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S., con ordinanza del 3 luglio 2023, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eUdito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 luglio 2023, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione \u0026#171;di cui all\u0026#8217;art. 410 cod. proc. pen.\u0026#187; dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilit\u0026#224;, per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione premette che il giudice aveva respinto la richiesta di emissione di decreto penale di condanna, avanzata dal pubblico ministero, con riguardo al reato di cui all\u0026#8217;art. 612, secondo comma, del codice penale, e gli aveva restituito gli atti, ritenendo sussistente la causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto). Il provvedimento indicava le specifiche ragioni per cui il fatto era espressivo di \u0026#171;un grado di offensivit\u0026#224; particolarmente tenue\u0026#187;: sarebbe stato commesso per l\u0026#8217;ira determinata da un sinistro stradale, non avrebbe prodotto danni gravi e non costituirebbe una condotta abituale dell\u0026#8217;indagato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl pubblico ministero, facendo propria la prospettazione del GIP, chiedeva l\u0026#8217;archiviazione per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., procedendo alle notifiche di rito all\u0026#8217;indagato e alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima proponeva, nei termini di legge, l\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione, rilevando l\u0026#8217;allarmante propensione a delinquere dell\u0026#8217;indagato e la consistenza dei danni morali arrecati; chiedeva, cos\u0026#236;, che si disponesse l\u0026#8217;imputazione coatta o si svolgessero ulteriori indagini, in specie ascoltando le informazioni in possesso del figlio della vittima del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVeniva fissata la camera di consiglio, e il difensore della persona offesa eccepiva l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dello stesso GIP persona fisica a decidere sull\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione, poich\u0026#233; quest\u0026#8217;ultimo avrebbe gi\u0026#224; espresso le proprie valutazioni sull\u0026#8217;illecito commesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl GIP chiedeva, dunque, di potersi astenere, ma il presidente del Tribunale respingeva tale richiesta, osservando che l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a decidere il giudizio di opposizione \u0026#171;non sussiste neppure nei casi di declaratoria di nullit\u0026#224; del decreto di archiviazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Lo stesso GIP, a questo punto, ha ritenuto di sollevare le presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, rilevando, anzitutto, che il \u0026#171;deficit di terziet\u0026#224; del giudice\u0026#187; il quale, pur essendosi espresso sull\u0026#8217;esistenza di una causa di non punibilit\u0026#224; in sede di rigetto della richiesta di decreto penale di condanna, debba poi decidere sull\u0026#8217;opposizione, non potrebbe essere superato in via interpretativa, in assenza di apposita previsione normativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn circostanze come quelle verificatesi nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; si afferma \u0026#8211; il giudizio di opposizione potrebbe essere condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, avendo lo stesso magistrato gi\u0026#224; compiuto valutazioni sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; la terziet\u0026#224; del giudice sarebbe, tuttavia, condizione imposta dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., che rende efficace nell\u0026#8217;ordinamento italiano i precetti dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, secondo cui \u0026#171;[o]gni persona ha diritto ad un\u0026#8217;equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente rileva che i due momenti nei quali \u0026#232; chiamato a pronunciarsi non apparterrebbero alla stessa \u0026#171;fase del procedimento\u0026#187; \u0026#8211; circostanza, questa, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, escluderebbe l\u0026#8217;esistenza dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; \u0026#8211; poich\u0026#233; la restituzione degli atti al pubblico ministero, a seguito del rigetto della richiesta di decreto penale, avrebbe determinato la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 16 del 2022). Osserva, inoltre, che la persona offesa, pur essendo parte eventuale del processo, avrebbe un legittimo interesse all\u0026#8217;affermazione della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;autore del reato, da parte di un giudice imparziale, non influenzato dalle proprie precedenti determinazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta Corte avrebbe gi\u0026#224; affermato che, nel procedimento per decreto, il controllo del GIP attiene non solo ai presupposti di rito, ma anche alla sussistenza del fatto e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;indagato; alla richiesta di decreto penale potrebbe, peraltro, fare seguito una sentenza di proscioglimento \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 129 cod. proc. pen. (sono citate le sentenze di questa Corte n. 502 del 1991 e n. 346 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;omessa previsione dell\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia espresso un convincimento in merito alla sussistenza di una causa di non punibilit\u0026#224; e sia successivamente chiamato a decidere sull\u0026#8217;opposizione della persona offesa, in definitiva, violerebbe gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Ad avviso del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la rilevanza delle questioni sarebbe lampante: egli dovrebbe procedere alla trattazione dell\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione, pur avendo espresso il proprio convincimento sulla \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 119 del 2023), il GIP del Tribunale di Napoli ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., chiedendo a questa Corte di riconoscere una nuova ipotesi di incompatibilit\u0026#224; del giudice penale che, in diversa e precedente fase del medesimo procedimento, si sia gi\u0026#224; espresso nel merito della \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. Ritiene il rimettente che la disposizione censurata violi gli artt. 3, 24, secondo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a decidere sull\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione del giudice per le indagini preliminari che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, abbia espresso il convincimento che sussista una causa di esclusione della punibilit\u0026#224;: nella specie, la particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero, il GIP ha osservato che il fatto criminoso sottoposto al suo esame esprimeva \u0026#171;un grado di offensivit\u0026#224; particolarmente tenue\u0026#187;, perch\u0026#233; sarebbe stato commesso per l\u0026#8217;ira determinata dal sinistro stradale, non avrebbe prodotto danni gravi e non rappresenterebbe una condotta abituale dell\u0026#8217;indagato. Facendo proprie le argomentazioni del GIP, il pubblico ministero ha chiesto l\u0026#8217;archiviazione per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto (art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), e proceduto alle notifiche di rito all\u0026#8217;indagato e alla persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima ha proposto opposizione all\u0026#8217;archiviazione, ritenendo esistente la propensione a delinquere da parte dell\u0026#8217;indagato e consistenti i danni morali cagionati dalla sua condotta. A questo punto, lo stesso GIP ha sollevato le presenti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, deducendo il \u0026#171;deficit di terziet\u0026#224;\u0026#187;, e denunciando di sentirsi \u0026#8220;prevenuto\u0026#8221; nell\u0026#8217;esame degli elementi probatori del reato che ha gi\u0026#224; ritenuto sussistente, ma non punibile. La neutralit\u0026#224; del giudice sarebbe condizione richiesta dall\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione ai precetti dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU; non sarebbe, inoltre, possibile superare il problema in via interpretativa, in assenza di apposita previsione normativa che riconosca, in questi casi, l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Va, anzitutto, circoscritto l\u0026#8217;oggetto del presente scrutinio, rispetto all\u0026#8217;ampio \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato, in chiusura, dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e chiede di dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del GIP a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione \u0026#171;di cui all\u0026#8217;art. 410 cod. proc. pen.\u0026#187;, dopo che, nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna, si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilit\u0026#224;. \u0026#200;, tuttavia, evidente che l\u0026#8217;unica fattispecie rilevante nel giudizio principale \u0026#232; la situazione del giudice che abbia ritenuto il fatto commesso non punibile per la sua particolare tenuit\u0026#224; e che si trovi, poi, a dover novamente pronunciare sulla sussistenza della particolare tenuit\u0026#224; dello stesso fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalle motivazioni dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si evince che le doglianze s\u0026#8217;attagliano esattamente alle circostanze verificatesi nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice rimettente denuncia, infatti, di essere condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221; in ragione delle specifiche valutazioni che ha compiuto sulla tenuit\u0026#224; del fatto: nel decidere di rigettare la richiesta di decreto penale, avrebbe gi\u0026#224; esaminato compiutamente l\u0026#8217;offensivit\u0026#224; della condotta e la propensione a delinquere dell\u0026#8217;indagato. D\u0026#224;, peraltro, conto che il pubblico ministero, nel chiedere l\u0026#8217;archiviazione, ha dato avviso all\u0026#8217;indagato e alla persona offesa, al fine di consentir loro di proporre opposizione, secondo quanto prevede la specifica disciplina dell\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, dettata dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, alla luce della motivazione complessiva dell\u0026#8217;atto introduttivo, consente, dunque, di circoscriverlo \u0026#171;onde garantirne l\u0026#8217;aderenza alla fattispecie soggettiva del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e\u0026#187; (\u003cem\u003eex multis\u003c/em\u003e, sentenza n. 267 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl tema del decidere si limita, cos\u0026#236;, allo scrutinio della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a partecipare all\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto del giudice che abbia gi\u0026#224; espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le questioni riferite agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. devono dichiararsi inammissibili, per carenza assoluta di motivazione delle censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La questione promossa in riferimento all\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost. \u0026#232;, invece, fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Come questa Corte ha pi\u0026#249; volte affermato, la disciplina sull\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice trova la sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e nella salvaguardia dei valori della terziet\u0026#224; e imparzialit\u0026#224; del giudice \u0026#8211; presidiati dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU, in riferimento ai quali le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sono ammissibili \u0026#8211;, mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla \u0026#8220;forza della prevenzione\u0026#8221;, cio\u0026#232; dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento gi\u0026#224; assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. \u0026#200; necessario \u0026#171;che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto \u0026#8220;terzo\u0026#8221;, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi\u0026#187; (sentenza n. 172 del 2023; nello stesso senso, sentenze n. 64, n. 16 e n. 7 del 2022 e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il censurato art. 34, comma 2, cod. proc. pen. disciplina la \u0026#8220;incompatibilit\u0026#224; orizzontale\u0026#8221;, attinente alla relazione tra la fase del giudizio e quella che immediatamente la precede. Tale disposizione \u0026#232; costruita secondo la tecnica della casistica tassativa: \u0026#171;[n]on pu\u0026#242; partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell\u0026#8217;udienza preliminare o ha disposto il giudizio immediato o ha emesso decreto penale di condanna o ha deciso sull\u0026#8217;impugnazione avverso la sentenza di non luogo a procedere\u0026#187;. Essa \u0026#232; stata colpita, nel corso del tempo, da declaratorie di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tipo additivo, che hanno esteso l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto anche a ipotesi non espressamente contemplate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Nelle pi\u0026#249; recenti pronunce in materia, questa Corte ha indicato, per punti, quali siano le condizioni al ricorrere delle quali si possa configurare l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice. Ha difatti affermato che, per ritenersi sussistente l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all\u0026#8217;assunzione di una decisione; c) quest\u0026#8217;ultima abbia natura non \u0026#8220;formale\u0026#8221;, ma \u0026#8220;di contenuto\u0026#8221;, ovvero comporti valutazioni sul merito dell\u0026#8217;ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento (sentenze n. 172 e n. 91 del 2023 e n. 64 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.1.\u0026#8211; Ove s\u0026#8217;afferma che il giudice non possa esprimersi pi\u0026#249; volte sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e, deve intendersi per \u0026#8220;giudizio\u0026#8221; ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l\u0026#8217;applicazione della pena su richiesta delle parti, l\u0026#8217;udienza preliminare e talora l\u0026#8217;incidente di esecuzione, nonch\u0026#233; il decreto penale di condanna (da ultimo, sentenza n. 16 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;interno di ciascuna delle fasi \u0026#8211; intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva \u0026#8211; va, in ogni caso, preservata l\u0026#8217;esigenza di continuit\u0026#224; e di globalit\u0026#224;, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessit\u0026#224; di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere (sentenza n. 64 del 2022 e precedenti ivi citati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Volgendo a esaminare le valutazioni che il GIP rimettente \u0026#232; stato (ed \u0026#232;) chiamato a effettuare nel caso odierno, si deve richiamare il dettato dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., secondo cui il reato non \u0026#232; punibile quando, per le modalit\u0026#224; della condotta e per l\u0026#8217;esiguit\u0026#224; del danno o del pericolo, e \u0026#171;anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l\u0026#8217;offesa \u0026#232; di particolare tenuit\u0026#224; e il comportamento risulta non abituale\u0026#187;; lo stesso articolo esclude che la disciplina in parola possa applicarsi ove si proceda per taluni delitti (elencati al terzo comma) o al ricorrere di determinate circostanze (indicate al secondo comma).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, il giudizio sulla particolare tenuit\u0026#224; del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarit\u0026#224; della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalit\u0026#224; della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell\u0026#8217;entit\u0026#224; del danno o del pericolo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681). Oggetto di accertamento \u0026#232;, in effetti, la commissione del reato \u0026#8211; che, per essere ritenuto di \u0026#8220;particolare tenuit\u0026#224;\u0026#8221;, deve, com\u0026#8217;\u0026#232; logico, ricorrere \u0026#8211;; reato che si pu\u0026#242; decidere, tuttavia, di non punire poich\u0026#233; ha causato danni o pericoli non gravi. La Corte di legittimit\u0026#224; qualifica, perci\u0026#242;, il fatto particolarmente lieve ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. come un fatto in ogni modo tipico, antigiuridico e colpevole (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 27 gennaio-12 maggio 2022, n. 18891). Questa Corte ha gi\u0026#224; avuto occasione di richiamare tali affermazioni, stabilendo, peraltro, che al giudice penale, che intenda prosciogliere per la particolare tenuit\u0026#224; del fatto, deve riconoscersi la possibilit\u0026#224; di pronunciarsi anche sulla domanda di risarcimento del danno (sentenza n. 173 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; La decisione che riconosce la particolare tenuit\u0026#224; del fatto pu\u0026#242; trovare ingresso lungo l\u0026#8217;intero arco del procedimento: all\u0026#8217;esito delle indagini preliminari, nella fase predibattimentale, o a seguito del dibattimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. stabilisce che, \u0026#171;[s]e l\u0026#8217;archiviazione \u0026#232; richiesta per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, il pubblico ministero deve darne avviso alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa, precisando che, nel termine di dieci giorni, possono prendere visione degli atti e presentare opposizione in cui indicare, a pena di inammissibilit\u0026#224;, le ragioni del dissenso rispetto alla richiesta. Il giudice, se l\u0026#8217;opposizione non \u0026#232; inammissibile, procede ai sensi dell\u0026#8217;articolo 409, comma 2, e, dopo avere sentito le parti, se accoglie la richiesta, provvede con ordinanza. In mancanza di opposizione, o quando questa \u0026#232; inammissibile, il giudice procede senza formalit\u0026#224; e, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato. Nei casi in cui non accoglie la richiesta il giudice restituisce gli atti al pubblico ministero, eventualmente provvedendo ai sensi dell\u0026#8217;articolo 409, commi 4 e 5\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSull\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto possa avere effetti potenzialmente pregiudizievoli, sia per gli interessi della persona offesa, sia per l\u0026#8217;interesse dell\u0026#8217;indagato \u0026#8211; che potrebbe mirare a ottenere l\u0026#8217;archiviazione per causa pi\u0026#249; favorevole \u0026#8211;, la legge ha inteso assicurare un pieno contraddittorio su questo possibile esito, che deve, per l\u0026#8217;appunto, essere preannunciato in termini espliciti dal pubblico ministero (in tal senso, gi\u0026#224; Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 7 luglio-5 settembre 2016, n. 36857). Riconosciuti i tratti caratteristici di tale sequenza processuale, questa Corte ha, dunque, recentemente affermato che \u0026#171;una pronuncia di non punibilit\u0026#224; \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall\u0026#8217;imputato\u0026#187; (sentenza n. 116 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Nel caso in esame, risulta sussistente ogni condizione richiesta dalla giurisprudenza di questa Corte affinch\u0026#233; si configuri l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; \u0026#200; stata, infatti, assunta una prima decisione \u0026#8211; cosiddetta \u0026#8220;pregiudicante\u0026#8221; \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito della quale, valutando le prove, il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, convincendosi che il fatto non fosse punibile, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., per la sua particolare tenuit\u0026#224;. Si deve ricordare che, nel procedimento per decreto, al momento di valutare la richiesta del pubblico ministero, il giudice effettua un esame completo dell\u0026#8217;accusa, sotto i profili oggettivo e soggettivo; perci\u0026#242;, questa Corte ne ha affermato la natura di vero e proprio giudizio: il controllo demandato al GIP attiene, infatti, \u0026#171;non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito dell\u0026#8217;ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato\u0026#187; (sentenza n. 16 del 2022; cos\u0026#236; pure sentenza n. 346 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Poi, con la restituzione degli atti al pubblico ministero, s\u0026#8217;\u0026#232; determinata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ricorrendo, cos\u0026#236;, la condizione della diversit\u0026#224; della fase processuale (sentenze n. 16 del 2022 e n. 18 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Va, in ultimo, verificato se la sede decisoria che il rimettente assume \u0026#8220;pregiudicata\u0026#8221; dalla formazione del precedente convincimento sia qualificabile anch\u0026#8217;essa come giudizio sulla responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato. Nel caso dell\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, la risposta \u0026#232; positiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene, infatti, nelle tradizionali dinamiche dell\u0026#8217;inazione, le decisioni del giudice abbiano natura sommaria e interlocutoria, connotando l\u0026#8217;archiviazione come un procedimento dalla struttura agile, il provvedimento motivato dalla particolare tenuit\u0026#224; del fatto \u0026#232; preceduto da compiute valutazioni sulla responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;indagato e, di conseguenza, l\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto possiede i caratteri di un giudizio che investe il merito dell\u0026#8217;imputazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; risulta in modo chiaro da quanto gi\u0026#224; osservato \u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e (punto 5.1.) sull\u0026#8217;oggetto dell\u0026#8217;accertamento richiesto al GIP e sulle garanzie del contraddittorio previste dall\u0026#8217;art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerfettamente in linea con questi rilievi, la Corte di cassazione ha affermato che l\u0026#8217;ordinanza di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto emessa, \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 411, comma 1-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., a seguito di opposizione dell\u0026#8217;indagato, \u0026#232; impugnabile con ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, settimo comma, Cost. (Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 31 maggio-31 agosto 2023, n. 36468). Tale pronuncia, pur non avendo forma di sentenza, ha all\u0026#8217;evidenza carattere decisorio e capacit\u0026#224; di incidere, in via definitiva, su situazioni di diritto soggettivo; non essendo previsto altro mezzo d\u0026#8217;impugnazione, \u0026#232; stata, dunque, riconosciuta la possibilit\u0026#224; di ricorrere per cassazione per il vaglio sulla riforma di tale decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, inoltre, osservato che \u0026#8211; proprio perch\u0026#233; l\u0026#8217;archiviazione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. implica l\u0026#8217;accertamento della commissione del reato \u0026#8211; la Corte di legittimit\u0026#224; ha stabilito che il provvedimento di archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto debba essere iscritto nel casellario giudiziale, producendo cos\u0026#236; effetti diretti nella sfera soggettiva della persona indagata (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 30 maggio-24 settembre 2019, n. 38954): ai fini della valutazione della non abitualit\u0026#224; del comportamento (elemento, questo, che deve sussistere affinch\u0026#233; si possa dichiarare la particolare tenuit\u0026#224; del fatto), \u0026#232; infatti necessario che vi sia \u0026#8220;memoria\u0026#8221; di altri eventuali reati commessi dal medesimo autore, gi\u0026#224; ritenuti non punibili ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tutte queste ragioni, si deve ritenere che, trovandosi il giudice due volte a valutare lo stesso fatto criminoso, dapprima in sede di esame della richiesta di decreto penale di condanna e successivamente in sede di opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, possa essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza, in contrasto con l\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., per il quale il processo si deve svolgere dinanzi a un giudice terzo e imparziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. va, pertanto, dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; a decidere sull\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia gi\u0026#224; espresso il proprio convincimento in ordine alla sussistenza della suddetta causa di esclusione della punibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Rimane assorbito l\u0026#8217;esame dell\u0026#8217;ulteriore censura riferita alla violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6, paragrafo 1, CEDU.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224;, a decidere sull\u0026#8217;opposizione all\u0026#8217;archiviazione per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 34, comma 2, cod. proc. pen. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Napoli, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 23 maggio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Incompatibilit\u0026#224; del giudice - Giudice per le indagini preliminari che nel rigettare una richiesta di emissione di decreto penale di condanna nei confronti dell\u0026#8217;imputato si sia espresso in merito alla sussistenza di una causa di non punibilit\u0026#224; - Incompatibilit\u0026#224; a partecipare al giudizio di opposizione alla richiesta di archiviazione di cui all\u0026#8217;art. 410 codice di procedura penale - Mancata previsione.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46186","titoletto":"Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ricognizione dell\u0027oggetto del giudizio incidentale - Restrizione da parte della Corte costituzionale - Possibilità, in ragione della motivazione dell\u0027ordinanza di rimessione. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ possibile circoscrivere il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, in ragione della sua interpretazione alla luce della motivazione complessiva dell’atto introduttivo, onde garantirne l’aderenza alla fattispecie soggettiva del giudizio \u003cem\u003ea quo.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedente: S. 267/2020 - mass. 43083\u003c/em\u003e). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46187","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46187","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Fondamento costituzionale - Salvaguardia della terzietà e imparzialità del giudice - Condizioni - Valutazione \"di contenuto\" sulla medesima res iudicanda in diversa fase del procedimento - Nozione di \"giudizio\" e, in particolare, inclusione del procedimento per decreto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale dell\u0027art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l\u0027incompatibilità a decidere sull\u0027opposizione all\u0027archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità). (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa disciplina sull’incompatibilità del giudice trova la sua \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003enella salvaguardia dei valori della terzietà e imparzialità del giudice – presidiati dagli artt. 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU – mirando a escludere che questi possa pronunciarsi condizionato dalla “forza della prevenzione”, cioè dalla tendenza a confermare una decisione o a mantenere un atteggiamento già assunto, derivante da valutazioni che sia stato precedentemente chiamato a svolgere in ordine alla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e. È necessario che le funzioni del giudicare siano assegnate a un soggetto “terzo”, scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto e anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia su cui pronunciarsi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44520, 44521; S. 7/2022 - mass. 44517\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003ePer ritenersi sussistente l’incompatibilità endoprocessuale del giudice, devono concorrere le seguenti condizioni: a) le preesistenti valutazioni cadano sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e; b) il giudice sia stato chiamato a compiere una valutazione (e non abbia avuto semplice conoscenza) di atti anteriormente compiuti, strumentale all’assunzione di una decisione; c) quest’ultima abbia natura non “formale”, ma “di contenuto”, ovvero comporti valutazioni sul merito dell’ipotesi di accusa; d) la precedente valutazione si collochi in una diversa fase del procedimento. Diversamente, all’interno di ciascuna delle fasi – intese come sequenze ordinate di atti che possono implicare apprezzamenti incidentali, anche di merito, su quanto in esse risulti, prodromici alla decisione conclusiva – va, in ogni caso, preservata l’esigenza di continuità e di globalità, venendosi altrimenti a determinare una frammentazione del procedimento, che implicherebbe la necessità di disporre, per la medesima fase del giudizio, di tanti giudici diversi quanti sono gli atti da compiere. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 172/2023 - mass. 45789; S. 91/2023; S. 64/2022 - mass. 44655; S. 16/2022 - mass. 44655; S. 18/2017 - mass. 39495\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eOve si afferma che il giudice non possa esprimersi più volte sulla medesima \u003cem\u003eres iudicanda\u003c/em\u003e, per “giudizio” si intende ogni processo che, in base a un esame delle prove, pervenga a una decisione di merito: il giudizio dibattimentale, ma anche il giudizio abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti, l’udienza preliminare e talora l’incidente di esecuzione, nonché il decreto penale di condanna. Nel procedimento per decreto, infatti, al momento di valutare la richiesta del pubblico ministero, il giudice effettua un esame completo dell’accusa, sotto i profili oggettivo e soggettivo, attenendo il controllo demandato al GIP non solo ai presupposti del rito, ma anche al merito dell’ipotesi accusatoria, postulando una verifica del fatto storico e della responsabilità dell’imputato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 16/2022 - mass. 44521; S. 346/1997 - mass. 23552\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna pronuncia di non punibilità \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., in qualunque fase procedimentale o processuale sia collocata, presuppone logicamente la valutazione che un reato, completo di tutti i suoi elementi oggettivi e soggettivi, sia stato commesso dalla persona sottoposta a indagini o dall’imputato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 116/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost., l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere tale causa di esclusione della punibilità. La mancata previsione – nella casistica tassativa di incompatibilità orizzontali contenuta nella disposizione censurata dal GIP del Tribunale di Napoli – viola il principio della necessaria terzietà e imparzialità del giudice, trovandosi quest’ultimo a valutare due volte lo stesso fatto criminoso e potendo, pertanto, essere condizionato dalla decisione assunta in precedenza: il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta delle peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo. Nella fattispecie in esame risultano, pertanto, sussistenti tutte le condizioni richieste affinché si configuri l’incompatibilità del giudice: [a] è stata assunta una prima decisione “pregiudicante”, nell’ambito della quale, valutando le prove, il giudice ha respinto la richiesta di decreto penale di condanna, convincendosi che il fatto non fosse punibile, \u003cem\u003eex \u003c/em\u003eart. 131-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen., per la sua particolare tenuità; [b] con la restituzione degli atti al pubblico ministero, si è determinata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, ricorrendo la condizione della diversità della fase processuale; [c] la sede decisoria che il rimettente assume “pregiudicata” dalla formazione del precedente convincimento – ovvero l’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto – è anch’essa qualificabile come giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, considerato l’oggetto dell’accertamento richiesto al GIP e le garanzie del contraddittorio). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46188","numero_massima_precedente":"46186","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46188","titoletto":"Processo penale - Incompatibilità del giudice - Giudice chiamato a decidere sull\u0027opposizione all\u0027archiviazione per particolare tenuità del fatto - Incompatibilità a pronunciarsi del giudice persona fisica che, nel rigettare la richiesta di decreto penale di condanna, abbia già espresso il convincimento sulla sussistenza della medesima causa di esclusione della punibilità - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza e del diritto di difesa - Carenza assoluta di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 199028).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate inammissibili, per carenza assoluta di motivazione delle censure, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal GIP del Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell’art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’incompatibilità, a decidere sull’opposizione all’archiviazione per particolare tenuità del fatto, del giudice persona fisica che abbia rigettato la richiesta di decreto penale di condanna, ritenendo sussistere la suddetta causa di esclusione della punibilità.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46187","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44724","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"8","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1003","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45256","autore":"Aprati R.","titolo":"È giudizio anche l\u0027opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"927","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44972","autore":"Gabrielli C.","titolo":"Incompatibile a giudicare sull’opposizione dell’offeso il G.i.p. investito della richiesta di decreto penale di condanna che abbia restituito gli atti al p.m. affinché formuli richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1224","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44350","autore":"Gaeta G.","titolo":"Incompatibilità del giudice e valutazione di particolare tenuità del fatto","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44349_2024_93.pdf","nome_file_fisico":"93-2024_gaeta G..pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45355","autore":"Mastromarco G.","titolo":"Una nuova ipotesi nel prisma delle incompatibilità “orizzontali” elaborate dalla Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"118","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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