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M. e il Comune di Napoli, con ordinanza del 22 novembre 2021, iscritta al n. 3 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 il Giudice relatore Luca Antonini; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 22 novembre 2021, la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, il quale, nel disciplinare l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale unica (IMU) per l\u0026#8217;abitazione principale, dispone che, \u0026#171;[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esenzione qualora \u0026#171;uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un\u0026#8217;immobile ubicato in altro comune\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; determinerebbe la violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, la CTP rimettente premette di essere chiamata a decidere in ordine al ricorso proposto dal contribuente avverso avvisi di accertamento con i quali il Comune di Napoli gli ha contestato il mancato pagamento dell\u0026#8217;IMU, per gli anni dal 2015 al 2018, in relazione alla sua abitazione principale in Napoli;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, nella specie sarebbe applicabile l\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, censurato in parte qua, nella formulazione \u0026#8211; vigente ratione temporis, avuto riguardo agli anni d\u0026#8217;imposta che vengono in considerazione nel processo principale \u0026#8211; risultante dalle modifiche a esso apportate dalla legge n. 147 del 2013;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sempre secondo quanto riferito dal giudice a quo, il contribuente ha rivendicato il diritto all\u0026#8217;esenzione sul presupposto che l\u0026#8217;immobile costituisse residenza anagrafica e dimora abituale dell\u0026#8217;intero nucleo familiare, mentre il Comune di Napoli ha negato tale diritto, perch\u0026#233; il nucleo familiare non risiedeva \u0026#171;interamente\u0026#187; nel medesimo immobile, atteso che il coniuge risulterebbe aver trasferito la propria residenza nel Comune di Scanno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, ad avviso del rimettente, alla spettanza dell\u0026#8217;agevolazione osterebbe \u0026#171;la presenza di un \u0026#8220;diritto vivente\u0026#8221; espresso dall\u0026#8217;organo istituzionalmente titolare della funzione nomofilattica\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta civile, ordinanze 19 febbraio 2020, n. 4170 e n. 4166; sezione quinta civile, ordinanza 17 giugno 2021, n. 17408), che, con \u0026#171;un univoco indirizzo interpretativo\u0026#187;, riterrebbe che osti al riconoscimento del beneficio \u0026#171;il solo fatto che un componente della famiglia risieda in altro Comune\u0026#187;; ci\u0026#242;, peraltro, nonostante la diversa interpretazione sostenuta dal Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze (circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012) secondo cui, in caso di residenza di un componente il nucleo familiare in un Comune diverso, l\u0026#8217;agevolazione non sarebbe di per s\u0026#233; esclusa, poich\u0026#233; \u0026#171;il limite quantitativo\u0026#187; sarebbe espressamente riferito ai soli immobili nel medesimo Comune;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, stante il tenore letterale e la specialit\u0026#224; della norma agevolativa censurata, nonch\u0026#233; la presenza di un orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224; qualificabile come diritto vivente, sarebbe impraticabile \u0026#171;una interpretazione alternativa costituzionalmente orientata\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, dall\u0026#8217;accoglimento della prospettata questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dipenderebbe l\u0026#8217;esito della controversia della quale la CTP rimettente \u0026#232; investita, considerato che \u0026#8211; afferma il giudice a quo \u0026#8211; il ricorrente nel processo principale, pur avendo \u0026#171;pienamente dimostrato la sussistenza di tutti i presupposti di legge (unicit\u0026#224; dell\u0026#8217;immobile, classificazione, tipologia accatastamento, residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare)\u0026#187;, si \u0026#232; visto \u0026#171;irrazionalmente negare l\u0026#8217;agevolazione esclusivamente per il fattore geografico (obiettivamente privo di rilevanza fiscale) della residenza del coniuge (o di un altro componente del suo nucleo familiare) in un Comune diverso dal proprio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che la preclusione della possibilit\u0026#224; di godere dell\u0026#8217;esenzione in discorso \u0026#171;nel caso in cui uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un\u0026#8217;immobile ubicato in altro comune\u0026#187; leda, innanzitutto, l\u0026#8217;art. 3 Cost., in quanto determinerebbe un\u0026#8217;irragionevole e contraddittoria disparit\u0026#224; di trattamento, \u0026#171;fondata su un neutro dato geografico [\u0026#8230;] a parit\u0026#224; di situazione sostanziale\u0026#187;, tra il possessore componente di un nucleo familiare residente e dimorante in due diversi immobili dello stesso Comune e quello il cui nucleo familiare, invece, risieda e dimori in distinti immobili ubicati in Comuni diversi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la norma censurata si porrebbe altres\u0026#236; in contrasto con l\u0026#8217;art. 53, primo comma, Cost. perch\u0026#233;, differenziando irragionevolmente i soggetti esentati dal pagamento dell\u0026#8217;IMU \u0026#171;in forza di un elemento esogeno e privo di rilevanza fiscale quale l\u0026#8217;ubicazione territoriale dell\u0026#8217;immobile e di un componente del nucleo familiare\u0026#187;, violerebbe il principio di capacit\u0026#224; contributiva, il quale invece postula l\u0026#8217;uguaglianza dei destinatari delle prescrizioni tributarie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; violato il principio di progressivit\u0026#224; del sistema tributario sancito dall\u0026#8217;art. 53, secondo comma, Cost., poich\u0026#233; la norma denunciata, consentendo l\u0026#8217;agevolazione nel caso di maggiore capacit\u0026#224; contributiva (titolarit\u0026#224; di pi\u0026#249; immobili nel Comune) e non in quello in cui questa sia minore (titolarit\u0026#224; di un unico immobile nel Comune e residenza e dimora extra-comunale di uno dei membri del nucleo familiare, anche \u0026#171;a titolo di locazione, comodato, ovvero per altro titolo irrilevante ai fini dell\u0026#8217;IMU)\u0026#187;, produrrebbe effetti \u0026#171;palesemente, o anche potenzialmente, regressiv[i]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a conforto della dedotta irragionevolezza, il rimettente sostiene inoltre che la norma censurata recherebbe un vulnus: a) agli artt. 3, 29 e 31 Cost., perch\u0026#233; escluderebbe, in ragione della residenza in Comuni diversi, il diritto all\u0026#8217;esenzione per coloro che sono legati da vincolo coniugale, mentre lo riconoscerebbe ai \u0026#171;conviventi di fatto\u0026#187;, cui spetterebbe addirittura \u0026#171;per entrambi i cespiti\u0026#187;, determinando in tal modo \u0026#171;una irrazionale discriminazione\u0026#187; a scapito della famiglia fondata sul matrimonio e frapponendo \u0026#171;un illegittimo ostacolo di natura fiscale alla libera scelta delle modalit\u0026#224; con le quali l\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare pu\u0026#242; essere realizzata\u0026#187;; b) agli artt. 1, 3, 4 e 35 Cost., atteso che pregiudicherebbe irragionevolmente i lavoratori che si trovano lontano dalla famiglia, \u0026#171;cos\u0026#236; impedendo a s\u0026#233; ed agli altri componenti del nucleo familiare di godere [dell\u0026#8217;esenzione] di cui, invece, avrebbero potuto godere se avessero avuto la fortuna di lavorare nel proprio comune\u0026#187;; c) all\u0026#8217;art. 47, secondo comma, Cost., in quanto disincentiverebbe investimenti in immobili ubicati in Comuni diversi da quelli di residenza anagrafica del nucleo familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, preliminarmente, la difesa statale, d\u0026#224; conto dell\u0026#8217;evoluzione normativa intervenuta medio tempore e, in particolare, della sostanziale trasfusione del censurato art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011 nell\u0026#8217;art. 1, comma 741, lettera b),  della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e della successiva modifica introdotta dall\u0026#8217;art. 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215, che ha esteso la possibilit\u0026#224; di fruire dell\u0026#8217;agevolazione per l\u0026#8217;abitazione principale, gi\u0026#224; prevista per un solo immobile qualora \u0026#171;i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale\u0026#187;, anche al caso di immobili ubicati \u0026#171;in comuni diversi\u0026#187;, rimettendo la scelta di quello da esentare ai componenti del nucleo familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ragione del mutato quadro normativo, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sollecita questa Corte a considerare la restituzione degli atti al giudice a quo affinch\u0026#233; valuti l\u0026#8217;incidenza di tale ius superveniens nel giudizio principale, \u0026#171;per l\u0026#8217;ipotesi che fosse possibile attribuirvi una portata retroattiva\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la questione sarebbe inammissibile per insufficiente descrizione della fattispecie concreta, non avendo peraltro il rimettente adeguatamente individuato le ragioni per le quali il coniuge del ricorrente risiederebbe nel Comune di Scanno e a quale titolo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, la questione non sarebbe fondata, in primo luogo, perch\u0026#233; il rimettente avrebbe mosso la censura sull\u0026#8217;erroneo presupposto di una \u0026#171;asserita disparit\u0026#224; di trattamento tra l\u0026#8217;ipotesi di possesso di due immobili nello stesso comune rispetto alla stessa situazione in comuni per\u0026#242; diversi\u0026#187;; in secondo luogo, perch\u0026#233; la lamentata disparit\u0026#224; di trattamento non sarebbe ravvisabile neppure tra i contribuenti uniti in matrimonio e quelli uniti civilmente, considerato che, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anche per questi ultimi sarebbe in vigore \u0026#171;l\u0026#8217;obbligo di coabitazione e, quindi, di residenza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, l\u0026#8217;associazione Camera degli avvocati tributaristi del Veneto ha depositato un\u0026#8217;opinione, in qualit\u0026#224; di amicus curiae, adesiva alla prospettazione del rimettente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con decreto del Presidente di questa Corte del 17 febbraio 2022, l\u0026#8217;opinione \u0026#232; stata ammessa nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che la Commissione tributaria provinciale di Napoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come successivamente modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, che, nel disciplinare l\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;imposta municipale unica (IMU) per l\u0026#8217;abitazione principale, dispone che \u0026#171;[n]el caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l\u0026#8217;abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione \u0026#232; censurata nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;esenzione qualora \u0026#171;uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in altro comune\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; determinerebbe la violazione degli artt. 1, 3, 4, 29, 31, 35, 47 e 53 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, la norma censurata si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e lederebbe: la \u0026#171;parit\u0026#224; dei diritti dei lavoratori costretti a lavorare fuori dalla sede familiare\u0026#187; (artt. 1, 3, 4 e 35 Cost.); il \u0026#171;diritto alla parit\u0026#224; dei contribuenti coniugati rispetto a partner di fatto\u0026#187; (artt. 3, 29 e 31); i principi di capacit\u0026#224; contributiva e progressivit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione (art. 53 Cost.); la famiglia quale societ\u0026#224; naturale (art. 29 Cost.); l\u0026#8217;\u0026#171;aspettativa rispetto alla provvidenze per la formazione della famiglia e [l\u0026#8217;]adempimento dei compiti relativi\u0026#187; (art. 31 Cost.); infine, la tutela del risparmio (art. 47 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in via preliminare, va rilevato che l\u0026#8217;art. 5-decies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 \u0026#8211; per effetto del quale \u0026#232; stata riconosciuta la possibilit\u0026#224; di fruire dell\u0026#8217;agevolazione per l\u0026#8217;abitazione principale per un solo immobile, \u0026#171;scelto dai componenti del nucleo familiare\u0026#187;, qualora i suoi componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili situati \u0026#171;in comuni diversi\u0026#187; \u0026#8211; non ha natura interpretativa, n\u0026#233; efficacia retroattiva, sicch\u0026#233; la sua entrata in vigore non impone la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione circa la perdurante sussistenza della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232; fondata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla difesa dello Stato per insufficiente motivazione sulla rilevanza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, da un lato, \u0026#232; pacifico che il giudizio principale \u0026#232; sorto a seguito della notifica al contribuente di avvisi di rettifica per mancato pagamento dell\u0026#8217;IMU dal 2015 al 2018 in relazione a un immobile adibito a sua abitazione principale, ci\u0026#242; che \u0026#232; di per s\u0026#233; sufficiente a rendere applicabile la norma censurata e, quindi, a ritenere superflua la specifica indicazione del titolo del possesso del bene da parte del contribuente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dall\u0026#8217;altro lato, \u0026#232; parimente irrilevante stabilire il titolo di possesso del coniuge relativamente all\u0026#8217;immobile ubicato nel diverso Comune, perch\u0026#233; il rimettente muove la sua censura dal presupposto interpretativo che agli effetti della disciplina IMU, cos\u0026#236; come interpretata dal diritto vivente, la residenza anagrafica di uno dei componenti il nucleo familiare in un distinto immobile sia sempre di per s\u0026#233; preclusiva del conseguimento del diritto all\u0026#8217;agevolazione, ancorch\u0026#233; tale residenza non sia stata fissata in un immobile posseduto in base a uno dei titoli che rientrano nel presupposto dell\u0026#8217;IMU, ma, ad esempio, a titolo di locazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo ha adeguatamente motivato in ordine alla impraticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, \u0026#171;la soluzione prescelta dal rimettente \u0026#8211; cio\u0026#232; di ritenere l\u0026#8217;interpretazione fornita dalla Corte di cassazione \u0026#8220;non altrimenti superabile\u0026#8221; (tanto pi\u0026#249;, allo stato, in assenza di pronunce contrarie) \u0026#8211; non pare implausibile e non lascia spazio in concreto alla sperimentazione di altre opzioni, dato che in ogni caso tutte verrebbero a confliggere con quella fatta propria dal giudice di ultimo grado\u0026#187; (ex multis sentenza n. 1 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il petitum del rimettente \u0026#232; circoscritto a ottenere, attraverso un intervento additivo di questa Corte sul quinto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 147 del 2013, il riconoscimento, attualmente precluso dal diritto vivente, dell\u0026#8217;esenzione dall\u0026#8217;IMU dell\u0026#8217;abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato Comune anche quando la residenza anagrafica di uno dei suoi componenti sia stata stabilita in un immobile ubicato in altro Comune;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sollevate dal giudice a quo in relazione a tale specifica norma sono strettamente connesse alla pi\u0026#249; ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, che, ai fini del riconoscimento della suddetta agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale nesso con il nucleo familiare non era presente nella originaria disciplina dell\u0026#8217;IMU (istituita dall\u0026#8217;art. 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale\u0026#187;) e nemmeno nella successiva formulazione, che ne ha costituito la prima applicazione, dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito, dove l\u0026#8217;agevolazione \u0026#8211; consistente in una riduzione dell\u0026#8217;aliquota \u0026#8211; era invece riconosciuta per l\u0026#8217;immobile nel quale \u0026#171;il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in forza della previsione recata dal quarto periodo del comma 2 del suddetto art. 13, la possibilit\u0026#224; di accesso all\u0026#8217;agevolazione per ciascun possessore dell\u0026#8217;immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la previsione del suddetto nesso ai fini della definizione di abitazione principale determina un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, poich\u0026#233;, sino a che il rapporto non si stabilizza nel matrimonio o nell\u0026#8217;unione civile, la struttura della norma consente a ciascuno dei partner di accedere all\u0026#8217;esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, anche laddove, intervenendo sulla disposizione eccezionale del successivo quinto periodo, fosse riconosciuto, come richiesto dal giudice rimettente, l\u0026#8217;accesso a un\u0026#8217;unica agevolazione IMU per l\u0026#8217;abitazione principale del nucleo familiare situata in un determinato Comune, anche quando la residenza anagrafica di uno dei componenti di quest\u0026#8217;ultimo fosse fissata in un immobile ubicato in altro Comune, rimarrebbe comunque confermata la descritta, preliminare, differenziazione del nucleo familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tutto ci\u0026#242; porta a dubitare della legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dalla legge n. 147 del 2013;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#171;il modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimit\u0026#224; costituzionale non pu\u0026#242; impedire al giudice delle leggi l\u0026#8217;esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite\u0026#187; (ordinanze n. 18 del 2021; n. 183 del 1996; nello stesso senso, sentenza n. 179 del 1976 e ordinanze n. 230 del 1975 e n. 100 del 1970);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, alla luce del rapporto di presupposizione tra la questione specifica dedotta dal giudice a quo e quella nascente dai dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale ora indicati, la risoluzione della questione avente ad oggetto la regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui stabilisce il descritto nesso tra il riconoscimento della agevolazione IMU per l\u0026#8217;abitazione principale e la residenza anagrafica e la dimora abituale del nucleo familiare, si configura come logicamente pregiudiziale e strumentale per definire le questioni sollevate dal giudice a quo (ex multis, ordinanza n. 18 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la non manifesta infondatezza della questione pregiudiziale sulla indicata regola generale si pone in relazione agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al primo dei suddetti parametri, \u0026#232; pur vero che questa Corte ha affermato che, dato il carattere eccezionale e derogatorio delle agevolazioni tributarie, \u0026#232; ad essa precluso estenderne l\u0026#8217;ambito di applicazione se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi (ex plurimis, sentenza n. 218 del 2019);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nondimeno, nella fattispecie in esame pu\u0026#242; dubitarsi dell\u0026#8217;esistenza di un ragionevole motivo di differenziazione tra la situazione dei possessori degli immobili in quanto tali e quella dei possessori degli stessi in riferimento al nucleo familiare, quando, come spesso accade nell\u0026#8217;attuale contesto, effettive esigenze comportino la fissazione di differenti residenze anagrafiche e dimore abituali da parte dei relativi componenti del nucleo familiare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e che, in riferimento al principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53, primo comma, Cost., pu\u0026#242; parimenti dubitarsi della maggiore capacit\u0026#224; contributiva, peraltro in relazione a un\u0026#8217;imposta di tipo reale quale l\u0026#8217;IMU, del nucleo familiare rispetto alle persone singole;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa Corte, del resto, nella sentenza n. 179 del 1976, dichiarando l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni dell\u0026#8217;imposta complementare e dell\u0026#8217;imposta sui redditi che prevedevano il cumulo dei redditi dei coniugi, ha gi\u0026#224; precisato che \u0026#171;non \u0026#232; dimostrato n\u0026#233; dimostrabile, anche per la grande variet\u0026#224; delle possibili ipotesi e delle situazioni concrete (caratterizzate tra l\u0026#8217;altro, dalla esistenza dei figli), che in ogni caso\u0026#187; per effetto del matrimonio \u0026#171;si abbia un aumento della capacit\u0026#224; contributiva dei due soggetti insieme considerati\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, in riferimento all\u0026#8217;art. 31 Cost., potrebbe ritenersi che la disciplina in oggetto non agevoli \u0026#171;con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l\u0026#8217;adempimento dei compiti relativi\u0026#187;, ma anzi comporti per i nuclei familiari  un trattamento deteriore rispetto a quello delle persone singole e delle convivenze di mero fatto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, questa Corte non pu\u0026#242; esimersi, ai fini della definizione del presente giudizio, dal risolvere pregiudizialmente le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, come convertito e successivamente modificato dalla legge n. 147 del 2013, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) solleva, disponendone la trattazione innanzi a s\u0026#233;, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del quarto periodo dell\u0026#8217;art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall\u0026#8217;art. 1, comma 707, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, della Costituzione; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) sospende il presente giudizio fino alla definizione delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di cui sopra; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) ordina che la cancelleria provveda agli adempimenti di legge. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 marzo 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 12 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20220412163917.pdf","oggetto":"Tributi - Imposta municipale propria [IMU] - Agevolazioni per l\u0027abitazione principale - Requisiti - Dimora abituale e residenza anagrafica del contribuente e del nucleo familiare - Applicazione dell\u0027esenzione dall\u0027imposta per l\u0027abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare nel caso in cui uno dei componenti sia residente anagraficamente e dimori in un immobile ubicato in un altro Comune - Omessa previsione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44703","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Limite per l\u0027esame della Corte costituzionale - Esclusione - Possibilità di estendere l\u0027esame all\u0027intero sistema di riferimento delle norme censurate - Sussistenza. (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl modo in cui occasionalmente sono poste le questioni incidentali di legittimità costituzionale non può impedire al giudice delle leggi l\u0027esame pieno del sistema nel quale le norme denunciate sono inserite. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 18/2021 - mass. 43561; O. 183/1996 - mass. 22900; O. 230/1975 - mass. 8068; O. 100/1970 - mass. 5070\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44705","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44705","titoletto":"Capacità contributiva - In genere - Automatico aumento, per effetto del matrimonio - Esclusione. (Classif. 044001).","testo":"Non è dimostrato né dimostrabile che in ogni caso, per effetto del matrimonio, si abbia un aumento della capacità contributiva dei due soggetti insieme considerati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 179/1976 - mass. 8458\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44706","numero_massima_precedente":"44703","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44706","titoletto":"Tributi - Imposta municipale propria (IMU) - Esenzione per l\u0027abitazione principale - Applicazione dell\u0027esenzione all\u0027immobile in cui dimori e risieda anagraficamente uno dei componenti del nucleo familiare, ubicato fuori dal Comune in cui si trova quello fissato dagli altri componenti come dimora abituale - Omessa previsione, in base all\u0027interpretazione del diritto vivente - Questione strettamente connessa ad altra logicamente pregiudiziale, relativa alla definizione di abitazione principale, ai fini della relativa agevolazione, come quella in cui sussiste il contestuale duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale dell\u0027intero nucleo familiare - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento nonché violazione dei principi della tutela della famiglia e della capacità contributiva - Autorimessione alla Corte costituzionale della questione pregiudiziale - Sospensione del giudizio principale - Notifiche conseguenti. (Classif. 255017).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono sollevate dalla Corte costituzionale - che pertanto ne dispone la trattazione innanzi a sé, sospendendo il giudizio e disponendo le notifiche conseguenti -, in riferimento agli artt. 3, 31 e 53, primo comma, Cost., le questioni di legittimità costituzionale del quarto periodo dell\u0027art. 13, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, nella parte in cui, ai fini del riconoscimento della relativa agevolazione, definisce quale abitazione principale quella in cui si realizza la contestuale sussistenza del duplice requisito della residenza anagrafica e della dimora abituale non solo del possessore, ma anche del suo nucleo familiare. Le questioni sollevate dalla CTP di Napoli - relative alla disciplina dell\u0027esenzione dall\u0027imposta municipale unica (IMU) per l\u0027abitazione principale, promosse nella parte in cui non è prevista l\u0027esenzione qualora uno dei suoi componenti sia residente anagraficamente e dimori in un\u0027immobile ubicato in altro Comune e in rapporto di presupposizione con quelle sollevate in via di autorimessione - sono strettamente connesse alla più ampia e pregiudiziale questione derivante dalla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo art. 13, comma 2. La necessità, ai fini dell\u0027agevolazione suddetta, della contestuale sussistenza del duplice requisito indicato non era infatti presente nella originaria disciplina dell\u0027IMU e nemmeno nella successiva formulazione. In forza della previsione sottoposta ad autorimessione, la possibilità di accesso all\u0027agevolazione per ciascun possessore dell\u0027immobile adibito ad abitazione principale viene meno al verificarsi della mera costituzione del nucleo familiare, nonostante effettive esigenze possano condurre i suoi componenti a stabilire residenze e dimore abituali differenti, determinando in tal modo un trattamento diverso del nucleo familiare rispetto non solo alle persone singole ma anche alle coppie di mero fatto, in cui a ciascuno dei partner è consentito di accedere all\u0027esenzione della loro, rispettiva, abitazione principale. (\u003cem\u003ePrecedente: O. 18/2021 - mass. 43561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44705","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"06/12/2011","data_nir":"2011-12-06","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"22/12/2011","data_nir":"2011-12-22","numero":"214","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"31","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41700","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 94/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1896","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41423","autore":"Campodonico F.","titolo":"Mancata esenzione imu per l\u0027abitazione principale dei coniugi in caso di altra residenza extracomunale: la Consulta sceglie la via dell\u0027 autorimessione","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto e pratica tributaria","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"A.55","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41424","autore":"Corrado L.R.","titolo":"Al vaglio della Consulta l\u0027esenzione imu per abitazione principale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"GT - Rivista di giurisprudenza tributaria","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42620","autore":"Luzzi C.","titolo":"Versatilità, e “insidie”, della legge n. 87/1953 per la Corte giudice a \u0027quo\u0027","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.gruppodipisa.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"42619_2022_94.pdf","nome_file_fisico":"94-2022+altra_Luzzi.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41190","autore":"Monaco G.","titolo":"Pregiudizialità logica della questione che la Corte solleva innanzi a sé. Osservazioni sull\u0027ord. n. 94 del 2022 della Consulta","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41190_2022_94.pdf","nome_file_fisico":"94_2022+1_Monaco.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43086","autore":"Troisi M., Doria C.","titolo":"Il nucleo familiare alla prova del sistema tributario. Nota alla sentenza Corte cost. n. 209 del 2022 in tema IMU","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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