0026#8217;originario rapporto contrattuale si scioglie ai sensi dell\u0026#8217;art. 94 cod. antimafia e il commissariamento prefettizio obbliga l\u0026#8217;impresa appaltatrice interdetta a portare ad esecuzione l\u0026#8217;originaria prestazione per specifiche ragioni di pubblica utilit\u0026#224;. La fonte dell\u0026#8217;obbligazione sarebbe, dunque, novata dal provvedimento e determinerebbe, sotto il versante civilistico, una vicenda inquadrabile in una (imposta) gestione di affari altrui e, sotto quello pubblicistico, in una prestazione imposta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl venir meno del titolo contrattuale conseguirebbe il venir meno del corrispettivo pattuito e, piuttosto, all\u0026#8217;impresa spetterebbe il solo rimborso dei costi e delle spese con ablazione del profitto. Ci\u0026#242; troverebbe fondamento sia nella necessit\u0026#224; di precludere all\u0026#8217;impresa attinta da interdittiva di conseguire un arricchimento patrimoniale in virt\u0026#249; di un proprio comportamento antigiuridico, sia nella connotazione restitutoria (e non corrispettiva) di quanto dovuto per il compimento della prestazione nell\u0026#8217;interesse pubblico sia, ancora, nella logica compensativa (e non retributiva) che caratterizza le prestazioni personali imposte. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8722; L\u0026#8217;ordinanza motiva, quindi, sui presupposti per sollevare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn punto di rilevanza, il giudice a quo osserva che l\u0026#8217;impugnato provvedimento prefettizio \u0026#232; diretta applicazione della norma censurata e che solo la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della stessa potrebbe condurre al suo annullamento per accoglimento del corrispondente motivo di ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eChiarisce, inoltre, che la rilevanza non pu\u0026#242; essere esclusa dalla pendenza del ricorso proposto dalla ricorrente alla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, in quanto essa non determina una fattispecie di sospensione necessaria ex art. 295 del codice di procedura civile, per difetto tanto della pregiudizialit\u0026#224; logica quanto di quella giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8722; Alla illustrazione delle ragioni di non manifesta infondatezza delle questioni sollevate il TAR fa antecedere talune premesse ricostruttive del quadro normativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rammenta, anzitutto, la natura cautelare e preventiva del potere di interdittiva antimafia \u0026#8722; frutto del bilanciamento dei contrapposti interessi all\u0026#8217;ordine e sicurezza pubblica, da un lato, e alla tutela della libert\u0026#224; di iniziativa economica, dall\u0026#8217;altra \u0026#8722; al cui esercizio \u0026#232; richiesto il rigoroso rispetto del principio di legalit\u0026#224; sostanziale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso principio, a suo dire, imporrebbe una interpretazione rigorosa dei suoi effetti, con respingimento di ricostruzioni non ricavabili dal dettato legislativo. Per contro l\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, prevede la sola misura dell\u0026#8217;accantonamento degli utili di impresa in apposito fondo e non la retrocessione all\u0026#8217;appaltante affermata dal diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente critica, poi, la ricostruzione del parere del Consiglio di Stato posta a fondamento di tale meccanismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, non ricorrerebbe alcuna novazione della fonte atteso che l\u0026#8217;originario contratto, nel difetto di risoluzione, continuerebbe a essere eseguito dalla societ\u0026#224; ricorrente con propri mezzi, umani e patrimoniali, con correlativa responsabilit\u0026#224;, seppur sotto l\u0026#8217;amministrazione dei commissari prefettizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, sono contestate le conclusioni dell\u0026#8217;accostamento della misura del commissariamento alla negotiorum gestio: secondo la disciplina degli artt. 2030 e 2031 del codice civile il soggetto gerendo (il commissario prefettizio) sarebbe, al contrario, tenuto a versare al gerito (la societ\u0026#224;) i corrispettivi ottenuti dall\u0026#8217;esecuzione dei contratti gestiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl TAR Lazio, piuttosto, accosta l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; parziale e temporanea derivante dall\u0026#8217;interdittiva all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; naturale di cui agli artt. 427 e 428 cod. civ., cui conseguirebbe l\u0026#8217;efficacia degli atti compiuti dall\u0026#8217;incapace sino all\u0026#8217;annullamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.1.\u0026#8722; Alla luce del delineato quadro, il Tribunale amministrativo regionale assume, anzitutto, il contrasto della norma censurata con l\u0026#8217;art. 3 Cost. perch\u0026#233; la misura della retrocessione, quanto meno nel caso di impresa cui sia stata revocata l\u0026#8217;interdittiva, sarebbe misura sproporzionata e irragionevole. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl previsto accantonamento degli utili in apposito fondo costituirebbe misura gi\u0026#224; sufficiente a salvaguardare l\u0026#8217;economia legale dai tentativi di infiltrazione mafiosa in quanto sottrarrebbe all\u0026#8217;impresa interdetta ogni forma di locupletazione durante il periodo di vigenza dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la norma censurata contrasterebbe con lo stesso parametro costituzionale trattando la fattispecie in maniera differente da quella similare (per identit\u0026#224; di ratio) contemplata dall\u0026#8217;art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale ultima disposizione \u0026#8722; che costituisce una deroga alla regola generale dettata dal precedente comma 2 dello stesso articolo, secondo cui a seguito del rilascio dell\u0026#8217;informazione interdittiva le stazioni appaltanti recedono dai contratti in corso \u0026#8211; consente all\u0026#8217;appaltante la prosecuzione dei contratti di appalti con l\u0026#8217;impresa infiltrata se l\u0026#8217;opera sia in corso di ultimazione o se la fornitura di beni e servizi sia essenziale per il perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico, qualora l\u0026#8217;appaltatore non sia sostituibile in tempi rapidi. In tale fattispecie di prosecuzione contrattuale \u0026#171;non si dubita\u0026#187;, afferma il TAR, che l\u0026#8217;impresa percepisca il corrispettivo previsto dal contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.2.\u0026#8722; Tale normativa inciderebbe, ancora, eccessivamente sulla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e sul diritto di propriet\u0026#224; tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.3.\u0026#8722; I commi censurati contrasterebbero, infine, con l\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl silenzio sulla sorte degli utili derivanti dalle prestazioni rese dall\u0026#8217;impresa per effetto del commissariamento prefettizio darebbe luogo a una ipotesi di prestazione imposta in cui la fonte primaria non detterebbe i criteri direttivi e le linee generali della relativa disciplina in particolare in ordine alla sua concreta entit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 21 ottobre 2022, si \u0026#232; costituita in giudizio la societ\u0026#224; ricorrente nel giudizio principale che ha chiesto la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito e come interpretato dal diritto vivente, negli stessi termini auspicati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, per l\u0026#8217;ipotesi in cui questa Corte non ritenesse sussistere il diritto vivente nella interpretazione delle disposizioni censurate, la parte domanda di \u0026#171;chiarire che il giudice a quo possa rendere un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 32 cc. 7 e 10 del d.l. n. 90/2014, la quale si differenzi da quella oggi offerta dal Parere n. 1567/2018 del Consiglio di Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impresa, dopo aver ricostruito i fatti, ha illustrato, condiviso e sostenuto le argomentazioni spese dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, con riguardo alla ammissibilit\u0026#224; della questione in relazione alla giurisdizione del giudice rimettente, ha sottolineato che appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo tutte le controversie nelle quali venga in rilievo l\u0026#8217;esercizio di un potere autoritativo anche solo correlato all\u0026#8217;esercizio di poteri di natura discrezionale e ha aggiunto che da una eventuale pronuncia di fondatezza di questa Corte deriverebbe la riconfigurazione del potere prefettizio e, di conseguenza il chiarimento sulla qualificazione della posizione giuridica soggettiva del privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel contestare il fondamento della retrocessione alla stazione appaltante degli utili ha prospettato che: a) la revoca dell\u0026#8217;interdittiva determinerebbe il venir meno delle ragioni per cui si era proceduto all\u0026#8217;accantonamento degli utili; b) diversamente da quanto affermato nel parere n. 1567 del 2018 del Consiglio di Stato, nel caso della gestione straordinaria e temporanea, da un lato, vi sarebbe prosecuzione del rapporto contrattuale senza alcuna novazione del titolo e, dall\u0026#8217;altro, pur riconducendo la fattispecie alla negotiorum gestio, i corrispettivi dei contratti stipulati dal gestore spetterebbero al soggetto sostituito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; Con atto depositato l\u0026#8217;8 novembre 2022, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sollevate questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; In via preliminare, l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente da quanto ritenuto dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;accantonamento degli utili nella gestione straordinaria e temporanea troverebbe nel comma 7 dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, la medesima disciplina tanto se la gestione sia stata disposta per finalit\u0026#224; di anticorruzione (comma 1, lettera b) quanto per finalit\u0026#224; di prevenzione dell\u0026#8217;infiltrazione mafiosa (comma 10). Conseguentemente, secondo la difesa statale, per entrambi i casi dovrebbe valere l\u0026#8217;affermazione delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, di cui all\u0026#8217;ordinanza n. 11576 del 2018, dell\u0026#8217;appartenenza della giurisdizione al giudice ordinario, in quanto la controversia sugli utili accantonati concerne un diritto soggettivo corrispondente ad una attivit\u0026#224; vincolata della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Il Governo nell\u0026#8217;affrontare il merito delle questioni illustra, anzitutto, l\u0026#8217;interpretazione delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, distinguerebbe sotto il profilo temporale la cessazione della misura della gestione straordinaria dalla statuizione sulla destinazione del fondo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl limite temporale dell\u0026#8217;accantonamento degli utili sarebbe individuato nel passaggio in giudicato della sentenza che decide sul ricorso per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento interdittivo comportando, in caso di suo rigetto, la restituzione degli utili all\u0026#8217;amministrazione appaltante e, in caso di suo accoglimento, la restituzione all\u0026#8217;operatore economico. Nulla, invece, sarebbe previsto in caso di aggiornamento dell\u0026#8217;interdittiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDiversamente, in relazione alla misura della gestione straordinaria il comma 10 dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, ne prevede la cessazione in caso di sentenza di annullamento o di ordinanza cautelare che la sospenda \u0026#171;in via definitiva\u0026#187; e anche in caso di aggiornamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale ultimo caso si avrebbe un \u0026#171;ritorno in bonis\u0026#187; dell\u0026#8217;operatore, ma non anche la restituzione degli utili dipendente dalla decisione sull\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, secondo la difesa statale, le disposizioni censurate distinguerebbero la durata dell\u0026#8217;accantonamento, coincidente con il periodo di applicazione della misura, dalla durata dell\u0026#8217;obbligo di tenuta del relativo fondo segnata dall\u0026#8217;esito dei giudizi di impugnazione dell\u0026#8217;interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto normativo, secondo l\u0026#8217;interveniente, l\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, adottata dalle quinte linee guida a firma del Ministro dell\u0026#8217;interno e del Presidente dell\u0026#8217;ANAC \u0026#8722; riconducibili al potere di regolazione di tale Autorit\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) \u0026#8722; sarebbe coerente con il sistema normativo in materia di prevenzione antimafia e rispettosa del dettato costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio si sofferma, poi, sull\u0026#8217;informazione antimafia liberatoria che ha interessato la ricorrente del giudizio principale e della cui portata il TAR non si sarebbe debitamente occupato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale provvedimento \u0026#232; emanato, infatti, in esito a nuova istruttoria e nuova valutazione, al ricorrere di sopravvenienze fattuali che non sconfessano la legittimit\u0026#224; della precedente valutazione interdittiva e, dunque, ha effetti ex nunc. Coerentemente, dovrebbe ritenersi che l\u0026#8217;impresa destinataria del provvedimento di aggiornamento liberatorio non possa essere destinataria degli utili accantonati sotto la gestione commissariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;arco temporale tra l\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;interdittiva e il suo aggiornamento vige, infatti, il divieto per l\u0026#8217;interdetta di stipulare i contratti con la pubblica amministrazione e di ricevere erogazioni (art. 94, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011) e il principio della caducazione dei contratti in corso di esecuzione. Rispetto a tali regole generali la prosecuzione di specifici contratti prevista dall\u0026#8217;art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, \u0026#232; deroga prevista in via eccezionale per la necessit\u0026#224; e l\u0026#8217;urgenza di garantire la continuit\u0026#224; di funzioni e servizi indifferibili per la salvaguardia di determinati diritti e interessi (per tutela di diritti fondamentali, per l\u0026#8217;integrit\u0026#224; dei livelli occupazionali e dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; dei bilanci pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, inoltre, tale cornice normativa avvalorerebbe l\u0026#8217;interpretazione del Consiglio di Stato secondo cui all\u0026#8217;esecuzione contrattuale eccezionalmente imposta dal provvedimento prefettizio corrispondono non utili, ma solo rimborso di costi e spese.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Alla luce dell\u0026#8217;illustrato quadro normativo, l\u0026#8217;atto di intervento ha resistito alle singole questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; La violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. sarebbe, anzitutto, non fondata sotto entrambi i profili denunciati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, in relazione alla comparazione delle norme censurate con l\u0026#8217;art. 94, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011, il giudice rimettente non avrebbe tenuto conto della valenza applicativa ormai nulla di tale norma proprio a seguito dell\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl comma 10 di tale articolo, con la dicitura \u0026#171;ancorch\u0026#233; ricorrano i presupposti di cui all\u0026#8217;articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\u0026#187;, in particolare, sancirebbe la prevalenza della misura prefettizia della gestione straordinaria sulla determinazione della stazione appaltante nella prosecuzione del contratto stipulato e ci\u0026#242; per l\u0026#8217;intento di sottrarre all\u0026#8217;operatore economico la gestione dei contratti in corso e l\u0026#8217;incameramento degli utili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, la misura della gestione straordinaria e temporanea non risulterebbe irragionevole alla luce del complessivo sistema di prevenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore, infatti, ha previsto plurimi strumenti con diverso grado di pervasivit\u0026#224; sulla gestione dell\u0026#8217;impresa in ragione della diversa rilevanza dell\u0026#8217;infiltrazione criminale. Cos\u0026#236;, se per l\u0026#8217;agevolazione mafiosa di carattere solo occasionale il codice antimafia prevede misure di controllo (il controllo giudiziario dell\u0026#8217;art. 34-bis cod. antimafia) e di tutoraggio (la prevenzione collaborativa dell\u0026#8217;art. 94-bis cod. antimafia), in cui l\u0026#8217;impresa conserva la capacit\u0026#224; di contrattare, di eseguire i contratti e di incamerare i corrispettivi, di contro per le ipotesi pi\u0026#249; gravi \u0026#232; adottabile la gestione temporanea e straordinaria con l\u0026#8217;ablazione degli utili riportabile all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRagionando diversamente, si garantirebbe alle imprese infiltrate la permanenza nel mercato a detrimento delle imprese sane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Le disposizioni censurate per come interpretate dalle quinte linee guida sarebbero, inoltre, rispettose dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore stesso stabilisce che i corrispettivi versati dalle appaltanti non entrino a far parte nella disponibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;operatore, ma siano versati in un fondo cautelare le cui somme non sono pignorabili dai creditori n\u0026#233; distribuibili tra i soci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ablazione degli utili all\u0026#8217;impresa con retrocessione alla appaltante per l\u0026#8217;ipotesi di intervenuta definitivit\u0026#224; del provvedimento interdittivo (per rigetto della sua impugnazione o per mancata impugnazione) troverebbe fondamento nell\u0026#8217;evocato parametro in quanto la gestione straordinaria e temporanea \u0026#171;assume i connotati di un munus publicum per il soddisfacimento di interessi pubblici superiori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.3.\u0026#8211; In ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce l\u0026#8217;insussistenza della violazione degli artt. 41 e 42 Cost. non essendo rinvenibile, alla luce della ratio dell\u0026#8217;istituto, alcuna irragionevole incidenza su iniziativa economica privata e su diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; In vista dell\u0026#8217;udienza pubblica la parte ha depositato memoria, ove ha replicato all\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato deducendo essere superabile con il rilievo che il giudice a quo abbia espressamente motivato in modo non implausibile sulla giurisdizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito ha dedotto che gli argomenti della difesa statale non superano le ragioni di fondatezza delle questioni sollevate dal TAR.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale di alcune disposizioni inserite nell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, che disciplina il potere del prefetto di disporre un parziale commissariamento delle imprese destinatarie di informazioni interdittive antimafia al fine di dare completa esecuzione ai contratti pubblici loro aggiudicati, in deroga alla regola generale dell\u0026#8217;obbligo delle appaltanti di risolvere il contratto al sopravvenire del provvedimento interdittivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; censurato, in particolare, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., il combinato disposto dei commi 7 e 10 del citato art. 32, nella parte in cui, \u0026#171;per come interpretato nel cd. \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221;\u0026#187;, dispone che gli utili contrattuali, accantonati dai commissari prefettizi in apposito fondo vincolato, siano \u0026#171;retrocessi\u0026#187; alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;informazione interdittiva anzich\u0026#233; corrisposti all\u0026#8217;impresa. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice amministrativo solleva le questioni nell\u0026#8217;ambito di un giudizio per l\u0026#8217;annullamento del provvedimento del prefetto (e degli atti ad esso presupposti) che ha fatto applicazione di tale previsione, nonostante che l\u0026#8217;appaltatrice interdetta, tra il rigetto del ricorso avverso l\u0026#8217;informativa in primo e in secondo grado, avesse ottenuto \u0026#8220;informazione liberatoria\u0026#8221; ai sensi dell\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia e, di conseguenza, l\u0026#8217;anticipata cessazione della misura della \u0026#171;gestione straordinaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente la retrocessione degli utili sarebbe, anzitutto, contraria al principio di proporzionalit\u0026#224; \u0026#8722; quanto meno nel caso in cui l\u0026#8217;impresa abbia ottenuto la \u0026#8220;riabilitazione\u0026#8221; con l\u0026#8217;aggiornamento in senso liberatorio \u0026#8722;, perch\u0026#233; il fine di salvaguardia dell\u0026#8217;economia legale dai tentativi di infiltrazione mafiosa sarebbe gi\u0026#224; adeguatamente preservato dal legislatore con l\u0026#8217;accantonamento degli utili nell\u0026#8217;apposito fondo (e dunque con relativa sottrazione) in costanza di interdittiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata tratterebbe, inoltre, la fattispecie con ingiustificata disparit\u0026#224; rispetto alla ipotesi simile della continuazione del rapporto contrattuale con l\u0026#8217;impresa interdetta per decisione dell\u0026#8217;appaltante, disciplinata dall\u0026#8217;art. 94, comma 3, cod. antimafia, nel qual caso \u0026#171;non si dubita\u0026#187; del riconoscimento del corrispettivo contrattuale alla appaltatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, il riversamento del guadagno all\u0026#8217;amministrazione contrasterebbe con gli artt. 41 e 42 Cost., incidendo in maniera eccessiva sulla libert\u0026#224; di iniziativa economica privata e sul diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;imposizione all\u0026#8217;impresa interdetta dell\u0026#8217;ultimazione della prestazione contrattuale costituirebbe una prestazione imposta che, nel silenzio della norma sulla sorte dei relativi utili, non troverebbe nella fonte primaria criteri di determinazione della sua concreta entit\u0026#224;, in violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; In via preliminare, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di giurisdizione del giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa controversia sugli utili accantonati ai sensi del comma 7 dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, apparterrebbe alla giurisdizione del giudice ordinario, concernendo una posizione di diritto soggettivo, per come gi\u0026#224; affermato dalla Corte di cassazione (Cass., sez. un., n. 11576 del 2018), in relazione alla similare ipotesi della misura di straordinaria gestione disposta per finalit\u0026#224; anticorruzione ai sensi del comma 2 dello stesso art. 32. L\u0026#8217;accantonamento costituirebbe, infatti, atto vincolato quale conseguenza del commissariamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; noto che, secondo la costante giurisprudenza costituzionale, la sussistenza della giurisdizione costituisce un presupposto della legittima instaurazione del processo principale, la cui valutazione \u0026#232; rimessa al giudice a quo, rispetto al quale spetta a questa Corte una verifica esterna e strumentale al riscontro della rilevanza della questione (ex plurimis, sentenze n. 44 del 2020 e n. 52 del 2018). Ne consegue che il difetto di giurisdizione del rimettente determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, per irrilevanza, solo ove esso sia macroscopico e, quindi, rilevabile ictu oculi (tra le tante, sentenze n. 79 del 2022, n. 65 del 2021 e n. 267 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, nella specie il TAR Lazio afferma la propria giurisdizione sul rilievo che la decisione di retrocessione degli utili adottata dal prefetto \u0026#232; conseguenza (pur automatica) del provvedimento di informativa antimafia e di quello del correlativo \u0026#8220;commissariamento\u0026#8221;, emessi nell\u0026#8217;esercizio di poteri di natura discrezionale, sicch\u0026#233; ne condividerebbe il carattere di autoritativit\u0026#224;. A tale determinazione potestativa corrisponderebbe, dunque, in capo al privato una posizione di interesse legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza esclude, inoltre, la pertinenza di quanto affermato nella citata ordinanza della Corte di cassazione in ordine alla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario perch\u0026#233; relativa all\u0026#8217;accantonamento delle somme in diversa ipotesi di commissariamento, quello \u0026#8220;anticorruzione\u0026#8221;, come anche sostenuto dal Consiglio di Stato nel parere n. 1567 del 2018. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer contro, il TAR sottolinea come nella motivazione delle stesse sezioni unite si escluda il ricorrere di un diritto soggettivo nei confronti della pubblica amministrazione quando questa esercita un \u0026#171;potere autoritativo correlato all\u0026#8217;esercizio di poteri di natura discrezionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione del rimettente sul potere prefettizio in ordine (non all\u0026#8217;accantonamento, ma) al versamento degli utili accantonati per effetto della conferma del provvedimento interdittivo e sulla correlativa posizione sostanziale dell\u0026#8217;impresa non \u0026#232; implausibile: tanto basta per escludere che la giurisdizione del giudice amministrativo sia ictu oculi manifestamente insussistente (di recente, sentenze n. 152 del 2021, n. 99 e n. 24 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; L\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate richiede una essenziale ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inserisce la misura della \u0026#171;gestione straordinaria e temporanea dell\u0026#8217;impresa\u0026#187; per l\u0026#8217;esecuzione del contratto pubblico tramite amministratori (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: commissariamento del contratto) disposta dal prefetto in esito alla informazione antimafia interdittiva (art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito) e del conseguente necessario accantonamento, in apposito fondo, dell\u0026#8217;utile di impresa derivante da quel contratto (art. 32, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;informazione antimafia con effetto interdittivo (artt. 84, 92 e 94 cod. antimafia) \u0026#232; provvedimento rivolto all\u0026#8217;imprenditore (individuale o collettivo) con cui il prefetto attesta (in termini vincolati, al pari della comunicazione antimafia) la sussistenza di un provvedimento definitivo di prevenzione personale emesso dall\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria o di una sentenza di condanna (definitiva o anche solo in grado di appello) per uno dei delitti di cui all\u0026#8217;art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonch\u0026#233; (in termini tipicamente discrezionali), sulla base degli elementi elencati dal legislatore (artt. 84, comma 4, e 91, comma 6, cod. antimafia), la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell\u0026#8217;impresa.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato da questa Corte, il provvedimento interdittivo ha natura cautelare e preventiva in funzione di difesa della legalit\u0026#224; dalla penetrazione della criminalit\u0026#224; organizzata nell\u0026#8217;economia (sentenze n. 180 del 2022 e n. 57 del 2020) e determina una particolare forma d\u0026#8217;incapacit\u0026#224; del destinatario, tendenzialmente temporanea, in riferimento ai rapporti giuridici con la pubblica amministrazione (sentenze n. 118 del 2022 e n. 178 del 2021 che richiamano Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 6 aprile 2018, n. 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riferimento ai contratti pubblici, l\u0026#8217;informazione interdittiva: a) costituisce causa di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica (art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 94 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante \u0026#171;Codice dei contratti pubblici in attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici\u0026#187;); b) impedisce l\u0026#8217;aggiudicazione per riscontro del difetto dei requisiti di capacit\u0026#224; a contrarre (in particolare l\u0026#8217;efficacia dell\u0026#8217;aggiudicazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 e la sua adozione ai sensi dell\u0026#8217;art. 17 del d.lgs. n. 36 del 2023); c) preclude alle stazioni appaltanti di stipulare, approvare o autorizzare contratti o subcontratti (art. 94 cod. antimafia); d) nel caso in cui sopravvenga nel corso dell\u0026#8217;esecuzione del contratto, a mente degli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, cod. antimafia, le stazioni appaltanti \u0026#171;recedono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla regola generale dell\u0026#8217;obbligo di recesso (recte: risoluzione), l\u0026#8217;art. 94, comma 3, cod. antimafia giustappone l\u0026#8217;eccezionale facolt\u0026#224; per le stazioni appaltanti di proseguire il rapporto contrattuale \u0026#171;nel caso in cui l\u0026#8217;opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell\u0026#8217;interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAltra deroga all\u0026#8217;ordinario obbligo di \u0026#8220;scioglimento del rapporto\u0026#8221; con la contraente \u0026#232; costituita proprio dall\u0026#8217;art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale disposizione prevede che il prefetto che abbia emesso un\u0026#8217;informazione interdittiva, al fine di \u0026#171;assicurare il completamento dell\u0026#8217;esecuzione del contratto ovvero dell\u0026#8217;accordo contrattuale, ovvero la sua prosecuzione al fine di garantire la continuit\u0026#224; di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nonch\u0026#233; per la salvaguardia dei livelli occupazionali o dell\u0026#8217;integrit\u0026#224; dei bilanci pubblici\u0026#187;, possa adottare diverse misure di sottoposizione dell\u0026#8217;impresa appaltatrice ad un regime di \u0026#8220;legalit\u0026#224; controllata\u0026#8221;: il rinnovo degli organi sociali, il sostegno e il monitoraggio dell\u0026#8217;impresa con nomina di esperti e la \u0026#171;gestione straordinaria e temporanea dell\u0026#8217;impresa\u0026#187; con nomina di amministratori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la gestione straordinaria si attribuiscono agli amministratori prefettizi tutti i poteri e le funzioni degli organi di amministrazione dell\u0026#8217;operatore economico (cosiddetto commissariamento dell\u0026#8217;impresa) o solo quelli necessari all\u0026#8217;ultimazione della prestazione contrattuale (cosiddetto commissariamento del contratto), ipotesi quest\u0027ultima verificatasi nel giudizio a quo (combinato disposto dei commi 1, lettera b, e 3, dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, per come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante \u0026#171;Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalit\u0026#224; del Ministero delle infrastrutture e della mobilit\u0026#224; sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 2021, n. 156). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa misura prefettizia cessa in via naturale con l\u0026#8217;ultimazione della prestazione contrattuale, ma il legislatore ne prevede la definizione anticipata al sopravvenire di provvedimenti favorevoli all\u0026#8217;impresa costituiti dall\u0026#8217;annullamento dell\u0026#8217;informazione interdittiva, dichiarato con sentenza passata in giudicato, dalla sua sospensione cautelare disposta con ordinanza definitiva (cosiddetto giudicato cautelare), ovvero dall\u0026#8217;aggiornamento della predetta informazione in senso liberatorio, ai sensi dell\u0026#8217;art. 91, comma 5, cod. antimafia, per il venir meno degli elementi che avevano fondato il riscontro dei tentativi di infiltrazione mafiosa (art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Quanto al rapporto tra la prosecuzione del contratto per determinazione dell\u0026#8217;appaltante (art. 94, comma 3, cod. antimafia) e il commissariamento prefettizio, \u0026#232; lo stesso comma 10 dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, che dirime il concorso tra norme in termini di prevalenza della misura prefettizia (essa \u0026#232; disposta \u0026#171;ancorch\u0026#233; ricorrano i presupposti di cui all\u0026#8217;articolo 94, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8722; Per quanto di interesse \u0026#232; necessario, ancora, rammentare che il commissariamento pu\u0026#242; essere anche disposto, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 32, commi 1 e 2, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, dal prefetto su proposta del Presidente dell\u0026#8217;ANAC in caso di pendenza di un procedimento penale per una serie di reati contro la pubblica amministrazione o se sia acquisita notizia di \u0026#171;situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali\u0026#187; attribuibili alla aggiudicataria del contratto pubblico (cosiddetto commissariamento anticorruzione).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Per entrambe le gestioni straordinarie \u0026#232; previsto che gli amministratori prefettizi accantonino l\u0026#8217;utile dell\u0026#8217;impresa derivante dalla esecuzione dei contratti da loro gestiti in apposito fondo che \u0026#171;non pu\u0026#242; essere distribuito n\u0026#233; essere soggetto a pignoramento\u0026#187; sino all\u0026#8217;esito dei giudizi penali, nel caso del commissariamento anticorruzione, o sino all\u0026#8217;esito dei giudizi amministrativi di impugnazione dell\u0026#8217;interdittiva (di merito e cautelare), nel caso del commissariamento antimafia (art. 32, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, con specifico riguardo al commissariamento antimafia, deve essere rimarcata la previsione, da parte del combinato disposto dei commi 7 e 10, di due distinte cesure temporali: quella di durata della misura (per ultimazione della prestazione contrattuale o per effetto del sopravvenire dei suddetti provvedimenti favorevoli all\u0026#8217;impresa), cui \u0026#232; correlato l\u0026#8217;obbligo di accantonamento degli utili in apposito fondo, e quella di indisponibilit\u0026#224; del fondo (per effetto della definizione del contenzioso amministrativo sulla interdittiva).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl diverso termine pu\u0026#242; far s\u0026#236; che la permanenza del fondo vincolato possa oltrepassare la fine della misura: cos\u0026#236; nel caso in cui il facere dell\u0026#8217;appaltatore sia ultimato, ma non lo sia il giudizio amministrativo, o cos\u0026#236; nel caso (come in quello del giudizio a quo) in cui l\u0026#8217;impresa abbia ottenuto l\u0026#8217;aggiornamento liberatorio e, dunque, abbia riacquisito ex nunc la capacit\u0026#224; a contrarre e a eseguire la prestazione contrattuale, ma sia ancora sub iudice l\u0026#8217;originaria interdittiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sede applicativa, \u0026#232; stato rilevato il silenzio del comma 7 dell\u0026#8217;art. 32 in ordine alla destinazione degli utili accantonati nel fondo all\u0026#8217;esito definitivo dei giudizi amministrativi sull\u0026#8217;informazione interdittiva cui la misura di gestione straordinaria \u0026#232; collegata: cos\u0026#236;, tanto le seconde linee guida ANAC (\u0026#171;per l\u0026#8217;applicazione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell\u0026#8217;ambito della prevenzione anticorruzione ed antimafia\u0026#187; adottate dal Ministro dell\u0026#8217;interno e dal Presidente dell\u0026#8217;ANAC il 27 gennaio 2015), che hanno recepito sul punto il parere dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato (del 23 dicembre 2014), quanto le quinte linee guida ANAC che hanno recepito il parere del Consiglio di Stato n. 1567 del 2018.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessun dubbio esegetico in proposito si \u0026#232; posto per l\u0026#8217;ipotesi in cui venga annullato o sospeso in via definitiva il provvedimento interdittivo: argomentando dal comma 10 e dagli effetti retroattivi del provvedimento giurisdizionale, la gestione temporanea perde immediatamente e retroattivamente il suo presupposto, al pari, di conseguenza, del meccanismo accessorio del congelamento degli utili, i quali vanno corrisposti all\u0026#8217;impresa secondo le originarie previsioni contrattuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, discussa \u0026#232; la sorte delle somme giacenti nel fondo nell\u0026#8217;opposta ipotesi di rigetto definitivo (o diniego definitivo della sospensiva) dell\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;informazione interdittiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interrogativo non ha, anzitutto, trovato soluzione nella \u0026#8220;logica funzionale\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, mentre nel commissariamento anticorruzione il congelamento delle somme \u0026#232;, pacificamente, strumentale a garantire l\u0026#8217;attuazione della confisca eventualmente emessa in caso di sentenza di condanna per i reati che lo hanno giustificato, nel commissariamento antimafia alla conferma giurisdizionale del provvedimento antimafia non consegue una specifica misura \u0026#8220;ablativa\u0026#8221; che vada a soddisfarsi su quanto cautelativamente accantonato. L\u0026#8217;accantonamento \u0026#232; stato, infatti, definito \u0026#171;fine a s\u0026#233; stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, l\u0026#8217;Autorit\u0026#224; anticorruzione e il Consiglio di Stato in sede consultiva hanno ricavato dall\u0026#8217;inquadramento sistematico delle disposizioni la regola della retrocessione degli utili e, dunque, il riversamento delle somme accantonate nel fondo in favore dell\u0026#8217;amministrazione contraente o del soggetto finanziatore dell\u0026#8217;investimento pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl parere consultivo e le quinte linee guida hanno sostenuto l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tale meccanismo in base al seguente ragionamento: in esito all\u0026#8217;interdittiva, per l\u0026#8217;incapacit\u0026#224; giuridica dell\u0026#8217;operatore economico che ne consegue, si ha una automatica risoluzione del contratto e il provvedimento prefettizio di commissariamento diviene nuova e unica fonte della obbligazione di ultimazione dell\u0026#8217;originario programma negoziale. Ne deriva in capo all\u0026#8217;impresa, in termini pubblicistici, una prestazione imposta \u0026#171;nella logica dell\u0026#8217;art. 23 della Costituzione\u0026#187; e, in termini civilistici, una obbligazione rapportabile a una gestione di affari altrui; correlativamente viene meno l\u0026#8217;obbligo contrattuale del corrispettivo in capo all\u0026#8217;appaltante con obbligo di restituzione all\u0026#8217;impresa dei soli costi sopportati \u0026#171;per portare a compimento, nell\u0026#8217;interesse pubblico, il programma negoziale\u0026#187; e con \u0026#171;(definitiva) ablazione del profitto\u0026#187; (in virt\u0026#249; degli artt. 2030, primo comma, e 1713, primo comma, cod. civ. e della \u0026#171;logica \u0026#8220;compensativa\u0026#8221; [della] prestazione personale imposta\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi ritiene, cos\u0026#236;, di evitare che l\u0026#8217;operatore economico interdetto consegua un arricchimento patrimoniale in virt\u0026#249; di un proprio comportamento antigiuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; La conclusione esegetica della retrocessione degli utili cui sono pervenuti il Consiglio di Stato e le linee guida ANAC \u0026#232; stata dal TAR rimettente assunta a diritto vivente e sottoposta al vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla riportata interpretazione il giudice a quo afferma di ritenersi vincolato per l\u0026#8217;autorevolezza degli organi che l\u0026#8217;hanno resa, perch\u0026#233; seguita da una sentenza del giudice amministrativo (Consiglio di Stato, n. 392 del 2019) e da una ordinanza del giudice ordinario (Tribunale di Napoli Nord, 19 ottobre 2020) nonch\u0026#233; per l\u0026#8217;attinenza della questione al delicato settore della prevenzione antimafia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene, per contro, che l\u0026#8217;isolato precedente giurisdizionale del Consiglio di Stato e il riferimento ad unico precedente di merito del giudice ordinario non danno luogo a quella interpretazione giurisprudenziale consolidata, perch\u0026#233; reiterata e uniforme, idonea ad integrare un diritto vivente (ex plurimis, sentenze n. 54 del 2023, n. 243 e n. 20 del 2022, n. 192 e n. 123 del 2020, n. 141 del 2019 e n. 122 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure conducono in senso diverso le linee guida ANAC, che \u0026#8722; prive di valore vincolante, in difetto di apposita \u0026#8220;delega di disciplina\u0026#8221; da parte di fonti primarie e di natura regolamentare (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 3 marzo 2021, n. 1791 e sezione prima, parere 17 ottobre 2019, n. 2627) \u0026#8211; sono atti di indirizzo interpretativo, fatte proprie dai provvedimenti dei prefetti e che hanno, al pi\u0026#249;, dato origine a una prassi amministrativa alla quale da lungo tempo \u0026#232; stato negato autonomo valore di diritto vivente (sentenza n. 83 del 1996 e ordinanza n. 188 del 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Nel merito le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non sono fondate, nei termini che seguono.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8722; Ritiene, infatti, questa Corte che diversa sia l\u0026#8217;interpretazione da attribuire alle disposizioni censurate, secondo il loro corretto inquadramento sistematico e alla luce dei canoni costituzionali (sentenze n. 65 del 2022, n. 206 del 2015, n. 198 del 2003, n. 316 del 2001 e n. 113 del 2000). E tale diversa interpretazione consente di superare i prospettati dubbi di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.1.\u0026#8722; Pi\u0026#249; elementi comprovano, anzitutto, che l\u0026#8217;originario rapporto contrattuale prosegua senza essere risolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso depone la lettera dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, che espressamente prevede la gestione straordinaria come misura (sull\u0026#8217;impresa) strumentale al \u0026#171;completamento dell\u0026#8217;esecuzione del contratto\u0026#187; (comma 10) e l\u0026#8217;utile accantonato come \u0026#171;derivante dalla conclusione de[l] contratt[o]\u0026#187; (recte: della prestazione contrattuale) (comma 7). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, dal punto di vista sistematico, la determinazione prefettizia di cui all\u0026#8217;art. 32, comma 10, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, va equiparata alla determinazione della stazione appaltante di cui all\u0026#8217;art. 94, comma 2, cod. antimafia, in quanto entrambe giustificano per ragioni di pubblico interesse l\u0026#8217;eccezionale prosecuzione del rapporto contrattuale in deroga alla regola dell\u0026#8217;obbligo per le appaltanti di risolvere il contratto al sopravvenire dell\u0026#8217;interdittiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;equivalente protrazione dell\u0026#8217;accordo nelle due ipotesi derogatorie non solo \u0026#232; ricavabile dalla citata prevalenza per specialit\u0026#224; della prima misura sulla seconda, ma risulta anche esplicitata in un recente intervento legislativo: l\u0026#8217;art. 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l\u0026#8217;innovazione digitale), convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120, nel consentire la stipula degli appalti sulla base di informative liberatorie provvisorie (comma 2), obbliga ancora le amministrazioni alla risoluzione in caso di pervenimento di informazioni interdittive definitive, \u0026#171;fermo restando quanto previsto dall\u0026#8217;articolo 94, commi 3 e 4, [cod. antimafia], e dall\u0026#8217;articolo 32, comma 10\u0026#187; del d.l. n. 90 del 2014, come convertito (comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, la conclusione cui questa Corte perviene in via ermeneutica trova ulteriore conforto in quelle pronunce del giudice amministrativo che ritengono la riassunzione della titolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;esecuzione del contratto in corso, in caso di riacquisizione della capacit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;operatore economico per annullamento o revoca dell\u0026#8217;interdittiva, o per effetto della ammissione alla misura del \u0026#171;controllo giudiziario\u0026#187; (cos\u0026#236;, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 25 luglio 2019, n. 5268).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.2.\u0026#8722; Se pur, dunque, \u0026#232; certa la prosecuzione del rapporto tra amministrazione e impresa in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;originario contratto, altrettanto vero \u0026#232; che questo subisce mutamenti sia sul versante soggettivo sia su quello oggettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista soggettivo, la prestazione contrattuale \u0026#232; posta in essere dall\u0026#8217;impresa con i propri mezzi, ma \u0026#232; eseguita sotto la \u0026#8220;direzione e vigilanza\u0026#8221; degli amministratori prefettizi. Dal punto di vista oggettivo, inoltre, la \u0026#8220;ratio\u0026#8221; funzionale del rapporto contrattuale viene a permearsi del pubblico interesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, da un lato, il mantenimento del contratto \u0026#232; giustificato non dall\u0026#8217;essenzialit\u0026#224; per l\u0026#8217;interesse pubblico della prestazione contrattuale \u0026#8220;di per s\u0026#233;\u0026#8221; (come nel caso dell\u0026#8217;art. 94, comma 3, cod. antimafia), bens\u0026#236; dall\u0026#8217;essere questa a sua volta mezzo di soddisfazione di selezionati e preminenti interessi pubblici (individuati nella continuit\u0026#224; di funzioni e servizi indifferibili per la tutela di diritti fondamentali, nella salvaguardia dei livelli occupazionali o nell\u0026#8217;integrit\u0026#224; dei bilanci pubblici).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di temporanea e straordinaria gestione dell\u0026#8217;impresa \u0026#232; espressamente definita \u0026#171;di pubblica utilit\u0026#224;\u0026#187; dal comma 4 dell\u0026#8217;art. 32 del d.l. n. 90 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio la significativa incidenza del commissariamento sullo svolgimento del contratto non consente di ricondurre la vicenda in termini di modifica solo soggettiva per sopravvenuta gestione (da parte degli amministratori prefettizi) dell\u0026#8217;affare altrui (dell\u0026#8217;imprenditore interdetto). D\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;inquadramento della vicenda nella negotiorum gestio porterebbe a conseguenze opposte a quelle prospettate dall\u0026#8217;interpretazione che il rimettente ha censurato: i commissari, gravati dei medesimi obblighi del mandatario (art. 2030 cod. civ.), dovrebbero rimettere alla gerita impresa il corrispettivo ricevuto dalla stazione appaltante (art. 1713 cod. civ.) al netto di spese (art. 2031 cod. civ.) e compenso (artt. 1709 e 2031 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.3.\u0026#8722; Nel descritto rinnovato contesto contrattuale, anche il corrispettivo originariamente pattuito risulta inciso dalla sopravvenuta misura prefettizia ove divenga definitiva l\u0026#8217;interdittiva su cui \u0026#232; stata fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sinallagma contrattuale si trova, infatti, alterato da vicende imputabili alla contraente privata cui quella pubblica ha dovuto porre rimedio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200;, invece, nella lettura sistematica delle disposizioni censurate con quelle relative all\u0026#8217;incidenza dell\u0026#8217;interdittiva sui contratti in corso che si rinviene la rideterminazione del dovuto nel contratto conformato dall\u0026#8217;interesse pubblico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePosto che dall\u0026#8217;originario corrispettivo va detratto il compenso liquidato ai commissari (art. 32, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito), \u0026#232; nell\u0026#8217;art. 94, commi 2 e 3, cod. antimafia che deve essere rivenuta la regola di rideterminazione del quantum della prestazione resa nel regime di \u0026#8220;legalit\u0026#224; controllata\u0026#8221;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe indicate norme regolano, infatti, le conseguenze della sopravvenienza dell\u0026#8217;interdittiva sui contratti pubblici in corso e all\u0026#8217;appaltatore riconoscono espressamente, per il caso della \u0026#8220;ordinaria\u0026#8221; scelta dell\u0026#8217;amministrazione di risolvere il contratto, \u0026#171;il pagamento del valore delle opere gi\u0026#224; eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l\u0026#8217;esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilit\u0026#224; conseguite\u0026#187; dall\u0026#8217;amministrazione. La medesima quantificazione si ritrova ribadita nel comma 3 dell\u0026#8217;art. 93 cod. antimafia e nel menzionato art. 3 del d.l. n. 76 del 2020, come convertito, e coincide con quella dettata per le risoluzioni conseguenti al sopravvenire della comunicazione antimafia (art. 88 cod. antimafia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale regime pecuniario si discosta da quello previsto dal codice dei contratti pubblici per le ordinarie ipotesi di risoluzione pubblicistica, che riconosce all\u0026#8217;appaltatore il prezzo delle prestazioni regolarmente eseguite decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art. 108 del d.lgs. n. 50 del 2016 e art. 122, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 36 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 94, comma 3, cod. antimafia non detta a sua volta espressamente la regola del compenso per l\u0026#8217;ipotesi, ivi prevista in termini alternativi, seppur residuali, in cui l\u0026#8217;amministrazione si determini per la prosecuzione del contratto. In proposito (diversamente da quanto affermato dal rimettente) non si rinvengono pronunce giurisprudenziali o prassi amministrative, ma alla fattispecie pu\u0026#242; agevolmente estendersi la regola dettata nella disposizione che la precede e a cui \u0026#232; legata: le opere interamente eseguite per volont\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione vanno ugualmente compensate nel loro valore nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; ricavata dalla controparte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso del commissariamento tale regola vale a maggior ragione: se il legislatore, nell\u0026#8217;ipotesi in cui l\u0026#8217;amministrazione si determini a recidere il rapporto con l\u0026#8217;impresa interdetta (in primis per tentativi di infiltrazione pregressi, ma successivamente acclarati), riconosce all\u0026#8217;appaltatrice per la prestazione, sino ad allora eseguita in autonomia, il relativo valore nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224;, a fortiori il medesimo importo deve essere riconosciuto all\u0026#8217;impresa che, per valutazione discrezionale della stessa amministrazione (prefettizia), porti a termine la prestazione con propri mezzi, ma nel regime di legalit\u0026#224; controllata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl venir meno del vincolo di indisponibilit\u0026#224; del correlato fondo, dunque, andr\u0026#224; versato all\u0026#8217;operatore economico non l\u0026#8217;intero guadagno l\u0026#236; accantonato (costituito dalla differenza tra il prezzo e i costi gi\u0026#224; corrisposti), bens\u0026#236; il minor importo dato dal valore della prestazione nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; conseguita dall\u0026#8217;amministrazione, al netto dei costi gi\u0026#224; versati. Ci\u0026#242;, comunque, sempre salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute all\u0026#8217;appaltante dall\u0026#8217;appaltatrice per risarcimenti da inadempimento o per confische penali (artt. 240, 240-bis, 416-bis, comma 7, cod. pen.) o confische della prevenzione (artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia), se l\u0026#8217;interdittiva \u0026#232; collegata a vicende di rilevanza penale o della prevenzione giurisdizionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.4.\u0026#8722; Il riconoscimento del compenso nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; conseguita dall\u0026#8217;amministrazione \u0026#232; coerente, del resto, per diversi profili con i princ\u0026#236;pi sottesi alla logica del sistema, i quali si rinvengono anche nell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;arricchimento ingiustificato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, gli utili accantonati in costanza di commissariamento non costituiscono di per s\u0026#233; guadagni illecitamente prodotti dall\u0026#8217;operatore economico e rispetto ai quali l\u0026#8217;ordinamento reagisce con specifiche misure di neutralizzazione dell\u0026#8217;arricchimento, come con le misure ablatorie penali o della prevenzione (sentenza n. 24 del 2019): essi, piuttosto, si producono per richiesta dell\u0026#8217;amministrazione e sotto il suo controllo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, il riconoscimento del valore della prestazione compiuta dall\u0026#8217;imprenditore interdetto nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione che ne trae vantaggio si pu\u0026#242; accostare (con i dovuti distinguo) a quelle fattispecie in cui il legislatore codicistico, per \u0026#171;trovare in un\u0026#8217;ottica redistributiva un equilibrio tra le prestazioni (e comunque tra i due patrimoni)\u0026#187;, compensa lo spostamento patrimoniale del \u0026#8220;depauperato\u0026#8221; in favore dell\u0026#8217;\u0026#8220;arricchito\u0026#8221; con il suo valore (del bene o del suo uso o il valore della prestazione ex artt. 935, 936, 939, 940 e 1150 cod. civ.) anzich\u0026#233; con la sola diminuzione subita (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 11 settembre 2008, n. 23385).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, tramite la previsione del comma 2 dell\u0026#8217;art. 94 cod. antimafia (e con quella identica dell\u0026#8217;art. 92, comma 3), il legislatore intende riconoscere \u0026#171;al soggetto interdetto [...] il diritto a vedersi corrisposto un compenso limitato all\u0026#8217;utilit\u0026#224; conseguita dall\u0026#8217;amministrazione, onde evitare che quest\u0026#8217;ultima, dall\u0026#8217;esecuzione dell\u0026#8217;opera, possa trarre un ingiustificato arricchimento\u0026#187; (cos\u0026#236;, Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenze 6 agosto 2021, n. 14 e 26 ottobre 2020, n. 23).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.5.\u0026#8722; La predetta interpretazione delle disposizioni censurate, diversamente dalla regola della retrocessione degli utili, ipotizzata dal giudice a quo, trova anche riscontro nel dato letterale: al venir meno del vincolo di indisponibilit\u0026#224; del fondo, il comma 7 dell\u0026#8217;art. 32 prevede che quell\u0026#8217;importo vada \u0026#171;distribuito\u0026#187;, con significativo utilizzo del linguaggio codicistico adottato per il pagamento degli utili o dividendi tra soci (artt. 2303, 2433, e 2433-bis e 2478-bis, cod. civ.). Ancora, in quel momento le somme tornano soggette al regime ordinario di aggredibilit\u0026#224; (\u0026#171;pignora[bilit\u0026#224;]\u0026#187;) da parte dei creditori dell\u0026#8217;imprenditore, altrimenti soppiantati da una non prevista acquisizione al soggetto pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8722; Questa ricostruzione ermeneutica delle disposizioni censurate supera ogni profilo di contrasto con i parametri evocati (artt. 3, 23, 41 e 42 Cost.) oltre che con il pur pertinente principio di legalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8722; In primo luogo, il riversamento delle somme accantonate in favore dell\u0026#8217;impresa interdetta che le ha prodotte, con sola riduzione fondata sulla dinamica contrattuale secondo il combinato disposto dell\u0026#8217;art. 32, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 94, comma 2, cod. antimafia, trova chiaro fondamento in norme primarie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, innanzi tutto, integra quella \u0026#171;base legale\u0026#187; richiesta dal dettato costituzionale agli artt. 41 e 42 Cost. (per tutte, rispettivamente, sentenze n. 113 del 2022 e n. 24 del 2019), oltre che dall\u0027 art. 1 del Protocollo addizionale CEDU\u0005, secondo l\u0026#8217;interpretazione datane dalla Corte EDU, per fondare i limiti alla libert\u0026#224; di impresa e al diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn pi\u0026#249;, diversamente dall\u0026#8217;ipotizzato meccanismo della retrocessione in favore dell\u0026#8217;amministrazione degli utili accantonati, l\u0026#8217;interpretazione adottata esclude la configurabilit\u0026#224; di una ablazione amministrativa del ricavato che, pur giustificata dalla finalit\u0026#224; della prevenzione, risulti priva della necessaria previsione legislativa e, dunque, in contrasto con le disposizioni costituzionali e convenzionali (artt. 41 e 42 Cost. e art. 1 Prot. addiz. CEDU; ancora sentenza n. 24 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel pari, in applicazione del principio di legalit\u0026#224; posto a presidio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione (sentenze n. 12 del 2019, n. 115 del 2011 e, per lo specifico caso dell\u0026#8217;informazione antimafia, n. 57 del 2020), si evita di estendere gli effetti restrittivi dell\u0026#8217;interdittiva oltre ai casi legislativamente previsti: il pagamento del valore nei limiti dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; per la prestazione contrattualmente resa \u0026#232; erogazione pubblica sottratta al divieto sancito dall\u0026#8217;art. 94, comma 1, cod. antimafia in quanto espressamente fatta salva dagli artt. 92, comma 3, e 94, comma 2, cod. antimafia (Consiglio di Stato, sentenze n. 14 del 2021 e n. 23 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8722; Sotto diverso angolo visuale, l\u0026#8217;interpretazione adottata consente di superare ogni dubbio di violazione dell\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la riserva di legge relativa posta da tale disposizione costituzionale \u0026#232; rispettata quando la fonte primaria stabilisce sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entit\u0026#224; della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi (sentenze n. 139 del 2019, n. 69 del 2017, n. 83 del 2015 e n. 115 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, sulla base della adottata interpretazione, il facere richiesto all\u0026#8217;impresa non trova imposizione pubblicistica, avendo la sua fonte nell\u0026#8217;originario contratto, e inoltre questo, come il suo \u0026#8220;valore\u0026#8221;, sono determinati da norma primaria nel rispetto della riserva di legge in parola. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8722; Ancora, il riconoscimento all\u0026#8217;imprenditore del compenso, pur ridotto, evita la configurabilit\u0026#224; di irragionevoli compressioni della libert\u0026#224; di impresa e del diritto di propriet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCostante \u0026#232;, in proposito, la giurisprudenza di questa Corte nell\u0026#8217;affermare che la restrizione della libert\u0026#224; di iniziativa economica \u0026#232; giustificata dall\u0026#8217;utilit\u0026#224; sociale, ma alla condizione che gli interventi del legislatore non la perseguano mediante \u0026#171;misure palesemente incongrue\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 150 e n. 113 del 2022, n. 218 del 2021, n. 85 del 2020) e che sussista un \u0026#171;giusto equilibrio\u0026#187; tra le esigenze dell\u0026#8217;interesse generale della comunit\u0026#224; e l\u0026#8217;ingerenza nel diritto individuale al godimento dei beni (da ultimo, sentenza n. 213 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; visto che la misura del commissariamento \u0026#232; eccezionale deroga all\u0026#8217;incapacit\u0026#224; dell\u0026#8217;impresa interdetta ad intrattenere rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione per ragioni di interesse generale: essa \u0026#232; prevista per assicurare il completamento di prestazioni contrattuali di peculiare rilievo pubblicistico ed \u0026#232; bilanciata dall\u0026#8217;intervento (anche solo parziale) sull\u0026#8217;assetto di governo dell\u0026#8217;impresa ad argine del rischio di infiltrazione della criminalit\u0026#224; organizzata nella gestione del contratto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, con la determinazione prefettizia \u0026#232; richiesta all\u0026#8217;imprenditore l\u0026#8217;esecuzione di attivit\u0026#224; gravose e protratte nel tempo, con distoglimento dei relativi mezzi aziendali a lui necessari per intraprendere o svolgere attivit\u0026#224; imprenditoriali nei confronti dei privati di cui, nonostante l\u0026#8217;interdizione, rimane capace o che potrebbe altrimenti mettere a frutto: l\u0026#8217;acquisizione pubblica delle \u0026#171;utilit\u0026#224;\u0026#187; prodotte con il compendio aziendale e sotto \u0026#8220;controllo pubblico\u0026#8221;, senza alcun compenso \u0026#8211; cui si perverrebbe sulla base dell\u0026#8217;interpretazione prospettata dal rimettente \u0026#8722; darebbe luogo a misura che, aggiungendosi agli effetti restrittivi dell\u0026#8217;interdittiva, andrebbe a comprimere in termini sproporzionati il diritto di propriet\u0026#224; e la libert\u0026#224; di iniziativa economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl congelamento degli utili per il tempo di durata della misura commissariale e sino al successivo momento della definizione del giudizio amministrativo, del resto, costituisce gi\u0026#224; sufficiente garanzia per l\u0026#8217;interesse pubblico, in quanto assicura sia l\u0026#8217;esatto adempimento sia la realizzabilit\u0026#224; delle misure dei sequestri e delle confische, anche solo della prevenzione, laddove ne ricorressero i relativi presupposti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; In conclusione, le disposizioni censurate si prestano a una interpretazione diversa da quella posta a base dei prospettati dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale e conforme a Costituzione; da qui la non fondatezza, nei sensi indicati, delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 32, commi 7 e 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l\u0026#8217;efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione prima ter, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Appalti pubblici - Misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese nell\u0027ambito della prevenzione della corruzione - Misura di straordinaria e temporanea gestione dell\u0027impresa per l\u0027esecuzione di contratti di appalto, ovvero di accordi contrattuali o della concessione in corso - Applicazione conseguente all\u0027emissione da parte del Prefetto di un\u0027informazione antimafia interdittiva - Accantonamento dell\u0027utile di impresa in apposito fondo - Interpretazione, secondo il diritto vivente, che prevede la retrocessione alle stazioni appaltanti degli utili di impresa accantonati nel corso della gestione straordinaria.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45581","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo il diritto vivente - Requisiti per la sua formazione - Necessità di una interpretazione giurisprudenziale consolidata, in quanto reiterata e uniforme. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eUn isolato precedente giurisdizionale del Consiglio di Stato o un unico precedente di merito del giudice ordinario non integrano il diritto vivente, che richiede una interpretazione giurisprudenziale consolidata, in quanto reiterata e uniforme. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 54/2023 - mass. 45420; S. 243/2022; S. 20/2022 - mass. 44656; S. 192/2020; S. 123/2020 - mass. 43485; S. 141/2019 - mass. 41816; S. 122/2017 - mass. 40041\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45582","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45582","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Interpretazione secondo le linee guida di un\u0027autorità amministrativa indipendente (nel caso di specie: ANAC) - Esclusione - Inidoneità a costituire diritto vivente, in difetto di apposita \"delega di disciplina\" da parte di fonti primarie e regolamentari - Possibile funzione integrativa delle sole prassi amministrative. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon costituiscono diritto vivente linee guida dell\u0027ANAC che, in difetto di apposita \"delega di disciplina\" da parte di fonti primarie e di natura regolamentare, sono prive di valore vincolante e, ove fatte proprie dai provvedimenti dei prefetti, possono integrare, al più, atti di indirizzo interpretativo alla base di una prassi amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 188/1998; S. 83/1996;\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45583","numero_massima_precedente":"45581","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45583","titoletto":"Prestazioni imposte per legge - Prestazioni patrimoniali - Commissariamento di impresa destinataria di informazione interdittiva antimafia disposto dal prefetto al fine di dare esecuzione ai contratti pubblici - Prestazioni eseguite dall\u0027impresa - Denunciata violazione della riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte - Sufficiente definizione da parte della fonte primaria della prestazione imposta - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 189003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa riserva di legge relativa posta dall\u0027art. 23 Cost. è rispettata quando la fonte primaria stabilisce sufficienti criteri direttivi e linee generali di disciplina, richiedendosi in particolare che la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dai pertinenti precetti legislativi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 139/2019 - mass. 41881; S. 69/2017 - mass. 39900; S. 83/2015 - mass. 38371; S. 115/2011 - mass. 35551\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45584","numero_massima_precedente":"45582","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45584","titoletto":"Mafia e criminalità organizzata - In genere - Informazioni interdittive antimafia - Commissariamento disposto dal prefetto al fine di dare esecuzione ai contratti pubblici - Prestazioni eseguite dall\u0027impresa - Accantonamento degli utili conseguiti in apposito fondo vincolato - Destinazione finale - Interpretazione per cui gli utili accantonati siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell\u0027impugnazione dell\u0027informazione interdittiva anziché corrisposti all\u0027impresa - Denunciata violazione del principio di proporzionalità, della riserva di legge, del principio di legalità e della libera iniziativa economica, garantita anche a livello convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 146001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal TAR Lazio in riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., del combinato disposto dell’art. 32, commi 7 e 10, del d.l. n. 90 del 2014, come conv., nella parte in cui, secondo il rimettente, il diritto vivente lo interpreta nel senso che gli utili contrattuali dell’impresa sottoposta a informazione interdittiva antimafia, accantonati dai commissari prefettizi in apposito fondo vincolato, siano retrocessi alle stazioni appaltanti in caso di rigetto dell’impugnazione dell’informazione anziché corrisposti all’impresa. Le disposizioni censurate si prestano a una interpretazione conforme a Costituzione, che consente di restituire all’impresa, al termine dell’efficacia delle misure disposte (nel caso di specie, per aggiornamento liberatorio), l’importo delle somme accantonate pari al valore della prestazione nei l8imiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione (al netto dei costi già versati); ciò, comunque, fatte salve le eventuali ritenzioni per compensazioni con somme dovute dall’appaltatrice per risarcimenti da inadempimento, per confische penali o confische della prevenzione (artt. 240, 240-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 416-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 7, cod. pen., artt. 24 e 34, comma 7, cod. antimafia). È così esclusa la “retrocessione” alle stazioni appaltanti dell’intero guadagno accantonato. Tale opzione ermeneutica trova riscontro: a) nella lettura sistematica delle disposizioni censurate con quelle relative all’incidenza dell’interdittiva sui contratti in corso; b) nella natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento; b) nei princìpi sottesi alla logica del sistema, che si rinvengono anche nell’istituto dell’arricchimento ingiustificato, posto che, da un lato, vi è la natura lecita degli utili accantonati in costanza di commissariamento (perché prodotti su richiesta dell’amministrazione e sotto il suo controllo) e, dall’altro, la fattispecie è accostabile, con i dovuti distinguo, a quelle ipotesi in cui il legislatore compensa lo spostamento patrimoniale del “depauperato” in favore dell’“arricchito” con il suo valore anziché con la sola diminuzione subita (artt. 935, 936, 939, 940 e 1150 cod. civ); c) nel dato letterale delle disposizioni censurate. Il riversamento delle somme accantonate in favore dell’impresa interdetta che le ha prodotte trova così chiaro fondamento in norme primarie, integrando la “base legale” richiesta dal dettato costituzionale e convenzionale per fondare i limiti alla libertà di impresa e al diritto di proprietà. Inoltre, l’interpretazione adottata esclude la configurabilità di una ablazione amministrativa del ricavato priva della necessaria previsione legislativa. Infine, in applicazione del principio di legalità posto a presidio dell’attività amministrativa, si evita di estendere gli effetti restrittivi dell’interdittiva oltre ai casi legislativamente previsti. Né il \u003cem\u003efacere\u003c/em\u003e richiesto all’impresa trova imposizione pubblicistica, avendo la sua fonte nell’originario contratto e quest’ultimo, come il suo “valore”, sono determinati da norma primaria nel rispetto della riserva di legge. Il congelamento degli utili per il tempo di durata della misura commissariale e sino al successivo momento della definizione del giudizio amministrativo, del resto, costituisce già sufficiente garanzia per l’interesse pubblico, in quanto assicura sia l’esatto adempimento sia la realizzabilità delle misure dei sequestri e delle confische, anche solo della prevenzione, laddove ne ricorressero i relativi presupposti. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 180/2022 – mass. 45049; S. 150/2022 – mass. 45005; S. 118/2022 – mass. 44817; S. 113/2022 – mass. 44773; S. 65/2022 – mass. 44639; S. 218/2021 – mass. 44288; S. 213/2021 – mass. 44354; S. 178/2021 – mass. 44157; S. 85/2020 – mass. 43541; S. 57/2020 – mass. 43070; S. 24/2019 – mass. 42490; S. 12/2019 – mass. 41723; S. 206/2015 – mass. 38569; S. 115/2011 – mass. 35551; S. 198/2003 – mass. 27736; S. 316/2001 – mass. 26528; S. 113/2000 – mass. 25223\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45583","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/06/2014","data_nir":"2014-06-24","numero":"90","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;90~art32"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/06/2014","data_nir":"2014-06-24","numero":"90","articolo":"32","specificazione_articolo":"","comma":"10","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-06-24;90~art32"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/08/2014","data_nir":"2014-08-11","numero":"114","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44520","autore":"Amoroso G.","titolo":"Diritto vivente e nomofilachia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43274","autore":"Buzzacchi C.","titolo":"Attività economiche e ambiente nel prisma (o mantra?) della \"sostenibilità\"","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"207","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44492","autore":"Casavecchia G.","titolo":"Attenuazione dell\u0027auto-limite del diritto vivente","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43357","autore":"Difino M.","titolo":"Il “silenzio-rigetto” sull’istanza per accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36, d.p.r. n. 380/2001: una soluzione che non soddisfa","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.ambientediritto.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"43356_2023_101.pdf","nome_file_fisico":"42-2023+altre_Difino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44527","autore":"Ferracuti J.","titolo":"La Corte costituzionale e il “diritto vivente”. Dove stiamo andando?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43332","autore":"Longo A.","titolo":"\"Un giusto equilibrio\" . La destinazione degli utili nel commissariamento del contratto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44930","autore":"Palazzolo A.","titolo":"La sorte degli “utili” maturati dall\u0027impresa in regime di commissariamento prefettizio","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza commerciale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"5","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"974","note_abstract":"","collocazione":"C.122 - A.274","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43904","autore":"Tonelli R.","titolo":"Sicurezza pubblica, libertà d\u0027impresa e tutela del lavoro: un altro passo verso un più equilibrato bilanciamento nella prevenzione amministrativa antimafia?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto del lavoro","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"604","note_abstract":"","collocazione":"C.143 - A.53","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]