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M., con ordinanza del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 24 maggio 2024, iscritta al n. 133 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, prima sezione penale, in composizione monocratica, ha sollevato, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la medesima ordinanza, in via subordinata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 17 e 21 Cost., questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 339 cod. pen., nella parte in cui non esclude, per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 338 dello stesso codice, l\u0026#8217;aggravante della commissione nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico \u0026#171;ove si tratti di manifestazioni di natura politica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente espone di essere chiamato a giudicare dell\u0026#8217;imputazione di resistenza aggravata a un pubblico ufficiale, ascritta ad A. M., ai sensi degli artt. 337 e 339 cod. pen., la quale avrebbe pi\u0026#249; volte toccato con un dito il torace di un agente della Polizia di Stato, infine colpendolo con uno schiaffo al volto, per opporsi a un atto del suo ufficio, consistente nell\u0026#8217;impedirle l\u0026#8217;accesso a una manifestazione politica, svoltasi nell\u0026#8217;ottobre 2019, la cui struttura ospitante aveva gi\u0026#224; raggiunto la capienza massima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Riqualificato il fatto come violenza a un pubblico ufficiale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 336, primo comma, cod. pen., il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e assume la sussistenza di elementi idonei all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;esimente della particolare tenuit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDeduce infatti che A. M., incensurata, \u0026#232; \u0026#171;donna di corporatura minuta\u0026#187;, gi\u0026#224; affetta da \u0026#171;patologia oncologica\u0026#187;, e ha quindi agito con forza evidentemente modesta, \u0026#171;non per turbare il regolare svolgimento della manifestazione in corso, bens\u0026#236; al fine di partecipare alla stessa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA parere del rimettente, escludendo in modo assoluto l\u0026#8217;applicazione della causa di non punibilit\u0026#224; quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen. commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni, l\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. violerebbe il principio di ragionevolezza sancito dall\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo della comparazione con altri titoli di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferendosi alla valutazione di non omogeneit\u0026#224; dei \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021 \u0026#8211; che ha respinto analoga censura \u0026#8211;, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dichiara di \u0026#171;sottoporre nuovamente alla Corte la questione indicando diversi \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSegnala quindi, come fattispecie di gravit\u0026#224; pari o maggiore rispetto a quella oggetto del giudizio principale, e tuttavia ammesse all\u0026#8217;esimente ex art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.: la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, prevista dall\u0026#8217;art. 338, primo comma, cod. pen.; la resistenza alla forza armata, prevista dall\u0026#8217;art. 143 del codice penale militare di pace; la violenza o minaccia nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola, ovvero in danno degli esercenti le professioni sanitarie e attivit\u0026#224; ausiliarie, prevista dagli artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e) e 11-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e), cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Riguardo alla questione subordinata, il Tribunale di Firenze rammenta che l\u0026#8217;aggravante della commissione del reato \u0026#171;nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico\u0026#187; \u0026#232; stata aggiunta nel primo comma dell\u0026#8217;art. 339 cod. pen. dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53 (Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2019, n. 77.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer il rimettente, tale aumento di pena, \u0026#171;correlato al compimento del reato nel corso della manifestazione, si traduce in una punizione della stessa manifestazione \u0026#8211; in violazione degli artt. 17 e 21 della Costituzione, ai sensi dei quali la libert\u0026#224; di riunione e la libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero costituiscono diritti fondamentali \u0026#8211; nella misura in cui la realizzazione del reato nel corso della manifestazione non comporta di per s\u0026#233; una maggior offesa al bene giuridico tutelato\u0026#187;; con specifico riferimento ai delitti ex artt. 336 e 337 cod. pen., \u0026#171;il normale funzionamento della pubblica amministrazione non pare leso maggiormente per il fatto che le condotte incriminate ai citati articoli siano tenute nel corso di manifestazioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon escludendo dal campo di applicazione dell\u0026#8217;aggravante le \u0026#171;manifestazioni di natura politica\u0026#187;, la norma censurata violerebbe dunque gli evocati parametri \u0026#8211; artt. 3, 17 e 21 Cost. \u0026#8211; per ragioni analoghe a quelle evidenziate dalla sentenza n. 119 del 1970, con la quale questa Corte dichiar\u0026#242; costituzionalmente illegittima l\u0026#8217;aggravante del reato di danneggiamento per commissione da parte di lavoratori in sciopero o datori di lavoro in serrata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La questione principale sarebbe inammissibile per non aver il rimettente illustrato \u0026#171;le ragioni specifiche in base alle quali sarebbe impedito al legislatore di selezionare le ipotesi di applicazione dell\u0026#8217;esimente di particolare tenuit\u0026#224; in rapporto al titolo del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione subordinata mancherebbe di rilevanza, poich\u0026#233; il fatto oggetto del giudizio principale non si sarebbe verificato \u0026#8211; come prevede la norma censurata \u0026#8211; \u0026#171;nel corso\u0026#187; di una manifestazione pubblica, bens\u0026#236; \u0026#171;al di fuori del polo congressuale (luogo aperto al pubblico) in cui era in corso la manifestazione politica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, la questione principale sarebbe non fondata, non essendo gli argomenti esposti nella citata sentenza n. 30 del 2021 superati dall\u0026#8217;indicazione degli ulteriori \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e da parte del rimettente, tutti \u0026#171;sprovvisti dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; necessaria a impostare il giudizio comparativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione subordinata sarebbe del pari non fondata, prevedendo la norma censurata un\u0026#8217;aggravante per reati di violenza e minaccia, sull\u0026#8217;indiscutibile presupposto che il diritto di manifestare debba essere sempre esercitato in modo pacifico.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 133 del 2024), il Tribunale di Firenze ha sollevato questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui stabilisce che l\u0026#8217;offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del giudice rimettente, l\u0026#8217;esclusione di tale fattispecie dal perimetro applicativo dell\u0026#8217;esimente di particolare tenuit\u0026#224; del fatto violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., essendovi altri titoli di reato che, pur di uguale o maggiore gravit\u0026#224;, in quel perimetro rientrano.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSono portate in comparazione la violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 cod. pen.), la resistenza alla forza armata (art. 143 cod. pen. mil. pace) e la violenza o minaccia nei confronti del personale scolastico o sanitario (artt. 336, secondo comma, 337, 61, primo comma, numeri 11-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e e 11-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e, cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e si duole pertanto di non poter riconoscere la causa di non punibilit\u0026#224; riguardo all\u0026#8217;imputazione ascritta a una donna incensurata, la quale avrebbe compiuto un gesto occasionale di violenza irrisoria nei confronti di un agente di polizia che le impediva di accedere, per motivi di capienza della struttura, al luogo di svolgimento di una manifestazione politica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Intervenuto in giudizio tramite l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione giacch\u0026#233; competerebbe al legislatore selezionare le ipotesi di applicazione dell\u0026#8217;esimente di particolare tenuit\u0026#224; del fatto anche in rapporto al titolo del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata, poich\u0026#233; il rimettente non contesta che il legislatore abbia una larga discrezionalit\u0026#224; nel definire i presupposti e i limiti applicativi dell\u0026#8217;esimente, ma denuncia che il legislatore tale discrezionalit\u0026#224; abbia esercitato in modo manifestamente irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Giova premettere una breve illustrazione dell\u0026#8217;evoluzione della norma oggetto di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.1.\u0026#8211; Per il testo originario dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2015, n. 28, recante \u0026#171;Disposizioni in materia di non punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto, a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1, lettera \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), della legge 28 aprile 2014, n. 67\u0026#187;, la punibilit\u0026#224; poteva essere esclusa, a ragione della particolare tenuit\u0026#224; del fatto, nei reati con pena detentiva massima non superiore a cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon erano previste le cosiddette eccezioni nominative, cio\u0026#232; in base al titolo di reato, ma era stabilito che l\u0026#8217;offesa non potesse essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando l\u0026#8217;autore avesse agito per motivi abietti o futili, o con crudelt\u0026#224;, anche in danno di animali, o avesse adoperato sevizie o profittato della minorata difesa della vittima, anche in riferimento all\u0026#8217;et\u0026#224; della stessa, o quando la condotta avesse cagionato, o dalla stessa fossero derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione nominativa per i reati ex artt. 336 e 337 cod. pen. \u0026#8211; ovvero, per la violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e per la resistenza a un pubblico ufficiale \u0026#8211; \u0026#232; stata introdotta dall\u0026#8217;art. 16, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del d.l. n. 53 del 2019, come convertito, con riferimento all\u0026#8217;ipotesi in cui tali reati fossero commessi nei confronti di qualunque pubblico ufficiale nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento generico al pubblico ufficiale \u0026#232; stato sostituito da quello specifico all\u0026#8217;ufficiale o agente di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria dall\u0026#8217;art. 7, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 (Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 391-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 588 del codice penale, nonch\u0026#233; misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all\u0026#8217;utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libert\u0026#224; personale), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 173.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.2.\u0026#8211; Con la sentenza n. 30 del 2021, questa Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale per violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalit\u0026#224; e finalismo rieducativo della pena, sollevate a proposito dell\u0026#8217;esclusione della causa di non punibilit\u0026#224; riguardo al delitto di resistenza a pubblico ufficiale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale sentenza si \u0026#232; osservato che \u0026#171;[l]a scelta legislativa di escludere dal campo di applicazione dell\u0026#8217;esimente di tenuit\u0026#224; il reato di resistenza a pubblico ufficiale non \u0026#232; manifestamente irragionevole, poich\u0026#233; viceversa corrisponde all\u0026#8217;individuazione discrezionale di un bene giuridico complesso, ritenuto meritevole di speciale protezione\u0026#187;, in quanto inclusivo sia del regolare funzionamento della pubblica amministrazione, sia della sicurezza e libert\u0026#224; di determinazione delle persone fisiche esercenti le pubbliche funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; altres\u0026#236; evidenziato che \u0026#171;[i] \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e addotti dai rimettenti nella prospettiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187; \u0026#8211; ovvero, l\u0026#8217;abuso d\u0026#8217;ufficio, il rifiuto di atti d\u0026#8217;ufficio e l\u0026#8217;interruzione di pubblico servizio \u0026#8211; \u0026#171;risultano sprovvisti dell\u0026#8217;omogeneit\u0026#224; necessaria a impostare il giudizio comparativo\u0026#187;, trattandosi di fattispecie delittuose che, \u0026#171;per quanto incidano anch\u0026#8217;esse sul regolare funzionamento della pubblica amministrazione, non vedono tuttavia direttamente coinvolta la sicurezza e la libert\u0026#224; della persona fisica esercente la funzione pubblica, intesa quale soggetto passivo del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnaloga questione, esaminata da questa Corte dopo la pronuncia della sentenza n. 30 del 2021, \u0026#232; stata dichiarata manifestamente infondata, con l\u0026#8217;ordinanza n. 82 del 2022, rilevandosi che gli ulteriori \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e, indicati nei titoli di reato ex artt. 342 e 353 cod. pen., sono \u0026#171;palesemente eterogenei rispetto alla fattispecie delittuosa della resistenza a pubblico ufficiale, in quanto, da un lato, l\u0026#8217;oltraggio a corpo politico, amministrativo o giudiziario non ha tra i suoi elementi costitutivi la violenza o la minaccia, dall\u0026#8217;altro, la turbativa d\u0026#8217;asta ha un\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica peculiare, circoscritta alle determinazioni negoziali della pubblica amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.3.\u0026#8211; Una cesura profonda nella disciplina della causa di non punibilit\u0026#224; ex art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#232; stata determinata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, tale riforma ha mutato il paradigma nella definizione dello spazio operativo dell\u0026#8217;esimente, poich\u0026#233; ne ha traslato il limite dal massimo edittale di pena (non superiore a cinque anni di reclusione) al minimo (non superiore a due anni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe \u0026#232; derivata l\u0026#8217;inclusione nell\u0026#8217;area applicativa della causa di non punibilit\u0026#224; di molti titoli di reato, con minimo edittale non superiore a due anni, che anteriormente erano dalla stessa esclusi a ragione del massimo edittale, superiore a cinque anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta estensione \u0026#232; stata bilanciata dall\u0026#8217;introduzione di nuove eccezioni nominative, dettagliate nel novellato terzo comma dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., il cui numero 2) ribadisce comunque l\u0026#8217;eccezione anteriore per i delitti previsti dagli artt. 336 e 337 dello stesso codice, quando il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio delle proprie funzioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.4.\u0026#8211; Per effetto della riforma del 2022, \u0026#232; entrato nel campo di applicazione dell\u0026#8217;esimente di particolare tenuit\u0026#224; il reato di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, poich\u0026#233; esso \u0026#232; punito dall\u0026#8217;art. 338 cod. pen. con la reclusione da uno a sette anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnteriormente, questo titolo di reato, avendo un massimo edittale superiore a cinque anni di reclusione, non aveva accesso all\u0026#8217;esimente ex art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., accesso che ha invece conseguito con la novella, in ragione del minimo edittale non superiore a due anni e dell\u0026#8217;omessa menzione tra le eccezioni nominative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La comparazione tra le fattispecie ex artt. 336 e 337 cod. pen., da un lato, e quella ex art. 338 cod. pen., dall\u0026#8217;altro, evidenzia un profilo di manifesta irragionevolezza, quanto all\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224;, esattamente colto dal giudice rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.1.\u0026#8211; I reati di cui agli artt. 336, primo comma, e 337, primo comma, cod. pen., puniti con la reclusione da sei mesi a cinque anni, hanno quali elementi costitutivi l\u0026#8217;uso della violenza o minaccia in danno del pubblico ufficiale e la finalit\u0026#224; di alterazione dell\u0026#8217;azione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI medesimi elementi sono propri della figura delittuosa di cui all\u0026#8217;art. 338 cod. pen., con la specificit\u0026#224; che la violenza o minaccia \u0026#232; qui rivolta ai danni di un\u0026#8217;autorit\u0026#224; pubblica costituita in collegio, il che giustifica una forbice edittale pi\u0026#249; severa, cos\u0026#236; nel minimo (un anno di reclusione), come nel massimo (sette anni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer effetto dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge 3 luglio 2017, n. 105 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti), questo trattamento sanzionatorio riguarda anche l\u0026#8217;ipotesi in cui la condotta ex art. 338 cod. pen. sia tenuta contro singoli componenti del corpo politico, amministrativo o giudiziario, ma sempre in quanto il singolo \u0026#232; proiezione del collegio, quindi ancora in un contesto di maggiore gravit\u0026#224; rispetto alla fattispecie individuale di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, infatti, collega la maggiore severit\u0026#224; della pena di cui all\u0026#8217;art. 338 cod. pen. alla direzione della violenza o minaccia contro l\u0026#8217;unit\u0026#224; dell\u0026#8217;organo pubblico collettivo (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 22 febbraio-24 settembre 2018, n. 40981; poi, in senso analogo, sesta sezione penale, sentenza 27 aprile-10 novembre 2023, n. 45506).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.2.\u0026#8211; \u0026#200; manifestamente irragionevole che la causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto sia ammessa per il reato pi\u0026#249; grave, in danno dell\u0026#8217;agente pubblico collegiale, e viceversa esclusa per il reato meno grave, in danno dell\u0026#8217;agente pubblico individuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore stesso, attraverso la ricordata diversificazione degli estremi edittali, ha definito nei predetti termini comparativi la relazione tra le fattispecie considerate, e non pu\u0026#242; quindi, senza cadere in una manifesta incongruenza, disconoscerla agli effetti della particolare tenuit\u0026#224; del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale rilievo non muta ove pure si consideri la sopravvenienza dell\u0026#8217;art. 19, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonch\u0026#233; di vittime dell\u0026#8217;usura e di ordinamento penitenziario), convertito nella legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha inserito negli artt. 336 e 337 cod. pen. un comma finale laddove \u0026#232; previsto l\u0026#8217;aumento della pena \u0026#171;fino alla met\u0026#224;\u0026#187; qualora il fatto di violenza o minaccia sia commesso nei confronti di \u0026#8211; o per opporsi a \u0026#8211; un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi di un\u0026#8217;aggravante a effetto speciale, essa rileva ai fini della determinazione del minimo edittale per l\u0026#8217;esimente di particolare tenuit\u0026#224; (art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, quinto comma, cod. pen.), e tuttavia la stessa non \u0026#232; in grado di elevare il minimo di sei mesi, stabilito per i reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., oltre quello di un anno, stabilito per il reato di cui all\u0026#8217;art. 338 dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePerdura quindi la manifesta irragionevolezza della non operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;esimente per il reato meno grave a fronte della sua applicabilit\u0026#224; al reato pi\u0026#249; grave.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa nuova aggravante di cui all\u0026#8217;ultimo comma degli artt. 336 e 337 cod. pen. (ferma l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; al caso di specie per il canone del \u003cem\u003efavor rei\u003c/em\u003e) pu\u0026#242; astrattamente incidere sulla comparazione con alcuni ulteriori \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e dedotti dal Tribunale di Firenze: da un lato, la resistenza alla forza armata militare, che nella forma semplice ha tuttora il minimo edittale di sei mesi e non \u0026#232; stata interessata dall\u0026#8217;introduzione di un\u0026#8217;aggravante a effetto speciale; dall\u0026#8217;altro lato, i delitti commessi con violenza o minaccia in danno del personale sanitario e scolastico, essendo quella di cui ai numeri 11-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e) e 11-\u003cem\u003enovies\u003c/em\u003e) dell\u0026#8217;art. 61, primo comma, cod. pen. un\u0026#8217;aggravante a effetto comune, non computabile ai fini dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta viceversa intatta la discrasia emergente dal raffronto, condotto sui minimi edittali, rispetto alla violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, di cui all\u0026#8217;art. 338 cod. pen., e la conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;esclusione dei reati di cui agli artt. 336 e 337 cod. pen., se commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o polizia giudiziaria, dall\u0026#8217;ambito di operativit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;accertamento di questa ragione di illegittimit\u0026#224; costituzionale esime dal considerare l\u0026#8217;ulteriore profilo prospettato dal rimettente, concernente la comparazione con la fattispecie caratterizzata dall\u0026#8217;aggravante a effetto speciale \u0026#8211; introdotta dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e della legge 4 marzo 2024, n. 25 (Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico) \u0026#8211; della violenza o minaccia commessa dal genitore o tutore dell\u0026#8217;alunno nei confronti del personale scolastico, di cui al secondo comma dell\u0026#8217;art. 336 cod. pen., esimibile ai sensi dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. in quanto non contemplata da un\u0026#8217;eccezione nominativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Non coglie nel segno la difesa statale quando argomenta la tesi della non fondatezza dell\u0026#8217;odierna questione evocando la \u003cem\u003eratio decidendi\u003c/em\u003e espressa da questa Corte nella sentenza n. 30 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa connotazione plurioffensiva che in tale sentenza \u0026#232; stata riconosciuta ai reati previsti dagli artt. 336 e 337 cod. pen. appartiene altres\u0026#236; al reato descritto dall\u0026#8217;art. 338 dello stesso codice, e con una pregnanza maggiore, ove si consideri che da quest\u0026#8217;ultimo delitto possono essere lese collettivamente pi\u0026#249; persone, e incise funzioni costituzionali, come quella legislativa (secondo comma del medesimo art. 338, inserito dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, della legge n. 105 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDunque, ribadita la sostanza della precedente decisione, questa Corte non pu\u0026#242; che rilevare l\u0026#8217;irrazionalit\u0026#224; venutasi a creare dopo di essa, per effetto del mutato quadro normativo e delle comparazioni che lo stesso impone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene non possa escludersi che rifletta un mero difetto di coordinamento, la rilevata distonia normativa va comunque a scapito del reo, anche sul piano della funzione rieducativa della pena, quest\u0026#8217;ultima esigendo un assetto razionale dell\u0026#8217;intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Deve essere quindi dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta assorbita la questione, sollevata dal Tribunale di Firenze in via subordinata, relativa alla circostanza aggravante della commissione della violenza o minaccia nel corso di una manifestazione in luogo pubblico o aperto al pubblico, ai sensi dell\u0026#8217;art. 339, primo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 novembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Esclusione della punibilit\u0026#224; per particolare tenuit\u0026#224; del fatto - Previsione che l\u0027offesa non pu\u0026#242; essere ritenuta di particolare tenuit\u0026#224; quando si procede per i delitti previsti dall\u0026#8217;art. 336 codice penale (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale) e dall\u0026#8217;art. 337 codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale), se il fatto \u0026#232; commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell\u0027esercizio delle proprie funzioni - Irragionevolezza a fronte dell\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della causa di non punibilit\u0026#224; in questione con riguardo ai reati di cui all\u0026#8217;art. 338, primo comma, codice penale (Violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti) e all\u0026#8217;art. 143 codice penale militare di pace (Resistenza alla forza armata) e agli stessi delitti ex artt. 336 e 337 codice penale nell\u0026#8217;ipotesi in cui il reato sia commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale della scuola nonch\u0026#233; nell\u0026#8217;ipotesi in cui il reato sia commesso in danno di esercenti professioni sanitarie e sociosanitarie nonch\u0026#233; di chiunque svolga attivit\u0026#224; ausiliarie di cura, assistenza o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni.\nIn subordine: Circostanze aggravanti ex art. 339 codice penale - Previsione che le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate se la violenza o la minaccia \u0026#232; commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, anche ove si tratti di manifestazioni di natura politica - Lesione della libert\u0026#224; di riunione e della libert\u0026#224; di manifestazione del pensiero - Disparit\u0026#224; di trattamento in considerazione del fatto che circostanze analoghe non sono state previste con riguardo ad altri reati, quali i reati contro la persona e taluni reati dei pubblici ufficiali.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46999","titoletto":"Reati e pene – Cause di non punibilità – Particolare tenuità del fatto – Applicabilità quando si procede per i delitti di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale e agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni – Esclusione – Irragionevolezza – Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen., nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. La disciplina censurata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., è manifestamente irragionevole, poiché esclude per i delitti di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, se commessi nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni, la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto che è invece ammessa – dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 – per il delitto di violenza o minaccia a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, reato più grave in quanto rivolto in danno di un agente pubblico collegiale e per questo punito più severamente. Per effetto del nuovo quadro normativo, è quindi venuta a determinarsi una distonia che ridonda a scapito del reo, anche sul piano della finalità rieducativa della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 30/2021 - mass. 43628; O. 82/2022 - mass. 44660\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"47000","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"131","specificazione_articolo":"bis","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"47000","titoletto":"Reati e pene – Cause di non punibilità – Necessità, in ossequio alla funzione rieducativa della pena, di un assetto razionale della relativa disciplina. (Classif. 210010).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione rieducativa della pena esige un assetto razionale dell’intera disciplina sanzionatoria, inclusiva delle cause esimenti.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46999","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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