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S., con ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVist\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo \u003c/em\u003el\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003edita \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 la Giudice relatrice Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato \u003c/em\u003enella camera di consiglio del 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui \u0026#171;non prevede la incompatibilit\u0026#224; a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l\u0026#8217;imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce di essere chiamato a giudicare, nelle forme del rito abbreviato, M. S., imputato del reato di cui all\u0026#8217;art. 73, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) per avere detenuto, al di fuori dell\u0026#8217;abitazione a fini di spaccio, 126,9 grammi di hashish e 2,2 grammi di cocaina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e premette che l\u0026#8217;imputato, in seguito alla notificazione del decreto di giudizio immediato, aveva chiesto di essere ammesso alla messa alla prova, previa riqualificazione del fatto contestatogli nella fattispecie attenuata di cui all\u0026#8217;art. 73, comma 5, del citato testo unico, e, in subordine, che il processo venisse celebrato con rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLo stesso rimettente, riqualificata l\u0026#8217;originaria imputazione nei termini richiesti, aveva disposto la sospensione del processo con messa alla prova per poi revocarla, in quanto l\u0026#8217;imputato, dopo aver dichiarato all\u0026#8217;ufficio di esecuzione penale esterna di non essere pi\u0026#249; interessato al beneficio, aveva insistito per la definizione del processo mediante giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, reputando ammissibile tale rito alternativo, aveva formulato istanza di astensione \u0026#171;avendo in precedenza ritenuto in sede di MAP [messa alla prova] la riconducibilit\u0026#224; dei fatti sub art. 73 c. V DPR 309/90\u0026#187;. La richiesta era stata rigettata dal Presidente di sezione delegato sul rilievo che si trattava di una \u0026#171;\u0026#8220;[\u0026#8230;] decisione avanzata nella stessa fase processuale e che non implica comunque una approfondita valutazione sul merito della accusa ma unicamente una delibazione sulla insussistenza di causa di proscioglimento ex art. 129 cpp\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GIP aveva, quindi, sollecitato una rivalutazione di tale decisione evidenziando come l\u0026#8217;ammissione alla messa alla prova fosse stata pronunciata in una fase diversa e avesse riguardato, oltre alla insussistenza di cause di proscioglimento, la \u0026#171;riconducibilit\u0026#224; delle condotte sub art. 73 c V DPR 309/90\u0026#187;. Tuttavia il provvedimento era stato confermato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Tanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che il caso di specie non \u0026#232; contemplato tra le ipotesi di incompatibilit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., e non configura neppure un motivo di ricusazione. Nemmeno sarebbe appagante, a suo avviso, il ricorso all\u0026#8217;astensione, \u0026#171;non potendo essere rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del singolo magistrato la autovalutazione della propria capacit\u0026#224; professionale di non lasciarsi influenzare da giudizi gi\u0026#224; espressi ritualmente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Nel motivare la non manifesta infondatezza delle questioni, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riporta ampi stralci della sentenza n. 16 del 2022 di questa Corte, con la quale, sulla base di parametri parzialmente coincidenti con quelli evocati nel presente giudizio, \u0026#232; stato dichiarato costituzionalmente illegittimo lo stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#171;nella parte in cui non prevede che il giudice per le indagini preliminari, che ha rigettato la richiesta di decreto penale di condanna per mancata contestazione di una circostanza aggravante, sia incompatibile a pronunciare sulla nuova richiesta di decreto penale formulata dal pubblico ministero in conformit\u0026#224; ai rilievi del giudice stesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei passaggi richiamati dal rimettente questa Corte ha, anzitutto, ricordato la propria giurisprudenza secondo la quale le norme sull\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice derivante da atti compiuti nel procedimento sono poste a tutela dei valori di terziet\u0026#224; e di imparzialit\u0026#224; della giurisdizione, presidiati dagli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., essendo finalizzate a evitare che la decisione sul merito della causa possa \u0026#171;essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione [\u0026#8230;] scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi \u0026#232;, quindi, tra l\u0026#8217;altro, osservato nella sentenza richiamata dal giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eche l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#171;presuppone una relazione tra due termini: una \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221; (ossia un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale atta a generare la forza della prevenzione) e una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221; (vale a dire un compito decisorio, al quale il giudice, che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante, non risulta pi\u0026#249; idoneo)\u0026#187; (sentenza n. 16 del 2022, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi \u0026#232;, ancora, chiarito, che per giudizio deve intendersi ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga ad una decisione di merito: in tale nozione rientrano, oltre al giudizio dibattimentale, il giudizio abbreviato, l\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti e l\u0026#8217;udienza preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNei passaggi della sentenza n. 16 del 2022 citati dal rimettente si \u0026#232;, poi, argomentato che, affinch\u0026#233; la previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice possa ritenersi costituzionalmente necessaria, occorre l\u0026#8217;elemento della preesistenza di valutazioni sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003estrumentali all\u0026#8217;assunzione di una decisione, non essendo sufficiente la sola conoscenza di atti anteriormente compiuti. Inoltre, la statuizione pregiudicante deve avere natura non formale, ma di contenuto, nel senso che deve basarsi su valutazioni attinenti al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, e non al mero svolgimento del processo. Infine, il precedente apprezzamento deve collocarsi in una diversa fase del procedimento, dovendo, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi, preservarsi \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il giudice non incorre in incompatibilit\u0026#224; allorch\u0026#233; compia \u0026#171;valutazioni preliminari, anche di merito, destinate a sfociare in quella conclusiva, venendosi altrimenti a determinare una \u0026#8220;assurda frammentazione\u0026#8221; del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenze n. 153 del 2012 e n. 131 del 1996)\u0026#187; (\u0026#232; citata ancora, la sentenza n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente, \u0026#171;ten[endo] conto delle indicazioni\u0026#187; fornite dalla richiamata pronuncia, deduce che la decisione alla quale \u0026#232; chiamato secondo il rito abbreviato non solo costituirebbe una funzione di giudizio, ma risulterebbe pregiudicata dalle \u0026#171;precedenti determinazioni gi\u0026#224; assunte\u0026#187;, le quali, concernendo la riqualificazione del fatto oggetto di imputazione, \u0026#171;cadono sulla medesima\u003cem\u003e res \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;operata derubricazione conterrebbe, infatti, un apprezzamento dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria \u0026#171;strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione\u0026#187;, come quella sulla messa alla prova, la quale, nel caso di specie, non avrebbe potuto essere ammessa in relazione al fatto originariamente contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, tale provvedimento \u0026#232; stato adottato in una fase del procedimento diversa da quella nella quale egli deve pronunciarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, infatti, configurabile unitariet\u0026#224; di fase \u0026#171;per il sol fatto che genericamente si sia post emissione di decreto di giudizio immediato, con richiesta di riti alternativi\u0026#187;, dal momento che a una prima fase concernente la procedura della messa alla prova, conclusa con la revoca del provvedimento di ammissione, ne \u0026#232; seguita un\u0026#8217;altra, del tutto autonoma e separata dalla prima, nella quale il giudizio deve essere trattato nelle forme del rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate risulterebbero, infine, \u0026#171;evidentemente rilevant[i]\u0026#187;, in quanto lo stesso rimettente deve stabilire se \u0026#171;possa/debba o meno trattare e decidere il giudizio abbreviato richiesto dalla difesa a seguito della revoca della messa alla prova\u0026#187;, essendo stata rigettata la sua istanza di astensione in mancanza di una espressa previsione di incompatibilit\u0026#224; per il caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 30 settembre 2024 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sotto il primo profilo, la difesa statale ritiene, anzitutto, che la motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione sia tautologica, limitandosi ad affermare che la decisione sulla messa alla prova sottende valutazioni che attengono alla qualificazione giuridica del fatto contestato e, quindi, alla stessa ipotesi di accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe argomentazioni svolte dal rimettente risulterebbero anche contraddittorie, posto che l\u0026#8217;operata riqualificazione giuridica del fatto contestato non involgerebbe in realt\u0026#224; apprezzamenti sul merito della \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003econtroversa\u003c/em\u003e, ma sarebbe \u0026#171;il frutto di un giudizio astratto di carattere logico-giuridico, consistente nella sussunzione del fatto descritto nell\u0026#8217;imputazione nell\u0026#8217;alveo della corretta norma incriminatrice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eMancherebbero, altres\u0026#236;, la ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento e la motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero, infine, inammissibili, per \u0026#171;carenza assoluta di motivazione delle censure riferite agli artt. 3 e 111 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Ad avviso dell\u0026#8217;interveniente, le questioni sarebbero, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamate le condizioni che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, devono ricorrere perch\u0026#233; si configuri un\u0026#8217;\u0026#171;attivit\u0026#224; pregiudicante\u0026#187;, la difesa statale assume che, nel caso di specie, difetterebbero sia il carattere strumentale della valutazione rispetto all\u0026#8217;assunzione di una decisione, sia la sua inerenza al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa verifica della mancanza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen. non pu\u0026#242;, infatti, essere equiparata al positivo accertamento della insussistenza dei relativi presupposti, n\u0026#233; la riqualificazione giuridica del fatto costituisce una valutazione di merito sulla fondatezza o meno della ipotesi accusatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl nucleo delle censure formulate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, osserva ancora la difesa statale, concerne, invece, la natura \u0026#171;formale o sostanziale\u0026#187; della valutazione espressa con il provvedimento di ammissione alla messa alla prova e, segnatamente, la sua \u0026#171;forza pregiudicante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa portata condizionante sarebbe, nella specie, da escludersi, posto che, nel provvedere sulla messa alla prova, il giudice deve verificare la correttezza della qualificazione giuridica del fatto operata dall\u0026#8217;accusa ed eventualmente modificarla (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 8 maggio-31 luglio 2018, n. 36752).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; tale valutazione, n\u0026#233; le verifiche concernenti l\u0026#8217;insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., oltre che l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento e la prognosi favorevole di non recidiva sull\u0026#8217;interessato, inciderebbero sull\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; del giudice (viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezione terza penale, 20 gennaio-11 aprile 2016, n. 14750).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi rammenta, altres\u0026#236;, che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, la sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova \u0026#232; inidonea a esprimere un compiuto accertamento sul merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa e sulla responsabilit\u0026#224; (viene citata la sentenza della Corte di cassazione, sezione quarta penale, 9-24 luglio 2019, n. 33260).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ultimo, l\u0026#8217;interveniente contesta l\u0026#8217;assunto secondo il quale nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e la decisione ritenuta pregiudicante sia stata resa in una fase diversa rispetto a quella in cui il rimettente \u0026#232; chiamato a pronunciarsi nel merito, dal momento che \u0026#171;la qualificazione in termini di diversit\u0026#224; di fase o stato mal si attagli[a] alla valutazione del passaggio da un rito speciale ad un altro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il GIP del Tribunale di Macerata dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui \u0026#171;non prevede la incompatibilit\u0026#224; a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l\u0026#8217;imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando la ipotesi originariamente contestata in diverso titolo di reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Sebbene nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non risulti specificato, dal tenore complessivo delle argomentazioni emerge con chiarezza che oggetto di censura \u0026#232; la disciplina dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, cosiddetta \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 34 cod. proc. pen., ossia dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; attinente alla relazione tra una fase del giudizio e quella che la precede (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 93 e n. 74 del 2024, n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, anzitutto, che la decisione sulla richiesta di sospensione con messa alla prova si collochi in una fase distinta e autonoma rispetto a quella, deputata alla trattazione del giudizio nelle forme del rito abbreviato, in cui egli \u0026#232; chiamato a pronunciarsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, assume che la corretta qualificazione giuridica del fatto contestato, operata ai fini della stessa pronuncia ex art. 464-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen., sarebbe espressione di un potere valutativo che attinge il merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa, cos\u0026#236; dispiegando un effetto pregiudicante rispetto alle decisioni da assumere nella fase successiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, ad avviso del rimettente, nel procedimento di ammissione alla messa alla prova il giudice che riqualifichi l\u0026#8217;originaria imputazione compie una valutazione contenutistica, e non meramente formale, della causa, cos\u0026#236; divenendo incompatibile a compiere atti nella fase processuale susseguente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice nel caso considerato contrasterebbe con gli artt. 3 e 111 Cost., in quanto la riqualificazione dell\u0026#8217;imputazione originaria, da un lato, comporterebbe un apprezzamento che cade sulla medesima \u003cem\u003eres \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e ed \u0026#232; strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione, quale \u0026#232; quella sull\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della messa alla prova; dall\u0026#8217;altro lato, implicherebbe una valutazione di merito sull\u0026#8217;ipotesi di accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8210; In via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Diversamente da quanto asserito dall\u0026#8217;interveniente, la motivazione sulla non manifesta infondatezza non risulta tautologica n\u0026#233; contraddittoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal tenore complessivo dei pur sintetici argomenti sviluppati nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione le ragioni del sospetto di illegittimit\u0026#224; costituzionale emergono, infatti, con sufficiente chiarezza: il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, da un lato, assume che la riqualificazione giuridica del fatto compiuta ai fini dell\u0026#8217;ammissione al beneficio ex art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale integrerebbe una valutazione del merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria idonea a pregiudicare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale successiva; dall\u0026#8217;altro, ritiene che, dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato, la richiesta di messa alla prova introduca una fase processuale distinta e separata rispetto a quella, a essa successiva, in cui il giudice per le indagini preliminari \u0026#232; chiamato a pronunciarsi nelle forme del giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.1.\u0026#8211; Non \u0026#232; fondata neanche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per omessa ricostruzione della cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ripetutamente affermato da questa Corte, l\u0026#8217;analisi del quadro normativo e giurisprudenziale in cui si inscrive la disposizione censurata rileva, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, solo se \u0026#232; carente e tale da inficiare la chiarezza dell\u0026#8217;iter logico argomentativo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 38 del 2025, n. 228 del 2023, n. 194 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie, il nucleo essenziale delle censure \u0026#8211; con cui \u0026#232; denunciata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice che si sia espresso sulla causa riqualificando il fatto ai fini della decisione sulla messa alla prova \u0026#8211; risulta comunque delineato in termini adeguatamente definiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ricostruzione compiuta nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non compromette, dunque, l\u0026#8217;intellegibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;iter logico seguito dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.2.\u0026#8211; Da ultimo, non \u0026#232; meritevole di accoglimento neanche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per la mancata indicazione delle ragioni per le quali si ritengono violati gli artt. 3 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal complessivo tenore dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evince, infatti, che tali parametri costituzionali \u0026#8211; pur formalmente indicati nel solo dispositivo \u0026#8211; sono stati evocati in quanto posti a presidio dei valori della imparzialit\u0026#224; e della terziet\u0026#224; del giudice, alla cui tutela, come ripetutamente affermato da questa Corte, \u0026#232; preordinata la disciplina della incompatibilit\u0026#224; oggetto di censura (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealii\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e, le sentenze n. 182 del 2025, n. 93 e n. 74 del 2024, n. 64 e n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, si tratta di parametri in parte coincidenti con quelli alla cui stregua lo stesso art. 34, comma 2, cod. proc. pen. \u0026#232; stato scrutinato nella ricordata sentenza n. 16 del 2022, alla quale il giudice rimettente dimostra chiaramente di aderire (sentenza n. 88 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Per costante giurisprudenza di questa Corte, la disciplina dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; di cui si tratta rinviene la sua\u0026#160;\u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e\u0026#160;nella salvaguardia dei valori della terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice presidiati dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., essendo intesa a evitare che questi possa pronunciarsi quando sia condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221; \u0026#8210; cio\u0026#232; \u0026#171;dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima\u0026#160;\u003cem\u003eres\u0026#160;\u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicanda\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8210; e ad assicurare \u0026#171;che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi\u0026#187; (sentenza n. 93 del 2024; nello stesso senso, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n. 172 del 2023 e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Il principio di imparzialit\u0026#224; del giudice si rinviene anche nell\u0026#8217;ordinamento sovranazionale, posto che l\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo stabilisce che \u0026#171;ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea garantisce il diritto all\u0026#8217;esame della causa da parte di un giudice \u0026#171;indipendente e imparziale, precostituito per legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Con riferimento alla incompatibilit\u0026#224; \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221;, che viene in considerazione nel caso di specie, questa Corte ha ripetutamente affermato che essa presuppone una relazione tra una \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221;, coincidente con un\u0026#8217;attivit\u0026#224; giurisdizionale idonea a generare la forza della prevenzione, e una \u0026#8220;sede pregiudicata\u0026#8221;, ravvisabile in un compito decisorio al quale il giudice che abbia posto in essere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; pregiudicante non risulta pi\u0026#249; idoneo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 182 del 2025, n. 74 del 2024, n. 172 del 2023, n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerch\u0026#233; possa ritenersi sussistente tale forma di incompatibilit\u0026#224;, non \u0026#232;, tuttavia, sufficiente la semplice conoscenza, da parte del giudice, di atti anteriormente compiuti, ma occorre che egli ne abbia effettuato una valutazione strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima deve, poi, avere natura non formale, ma di contenuto, nel senso che deve implicare valutazioni che attengono al merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa e non gi\u0026#224; al mero svolgimento del processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, affinch\u0026#233; insorga un\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale di rilievo costituzionale, \u0026#232; necessario che la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (ancora, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 182 del 2025, n. 93 e n. 74 del 2024, n. 172 del 2023 e n. 64 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; In ordine a quest\u0026#8217;ultimo profilo, questa Corte, con indirizzo costante, ha affermato che \u0026#171;[\u0026#232;] del tutto ragionevole [...] che, all\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211; resti, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una assurda frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 153 del 2012, n. 177 e n. 131 del 1996; ordinanze n. 76 del 2007, n. 123 e n. 90 del 2004, n. 370 del 2000, n. 232 del 1999)\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, escludersi che sia configurabile una incompatibilit\u0026#224; di rilievo costituzionale all\u0026#8217;interno della medesima fase processuale: il processo \u0026#232;, per sua natura, costituito da una sequenza di atti, ciascuno dei quali pu\u0026#242; astrattamente implicare apprezzamenti su quanto risulti incidere sui suoi esiti, cos\u0026#236; che, se si dovesse isolare ogni atto che contenga una decisione idonea a manifestare un apprezzamento all\u0026#8217;interno della medesima fase, si pregiudicherebbe irrimediabilmente l\u0026#8217;unitariet\u0026#224; del giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale riguardo, questa Corte ha recentemente rilevato che, poich\u0026#233; risponde a un dato di comune esperienza che la statuizione giudiziale, al pari di ogni processo decisionale, maturi \u003cem\u003ein itinere\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; (ma lo stesso vale per l\u0026#8217;astensione e la ricusazione) non pu\u0026#242; operare in relazione agli atti assunti nell\u0026#8217;ambito della stessa fase processuale \u0026#8211; quale frazione dell\u0026#8217;iter decisorio in cui \u0026#171;il fenomeno della formazione progressiva del convincimento del giudicante si compie con peculiare concentrazione\u0026#187; \u0026#8211;, venendo, altrimenti, a determinarsi \u0026#171;l\u0026#8217;assoluta impossibilit\u0026#224; di funzionamento della giurisdizione\u0026#187; (ancora, sentenza n. 182 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ipotesi specifica dell\u0026#8217;ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, che viene in rilievo nel caso all\u0026#8217;esame odierno, questa Corte ha escluso che il requisito della diversit\u0026#224; di fase ricorra nell\u0026#8217;ipotesi in cui la richiesta di tale beneficio sia stata rigettata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento (ancora, sentenza n. 64 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel giudizio definito con la pronuncia appena richiamata i giudici rimettenti avevano ravvisato nel provvedimento ex art. 464-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen. un\u0026#8217;approfondita valutazione sul merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, tuttavia, chiarito che, a prescindere dalla validit\u0026#224; di tale assunto, i giudici \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e avevano trascurato un \u0026#171;particolare essenziale\u0026#187;: la decisione individuata come fonte di pregiudizio \u0026#171;si colloca, non gi\u0026#224; in una fase processuale precedente e distinta, ma nella stessa fase \u0026#8211; quella dibattimentale \u0026#8211; rispetto alla quale l\u0026#8217;invocato effetto pregiudicante dovrebbe dispiegarsi; il che esclude in radice, alla luce della ricordata, costante giurisprudenza di questa Corte, la configurabilit\u0026#224; di una situazione di incompatibilit\u0026#224; costituzionalmente necessaria\u0026#187; (sentenza n. 64 del 2022, punto 5.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Anche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha escluso che il provvedimento di rigetto dell\u0026#8217;istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova determini l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice nel processo che prosegua nelle forme ordinarie, trattandosi di decisione adottata nella medesima fase processuale che non implica una valutazione sul merito dell\u0026#8217;accusa, ma esclusivamente una delibazione sull\u0026#8217;inesistenza di cause di proscioglimento immediato ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 cod. proc. pen., nonch\u0026#233; una verifica dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del programma di trattamento e una prognosi favorevole di non recidiva (ancora, Cass. n. 33260 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Tanto premesso, nel giudizio principale l\u0026#8217;imputato, in seguito alla notificazione del decreto di giudizio immediato, ha avanzato richiesta di ammissione alla messa alla prova e, in subordine, di giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equo\u003c/em\u003e, avendo dapprima accolto, previa riqualificazione della imputazione, la richiesta ex art. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., per poi revocarla a seguito di rinuncia dell\u0026#8217;imputato, \u0026#232; ora chiamato a provvedere nelle forme del rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso rimettente ritiene che la decisione di cui \u0026#232; investito si collochi in una fase distinta ed autonoma rispetto a quella in cui ha assunto la statuizione ritenuta pregiudicante, ossia la diversa qualificazione del fatto contestato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.1.\u0026#8211; Tale assunto non pu\u0026#242; essere condiviso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione sulla richiesta di messa alla prova si colloca non gi\u0026#224; in una fase processuale precedente e distinta, ma nella medesima fase \u0026#8210; quella della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento \u0026#8210; in cui, nella specie, deve giudicarsi nelle forme del rito abbreviato, cos\u0026#236; che il supposto effetto di prevenzione non pu\u0026#242; prodursi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.2.\u0026#8211; Lo snodo processuale che si apre con l\u0026#8217;innesto della richiesta di riti alternativi \u0026#8210; e, cio\u0026#232;, del giudizio abbreviato, del patteggiamento e della messa alla prova \u0026#8210; sul giudizio immediato instaurato dal pubblico ministero pu\u0026#242; condurre all\u0026#8217;epilogo anticipato del processo secondo moduli decisori speciali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale fase, per la quale il GIP \u0026#232; investito di apposita competenza funzionale (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 17-25 gennaio 2006, n. 3088), pu\u0026#242; concludersi tanto con una sentenza che definisce anticipatamente il processo (la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, la sentenza di condanna o di proscioglimento all\u0026#8217;esito di giudizio abbreviato o la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato, in caso di esito positivo della messa alla prova), quanto con una ordinanza di trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, nel caso in cui nessuna delle richieste di riti alternativi trovi accoglimento o vada a buon fine (art. 458, comma 2-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoltanto in quest\u0026#8217;ultima evenienza prende avvio la distinta fase dibattimentale dinanzi a un giudice diverso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.3.\u0026#8211; Il carattere unitario dello snodo processuale in esame \u0026#232; stato accentuato dalle modifiche apportate alla sua disciplina dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soppressione della facolt\u0026#224;, riconosciuta al GIP dalla disciplina anteriore, di delibare \u003cem\u003ede plano\u003c/em\u003e l\u0026#8217;istanza di definizione alternativa e la collocazione di tale valutazione in un\u0026#8217;apposita udienza nella quale all\u0026#8217;imputato \u0026#232; consentito di emendare la scelta originariamente compiuta, da un lato, mira a favorire l\u0026#8217;accesso ai riti speciali e la definizione anticipata del giudizio immediato; dall\u0026#8217;altro, individua una specifica sede processuale in cui il giudice pu\u0026#242; esaminare, in un unico contesto decisorio, le richieste avanzate dall\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;affinit\u0026#224; teleologica che intercorre tra i procedimenti speciali innestabili sul giudizio immediato, la previsione, ad opera dei riformati artt. 458, comma 2, e 458-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen., di un\u0026#8217;apposita udienza in cui tali forme di definizione alternativa possono essere sperimentate anche in via successiva e l\u0026#8217;attribuzione al GIP di una specifica competenza funzionale valgono a configurare il momento procedimentale in esame come un\u0026#8217;articolazione strutturalmente e funzionalmente unitaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Nel contesto decisorio in esame le valutazioni espresse in relazione alla domanda di un rito alternativo alla quale non segua la definizione del giudizio non possono essere considerate \u0026#8220;fonte di pregiudizio\u0026#8221; per la decisione, nel medesimo contesto, sulla richiesta di un altro procedimento speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa decisione sulla messa alla prova assunta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si colloca, dunque, nella stessa fase della definizione anticipata del giudizio immediato attraverso i riti alternativi al dibattimento in cui il rimettente stesso \u0026#232; chiamato ora a decidere nelle forme del rito abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; impedisce in radice di ravvisare una incompatibilit\u0026#224; di rilievo costituzionale, a prescindere dalla portata della statuizione nella specie ritenuta pregiudicante, ossia della riqualificazione giuridica del fatto operata ai fini della decisione sulla messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, va rilevato che, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, tale diversa qualificazione non implica una delibazione del merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa, ma \u0026#232; \u0026#171;limitata alla valutazione della correttezza dell\u0026#8217;inquadramento della condotta descritta nell\u0026#8217;imputazione nell\u0026#8217;ambito della fattispecie astratta indicata dal pubblico ministero\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 25 ottobre-19 novembre 2018, n. 52088).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. devono, pertanto, essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 18 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Mancata previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a decidere in sede di giudizio abbreviato del giudice che abbia in precedenza ammesso l\u0026#8217;imputato alla messa alla prova, in tale sede esprimendosi espressamente in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti e riqualificando l\u0026#8217;ipotesi originariamente contestata in un diverso titolo di reato - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2022.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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