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F., di A. C. e di A. F., nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 18 novembre 2020 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Fabio Sommovigo per F. F., Alfonso Liccardo per A. C., Andrea Perini per A. 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Tale conclusione non potrebbe essere revocata in dubbio sulla base della recente giurisprudenza (sono citate Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 luglio 2018, n. 40986, e sezione quarta penale, sentenza 20 dicembre 2018, n. 16026) che, in tema di successione di leggi penali rispetto a reati \u0026#8220;a evento differito\u0026#8221;, ha identificato nel momento della condotta il tempus commissi delicti, dal momento che tale principio varrebbe esclusivamente nella materia del diritto penale sostanziale, e non gi\u0026#224; in materia processuale, dove impererebbe invece il diverso principio tempus regit actum, secondo il quale tutti gli atti successivi rispetto all\u0026#8217;entrata in vigore di una nuova norma debbono essere compiuti secondo i presupposti richiesti da quest\u0026#8217;ultima (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sesta sezione penale, sentenza 12 giugno 2019, n. 39823).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente dubita, anzitutto, della compatibilit\u0026#224; con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. del divieto di giudizio abbreviato introdotto dal nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo \u0026#232; consapevole della giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto non sindacabili le disposizioni normative che stabiliscono preclusioni all\u0026#8217;accesso ai riti premiali per alcune tipologie di reati (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza n. 433 del 2006), ma ritiene che la preclusione qui censurata sia \u0026#171;potenzialmente foriera di esiti applicativi discriminatori, sia in termini di trattamenti differenziati per situazioni omogenee, sia, ex adverso, in termini di ingiustificata parificazione di ipotesi obiettivamente differenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, la violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. si coglierebbe con particolare chiarezza nelle ipotesi in cui la comminatoria dell\u0026#8217;ergastolo consegue \u0026#8211; come nel caso di specie \u0026#8211; al ricorrere di una circostanza aggravante, come tale soggetta a potenziale elisione nel giudizio di bilanciamento di cui all\u0026#8217;art. 69 cod. pen., con conseguente applicazione della pena della reclusione. Ci\u0026#242; accadrebbe, in particolare, rispetto alla figura criminis dell\u0026#8217;omicidio volontario aggravato, che accomunerebbe \u0026#171;una serie di ipotesi che, in concreto, pur nella comunanza dell\u0026#8217;evento tipico, si differenziano profondamente per modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;azione e per la configurazione dell\u0026#8217;elemento psicologico\u0026#187;, e che pertanto sarebbero connotate da un disvalore disomogeneo; con conseguente irragionevolezza della scelta normativa di assoggettare tutte queste ipotesi a un medesimo regime processuale, come gi\u0026#224; ritenuto da questa Corte in relazione alla presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere (\u0026#232; citata la sentenza n. 164 del 2011). Sarebbe, in particolare, irragionevole equiparare, sotto il profilo processuale, omicidi commessi \u0026#171;sulla base di una pulsione occasionale e in una situazione di parziale incapacit\u0026#224; di intendere e di volere\u0026#187; e omicidi \u0026#171;perpetrati in contesti di criminalit\u0026#224; organizzata, oppure commessi con premeditazione, oppure ancora con modalit\u0026#224; esecutive particolarmente crudeli\u0026#187;; e ci\u0026#242; specialmente quando, come nel caso di specie, lo stato di incapacit\u0026#224; parziale sia gi\u0026#224; stato processualmente accertato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;equiparazione operata dalla disposizione censurata produrrebbe \u0026#171;[a]naloghe aporie e potenziali discriminazioni\u0026#187; in relazione alla eterogeneit\u0026#224; dei delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo, che comprenderebbero fattispecie offensive di diversi beni giuridici e di disvalore profondamente differenziato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; si comprenderebbero le ragioni per le quali talune ipotesi di omicidio aggravato per le quali \u0026#232; prevista una pena temporanea \u0026#8211; come quella di cui all\u0026#8217;art. 577, secondo comma, cod. pen. \u0026#8211; dovrebbero consentire l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato e alla conseguente riduzione di pena, trattandosi di fattispecie \u0026#171;di analogo allarme sociale o addirittura, a seconda del caso concreto, potenzialmente maggiore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, la scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito all\u0026#8217;unico criterio della pena comminata in astratto dal legislatore risulterebbe irragionevole, non trattandosi di criterio \u0026#171;idoneo a selezionare le condotte effettivamente connotate da un maggiore disvalore per poi assoggettarle ad una disciplina processuale pi\u0026#249; severa\u0026#187;. Tale scelta si porrebbe, peraltro, \u0026#171;in netta controtendenza rispetto ai pi\u0026#249; recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e della CEDU\u0026#187;, che sottolineano la essenziale funzione rieducativa della pena anche con riferimento all\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Il nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. si porrebbe inoltre in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa necessit\u0026#224; di procedere sempre con rito ordinario per i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo produrrebbe infatti un rischio di congestionamento nell\u0026#8217;ordinaria gestione delle attivit\u0026#224; giudiziarie, specialmente nelle realt\u0026#224; di fori di piccole dimensioni, che verrebbero sovraccaricate di dibattimenti complessi; con conseguenti inevitabili dilatazioni dei tempi della loro definizione, e dei tempi della custodia cautelare in carcere degli imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; La disposizione transitoria di cui all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 sarebbe, infine, di dubbia compatibilit\u0026#224; con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ritiene, in proposito, di non potere discostarsi dal \u0026#171;diritto vivente\u0026#187; nella determinazione del tempus commissi delicti del reato sottoposto alla sua cognizione, imperniato sul criterio processuale tempus regit actum; e ribadisce pertanto di non potere applicare al caso concreto la disciplina processuale vigente al momento della condotta dell\u0026#8217;imputato. Osserva, tuttavia, che una simile soluzione risulti incompatibile con il \u0026#171;requisito di prevedibilit\u0026#224; della legge\u0026#187; enucleato dalla giurisprudenza convenzionale in materia di art. 7 CEDU (\u0026#232; citata Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 12 febbraio 2008, Kafkaris contro Cipro), requisito che deve essere ritenuto valevole anche per le disposizioni che \u0026#8211; pur collocate nel codice di procedura penale \u0026#8211; hanno un immediato riflesso sulla severit\u0026#224; della pena da infliggere in caso di condanna, come quelle che stabiliscono i requisiti di accesso al giudizio abbreviato (\u0026#232; citata Corte EDU, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, n. 2). Dal momento, allora, che la nuova disciplina determina in ipotesi addirittura l\u0026#8217;applicazione di una pena di specie diversa (l\u0026#8217;ergastolo) \u0026#171;da quella che, al momento della commissione del fatto, era ragionevolmente prospettabile in capo all\u0026#8217;agente consapevole di poter beneficiare del rito alternativo\u0026#187;, essa si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 7 CEDU, e dunque con lo stesso art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente \u0026#8211; appunto \u0026#8211; l\u0026#8217;applicazione del nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche agli imputati di delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo che abbiano tenuto la condotta prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 33 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili per irrilevanza, dal momento che il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere non applicabile la nuova disciplina nel caso di specie, sulla base della interpretazione fornita dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 40986 del 2018 citata dalla stessa ordinanza di rimessione, che avrebbe dovuto condurre alla individuazione del tempus commissi delicti \u0026#8211; ai fini della disciplina transitoria di cui all\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 \u0026#8211; nel momento della condotta, e non in quello successivo di verificazione dell\u0026#8217;evento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero, altres\u0026#236;, inammissibili in considerazione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella individuazione dei titoli di reato esclusi dal rito alternativo, salvo il limite della manifesta irragionevolezza, non attinto dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; La questione sollevata sull\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 sarebbe, infine, manifestamente infondata, dal momento che tale disposizione si porrebbe in linea di piena conformit\u0026#224; con la giurisprudenza della Corte EDU invocata dal rimettente. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo, il quale ha invece concluso nel senso della fondatezza delle questioni sollevate dal rimettente, ripercorrendo adesivamente l\u0026#8217;iter della motivazione dell\u0026#8217;ordinanza e insistendo, in particolare, sulla difficile comprensibilit\u0026#224; di una \u0026#171;scelta legislativa di erigere uno sbarramento totale e indiscriminato per gli imputati di reati puniti con una determinata pena edittale, senza l\u0026#8217;inserimento quantomeno di ulteriori criteri selettivi volti a consentire al giudice una valutazione sulla personalit\u0026#224; del soggetto ovvero sulla gravit\u0026#224; in concreto del fatto-reato, quantomeno nelle forme di un giudizio prognostico circa la specie di pena che sar\u0026#224; irrogata all\u0026#8217;esito del giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte stigmatizza, altres\u0026#236;, la logica che permeerebbe l\u0026#8217;intero impianto della legge n. 33 del 2019, la quale sarebbe finalizzata in effetti a irrigidire le soglie del trattamento sanzionatorio, spingendole verso l\u0026#8217;alto e riducendo progressivamente gli spazi di discrezionalit\u0026#224; del giudice; ci\u0026#242; che si porrebbe in contrasto, peraltro, con i pi\u0026#249; recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale e convenzionale, come gi\u0026#224; osservato dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; L\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI) ha infine presentato un\u0026#8217;opinione scritta in qualit\u0026#224; di amicus curiae ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-ter delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale, ammessa con decreto del Presidente della Corte del 9 settembre 2020, a sostegno delle censure del rimettente relative al nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammentate le considerazioni che avevano indotto la Commissione redigente del codice di procedura penale vigente ad estendere il giudizio abbreviato anche ai delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo e ricostruite brevemente le vicende storiche che hanno condotto all\u0026#8217;attuale disciplina, l\u0026#8217;UCPI insiste sulla irragionevolezza della disciplina stessa, basata su di una indiscriminata preclusione in ragione soltanto del titolo di reato contestato, e sui conseguenti effetti discriminatori che avrebbero \u0026#171;quale unica ratio ispiratrice, e quale finalit\u0026#224; apertamente dichiarata, quella di piegare l\u0026#8217;accertamento giudiziale alla inflizione della pena massima, cos\u0026#236; abbandonando il principio della pena giusta (art. 27 Cost.) quale unico approdo costituzionalmente legittimo di un Giusto processo (art. 111 Cost.)\u0026#187;. Una ratio, peraltro, che sarebbe tutta incentrata su una concezione unicamente retributiva della pena, come risulterebbe dalla lettura della stessa originaria proposta di legge, la quale a sua volta rappresenterebbe uno degli \u0026#171;evidenti segnali di una politica criminale che si distanzia sempre pi\u0026#249; dai principi costituzionali e dalla interpretazione che di questi ne danno le Corti europee e la stessa Corte costituzionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preclusione al giudizio abbreviato risulterebbe, d\u0026#8217;altra parte, del tutto irragionevole laddove l\u0026#8217;imputato abbia reso confessione gi\u0026#224; in fase di indagini, ovvero quando l\u0026#8217;imputato reo confesso \u0026#232; anche collaboratore di giustizia. In tali situazioni, la necessit\u0026#224; di celebrare un dibattimento determinerebbe un significativo aggravio del carico di lavoro delle corti di assise, senza al contempo alleggerire quello dei giudici per le indagini preliminari, \u0026#171;relegando la ragionevole durata del processo a miraggio difficilmente raggiungibile\u0026#187;, come gi\u0026#224; nella sostanza segnalato dallo stesso Consiglio superiore della magistratura nel proprio parere del 6 febbraio 2019 sull\u0026#8217;imminente riforma. Con esiti particolarmente gravi per i processi caratterizzati da imputazioni cumulative, alcune delle quali definibili e altre non definibili con giudizio abbreviato, una simile evenienza determinando la necessit\u0026#224; di inevitabili duplicazioni del procedimento e conseguente aggravio per entrambi gli uffici. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria illustrativa con la quale ha approfondito gli argomenti a sostegno dell\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; precedentemente formulata, e ha comunque chiesto che le questioni sollevate siano dichiarate infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ordinanza del 5 febbraio 2020 (r.o. n. 77 del 2020), la Corte di assise di Napoli ha parimenti sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, 24 \u0026#171;anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27\u0026#187;, nonch\u0026#233; agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La Corte rimettente si trova a vagliare la richiesta di definizione del processo nelle forme del giudizio abbreviato presentata da un imputato, rinviato a giudizio con decreto di giudizio immediato per il delitto di cui agli \u0026#171;artt. 575-576 n. 2 \u0026#8211; in relazione all\u0026#8217;art. 61, n. 1-4 c.p.\u0026#187;, per avere cagionato a coltellate, il 26 aprile 2019, la morte del padre in seguito a un banale litigio per motivi lavorativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEspone il giudice a quo che, in seguito all\u0026#8217;emissione del decreto di giudizio immediato, l\u0026#8217;imputato aveva formulato richiesta di giudizio abbreviato; richiesta che era stata per\u0026#242; respinta dal giudice per le indagini preliminari, il quale l\u0026#8217;aveva ritenuta inammissibile, in ragione dell\u0026#8217;entrata in vigore \u0026#8211; prima del fatto contestato \u0026#8211; della legge n. 33 del 2019. Tale richiesta, reiterata dal difensore nelle fasi preliminari del dibattimento, dovrebbe ora essere vagliata dalla Corte di assise rimettente, sulla base dei principi enucleabili dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimit\u0026#224; (sono citate, in particolare, la sentenza n. 169 del 2003 di questa Corte, nonch\u0026#233; Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 15 maggio 2014, n. 20214, e sezione prima penale, sentenza 16 maggio 2019, n. 21439). L\u0026#8217;istanza dovrebbe, peraltro, essere parimenti respinta, sulla base di quanto disposto dall\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., e cio\u0026#232; della norma della cui legittimit\u0026#224; costituzionale il rimettente dubita: donde la rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; La disposizione censurata contrasterebbe, anzitutto, con i principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., per motivi analoghi a quelli gi\u0026#224; sviluppati dal GUP del Tribunale della Spezia, di cui si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi dato conto (supra, punto 1.3.). La Corte rimettente sottolinea altres\u0026#236; le irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento che sarebbero create dalla disciplina in esame rispetto al diverso trattamento sanzionatorio che sarebbe oggi riservato, rispettivamente, a chi uccida ad esempio il fratello o la sorella, che potrebbe accedere al giudizio abbreviato e godere del relativo sconto di pena, e a chi uccida invece l\u0026#8217;ascendente o un discendente, che ne sarebbe invece escluso. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; La disposizione censurata violerebbe poi l\u0026#8217;art. 24 Cost., sub specie di \u0026#171;diritto di accesso ai riti\u0026#187;; diritto che sarebbe pregiudicato da una disposizione, come quella all\u0026#8217;esame, che non consenta a taluni imputati di accedere a qualsiasi rito alternativo, non potendosi peraltro considerare sufficiente \u0026#8211; ai fini della garanzia del diritto di difesa \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;imputato di prestare, in dibattimento, consenso all\u0026#8217;acquisizione degli atti di indagine, rendendo cos\u0026#236; pi\u0026#249; veloce la celebrazione del processo, similmente a quanto accade in sede di giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Sarebbe poi violato \u0026#171;l\u0026#8217;art. 24 in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione\u0026#187;, sotto il profilo del \u0026#171;diritto al rispetto della dignit\u0026#224; e della riservatezza\u0026#187; posto in causa dall\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di accedere a un\u0026#8217;udienza camerale e dalla necessit\u0026#224; di affrontare il dibattimento in udienza pubblica. Ad avviso del giudice a quo, infatti, un tale assetto normativo risulterebbe incompatibile con la necessit\u0026#224; di \u0026#171;tutelare un profilo di riservatezza che quanto maggiore \u0026#232; la consapevolezza della colpa e la conseguente contrizione da parte dell\u0026#8217;imputato, tanto pi\u0026#249; appare meritevole di tutela in linea con il rispetto della persona\u0026#187;; profilo di riservatezza che sarebbe riconducibile allo stesso diritto di difesa, e che dovrebbe garantire all\u0026#8217;imputato la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di accedere a forme processuali che limitino l\u0026#8217;esposizione pubblica, soprattutto rispetto ai fatti pi\u0026#249; infamanti per i quali la scelta del rito camerale pu\u0026#242; essere indice di contrizione e pentimento\u0026#187;. Ci\u0026#242; che varrebbe \u0026#171;a maggior ragione, quando l\u0026#8217;imputato ritenga che dagli atti di indagini non risulti dimostrata la sua colpevolezza\u0026#187;, in omaggio al principio della presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi talch\u0026#233; la preclusione totale del giudizio abbreviato in queste ipotesi risulterebbe \u0026#171;lesiva [\u0026#8230;] del diritto di difesa inteso come rispetto della dignit\u0026#224;, ci\u0026#242; anche in relazione alle disparit\u0026#224; con tutti gli altri imputati e, quindi, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.5.\u0026#8211; La disciplina censurata violerebbe poi il principio del giusto processo di cui all\u0026#8217;art. 111, primo comma, Cost. La preclusione ivi stabilita priverebbe infatti l\u0026#8217;imputato della possibilit\u0026#224; di accedere a un rito che consenta una decisione rapida, laddove la \u0026#8220;giustizia\u0026#8221; del processo presupporrebbe necessariamente la sua rapidit\u0026#224;; ci\u0026#242; che sarebbe particolarmente pregiudizievole nei confronti degli imputati che intendano ottenere una rapida affermazione della propria innocenza, i quali sarebbero cos\u0026#236; costretti ad affrontare una \u0026#171;esposizione alla udienza pubblica\u0026#187; e gli \u0026#171;ineliminabili tempi lunghi del dibattimento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa violazione dell\u0026#8217;invocato parametro costituzionale si coglierebbe anche in conseguenza dell\u0026#8217;allargamento dell\u0026#8217;area di concreta applicabilit\u0026#224; della pena dell\u0026#8217;ergastolo, che risulterebbe distonica rispetto ai recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale (\u0026#232; citata estesamente la sentenza n. 149 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.6.\u0026#8211; La disposizione in esame sarebbe, infine, incompatibile con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli art. 6 e 7 CEDU, privando arbitrariamente gli imputati di taluni reati dei vantaggi connessi alla possibile scelta di \u0026#171;procedure semplificate\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte EDU, decisione 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate, in ragione della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nello stabilire preclusioni ai riti abbreviati, non censurabili da questa Corte se non sotto il profilo della loro manifesta irragionevolezza, qui certamente insussistente, anche in considerazione del fatto che i delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo sono quelli che si collocano all\u0026#8217;apice della scala di gravit\u0026#224; dei reati previsti dall\u0026#8217;ordinamento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio anche il difensore dell\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo, concludendo nel senso della fondatezza delle questioni dopo aver ripercorso in senso adesivo le argomentazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte sottolinea inoltre come \u0026#8211; a fronte della piena confessione dell\u0026#8217;imputato e della compiuta ricostruzione del fatto, come nel caso oggetto del procedimento a quo \u0026#8211; la celebrazione di un dibattimento appaia \u0026#171;inutile, dilatoria, dolorosa per le pp.oo. (che saranno costrette a ripercorrere in pubblica udienza i fatti di causa), insomma ingiustificata rispetto al fine dell\u0026#8217;accertamento dei fatti, che appaiono evidenti gi\u0026#224; alla mera lettura degli atti di indagine acquisibili nell\u0026#8217;ipotesi di celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa scelta legislativa censurata sarebbe, d\u0026#8217;altra parte, espressiva dell\u0026#8217;unica finalit\u0026#224; di sancire l\u0026#8217;imprescindibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;inflizione della pena dell\u0026#8217;ergastolo rispetto ai reati pi\u0026#249; gravi, finalit\u0026#224; che risulterebbe per\u0026#242; in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria illustrativa con la quale ha ribadito la richiesta che le questioni sollevate siano dichiarate manifestamente infondate, sulla base dei medesimi argomenti gi\u0026#224; articolati nella memoria relativa alla causa introdotta dall\u0026#8217;ordinanza del GUP del Tribunale della Spezia (supra, punto 5.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 luglio 2020 (r.o. n. 127 del 2020), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Piacenza ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; investito della richiesta di giudizio abbreviato formulata da un imputato del delitto di cui agli artt. 575, 577, primo comma, numero 1), cod. pen., per avere cagionato a coltellate, il 6 maggio 2019, la morte della moglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche in questo caso, il GUP non potrebbe accogliere la richiesta, essendo ormai entrata in vigore la legge n. 33 del 2019, della cui legittimit\u0026#224; costituzionale egli tuttavia dubita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Circa la rilevanza delle questioni, il rimettente precisa che \u0026#8211; contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa \u0026#8211; la preclusione stabilita dal nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. si dovrebbe ritenere applicabile non solo ai delitti per i quali gi\u0026#224; la norma incriminatrice della fattispecie base prevede la pena dell\u0026#8217;ergastolo, ma anche a quelli \u0026#8211; come l\u0026#8217;omicidio \u0026#8211; per i quali tale pena sia prevista soltanto in conseguenza della sussistenza di una circostanza aggravante a effetto speciale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente dubita anzitutto della compatibilit\u0026#224; del nuovo comma 1-bis dell\u0026#8217;art. 438 cod. proc. pen. con il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, la riforma sarebbe stata attuata \u0026#171;al precipuo scopo di evitare che il meccanismo delle riduzioni sanzionatorie operante in caso di condanna possa provocare effetti in contrasto con la percezione della gravit\u0026#224; di certi episodi delittuosi da parte dell\u0026#8217;opinione pubblica\u0026#187;, e dunque per \u0026#171;soddisfare le istanze punitive da una parte dell\u0026#8217;elettorato\u0026#187;. In tal modo il legislatore avrebbe per\u0026#242; \u0026#171;implicitamente anticipato un\u0026#8217;affermazione di colpevolezza dell\u0026#8217;accusato, precludendo allo stesso di fruire di una modalit\u0026#224; procedurale di accertamento dei fatti e delle responsabilit\u0026#224; che non necessariamente deve concludersi con una sentenza di condanna\u0026#187;, e che potrebbe svolgersi in modo pi\u0026#249; celere e snello di quanto consentito da un dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.4.\u0026#8211; Strettamente connessa alla precedente censura \u0026#232; il dubbio del rimettente relativo alla compatibilit\u0026#224; della preclusione legislativa in parola con il principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., da interpretarsi anche alla luce dell\u0026#8217;art. 6 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale preclusione influirebbe infatti sulle prospettive di celerit\u0026#224; del processo, che \u0026#8211; nel rito dibattimentale \u0026#8211; sconta la fisiologica complessit\u0026#224; legata all\u0026#8217;assunzione di prove orali, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;\u0026#171;impossibilit\u0026#224; di fruire, se non con il consenso delle parti, di contributi probatori gi\u0026#224; confezionati al termine delle indagini\u0026#187; e i rischi di mutamenti in corso di causa del collegio giudicante, particolarmente elevati in un collegio di otto giudici come quello delle corti di assise; senza contare, poi, le \u0026#171;note difficolt\u0026#224; di organizzazione di processi di competenza della Corte di Assise in realt\u0026#224; di uffici giudiziari medio-piccoli [\u0026#8230;], dove non \u0026#232; generalmente prevista l\u0026#8217;istituzione di sezioni appositamente dedicate a simili incombenze, con il problema della calendarizzazione di udienze \u0026#8220;eccezionali\u0026#8221; rispetto al regime ordinario delle trattazioni assegnate ai giudici togati in servizio presso il Tribunale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimili difficolt\u0026#224; inciderebbero in senso negativo tanto sulla \u0026#171;aspettativa dell\u0026#8217;imputato alla celebrazione del processo in tempi congrui \u0026#8211; tanto pi\u0026#249; allorch\u0026#233; [\u0026#8230;] lo stesso si trovi in stato di custodia cautelare \u0026#8211; [quanto sul] principio della ragionevole durata del processo quale garanzia della giurisdizione e valvola di equilibrato funzionamento del sistema\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.5.\u0026#8211; La disciplina di cui all\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. risulterebbe poi in contrasto con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale disciplina determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento tra situazioni omogenee, ad esempio precludendo il giudizio abbreviato a chi abbia cagionato la morte della moglie in costanza del vincolo matrimoniale e non, invece, a chi abbia commesso il medesimo fatto a danno della moglie divorziata; ovvero consentendo il \u0026#8220;recupero\u0026#8221; della riduzione della pena in esito al dibattimento nei confronti dell\u0026#8217;imputato nei cui confronti sia risultata insussistente l\u0026#8217;aggravante contestata, che determinava l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della pena dell\u0026#8217;ergastolo, ma non nei confronti dell\u0026#8217;imputato al quale la corte di assise abbia riconosciuto la sussistenza di circostanze attenuanti prevalenti o equivalenti rispetto a tale aggravante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimili situazioni mostrerebbero \u0026#171;l\u0026#8217;illogicit\u0026#224; dell\u0026#8217;attribuzione al Pubblico Ministero del potere di condizionare in maniera irreversibile, attraverso la contestazione di una circostanza aggravante la cui fondatezza possa essere accertata solo all\u0026#8217;esito del dibattimento, la modalit\u0026#224; di svolgimento del processo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata comporterebbe, d\u0026#8217;altra parte, l\u0026#8217;irragionevole equiparazione nella stessa preclusione processuale per situazioni eterogenee, come risulterebbe evidente dalla considerazione della radicale diversit\u0026#224; delle fattispecie rientranti nel catalogo dei reati punibili con l\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e comunque infondate, essenzialmente in ragione della discrezionalit\u0026#224; legislativa nell\u0026#8217;individuazione del perimetro applicativo dei riti alternativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e12.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito l\u0026#8217;imputato nel giudizio a quo, sviluppando articolate considerazioni a sostegno della fondatezza delle questioni, in parte ripercorrendo e approfondendo gli argomenti gi\u0026#224; svolti nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRispetto all\u0026#8217;ipotizzato contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., la parte ha in particolare insistito sui profili differenziali tra il giudizio abbreviato e gli altri riti alternativi, rispetto ai quali questa Corte ha sinora ritenuto non irragionevoli le preclusioni oggettive e soggettive fissate dal legislatore, sottolineando la pienezza dell\u0026#8217;accertamento svolto dal giudice nel rito ora in esame; ci\u0026#242; che renderebbe difficilmente comprensibile la scelta legislativa di escludere indiscriminatamente un rito generalmente accessibile a tutti gli altri imputati soltanto per gli imputati di reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo, i quali verrebbero cos\u0026#236; privati della possibilit\u0026#224; di celebrare un processo \u0026#8220;a porte chiuse\u0026#8221; in ipotesi \u0026#171;ispirate dall\u0026#8217;esigenza dell\u0026#8217;imputato di tutelare la riservatezza familiare, al fine di arginare la diffusione di notizie riguardanti i figli minori, vittime indirette della vicenda processuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto poi all\u0026#8217;allegata violazione dell\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., la parte richiama la delibera-parere del Consiglio superiore della magistratura del 6 febbraio 2019 sull\u0026#8217;originaria proposta di legge, la quale \u0026#8211; dopo aver evidenziato il rischio di disincentivazione delle collaborazioni processuali indotte dalla preclusione in parola \u0026#8211; gi\u0026#224; sottolineava come \u0026#171;la scelta di rinunciare agli effetti deflattivi del rito abbreviato in un settore della giurisdizione penale in cui risulta aver dato buoni risultati sembra non in linea con l\u0026#8217;esigenza da pi\u0026#249; parti manifestata di ridurre i tempi di durata dei procedimenti penali e di favorire il ricorso ai riti alternativi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e13.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha presentato memoria illustrativa, con la quale ha ribadito la richiesta che le questioni sollevate siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e14.\u0026#8211; Anche il difensore della parte ha depositato memoria illustrativa in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, nella quale ha ulteriormente approfondito, in replica alla posizione dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, gli argomenti gi\u0026#224; svolti nella precedente memoria.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario della Spezia (r.o. n. 1 del 2020) ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, come inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 5 della medesima legge n. 33 del 2019, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La Corte di assise di Napoli (r.o. n. 77 del 2020) ha parimenti sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., in riferimento agli art. 3, 24 \u0026#171;anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27\u0026#187;, nonch\u0026#233; agli artt. 111, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Infine, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Piacenza (r.o. n. 127 del 2020) ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019 in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Le tre ordinanze sollevano questioni analoghe, e i relativi giudizi meritano pertanto di essere riuniti ai fini della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Prima di esaminare le questioni, conviene rammentare sinteticamente le vicende storiche che hanno condotto, dall\u0026#8217;emanazione del vigente codice di procedura penale in poi, alla disciplina oggi censurata. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Nella sua versione originaria, l\u0026#8217;art. 442, comma 2, cod. proc. pen. prevedeva espressamente la sostituzione della pena dell\u0026#8217;ergastolo, all\u0026#8217;esito del giudizio abbreviato, con quella della reclusione di anni trenta; dando cos\u0026#236; per presupposta l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del rito anche per i reati puniti con tale pena. La Commissione redigente del progetto preliminare, dopo ampia discussione, aveva infatti ritenuto di proporre tale soluzione (poi accolta dal Governo), nonostante il silenzio serbato sul punto dalla legge delega, al fine di \u0026#171;consentire il maggiore spazio possibile al giudizio abbreviato, tenuto conto del fatto che esso \u0026#232; richiesto dall\u0026#8217;imputato, il quale \u0026#8211; nella logica del processo accusatorio \u0026#8211; pu\u0026#242; anche rinunziare alla garanzia rappresentata dalla partecipazione popolare nei giudizi di Corte di assise\u0026#187; (Relazioni al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale, delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni e delle norme per l\u0026#8217;adeguamento dell\u0026#8217;ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, serie generale, 24 ottobre 1988, n. 250, supplemento ordinario n. 93, sub Libro VI, Titolo I, Premessa); e aveva conseguentemente ritenuto di determinare nella misura fissa di trent\u0026#8217;anni di reclusione la pena conseguente alla scelta del rito per il caso di condanna, non potendo applicarsi, rispetto alla pena perpetua, il criterio indicato dalla stessa legge delega della diminuzione di un terzo della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la sentenza n. 176 del 1991, tuttavia, questa Corte dichiar\u0026#242; illegittimo l\u0026#8217;art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva che \u0026#171;[a]lla pena dell\u0026#8217;ergastolo \u0026#232; sostituita quella della reclusione di anni trenta\u0026#187; per violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., dal momento che la legge delega prevedeva unicamente, per il giudizio abbreviato, il criterio della diminuzione di un terzo della pena, evidentemente inapplicabile ai reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo. Il venir meno di tale disposizione, dichiarata incostituzionale, non pot\u0026#233; che determinare \u0026#8211; secondo quanto espressamente affermato dalla sentenza n. 176 del 1991 \u0026#8211; l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai \u0026#171;processi concernenti delitti punibili con l\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisolvendo le incertezze interpretative emerse nella prassi all\u0026#8217;indomani di tale pronuncia, le sezioni unite della Corte di cassazione affermarono che l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del giudizio abbreviato conseguente alla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dovesse valere in ogni caso in cui l\u0026#8217;imputazione enucleata nella richiesta di rinvio a giudizio concernesse un reato \u0026#171;punibile\u0026#187; con l\u0026#8217;ergastolo, anche laddove il giudice ritenesse \u0026#8211; in ragione della sussistenza di circostanze attenuanti \u0026#8211; doversi in concreto applicare una pena diversa (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 6 marzo 1992, n. 2977).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoco dopo, con l\u0026#8217;ordinanza n. 163 del 1992, questa Corte dichiar\u0026#242; manifestamente inammissibili le questioni poste da due ordinanze di rimessione, che si dolevano appunto della mancata possibilit\u0026#224; di definire il giudizio con rito abbreviato per i delitti punibili con l\u0026#8217;ergastolo, conseguente alla sentenza n. 176 del 1991. La Corte ritenne, in particolare, che l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato ai reati punibili con l\u0026#8217;ergastolo non fosse di per s\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; determinasse ingiustificate disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ad altri reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 30 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 (Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennit\u0026#224; spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), la cosiddetta \u0026#8220;legge Carotti\u0026#8221;, ripristin\u0026#242; \u0026#8211; nel contesto di una pi\u0026#249; generale modifica dei tratti strutturali del giudizio abbreviato \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; di accesso a tale rito per i delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo, aggiungendo un secondo periodo al comma 2 dell\u0026#8217;art. 442 cod. proc. pen., con cui reiterava l\u0026#8217;originaria soluzione dei compilatori del codice, prevedendo che \u0026#171;[a]lla pena dell\u0026#8217;ergastolo \u0026#232; sostituita quella della reclusione di anni trenta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl di poco successivo art. 7 del decreto-legge 23 novembre 2000, n. 341 (Interpretazione autentica dell\u0026#8217;articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo), convertito, con modificazioni, nella legge 10 gennaio 2001, n. 4, stabil\u0026#236; quindi che \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale, l\u0026#8217;espressione \u0026#8220;pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#8221; deve intendersi riferita all\u0026#8217;ergastolo senza isolamento diurno\u0026#187;, aggiungendo poi allo stesso art. 442, comma 2, cod. proc. pen. un terzo periodo, dal seguente tenore letterale: \u0026#171;[a]lla pena dell\u0026#8217;ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, \u0026#232; sostituita quella dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito a tali novelle, dunque, il giudizio abbreviato torn\u0026#242; ad operare anche per i reati punibili con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, dando luogo \u0026#8211; in caso di condanna \u0026#8211; alle pene previste dall\u0026#8217;art. 442, comma 2, secondo e terzo periodo, cod. proc. pen., in sostituzione, rispettivamente, dell\u0026#8217;ergastolo senza isolamento diurno e dell\u0026#8217;ergastolo con isolamento diurno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La legge n. 33 del 2019, le cui disposizioni sono ora oggetto di censura, ha nuovamente previsto l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera a), di tale legge ha introdotto il comma 1-bis dell\u0026#8217;art. 438 cod. proc. pen., censurato da tutte le ordinanze di rimessione, il quale espressamente stabilisce che \u0026#171;[n]on \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019, censurato dal GUP del Tribunale di Piacenza, ha parallelamente abrogato il secondo e il terzo periodo dell\u0026#8217;art. 442, comma 2, cod. proc. pen., introdotti \u0026#8211; come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi rammentato \u0026#8211; rispettivamente dalla legge Carotti e dal d.l. n. 341 del 2000, come convertito, eliminando cos\u0026#236; le pene eventualmente applicabili in luogo dell\u0026#8217;ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019, censurato dal GUP del Tribunale della Spezia, stabilisce che le nuove disposizioni \u0026#171;si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore\u0026#187; della legge medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Debbono a questo punto essere vagliate le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; formulate dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Anzitutto, le questioni sollevate dal GUP del Tribunale della Spezia sull\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. sarebbero irrilevanti, dal momento che il rimettente \u0026#8211; facendo retta applicazione dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 \u0026#8211; avrebbe dovuto applicare nel procedimento a quo la disciplina previgente, e ammettere pertanto l\u0026#8217;imputato al giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Il rimettente si confronta invero estesamente con il menzionato art. 5, concludendo che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore\u0026#187; della legge n. 33 del 2019 non possa che riferirsi ai reati consumatisi dopo tale data, anche allorch\u0026#233; la condotta costitutiva del reato sia stata posta in essere prima di tale data, ma l\u0026#8217;evento si sia verificato in epoca successiva. Nel caso di specie (come a suo tempo riferito: Ritenuto in fatto, punto 1.2.), il tempus commissi delicti dovrebbe a suo avviso essere identificato nel momento della morte della vittima, avvenuta il 28 maggio 2019, e dunque successivamente alla data di entrata in vigore della legge (20 aprile 2019); a nulla rilevando che la condotta costitutiva del reato sia stata compiuta in una data anteriore (il 20 marzo 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente \u0026#232;, altres\u0026#236;, consapevole che una recente pronuncia delle sezioni unite della Corte di cassazione ha identificato il tempus commissi delicti \u0026#8211; con riferimento ai reati \u0026#8220;a evento differito\u0026#8221; \u0026#8211; nel momento della condotta, e non in quello successivo dell\u0026#8217;evento, ai fini della individuazione della legge applicabile nelle ipotesi di successioni di leggi penali (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 29 luglio 2018, n. 40986); ma ritiene che tale principio valga unicamente nell\u0026#8217;ambito del diritto penale sostanziale, e non in materia processuale, dove vige invece l\u0026#8217;opposto principio tempus regit actum.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; A giudizio di questa Corte, la valutazione di rilevanza delle questioni compiuta dal giudice a quo riposa per\u0026#242; su di un erroneo presupposto interpretativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che in materia di successione di leggi processuali vige in via generale il principio tempus regit actum \u0026#8211; in forza del quale ciascun \u0026#8220;atto\u0026#8221; processuale \u0026#232; regolato dalla legge in vigore al momento dell\u0026#8217;atto, e non da quella in vigore al momento in cui \u0026#232; stato commesso il fatto di reato per cui si procede \u0026#8211;, \u0026#232; evidente che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare a tale principio generale, dettando una disciplina transitoria di carattere speciale che confina espressamente l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della preclusione del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo l\u0026#8217;entrata in vigore della legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ratio di questa disciplina transitoria \u0026#232;, d\u0026#8217;altra parte, altrettanto evidente. Il legislatore era, in effetti, ben consapevole che una disciplina siffatta, pur incidendo su disposizioni collocate nel codice di procedura penale concernenti il rito, ha un\u0026#8217;immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non pu\u0026#242; pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui segnatamente il divieto di applicare una pena pi\u0026#249; grave di quella prevista al momento del fatto, affermato tanto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo con specifico riferimento alla disciplina del giudizio abbreviato in relazione ai reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo (Corte EDU, grande camera, sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia, n. 2), quanto da questa Corte, con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; della pena in concreto applicabile al condannato (sentenza n. 32 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 si limita, invero, a escludere l\u0026#8217;applicazione della nuova disciplina \u0026#171;ai fatti commessi\u0026#187; \u0026#8211; recte: ai \u0026#171;procedimenti concernenti i fatti commessi\u0026#187; \u0026#8211; prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge stessa, senza chiarire espressamente quale sia il criterio per stabilire quando il fatto si debba considerare \u0026#8220;commesso\u0026#8221;: quesito praticamente rilevante nelle ipotesi di reati cosiddetti \u0026#8220;a evento differito\u0026#8221;, caratterizzati da uno iato temporale tra il momento di commissione della condotta e quello di verificazione dell\u0026#8217;evento. La determinazione del tempus commissi delicti in simili ipotesi \u0026#232; dunque affidata dal legislatore all\u0026#8217;interprete, il quale \u0026#232; chiamato peraltro a ricostruire il significato della disposizione in conformit\u0026#224; alla sua ratio di garanzia, nei termini appena segnalati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSgomberato allora il campo da ogni improprio riferimento al principio tempus regit actum \u0026#8211; al quale, per l\u0026#8217;appunto, il legislatore ha inteso derogare \u0026#8211;, occorre chiedersi se sia maggiormente conforme alla ratio di garanzia perseguita dalla disposizione identificare tale tempus nel momento della condotta, ovvero in quello successivo della verificazione dell\u0026#8217;evento costitutivo del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa risposta non \u0026#232; dubbia: se una delle rationes fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio \u0026#232; quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, s\u0026#236; da preservarlo da \u0026#171;un successivo mutamento peggiorativo \u0026#8220;a sorpresa\u0026#8221; del trattamento penale della fattispecie\u0026#187; (sentenza n. 230 del 2012; ma si veda anche, in senso conforme, gi\u0026#224; la sentenza n. 394 del 2006), una tale funzione non pu\u0026#242; che essere riferita \u0026#8211; appunto \u0026#8211; al momento del compimento della condotta, e cio\u0026#232; al momento nel quale la norma esplica la sua capacit\u0026#224; deterrente. Precisamente per tale essenziale ragione, del resto, la citata pronuncia n. 40986 del 2018 delle sezioni unite della Corte di cassazione, in esito a un percorso argomentativo particolarmente approfondito, ha fissato il principio che \u0026#171;[i]n tema di successione di leggi penali, a fronte di una condotta interamente posta in essere sotto il vigore di una legge penale pi\u0026#249; favorevole e di un evento intervenuto nella vigenza di una legge penale pi\u0026#249; sfavorevole, deve trovare applicazione la legge vigente al momento della condotta\u0026#187;. Principio, quest\u0026#8217;ultimo, che deve senz\u0026#8217;altro essere assunto a criterio interpretativo anche della disposizione transitoria ora all\u0026#8217;esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ci\u0026#242; consegue che il giudice a quo avrebbe dovuto considerare applicabile all\u0026#8217;imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da lui richiesto; con la conseguente irrilevanza delle questioni da lui prospettate sull\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., nonch\u0026#233; \u0026#8211; come si dir\u0026#224; pi\u0026#249; innanzi (infra, punto 13.) \u0026#8211; la non fondatezza della questione sollevata sull\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha poi eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza in ragione, essenzialmente, della discrezionalit\u0026#224; del legislatore nella configurazione delle preclusioni all\u0026#8217;accesso ai riti abbreviati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta, attenendo \u0026#8211; all\u0026#8217;evidenza \u0026#8211; al merito delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, tanto la Corte di assise di Napoli, quanto il GUP del Tribunale di Piacenza sollevano anzitutto questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e \u0026#8211; limitatamente al secondo rimettente \u0026#8211; dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019 in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Secondo i giudici a quibus, la preclusione al giudizio abbreviato per gli imputati di delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo produrrebbe da un lato irragionevoli equiparazioni sanzionatorie tra fatti aventi disvalore differente, e dall\u0026#8217;altro irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento sanzionatorio tra fatti aventi disvalore omogeneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il primo profilo, i rimettenti osservano come, nel novero stesso delle figure di omicidio doloso aggravato, la previsione astratta della pena dell\u0026#8217;ergastolo accomuni fatti di gravit\u0026#224; diversa, come, da un lato, omicidi commessi nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di grandi organizzazioni criminali e, dall\u0026#8217;altro, omicidi non premeditati commessi in un momentaneo accesso d\u0026#8217;ira contro congiunti, come sarebbe accaduto nei casi oggetto dei procedimenti a quibus. L\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;elenco dei delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo previsti dal vigente codice penale evidenzierebbe, inoltre, il loro disvalore assai eterogeneo, che renderebbe irragionevole l\u0026#8217;esclusione a priori dalla possibilit\u0026#224; di accedere al giudizio abbreviato per i relativi imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto il secondo profilo, la preclusione in esame produrrebbe irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento, esemplificate dal confronto tra le ipotesi punite con l\u0026#8217;ergastolo riconducibili al primo comma dell\u0026#8217;art. 577 cod. pen., che comprendono oggi l\u0026#8217;omicidio del coniuge anche legalmente separato (per cui \u0026#232; precluso il giudizio abbreviato, con conseguente impossibilit\u0026#224; di beneficiare della riduzione di pena in caso di condanna), e quelle di cui al secondo comma, punite con la pena da ventiquattro a trent\u0026#8217;anni di reclusione, che comprendono l\u0026#8217;omicidio del coniuge divorziato (ipotesi per la quale \u0026#232; il giudizio abbreviato \u0026#232; invece ammissibile, con correlativa possibilit\u0026#224; di ottenere il relativo sconto di pena in caso di condanna). Sarebbe, altres\u0026#236;, irragionevole la disparit\u0026#224; di trattamento creata dalla disposizione censurata tra l\u0026#8217;imputato di omicidio nei cui confronti, in esito al giudizio ordinario, l\u0026#8217;aggravante contestata venga esclusa \u0026#8211; il novellato art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. prevedendo che la corte di assise applichi la riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, ingiustamente negatogli \u0026#8211;, e l\u0026#8217;imputato di omicidio nei cui confronti venga bens\u0026#236; riconosciuta la sussistenza in fatto della circostanza aggravante che determina l\u0026#8217;astratta applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ergastolo, ma tale circostanza venga \u0026#8220;elisa\u0026#8221; ai fini sanzionatori da una o pi\u0026#249; circostanze attenuanti presenti nel caso di specie \u0026#8211; ipotesi nella quale l\u0026#8217;art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. non parrebbe consentire, quantomeno secondo l\u0026#8217;implicita ricostruzione dei rimettenti, il \u0026#8220;recupero\u0026#8221; della pena connesso al rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ordinanze di rimessione lamentano, altres\u0026#236;, l\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza della disciplina, sotto il profilo dell\u0026#8217;asserita illogicit\u0026#224; della scelta di far conseguire alla mera contestazione di un determinato titolo di reato effetti preclusivi della scelta del rito, dolendosi altres\u0026#236; di quella che appare ai medesimi l\u0026#8217;unica reale finalit\u0026#224; perseguita dal legislatore, rappresentata dall\u0026#8217;inasprimento della reazione sanzionatoria contro gli autori dei reati abbracciati dalla preclusione, e segnatamente degli omicidi aggravati \u0026#8211; profilo, quest\u0026#8217;ultimo, sul quale si sofferma ampiamente anche, quale amicus curiae, l\u0026#8217;Unione camere penali italiane, nella propria opinione scritta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Prima di esaminare il merito di queste doglianze, conviene rammentare che questa Corte si \u0026#232; gi\u0026#224; pronunciata, con l\u0026#8217;ordinanza n. 163 del 1992, sulla preclusione del giudizio abbreviato per gli imputati di delitti punibili con l\u0026#8217;ergastolo, rilevando che tale disciplina \u0026#8211; conseguente alla precedente sentenza n. 176 del 1991, e rimasta in vigore sino alla legge n. 479 del 1999 (supra, punti 5.1. e 5.2.) \u0026#8211; \u0026#171;non \u0026#232; in s\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; l\u0026#8217;esclusione di alcune categorie di reati, come attualmente quelli punibili con l\u0026#8217;ergastolo, in ragione della maggiore gravit\u0026#224; di essi, determina una ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto agli altri reati, trattandosi di situazioni non omogenee\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn successive pronunce, questa Corte ha escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle preclusioni di natura oggettiva, fondate sul titolo astratto del reato, poste dal legislatore all\u0026#8217;accesso ad altri riti speciali ad effetto premiale. In particolare, l\u0026#8217;ordinanza n. 455 del 2006 ha affermato, con riferimento alla legittimit\u0026#224; costituzionale delle preclusioni al cosiddetto patteggiamento allargato, che \u0026#171;l\u0026#8217;individuazione delle fattispecie criminose da assoggettare al trattamento pi\u0026#249; rigoroso \u0026#8211; proprio in quanto basata su apprezzamenti di politica criminale, connessi specialmente all\u0026#8217;allarme sociale generato dai singoli reati, il quale non \u0026#232; necessariamente correlato al mero livello della pena edittale \u0026#8211; resta affidata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore; e le relative scelte possono venir sindacate dalla Corte solo in rapporto alle eventuali disarmonie del catalogo legislativo, allorch\u0026#233; la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma aspetti e dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione\u0026#187;. La medesima ordinanza n. 455 del 2006 ha d\u0026#8217;altra parte sottolineato che \u0026#171;l\u0026#8217;ordinamento annovera un\u0026#8217;ampia gamma di ipotesi nelle quali, per ragioni di politica criminale, il legislatore connette al titolo del reato \u0026#8211; e non (o non soltanto) al livello della pena edittale \u0026#8211; l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; di un trattamento sostanziale o processuale pi\u0026#249; rigoroso\u0026#187;, formulando poi un lungo elenco di esempi a supporto di tale affermazione, e insistendo sul principio (anche di recente ribadito nella sentenza n. 95 del 2015) secondo cui la discrezionalit\u0026#224; legislativa \u0026#232; soggetta, rispetto a tali scelte, al solo limite della manifesta irragionevolezza o dell\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Rispetto alle questioni ora all\u0026#8217;esame, questa Corte \u0026#232; dunque sollecitata a valutare se rimeditare (anche alla luce delle modificazioni strutturali subite nel frattempo dal giudizio abbreviato) il proprio specifico precedente in termini, rappresentato dalla menzionata ordinanza n. 163 del 1992, concludendo che la scelta legislativa di ancorare la preclusione del giudizio abbreviato alla contestazione di un delitto punito con l\u0026#8217;ergastolo risulti manifestamente irragionevole, o addirittura arbitraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur avendo attentamente vagliato i molti argomenti offerti dalle ordinanze di rimessione, dalle parti costituite e dall\u0026#8217;amicus curiae, anche nelle discussioni svolte in udienza, la Corte non ritiene di dover pervenire a tale conclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Quanto anzitutto alle irragionevoli equiparazioni che sarebbero prodotte dalla disciplina censurata, i giudici a quibus e le parti si dolgono a ben vedere della previsione dell\u0026#8217;unica e indifferenziata pena dell\u0026#8217;ergastolo a fatti dei quali assumono il differente disvalore (le diverse ipotesi di omicidio aggravato, o i diversi delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo): la preclusione dell\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato \u0026#8211; e la conseguente impossibilit\u0026#224; di operare il relativo sconto di pena, in caso di condanna \u0026#8211; costituisce, in effetti, null\u0026#8217;altro che il riflesso processuale della previsione edittale della pena dell\u0026#8217;ergastolo per quelle ipotesi criminose.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMa, se cos\u0026#236; \u0026#232;, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale avrebbero dovuto rivolgersi propriamente nei confronti della previsione, da parte del legislatore, della pena detentiva perpetua per i reati contestati nei procedimenti a quibus \u0026#8211; l\u0026#8217;omicidio a danno dell\u0026#8217;ascendente, in un caso, e l\u0026#8217;omicidio del coniuge non divorziato, nell\u0026#8217;altro \u0026#8211;, giacch\u0026#233; \u0026#232; proprio da tale previsione che deriva l\u0026#8217;asserita diseguaglianza di trattamento sanzionatorio rispetto a fatti che si assumono pi\u0026#249; gravi (come, per riprendere un esempio formulato nelle ordinanze di rimessione, un omicidio perpetrato nell\u0026#8217;ambito delle attivit\u0026#224; di un\u0026#8217;organizzazione criminale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuno dei rimettenti contesta, per\u0026#242;, la ragionevolezza della scelta legislativa di comminare l\u0026#8217;ergastolo per i titoli di reato per i quali sta procedendo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi talch\u0026#233; resta da chiedersi se \u0026#8211; rispetto a fatti tutti assunti come legittimamente punibili con la medesima pena dell\u0026#8217;ergastolo \u0026#8211; possa ritenersi produttiva di irragionevoli equiparazioni di trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati di tali reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa risposta non pu\u0026#242;, ad avviso di questa Corte, che essere negativa: la comminatoria edittale dell\u0026#8217;ergastolo \u0026#8211; che \u0026#232; pena anche qualitativamente diversa dalla reclusione, in ragione del suo carattere potenzialmente perpetuo, come evidenzia non a caso l\u0026#8217;autonoma considerazione della stessa nell\u0026#8217;elenco delle pene principali di cui all\u0026#8217;art. 17 cod. pen. \u0026#8211; segnala infatti un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale che non \u0026#232; qui oggetto di censure, ha ritenuto di formulare; speciale disvalore che sta per l\u0026#8217;appunto alla base della scelta del legislatore del 2019 di precludere l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato a tutti gli imputati di tali delitti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale scelta non pu\u0026#242; certo essere qualificata n\u0026#233; in termini di manifesta irragionevolezza, n\u0026#233; di arbitrariet\u0026#224;; e si sottrae pertanto, sotto lo specifico profilo qui esaminato, alle censure dei rimettenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.5.\u0026#8211; Quanto alle censure che lamentano irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento create dalla disciplina in esame, priva di pregio appare anzitutto \u0026#8211; per ragioni analoghe a quelle appena esposte \u0026#8211; la doglianza relativa al diverso trattamento dell\u0026#8217;omicidio del coniuge in costanza di matrimonio e di quello a danno del coniuge divorziato. La disparit\u0026#224; di trattamento deriva, in realt\u0026#224;, direttamente dalla scelta legislativa \u0026#8211; in questa sede non censurata \u0026#8211; che si situa \u0026#8220;a monte\u0026#8221; della disciplina del giudizio abbreviato, e cio\u0026#232; dalla scelta di prevedere la pena dell\u0026#8217;ergastolo soltanto per la prima ipotesi (ai sensi dell\u0026#8217;art. 577, primo comma, numero 1, cod. pen.), e non per la seconda (per la quale l\u0026#8217;art. 577, secondo comma, cod. pen. prevede invece una pena detentiva temporanea). Di talch\u0026#233; la presenza o l\u0026#8217;assenza di preclusioni al giudizio abbreviato nelle due ipotesi costituisce una mera conseguenza accessoria, certo non stigmatizzabile in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;, della diversa comminatoria edittale per le due ipotesi, che non \u0026#232; in questa sede in discussione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi all\u0026#8217;allegata disparit\u0026#224; di trattamento che si creerebbe tra l\u0026#8217;ipotesi in cui, in esito al dibattimento, dovesse essere riconosciuta l\u0026#8217;insussistenza dell\u0026#8217;aggravante dalla quale dipende la preclusione al giudizio abbreviato, e l\u0026#8217;ipotesi in cui tale aggravante fosse bens\u0026#236; ritenuta sussistente ma \u0026#8220;elisa\u0026#8221;, in forza dell\u0026#8217;art. 69 cod. pen., da una o pi\u0026#249; circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, occorre rilevare che tale situazione \u0026#232; comune alla generalit\u0026#224; delle ipotesi in cui la legge penale, sostanziale o processuale, subordina l\u0026#8217;applicazione di un dato istituto (ad esempio, le misure cautelari, l\u0026#8217;intercettazione di comunicazioni, ma anche \u0026#8211; sul piano del diritto sostanziale \u0026#8211; la non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto) alla condizione che sia prevista una determinata pena massima per il reato per cui si procede. In base alla regola generale di cui all\u0026#8217;art. 4 cod. proc. pen., spesso mutuata nella sostanza anche dalle norme del codice penale, ai fini della determinazione di tale pena massima si tiene conto delle sole circostanze aggravanti a effetto speciale, ma non delle circostanze attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso concreto; senza, comunque, che venga mai richiesto all\u0026#8217;autorit\u0026#224; di volta in volta procedente di effettuare il bilanciamento ex art. 69 cod. pen. tra tali aggravanti e le eventuali attenuanti (bilanciamento che altra regola di sistema riserva esclusivamente al giudice, in esito al giudizio). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regola generale in parola, seguita anche dall\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. in questa sede censurato, ha, d\u0026#8217;altronde, una solida ragionevolezza: il legislatore fa dipendere la scelta relativa all\u0026#8217;applicazione o non applicazione di un dato istituto \u0026#8211; qui, il giudizio abbreviato \u0026#8211; dalla sussistenza di una circostanza aggravante che, comminando una pena distinta da quella prevista per la fattispecie base \u0026#8211; nel nostro caso, la pena dell\u0026#8217;ergastolo anzich\u0026#233; quella della reclusione \u0026#8211;, esprime un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata; e ci\u0026#242; indipendentemente dalla sussistenza nel caso concreto di circostanze attenuanti, che ben potranno essere considerate dal giudice quando, in esito al giudizio, irrogher\u0026#224; la pena nel caso di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono pertanto utilmente comparabili, ai fini del giudizio relativo alla disparit\u0026#224; di trattamento lamentata dai rimettenti, la situazione di chi sia accusato di avere compiuto un omicidio aggravato punibile con l\u0026#8217;ergastolo in presenza di circostanze attenuanti che potrebbero essere considerate \u0026#8211; in esito al futuro giudizio \u0026#8211; equivalenti o prevalenti rispetto all\u0026#8217;aggravante, e quella di chi sia invece accusato di avere compiuto un omicidio non aggravato. Solo il primo imputato \u0026#232;, infatti, accusato di avere posto in essere un reato che raggiunge la soglia di gravit\u0026#224; che il legislatore considera astrattamente incompatibile con il giudizio abbreviato. Di talch\u0026#233; appare logico che soltanto laddove, in esito al dibattimento, risulti in concreto non sussistente quell\u0026#8217;aggravante, la cui inesatta contestazione abbia precluso all\u0026#8217;imputato l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, egli debba poter \u0026#8220;recuperare\u0026#8221; lo sconto di pena connesso al rito medesimo ai sensi dell\u0026#8217;art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen.; e che tale \u0026#8220;recupero\u0026#8221; non possa operare, invece, nei confronti di chi risulti effettivamente avere compiuto l\u0026#8217;omicidio aggravato che gli era stato contestato, sia pure in presenza di circostanze attenuanti, che ben potranno essere valorizzate dal giudice del dibattimento in sede di commisurazione della pena. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.6.\u0026#8211; Quanto, infine, agli eterogenei profili di allegata irragionevolezza intrinseca lamentati dai rimettenti, dalle parti e dallo stesso amicus curiae, neppur essi appaiono meritevoli di accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; osservato, non manifestamente irragionevole, n\u0026#233; arbitraria, appare la scelta legislativa di ancorare la preclusione del rito alla pena edittale prevista per il reato per il quale si procede. Un simile ancoraggio si ritrova del resto in una quantit\u0026#224; di istituti di diritto penale sostanziale o processuale (dalla prescrizione alla non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, ovvero \u0026#8211; in materia processuale \u0026#8211; dalle misure cautelari alle intercettazioni di comunicazioni); e la sua manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; deve qui tanto pi\u0026#249; escludersi, in quanto la comminatoria che determina la preclusione \u0026#232; quella della pena pi\u0026#249; grave prevista nel nostro ordinamento, che segnala \u0026#8211; come parimenti si \u0026#232; osservato \u0026#8211; una valutazione di massimo disvalore del reato per il quale si procede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la manifesta irragionevolezza o l\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224; della scelta legislativa potrebbero dedursi dall\u0026#8217;esame delle finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio \u0026#8211; come i rimettenti, le parti e l\u0026#8217;amicus curiae concordemente sottolineano \u0026#8211; che una delle finalit\u0026#224; ispiratrici della proposta di legge C. 392 del 27 marzo 2018 fosse quella di conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l\u0026#8217;ergastolo, precludendo la possibilit\u0026#224; per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena; ma la parallela proposta di legge C. 460 del 3 aprile 2018, poi assorbita nella prima, menzionava altres\u0026#236;, tra le finalit\u0026#224; della proposta, l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; che rispetto ai reati pi\u0026#249; gravi previsti dall\u0026#8217;ordinamento fosse celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, \u0026#171;con le piene garanzie sia per l\u0026#8217;imputato, sia per le vittime, di partecipare all\u0026#8217;accertamento della verit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutte queste finalit\u0026#224; possono essere o meno condivise; ma n\u0026#233; le finalit\u0026#224; in s\u0026#233;, n\u0026#233; i mezzi individuati dal legislatore per raggiungerle, appaiono a questa Corte connotabili in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;. Piuttosto, si deve ritenere che una disciplina mirante a imporre in ogni caso, per i delitti pi\u0026#249; gravi previsti dall\u0026#8217;ordinamento, lo svolgimento di un processo pubblico avanti una corte a composizione mista \u0026#8211; nella quale tra l\u0026#8217;altro si invera la previsione costituzionale della \u0026#171;partecipazione diretta del popolo all\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187; (art. 102, terzo comma, Cost.) \u0026#8211; rientri nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non \u0026#232; consentito a questa Corte sovrapporre la propria autonoma valutazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa considerazione che precede vale anche con riferimento alle ipotesi, su cui hanno in particolare insistito i difensori delle parti nella discussione orale, in cui l\u0026#8217;imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, e i fatti risultino gi\u0026#224; compiutamente accertati. Ritiene infatti questa Corte che anche con riferimento a una tale situazione non possa qualificarsi in termini di manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; la scelta legislativa \u0026#8211; magari discutibile sotto vari profili, e certo foriera di aggravi processuali \u0026#8211; di prevedere comunque la celebrazione di un pubblico dibattimento, nel quale trova piena garanzia il \u0026#8220;diritto di difendersi provando\u0026#8221;, per accertare il fatto e ascrivere le relative responsabilit\u0026#224;, nell\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; e delle stesse vittime del reato. Vittime tra le quali \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 2, paragrafo 1 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI \u0026#8211; deve annoverarsi anche il \u0026#171;familiare di una persona la cui morte \u0026#232; stata causata direttamente da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona\u0026#187;, al quale l\u0026#8217;art. 10 della medesima direttiva garantisce, in linea di principio, il diritto di essere \u0026#171;sentit[o] nel corso del procedimento penale\u0026#187; e di \u0026#171;fornire elementi di prova\u0026#187;, in conformit\u0026#224; alle norme \u0026#171;stabilite dal diritto nazionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto alla finalit\u0026#224;, che la riforma avrebbe in realt\u0026#224; perseguito, di aumentare il numero di condanne all\u0026#8217;ergastolo per gli autori di omicidi, ancorch\u0026#233; rei confessi, occorre d\u0026#8217;altra parte considerare che non necessariamente al dibattimento deve conseguire, in caso di condanna, l\u0026#8217;applicazione della pena dell\u0026#8217;ergastolo, la corte di assise avendo sempre la possibilit\u0026#224; di riconoscere eventuali circostanze attenuanti che comportino l\u0026#8217;applicazione di pene detentive temporanee, tra cui le circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis cod. pen.), le quali ben potrebbero fondarsi anche sulla condotta dell\u0026#8217;imputato successiva alla commissione del reato, comprensiva del suo contegno processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La Corte di assise di Napoli dubita, poi, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. sotto il profilo della sua compatibilit\u0026#224; con il diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost., in s\u0026#233; considerato e in relazione agli artt. 2, 3 e 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tali censure sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La Corte rimettente ritiene, anzitutto, che la disciplina censurata, precludendo a taluni imputati l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato, vulneri il loro diritto costituzionale di difesa, di cui sarebbe parte integrante la possibilit\u0026#224; di definire il giudizio mediante i riti alternativi previsti dall\u0026#8217;ordinamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, tale disciplina costringerebbe anche l\u0026#8217;imputato, che pure \u0026#232; presunto innocente ai sensi dell\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., il quale intenda rinunciare alla garanzia della pubblicit\u0026#224; del giudizio, ad affrontare il dibattimento in pubblica udienza, con conseguente pregiudizio ai suoi diritti inviolabili alla dignit\u0026#224; e alla riservatezza, riconducibili allo spettro di tutela degli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Circa il primo profilo, occorre anzitutto rammentare la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui \u0026#232; ben vero che \u0026#171;la facolt\u0026#224; di chiedere i riti alternativi \u0026#8211; quando \u0026#232; riconosciuta \u0026#8211; costituisce una modalit\u0026#224;, tra le pi\u0026#249; qualificanti ed incisive (sentenze n. 237 del 2012 e n. 148 del 2004), di esercizio del diritto di difesa (ex plurimis, sentenze n. 273 del 2014, n. 333 del 2009 e n. 219 del 2004). Ma \u0026#232; altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facolt\u0026#224; in rapporto ad una determinata categoria di reati non vulnera il nucleo incomprimibile del predetto diritto\u0026#187; (sentenza n. 95 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accesso ai riti alternativi costituisce, dunque, parte integrante del diritto di difesa di cui all\u0026#8217;art. 24 Cost. soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilit\u0026#224; in presenza di certe condizioni; di talch\u0026#233; esso deve essere garantito \u0026#8211; o quanto meno deve essere garantito il recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l\u0026#8217;accesso tempestivo al rito avrebbe consentito \u0026#8211; ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato per effetto di un errore del pubblico ministero nella formulazione dell\u0026#8217;imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza nella medesima vicenda processuale, ovvero di una modifica dell\u0026#8217;imputazione nel corso del processo (sentenza n. 14 del 2020 e precedenti ivi citati). Ma dall\u0026#8217;art. 24 Cost. non pu\u0026#242; dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall\u0026#8217;ordinamento processuale penale, come invece parrebbe, erroneamente, presupporre il giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Quanto poi alla lamentata violazione del diritto di difesa \u0026#171;in relazione\u0026#187; al diritto alla dignit\u0026#224; e alla riservatezza dell\u0026#8217;imputato, non v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio che la pubblicit\u0026#224; delle udienze sia concepita dall\u0026#8217;art. 6, comma 1, CEDU, dall\u0026#8217;art. 47, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea (CDFUE) e dall\u0026#8217;art. 14, comma 1, del Patto internazionale dei diritti civili e politici come una garanzia soggettiva dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, la dimensione di diritto fondamentale riconosciuta alla pubblicit\u0026#224; dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento \u0026#232; vincolato non esaurisce la ratio del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altres\u0026#236; \u0026#8211; sul piano oggettivo-ordinamentale \u0026#8211; un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di \u0026#171;garanzia di imparzialit\u0026#224; ed obiettivit\u0026#224;\u0026#187; di un processo che \u0026#171;si svolge sotto il controllo dell\u0026#8217;opinione pubblica\u0026#187;, quale corollario sia del principio secondo cui \u0026#171;[l]a giustizia \u0026#232; amministrata in nome del popolo\u0026#187; (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un \u0026#171;giusto processo\u0026#187; (art. 111, primo comma, Cost.) (sentenza n. 373 del 1992). Il che appare di particolare significato nei processi relativi ai reati pi\u0026#249; gravi, \u0026#171;che maggiormente colpiscono l\u0026#8217;ordinata convivenza civile\u0026#187; (ancora, sentenza n. 373 del 1992) e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, a cominciare dalla loro stessa vita. Di talch\u0026#233; il mero consenso dell\u0026#8217;imputato non basta a fondare un suo diritto costituzionale \u0026#8211; opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicit\u0026#224; delle udienze \u0026#8211; alla celebrazione di un processo \u0026#8220;a porte chiuse\u0026#8221;, al riparo del controllo dell\u0026#8217;opinione pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA fronte, allora, di imputazioni relative a delitti gravissimi, come quelli puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, non pu\u0026#242; considerarsi sproporzionata rispetto alle esigenze di tutela della dignit\u0026#224; e della riservatezza dell\u0026#8217;imputato una disciplina come quella all\u0026#8217;esame, che impone in ogni caso la celebrazione di un processo pubblico, anche laddove l\u0026#8217;imputato sia disposto a rinunziare a tale garanzia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Il GUP del Tribunale di Piacenza dubita, dal canto suo, della compatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod proc. pen. e dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019 con il principio della presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tali questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Alla base della censura sta, verosimilmente, la considerazione che la preclusione del giudizio abbreviato stabilita dalla disciplina in esame discenderebbe da una mera valutazione del pubblico ministero, destinata a privare irrimediabilmente l\u0026#8217;imputato \u0026#8211; pur ancora presunto innocente \u0026#8211; della possibilit\u0026#224; di accesso al rito alternativo e al relativo sconto di pena nel caso, futuro ed eventuale, di una sua condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, il rimettente appare altres\u0026#236; censurare l\u0026#8217;intento legislativo di \u0026#8220;punire\u0026#8221; pi\u0026#249; severamente una categoria di imputati, a dispetto della presunzione di non colpevolezza, precludendo loro l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Il primo profilo di censura non ha pregio, sol che si consideri attentamente l\u0026#8217;assetto normativo scaturito dalla riforma del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imputazione formulata dal pubblico ministero \u0026#232;, infatti, oggetto di un primo vaglio da parte del giudice per le indagini preliminari, che \u0026#8211; al termine dell\u0026#8217;udienza preliminare \u0026#8211; \u0026#232; tenuto a provvedere sulla richiesta originaria formulata dall\u0026#8217;imputato, e comunque sull\u0026#8217;eventuale riproposizione della domanda di giudizio abbreviato (art. 438, comma 6, cod. proc. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera b, della legge n. 33 del 2019), e ad ammetterlo al rito alternativo richiesto, qualora lo stesso giudice dia al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell\u0026#8217;imputazione, tale da rendere ammissibile il giudizio abbreviato (art. 429, comma 2-bis, cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl gi\u0026#224; menzionato art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen. prevede, poi, il \u0026#8220;recupero\u0026#8221; in sede dibattimentale della riduzione di pena conseguente al giudizio abbreviato, allorch\u0026#233; in esito al giudizio non sia risultato provato il fatto cos\u0026#236; come contestato dal pubblico ministero; e gi\u0026#224; nella fase preliminare del dibattimento \u0026#8211; come esattamente rilevato dalla Corte di assise di Napoli nella propria ordinanza di rimessione \u0026#8211; si deve ritenere che sia ben possibile per la corte di assise ammettere l\u0026#8217;imputato al giudizio abbreviato, allorch\u0026#233; tale rito gli sia stato erroneamente negato dal giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare (Ritenuto in fatto, punto 6.1.). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa preclusione all\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato dipende, dunque, soltanto nella fase iniziale dalla valutazione del pubblico ministero sull\u0026#8217;oggetto della contestazione; ma tale valutazione \u0026#232; poi oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed \u0026#232; sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito, come accade rispetto a ogni altro rito alternativo; senza alcuna violazione, dunque, della presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Il secondo profilo di censura, attinente a una ipotetica volont\u0026#224; \u0026#8220;punitiva\u0026#8221; del legislatore nei confronti di imputati che sono presunti non colpevoli, appare per la verit\u0026#224; di non immediata intelligibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe il rimettente avesse inteso alludere alle conseguenze negative che derivano dalla necessit\u0026#224; di affrontare in ogni caso il dibattimento, sulla base di un\u0026#8217;imputazione per un delitto punibile con l\u0026#8217;ergastolo, il suo rilievo risulterebbe certamente infondato, una volta che si riconosca che non esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato, e che l\u0026#8217;ordinamento processuale ben pu\u0026#242; condizionare l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato a specifiche condizioni, la cui determinazione \u0026#232; affidata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;. Condizioni tra le quali certamente pu\u0026#242; figurare la tipologia di reato contestato dal pubblico ministero, e sottoposto al vaglio successivo dei diversi giudici che si succederanno nelle varie fasi processuali, secondo le modalit\u0026#224; di cui si \u0026#232; appena detto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, invece, il rimettente avesse voluto evocare una volont\u0026#224; del legislatore di assicurare comunque l\u0026#8217;inflizione della pena dell\u0026#8217;ergastolo nei confronti degli imputati dei reati punibili con tale pena, pur presunti innocenti, sarebbe agevole replicare, da un lato, che l\u0026#8217;inflizione della pena presuppone \u0026#8211; nel rito ordinario come in quello abbreviato \u0026#8211; la prova della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato, che dovr\u0026#224; in ogni caso essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del pubblico ministero, al metro dello standard probatorio dell\u0026#8217;\u0026#8220;oltre ogni ragionevole dubbio\u0026#8221; (art. 533 cod. proc. pen.); e dall\u0026#8217;altro, come gi\u0026#224; rammentato, che nemmeno nel giudizio ordinario l\u0026#8217;imputato sar\u0026#224; indefettibilmente punito con la pena dell\u0026#8217;ergastolo, ove ritenuto colpevole, ben potendo essere riconosciute anche in quella sede, in suo favore, circostanze attenuanti che potrebbero determinare l\u0026#8217;applicazione di una pena detentiva temporanea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Il GUP del Tribunale di Piacenza solleva poi questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. e 3 della legge n. 33 del 2019, in riferimento al principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno tale censura \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Ritiene il rimettente che l\u0026#8217;onere di procedere in ogni caso con rito ordinario innanzi alla corte di assise per i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo provocherebbe inevitabilmente una dilatazione dei tempi processuali non necessaria, e anzi particolarmente gravosa, per imputati che spesso si trovano in custodia cautelare; dilatazione connessa anche alle gravi difficolt\u0026#224; \u0026#8211; soprattutto per le sedi giudiziarie pi\u0026#249; piccole \u0026#8211; determinate dall\u0026#8217;organizzazione del lavoro delle stesse corti di assise, che si vedono ora confrontate con un carico di lavoro assai pi\u0026#249; gravoso di quanto non accadesse prima della riforma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Le osservazioni del rimettente trovano conforto, in verit\u0026#224;, nel parere espresso il 6 marzo 2019 dal Consiglio superiore della magistratura a proposito della riforma, poi confluita nella disciplina censurata; e riflettono la preoccupazione, diffusa nella prassi, di una dilatazione dei tempi medi di definizione dei processi per omicidio, in passato definiti mediante giudizi celebrati con rito abbreviato in una percentuale di casi che l\u0026#8217;amicus curiae riferisce, sulla base dei dati ministeriali relativi al 2017, essere stata pari al 70 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche rispetto alla censura in esame, tuttavia, occorre rammentare che il bilanciamento tra gli inconvenienti provocati dalla disciplina censurata e le finalit\u0026#224; dalla stessa perseguite spetta, primariamente, al legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE non pu\u0026#242;, al riguardo, non rilevarsi come la nozione di \u0026#8220;ragionevole\u0026#8221; durata del processo (in particolare penale) sia sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici \u0026#8211; e tra loro confliggenti \u0026#8211; interessi pubblici e privati coinvolti dal processo medesimo, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl che impone una cautela speciale nell\u0026#8217;esercizio del controllo, in base all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni pi\u0026#249; idonee a coniugare l\u0026#8217;obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell\u0026#8217;accertamento del fatto e dell\u0026#8217;eventuale ascrizione delle relative responsabilit\u0026#224;, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l\u0026#8217;esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicch\u0026#233; una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. potr\u0026#224; essere ravvisata soltanto allorch\u0026#233; l\u0026#8217;effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa (ex plurimis, sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. n. 63 e n. 56 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sulla base di un tale criterio, e alla luce delle legittime finalit\u0026#224; perseguite dal legislatore, che secondo la valutazione del legislatore medesimo rendono opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo (valutazione della quale gi\u0026#224; si \u0026#232; esclusa la manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224;: supra, punto 7.6.), non pu\u0026#242; ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per s\u0026#233; un risultato di \u0026#8220;irragionevole\u0026#8221; durata di tali processi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che l\u0026#8217;infondatezza delle censure formulate in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La Corte di assise di Napoli solleva poi questione di legittimit\u0026#224; costituzionale del solo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. in riferimento all\u0026#8217;art. 111, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure del rimettente sono formulate in relazione al generale principio del \u0026#8220;giusto\u0026#8221; processo, ma si riferiscono a ben guardare alla necessit\u0026#224; che esso si svolga entro un lasso di tempo ragionevole; sicch\u0026#233; esse si sovrappongono in sostanza a quelle sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza di cui si \u0026#232; appena detto, condividendone necessariamente l\u0026#8217;esito di non fondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; La medesima Corte di assise dubita, ancora, della compatibilit\u0026#224; della stessa disciplina con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dal momento che essa precluderebbe ingiustamente l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato a talune categorie di imputati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura \u0026#232;, in questo caso, manifestamente infondata, dal momento che l\u0026#8217;unica decisione citata a supporto del principio (Corte EDU, decisione 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia) afferma, da un lato, che \u0026#171;gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere [\u0026#8230;] delle procedure semplificate\u0026#187;, e dall\u0026#8217;altro lascia intenzionalmente aperta \u0026#171;la questione se, quando essi esistano, i principi dell\u0026#8217;equo processo impongano di non privare arbitrariamente un imputato della possibilit\u0026#224; di chiederne l\u0026#8217;adozione\u0026#187;: questione alla quale la giurisprudenza di questa Corte, come si \u0026#232; visto, offre una risposta positiva alla luce dell\u0026#8217;art. 24 Cost. (supra, punto 8.2.), ma che non viene in considerazione nel caso di specie, in cui si discute piuttosto della legittimit\u0026#224; costituzionale della scelta legislativa di precludere in radice l\u0026#8217;accesso al giudizio abbreviato agli imputati di reati puniti con l\u0026#8217;ergastolo. Scelta legislativa, quest\u0026#8217;ultima, che non sembra incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale, nemmeno alla luce dell\u0026#8217;unica decisione invocata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Il GUP del Tribunale della Spezia dubita, infine, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge n. 33 del 2019 in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU, dal momento che tale disposizione consentirebbe l\u0026#8217;applicazione del nuovo art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. anche agli imputati di delitti puniti con l\u0026#8217;ergastolo che abbiano tenuto la condotta prima dell\u0026#8217;entrata in vigore della legge n. 33 del 2019.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura, come anticipato, non \u0026#232; fondata, giacch\u0026#233; riposa sull\u0026#8217;erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione farebbe riferimento, nei reati ad evento differito, al momento dell\u0026#8217;evento e non a quello, anteriore, della condotta. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome a suo tempo illustrato (supra, punto 6.1.), infatti, la ratio della disposizione depone inequivocabilmente a favore dell\u0026#8217;interpretazione secondo cui \u0026#8211; nello stabilire l\u0026#8217;applicazione della nuova disciplina soltanto ai \u0026#171;fatti commessi successivamente all\u0026#8217;entrata in vigore della legge\u0026#187; \u0026#8211; essa identifichi il tempus commissi delicti nel momento di commissione della condotta criminosa, nel quale la norma svolge la propria funzione di orientamento della condotta dei consociati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCos\u0026#236; interpretata, la disposizione si pone in conformit\u0026#224;, anzich\u0026#233; in contrasto, con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, sancito \u0026#8211; oltre che dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost. \u0026#8211; dall\u0026#8217;art. 7 CEDU, escludendo che una disciplina di natura processuale ma avente effetti peggiorativi sulla pena applicabile in caso di condanna, come quella stabilita nel suo complesso dalla legge n. 33 del 2019, possa applicarsi a condotte commesse prima della sua entrata in vigore, ancorch\u0026#233; l\u0026#8217;evento costitutivo del reato si sia verificato successivamente.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, del codice di procedura penale, sollevate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione \u0026#8211; dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario della Spezia con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 24 \u0026#171;anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27\u0026#187;, e 111, primo comma, Cost. \u0026#8211; dalla Corte di assise di Napoli con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen. nonch\u0026#233; dell\u0026#8217;art. 3 della legge n. 33 del 2019, sollevate \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost. \u0026#8211; dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Piacenza con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., sollevata \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (CEDU) \u0026#8211; dalla Corte di assise di Napoli con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) dichiara non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge 12 aprile 2019, n. 33 (Inapplicabilit\u0026#224; del giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0026#8217;ergastolo), sollevata \u0026#8211; in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 7 CEDU \u0026#8211; dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale della Spezia con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 dicembre 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20201203114728.pdf","oggetto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Previsione che non \u0026#232; ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43104","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Asserita applicazione ai fatti consumati successivamente alla vigenza della novella - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevole durata del processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo. Il rimettente interpreta erroneamente l\u0027art. 5 della legge n. 33 del 2019, secondo cui la novella - introdotta dal precedente art. 1, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) -, applicandosi ai procedimenti concernenti i «fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore» della medesima va riferita ai reati consumatisi dopo tale data, anche allorché la condotta costitutiva del reato sia stata posta in essere prima, ma l\u0027evento si sia verificato successivamente. È infatti evidente che la legge n. 33 del 2019 ha inteso derogare al principio generale \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e, dettando una disciplina transitoria speciale che confina espressamente la preclusione censurata ai soli procedimenti concernenti fatti commessi dopo la sua entrata in vigore; deroga che si giustifica in quanto la disciplina censurata, pur incidendo su disposizioni concernenti il rito, ha un\u0027immediata ricaduta sulla tipologia e sulla durata delle pene applicabili in caso di condanna, e non può pertanto che soggiacere ai principi di garanzia che vigono in materia di diritto penale sostanziale, tra cui segnatamente il divieto di applicare una pena più grave di quella prevista al momento del fatto, come affermato anche dalla giurisprudenza EDU. Da ciò consegue che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe dovuto considerare applicabile all\u0027imputato la disciplina processuale vigente al momento della condotta, e ammetterlo pertanto al giudizio abbreviato da lui richiesto.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSe, in materia di successione di leggi processuali, vige, in via generale, il principio \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e - in forza del quale ciascun \"atto\" processuale è regolato dalla legge in vigore al momento dell\u0027atto, e non da quella in vigore al momento in cui è stato commesso il fatto di reato per cui si procede - tuttavia una deroga a tale principio è giustificata con riferimento a tutte le norme processuali o penitenziarie che incidano direttamente sulla qualità e quantità della pena in concreto applicabile al condannato. Una delle \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e fondamentali del divieto di applicazione retroattiva di leggi penali che inaspriscano il trattamento sanzionatorio è infatti quella di assicurare che il consociato sia destinatario di un chiaro avvertimento circa le possibili conseguenze penali della propria condotta, sì da preservarlo da un successivo mutamento peggiorativo \"a sorpresa\" del trattamento penale della fattispecie, funzione che non può che essere riferita al momento del compimento della condotta, nel quale la norma esplica la sua capacità deterrente. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 32 del 2020, n. 230 del 2012 e n. 394 del 2006\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43105","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43105","titoletto":"Prospettazione della questione incidentale - Asserita discrezionalità del legislatore nella configurazione degli istituti processuali - Attinenza al merito - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.","testo":"Nel giudizio di legittimità costituzionale dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., non è accolta l\u0027eccezione d\u0027inammissibilità in ragione, essenzialmente, della discrezionalità del legislatore nella configurazione delle preclusioni all\u0027accesso ai riti abbreviati. L\u0027eccezione attiene al merito delle questioni sollevate.","numero_massima_successivo":"43106","numero_massima_precedente":"43104","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43106","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza, di difesa e del principio del giusto processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate Corte di assise di Napoli in riferimento agli artt. 24 «anche in relazione agli artt. 2, 3 e 27», e 111, primo comma, Cost., dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo. L\u0027accesso ai riti alternativi costituisce parte integrante del diritto di difesa - che nel caso di specie si assume violato - soltanto in quanto il legislatore abbia previsto la loro esperibilità in presenza di certe condizioni; di talché, seppure esso deve essere garantito - quanto meno nel recupero dei vantaggi sul piano sanzionatorio che l\u0027accesso tempestivo al rito avrebbe consentito - ogniqualvolta il rito alternativo sia stato ingiustificatamente negato a un imputato - per effetto di un errore del PM nella formulazione dell\u0027imputazione, di una erronea valutazione di un giudice intervenuto in precedenza, ovvero di una modifica dell\u0027imputazione nel corso del processo -, tuttavia, dall\u0027art. 24 Cost. non può dedursi un diritto di qualunque imputato ad accedere a tutti i riti alternativi previsti dall\u0027ordinamento processuale penale. Neppure sussiste la lamentata violazione del diritto alla dignità e alla riservatezza dell\u0027imputato, sebbene la pubblicità delle udienze sia concepita, anche in via convenzionale (artt. 6, comma 1, CEDU, 47, comma 2, CDFUE e art. 14, comma 1, Patto internazionale dei diritti civili e politici), come una sua garanzia soggettiva. Nei processi relativi ai reati più gravi, che maggiormente colpiscono l\u0027ordinata convivenza civile e addirittura ledono il nucleo dei diritti fondamentali delle vittime, il mero consenso dell\u0027imputato non basta infatti a fondare un suo diritto costituzionale - opposto, e anzi speculare, al suo diritto alla pubblicità delle udienze - alla celebrazione di un processo \"a porte chiuse\", al riparo del controllo dell\u0027opinione pubblica. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 14 del 2020 e n. 373 del 1992\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, se è ben vero che la facoltà di chiedere i riti alternativi - quando è riconosciuta - costituisce una modalità, tra le più qualificanti ed incisive, di esercizio del diritto di difesa, è altrettanto vero che la negazione legislativa di tale facoltà in rapporto ad una determinata categoria di reati non ne vulnera il nucleo incomprimibile. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 95 del 2015, n. 273 del 2014, 237 del 2012, n. 333 del 2009, n. 219 del 2004 e n. 148 del 2004\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa dimensione di diritto fondamentale - quale garanzia soggettiva dell\u0027imputato e del suo diritto di difesa - riconosciuta alla pubblicità dei processi dalle carte internazionali dei diritti alle quali il nostro ordinamento è vincolato non esaurisce la ratio del principio medesimo, che nel suo nucleo essenziale costituisce altresì - sul piano oggettivo-ordinamentale - un connotato identitario dello stato di diritto, in chiave di garanzia di imparzialità ed obiettività di un processo che si svolge sotto il controllo dell\u0027opinione pubblica, quale corollario sia del principio secondo cui la giustizia è amministrata in nome del popolo (art. 101, primo comma, Cost.), sia della garanzia di un giusto processo (art. 111, primo comma, Cost.) (\u003cem\u003ePrecedente citato: sentenza n. 373 del 1992\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43107","numero_massima_precedente":"43105","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43107","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione - Denunciata violazione dei principi convenzionali dell\u0027equo processo e della prevedibilità della legge - Carente motivazione - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata manifestamente infondata, per carente motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Napoli in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 CEDU, dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo. L\u0027unica decisione citata a supporto del principio del giusto processo è quella della Corte EDU, 8 dicembre 2015, Mihail-Alin Podoleanu contro Italia - per cui gli Stati contraenti non sono costretti dalla Convenzione a prevedere delle procedure semplificate, lasciando intenzionalmente aperta la questione se i principi dell\u0027equo processo impongano di non privare arbitrariamente un imputato della possibilità di chiederne l\u0027adozione -, ma che non viene in considerazione nel caso di specie, in cui si discute piuttosto della legittimità costituzionale della scelta legislativa di precludere in radice l\u0027accesso al giudizio abbreviato agli imputati di reati puniti con l\u0027ergastolo. Scelta legislativa, quest\u0027ultima, che non sembra incontrare alcun ostacolo sul piano convenzionale.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43108","numero_massima_precedente":"43106","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"43108","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di presunzione di non colpevolezza e della ragionevole durata del processo - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 111, secondo comma, Cost., dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nonché dell\u0027art. 3 della legge n. 33 del 2019, il primo che preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo, e il secondo che - abrogando il secondo e il terzo periodo dell\u0027art. 442, comma 2, cod. proc. pen. -, ha eliminato le pene eventualmente applicabili in luogo dell\u0027ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. La preclusione del giudizio abbreviato è oggetto di puntuale vaglio da parte dei giudici che intervengono nelle fasi successive del processo, ed è sempre suscettibile di correzione, quanto meno nella forma del riconoscimento della riduzione di pena connessa alla scelta del rito. Né esiste un diritto di rango costituzionale ad accedere a qualsiasi rito alternativo per qualunque imputato, potendo l\u0027ordinamento processuale condizionarne l\u0027accesso alla discrezionalità del legislatore, salvi i limiti della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. Inoltre, l\u0027inflizione della pena presuppone sempre la prova della responsabilità dell\u0027imputato, che dovrà in ogni caso essere oggetto di puntuale dimostrazione da parte del PM, al metro dello standard probatorio dell\u0027\"oltre ogni ragionevole dubbio\" (art. 533 cod. proc. pen.); infine, va considerato che nemmeno nel giudizio ordinario l\u0027imputato sarà indefettibilmente punito con la pena dell\u0027ergastolo, ove ritenuto colpevole, ben potendo essergli riconosciute anche in quella sede circostanze attenuanti che potrebbero determinare l\u0027applicazione di una pena detentiva temporanea. Quanto, infine, all\u0027ultimo parametro evocato, la nozione di \"ragionevole\" durata del processo (in particolare penale) è sempre il frutto di un bilanciamento particolarmente delicato tra i molteplici - e tra loro confliggenti - interessi pubblici e privati coinvolti, su uno sfondo fattuale caratterizzato da risorse umane e organizzative necessariamente limitate; pertanto, alla luce delle legittime finalità perseguite dal legislatore, per cui è opportuna la celebrazione di processi pubblici innanzi alle corti di assise per i reati puniti con l\u0027ergastolo, non può ritenersi che la dilatazione dei tempi medi di risoluzione dei processi relativi a questi reati, pur certamente prodotta dalla disciplina censurata, determini di per sé un risultato di \"irragionevole\" durata di tali processi.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eOccorre una cautela speciale nell\u0027esercizio del controllo, in base all\u0027art. 111, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale delle scelte processuali compiute dal legislatore, al quale compete individuare le soluzioni più idonee a coniugare l\u0027obiettivo di un processo in grado di raggiungere il suo scopo naturale dell\u0027accertamento del fatto e dell\u0027eventuale ascrizione delle relative responsabilità, nel pieno rispetto delle garanzie della difesa, con l\u0027esigenza pur essenziale di raggiungere tale obiettivo in un lasso di tempo non eccessivo. Sicché una violazione del principio della ragionevole durata del processo potrà essere ravvisata soltanto allorché l\u0027effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 12 del 2016, n. 159 del 2014, n. 63 del 2009 e n. 56 del 2009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"43109","numero_massima_precedente":"43107","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/2019","data_nir":"2019-04-12","numero":"33","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43109","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.","testo":"Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GUP del Tribunale di Piacenza e dalla Corte d\u0027Assise di Napoli in riferimento all\u0027art. 3 Cost., dell\u0027art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., nonché, quanto al primo rimettente, dell\u0027art. 3 della legge n. 33 del 2019, che, rispettivamente, preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo, e abroga il secondo e il terzo periodo dell\u0027art. 442, comma 2, cod. proc. pen., eliminando le pene eventualmente applicabili in luogo dell\u0027ergastolo (con o senza isolamento diurno) in esito al giudizio abbreviato. Non è irragionevole nel trattamento una disciplina processuale che precluda, in via generale, l\u0027accesso al giudizio abbreviato a tutti indistintamente gli imputati dei reati puniti con l\u0027ergastolo, poiché tale pena segnala un giudizio di speciale disvalore della figura astratta del reato che il legislatore, sulla base di una valutazione discrezionale non oggetto di censure ha formulato. Quanto poi all\u0027allegata disparità di trattamento che si creerebbe tra l\u0027ipotesi in cui, in esito al dibattimento, dovesse essere riconosciuta l\u0027insussistenza dell\u0027aggravante dalla quale dipende la preclusione al giudizio abbreviato, e l\u0027ipotesi in cui tale aggravante fosse bensì ritenuta sussistente ma \"elisa\", in forza dell\u0027art. 69 cod. pen., da una o più circostanze attenuanti equivalenti o prevalenti, tale situazione è comune alla generalità delle ipotesi in cui la legge penale, sostanziale o processuale, subordina l\u0027applicazione di un dato istituto alla condizione che sia prevista una determinata pena massima per il reato per cui si procede. La regola generale di cui all\u0027art. 4 cod. proc. pen. - per cui, ai fini della determinazione di tale pena massima si tiene conto delle sole circostanze aggravanti a effetto speciale, ma non di quelle attenuanti che possano egualmente concorrere nel caso concreto -, seguita anche dalla norma censurata, ha una solida ragionevolezza, esprimendo un giudizio di disvalore della fattispecie astratta marcatamente superiore a quello che connota la corrispondente fattispecie non aggravata. Né appaiono manifestamente irragionevoli o arbitrarie la finalità perseguita - cioè conseguire un generale inasprimento delle pene concretamente inflitte per reati punibili con l\u0027ergastolo, precludendo la possibilità per i relativi imputati di accedere al giudizio abbreviato e al conseguente sconto di pena -, né i mezzi individuati per raggiungerle, ciò anche con riferimento alle ipotesi in cui l\u0027imputato abbia reso piena confessione durante le indagini, e i fatti risultino già compiutamente accertati. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 95 del 2015 e n. 176 del 1991; ordinanze n. 455 del 2006 e n. 163 del 1992\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43110","numero_massima_precedente":"43108","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"438","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"bis","nesso":"","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/2019","data_nir":"2019-04-12","numero":"33","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art3"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43110","titoletto":"Processo penale - Giudizio abbreviato - Casi di accesso - Imputati per i delitti puniti con la pena dell\u0027ergastolo - Esclusione, a seguito di novella legislativa - Ritenuta applicazione anche ai fatti commessi antecedentemente alla vigenza della novella - Denunciata violazione del principio convenzionale dell\u0027equo processo - Erroneo presupposto interpretativo - Manifesta infondatezza della questione.","testo":"È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal GUP del Tribunale della Spezia in riferimento all\u0027art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0027art. 7 CEDU, dell\u0027art. 5 della legge n. 33 del 2019, per cui il nuovo art. 438, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., che preclude l\u0027applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti con l\u0027ergastolo, si applica soltanto ai «fatti commessi successivamente all\u0027entrata in vigore della legge». Al contrario di quanto presupposto, la ratio della disposizione censurata depone inequivocabilmente a favore dell\u0027interpretazione secondo cui essa identifica il \u003cem\u003etempus commissi delicti\u003c/em\u003e nel momento di commissione della condotta criminosa, nel quale la norma svolge la propria funzione di orientamento della condotta dei consociati. Così interpretata, la disposizione si pone in conformità, anziché in contrasto, con il divieto di applicazione retroattiva della legge penale, sancito - oltre che dallo stesso art. 25, secondo comma, Cost. - dall\u0027art. 7 CEDU, escludendo che una disciplina di natura processuale ma avente effetti peggiorativi sulla pena applicabile in caso di condanna, come quella stabilita nel suo complesso dalla legge n. 33 del 2019, possa applicarsi a condotte commesse prima della sua entrata in vigore, ancorché l\u0027evento costitutivo del reato si sia verificato successivamente.","numero_massima_precedente":"43109","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"12/04/2019","data_nir":"2019-04-12","numero":"33","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-04-12;33~art5"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"34969","autore":"Agostino L.","titolo":"Legittima l\u0027inammissibilità del rito abbreviato per i reati puniti con l\u0027ergastolo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"34969_2020_260.pdf","nome_file_fisico":"260-20_Agostino.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39787","autore":"Aprile E.","titolo":"Osservazioni i a Corte cost. 260/2020","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Cassazione penale","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"907","note_abstract":"","collocazione":"C.83 - 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