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AMBROSINI - Rel. PAPALDO \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. \r\n ANTONINO PAPALDO - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - \r\n Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO \r\n MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZ\u0026#204;- Prof. \r\n FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nei giudizi riuniti di legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P. 12 \r\n febbraio 1965, n. 162, concernente \"Norme per la repressione delle \r\n frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti\", \r\n promossi con le seguenti ordinanze: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 1) ordinanza emessa il 23 novembre 1966 dal pretore di Serravalle \r\n Scrivia nel procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio, \r\n iscritta al n. 232 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 2) ordinanza emessa il 5 dicembre 1966 dal pretore di Canelli nel \r\n procedimento penale a carico di Coppo Luigi, iscritta al n. 242 del \r\n Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della \r\n Repubblica n. 25 del 28 gennaio 1967; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e 3) ordinanza emessa il 22 dicembre 1966 dal pretore di Verolanuova \r\n nel procedimento penale a carico di Salvalai Alessandro e Biasotto \r\n Italo, iscritta al n. 3 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella \r\n Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38 dell\u002711 febbraio 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri e di costituzione di Coppo Luigi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 10 maggio 1967 la relazione del \r\n Giudice Antonino Papaldo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udito il sostituto avvocato generale dello Stato Piero Peronaci, \r\n per il Presidente del Consiglio dei Ministri. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel corso del procedimento penale a carico di Cartesegna Virgilio, \r\n imputato dei reati previsti dal D. P. 12 febbraio 1965, n. 162, \r\n concernente \"Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e \r\n nel commercio dei mosti, vini ed aceti\", emesso su delega della legge 9 \r\n ottobre 1964, n. 991, il pretore di Serravalle Scrivia, con ordinanza \r\n in data 23 novembre 1966, ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale del predetto decreto delegato, per violazione dell\u0027art. \r\n 76 della Costituzione, in quanto sarebbe stato emanato oltre il termine \r\n di tre mesi fissato al Governo dalla legge delegante (pubblicata il 28 \r\n ottobre 1964 ed entrata in vigore il 12 novembre dello stesso anno), e \r\n per contrasto con l\u0027art. 73, terzo comma, della Costituzione, stante il \r\n ritardo nella pubblicazione della legge delega. Inoltre lo stesso \r\n decreto legislativo \u0026#232; stato ritenuto incostituzionale, in relazione \r\n all\u0027art. 76 della Costituzione, in quanto l\u0027art. 35, secondo comma, \r\n esorbiterebbe dalla delega per aver previsto l\u0027istituzione dei registri \r\n di carico e scarico per l\u0027introduzione e l\u0027estrazione dei mosti, \r\n filtrati dolci e vini, ecc. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, \r\n la quale, con memoria depositata il 16 febbraio 1967, ha dedotto la \r\n infondatezza di tutte le questioni prospettate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In particolare, per quanto attiene alla questione della emanazione \r\n della legge delegata oltre il termine di tre mesi fissato dalla legge \r\n delega, ha dedotto motivi sui quali ha trovato fondamento la recente \r\n sentenza costituzionale n. 32 del 1967 con la quale la questione \u0026#232; \r\n stata dichiarata infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Riguardo alla questione del ritardo nella pubblicazione della legge \r\n delegante ha espressamente richiamato la sentenza n. 13 del 1967 \r\n chiedendone la conferma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Per quanto, infine, si riferisce alla illegittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 35 del decreto denunziato, ha osservato come detta norma sia \r\n perfettamente conforme all\u0027art. 2 della legge delegante, in quanto \r\n l\u0027obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, realizzerebbe \r\n strumentalmente le finalit\u0026#224; volute dalla legge di delega, rientrando \r\n pienamente nell\u0027ambito del numero 3 di detto articolo con il quale \r\n venne conferito al Governo di stabilire le cautele da osservarsi per \r\n impedire eventuali frodi e per facilitare il controllo degli organi di \r\n vigilanza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel procedimento penale a carico di Coppo Luigi il pretore di \r\n Canelli, con ordinanza emessa il 5 dicembre 1966, ha sollevato le \r\n medesime questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del su indicato \r\n decreto 12 febbraio 1965, n. 162. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri, ha depositato in data 16 febbraio 1967 una \r\n memoria, sostenendo la infondatezza delle proposte questioni e \r\n adducendo gli stessi motivi di rigetto enunciati nella memoria \r\n depositata nella controversia di cui innanzi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nel giudizio si \u0026#232; costituito il sig. Coppo Luigi, la cui difesa, \r\n con deduzioni pervenute alla Corte il 17 febbraio 1967, ha chiesto che \r\n sia dichiarato costituzionalmente illegittimo il D. P. 12 febbraio \r\n 1965, n. 162, per tutti i motivi di cui alla memoria difensiva 28 \r\n novembre 1966 prodotta in sede di giudizio di merito. Con tale memoria \r\n si sosteneva la tardivit\u0026#224; dell\u0027esercizio della delega, la tardivit\u0026#224; \r\n nella pubblicazione della legge delegante e la illegittimit\u0026#224; dell\u0027art. \r\n 35 del decreto delegato, le cui disposizioni esorbiterebbero dalla \r\n delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ordinanza in data 22 dicembre 1966 del pretore di Verolanuova, \r\n emessa nel corso di un procedimento penale a carico di Salvalai \r\n Alessandro e Biasotto Italo \u0026#232; stata proposta questione di \r\n costituzionalit\u0026#224; del citato decreto nel suo complesso, per \r\n l\u0027arbitrario ritardo frapposto nella pubblicazione della legge delega, \r\n in violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione nonch\u0026#233;, ancora per \r\n contrasto con l\u0027art. 76, dell\u0027art. 23, lett. a, dello stesso decreto, \r\n in quanto \"il D. M. 29 settembre 1965 (sulla determinazione dei limiti \r\n dei componenti dei mosti e dei vini), traente origine dal decreto \r\n legislativo e contenente norme integrative del medesimo, \u0026#232; stato \r\n emesso oltre i tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge \r\n delegante ed \u0026#232; stato emesso dal Ministro anzich\u0026#233; dal Governo, unica \r\n autorit\u0026#224; delegata, la quale ha, invece, a sua volta, provveduto ad \r\n ulteriore delega, come si evince dagli artt. 22 e 23 del D.P.R. 12 \r\n febbraio 1965, n. 162\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Avvocatura dello Stato, con memoria depositata il 25 febbraio \r\n 1967, per quanto si riferisce alla questione dell\u0027arbitrario ritardo \r\n frapposto nella pubblicazione della legge delega ne ha sostenuto \r\n l\u0027infondatezza, adducendo le argomentazioni gi\u0026#224; illustrate nei due \r\n precedenti interventi, e, per quanto si riferisce alla eccepita \r\n incostituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 23, lett. a, dell\u0027impugnato D. P. 12 \r\n febbraio 1965, n. 162, ha rilevato come la norma ivi contenuta si \r\n limiti all\u0027attribuzione di una attivit\u0026#224; \"amministrativa\" al Ministro \r\n per l\u0027agricoltura e per le foreste nel limite dell\u0027accertamento e della \r\n conseguente determinazione dei componenti dei mosti e dei vini e dei \r\n rapporti dei componenti medesimi, in relazione ai risultati della \r\n sperimentazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le ordinanze sono state tutte ritualmente notificate, comunicate e \r\n pubblicate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le tre cause sono state congiuntamente discusse. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - Le tre cause, aventi in gran parte per oggetto identiche \r\n questioni, devono essere decise con unica sentenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Le denunzie di incostituzionalit\u0026#224; mosse contro il D. P. 12 \r\n febbraio 1965, n. 162, per contrasto con gli artt. 73 e 76 della \r\n Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe \r\n stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe \r\n stata emanata al di l\u0026#224; del termine fissato con la delega, sono state \r\n dichiarate non fondate con varie sentenze di questa Corte (nn. 13, 32 e \r\n 33 del 1967). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non essendo stati proposti nuovi o diversi argomenti in contrario, \r\n che valgano a modificare quelle decisioni, le questioni suddette devono \r\n essere dichiarate manifestamente infondate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Con le prime due ordinanze in esame \u0026#232; stata, inoltre, \r\n sollevata questione circa la costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 35 dello \r\n stesso D. P. 12 febbraio 1965, il quale, imponendo l\u0027istituzione di \r\n registri di carico e scarico, avrebbe ecceduto dai limiti della delega, \r\n in quanto nessuno dei 14 punti elencati nell\u0027art. 2 della legge di \r\n delegazione autorizza il Governo a disciplinare in genere il movimento \r\n dei prodotti vinicoli, ma soltanto lo specifico movimento che trovi \r\n causa in ragioni di commercio. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Vero \u0026#232; che l\u0027art. 2 della legge di delegazione non parla \r\n specificamente di registri di carico e scarico, ed \u0026#232; anche vero che, \r\n per restare nei limiti della delega, non basta che le misure stabilite \r\n con le norme delegate rispondano genericamente alle finalit\u0026#224; che la \r\n legge delegante intendeva conseguire: occorre pur sempre che le norme \r\n delegate si adeguino ai criteri specificamente fissati nella delega. Ma \r\n la disposizione che impone la tenuta di registri di carico e scarico \u0026#232; \r\n strettamente in aderenza al n. 3 dell\u0027art. 2 della legge di \r\n delegazione, il quale prevede la predisposizione di cautele per \r\n impedire frodi e facilitare il controllo. Ora, le frodi si possono \r\n verificare nel campo della preparazione oltre che in quello del \r\n commercio e nell\u0027uno e nell\u0027altro campo si svolge il controllo. La \r\n tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine \r\n e per gli stabilimenti, \u0026#232; uno dei mezzi precipui per rendere possibile \r\n la prevenzione ed il controllo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - La terza ordinanza ha sollevato un\u0027altra questione, \r\n riguardante la illegittimit\u0026#224; dell\u0027art. 23, lett. a, del decreto \r\n legislativo in esame per eccesso di delega, perch\u0026#233; il Governo, unica \r\n autorit\u0026#224; delegata, avrebbe provveduto ad ulteriore delega ad un \r\n Ministro, come si evincerebbe dagli artt. 22 e 23 del medesimo decreto \r\n legislativo. Per la stessa ragione sarebbe anche illegittimo il \r\n decreto del Ministro per l\u0027agricoltura e le foreste 29 settembre 1965, \r\n sulla determinazione dei limiti dei componenti dei mosti e dei vini. \r\n Altra illegittimit\u0026#224; di questo decreto ministeriale deriverebbe dal \r\n fatto che esso \u0026#232; stato emanato oltre i tre mesi dalla data di entrata \r\n in vigore della legge delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La Corte osserva, anzitutto, che ogni impugnativa in questa sede \r\n del menzionato decreto ministeriale \u0026#232; inammissibile, trattandosi di un \r\n atto non avente forza di legge. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto al generico richiamo degli artt. 22 e 23 della legge \r\n delegata, che leggesi in una parte dell\u0027ordinanza, occorre precisare \r\n che la disposizione da prendere in esame ai fini della questione \r\n sottoposta alla Corte \u0026#232; soltanto quella dell\u0027art. 23, lettera a), \r\n come, del resto, si evince dall\u0027ordinanza stessa. Ora, la previsione \r\n della competenza dei Ministri del ramo (agricoltura e sanit\u0026#224;) di \r\n stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai \r\n risultati della sperimentazione non costituisce il conferimento di una \r\n sub delega, bens\u0026#236; il riconoscimento di un potere spettante \r\n all\u0027autorit\u0026#224; amministrativa in un settore normativo che non ha \r\n carattere legislativo, giacch\u0026#233; trattasi di dettare minute disposizioni \r\n di carattere tecnico in conformit\u0026#224; con i criteri della legge ed in \r\n armonia con i risultati della sperimentazione. E questa constatazione \r\n \u0026#232; sufficiente per dichiarare infondata la sola questione proposta, su \r\n questo punto, alla Corte, in quanto, trattandosi di materia non \r\n legislativa, \u0026#232; da escludersi un eccesso di delega. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 1) dichiara inammissibile la questione sollevata nei confronti del \r\n D. M. 29 settembre 1965: \"Caratteristiche e limiti di alcune sostanze \r\n contenute nei vini e nell\u0027aceto\"; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale del D.P. 12 febbraio 1965, n. 162, \r\n contenente \"Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e \r\n nel commercio dei mosti, vini ed aceti\", sollevata in riferimento agli \r\n artt. 73 e 76 della Costituzione, con le ordinanze predette, per il \r\n denunziato ritardo nella pubblicazione della legge di delegazione e \r\n nella emanazione del decreto delegato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e 3) dichiara non fondate le questioni sollevate circa la \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 35, secondo comma, e 23, \r\n lettera a), del menzionato decreto 12 febbraio 1965, n. 162, in \r\n riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1967. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GASPARE AMBROSINI - ANTONINO PAPALDO \r\n - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO \r\n - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - \r\n ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - \r\n MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI \r\n - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE \r\n VERZ\u0026#204; - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - \r\n LUIGI OGGIONI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"4698","titoletto":"SENT. 106/67 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 73 E 76 COST. - RITARDATA PUBBLICAZIONE DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - EMANAZIONE DELLA LEGGE DELEGATA OLTRE I LIMITI FISSATI NELLA DELEGA - QUESTIONE GIA\u0027 DECISA NEL SENSO DELLA NON FONDATEZZA - MANIFESTA INFONDATEZZA.","testo":"Le questioni di legittimita\u0027 costituzionale del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, concernente \"Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini, ed aceti\", sollevate con riferimento agli artt. 73 e 76 della Costituzione, in quanto la legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, sarebbe stata pubblicata in ritardo ed in quanto la legge delegata sarebbe stata emanata oltre il termine di tre mesi fissato con la legge delega, sono manifestamente infondate per essere state gia\u0027 decise, nel senso della non fondatezza, con le sent. nn. 13/1967, 32/1967 e 33/1967.","numero_massima_successivo":"4699","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4699","titoletto":"SENT. 106/67 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 35, SECONDO COMMA: ISTITUZIONE DI UN REGISTRO DI CARICO E SCARICO - ADERENZA ALL\u0027ART. 2, N. 3, DELLA LEGGE DELEGANTE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA DI ECCESSO DI DELEGA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 35, secondo comma del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, il quale, imponendo l\u0027istituzione di un registro di carico e scarico per l\u0027introduzione e l\u0027estrazione dei mosti, filtrati dolci, vini, ecc., avrebbe esorbitato, in violazione dell\u0027art. 76 della Costituzione, dai limiti della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, deve essere dichiarata non fondata in quanto l\u0027impugnata disposizione e\u0027 strettamente aderente al n. 3 dell\u0027art. 2 della legge di delegazione 9 ottobre 1964, n. 991, che prevede la predisposizione di cautele per impedire frodi e facilitare il controllo; e non v\u0027e\u0027 dubbio che la tenuta dei registri di carico e scarico, imposta per le grandi cantine e per gli stabilimenti, e\u0027 uno dei mezzi precipui per rendere possibile la prevenzione e il controllo.","numero_massima_successivo":"4700","numero_massima_precedente":"4698","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"12/02/1965","numero":"162","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;162~art35"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4700","titoletto":"SENT. 106/67 C. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI MOSTI, VINI, ACETI - D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162, ART. 23 LETT. A - NON DA\u0027 LUOGO AD UNA SUBDELEGAZIONE, MA RICONOSCE IL POTERE DI EMANARE NORME REGOLAMENTARI - PRETESO ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA CONTENUTA NELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N. 991 - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La questione di legittimita\u0027 costituzionale dell\u0027art. 23 lett. a del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, sollevata, con riferimento all\u0027art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell\u0027eccesso di delega, nel senso che il Governo, unica autorita\u0027 delegata, avrebbe subdelegato ai Ministri dell\u0027agricoltura e della sanita\u0027 la competenza di stabilire i limiti dei componenti dei mosti e dei vini in relazione ai risultati della sperimentazione, deve ritenersi infondata in quanto la previsione contenuta nella legge delegata non costituisce il conferimento di una subdelega, bensi\u0027 il riconoscimento di un potere spettante all\u0027autorita\u0027 amministrativa in un settore normativo che non ha carattere legislativo nel quale era necessario dettare disposizioni di carattere tecnico in conformita\u0027 con i criteri della legge ed in armonia con i risultati della sperimentazione.","numero_massima_successivo":"4701","numero_massima_precedente":"4699","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"12/02/1965","numero":"162","articolo":"35","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;162~art35"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"4701","titoletto":"SENT. 106/67 D. COMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE - ATTI NON AVENTI FORZA DI LEGGE - ESCLUSIONE.","testo":"E\u0027 inammissibile la questione di costituzionalita\u0027 del D.M. 29 settembre 1965: \"Caratteristiche e limiti di alcune sostanze contenute nei vini e nell\u0027aceto\", trattandosi di un atto non avente forza di legge.","numero_massima_precedente":"4700","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto ministeriale","data_legge":"29/09/1965","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"134","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"1559","autore":"GOTTI PORCINARI L.","titolo":"ASPETTI COSTITUZIONALI DI ALCUNE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEI VINI.","descrizione":"","titolo_rivista":"Giurisprudenza agraria italiana","anno_rivista":"1967","numero_rivista":"","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"483","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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