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DE NICOLA - Rel. AZZARITI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Avv. ENRICO DE NICOLA, Presidente - Dott. \r\n GAETANO AZZARITI - Avv. GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. \r\n GASPARE AMBROSINI - Prof. ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - \r\n Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - \r\n Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - \r\n Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP id\u003d\"I\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunziato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei \r\n Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, notificato \r\n il 24 ottobre 1956, depositato nella cancelleria della Corte il 31 \r\n dello stesso mese ed iscritto al n. 62 del Reg. ric. 1956, per \r\n dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027intera legge - in \r\n particolare degli articoli di essa 1, 2 (in relazione all\u0027art. 5), 3, \r\n 4, 7, 8, 9, 10 e 11 - avente per oggetto delega alle Provincie di \r\n Trento e di Bolzano delle funzioni amministrative in materia di \r\n agricoltura, foreste, corpo forestale, patrimonio zootecnico e ittico, \r\n apicoltura, caccia e pesca, opere di bonifica, approvata dal Consiglio \r\n regionale della Regione Trentino - Alto Adige nella seduta 3 ottobre \r\n 1956 in reiezione del rinvio governativo del 2 agosto 1956. Il \r\n Presidente del Consiglio dei Ministri \u0026#232; rappresentato e difeso \r\n dall\u0027Avvocatura generale dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Visto l\u0027atto di costituzione in giudizio, con deposito nella \r\n cancelleria delle proprie deduzioni in data 12 novembre 1956, del \r\n Presidente della Giunta regionale della Regione Trentino - Alto Adige, \r\n autorizzato con deliberazione della Giunta regionale, rappresentato e \r\n difeso dagli avvocati Enrico Guicciardi e Carlo Tinzl; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e udita nell\u0027udienza pubblica del 6 febbraio 1957 la relazione del \r\n Giudice Gaetano Azzariti; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi il vice avvocato generale dello Stato Marcello Frattini e i \r\n difensori della Regione avvocati Carlo Tinzl e Enrico Guicciardi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In data 3 ottobre 1956 il Consiglio regionale della Regione \r\n Trentino - Alto Adige, dopo che il Governo della Repubblica aveva ad \r\n esso rinviato con propri rilievi il disegno di legge precedentemente \r\n deliberato, approv\u0026#242; per la seconda volta la legge avente per oggetto \r\n \"delega alle Provincie autonome di Trento e di Bolzano di funzioni \r\n amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, \r\n patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di \r\n bonifica\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale il 24 \r\n ottobre 1956, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa \r\n deliberazione del Consiglio dei Ministri, ha promosso davanti a questa \r\n Corte il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale della detta legge, \r\n della quale la disposizione fondamentale \u0026#232; contenuta nell\u0027art. 2, \r\n dove, in termini generali, viene disposto che le funzioni \r\n amministrative, di cui in una serie di leggi statali elencate \r\n nell\u0027art. 1, spettanti alla Regione in base all\u0027art. 13 dello Statuto, \r\n sono delegate, ai sensi dell\u0027art. 14 dello Statuto medesimo, alle \r\n Provincie autonome di Trento e di Bolzano. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si sostiene nel ricorso la illegittimit\u0026#224; costituzionale di questa \r\n disposizione fondamentale e, con essa, dell\u0027intera legge, per due \r\n ordini di considerazioni. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In primo luogo si osserva che nel sistema dello Statuto speciale \r\n per il Trentino - Alto Adige, la Regione, da un lato, e le due \r\n Provincie di Trento e di Bolzano, dall\u0027altro, hanno sfere di competenza \r\n legislativa e amministrativa tassativamente stabilite e perci\u0026#242; la \r\n Regione non pu\u0026#242; trasferire alle Provincie le funzioni amministrative \r\n delle quali \u0026#232; titolare, ma potrebbe solo, secondo l\u0027art. 14 dello \r\n Statuto, delegarne alle Provincie il semplice esercizio esecutivo, \r\n rimanendo sempre presso di essa la titolarit\u0026#224; delle funzioni, il \r\n controllo pieno del loro esercizio e il relativo onere di bilancio. \r\n Contraria al sistema dello Statuto sarebbe perci\u0026#242; la legge la quale \r\n disporrebbe il trasferimento pieno alle Provincie delle funzioni \r\n amministrative della Regione, come l\u0027esame dei singoli articoli pone in \r\n evidenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In secondo luogo, si sostiene nel ricorso che la delega disposta \r\n dalla legge non \u0026#232; ammissibile perch\u0026#233; generica e indeterminata, in \r\n quanto la legge, per indicare quali siano le funzioni che delega, si \r\n limita a richiamare l\u0027art. 13 dello Statuto. In questo vi \u0026#232; bens\u0026#236; la \r\n enunciazione del principio che \"nelle materie in cui la Regione o la \r\n Provincia pu\u0026#242; emanare norme legislative, le relative potest\u0026#224; \r\n amministrative, che in base all\u0027ordinamento preesistente erano \r\n attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione o \r\n dalle Provincie\"; ma la enunciazione di questo principio non ha operato \r\n un automatico passaggio effettivo dallo Stato alla Regione o alle \r\n Provincie delle funzioni amministrative e degli organi che le \r\n esercitano. A tale scopo sono necessarie disposizioni le quali \r\n stabiliscano le modalit\u0026#224; del trasferimento concreto dei diversi organi \r\n e funzioni e definiscano con precisione le competenze regionali e \r\n quelle statali, dove le une e le altre sussistono; mentre per molte \r\n delle materie indicate dalle leggi statali richiamate nell\u0027art. 1 della \r\n legge regionale, non sono state ancora emanate le norme di attuazione \r\n dello Statuto. In tale stato di cose una delega generica per funzioni \r\n che la Regione ancora non possiede o che norme di attuazione non \r\n abbiano ancora ben definite sarebbe in contrasto con l\u0027art. 14 dello \r\n Statuto, il quale prevede e consente una delega che deve essere \r\n specifica con indicazione precisa delle attivit\u0026#224; delegate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e A questi due rilievi di carattere generale, che investono, come si \r\n \u0026#232; detto, la disposizione fondamentale degli artt. 1 e 2 e la intera \r\n legge regionale, segue nel ricorso l\u0027esame particolareggiato di altre \r\n disposizioni in questa contenute, che sono anche esse specificamente \r\n impugnate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 3, dichiarando che i provvedimenti delle Giunte provinciali \r\n sono definitivi, contrasterebbe col principio per cui l\u0027atto del \r\n delegato \u0026#232; atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di \r\n provocare il controllo del delegante, con violazione di un principio \r\n generale dell\u0027ordinamento giuridico e dell\u0027art. 14 dello Stastuto \r\n regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 7, devolvendo alle Provincie l\u0027ammontare delle ammende \r\n versate dai contravventori delle disposizioni delle leggi elencate \r\n nell\u0027art. 1, andrebbe oltre i limiti della competenza legislativa della \r\n Regione, la quale competenza non si estende alle norme di carattere \r\n finanziario, e specialmente a quelle che disciplinano la destinazione \r\n dei proventi derivanti dalle sanzioni pecuniarie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 8, relativo alle spese attinenti all\u0027esercizio delle \r\n attivit\u0026#224; delegate, sarebbe illegittimo, in quanto, in luogo del \r\n rimborso eventuale di spese effettivamente sostenute, stabilisce un \r\n assegno annuale a ciascuna Provincia di un apposito fondo \r\n corrispondente al fabbisogno finanziario, fondo che verrebbe a \r\n costituire un capitolo di bilancio della Provincia, con libera \r\n disponibilit\u0026#224; di impiego, mentre le spese relative ad attivit\u0026#224; \r\n delegate dovrebbero essere iscritte nel bilancio dell\u0027ente delegante e \r\n contabilmente documentate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 9 limita i poteri di controllo e di sostituzione, che la \r\n Regione dovrebbe conservare in pieno sugli atti compiuti dalle \r\n Provincie per delegazione. Stabilire che la Regione pu\u0026#242; impartire \r\n direttive solo \"nei limiti della potest\u0026#224; regolamentare\" ad essa \r\n attribuita dallo Statuto e che pu\u0026#242; sostituirsi alle Provincie \r\n nell\u0027esercizio delle funzioni delegate solo \"nel caso di persistente \r\n inerzia o violazione di legge o direttive\" implica, secondo il \r\n ricorrente, attuare in sostanza il trasferimento di autonoma competenza \r\n e non gi\u0026#224; la delegazione dell\u0027esercizio di funzioni che sono proprie \r\n della Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Gli artt. 10 e 11 dispongono il trasferimento alle Provincie di \r\n alcuni uffici regionali e del relativo personale. Questo trasferimento \r\n - si osserva nel ricorso - non \u0026#232; inerente n\u0026#233; conseguenziale alla \r\n delega di attivit\u0026#224; amministrativa ed \u0026#232; poco compatibile con la \r\n revocabilit\u0026#224; della delega e, dall\u0027altro canto, nessuna norma \r\n statutaria consente alla Regione di stabilire uffici provinciali o di \r\n costituire rapporti di impiego presso le Provincie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Chiede perci\u0026#242; la difesa dello Stato che la Corte dichiari la \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge denunciata e comunque dei \r\n suoi artt. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 e 11. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nelle deduzioni della Regione, depositate in cancelleria il 12 \r\n novembre 1956, viene innanzi tutto eccepito la inammissibilit\u0026#224; del \r\n ricorso della Presidenza del Consiglio perch\u0026#233;, in ordine ai vari \r\n articoli impugnati, per uno di essi (art. 4) nessuna questione di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; sollevata, e per tutti gli altri non \r\n sono indicate le disposizioni della Costituzione o dello Statuto \r\n regionale che si assumono violate: il che - si osserva dalla Regione - \r\n ha la sua spiegazione nel fatto che le censure mosse col ricorso alla \r\n legge regionale attengono non a violazione di leggi costituzionali, \r\n sibbene a contrasti con concezioni giuridiche del tutto soggettive del \r\n ricorrente. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Cos\u0026#236;, in ordine agli artt. 1 e 2, la tesi che la Regione non possa \r\n delegare le sue funzioni amministrative prima che siano emanate norme \r\n di attuazione costituirebbe una opinione soggettiva del Governo, in \r\n contrasto con lo spirito della Costituzione, perch\u0026#233; farebbe dipendere \r\n esclusivamente dalla solerzia o dal beneplacito del potere esecutivo \r\n l\u0027applicabilit\u0026#224; di norme costituzionali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Egualmente l\u0027asserita illegittimit\u0026#224; degli artt. 3 e 9 deriverebbe \r\n soltanto da una concezione tutta particolare del ricorrente circa la \r\n delegazione prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto e dalla mancata \r\n percezione della sostanziale differenza che passa tra questa e la \r\n ordinaria delegazione amministrativa che pu\u0026#242; aversi nell\u0027interno di un \r\n rapporto gerarchico. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto all\u0027art. 7 relativo alla destinazione dei proventi derivanti \r\n dalle sanzioni pecuniarie, si osserva dalla Regione che la destinazione \r\n di tali proventi, quale \u0026#232; stabilita dalle varie leggi dello Stato, \u0026#232; \r\n espressamente mantenuta ferma dal detto articolo, il quale si \r\n limiterebbe ad indicare l\u0027autorit\u0026#224; che, in seguito alla delegazione, \r\n dovr\u0026#224; provvedere a tale destinazione, in luogo di quelle altre \r\n autorit\u0026#224; che finora vi hanno provveduto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nega poi la Regione che con l\u0027art. 10 vi sia una indebita ingerenza \r\n nell\u0027organizzazione degli uffici provinciali, perch\u0026#233; tale articolo \r\n riguarda alcuni uffici che appartenevano allo Stato e da questo furono \r\n \"passati\" alla Regione con l\u0027art. 86 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 754, \r\n insieme col trasferimento ad essa dei servizi in materia di \r\n agricoltura, foreste e simili. Nell\u0027ulteriore delegazione alla \r\n Provincia dei servizi medesimi, i detti uffici (Ispettorati \r\n provinciali dell\u0027agricoltura, Ispettorati ripartimentali forestali, \r\n Uffici per la sistemazione dei bacini montani) vengono ora \"passati\" \r\n alle due Provincie autonome. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Con l\u0027art. 11 - osserva la Regione - si \u0026#232; ovviamente provveduto \r\n per la sistemazione del personale gi\u0026#224; in servizio presso gli uffici \r\n regionali che si occupavano, fino al momento della delega, dei servizi \r\n delegati e si \u0026#232; provveduto col pieno rispetto della volont\u0026#224; cos\u0026#236; del \r\n personale interessato come dell\u0027amministrazione dello Stato e delle \r\n Provincie autonome. Non vi \u0026#232; quindi esorbitanza dai poteri della \r\n Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Le censure, infine, mosse con il ricorso alla disposizione del \r\n l\u0027art. 8, riguarderebbero pretesi errori nella impostazione contabile \r\n delle spese inerenti alle funzioni delegate: il che, se anche gli \r\n errori vi fossero, non costituirebbe illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In conclusione, pertanto, secondo la difesa della Regione, il \r\n ricorso della Presidenza del Consiglio enuncia criteri giuridici \r\n amministrativi e tecnici diversi da quelli ai quali la legge impugnata \r\n si \u0026#232; ispirata, e non gi\u0026#224; una difformit\u0026#224; delle disposizioni della \r\n legge con le norme costituzionali, e perci\u0026#242; il ricorso deve essere \r\n respinto, anche se quei criteri fossero - e non lo sono - tutti \r\n apprezzabili. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sono state poi depositate nella cancelleria, in data 24 gennaio, \r\n memorie, nelle quali ciascuna delle parti sviluppa le proprie \r\n argomentazioni, insistendo entrambe soprattutto sul problema \r\n fondamentale di carattere generale della interpretazione dell\u0027art. 14 \r\n dello Statuto, al fine di una precisa determinazione dell\u0027istituto \r\n della delegazione delle funzioni amministrative quale \u0026#232; nel detto \r\n articolo disciplinato, in ordine al quale istituto le opinioni da \r\n ciascuna parte sostenute sono tra loro nettamente divergenti. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella discussione orale i difensori delle parti hanno illustrato le \r\n tesi sostenute negli scritti difensivi. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La eccezione di inammissibilit\u0026#224; del ricorso sollevata dalla difesa \r\n della Regione per mancata indicazione delle norme costituzionali che \r\n sarebbero violate non \u0026#232; fondata, perch\u0026#233; nel ricorso \u0026#232; precisamente \r\n indicata la disposizione dell\u0027art. 14 dello Statuto regionale, con la \r\n lettera e lo spirito della quale si assume che la legge sarebbe in \r\n contrasto; e tutte le censure relative ai singoli articoli presi in \r\n esame dal ricorrente si risolvono, come \u0026#232; espressamente dichiarato nel \r\n ricorso, nel dedurre la violazione della detta disposizione statutaria. \r\n Del resto negli stessi scritti difensivi della Regione si riconosce e \r\n si afferma che la controversia proposta dalla Presidenza del Consiglio \r\n ha per oggetto la interpretazione del detto articolo 14 dello Statuto: \r\n e perci\u0026#242; non pu\u0026#242; parlarsi di inosservanza dell\u0027art. 23, lett. b, \r\n della legge 11 marzo 1953, n. 87, che renda inammissibile il ricorso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Quanto poi all\u0027art. 4 della legge impugnata, in ordine al quale \r\n nessuna specifica questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nel testo \r\n del ricorso verrebbe dedotta, \u0026#232; da notare che il detto articolo non \u0026#232; \r\n nemmeno menzionato, nelle conclusioni del ricorso medesimo, tra quelli, \r\n dei quali sia specificamente richiesta la dichiarazione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale, per il caso che la Corte non ritenesse \r\n di dichiarare costituzionalmente illegittima l\u0027intera legge, come nel \r\n ricorso principalmente \u0026#232; richiesto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La controversia sottoposta all\u0027esame della Corte costituzionale si \r\n impernia sostanzialmente, come si \u0026#232; gi\u0026#224; accennato, sulla \r\n interpretazione dell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino - \r\n Alto Adige, dove \u0026#232; disposto: \"La Regione esercita normalmente le \r\n funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad \r\n altri enti pubblici o valendosi dei loro uffici\". \u0026#200; bene ricordare \r\n che identica disposizione \u0026#232; dettata nello Statuto speciale per la \r\n Sardegna (art. 44) e, in generale per le regioni, nell\u0027ultimo comma \r\n dell\u0027art. 118 della Costituzione. Manca invece nello Statuto per la \r\n Valle d\u0027Aosta, dove non vi sono provincie, e manca altres\u0026#236; nello \r\n Statuto per la Regione siciliana, probabilmente perch\u0026#233; l\u0027art. 15 del \r\n detto Statuto, da un lato, dichiara che le circoscrizioni provinciali \r\n sono soppresse nell\u0027ambito di quella Regione e, dall\u0027altro lato, affida \r\n alla legislazione esclusiva della Regione stessa l\u0027ordinamento degli \r\n enti locali nel quadro di alcuni principi generali ivi indicati. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Salvo queste due eccezioni, comune a tutte le Regioni \u0026#232; la \r\n delegazione amministrativa da parte della Regione alle Provincie e ad \r\n altri enti pubblici locali, come del resto la simile delegazione da \r\n parte dello Stato alle Regioni, prevista egualmente negli statuti \r\n speciali delle varie Regioni e nell\u0027art. 118, comma secondo, della \r\n Costituzione. Pu\u0026#242; dirsi quindi un istituto generale del nuovo \r\n ordinamento regionale italiano, che non trova precedenti di rilievo \r\n nell\u0027ordinamento anteriore, perch\u0026#233; la delegazione di funzioni \r\n amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, se non \r\n proprio sconosciuta al nostro diritto positivo, come nella memoria \r\n difensiva della Regione \u0026#232; affermato, era indubbiamente nel passato \r\n rarissima e su di essa n\u0026#233; dottrina n\u0026#233; giurisprudenza si sono formate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Di questo nuovo istituto giuridico la prima concreta applicazione \r\n \u0026#232; stata fatta con la legge della Regione Trentino - Alto Adige, che \u0026#232; \r\n oggetto di questo giudizio. Sono perci\u0026#242; spiegabili le perplessit\u0026#224; ed \r\n incertezze, le quali hanno provocato la impugnazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Premessa necessaria per la decisione della Corte, come entrambe le \r\n parti concordemente richiedono, sono la determinazione della natura e \r\n dei caratteri di questo nuovo tipo di delegazione e la precisazione \r\n dell\u0027oggetto stesso di essa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La disposizione dell\u0027art. 14 sopra trascritta \u0026#232; strettamente \r\n collegata con quella del precedente art. 13, il quale, nel primo \r\n comma, indica le potest\u0026#224; amministrative che sono attribuite alla \r\n Regione, e, nel terzo comma, prevede che lo Stato pu\u0026#242; inoltre delegare \r\n alla Regione (come pure ad altri enti pubblici locali) funzioni proprie \r\n della sua amministrazione. Vi sono adunque funzioni amministrative \r\n proprie della Regione e possono esservi anche funzioni amministrative \r\n dello Stato da questo delegate alla Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non tutte queste funzioni amministrative possono formare oggetto di \r\n delegazione da parte della Regione, nonostante la generalissima dizione \r\n dell\u0027art. 14. Ne sono escluse sicuramente quelle che lo Stato abbia ad \r\n essa delegate, non solo per il principio generale e notissimo che il \r\n delegato non pu\u0026#242; a sua volta delegare, ma anche, pi\u0026#249; specificamente, \r\n perch\u0026#233; vi osta la menzionata disposizione del comma terzo dell\u0027art. \r\n 13, secondo la quale le funzioni proprie dell\u0027amministrazione dello \r\n Stato possono essere da questo delegate tanto alla Regione quanto alle \r\n Provincie o ad altri enti pubblici locali; il che rende chiaro che \r\n spetta allo Stato scegliere l\u0027ente al quale ritenga di delegare proprie \r\n funzioni amministrative. In questa scelta non pu\u0026#242; evidentemente la \r\n Regione sostituirsi allo Stato, come avverrebbe se passasse ad altri \r\n enti l\u0027esercizio delle funzioni ad essa delegate dallo Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La delegazione prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto si riferisce \r\n adunque solo alle funzioni che sono proprie della Regione, a quelle \r\n cio\u0026#232; che sono contemplate nel primo comma dell\u0027art. 13, rispetto alle \r\n quali peraltro saranno fatte in seguito alcune distinzioni. Per il \r\n momento, interessa mettere in rilievo che dalla disposizione dell\u0027art. \r\n 14 sarebbe erroneo dedurre che l\u0027attribuzione di funzioni \r\n amministrative fatta alla Regione con l\u0027art. 13, primo comma, dello \r\n Statuto sia attribuzione soltanto nominale di una vacua titolarit\u0026#224; \r\n delle funzioni stesse, rimanendo interdetto l\u0027effettivo esercizio di \r\n esse da parte della Regione. Parecchie norme vi sono nella Costituzione \r\n - dove, come si \u0026#232; detto, vi \u0026#232; un precetto identico a quello dell\u0027 \r\n art. 14 dello Statuto per la Regione Trentino - Alto Adige - le quali \r\n prevedono l\u0027esercizio diretto di funzioni amministrative da parte della \r\n Regione. Cos\u0026#236;, per esempio, di \"provvedimenti amministrativi della \r\n Regione\" parla l\u0027art. 123; \"funzioni amministrative esercitate dalla \r\n Regione\" sono menzionate nell\u0027art. 124; il \"controllo di legittimit\u0026#224; \r\n sugli atti amministrativi della Regione\" \u0026#232; regolato nell\u0027art. 125 e \r\n via di seguito. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessun dubbio pu\u0026#242; quindi esservi che l\u0027attribuzione alle Regioni \r\n delle potest\u0026#224; amministrative, delle quali parla il primo comma \r\n dell\u0027art. 13, \u0026#232; attribuzione piena, comprensiva cos\u0026#236; della \r\n titolarit\u0026#224;, come dell\u0027esercizio delle funzioni. Sorge cos\u0026#236; il \r\n problema, ampiamente discusso tra le parti nel presente giudizio, se la \r\n \"delegazione\" implichi trasferimento pieno delle potest\u0026#224; \r\n amministrative della Regione, come una parte inclina a ritenere, ovvero \r\n rifletta solo l\u0027esercizio delle funzioni amministrative che sono \r\n esplicazione delle dette potest\u0026#224;, come l\u0027altra parte afferma. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La interpretazione letterale del testo dello Statuto potrebbe \r\n lasciare perplessi. Lo stesso termine \"delegazione\" \u0026#232; generico, \r\n perch\u0026#233; suole spesso essere usato, anche nelle leggi, in senso non \r\n tecnico e potrebbe anche darsi, come la difesa della Regione sostiene, \r\n che sia adoperato impropriamente nell\u0027art. 14. \u0026#200; vero anche che tanto \r\n nell\u0027art. 13 quanto nell\u0027art. 14 non si parla di delegazione \r\n dell\u0027esercizio di funzioni, ma di \"delegazione delle funzioni\", la \r\n quale ultima espressione a rigore potrebbe far pensare ad un \r\n trasferimento pieno della potest\u0026#224; amministrativa. Ma non \u0026#232; sicuro \r\n che l\u0027espressione sia usata proprio in questo senso. Per ci\u0026#242; che \r\n riguarda le simili delegazioni fatte dallo Stato e previste dall\u0027art. \r\n 13, vi sono nello Statuto medesimo disposizioni le quali, prevedendo \r\n istruzioni del Governo alle quali la Regione deve conformarsi (art. 35) \r\n e vigilanza del rappresentante del Governo sull\u0027esercizio delle \r\n funzioni delegate dallo Stato (art. 72, n. 2), mostrano chiaramente che \r\n si tratta solo di delegazione dell\u0027esercizio delle funzioni e non di \r\n trasferimento delle funzioni stesse dallo Stato alla Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non pu\u0026#242; essere diversamente per le delegazioni fatte dalla Regione \r\n alle Provincie o ad altri enti, alle quali si riferisce l\u0027art. 14. La \r\n formulazione di questo articolo \"La Regione esercita le funzioni \r\n amministrative, delegandole alle Provincie. . . \" sembra configurare la \r\n \"delegazione delle funzioni\" come modo di esercizio delle funzioni \r\n stesse da parte della Regione, tanto pi\u0026#249; che sullo stesso piano, \r\n alternativamente, \u0026#232; posta l\u0027altra facolt\u0026#224; data alla Regione medesima, \r\n omettendo ogni delegazione ad altro ente, di valersi degli uffici di \r\n questo, come se fossero uffici suoi propri, limitatamente, si intende, \r\n all\u0027esercizio delle dette funzioni. Questo sembrerebbe confermare che \r\n anche nel caso di delegazione all\u0027ente, non il trasferimento della \r\n potest\u0026#224; amministrativa, ma soltanto l\u0027esercizio delle funzioni la \r\n norma statutaria prende in considerazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027interpretazione sistematica, pi\u0026#249; ancora di quella letterale, \r\n convince che la delegazione prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto non \r\n pu\u0026#242; essere che delegazione di esercizio delle funzioni amministrative \r\n delle quali la Regione \u0026#232; titolare. Le potest\u0026#224; amministrative a questa \r\n attribuite statutariamente non potrebbero essere trasferite ad un altro \r\n ente pubblico, perch\u0026#233; questo significherebbe modificare con legge \r\n regionale norme costituzionali di competenza, che sono, come \u0026#232; noto, \r\n cogenti. L\u0027esercizio effettivo delle funzioni amministrative, che sono \r\n esplicazione delle potest\u0026#224; istituzionalmente sue proprie, potr\u0026#224; \r\n perci\u0026#242; dalla Regione essere delegato alle Provincie o ai Comuni o ad \r\n altri enti pubblici locali, ma la titolarit\u0026#224; delle funzioni stesse \r\n deve rimanere alla Regione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Da ci\u0026#242; deriva che per effetto della delegazione e dei limiti di \r\n essa l\u0027ente delegato non esercita funzioni che siano diventate sue \r\n proprie, ma esercita funzioni dell\u0027ente delegante e che quest\u0027ultimo, \r\n appunto perch\u0026#233; rimanendo titolare delle dette funzioni ha sempre il \r\n dovere di curare che con esse siano conseguiti i fini di interesse \r\n generale ai quali tendono, non pu\u0026#242; disinteressarsi del modo come le \r\n dette funzioni siano effettivamente esercitate per effetto della \r\n delegazione. All\u0027ente delegante spettano perci\u0026#242; poteri di vigilanza, \r\n di controllo e di sostituzione, ai quali con l\u0027atto di delegazione non \r\n potrebbe rinunziare senza alterare l\u0027istituto previsto nell\u0027art. 14 \r\n dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si osserva in contrario dalla difesa della Regione che quei poteri \r\n potrebbero trovare fondamento giuridico solo nella preesistenza di un \r\n rapporto gerarchico, che non vi \u0026#232; tra enti pubblici i quali sono tra \r\n loro in condizione di parit\u0026#224;, e perci\u0026#242; al delegante non pu\u0026#242; spettare \r\n alcun potere giuridico nei confronti del delegato o dei suoi atti, \r\n salva la facolt\u0026#224; di revocare eventualmente la delegazione: il che \r\n dovrebbe essere fatto con legge e per di pi\u0026#249; su di questa dovrebbe \r\n essere preventivamente sentito l\u0027ente delegato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027obiezione non \u0026#232; fondata. Nessun dubbio che un rapporto \r\n gerarchico vero e proprio tra gli enti non esiste; ma \u0026#232; pure \r\n innegabile che la delegazione crea necessariamente un rapporto \r\n particolare, il quale, comunque si ritenga di denominarlo, giustifica, \r\n per le ragioni esposte, il potere di vigilanza dell\u0027ente delegante, non \r\n certo sull\u0027ente delegato, ma solo sugli atti che questo compie per \r\n effetto della delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In contrario non varrebbe nemmeno invocare la particolare autonomia \r\n di cui godono le Provincie di Trento e di Bolzano, alle quali nel caso \r\n presente la delegazione \u0026#232; fatta. L\u0027autonomia riflette l\u0027attivit\u0026#224; che \r\n \u0026#232; propria dell\u0027ente pubblico e l\u0027esercizio delle funzioni che \r\n rientrano nella sua competenza istituzionale, non gi\u0026#224; gli atti che \r\n esso compie per delegazione. Si consideri che l\u0027autonomia della \r\n Regione non \u0026#232; certo inferiore a quella delle Provincie: ci\u0026#242; \r\n nonostante lo Statuto per il Trentino - Alto Adige espressamente \r\n dispone, come si \u0026#232; ricordato, che la Regione, per l\u0027esercizio delle \r\n funzioni delegatele dallo Stato, deve conformatasi alle istruzioni del \r\n Governo (art. 35) ed \u0026#232; soggetta alla vigilanza di organi governativi \r\n (art. 76, n. 2). Questa disposizione \u0026#232; dettata anche per le due \r\n Provincie autonome di Trento e di Bolzano per il caso che la \r\n delegazione sia ad esse fatta dallo Stato. Nessuna ragione vi sarebbe \r\n per escludere che lo stesso si verifichi nelle ipotesi di delegazione \r\n da parte della Regione, la quale delegazione, secondo l\u0027art. 14, \r\n potrebbe del resto essere fatta indifferentemente cos\u0026#236; alle due \r\n Provincie autonome, come ai comuni e ad altri enti pubblici locali: il \r\n che riprova che il concetto di autonomia \u0026#232; del tutto estraneo e \r\n indifferente al fine della delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dalla configurazione della delegazione, come innanzi \u0026#232; stata \r\n delineata, deriva altres\u0026#236; la conseguenza che non pu\u0026#242; esservi una \r\n delegazione generica e indeterminata, come, per esempio, per funzioni \r\n amministrative presenti e future, quali che esse possano essere, in \r\n certe materie. La delegazione deve essere specifica con precisa \r\n indicazione delle funzioni delle quali l\u0027esercizio viene delegato. Se \r\n cos\u0026#236; non fosse, la Regione non avrebbe la possibilit\u0026#224; di dare \r\n concrete direttive, alle quali l\u0027ente delegato dovrebbe conformarsi, \r\n n\u0026#233; di esercitare alcuna vigilanza sull\u0027esercizio effettivo delle \r\n funzioni. D\u0027altro canto l\u0027ente delegato non sarebbe in grado di \r\n conoscere esattamente l\u0027oggetto della delegazione e dovrebbe perfino \r\n sostituirsi all\u0027ente delegante nella determinazione della sfera delle \r\n potest\u0026#224; proprie di questo, dalle quali derivano le funzioni che \r\n dovrebbe esercitare per delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Fissati in tal modo i caratteri fondamentali dell\u0027istituto previsto \r\n nell\u0027art. 14 dello Statuto, occorre esaminare se nella delegazione \r\n concretamente disposta con la legge regionale impugnata tale carattere \r\n sia rispettato e bisogner\u0026#224; anche accertare se le funzioni \r\n amministrative alle quali la legge si riferisce rientrino tra quelle \r\n che possono formare oggetto di delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In ordine al primo punto, l\u0027esame della disposizione fondamentale \r\n della legge, che \u0026#232; dettata nell\u0027art. 2, non offre elementi sicuri di \r\n giudizio. Ivi \u0026#232; stabilito: \"Le funzioni amministrative. . . sono \r\n delegate. . . alle Provincie. . . \". Si tratta della stessa formula \r\n usata negli artt. 13 e 14 dello Statuto, la quale, come si disse, non \r\n esprime necessariamente il concetto di un trasferimento pieno di \r\n potest\u0026#224; amministrativa. Se la legge regionale abbia inteso disporre un \r\n tale trasferimento, piuttosto che delegare soltanto l\u0027esercizio di \r\n funzioni amministrative, risulter\u0026#224; meglio dalle altre disposizioni che \r\n regolano in modo concreto la delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si devono qui prendere specialmente in considerazione le norme \r\n degli artt. 3, 7, 8, 9, 10 e 11 che formano oggetto di particolare \r\n impugnazione col ricorso del Governo dello Stato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 3 dispone che le funzioni delegate alle due Provincie sono \r\n esercitate dalle Giunte provinciali e dai loro Presidenti anche a mezzo \r\n dei propri organi ed uffici e che le deliberazioni delle Giunte \r\n provinciali, anche su ricorso avverso atti di altri organi delle \r\n Provincie, sono definitivi. La difesa dello Stato osserva che questa \r\n disposizione contrasterebbe col principio che l\u0027atto del delegato \u0026#232; \r\n atto del delegante e priverebbe il cittadino del potere di provocare il \r\n controllo del delegante, con violazione di un principio generale del \r\n nostro ordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In sostanza, la disposizione dell\u0027art. 3 esclude che l\u0027atto \r\n amministrativo compiuto per delegazione sia suscettibile di \r\n impugnazione con ricorso alla Regione. Naturalmente si tratterebbe di \r\n quello che suole essere denominato ricorso gerarchico improprio. Si \r\n potrebbe qui osservare che manca nella nostra legislazione una \r\n disciplina organica generale di questo istituto, del quale si occupano \r\n invece varie leggi con disposizioni particolari. Si potrebbe anche \r\n ricordare che dalle decisioni della giurisprudenza non sembra potersi \r\n trarre una regola assoluta per affermare in modo reciso che i \r\n provvedimenti adottati per delegazione siano in ogni caso impugnabili \r\n con ricorso all\u0027autorit\u0026#224; delegante, quando tra questa e l\u0027autorit\u0026#224; \r\n delegata non vi sia un rapporto gerarchico vero e proprio. Tuttavia \u0026#232; \r\n innegabile che l\u0027espressa esclusione fatta con l\u0027art. 3 di ogni ricorso \r\n alla Regione, messa specialmente in relazione con la contemporanea \r\n espressa menzione del ricorso alla Giunta provinciale avverso agli atti \r\n delegati, indurrebbe a ritenere che effettivamente, col delegare alla \r\n Provincia le funzioni amministrative, la Regione abbia inteso \r\n trasferire ad essa tutti i suoi poteri, rinunziando a qualsiasi \r\n doverosa vigilanza sull\u0027esercizio delle funzioni delegate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nessuna relazione con una delegazione di esercizio di funzioni \r\n amministrative pu\u0026#242; avere la disposizione dell\u0027art. 7 della legge che \r\n devolve alle Provincie l\u0027ammontare delle ammende versate dai \r\n contravventori delle disposizioni delle leggi dalle quali derivano le \r\n funzioni amministrative che vengono delegate. Vero \u0026#232; che l\u0027art. 7 \r\n aggiunge: \"a norma di quanto prescrivono le vigenti leggi dello Stato\". \r\n Ma sfugge il significato di questa aggiunta, perch\u0026#233; nessuna legge \r\n statale vi \u0026#232; che prescriva la integrale devoluzione dell\u0027importo delle \r\n ammende alle Provincie e, se qualche legge dello Stato esiste che dia \r\n una particolare destinazione ad una parte dell\u0027ammontare delle ammende \r\n riscosse per infrazioni a determinati precetti legislativi, nessun \r\n intervento da parte della Regione, nemmeno in via interpretativa, \r\n potrebbe occorrere per mantenere in piena efficacia le leggi dello \r\n Stato. \u0026#200; soprattutto da notare che l\u0027ammenda \u0026#232; una pena consistente \r\n \"nel pagamento allo Stato\" di somme determinate (art. 26 Cod. pen. ) e \r\n quindi lo Stato \u0026#232; l\u0027ente a cui, in base alla legge penale, che, come \r\n questa Corte decise con sentenza n. 6 dell\u0027anno 1956, non rientra in \r\n alcun modo nella competenza legislativa della Regione, spetta \r\n l\u0027ammontare delle ammende riscosse. La Regione, come non pu\u0026#242; mai \r\n emanare norme relative all\u0027esercizio del magistero punitivo, cos\u0026#236; non \r\n pu\u0026#242; in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle \r\n ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e L\u0027art. 8 della legge \u0026#232; pure impugnato dalla difesa dello Stato in \r\n quanto il sistema ivi stabilito di assegnazione annuale a ciascuna \r\n Provincia di un fondo corrispondente al fabbisogno finanziario per \r\n raggiungere le finalit\u0026#224; dei compiti ad esse delegati sarebbe qualche \r\n cosa di diverso del rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle \r\n Provincie per l\u0027esercizio delle funzioni oggetto delle delegazioni. \u0026#200; \r\n questo un rilievo che riguarda il lato puramente tecnico del sistema, \r\n piuttosto che la sostanza della disposizione, la quale rende chiaro che \r\n si tratta di anticipazione di somme, delle quali deve poi essere dato \r\n conto alla fine di ogni esercizio finanziario, perch\u0026#233; la parte che \r\n supera sia trasferita all\u0027esercizio finanziario successivo ed \r\n utilizzata secondo la destinazione del relativo bilancio della Regione \r\n e non gi\u0026#224; della Provincia. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Particolarmente notevole \u0026#232; l\u0027art. 9 che si occupa del \"controllo \r\n della Regione sull\u0027amministrazione delegata\", il quale controllo \r\n risulta peraltro attenuato in modo tale da svanire quasi del tutto. Vi \r\n \u0026#232; bens\u0026#236; nell\u0027art. 9 l\u0027affermazione che la Regione pu\u0026#242; \"stabilire \r\n direttive, cui le Provincie devono attenersi\", ma contemporaneamente \u0026#232; \r\n spiegato che tale facolt\u0026#224; pu\u0026#242; essere esercitata solo \"nell\u0027esercizio \r\n e nei limiti della potest\u0026#224; regolamentare di cui all\u0027art. 38, punto 1, \r\n dello Statuto\". Si pu\u0026#242; qui osservare che l\u0027articolo 38 dello Statuto \r\n esclude ogni potest\u0026#224; regolamentare della Regione per leggi statali e \r\n che le funzioni delegate alle Provincie derivano proprio da una serie \r\n di leggi dello Stato elencate nell\u0027art. 1 della legge. Ma a parte \r\n questa considerazione, deve essere riconosciuta l\u0027esattezza del rilievo \r\n della difesa dello Stato che, essendo la potest\u0026#224; regolamentare \r\n attivit\u0026#224; normativa, la disposizione in esame esclude ogni possibilit\u0026#224; \r\n di direttive per singoli atti e provvedimenti o per gruppi di essi, il \r\n che priva sostanzialmente la Regione della titolarit\u0026#224; della funzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nel secondo comma dell\u0027art. 9 \u0026#232; detto che la Giunta regionale pu\u0026#242; \r\n chiedere notizie, chiarimenti ed eventualmente ordinare ispezioni \r\n sull\u0027andamento dell\u0027amministrazione delegata: ma deve ritenersi che \r\n tutto ci\u0026#242; abbia soltanto scopo informativo, perch\u0026#233; \u0026#232; escluso ogni \r\n potere di intervento, fatta eccezione per il caso di illegittimit\u0026#224; \r\n consistente in violazione di leggi ovvero di regolamenti contenenti le \r\n eventuali direttive regionali, e per l\u0027altro di \"persistente inerzia\", \r\n nei quali casi soltanto il terzo comma del medesimo articolo \r\n consentirebbe la sostituzione della Giunta regionale alle Giunte \r\n provinciali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e \u0026#200; da riconoscere che questo complesso di disposizioni pone in \r\n essere un vero e proprio trasferimento di funzioni, per effetto del \r\n quale \u0026#232; attribuita all\u0027ente delegato piena discrezionalit\u0026#224; \r\n insindacabile dalla Regione, che non pu\u0026#242; controllarne l\u0027esercizio, \r\n fuori dei casi di illegittimit\u0026#224;, per i quali non mancherebbe, del \r\n resto, l\u0027ordinario ricorso in sede giurisdizionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Gli artt. 10 e 11 della legge dispongono il trasferimento alle \r\n Provincie di alcuni uffici della Regione e il passaggio alle dipendenze \r\n delle Provincie medesime del personale dei detti uffici: il che non \r\n rientra nei poteri normativi della Regione che pu\u0026#242; bens\u0026#236; emanare \r\n norme legislative relative all\u0027ordinamento degli uffici regionali e del \r\n personale ad essi addetto (art. 4, n. 1, dello Statuto) ma non anche \r\n relative all\u0027ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad \r\n essi addetto, materia questa ultima rientrante nella potest\u0026#224; \r\n legislativa delle Provincie giusta l\u0027art. 11, n. 1, dello Statuto. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Deve inoltre notarsi che una delegazione accompagnata da \r\n trasferimento di uffici dall\u0027ente delegante a quello delegato o di \r\n aumento di uffici e di personale di quest\u0027ultimo dovrebbe in generale \r\n dirsi contrastante con lo spirito e la finalit\u0026#224; del sistema delineato \r\n nell\u0027art. 14 dello Statuto. Proprio allo scopo di evitare la creazione \r\n di troppi uffici burocratici che i molti compiti affidati all\u0027Ente \r\n Regione renderebbero necessari, lo Statuto dispone che la Regione \r\n svolga normalmente i suoi compiti amministrativi a mezzo degli uffici \r\n gi\u0026#224; esistenti di altri enti pubblici valendosi dei detti uffici o \r\n direttamente o attraverso una delegazione data all\u0027ente a cui gli \r\n uffici appartengono. Se la delegazione dovesse portare alla \r\n moltiplicazione degli uffici degli enti delegati lo scopo pratico del \r\n sistema sarebbe frustrato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Oltre che per i motivi esposti, dai quali risulta una profonda \r\n alterazione dei caratteri dell\u0027istituto giuridico disciplinato \r\n dall\u0027art. 14 dello Statuto, la illegittimit\u0026#224; costituzionale della \r\n legge impugnata sussiste anche per quanto riguarda l\u0027oggetto stesso \r\n della delegazione disposta. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Dopo avere elencate nell\u0027art. 1 una serie di leggi dello Stato e \r\n quattro leggi regionali, la legge dispone nell\u0027art. 2: \"Le funzioni \r\n amministrative di cui alle leggi statali elencate nell\u0027art. 1, \r\n spettanti alla Regione in base all\u0027art. 13 della legge costituzionale \r\n 26 febbraio 1948 (Statuto). . . sono delegate, ai sensi dell\u0027art. 14 \r\n dello Statuto,. . . alle Rrovincie autonome di Trento e di Bolzano\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Il richiamo all\u0027art. 13 dello Statuto potrebbe far pensare, come la \r\n difesa dello Stato ritiene, che la delegazione alle Provincie si \r\n riferisca anche alle funzioni amministrative dello Stato delegate alla \r\n Regione, previste nel terzo comma dell\u0027art. 13. Se cos\u0026#236; fosse, la \r\n disposizione sarebbe illegittima per le ragioni che sono state di sopra \r\n esposte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Durante la discussione orale la difesa della Regione ha per\u0026#242; \r\n osservato che nessuna delegazione di funzioni amministrative \u0026#232; stata \r\n finora fatta dallo Stato alla Regione. Questa osservazione non sarebbe \r\n di per s\u0026#233; sufficiente per escludere la illegittimit\u0026#224; della norma. Ma \r\n \u0026#232; piuttosto da ritenere che, col parlare di funzioni amministrative \r\n \"spettanti alla Regione\" in base all\u0027art. 13 dello Statuto, l\u0027art. 2 \r\n della legge intenda riferirsi al primo comma del detto art. 13 dello \r\n Statuto e particolarmente alla disposizione secondo la quale \"le \r\n potest\u0026#224; amministrative che in base all\u0027ordinamento precedente erano \r\n attribuite allo Stato, sono esercitate dalla Regione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La norma riguarderebbe perci\u0026#242; soltanto funzioni amministrative \r\n proprie della Regione, indicate nel primo comma dell\u0027art. 13 dello \r\n Statuto; ma anche cos\u0026#236; limitata, la delegazione da essa disposta non \r\n cesserebbe di essere generica e indeterminata. In proposito \u0026#232; da \r\n considerare che la ricordata norma dell\u0027art. 13, come questa Corte \r\n costituzionale ha avuto occasione di decidere con la sentenza n. 9 del \r\n 1957 a proposito di analoghe norme contenute in altri Statuti \r\n regionali, non opera il passaggio automatico delle funzioni dello Stato \r\n alla Regione. Perch\u0026#233; tale passaggio avvenga occorre che per le \r\n singole materie siano dettate nello Statuto stesso, o in altre leggi, \r\n norme particolari che lo dispongano e ne regolino le modalit\u0026#224;, come \r\n del resto \u0026#232; stato fatto in realt\u0026#224; per parecchie materie con le norme \r\n di attuazione finora emanate, tra le quali possono essere ricordate \r\n specialmente quelle di cui nel D.P.R. 30 giugno 1951, n. 754, che \r\n contiene pure alcune disposizioni generali circa il passaggio degli \r\n uffici e dei servizi dallo Stato alla Regione. Queste disposizioni \r\n confermano che occorrono \"modalit\u0026#224; da stabilirsi fra i singoli \r\n Ministeri e la Giunta regionale\" affinch\u0026#233; la Regione possa valersi \r\n dell\u0027opera di uffici governativi nell\u0027esercizio delle proprie attivit\u0026#224; \r\n amministrative (art. 83) e che il passaggio dei servizi nelle materie \r\n per le quali la Regione assume potest\u0026#224; amministrative per effetto \r\n dell\u0027art. 13 dello Statuto avviene solo come \"conseguenza\" di apposite \r\n norme di attuazione dello Statuto medesimo (art. 85). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Tutto ci\u0026#242; evidentemente esclude quel passaggio automatico delle \r\n funzioni indicate nel primo comma dell\u0027art. 13, che, secondo la tesi \r\n difensiva della Regione, sarebbe avvenuto di diritto con l\u0027entrata in \r\n vigore dello Statuto. Di conseguenza, generica e indeterminata \u0026#232; la \r\n delegazione in blocco di tutte indistintamente le funzioni \r\n amministrative, anche se accompagnata dalla indicazione di materie \r\n regolate da una serie di leggi statali. N\u0026#233; questa Corte avrebbe la \r\n possibilit\u0026#224; di dare il proprio giudizio sulla delegabilit\u0026#224; delle \r\n singole materie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Per le leggi, o parti di esse, rispetto alle quali il passaggio non \r\n \u0026#232; effettivamente avvenuto perch\u0026#233; non ancora emanate norme di \r\n attuazione, si tratterebbe di una delegazione in bianco per il futuro. \r\n Questa evidentemente \u0026#232; inammissibile, specialmente se si rifletta che \r\n non tutte le funzioni amministrative anteriormente attribuite allo \r\n Stato potrebbero passare alla Regione. Quelle, per esempio, che \r\n superino i limiti della circoscrizione degli interessi regionali \r\n dovranno necessariamente continuare ad essere esercitate dallo Stato \r\n ovvero potranno esigere un coordinamento dell\u0027attivit\u0026#224; della Regione \r\n con quella di organi governativi. Tutto ci\u0026#242; richiede particolari \r\n precisazioni che non potrebbero essere unilateralmente fatte e \r\n deliberate dalla Regione e tanto meno dalle Provincie. N\u0026#233; queste \r\n ultime potrebbero sostituirsi alla Regione per provocare ed \r\n eventualmente concordare con il Governo dello Stato le norme necessarie \r\n per il passaggio di uffici e servizi, il quale passaggio, secondo \r\n l\u0027art. 13 dello Statuto, deve avvenire dallo Stato alla Regione, non \r\n gi\u0026#224; alle Provincie. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Le considerazioni precedenti concorrono tutte nel convincere che la \r\n disciplina dettata nella legge impugnata con la delegazione in essa \r\n disposta \u0026#232; in contrasto con i caratteri essenziali dell\u0027istituto \r\n previsto dall\u0027art. 14 dello Statuto, come sono stati di sopra \r\n delineati, e per conseguenza la legge stessa, cos\u0026#236; come \u0026#232; formulata, \r\n deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima per la sua \r\n impostazione generale, dovendo dalla Regione essere data attuazione \r\n alla norma dettata nel menzionato articolo dello Statuto col disporre e \r\n regolare la delegazione con norme che siano conformi allo spirito e \r\n alla finalit\u0026#224; della disposizione statutaria, come si \u0026#232; esposto. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e \u003cI\u003eDichiara\u003c/I\u003e la illegittimit\u0026#224; costituzionale della legge approvata la \r\n seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino - Alto Adige nella \r\n seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto \"delega alle Provincie \r\n autonome di Trento e di Bolzano di funzioni amministrative nelle \r\n materie agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico e \r\n ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica\", in riferimento \r\n alla norma contenuta nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per la detta \r\n Regione, ferma la facolt\u0026#224; della Regione di provvedere ad una nuova \r\n disciplina della materia nei sensi indicati nella motivazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1957. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - \r\n GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - \r\n GASPARE AMBROSINI - ERNESTO \r\n BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO \r\n PETROCELLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"262","titoletto":"SENT. 39/57 A. REGIONI IN GENERE - DELEGAZIONE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE E DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI.","testo":"La delegazione di funzioni amministrative da un ente pubblico ad un altro ente pubblico, che non trova precedenti di rilievo nell\u0027ordinamento anteriore, costituisce un istituto generale nel nuovo ordinamento regionale italiano. La delegazione da parte dello Stato alle Regioni e\u0027 prevista nell\u0027art. 118, secondo comma, della Costituzione e negli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. La delegazione da parte della Regione alle Provincie e ad altri enti pubblici locali e\u0027 prevista nello art. 118, ultimo comma, della Costituzione, e negli Statuti speciali per la Sardegna (art. 44) e per il Trentino-Alto Adige (art. 14). Non e\u0027 prevista nello Statuto speciale per la Valle d\u0027Aosta perche\u0027 in questa Regione non vi sono provincie. Non e\u0027 prevista nello Statuto per la Sicilia, perche\u0027 l\u0027art. 15 di detto Statuto, da un lato dichiara che le circoscrizioni provinciali sono soppresse nell\u0027ambito della Regione e, dall\u0027altro, affida alla legislazione esclusiva della Regione l\u0027ordinamento degli enti locali nel quadro di principi generali determinati.","numero_massima_successivo":"263","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"15","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"0","articolo":"20","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"44","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"0","articolo":"47","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"4","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Valle d\u0027Aosta","data_legge":"","numero":"0","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"263","titoletto":"SENT. 39/57 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE DALLO STATO ALLA REGIONE - INAMMISSIBILITA\u0027 DI DELEGA DELLE STESSE FUNZIONI DALLA REGIONE ALLE PROVINCIE O AD ALTRI ENTI LOCALI.","testo":"Le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione Trentino-Alto Adige, ai sensi dell\u0027art. 13, terzo comma, dello Statuto speciale della Regione, non possono essere delegate dalla medesima alle Provincie o ad altri enti locali.","numero_massima_successivo":"264","numero_massima_precedente":"262","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"264","titoletto":"SENT. 39/57 C. REGIONE TRENTINO -ALTO ADIGE - COMPETENZA AMMINISTRATIVA - TITOLARITA\u0027 ED ESERCIZIO DELLE RELATIVE FUNZIONI - DELEGA DELLE STESSE ALLE PROVINCIE: TRASFERIMENTO DELL\u0027ESERCIZIO E NON DELLA TITOLARITA\u0027 DELLE FUNZIONI.","testo":"L\u0027attribuzione alla Regione Trentino-Alto Adige delle potesta\u0027 amministrative indicate nel primo comma dello articolo 13 dello Statuto e\u0027 attribuzione piena, comprensiva cosi\u0027 della titolarita\u0027 come dell\u0027esercizio delle funzioni. La delegazione da parte della Regione alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali, prevista dall\u0027art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, si riferisce alle funzioni proprie della Regione, contemplate nel primo comma dell\u0027art. 13. Essa implica trasferimento dell\u0027esercizio, non della titolarita\u0027 delle funzioni.","numero_massima_successivo":"265","numero_massima_precedente":"263","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"265","titoletto":"SENT. 39/57 D. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE E AD ALTRI ENTI LOCALI - POTERI DI VIGILANZA DELLA REGIONE SULL\u0027ATTIVITA\u0027 DELEGATA - NECESSITA\u0027 DI PRECISA DETERMINAZIONE DELL\u0027OGGETTO DELLA DELEGAZIONE.","testo":"Dal principio che la delegazione prevista nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige implica trasferimento dell\u0027esercizio, non della titolarita\u0027, delle funzioni amministrative proprie della Regione, discende la duplice conseguenza che alla Regione spetta un potere di vigilanza, di controllo e di sostituzione sull\u0027ente delegato, limitatamente agli atti che formano oggetto della delegazione, e che d\u0027altra parte, perche\u0027 l\u0027attivita\u0027 dell\u0027ente delegato possa svolgersi secondo le direttive e sotto il controllo della Regione, la delegazione deve aver per oggetto funzioni specifiche e determinate.","numero_massima_successivo":"266","numero_massima_precedente":"264","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"0","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"266","titoletto":"SENT. 39/57 E. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - LEGGE REGIONALE APPROVATA IL 3 OTTOBRE 1956, CONTENENTE DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE ALLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO (ARTT. 9, 10, 11) - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La legge approvata per la seconda volta dal Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige nella seduta del 3 ottobre 1956, avente per oggetto \"delega alle Provincie autonome di Trento e Bolzano di funzioni amministrative nelle materie di agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, apicoltura, caccia e pesca e opere di bonifica\", e\u0027 costituzionalmente illegittima, perche\u0027 vi si dispone e vi si regola la delegazione di funzioni amministrative dalla Regione alle Provincie con norme che non sono conformi allo spirito e alla finalita\u0027 della disposizione contenuta nell\u0027art. 14 dello Statuto speciale della Regione. Scopo della delegazione e\u0027 quello di utilizzare gli uffici gia\u0027 esistenti dell\u0027ente delegato, per non crearne altri. Non tutte le funzioni previste nel primo comma dell\u0027articolo 13 dello Statuto sono state trasferite dallo Stato alla Regione con le necessarie norme di attuazione, e in ordine a quelle non ancora trasferite e\u0027 inammissibile ogni delegazione \"in bianco\" per il futuro. Cfr.: 9/57 Eb.","numero_massima_successivo":"267","numero_massima_precedente":"265","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"delibera legislativa Regione Trentino Alto Adige","data_legge":"03/10/1956","numero":"0","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Trentino Alto Adige","data_legge":"","numero":"0","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"267","titoletto":"SENT. 39/57 F. RISERVA DI LEGGE PENALE - AMMENDE - DEVOLUZIONE DEI PROVENTI AD ENTI DIVERSI DALLO STATO - INCOMPETENZA DELLA REGIONE.","testo":"L\u0027ammenda e\u0027 una pena consistente \"nel pagamento allo Stato\" di somme determinate (art. 26 Cod. pen.). La Regione, come non puo\u0027 emanare norme relative all\u0027esercizio del magistero punitivo, cosi\u0027 non puo\u0027 in nessun modo dare una qualsiasi destinazione ai proventi delle ammende, devolvendole a se stessa o ad altri enti pubblici. Cfr.: 6 D del 1956; 21/57 A, 23/57 I.","numero_massima_precedente":"266","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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