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G.R. della Calabria numero 196 del 3 marzo 2008, recante: \u0026#8220;Approvazione protocollo d\u0026#8217;intesa per la stabilizzazione del personale precario del comparto e direttiva alle Aziende\u0026#8221;, relativamente al personale gi\u0026#224; riqualificato quale operatore socio sanitario in virt\u0026#249; del medesimo Protocollo, nel rispetto della normativa vigente in materia\u0026#187;; infine l\u0026#8217;art. 4 prevede che \u0026#171;[d]all\u0026#8217;attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente le disposizioni recate dai predetti articoli, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;intera legge regionale, in considerazione del suo carattere normativo omogeneo e della mancanza di copertura finanziaria del provvedimento normativo, presentano vari profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via preliminare la difesa dello Stato rappresenta che il 17 dicembre 2009 la Regione Calabria ha firmato l\u0026#8217;Accordo per il piano di rientro dal disavanzo per la spesa sanitaria e, con delibera del Consiglio dei ministri del 30 luglio 2010, la Regione \u0026#232; stata commissariata ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma l, del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, in attuazione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamata la sentenza n. 200 del 2019 della Corte costituzionale in tema di commissariamento del servizio sanitario della Regione Calabria, il ricorrente prosegue riferendo che \u0026#171;[c]on delibera del Consiglio dei Ministri del 19 luglio 2019 il gen. Saverio Cotticelli \u0026#232; stato riconfermato nell\u0026#8217;incarico di Commissario ad acta per l\u0026#8217;attuazione del vigente Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, con l\u0026#8217;incarico prioritario di proseguire nell\u0026#8217;attuazione dei Programmi operativi 2016-2018, nonch\u0026#233; di tutti gli interventi necessari a garantire, in maniera uniforme sul territorio regionale, l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualit\u0026#224;\u0026#187; e che rientra tra le prerogative del commissario la definizione degli interventi relativi al personale. Ci\u0026#242; in quanto il \u0026#171;punto 8 della lettera b) della delibera del Consiglio dei Ministri del 7 dicembre 2018, di nomina dell\u0026#8217;attuale struttura commissariale, assegna al solo Commissario ad acta, e non anche al Presidente della Regione, il compito di razionalizzare e contenere la spesa del personale in coerenza con l\u0026#8217;effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in materia\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente le previsioni di cui agli artt. l, 2 e 3 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, nel disciplinare i rapporti di lavoro del personale sanitario regionale, violano, pertanto, l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., avendo la Corte costituzionale costantemente affermato che il divieto di interferenza con le funzioni commissariali si traduce in un \u0026#171;effetto interdittivo di qualsiasi disposizione incompatibile con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale (sentenza n. 51 del 2013), potendo essa intervenire in maniera disarmonica rispetto alle scelte commissariali e, dunque, indirettamente ostacolare l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento (sentenza n. 266 del 2016)\u0026#187; (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 106 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale rappresenta, inoltre, che \u0026#171;nel corso della riunione di verifica del Piano di rientro del 10 agosto 2019\u0026#187;, \u0026#232; emerso che \u0026#171;sull\u0026#8217;anno 2019 si sta prospettando una grave situazione di disavanzo privo di copertura\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe consegue che, secondo il ricorrente, le disposizioni regionali sono, altres\u0026#236;, prive di copertura finanziaria e, pertanto, ledono l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., ai sensi del quale \u0026#171;[o]gni legge che importi nuovi o maggiori oneri deve provvedere ai mezzi per farvi fronte\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; In via subordinata, la difesa statale deduce che l\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, nel rinnovare ex lege, fino al 31 dicembre 2019, i contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, contrasta con la legislazione statale di riferimento ed invade cos\u0026#236; la materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, riservata alla legislazione statale dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la proroga generalizzata, peraltro estesa alla fattispecie non meglio precisata dei \u0026#171;rapporti di lavoro cessati nell\u0026#8217;ultimo periodo\u0026#187;, disposta dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata, senza richiamare i necessari presupposti di temporaneit\u0026#224; ed eccezionalit\u0026#224;, da dimostrare nel caso concreto, \u0026#232; difforme dalle previsioni dell\u0026#8217;art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che costituisce norma riconducibile alla materia dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSul punto, il ricorrente rappresenta che difatti \u0026#171;l\u0026#8217;ordinamento statale, con le norme di cui al Capo III del decreto legislativo n. 81 del 2015 e con l\u0026#8217;art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, stabilisce limiti puntuali alla possibilit\u0026#224; di rinnovare i contratti a tempo determinato \u0026#8211; ferme restando le deroghe previste per il personale sanitario di cui all\u0026#8217;art. 29, comma 2, lett. c), del decreto legislativo n. 81 del 2015\u0026#187;, sicch\u0026#233; il rinnovo generalizzato dei predetti rapporti di lavoro disposti dall\u0026#8217;intervento regionale in esame si pone in contrasto con le citate disposizioni statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Per il ricorrente sono, inoltre, censurabili sia l\u0026#8217;art. 2, il quale prevede che entro il 31 dicembre 2019 ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione gi\u0026#224; avviate, procedendo allo scorrimento delle graduatorie in corso di validit\u0026#224;, sia l\u0026#8217;art. 3, che autorizza ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione nel generico e non circostanziato rispetto della normativa vigente in materia. Ci\u0026#242; in quanto tali articoli della legge regionale impugnata, \u0026#171;laddove non richiamano il rispetto delle facolt\u0026#224; assunzionali legittimamente esercitabili e non individuano la relativa copertura finanziaria, si pongono in contrasto con la normativa statale che regola la materia, determinando una lesione dell\u0026#8217;articolo 81 Cost. \u0026#8211; tenuto conto della non esaustivit\u0026#224; della clausola di invarianza di cui all\u0026#8217;articolo 4 della legge regionale in parola \u0026#8211; e dell\u0026#8217;articolo 117, terzo comma, Cost. che reca i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Calabria non si \u0026#232; costituita.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato la legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l\u0026#8217;erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale), in riferimento agli artt. 81 e 120, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233;, in particolare, l\u0026#8217;art. 1, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e gli artt. 2, 3 e 4, in riferimento agli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge regionale, atteso il suo carattere normativo omogeneo e la mancanza di copertura finanziaria, nonch\u0026#233; delle sue singole disposizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via preliminare e generale, il ricorrente assume che la legge regionale, nel suo complesso, viola l\u0026#8217;art. 120, secondo comma, e l\u0026#8217;art. 81 Cost., in quanto la Regione Calabria, avendo firmato l\u0026#8217;accordo per il piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario ed essendo stata commissariata, non pu\u0026#242; adottare in materia di personale disposizioni che interferiscano con il compito assegnato al commissario di \u0026#171;razionalizzare e contenere la spesa del personale in coerenza con l\u0026#8217;effettivo fabbisogno in applicazione della normativa vigente in materia\u0026#187;, determinando effetti incompatibili con gli impegni assunti ai fini del risanamento economico-finanziario del disavanzo sanitario regionale, nonch\u0026#233; prive, comunque, di copertura. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata il ricorrente propone due censure, rispettivamente riferite all\u0026#8217;art. 1 e agli artt. 2 e 3 della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRelativamente alla disposizione recata dall\u0026#8217;art. 1, il ricorrente ne eccepisce il contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto la previsione regionale \u0026#8211; nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 del contratto a tempo determinato flessibile del personale che presta servizio presso le aziende sanitarie ospedaliere regionali, compresi i rapporti di lavoro cessati nell\u0026#8217;ultimo periodo \u0026#8211; invaderebbe la competenza statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, contrastando con le previsioni dell\u0026#8217;art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in materia di rapporto di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, riguardo all\u0026#8217;art. 2 \u0026#8211; che prevede che entro il 31 dicembre 2019 ciascuna azienda sanitaria e ospedaliera regionale sia autorizzata a concludere le procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, nonch\u0026#233; a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validit\u0026#224; fino al loro esaurimento \u0026#8211; e all\u0026#8217;art. 3 \u0026#8211; che autorizza tali aziende a concludere le procedure per la stabilizzazione del personale precario \u0026#8211; il ricorrente assume che tali disposizioni comportino la violazione degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., in riferimento ai principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni promosse nei confronti dei singoli articoli della legge regionale impugnata sono fondate.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene, in via principale, il ricorrente prospetti la violazione dell\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., in ragione del contrasto dell\u0026#8217;intervento normativo impugnato con il commissariamento del settore sanitario regionale, tale violazione, a ben vedere, verrebbe in evidenza solo qualora le singole disposizioni risultassero ascrivibili alla competenza regionale, il cui legittimo esercizio risulti, pertanto, temporaneamente impedito dal commissariamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, invece, tale evenienza non si realizza poich\u0026#233; le misure previste dai singoli articoli della legge regionale impugnata risultano eccedere, per i profili rispettivamente prospettati dal ricorrente, l\u0026#8217;ambito di competenza della Regione Calabria, nonch\u0026#233; violare l\u0026#8217;art. 81 Cost. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; \u0026#200; innanzitutto fondata la dedotta lesione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. ad opera della disposizione dettata dall\u0026#8217;art. 1 della legge regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente ricondotto alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (ex plurimis, sentenze n. 231 e n. 72 del 2017) quale \u0026#232; quello del personale del servizio sanitario nazionale-regionale. In tale contesto \u0026#232; stato evidenziato il ruolo essenziale riconosciuto dal legislatore all\u0026#8217;autonomia collettiva nel regolarne aspetti salienti (ex plurimis, sentenze n. 257 del 2016 e n. 178 del 2015), attraverso la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie oggetto del ricorso assume rilievo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 36 (Personale a tempo determinato o assunto con forme di lavoro flessibile) del d.lgs. n. 165 del 2001, evocato dal ricorrente come parametro interposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl predetto articolo stabilisce limiti e modalit\u0026#224; con cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere a tali tipologie contrattuali di lavoro, nel rispetto della normativa dettata in materia di rapporto di lavoro nel settore privato o di quelle specifiche settoriali, prevedendo comunque che tali contratti possono essere stipulati \u0026#171;soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalit\u0026#224; di reclutamento stabilite dall\u0026#8217;articolo 35\u0026#187; del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 36 demanda ai contratti collettivi nazionali di lavoro la definizione di aspetti e profili della disciplina in materia. Nella fattispecie, \u0026#232; il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanit\u0026#224;, periodo 2016-2018 (in attesa di rinnovo) a dettare al Titolo V disposizioni in ordine alle tipologie flessibili del rapporto di lavoro nel settore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAtteso tale quadro normativo, risulta evidente la violazione da parte della disposizione regionale della competenza statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la disposizione impugnata, nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti flessibili del personale sanitario e perfino la reviviscenza di rapporti di lavoro gi\u0026#224; cessati, non correla, come previsto dalla disposizione statale, il ricorso ai contratti flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. In questo modo il ricorso alle tipologie contrattuali in esame si risolve in una modalit\u0026#224; volta a sopperire a carenze di organico del settore sanitario, alle quali, invece, si deve far fronte attraverso le forme di reclutamento di personale previste dal legislatore nazionale per la pubblica amministrazione (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Parimenti fondata \u0026#232; la questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., per lesione dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, nei confronti delle disposizioni recate dagli artt. 2 e 3 della impugnata legge reg. Calabria n. 34 del 2019, concernenti, rispettivamente, la conclusione da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali delle procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e di quelle di internalizzazione del personale precario del comparto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha riconosciuto come principi di coordinamento della finanza pubblica le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 148 e n. 139 del 2012; con la sentenza n. 18 del 2013 era gi\u0026#224; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di disposizioni della stessa Regione Calabria in materia di stabilizzazione di personale precario del servizio sanitario).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome rilevato dalla difesa statale, gli artt. 2 e 3 della legge impugnata non prevedono il puntuale rispetto delle disposizioni statali in materia, poich\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 2 manca in proposito qualsiasi riferimento, mentre l\u0026#8217;art. 3 si limita a un generico e insoddisfacente richiamo \u0026#171;al rispetto della normativa vigente in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; In ogni caso gli interventi previsti dalle disposizioni della legge regionale impugnata ledono il parametro dell\u0026#8217;art. 81 Cost., stante la inidoneit\u0026#224; della clausola finanziaria complessivamente posta dall\u0026#8217;art. 4 della legge regionale, secondo cui dalla sua attuazione \u0026#171;non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDifatti, la previsione dell\u0026#8217;art. 4 della legge regionale impugnata, nel risultare meramente assertiva e apodittica, si risolve in una clausola di stile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, le misure previste comportano, ex se, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, il ricorrente ha rappresentato che i tavoli di monitoraggio per la verifica del piano di rientro dal disavanzo finanziario del settore sanitario regionale hanno confermato la presenza di un deficit non coperto per l\u0026#8217;anno 2018 e prospettato anche per l\u0026#8217;anno 2019 una grave situazione di disavanzo. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; L\u0026#8217;acclarata illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Calabria n. 34 del 2019 per violazione della competenza statale in materia di \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; e degli artt. 2 e 3 per incoerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e per assenza di idonea copertura finanziaria, nel comportare l\u0026#8217;assorbimento della censura sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 120, secondo comma, Cost., conduce a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intera legge impugnata.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge della Regione Calabria 4 ottobre 2019, n. 34 (Provvedimenti urgenti per garantire l\u0026#8217;erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMario Rosario MORELLI, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFilomena PERRONE, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Filomena PERRONE\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Regione Calabria - Erogazione dei servizi sanitari in ambito regionale - Rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti a tempo determinato o flessibile del personale che presta servizio presso le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione, compresi i rapporti di lavoro cessati nell\u0027ultimo periodo - Previsione che gli organi competenti provvedono a concludere le procedure gi\u0026#224; avviate per l\u0027assunzione a tempo indeterminato, nonch\u0026#233; a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validit\u0026#224; fino al loro esaurimento - Autorizzazione per ciascuna Azienda sanitaria e ospedaliera a concludere le procedure di internalizzazione di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 196 del 3 marzo 2008, relativamente al personale gi\u0026#224; riqualificato quale operatore socio-sanitario - Previsione che dalle disposizioni regionali predette non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43060","titoletto":"Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Calabria - Personale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali - Rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile, compresa la reviviscenza dei rapporti già cessati - Autorizzazione alla conclusione delle procedure per l\u0027assunzione di personale a tempo indeterminato e per la stabilizzazione del personale precario del comparto, nonché a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento - Violazione del principio di copertura finanziaria, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione degli artt. 81 e 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), e terzo, Cost., la legge reg. Calabria n. 34 del 2019, che detta norme in materia di personale delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali. L\u0027art. 1, nel disporre il rinnovo fino al 31 dicembre 2019 dei contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile del personale sanitario, compresa la reviviscenza dei rapporti già cessati, viola la competenza statale in materia di ordinamento civile poiché non correla, come previsto dall\u0027art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il ricorso ai contratti flessibili a reali esigenze eccezionali e straordinarie. Gli artt. 2 e 3 - concernenti, rispettivamente, l\u0027autorizzazione alla conclusione, entro il 31 dicembre 2019, da parte delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali, delle procedure per l\u0027assunzione di personale a tempo indeterminato e a procedere allo scorrimento delle graduatorie in corso di validità fino al loro esaurimento, nonché alla stabilizzazione del personale precario del comparto - contrastano con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica e violano il principio di copertura finanziaria, tanto più che la clausola finanziaria complessivamente posta dal successivo art. 4 è meramente assertiva e apodittica. Le misure previste comportano infatti, \u003cem\u003eex se\u003c/em\u003e, effetti finanziari in termini di spesa per il personale, mentre mancano elementi dimostrativi della dedotta invarianza di spesa per il bilancio regionale. Ne consegue che la dichiarazione di illegittimità costituzionale va estesa all\u0027intera legge regionale impugnata. (\u003cem\u003ePrecedenti citati:\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esentenze n. 217 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, va ricondotta alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di ordinamento civile la disciplina del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato - quale è quello del personale del servizio sanitario nazionale-regionale; in tale contesto, il legislatore riconosce un ruolo essenziale all\u0027autonomia collettiva nel regolarne aspetti salienti, attraverso la dialettica fra fonte normativa e fonte contrattuale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 72 del 2017, n. 257 del 2016, n. 178 del 2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni statali che stabiliscono limiti e vincoli al reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche, ovvero relative alla stabilizzazione del personale precario, rappresentano principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto incidono sul rilevante aggregato di finanza pubblica costituito dalla spesa per il personale. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 1 del 2018, n. 277 del 2013, n. 18 del 2013, n. 148 del 2012, n. 139 del 2012\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43061","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"04/10/2019","data_nir":"2019-10-04","numero":"34","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"36","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43061","titoletto":"Thema decidendum - Accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento delle ulteriori censure.","testo":"Accolte le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 1, nonché degli artt. 2 e 3, della legge reg. Calabria n. 34 del 2019, rispettivamente per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e degli artt. 81 e 117, terzo comma, Cost., resta assorbita la censura sollevata in riferimento all\u0027art. 120, secondo comma, Cost.","numero_massima_precedente":"43060","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"04/10/2019","data_nir":"2019-10-04","numero":"34","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"04/10/2019","data_nir":"2019-10-04","numero":"34","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Calabria","data_legge":"04/10/2019","data_nir":"2019-10-04","numero":"34","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"39343","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 251/2020","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"395","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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