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W. e l\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, con ordinanza del 14 maggio 2021, iscritta al n. 149 del registro ordinanze 2021 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di G. W. e dell\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento della Provincia autonoma di Bolzano;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 aprile 2022 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Daniele Simonato per G. W., Massimo Calcagnile per l\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano e Laura Fadanelli per la Provincia autonoma di Bolzano, questi ultimi in collegamento da remoto, ai sensi del punto 1) del decreto del Presidente della Corte del 18 maggio 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 14 maggio 2021 (reg. ord. n. 149 del 2021), il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell\u0026#8217;art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente premette che, con ricorso ex art. 414 del codice di procedura civile, depositato il 28 ottobre 2020, G. W. ha convenuto in giudizio l\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano, esponendo di avere partecipato alla procedura selettiva per il conferimento dell\u0026#8217;incarico di dirigente della divisione di neonatologia e terapia intensiva neonatale presso il Comprensorio sanitario di Bolzano e, all\u0026#8217;esito della fase preliminare della stessa, consistita nella valutazione dei curricula e nello svolgimento di colloqui, di essere stata giudicata idonea, al pari degli altri due candidati, dalla commissione di esperti incaricata della selezione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Direttore generale dell\u0026#8217;azienda sanitaria aveva per\u0026#242; conferito l\u0026#8217;incarico di dirigente ad un altro dei detti candidati, ritenuto dalla ricorrente di \u0026#171;minore idoneit\u0026#224;\u0026#187;, per cui G. W. aveva adito il Tribunale di Bolzano chiedendo l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della procedura selettiva per il conferimento dell\u0026#8217;incarico, al fine di ottenere l\u0026#8217;annullamento dei relativi atti e la condanna dell\u0026#8217;azienda sanitaria al risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Bolzano, le sollevate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero rilevanti rispetto alle domande proposte dalla ricorrente, in quanto le disposizioni provinciali censurate delineano un procedimento di conferimento dell\u0026#8217;incarico di dirigente di struttura complessa sostanzialmente differente da quello, invece, tratteggiato dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, costituente principio fondamentale della legislazione statale, che dovrebbe essere applicata nel caso di accoglimento della questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il Tribunale di Bolzano evidenzia le seguenti differenze tra le due procedure: 1) la commissione prevista dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 \u0026#232; composta di quattro membri, mentre quella prevista dalle norme provinciali \u0026#232; di tre membri; 2) la commissione di selezione prevista dalla disciplina statale \u0026#232; composta, di diritto, dal direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda sanitaria e per i restanti tre quarti da direttori di struttura complessa nella stessa disciplina per cui deve essere conferito l\u0026#8217;incarico, individuati tramite sorteggio, mentre la commissione prevista dalla normativa provinciale \u0026#232; composta dal direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda e da due ulteriori commissari nominati, rispettivamente, dal Consiglio dei sanitari dell\u0026#8217;azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario; 3) la disciplina statale stabilisce che la commissione di selezione deve indicare una terna di nomi all\u0026#8217;esito della formazione di una graduatoria, potendo la scelta del direttore generale essere operata esclusivamente tra i migliori tre di tale graduatoria, mentre la normativa provinciale prevede che la commissione di selezione deve solo indicare una rosa di idonei; 4) secondo la normativa statale, il direttore generale che, nell\u0026#8217;ambito dei tre candidati aventi il migliore punteggio, non sceglie quello con il punteggio pi\u0026#249; alto, deve motivare analiticamente l\u0026#8217;atto di nomina, mentre le disposizioni provinciali stabiliscono che, una volta formata la rosa degli idonei, il direttore generale pu\u0026#242; scegliere uno qualunque dei candidati idonei, senza alcuno specifico obbligo di motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Tribunale di Bolzano, inoltre, l\u0026#8217;inconciliabilit\u0026#224; tra i due modelli di disciplina non sarebbe superabile in via interpretativa, in quanto la normativa statale sarebbe dotata di un livello di dettaglio tale da lasciare \u0026#171;limitati spazi di autonomia dell\u0026#8217;ente locale, quantomeno nell\u0026#8217;impostazione della procedura di selezione, nel cui ambito si \u0026#232; ritenuto di dare ampio rilievo all\u0026#8217;elemento tecnico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il rimettente ritiene che un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme sarebbe \u0026#171;radicalmente non praticabile nell\u0026#8217;ambito della formazione della commissione di selezione degli idonei, che nel meccanismo provinciale esclude qualsivoglia meccanismo di sorteggio e determina con precisione solo membri di diretta o indiretta nomina amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice a quo considera, inoltre, le questioni sollevate non manifestamente infondate sotto il profilo sia della violazione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; posti dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, che non lascerebbero spazio all\u0026#8217;autonomia regionale, se non con riferimento ai meccanismi di sorteggio e alla valorizzazione delle particolarit\u0026#224; locali, quali, nel caso della Provincia autonoma di Bolzano, le esigenze di tutela della componente linguistica, sia sotto quello della prospettata violazione degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del rimettente, infatti, \u0026#171;laddove la normativa statale delinea una procedura concorsuale vera e propria, volta alla selezione dei candidati pi\u0026#249; capaci e meritevoli a fronte del superamento di prove appositamente preordinate a farne emergere le qualit\u0026#224;, affinch\u0026#233; siano graduati in ordine di merito, quella locale \u0026#232; piuttosto una procedura di selezione \u0026#8220;idoneativa\u0026#8221; (come definita dal Consiglio di Stato nella sentenza 15 giugno 2017, n. 3025), nella quale ci si limita a creare una rosa di idonei, senza alcuna valutazione comparativa dei candidati ed entro la quale l\u0026#8217;Azienda Sanitaria conferisce l\u0026#8217;incarico dirigenziale con atti tipici del datore di lavoro privato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, ad avviso del rimettente le norme censurate si porrebbero in contrasto: a) con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., secondo cui, in materia di tutela della salute, spetta allo Stato la determinazione dei principi fondamentali, in quanto mentre \u0026#171;nell\u0026#8217;impianto normativo statale, \u0026#232; evidente che lo Stato ha dettato princ\u0026#236;pi volti a garantire che la procedura selettiva sia basata su criteri meritocratici\u0026#187;, in modo che \u0026#171;la scelta possa essere sottoposta ad un sufficiente vaglio critico nella sua ragionevolezza e legittimit\u0026#224; da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187;, \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;impianto locale, al contrario, tale giudizio sulla scelta appare del tutto precluso, se non relativamente ad aspetti di stretta formalit\u0026#224;\u0026#187;; b) con gli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. n. 670 del 1972, \u0026#171;laddove stabiliscono che la Provincia Autonoma di Bolzano ha potest\u0026#224; legislativa in materia di \u0026#8220;igiene e sanit\u0026#224;, ivi compresa l\u0026#8217;assistenza sanitaria e ospedaliera\u0026#8221;, nei limiti dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;; c) con l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignit\u0026#224; dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell\u0026#8217;Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa\u0026#187;, e con l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost. recante \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di assicurare il buon andamento e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187; che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell\u0026#8217;esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio la Provincia autonoma di Bolzano, la quale ha, innanzitutto, eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, sotto molteplici profili, delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al merito, la difesa provinciale contesta, in particolare, la ricostruzione effettuata dal giudice a quo secondo cui, rientrando il rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari nella materia della tutela della salute e, quindi, in un ambito in cui alla Provincia autonoma di Bolzano \u0026#232; riconosciuta competenza concorrente, essa avrebbe dovuto adeguarsi ai princ\u0026#236;pi fissati dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. 502 del 1992 i quali, avendo carattere di estremo dettaglio, non lascerebbero alcun margine all\u0026#8217;autonomia provinciale, non consentendole di dettare una disciplina che si discosti da quella prevista a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della resistente, infatti, le competenze della Provincia autonoma di Bolzano in materia di disciplina della procedura di selezione dei dirigenti di struttura complessa e di conferimento del relativo incarico deriverebbero dalle disposizioni dello statuto speciale per il Trentino\u0026#173;Alto Adige e delle relative norme di attuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, rileverebbe la competenza primaria di cui gode la Provincia autonoma di Bolzano in materia di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, primo comma, numero 1), dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssendo l\u0026#8217;Azienda sanitaria dell\u0026#8217;Alto Adige, secondo l\u0026#8217;art. 4, comma l, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 3 (Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale), un ente strumentale della Provincia autonoma di Bolzano, competerebbe appunto a quest\u0026#8217;ultima, in via esclusiva, la disciplina dell\u0026#8217;ordinamento del personale sanitario e, quindi, anche quello dei dirigenti di struttura complessa. L\u0026#8217;esercizio di tale competenza dovrebbe avvenire, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4 dello statuto, in armonia con la Costituzione e i princ\u0026#236;pi dell\u0026#8217;ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali \u0026#8211; tra i quali \u0026#232; compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali \u0026#8211; nonch\u0026#233; delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa competenza in esame non sarebbe, invece sottoposta al limite dei \u0026#171;principi stabiliti dalle leggi dello Stato\u0026#187;, a cui sono sottoposte soltanto le competenze legislative provinciali concorrenti (sentenza n. 412 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;art. 4, comma 1, numero 7), dello statuto riconosce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol competenza esclusiva nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri\u0026#187;. E ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474, (Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanit\u0026#224;), come novellato dall\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione gi\u0026#224; emanate): \u0026#171;La regione Trentino-Alto Adige disciplina il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari. Alle province autonome competono le potest\u0026#224; legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari; nell\u0026#8217;esercizio di tali potest\u0026#224; esse devono garantire l\u0026#8217;erogazione di prestazioni di assistenza igienico-sanitaria ed ospedaliera non inferiori agli standards minimi previsti dalle normative nazionale e comunitaria. Le competenze provinciali relative allo stato giuridico ed economico del personale addetto alle istituzioni ed enti di cui al secondo comma sono esercitate nei limiti previsti dallo statuto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la predetta norma di attuazione, la competenza esclusiva della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol in materia di ordinamento degli enti sanitari e ospedalieri sarebbe stata circoscritta, ad avviso della parte resistente, alla configurazione del modello organizzativo dell\u0026#8217;azienda sanitaria, mentre alla Provincia autonoma di Bolzano sarebbe stata riconosciuta la competenza legislativa primaria, oltre che amministrativa, per quanto attiene al funzionamento e alla gestione della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; conseguirebbe che, nell\u0026#8217;adottare la disciplina della procedura di selezione dell\u0026#8217;incarico di dirigente di struttura complessa, rientrante a pieno titolo nell\u0026#8217;ipotesi delineata dall\u0026#8217;art. 2 del d.P.R. n. 474 del 1975, la Provincia autonoma di Bolzano godrebbe di potest\u0026#224; legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, la difesa provinciale evidenzia, comunque, che, anche se si volesse inquadrare la questione prescindendo dalla competenza esclusiva della Provincia autonoma di Bolzano, come sopra delineata, e, quindi, ricondurla alla stessa competenza concorrente, sarebbe comunque evidente la non fondatezza del ragionamento del giudice a quo, secondo cui l\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 non lascerebbe alcuno spazio all\u0026#8217;autonomia provinciale, se non nella scelta dei meccanismi di sorteggio, nella determinazione dei criteri per la formazione della graduatoria e nella valorizzazione delle particolarit\u0026#224; locali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tesi secondo cui, laddove una disciplina \u0026#232; di dettaglio, non residua alcuno spazio all\u0026#8217;autonomia locale, non pu\u0026#242;, infatti, essere condivisa, in quanto ci\u0026#242; si risolverebbe in una sistematica e illegittima compressione delle prerogative delle autonomie locali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio G. W., ricorrente nel giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta sostiene, innanzitutto, la rilevanza delle questioni sollevate dal rimettente, dal momento che le pretese azionate nel giudizio a quo non potrebbero essere soddisfatte senza la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa della ricorrente evidenzia, in particolare, che \u0026#171;il c.d. \u0026#8220;decreto Balduzzi\u0026#8221; [d.l. n. 158 del 2012] sancisce una netta separazione fra il ruolo gestionale/politico/amministrativo del Direttore Generale e quello \u0026#8220;tecnico\u0026#8221; della Commissione di selezione prevedendo apposite guarentigie finalizzate ad evitare qualunque \u0026#8220;influenza\u0026#8221; del primo sui membri \u0026#8220;tecnici\u0026#8221; della seconda. Ed infatti la legge stabilisce oggi che la commissione di selezione sia composta dal direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell\u0026#8217;incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall\u0026#8217;insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; trae la conclusione che \u0026#171;la violazione dei principi contenuti nella norma nazionale e l\u0026#8217;applicazione di una disciplina locale ispirata a principi contrari rispetto a quelli che informano la prima comporta necessariamente la illegittimit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, poi, la ricorrente rileva che \u0026#171;[p]er quanto attiene specificamente alla disciplina del personale degli enti sanitari, l\u0026#8217;art. 19, comma 2, richiama tutti gli articoli che il d.lgs. n. 502 dedica direttamente al personale (comprese le disposizioni di natura transitoria), e dunque il richiamo esprime la scelta del legislatore delegato statale di considerare i principi del rapporto di impiego di tale personale vincolanti anche per la potest\u0026#224; legislativa delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome\u0026#187;, con il conseguente \u0026#171;assoggettamento della Provincia di Bolzano, per quanto attiene alla disciplina del rapporto di pubblico impiego dei dirigenti del ruolo sanitario, ai principi desumibili dal decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuta in giudizio anche l\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano che eccepisce, preliminarmente, sotto diversi profili, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni prospettate dal Tribunale di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Azienda sanitaria di Bolzano evidenzia l\u0026#8217;avvenuta pubblicazione ed entrata in vigore del decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale) che modifica la disciplina della selezione dei primari nella Regione autonoma Trentino-Alto Adige/S\u0026#252;dtirol, per cui \u0026#171;essendo stata sostituita la fonte regolamentare applicata in combinato disposto con le norme di legge provinciale censurate vi \u0026#232; una sopravvenienza normativa che determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e la conseguente restituzione degli atti al giudice a quo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, la resistente sostiene l\u0026#8217;irrilevanza nel giudizio a quo delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sulla base della considerazione che \u0026#171;focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa \u0026#232; l\u0026#8217;applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si \u0026#232; nemmeno occupato\u0026#187;, stante il carattere non concorsuale della procedura complessivamente considerata, affermato da una costante giurisprudenza della Corte di cassazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, ad avviso della resistente, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalit\u0026#224; degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, come quello oggetto del giudizio principale, deve essere compiuto secondo gli stessi parametri che si utilizzano per gli atti adottati dal datore di lavoro privato, in particolare con riferimento all\u0026#8217;osservanza delle regole di correttezza e di buona fede, ma, nonostante ci\u0026#242;, il giudice a quo non avrebbe effettuato o comunque avrebbe sorvolato sul tipo di verifica di cui si \u0026#232; detto, tralasciando del tutto un momento di accertamento giudiziale che \u0026#232; il presupposto logico di ogni ulteriore giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, ad avviso dell\u0026#8217;Azienda sanitaria di Bolzano, le questioni sarebbero comunque non fondate, in quanto la disciplina provinciale rispetterebbe i \u0026#171;principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa nelle aziende del servizio sanitario nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto l\u0026#8217;unico principio fondamentale ricavabile dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992 consisterebbe, in realt\u0026#224;, nella natura fiduciaria dell\u0026#8217;atto di nomina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nelle memorie depositate in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno contestato le rispettive deduzioni e ribadito le argomentazioni gi\u0026#224; illustrate nei propri scritti difensivi, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle conclusioni ivi rispettivamente formulate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale ordinario di Bolzano ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale) e dell\u0026#8217;art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute), che disciplinano, rispettivamente, la procedura per l\u0026#8217;affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa e il relativo regime transitorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice a quo, l\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un\u0026#8217;apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all\u0026#8217;area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell\u0026#8217;Unit\u0026#224; organizzativa per il governo clinico nonch\u0026#233; consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all\u0026#8217;area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonch\u0026#233; la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformit\u0026#224; alla vigente disciplina di settore\u0026#187;, e l\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che, come osservato, detta il relativo regime transitorio, si porrebbero, in particolare, in contrasto con l\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), inserito dall\u0026#8217;art. 4, comma 1, lettera d), del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un pi\u0026#249; alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, che, fissando una serie di principi fondamentali nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, ha stabilito una composizione della commissione di selezione tale da assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; della maggioranza dei suoi membri, scelti tramite un procedimento di sorteggio, e ristretto la discrezionalit\u0026#224; del direttore generale nel conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, in modo da privilegiare criteri meritocratici e da sottoporre l\u0026#8217;atto di nomina ad un obbligo di adeguata motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene le questioni rilevanti e non manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In ordine alla rilevanza, il rimettente, escludendo la praticabilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata delle norme censurate, evidenzia che \u0026#171;[l]\u0026#8217;eventuale accoglimento dell\u0026#8217;eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale inciderebbe radicalmente sull\u0026#8217;accertamento giudiziale da compiere e quindi sull\u0026#8217;esito del giudizio. Invero le due norme tratteggiano procedure selettive diverse ed inconciliabili, per cui le violazioni procedurali lamentate dalla ricorrente avrebbero rilevanza solo qualora fosse ritenuta applicabile la normativa delineata dalle norme nazionali, non invece nel caso della ritenuta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale e quindi di applicazione della legge provinciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; A sostegno della non manifesta infondatezza della questione, il Tribunale di Bolzano sostiene, poi, che la Provincia autonoma di Bolzano sarebbe assoggettata alle disposizioni dell\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, il quale stabilisce principi fondamentali di immediata applicazione, che non lascerebbero spazio all\u0026#8217;autonomia regionale e provinciale, se non su aspetti quali le esigenze di tutela delle diverse componenti linguistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, la difesa provinciale eccepisce che il rimettente non avrebbe dimostrato di avere esperito il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, tuttavia, rilevato che il giudice a quo ha, invero, assolto al proprio dovere di esaminare la via dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice, ritenendola non praticabile. Stabilire, poi, se l\u0026#8217;interpretazione conforme sia o non sia praticabile attiene al merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale (sentenze n. 83 e n. 42 del 2017, n. 240, n. 95 e n. 45 del 2016, n. 262 del 2015), non alla sua ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano, a fronte della domanda risarcitoria avanzata nel giudizio a quo, ha eccepito l\u0026#8217;irrilevanza della questione per inutilit\u0026#224; dell\u0026#8217;eventuale accoglimento, che non trasformerebbe in illecita (e dunque fonte di responsabilit\u0026#224; risarcitoria) una condotta legittima al momento in cui \u0026#232; stata realizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contrario, si deve ribadire che, come gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte affermato nella giurisprudenza costituzionale, a rendere ammissibili le questioni incidentali \u0026#232; sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale pu\u0026#242; produrre per le parti in causa (sentenze n. 46 e n. 5 del 2014, e n. 294 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La difesa della Azienda sanitaria di Bolzano eccepisce, poi, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate, in quanto queste avrebbero ad oggetto disposizioni di rango regolamentare, prive come tali di forza di legge e, pertanto, non censurabili innanzi alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche tale eccezione non pu\u0026#242; trovare accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome risulta chiaramente dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice a quo solleva le questioni di costituzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e dell\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost., e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/S\u0026#252;dtirol, senza censurare direttamente le disposizioni regolamentari richiamate dalle norme censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La difesa provinciale sostiene, inoltre, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione relativa all\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, in quanto il rimettente non avrebbe indicato nell\u0026#8217;ordinanza le norme costituzionali ritenute violate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, in quanto l\u0026#8217;ordinanza non solo solleva, espressamente, nella parte dispositiva, la questione di costituzionalit\u0026#224; della detta norma in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), dello statuto speciale, ma argomenta specificamente sulle ragioni di contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; La Provincia autonoma di Bolzano ritiene irrilevanti e, pertanto, inammissibili, i profili delle questioni relativi alla composizione della commissione di selezione e all\u0026#8217;obbligo di indicazione al direttore generale, ai fini della nomina, della terna di candidati con i migliori punteggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche queste eccezioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla disciplina della composizione della commissione, il giudice a quo spiega chiaramente le ragioni della sospetta illegittimit\u0026#224; costituzionale, evidenziando il contrasto tra il metodo della nomina stabilito a livello provinciale e quello del sorteggio, previsto a livello nazionale, che ritiene integrare un principio fondamentale della legislazione statale. Analogamente, il rimettente ritiene che la disposizione censurata, nella parte in cui stabilisce che debba essere indicata solo una rosa di candidati, si ponga in contrasto con la previsione, che pure ritiene essere un principio fondamentale della legislazione statale, secondo cui la commissione deve presentare, all\u0026#8217;esito della valutazione comparativa, la terna di candidati, in ordine di graduatoria, a cui sono stati attribuiti i migliori punteggi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rilevanza di questi aspetti della disciplina censurata \u0026#232; chiaramente sostenuta dal rimettente sulla base della considerazione che l\u0026#8217;eventuale illegittimit\u0026#224; costituzionale di tali disposizioni influirebbe sulla valutazione della legittimit\u0026#224; della procedura concorsuale, oggetto del giudizio principale, ai fini del risarcimento del danno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La difesa dell\u0026#8217;Azienda sanitaria di Bolzano ritiene, poi, che il giudice a quo abbia sostenuto, in modo totalmente apodittico, con conseguente inammissibilit\u0026#224; delle relative questioni, la violazione del principio costituzionale di eguaglianza e di imparzialit\u0026#224; e buon andamento della pubblica amministrazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere rigettata in quanto nella parte finale dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ancorch\u0026#233; in modo sintetico, si d\u0026#224; conto sia delle ragioni per cui sarebbe violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., \u0026#171;che sancisce il principio di uguaglianza e pari dignit\u0026#224; dei cittadini, laddove i dirigenti che concorrono nelle aziende dell\u0026#8217;Alto Adige sono sottoposti, rispetto al regime statale, ad una disciplina irragionevolmente diversa\u0026#187;, sia di quelle per cui sarebbe leso l\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., recante \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di assicurare il buon andamento e l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione\u0026#187; che, nel caso di specie, si estrinsecherebbe nell\u0026#8217;esperimento di una procedura selettiva che pone il criterio meritocratico al primo posto, sia nella procedura di scelta che nella nomina della commissione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Infine, l\u0026#8217;Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano sostiene l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate sulla base della considerazione che \u0026#171;focus del procedimento di conferimento degli incarichi di direzione di struttura sanitaria complessa \u0026#232; l\u0026#8217;applicazione dei principi di correttezza e buona fede, del quale il giudice a quo non si \u0026#232; nemmeno occupato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche quest\u0026#8217;ultima eccezione deve essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEffettivamente, il giudice a quo nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione non fa espresso riferimento ai principi di correttezza e di buona fede che, secondo una costante giurisprudenza (ex multis, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 agosto 2020, n. 16666), presiedono alla valutazione dell\u0026#8217;operato dell\u0026#8217;amministrazione nel conferimento degli incarichi direttivi di struttura complessa, anche ai fini dell\u0026#8217;eventuale risarcimento del danno. Tuttavia, dalla complessiva trama argomentativa dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione emerge chiaramente che il rimettente sostiene la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sollevate proprio perch\u0026#233; queste investono principi ai quali l\u0026#8217;amministrazione deve attenersi nel conferimento dell\u0026#8217;incarico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Successivamente alla pubblicazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; stato emanato il decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano 13 settembre 2021, n. 29 (Regolamento per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale), in attuazione di quanto gi\u0026#224; stabilito dall\u0026#8217;ultimo periodo dell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, ai sensi del quale \u0026#171;[l]a procedura di selezione dei candidati nonch\u0026#233; la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione, in conformit\u0026#224; alla vigente disciplina di settore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;entrata in vigore di tale regolamento ha determinato la perdita di efficacia dell\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che conteneva la norma transitoria, censurata dal rimettente, secondo la quale \u0026#171;[f]ino all\u0026#8217;entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all\u0026#8217;articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all\u0026#8217;entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell\u0026#8217;elenco dei candidati \u0026#232; nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed \u0026#232; composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha avuto, per\u0026#242;, modo di precisare, gi\u0026#224; in altre occasioni, che, ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto deve essere, comunque, esaminata, in virt\u0026#249; del principio tempus regit actum, \u0026#171;con riguardo alla situazione di fatto e di diritto\u0026#187; esistente al momento della sua adozione (ex plurimis, sentenze n. 170 e n. 7 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, poich\u0026#233; la procedura oggetto del procedimento \u0026#232; stata bandita nella vigenza delle norme censurate, tra cui il detto art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, \u0026#232; alla luce di queste che il Tribunale di Bolzano \u0026#232; chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perci\u0026#242;, la questione rimane, comunque, rilevante nel giudizio in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 non \u0026#232; fondata, nei sensi di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto modo di ricondurre alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; la disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria (sentenze n. 129 del 2012, n. 233 e n. 181 del 2006), rilevando in particolare \u0026#171;la stretta inerenza che tutte le norme de quibus presentano con l\u0026#8217;organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0026#8217;utenza, essendo queste ultime condizionate, sotto molteplici aspetti, dalla capacit\u0026#224;, dalla professionalit\u0026#224; e dall\u0026#8217;impegno di tutti i sanitari addetti ai servizi, e segnatamente di coloro che rivestono una posizione apicale (sentenze n. 181 del 2006 e n. 50 del 2007)\u0026#187; (sentenza n. 371 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa materia in cui rientrano le disposizioni censurate \u0026#232;, quindi, quella, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma del 2001, che, in quanto pi\u0026#249; ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanit\u0026#224; e assistenza ospedaliera, comporta l\u0026#8217;operativit\u0026#224; della clausola di maggior favore di cui all\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facolt\u0026#224; per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina (ex multis, sentenze n. 9 del 2022 e n. 231 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altronde, questa Corte ha, pi\u0026#249; volte, espressamente qualificato l\u0026#8217;unica competenza legislativa della Provincia in materia sanitaria (quella appunto di cui all\u0026#8217;art. 9, numero 10, dello statuto regionale) come una competenza di tipo concorrente (sentenze n. 134 e n. 59 del 2006, n. 182 del 1997 e n. 373 del 1995).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePriva di fondamento \u0026#232; anche l\u0026#8217;altra argomentazione espressa dalla difesa della Provincia, secondo la quale i dirigenti sanitari, dei cui incarichi si tratta, rientrerebbero nella pi\u0026#249; generale categoria del personale dei cosiddetti enti strumentali della Provincia, di modo che la relativa disciplina sarebbe riconducibile alla materia di competenza esclusiva provinciale in tema di \u0026#171;ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto\u0026#187; (art. 8, primo comma, numero 1, dello statuto speciale della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/S\u0026#252;dtirol).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale tesi contrasta, infatti, con le caratteristiche fondamentali delle articolazioni locali del Servizio sanitario nazionale quale disciplinato dalla legislazione nazionale e che, per questa parte, vincola espressamente le stesse Regioni a statuto speciale e le Province autonome (si veda l\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, anche dopo la sentenza di questa Corte n. 354 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, relative al conferimento degli incarichi sanitari di direzione di struttura complessa costituiscono, ad avviso del giudice a quo, principi fondamentali della legislazione statale in materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, vincolanti come tali rispetto alla potest\u0026#224; legislativa concorrente della Provincia autonoma di Bolzano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dirigenza sanitaria risulta sottoposta ad una disciplina speciale (rispetto a quella generale della dirigenza prevista dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante \u0026#171;Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\u0026#187;), contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992, il cui art. 3, comma 1-bis, stabilisce che l\u0026#8217;organizzazione ed il funzionamento delle unit\u0026#224; sanitarie locali \u0026#171;sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal punto di vista organizzativo, il direttore generale dell\u0026#8217;azienda sanitaria adotta, pertanto, l\u0026#8217;atto aziendale di diritto privato, con cui individua le strutture operative, qualificandole come semplici o come complesse, e i compiti da affidare ai diversi direttori. Con specifico riferimento, poi, al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, la disciplina statale aveva, in una prima fase, progressivamente ampliato il carattere fiduciario delle nomine effettuate dal direttore generale, allo scopo di valorizzarne il legame con la sua responsabilit\u0026#224; manageriale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, va ricordato che il testo originario dell\u0026#8217;art. 15, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992 aveva stabilito per i dirigenti di secondo livello un procedimento selettivo secondo cui \u0026#171;[l]\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;incarico viene effettuata, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, dal direttore generale in base alla graduatoria di una apposita commissione di esperti. La commissione \u0026#232; nominata dal direttore generale ed \u0026#232; composta dal direttore sanitario e da due esperti, di cui uno designato dalla regione tra i professori universitari ordinari della disciplina, ed uno designato dal consiglio dei sanitari tra i dirigenti di secondo livello della disciplina dipendenti dal Servizio sanitario nazionale; in caso di mancata designazione da parte della regione e del consiglio dei sanitari entro trenta giorni dalla richiesta, la designazione \u0026#232; effettuata dal Ministro della sanit\u0026#224; su richiesta dell\u0026#8217;unit\u0026#224; sanitaria locale o dell\u0026#8217;azienda ospedaliera. La commissione forma la graduatoria previo colloquio e valutazione del curriculum professionale degli interessati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoco dopo, l\u0026#8217;art. 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) ha modificato il testo dell\u0026#8217;art. 15, stabilendo che la commissione non avrebbe pi\u0026#249; dovuto formare una graduatoria, ma sarebbe stata chiamata a valutare solo l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; dei candidati allo svolgimento dell\u0026#8217;incarico, predisponendo un elenco di idonei, nel cui ambito il direttore generale avrebbe effettuato la nomina. La natura fiduciaria dell\u0026#8217;incarico \u0026#232; stata, quindi, ulteriormente rafforzata con la successiva riforma del servizio sanitario nazionale realizzata con il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419), attraverso la modifica della composizione della commissione di esperti, con l\u0026#8217;ampliamento della componente direttamente designata dal direttore generale (art. 13 del d.lgs. n. 229 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl successivo d.l. n. 158 del 2012, come convertito, senza far venire meno il carattere negoziale e fiduciario dell\u0026#8217;atto finale di nomina, ha introdotto, con l\u0026#8217;art. 4, le regole previste dal comma 7-bis dell\u0026#8217;art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, modificando, in particolare, la composizione e i criteri di nomina della commissione (\u0026#171;la selezione viene effettuata da una commissione composta dal direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell\u0026#8217;incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall\u0026#8217;insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA questa commissione \u0026#232; attribuito il compito di formare una graduatoria, all\u0026#8217;esito della valutazione comparativa dei candidati, dei loro curricula e delle risultanze dei colloqui, e di comunicare al direttore generale una rosa di tre nomi, in ragione del punteggio finale loro assegnato, tra i quali il direttore generale \u0026#232; chiamato a scegliere, con l\u0026#8217;obbligo di motivare analiticamente la scelta, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale attivit\u0026#224; di valutazione, che ha il suo esito in una graduatoria (con relativi punteggi assegnati ai candidati), sebbene presenti caratteri di accentuata procedimentalizzazione, rimane, comunque, preparatoria di un provvedimento finale, quello del conferimento dell\u0026#8217;incarico dirigenziale di struttura complessa, che mantiene intatta la sua natura di atto discrezionale, quale scelta fiduciaria del direttore generale, sebbene questa debba essere specificamente motivata, laddove il candidato prescelto non sia quello che ha conseguito il migliore punteggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Questa Corte, con la sentenza n. 354 del 1994, ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del comma 2 dell\u0026#8217;art. 19 del d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui elevava senz\u0026#8217;altro al rango di norme fondamentali di riforma economico-sociale una serie di articoli del detto complesso normativo e, pertanto, anche con riguardo alle norme contenute nell\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, dello stesso d.lgs., si potrebbe sostenere che non possa operare analogo automatismo, dovendosi valutare concretamente la portata di principio fondamentale di ciascuna disposizione (ex multis, sentenze n. 170 del 2001, n. 482 del 1995, n. 464 del 1994 e n. 349 del 1991).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, nel caso di specie, deve essere condivisa la valutazione del rimettente sulla natura di principi fondamentali delle disposizioni richiamate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd invero, i precetti fissati dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, nel disciplinare la procedura di conferimento dell\u0026#8217;incarico di dirigente di struttura sanitaria complessa, risultano, indubbiamente, da qualificare come principi fondamentali della legislazione, essendo funzionali all\u0026#8217;esigenza, che costituisce la stessa ratio legis della novella legislativa, da un lato, di assicurare l\u0026#8217;imparzialit\u0026#224; e la specifica competenza dei membri della commissione e, dall\u0026#8217;altro, di individuare i soggetti oggettivamente pi\u0026#249; titolati per assumere l\u0026#8217;incarico direttivo, rendendo, nel contempo, la procedura di nomina pienamente trasparente e controllabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Il rimettente individua analiticamente le differenze tra la procedura di conferimento dell\u0026#8217;incarico di direttore di struttura complessa prevista dalle disposizioni statali e quella, invece, stabilita dalla disciplina provinciale di cui all\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017. Esse riguardano, sotto un primo profilo, il numero dei componenti della commissione (quattro ai sensi della disciplina statale, tre sulla base delle disposizioni provinciali) e le loro modalit\u0026#224; di nomina: la commissione esaminatrice prevista dalla normativa statale \u0026#232;, infatti, composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa nella disciplina individuati tramite sorteggio, mentre il quarto membro, il direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda sanitaria, ne fa parte di diritto. La commissione esaminatrice prevista, invece, dalla normativa provinciale \u0026#232; composta da due membri nominati dal Consiglio dei sanitari dell\u0026#8217;azienda sanitaria e dal direttore del comprensorio sanitario, mentre il terzo membro \u0026#232;, di diritto, il direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, per quanto riguarda i candidati e l\u0026#8217;atto di nomina, la disciplina statale stabilisce che la commissione debba obbligatoriamente indicare, ai fini della nomina, i migliori tre candidati sulla base del punteggio conseguito da ciascuno di questi nella graduatoria finale e che il direttore generale, laddove non scelga il candidato col punteggio pi\u0026#249; alto, deve motivare analiticamente la propria scelta. Viceversa, la disciplina provinciale stabilisce che la commissione indichi una rosa di idonei non predeterminata numericamente, nell\u0026#8217;ambito della quale il direttore generale pu\u0026#242; scegliere uno qualunque dei candidati, senza alcun obbligo di specifica motivazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, si limita per\u0026#242; a stabilire, genericamente, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;affidamento a un dirigente sanitario di un incarico di direzione di struttura complessa avviene ad opera del Direttore generale, che sceglie il candidato da una rosa selezionata da un\u0026#8217;apposita commissione, previo avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige; il Direttore generale conferisce gli incarichi afferenti all\u0026#8217;area ospedaliera, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore dell\u0026#8217;Unit\u0026#224; organizzativa per il governo clinico nonch\u0026#233; consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario, e gli incarichi afferenti all\u0026#8217;area territoriale consultandosi con il Direttore del rispettivo comprensorio sanitario. La procedura di selezione dei candidati nonch\u0026#233; la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformit\u0026#224; alla vigente disciplina di settore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA differenza di quanto ritenuto dal giudice a quo, la genericit\u0026#224; della previsione normativa provinciale consente un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, come, d\u0026#8217;altronde, dimostra il nuovo regolamento di esecuzione, successivo all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, contenuto nel d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 che, senza che sia intervenuta alcuna modifica della norma provinciale, ne prevede una applicazione conforme ai principi fondamentali della legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl nuovo regolamento contiene, infatti, una serie di previsioni che risultano conformi ai principi fondamentali posti dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSenza contraddire la norma censurata, esso stabilisce che la commissione di selezione debba essere composta da quattro membri \u0026#8211; la direttrice sanitaria/il direttore sanitario o una sua delegata/un suo delegato, nonch\u0026#233; tre direttori/direttrici di struttura complessa nella disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico \u0026#8211; questi ultimi componenti individuati tramite sorteggio; l\u0026#8217;obbligo di valutazione comparativa di tutti i candidati all\u0026#8217;incarico; la formazione, sulla base dei migliori punteggi attribuiti, di una terna di candidati da sottoporre alla scelta finale del direttore generale; l\u0026#8217;obbligo di motivazione analitica dell\u0026#8217;atto di nomina, laddove il direttore generale scelga uno dei candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve ritenersi che la genericit\u0026#224; delle disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 e lo stesso rinvio, fatto da questa norma, nella sua parte finale, alla disciplina di settore (\u0026#171;La procedura di selezione dei candidati nonch\u0026#233; la composizione e nomina della commissione sono disciplinate con regolamento di esecuzione in conformit\u0026#224; alla vigente disciplina di settore\u0026#187;) consentissero, gi\u0026#224; prima dell\u0026#8217;emanazione del nuovo regolamento di esecuzione, una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, in grado di recepire evolutivamente i principi posti dalla pi\u0026#249; recente legislazione statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente, pertanto, essendo stato richiesto di accertare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della procedura selettiva al solo fine di decidere sulla domanda di risarcimento del danno, ben avrebbe potuto addivenire autonomamente, in via interpretativa, alla soluzione richiesta dall\u0026#8217;attore, pur in assenza del regolamento di esecuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; fondata, invece, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, ai sensi del quale \u0026#171;[f]ino all\u0026#8217;entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all\u0026#8217;articolo 48, comma 3, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, continuano ad applicarsi le disposizioni dell\u0026#8217;articolo 48, commi 4, 5 e 6, della medesima legge provinciale, vigenti sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino all\u0026#8217;entrata in vigore del citato regolamento di esecuzione la commissione competente per la predisposizione dell\u0026#8217;elenco dei candidati \u0026#232; nominata dalla Direttrice/dal Direttore generale ed \u0026#232; composta dalla Direttrice sanitaria/dal Direttore sanitario o da una sua delegata/un suo delegato e da due esperte o esperti nella disciplina oggetto dell\u0026#8217;incarico, di cui una nominata/uno nominato dal Consiglio dei sanitari\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene l\u0026#8217;entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, di cui all\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001, abbia determinato, come gi\u0026#224; rilevato, l\u0026#8217;abrogazione dell\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, \u0026#232; alla luce di tale norma che il Tribunale di Bolzano \u0026#232; chiamato a svolgere il proprio sindacato giurisdizionale e, perci\u0026#242;, la sollevata questione risulta, comunque, rilevante nel giudizio in corso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma censurata, entrata in vigore l\u0026#8217;11 maggio 2017, stabiliva, sia pure solo in via transitoria, fino all\u0026#8217;entrata in vigore del previsto regolamento di esecuzione, una composizione della commissione di selezione palesemente in contrasto con il meccanismo di sorteggio stabilito a livello nazionale gi\u0026#224; nel 2012 e costituente, senza dubbio, un principio fondamentale idoneo a vincolare la potest\u0026#224; legislativa provinciale concorrente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, mentre la norma statale prevede che la commissione sia composta per i tre quarti da direttori di struttura complessa, scelti tramite sorteggio, nell\u0026#8217;ipotesi delineata dalla norma provinciale censurata, oltre al direttore sanitario dell\u0026#8217;azienda (membro di diritto), fanno parte della commissione due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria. Senza che, come rilevato dallo stesso giudice a quo, la formulazione letterale della norma censurata consentisse, in alcun modo, un adeguamento, in via interpretativa, della disposizione ai principi fondamentali della legislazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione \u0026#232;, in conclusione, fondata e deve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;accoglimento della questione per contrasto della norma censurata con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali relativi alla scelta dei componenti della commissione di selezione tra i direttori di struttura complessa, posti dall\u0026#8217;art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502 del 1992, comporta l\u0026#8217;assorbimento delle questioni riferite agli ulteriori parametri.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 21 aprile 2017, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in materia di salute);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 48, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7 (Riordinamento del servizio sanitario provinciale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione e agli artt. 5 e 9, primo comma, numero 10), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Tribunale ordinario di Bolzano, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 giugno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Impiego pubblico - Sanit\u0026#224; pubblica - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Procedura di selezione, nonch\u0026#233; disciplina della composizione e nomina delle commissioni per il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44945","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Requisito minimo per l\u0027ammissibilità - Applicabilità della norma censurata nel giudizio a quo - Ipotetici effetti della pronuncia di illegittimità costituzionale per le parti in causa - Ininfluenza. (Classif. 112005).","testo":"A rendere ammissibili le questioni incidentali è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, senza che rilevino gli effetti che una eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre per le parti in causa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 294/2011 - mass. 35907\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44946","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44946","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale - Ius superveniens abrogativo della norma censurata - Applicazione del principio tempus regit actum - Perdurante rilevanza della questione avente ad oggetto un atto amministrativo adottato sulla base della disposizione abrogata. (Classif. 111011).","testo":"Ove un determinato atto amministrativo sia stato adottato sulla base di una norma poi abrogata, la sua legittimità deve essere comunque esaminata, in virtù del principio \u003cem\u003etempus regit actum\u003c/em\u003e, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 170/2019 - mass. 40707; S. 7/2019 - mass. 40304\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44947","numero_massima_precedente":"44945","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44947","titoletto":"Legge - In genere - Norme fondamentali di riforma economico-sociale - Individuazione - Necessaria valutazione in concreto della portata della disposizione - Esclusione di automatismi. (Classif. 141001).","testo":"La natura di norme fondamentali di riforma economico-sociale non può essere affermata sulla base di automatismi, dovendosi valutare concretamente la portata di principio fondamentale di ciascuna disposizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 354/1994; S. 170/2001 - mass. 26265; S. 482/1995 - mass. 21794; S. 464/1994 - mass. 23919; S. 349/1991 - mass. 17482\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44948","numero_massima_precedente":"44946","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44948","titoletto":"Regioni (competenza concorrente) - Tutela della salute - Definizione del relativo ambito - Inclusione della materia dell\u0027organizzazione sanitaria e degli incarichi della dirigenza sanitaria, a quest\u0027ultima inerente - Maggiore ampiezza rispetto alla potestà legislativa conferita dagli statuti speciali di autonomia - Conseguente operatività della clausola di maggior favore. (Classif. 217018).","testo":"La disciplina degli incarichi della dirigenza sanitaria - di stretta inerenza con l\u0027organizzazione del servizio sanitario regionale e, in definitiva, con le condizioni per la fruizione delle prestazioni rese all\u0027utenza - va ricondotta alla materia, di competenza concorrente, della tutela della salute, attribuita alle Regioni a statuto ordinario dalla riforma costituzionale del 2001. In quanto più ampia di quella conferita dagli statuti speciali in materia di igiene e sanità e assistenza ospedaliera, la sua attribuzione comporta l\u0027operatività della clausola di maggior favore di cui all\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, e spetta anche alle Province autonome, con conseguente facoltà per lo Stato di porre solo i principi fondamentali della disciplina. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 9/2022 - mass. 44496; S. 231/2017 - mass. 41849; S. 129/2012 - mass. 36333; S. 371/2008 - mass. 32917; S. 50/2007 - mass. 31041; S. 233/2006 - mass. 30498; S. 181/2006 - mass. 30378; S. 134/2006; S. 59/2006 - mass. 30189; S. 182/1997 - mass. 23300; S. 373/1995 - mass. 22323\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44949","numero_massima_precedente":"44947","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44949","titoletto":"Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Procedura di selezione dei candidati, composizione e nomina della commissione - Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute, di eguaglianza, di buon andamento e imparzialità dell\u0027amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza della questione, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 231013).","testo":"È dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, e 117, terzo comma, Cost. e agli artt. 5 e 9, primo comma, n. 10, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, dell\u0027art. 48, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 7 del 2001 che, nel recare la disciplina in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano, regolamenta la procedura di selezione dei candidati, la composizione e le modalità di nomina della commissione. La genericità della disposizione provinciale e il rinvio, nella sua parte finale, alla vigente disciplina di settore, ne consentiva - già prima dell\u0027emanazione del nuovo regolamento di esecuzione di cui al d. Pres. prov. Bolzano n. 29 del 2021 - una interpretazione costituzionalmente orientata, in grado di recepire evolutivamente i principi fondamentali della legislazione statale posti dall\u0027art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992).","numero_massima_successivo":"44950","numero_massima_precedente":"44948","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"05/03/2001","data_nir":"2001-03-05","numero":"7","articolo":"48","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"n. 10)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/12/1992","numero":"502","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"7","specificazione_comma":"bis","nesso":""}]},{"numero_massima":"44950","titoletto":"Sanità pubblica - Dirigenza sanitaria - Incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano - Disciplina transitoria - Composizione della commissione di selezione - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231013).","testo":"È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 6 della legge prov. Bolzano n. 4 del 2017, che reca la disciplina transitoria in materia di affidamento di incarichi di direzione di struttura complessa del Servizio sanitario provinciale di Bolzano. La norma censurata dal Tribunale di Bolzano, prevedendo, sia pure solo fino all\u0027entrata in vigore del nuovo regolamento di esecuzione, che la commissione di selezione sia composta, oltre che dal direttore sanitario dell\u0027azienda (membro di diritto), da due esperti nominati da organi della stessa azienda sanitaria, è palesemente in contrasto con l\u0027art. 15, comma 7-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 502 del 1992, norma che costituisce un principio fondamentale idoneo a vincolare la potestà legislativa provinciale concorrente in materia di tutela della salute.","numero_massima_precedente":"44949","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Provincia autonoma di Bolzano","data_legge":"21/04/2017","data_nir":"2017-04-21","numero":"4","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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