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Lombardia n. 23 del 2021 \u0026#232; impugnato, innanzitutto, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali e alla Convenzione europea del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato art. 6, comma 1, lettera a), ha sostituito il secondo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 154 della legge della Regione Lombardia 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale), che, nel testo vigente prima della modifica operata dalla norma impugnata, recitava: \u0026#171;Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, pu\u0026#242; avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all\u0026#8217;adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. \u0026#200;, altres\u0026#236;, consentito, per una sola volta, l\u0026#8217;ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialit\u0026#224; agrituristica risultante dal certificato di connessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 6, comma 1, lettera a), ha sostituito solo il secondo periodo della disposizione, che ora recita: \u0026#171;\u0026#232;, altres\u0026#236;, consentito, per una sola volta, l\u0026#8217;ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, gi\u0026#224; destinati o da destinare all\u0026#8217;attivit\u0026#224; agrituristica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa modifica avrebbe dunque esteso la portata della disposizione di cui al citato art. 154, consentendo l\u0026#8217;ampliamento, sempre nella misura del dieci per cento, della superficie lorda (e non di pavimento) dei fabbricati non solo gi\u0026#224; destinati, ma anche da destinare, in futuro, ad attivit\u0026#224; agrituristica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.1.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, tale \u0026#171;generalizzata\u0026#187; possibilit\u0026#224; di realizzare incrementi volumetrici nella misura anzidetta sarebbe prevista \u0026#171;senza alcuna considerazione o riferimento al contesto paesaggistico\u0026#187;. In particolare, il legislatore regionale non avrebbe tenuto conto che solo al piano paesaggistico elaborato d\u0026#8217;intesa tra lo Stato e la Regione, secondo quanto previsto agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, spetta stabilire, per ciascuna area tutelata, le prescrizioni d\u0026#8217;uso (cio\u0026#232; i criteri di gestione del vincolo, volti a orientare la fase autorizzatoria) e individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonch\u0026#233; le condizioni delle eventuali trasformazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6 impugnato sarebbe, pertanto, costituzionalmente illegittimo perch\u0026#233; si porrebbe in contrasto con la normativa statale che rimette al piano paesaggistico la cosiddetta \u0026#8220;vestizione\u0026#8221; dei vincoli, vale a dire la disciplina d\u0026#8217;uso dei beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale richiama la normativa statale e la giurisprudenza di questa Corte che sanciscono l\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; delle previsioni del gi\u0026#224; menzionato strumento da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, la loro cogenza rispetto agli strumenti urbanistici e l\u0026#8217;immediata prevalenza del piano paesaggistico su ogni altro atto di pianificazione territoriale e urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sottolinea, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;esistenza di un vero e proprio obbligo di elaborazione congiunta del piano paesaggistico, cui la Regione Lombardia si sarebbe sottratta \u0026#171;ingiustificatamente\u0026#187;, con la norma impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si potrebbe ritenere che la denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale sia esclusa dal fatto che la norma in esame non prevede la possibilit\u0026#224; di realizzare gli incrementi volumetrici in contrasto con la pianificazione paesaggistica, n\u0026#233; dal fatto che tali interventi sono comunque subordinati al rilascio dell\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;irrilevanza della mancata previsione della possibilit\u0026#224; di derogare alla pianificazione paesaggistica, la difesa statale sottolinea come tale possibilit\u0026#224; sia esclusa dal fatto che la Regione Lombardia non si \u0026#232; ancora munita di un piano paesaggistico adottato in esito al procedimento di co-pianificazione e con i contenuti di cui agli artt. 135 e 143 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, invece, alla subordinazione di qualsiasi intervento all\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica, il Presidente del Consiglio dei ministri richiama l\u0026#8217;evoluzione normativa in materia, ricordando come, sin dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) (cosiddetta \u0026#8220;legge Bottai\u0026#8221;), siano previsti tre diversi strumenti a tutela del paesaggio: il vincolo, l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica e il piano paesaggistico. Il ruolo sempre pi\u0026#249; pregnante assegnato a quest\u0026#8217;ultimo deriverebbe dalla consapevolezza che il provvedimento singolare non \u0026#232; sufficiente a presidiare adeguatamente i valori paesaggistici. L\u0026#8217;autorizzazione consentirebbe, infatti, di valutare solo il singolo intervento in s\u0026#233; considerato e non permetterebbe di considerare \u0026#171;l\u0026#8217;effetto derivante dal cumulo delle trasformazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa quanto detto deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.2.\u0026#8211; Il ricorrente aggiunge che il 21 luglio 2017 la Regione Lombardia ha sottoscritto con il Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali (oggi, Ministero della cultura) un protocollo di intesa per la redazione congiunta del piano paesaggistico, e riferisce di interlocuzioni in corso, al momento dell\u0026#8217;impugnazione, finalizzate al suo rinnovo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl carattere unilaterale dell\u0026#8217;iniziativa assunta dalla Regione configurerebbe pertanto una violazione del principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.3.\u0026#8211; Sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 9 Cost., a causa dell\u0026#8217;abbassamento del livello di tutela determinato dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), si porrebbe in contrasto, altres\u0026#236;, con \u0026#171;il principio di necessaria considerazione dei valori paesaggistici del territorio, anche non vincolato, e della sua apposita pianificazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente sottolinea come tutto il paesaggio, incluso il territorio non assoggettato al regime dei vincoli paesaggistici, costituisca comunque oggetto di tutela ai sensi della Convenzione europea del paesaggio, dalla cui sottoscrizione discenderebbe l\u0026#8217;impegno alla necessaria pianificazione dell\u0026#8217;intero territorio e alla specifica considerazione dei relativi valori paesaggistici, anche per le parti che non sono oggetto di tutela quali beni paesaggistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito del recepimento della Convenzione europea del paesaggio, il decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63 (Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) avrebbe fatto rifluire i suoi contenuti nell\u0026#8217;art. 135 cod. beni culturali. Pertanto, la previsione di interventi di impatto assai rilevante sul territorio, quali quelli introdotti dalla norma impugnata, sarebbe dovuta avvenire con il piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, la previsione impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, commi primo e secondo, lettera s), Cost., rispetto ai quali costituirebbero norme interposte la legge n. 14 del 2006, di recepimento della Convenzione europea del paesaggio, nonch\u0026#233; gli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), violerebbe, inoltre, l\u0026#8217;art. 3 Cost. per manifesta arbitrariet\u0026#224; e irragionevolezza, in quanto recherebbe una disciplina, di carattere strutturale, destinata a incidere in modo indiscriminato sui diversi contesti, a prescindere dai profili di pregio agricolo, ecologico e paesaggistico dei singoli ambiti, dalla attuale destinazione degli edifici ad attivit\u0026#224; agrituristiche, dalle dimensioni di partenza del fabbricato, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;eventuale sussistenza di altri fattori che abbiano compromesso il contesto agricolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.6.\u0026#8211; Secondo il ricorrente i descritti profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale troverebbero conferma nella giurisprudenza costituzionale in tema di reiterazione delle discipline derogatorie alla pianificazione urbanistica comunale, operata, in particolare, per il tramite dei cosiddetti piani casa regionali (sono richiamate le sentenze n. 24 del 2022 e n. 219 del 2021 di questa Corte). Con le pronunce citate, infatti, sarebbero state dichiarate costituzionalmente illegittime alcune norme regionali per aver compromesso la pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), \u0026#232; impugnato anche in riferimento agli artt. 5, 117, secondo comma, lettera p), e 118, commi primo e secondo, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 14, comma 27, lettera d), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la norma impugnata realizzerebbe un\u0026#8217;indebita compressione della potest\u0026#224; dei comuni di pianificare il proprio territorio, in violazione della competenza legislativa esclusiva statale in tema di funzioni fondamentali dei comuni e del principio di sussidiariet\u0026#224; verticale, di cui agli anzidetti parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale sottolinea come il legislatore statale, nell\u0026#8217;esercizio della competenza di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., abbia individuato, quali funzioni fondamentali dei comuni, \u0026#171;la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonch\u0026#233; la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale\u0026#187; (art. 14, comma 27, lettera d, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito). Tali funzioni fondamentali dei comuni sarebbero state compresse oltre misura dal legislatore regionale (\u0026#232; citata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 202 del 2021), perch\u0026#233; le modalit\u0026#224; e l\u0026#8217;entit\u0026#224; delle premialit\u0026#224; volumetriche previste dalla norma impugnata condizionerebbero l\u0026#8217;esercizio della funzione comunale di pianificazione urbanistica \u0026#171;oltre la soglia dell\u0026#8217;adeguatezza e della necessit\u0026#224;\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 119 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare \u0026#8211; precisa l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#8211; la previsione censurata si combinerebbe con le altre recate dall\u0026#8217;art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, il quale consente l\u0026#8217;utilizzazione \u0026#171;per attivit\u0026#224; agrituristiche [di] tutti gli edifici in possesso del requisito di ruralit\u0026#224; rilevante ai fini fiscali, gi\u0026#224; esistenti da almeno tre anni, a condizione che la loro destinazione all\u0026#8217;attivit\u0026#224; agrituristica non comprometta l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola\u0026#187; (comma 1) e stabilisce che tali edifici rurali \u0026#171;sono compatibili con ogni destinazione d\u0026#8217;uso prevista dagli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali\u0026#187; (comma 2). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ne deduce che le premialit\u0026#224; volumetriche previste dalla norma impugnata, \u0026#171;in quanto riferite agli edifici destinati o da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristiche\u0026#187;, sono consentite in modo indiscriminato in tutte le zone agricole, a prescindere quindi dall\u0026#8217;esistenza di profili di pregio paesaggistico e dagli standard di densit\u0026#224; edilizia particolarmente restrittivi cui soggiacciono. Sicch\u0026#233; la loro previsione e l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di modularle ridurrebbero in modo indebito i poteri dei comuni di pianificare il proprio territorio, impedendo loro fra l\u0026#8217;altro di assicurare prevalenza, in determinati contesti, a interessi costituzionali anche primari, come, ad esempio, la tutela del paesaggio agrario, rispetto all\u0026#8217;interesse economico privato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Da ultimo, il Presidente del Consiglio dei ministri precisa, \u0026#171;[a]l fine di prevenire infondate eccezioni\u0026#187;, che non sarebbe risolutiva dell\u0026#8217;odierno giudizio la mancata impugnazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera d), della legge della Regione Lombardia 18 giugno 2019, n. 11, recante \u0026#171;Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)\u0026#187;, che ha, tra l\u0026#8217;altro, sostituito l\u0026#8217;art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, prevedendo l\u0026#8217;ampliamento del dieci per cento, di cui si \u0026#232; detto. A tale fine la difesa statale richiama la giurisprudenza di questa Corte sulla non applicazione, nei giudizi promossi in via principale, dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Lombardia si \u0026#232; costituita in giudizio chiedendo che le questioni promosse siano dichiarate inammissibili e non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, sottolinea come la novit\u0026#224; introdotta dalla norma impugnata risieda, fermo restando il concetto di superficie lorda, nell\u0026#8217;inciso \u0026#171;da destinare\u0026#187;, che, a suo dire, lascerebbe la facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;ampliamento anche in caso di primo rilascio del certificato di connessione, non essendo richiesto il gi\u0026#224; avvenuto avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;. In proposito, la resistente precisa che il certificato de quo attesta il rapporto di connessione fra l\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola e quella agrituristica ai sensi dell\u0026#8217;art. 152 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa medesima difesa chiede pertanto che questa Corte, ove ritenga ammissibili le questioni promosse, consideri l\u0026#8217;impugnazione limitata alla parte in cui l\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 ha aggiunto le parole \u0026#171;o da destinare\u0026#187; nel testo previgente dell\u0026#8217;art. 154, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Quanto al primo motivo di ricorso (supra, punto 1.1.), la resistente sostiene che il Presidente del Consiglio dei ministri ha attribuito alla norma regionale \u0026#171;effetti ed ambiti di materia che non ha\u0026#187;. A tale fine, la difesa regionale ricostruisce le disposizioni in materia di edilizia agrituristica, a partire dall\u0026#8217;art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell\u0026#8217;agriturismo), che impegna in questo ambito le regioni a rispettare, non solo le specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche del patrimonio edilizio esistente, ma anche le \u0026#171;caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi\u0026#187;. Disposizione, questa, ritenuta recante un principio fondamentale della materia \u0026#171;governo del territorio\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 339 del 2007 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma regionale impugnata detterebbe prescrizioni non contrastanti con tale principio e anzi dirette al medesimo fine, giacch\u0026#233; essa non sottrarrebbe in alcun modo l\u0026#8217;ampliamento della superficie dei fabbricati rurali alla pianificazione paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente ritiene, inoltre, che il riferimento, contenuto nel ricorso, al protocollo di intesa siglato dalla Regione Lombardia e dal Ministero della cultura non sia \u0026#171;significativo\u0026#187;, anche perch\u0026#233; avente durata triennale e dunque scaduto nel luglio 2020. Al riguardo, la Regione precisa di averne richiesto pi\u0026#249; volte al Ministero il rinnovo per procedere all\u0026#8217;attivit\u0026#224; di co-pianificazione. Riferisce inoltre che il Ministero avrebbe risposto alle sue istanze il 17 gennaio 2022, dichiarando di ritenere opportuno il rinvio della definizione del processo di co-pianificazione a un momento successivo alla conclusione dell\u0026#8217;iter di approvazione, in corso al momento dell\u0026#8217;impugnazione, da parte della Regione del progetto di valorizzazione del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente precisa altres\u0026#236; che, nelle more dell\u0026#8217;approvazione del piano paesaggistico regionale (PPR) co-pianificato con il Ministero della cultura, la medesima Regione si \u0026#232; dotata di diversi strumenti di natura paesaggistica e, tra questi, del piano territoriale regionale (PTR). Questo piano, approvato con delibera del Consiglio della Regione Lombardia 19 gennaio 2010, n. 951, \u0026#171;ha natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della vigente legislazione\u0026#187; (in base a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 1, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 \u0026#171;Legge per il governo del territorio\u0026#187;). Di conseguenza, in attesa che sia definito il processo di co-pianificazione, una sezione specifica del PTR \u0026#232; costituita dal PPR (non co-pianificato), che per questa parte ha recepito e aggiornato il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 35 del PPR (incluso attualmente nel PTR) prevederebbe l\u0026#8217;esame paesistico anche in aree non soggette a vincolo; inoltre, le aree agricole sarebbero, comunque, sottoposte a specifica disciplina ai sensi dell\u0026#8217;art. 59 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso \u0026#8211; ribadisce la difesa regionale \u0026#8211; quanto appena detto non avrebbe alcuna connessione con la norma impugnata, la quale, nel prevedere la possibilit\u0026#224; di aumento di superficie per i fabbricati da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristiche, non interferirebbe in alcun modo con gli obblighi fissati dal codice dei beni culturali e del paesaggio, restando impregiudicato il rispetto dei vincoli culturali e paesaggistici e della relativa disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma impugnata avrebbe \u0026#171;uno stretto carattere urbanistico\u0026#187; e, in quanto tale, sarebbe espressione della competenza legislativa regionale concorrente in materia di governo del territorio ex art. 117, terzo comma, Cost. e di quella esclusiva in materia di agricoltura, senza porsi in contrasto con i principi generali di tutela del paesaggio di cui al suddetto codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ritiene pertanto che la doglianza del ricorrente, legata alla mancanza di un piano paesaggistico predisposto in attuazione del principio di leale collaborazione (dovuta, peraltro, alla complessit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento), non pu\u0026#242; tradursi in una censura avverso una norma che disciplina altro. Muovendo da tale prospettiva non sarebbe pertinente il richiamo alla sentenza n. 24 del 2022 di questa Corte, che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme dettate dalla Regione autonoma Sardegna in materia di piano casa, in quanto recanti un\u0026#8217;ulteriore proroga di disposizioni in deroga alla pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quanto al secondo motivo di ricorso (supra, punto 1.2.), la resistente ritiene che la norma impugnata si limiti a confermare la possibilit\u0026#224; di un ampliamento nella misura massima del dieci per cento, senza che ci\u0026#242; determini alcuna compressione della potest\u0026#224; pianificatoria del comune, che ben potrebbe stabilire un limite diverso, pur sempre entro il detto limite massimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza la Regione Lombardia ha depositato una memoria nella quale, oltre a ribadire gli argomenti gi\u0026#224; illustrati nell\u0026#8217;atto di costituzione, sottolinea che una disposizione regionale non pu\u0026#242; ritenersi derogatoria delle norme del codice dei beni culturali e del paesaggio solo perch\u0026#233; omette di richiamare, totalmente o parzialmente, le previsioni del piano paesaggistico e del codice, in difetto di esplicite indicazioni di segno contrario (sono citate le sentenze n. 187 del 2022 e n. 189 del 2016 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;assenza di un piano paesaggistico co-deciso, la difesa regionale precisa che il primo piano paesistico della Lombardia \u0026#232; stato approvato nel 2001, prima ancora dunque che esso fosse richiesto dal codice di settore, e che lo stesso piano \u0026#232; stato poi aggiornato nel 2010, con la delibera consiliare n. 951 che lo ha consolidato e aggiornato, integrandone e adeguandone i contenuti descrittivi e normativi e confermandone l\u0026#8217;impianto generale e le finalit\u0026#224; di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePeraltro, aggiunge la resistente, il PPR (incluso nel PTR) non \u0026#232; mai stato contestato dal Ministero competente, n\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo ha inteso esercitare il potere sostitutivo di cui all\u0026#8217;art. 143, comma 2, cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, in relazione al secondo motivo di ricorso, la Regione ribadisce che la possibilit\u0026#224; di ampliare i fabbricati rurali nella misura massima del dieci per cento non \u0026#232; stata introdotta dalla legge regionale impugnata ma era gi\u0026#224; prevista nella normativa pregressa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria nella quale, in via preliminare, rileva come, a fronte della richiesta da parte della Regione di una pronuncia di inammissibilit\u0026#224;, nessun argomento a sostegno sia addotto ex adverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale ribadisce gli argomenti gi\u0026#224; illustrati nel ricorso a favore dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata, precisando che essa non si limita a stabilire l\u0026#8217;utilizzazione per fini agrituristici di fabbricati gi\u0026#224; esistenti per lo svolgimento di attivit\u0026#224; connesse, ma ammette la indiscriminata possibilit\u0026#224; di ampliamento di immobili esistenti che saranno destinati ad attivit\u0026#224; agrituristica. Tale previsione, che consente quindi interventi non meramente conservativi senza che sussista \u0026#171;alcuna connessione attuale che giustifichi l\u0026#8217;espansione volumetrica\u0026#187;, inciderebbe in maniera manifesta sul contesto paesaggistico circostante, con conseguente invasione della competenza legislativa statale in materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente insiste, poi, nel ritenere rilevante la mancata adozione di un PPR co-pianificato tra Stato e Regione; il valore programmatico di tale strumento sarebbe, infatti, strumentale a un\u0026#8217;organica gestione, sull\u0026#8217;intero territorio nazionale, delle trasformazioni inerenti ai beni immobili in zona di pregio paesaggistico. Non avrebbe, dunque, alcun valore la presenza di piani territoriali adottati in via autonoma dalla Regione stessa, senza la necessaria co-pianificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al protocollo di intesa siglato nel 2017, la difesa statale precisa che la Regione Lombardia ha omesso, nei tre anni della sua vigenza, di adottare il PPR di concerto con il Ministero e che, al termine del periodo di validit\u0026#224; di questo accordo, le parti erano in procinto di rinnovarlo ma non si \u0026#232; giunti alla sua sottoscrizione. In questo quadro si inserirebbe la norma impugnata, che, pertanto, contrasterebbe in maniera palese con il dovere di leale collaborazione che grava sullo Stato e sulle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn relazione al secondo motivo di ricorso, il Presidente del Consiglio dei ministri contesta l\u0026#8217;esistenza di un rapporto di continuit\u0026#224; tra le varie disposizioni che si sono susseguite nella disciplina del previsto incremento volumetrico. In particolare, ritiene che vi sia una \u0026#171;manifesta e sostanziale differenza\u0026#187; tra la disposizione previgente e quella oggetto di impugnativa, in quanto nella prima l\u0026#8217;ampliamento del dieci per cento era ammesso solo per i beni destinati a uso agrituristico, mentre nella seconda questa possibilit\u0026#224; \u0026#232; riconosciuta \u0026#171;in virt\u0026#249; di una non meglio specificata futura, eventuale, destinazione ad attivit\u0026#224; connesse all\u0026#8217;agricoltura\u0026#187; degli immobili in questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, richiamando la giurisprudenza amministrativa in materia, la difesa statale rileva che il legislatore regionale non pu\u0026#242; comprimere o annullare i poteri urbanistici dei comuni, ma pu\u0026#242; soltanto garantire forme adeguate di partecipazione dei comuni stessi ai procedimenti che ne condizionano l\u0026#8217;autonomia. Ipotesi, questa, che non ricorrerebbe nel caso di specie, in cui si \u0026#232; in presenza di una previsione generalizzata e incidente su zone di indiscusso pregio paesaggistico, tale da comportare una rilevante compressione delle prerogative comunali in materia di pianificazione urbanistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; All\u0026#8217;udienza, le parti hanno insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021, in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 117, commi primo e secondo, lettere p) e s), e 118, commi primo e secondo, Cost. e al principio di leale collaborazione, in relazione: agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, alla Convenzione europea sul paesaggio e all\u0026#8217;art. 14, comma 27, lettera d), del d.l. n. 78 del 2010, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di esaminare le censure mosse dalla difesa statale, occorre ricostruire il contesto normativo nel quale si colloca la disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Essa ha inciso sul comma 3 dell\u0026#8217;art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, che, nel testo vigente prima della modifica, recitava: \u0026#171;Il riuso degli immobili rurali destinati ad agriturismo, anche distaccati, pu\u0026#242; avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro e risanamento conservativo e attraverso ampliamenti necessari all\u0026#8217;adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. \u0026#200;, altres\u0026#236;, consentito, per una sola volta, l\u0026#8217;ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialit\u0026#224; agrituristica risultante dal certificato di connessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impugnato art. 6, comma 1, lettera a), ha dunque sostituito solo il secondo periodo del comma 3 del citato art. 154, che ora \u0026#232; del seguente tenore: \u0026#171;\u0026#200;, altres\u0026#236;, consentito, per una sola volta, l\u0026#8217;ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, gi\u0026#224; destinati o da destinare all\u0026#8217;attivit\u0026#224; agrituristica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008 \u0026#232; stato oggetto di numerose modifiche, anche successive alla proposizione dell\u0026#8217;odierno ricorso; modifiche che hanno interessato il suo contenuto, la sua numerazione e la sua rubrica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione originaria era infatti rubricata \u0026#171;Locali da utilizzare nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; agrituristica\u0026#187; ed era riportata sub art. 155 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, per poi divenire \u0026#8211; a seguito dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 11 del 2019 \u0026#8211; \u0026#171;Locali da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristiche\u0026#187;, assumendo l\u0026#8217;odierna numerazione di art. 154.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, dopo l\u0026#8217;impugnativa oggetto dell\u0026#8217;odierno giudizio, il testo dell\u0026#8217;art. 154 \u0026#232; stato modificato dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge della Regione Lombardia 20 maggio 2022, n. 8 (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2022), il quale ha anche riscritto la rubrica, che oggi recita: \u0026#171;Fabbricati da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristiche\u0026#187;. Peraltro, le modifiche successive alla proposizione dell\u0026#8217;odierno ricorso non hanno interessato il secondo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 154, sostituito dalla norma impugnata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Quest\u0026#8217;ultima ha, per\u0026#242;, mantenuto sostanzialmente inalterata la struttura del testo previgente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal confronto tra i due testi si deduce che le modifiche sono consistite nella sostituzione della superficie di riferimento (da quella lorda di pavimento a quella lorda dei fabbricati) e nella estensione della possibilit\u0026#224; di ampliamento anche ai fabbricati \u0026#171;da destinare\u0026#187; all\u0026#8217;attivit\u0026#224; agrituristica, ma \u0026#171;individuati nel certificato di connessione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il testo previgente faceva riferimento alla \u0026#171;superficie lorda di pavimento destinata a uso agrituristico sulla base della potenzialit\u0026#224; agrituristica risultante dal certificato di connessione\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Stando alle scarne indicazioni desumibili dai lavori preparatori, la modifica operata con la disposizione impugnata sarebbe diretta \u0026#171;ad una migliore formulazione della disposizione di cui al secondo periodo del comma 3 dell\u0026#8217;art. 154 della l.r. 31/2008 nel senso di: a) eliminare il riferimento al pavimento in quanto, a seguito del regolamento edilizio-tipo (R.E.T.), recepito con D.G.R. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, il parametro SLP non si usa pi\u0026#249;, dovendosi usare il parametro SL (superficie lorda), cos\u0026#236; definito: \u0026#8220;Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell\u0026#8217;edificio escluse le superfici accessorie\u0026#8221;; b) precisare che l\u0026#8217;ampliamento \u0026#232; consentito anche in sede di primo rilascio del certificato di connessione, non essendo richiesto l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224;\u0026#187; (cos\u0026#236; la relazione approvata il 24 novembre 2021 dalla Commissione consiliare II \u0026#171;Affari istituzionali\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ricostruiti la portata e il significato della disposizione impugnata, deve essere innanzitutto superato il dubbio sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;impugnazione sollevato dalla resistente. La stessa difesa regionale, infatti, non fa seguire, alla richiesta di una declaratoria di inammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse, l\u0026#8217;indicazione e l\u0026#8217;illustrazione di specifiche ragioni a suo sostegno, cosicch\u0026#233; si deve financo escludere che sia stata formulata una vera e propria eccezione di inammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Sempre in via preliminare, \u0026#232; necessario definire il thema decidendum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, deve essere respinta la richiesta della difesa regionale di \u0026#171;considerare l\u0026#8217;impugnazione, ove ritenuta ammissibile, rivolta [\u0026#8230;] alla parte in cui sono state aggiunte al testo previgente dell\u0026#8217;art. 154, comma 3, secondo periodo della LR n. 31/2008 le parole \u0026#8220;o da destinare\u0026#8221;\u0026#187;, giacch\u0026#233; il gravame ha invece ad oggetto l\u0026#8217;intero secondo periodo del comma 3 del citato art. 154, come appunto sostituito dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), impugnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte non pu\u0026#242; che constatare, del resto, come le due ragioni di censura sviluppate nel ricorso investano, sia da un punto di vista strettamente letterale, sia da uno sostanziale, l\u0026#8217;intera disposizione impugnata e non solo le parole \u0026#171;o da destinare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, ritenersi che oggetto delle odierne questioni sia l\u0026#8217;intero art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Restando sempre ai profili preliminari, correttamente la difesa statale esclude che la mancata impugnazione del testo previgente dell\u0026#8217;art. 154 della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008 \u0026#8211; che gi\u0026#224; consentiva l\u0026#8217;ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie di pavimento degli immobili rurali destinati ad agriturismo \u0026#8211; possa determinare una sorta di tacita accettazione della previsione regionale, con conseguente inammissibilit\u0026#224; delle odierne questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del ricorso in via principale non \u0026#232; preclusa dal carattere confermativo o riproduttivo di una disposizione rispetto ad altra norma non impugnata, in quanto \u0026#8220;ogni provvedimento legislativo esiste a s\u0026#233; e pu\u0026#242; formare oggetto di autonomo esame ai fini dell\u0026#8217;accertamento della sua legittimit\u0026#224;: l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;acquiescenza non si applica ai giudizi in via principale, atteso che la norma impugnata ha comunque l\u0026#8217;effetto di reiterare la lesione da cui deriva l\u0026#8217;interesse a ricorrere dello Stato (ex plurimis, sentenze n. 237, n. 98 e n. 60 del 2017, n. 39 del 2016, n. 215 e n. 124 del 2015)\u0026#8221; (sentenza n. 25 del 2021). Di conseguenza, una disposizione ripetitiva di una precedente norma \u0026#232; comunque impugnabile e oggetto di censura anche rispetto al contenuto riproduttivo o di rinvio\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2022; tra le pi\u0026#249; recenti, anche sentenze n. 24, n. 21 e n. 5 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Si pu\u0026#242; quindi procedere ad esaminare il primo gruppo di censure prospettate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 \u0026#232; impugnato, innanzitutto, in riferimento al principio di leale collaborazione e agli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente muove dalla specifica situazione della Regione Lombardia, nella quale manca una pianificazione paesaggistica frutto dell\u0026#8217;elaborazione congiunta di Stato e Regione, per sottolineare che solo al piano paesaggistico frutto della copianificazione spetterebbe individuare la tipologia delle trasformazioni compatibili e di quelle vietate, nonch\u0026#233; le condizioni delle eventuali trasformazioni. Ci\u0026#242; determinerebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel pari sarebbe violato il principio di leale collaborazione, poich\u0026#233; il carattere unilaterale dell\u0026#8217;iniziativa assunta dalla Regione si porrebbe in contrasto con il protocollo d\u0026#8217;intesa sottoscritto il 21 luglio 2017 dalla Regione Lombardia e dal Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali (oggi, Ministero della cultura), avente ad oggetto la redazione congiunta del piano paesaggistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sarebbe violato l\u0026#8217;art. 9 Cost., a causa dell\u0026#8217;abbassamento del livello di tutela paesaggistica determinato dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ritiene che le censure appena illustrate debbano essere trattate congiuntamente perch\u0026#233; tutte riconducibili a un\u0026#8217;unica ragione di impugnativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Consentendo l\u0026#8217;ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda (e non di pavimento) dei fabbricati da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristica, la disposizione regionale impugnata introduce la possibilit\u0026#224; di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, e ci\u0026#242; stabilisce senza prevedere al contempo una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono infatti idonei ad assolvere a questa specifica funzione di salvaguardia, n\u0026#233; il generico riferimento alla tutela del paesaggio (indicato tra le finalit\u0026#224; perseguite dalla Regione) contenuto nell\u0026#8217;art. 150, comma 1, lettera b), della stessa legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, n\u0026#233; l\u0026#8217;altrettanto generica previsione recata dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge statale n. 96 del 2006 di disciplina dell\u0026#8217;agriturismo, che attribuisce alle regioni il compito di disciplinare \u0026#171;gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell\u0026#8217;imprenditore agricolo ai fini dell\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonch\u0026#233; delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, in entrambi i casi, di disposizioni che indicano in via generale le finalit\u0026#224; e gli obiettivi che devono essere perseguiti dalla normativa regionale in materia di agriturismo, senza che da esse possano desumersi vincoli puntuali a tutela dei valori paesaggistici di volta in volta rilevanti nei singoli interventi di trasformazione del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Nel caso di specie, d\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;omessa indicazione, da parte della norma regionale impugnata, della espressa necessit\u0026#224; di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non pu\u0026#242; ritenersi compensata dalla possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome questa Corte ha ripetutamente affermato, invero, una tale omissione non determina di per s\u0026#233; l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione solo ove nella stessa regione sia operante un piano paesaggistico approvato secondo quanto previsto dagli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali (sentenze n. 187 e n. 24 del 2022, n. 124 e n. 54 del 2021). Laddove invece un piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non sia stato ancora approvato, \u0026#171;occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con tale pianificazione\u0026#187;, e ci\u0026#242; \u0026#171;[n]on perch\u0026#233; la Regione non possa in nessun caso attivare le proprie competenze legislative, ma perch\u0026#233; va evitato il rischio che esse [\u0026#8230;] permettano il consolidamento di situazioni tali da ostacolare il compiuto sviluppo della pianificazione paesaggistica\u0026#187; (sentenza n. 187 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, \u0026#171;[i] ritardi nella elaborazione del piano paesaggistico [\u0026#8230;], sebbene contrari agli obblighi gravanti sulla Regione e tali da produrre gravi disfunzioni (con conseguenti eventuali responsabilit\u0026#224;)\u0026#187; devono essere compensati con l\u0026#8217;esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio (sempre sentenza n. 187 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDirimente \u0026#232;, quindi, la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione Lombardia \u0026#232; attualmente rimessa non a un piano codeciso fra Stato e Regione, ma al piano territoriale regionale (PTR), approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 19 gennaio 2010, n. 951, e successivamente modificato e integrato. In particolare, la sezione 3 del PTR contiene il piano paesaggistico regionale (PPR), che ha recepito, consolidato e aggiornato il piano territoriale paesistico regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001 (artt. 19 e 102 della legge reg. Lombardia n. 12 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto, dunque, non si possa negare che la Regione Lombardia risulti dotata \u0026#8211; e lo sia in effetti gi\u0026#224; da prima dell\u0026#8217;entrata in vigore del codice dei beni culturali e del paesaggio \u0026#8211; di uno strumento di pianificazione specificamente orientato alla tutela del paesaggio, tuttora operante come parte del PTR, \u0026#232; altrettanto evidente che tale pianificazione esprime scelte imputabili in via esclusiva alla Regione stessa, alle quali lo Stato \u0026#232; rimasto estraneo, e che resta ancora inattuato, nella Regione, il modello di pianificazione paesaggistica prescritto dal medesimo codice, il cui tratto caratterizzante \u0026#232; costituito appunto dall\u0026#8217;elaborazione congiunta dello Stato e della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;indiscussa prevalenza del piano paesaggistico cos\u0026#236; elaborato, ripetutamente ribadita da questa Corte (tra le pi\u0026#249; recenti, sentenze n. 240, n. 229, n. 221, n. 192, n. 187, n. 45 e n. 24 del 2022; n. 261, n. 257, n. 251, n. 201, n. 164, n. 141, n. 74, n. 54 e n. 29 del 2021; n. 276 e n. 240 del 2020), non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel \u0026#171;dovere di assicurare \u0026#8220;che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti\u0026#8221; (art. 135, comma 1, cod. beni culturali)\u0026#187;. Dovere che \u0026#171;rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d\u0026#8217;insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite\u0026#187; (sentenza n. 187 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI principi di elaborazione congiunta, inderogabilit\u0026#224; e prevalenza del piano paesaggistico si impongono, quindi, al legislatore regionale, il quale non pu\u0026#242; n\u0026#233; esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, n\u0026#233; aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la mancanza di un piano paesaggistico frutto del pieno coinvolgimento dello Stato e della Regione e l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di trarre dalla normativa regionale un\u0026#8217;interpretazione tale da far ritenere comunque operanti i vincoli paesaggistici determinano l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata per violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica e, in connessione con esso, al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.4.\u0026#8211; \u0026#200; violato, infine, anche l\u0026#8217;art. 9 Cost. in ragione dell\u0026#8217;evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilit\u0026#224; di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.5.\u0026#8211; Per tutte queste ragioni, deve essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Restano assorbite le ulteriori censure promosse nei confronti della medesima norma.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 16 dicembre 2021, n. 23 (Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 novembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 dicembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20221219131853.pdf","oggetto":"Paesaggio - Pianificazione - Norme della Regione Lombardia - Modifiche alla l. reg. n. 31 del 2008 - Locali da destinare ad attivit\u0026#224; agrituristiche - Previsione della possibilit\u0026#224;, per una sola volta, dell\u0027ampliamento nella misura massima del dieci per cento della superficie lorda dei fabbricati, individuati nel certificato di connessione, gi\u0026#224; destinati o da destinare all\u0027attivit\u0026#224; agrituristica.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45228","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Elaborazione del piano paesaggistico - Prevalenza e inderogabilità del piano codeciso sulle previsioni del legislatore regionale - Fondamento - Necessità di assicurare una visione d\u0027insieme del territorio - Necessaria cautela delle Regioni a intervenire laddove il piano congiunto non sia stato ancora elaborato (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norma della Regione Lombardia che consente l\u0027ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica senza prevedere un\u0027espressa clausola di salvaguardia). (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI principi di elaborazione congiunta, inderogabilità e prevalenza del piano paesaggistico si impongono al legislatore regionale, il quale non può né esplicitamente derogare ai vincoli della pianificazione paesaggistica, né aggirarli introducendo, in assenza del piano codeciso, previsioni atte a pregiudicare le scelte condivise di tutela che nel piano stesso troveranno necessaria espressione. Il tratto caratterizzante del modello di pianificazione prescritto dal cod. beni culturali è da rinvenirsi nell\u0027elaborazione congiunta dello Stato e della regione, dalla quale deriva l\u0027indiscussa prevalenza del piano paesaggistico così elaborato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 229/2022- mass. 45121; S. 221/2022 - mass. 45132; S. 192/2022 - mass. 45031; S. 187/2022 - mass. 44957; S. 45/2022 - mass. 44647; S. 24/2022 - mass. 44559; S. 261/2021 - mass. 44443; S. 257/2021 - mass. 44381; S. 251/2021 - mass. 44411; S. 201/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44229; S. 164/2021; S. 141/2021 - mass. 44016; S. 74/2021 - mass. 43837; S. 54/2021 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e43731; S. 29/2021; S. 276/2020; S. 240/2020 - mass. 43216\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa prevalenza del piano paesaggistico codeciso tra lo Stato e la regione non costituisce una mera petizione di principio, ma sottende quel dovere di assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti, che rinviene il suo imprescindibile presupposto nella visione d\u0027insieme delle aree da tutelare e dei contesti in cui le medesime sono inserite. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 187/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027omessa indicazione, da parte di una norma regionale, della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore non ne determina di per sé l\u0027illegittimità costituzionale ove nella regione sia operante un piano paesaggistico codeciso. Laddove, invece, quest\u0027ultimo non sia stato approvato occorre maggiore cautela nel valutare la portata precettiva delle norme che intersechino profili attinenti con la pianificazione paesaggistica, sicché i ritardi nella elaborazione del detto piano paesaggistico devono essere compensati con l\u0027esplicitazione del necessario rispetto della normativa posta a tutela del paesaggio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 187/2022 - mass. 44961; S. 24/2022 - mass. 44566; S. 124/2021 - mass. 43936; S. 54/2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., in relazione al principio della necessaria copianificazione paesaggistica di cui agli artt. 135, 143 e 145 cod. beni culturali, nonché del principio di leale collaborazione e dell\u0027art. 9 Cost. - l\u0027art. 6, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Lombardia n. 23 del 2021 che, modificando l\u0027art. 154, comma 3, della legge reg. Lombardia n. 31 del 2008, consente l\u0027ampliamento, nella misura massima del dieci per cento, della superficie lorda dei fabbricati da destinare ad attività agrituristica. La disposizione impugnata dal Governo introduce la possibilità di aumentare la volumetria degli edifici esistenti in zona agricola, senza prevedere una espressa e adeguata clausola di salvaguardia dei beni sottoposti a tutela paesaggistica. Né, nel caso in esame, l\u0027omessa indicazione della espressa necessità di rispettare il piano paesaggistico o il codice di settore può ritenersi compensata dalla possibilità di un\u0027interpretazione rispettosa dei vincoli suddetti, risultando dirimente la circostanza che la pianificazione paesaggistica nella Regione non è rimessa a un piano codeciso, ma al piano territoriale regionale approvato dal Consiglio regionale. La disposizione viola anche l\u0027art. 9 Cost., in ragione dell\u0027evidente abbassamento del livello di tutela paesaggistica derivante da una previsione che estende la possibilità di ampliamento dei fabbricati rurali, senza considerare gli effetti sul paesaggio). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 240/2022 - mass. 45215\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"16/12/2021","data_nir":"2021-12-16","numero":"23","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":"sostitutiva del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Lombardia","data_legge":"05/12/2008","data_nir":"2008-12-05","numero":"31","articolo":"154","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"135","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"143","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"145","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44006","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 251/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"157","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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