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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Maria Alessandra SANDULLI, Roberto Nicola CASSINELLI, Francesco Saverio MARINI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4 giugno 2024, depositato in cancelleria il successivo 5 giugno, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2024 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 giugno 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Maria Luisa Spina per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Nicola Dumas per la Regione siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso depositato il 5 giugno 2024 e iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2024, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, della Costituzione e in relazione all\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), che introduce modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge della Regione siciliana 5 luglio 2004, n. 10 (Interventi urgenti per il settore lapideo e disposizioni per il riequilibrio del prezzo della benzina nelle isole minori), sostituendone integralmente il comma 3.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il ricorso afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;art. 14 della suddetta legge prevede, al comma 2, modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge regionale Sicilia 5 luglio 2004, n. 10, in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, sostituendone integralmente il comma 3, che prevede ora una nuova disciplina in forza della quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava (relative alle attivit\u0026#224; che ricadono nelle aree di cui al Piano Regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio e non, rientranti nelle procedure di rinnovo delle predette autorizzazioni, purch\u0026#233; insistenti su aree prive di vincoli paesaggistici e ambientali) sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, non necessitano della verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA [valutazione di impatto ambientale] di cui al punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;allegato IV della parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che ricorrano una serie di presupposti elencati dalla norma novellata\u0026#187; e che detta norma eccederebbe le competenze attribuite alla Regione siciliana dallo statuto speciale di autonomia, ledendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e Cost., anche in violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., determinando una \u0026#171;\u0026#8220;lesione diretta\u0026#8221; dei beni dell\u0026#8217;ambiente, culturali e paesaggistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente osserva che il carattere trasversale della materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, se da un lato non esclude che le regioni possano legiferare su problematiche che hanno riflessi in materia ambientale, dall\u0026#8217;altro non mette in discussione la competenza legislativa esclusiva dello Stato a stabilire regole omogenee sul territorio nazionale per procedimenti e competenze attinenti alla tutela dell\u0026#8217;ambiente e alla salvaguardia del territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale precisa che la funzione di salvaguardia dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio costituisce elemento fondamentale e prevalente della gestione del territorio, cos\u0026#236; come sarebbe chiaramente delineato anche dalla giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 189 del 2016, n. 182 e n. 183 del 2006, n. 478 del 2002, n. 345 del 1997, n. 46 del 1995 e n. 133 del 1993, e le ordinanze n. 71 del 1999, n. 316 e n. 158 del 1998) e da quella amministrativa (sono richiamate Consiglio di Stato, sezione seconda, sentenza 14 novembre 2019, n. 7839 e, sezione quarta, sentenza 29 aprile 2014, n. 2222).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Tanto premesso, nel ricorso si sostiene che la potest\u0026#224; legislativa primaria riconosciuta dall\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, dello statuto speciale alla Regione siciliana nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187; e \u0026#171;tutela del paesaggio\u0026#187; non potrebbe essere esercitata senza limiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, la Regione dovrebbe rispettare sia i precetti costituzionali sia le \u0026#171;norme di grande riforma economico-sociale\u0026#187; poste dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio delle competenze legislative spettantegli. Fra le suddette norme, appunto, rileverebbero quelle di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi evidenzia, poi, che l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 reca modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004, in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava, sostituendone integralmente il comma 3, che (si afferma nel ricorso) ora prevede \u0026#171;una nuova disciplina in forza della quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava (relative alle attivit\u0026#224; che ricadono nelle aree di cui al Piano Regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio e non rientranti nelle procedure di rinnovo delle predette autorizzazioni, purch\u0026#233; insistenti su aree prive di vincoli paesaggistici e ambientali) sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, sottratte alla verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA di cui al punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;allegato 4 della parte seconda del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che ricorrano una serie di presupposti elencati dalla norma novellata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Il ricorrente soggiunge infine che, giusta la previsione normativa impugnata, le istanze di variante sono \u0026#171;autorizzate dall\u0026#8217;ingegnere capo del distretto minerario entro novanta giorni con le modalit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;art 1, commi 1 e 2, della legge regionale 1\u0026#176; marzo 1995, n. 19, mentre quelle per la riduzione dell\u0026#8217;area di cava sono autorizzate entro il pi\u0026#249; breve termine di sessanta giorni, indipendentemente dal regime vincolistico insistente sulle stesse aree\u0026#187;, evidenziando che il legislatore regionale rimetterebbe \u0026#171;una valutazione di carattere tecnico discrezionale ad organi di natura tecnica in merito all\u0026#8217;esistenza delle condizioni previste dal DLGS 152/2006 per procedere alla verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Secondo il ricorrente non potrebbero essere aprioristicamente elencate, in un numero definito, \u0026#171;le varianti sostanziali ai progetti autorizzati\u0026#187;, in quanto tale scelta normativa si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, al comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), detta la definizione di modifica sostanziale, definizione fondata sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della variazione progettuale a produrre effetti negativi e significativi sull\u0026#8217;ambiente o sulla salute umana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Dal sopra delineato quadro normativo emergerebbe, in maniera palese, il contrasto delle norme regionali oggetto di contestazione con la disciplina statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali e del paesaggio, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., in quanto esse determinerebbero una \u0026#171;\u0026#8220;lesione diretta\u0026#8221; dei beni dell\u0026#8217;ambiente, culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rammenta che il bene ambiente ha una morfologia complessa, capace di ricomprendere non solo gli oggetti fisico-naturalistici, ma anche i beni culturali e paesaggistici, idonei a contraddistinguere in modo originale, peculiare e irripetibile un certo ambito geografico e territoriale (si richiama la sentenza di questa Corte n. 66 del 2018, punto 2.2. del \u003cem\u003eC\u003c/em\u003e\u003cem\u003eonsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disciplina statale volta a proteggere l\u0026#8217;ambiente e il paesaggio costituirebbe un limite a quella dettata dalle regioni e dalle province autonome nelle materie di rispettiva competenza, salva la loro facolt\u0026#224; di adottare, nell\u0026#8217;esercizio di competenze previste dalla Costituzione che concorrano con quella dell\u0026#8217;ambiente, norme di tutela ambientale di livello pi\u0026#249; elevato (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 199 del 2014, n. 246 e n. 145 del 2013, n. 67 del 2010, n. 104 del 2008 e n. 378 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente precisa che detta disciplina richiederebbe una strategia istituzionale ad ampio raggio, che si esplicherebbe in un\u0026#8217;attivit\u0026#224; pianificatoria estesa all\u0026#8217;intero territorio nazionale. In tal senso, l\u0026#8217;attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in tale \u0026#8220;materia-obiettivo\u0026#8221; non implicherebbe una preclusione assoluta all\u0026#8217;intervento regionale, purch\u0026#233; questo sia volto alla realizzazione del valore ambientale e all\u0026#8217;innalzamento dei suoi livelli di tutela (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 178 e n. 172 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.8.\u0026#8211; Alla luce di tali premesse ricostruttive il ricorrente sostiene che l\u0026#8217;impugnata normativa regionale contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., intervenendo in una materia, qual \u0026#232; quella della \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali\u0026#187;, che \u0026#232; attribuita in via esclusiva alla competenza legislativa dello Stato (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 54 del 2012, n. 244 e n. 33 del 2011, n. 331 e n. 278 del 2010, n. 61 e n. 10 del 2009), ferma restando la competenza delle regioni nelle materie funzionalmente collegate a quelle propriamente ambientali (si richiamano le sentenze di questa Corte n. 67 del 2014, n. 285 del 2013, n. 54 del 2012, n. 244 del 2011, n. 225 e n. 164 del 2009 e n. 437 del 2008).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.9.\u0026#8211; A sostegno delle censure, nel ricorso si richiama, fra l\u0026#8217;altro, la recente sentenza n. 82 del 2024, con la quale questa Corte ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4 della legge della Regione Puglia 4 luglio 2023, n. 19, recante \u0026#171;XI legislatura - 16\u0026#176; provvedimento di riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 73, comma 1, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) ed \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 e disposizioni diverse\u0026#187;, che, sino al 31 dicembre 2023, prevedeva l\u0026#8217;esclusione dalle procedure di valutazione ambientale e paesaggistica delle \u0026#171;aree a parcheggio a uso pubblico e temporaneo non superiore a centoventi giorni\u0026#187;, a condizione che entro e non oltre trenta giorni dal termine del relativo utilizzo fosse garantito il ripristino dello stato dei luoghi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente evidenzia che, secondo questa Corte, anche l\u0026#8217;esclusione dalle procedure di valutazione ambientale configura la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., in quanto, non indicando alcun limite alla capienza dei parcheggi, si sarebbe consentita la realizzazione di pi\u0026#249; di cinquecento posti auto in contrasto con il punto 7, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, che, a prescindere dalla loro natura temporanea o stabile, assoggetta i parcheggi di tali dimensioni alla verifica di assoggettabilit\u0026#224; alla VIA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel ricorso si precisa che nella pronuncia sopra indicata questa Corte ha confermato il costante orientamento che non spetta alle regioni stabilire i presupposti e le condizioni che determinano l\u0026#8217;esonero dalle verifiche di impatto ambientale, evidenziando che simili interventi normativi altererebbero il punto di equilibrio fissato dallo Stato tra l\u0026#8217;esigenza di semplificazione e di accelerazione del procedimento amministrativo e la speciale tutela che deve essere riservata al bene ambiente, chiarendo che detto punto di equilibrio non sarebbe derogabile neppure dalle regioni dotate di particolare autonomia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.10.\u0026#8211; Sulla scorta di tali premesse il ricorrente chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, con riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., e in relazione all\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, del r. d.lgs. n. 455 del 1946, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato in data 11 luglio 2024 si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione siciliana, eccependo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la non fondatezza di tutte le censure di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte nel ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Vi sarebbe anzitutto un difetto di motivazione del gravame, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe esposto, se non in modo assertivo, le ragioni poste a fondamento delle varie censure, omettendo di chiarire come si determini in concreto l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale e in che termini la normativa impugnata contrasti con la disciplina di competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187;. Apodittica, altres\u0026#236;, sarebbe l\u0026#8217;affermazione della violazione dei limiti all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di procedure di variante delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePoich\u0026#233; la normativa contestata restringerebbe la discrezionalit\u0026#224; degli organismi di valutazione circa l\u0026#8217;apprezzamento della sostanzialit\u0026#224; di possibili varianti, ponendosi in piena armonia con il diritto statale ed eurounitario e rappresentando un corretto e legittimo esercizio delle competenze legislative e amministrative regionali riconosciute dall\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettera \u003cem\u003eh)\u003c/em\u003e, dello statuto speciale, le censure proposte nel ricorso sarebbero del tutto immotivate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe infatti sufficiente affermare che l\u0026#8217;art 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 determini \u0026#171;una lesione diretta dei beni dell\u0026#8217;ambiente, culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187;, in quanto sarebbe imprescindibile, affinch\u0026#233; possa valutarsi il fondamento di un\u0026#8217;impugnativa, che la norma contestata sia, \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, parametrata al quadro normativo di riferimento e non soltanto ai princ\u0026#236;pi costituzionali astrattamente enucleati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon risulterebbe adempiuto l\u0026#8217;onere di esatta definizione della questione, non verrebbe chiarito l\u0026#8217;effettivo \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e normativo prodottosi e il ricorso risulterebbe pertanto carente della puntuale motivazione che sarebbe richiesta con particolare rigore per gli atti introduttivi dei giudizi in via principale (si richiama la sentenza di questa Corte n. 58 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8722; Nel merito, la difesa regionale chiede una declaratoria di non fondatezza, sostenendo che non sussisterebbe alcun contrasto con le norme relative alla tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali e che non si avrebbe un reale e concreto \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ealla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., dovendosi interpretare la disposizione impugnata in senso costituzionalmente orientato, nei limiti delle competenze statutarie e in armonia con il diritto statale ed europeo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.1.\u0026#8722; Secondo la difesa regionale, le disposizioni oggetto di contestazione sarebbero coerenti con quanto previsto dall\u0026#8217;art. 6, commi 9 e 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 152 del 2006 e, in particolare, con l\u0026#8217;introdotto istituto della valutazione preliminare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.2.\u0026#8722; La legge reg. siciliana n. 6 del 2024, poi, riorganizzerebbe il settore delle cave in Sicilia, coniugando la doverosa e rafforzata tutela dell\u0026#8217;ambiente con una revisione organica del sistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, si afferma che, in base alla nuova legge regionale, dovr\u0026#224; essere l\u0026#8217;esercente e non pi\u0026#249; il comune in cui ricade la cava a procedere al recupero ambientale in corso d\u0026#8217;opera, con spese a suo carico; laddove non \u0026#232; possibile effettuare il risanamento del territorio nel corso dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva, come nel caso delle cave \u0026#8220;a fossa\u0026#8221;, l\u0026#8217;impresa potr\u0026#224; provvedere alla fine del ciclo di sfruttamento, ma dovr\u0026#224; attivare un\u0026#8217;idonea garanzia per l\u0026#8217;intero importo dei lavori; le amministrazioni potranno utilizzare le relative somme per completare il ripristino dei luoghi in caso di inadempienza dei privati. La difesa regionale evidenzia che con tali misure s\u0026#8217;intenderebbe porre fine al fenomeno dell\u0026#8217;abbandono delle cave in Sicilia, rafforzando ulteriormente la tutela ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale la normativa sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale non disciplinerebbe direttamente tematiche ambientali, ma vi inciderebbe solo con effetti indiretti e comunque migliorativi dei livelli di tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;attribuzione della competenza legislativa esclusiva in materia di cave legittimerebbe pertanto la Regione, nell\u0026#8217;esercizio del potere di governo del territorio, a adottare ogni norma idonea a disciplinare in maniera pi\u0026#249; efficace la materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa natura intrinseca di un progetto di cava, il suo prevedibile sviluppo contestuale al recupero ambientale, l\u0026#8217;ordinaria sequenza logico-temporale delle operazioni (descritta nelle difese regionali), poi, sarebbero tali da consentire di stabilire \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e le possibili ipotesi di varianti sostanziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, per la difesa regionale sarebbe inconferente il richiamo alla ricordata sentenza di questa Corte n. 82 del 2024, in quanto la norma allora scrutinata avrebbe previsto una vera e propria sottrazione degli interventi ivi contemplati alla procedura di valutazione ambientale e paesaggistica, mentre nella fattispecie in esame il legislatore regionale avrebbe solo ristretto la discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;organismo tecnico, individuando un numero definito di varianti sostanziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione resistente conclude sostenendo che, nel contesto di un peculiare tipo di progetto come quello relativo a una cava, la preordinata codificazione delle tipologie di variante sostanziale non sembrerebbe porre le censurate disposizioni regionali in contrasto con la disciplina statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali e del paesaggio, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost., in quanto tale disciplina, riferita alla peculiarit\u0026#224; del progetto di cava e del compendio produttivo associatole, avrebbe come effetto immediato una maggiore difesa dei beni ambientali, culturali e paesaggistici tutelati, salvaguardando il livello di tutela garantito sull\u0026#8217;intero territorio nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8722; In data 21 maggio 2025 il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato memoria d\u0026#8217;udienza, sostenendo che il contenuto del ricorso sarebbe chiaramente identificabile, ivi mirandosi alla salvaguardia della competenza legislativa statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e del paesaggio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato si verificherebbe in quanto il legislatore regionale, sostituendo la valutazione \u0026#8220;caso per caso\u0026#8221;, prevista dalla normativa statale ed eurounitaria, introdurrebbe un automatismo in riferimento alle varianti elencate nel comma 3 dell\u0026#8217;art. 2, ponendosi in diretto contrasto con il punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del d.lgs. n. 152 del 2006, nonch\u0026#233; con l\u0026#8217;obbligo generale di valutazione ambientale previsto dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell\u0026#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come interpretata dalla Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea (si richiama Corte di giustizia dell\u0026#8217;Unione europea, terza sezione, sentenza 25 luglio 2008, causa C-142/07, Ecologistas en Acci\u0026#243;n-CODA), a ci\u0026#242; conseguendo una sensibile deroga, preventiva e generalizzata, all\u0026#8217;obbligo di \u003cem\u003escreening\u003c/em\u003e, deroga che la giurisprudenza di questa Corte avrebbe pi\u0026#249; volte ritenuto costituzionalmente illegittima. A tal proposito, si richiamano le sentenze n. 67 del 2020 (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: ordinanza, vertente in materia di esecuzione penale), n. 259 del 2019 (vertente in materia di organizzazione sanitaria) e n. 93 del 2017 (vertente in materia di servizio idrico integrato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si evidenzia che nel ricorso \u0026#232; richiamato espressamente il d.lgs. n. 152 del 2006, con riferimento specifico all\u0026#8217;art. 5, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e al punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda, con la precisazione che dette previsioni sarebbero state qualificate come norme interposte e di rilievo costituzionale da questa Corte fin dalla sentenza n. 104 del 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene anche che sarebbe improprio il riferimento alla sentenza di questa Corte n. 58 del 2023 operato dalla difesa regionale, in quanto tale pronuncia confermerebbe, anzi, che l\u0026#8217;onere di motivazione chiara e coerente risulterebbe nel ricorso ampiamente assolto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente non sarebbe inoltre riscontrabile la ritenuta pretesa coerenza, opposta dalla Regione, della norma regionale impugnata con l\u0026#8217;art. 6, commi 9 e 9-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto, mentre questo affida all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente una valutazione tecnica individualizzata, la disposizione regionale impugnata qualifica \u003cem\u003eex ante \u003c/em\u003ee in via generale alcune varianti come \u0026#171;non sostanziali\u0026#187;, indebitamente sottraendole alla procedura di \u003cem\u003escreening\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna simile conseguenza automatica contrasterebbe con la logica stessa dell\u0026#8217;istituto della VIA e violerebbe sia il diritto nazionale sia quello eurounitario, come sarebbe stato riconosciuto in pi\u0026#249; occasioni dalla Corte di giustizia UE (si richiamano le sentenze della Corte di giustizia UE, prima sezione, 9 settembre 2020, causa C-254/19, Friends of the Irish Environment Ltd; seconda sezione, 30 aprile 2009, causa C-75/08, Christopher Mellor; e prima sezione, 4 maggio 2006, causa C-290/03, Diane Barker).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, secondo la difesa erariale, il carattere innovativo della disciplina regionale sarebbe privo di rilievo nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si sottolinea come questa Corte avrebbe ribadito che anche in materie di competenza legislativa concorrente o residuale (cave, energia, eccetera) le regioni non possono derogare ai livelli essenziali di tutela ambientale fissati dallo Stato (si richiamano le sentenze n. 178 del 2018 e, di nuovo, n. 67 del 2020 e n. 259 del 2019) e che neppure l\u0026#8217;autonomia statutaria pu\u0026#242; giustificare deroghe alla disciplina nazionale in materia ambientale (si richiamano le sentenze n. 148 del 2019, vertente in materia di demanio idrico regionale e n. 83 del 2018, vertente in materia di concorrenza).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale ricorda che la VIA rientra nella materia della tutela dell\u0026#8217;ambiente, che la Costituzione (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e) riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, di talch\u0026#233; le regioni possono disciplinare solo profili procedurali o organizzativi, ma non possono introdurre \u0026#8220;presunzioni\u0026#8221; che incidano nel merito della valutazione o che comportino una deroga sostanziale ai criteri statali di valutazione della significativit\u0026#224;, sostanziale o meno, delle varianti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si rammenta anche che la nozione di \u0026#171;variazioni essenziali\u0026#187; \u0026#232; definita dalla legislazione statale, e che pertanto la regione non pu\u0026#242; modificarla autonomamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer quanto riguarda l\u0026#8217;affermazione della Regione siciliana secondo la quale le varianti \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221; sarebbero gi\u0026#224; prevedibili in fase autorizzativa, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato obietta che un simile assunto contrasta con il principio \u0026#8211; di matrice eurounitaria \u0026#8211; dell\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della valutazione ambientale. Al riguardo, la Corte di giustizia UE avrebbe chiarito che l\u0026#8217;impatto ambientale deve essere valutato in concreto e non pu\u0026#242; essere escluso in astratto sulla base di classificazioni normative generalizzate (si richiama nuovamente terza sezione, sentenza n. 142 del 2007, e grande sezione, sentenza 29 luglio 2019, causa C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL e Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL). Detta impostazione sarebbe stata confermata anche da questa Corte, affermando che solo l\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente pu\u0026#242; effettuare tale valutazione (si richiama la sentenza n. 232 del 2019 vertente in materia di impiego pubblico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa dello Stato sostiene poi che la distinzione fra attivit\u0026#224; estrattiva e impatti ambientali prospettata dalla Regione siciliana sarebbe del tutto irrilevante in quanto, pur rientrando l\u0026#8217;attivit\u0026#224; estrattiva tra le competenze regionali, ne sarebbero innegabili gli effetti sull\u0026#8217;ambiente, la cui tutela \u0026#232; riservata in via esclusiva allo Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda che questa Corte avrebbe pi\u0026#249; volte affermato che l\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa regionale non pu\u0026#242; determinare un abbassamento dei livelli minimi di protezione (si richiamano le sentenze n. 116 del 2006 e, di nuovo, n. 148 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la difesa statale ribadisce che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Regione siciliana, il richiamo alla sentenza n. 82 del 2024, fatto dal ricorso, sarebbe pertinente, in quanto sia nel caso allora scrutinato che in quello odierno le leggi regionali (rispettivamente, della Regione Puglia e della Regione siciliana) hanno introdotto automatismi elusivi dell\u0026#8217;esercizio del potere valutativo discrezionale da parte dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; tecnica competente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta che questa Corte aveva censurato simili interventi legislativi proprio perch\u0026#233; lesivi dell\u0026#8217;equilibrio tra competenze costituzionali e obblighi ambientali, dichiarando costituzionalmente illegittime, con la sentenza n. 119 del 2024, le norme regionali che introducevano nuove disposizioni riguardanti le varianti al piano urbanistico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, anche la normativa oggi impugnata si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost. e con i consolidati princ\u0026#236;pi del diritto dell\u0026#8217;Unione europea in materia di VIA, introducendo anch\u0026#8217;essa automatismi normativi sostanzialmente elusivi della valutazione ambientale individualizzata, in tal modo compromettendo, in concreto, l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela ambientale, confidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Il Presidente del Consiglio dei ministri insiste, pertanto, per la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, recante modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8722; Anche la Regione siciliana ha depositato memoria d\u0026#8217;udienza, ove, in particolare, si ribadisce che il ricorso introduttivo non sarebbe sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, in quanto si fonderebbe su un sillogismo apodittico: posto che la materia ambientale rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato e considerato che la disciplina delle cave presenta riflessi ambientali, ne deriverebbe, per ci\u0026#242; solo, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma regionale impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione siciliana difetterebbe un reale sviluppo argomentativo idoneo a dimostrare l\u0026#8217;effettiva incidenza della legge regionale impugnata nella competenza statale e l\u0026#8217;impatto negativo sui livelli minimi di tutela uniformemente assicurati a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si richiama il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale a tenor del quale \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone in termini ancora pi\u0026#249; rigorosi nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale\u0026#187; (si richiamano le sentenze n. 167, n. 142, n. 141, n. 133 e n. 123 del 2024, n. 170 e n. 20 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, la Regione siciliana ribadisce che le norme impugnate si collocherebbero a pieno titolo nell\u0026#8217;ambito delle materie di competenza legislativa esclusiva regionale quali l\u0026#8217;industria e le miniere (lettera \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), l\u0026#8217;urbanistica e l\u0026#8217;uso del suolo (lettera \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), la tutela del paesaggio (lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e). Di conseguenza, sostiene di avere il potere di disciplinare i presupposti e le modalit\u0026#224; dell\u0026#8217;autorizzazione di tali attivit\u0026#224;, sempre nel rispetto delle norme fondamentali statali, in particolare di quelle poste a tutela dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione siciliana rammenta che questa Corte ha pi\u0026#249; volte chiarito che la competenza legislativa statale in materia ambientale, sebbene di natura trasversale e connotata da una funzione di indirizzo e di principio, non preclude l\u0026#8217;intervento legislativo delle regioni \u0026#8211; tanto pi\u0026#249; di quelle a statuto speciale \u0026#8211; nelle materie di loro competenza. Ci\u0026#242; a condizione che la normativa regionale non determini un arretramento dei livelli di tutela ambientale fissati quale standard minimo a livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si evidenzia che la normativa impugnata introdurrebbe una disciplina relativa alle \u0026#171;varianti non sostanziali\u0026#187; alle autorizzazioni gi\u0026#224; rilasciate per le attivit\u0026#224; estrattive, circoscrivendo il proprio ambito di applicazione esclusivamente agli interventi localizzati in aree prive di vincoli ambientali o paesaggistici e condizionando l\u0026#8217;esclusione della verifica di assoggettabilit\u0026#224; alla presenza di precisi presupposti tecnici, il cui accertamento spetterebbe ai distretti minerari. Secondo la Regione siciliana, dunque, detta esclusione non sarebbe n\u0026#233; automatica n\u0026#233; generalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione impugnata, pertanto, non introdurrebbe deroghe arbitrarie o aprioristiche alla disciplina statale in materia ambientale, ma si collocherebbe all\u0026#8217;interno di un sistema regolatorio coerente con i princ\u0026#236;pi del d.lgs. n. 152 del 2006, perseguendo finalit\u0026#224; di semplificazione amministrativa per interventi a basso impatto e in contesti territoriali gi\u0026#224; autorizzati, nel pieno rispetto anche dei princ\u0026#236;pi di legalit\u0026#224; e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella memoria si sostiene che la Regione siciliana non avrebbe disapplicato o derogato la normativa statale contenuta nel d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto la disciplina impugnata si inserirebbe nel sistema delineato dal codice dell\u0026#8217;ambiente, \u0026#171;calibrando l\u0026#8217;ambito applicativo della verifica di assoggettabilit\u0026#224; alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) in coerenza con la nozione di \u0026#8220;modifica sostanziale\u0026#8221;, cos\u0026#236; come definita dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera \u003cem\u003el-bis\u003c/em\u003e), dello stesso decreto legislativo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi afferma, dunque, che la disciplina regionale non si tradurrebbe in una compressione del livello di tutela ambientale stabilito a livello nazionale e, pertanto, non configurerebbe una violazione, n\u0026#233; diretta n\u0026#233; indiretta, dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale osserva, ulteriormente, che l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 si collocherebbe pienamente nel solco dei princ\u0026#236;pi stabiliti dalla normativa europea in materia ambientale, in particolare dalla direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente la valutazione dell\u0026#8217;impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Tali direttive, recepite nell\u0026#8217;ordinamento italiano con il d.lgs. n. 152 del 2006, stabilirebbero che i progetti che possono avere effetti significativi sull\u0026#8217;ambiente sono sottoposti a una preventiva valutazione ambientale, ma conferirebbero agli Stati membri un ampio margine di discrezionalit\u0026#224; nella definizione delle modalit\u0026#224; attuative e dei criteri di selezione per l\u0026#8217;assoggettamento alla procedura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto, l\u0026#8217;ordinamento europeo prevedrebbe espressamente la possibilit\u0026#224; di effettuare uno \u003cem\u003escreening\u003c/em\u003e preliminare che consenta di escludere dalla VIA i progetti o le modifiche che, per le loro caratteristiche, non comportino impatti significativi sull\u0026#8217;ambiente. Sarebbe proprio in questa cornice che, secondo la Regione siciliana, si inserirebbe la normativa regionale oggetto di impugnazione, la quale prevedrebbe che alcune \u0026#171;varianti non sostanziali\u0026#187; alle autorizzazioni di cava, localizzate in aree gi\u0026#224; assentite e prive di vincoli ambientali o paesaggistici, possano non essere sottoposte alla verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA, purch\u0026#233; ricorrano specifici presupposti di natura tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione siciliana sostiene che l\u0026#8217;impostazione della legge regionale sarebbe pienamente coerente con i criteri della direttiva europea, a tenor della quale l\u0026#8217;obbligo di valutazione deve essere riservato alle modifiche effettivamente idonee a produrre un impatto significativo sull\u0026#8217;ambiente. In questo caso, l\u0026#8217;accertamento sarebbe rimesso ad autorit\u0026#224; pubbliche competenti quali i distretti minerari, che sono chiamati a compiere una valutazione tecnico-discrezionale fondata su criteri oggettivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe consegue che l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 non solo non contrasterebbe con il diritto dell\u0026#8217;Unione europea, ma ne realizzerebbe correttamente i presupposti e le finalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione siciliana ribadisce che la sentenza di questa Corte n. 82 del 2024, evocata dal Presidente del Consiglio dei ministri a sostegno dell\u0026#8217;impugnativa, concernerebbe una fattispecie del tutto diversa e non comparabile con quella siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, afferma che l\u0026#8217;art. 14 della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 dovrebbe leggersi nella prospettiva del principio di sussidiariet\u0026#224;, il quale impone che l\u0026#8217;allocazione delle funzioni amministrative avvenga secondo criteri di efficienza e adeguatezza, favorendo l\u0026#8217;intervento dell\u0026#8217;ente territoriale pi\u0026#249; prossimo al cittadino ogniqualvolta ci\u0026#242; consenta una migliore realizzazione degli interessi pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma, mediante la semplificazione del rilascio di varianti alle autorizzazioni di cava nei casi in cui \u0026#8211; a seguito di idonea valutazione tecnica \u0026#8211; non ricorrano specifiche condizioni ostative, introdurrebbe al contempo un rigoroso meccanismo volto al ripristino e alla riqualificazione delle aree compromesse, contrastando fenomeni di abbandono che, in passato, si erano verificati anche a causa dell\u0026#8217;applicazione meramente formale della disciplina statale, con gravi ricadute sul piano ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione siciliana le censure di legittimit\u0026#224; costituzionale non terrebbero adeguatamente conto del principio di sussidiariet\u0026#224; e del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, che imporrebbe di privilegiare soluzioni idonee a salvaguardare la normativa regionale, sempre ch\u0026#8217;essa non determini una lesione manifesta e insanabile dell\u0026#8217;assetto costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questa prospettiva, la norma regionale potrebbe essere letta in modo costituzionalmente orientato, nel senso che la semplificazione procedurale ivi prevista non escluderebbe la possibilit\u0026#224; di attivare la verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA in tutti i casi in cui sussistano elementi oggettivi che facciano presumere un impatto ambientale significativo. Tale lettura consentirebbe di ricondurre la norma entro l\u0026#8217;alveo delle competenze regionali e, al contempo, di garantire la piena tenuta del sistema statale di tutela ambientale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, la Regione siciliana prospetta l\u0026#8217;adozione di una sentenza manipolativa o interpretativa che preservi la norma impugnata nelle sue parti compatibili, evitando cos\u0026#236; una pronuncia demolitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la Regione siciliana la disposizione impugnata si collocherebbe all\u0026#8217;interno delle competenze legislative primarie attribuitele dallo statuto speciale e non determinerebbe alcuna lesione dei princ\u0026#236;pi fondamentali posti a tutela dell\u0026#8217;ambiente dalla normativa statale. L\u0026#8217;esclusione di talune varianti alle autorizzazioni di cava dalla verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA, derivante dalla disciplina impugnata, sarebbe indice della volont\u0026#224; del legislatore regionale di esercitare la propria potest\u0026#224; legislativa nella materia \u0026#171;cave\u0026#187;, non sostituendo il legislatore nazionale nella disciplina della materia ambientale, ma integrando in \u003cem\u003emelius\u003c/em\u003e i livelli di tutela.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 21 del 2024), ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, che reca modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004, sostituendone integralmente il comma 3, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost. e in relazione all\u0026#8217;art. 14, comma 1, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, dello statuto speciale, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del codice dell\u0026#8217;ambiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione impugnata stabilisce: \u0026#171;2. Il comma 3 dell\u0026#8217;articolo 2 della legge regionale n. 10/2004 \u0026#232; sostituito dai seguenti: \u0026#8220;3. Si intendono sostanziali le varianti ai progetti autorizzati che comportano: \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e un ampliamento delle volumetrie di scavo eccedenti il limite massimo del 10 per cento; \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e le modifiche riguardanti l\u0026#8217;assetto plano-altimetrico della configurazione finale approvata; \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e l\u0026#8217;introduzione di tecniche di scavo che prevedono l\u0026#8217;uso di esplosivo; \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e le modifiche al progetto di coltivazione che comportano un incremento delle garanzie fideiussorie. 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. Per l\u0026#8217;approvazione delle varianti di cui al comma 3 trova applicazione il comma 1 dell\u0026#8217;articolo 22 della legge regionale n. 127/1980 e successive modificazioni. 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e. Fuori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell\u0026#8217;autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialit\u0026#224; della medesima e ne approva l\u0026#8217;esecuzione, ferma restando la durata dell\u0026#8217;autorizzazione. 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e. I provvedimenti di carattere urgente finalizzati alla sicurezza, di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cave e le eventuali modifiche introdotte nel piano di coltivazione non sono considerate varianti sostanziali. 3-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e. L\u0026#8217;esercente pu\u0026#242; chiedere al distretto minerario competente per territorio la riduzione dell\u0026#8217;area di coltivazione nei casi in cui essa sia stata oggetto di recupero ambientale e siano state esperite le procedure di cui all\u0026#8217;articolo 19-ter della legge regionale n. 127/1980. Sull\u0026#8217;istanza l\u0026#8217;ingegnere capo del distretto minerario competente per territorio decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione. Copia del provvedimento di autorizzazione alla riduzione, corredata della relativa documentazione cartografica indicante la porzione di cava stralciata con descrizione dello stato dei luoghi esclusi dall\u0026#8217;autorizzazione e con documentazione fotografica, \u0026#232; trasmessa all\u0026#8217;Assessorato regionale del territorio e dell\u0026#8217;ambiente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#171;l\u0026#8217;art.14 della suddetta legge prevede, al comma 2, modifiche all\u0026#8217;art. 2 della legge regionale Sicilia 5 luglio 2004, n. 10, in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, sostituendone integralmente il comma 3, che prevede ora una nuova disciplina in forza della quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava (relative alle attivit\u0026#224; che ricadono nelle aree di cui al Piano Regionale dei materiali di cava e dei materiali lapidei di pregio e non, rientranti nelle procedure di rinnovo delle predette autorizzazioni, purch\u0026#233; insistenti su aree prive di vincoli paesaggistici e ambientali) sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, non necessitano della verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA di cui al punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;allegato IV della parte seconda del DLGS 3 aprile 2006, n. 152, a condizione che ricorrano una serie di presupposti elencati dalla norma novellata\u0026#187; e che detta norma eccederebbe le competenze attribuite alla Regione siciliana dallo statuto speciale di autonomia, ledendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es),\u003c/em\u003e Cost., anche in violazione dell\u0026#8217;art. 9 Cost., determinando una \u0026#171;\u0026#8220;lesione diretta\u0026#8221; dei beni dell\u0026#8217;ambiente, culturali e paesaggistici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Presidente del Consiglio dei ministri osserva che la potest\u0026#224; legislativa primaria riconosciuta dall\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, dello statuto speciale alla Regione siciliana nelle materie \u0026#171;urbanistica\u0026#187; e \u0026#171;tutela del paesaggio\u0026#187; non pu\u0026#242; essere esercitata senza limiti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Regione deve rispettare sia i precetti costituzionali sia le \u0026#171;norme di grande riforma economico-sociale\u0026#187; poste dallo Stato nell\u0026#8217;esercizio delle competenze legislative spettantigli. Fra le suddette norme rileverebbero in particolare quelle del d.lgs. n. 152 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il Presidente del Consiglio dei ministri non potrebbero essere aprioristicamente elencate, in numero definito, \u0026#171;le varianti sostanziali ai progetti autorizzati\u0026#187;, in quanto detta modalit\u0026#224; normativa si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 5 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, al comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), detta la definizione \u0026#8211; appunto \u0026#8211; di modifica sostanziale, definizione fondata sull\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della variazione progettuale a produrre effetti negativi e significativi sull\u0026#8217;ambiente o sulla salute umana.\u0026#8239;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disciplina statale volta a proteggere l\u0026#8217;ambiente e il paesaggio costituirebbe un limite alla disciplina dettata dalle regioni e dalle province autonome nelle materie di loro competenza, salva la loro facolt\u0026#224; di adottare, nell\u0026#8217;esercizio di competenze previste dalla Costituzione che concorrano con quella di tutela dell\u0026#8217;ambiente, norme protettive di livello pi\u0026#249; elevato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali premesse ricostruttive, nel ricorso si sostiene che l\u0026#8217;impugnata normativa regionale contrasterebbe con i parametri \u0026#8211; costituzionali e interposti \u0026#8211; sopra menzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8722; Resiste al ricorso la Regione siciliana, la quale ritiene le censure formulate dal Presidente del Consiglio dei ministri inammissibili e, svolgendo le argomentazioni descritte in narrativa, comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8722; Per le ragioni che emergeranno subito appresso occorre specificamente esaminare l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione che \u0026#232; stata opposta dalla Regione siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sarebbero inammissibili \u0026#171;per genericit\u0026#224;\u0026#187;, in quanto il Presidente del Consiglio dei ministri non avrebbe esposto, se non in modo assertivo, le ragioni poste a fondamento delle censure, omettendo di chiarire come si determini in concreto l\u0026#8217;invasione della competenza legislativa esclusiva statale in materia ambientale e in che termini la norma impugnata contrasti con la disciplina di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente e dell\u0026#8217;ecosistema.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;atto di costituzione, in particolare, la Regione sostiene che la difesa statale avrebbe dedotto solo apoditticamente la violazione dei limiti all\u0026#8217;esercizio della potest\u0026#224; legislativa regionale in materia di procedure di variante alle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; nello specifico, la normativa contestata restringerebbe la discrezionalit\u0026#224; degli organismi di valutazione circa l\u0026#8217;apprezzamento della sostanzialit\u0026#224; di possibili varianti, ponendosi pertanto in piena armonia con il diritto statale ed europeo, nel corretto e legittimo esercizio delle competenze legislative e amministrative regionali riconosciute dall\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettera \u003cem\u003eh)\u003c/em\u003e, dello statuto speciale (miniere, cave, torbiere, saline).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure proposte sarebbero pertanto del tutto immotivate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon sarebbe infatti sufficiente affermare che l\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024 determini \u0026#171;una lesione diretta dei beni dell\u0026#8217;ambiente, culturali e paesaggistici tutelati, con la conseguente grave diminuzione del livello di tutela garantito nell\u0026#8217;intero territorio nazionale\u0026#187;, in quanto, per fondare un\u0026#8217;impugnativa innanzi questa Corte, sarebbe imprescindibile, \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, parametrare la norma contestata all\u0026#8217;intero quadro normativo di riferimento e non soltanto ai princ\u0026#236;pi costituzionali astrattamente enucleati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso della resistente, nel ricorso non risulterebbe adempiuto l\u0026#8217;onere di esatta definizione della questione, non verrebbe chiarito l\u0026#8217;effettivo \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e normativo prodottosi e di conseguenza non sarebbe sviluppata una puntuale motivazione, della quale i ricorrenti in via principale sarebbero invece onerati in modo particolarmente rigoroso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8722; L\u0026#8217;eccezione proposta dalla Regione siciliana coglie solo indirettamente e parzialmente nel segno, poich\u0026#233; il difetto di motivazione costituisce, in realt\u0026#224;, il mero riflesso di un pi\u0026#249; radicale vizio dell\u0026#8217;atto introduttivo del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8722; Questa Corte ha pi\u0026#249; volte evidenziato, anche di recente, che in materia di ricorsi in via principale l\u0026#8217;onere del rispetto delle norme processuali \u0026#232; particolarmente pregnante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGiusta la costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;\u0026#8220;l\u0026#8217;esigenza di un\u0026#8217;adeguata motivazione a fondamento dell\u0026#8217;impugnazione si pone in termini rigorosi nei giudizi proposti in via principale, nei quali il ricorrente ha l\u0026#8217;onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 125 del 2023, n. 265, n. 259 e n. 135 del 2022, n. 170 del 2021 e n. 279 del 2020)\u0026#8221; (sentenza n. 169 del 2024)\u0026#187; (sentenza n. 106 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; specificamente, questa Corte ha chiarito che \u0026#171;il ricorrente ha l\u0026#8217;onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 201 del 2021)\u0026#187; (sentenza n. 28 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimit\u0026#224; costituzionale si appunta. Alle pagine 1 e 3 del ricorso, infatti, si fa per ben due volte riferimento alla previsione, da parte della legge regionale impugnata, di modifiche o estensioni \u0026#171;non sostanziali\u0026#187;, che avrebbero determinato l\u0026#8217;automatica sottrazione alla procedura di verifica di assoggettabilit\u0026#224; a valutazione di impatto ambientale. Anche nella memoria dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato si lamenta l\u0026#8217;automatismo e si afferma sia che \u0026#171;[i]l suddetto comma 2 dell\u0026#8217;art. 14 della legge regionale impugnata [...] ha qualificato \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e come \u0026#8220;\u003cem\u003enon sostanziali\u003c/em\u003e\u0026#8221; alcune modifiche progettuali [...] in tal modo eludendo le prescrizioni di cui alla disciplina di verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA\u0026#187; (pag. 2) sia che \u0026#171;[\u0026#8230;] mentre il Codice dell\u0026#8217;ambiente affida all\u0026#8217;autorit\u0026#224; competente una valutazione tecnica individualizzata, la disposizione regionale censurata, invece, qualifica \u003cem\u003eex ante\u003c/em\u003e e in via generale alcune varianti come \u0026#8220;non sostanziali\u0026#8221;, sottraendole indebitamente alla procedura di \u003cem\u003escreening\u003c/em\u003e\u0026#187; (pag. 5).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; significativo che, a fronte di tale errore prospettico nella lettura della norma censurata, abbia fatto riferimento alle \u0026#171;varianti non sostanziali\u0026#187; la stessa resistente (pagine 4 e 6 della sua memoria).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon rileva il fatto che in altri \u003cem\u003eloci\u003c/em\u003e delle rispettive difese tanto il ricorrente (pag. 4 del ricorso) quanto la resistente (pag. 13 dell\u0026#8217;atto di costituzione) abbiano fatto riferimento \u0026#8211; stavolta correttamente \u0026#8211; alle modifiche o estensioni \u0026#171;sostanziali\u0026#187; come oggetto della impugnata previsione normativa, poich\u0026#233; l\u0026#8217;equivoco segnalato ha comunque determinato un\u0026#8217;inammissibile alterazione della prospettiva argomentativa assunta dal ricorrente (e \u0026#8211; paradossalmente \u0026#8211; anche di quella assunta dalla resistente). Il ricorrente, infatti, non si \u0026#232; compiutamente misurato con il (vero) contenuto della previsione normativa impugnata, del cui riferimento alle \u0026#8220;modifiche sostanziali\u0026#8221; avrebbe dovuto chiarire portata ed effetti procedimentali, nel contesto della considerazione delle esigenze ambientali alla cui protezione \u0026#232; funzionalizzato il riconoscimento allo Stato della potest\u0026#224; legislativa esclusiva riconosciuta dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; del tutto evidente, infatti, che l\u0026#8217;elencazione da parte della legge regionale di modifiche da considerare comunque \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221; non equivale affatto all\u0026#8217;indicazione di modifiche da considerare comunque \u0026#8220;non sostanziali\u0026#8221;, atteso che nel primo caso non si esclude in via di principio la qualificabilit\u0026#224; come \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221; delle altre modifiche non espressamente menzionate, mentre nel secondo \u0026#232; preclusa in radice la qualificazione come \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221; di quelle che sono contenute nell\u0026#8217;elenco. Il segnalato errore prospettico \u0026#232; dunque decisivo nell\u0026#8217;economia argomentativa del ricorso, n\u0026#233; occorre qui stabilire se la legge regionale impugnata, dettando un elenco di \u0026#8220;modifiche sostanziali\u0026#8221; effettivamente assicuri adeguate possibilit\u0026#224; di assoggettamento a VIA di interventi potenzialmente incidenti nella protezione del bene-ambiente, poich\u0026#233; tale apprezzamento appartiene al merito del giudizio, al quale non \u0026#232; possibile accedere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso non \u0026#232; dunque sorretto da una motivazione sufficiente e adeguata, che prenda esattamente in considerazione tanto la disposizione impugnata quanto il parametro interposto e quelli costituzionali evocati, ponendoli nella corretta relazione e mostrando se e in che misura un elenco di \u0026#8220;modifiche sostanziali\u0026#8221; da parte della legge regionale costituisca pregiudizio per i beni tutelati dalla Costituzione e per le connesse attribuzioni dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8722; Nemmeno la descrizione dell\u0026#8217;articolazione del procedimento, rinvenibile nel ricorso, corrisponde esattamente all\u0026#8217;attuale contenuto della norma impugnata. Questa, infatti, non menziona espressamente un termine di novanta giorni per la valutazione dell\u0026#8217;istanza di variante, termine che invece il ricorrente indica. Si pu\u0026#242; anzi notare che il termine di novanta giorni era previsto dall\u0026#8217;originario disegno di legge n. 239.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel ricorso, inoltre, non si prende in considerazione l\u0026#8217;esatto contenuto (anch\u0026#8217;esso rinvenibile all\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024) del nuovo comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004, a tenor del quale \u0026#171;[f]uori dai casi di cui al comma 3, il titolare dell\u0026#8217;autorizzazione comunica la proposta di variante al distretto minerario competente per territorio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si esprime sulla sostanzialit\u0026#224; della medesima e ne approva l\u0026#8217;esecuzione, ferma restando la durata dell\u0026#8217;autorizzazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn forza del combinato disposto del comma 3 e del comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del novellato art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004, le varianti non ricomprese nell\u0026#8217;elenco di cui all\u0026#8217;art. 2, comma 3, (quindi le varianti non qualificate \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e come sostanziali) devono essere comunicate al distretto minerario, chiamato a pronunciarsi sulla loro sostanzialit\u0026#224; o meno. Il ricorrente, pertanto, avrebbe dovuto dimostrare che pur in forza di simile costruzione procedimentale si determina il lamentato automatismo. Cos\u0026#236; come avrebbe dovuto dimostrare che l\u0026#8217;aver previsto un elenco di modifiche da considerarsi \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e \u0026#8220;sostanziali\u0026#8221; (in quanto tali da sottoporre comunque a verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA) sia pregiudizievole per il bene ambiente e risulti lesivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8722; Il ricorso \u0026#232; carente anche per un ulteriore profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra le materie contemplate nello statuto da tenere in considerazione per la qualificazione dell\u0026#8217;ambito normativo in cui rientrano le previsioni oggetto di censura, il Presidente del Consiglio dei ministri non ha menzionato quella delle \u0026#171;cave\u0026#187;, ancorch\u0026#233; dette previsioni siano ospitate in una legge che ha per oggetto il \u0026#171;Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei\u0026#187;. Giusta la giurisprudenza di questa Corte, \u0026#171;nel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione a statuto speciale o di una Provincia autonoma, la mancata indicazione delle competenze statutarie non inficia di per s\u0026#233; l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione, qualora \u0026#8220;siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali e configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potest\u0026#224; legislativa primaria delle Regioni speciali (tra le tante, sentenze n. 16 del 2020, n. 166 e n. 153 del 2019, n. 201 del 2018 e n. 103 del 2017)\u0026#8221; (sentenza n. 255 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 23 del 2022). Inoltre, \u0026#171;il mancato confronto con le competenze statutarie determina l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenze n. 58 del 2023 e n. 281 del 2020)\u0026#187; (sentenza n. 28 del 2025). Nondimeno, nei giudizi principali di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale o di province autonome la precisa identificazione delle attribuzioni conferite dal relativo statuto di autonomia \u0026#232; necessaria qualora lo stesso ricorrente lamenti la violazione dello statuto medesimo in riferimento a una specifica materia ivi disciplinata, poich\u0026#233; in questo caso si tratta della corretta individuazione del contenuto del parametro pertinente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8722; Alla luce delle considerazioni che precedono le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe e descritto in narrativa devono essere dichiarate inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 14, comma 2, della legge della Regione siciliana 2 aprile 2024, n. 6 (Riordino normativo dei materiali da cave e materiali lapidei), promosse, in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, della Costituzione e in relazione all\u0026#8217;art. 14, primo comma, lettere \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en)\u003c/em\u003e, del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonch\u0026#233; all\u0026#8217;art. 5, comma 1, lettera l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e punto 8, lettera \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;Allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMassimo LUCIANI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250724131146.pdf","oggetto":"Miniere, cave e torbiere - Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Siciliana - Modifiche all\u0026#8217;art. 2 della l. reg.le n. 10 del 2004 - Procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava - Istanze di variante ai progetti autorizzati - Individuazione dei casi in cui le varianti si intendono sostanziali - Disciplina applicabile per l\u0026#8217;approvazione delle varianti sostanziali e per le varianti non rientranti in detta qualificazione - Denunciata introduzione di una disciplina in base alla quale le istanze di variante alle autorizzazioni di cava, a condizione che ricorrano i presupposti indicati dalla norma novellata, sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, conseguentemente, sono sottratte alla verifica di assoggettabilit\u0026#224; a VIA - Denunciata elencazione, in un numero definito, delle varianti sostanziali ai progetti autorizzati - Contrasto con la definizione di modifica sostanziale contenuta nel codice dell\u0026#8217;ambiente - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0026#8217;ambiente, dell\u0026#8217;ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio regionale.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46977","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Individuazione delle disposizioni impugnate, dei parametri costituzionali e delle ragioni del contrasto, con una rigorosa argomentazione di merito - Necessità - Impugnazione di disposizione di ente ad autonomia speciale - Necessità di indicare le attribuzioni assegnate laddove se ne lamenti la violazione - Possibilità, negli altri casi, di indicare anche solo le disposizioni statali che assegnano allo Stato una competenza esclusiva. (Classif. 113003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn materia di ricorsi in via principale l’onere del rispetto delle norme processuali è particolarmente pregnante, cosicché l’esigenza di un’adeguata motivazione a fondamento dell’impugnazione si pone in termini rigorosi, avendo il ricorrente l’onere non soltanto di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 106/2025 - mass. 46899; S. 28/2025 - mass. 46668; S. 169/2024 - mass. 46422; S. 25/2023 - mass. 45698; S. 265/2022 - mass. 45264; S. 259/2022 - mass. 45171; S. 135/2022 - mass. 44991; S. 170/2021 - mass. 44135; S. 279/2020 - mass. 43135\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNel caso in cui venga impugnata, in via principale, la legge di una Regione a statuto speciale o di una Provincia autonoma, la mancata indicazione delle competenze statutarie, come più volte affermato, non inficia di per sé l’ammissibilità della questione qualora siano evocate disposizioni statali espressione di competenze trasversali configurabili, quindi, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, che costituiscono un limite alla potestà legislativa primaria delle Regioni speciali. Pertanto, il mancato confronto con le competenze statutarie determina l’inammissibilità del ricorso solo laddove tale omissione sia radicale. Nondimeno, nei giudizi principali di legittimità costituzionale aventi a oggetto leggi di regioni a statuto speciale o di province autonome, la precisa identificazione delle attribuzioni conferite dal relativo statuto di autonomia è necessaria qualora lo stesso ricorrente lamenti la violazione dello statuto medesimo in riferimento a una specifica materia ivi disciplinata, poiché in questo caso si tratta della corretta individuazione del contenuto del parametro pertinente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 28/2025 - mass. 46668; S. 23/2022 - mass. 44497\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46978","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46978","titoletto":"Ambiente - VIA (Valutazione di impatto ambientale) - Norme della Regione Siciliana - Novella in materia di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti di cava - Istanze di variante ai progetti autorizzati - Qualifica di modifiche o estensioni come non sostanziali - Effetti - Mancata richiesta di VIA - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell\u0027ambiente, dell\u0027ecosistema e dei beni culturali e a tutela del paesaggio - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 010012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 9, 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es)\u003c/em\u003e, Cost. e in relazione all’art. 14, primo comma, lett. \u003cem\u003ef)\u003c/em\u003e e \u003cem\u003en),\u003c/em\u003e dello statuto della Regione siciliana nonché all’art. 5, comma 1, lett. l-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e), e punto 8, lett. \u003cem\u003et)\u003c/em\u003e, dell’Allegato IV alla Parte seconda cod. ambiente, dell’art. 14, comma 2, della legge reg. siciliana n. 6 del 2024, il quale, sostituendo il comma 3 dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004 in materia di procedure di rinnovo delle autorizzazioni alla coltivazione dei giacimenti da cava, prevede che le istanze di variante a tali autorizzazioni sono considerate modifiche o estensioni non sostanziali e, quindi, non necessitano della verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA). Il ricorrente non ha individuato con la puntuale chiarezza richiesta per il giudizio in via principale il testo normativo sul quale la censura di legittimità costituzionale si appunta né si è compiutamente misurato con il vero contenuto della previsione normativa impugnata, del cui riferimento alle modifiche sostanziali avrebbe dovuto chiarire portata ed effetti procedimentali, nel contesto della considerazione delle esigenze ambientali alla cui protezione è funzionalizzato il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva. È evidente, infatti, che l’elencazione da parte della legge regionale di modifiche da considerare comunque “sostanziali” non equivale affatto all’indicazione di modifiche da considerare comunque “non sostanziali”. Nemmeno la descrizione dell’articolazione del procedimento, rinvenibile nel ricorso, corrisponde esattamente all’attuale contenuto della norma impugnata. Né si prende in considerazione l’esatto contenuto del nuovo comma 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell’art. 2 della legge reg. siciliana n. 10 del 2004. Il segnalato errore prospettico è dunque decisivo nell’economia argomentativa del ricorso, che manca di dimostrare sia che pur in forza della nuova costruzione procedimentale si determina il lamentato automatismo, sia che l’aver previsto un elenco di modifiche da considerarsi \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e “sostanziali” (in quanto tali da sottoporre comunque a verifica di assoggettabilità a VIA) è pregiudizievole per il bene ambiente e risulta lesivo delle attribuzioni costituzionali dello Stato.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46977","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"02/04/2024","data_nir":"2024-04-02","numero":"6","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":"sostitutivo del"},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"05/07/2004","data_nir":"2004-07-05","numero":"10","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. f)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sicilia","data_legge":"","numero":"","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. n)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. l) bis","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"03/04/2006","numero":"152","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"Parte seconda, Allegato IV, punto 8, lett. t),","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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