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DE NICOLA - Rel. AZZARITI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - \r\n Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - \r\n Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Dott. ANTONIO MANCA, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunziato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 121 del T.U. \r\n delle leggi di p.s. approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, promosso \r\n con ordinanza 16 maggio 1956 del Pretore di Montichiari nel \r\n procedimento penale a carico di Brunelli Giovanni e Brunelli Aldino, \r\n pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 159 del 27 \r\n giugno 1956 ed iscritta al n. 211 del Reg. ord. 1956. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica del 5 dicembre 1956 la relazione del \r\n Giudice Gaetano Azzariti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso di un procedimento penale contro Brunelli Giovanni e \r\n Brunelli Aldino, imputati di contravvenzione all\u0027art. 121 del T.U. \r\n delle leggi di p.s. per avere esercitata la vendita ambulante di \r\n giornali senza essere iscritti nei registri dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica \r\n sicurezza, la difesa sollev\u0026#242; eccezione di incostituzionalit\u0026#224; \r\n dell\u0027articolo 121 predetto in riferimento all\u0027art. 21 della \r\n Costituzione e il Pretore di Montichiari, con ordinanza 16 maggio 1956, \r\n dispose la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti alla \r\n Corte costituzionale per la decisione della questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale cos\u0026#236; sollevata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella ordinanza si osserva che l\u0027eccezione della difesa \"non \u0026#232; \r\n manifestamente infondata, in quanto giustificata dal contrasto tra la \r\n libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero (che pu\u0026#242; ritenersi esplicato \r\n anche nella distribuzione di giornali, specialmente quando, come nella \r\n specie, la distribuzione \u0026#232; limitata a giornali di una sola corrente \r\n politica ed avviene per incarico della sezione cui l\u0027imputato \r\n appartiene) e l\u0027obbligo di chiedere ed ottenere preventivamente \r\n l\u0027iscrizione nell\u0027apposito registro, obbligo che pu\u0026#242; essere ritenuto \r\n pur sempre una limitazione alla libert\u0026#224; sancita dall\u0027art. 21 della \r\n Costituzione, tanto pi\u0026#249; che la iscrizione pu\u0026#242; essere negata \r\n dall\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Detta ordinanza \u0026#232; stata regolarmente notificata il 22 maggio 1956, \r\n comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata \r\n nella Gazzetta Ulficiale della Repubblica. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio cos\u0026#236; proposto davanti a questa Corte non vi \u0026#232; stata \r\n costituzione delle parti, ma \u0026#232; tempestivamente intervenuto il \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall\u0027Avvocatura \r\n generale dello Stato, che ha presentato le sue deduzioni in data 11 \r\n giugno 1956 e, successivamente, in data 22 novembre, ha depositato \r\n nella cancelleria una memoria. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura osserva: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e a) che l\u0027art. 121 impugnato disciplina una forma di attivit\u0026#224; \r\n economica e commerciale, che non ha niente da fare con la disciplina \r\n inerente ai mezzi di diffusione della manifestazione del pensiero; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e b) che le valutazioni consentite all\u0027autorit\u0026#224; di pubblica \r\n sicurezza al fine di ricusare la iscrizione nel registro degli \r\n esercenti i mestieri ambulanti, come risulta dall\u0027art. 122 della legge, \r\n riflettono unicamente esigenze di tutela dell\u0027adolescenza e di pubblica \r\n sicurezza; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e c) che l\u0027art. 121 corrisponde ai principi fermati nell\u0027art. 41 \r\n della Costituzione che, dichiarando libera l\u0027iniziativa economica \r\n privata, aggiunge che questa non pu\u0026#242; svolgersi in modo da recare danno \r\n alla sicurezza, alla libert\u0026#224;, alla dignit\u0026#224; umana. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La difesa dello Stato rileva inoltre che l\u0027obbligo di iscrizione \r\n nei registri di pubblica sicurezza per l\u0027esercizio dei mestieri \r\n ambulanti \u0026#232; mantenuto in tutti i progetti sottoposti all\u0027esame del \r\n Parlamento, anche ad iniziativa parlamentare, per la riforma delle \r\n leggi di p.s. e conclude chiedendo che sia dichiarata insussistente \r\n l\u0027asserita incompatibilit\u0026#224; dell\u0027art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. \r\n con l\u0027art. 21 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella pubblica udienza del 5 dicembre 1956 il rappresentante \r\n dell\u0027Avvocatura dello Stato ha confermato le precedenti deduzioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. dispone che non possono \r\n essere esercitati mestieri girovaghi senza previa iscrizione in un \r\n registro apposito presso l\u0027autorit\u0026#224; locale di pubblica sicurezza. I \r\n mestieri ai quali si riferisce il detto articolo sono moltissimi. Tra \r\n gli altri vi \u0026#232; il mestiere ambulante di venditore o distributore di \r\n merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni e, poi ancora, \r\n i mestieri di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore \r\n di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, \r\n barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A tutti questi mestieri ambulanti, per quanto diversi nel loro \r\n oggetto, si applica egualmente la norma dell\u0027art. 121, che richiede la \r\n previa iscrizione nel registro presso l\u0027autorit\u0026#224; di pubblica \r\n sicurezza; e il successivo art. 122 precisa che la iscrizione deve \r\n essere ricusata alle persone sfornite di carta di identit\u0026#224; e pu\u0026#242; \r\n essere ricusata ai minori degli anni diciotto idonei ad altri lavori e \r\n alle persone pregiudicate e pericolose. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma dell\u0027art. 121 della legge di p.s. \u0026#232; quindi di carattere \r\n generale, ispirata alla tutela della adolescenza e ad esigenze \r\n preventive di pubblica sicurezza, per le quali la legge ritiene \r\n opportuno che non manchi un certo controllo sulle persone che \r\n esercitano mestieri girovaghi. In proposito si pu\u0026#242; ricordare, in via \r\n generale, che l\u0027art. 41 della Costituzione dopo avere premesso che \r\n \"l\u0027iniziativa economica privata \u0026#232; libera\", soggiunge che essa \"non \r\n pu\u0026#242; svolgersi. . .in modo da recare danno alla sicurezza, alla \r\n libert\u0026#224;, alla dignit\u0026#224; umana\" ed affida alla legge di determinare \"i \r\n controlli opportuni\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il carattere generale della norma e la sua finalit\u0026#224; escludono un \r\n qualsiasi rapporto diretto di essa con l\u0027art. 21 della Costituzione che \r\n afferma la libert\u0026#224; di manifestare il proprio pensiero con le parole, \r\n lo scritto e ogni aitro mezzo di diffusione. Da tale principio \r\n costituzionale non pu\u0026#242; derivare evidentemente che alla disciplina \r\n posta dalla legge per tutti i mestieri ambulanti di venditore o \r\n distributore di ogni specie di cose: merci, alimenti, bevande, debba \r\n essere sottratto il mestiere ambulante di venditore o distributore di \r\n scritti disegni o stampati. \u0026#200; l\u0027esercizio del mestiere ambulante e non \r\n l\u0027oggetto specifico di esso, vale a dire la distribuzione di scritti o \r\n disegni, che l\u0027art. 121 prende in considerazione, a differenza di \r\n quanto fanno altre norme della stessa legge di pubblica sicurezza, come \r\n quelle dettate nell\u0027art. 113, le quali ultime possono effettivamente \r\n venire in contrasto col principio della libert\u0026#224; di manifestazione del \r\n pensiero, enunciato nell\u0027art. 21 della Costituzione, e sono state \r\n perci\u0026#242; gi\u0026#224; dichiarate illegittime costituzionalmente da questa Corte \r\n con la sentenza n. 1 del 5 giugno 1956, appunto perch\u0026#233;, richiedendo \r\n apposita licenza dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza per la \r\n distribuzione o la messa in circolazione in luogo pubblico o aperto al \r\n pubblico di scritti o disegni o lasciando in piena discrezionalit\u0026#224; \r\n della medesima la facolt\u0026#224; di concedere o negare la licenza, finivano \r\n per rimettere alla detta autorit\u0026#224; il potere di consentire o vietare \r\n caso per caso la diffusione di determinati scritti o disegni, cio\u0026#232;, \r\n praticamente, la manifestazione del pensiero. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nulla di simile pu\u0026#242; ripetersi per l\u0027art. 121, il quale non \r\n richiede autorizzazione o licenza per distribuire o mettere in vendita \r\n scritti, disegni o giornali. La iscrizione nel registro, come si \u0026#232; \r\n detto, \u0026#232; richiesta per l\u0027esercizio del mestiere ambulante di venditore \r\n o distributore. Qualora manchi l\u0027esercizio del mestiere, l\u0027art. 121 non \r\n \u0026#232; applicabile e quindi la vendita o la distribuzione \u0026#232; libera, non \r\n essendovi nemmeno altre norme legislative che la vietino, come la \r\n giurisprudenza ha pi\u0026#249; volte messo in rilievo decidendo che la vendita \r\n e la distribuzione di giornali fatte occasionalmente, senza continuit\u0026#224; \r\n di carattere professionale, sono fuori delle previsioni del detto art. \r\n 121. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e N\u0026#233; la iscrizione nel registro potrebbe costituire un mezzo per \r\n stabilire discriminazioni tra giornali o periodici secondo che \r\n appartengano ad uno o ad altro partito politico, ovvero seguano \r\n determinate tendenze, in modo che per alcuni la vendita o la \r\n distribuzione siano agevolate e per altri ostacolate dalla autorit\u0026#224; di \r\n pubblica sicurezza. Non pu\u0026#242; essere dubbio che colui il quale sia \r\n iscritto nel registro degli esercenti il mestiere di venditore \r\n ambulante pu\u0026#242; liberamente vendere o distribuire o altrimenti mettere \r\n in circolazione, senza bisogno di alcuna licenza dell\u0027autorit\u0026#224;, \r\n qualsiasi giornale o periodico, purch\u0026#233; ben inteso edito regolarmente \r\n secondo le prescrizioni vigenti, come \u0026#232; stato deciso anche dalla Corte \r\n di cassazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Infine \u0026#232; da notare che in relazione all\u0027art. 121 l\u0027autorit\u0026#224; di \r\n pubblica sicurezza non ha piena discrezionalit\u0026#224; di rifiutare \r\n l\u0027iscrizione nel registro, perch\u0026#233;, a differenza di quanto fu di sopra \r\n notato per le licenze richieste nell\u0027art. 113, la legge nell\u0027art. 122 \r\n stabilisce criteri precisi ai quali l\u0027autorit\u0026#224; deve attenersi nel \r\n ricusare la iscrizione nel registro. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Sotto nessun aspetto pu\u0026#242; quindi essere considerata \r\n costituzionalmente illegittima la norma dettata nell\u0027art. 121 della \r\n legge di p.s. per asserito contrasto con l\u0027art. 21 della Costituzione, \r\n come nell\u0027ordinanza del Pretore di Montichiari viene prospettato. Giova \r\n inoltre qui ricordare quanto questa Corte ha avuto occasione di \r\n osservare nella sua precedente sentenza n. 1. Con la enunciazione del \r\n diritto di libera manifestazione del pensiero la nostta Costituzione \r\n non ha inteso n\u0026#233; consentite attivit\u0026#224; le quali turbino la \r\n tranquillit\u0026#224; pubblica, n\u0026#233; sottrarre alla polizia di sicurezza la \r\n funzione di prevenzione dei reati. In conseguenza, non pu\u0026#242; essere \r\n invocato l\u0027art. 21 della Costituzione per impedire quei controlli anche \r\n preventivi dell\u0027autorit\u0026#224; di pubblica sicurezza che il legislatore \r\n ritenga necessari su determinate forme di attivit\u0026#224; economiche, quale \r\n \u0026#232; quella dei mestieri ambulanti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Esula poi dai limiti del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, \r\n di competenza di questa Corte, l\u0027esame dei profili particolari relativi \r\n al caso concreto che forma oggetto del giudizio penale, nel corso del \r\n quale fu emanata l\u0027ordinanza del Pretore di Montichiari. Se possa o \r\n meno esservi esercizio di mestiere a sensi dell\u0027art. 121 della legge di \r\n p.s., allorch\u0026#233; la vendita sia limitata a giornali di una sola corrente \r\n politica ed avvenga per incarico della sezione del partito al quale il \r\n venditore appartiene, \u0026#232; questione che riguarda non gi\u0026#224; la \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale della norma, ma solo l\u0027applicazione \r\n concreta di essa. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003edichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione, proposta con ordinanza del \r\n Pretore di Montichiari in data 16 maggio 1956, sulla legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale dell\u0027art. 121 del T.U. delle leggi di p.s. approvato \r\n col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in riferimento all\u0027articolo 21 della \r\n Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI \r\n - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - \r\n GASPARE AMBROSINI - ERNESTO \r\n BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO \r\n MANCA. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"241","titoletto":"SENT. 33/57 A. INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA - CONTROLLI - ART. 121 T.U. LEGGI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L\u0027ESERCIZIO DI MESTIERI GIROVAGHI. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA\u0027 DI) - ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S.: OBBLIGO DI REGISTRAZIONE PER L\u0027ESERCIZIO DEL MESTIERE AMBULANTE DI VENDITORE O DISTRIBUTORE DI SCRITTI O DISEGNI - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La disposizione dell\u0027art. 121 del T.U. di p.s. del 18 giugno 1931, n. 773, in virtu\u0027 della quale non possono essere esercitati mestieri girovaghi senza la preventiva iscrizione in un apposito registro presso l\u0027autorita\u0027 locale di polizia, e\u0027 ispirata alla tutela dell\u0027adolescenza e ad esigenze di pubblica sicurezza. Come tale essa si inquadra nel sistema dei controlli previsti dall\u0027art. 41 della Costituzione. La suddetta norma non ha nessun rapporto diretto con lo art. 21 della Costituzione, che afferma la liberta\u0027 di manifestazione del pensiero, perche\u0027 prende in considerazione l\u0027esercizio del mestiere girovago e non gia\u0027 il suo oggetto specifico, quale puo\u0027 essere la distribuzione di scritti o stampati, che di per se\u0027, quando non da\u0027 luogo a mestiere girovago, e\u0027 libera. Pertanto e\u0027 infondata la questione della sua legittimita\u0027 costituzionale.","numero_massima_successivo":"242","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"121","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art121"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"21","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"242","titoletto":"SENT. 33/57 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI DI APPLICAZIONE CONCRETA DELLA NORMA DENUNCIATA (NEL CASO:_ ART. 121 T.U. LEGGI DI P.S. APPR. CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773) - ESAME - ESCLUSIONE.","testo":"Esula dai limiti del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale l\u0027esame dei profili particolari relativi al caso concreto che forma oggetto del giudizio di merito, trattandosi di questione di applicazione concreta della norma, non della sua legittimita\u0027 costituzionale. (Nella specie, se possa esservi esercizio di mestiere ai sensi dell\u0027art. 121 legge di p.s., nel caso di distribuzione di giornali, ma solo di quelli di corrente politica alla quale il venditore appartiene e per incarico della sezione del partito).","numero_massima_precedente":"241","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"18/06/1931","numero":"773","articolo":"121","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto;773~art121"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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