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Giudici : Nicol\u0026#242;             ZANON, Franco             MODUGNO, Augusto Antonio   BARBERA, Giulio             PROSPERETTI, Giovanni           AMOROSO, Francesco         VIGAN\u0026#210;, Luca               ANTONINI, Stefano            PETITTI, Angelo             BUSCEMA, Emanuela          NAVARRETTA, Maria Rosaria     SAN GIORGIO, Filippo            PATRONI GRIFFI, Marco              D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021), e dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), promosso dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione terza, nel procedimento vertente tra Ars Radiologica srl e l\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl e altri, con ordinanza del 24 dicembre 2021, iscritta al n. 13 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli atti di costituzione di Ars Radiologica srl, della Regione Puglia e dell\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 24 gennaio 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi gli avvocati Gianluigi Pellegrino per Ars Radiologica srl, Isabella Fornelli per la Regione Puglia e Vincenzo Di Gioia per l\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione terza, ha sollevato, con ordinanza del 24 dicembre 2021 (reg. ord. n. 13 del 2022), questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) e 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), disposizioni quest\u0026#8217;ultime gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime, rispettivamente, dalle sentenze di questa Corte n. 36 e n. 195 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente ritiene che la norma in questione, applicabile al giudizio nella formulazione vigente ratione temporis, prevedendo che \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 2, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate\u0026#187;, stabilisca, nell\u0026#8217;inciso finale, una serie di ipotesi di deroga al principio per cui l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, tali da risultare in palese contrasto con gli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), che dettano i principi fondamentali stabiliti nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; dalla legislazione statale in tema di rapporto tra autorizzazione ed accreditamento di strutture sanitarie, con la conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente riferisce di essere stato adito da Ars Radiologica srl per la riforma della sentenza n. 784 del 2021 del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce, sezione seconda, resa fra Ars Radiologica srl, l\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl e la Regione Puglia, con cui il giudice di prime cure ha accolto il ricorso principale formulato dall\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl nella parte relativa all\u0026#8217;azione di annullamento e, per l\u0026#8217;effetto, ha annullato la determinazione regionale impugnata, respingendo la domanda risarcitoria e dichiarando irricevibile il ricorso incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, l\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl, titolare di un centro diagnostico nel Comune di Castrignano de\u0026#8217; Greci, accreditato istituzionalmente con l\u0026#8217;Azienda sanitaria locale di Lecce nella branca specialistica ambulatoriale della diagnostica per immagini con utilizzo di grandi macchine, aveva impugnato \u0026#8211; formulando altres\u0026#236; istanza risarcitoria \u0026#8211; la determinazione dirigenziale della Regione Puglia 29 aprile 2019, n. 103 con cui erano stati concessi, con un unico provvedimento, l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio e l\u0026#8217;accreditamento istituzionale alla societ\u0026#224; Ars Radiologica srl, struttura sanitaria privata con sede nel Comune di Ruffano, per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini con uso di grandi macchine, in aggiunta all\u0026#8217;accreditamento gi\u0026#224; posseduto da tale struttura per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini senza uso di grandi macchine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa detta Ars Radiologica srl, all\u0026#8217;esito di un pregresso contenzioso, aveva conseguito il parere di compatibilit\u0026#224; all\u0026#8217;installazione delle suddette apparecchiature di cui alla determinazione dirigenziale della Regione Puglia 27 febbraio 2017, n. 38, che escludeva espressamente, al contempo, la possibilit\u0026#224; di conseguire l\u0026#8217;accreditamento per saturazione del relativo fabbisogno e, in forza di tale parere, era stata rilasciata dal Comune di Ruffano, in data 28 luglio 2017, l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione del programmato ampliamento mediante installazione di due grandi macchine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la menzionata determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 2019, oggetto della detta impugnativa da parte dell\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl, la Regione Puglia aveva dato rilievo al mutamento del quadro normativo e, in particolare, all\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 che prevedeva, nella versione ratione temporis applicabile, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 2, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, ritenendo la questione rilevante e non manifestamente infondata, il Consiglio di Stato ha sospeso il giudizio e sollevato la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sotto il profilo della rilevanza, il Consiglio di Stato osserva come la determinazione dirigenziale reg. Puglia n. 103 del 2019 costituisca provvedimento applicativo delle previsioni contenute nel censurato art. 19, comma 3, che pone, in presenza di strutture gi\u0026#224; accreditate per altre attivit\u0026#224;, l\u0026#8217;obbligo dell\u0026#8217;amministrazione di prendere atto, ai fini del rilascio di un ulteriore provvedimento di accreditamento, della gi\u0026#224; intervenuta autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio di attivit\u0026#224; costituenti modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questi casi, ad avviso del giudice rimettente, verrebbe introdotta una deroga al principio fondamentale stabilito nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; dalla legislazione statale secondo cui l\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio delle strutture sanitarie e socio-sanitarie non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale, trasformando, in contrasto con la disciplina statale, il provvedimento di rilascio dell\u0026#8217;accreditamento in un atto dovuto e a contenuto vincolato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe, ad avviso del giudice a quo, la rilevanza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, quale fondamento di legittimazione della deroga di cui la Regione Puglia ha fatto applicazione, comporterebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della suddetta determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 2019, che di essa costituisce diretta e immediata espressione esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; assumerebbe rilievo, ad avviso del rimettente, la circostanza che la norma in argomento, vigente all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;atto impugnato, sia stata successivamente sostituita da altra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto questa Corte ha costantemente affermato la persistenza della rilevanza della questione anche nel caso in cui la norma sottoposta a scrutinio sia abrogata o sostituita da una successiva, dovendo la legittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;atto essere esaminata, in virt\u0026#249; del principio tempus regit actum, con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione (sono citate, ex multis, sentenze n. 78 del 2013 e n. 177 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNeppure, a parere del Consiglio di Stato, sarebbe condivisibile nel caso in esame l\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata sostenuta dal giudice di prime cure ovvero qualsivoglia altra interpretazione adeguatrice, contrastandovi il chiaro tenore letterale della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente sostiene, infatti, che il giudice di primo grado avrebbe trascurato la circostanza che nella detta disciplina il significato delle accezioni \u0026#171;modifiche, ampliamento e trasformazione\u0026#187; delle strutture sanitarie \u0026#232; stato fatto oggetto di diretta definizione da parte del legislatore nell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, a cui il censurato art. 19, comma 3, della medesima legge regionale rinvia e a cui non sarebbe possibile sovrapporre, a suo parere, \u0026#171;un\u0026#8217;autonoma perimetrazione contenutistica avulsa dalle indicazioni direttamente evincibili da tali precetti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Con riferimento alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo ritiene, invece, che la disposizione censurata si ponga in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali posti dalla legge statale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, come declinati agli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, per le medesime ragioni gi\u0026#224; evidenziate da questa Corte nelle sentenze n. 195 e n. 36 del 2021, non direttamente applicabili al caso, ma replicabili nei principi ivi affermati, siccome riferiti a una fattispecie parimenti governata \u0026#171;da una vincolante sequenza di effetti giuridici ampliativi, geneticamente collegati in via ordinaria a distinti e autonomi provvedimenti, ma qui scandita, per effetto di derogatorie previsioni normative regionali, da rigidi automatismi ingeneranti una non consentita sovrapposizione tra autorizzazione e accreditamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso del Consiglio di Stato, infatti, la competenza regionale in materia di autorizzazione ed accreditamento di istituzioni sanitarie private deve essere inquadrata nella pi\u0026#249; generale potest\u0026#224; legislativa concorrente nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, che vincola le regioni al rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato che, in particolare, con riferimento al caso in esame, pongono in rapporto di autonomia i provvedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del rimettente, pertanto, la questione sollevata dovrebbe ritenersi del tutto analoga rispetto a quelle scrutinate da questa Corte nelle pronunce gi\u0026#224; ricordate, venendo in rilievo una serie di ipotesi, incentrate su un\u0026#8217;autorizzazione gi\u0026#224; rilasciata, che vincolerebbe, secondo la legge regionale, il successivo provvedimento di accreditamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio Ars Radiologica srl, ricorrente nel giudizio principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte eccepisce, innanzitutto, l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di rilevanza, in quanto, a suo avviso, il giudice a quo avrebbe offerto una insufficiente descrizione della fattispecie e del complessivo quadro normativo regionale, omettendo, in particolare, di considerare che l\u0026#8217;atto censurato risulta fondato non solo sull\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, ma anche su altre distinte e concorrenti previsioni normative (in particolare l\u0026#8217;art. 3, comma 32, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2007, n. 40, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia\u0026#187;, e gli artt. 24 e 25 della legge reg. Puglia n. 9 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa di Ars Radiologica srl sostiene, inoltre, che, sulla base delle previsioni del regolamento della Regione Puglia 2 marzo 2006, n. 3, recante \u0026#171;Art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.r. 28 maggio 2004, n. 8. Fabbisogno prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilit\u0026#224; e dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie\u0026#187;, il \u0026#171;\u0026#8220;fabbisogno programmato\u0026#8221;\u0026#187;, con specifico riferimento alle prestazioni diagnostiche con grandi macchine, debba ritenersi coincidente con il \u0026#171;\u0026#8220;fabbisogno complessivo\u0026#8221;\u0026#187; considerato per il rilascio del parere di compatibilit\u0026#224; ai fini dell\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione ed esercizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, secondo la parte, con esclusivo riferimento alle grandi macchine, la disciplina regionale opererebbe una equiparazione verso l\u0026#8217;alto, nel senso che sono le strutture autorizzate a coincidere con quelle anche accreditate, sicch\u0026#233; verrebbe inciso, rispetto al paradigma delineato dai principi ricavabili dalle norme nazionali, solo l\u0026#8217;ambito meno vasto delle mere autorizzazioni per le grandi macchine, essendo per\u0026#242; sempre richiesto che le stesse rispondano ai requisiti ulteriori previsti per l\u0026#8217;accreditamento, non essendo contemplata l\u0026#8217;ipotesi della sufficienza del possesso dei requisiti \u0026#171;minimi\u0026#187; ai meri fini della sola autorizzazione per operare nel libero mercato sanitario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, la parte sostiene, inoltre, che nelle disposizioni regionali censurate non sarebbe ravvisabile alcun \u0026#171;automatismo\u0026#187; che ridondi in pregiudizio, in considerazione della necessaria verifica del possesso dei requisiti essenziali ed \u0026#171;ulteriori\u0026#187; prescritti ai fini dell\u0026#8217;accreditamento e a tutela della salute e quindi aggiuntivi alla verifica di quelli \u0026#171;minimi\u0026#187; di sicurezza e qualit\u0026#224; prescritti per il procedimento di autorizzazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla base di tali considerazioni, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato dovrebbe, pertanto, ad avviso della difesa di Ars Radiologica srl, ritenersi non fondata, posto che la disciplina regionale renderebbe, in realt\u0026#224;, pi\u0026#249; selettivo il novero dei professionisti e delle strutture operanti, nel pieno rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl, chiedendo di dichiarare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione per sopravvenuto difetto di rilevanza ovvero, in via subordinata e alternativa, di accogliere la questione e per l\u0026#8217;effetto dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 e 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, la sentenza n. 36 del 2021 non avrebbe dichiarato l\u0026#8217;integrale illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, come sostituito dall\u0026#8217;art. 49, comma l, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, ma solo limitatamente alle parole \u0026#171;\u0026#8220;salvo che\u0026#8221; e seguenti\u0026#187;, conservando, pertanto, il nucleo essenziale della disposizione, da sempre presente nella legislazione sanitaria pugliese, in quanto gi\u0026#224; enunciato dall\u0026#8217;art. 20, comma 3, della previgente legge della Regione Puglia 28 maggio 2004, n. 8 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), ai sensi del quale \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;eliminazione di tutto ci\u0026#242; che segue le parole \u0026#171;salvo che\u0026#187; dal testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 avrebbe, ad avviso della parte, riportato la disposizione alla formulazione del previgente art. 20, comma 3, della legge reg. Puglia n. 8 del 2004, senza soluzione di continuit\u0026#224;, rendendo cos\u0026#236; la questione sollevata dal Consiglio di Stato inammissibile per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via gradata, la parte sostiene la fondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, alla luce delle richiamate pronunce di questa Corte, evidenziando, in particolare, che il criterio di accreditamento censurato dalla sentenza n. 36 del 2021 e quello che ha determinato l\u0026#8217;accreditamento di Ars Radiologica srl sono identici, in quanto l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 disponeva una deroga non consentita ai principi statali, sia nel testo applicato dalla determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 2019, che nella successiva versione impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in via principale e censurata dalla sentenza sopra indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Puglia, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale contesta, in particolare, l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione sotto lo specifico profilo della non manifesta infondatezza, rilevando che, secondo il costante orientamento di questa Corte, \u0026#171;l\u0026#8217;omessa o insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione rende la stessa inammissibile\u0026#187; (sentenza n. 234 del 2020), in quanto priva \u0026#171;di un\u0026#8217;argomentazione esaustiva delle ragioni del preteso contrasto con i parametri evocati\u0026#187; (ordinanza n. 202 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della parte, infatti, il Consiglio di Stato non avrebbe esaminato l\u0026#8217;argomentazione relativa al fabbisogno, unico e indistinto, previsto dal regolamento reg. Puglia n. 3 del 2006 sia per l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio che per l\u0026#8217;accreditamento istituzionale, in relazione alle strutture e studi che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di diagnostica per immagini, con utilizzo delle grandi macchine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, secondo la Regione, l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione in vigore dal 2 maggio 2017 (data della sua emanazione) e fino alla modifica di cui all\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, che ha sostituito le ipotesi di deroga indicate nell\u0026#8217;art. 5, comma 2, della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2017 con quelle specifiche attinenti alle grandi macchine e alla tomografia a emissione di positroni (PET), non violerebbe il criterio di funzionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale rispetto alla programmazione regionale, che al contrario sarebbe immanente alla norma, in quanto la medesima troverebbe applicazione a tipologie di strutture il cui fabbisogno, ai fini dell\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;esercizio, coincide con il fabbisogno previsto ai fini dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale secondo le disposizioni del regolamento regionale n. 3 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe, a parere della difesa regionale, che non risulta configurabile alcun paventato automatismo nella previsione dell\u0026#8217;accreditabilit\u0026#224; degli ampliamenti previsti nella parte finale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, considerato che la coincidenza dei due diversi fabbisogni (di esercizio e di accreditamento) \u0026#232; frutto di una scelta programmatoria esplicata dalla Regione nel regolamento n. 3 del 2006 e non \u0026#232; riconducibile alla disposizione di cui all\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;imminenza dell\u0026#8217;udienza pubblica, le parti hanno depositato memorie integrative, insistendo sulle conclusioni gi\u0026#224; formulate.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, sezione terza, ha sollevato, con ordinanza del 24 dicembre 2021 (reg. ord. n. 13 del 2022), questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione vigente all\u0026#8217;epoca dell\u0026#8217;adozione dell\u0026#8217;atto impugnato nel giudizio principale, ossia quella antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 e 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, ai sensi della quale, con riferimento alle strutture sanitarie, \u0026#171;[l]\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 2, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale della suddetta norma in quanto questa, nella sua parte finale, laddove richiama le ipotesi indicate dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2017, derogherebbe al principio fondamentale della legislazione statale nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, desumibile dagli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che stabilisce l\u0026#8217;autonomia, individuandone le rispettive differenze, tra il procedimento di autorizzazione e quello di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, violando cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, alle cui particolari ipotesi rinvia la norma censurata nella parte in cui collega all\u0026#8217;autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio effetti vincolanti ai fini dell\u0026#8217;accreditamento, si riferisce, peraltro, non solo all\u0026#8217;ambito della diagnostica per immagini, sia con grandi macchine che senza di queste, a cui erano limitate le tre fattispecie introdotte dall\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 36 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; della questione sollevate dalle parti non sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Va rigettata innanzi tutto l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della questione per difetto di rilevanza avanzata dalla difesa di Ars Radiologica srl, secondo la quale il giudice a quo avrebbe appunto offerto \u0026#171;una insufficiente descrizione della fattispecie e del complessivo quadro normativo regionale\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, questa Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#232; fondamentale la valutazione che il giudice a quo deve effettuare in ordine alla possibilit\u0026#224; che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo questa Corte interferire su tale giudizio di rilevanza solo se esso, ictu oculi, appaia assolutamente privo di fondamento (ex multis, sentenze n. 258 del 2021 e n. 208 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso di specie l\u0026#8217;ordinanza di rimessione espone diffusamente le ragioni per cui la decisione sulla questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata risulta pregiudiziale per la definizione del processo principale, evidenziando, in particolare, che l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della parte finale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, laddove questo stabilisce una serie di ipotesi di deroga al principio di autonomia tra procedimento di autorizzazione e procedimento di accreditamento, comporterebbe la conseguente illegittimit\u0026#224; della determinazione dirigenziale regionale n. 103 del 2019, atto impugnato nel giudizio principale, che di tale disposizione costituisce, a parere del rimettente, diretta e immediata espressione esecutiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Va, altres\u0026#236;, rigettata l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; per sopravvenuto difetto di rilevanza della questione, proposta dalla difesa dell\u0026#8217;Istituto Santa Chiara srl, secondo cui, a seguito della sentenza di questa Corte n. 36 del 2021, sarebbe stato espunto dall\u0026#8217;ordinamento giuridico non solo il testo dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, come sostituito dall\u0026#8217;art. 49, comma l, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019, ma anche la versione precedente della disposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata sentenza ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 che, il 30 novembre del 2019, aveva sostituito la parte finale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, ma non ha inciso sul testo previgente di quest\u0026#8217;ultima norma, che non era stato all\u0026#8217;epoca tempestivamente impugnato dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232;, infatti, limitata alla norma impugnata e non pu\u0026#242; estendersi alla previgente versione della disposizione, in mancanza di un\u0026#8217;autonoma impugnazione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Va rigettata, infine, anche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; avanzata dalla difesa della Regione Puglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha, pi\u0026#249; volte, affermato che si configura un\u0026#8217;ipotesi di inammissibilit\u0026#224; della questione, qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione (ex plurimis, sentenze n. 192 del 2016 e n. 70 del 2015; ordinanze n. 36 del 2015 e n. 158 del 2011).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, le pretese carenze argomentative prospettate dalla difesa regionale non inficiano l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, non trattandosi di lacune tali da rendere oscuro od impreciso il senso delle censure avanzate dal giudice a quo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe osservazioni della difesa regionale, fondate sulla ritenuta coincidenza dei due diversi fabbisogni (quello relativo al procedimento di autorizzazione e quello relativo all\u0026#8217;accreditamento), frutto di una scelta programmatoria che avrebbe effettuato la Regione Puglia nel regolamento n. 3 del 2006, attengono, infatti, semmai, al merito della questione, senza determinare una insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione che renda la stessa inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La censura avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017 nella sua formulazione originaria, precedente alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 e dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, riguarda il tema dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale di strutture sanitarie e socio-sanitarie, di cui all\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, e risulta imperniata sulla distinzione che corre tra tale istituto e quello dell\u0026#8217;autorizzazione, oggetto dell\u0026#8217;art. 8-ter dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella recente sentenza n. 36 del 2021, questa Corte ha affermato che \u0026#171;\u0026#8220;il regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute\u0026#8221;\u0026#187; e che \u0026#171;occorre \u0026#8220;distinguere [\u0026#8230;] gli aspetti che attengono all\u0026#8217;\u0026#8216;autorizzazione\u0026#8217;, prevista per l\u0026#8217;esercizio di tutte le attivit\u0026#224; sanitarie, da quelli che riguardano l\u0026#8217;\u0026#8216;accreditamento\u0026#8217; delle strutture autorizzate\u0026#8221;, precisando che, quanto all\u0026#8217;\u0026#8216;autorizzazione\u0026#8217;, \u0026#8220;gli artt. 8, comma 4, e 8-ter, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono \u0026#8216;requisiti minimi\u0026#8217; di sicurezza e qualit\u0026#224; per poter effettuare prestazioni sanitarie\u0026#8221;, e che, quanto all\u0026#8217;\u0026#8216;accreditamento\u0026#8217;, \u0026#8220;occorrono, invece, \u0026#8216;requisiti ulteriori\u0026#8217; (rispetto a quelli necessari all\u0026#8217;autorizzazione) e l\u0026#8217;accettazione del sistema di pagamento a prestazione, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992\u0026#8221; (sentenza n. 292 del 2012, punto 4 del Considerato in diritto)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa sentenza chiarisce, inoltre, che \u0026#171;[l]a differenza che intercorre tra l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, in base al sistema delineato dagli artt. 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, come interpretati dalla giurisprudenza amministrativa, mostra che per la prima i profili rilevanti \u0026#8220;sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio e in particolare quelli concernenti la localizzazione delle strutture gi\u0026#224; presenti\u0026#8221;, cos\u0026#236; da garantire la corretta distribuzione sul territorio \u0026#8220;in modo che siano adeguatamente servite tutte le zone, anche quelle a bassa redditivit\u0026#224;, che in mancanza di tale strumento non sarebbero coperte\u0026#8221; (Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza 7 marzo 2019, n. 1589). Ai fini dell\u0026#8217;accreditamento rileva invece il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l\u0026#8217;erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, mentre nel procedimento di autorizzazione \u0026#232; richiesta una valutazione complessiva, che considera anche le prestazioni ulteriori rispetto a quelle rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e le strutture private non accreditate, nel caso, invece, dell\u0026#8217;accreditamento di strutture sanitarie, la valutazione ha ad oggetto \u0026#171;unicamente i LEA e prevede il coinvolgimento, in base all\u0026#8217;art. 8-bis, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, solo \u0026#8220;dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unit\u0026#224; sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonch\u0026#233; di soggetti accreditati ai sensi dell\u0026#8217;articolo 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all\u0026#8217;articolo 8-quinquies\u0026#8221;, senza quindi considerare le strutture private non accreditate\u0026#187; (sentenza n. 7 del 2021, punto 4.4. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La norma censurata applica il medesimo principio informatore che \u0026#232; alla base delle disposizioni gi\u0026#224; dichiarate costituzionalmente illegittime dalle sentenze n. 195 e n. 36 del 2021, consistente nella non consentita assimilazione, attesa la diversit\u0026#224; dei relativi presupposti di legittimazione, tra l\u0026#8217;autorizzazione e l\u0026#8217;accreditamento di una struttura sanitaria, ponendosi cos\u0026#236; in contrasto con il principio generale della legislazione statale ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione in esame appare invero del tutto analoga a quella gi\u0026#224; oggetto della sentenza n. 36 del 2021 in quanto, anche in questo caso, verrebbe \u0026#171;nuovamente in rilievo una deroga incentrata su un\u0026#8217;autorizzazione gi\u0026#224; rilasciata che vincola, secondo la legge regionale, il successivo accreditamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, come rilevato anche dal rimettente, \u0026#232; possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione, ostando a ci\u0026#242; il suo chiaro tenore letterale che, con riferimento ai casi di \u0026#171;modifiche, ampliamento e trasformazione\u0026#187; delle strutture sanitarie, rinvia a specifiche ipotesi fatte oggetto di diretta definizione dall\u0026#8217;art. 5, comma 2, della stessa legge reg. Puglia n. 9 del 2017.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; La norma censurata prefigura, pertanto, nel suo inciso finale, una sostanziale coincidenza tra il provvedimento di autorizzazione di una struttura sanitaria e quello di accreditamento istituzionale, in palese contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale, ricavabile, come si \u0026#232; detto, da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-bis, 8-ter e 8-quater del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne stabilisce invece l\u0026#8217;autonomia e le differenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE invero, come rilevato anche dal giudice a quo, la disposizione censurata trasforma i provvedimenti di accreditamento, che la disciplina statale configura come discrezionali e fondati su presupposti diversi da quelli stabiliti per l\u0026#8217;autorizzazione, in atti dovuti e a contenuto vincolato nelle dette ipotesi di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 2, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, se inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; tali conclusioni possono essere contestate, in alcun modo, sulla base delle previsioni del regolamento reg. Puglia n. 3 del 2006, ai sensi del quale la difesa della Regione sostiene che il \u0026#171;\u0026#8220;fabbisogno programmato\u0026#8221;\u0026#187; ai fini dell\u0026#8217;accreditamento, con specifico riferimento alle prestazioni diagnostiche con grandi macchine, sarebbe coincidente con il \u0026#171;\u0026#8220;fabbisogno complessivo\u0026#8221;\u0026#187; richiesto, invece, ai fini dell\u0026#8217;autorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, infatti, ribadito quanto gi\u0026#224; evidenziato da questa Corte nella sentenza n. 36 del 2021, secondo cui i \u0026#171;due procedimenti \u0026#8211; di autorizzazione e di accreditamento \u0026#8211; sono, in base ai richiamati principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, deve ritenersi preclusa al legislatore regionale la previsione di effetti vincolanti (id est automatici) da attribuire all\u0026#8217;autorizzazione ai fini dell\u0026#8217;accreditamento istituzionale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Da ci\u0026#242; deriva l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nella versione antecedente alle modifiche introdotte dagli artt. 49, comma 1, della legge reg. Puglia n. 52 del 2019 e 9, comma 1, della legge reg. Puglia n. 18 del 2020, limitatamente alle parole \u0026#171;, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 2, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate\u0026#187;, in quanto la previsione di effetti vincolanti dell\u0026#8217;autorizzazione sull\u0026#8217;accreditamento si pone in contrasto con il principio fondamentale della legislazione statale, espresso dalle norme interposte richiamate, che impone, invece, l\u0026#8217;autonomia dei due procedimenti, con la conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 19, comma 3, della legge della Regione Puglia 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all\u0026#8217;esercizio, all\u0026#8217;accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 49, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 novembre 2019, n. 52 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l\u0026#8217;esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021) e dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge della Regione Puglia 7 luglio 2020, n. 18 (Misure di semplificazione amministrativa in materia sanitaria), limitatamente alle parole: \u0026#171;, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0026#8217;articolo 5, comma 2, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Puglia - Previsione che l\u0027autorizzazione all\u0027esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, fondata sul criterio della funzionalit\u0026#224; rispetto alla programmazione regionale - Previsione derogatoria nel caso di modifiche, ampliamento e trasformazione, di cui all\u0027art. 5, c. 2, della l. reg. n. 9 del 2017, inerenti strutture gi\u0026#224; accreditate.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45350","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Necessaria valutazione, da parte del rimettente, della pregiudizialità della questione incidentale rispetto al giudizio a quo - Interferenza della Corte su tale valutazione solo se, ictu oculi, priva di fondamento. (Classif. 112005).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi fini dell\u0027apprezzamento del requisito della rilevanza nei giudizi incidentali, è fondamentale la valutazione che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e deve effettuare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale giudizio di rilevanza solo se esso, \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e, appaia assolutamente privo di fondamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: 258/2021- mass. 44382; S. 208/2019 - mass. 42919\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45351","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45351","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Mancanza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza - Conseguente inammissibilità della questione. (Classif. 112003).","testo":"Si configura un\u0027ipotesi di inammissibilità della questione qualora il giudice non fornisca una motivazione adeguata sulla non manifesta infondatezza della stessa, limitandosi a evocare i parametri costituzionali, senza argomentare in ordine alla loro violazione. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 192/2016 - mass. 39014; S. 70/2015 - mass. 38330; O. 158/2011 - mass. 35637\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45352","numero_massima_precedente":"45350","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45352","titoletto":"Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Relativa disciplina statale - Natura di principio fondamentale in materia di tutela della salute - Autonomia dei due procedimenti (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale di norma della Regione Puglia che prefigura una sostanziale coincidenza tra il provvedimento di autorizzazione di una struttura sanitaria e quello di accreditamento istituzionale). (Classif. 231002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl regime delle autorizzazioni e degli accreditamenti costituisce principio fondamentale in materia di tutela della salute: gli artt. 8, comma 4, e 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 4, del d.lgs. n. 502 del 1992 stabiliscono, per l\u0027autorizzazione, prevista per l\u0027esercizio di tutte le attività sanitarie, requisiti minimi di sicurezza e qualità per poter effettuare prestazioni sanitarie mentre il successivo art. 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dispone, per l\u0027accreditamento, ulteriori requisiti e l\u0027accettazione del sistema di pagamento a prestazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 292/2012 - mass. 36791\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eI procedimenti di autorizzazione alla realizzazione e all\u0027esercizio e di accreditamento istituzionale di strutture sanitarie sono, in base ai principi fondamentali della legge statale, tra di loro autonomi, essendo ciascuno finalizzato alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili. Mentre per l\u0027autorizzazione i profili rilevanti sono quelli inerenti il fabbisogno complessivo di prestazioni sanitarie nel territorio - e, in particolare, quelli concernenti la localizzazione delle strutture già presenti - così da garantire la corretta distribuzione sul territorio, ai fini dell\u0027accreditamento rileva il fabbisogno di assistenza programmato per garantire l\u0027erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA). (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 195/2021 - mass. 44308; S. 36/2021 - mass. 43644; S. 7/2021 - mass. 43554\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, terzo comma, Cost., l\u0027art. 19, comma 3, della legge reg. Puglia n. 9 del 2017, nel testo vigente anteriormente alle modifiche introdotte dalle leggi reg. Puglia n. 52 del 2019 e n. 18 del 2020, limitatamente alle parole: «, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione di cui all\u0027articolo 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate». La disposizione regionale, censurata dal Consiglio di Stato, sede giurisd., sez. terza - disponendo che l\u0027autorizzazione non produce effetti vincolanti ai fini dell\u0027accreditamento istituzionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione inerenti strutture già accreditate - viola il principio fondamentale della materia «tutela della salute» ricavabile da una lettura sistemica degli artt. 8, 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 8-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 8-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 502 del 1992, che ne stabiliscono l\u0027autonomia e le differenze. La norma \u{AD}- disponendo una deroga incentrata su un\u0027autorizzazione già rilasciata, che vincola il successivo accreditamento - realizza una non consentita assimilazione tra i due istituti, mentre al legislatore regionale è preclusa la possibilità di prevedere che l\u0027autorizzazione abbia effetti vincolanti - \u003cem\u003eid est\u003c/em\u003e automatici - ai fini dell\u0027accreditamento).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45351","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"02/05/2017","data_nir":"2017-05-02","numero":"9","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"nel testo anteriore alle modifiche apportate da"},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"30/11/2019","data_nir":"2019-11-30","numero":"52","articolo":"49","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Puglia","data_legge":"07/07/2020","data_nir":"2020-07-07","numero":"18","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43978","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 32/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro amministrativo","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"672","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42986","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 32/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1003","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43116","autore":"De Angelis M.","titolo":"L’organizzazione del Ssn: gli enti pubblici e l’accreditamento degli enti privati nella prospettiva di una sanità di prossimità","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"2","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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