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P. e altra, con ordinanza del 12 maggio 2022, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdita nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 maggio 2022, iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2022, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui preclude all\u0026#8217;adottando maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; la possibilit\u0026#224; di anteporre il suo originario cognome a quello dell\u0026#8217;adottante, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; In punto di fatto, il rimettente riferisce che C. P. si era rivolta al Tribunale ordinario di Nocera inferiore chiedendo che venisse pronunciata l\u0026#8217;adozione della maggiorenne P. C.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice adito, assunto il consenso dell\u0026#8217;adottanda e rilevato che i genitori della stessa avevano espresso il loro assenso, accoglieva la domanda.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi seguito \u0026#8211; come riporta la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno \u0026#8211; l\u0026#8217;adottante proponeva reclamo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 313, secondo comma, cod. civ., in quanto la sentenza di adozione non aveva accolto la richiesta \u0026#8211; avanzata con la domanda introduttiva del giudizio \u0026#8211; di posporre il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottanda, e aveva erroneamente sostenuto, nella motivazione, che l\u0026#8217;adottante avesse dei figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel giudizio di reclamo, espone ancora il giudice rimettente, si era costituita l\u0026#8217;adottanda, dichiarando \u0026#171;di non opporsi alle richieste della reclamante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; compendiate le premesse in fatto, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno rileva come solo dalla dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata possa derivare \u0026#171;il buon esito del gravame\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; A tal fine ripercorre l\u0026#8217;evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale concernente l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nello specifico, il rimettente si sofferma sul progressivo allontanamento dell\u0026#8217;istituto da una finalit\u0026#224; di natura meramente patrimoniale, che avrebbe favorito una valorizzazione del \u0026#171;riconoscimento di un rapporto umano di tipo familiare\u0026#187;, perseguendo un \u0026#171;fine lecito e tutelabile, ai sensi degli articoli 2, 31 e 32 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale nuova prospettiva, l\u0026#8217;aspetto patrimoniale non sarebbe pi\u0026#249; presupposto dell\u0026#8217;istituto, ma mera conseguenza degli \u0026#171;obblighi di solidariet\u0026#224; che sono a carico del genitore adottivo anche del maggiorenne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConformemente a tale mutamento della ratio ispiratrice, a parere del giudice a quo, il legislatore avrebbe inteso \u0026#171;modificare la normativa di riferimento\u0026#187;, e in particolare l\u0026#8217;art. 299 cod. civ., mediante la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), che ha disposto l\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eScopo di tale modifica sarebbe stato quello di \u0026#171;rendere pubblicamente palese il rapporto\u0026#187;, sicch\u0026#233; con l\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato sarebbe risultato \u0026#171;pubblico e certo il nuovo stato dell\u0026#8217;adottato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Salerno prosegue poi precisando che, a fronte della citata evoluzione, una serie di nuove previsioni normative avrebbero, tuttavia, sottratto al \u0026#171;cognome [\u0026#8230;] il suo carattere indicativo della stirpe familiare\u0026#187;, per valorizzare la sua connessione con l\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente segnala, quindi, che con riferimento all\u0026#8217;art. 299 cod. civ. questa Corte, nella sentenza n. 120 del 2001, ha ritenuto che \u0026#171;la precedenza del cognome dell\u0026#8217;adottante non appare irrazionale, cos\u0026#236; come non pu\u0026#242; costituire violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale il fatto che il cognome adottivo preceda o segua quello originario. La lesione di tale identit\u0026#224; \u0026#232; ravvisabile nella soppressione del segno distintivo, non certo nella sua collocazione dopo il cognome dell\u0026#8217;adottante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNondimeno, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno si sofferma sui successivi sviluppi della giurisprudenza costituzionale, che avrebbero posto \u0026#171;sotto una luce nuova il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e il diritto al nome\u0026#187;. In particolare, dopo aver riportato ampi stralci della sentenza n. 286 del 2016, conclude che \u0026#171;il diritto al nome [sarebbe] indissolubilmente collegato al diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e che la protezione di esso sostanzi e determini realizzazione di quest\u0026#8217;ultima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAggiunge, inoltre, che la normativa vigente e la giurisprudenza di questa Corte \u0026#8211; nello specifico si riferisce alla sentenza n. 131 del 2022 \u0026#8211; avrebbero valorizzato, \u0026#171;in materia di cognome\u0026#187;, \u0026#171;il principio della libert\u0026#224; di scelta e [avrebbero] cancellato il dogma dell\u0026#8217;immodificabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordine prestabilito e dell\u0026#8217;automatica predeterminazione\u0026#187; del cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il giudice a quo ritiene che, a \u0026#171;distanza di pi\u0026#249; di venti anni\u0026#187; dalla citata pronuncia n. 120 del 2001, e \u0026#171;tenendo conto delle pi\u0026#249; recenti sentenze, si ravvisano i presupposti perch\u0026#233; la questione debba essere riesaminata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Sulla base degli sviluppi normativi e giurisprudenziali appena richiamati, la Corte d\u0026#8217;appello rimettente argomenta la non manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Innanzitutto, il rimettente sostiene che oggi \u0026#171;il diritto al nome sia indissolubilmente collegato al diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187; e che il fondamento di tali diritti vada individuato nell\u0026#8217;art. 2 Cost. (in tal senso \u0026#232; richiamata la sentenza n. 13 del 1994).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva inoltre come, nel caso di specie, il rigetto dell\u0026#8217;istanza di \u0026#171;applicare un diverso regime di collocazione dei cognomi\u0026#187; riguardi una persona di 39 anni che, nel corso della sua vita, ha \u0026#171;avuto modo di stratificare il senso della propria identit\u0026#224; nella consapevolezza personale e nei rapporti sociali\u0026#187;: ad avviso del rimettente, l\u0026#8217;ineludibile anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante determinerebbe una violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e si porrebbe in contrasto con \u0026#171;il principio della libert\u0026#224; di scelta\u0026#187;, valorizzato dalla pi\u0026#249; recente giurisprudenza costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il giudice a quo ritiene, inoltre, che la normativa censurata comporterebbe una \u0026#171;disuguaglianza di trattamento tra l\u0026#8217;adottato maggiorenne e il figlio sottoposto al regime di scelta dei cognomi, esercitato, in sua vece, dai genitori\u0026#187;. Secondo la Corte d\u0026#8217;appello, tale disparit\u0026#224; di trattamento non sarebbe \u0026#171;giustificata dalla diversit\u0026#224; degli istituti\u0026#187;, mentre il sopra menzionato \u0026#171;principio di libert\u0026#224; di scelta\u0026#187; sarebbe applicabile tanto al contesto della filiazione, nel matrimonio, al di fuori di esso e nell\u0026#8217;adozione piena, quanto nell\u0026#8217;adozione del maggiorenne, dove, a maggior ragione, il principio dovrebbe considerare la specificit\u0026#224; della situazione \u0026#171;di un maggiorenne, capace e in grado di compiere le proprie scelte e [di] esercitare pienamente i propri diritti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Il rimettente sostiene, infine, che le ragioni originariamente alla base della vigente formulazione dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. abbiano \u0026#171;perso la loro forza in virt\u0026#249;, sia della modifica della funzione dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne [\u0026#8230;] sia del nuovo modo di interpretare il cognome e il rapporto genitori figli\u0026#187;. Pertanto, la norma censurata apparirebbe oggi \u0026#171;priva di razionale giustificazione, violando l\u0026#8217;art. 3 della Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; La Corte d\u0026#8217;appello di Salerno esclude, infine, che la norma censurata sia suscettibile di interpretazione conforme a Costituzione, poich\u0026#233; il testo esprimerebbe, \u0026#171;oggettivamente, un dato lessicale indiscutibile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri non \u0026#232; intervenuto nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza iscritta al n. 130 del registro ordinanze 2022, la Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui preclude all\u0026#8217;adottando maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; la possibilit\u0026#224; di anteporre il suo originario cognome a quello dell\u0026#8217;adottante, per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente ritiene che la disposizione censurata si ponga in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., sotto il profilo della lesione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale e della intrinseca irragionevolezza. L\u0026#8217;\u0026#171;originario cognome\u0026#187; dell\u0026#8217;adottando maggiorenne sarebbe un \u0026#171;segno distintivo [\u0026#8230;] radicato nel contesto sociale\u0026#187;, in cui la persona \u0026#171;si trova a vivere\u0026#187;, sicch\u0026#233; la \u0026#171;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello proprio dell\u0026#8217;adottato, nel caso del maggiorenne [sarebbe] priva di razionale giustificazione\u0026#187; e sarebbe \u0026#171;un\u0026#8217;ingiusta lesione\u0026#187; del \u0026#171;diritto \u0026#8220;ad essere s\u0026#233; stessi\u0026#8221;\u0026#187;. L\u0026#8217;intrinseca irragionevolezza emergerebbe specie considerando la trasformazione della funzione dell\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione del maggiorenne \u0026#171;da tutela della stirpe e del patrimonio dell\u0026#8217;adottante, al riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonch\u0026#233; di una storia personale, di adottante e adottando\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, il giudice a quo sostiene che l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. v\u0026#236;oli l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina che regola l\u0026#8217;attribuzione del cognome ai figli nati nel matrimonio o fuori da esso, nonch\u0026#233; ai figli adottivi, secondo il regime dell\u0026#8217;adozione piena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa ultimo, postula che vi sia un contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Innanzitutto, va dichiarata d\u0026#8217;ufficio l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di quest\u0026#8217;ultima questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn disparte quello che appare un lapsus calami del giudice a quo, che ha individuato, nel dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza, il parametro costituzionale violato, insieme agli artt. 2 e 3 Cost., nell\u0026#8217;art. 13 Cost., anzich\u0026#233; nell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., la questione cos\u0026#236; identificata va comunque dichiarata inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa risulta, infatti, priva di qualsivoglia autonoma argomentazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo, nell\u0026#8217;enunciare \u0026#8211; nel corpo della motivazione \u0026#8211; le questioni su cui si appuntano i suoi dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale, e prima di illustrare, in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost., gli argomenti attinenti alla violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, si limita ad asserire in maniera apodittica il contrasto anche con l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 CDFUE, senza circostanziare e motivare in alcun modo le ragioni di tale violazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer giurisprudenza costante di questa Corte deve ritenersi \u0026#171;inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale posta senza un\u0026#8217;adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato\u0026#187; (sentenza n. 252 del 2021 e, da ultimo, sentenze n. 2 del 2023, n. 263, n. 256, n. 253 e n. 128 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, questa Corte esamina, in via prioritaria, le censure sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 2 Cost., per violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, e all\u0026#8217;art. 3 Cost., per intrinseca irragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;unitaria questione, concernente l\u0026#8217;irragionevole compressione del diritto inviolabile all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In via preliminare, occorre brevemente rievocare, tramite l\u0026#8217;evoluzione della giurisprudenza di questa Corte, alcuni tratti del diritto al nome, quale segno distintivo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il \u0026#171;cognome, insieme con il prenome, rappresenta\u0026#187; \u0026#8211; si legge nella sentenza n. 131 del 2022 \u0026#8211; \u0026#171;il nucleo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilit\u0026#224;, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalit\u0026#224; individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale affermazione affonda le proprie radici in una giurisprudenza costituzionale risalente e costante, secondo la quale il nome \u0026#232; \u0026#171;\u0026#8220;autonomo segno distintivo della [\u0026#8230;] identit\u0026#224; personale\u0026#8221; (sentenza n. 297 del 1996), nonch\u0026#233; \u0026#8220;tratto essenziale della [\u0026#8230;] personalit\u0026#224;\u0026#8221; (sentenza n. 268 del 2002; nello stesso senso, sentenza n. 120 del 2001)\u0026#187; (sentenza n. 286 del 2016), \u0026#171;riconosciuto come un \u0026#8220;bene oggetto di autonomo diritto dall\u0026#8217;art. 2 Cost.\u0026#8221; [e, dunque, come] \u0026#8220;diritto fondamentale della persona umana\u0026#8221; (sentenze n. 13 del 1994, n. 297 del 1996 e, da ultimo, sentenza n. 120 del 2001)\u0026#187; (sentenza n. 268 del 2002).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; La correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale si sviluppa secondo una duplice direttrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato \u0026#8211; come questa Corte ha evidenziato (da ultimo, sentenze n. 131 del 2022 e n. 286 del 2016, nonch\u0026#233; ordinanza n. 18 del 2021) \u0026#8211; il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. In particolare, l\u0026#224; dove non vi sia l\u0026#8217;accordo fra i genitori per l\u0026#8217;attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l\u0026#8217;unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, questa Corte (ancora nella citata sentenza n. 131 del 2022) \u0026#8211; non diversamente dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo (in particolare, sentenza 26 ottobre 2021, Le\u0026#243;n Madrid contro Spagna) \u0026#8211; ha affermato che anche l\u0026#8217;ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un altro lato, a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi intorno a quel segno distintivo la sua identit\u0026#224; personale, sicch\u0026#233; proprio nel diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; si radicano le ragioni della tutela del cognome. E tali ragioni emergono anche a fronte di vicende che determinano la possibile o la necessaria acquisizione di un ulteriore cognome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, la possibilit\u0026#224; per il figlio di acquisire un secondo cognome si configura allorch\u0026#233; subentrino l\u0026#8217;accertamento giudiziale o il riconoscimento in via successiva del rapporto di filiazione, nei confronti di chi precedentemente non aveva riconosciuto il figlio. In tale ipotesi l\u0026#8217;art. 262, commi secondo e terzo, cod. civ. rimette al figlio maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; la scelta circa l\u0026#8217;assunzione del nuovo cognome e, ove lo assuma, quella relativa all\u0026#8217;aggiunta, all\u0026#8217;anteposizione o alla sostituzione del precedente cognome. Nel caso, poi, del figlio minore di et\u0026#224;, il legislatore affida la decisione al giudice, \u0026#171;previo ascolto del figlio minore, che abbia compiuto gli anni dodici o anche di et\u0026#224; inferiore ove capace di discernimento\u0026#187; (art. 262, quarto comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto, invece, alla necessit\u0026#224; di assumere un secondo cognome, questa ipotesi si prospetta nel contesto dell\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, la cui disciplina assegna all\u0026#8217;adottato il cognome dell\u0026#8217;adottante, unitamente al suo cognome originario (art. 299, primo comma, cod. civ.). Pure in tale ambito chiaramente si manifesta l\u0026#8217;esigenza di una tutela del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, pronunciandosi su entrambe le discipline sopra richiamate (sull\u0026#8217;art. 262 cod. civ., con la sentenza n. 297 del 1996 e sull\u0026#8217;art. 299, secondo comma, cod. civ, con la sentenza n. 120 del 2001), ha potuto, in particolare, affermare che il diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l\u0026#8217;identit\u0026#224; della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall\u0026#8217;ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe quel cognome si \u0026#232; oramai \u0026#171;radicato nel contesto sociale in cui [l\u0026#8217;interessato] si trova a vivere\u0026#187;, e magari \u0026#232; stato anche \u0026#171;trasme[sso] ai [\u0026#8230;] figli\u0026#187;, precludere \u0026#171;di mantenerlo si risolve in un\u0026#8217;ingiusta privazione di un elemento della sua personalit\u0026#224;, tradizionalmente definito come il diritto \u0026#8220;ad essere se stessi\u0026#8221;\u0026#187;, come rileva questa Corte nella sentenza n. 120 del 2001. Con tale pronuncia \u0026#232; stata, dunque, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, secondo comma, cod. civ., nella parte in cui imponeva all\u0026#8217;adottato maggiorenne, non riconosciuto dai suoi genitori, di assumere il solo cognome dell\u0026#8217;adottante, senza poter mantenere il cognome che gli era stato assegnato dall\u0026#8217;ufficiale di stato civile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce di tali sviluppi della giurisprudenza costituzionale, che fanno emergere la funzione pregnante del cognome quale segno intorno al quale si stratifica l\u0026#8217;identit\u0026#224; della persona, sino a rappresentarla in tutti i suoi rapporti giuridici e sociali, occorre ora verificare se l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., collocato nello specifico contesto dell\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, determini una irragionevole compressione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottando, nella parte in cui impedisce che il cognome dell\u0026#8217;adottante possa essere aggiunto, anzich\u0026#233; anteposto, a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Nella sua formulazione testuale l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. stabilisce che \u0026#171;[l]\u0026#8217;adottato assume il cognome dell\u0026#8217;adottante e lo antepone al proprio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;adottato del cognome dell\u0026#8217;adottante costituisce uno degli effetti tipici dell\u0026#8217;adozione: si tratta del solo effetto di natura personale previsto dalla legge, insieme a quelli patrimoniali, concernenti sia l\u0026#8217;obbligo alimentare reciproco fra adottante e adottato, sia l\u0026#8217;acquisizione da parte dell\u0026#8217;adottato dei diritti successori quale figlio nei confronti dell\u0026#8217;adottante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa ragione giustificatrice di quello che \u0026#232; un doppio cognome in senso tecnico (e non un cognome unico derivante dalla unione dei cognomi del padre e della madre) risiede, dunque, nell\u0026#8217;esigenza di dare visibilit\u0026#224; al legame giuridico che si viene a instaurare con l\u0026#8217;adottante, preservando, al contempo, il cognome originario dell\u0026#8217;adottato, che reca oramai un tratto non obliterabile della sua identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Venendo allora alle censure che solleva il rimettente, esse si appuntano sulla previsione relativa alla automatica anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Tale norma deriva dalla riforma della disciplina dell\u0026#8217;adozione introdotta con la legge n. 184 del 1983, il cui art. 61 ha modificato l\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., stabilendo la \u0026#8220;anteposizione\u0026#8221; del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato, in luogo della sua \u0026#8220;aggiunta\u0026#8221;, soluzione originariamente accolta dal codice civile del 1942, in linea con l\u0026#8217;antecedente codice civile del 1865 (art. 210).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa modifica introdotta con la riforma del 1983 \u0026#232; avvenuta nel contesto di una disciplina ispirata, in generale, alla netta separazione e distinzione fra la regolamentazione inerente l\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; e quella concernente l\u0026#8217;adozione del minorenne. Tuttavia, occorre segnalare che la stessa legge n. 184 del 1983 ha reso applicabili alcune disposizioni codicistiche relative all\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; anche nei riguardi dell\u0026#8217;adozione in casi particolari del minore d\u0026#8217;et\u0026#224; (art. 55 della legge n. 184 del 1983), e fra queste vi \u0026#232; l\u0026#8217;art. 299 cod. civ., che viene, per l\u0026#8217;appunto, riformato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Ebbene, proprio la norma relativa alla anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante rispetto a quello dell\u0026#8217;adottato \u0026#8211; su cui si incentra il presente giudizio \u0026#8211; \u0026#232; stata, in passato, gi\u0026#224; oggetto di scrutinio da parte di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa stessa sentenza, sopra richiamata (punto 5.2.), che ha dichiarato la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, secondo comma, cod. civ. (sentenza n. 120 del 2001), ha reputato non fondata la questione posta con riguardo al primo comma, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE, tuttavia, in quell\u0026#8217;occasione, veniva chiesto a questa Corte di sostituire all\u0026#8217;automatismo dell\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante un eguale e inverso automatismo, che avrebbe riprodotto la regola codificata nel 1942 (e prima ancora nel codice civile del 1865), vale a dire l\u0026#8217;aggiunta del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, in quel caso, ha ridimensionato l\u0026#8217;incidenza dell\u0026#8217;ordine dei cognomi rispetto al diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, e ha rigettato la questione, affermando che la precedenza del cognome dell\u0026#8217;adottante \u0026#171;non appare irrazionale\u0026#187; e non determina una \u0026#171;violazione del diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale\u0026#187; (sentenza n. 120 del 2001).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; A distanza di oltre vent\u0026#8217;anni da quella pronuncia, la questione del contrasto dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, Cost. con gli artt. 2 e 3 Cost. torna a porsi dinanzi a questa Corte con una prospettazione differente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;odierno rimettente non mette in discussione la scelta di fondo operata con la legge n. 184 del 1983, orientata a dare maggiore visibilit\u0026#224; alla riconoscibilit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;. Non viene cio\u0026#232; contestata in s\u0026#233; la regola dell\u0026#8217;anteposizione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ove si tratti dell\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, viene ravvisata una irragionevolezza nella automaticit\u0026#224; e rigidit\u0026#224; del meccanismo, che sacrifica aprioristicamente il diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che l\u0026#8217;ordine dei cognomi riveste senza dubbio un significato tutt\u0026#8217;altro che marginale, tant\u0026#8217;\u0026#232; che il legislatore \u0026#232; intervenuto con la legge n. 184 del 1983 proprio al fine di rovesciare il precedente ordine, la questione posta oggi allo scrutinio di questa Corte \u0026#232; la seguente. Viene, in particolare, chiesto se superi il vaglio della non irragionevolezza la scelta del legislatore che, nel fissare l\u0026#8217;ordine di attribuzione del cognome dell\u0026#8217;adottante a quello all\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, preclude a quest\u0026#8217;ultimo di poter aggiungere, anzich\u0026#233; anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante al proprio, a tutela della sua identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; A fronte di tale questione occorre rilevare che l\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; viene disposta con sentenza (art. 313 cod. civ.), dopo che il tribunale ha verificato \u0026#171;1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute; 2) se l\u0026#8217;adozione conviene all\u0026#8217;adottando\u0026#187; (art. 312 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le condizioni che il tribunale deve accertare vi \u0026#232; il consenso dell\u0026#8217;adottante e dell\u0026#8217;adottando (art. 296 cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAmbo i consensi all\u0026#8217;adozione sono presupposti necessari del provvedimento giudiziale e devono essere espressi nella consapevolezza degli effetti che l\u0026#8217;adozione andr\u0026#224; a produrre. A tal fine, il legislatore richiede che essi siano manifestati personalmente al presidente del tribunale (art. 311 cod. civ.) e prevede che i consensi siano revocabili sino al momento in cui viene emesso il provvedimento giudiziale, a partire dal quale l\u0026#8217;adozione produce gli effetti stabiliti dalla legge (art. 298, commi primo e secondo, in coordinamento con l\u0026#8217;art. 313, primo comma, cod. civ.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, gli effetti dell\u0026#8217;adozione si producono in conseguenza della sentenza e sono quelli disposti dal legislatore, ma il provvedimento giudiziale non pu\u0026#242; essere emesso se manca il presupposto costituito dal consenso all\u0026#8217;adozione sia dell\u0026#8217;adottante sia dell\u0026#8217;adottando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVenendo ora all\u0026#8217;effetto rappresentato dall\u0026#8217;attribuzione del cognome dell\u0026#8217;adottante all\u0026#8217;adottato, che \u0026#232; il segno del vincolo giuridico che sorge fra i due, occorre verificare se, con esclusivo riferimento all\u0026#8217;ordine con cui il cognome dell\u0026#8217;adottante si unisce a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, si giustifichi \u0026#8211; in considerazione degli interessi coinvolti \u0026#8211; che il legislatore abbia previsto un rigido automatismo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, da un lato, l\u0026#8217;ordine con cui il cognome dell\u0026#8217;adottante si unisce a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; incide sul diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale di quest\u0026#8217;ultimo, che \u0026#232; associato al suo originario cognome; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identit\u0026#224; dell\u0026#8217;adottante \u0026#8211; il suo cognome \u0026#8211; che viene assunto dall\u0026#8217;adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, dunque, l\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all\u0026#8217;identit\u0026#224; personale attraverso l\u0026#8217;aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell\u0026#8217;adottante al proprio e se anche l\u0026#8217;adottante \u0026#232; favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all\u0026#8217;adozione, \u0026#232; irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Del resto, che un meccanismo rigido nella determinazione dell\u0026#8217;ordine di attribuzione del cognome dell\u0026#8217;adottante all\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; sia lesivo degli artt. 2 e 3 Cost. \u0026#232; ulteriormente avvalorato dalla considerazione che l\u0026#8217;istituto dell\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; \u0026#232; in grado attualmente di abbracciare ipotesi varie e differenziate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che l\u0026#8217;adozione produce, sulla base del dettato normativo, effetti giuridici che \u0026#8211; come si \u0026#232; gi\u0026#224; precisato (punto 6.1.) \u0026#8211; sono limitati alla trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze che si apprezzano sul piano della disciplina relativa agli alimenti e alle successioni; effetti, dunque, ben diversi rispetto a quelli dell\u0026#8217;adozione piena e dell\u0026#8217;adozione in casi particolari, incentrati sulla cura del minore e sulla tutela del suo preminente interesse (sentenza n. 79 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, i pur limitati effetti giuridici propri dell\u0026#8217;istituto hanno dato spazio, nell\u0026#8217;evoluzione dei costumi sociali, al soddisfacimento di molteplici esigenze che si sono riflesse nell\u0026#8217;evoluzione giurisprudenziale, lasciando trasparire una variet\u0026#224; di possibili funzioni, anche solidaristiche, cui l\u0026#8217;istituto pu\u0026#242; assolvere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio questa Corte ha inteso assecondare tali nuove funzioni, ammettendo, con le sentenze n. 245 del 2004 e n. 557 del 1988, l\u0026#8217;adozione di persone maggiori d\u0026#8217;et\u0026#224; anche da parte di chi abbia figli nati nel matrimonio o fuori del matrimonio, purch\u0026#233; maggiorenni e consenzienti, e riconoscendo l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; al loro assenso della disciplina prevista dall\u0026#8217;art. 297, secondo comma, cod. civ. (sentenza n. 345 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl contempo, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; stata chiamata di frequente a confrontarsi con il ricorso all\u0026#8217;istituto in esame quale strumento che consente di dare una forma giuridica al rapporto tra il figlio maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; e il coniuge (o il convivente) del genitore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEmerge, in sostanza, un chiaro dato sociale, che rileva a prescindere dai problemi connessi con le spinte verso un ulteriore ampliamento dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3462, con riguardo all\u0026#8217;adozione della persona interdetta; sentenza 3 febbraio 2006, n. 2426, relativa all\u0026#8217;adozione da parte di chi abbia figli minorenni; sentenze 3 aprile 2020, n. 7667 e 14 gennaio 1999, n. 354, che si sono espresse sul divario di et\u0026#224; tra adottante e adottando).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adozione della persona maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; non solo sottende un imprescindibile movente personalistico implicito nella scelta di trasmettere sia il proprio cognome sia il proprio patrimonio all\u0026#8217;adottato, ma \u0026#232; in grado altres\u0026#236; di assecondare istanze di tipo solidaristico, variamente declinate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDentro il suo ampio perimetro, l\u0026#8217;adozione del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; pu\u0026#242; accogliere: il caso dell\u0026#8217;adottando maggiorenne, che gi\u0026#224; viveva nel nucleo familiare di chi lo adotta, in ragione di un affidamento non temporaneo deciso nel momento in cui era minorenne, o ancora quello del figlio maggiorenne del coniuge (o del convivente) dell\u0026#8217;adottante che vive in quel nucleo familiare. Parimenti, pu\u0026#242; ricomprendere situazioni in cui persone, spesso anziane, confidano in un rafforzamento \u0026#8211; grazie all\u0026#8217;adozione \u0026#8211; del vincolo solidaristico che si \u0026#232; di fatto gi\u0026#224; instaurato con l\u0026#8217;adottando, oppure che vogliono semplicemente dare continuit\u0026#224; al proprio cognome e al proprio patrimonio, creando un legame giuridico con l\u0026#8217;adottando, con cui, di norma, hanno consolidato un rapporto affettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRisulta allora evidente come proprio la latitudine dell\u0026#8217;istituto \u0026#8211;esemplificativamente evocata \u0026#8211; renda ulteriormente palese l\u0026#8217;irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa rigidit\u0026#224; di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identit\u0026#224; personale dell\u0026#8217;adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l\u0026#8217;istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identit\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;adottando maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224; pu\u0026#242; essere una persona per la quale \u0026#232; importante l\u0026#8217;anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell\u0026#8217;adottante, nei casi in cui la sua identit\u0026#224; sia fortemente correlata al cognome originario. Quest\u0026#8217;ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilit\u0026#224; nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali; cos\u0026#236; come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eE non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all\u0026#8217;adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell\u0026#8217;adottante, potrebbero emergere ragioni tali da giustificare l\u0026#8217;anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l\u0026#8217;identit\u0026#224; del maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In definitiva, \u0026#232; irragionevole e lesivo dell\u0026#8217;identit\u0026#224; personale, e, dunque, contrasta con gli artt. 2 e 3 Cost., non consentire al giudice \u0026#8211; con la sentenza che fa luogo all\u0026#8217;adozione \u0026#8211; di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, pertanto, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; assorbita la censura sollevata dal rimettente in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel perimetro della questione prospettata a questa Corte non rientra l\u0026#8217;adozione in casi particolari del minore d\u0026#8217;et\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anzich\u0026#233; di anteporre, il cognome dell\u0026#8217;adottante a quello dell\u0026#8217;adottato maggiore d\u0026#8217;et\u0026#224;, se entrambi nel manifestare il consenso all\u0026#8217;adozione si sono espressi a favore di tale effetto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299, primo comma, cod. civ. sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea, dalla Corte d\u0026#8217;appello di Salerno, sezione civile, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 4 luglio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20230704145221.pdf","oggetto":"Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell\u0027adottato - Anteposizione del cognome dell\u0027adottante rispetto a quello proprio dell\u0027adottato.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45621","titoletto":"Nome - In genere - Nucleo dell\u0027identità giuridica e sociale della persona, costituito dal prenome e dal cognome - Necessità che rifletta il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale - Effetti dell\u0027attribuzione - Segno distintivo dell\u0027identità personale, anche a prescindere dalla correlazione con lo status filiationis. (Classif. 161001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl cognome, insieme con il prenome, rappresenta il nucleo dell’identità giuridica e sociale della persona: le conferisce identificabilità, nei rapporti di diritto pubblico, come di diritto privato, e incarna la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati. Il nome infatti è autonomo segno distintivo della identità personale, nonché tratto essenziale della personalità, riconosciuto come un bene oggetto di autonomo diritto dall’art. 2 Cost. e, dunque, come diritto fondamentale della persona umana. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; S. 268/2002 - mass. 27097; S. 297/1996 - mass. 22689\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa correlazione fra il diritto al nome (composto dal prenome e dal cognome) e la tutela dell’identità personale è tale che il cognome riflette il tratto identitario costituito dal doppio vincolo genitoriale e, pertanto, nel rispetto degli artt. 2 e 3 Cost., tale profilo deve proiettarsi sul cognome del figlio in un modo conforme al principio di eguaglianza fra i genitori. Là dove non vi sia l’accordo fra i genitori per l’attribuzione del cognome di uno di loro e operi la regola suppletiva che compone l’unitario cognome del figlio con quello del padre e con quello della madre, anche l’ordine dei cognomi, profilo non certo marginale, deve rispettare il principio di eguaglianza tra i genitori. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 131/2022 - mass. 44782; S. 286/2016 - mass. 39316; O. 18/2021 - mass. 43561\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl diritto al nome, nel divenire autonomo segno distintivo dell’identità personale, attrae una tutela che finisce per poter prescindere dalla correlazione con lo \u003cem\u003estatus filiationis\u003c/em\u003e. Il cognome originario, intorno al quale si sia venuta a costruire l’identità della persona, va protetto anche ove sia stato assegnato dall’ufficiale di stato civile, in difetto del riconoscimento del figlio da parte dei genitori. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 297/1996 - mass. 22689\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45622","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45622","titoletto":"Adozione e affidamento - Adozione di maggiorenni - Cognome dell\u0027adottato - Possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell\u0027adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato - Esclusione - Irragionevole violazione dell\u0027identità personale - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 006002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2 e 3 Cost., l’art. 299, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La disposizione censurata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, comprime irragionevolmente il diritto inviolabile all’identità personale, che inizia progressivamente a stratificarsi e a consolidarsi a partire dal momento in cui la persona assume il proprio cognome, unitamente al prenome, quale suo segno distintivo. E se l’attribuzione all’adottato del cognome dell’adottante costituisce uno degli effetti tipici dell’adozione – vista l’esigenza di dare visibilità al legame giuridico che si viene a instaurare con l’adottante – la scelta del legislatore che preclude all’adottato di poter aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante al proprio, contrasta con la tutela della sua identità personale. Da un lato, infatti, l’ordine con cui il cognome dell’adottante si unisce a quello dell’adottato maggiore d’età incide sul diritto alla sua identità personale; da un altro lato, il medesimo ordine condiziona il rilievo attribuito al frammento di identità dell’adottante – il suo cognome – che viene assunto dall’adottato, onde rappresentare il nuovo vincolo giuridico. Se, dunque, l’adottato maggiore d’età ha esigenza di veder tutelato il suo diritto all’identità personale attraverso l’aggiunta, in luogo della anteposizione, del cognome dell’adottante al proprio – tenuto conto anche che tale tipo di adozione della persona maggiore d’età è sorretta da istanze di tipo solidaristico, variamente declinate – e se anche l’adottante è favorevole a tale ordine, che non incide sul suo consenso all’adozione, è irragionevole non consentire che la sentenza di adozione possa disporre il citato effetto. Risulta allora evidente come proprio la latitudine dell’istituto renda ulteriormente palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, che rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l’istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 120/2001 - mass. 26183; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45623","numero_massima_precedente":"45621","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45623","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di adeguata illustrazione delle ragioni delle censure (nel caso di specie: inammissibilità della questione avente ad oggetto la disciplina dell\u0027adozione di maggiorenni, laddove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell\u0027adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato, promossa in riferimento a parametri evocati in modo apodittico). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eDeve ritenersi inammissibile la questione di legittimità costituzionale posta senza un’adeguata ed autonoma illustrazione, da parte del giudice rimettente, delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro evocato. (\u003c/span\u003e\u003cem\u003ePrecedenti: S. 252/2021 - mass. 44435; S. 2/2023 - mass. 45266; S. 263/2022 - mass. 45243; S. 256/2022 - mass. 45199; S. 253/2022 - mass. 45225; S. 128/2022 - mass. 44943\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, perché priva di qualsivoglia autonoma argomentazione, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dalla Corte d’appello di Salerno, sez. civile, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, nonché all’art. 7 CFDUE – dell’art. 299, primo comma, cod. civ.\u003c/span\u003e, \u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003eladdove non prevede la possibilità, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché anteporre, il cognome dell’adottante, nel caso di consenso tra adottante e adottato. Il giudice \u003c/span\u003e\u003cem style\u003d\"color: black;\"\u003ea quo\u003c/em\u003e\u003cspan style\u003d\"color: black;\"\u003e, nell’enunciare – nel corpo della motivazione – le questioni su cui si appuntano i suoi dubbi di legittimità costituzionale, e prima di illustrare, in riferimento all’art. 2 Cost., gli argomenti attinenti alla violazione del diritto all’identità personale, si limita ad asserire in maniera apodittica il contrasto anche con gli altri parametri evocati, senza circostanziare e motivare in alcun modo le ragioni di tale violazione).\u003c/span\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45622","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice civile","data_legge":"","numero":"","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43021","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 135/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2357","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44030","autore":"Bartolucci L.","titolo":"L’anteposizione del cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età. Nota a Corte cost., sentenza n. 135 del 2023","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.associazionedeicostituzionalisti.osservatorio.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44029_2023_135.pdf","nome_file_fisico":"135_2023_+2_Bartolucci.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43237","autore":"Bonolini G.","titolo":"Il cognome dell\u0027adottato maggiore di età","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Famiglia e diritto","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.120 - A.435","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45297","autore":"Cinque M.","titolo":"La “nuova” adozione del maggiorenne a servizio della genitorialità di fatto","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1484","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43461","autore":"Covino F.","titolo":"Nel diritto all\u0027identità personale si radica la tutela del cognome dell\u0027adottato maggiorenne","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43462","autore":"Ingenito C.","titolo":"Identità, cognome e consenso nell\u0027adozione del figlio maggiore di età","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44416","autore":"Troiano S.","titolo":"Automatismo vs. libertà di scelta nella determinazione del cognome dell\u0027adottato maggiore di età","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La nuova giurisprudenza civile commentata","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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