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AMBROSINI - Rel. PAPALDO                       \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e     composta  dai  signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof.  \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER -  Prof.  GIOVANNI  CASSANDRO  -  \r\n Prof.  BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof.  ALDO SANDULLI -  \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA  -  Prof.  MICHELE  FRAGALI  -  Prof.  COSTANTINO  \r\n MORTATI  -  Prof.    GIUSEPPE CHIARELLI - Dott.  GIUSEPPE  VERZ\u0026#204;- Prof.  \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott.  LUIGI OGGIONI, Giudici,               \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e     ha pronunciato la seguente                                           \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e                                SENTENZA                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     nei giudizi riuniti di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.P.  12  \r\n febbraio  1965,  n.  162,  concernente  \"Norme per la repressione delle  \r\n frodi nella preparazione e nel commercio dei  mosti,  vini  ed  aceti\",  \r\n promossi con le seguenti ordinanze:                                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     1)  ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore  di Serravalle  \r\n Scrivia nel  procedimento  penale  a  carico  di  Cartesegna  Virgilio,  \r\n iscritta  al  n.  232  del  Registro  ordinanze 1966 e pubblicata nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1966 dal pretore  di Canelli  nel  \r\n procedimento  penale  a  carico  di Coppo Luigi, iscritta al n. 242 del  \r\n Registro ordinanze 1966 e pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  \r\n Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967;                                    \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1966 dal pretore  di Verolanuova  \r\n nel  procedimento  penale  a  carico  di Salvalai Alessandro e Biasotto  \r\n Italo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata  nella  \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  38 dell\u002711 febbraio 1967.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     Visti  gli  atti  di  intervento  del  Presidente del Consiglio dei  \r\n Ministri e di costituzione di Coppo Luigi;                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udita nell\u0027udienza pubblica del 10 maggio  1967  la  relazione  del  \r\n Giudice Antonino Papaldo;                                                \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e     udito  il  sostituto  avvocato generale dello Stato Piero Peronaci,  \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e                            \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e                           Ritenuto in fatto:                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel corso del procedimento penale a carico di Cartesegna  Virgilio,  \r\n imputato  dei  reati  previsti  dal  D.  P.  12  febbraio 1965, n. 162,  \r\n concernente \"Norme per la repressione delle frodi nella preparazione  e  \r\n nel commercio dei mosti, vini ed aceti\", emesso su delega della legge 9  \r\n ottobre  1964, n.  991, il pretore di Serravalle Scrivia, con ordinanza  \r\n in data 23  novembre  1966,  ha  sollevato  questione  di  legittimit\u0026#224;  \r\n costituzionale  del predetto decreto delegato, per violazione dell\u0027art.  \r\n 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato emanato oltre il termine  \r\n di tre mesi fissato al Governo dalla legge delegante (pubblicata il  28  \r\n ottobre  1964 ed entrata in vigore il 12 novembre dello stesso anno), e  \r\n per contrasto con l\u0027art. 73, terzo comma, della Costituzione, stante il  \r\n ritardo nella pubblicazione  della  legge  delega.  Inoltre  lo  stesso  \r\n decreto  legislativo  \u0026#232;  stato ritenuto incostituzionale, in relazione  \r\n all\u0027art. 76 della Costituzione, in quanto  l\u0027art.  35,  secondo  comma,  \r\n esorbiterebbe dalla delega per aver previsto l\u0027istituzione dei registri  \r\n di  carico  e  scarico  per  l\u0027introduzione  e  l\u0027estrazione dei mosti,  \r\n filtrati dolci e vini, ecc.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio  \u0026#232;  intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato,  \r\n la  quale,  con  memoria  depositata il 16 febbraio 1967, ha dedotto la  \r\n infondatezza di tutte le questioni prospettate.                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     In particolare, per quanto attiene alla questione della  emanazione  \r\n della  legge  delegata oltre il termine di tre mesi fissato dalla legge  \r\n delega, ha dedotto motivi sui quali ha trovato  fondamento  la  recente  \r\n sentenza  costituzionale  n.  32  del 1967 con la quale la questione \u0026#232;  \r\n stata dichiarata infondata.                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Riguardo alla questione del ritardo nella pubblicazione della legge  \r\n delegante ha espressamente  richiamato  la  sentenza  n.  13  del  1967  \r\n chiedendone la conferma.                                                 \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Per quanto, infine, si riferisce alla illegittimit\u0026#224; costituzionale  \r\n dell\u0027art.  35 del decreto denunziato, ha osservato come detta norma sia  \r\n perfettamente conforme all\u0027art. 2  della  legge  delegante,  in  quanto  \r\n l\u0027obbligo  della tenuta del registro di carico e scarico, realizzerebbe  \r\n strumentalmente le finalit\u0026#224; volute dalla legge di  delega,  rientrando  \r\n pienamente  nell\u0027ambito  del  numero  3  di detto articolo con il quale  \r\n venne conferito al Governo di stabilire le cautele  da  osservarsi  per  \r\n impedire  eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di  \r\n vigilanza.                                                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel procedimento penale a carico  di  Coppo  Luigi  il  pretore  di  \r\n Canelli,  con  ordinanza  emessa  il  5  dicembre 1966, ha sollevato le  \r\n medesime questioni  di  legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  su  indicato  \r\n decreto 12 febbraio 1965, n. 162.                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura   dello  Stato,  intervenuta  per  il  Presidente  del  \r\n Consiglio dei Ministri, ha depositato in  data  16  febbraio  1967  una  \r\n memoria,   sostenendo   la  infondatezza  delle  proposte  questioni  e  \r\n adducendo  gli  stessi  motivi  di  rigetto  enunciati  nella   memoria  \r\n depositata nella controversia di cui innanzi.                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Nel  giudizio  si \u0026#232; costituito il sig. Coppo Luigi, la cui difesa,  \r\n con deduzioni pervenute alla Corte il 17 febbraio 1967, ha chiesto  che  \r\n sia  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  il  D. P. 12 febbraio  \r\n 1965, n. 162, per tutti i motivi  di  cui  alla  memoria  difensiva  28  \r\n novembre 1966 prodotta in sede di giudizio di merito.  Con tale memoria  \r\n si  sosteneva  la tardivit\u0026#224; dell\u0027esercizio della delega, la tardivit\u0026#224;  \r\n nella pubblicazione della legge delegante e la illegittimit\u0026#224; dell\u0027art.  \r\n 35 del decreto delegato,  le  cui  disposizioni  esorbiterebbero  dalla  \r\n delega.                                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Con ordinanza in data 22 dicembre 1966 del pretore  di Verolanuova,  \r\n emessa  nel  corso  di  un  procedimento  penale  a  carico di Salvalai  \r\n Alessandro  e  Biasotto  Italo   \u0026#232;   stata   proposta   questione   di  \r\n costituzionalit\u0026#224;   del   citato   decreto   nel   suo  complesso,  per  \r\n l\u0027arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge  delega,  \r\n in  violazione  dell\u0027art.  76  della  Costituzione  nonch\u0026#233;, ancora per  \r\n contrasto con l\u0027art. 76, dell\u0027art. 23, lett. a, dello  stesso  decreto,  \r\n in  quanto \"il D. M. 29 settembre 1965 (sulla determinazione dei limiti  \r\n dei componenti dei mosti e  dei  vini),  traente  origine  dal  decreto  \r\n legislativo  e  contenente  norme  integrative  del  medesimo, \u0026#232; stato  \r\n emesso oltre i tre mesi dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  \r\n delegante  ed  \u0026#232; stato emesso dal Ministro anzich\u0026#233; dal Governo, unica  \r\n autorit\u0026#224; delegata, la quale ha, invece, a  sua  volta,  provveduto  ad  \r\n ulteriore  delega,  come  si  evince  dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 12  \r\n febbraio 1965, n. 162\".                                                  \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     L\u0027Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il    25  febbraio  \r\n 1967,  per  quanto  si riferisce alla questione dell\u0027arbitrario ritardo  \r\n frapposto nella  pubblicazione  della  legge  delega  ne  ha  sostenuto  \r\n l\u0027infondatezza,  adducendo  le  argomentazioni  gi\u0026#224; illustrate nei due  \r\n precedenti  interventi,  e,  per  quanto  si  riferisce  alla  eccepita  \r\n incostituzionalit\u0026#224;  dell\u0027art.  23,  lett.  a,  dell\u0027impugnato D. P. 12  \r\n febbraio 1965, n. 162, ha rilevato  come  la  norma  ivi  contenuta  si  \r\n limiti  all\u0027attribuzione  di una attivit\u0026#224; \"amministrativa\" al Ministro  \r\n per l\u0027agricoltura e per le foreste nel limite dell\u0027accertamento e della  \r\n conseguente determinazione dei componenti dei mosti e dei  vini  e  dei  \r\n rapporti  dei  componenti  medesimi,  in  relazione  ai risultati della  \r\n sperimentazione.                                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le ordinanze sono state tutte ritualmente notificate, comunicate  e  \r\n pubblicate.                                                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e     Le tre cause sono state congiuntamente discusse.                     \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e                          \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e                         Considerato in diritto:                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     1.  -  Le  tre  cause,  aventi  in gran parte per oggetto identiche  \r\n questioni, devono essere decise con unica sentenza.                      \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     2. - Le denunzie di incostituzionalit\u0026#224; mosse contro il  D.  P.  12  \r\n febbraio  1965,  n.    162,  per  contrasto con gli artt. 73 e 76 della  \r\n Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe  \r\n stata pubblicata in ritardo ed in  quanto  la  legge  delegata  sarebbe  \r\n stata  emanata  al di l\u0026#224; del termine fissato con la delega, sono state  \r\n dichiarate non fondate con varie sentenze di questa Corte (nn. 13, 32 e  \r\n 33 del 1967).                                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Non essendo stati proposti nuovi o diversi argomenti  in contrario,  \r\n che valgano a modificare quelle decisioni, le questioni suddette devono  \r\n essere dichiarate manifestamente infondate.                              \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     3. - Con le  prime  due  ordinanze  in  esame  \u0026#232;  stata,  inoltre,  \r\n sollevata  questione  circa  la  costituzionalit\u0026#224;  dell\u0027art.  35 dello  \r\n stesso D. P. 12 febbraio 1965, il  quale,  imponendo  l\u0027istituzione  di  \r\n registri di carico e scarico, avrebbe ecceduto dai limiti della delega,  \r\n in  quanto  nessuno  dei  14  punti elencati nell\u0027art. 2 della legge di  \r\n delegazione autorizza il Governo a disciplinare in genere il  movimento  \r\n dei  prodotti  vinicoli,  ma  soltanto lo specifico movimento che trovi  \r\n causa in ragioni di commercio.                                           \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La questione non \u0026#232; fondata.                                         \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Vero  \u0026#232;  che  l\u0027art.  2  della  legge  di  delegazione non   parla  \r\n specificamente di registri di carico e scarico, ed \u0026#232; anche  vero  che,  \r\n per  restare nei limiti della delega, non basta che le misure stabilite  \r\n con le norme delegate rispondano genericamente alle  finalit\u0026#224;  che  la  \r\n legge  delegante intendeva conseguire:  occorre pur sempre che le norme  \r\n delegate si adeguino ai criteri specificamente fissati nella delega. Ma  \r\n la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico \u0026#232;  \r\n strettamente  in  aderenza  al  n.  3  dell\u0027art.  2  della   legge   di  \r\n delegazione,  il  quale  prevede  la  predisposizione  di  cautele  per  \r\n impedire frodi e facilitare il controllo.  Ora,  le  frodi  si  possono  \r\n verificare  nel  campo  della  preparazione  oltre  che  in  quello del  \r\n commercio e nell\u0027uno e nell\u0027altro campo  si  svolge  il  controllo.  La  \r\n tenuta  dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine  \r\n e per gli stabilimenti, \u0026#232; uno dei mezzi precipui per rendere possibile  \r\n la prevenzione ed il controllo.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     4.  -  La  terza  ordinanza  ha   sollevato   un\u0027altra   questione,  \r\n riguardante  la  illegittimit\u0026#224;  dell\u0027art.  23,  lett.  a,  del decreto  \r\n legislativo in esame per eccesso di delega, perch\u0026#233; il  Governo,  unica  \r\n autorit\u0026#224;  delegata,  avrebbe  provveduto  ad  ulteriore  delega  ad un  \r\n Ministro, come si evincerebbe dagli artt. 22 e 23 del medesimo  decreto  \r\n legislativo.    Per  la  stessa  ragione  sarebbe  anche illegittimo il  \r\n decreto del Ministro per l\u0027agricoltura e le foreste 29 settembre  1965,  \r\n sulla  determinazione  dei  limiti dei componenti dei mosti e dei vini.  \r\n Altra illegittimit\u0026#224; di questo  decreto  ministeriale  deriverebbe  dal  \r\n fatto  che esso \u0026#232; stato emanato oltre i tre mesi dalla data di entrata  \r\n in vigore della legge delega.                                            \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     La Corte osserva, anzitutto, che ogni impugnativa  in  questa  sede  \r\n del menzionato decreto ministeriale \u0026#232; inammissibile, trattandosi di un  \r\n atto non avente forza di legge.                                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e     Quanto  al  generico  richiamo  degli  artt.  22  e  23 della legge  \r\n delegata, che leggesi in una parte  dell\u0027ordinanza,  occorre  precisare  \r\n che  la  disposizione  da  prendere  in  esame  ai fini della questione  \r\n sottoposta alla Corte \u0026#232; soltanto  quella  dell\u0027art.  23,  lettera  a),  \r\n come,  del  resto,  si evince dall\u0027ordinanza stessa. Ora, la previsione  \r\n della competenza dei Ministri  del  ramo  (agricoltura  e  sanit\u0026#224;)  di  \r\n stabilire  i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai  \r\n risultati della sperimentazione non costituisce il conferimento di  una  \r\n sub   delega,   bens\u0026#236;   il   riconoscimento  di  un  potere  spettante  \r\n all\u0027autorit\u0026#224;  amministrativa  in  un  settore  normativo  che  non  ha  \r\n carattere legislativo, giacch\u0026#233; trattasi di dettare minute disposizioni  \r\n di  carattere  tecnico  in  conformit\u0026#224; con i criteri della legge ed in  \r\n armonia con i risultati della sperimentazione. E  questa  constatazione  \r\n \u0026#232;  sufficiente per dichiarare infondata la sola questione proposta, su  \r\n questo punto,  alla  Corte,  in  quanto,  trattandosi  di  materia  non  \r\n legislativa, \u0026#232; da escludersi un eccesso di delega.                      \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e                            per questi motivi                             \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e                         LA CORTE COSTITUZIONALE                          \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     1)  dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del  \r\n D. M. 29 settembre 1965: \"Caratteristiche e limiti di  alcune  sostanze  \r\n contenute nei vini e nell\u0027aceto\";                                        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     2)   dichiara   la  manifesta  infondatezza  delle  questioni    di  \r\n legittimit\u0026#224;  costituzionale  del  D.P.  12  febbraio  1965,  n.   162,  \r\n contenente  \"Norme  per la repressione delle frodi nella preparazione e  \r\n nel commercio dei mosti, vini ed aceti\", sollevata in riferimento  agli  \r\n artt.  73  e  76  della Costituzione, con le ordinanze predette, per il  \r\n denunziato ritardo nella pubblicazione della  legge  di  delegazione  e  \r\n nella emanazione del decreto delegato;                                   \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     3)   dichiara   non   fondate   le  questioni  sollevate  circa  la  \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale  degli  artt.  35,  secondo  comma,  e  23,  \r\n lettera  a),  del  menzionato  decreto  12  febbraio  1965,  n. 162, in  \r\n riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.        \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e     Cos\u0026#236; deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,  \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967.                               \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e                                   GASPARE  AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO  \r\n                                   - NICOLA JAEGER - GIOVANNI  CASSANDRO  \r\n                                   - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA -  \r\n                                   ALDO  SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA -  \r\n                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI  \r\n                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE  \r\n                                    VERZ\u0026#204; - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  \r\n                                   LUIGI OGGIONI.                         \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4698","titoletto":"SENT. 106/67 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO  DEI  MOSTI,  VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162  -  PRETESA  VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 73 E 76 COST. - RITARDATA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - EMANAZIONE  DELLA  LEGGE  DELEGATA  OLTRE  I LIMITI FISSATI NELLA DELEGA  -  QUESTIONE GIA\u0027 DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.","testo":"Le   questioni  di  legittimita\u0027  costituzionale  del  D.P.R.  12 febbraio  1965,  n.  162,  concernente  \"Norme per la repressione delle  frodi  nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini, ed  aceti\",  sollevate  con  riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione,  in  quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe  stata  pubblicata  in  ritardo  ed  in  quanto  la legge delegata  sarebbe  stata  emanata  oltre  il  termine di tre mesi fissato  con  la  legge delega, sono manifestamente infondate per essere  state gia\u0027 decise, nel senso della non fondatezza, con le sent. nn. 13/1967, 32/1967 e 33/1967.","numero_massima_successivo":"4699","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4699","titoletto":"SENT. 106/67 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO  DEI  MOSTI,  VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 35, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI CARICO E  SCARICO  -  ADERENZA ALL\u0027ART. 2, N. 3, DELLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE  1964,  N.  991  -  INSUSSISTENZA  DI ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 35, secondo comma  del  D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il  quale, imponendo l\u0027istituzione   di   un   registro   di   carico  e  scarico  per l\u0027introduzione  e  l\u0027estrazione  dei mosti, filtrati dolci, vini, ecc.,  avrebbe  esorbitato,  in  violazione  dell\u0027art.  76  della Costituzione,  dai  limiti  della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991,  deve  essere  dichiarata  non fondata in quanto l\u0027impugnata disposizione  e\u0027  strettamente aderente al n. 3 dell\u0027art. 2 della legge  di  delegazione  9  ottobre  1964,  n. 991, che prevede la predisposizione  di  cautele  per  impedire frodi e facilitare il controllo; e non v\u0027e\u0027 dubbio che la tenuta dei registri di carico e  scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, e\u0027 uno dei mezzi precipui  per rendere possibile la prevenzione e il controllo.","numero_massima_successivo":"4700","numero_massima_precedente":"4698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"12/02/1965","numero":"162","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;162~art35"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4700","titoletto":"SENT. 106/67 C. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO  DEI  MOSTI,  VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162,  ART.  23  LETT. A - NON DA\u0027 LUOGO AD UNA SUBDELEGAZIONE, MA RICONOSCE  IL  POTERE  DI  EMANARE  NORME REGOLAMENTARI - PRETESO ECCESSO  DAI  LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964,  N.  991  -  INSUSSISTENZA  -  ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La  questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23 lett. a del  D.P.R.  12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all\u0027art.  76 della Costituzione, sotto il profilo dell\u0027eccesso di delega,  nel  senso  che  il  Governo,  unica autorita\u0027 delegata, avrebbe  subdelegato ai Ministri dell\u0027agricoltura e della sanita\u0027 la  competenza  di stabilire i  limiti dei componenti dei mosti e dei  vini  in  relazione ai risultati della sperimentazione, deve ritenersi infondata in quanto la previsione contenuta nella legge delegata non costituisce il conferimento di una subdelega, bensi\u0027 il   riconoscimento   di   un   potere   spettante  all\u0027autorita\u0027 amministrativa  in  un  settore  normativo  che  non ha carattere legislativo  nel  quale  era  necessario  dettare disposizioni di carattere  tecnico in conformita\u0027 con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione.","numero_massima_successivo":"4701","numero_massima_precedente":"4699","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"12/02/1965","numero":"162","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;162~art35"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4701","titoletto":"SENT. 106/67 D. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE.","testo":"E\u0027  inammissibile  la  questione di costituzionalita\u0027 del D.M. 29 settembre  1965:  \"Caratteristiche  e  limiti  di alcune sostanze contenute  nei  vini  e  nell\u0027aceto\",  trattandosi di un atto non avente forza di legge.","numero_massima_precedente":"4700","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"29/09/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1559","autore":"GOTTI PORCINARI L.","titolo":"ASPETTI COSTITUZIONALI DI ALCUNE NORME  PER LA REPRESSIONE  DELLE FRODI  NEI VINI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza agraria italiana","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"483","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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