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Giudici : Daria de PRETIS, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 agosto 2022, depositato in cancelleria il 5 agosto 2022, iscritto al n. 55 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 aprile 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Fabrizio Urbani Neri per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Renato Marini per la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste;\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 aprile 2023.\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 5 agosto 2022 e depositato in pari data (reg. ric. n. 55 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta) \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo e terzo periodo, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La suddetta legge regionale \u0026#232; finalizzata a dare sostegno all\u0026#8217;attuazione di specifici interventi nel settore dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, per la cui realizzazione dispone, per quanto qui rileva: a) l\u0026#8217;istituzione, da parte dell\u0026#8217;Azienda regionale per l\u0026#8217;edilizia residenziale (ARER), di un\u0026#8217;apposita struttura di progetto cui assegnare unit\u0026#224; di personale non dirigenziale a tempo determinato (art. 3, comma 1); b) l\u0026#8217;assunzione di tale personale, individuato nella misura di due unit\u0026#224;, in via straordinaria e urgente, per un periodo massimo di trentasei mesi (art. 3, comma 2, primo periodo); c) l\u0026#8217;effettuazione delle relative procedure selettive, dirette al reclutamento, \u0026#171;con modalit\u0026#224; semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale \u0026#232; accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali\u0026#187; (art. 3, comma 2, secondo periodo); d) la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, \u0026#171;entro il 31 dicembre 2022, nell\u0026#8217;Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER per quindici giorni consecutivi\u0026#187; (art. 3, comma 2, terzo periodo).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del ricorrente il secondo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022 \u0026#8211; stabilendo che la selezione dei candidati avvenga esclusivamente sulla base dei titoli posseduti e mediante prova orale \u0026#8211; si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), che invece prevede l\u0026#8217;espletamento di almeno una prova scritta.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl terzo periodo della medesima disposizione regionale, in quanto stabilisce la pubblicazione dei bandi unicamente nell\u0026#8217;albo e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER, senza prevedere, quantomeno, la pubblicazione di un avviso di concorso nel \u003cem\u003eBollettino \u003c/em\u003e\u003cem\u003eU\u003c/em\u003e\u003cem\u003efficiale\u003c/em\u003e della Regione, confliggerebbe sia con l\u0026#8217;art. 35, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni devono rispettare, tra l\u0026#8217;altro, il principio della \u0026#171;adeguata pubblicit\u0026#224; della selezione\u0026#187;, sia con l\u0026#8217;art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 (Regolamento recante norme sull\u0026#8217;accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalit\u0026#224; di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi). Quest\u0026#8217;ultima disposizione, al comma 1, prevede, infatti, la pubblicazione dei bandi nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica italiana e, al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, consentirebbe agli enti locali territoriali di sostituire tale pubblicazione unicamente con un avviso di concorso contenente gli estremi dei bandi stessi e l\u0026#8217;indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe richiamate disposizioni atterrebbero al rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, la cui disciplina sarebbe ascrivibile alla materia dell\u0026#8217;ordinamento civile, e recherebbero norme fondamentali di riforma economico-sociale. Di conseguenza le disposizioni regionali impugnate violerebbero l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e l\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, il quale, nell\u0026#8217;attribuire alla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;, esige il rispetto delle norme di riforma economico-sociale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbero lesi, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePremesso che la regola del pubblico concorso \u0026#232; posta a presidio del principio di eguaglianza nonch\u0026#233; dei canoni di imparzialit\u0026#224; e di buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 227 del 2013), l\u0026#8217;Avvocatura generale ritiene che le disposizioni impugnate \u0026#8211; escludendo la necessit\u0026#224; della prova scritta e non garantendo, in ragione delle descritte modalit\u0026#224; di pubblicazione, \u0026#171;un\u0026#8217;adeguata pubblicit\u0026#224; e capacita\u0026#768; di diffusione\u0026#187; dei bandi \u0026#8211; pregiudichino l\u0026#8217;esigenza di accertamento di un \u0026#171;adeguato livello di competenze\u0026#187; in capo ai concorrenti e la parit\u0026#224; di accesso alle procedure selettive.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o, comunque, non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le censure di violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale sarebbero inammissibili, in primo luogo, perch\u0026#233; non sufficientemente motivate e, ad ogni modo, contraddittorie, avendo il ricorrente evocato le anzidette disposizioni statali sia in quanto espressione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, sia quali norme fondamentali di riforma economico-sociale idonee a vincolare l\u0026#8217;esercizio della competenza primaria statutaria. In secondo luogo, per \u0026#171;errata individuazione dei titoli competenziali rilevanti e [\u0026#8230;] erroneit\u0026#224; del presupposto interpretativo\u0026#187;, poich\u0026#233; le disposizioni impugnate sarebbero riconducibili alla competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale e a quella primaria statutaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno le censure formulate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. supererebbero il vaglio di ammissibilit\u0026#224;, poich\u0026#233; il ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni dell\u0026#8217;asserito contrasto.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, sarebbe anzitutto insussistente la lamentata violazione degli artt. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate, infatti, disciplinerebbero l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;impiego pubblico regionale, dal momento che l\u0026#8217;ARER \u0026#232; soggetta alla disciplina degli enti pubblici del comparto unico della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse, in particolare, costituirebbero esercizio della competenza legislativa residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), che non potrebbe essere vincolata dalla legge statale, oltre che della competenza primaria di cui all\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, che sarebbe stata, in ogni caso, rispettata in quanto l\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe idoneo a integrare una norma di riforma economico-sociale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn forza di tali rilievi le censure in parola sarebbero dunque prive di pregio.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sarebbero destituite di fondamento.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente premette che le disposizioni impugnate riguarderebbero l\u0026#8217;assunzione di personale da impiegare per l\u0026#8217;attuazione degli interventi urgenti previsti dall\u0026#8217;art. 1 della stessa legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022 nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, l\u0026#8217;impugnato secondo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, nel prevedere una procedura semplificata, non comprometterebbe l\u0026#8217;esigenza di verifica delle attitudini professionali dei candidati, in quanto espressamente statuisce che la selezione debba comunque assicurare il profilo comparativo attraverso la valutazione dei titoli e lo svolgimento della prova orale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnalogamente, la disciplina posta dall\u0026#8217;impugnato terzo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, anch\u0026#8217;essa giustificata dall\u0026#8217;esigenza di procedere tempestivamente alle assunzioni, garantirebbe in ogni caso un\u0026#8217;adeguata pubblicit\u0026#224; delle procedure indette; del resto, nella specie, il bando di concorso approvato sarebbe stato anche inviato dall\u0026#8217;ARER a tutti gli altri enti del comparto unico del pubblico impiego regionale, \u0026#171;all\u0026#8217;indirizzo PEI regionale dedicato alle opportunit\u0026#224; di lavoro\u0026#187;, agli ordini professionali, ai centri per l\u0026#8217;impiego, agli organi di informazione e alle organizzazioni sindacali.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con memoria tempestivamente depositata, la Regione ha ribadito le argomentazioni illustrate nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio e ha insistito per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni ivi formulate.\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 55 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato il secondo e il terzo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La legge regionale all\u0026#8217;interno della quale si collocano le disposizioni impugnate \u0026#232; rivolta a sostenere l\u0026#8217;attuazione di specifici interventi nel settore dell\u0026#8217;edilizia residenziale pubblica, per la cui realizzazione dispone, per quanto qui rileva: a) l\u0026#8217;istituzione, da parte dell\u0026#8217;Azienda regionale per l\u0026#8217;edilizia residenziale (ARER), di un\u0026#8217;apposita struttura di progetto cui assegnare personale non dirigenziale a tempo determinato (art. 3, comma 1); b) l\u0026#8217;assunzione di tale personale, individuato nella misura di due unit\u0026#224;, in via straordinaria e urgente, per un periodo massimo di trentasei mesi (art. 3, comma 2, primo periodo); c) l\u0026#8217;effettuazione delle relative procedure selettive, dirette al reclutamento, \u0026#171;con modalit\u0026#224; semplificate di svolgimento delle prove, assicurando comunque il profilo comparativo per titoli e prova orale nella quale \u0026#232; accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali\u0026#187; (art. 3, comma 2, secondo periodo); d) la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, \u0026#171;entro il 31 dicembre 2022, nell\u0026#8217;Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER per quindici giorni consecutivi\u0026#187; (art. 3, comma 2, terzo periodo).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, il secondo periodo del citato art. 3, comma 2, non prevedendo lo svolgimento di una prova scritta, si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 165 del 2001, che tale prova invece contempla.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo terzo periodo \u0026#8211; disponendo la pubblicazione dei bandi esclusivamente nell\u0026#8217;albo e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER \u0026#8211; si discosterebbe sia dall\u0026#8217;art. 35, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 165 del 2001, secondo cui i bandi concorsuali debbono rispettare il principio della \u0026#171;adeguata\u0026#187; pubblicit\u0026#224;, sia dall\u0026#8217;art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994, che, al comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, consentirebbe agli enti locali territoriali di sostituire la pubblicazione dei bandi di concorso nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica italiana, prevista dal precedente comma 1, con, perlomeno, quella di un avviso di concorso.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe disposizioni impugnate, confliggendo con le suddette \u0026#171;norme interposte\u0026#187; violerebbero, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. in riferimento alla competenza legislativa esclusiva nella materia dell\u0026#8217;ordinamento civile.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, dal momento che le richiamate previsioni del d.lgs. n. 165 del 2001 integrerebbero altres\u0026#236; \u0026#171;norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica\u0026#187;, sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, il quale riconosce s\u0026#236; alla resistente la competenza legislativa primaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;, ma ne vincola l\u0026#8217;esercizio al rispetto, per l\u0026#8217;appunto, delle citate norme statali.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulterebbero lesi, inoltre, gli artt. 3 e 97 Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLimitandosi a stabilire lo svolgimento delle prove selettive per titoli e prova orale e la pubblicazione dei bandi nell\u0026#8217;albo e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER, le disposizioni impugnate frustrerebbero, l\u0026#8217;una, l\u0026#8217;esigenza di accertamento della professionalit\u0026#224; dei candidati e, l\u0026#8217;altra, la parit\u0026#224; di accesso alle procedure selettive: sarebbero in tal modo pregiudicati i principi di imparzialit\u0026#224;, di buon andamento dell\u0026#8217;azione amministrativa e di eguaglianza, alla cui realizzazione \u0026#232; funzionale la regola del pubblico concorso.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Vanno preliminarmente disattese le eccezioni d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevate dalla resistente, sul presupposto che le censure statali siano generiche, contraddittorie e non sufficientemente motivate.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene il ricorso statale si presenti indubbiamente stringato, riesce comunque a individuare le ragioni dei prospettati contrasti, raggiungendo, in relazione ad essi, la \u0026#171;soglia minima di chiarezza e completezza\u0026#187; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 123 del 2022) necessaria ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni promosse.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon fondata \u0026#232; anche l\u0026#8217;ulteriore eccezione di inammissibilit\u0026#224;, prospettata perch\u0026#233; le disposizioni impugnate sarebbero ascrivibili alla competenza legislativa residuale nella materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa regionale\u0026#187; e a quella statutaria nella materia \u0026#171;ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa infatti involge aspetti di merito e non di ammissibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 267 e n. 17 del 2022, n. 195 del 2021 e n. 53 del 2020).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Le censure statali attinenti alla violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile non sono fondate.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Va premesso che, nello specifico contesto normativo valdostano, l\u0026#8217;ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, l\u0026#8217;art. 1, comma 1, ultimo periodo, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell\u0026#8217;organizzazione dell\u0026#8217;Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d\u0026#8217;Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), attrae espressamente nella propria disciplina \u0026#8211; che definisce i principi e i criteri di organizzazione delle strutture dell\u0026#8217;amministrazione regionale e degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, nonch\u0026#233; dei relativi rapporti di lavoro \u0026#8211; anche l\u0026#8217;ARER (bench\u0026#233; ente pubblico economico) e il suo personale, stabilendo altres\u0026#236; che a questo continui a trovare applicazione il contratto collettivo regionale di lavoro del comparto unico della Regione Valle autonoma d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa tale assetto normativo non discende per\u0026#242; la conseguenza paventata dal ricorso statale, perch\u0026#233; viene comunque in rilievo il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui, se \u0026#171;gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia \u0026#8220;ordinamento civile\u0026#8221;\u0026#187;, si devono \u0026#171;per converso ricondurre alla materia residuale dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono \u0026#8220;a monte\u0026#8221;, in una fase antecedente all\u0026#8217;instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell\u0026#8217;impiego pubblico regionale\u0026#187; (sentenza n. 267 del 2022; nello stesso senso, \u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 84, n. 39 e n. 9 del 2022, n. 195 e n. 25 del 2021).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sono pertanto ascrivibili alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all\u0026#8217;assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. (\u003cem\u003eex pl\u003c/em\u003e\u003cem\u003eu\u003c/em\u003e\u003cem\u003er\u003c/em\u003e\u003cem\u003ei\u003c/em\u003e\u003cem\u003emis\u003c/em\u003e, sentenze n. 267 del 2022, n. 42 e n. 20 del 2021, n. 200 del 2020).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ambito di quest\u0026#8217;ultima competenza rientrano le disposizioni impugnate.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse, infatti, hanno a oggetto le modalit\u0026#224; di pubblicazione di bandi concorsuali e quelle di svolgimento di prove selettive funzionali all\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;impiego: spiegano quindi la loro efficacia nella fase anteriore all\u0026#8217;instaurazione dei rapporti lavorativi, con la conseguente non fondatezza della censura prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Parimenti non fondata \u0026#232; la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn analoghe fattispecie questa Corte ha gi\u0026#224; precisato che \u0026#171;la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale di cui all\u0026#8217;art. 117, quarto comma, Cost. \u0026#8211; in virt\u0026#249; della cosiddetta clausola di maggior favore di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) \u0026#8211; spetta anche alla Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto (sentenza n. 119 del 2019), una forma di autonomia pi\u0026#249; ampia di quella primaria gi\u0026#224; attribuitale dall\u0026#8217;art. 2 dello statuto speciale, che incontra, fra l\u0026#8217;altro, il limite delle \u0026#8220;norme fondamentali di riforma economico-sociale\u0026#8221; (sentenze n. 58 del 2021, n. 77 del 2020 e, nello stesso senso, anche sentenza n. 241 del 2018)\u0026#187; (ancora sentenza n. 267 del 2022).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che le norme del d.lgs. 165 del 2001 evocate dal ricorso statale possano essere riconosciute quali norme fondamentali di riforma economico-sociale non vale quindi a vincolare la potest\u0026#224; residuale della Regione.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nemmeno \u0026#232; fondata la censura statale relativa all\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022, prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 97 Cost.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Questa Corte ha s\u0026#236; affermato che le norme statali che regolano le procedure concorsuali per l\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;impiego pubblico possono \u0026#171;\u0026#8220;contribuire a enucleare e a definire\u0026#8221; i contorni del principio di buon andamento\u0026#187; che le regioni devono comunque rispettare nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza legislativa residuale (sentenze n. 267 del 2022 e n. 126 del 2020); ma ha al contempo precisato che tali norme non ne rappresentano la \u0026#171;unica declinazione possibile\u0026#187; (sentenze n. 58 del 2021 e n. 273 del 2020), sicch\u0026#233; \u0026#171;non ogni difformit\u0026#224;\u0026#187; della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dell\u0026#8217;art. 97 Cost. (sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il ricorso statale non precisa in quali termini l\u0026#8217;art. 35-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 165 del 2001 risulterebbe applicabile anche ai contratti a tempo determinato, direttamente regolati dall\u0026#8217;art. 36 del medesimo decreto legislativo, ma si limita a contestare, richiamando la suddetta disposizione, il venir meno, in contrasto con i canoni di buon andamento e imparzialit\u0026#224; della pubblica amministrazione, della ragionevole \u0026#171;garanzia di un adeguato livello di competenze\u0026#187;.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Tale effetto non \u0026#232; tuttavia imputabile alla disciplina regionale, che autorizzando l\u0026#8217;assunzione, in via straordinaria e urgente, di due unit\u0026#224; di personale a tempo determinato, pur non prevedendo la prova scritta, impone che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, e ci\u0026#242; sulla base sia dei titoli da essi vantati sia dell\u0026#8217;esito della prova orale, nella quale deve essere peraltro accertato anche il possesso delle conoscenze informatiche e digitali.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, la norma in esame non irragionevolmente contempera le esigenze di celerit\u0026#224; del reclutamento, sottese al carattere temporaneo dei progetti alla cui attuazione sono preordinate le assunzioni in discorso, con l\u0026#8217;obiettivo di selezionare soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, proprio con specifico riferimento ai contratti a termine, questa Corte, da un lato, ha ritenuto che non violi il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione \u0026#171;per soli titoli\u0026#187;, anzich\u0026#233; per titoli ed esami, rilevando che \u0026#171;la previsione di un metodo selettivo concorsuale pi\u0026#249; snello [\u0026#8230;] \u0026#232; giustificata dal carattere temporaneo delle necessit\u0026#224; organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidit\u0026#224; nello svolgimento delle selezioni\u0026#187; (sentenza n. 235 del 2010).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, ha escluso il medesimo contrasto rispetto a una norma regionale che prevedeva, diversamente da quanto disposto in via generale dal legislatore statale (art. 37, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001), la mera facoltativit\u0026#224; dell\u0026#8217;accertamento della conoscenza dell\u0026#8217;uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche (sentenza n. 200 del 2020).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma in questione, pertanto, non presta il fianco alla censura formulata dal ricorso statale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; A diverse conclusioni si deve pervenire con riguardo al terzo periodo dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; In questo caso le disposizioni statali citate dal ricorrente (art. 35, comma 3, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994) esprimono il carattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella natura aperta della procedura selettiva, in pi\u0026#249; occasioni ribadita da questa Corte (\u003cem\u003eex plurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 95 del 2021, n. 227 del 2013, n. 299 del 2011, n. 225 del 2010 e n. 293 del 2009), un suo elemento essenziale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; di tutta evidenza che tale natura aperta implica adeguate modalit\u0026#224; di pubblicazione dei bandi concorsuali, perch\u0026#233; solo un\u0026#8217;ampia conoscibilit\u0026#224; della loro indizione pu\u0026#242; permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe richiamate norme statali contribuiscono certamente a enucleare e a definire i contorni di una ragionevole declinazione dei principi del buon andamento e della parit\u0026#224; di accesso alle cariche pubbliche.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modalit\u0026#224; di pubblicazione stabilita dall\u0026#8217;art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022 non assicura, invece, un\u0026#8217;idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in contrasto con i suddetti principi costituzionali.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pubblicazione unicamente nell\u0026#8217;Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0026#8217;ARER mina, infatti, la possibilit\u0026#224;, per il \u003cem\u003equivis de populo\u003c/em\u003e, di venire a conoscenza delle procedure in parola e restringe eccessivamente l\u0026#8217;accessibilit\u0026#224; delle stesse da parte dei potenziali candidati.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; inutile, del resto, osservare come la stessa Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste abbia dedotto che il bando approvato a seguito dell\u0026#8217;adozione della legge regionale di cui si discute \u0026#232; stato anche trasmesso dall\u0026#8217;ARER \u0026#8211; evidentemente riconoscendo l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; della disciplina dettata dalla disposizione impugnata ad assicurarne un\u0026#8217;adeguata diffusione \u0026#8211; agli altri enti del comparto unico, \u0026#171;all\u0026#8217;indirizzo PEI regionale dedicato alle opportunit\u0026#224; di lavoro\u0026#187;, agli ordini professionali, ai centri per l\u0026#8217;impiego, agli organi di informazione e alle organizzazioni sindacali.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; N\u0026#233; a diverse conclusioni pu\u0026#242; condurre l\u0026#8217;assunto della resistente secondo cui le censurate forme di pubblicit\u0026#224; sarebbero state nella specie \u0026#171;necessari[e]\u0026#187; per consentire la tempestiva assunzione del personale.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl BUR \u0026#8211; nel quale la pubblicazione degli estratti dei bandi delle procedure selettive \u0026#232; in linea generale prevista dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 (Nuove disposizioni sull\u0026#8217;accesso, sulle modalit\u0026#224; e sui criteri per l\u0026#8217;assunzione del personale dell\u0026#8217;Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d\u0026#8217;Aosta. Abrogazione del Reg. reg. 11 dicembre 1996, n. 6) \u0026#8211; \u0026#232;, infatti, \u0026#171;pubblicato settimanalmente, salvo edizioni straordinarie\u0026#187; (art. 5, comma 1, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 23 luglio 2010, n. 25, recante \u0026#171;Nuove disposizioni per la redazione del \u003cem\u003eBollettino Ufficiale\u003c/em\u003e della Regione autonoma Valle d\u0026#8217;Aosta/Vall\u0026#233;e d\u0026#8217;Aoste e per la pubblicazione degli atti della Regione e degli enti locali. Abrogazione della legge regionale 3 marzo 1994, n. 7\u0026#187;).\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa pubblicazione nel BUR avrebbe consentito, quindi, tempi ragionevolmente compatibili anche con l\u0026#8217;esigenza della tempestivit\u0026#224; delle assunzioni.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Alla stregua delle argomentazioni che precedono, deve in conclusione essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edi\u003c/em\u003e\u003cem\u003echiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge della Regione Valle d\u0026#8217;Aosta 30 maggio 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica);\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edi\u003c/em\u003e\u003cem\u003echiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d\u0026#8217;Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edi\u003c/em\u003e\u003cem\u003echiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d\u0026#8217;Aosta n. 8 del 2022, promosse, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e all\u0026#8217;art. 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge cost. n. 4 del 1948, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 2023.\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;11 luglio 2023\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto Milana\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Prevista assunzione, da parte dell\u0027Azienda Regionale Edilizia Residenziale [ARER], di due unit\u0026#224; di personale non dirigenziale a tempo determinato, fermo restando l\u0027accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana - Indizione di procedure selettive con modalit\u0026#224; semplificate di svolgimento delle prove, che assicurano comunque il profilo comparativo per titoli e una prova orale nella quale \u0026#232; accertato anche il possesso di conoscenze informatiche e digitali - Pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive, entro il 31 dicembre 2022, nell\u0027Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0027ARER per quindici giorni consecutivi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45642","titoletto":"Impiego pubblico - Concorso pubblico - Possibile selezione per soli titoli e prova orale - Bandi di concorso regionali - Competenza regionale, perché relativa alla fase antecedente alla instaurazione del rapporto - Necessità di perseguire il buon andamento della pubblica amministrazione (nel caso di specie: non fondatezza delle disposizioni della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta che regolano, per l\u0027assunzione, da parte dell\u0027Azienda regionale edilizia residenziale, di due unità di personale non dirigenziale a tempo determinato le relative procedure selettive con modalità semplificate, senza prova scritta). (Classif. 131004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNon viola il principio di buon andamento una norma regionale che consente la selezione per soli titoli e prova orale, e non anche mediante prova scritta, anziché per titoli ed esami, quando la previsione di un metodo selettivo concorsuale più snello è giustificata dal carattere temporaneo delle necessità organizzative da soddisfare e dalla conseguente esigenza di maggiore rapidità nello svolgimento delle selezioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 200/2020 - mass. 42778; S. 235/2010 - mass. 34797\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSe gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia dell’ordinamento civile, si devono per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale. Non sono pertanto ascrivibili alla materia «ordinamento civile» le disposizioni regionali rivolte a disciplinare le procedure concorsuali dirette all’assunzione e i relativi bandi: esse attengono invece alla competenza legislativa residuale di cui all’art. 117, quarto comma, Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 84/2022 - mass. 44761; S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44496; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 42/2021 - mass. 43705; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43602; S. 200/2020 - mass. 42778\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLe norme statali che regolano le procedure concorsuali per l’accesso all’impiego pubblico possono contribuire a enucleare e a definire i contorni del principio di buon andamento che le regioni devono comunque rispettare nell’esercizio della propria competenza legislativa residuale; ma non ne rappresentano l’unica declinazione possibile, sicché non ogni difformità della disciplina regionale rispetto alle regole dettate dallo Stato denota la violazione dell’art. 97 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/ 2018 - mass. 40601\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, Cost., nonché all’art. 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, dello statuto speciale, dell’art. 3, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, che autorizza l’assunzione, in via straordinaria e urgente, di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale – ARER –, pur non prevedendo la prova scritta. Nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale, per cui l’intervento legislativo in esame va ricondotto alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale. Né risulta violato il parametro statuario, in quanto la competenza legislativa residuale in materia di organizzazione amministrativa del personale, in virtù della c.d. clausola di maggior favore di cui all’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, spetta anche alla Regione autonoma Valle d’Aosta, in quanto rappresenta, in questo specifico contesto, una forma di autonomia più ampia di quella primaria già attribuitale dall’art. 2 dello statuto speciale. Infine, la disciplina regionale, imponendo che venga comunque effettuata la comparazione dei concorrenti, non irragionevolmente contempera le esigenze di celerità del reclutamento con l’obiettivo di selezionare soggetti in possesso della necessaria qualificazione professionale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45643","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"26/08/1948","numero":"4","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45643","titoletto":"Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Assunzione, da parte dell\u0027Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), di due unità di personale non dirigenziale - Pubblicazione dei relativi bandi nell\u0027Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0027ARER - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale nella materia dell\u0027ordinamento civile, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ed eccedenza delle competenze statutarie - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 131002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost. e all’art. 2, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), dello statuto speciale, dell’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, il quale prevede che la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive per l’assunzione di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) avvenga entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi. Nello specifico contesto normativo valdostano, l’ARER e il personale da essa dipendente fanno parte del comparto unico del pubblico impiego regionale, per cui l’intervento legislativo in esame va ricondotto alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45644","numero_massima_precedente":"45642","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"26/08/1948","numero":"4","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45644","titoletto":"Impiego pubblico - Assunzioni a tempo determinato - Norme della Regione autonoma Valle d\u0027Aosta - Assunzione, da parte dell\u0027Azienda regionale edilizia residenziale (ARER), di due unità di personale non dirigenziale - Pubblicazione dei relativi bandi nell\u0027Albo notiziario e nel sito istituzionale dell\u0027ARER - Violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento nell\u0027accesso ai pubblici impieghi - Illegittimità costituzionale. (Classif. 131002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., l’art. 3, comma 2, terzo periodo, della legge reg. Valle d’Aosta n. 8 del 2022, il quale prevede che la pubblicazione dei bandi delle predette procedure selettive per l’assunzione di due unità di personale a tempo determinato per l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale (ARER) avvenga entro il 31 dicembre 2022, nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER per quindici giorni consecutivi. La normativa statale di riferimento (art. 35, comma 3, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 4 del d.P.R. n. 487 del 1994) esprime il carattere indefettibile del pubblico concorso, che ritrova nella natura aperta della procedura selettiva un suo elemento essenziale. È di tutta evidenza che tale natura aperta implica adeguate modalità di pubblicazione dei bandi concorsuali, perché solo un’ampia conoscibilità della loro indizione può permettere la partecipazione alla selezione di chiunque abbia i requisiti richiesti. La disposizione censurata dal governo non assicura, invece, un’idonea diffusione dei bandi e si pone dunque in contrasto con i suddetti principi costituzionali. La pubblicazione unicamente nell’Albo notiziario e nel sito istituzionale dell’ARER mina, infatti, la possibilità, per il \u003cem\u003equivis de populo\u003c/em\u003e, di venire a conoscenza delle procedure in parola e restringe eccessivamente l’accessibilità delle stesse da parte dei potenziali candidati. La pubblicazione nel BUR avrebbe consentito, quindi, tempi ragionevolmente compatibili anche con l’esigenza della tempestività delle assunzioni. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 95/2021 - mass. 43881; S. 227/2013 - mass. 37337; S. 299/2011 - mass. 35917; S. 225/2010 - mass. 34771; S. 293/2009 - mass. 34070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45643","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/03/2001","numero":"165","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"09/05/1994","numero":"487","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44124","autore":"Murena C.","titolo":"La pubblicità dei bandi di concorso per il reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il lavoro nella giurisprudenza","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.436","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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