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L. e A. A., con due ordinanze del 2 maggio 2024, rispettivamente iscritte ai numeri 152 e 163 del registro ordinanze 2024 e pubblicate nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, numeri 35 e 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con due distinte, ma identiche, ordinanze del 2 maggio 2024, iscritte rispettivamente ai numeri 152 e 163 del registro ordinanze 2024, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio di R. L., in relazione ai reati di bancarotta fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A., in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163 del 2024), ha sollevato d\u0026#8217;ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0026#8217;imputato contenga l\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; del medesimo di accedere ai programmi di giustizia riparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza della questione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003epremesso che R. L. \u0026#232; chiamato a rispondere dei reati di bancarotta fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024) e che A. A. \u0026#232; chiamato a rispondere del reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163 del 2024), evidenzia che: la notifica dell\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare ha avuto in entrambi i casi esito negativo, stante l\u0026#8217;irreperibilit\u0026#224; degli imputati; per tale motivo \u0026#232; stata disposta la notifica personale ai medesimi tramite la polizia giudiziaria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, avendo le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo i presupposti per la celebrazione del processo in assenza, andrebbe pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte degli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma di cui all\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, premesso che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte dell\u0026#8217;imputato \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, lettera \u003cem\u003ee)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), osserva che la stessa \u0026#232; una sentenza \u0026#171;del tutto \u003cem\u003esui generis\u003c/em\u003e\u0026#187;, in quanto difetta di natura decisoria, non contenendo alcun accertamento nel merito, e ha la funzione di disporre la prosecuzione delle ricerche dell\u0026#8217;imputato fino al decorso dei termini di prescrizione dei reati contestati nonch\u0026#233; di consentire la ripresa del processo nel caso in cui l\u0026#8217;imputato venga rintracciato attraverso la \u003cem\u003evocatio in iudicium\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal senso si \u0026#232; espressa anche la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (si richiama Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 26 ottobre-18 dicembre 2023, n. 50426), che ha affermato che, contenendo anche la \u003cem\u003evocatio in iudicium\u003c/em\u003e della persona ricercata, la predetta sentenza \u0026#232; del tutto \u0026#171;assimilabile ad un atto di impulso processuale, come tale insuscettibile di passare in giudicato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvero, prosegue il rimettente, quando le ricerche dell\u0026#8217;imputato hanno esito positivo, tale sentenza assolve alla funzione propria dell\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare di cui all\u0026#8217;art. 419 cod. proc. pen., contenendo l\u0026#8217;indicazione del giudice dinanzi al quale comparire, la data e il luogo dell\u0026#8217;udienza nonch\u0026#233; l\u0026#8217;avviso che, in caso di mancata comparizione e di non ricorrenza di alcuna delle ipotesi di cui all\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., il processo proseguir\u0026#224; in assenza dell\u0026#8217;imputato, che sar\u0026#224; rappresentato in udienza dal difensore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTrattandosi, dunque, di una \u003cem\u003evocatio in iudicium\u003c/em\u003e assimilabile a quella propria dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen., il giudice rimettente assume quest\u0026#8217;ultima disposizione quale \u003cem\u003etertium comparationis\u003c/em\u003e per inferirne l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale, anche pel profilo dell\u0026#8217;irragionevolezza, del differente trattamento normativo previsto nel caso della sentenza di non doversi procedere: soltanto nel caso in cui venga immediatamente rintracciato l\u0026#8217;imputato riceve anche l\u0026#8217;avviso della possibilit\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., mentre tale avviso non \u0026#232; previsto nel caso di pronuncia della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., n\u0026#233; un avviso della possibilit\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa \u0026#232; fornito, ai sensi del successivo art. 420-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, dalla polizia giudiziaria che, rintracciato l\u0026#8217;imputato, riesca a notificargli la sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, prosegue il rimettente, mentre l\u0026#8217;imputato \u0026#232; avvisato della possibilit\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa nel caso in cui la notifica dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen. \u0026#171;vada a buon fine\u0026#187;, analogo avviso non gli \u0026#232; dovuto nell\u0026#8217;ipotesi in cui, a seguito della sua iniziale irreperibilit\u0026#224;, la citazione dinanzi al giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare avvenga attraverso la notifica della sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il giudice rimettente osserva come la \u0026#171;giustizia riparativa\u0026#187; (indicata nelle due ordinanze, con apparente refuso, anche come il \u0026#171;nuovo istituto della messa alla prova\u0026#187;) non sia un rito speciale, ma al pi\u0026#249; un procedimento incidentale, parallelo alla giustizia contenziosa, che le si affianca in un rapporto di complementarit\u0026#224; integrativa, \u0026#171;secondo un modello \u0026#8211; per cosi\u0026#768; dire \u0026#8211; autonomistico, in base al quale la giustizia riparativa e quella punitiva procedono separatamente su binari paralleli destinati a non incontrarsi, pur se la giustizia riparativa trova il suo naturale \u003cem\u003ehabitat \u003c/em\u003eproprio nel procedimento penale: qui sono promossi tendenzialmente i percorsi riparativi e qui ricadono i suoi effetti positivi, ove ve ne siano\u0026#187; (viene richiamata Corte di cassazione, sezione seconda penale, sentenza 12 dicembre 2023-14 febbraio 2024, n. 6595).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;orientamento indicato, che ha escluso il carattere giurisdizionale del procedimento riparativo, sarebbe accompagnato dall\u0026#8217;esclusione di un\u0026#8217;ipotesi di nullit\u0026#224; speciale nel caso di omissione dell\u0026#8217;avviso ex art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che avrebbe solo una finalit\u0026#224; informativa, nell\u0026#8217;ambito di una fase presidiata dall\u0026#8217;assistenza difensiva tecnica (viene richiamata Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 9 maggio-13 giugno 2023, n. 25367).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale interpretazione sarebbe tuttavia non condivisibile: l\u0026#8217;argomento della funzione meramente \u0026#8220;informativa\u0026#8221; dell\u0026#8217;avviso, infatti, avrebbe carattere tautologico, essendo tale finalit\u0026#224; implicita in qualsiasi tipo di avviso procedimentale; anche l\u0026#8217;asserita assenza di un pregiudizio al diritto di difesa dell\u0026#8217;imputato non sarebbe in linea con la giurisprudenza costituzionale, richiamata dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che ha ribadito come il diritto di difesa non contempli soltanto un\u0026#8217;adeguata difesa tecnica, ma anche un\u0026#8217;effettiva autodifesa, quale diretta e personale partecipazione dell\u0026#8217;imputato al processo (viene richiamata la sentenza di questa Corte n. 341 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, tale orientamento contraddirebbe le finalit\u0026#224; della riforma del 2022, che, all\u0026#8217;art. 47 (\u0026#171;Diritto all\u0026#8217;informazione\u0026#187;) stabilisce l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;avviso della possibilit\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa nelle varie fasi del procedimento; obbligatoriet\u0026#224; introdotta, da ultimo, anche con riferimento al decreto che dispone il giudizio immediato, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003er)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, dunque, sarebbe preferibile il diverso orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che ha riconosciuto una nullit\u0026#224; di ordine generale ai sensi dell\u0026#8217;art. 178, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. per l\u0026#8217;ipotesi di omesso avviso, nel decreto ex art. 447 cod. proc. pen., della facolt\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa (viene richiamata Corte di cassazione, sezione quarta penale, sentenza 9 maggio-26 luglio 2023, n. 32360).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della preferibilit\u0026#224; di tale orientamento si osserva che il procedimento riparativo, bench\u0026#233; autonomo, di natura non giurisdizionale e facoltativo, pu\u0026#242; nondimeno produrre effetti sostanziali in sede penale: al fine del riconoscimento dell\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 62, primo comma, numero 6), del codice penale; al fine della commisurazione della pena ex art. 133 cod. pen.; quale presupposto per il riconoscimento della sospensione condizionale breve o speciale ex art. 163, quarto comma, cod. pen.; al fine del riconoscimento della remissione tacita della querela nei reati procedibili a tale condizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di tali coordinate ermeneutiche il giudice rimettente sostiene che il diverso trattamento normativo riservato dagli artt. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., in merito alla previsione dell\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa \u0026#171;configuri una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche\u0026#187;, poich\u0026#233; non vi sarebbero differenze sostanziali tra la posizione dell\u0026#8217;imputato che, dopo l\u0026#8217;iniziale irreperibilit\u0026#224;, venga reperito durante le ricerche della polizia giudiziaria e quella dell\u0026#8217;imputato nei cui confronti vada \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a buon fine la notifica dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe l\u0026#8217;irragionevolezza del diverso trattamento normativo delle due fattispecie, in violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., idoneo a pregiudicare l\u0026#8217;imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza dell\u0026#8217;imputato che riceve l\u0026#8217;avviso ex art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, \u0026#171;non \u0026#232; posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale\u0026#187;, per la possibilit\u0026#224; di disperdere inutilmente un significativo lasso di tempo (fino a dieci mesi) compreso tra la notifica della sentenza e la celebrazione dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsclusa la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto l\u0026#8217;inserimento dell\u0026#8217;avviso nella sentenza si tradurrebbe in una indebita integrazione della disposizione censurata, il giudice rimettente conclude nel senso che l\u0026#8217;omissione dell\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa sarebbe di per s\u0026#233; idonea a discriminare la posizione dell\u0026#8217;imputato che riceve la \u003cem\u003evocatio in iudicium\u003c/em\u003e tramite la notifica della sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. rispetto a quella dell\u0026#8217;imputato che la riceve mediante la notifica dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen., con violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le sopradescritte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero manifestamente infondate in quanto non sarebbe corretto porre a raffronto la posizione dell\u0026#8217;imputato \u0026#171;inizialmente irreperibile\u0026#187; e quella dell\u0026#8217;imputato \u0026#171;nei cui confronti vada \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a buon fine la notifica dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 c.p.p.\u0026#187;, non essendo possibile procedere ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. in assenza di regolare notifica dell\u0026#8217;avviso di udienza; in secondo luogo, la sentenza di non doversi procedere non presupporrebbe affatto l\u0026#8217;accertamento ultimativo della mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0026#8217;imputato, dunque la mancata conoscenza dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio, ma unicamente la non ricorrenza delle circostanze che, in base all\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., legittimano il processo in assenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, in difetto di una sua natura decisoria e di un accertamento nel merito, la funzione della sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. sarebbe quella di impedire la prosecuzione del processo in assenza di prova della sua conoscenza da parte dell\u0026#8217;imputato e di disporre la prosecuzione della sua ricerca, ovvero di consentire la riapertura del processo nel caso in cui questi sia rintracciato prima del decorso dei termini di prescrizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina della sentenza di non doversi procedere sarebbe dunque sostanzialmente diversa da quella del decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare, la cui funzione sarebbe quella di fissare l\u0026#8217;inizio del processo. Pertanto, i due distinti atti processuali non dovrebbero necessariamente avere lo stesso contenuto, integrandosi vicendevolmente nell\u0026#8217;ipotesi in cui all\u0026#8217;originaria irreperibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato segua il suo reperimento. In tale prospettiva andrebbe letto il successivo art. 420-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e cod. proc. pen., ove si prevede, al comma 1, che, quando rintraccia la persona nei cui confronti \u0026#232; stata emessa la sentenza di improcedibilit\u0026#224;, la polizia giudiziaria \u0026#171;le notifica la sentenza e le d\u0026#224; avviso della riapertura del processo\u0026#187;, redigendo processo verbale delle attivit\u0026#224; svolte e degli avvisi dati alla persona rintracciata (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa erariale, nell\u0026#8217;attivit\u0026#224; della polizia giudiziaria di notifica della sentenza e di \u0026#171;avviso della riapertura del processo\u0026#187; si realizza quell\u0026#8217;effetto conoscitivo di tutti gli avvisi che, recati dal decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare ex art. 419 cod. proc. pen. e trasfusi nel verbale di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e cod. proc. pen., vengono cos\u0026#236; portati a conoscenza dell\u0026#8217;imputato. Non occorrerebbe, dunque, che la sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. contenga specificamente l\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa, poich\u0026#233; esso dovrebbe ritenersi ricompreso nell\u0026#8217;\u0026#171;avviso della riapertura del processo\u0026#187;. Inoltre, eventuali carenze informative dell\u0026#8217;originario decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare potrebbero essere prospettate dall\u0026#8217;imputato e dal suo difensore come cause di nullit\u0026#224; processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al profilo della violazione del diritto di difesa, sostiene l\u0026#8217;Avvocatura generale, le norme sugli avvisi concernenti la giustizia riparativa sarebbero estranee al perimetro dell\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;imputato, che riguarda esclusivamente la sua partecipazione agli atti del procedimento penale, laddove la giustizia riparativa \u0026#232; attivit\u0026#224; extraprocessuale, priva di carattere procedimentale e giurisdizionale (viene richiamata Cass., n. 6595 del 2024). Non si tratterebbe di un procedimento speciale n\u0026#233; di un procedimento incidentale o complementare avente a oggetto questioni collegate alla regiudicanda, in quanto il mediatore non interviene nel procedimento penale, ma contribuisce al perfezionarsi di una fattispecie successiva al fatto di reato, che potr\u0026#224; avere rilievo a diversi fini (attenuanti, commisurativi, concessione di benefici, eccetera).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali rilievi escluderebbero sia il denunciato profilo di disparit\u0026#224; di trattamento (art. 3 Cost.), sia la violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., non essendo l\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa funzionale all\u0026#8217;esercizio di alcun diritto di difesa o all\u0026#8217;attuazione del giusto processo.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con le ordinanze indicate in epigrafe (reg. ord. n. 152 e n. 163 del 2024) il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale di Grosseto ha sollevato d\u0026#8217;ufficio, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0026#8217;imputato contenga l\u0026#8217;avviso della sua facolt\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente espone che: \u0026#232; stato chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di rinvio a giudizio di R. L. in relazione ai reati di bancarotta fallimentare (reg. ord. n. 152 del 2024), e di A. A. in relazione al reato di maltrattamenti in famiglia (reg. ord. n. 163 del 2024); la notifica dell\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare ha avuto in entrambi i casi esito negativo, stante l\u0026#8217;irreperibilit\u0026#224; degli imputati; per tale motivo \u0026#232; stata disposta la notifica personale ai medesimi, tramite la polizia giudiziaria, ai sensi dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 5, cod. proc. pen.; tuttavia, avendo le ricerche avuto esito negativo e non ricorrendo i presupposti per la celebrazione del processo in assenza, andrebbe pronunciata sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo da parte degli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e denuncia la norma di cui all\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., poich\u0026#233;, disciplinando il contenuto di una sentenza \u0026#171;del tutto \u003cem\u003esui generis\u003c/em\u003e\u0026#187;, priva di contenuto decisorio e connotata invece dalla \u003cem\u003evocatio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e in \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicium\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;imputato per il caso che questi venga rintracciato e venga disposta la ripresa del processo, non contiene l\u0026#8217;avviso della possibilit\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa, come \u0026#232; invece previsto dall\u0026#8217;art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., per l\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare notificato all\u0026#8217;imputato immediatamente reperibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTanto premesso, il diverso trattamento normativo riservato dagli artt. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, e 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., in merito alla previsione dell\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedere alla giustizia riparativa configurerebbe, ad avviso del rimettente, \u0026#171;una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento di situazioni sostanzialmente identiche\u0026#187;, poich\u0026#233; non vi sarebbero differenze sostanziali tra la posizione dell\u0026#8217;imputato che, dopo l\u0026#8217;iniziale irreperibilit\u0026#224;, venga reperito durante le ricerche dalla polizia giudiziaria e quella dell\u0026#8217;imputato nei cui confronti vada \u003cem\u003eab origine\u003c/em\u003e a buon fine la notifica dell\u0026#8217;avviso ex art. 419 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe conseguirebbe un diverso trattamento normativo delle due fattispecie, idoneo a pregiudicare l\u0026#8217;imputato inizialmente irreperibile, il quale, a differenza di quello che riceve l\u0026#8217;avviso ex art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., \u0026#171;non \u0026#232; posto subito nelle condizioni di valutare se accedere o meno al programma di giustizia riparativa, con conseguente pregiudizio del suo diritto di pianificare con anticipo la propria strategia processuale\u0026#187;. Tanto, in violazione del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, deve essere disposta la riunione dei giudizi perch\u0026#233; siano decisi con unica sentenza, avendo le relative questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale a oggetto la medesima disposizione, prospettando le medesime censure ed evocando parametri coincidenti (tra le tante, sentenze n. 171 del 2024 e n. 220 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sopra descritte non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Occorre, ai fini di una compiuta argomentazione, evidenziare che l\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen., nell\u0026#8217;attuale formulazione oggetto di censura, \u0026#232; stato modificato dall\u0026#8217;art. 23, comma 1, lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022 (cosiddetta \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;). Con la legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), era stato eliminato l\u0026#8217;istituto della contumacia ed era stata contemplata l\u0026#8217;assenza quale unica situazione codificata, processualmente rilevante, in cui l\u0026#8217;imputato non risulta presente all\u0026#8217;udienza preliminare; in tale quadro, l\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. disciplinava la \u0026#171;[s]ospensione del processo per assenza dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;, nel caso in cui non ricorressero i presupposti per procedere in assenza e le ulteriori ricerche dell\u0026#8217;imputato disposte dal giudice avessero dato esito negativo. La soluzione della sospensione, che lasciava in una condizione di incertezza tutti i processi nei quali non era possibile procedere in assenza, \u0026#232; stata sostituita dall\u0026#8217;introduzione della sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza del processo, allo scopo di ottenere la deflazione del contenzioso e un recupero dell\u0026#8217;efficienza della giurisdizione. Nel nuovo regime, infatti, la pronuncia definisce il procedimento evitando ch\u0026#8217;esso rimanga pendente e che il giudice debba disporre ogni anno nuove ricerche dell\u0026#8217;imputato.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, quella prevista dall\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. \u0026#232; una pronuncia \u003cem\u003esui generis\u003c/em\u003e, con un contenuto complesso: oltre al contenuto generico tipico delle sentenze (l\u0026#8217;intestazione, l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, l\u0026#8217;imputazione, il dispositivo), essa esibisce anche un contenuto specifico, con l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;esito delle notifiche e delle ricerche effettuate, della data fino alla quale le ricerche finalizzate a rintracciare la persona destinataria della sentenza dovranno continuare, di una serie di avvertimenti sulla riapertura del processo, sul suo luogo e sulla sua data. Si tratta dunque di una sentenza in rito, che prescinde da ogni accertamento di\u003cem\u003e \u003c/em\u003emerito.\u003cem\u003e \u003c/em\u003eLa sentenza \u0026#232; inappellabile e ha un\u0026#8217;efficacia preclusiva limitata, in quanto destinata\u003cem\u003e \u003c/em\u003ea essere revocata, sia pure entro determinati limiti temporali ivi indicati, quando la persona nei cui confronti \u0026#232; stata emessa viene\u003cem\u003e \u003c/em\u003erintracciata (art. 420-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen.). La\u003cem\u003e \u003c/em\u003epronuncia della sentenza determina la sospensione della prescrizione (art. 159, ultimo comma, cod. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1,\u003cem\u003e \u003c/em\u003elettera \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e, numero 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), ancorch\u0026#233; non possa superarsi il doppio dei termini di prescrizione previsti\u003cem\u003e \u003c/em\u003edall\u0026#8217;art. 157 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Di particolare rilievo, ai fini del sindacato rimesso a questa Corte, appare altres\u0026#236; la vicenda normativa della \u0026#8220;giustizia riparativa\u0026#8221;: la \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221; ne ha infatti disegnato una disciplina organica, provvedendo altres\u0026#236; a una serie di interpolazioni al codice penale, al codice di procedura penale, alle sue norme di attuazione e coordinamento e ad alcune previsioni extra-codicistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla natura della giustizia riparativa, si \u0026#232; condivisibilmente evidenziato che il sistema ruota intorno a una logica binaria: per i reati perseguibili a querela rimettibile la giustizia riparativa pu\u0026#242; configurarsi come vera e propria alternativa alla giustizia penale, poich\u0026#233; l\u0026#8217;esito riparativo conduce alla non proposizione della querela o alla sua remissione, espressa o tacita (giusta quanto previsto dal nuovo art. 152, terzo comma, cod. pen.); per le altre fattispecie criminose, invece, la giustizia riparativa si colloca in una posizione di complementarit\u0026#224; rispetto a quella contenziosa, nel senso che pu\u0026#242; svilupparsi parallelamente al procedimento penale, rispetto al quale \u0026#232; garantita una ferrea impermeabilit\u0026#224; di quanto dichiarato nel corso della mediazione, mentre l\u0026#8217;esito riparativo potr\u0026#224; tendenzialmente rilevare soltanto ai fini della commisurazione della pena e \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003ebonam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, proprio la morfologia della giustizia riparativa e il profilo relativo al rapporto di alternativit\u0026#224;/complementarit\u0026#224; rispetto alla giustizia penale comporta che la fase, del tutto eventuale, della riparazione non possa configurarsi come un procedimento incidentale o parallelo che si sovrappone a quello di cognizione: rispetto al procedimento penale sono diversi gli attori (non essendo, ad esempio, prevista la partecipazione del pubblico ministero) e lo stesso oggetto; non \u0026#232; prevista la presenza del difensore; non \u0026#232; richiesto alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, posto che il programma di giustizia riparativa non postula affatto l\u0026#8217;accertamento di una responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, pu\u0026#242; concordarsi con chi osserva che la giustizia riparativa si configura come un \u003cem\u003epost factum\u003c/em\u003e destinato a svilupparsi fuori del processo penale, come un\u0026#8217;esperienza giuridicamente rilevante che tuttavia si concretizza indipendentemente da questo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, si tratta di attivit\u0026#224; extraprocessuale priva di carattere giurisdizionale: non a caso viene definita, normativamente, come un \u003cem\u003eprogramma\u003c/em\u003e (e non come un \u003cem\u003eprocedimento\u003c/em\u003e, almeno\u003cem\u003e \u003c/em\u003enell\u0026#8217;accezione processual-penalistica del termine), condotto da un soggetto \u0026#8211; il mediatore \u0026#8211; che non \u0026#232; chiamato in alcun modo a \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003edicere\u003c/em\u003e e ha l\u0026#8217;obiettivo del tutto diverso da quelli perseguiti nel procedimento penale, di \u0026#8220;curare\u0026#8221; le conseguenze derivanti dal reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl profilo della disciplina dell\u0026#8217;informazione sull\u0026#8217;accesso va dunque scrutinato sul presupposto che non si tratta di un procedimento speciale ovvero di un procedimento incidentale o complementare, non essendo ancorato al processo penale, cui semplicemente si affianca.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione generale, a tal proposito, \u0026#232; l\u0026#8217;art. 47, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, ove si stabilisce che l\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria deve informare, in ogni stato e grado del procedimento, la persona indicata come autore dell\u0026#8217;offesa e la vittima del reato della facolt\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Inoltre, tale decreto legislativo contiene molteplici norme introduttive di oneri informativi in capo all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria procedente: la persona sottoposta alle indagini viene avvisata della facolt\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa gi\u0026#224; in sede di adempimenti esecutivi delle misure cautelari (art. 293, comma 1, lettera i-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen.) e precautelari (art. 386, comma 1, lettera i-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.) nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;avviso di conclusione delle indagini di cui all\u0026#8217;art. 415-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, cod. proc. pen. e con il decreto di fissazione dell\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 447, comma 1, cod. proc. pen.; nei confronti dell\u0026#8217;imputato un\u0026#8217;informazione \u0026#232; prevista nel decreto penale di condanna (art. 460, comma 1, lettera h-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.); il recente intervento correttivo di cui al d.lgs. n. 31 del 2024 ha opportunamente esteso la doverosit\u0026#224; dell\u0026#8217;informazione anche al provvedimento che dispone il giudizio immediato (art. 456, comma 2-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.); dopo la condanna, un\u0026#8217;informazione \u0026#232; contenuta nell\u0026#8217;ordine di esecuzione (artt. 656, comma 5, e 660, comma 3, cod. proc. pen.). Infine, \u0026#232; prevista una serie di avvisi che vanno dati tanto all\u0026#8217;indagato, prima, e imputato, poi, quanto alla persona offesa: si allude all\u0026#8217;informazione di garanzia (art. 369, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.), all\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza a seguito della richiesta di archiviazione (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), all\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare (art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.), al decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lettera d-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.) e al decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 1, lettera h-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto quanto alla natura della sentenza di non doversi procedere ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. e della cosiddetta giustizia riparativa, tre appaiono i profili maggiormente significativi: la natura della giustizia riparativa; i limiti del sindacato di costituzionalit\u0026#224; nella materia processuale; la comparazione con l\u0026#8217;omessa previsione degli avvisi concernenti la facolt\u0026#224; di accesso a un rito alternativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Il primo aspetto, concernente la natura di programma extraprocessuale e non di procedimento incidentale della giustizia riparativa, appare assorbente, in quanto ne discende anche la valutazione degli altri profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si \u0026#232; gi\u0026#224; rilevato (\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, punto 3.2.), il rapporto di alternativit\u0026#224;/complementarit\u0026#224; della giustizia riparativa rispetto alla giustizia penale comporta che la prima non si configuri come un procedimento incidentale o parallelo rispetto al procedimento penale di cognizione, diversi essendone gli attori, in parte, le finalit\u0026#224;, l\u0026#8217;oggetto. La giustizia riparativa \u0026#8211; si \u0026#232; gi\u0026#224; accennato \u0026#8211; si configura come un \u003cem\u003epost factum\u003c/em\u003e che si sviluppa fuori del processo penale che resta largamente impermeabile ai contenuti della riparazione, salvo che, in caso di esito positivo, in relazione ai profili latamente commisurativi della pena, ai sensi dell\u0026#8217;art. 133 cod. pen. secondo quanto stabilito dall\u0026#8217;art. 58 d.lgs. n. 150 del 2022. La disciplina della giustizia riparativa non richiede, infatti, alcun accertamento incidentale e sommario della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, proprio perch\u0026#233; il relativo programma non postula affatto l\u0026#8217;accertamento di una responsabilit\u0026#224; penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla evidenziazione di una disparit\u0026#224; di trattamento con la previsione dell\u0026#8217;avviso in favore dell\u0026#8217;imputato reperibile, va osservato che, se la giustizia riparativa non \u0026#232; un procedimento speciale, incidentale (non riguardando la medesima regiudicanda del processo penale) o complementare, ma un programma di attivit\u0026#224; extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, n\u0026#233; giurisdizionale, il cui esito riparativo pu\u0026#242; assumere rilevanza ai fini dell\u0026#8217;attenuazione, della commisurazione o della concessione della sospensione condizionale della pena, l\u0026#8217;omessa previsione normativa in uno specifico momento processuale (quello della sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003ecod. proc. pen.) dell\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accedervi non pu\u0026#242; essere ritenuta idonea a violare il principio di eguaglianza e con esso il diritto di difesa, poich\u0026#233; si \u0026#232; al di fuori del \u0026#171;procedimento\u0026#187; penale e quindi dell\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;art. 24 Cost., anche nella dimensione della cosiddetta autodifesa (sulla quale molto ha argomentato il rimettente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Gi\u0026#224; dalle considerazioni che precedono deriva la necessit\u0026#224; di dichiarare non fondate le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale. Vanno nondimeno rammentati \u003cem\u003ead \u003c/em\u003e\u003cem\u003eabundantiam\u003c/em\u003e, ai fini del controllo di ragionevolezza, anche i limiti del sindacato di costituzionalit\u0026#224; in materia processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ha sovente ribadito che \u0026#171;in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali il legislatore dispone di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224;, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e: sentenze n. 17 del 2011; n. 229 e n. 50 del 2010; n. 221 del 2008; ordinanze n. 43 del 2010, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007)\u0026#187; (ordinanza n. 141 del 2011); ha altres\u0026#236; evidenziato che l\u0026#8217;astratta possibilit\u0026#224; di una diversa disciplina legislativa sul punto non sarebbe necessariamente pi\u0026#249; razionale di quella censurata n\u0026#233;, comunque, sarebbe costituzionalmente obbligata (ordinanza n. 43 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer vero, questo principio \u0026#232; fatto in genere valere nella prospettiva dell\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni che comportano un\u0026#8217;invasione nel campo della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, ma esso vale anche come sollecitazione a uno scrutinio particolarmente prudente della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; della scelta legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soglia dell\u0026#8217;irragionevolezza manifesta non \u0026#232; qui superata, poich\u0026#233; la scelta del legislatore di non inserire l\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; di accesso alla giustizia riparativa tra i contenuti della sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen. \u0026#232; giustificata da ci\u0026#242; che: \u0026#232; gi\u0026#224; prevista una serie di ipotesi in cui tale avviso viene dato, tanto all\u0026#8217;indagato, prima, e all\u0026#8217;imputato, poi, quanto alla persona offesa, con l\u0026#8217;informazione di garanzia (art. 369, comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.), con l\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza a seguito della richiesta di archiviazione (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.), con l\u0026#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 3, cod. proc. pen.), con l\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare (art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.), con il decreto che dispone il giudizio (art. 429, comma 1, lettera d-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.) e con il decreto di citazione diretta a giudizio (art. 552, comma 1, lettera h-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.); nella fase che qui viene in rilievo, compresa tra l\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare (art. 419 cod. proc. pen.) e l\u0026#8217;eventuale decreto di rinvio a giudizio (art. 429 cod. proc. pen.), l\u0026#8217;imputato, sia pur irreperibile, dovrebbe gi\u0026#224; aver ricevuto l\u0026#8217;avviso con altri atti notificati nella precedente fase delle indagini preliminari (per esempio, con l\u0026#8217;informazione di garanzia o con l\u0026#8217;avviso di conclusione delle indagini preliminari) e comunque lo riceverebbe in sede di rinvio a giudizio (salvo che non venga pronunciata sentenza di non luogo a procedere ex art. 425 cod. proc. pen.); l\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;avviso nella sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen., in ogni caso, non compromette in alcun modo la facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato di accedere alla giustizia riparativa, non essendo previsti termini perentori o scadenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; N\u0026#233; si potrebbe equiparare l\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;avviso della possibilit\u0026#224; di accesso alla giustizia riparativa all\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;avviso concernente la facolt\u0026#224; di accedere a un rito alternativo, cui \u0026#8211; pure \u0026#8211; il rimettente rapidamente allude.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale ultimo riguardo, la giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 19 del 2020 e n. 201 del 2016) che ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni processuali che non prevedevano gli avvisi per l\u0026#8217;accesso ai riti alternativi ha motivato sulla base di due presupposti, entrambi assenti nella fattispecie in esame: l\u0026#8217;esistenza di un rito alternativo, con contenuto premiale; la previsione di un termine perentorio per la richiesta di ammissione, con perdita irrimediabile della facolt\u0026#224; di presentarla nell\u0026#8217;ipotesi della sua inosservanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, appare assorbente, come gi\u0026#224; si \u0026#232; evidenziato, la considerazione che la giustizia riparativa non \u0026#232; un rito alternativo per la definizione della responsabilit\u0026#224; penale (anche nella limitata ipotesi dei reati procedibili a querela rimettibile, nella quale l\u0026#8217;estinzione consegue non all\u0026#8217;opzione riparativa in s\u0026#233;, bens\u0026#236; alla valutabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;esito riparativo quale elemento di fatto ai fini della remissione tacita della querela).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, anche ove cos\u0026#236; non fosse, resta comunque il dato normativo che non si prevede alcun termine perentorio o scadenza processuale per la richiesta di ammissione da parte dell\u0026#8217;imputato, tant\u0026#8217;\u0026#232; che il programma pu\u0026#242; essere avviato \u0026#171;[i]n ogni stato e grado del procedimento\u0026#187; (art. 129-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen.), e anche nella fase dell\u0026#8217;esecuzione o dopo l\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Va altres\u0026#236; rilevato che le censure prospettate dal giudice rimettente sono significativamente argomentate anche sul presupposto della sussistenza della sanzione processuale della nullit\u0026#224; in caso di omesso avviso della facolt\u0026#224; di accesso alla giustizia riparativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, premesso che il tema della nullit\u0026#224; \u0026#232;, qui, secondario, non si pu\u0026#242; mancare di osservare che la giurisprudenza, formatasi in riferimento ad atti diversi dalla sentenza ex art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e cod. proc. pen., sul punto non \u0026#232; unanime e che parte di essa segue l\u0026#8217;opzione interpretativa che esclude la nullit\u0026#224;, ancora una volta in considerazione della natura non procedimentale del programma di giustizia riparativa e dell\u0026#8217;assenza nel dato normativo della previsione di nullit\u0026#224; speciali o generali (non riguardando l\u0026#8217;\u0026#171;intervento\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato inteso quale sua consapevole partecipazione al processo penale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;avviso, anche considerando i molteplici momenti informativi che scandiscono l\u0026#8217;intero procedimento penale e l\u0026#8217;assenza di termini perentori o di scadenze processuali per l\u0026#8217;accesso, rientra nell\u0026#8217;ambito delle scelte discrezionali del legislatore e comunque non supera la soglia della manifesta irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Peraltro, la natura di mero \u003cem\u003epost factum\u003c/em\u003e della giustizia riparativa e, soprattutto, dell\u0026#8217;eventuale esito positivo, appare elemento tale da contribuire a evidenziare la non fondatezza delle questioni per un ulteriore profilo: l\u0026#8217;esito riparativo, infatti, pu\u0026#242; incidere su attenuanti, commisurazione della pena o concessione di benefici, ma nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;esercizio dei medesimi poteri discrezionali assegnati al giudice ai fini, proprio, del riconoscimento della circostanza attenuante della riparazione o del risarcimento del danno (art. 62, numero 6, primo periodo, cod. pen.). In altri termini: l\u0026#8217;esito riparativo pu\u0026#242; essere assunto dal giudice quale \u0026#8220;elemento di fatto\u0026#8221;\u003cem\u003e \u003c/em\u003esuccessivo al fatto-reato ai fini dell\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; nella commisurazione (art. 133 cod. pen.), nell\u0026#8217;attenuazione (art. 62 cod. pen.) o nella sospensione (art. 163 cod. pen.) della pena e rientra nella base cognitiva e valutativa allo stesso modo dell\u0026#8217;\u0026#8220;elemento di fatto\u0026#8221; dell\u0026#8217;avvenuto risarcimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal senso, non sarebbe ipotizzabile sostenere (n\u0026#233; una questione del genere \u0026#232; stata posta) l\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; di un avviso sui potenziali effetti attenuanti (o anche commisurativi) di una circostanza quale quella, strutturalmente analoga all\u0026#8217;esito riparativo, dell\u0026#8217;intervenuto risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Alla luce delle considerazioni che precedono le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe e descritte in narrativa devono essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Grosseto con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMassimo LUCIANI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250724134041.pdf","oggetto":"Processo penale - Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0027imputato - Omessa previsione che la sentenza contenga l\u0026#8217;avviso della facolt\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato di accedere ai programmi di giustizia riparativa - Disparit\u0026#224; di trattamento tra imputati rispetto alla disciplina dell\u0026#8217;avviso di fissazione dell\u0026#8217;udienza preliminare che prevede che l\u0026#8217;imputato e la persona offesa siano informate della facolt\u0026#224; di accedere ai programmi di giustizia riparativa (art. 419, c. 3-bis, codice di procedura penale).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46895","titoletto":"Processo penale - Giustizia riparativa - Natura - Procedimento incidentale o complementare al processo penale - Esclusione - Programma di attività extraprocessuale, non procedimentale né giurisdizionale, con possibili effetti sulla commisurazione, attenuazione o sospensione della pena (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell\u0027art. 420-quater, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell\u0027imputato contenga l\u0027avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa). (Classif. 199031).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa giustizia riparativa non si configura come un procedimento speciale, incidentale o complementare al processo penale, ma come un programma di attività extraprocessuale, non procedimentale in senso processual-penalistico, né giurisdizionale, il cui esito positivo è valutabile dal giudice come “elemento di fatto” successivo al reato, a fini della commisurazione, attenuazione o sospensione della pena.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Grosseto in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 420-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 4, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell’imputato contenga l’avviso della sua facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa. L’omessa previsione dell’avviso della facoltà di accedere alla giustizia riparativa nella sentenza di non doversi procedere pronunciata, ai sensi della disposizione censurata, nei confronti dell’imputato irreperibile non viola il principio di eguaglianza – rispetto all’avviso previsto, in favore dell’imputato reperibile, dall’art. 419, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. – né il diritto di difesa, poiché, avendo la giustizia riparativa natura non di procedimento incidentale, ma di programma extraprocessuale, si è al di fuori del «procedimento» penale e quindi dell’ambito di applicazione dell’art. 24 Cost., anche nella dimensione dell’autodifesa. La scelta del legislatore, inoltre, non costituisce esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità spettantegli nella configurazione degli istituti processuali, considerando che l’avviso viene dato nel corso dell’intero procedimento penale in molteplici ipotesi e che, in assenza di termini perentori o scadenze, non è compromessa in alcun modo la facoltà dell’imputato di accedere alla giustizia riparativa. Infine, per la natura stessa della giustizia riparativa, nessuna comparazione è possibile con l’omessa previsione degli avvisi concernenti la facoltà di accedere a riti alternativi). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 19/2020 - mass. 41591; S. 201/2016 - mass. 39030; S. 17/2011 - mass. 35252; S. 229/2010 - mass. 34781; S. 50/2010 - mass. 34343; S. 221/2008 - mass. 32599; O. 141/2011 - mass. 35598; O. 43/2010 - mass. 34327; O. 134/2009 - mass. 33376; O. 67/2007 - mass. 31077\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"420","specificazione_articolo":"quater","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46583","autore":"Parlato L.","titolo":"La giustizia riparativa e due nodi da sciogliere: il mancato avviso sull’accesso ai programmi e l’impugnabilità del diniego al loro avvio","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"46582_2025_128.pdf","nome_file_fisico":"128_2025_Parlato.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false}],"pronunceCorrette":[]}}"
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