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A. e altri e Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze - Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza e Brianza e altri, con ordinanza del 29 maggio 2024, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eV\u003c/em\u003e\u003cem\u003eisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di L. A. e altri, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 10 dicembre 2024 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Domenico Menorello per L. A. e altri e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 29 maggio 2024 (reg. ord. n. 134 del 2024), il Tribunale ordinario di Milano, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e scomputando, per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022 l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;articolo 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91\u0026#187;, per contrasto con gli artt. 3 e 39 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che L. A. e altri sedici ricorrenti, dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro (d\u0026#8217;ora innanzi: Ispettorato), hanno chiesto l\u0026#8217;accertamento del diritto alla piena equiparazione del trattamento economico rispetto ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con particolare riferimento alla perequazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione per questi ultimi operata dall\u0026#8217;art. 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021, in forza della previsione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 (Riparto delle risorse del fondo per la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri). I ricorrenti hanno anche richiesto la condanna del Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, in quanto ente pagatore, e/o dell\u0026#8217;Ispettorato, quale datore di lavoro, al pagamento delle somme dovute a titolo di arretrati per gli anni dal 2020 al 2022, oltre rivalutazione e interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, in primo luogo, ricostruisce la normativa concernente l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;Ispettorato, avvenuta in forza dell\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 (Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), allo scopo di integrare i servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) in vista della loro razionalizzazione in un\u0026#8217;unica struttura, che potesse meglio coordinarsi con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda, quindi, che l\u0026#8217;art. 6 del d.lgs. n. 149 del 2015 ha disposto il trasferimento alle dipendenze dell\u0026#8217;Ispettorato del personale ispettivo di ruolo gi\u0026#224; in servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 6, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), prevedendo altres\u0026#236; l\u0026#8217;applicazione al suddetto personale della contrattazione collettiva del comparto Ministeri (comma 1, ultimo periodo).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon a caso, evidenzia ancora il rimettente, il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale, sottoscritto il 3 agosto 2021 per il triennio 2019-2021, prevede espressamente (art. 3) che \u0026#171;[i]l comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Centrali\u0026#187; comprende il personale non dirigente dipendente dall\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA tale ultima disposizione contrattuale, del resto, rinvia espressamente l\u0026#8217;art. 1 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021, che non introduce alcuna distinzione \u0026#8211; quanto al trattamento economico \u0026#8211; tra il personale appartenente all\u0026#8217;Ispettorato e i dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ne deriverebbe la piena applicabilit\u0026#224;, anche al personale dell\u0026#8217;Ispettorato, dell\u0026#8217;art. 56 del contratto collettivo da ultimo citato, il quale fissa i criteri per la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione incrementata all\u0026#8217;esito della sua armonizzazione rispetto agli altri dipendenti delle amministrazioni statali, secondo proporzioni indicate dalla Tabella G allegata al medesimo contratto collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disposizione contrattuale, infatti, avrebbe attuato la finalit\u0026#224; perseguita dall\u0026#8217;art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, che, in un\u0026#8217;ottica di progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei ministeri, ha previsto l\u0026#8217;istituzione di un apposito fondo, le cui risorse \u0026#8211; nella misura del novanta per cento \u0026#8211; sono appunto destinate \u0026#171;alla graduale armonizzazione delle indennit\u0026#224; di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;appena citato art. 1, comma 143, rammenta ancora il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ha poi rimesso a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni centrali, anche tenendo conto del suddetto differenziale, nonch\u0026#233; la rideterminazione delle indennit\u0026#224; di amministrazione, prevedendo le relative coperture finanziarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente rileva che il d.P.C.m. 23 dicembre 2021, nel dare attuazione alla suddetta previsione di legge, non ha incluso il personale dell\u0026#8217;Ispettorato nell\u0026#8217;elencazione contenuta nelle allegate Tabelle 1 e 2, di fatto escludendolo dagli incrementi dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione ivi previsti, corrisposti al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualit\u0026#224; a partire dal 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui, la proposizione dei ricorsi nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il rimettente riferisce che, nelle more del giudizio, \u0026#232; entrato in vigore l\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, il quale, al fine di armonizzare i trattamenti economici accessori anche del \u0026#171;personale delle Aree dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro\u0026#187;, ha riconosciuto, per le tre annualit\u0026#224; oggetto di causa, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione \u0026#171;tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualit\u0026#224; al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio del rimettente, tuttavia, la materia del contendere deve ritenersi cessata solo relativamente alle annualit\u0026#224; 2020 e 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022, infatti, la medesima disposizione di legge ha imposto di scomputare, per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato, \u0026#171;dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022\u0026#187;, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e corrisposta ai sensi dell\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 (Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivit\u0026#224; delle imprese e attrazione degli investimenti, nonch\u0026#233; in materia di politiche sociali e di crisi ucraina), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2022, n. 91.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eProprio questa porzione normativa si esporrebbe, a parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a censure di contrariet\u0026#224; ai parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ricorda che, gi\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 1, commi da 334 a 337, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il legislatore avrebbe sostanzialmente riconosciuto, ai fini della necessaria perequazione dei trattamenti economici accessori, l\u0026#8217;equiparazione tra i dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato e il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, prevedendo che, \u0026#171;a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023\u0026#187;, anche ai primi fosse riconosciuta \u0026#171;l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 \u0026#8211; comparto Funzioni centrali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il triennio precedente (2020-2022) avrebbe provveduto, invece, l\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl pagamento integrale di quanto spettante anche per l\u0026#8217;anno 2022, come richiesto dai ricorrenti nel giudizio principale, sarebbe per\u0026#242; di ostacolo la disposizione censurata, che impone lo scomputo, proprio dalle somme da corrispondere per l\u0026#8217;anno 2022, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, gi\u0026#224; corrisposta ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSolo la declaratoria di fondatezza delle questioni sollevate, dunque, consentirebbe di accogliere integralmente la domanda avanzata in giudizio, non essendo la disposizione censurata \u0026#171;altrimenti interpretabile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente, richiamando giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata la sentenza n. 145 del 2022), ricostruisce, in primo luogo, genesi, natura e funzione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione oggetto di causa, rammentando che essa venne istituita con la prima tornata di contrattazione collettiva successiva all\u0026#8217;art. 72 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell\u0026#8217;organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda, quindi, che tale indennit\u0026#224; costituisce una voce del trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti, corrisposta a tutti i dipendenti in misura fissa e per dodici mensilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, altres\u0026#236;, che l\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, ha previsto, in favore dei soli dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato e limitatamente all\u0026#8217;anno 2022, la corresponsione di una indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e per una finalit\u0026#224; specifica, ossia per \u0026#171;dare riconoscimento all\u0026#8217;impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l\u0026#8217;attuazione delle misure previste nel PNRR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA giudizio del rimettente, quindi, a differenza dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, intesa quale voce retributiva, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, sarebbe un emolumento \u0026#171;a carattere straordinario e privo di qualsivoglia caratteristica di periodicit\u0026#224; e continuativit\u0026#224;\u0026#187; e, in particolare, una voce \u0026#171;di natura indennitaria e/o premiale\u0026#187;, in quanto attribuita ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato per il solo anno 2022 e per la specifica finalit\u0026#224; innanzi indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Tanto premesso, la disposizione censurata lederebbe innanzitutto l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, il personale dell\u0026#8217;Ispettorato si vedrebbe corrispondere, in sede di armonizzazione del trattamento economico spettante per l\u0026#8217;anno 2022, un incremento solo parziale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la \u0026#8220;compensazione\u0026#8221; imposta dalla disposizione censurata annullerebbe \u0026#171;\u003cem\u003eex post\u003c/em\u003e ogni beneficio economico derivante dalla previsione di cui all\u0026#8217;art. 32bis D.L. 50/2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;effetto sarebbe contrario al canone della ragionevolezza, \u0026#171;trattandosi di operazione effettuata su emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il meccanismo disegnato dal legislatore, non sarebbe giustificabile neppure in applicazione del principio di onnicomprensivit\u0026#224; del trattamento economico dei pubblici dipendenti, posto che lo stesso riguarderebbe gli elementi principali e accessori della retribuzione \u0026#171;in relazione ai compiti rientranti nelle mansioni dell\u0026#8217;ufficio ricoperto\u0026#187;, non potendo pertanto determinare \u0026#171;l\u0026#8217;assorbimento di una voce indennitaria e/o premiale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.2.\u0026#8211; Sotto altra angolatura, il meccanismo di compensazione censurato \u0026#232; sospettato di essere \u0026#171;duplicemente discriminatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, in spregio alla generale finalit\u0026#224; di armonizzazione dei trattamenti economici accessori per tutto il personale del comparto Ministeri, tale compensazione sarebbe stata prevista per i trattamenti economici accessori del solo personale dell\u0026#8217;Ispettorato, \u0026#171;con evidente trattamento differenziato di posizioni analoghe\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che la disposizione censurata \u0026#232; stata emanata per trovare applicazione \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di un contenzioso gi\u0026#224; instaurato che, in assenza della suddetta previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso con l\u0026#8217;accoglimento integrale della domanda anche per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Per il rimettente, sarebbe leso anche l\u0026#8217;art. 39 Cost., essendo ravvisabile una \u0026#171;violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRelativamente all\u0026#8217;anno 2022, infatti, la disposizione censurata sarebbe destinata a incidere sul trattamento retributivo del personale dell\u0026#8217;Ispettorato, la cui determinazione \u0026#8211; secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata dal rimettente (sono citate le sentenze n. 178 del 2015 e n. 215 del 2012) \u0026#8211; sarebbe invece interamente rimessa alla contrattazione collettiva, tenuta a operare esclusivamente nel rispetto del limite della compatibilit\u0026#224; con le finanze pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, inoltre, lo scomputo sarebbe previsto esclusivamente per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato e \u0026#171;per una sola annualit\u0026#224; tra quelle ivi contemplate\u0026#187;, con una compensazione che opererebbe \u0026#171;tra emolumenti oggetto di autonomi e separati stanziamenti\u0026#187;: quand\u0026#8217;anche si volesse ravvisare una legittima finalit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica, residuerebbe comunque la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;poich\u0026#233; l\u0026#8217;equilibrio finanziario verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale\u0026#187; dipendente dall\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, i quali, dopo aver condiviso le argomentazioni spese dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, hanno evidenziato la \u0026#171;perfetta equivalenza circa la disciplina lavoristica applicabile al personale ministeriale e a quello del neo Ispettorato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eHanno anch\u0026#8217;essi illustrato, in termini sovrapponibili alla ricostruzione offerta dal rimettente, le vicende normative della \u0026#8220;armonizzazione\u0026#8221; dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione disposta dall\u0026#8217;art. 1, commi 143 e 144, della legge n. 160 del 2019, al fine di superare le differenze tra i trattamenti accessori riservati ai dipendenti delle amministrazioni statali, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dal Tribunale di Milano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#171;In via subordinata\u0026#187;, hanno prospettato la violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost., dal momento che, a loro giudizio, se le \u0026#171;straordinarie incombenze del periodo Covid ed \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e PNRR\u0026#187; hanno indotto il legislatore a corrispondere al personale dell\u0026#8217;Ispettorato una indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, quest\u0026#8217;ultima dovrebbe essere considerata parte integrante del \u0026#171;livello retributivo congruo ai sensi dell\u0026#8217;art. 36 della Costituzione in quella particolare circostanza storica considerata\u0026#187;, sicch\u0026#233; la sostanziale \u0026#171;ablazione di tale misura\u0026#187;, per effetto del meccanismo disegnato dalla disposizione censurata, lederebbe il parametro costituzionale da ultimo evocato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero poi lesi anche gli artt. 2, 3 e 97 Cost., in quanto verrebbe in rilievo una modifica retroattiva e peggiorativa di diritti acquisiti (corrispondenti a importi gi\u0026#224; corrisposti), non giustificata dall\u0026#8217;esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti \u0026#171;motivi imperativi di interesse generale\u0026#187;, ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo: una norma retroattiva, dunque, lesiva dei principi del legittimo affidamento e della coerenza e certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer la difesa erariale, non vi sarebbero motivi per ritenere irragionevole la compensazione effettuata dal legislatore tra due diverse indennit\u0026#224;, in considerazione del fatto che esse sarebbero \u0026#171;ispirate all\u0026#8217;identica finalit\u0026#224; di remunerare \u0026#8211; l\u0026#8217;una in via ordinaria, l\u0026#8217;altra in via straordinaria \u0026#8211; l\u0026#8217;attivit\u0026#224; amministrativa svolta\u0026#187;. Inoltre, sarebbe errata la tesi del rimettente, secondo cui il principio di onnicomprensivit\u0026#224; del trattamento economico dei pubblici dipendenti non consentirebbe l\u0026#8217;assorbimento di voci indennitarie o premiali, le quali, cos\u0026#236; ragionando, dovrebbero considerarsi escluse anche dai tetti retributivi previsti dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure sarebbe violato il parametro di cui all\u0026#8217;art. 39 Cost., dal momento che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione viene riconosciuta ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato proprio come rideterminata con i criteri fissati dal CCNL del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021: lo scomputo, per il solo anno 2022, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e prevista dall\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, sarebbe stato imposto, per un verso, dal rispetto dei vincoli di bilancio e, per altro verso, proprio dalla necessit\u0026#224; di perequare il trattamento economico complessivamente spettante al personale dell\u0026#8217;Ispettorato \u0026#8211; che per il 2022 aveva gi\u0026#224; ottenuto un \u0026#171;beneficio economico aggiuntivo\u0026#187; \u0026#8211; con quello spettante ai dipendenti ministeriali, evitando, in tal modo, una \u0026#171;sperequazione\u0026#187; al contrario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, infatti, la giustificazione del riconoscimento dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e per il 2022, \u0026#171;risiedeva (anche) nell\u0026#8217;assenza degli \u0026#8220;incrementi dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione\u0026#8221;\u0026#187;, e ci\u0026#242; giustificherebbe il riassorbimento della prima nell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, in applicazione delle previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell\u0026#8217;art. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che prevedono la cessazione dell\u0026#8217;efficacia degli incrementi retributivi riconosciuti dalla legge a far data dai successivi rinnovi contrattuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;Avvocatura segnala che l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate determinerebbe \u0026#171;oneri aggiuntivi per le finanze pubbliche, da dover coprire mediante apposita disposizione normativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; In data 30 luglio 2024, ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Unione italiana lavoratori pubblica amministrazione (UILPA), quale \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 17 ottobre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;atto ricalca, sostanzialmente, il contenuto dell\u0026#8217;atto di costituzione delle parti ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno depositato una memoria, con la quale hanno ulteriormente illustrato gli argomenti esposti nell\u0026#8217;atto di costituzione e hanno replicato a quanto dedotto dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, hanno sostenuto che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e percepita dai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato nel 2022 sarebbe stata giustificata dall\u0026#8217;aumento dei compiti attribuiti agli ispettori del lavoro con il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, e quindi dalla \u0026#171;\u0026#8220;eccezionalit\u0026#224;\u0026#8221; di nuove attivit\u0026#224; oggettivamente richieste agli ispettori specie dalle incombenze del PNRR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative sono stati formulati quesiti alle parti, che vi hanno dato risposta nel corso dell\u0026#8217;udienza pubblica, insistendo, al termine dei propri interventi, per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni formulate nei rispettivi atti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sua prima parte, il suddetto comma, al dichiarato fine di perseguire l\u0026#8217;armonizzazione dei trattamenti economici accessori anche in relazione agli anni 2020, 2021 e 2022, riconosce al \u0026#171;personale delle Aree\u0026#187; dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro \u0026#8211; oltre che dell\u0026#8217;Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e dell\u0026#8217;Agenzia italiana per la giovent\u0026#249; \u0026#8211; \u0026#171;il beneficio\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 334, della legge n. 197 del 2022, ossia l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali \u0026#171;appartenente alle Aree\u0026#187; e, dunque, incrementata secondo i criteri stabiliti dal CCNL del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, l\u0026#8217;ultimo periodo \u0026#8211; che \u0026#232; la disposizione specificamente censurata \u0026#8211; dispone che \u0026#171;per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro\u0026#187; l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, debba essere scomputata dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudizio principale sorge dal ricorso proposto da diciassette dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato volto a ottenere il pagamento delle somme corrispondenti agli incrementi dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione gi\u0026#224; riconosciuti ai dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro, a titolo di arretrati per gli anni dal 2020 al 2022, oltre rivalutazione e interessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente riferisce che, nelle more del giudizio, \u0026#232; entrato in vigore l\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, il quale ha riconosciuto, per le tre annualit\u0026#224; oggetto di causa, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione \u0026#171;tenendo conto degli importi attribuiti per le medesime annualit\u0026#224; al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; ha determinato, per il rimettente, la cessazione della materia del contendere solo per le annualit\u0026#224; 2020 e 2021, giacch\u0026#233;, per il 2022, la medesima disposizione ha introdotto il meccanismo di \u0026#8220;scomputo\u0026#8221; censurato in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il Tribunale di Milano ravvisa il contrasto con gli artt. 3 e 39 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Osserva, in particolare, che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, \u0026#232; stata corrisposta per una specifica finalit\u0026#224; espressamente enunciata dallo stesso legislatore: premiare lo straordinario impegno richiesto ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato \u0026#171;per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l\u0026#8217;attuazione delle misure previste nel PNRR\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna funzione totalmente diversa da quella propria dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, intesa quale voce continuativa del trattamento economico accessorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCompensare le due elargizioni, quindi, produrrebbe l\u0026#8217;effetto di incrementare solo parzialmente l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, in manifesta violazione del canone della ragionevolezza, presidiato dall\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;trattandosi di operazione effettuata su emolumenti aventi natura e funzione affatto diverse\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata, inoltre, determinerebbe un duplice effetto \u0026#171;discriminatorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, tale compensazione sarebbe stata prevista per i trattamenti economici accessori del solo personale dell\u0026#8217;Ispettorato e non anche per le analoghe posizioni del restante personale del comparto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, la disposizione censurata sarebbe stata emanata per trovare applicazione \u0026#171;nell\u0026#8217;ambito di un contenzioso gi\u0026#224; instaurato che, in assenza della suddetta previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso con l\u0026#8217;accoglimento integrale della domanda anche per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, quand\u0026#8217;anche si volesse giustificare il meccanismo di scomputo evocando finalit\u0026#224; di contenimento della spesa pubblica, \u0026#171;l\u0026#8217;equilibrio finanziario verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale\u0026#187; dipendente dall\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Per il rimettente sarebbe leso anche l\u0026#8217;art. 39 Cost., essendo ravvisabile una \u0026#171;violazione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata altererebbe il trattamento retributivo dei ricorrenti determinato dalla contrattazione collettiva, da ritenere fonte esclusiva di disciplina, con il solo limite della compatibilit\u0026#224; con le finanze pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Prima di affrontare il merito delle questioni sollevate, va definito correttamente il \u003cem\u003ethema decidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale, non possono essere presi in esame questioni o profili di costituzionalit\u0026#224; dedotti solo dalle parti e diretti quindi ad ampliare o modificare il contenuto dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 144, n. 140 e n. 112 del 2024). Lo stesso vale, a maggior ragione, per le ulteriori questioni proposte dagli \u003cem\u003eamici curiae\u003c/em\u003e (sentenze n. 138 del 2024 e n. 180 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, le parti ricorrenti nel giudizio principale e l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e hanno prospettato, \u0026#171;in via subordinata\u0026#187;, la violazione dell\u0026#8217;art. 36 Cost. e degli artt. 2, 3 e 97 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di profili che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non ha inteso sottoporre allo scrutinio di costituzionalit\u0026#224;, sicch\u0026#233; essi, in quanto diversi da quelli evocati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non devono essere oggetto di valutazione da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, \u0026#232; utile procedere a una sintetica ricostruzione dell\u0026#8217;evoluzione della disciplina normativa e contrattuale afferente all\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, ossia all\u0026#8217;emolumento dal quale la disposizione censurata ha imposto, per l\u0026#8217;anno 2022, lo scomputo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui si discute nel presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nel contesto della privatizzazione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, l\u0026#8217;art. 72 del d.lgs. n. 29 del 1993 stabil\u0026#236; che, contestualmente alla sottoscrizione dei primi contratti collettivi successivi, fosse abrogata la congerie di disposizioni che prevedevano automatismi e trattamenti economici accessori a favore di dipendenti pubblici, nel contempo affidando alla medesima contrattazione collettiva la salvezza dei trattamenti corrisposti con carattere di generalit\u0026#224; e continuit\u0026#224; per ciascuna amministrazione o ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il primo CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1994-1997, firmato il 16 maggio 1995, venne perci\u0026#242; istituita l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, \u0026#171;sorta come trattamento accessorio della retribuzione, collegata alla presenza in servizio e commisurata ai compensi mensili percepiti\u0026#187; (sentenza n. 145 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl CCNL del comparto Ministeri per il quadriennio 1998-2001, firmato il 16 febbraio 1999, come integrato dal CCNL del 16 maggio 2001, configur\u0026#242; definitivamente l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione \u0026#171;quale voce retributiva, corrisposta a tutti i dipendenti ministeriali in misura fissa e per dodici mensilit\u0026#224;, utile ai fini del calcolo dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di buonuscita, del TFR e dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di preavviso (art. 33)\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, sentenza n. 145 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe ne desume che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione venne introdotta come contropartita della eliminazione degli svariati emolumenti previsti dalle plurime norme di settore concernenti i differenti trattamenti accessori dei dipendenti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon particolare riferimento al comparto ministeriale, a seguito di ripetuti interventi legislativi che hanno prodotto frequenti processi di accorpamento e conseguenti cospicui fenomeni di mobilit\u0026#224; del personale, si \u0026#232; resa necessaria un\u0026#8217;operazione, almeno tendenziale, di armonizzazione delle diverse indennit\u0026#224; di amministrazione percepite negli enti di provenienza, anche al fine di evitare possibili contenziosi provocati da disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio in ragione di ci\u0026#242;, gi\u0026#224; il CCNL per il quadriennio 1998-2001, nel prevedere aumenti dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione negli importi di cui alla Tabella G ad esso allegata, aveva sottolineato lo scopo di \u0026#171;favorire il processo di perequazione delle retribuzioni complessivamente spettanti al personale del comparto\u0026#187; (art. 33).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa contrattazione collettiva successiva ha proseguito nella medesima direzione, con interventi sull\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione per aumentarne gli importi, anche a fini perequativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indennit\u0026#224; in esame, dunque, per espressa previsione della contrattazione collettiva, che costituisce \u0026#171;imprescindibile fonte\u0026#187; di disciplina in materia, non fa parte del trattamento economico fondamentale (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenze n. 153 del 2021, n. 232 del 2019 e n. 178 del 2015). Tuttavia, per i caratteri di generalit\u0026#224; e continuit\u0026#224; che la stessa contrattazione collettiva ha inteso ugualmente attribuirle, essa \u0026#232; stata corrisposta a titolo di compenso incentivante collegato alla mera presenza in servizio, senza alcun riferimento, quindi, al raggiungimento di specifici obiettivi o alle particolari condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA seguito della sentenza n. 178 del 2015 di questa Corte, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni che avevano previsto, a partire dal 2010, il \u0026#8220;blocco\u0026#8221; della contrattazione collettiva nel settore pubblico, lo stesso legislatore ha incentivato la ripresa del processo di graduale perequazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante \u0026#171;Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), e 2, lettere \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e) e 17, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eh\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eq\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ez\u003c/em\u003e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;, ha stabilito che la contrattazione collettiva nazionale opera, per la finalit\u0026#224; suddetta, \u0026#171;la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all\u0026#8217;incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal canto suo, con particolare riferimento al personale ministeriale, l\u0026#8217;art. 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019, ha previsto l\u0026#8217;istituzione di un apposito fondo, le cui risorse \u0026#8211; nella misura del novanta per cento \u0026#8211; sono state specificamente destinate \u0026#171;alla graduale armonizzazione delle indennit\u0026#224; di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurne il differenziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;appena citato art. 1, comma 143, disponendo le relative coperture finanziarie, ha poi rimesso a un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni centrali, anche tenendo conto del suddetto differenziale di partenza, e la rideterminazione delle relative indennit\u0026#224; di amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA dare attuazione a tale previsione ha provveduto il d.P.C.m. 23 dicembre 2021, pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;11 marzo 2022, n. 59, che, tuttavia, nelle Tabelle 1 e 2 a esso allegate, non menziona espressamente il personale dell\u0026#8217;Ispettorato fra i destinatari degli incrementi degli importi delle indennit\u0026#224; in discorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, i dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato sono rimasti esclusi dalla percezione di tali maggiorazioni \u0026#8211; da distribuire secondo i criteri dettati dall\u0026#8217;art. 56 del CCNL del personale del comparto Funzioni centrali, sottoscritto il 9 maggio 2022 per il triennio 2019-2021 \u0026#8211;, che sono state invece corrisposte dagli uffici di ragioneria, come documentato dalle parti private, al solo personale di ruolo dei ministeri, a partire dal mese di maggio del 2022, con gli arretrati per le annualit\u0026#224; dal 2020 al 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Alla luce di tale ricostruzione, non erra il giudice rimettente nel considerare del tutto ingiustificata l\u0026#8217;esclusione dei dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato dal novero dei destinatari degli aumenti dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione previsti dal d.P.C.m. 23 dicembre 2021. \u0026#200;, infatti, incontestabile \u0026#8211; e, per la verit\u0026#224;, incontestata dalle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; anche in loro favore della contrattazione collettiva del comparto Funzioni centrali, in virt\u0026#249; del quadro normativo e contrattuale ricostruito nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione e illustrato al punto 3 del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e, al quale si rinvia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, \u0026#232; la stessa evoluzione legislativa successiva a confermare tale assunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, commi da 334 a 337, della legge n. 197 del 2022 ha sostanzialmente ribadito, ai fini della perequazione dei trattamenti economici accessori, la necessaria equiparazione tra i dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato e il personale ministeriale, prevedendo, sebbene solo \u0026#171;a decorrere dall\u0026#8217;anno 2023\u0026#187;, che anche ai primi fosse riconosciuta \u0026#171;l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 \u0026#8211; comparto Funzioni centrali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; poi intervenuto l\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, per \u0026#8220;coprire\u0026#8221; anche il triennio precedente (2020-2022), durante il quale gli incrementi dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione erano gi\u0026#224; stati corrisposti ai soli dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l\u0026#8217;effetto di innescare un cospicuo contenzioso, analogo a quello oggetto del giudizio principale, spesso con esiti favorevoli ai ricorrenti (come documentato nel presente giudizio costituzionale dalle parti private e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;intervento del legislatore del 2023 contiene, per\u0026#242;, nell\u0026#8217;ultimo periodo, la previsione censurata nel presente giudizio, che impone lo scomputo, dalle somme da corrispondere per l\u0026#8217;anno 2022, dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, gi\u0026#224; corrisposta ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, al comma 1, dispone: \u0026#171;[a]l fine di dare riconoscimento all\u0026#8217;impegno straordinario richiesto per il contrasto del lavoro sommerso, per la vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e per l\u0026#8217;attuazione delle misure previste nel PNRR, ai dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro \u0026#232; attribuita, per l\u0026#8217;anno 2022, un\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e nelle misure e secondo i criteri da stabilire con decreto del direttore del medesimo Ispettorato nazionale del lavoro, adottato sentite le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u0026#249; rappresentative e nei limiti delle risorse di cui al secondo periodo. A tale fine i fondi per le risorse decentrate del personale delle aree e per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro sono incrementati, rispettivamente, di euro 10.455.680 e di euro 781.783 per l\u0026#8217;anno 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer espresso dettato normativo, dunque, l\u0026#8217;indennit\u0026#224; in parola non ha inteso compensare l\u0026#8217;ordinaria attivit\u0026#224; del personale dell\u0026#8217;Ispettorato, bens\u0026#236; \u0026#171;dare riconoscimento\u0026#187; \u0026#8211; evidentemente in funzione premiale \u0026#8211; all\u0026#8217;impegno straordinario richiesto a tale categoria di lavoratori nell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale aggravio di lavoro trova riscontro, in effetti, nelle disposizioni di cui al d.l. n. 146 del 2021, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 13, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1), di tale provvedimento ha, infatti, modificato il comma 1 dell\u0026#8217;art. 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), rendendo di carattere generale anche la competenza dell\u0026#8217;Ispettorato, accanto a quella delle aziende sanitarie locali, a esercitare la vigilanza sull\u0026#8217;applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In precedenza, invece, il comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 t.u. sicurezza sul lavoro \u0026#8211; contestualmente abrogato \u0026#8211; affidava all\u0026#8217;Ispettorato, in via esclusiva, la competenza a esercitare tale vigilanza solo in determinati settori, quali quelli delle costruzioni edili o di genio civile, dei lavori mediante cassoni in aria compressa e subacquei e delle \u0026#171;ulteriori attivit\u0026#224; lavorative comportanti rischi particolarmente elevati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la ricordata novella legislativa, tale vigilanza \u0026#232; ora esercitata in tutti i settori sia dall\u0026#8217;Ispettorato sia dalle aziende sanitarie locali, in coordinamento tra loro (come emerge da taluni dei decreti dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro adottati nel corso del 2022 e depositati dalle parti in risposta a uno degli specifici quesiti formulati da questa Corte ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 3, delle Norme integrative).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI nuovi compiti, peraltro, risultano attribuiti in un contesto di ripresa economica in settori \u0026#8211; quale, ad esempio, quello dell\u0026#8217;edilizia \u0026#8211; in precedenza particolarmente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 e rispetto ai quali cospicui sono stati gli interventi statali di sostegno finanziario, anche in attuazione delle misure previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Tali incentivi economici hanno appunto stimolato un notevole incremento di attivit\u0026#224;, generando, per converso, un altrettanto imponente aumento degli oneri di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsapevole di ci\u0026#242;, del resto, lo stesso legislatore, con il comma 2 dell\u0026#8217;art. 13 del d.l. n. 146 del 2021, come convertito, espressamente \u0026#171;[i]n funzione dell\u0026#8217;ampliamento delle competenze di cui al comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), numero 1)\u0026#187;, ha autorizzato l\u0026#8217;Ispettorato a bandire procedure concorsuali pubbliche e, di conseguenza, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato \u0026#8211; con corrispondente incremento della vigente dotazione organica \u0026#8211; un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unit\u0026#224;, da inquadrare proprio nell\u0026#8217;Area terza, alla quale appartengono i ricorrenti nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderato che, dalla documentazione esibita in udienza dalla stessa Avvocatura generale dello Stato, in risposta ai quesiti formulati da questa Corte, emerge che \u0026#171;l\u0026#8217;effettiva integrazione del nuovo personale \u0026#232; avvenuta principalmente nell\u0026#8217;ultimo quadrimestre del 2022\u0026#187;, \u0026#232; plausibile ritenere che, per il solo anno 2022, vi sia stato un temporaneo e straordinario aumento dell\u0026#8217;impegno richiesto ai dipendenti gi\u0026#224; in servizio dell\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, per il solo anno 2022, prevista dall\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, costituisce effettivamente un emolumento premiale che \u0026#8211; a differenza dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, corrisposta in misura fissa, in via generale e continuativa, e dunque a prescindere dal raggiungimento di risultati specifici e dalle eventuali condizioni disagiate di svolgimento del lavoro \u0026#8211; trova la sua causa giustificativa nella necessit\u0026#224; di compensare attivit\u0026#224; \u003cem\u003eextra ordinem\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte, dunque, di un emolumento \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e corrisposto nel 2022 in ragione di carichi di lavoro momentaneamente pi\u0026#249; gravosi (in quanto da svolgersi prima del programmato aumento di organico) e ulteriori rispetto a quelli \u0026#8220;ordinari\u0026#8221;, che giustificano invece la corresponsione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, risulta manifestamente irragionevole prevedere lo scomputo di tale emolumento dagli incrementi dovuti per quest\u0026#8217;ultima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;emolumento premiale rappresenta, infatti, una remunerazione non continuativa bens\u0026#236; di carattere occasionale (non a caso prevista per il solo 2022 invece che per l\u0026#8217;intero triennio 2020-2022) e, come tale, non riassorbibile in aumenti retributivi successivi, come invece sostenuto dalla difesa erariale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;erogazione di tale indennit\u0026#224;, del resto, non ha determinato alcuna discriminazione \u0026#8220;al contrario\u0026#8221; rispetto agli altri dipendenti ministeriali, proprio perch\u0026#233; essa, come da espresso enunciato normativo, ha compensato un \u0026#171;impegno straordinario\u0026#187; richiesto ai soli dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;opposto, l\u0026#8217;irragionevole compensazione tra emolumenti di natura assai disomogenea condurrebbe ad un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento, in danno dei soli dipendenti dell\u0026#8217;Ispettorato, proprio sul piano della perequazione dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, che solo per essi non risulterebbe pi\u0026#249; integrale per l\u0026#8217;anno 2022. Una compensazione di tal fatta evidenzierebbe, quindi, una palese contraddizione rispetto alla finalit\u0026#224; di armonizzazione dei trattamenti economici accessori pure dichiaratamente perseguita dall\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito. Tale conclusione non \u0026#232; smentita n\u0026#233; dal fatto che l\u0026#8217;art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come convertito, nell\u0026#8217;indicare la copertura finanziaria dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; premiale, abbia disposto un incremento dei fondi per le risorse decentrate, n\u0026#233; dalla relazione tecnica di accompagnamento, che, a fronte dell\u0026#8217;espediente contabile di assumere come semplice parametro di calcolo la misura media dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione gi\u0026#224; corrisposta al personale ministeriale, si \u0026#232; limitata a verificare positivamente l\u0026#8217;adeguatezza dei fondi indicati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come convertito, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e scomputando, per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022 l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;articolo 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Restano assorbiti ulteriori profili e questioni prospettati dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all\u0026#8217;inciso \u0026#171;e scomputando, per il personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022 l\u0026#8217;indennit\u0026#224; \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;articolo 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 gennaio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250123123559.pdf","oggetto":"Impiego pubblico - Trattamento economico - Personale delle Aree dell\u0027Ispettorato nazionale del lavoro - Previsione che per costoro debba esser scomputata dalle somme da riconoscere per l\u0026#8217;anno 2022 l\u0026#8217;indennit\u0026#224; una tantum di cui all\u0026#8217;art. 32-bis del decreto-legge n. 50 del 2022, convertito, con modificazioni, in legge n. 91 del 2022 - Denunciata disposizione in base alla quale al medesimo personale spetterebbe, in sede di armonizzazione del trattamento economico spettante per l\u0026#8217;anno 2022, un incremento parziale dell\u0026#8217;indennit\u0026#224; di amministrazione, attesa la compensazione con quanto gi\u0026#224; percepito a titolo di \"una tantum\", ex art. 32-bis del d.l. n. 50 del 2022, come convertito - Introduzione di un meccanismo di compensazione nell\u0026#8217;ambito della sola armonizzazione del trattamenti economici accessori del personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte di disposizioni che hanno garantito l\u0026#8217;armonizzazione di tali trattamenti per tutto il resto del personale del comparto Ministeri, senza alcuna forma di compensazione con altre voci retributive o indennitarie - Previsione discriminatoria visto il trattamento differenziato di posizioni analoghe - Disposizione discriminatoria poich\u0026#233; destinata a trovare applicazione in un contenzioso gi\u0026#224; instaurato che, in assenza di tale previsione, si sarebbe ragionevolmente concluso, nel giudizio principale, con l\u0026#8217;accoglimento integrale della domanda anche per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022 - Norma destinata a incidere, per l\u0026#8217;anno 2022, sul trattamento retributivo del personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro, a dispetto delle pattuizioni collettive di settore - Lesione della riserva di contrattazione in materia di retribuzioni - Violazione del principio di ragionevolezza, poich\u0026#233;, anche giustificando lo scomputo della sola indennit\u0026#224; una tantum succitata, a ragione di contenimento della spesa pubblica, l\u0026#8217;equilibrio finanziario verrebbe garantito con il sacrificio del solo personale dell\u0026#8217;Ispettorato nazionale del lavoro.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46628","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ulteriori questioni o profili di censura prospettati dagli amici curia nel giudizio incidentale - Possibile ampliamento del contenuto dell\u0027ordinanza di rimessione - Esclusione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è consentito alle parti – e, a maggior ragione, agli \u003cem\u003eamici curiae \u003c/em\u003e– ampliare o modificare il \u003cem\u003ethema decidendum \u003c/em\u003edelineato dall’ordinanza di rimessione con la prospettazione di ulteriori questioni o profili, che restano quindi estranei alla valutazione della Corte costituzionale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 144/2024; S. 140/2024 - mass. 46360; S. 138/2024 - mass. 46304; S. 112/2024 - mass. 46245; S. 180/2021 - mass. 44152\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46629","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46629","titoletto":"Impiego pubblico – Trattamento economico – Indennità di amministrazione – Personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro – Riconoscimento dell’indennità di amministrazione nella misura spettante al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il triennio 2020-2022 – Scomputo, per il 2022, dell’indennità una tantum come riconoscimento attività extra ordinem svolta nell’anno di riferimento – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 131011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, del d.l. n. 145 del 2023, come conv., limitatamente all’inciso che – nel riconoscere al personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro l’indennità di amministrazione, nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il triennio 2020-2022 – scomputa da tale somma l’indennità \u003cem\u003euna tantum \u003c/em\u003eattribuita, per il 2022, al personale del citato Ispettorato dall’art. 32-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.l. n. 50 del 2022, come conv. La disposizione impugnata dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, è manifestamente irragionevole dal momento che l’indennità oggetto del previsto scomputo costituisce, invero, un emolumento premiale, corrisposto in ragione di carichi di lavoro più gravosi e ulteriori rispetto a quelli ordinari – soprattutto perché concessi a seguito dell’aumento degli oneri di vigilanza in settori (quale, ad esempio, quello dell’edilizia) interessati a una notevole ripresa economica dopo essere stati colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19 – che giustificano, invece, la corresponsione dell’indennità di amministrazione. L’erogazione di tale indennità \u003cem\u003euna tantum\u003c/em\u003e, finalizzata a compensare attività \u003cem\u003eextra ordinem \u003c/em\u003edei dipendenti dell’Ispettorato, non determina, pertanto, alcuna discriminazione “al contrario” rispetto ad altri dipendenti ministeriali; sarebbe, invece, l’irragionevole compensazione tra emolumenti di natura disomogenea a condurre ad un’ingiustificata disparità di trattamento in danno dei dipendenti dell’Ispettorato, per i quali l’indennità di amministrazione per il 2022 non risulterebbe integrale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 145/2022; S. 153/2021; S. 232/2019; S. 178/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46628","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"18/10/2023","data_nir":"2023-10-18","numero":"145","articolo":"1","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2023-10-18;145~art1"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/12/2023","data_nir":"2023-12-15","numero":"191","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2023-12-15;191"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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