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nonché la lettera f), recante la seguente disposizione: “f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.”, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza”.","atti_registro":"ref. 182","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 11\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2025\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta da:\r\n Presidente: Giovanni AMOROSO; Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di ammissibilit\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale), della richiesta di \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003epopolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#171;adottato da cittadino italiano\u0026#187; e \u0026#171;successivamente alla adozione\u0026#187;, e lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), iscritto al n. 182 del registro ammissibilit\u0026#224; \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVista\u003c/em\u003e l\u0026#8217;ordinanza del 12 dicembre 2024 con la quale l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003epresso la Corte di cassazione ha dichiarato conforme a legge la richiesta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025 il Giudice relatore Filippo Patroni Griffi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Enrico Grosso per Riccardo Magi, Francesco Corleone e Ivano Novelli nella qualit\u0026#224; di promotori;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8722; Con ordinanza del 12 dicembre 2024, depositata il successivo 13 dicembre, l\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge 25 maggio 1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo), ha dichiarato legittima la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare abrogativo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 75 della Costituzione sul seguente quesito: \u0026#171;Volete voi abrogare l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#8220;adottato da cittadino italiano\u0026#8221; e \u0026#8220;successivamente alla adozione\u0026#8221;; nonch\u0026#233; la lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), recante la seguente disposizione: \u0026#8220;\u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.\u0026#8221;, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza\u0026#8221;?\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8722; L\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 32 della legge n. 352 del 1970, ha stabilito la seguente denominazione della richiesta referendaria: \u0026#171;Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8722; Ricevuta comunicazione dell\u0026#8217;ordinanza dell\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, il Presidente di questa Corte ha fissato, per la conseguente deliberazione, la camera di consiglio del 20 gennaio 2025, disponendo che ne fosse data comunicazione ai presentatori della richiesta di\u003cem\u003e referendum\u003c/em\u003e e al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell\u0026#8217;art. 33, secondo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; In data 8 gennaio 2025, i promotori e presentatori della richiesta referendaria hanno depositato una memoria a sostegno della sua ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8722; I promotori osservano, innanzitutto, che l\u0026#8217;intervento abrogativo interessa due disposizioni, contenute all\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), \u0026#171;inscindibilmente legate\u0026#187; ai fini del raggiungimento dello scopo referendario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla richiesta di abrogazione totale dell\u0026#8217;indicato art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) \u0026#8211; che prevede il decorso di dieci anni di residenza legale nel territorio della Repubblica quale presupposto per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana ai cittadini di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; si affianca, infatti, la richiesta di abrogazione parziale della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del medesimo comma 1, ove attualmente si stabilisce che il decorso di cinque anni di residenza legale quale presupposto per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana a cittadini di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE sia previsto per il caso dello straniero maggiorenne che sia stato adottato da cittadino italiano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer mezzo dell\u0026#8217;abrogazione di due incisi contenuti nella suddetta disposizione \u0026#8211; \u0026#171;adottato da cittadino italiano\u0026#187; e \u0026#171;successivamente alla adozione\u0026#187; \u0026#8211; il requisito dei cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica al fine di poter presentare richiesta di naturalizzazione varrebbe per tutti i cittadini maggiorenni di Stati non appartenenti all\u0026#8217;UE: sarebbe questo l\u0026#8217;\u0026#171;effetto giuridicamente chiarissimo ed univoco\u0026#187; della richiesta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8722; Cos\u0026#236; descritto il quesito, i promotori affermano che le disposizioni oggetto della richiesta sono estranee alle materie per le quali l\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost. preclude il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEscludono, altres\u0026#236;, che la legge sulla cittadinanza sia in qualche modo esecutiva di obblighi internazionali o posti dall\u0026#8217;Unione europea, ovvero attuative di questi ultimi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon potrebbe ricavarsi, infatti, alcun obbligo dal \u0026#171;mero \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e\u0026#187; per l\u0026#8217;acquisto della cittadinanza da parte dei rifugiati previsto dalla convenzione di Ginevra per lo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di rifugiato. Le norme internazionali, infatti, si limitano a prevedere che gli Stati facilitano l\u0026#8217;assimilazione e la naturalizzazione dei rifugiati e degli apolidi e si sforzano di accelerarne la procedura. Si tratterebbe, pertanto, di \u0026#171;una mera clausola generica di \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e\u0026#187; che, ad ogni modo, l\u0026#8217;esito positivo del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e non farebbe altro che assecondare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNessun limite deriverebbe neppure dall\u0026#8217;ordinamento dell\u0026#8217;Unione europea, essendo invece l\u0026#8217;intera materia \u0026#171;pura espressione di sovranit\u0026#224; interna\u0026#187;. Al limite, una qualche influenza il diritto UE pu\u0026#242; averlo sui casi di revoca, rinuncia o riacquisto della cittadinanza UE, fermo restando che la Corte di giustizia ha sindacato \u0026#171;esclusivamente le possibili violazioni \u0026#8211; da parte delle leggi nazionali \u0026#8211; del diritto di accesso alla difesa, o del diritto al rispetto della vita privata e familiare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8722; I promotori escludono, altres\u0026#236;, che possano venire in considerazione i limiti delle leggi a contenuto costituzionalmente vincolato e delle leggi costituzionalmente necessarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe del tutto discrezionale, infatti, il requisito temporale di residenza ai fini della richiesta di concessione della cittadinanza. Anche a voler considerare indispensabile, in quanto tale, l\u0026#8217;esistenza di una legge sulla cittadinanza, le specifiche disposizioni di cui si chiede l\u0026#8217;abrogazione non sarebbero \u0026#171;in s\u0026#233; e per s\u0026#233; obbligatorie, n\u0026#233; nell\u0026#8217;esistenza n\u0026#233; nel contenuto\u0026#187;. La Costituzione, infatti, \u0026#171;si limita a presupporre implicitamente che vi sia una legge statale che definisca chi siano i cittadini e a quali condizioni si possa diventare cittadini (art. 117, comma 2, lett. \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e) Cost.) e che la revoca della cittadinanza non sia fondata su motivi politici (art. 22 Cost.)\u0026#187;, ma non pone alcuno specifico vincolo al legislatore \u0026#171;in ordine ai contenuti della disciplina della cittadinanza, tanto meno in ordine ai requisiti per la sua concessione agli stranieri lungo-residenti\u0026#187;. Peraltro, \u0026#171;la natura parziale e puntuale della richiesta referendaria\u0026#187; ulteriormente confermerebbe la sua ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8722; Quanto ai limiti in ordine alla formulazione del quesito, i promotori rilevano dapprima che esso, per quanto abbia a oggetto due diverse disposizioni, \u0026#232; \u0026#171;sicuramente dotato di una matrice razionalmente unitaria\u0026#187;. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; \u0026#171;[i]l combinato disposto della doppia abrogazione produce un effetto chiaro, perfettamente intelligibile dall\u0026#8217;elettore e assolutamente univoco: quello di ridurre il lasso di tempo di residenza legale in Italia affinch\u0026#233; un cittadino di Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea possa presentare una domanda di concessione della cittadinanza italiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa normativa di risulta, d\u0026#8217;altro canto, sarebbe \u0026#171;totalmente autoapplicativa\u0026#187; e \u0026#171;del tutto coerente rispetto allo scopo perseguito\u0026#187;, incorporato nel quesito. La doppia abrogazione sarebbe, anzi, funzionale a dare coerenza e chiarezza al quesito: \u0026#171;la sola abrogazione referendaria della lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), in mancanza di tale contestuale e ulteriore abrogazione parziale a fini riespansivi della lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), produrrebbe il risultato paradossale (del tutto controproducente e opposto all\u0026#8217;intento perseguito dai promotori) di impedire sempre e comunque ai cittadini di Stati non appartenenti all\u0026#8217;Unione europea \u0026#8211; esclusi gli adottati da cittadino italiano o coloro che abbiano ottenuto in Italia il riconoscimento dello \u003cem\u003estatus \u003c/em\u003edi rifugiato, oltre che agli apolidi \u0026#8211; di chiedere ed eventualmente ottenere la concessione della cittadinanza italiana\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; la normativa di risulta determinerebbe l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano di richiedere la concessione della cittadinanza. Anche costui, infatti, potr\u0026#224; proporre la relativa domanda dopo solo cinque anni di residenza \u0026#171;e non gi\u0026#224; dopo un periodo (normalmente pi\u0026#249; lungo) di cinque anni dall\u0026#8217;avvenuta adozione da parte del cittadino italiano\u0026#187;, come oggi disposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.1.\u0026#8722; Il quesito non presenterebbe neppure caratteri di manipolativit\u0026#224; tali da rendere la richiesta referendaria inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte, infatti, \u0026#171;non ha mai ritenuto che i \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003ec.d. \u0026#8220;manipolativi\u0026#8221; siano di per s\u0026#233; inammissibili\u0026#187;. Ci\u0026#242; che \u0026#232; necessario \u0026#232; che dall\u0026#8217;abrogazione parziale derivi \u0026#171;come effetto naturale e spontaneo, la ricomposizione del tessuto normativo rimanente\u0026#187; (sentenza n. 15 del 2008) e che, quindi, il quesito non manipoli eccessivamente la legislazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer l\u0026#8217;individuazione della manipolazione inammissibile resta quale riferimento principale, continuano i promotori, la sentenza n. 36 del 1997. Allora, sulla base di princ\u0026#236;pi \u0026#171;poi affinati e precisati da una serie di pronunce successive\u0026#187;, questa Corte avrebbe affermato che il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e \u0026#171;\u0026#232; ammissibile in tutti i casi in cui la disciplina di risulta (quella, cio\u0026#232;, che deriva dall\u0026#8217;abrogazione parziale di una serie di disposizioni, o anche solo di frammenti di esse, e che deve comunque essere \u0026#8211; come si diceva in precedenza \u0026#8211; autoapplicativa) derivi dalla \u0026#8220;fisiologica espansione\u0026#8221; di norme che gi\u0026#224; precedentemente erano contenute nella legge oggetto di abrogazione parziale\u0026#187;. Il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e sarebbe invece inammissibile tutte le volte in cui \u0026#171;dal ritaglio abrogativo derivi \u0026#8220;una nuova statuizione, non ricavabile \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;ordinamento, ma anzi del tutto estranea al contesto normativo\u0026#8221;\u0026#187;, mediante lo \u0026#171;stravolgimento dell\u0026#8217;originaria \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e struttura della disposizione\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 36 del 1997): ci\u0026#242; che produrrebbe la \u0026#171;sostituzione della norma abroganda con altra assolutamente diversa, non derivante direttamente dall\u0026#8217;estensione di preesistenti norme o dal ricorso a forme autointegrative\u0026#187;. Tra le pronunce successive che avrebbero confermato tale orientamento, particolare rilievo assumerebbe la sentenza n. 26 del 2017, ove si ribadisce, innanzitutto, che la tecnica del ritaglio non pu\u0026#242; determinare \u0026#171;un assetto normativo sostanzialmente nuovo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta referendaria, secondo i promotori, rispetterebbe i criteri dettati dalla richiamata giurisprudenza: \u0026#171;all\u0026#8217;esito dell\u0026#8217;abrogazione parziale non si produrrebbe affatto una norma del tutto nuova, estranea al tessuto normativo preesistente\u0026#187;, n\u0026#233; \u0026#171;una norma risultante dalla mera \u0026#8220;saldatura di frammenti lessicali eterogenei\u0026#8221; (cfr. la sent. n. 26/2011 [\u0026#8230;])\u0026#187;. La legislazione vigente, infatti, gi\u0026#224; consente allo straniero maggiorenne di chiedere la cittadinanza dopo un certo numero di anni di residenza, cos\u0026#236; come gi\u0026#224; oggi talune categorie di stranieri (maggiorenni adottati da italiani, apolidi, rifugiati) possono richiederla dopo cinque anni di residenza legale. Sarebbe allora \u0026#171;del tutto evidente\u0026#187; che il quesito \u0026#171;non determina affatto la creazione di una normativa nuova\u0026#187;, ma soltanto l\u0026#8217;espansione di una normativa gi\u0026#224; oggi esistente e applicabile: il che segnerebbe la differenza tra l\u0026#8217;odierna richiesta e quella ritenuta inammissibile con la sentenza n. 26 del 2017, la quale attraverso l\u0026#8217;eliminazione di \u0026#171;mere espressioni linguistiche\u0026#187; intendeva \u0026#171;\u0026#8220;confezionare\u0026#8221; una normativa di risulta\u0026#187; che sarebbe stata \u0026#171;del tutto nuova\u0026#187; rispetto \u0026#171;al tessuto normativo preesistente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI promotori ribadiscono, poi, che la misura temporale di cinque anni di residenza \u0026#171;costituisce di per s\u0026#233; un limite ordinario e concorrente con altri, non certo eccezionale\u0026#187;, il quale ben potrebbe venire esteso, per mezzo di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, a \u0026#171;una categoria di soggetti pi\u0026#249; ampia rispetto ad oggi\u0026#187;. D\u0026#8217;altra parte, le tre categorie cui quel limite temporale di residenza \u0026#232; oggi applicabile (apolidi, rifugiati e maggiorenni adottati da cittadino) \u0026#171;non risultano protette \u0026#8211; con riferimento ai tempi di acquisto della cittadinanza \u0026#8211; da alcuno specifico obbligo internazionale o costituzionale, che imponga un requisito temporale di residenza pi\u0026#249; breve, rispetto alla generalit\u0026#224; degli stranieri, ai fini della presentazione della domanda di naturalizzazione\u0026#187;. Non a caso, ricordano i promotori, la legge 13 giugno 1912, n. 555 (Sulla cittadinanza italiana) prevedeva il termine di cinque anni \u0026#171;per tutti gli stranieri senza distinzione\u0026#187;, termine dunque che \u0026#232; gi\u0026#224; stato a lungo in vigore nel nostro ordinamento e che \u0026#171;\u0026#232; attualmente previsto dalla maggior parte delle legislazioni degli Stati membri dell\u0026#8217;Unione europea\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene sottolineato, infine, come la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) non sia una \u0026#171;\u0026#8220;norma di chiusura\u0026#8221; di carattere generale\u0026#187;, n\u0026#233; la legge n. 91 del 1992 prevede \u0026#171;alcuna \u0026#8220;norma residuale\u0026#8221;\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 9, comma 1, al contrario, prevede \u0026#171;quattro diverse possibili durate, alternative e concorrenti, ciascuna delle quali dotata di identica rilevanza e dimensione giuridica\u0026#187;, sicch\u0026#233; la richiesta referendaria non determina \u0026#171;alcuna radicale modificazione o alterazione delle scelte di fondo operate dal legislatore del 1992 in tema di naturalizzazione, che restano del tutto intatte\u0026#187;, ma \u0026#171;ha ad oggetto soltanto uno specifico contenuto della disciplina della concessione della cittadinanza italiana\u0026#187;, quello concernente il requisito temporale di residenza.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8722; La richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo investe l\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, proponendo l\u0026#8217;abrogazione integrale della lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e l\u0026#8217;abrogazione parziale della lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#171;adottato da cittadino italiano\u0026#187; e \u0026#171;successivamente alla adozione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Nella camera di consiglio del 20 gennaio 2025, questa Corte, come gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte avvenuto in passato, ha consentito l\u0026#8217;illustrazione orale delle memorie depositate dai soggetti presentatori del \u003cem\u003ereferendum \u003c/em\u003eai sensi dell\u0026#8217;art. 33, terzo comma, della legge n. 352 del 1970.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Le disposizioni oggetto della richiesta sono estranee alle materie per le quali l\u0026#8217;art. 75, secondo comma, Cost. preclude il ricorso all\u0026#8217;istituto del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSin dalla sentenza n. 16 del 1978, questa Corte ha peraltro rilevato che esistono \u0026#171;valori di ordine costituzionale, riferibili alle strutture od ai temi delle richieste referendarie, da tutelare escludendo i relativi \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, al di l\u0026#224; della lettera dell\u0026#8217;art. 75 secondo comma Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, non venendo tuttavia in rilievo limiti concernenti l\u0026#8217;ambito materiale investito dalla richiesta referendaria, questa Corte \u0026#232; chiamata a valutare il rispetto dei soli requisiti concernenti la formulazione del quesito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992 indica i presupposti al ricorrere dei quali lo straniero pu\u0026#242; fare domanda per la concessione della cittadinanza italiana; domanda a partire dalla cui presentazione decorrono i ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei, per definire il relativo procedimento (art. 9-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePu\u0026#242; presentare tale domanda ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1: lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che \u0026#232; nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), salvo non si ricada nella diversa ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente all\u0026#8217;adozione (lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e); lo straniero che ha prestato servizio, anche all\u0026#8217;estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato (lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e); il cittadino di uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea, se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della Repubblica (lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e); l\u0026#8217;apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica (lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), cui, ai sensi del successivo art. 16, comma 2, \u0026#232; equiparato lo straniero che sia stato riconosciuto rifugiato; il cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;Unione europea, se risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quesito referendario \u0026#232; volto a ottenere, congiuntamente, l\u0026#8217;abrogazione integrale di quest\u0026#8217;ultima ipotesi (art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e) e l\u0026#8217;abrogazione delle sole parole \u0026#171;adottato da cittadino italiano\u0026#187; e \u0026#171;successivamente alla adozione\u0026#187; all\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e). La combinazione delle due diverse abrogazioni avrebbe quale esito che, al fine di poter presentare richiesta di concessione della cittadinanza, il requisito dei cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica varrebbe \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), quale risultante dal \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e \u0026#8211; per tutti gli stranieri maggiorenni con cittadinanza di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;esito non \u0026#232; soltanto quello esplicitato dai promotori nella memoria e nella illustrazione orale, ma \u0026#8211; ed \u0026#232; ci\u0026#242; che rileva alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; \u0026#232; la finalit\u0026#224; obbiettivamente ricavabile dalla formulazione del quesito e dall\u0026#8217;incidenza dello stesso sul quadro normativo di riferimento (da ultimo, sentenza n. 50 del 2022). Del resto, la stessa denominazione stabilita dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, che \u0026#232; volta a \u0026#171;identificare l\u0026#8217;oggetto del quesito, cos\u0026#236; da renderlo comprensibile agli elettori chiamati ad esprimere un voto pienamente consapevole, irrinunciabile requisito di un atto libero e sovrano del corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2022), esplicita il senso complessivo della richiesta referendaria, che \u0026#232; appunto quello di portare da dieci a cinque gli anni di residenza legale in Italia affinch\u0026#233; il cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE possa presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8722; Ci\u0026#242; detto, il quesito \u0026#232; omogeneo, chiaro e univoco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa richiesta referendaria, come si \u0026#232; gi\u0026#224; visto, incide su due diverse disposizioni, in modo da farne sopravvivere all\u0026#8217;esito positivo del\u003cem\u003e referendum\u003c/em\u003e, parzialmente abrogata, una soltanto (l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e). Le disposizioni oggetto del quesito regolano entrambe il medesimo istituto \u0026#8211; la concessione della cittadinanza \u0026#8211; e, pi\u0026#249; in particolare, dettano due presupposti in presenza dei quali poter presentare la domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl quesito ha una \u0026#171;matrice razionalmente unitaria\u0026#187; (sentenza n. 16 del 1978), in quanto le due abrogazioni, l\u0026#8217;una inscindibilmente connessa all\u0026#8217;altra, sono funzionali a determinare un\u0026#8217;unitaria normativa di risulta, cos\u0026#236; da sottoporre all\u0026#8217;elettore una scelta \u0026#8211; chiara, univoca e facilmente intellegibile \u0026#8211; in ordine agli anni di residenza nel territorio della Repubblica necessari, per il maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE, per poter presentare domanda di concessione della cittadinanza italiana: dieci, come attualmente dispone l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), o cinque, come eventualmente disporrebbe, parzialmente modificato, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) in caso di approvazione del\u003cem\u003e referendum\u003c/em\u003e abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ulteriore conferma della chiarezza e univocit\u0026#224; del quesito, deve rilevarsi, con il comitato promotore, che la parziale abrogazione dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) non determinerebbe alcuna modificazione \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edella posizione dello straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano ma, anzi, consentirebbe anche a quest\u0026#8217;ultimo di richiedere la concessione della cittadinanza dopo solo cinque anni di residenza sul territorio nazionale: ai sensi della disciplina vigente, invece, i cinque anni decorrono dall\u0026#8217;adozione, anche per il caso in cui si sia gi\u0026#224; legalmente residenti in Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8722; Il quesito referendario, pur combinando due abrogazioni, una totale e una parziale, per dar vita a un\u0026#8217;unitaria normativa di risulta, neppure \u0026#171;contraddice la natura abrogativa dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; (sentenza n. 59 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, infatti, se ha da tempo affermato che \u0026#232; ammissibile anche la formulazione di quesiti che abbiano a oggetto singole parole o singole frasi, eventualmente anche prive di un autonomo significato normativo (sentenza n. 32 del 1993), ha altres\u0026#236; costantemente precisato che tale tecnica \u0026#8211; pur potendo portare a \u0026#171;importanti sviluppi normativi\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2022), in quanto \u0026#171;abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente\u0026#187; (sentenze n. 16 e n. 15 del 2008) \u0026#8211; non deve per\u0026#242; trasformare il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 75 Cost. in \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e propositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl carattere abrogativo del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, dunque, non \u0026#232; tradito, di per s\u0026#233;, dalla manipolazione dei testi normativi \u0026#8211; ovvero dalla formulazione di quesiti che pongano in essere \u0026#171;operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2020) \u0026#8211; ma quando attraverso quesiti siffatti si proponga al corpo elettorale non tanto \u0026#171;una ablazione di contenuti normativi quanto una nuova norma direttamente costruita con una tecnica di tagli e cuciture\u0026#187; (sentenza n. 50 del 2000), che si riveli quale \u0026#171;nuova statuizione, non ricavabile \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e dall\u0026#8217;ordinamento, [\u0026#8230;] del tutto estranea al contesto normativo\u0026#187; (sentenza n. 36 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8722; Deve ritenersi che l\u0026#8217;odierno quesito referendario sia \u0026#171;privo di quei connotati di manipolativit\u0026#224; idonei a denotare un carattere \u0026#8220;surrettiziamente propositivo\u0026#8221; dell\u0026#8217;alternativa posta al corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 57 del 2022). La richiesta, infatti, non \u0026#232; volta a sostituire la disciplina vigente \u0026#171;con un\u0026#8217;altra disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo, che il quesito ed il corpo elettorale non possono creare \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e n\u0026#233; direttamente costruire\u0026#187; (sentenza n. 13 del 1999). E sotto tale profilo non risulta quindi superata la \u0026#8220;soglia di tollerabile manipolativit\u0026#224;\u0026#8221; consentita al quesito, la quale del resto \u0026#232; in certa misura inevitabile, senza che per ci\u0026#242; solo il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e dismetta il proprio carattere abrogativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; detto, la finalit\u0026#224; dei presentatori, incorporata nel quesito, \u0026#232; quella di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinch\u0026#233; i cittadini di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE possano richiedere la cittadinanza italiana. Tale finalit\u0026#224; \u0026#232; raggiunta intervenendo sul tessuto normativo della legge n. 91 del 1992 nell\u0026#8217;unico modo possibile, stante la necessit\u0026#224; che all\u0026#8217;esito del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo residui una disciplina totalmente autoapplicativa che, pur nell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore, regoli l\u0026#8217;acquisto della cittadinanza da parte di tali soggetti, dovendosi senz\u0026#8217;altro ritenere che una disciplina della concessione della cittadinanza ad essi debba esistere e inserirsi sistematicamente nella pi\u0026#249; generale disciplina della materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa combinazione delle due abrogazioni proposte dal quesito, in altri termini, lascerebbe vigente, modificato, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), il quale disporrebbe che tutti gli stranieri maggiorenni, con cittadinanza di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE \u0026#8211; e non pi\u0026#249; soltanto gli stranieri maggiorenni adottati da cittadini italiani \u0026#8211; potrebbero presentare richiesta di concessione della cittadinanza, una volta trascorsi cinque anni di residenza legale nel territorio della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale normativa non sarebbe n\u0026#233; del tutto estranea al contesto normativo, n\u0026#233; determinerebbe uno \u0026#171;stravolgimento dell\u0026#8217;originaria \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e struttura della disposizione\u0026#187; (sentenza n. 36 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 91 del 1992, infatti, gi\u0026#224; prevede la possibilit\u0026#224; per lo straniero maggiorenne cittadino di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE di richiedere la cittadinanza italiana trascorso un certo periodo \u0026#8211; dieci anni \u0026#8211; sul territorio della Repubblica: \u0026#232; quanto precisamente stabilisce una delle due disposizioni oggetto della richiesta (art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e). In caso di approvazione del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo, pertanto, verrebbe a essere modificato esclusivamente il tempo di residenza legale necessario per poter presentare la domanda di cittadinanza \u0026#8211; pari a cinque anni \u0026#8211; restando invece fermi i soggetti che potranno fare la richiesta, i restanti requisiti per presentarla (la residenza nel territorio della Repubblica e, ai sensi dell\u0026#8217;art. 9.1, l\u0026#8217;adeguata conoscenza della lingua italiana), nonch\u0026#233; la natura di \u0026#171;atto squisitamente discrezionale di \u0026#8220;alta amministrazione\u0026#8221;\u0026#187; del provvedimento concessorio (cos\u0026#236; da ultimo, in linea con la consolidata giurisprudenza amministrativa, Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 20 giugno 2024, n. 5516).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa rilevato che lo stesso quinquennio di residenza legale sul territorio nazionale \u0026#8211; oltre a essere stato per lungo tempo, nell\u0026#8217;ordinamento giuridico italiano, il requisito temporale la cui sussistenza era necessaria allo straniero per poter richiedere la cittadinanza italiana (art. 4, comma primo, numero 2, della legge n. 555 del 1912) \u0026#8211; \u0026#232; il requisito gi\u0026#224; oggi necessario ove vogliano richiedere la cittadinanza italiana gli stranieri maggiorenni adottati da cittadino italiano (ai sensi dell\u0026#8217;altra disposizione oggetto della richiesta referendaria, l\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), gli apolidi (art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), nonch\u0026#233; coloro che siano stati riconosciuti rifugiati (art. 16): i cinque anni di residenza legale, pertanto, non sono una cifra che \u0026#171;figura in tutt\u0026#8217;altro contesto normativo\u0026#187; (sentenza n. 36 del 1997) ma, al contrario, sono cifra gi\u0026#224; utilizzata dal legislatore per le medesime esigenze (sentenza n. 26 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi pu\u0026#242; ancora osservare, infine, che neppure verrebbe meno la distinzione oggi prevista dal legislatore, sul piano del periodo di residenza legale necessario per poter richiedere la cittadinanza italiana, tra cittadini di uno Stato appartenente all\u0026#8217;UE e cittadini di uno Stato non appartenente all\u0026#8217;UE. I primi, difatti, continuerebbero a maturare il requisito trascorsi legalmente quattro anni nel territorio della Repubblica, secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;approvazione della richiesta referendaria, pertanto, non genererebbe \u0026#171;un assetto normativo sostanzialmente nuovo [\u0026#8230;] da imputare direttamente alla volont\u0026#224; propositiva di creare diritto, manifestata dal corpo elettorale\u0026#187; (sentenza n. 26 del 2017). La normativa di risulta, al contrario, sarebbe pienamente in linea non solo con i princ\u0026#236;pi (sentenza n. 49 del 2022), ma anche con le stesse regole gi\u0026#224; contenute nel testo legislativo sottoposto a parziale abrogazione, impiegando un criterio gi\u0026#224; utilizzato dal legislatore (sentenza n. 13 del 1999) e del quale non muterebbe i \u0026#171;tratti caratterizzanti\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8722; In conclusione, non ostandovi alcuna ragione di ordine costituzionale, la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e deve essere dichiarata ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e ammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole \u0026#171;adottato da cittadino italiano\u0026#187; e \u0026#171;successivamente alla adozione\u0026#187;, e lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), dichiarata legittima dall\u0026#8217;Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilippo PATRONI GRIFFI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 febbraio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250207124747.pdf","oggetto":"Referendum - Richiesta di referendum abrogativo denominata \"Cittadinanza italiana: Dimezzamento da 10 a 5 anni dei tempi di residenza legale in Italia dello straniero maggiorenne extracomunitario per la richiesta di concessione della cittadinanza italiana\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46625","titoletto":"Giudizio costituzionale per l’ammissibilità del Referendum – Formulazione del quesito – Individuazione dell’oggetto in singole parole o singole frasi – Condizioni e limiti – Possibile trasformazione del referendum abrogativo in propositivo – Esclusione. (Classif. 116005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ammissibile la formulazione di quesiti referendari che abbiano a oggetto singole parole o singole frasi, eventualmente anche prive di un autonomo significato normativo, a condizione che tale tecnica, pur potendo comportare importanti sviluppi normativi (in quanto abrogare non significa non disporre, ma disporre diversamente), non trasformi il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e abrogativo in \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e propositivo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2022 - mass. 44677; S. 16/2008 - mass. 32090; S. 15/2008 - mass. 32083; S. 32/1993\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46626","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46626","titoletto":"Giudizio costituzionale per l\u0027ammissibilità del Referendum - Formulazione del quesito - Ablazione di contenuti normativi e manipolazione mediante ritaglio - Condizioni e limiti - Divieto di costruire una nuova norma non ricavabile ex se dall\u0027ordinamento ed estranea al contesto normativo. (Classif. 116005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl carattere abrogativo del \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e non è tradito, di per sé, dalla manipolazione dei testi normativi – ovvero dalla formulazione di quesiti che pongano in essere operazioni di ritaglio di frammenti normativi e di singole parole – ma dalla presentazione al corpo elettorale, attraverso quesiti siffatti, non tanto di un’ablazione di contenuti normativi, quanto di una nuova norma direttamente costruita con una tecnica di tagli e cuciture, quale nuova statuizione non ricavabile \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e dall’ordinamento e del tutto estranea al contesto normativo. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2020 - mass. 42252; S. 50/2000 - mass. 25167; S. 36/1997\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46627","numero_massima_precedente":"46625","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46627","titoletto":"Referendum - Referendum abrogativo - Concessione della cittadinanza italiana - Finalità della richiesta referendaria - Riduzione, da dieci a cinque anni, del periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di uno Stato non appartenente all\u0027UE possano presentare richiesta - Assenza delle cause di inammissibilità previste dall\u0027art. 75 Cost. - Omogeneità, chiarezza e univocità del quesito - Assenza di carattere propositivo - Disciplina di risulta coerente con i principi e le regole già espresse dal legislatore - Ammissibilità della richiesta. (Classif. 214002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata ammissibile la richiesta di \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e popolare per l’abrogazione dell’art. 9, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), limitatamente alle parole «adottato da cittadino italiano» e «successivamente alla adozione», e lett. \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), della legge n. 91 del 1992, dichiarata legittima dall’Ufficio centrale per il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e, costituito presso la Corte di cassazione, con ordinanza del 12 dicembre 2024. Il quesito referendario, che ha la finalità di ridurre da dieci a cinque anni il periodo di residenza legale necessario affinché i cittadini di uno Stato non appartenente all’UE possano richiedere la cittadinanza italiana, è estraneo alle materie precluse all’istituto referendario dall’art. 75 Cost. e, secondo una matrice razionalmente unitaria, conduce l’elettore a una scelta chiara, univoca e facilmente intellegibile. Esso non valica la “soglia di tollerabile manipolatività” consentita – peraltro, in certa misura, inevitabile, senza che per ciò solo il \u003cem\u003ereferendum\u003c/em\u003e dismetta il proprio carattere abrogativo – e non denota un carattere “surrettiziamente propositivo” dell’alternativa posta al corpo elettorale. Nemmeno determina lo stravolgimento dell’originaria \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, essendo i cinque anni di residenza legale una cifra già utilizzata dal legislatore per le medesime esigenze: la normativa di risulta sarebbe pienamente in linea non solo con i princìpi, ma anche con le stesse regole già contenute nel testo legislativo sottoposto a parziale abrogazione, impiegando un criterio già utilizzato dal legislatore e del quale non muterebbe i tratti caratterizzanti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 59/2022 - mass. 44637; S. 57/2022 - mass. 44750-44751; S. 26/2017 - mass. 39549-39550; S. 13/1999 - mass. 24412; S. 16/1978 - mass. 14196\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46626","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero":"91","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lettera b)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"05/02/1992","data_nir":"1992-02-05","numero":"91","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lettera f)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-02-05;91~art9"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45806","autore":"","titolo":"Corte costituzionale, sentenza 7 febbraio 2025, n. 11","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"916","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46297","autore":"Bascherini G.","titolo":"Il tempo che ci vuole a diventare cittadini. Il \u0027referendum\u0027 sulla cittadinanza, la natura concessoria della naturalizzazione e il criterio della residenza","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"71","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45902","autore":"Bonetti P.","titolo":"Il referendum popolare abrogativo in materia di cittadinanza italiana: ammissibilità e significato costituzionali","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.osservatorioaic.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"27","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45901_2025_11.pdf","nome_file_fisico":"11_2025+1_Bonetti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"46334","autore":"Leone S.","titolo":"La sentenza sull’ammissibilità del “referendum cittadinanza”: qualcosa è cambiato in tema di manipolatività?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.nomos-leattualitaneldiritto.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46333_2025_11.pdf","nome_file_fisico":"11-2025+26-2017_Leone.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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