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K., con ordinanza del 4 luglio 2024, iscritta al n. 154 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 28 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 30 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 4 luglio 2024, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo e all\u0026#8217;art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea; in via subordinata, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo articolo, in relazione ai medesimi parametri, nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio \u0026#232; vietata anche nei confronti di coloro i quali siano \u0026#171;imputati\u0026#187; per delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena o l\u0026#8217;esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente \u0026#232; chiamato a decidere su un\u0026#8217;istanza di permesso premio formulata da G. K., del 29 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che G. K. \u0026#232; detenuto presso la Casa circondariale di Terni in esecuzione di una sentenza di condanna alla pena della reclusione di nove anni e quattro mesi per vari reati, tra i quali una tentata rapina aggravata e un tentato omicidio, commessi nel giugno del 2017. Dopo essere stato ininterrottamente detenuto dal 2017, a partire dal febbraio 2023 l\u0026#8217;istante ha beneficiato di vari permessi premio, dapprima per alcune ore e poi anche per pi\u0026#249; giorni, allo scopo di rinsaldare i propri vincoli familiari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel febbraio del 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Velletri lo ha rinviato a giudizio per un tentativo di introdurre in carcere, al rientro da un permesso premio il 25 marzo 2023, un quantitativo di sostanza stupefacente da consegnare a un altro detenuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa nuova istanza di permesso premio \u0026#232; corredata da un parere negativo dell\u0026#8217;istituto penitenziario nel quale, purtuttavia, si d\u0026#224; atto che il condannato si \u0026#232;, nel frattempo, \u0026#171;riposizionato nel modo di comportarsi\u0026#187;, e che \u0026#232; \u0026#171;considerato un punto di riferimento per il Personale di Polizia e gli Ispettori di Reparto per la disponibilit\u0026#224; che mostra nel cercare di mediare per la buona soluzione di situazioni difficili e critiche nell\u0026#8217;ambito della sezione di appartenenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRiferisce altres\u0026#236; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che l\u0026#8217;istante ha sempre sostenuto la propria innocenza rispetto ai fatti addebitatigli del marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva, tuttavia, che la richiesta di permesso premio dovrebbe essere considerata inammissibile, stante il tenore della disposizione censurata. Infatti, l\u0026#8217;istante \u0026#232; allo stato indagato per un delitto doloso asseritamente commesso nel marzo 2023, durante l\u0026#8217;espiazione della pena; ci\u0026#242; che determinerebbe l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di nuove richieste di concessione di permesso premio sino al marzo 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la rilevanza delle questioni prospettate: solo qualora la disposizione sia dichiarata costituzionalmente illegittima, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e potrebbe valutare nel merito la sussistenza delle condizioni richieste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario per l\u0026#8217;accesso al permesso premio, valorizzando, \u0026#171;eventualmente, tanto le caratteristiche del fatto di reato che il condannato \u0026#232; accusato di aver posto in essere nel rientro da un precedente permesso premio, quanto il percorso trattamentale compiuto in seguito, e sino alla data odierna, al fine di rinvenire i segnali di una condotta che si sia via via regolarizzata e mostri, dinamicamente, i progressi dell\u0026#8217;interessato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che questioni simili a quelle ora sollevate sono state gi\u0026#224; dichiarate infondate con la sentenza di questa Corte n. 296 del 1997, la cui trama motivazionale \u0026#232; diffusamente ricostruita nell\u0026#8217;ordinanza. Tuttavia, il rimettente osserva che tale pronuncia si concludeva \u0026#171;con un espresso invito al legislatore [\u0026#8230;] a rivedere la disposizione sotto un duplice profilo: circoscrivere meglio la tipologia di delitto doloso la cui commissione effettivamente comprometterebbe il giudizio sulla regolarit\u0026#224; della condotta [\u0026#8230;] e rivedere la durata indifferenziata del periodo biennale di esclusione del beneficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale indicazione non sarebbe per\u0026#242; stata accolta dal legislatore nei ventisette anni nel frattempo trascorsi, ancorch\u0026#233; una commissione di riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario (la cosiddetta commissione Giostra) avesse proposto di eliminare l\u0026#8217;automatismo contenuto nella disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, dovrebbe registrarsi oggi \u0026#171;un complesso di interventi, anche della stessa Corte Costituzionale, che ha contribuito a delineare \u0026#8220;un quadro normativo ben differente\u0026#8221;\u0026#187; rispetto a quello presente al momento della pronuncia del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente osserva come la disposizione censurata preveda \u0026#8211; in ottica sanzionatoria rispetto alla scarsa affidabilit\u0026#224; dimostrata dal condannato \u0026#8211; una preclusione delimitata nel tempo, ma assoluta ed invincibile, alla concessione di permessi premio, che si fonderebbe su una presunzione assoluta di temporanea inidoneit\u0026#224;; cosicch\u0026#233; al magistrato di sorveglianza sarebbe impedito di valutare \u0026#171;qualsiasi progresso in concreto compiuto dal condannato nel corso dell\u0026#8217;ulteriore periodo detentivo vissuto sino al momento della valutazione, e senza che possa rilevare una delibazione relativa alla concreta gravit\u0026#224; del fatto di cui l\u0026#8217;interessato risulta imputato, per come allo stato evincibile dagli atti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCos\u0026#236; ricostruita, tale disposizione apparirebbe \u0026#171;distonica rispetto a molte altre previsioni della legge penitenziaria, che restringono la portata di simili preclusioni all\u0026#8217;intervenuta condanna dell\u0026#8217;interessato, anche in relazione alla concessione di misure alternative, dunque molto pi\u0026#249; ampie del permesso oggi richiesto, oppure alla loro revoca\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente richiama in particolare: l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9, ordin. penit., che impone la revoca della detenzione domiciliare in caso di condanna per evasione; l\u0026#8217;art. 54, comma 3, ordin. penit., che parimenti impone la revoca della liberazione anticipata in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell\u0026#8217;esecuzione successivamente alla concessione del beneficio; l\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, commi 1 e 3, ordin. penit., che prevede l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; triennale di ulteriori istanze relative a qualsiasi beneficio penitenziario nei confronti del condannato che sia stato riconosciuto colpevole di evasione. I riferimenti alla condanna contenuti in tali disposizioni sarebbero \u0026#171;pacificamente interpretati come riferibili a un titolo definitivo\u0026#187; (sono citate Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 27 febbraio-4 luglio 2018, n. 30140 e 27 gennaio-25 febbraio 2011, n. 7514).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVi sarebbero, invero, \u0026#171;altre disposizioni normative che derivano effetti negativi per l\u0026#8217;interessato in conseguenza di accertamenti assai meno stabili\u0026#187;, quali ad esempio, nell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 6, ordin. penit., la mera imputazione per uno dei delitti previsti dall\u0026#8217;art. 380 del codice di procedura penale; ovvero, nell\u0026#8217;art. 51, quarto comma, ordin. penit., la semplice denuncia per il delitto di evasione commessa durante l\u0026#8217;esecuzione della semilibert\u0026#224;; o ancora, nell\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 5, ordin. penit., la mera imputazione per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni commesso da chi ha posto in essere una condotta di evasione, ovvero durante il lavoro all\u0026#8217;esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali ultime disposizioni si differenzierebbero, tuttavia, dalla disciplina ora censurata, poich\u0026#233; nel primo caso la tipologia di reato rilevante \u0026#232; precisamente circoscritta, e il giudice ha comunque la mera facolt\u0026#224; di revocare la misura alternativa; nel secondo caso, la conseguenza negativa che deriva dalla denuncia \u0026#232; la sola sospensione della misura, mentre la sua revoca discende dalla sola condanna definitiva; nel terzo caso, infine, sarebbe ancora una volta \u0026#171;decisamente pi\u0026#249; delineata\u0026#187; la tipologia di reato la cui commissione determina la preclusione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl profilo di irragionevolezza della disposizione ora censurata risiederebbe dunque \u0026#171;nella previsione della ostativit\u0026#224; biennale, collegata ad una istanza di permesso premio, nei confronti del condannato che riveste anche la qualit\u0026#224; di imputato per un fatto commesso nel corso dell\u0026#8217;esecuzione penale, laddove in tutte le altre disposizioni astrattamente a lui applicabili per la tipologia di reati che ha commesso, viene dato rilievo negativo dirimente ad eventuali fattispecie di reato sopravvenuto, soltanto laddove le stesse abbiano superato il vaglio del passaggio in giudicato della condanna\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata equiparerebbe irragionevolmente la posizione di chi \u0026#232; stato definitivamente condannato per un reato con chi ne sia solo imputato, con ci\u0026#242; ponendosi in contrasto con l\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost. e, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., con l\u0026#8217;art. 6 CEDU e l\u0026#8217;art. 48 CDFUE. Rispetto all\u0026#8217;imputato, infatti, potrebbe del tutto mancare il vaglio del giudice \u0026#171;anche circa l\u0026#8217;esistenza di eventuali giustificati motivi per l\u0026#8217;agire di cui si \u0026#232; imputati, o di altre circostanze esimenti\u0026#187;; e comunque difetterebbe \u0026#171;la stabilit\u0026#224; del giudizio garantita per il condannato in via definitiva [\u0026#8230;] per un tempo che pu\u0026#242; consumare (e normalmente consuma) anche interamente il biennio di ostativit\u0026#224;\u0026#187;. Il magistrato di sorveglianza sarebbe cos\u0026#236; tenuto \u0026#171;a ritenere l\u0026#8217;interessato alla stregua di un condannato in via definitiva, senza poter apprezzare discrezionalmente gli elementi che sono gi\u0026#224; deducibili dagli atti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e richiama la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e in particolare il suo considerando n. 16, ove si stabilisce che la presunzione di innocenza \u0026#232; violata se \u0026#171;decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l\u0026#8217;indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preclusione in esame si caratterizzerebbe altres\u0026#236; per una \u0026#171;fissit\u0026#224; nelle conseguenze ostative [\u0026#8230;] eccentrica, ed irragionevole, rispetto al quadro normativo complessivo\u0026#187;, ove si consideri che il condannato per il quale \u0026#232; inibito l\u0026#8217;accesso ai permessi premio potrebbe tuttavia ottenere misure alternative \u0026#171;che consentono all\u0026#8217;interessato spazi di libert\u0026#224; ben pi\u0026#249; ampi di quelli di un mero permesso premio\u0026#187;, quali l\u0026#8217;affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, come la sentenza n. 296 del 1997 avrebbe riconosciuto, far dipendere la preclusione dalla commissione di qualsiasi delitto doloso sarebbe soluzione irragionevolmente generica, che abbraccerebbe \u0026#171;una molteplicit\u0026#224; di condotte dal disvalore penale assai distante\u0026#187;, impedendo \u0026#171;di apprezzare in concreto il significato dell\u0026#8217;agito del condannato e la sua proiezione in termini di affidabilit\u0026#224; futura\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ripercorre le pronunce di questa Corte che hanno gradualmente rimosso automatismi ostativi conseguenti alla commissione di reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; richiamata anzitutto la sentenza n. 186 del 1995, con cui \u0026#232; stata dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 54, comma 3, ordin. penit., che disponeva la revoca obbligatoria della liberazione anticipata in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell\u0026#8217;esecuzione successivamente alla concessione del beneficio. Proprio tale pronuncia aiuterebbe ad illuminare un ulteriore profilo di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione ora in esame con riguardo all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., giacch\u0026#233; la preclusione in essa prevista impedirebbe al magistrato di sorveglianza \u0026#171;di valutare in concreto il significato dell\u0026#8217;involuzione eventualmente verificatasi nel percorso rieducativo della persona e la capacit\u0026#224; della stessa di fare emenda e di rimettersi in cammino, guadagnando cos\u0026#236; un nuovo giudizio di meritevolezza all\u0026#8217;accesso al permesso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda altres\u0026#236; la sentenza n. 173 del 1997, con cui \u0026#232; stata dichiarata illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ultimo comma, ordin. penit., che nella versione all\u0026#8217;epoca vigente disponeva la sospensione automatica della detenzione domiciliare in caso di denuncia per ingiustificato allontanamento dall\u0026#8217;abitazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sentenza n. 189 del 2010, prosegue il rimettente, ha bens\u0026#236; dichiarato l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale proposte con riferimento all\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit., che dispone la preclusione alla concessione di taluni benefici penitenziari al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di evasione ai sensi dell\u0026#8217;art. 385 del codice penale sulla base per\u0026#242; di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata gi\u0026#224; adottata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, che avrebbe consentito al giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e di superare la preclusione. Interpretazione che sarebbe invece da escludere rispetto alla disposizione ora all\u0026#8217;esame, stante il suo inequivoco dato letterale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eViene, infine, citata la sentenza n. 173 del 2021, nella quale questa Corte ha dichiarato infondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con riferimento all\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, commi 1, 2 e 3, ordin. penit., che dispone il divieto di concessione di taluni benefici per un periodo di tre anni dal momento della revoca di una misura alternativa, ritenendo che alla base della preclusione vi fosse \u0026#171;una valutazione effettuata proprio dalla magistratura di sorveglianza, caso per caso, e a fronte di un esame nel merito del tipo di violazioni commesse dal condannato nel corso della misura\u0026#187;. Ci\u0026#242; varrebbe a distinguere quella ipotesi dal caso in esame, nel quale \u0026#171;alla magistratura di sorveglianza non spetta invece alcun vaglio in concreto circa gli agiti del detenuto, anche soltanto imputato di un reato doloso commesso durante l\u0026#8217;esecuzione penale\u0026#187;. Un vaglio \u0026#8211; sostiene il rimettente \u0026#8211; che \u0026#232; \u0026#171;diverso ed altro da quelli propri della sede di cognizione\u0026#187;, poich\u0026#233; \u0026#171;tiene necessariamente conto del significato concreto degli agiti in quel percorso, sempre illuminato dal finalismo rieducativo, che \u0026#232; proprio dell\u0026#8217;esecuzione penale\u0026#187;. Vero che anche la magistratura di sorveglianza fonderebbe talvolta \u0026#171;le proprie decisioni, allo stato degli atti, anche su informative di p.s., prima ancora che su pendenze penali\u0026#187;; ma in tali casi spetterebbe comunque \u0026#171;alla giurisdizione rieducativa una lettura in concreto di quanto riferito ed un vaglio che, perci\u0026#242;, \u0026#232; effettuato con esercizio di prudente discrezionalit\u0026#224; e mettendo in rapporto quanto narrato con l\u0026#8217;immaginata progressione risocializzante\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer tutte queste ragioni, il rimettente sollecita, in via principale, la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata nella sua interezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, invita questa Corte a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio \u0026#232; vietata prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto anche nei confronti di coloro i quali siano meramente imputati \u0026#8211; e non condannati \u0026#8211; per delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena o l\u0026#8217;esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rammenta anzitutto che le questioni proposte sono state gi\u0026#224; affrontate da questa Corte nelle sentenze n. 296 e n. 403 del 1997, le quali hanno \u0026#8211; rispettivamente \u0026#8211; escluso l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della preclusione di cui alla disposizione censurata nei confronti degli adulti, e dichiarato invece costituzionalmente illegittima la parallela preclusione nei confronti dei minorenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe questioni sarebbero dunque manifestamente infondate, in ragione dell\u0026#8217;immutato quadro normativo di riferimento rispetto alle pronunce del 1997, cos\u0026#236; da rendere \u0026#171;del tutto attuali\u0026#187; gli argomenti allora spesi da questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;unica previsione normativa \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e riformata sarebbe invero l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9, ordin. penit., la quale stabilisce, a far data dal 2013, la revoca della detenzione domiciliare solo in caso di condanna \u0026#8211; e non meramente di denuncia, come nella disposizione in vigore nel 1997 \u0026#8211; per il delitto di evasione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale novella \u003cem\u003emedio tempore \u003c/em\u003eintervenuta non sarebbe per\u0026#242; idonea a fondare un giudizio di irragionevolezza della disposizione qui censurata, avendo essa investito un \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e non congruo. In primo luogo, infatti, il permesso premio costituirebbe una mera modalit\u0026#224; del trattamento e non una misura alternativa alla detenzione, come quella disciplinata dal \u003cem\u003etertium\u003c/em\u003e. In secondo luogo, l\u0026#8217;automatismo preclusivo della disposizione censurata si differenzierebbe da quello previsto dall\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 9, ordin. penit., che imporrebbe la revoca di una misura gi\u0026#224; concessa: ci\u0026#242; che giustificherebbe una \u0026#171;maggior pregnanza dell\u0026#8217;accertamento richiesto in merito alla consumazione del reato, in quanto relativo ad un provvedimento gi\u0026#224; adottato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha sollevato, in via principale, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 5, ordin. penit., in riferimento agli artt. 3, 27, commi secondo e terzo, e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU e all\u0026#8217;art. 48 CDFUE.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn via subordinata, il rimettente ha censurato la disposizione, in riferimento ai medesimi parametri, nella sola parte in cui prevede che la concessione dei permessi premio \u0026#232; vietata anche nei confronti di coloro i quali siano \u0026#171;imputati\u0026#187; per un delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena o l\u0026#8217;esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione censurata prevede che \u0026#171;[n]ei confronti dei soggetti che durante l\u0026#8217;espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena o l\u0026#8217;esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale, la concessione \u0026#232; ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente deve vagliare una istanza di permesso premio formulata da un condannato nel marzo 2024. Alla stregua della disposizione censurata, l\u0026#8217;istanza sarebbe tuttavia inammissibile, dal momento che nel febbraio 2024 il richiedente, detenuto dal 2017, \u0026#232; stato rinviato a giudizio per un delitto in materia di stupefacenti, asseritamente da lui commesso nel marzo 2023 al rientro da un precedente permesso premio. Il richiedente era, dunque, \u0026#171;imputato per delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena\u0026#187; nei due anni precedenti l\u0026#8217;istanza di concessione del beneficio: ci\u0026#242; che renderebbe \u003cem\u003ea priori\u003c/em\u003e non valutabile l\u0026#8217;istanza medesima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve la preclusione normativa fosse rimossa, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e potrebbe invece apprezzare in concreto il percorso trattamentale svolto nel frattempo dal condannato, ed eventualmente concedere il beneficio richiesto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni sono ammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; vale in particolare per quanto concerne la censura sollevata in relazione all\u0026#8217;art. 48 CDFUE, per il tramite dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost. e, implicitamente, dell\u0026#8217;art. 11 Cost.: parametro, quest\u0026#8217;ultimo, che viene necessariamente in considerazione ogniqualvolta si assuma la contrariet\u0026#224; di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, rispetto alla quale operano le limitazioni di sovranit\u0026#224; fondate su tale disposizione costituzionale, come affermato dalla costante e risalente giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 349 del 2007, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 348 del 2007, punto 3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 183 del 1973, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;altrettanto costante giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell\u0026#8217;Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale presuppone che la controversia all\u0026#8217;esame del giudice rimettente ricada nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione europea, ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE (da ultima, sentenza n. 7 del 2025, punto 2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur non affrontando \u003cem\u003eex professo\u003c/em\u003e questo specifico profilo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e evoca, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Tale direttiva, basata sull\u0026#8217;art. 82, paragrafo 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), del Trattato sul funzionamento dell\u0026#8217;Unione europea, opera quale strumento ad applicazione \u0026#8220;orizzontale\u0026#8221; nell\u0026#8217;ordinamento dei Paesi membri, mirando a fissare standard minimi di tutela di alcuni diritti riconosciuti dagli artt. 47 e 48 CDFUE, tra cui la presunzione di innocenza, per tutti gli Stati membri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; basta ad assicurare che la controversia oggetto del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, che pone in causa la presunzione di innocenza, ricada nell\u0026#8217;ambito di applicazione del diritto dell\u0026#8217;Unione ai sensi dell\u0026#8217;art. 51 CDFUE, a ci\u0026#242; non ostando la natura puramente interna del procedimento (sentenza n 182 del 2021, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti). Con conseguente invocabilit\u0026#224;, nel caso in esame, dello stesso art. 48 CDFUE, quale parametro interposto di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Prima di affrontare il merito delle questioni, conviene subito evidenziare che \u0026#8211; come sottolineato dal rimettente \u0026#8211; dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale analoghi a quelli ora formulati sono stati giudicati non fondati da questa Corte nella sentenza n. 296 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFotografando la prassi osservata nell\u0026#8217;intero arco della propria giurisprudenza, questa Corte ha recentemente rilevato che il tendenziale rispetto dei propri precedenti \u0026#8211; unitamente alla coerenza dell\u0026#8217;interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasivit\u0026#224; delle motivazioni \u0026#8211; \u0026#232; condizione essenziale per l\u0026#8217;autorevolezza delle decisioni di qualsiasi giurisdizione superiore; e che ci\u0026#242; vale anche, in speciale misura, per il giudice costituzionale (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, come per ogni altra giurisdizione superiore, \u0026#232; ben possibile per questa Corte rimeditare i propri orientamenti, e se del caso modificarli, allorch\u0026#233; sussistano \u0026#171;ragioni di particolare cogenza che rendano non pi\u0026#249; sostenibili le soluzioni precedentemente adottate: ad esempio, l\u0026#8217;inconciliabilit\u0026#224; dei precedenti con il successivo sviluppo della stessa giurisprudenza di questa Corte o di quella delle Corti europee; il mutato contesto sociale o ordinamentale nel quale si colloca la nuova decisione o \u0026#8211; comunque \u0026#8211; il sopravvenire di circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza; la maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa\u0026#187; (sentenza n. 203 del 2024, punto 4.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Criteri, questi, largamente diffusi nella giurisprudenza costituzionale comparata, e che sono altres\u0026#236; stati nella sostanza richiamati dalla Corte di cassazione in plurime occasioni, anche recenti, quanto alla possibilit\u0026#224; di modificare i propri precedenti orientamenti (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 28 marzo 2024, n. 8486, punto 8; e, in senso analogo, sentenza 4 dicembre 2024, n. 31136, punto 7).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOra, la sentenza n. 296 del 1997 ha affrontato, e risolto nel senso della non fondatezza, due questioni che il rimettente sostanzialmente ripropone: in primo luogo, quella relativa all\u0026#8217;asserito contrasto con il principio di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost. (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e); in secondo luogo \u0026#8211; dopo aver escluso taluni profili di irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento che non vengono in considerazione in questa sede \u0026#8211; quella relativa all\u0026#8217;allegato irragionevole sacrificio del principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), che l\u0026#8217;ordinanza di rimessione oggi all\u0026#8217;esame prospetta evocando, assieme, gli artt. 27, terzo comma, e 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, allora, verificare se \u0026#8211; rispetto a entrambi i profili \u0026#8211; sussistano ragioni tali da indurre questa Corte a rimeditare quella decisione, tenendo conto in particolare della successiva evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Con riguardo anzitutto alla presunzione di non colpevolezza, la sentenza n. 296 del 1997 aveva ritenuto le censure dei rimettenti \u0026#171;esorbitant[i] rispetto alle finalit\u0026#224; perseguite dall\u0026#8217;art. 27, secondo comma, della Costituzione\u0026#187;. La presunzione di non colpevolezza, aveva osservato quella pronuncia, \u0026#171;\u0026#232; [\u0026#8230;] coessenzialmente legata al fatto di reato per cui \u0026#232; stata elevata la nuova imputazione e non pu\u0026#242; essere estesa ad aspetti che nel caso di specie concernono il trattamento penitenziario conseguente al delitto per cui \u0026#232; in corso l\u0026#8217;esecuzione della pena\u0026#187; (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale conclusione, tuttavia, risulta oggi distonica rispetto alle declinazioni \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e conferite alla presunzione di non colpevolezza (o di innocenza, secondo la denominazione corrente nelle fonti internazionali e unionali) dalla Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, alla cui interpretazione l\u0026#8217;ordinamento nazionale \u0026#232; in linea di principio vincolato in forza dell\u0026#8217;art. 32 CEDU (sentenze n. 348 del 2007, punto 4.6. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 349 del 2007, punto 6.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.1.), nonch\u0026#233; dai recenti sviluppi del diritto dell\u0026#8217;Unione (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.2.) e della stessa giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 4.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Quanto alla giurisprudenza di Strasburgo, una recente pronuncia di questa Corte ha sottolineato che la presunzione di innocenza fondata sull\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU, nell\u0026#8217;interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo, \u0026#171;assume un pi\u0026#249; ampio rilievo rispetto al parametro nazionale, presentando una portata non strettamente endoprocessuale\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2021, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa una parte \u0026#8211; ha proseguito questa Corte, citando ampiamente la sentenza della grande camera, 12 luglio 2013, Allen contro Regno Unito \u0026#8211; \u0026#171;la presunzione di innocenza costituisce una \u0026#8220;garanzia procedurale\u0026#8221; destinata ad operare \u0026#8220;nel contesto di un processo penale\u0026#8221;, producendo effetti sul piano dell\u0026#8217;\u0026#8220;onere della prova\u0026#8221;, sulla operativit\u0026#224; delle \u0026#8220;presunzioni legali di fatto e di diritto\u0026#8221;, sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del \u0026#8220;privilegio contro l\u0026#8217;autoincriminazione\u0026#8221;, nonch\u0026#233; in ordine \u0026#8220;alla pubblicit\u0026#224; preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato\u0026#8221;. Dall\u0026#8217;altra, la presunzione di innocenza, \u0026#8220;in linea con la necessit\u0026#224; di assicurare che il diritto garantito\u0026#8221; dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU \u0026#8220;sia pratico e effettivo\u0026#8221;, estende i suoi effetti al di fuori del processo penale ed opera nel tempo successivo alla sua conclusione o interruzione, non in funzione di apprestare garanzie procedurali all\u0026#8217;imputato, ma allo scopo di \u0026#8220;proteggere le persone che sono state assolte da un\u0026#8217;accusa penale, o nei confronti delle quali \u0026#232; stato interrotto un procedimento penale, dall\u0026#8217;essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorit\u0026#224; come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato\u0026#8221;\u0026#187; (punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa tutela garantita dall\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, CEDU si estende, dunque, oltre lo specifico procedimento penale nel quale si controverte della possibile responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, secondo la costante giurisprudenza della Corte EDU, essa si estende non solo ai procedimenti giudiziari successivi, ma anche a quelli paralleli nei quali il fatto di reato addebitato alla persona, ma non ancora definitivamente accertato a suo carico, possa assumere una qualche rilevanza: ad esempio, al procedimento di revoca della sospensione condizionale della pena (Corte EDU, sentenza 3 ottobre 2002, B\u0026#246;hmer contro Germania, paragrafo 57 e seguenti; 12 novembre 2015, El Kaada contro Germania, paragrafo 56 e seguenti); al procedimento penale in cui debba valutarsi l\u0026#8217;integrazione di una circostanza aggravante (sentenza 19 giugno 2012, Hajnal contro Serbia, paragrafo 131; sentenza 14 marzo 2019, Kangers contro Lettonia, paragrafo 61); al procedimento in cui si debba decidere sulla proroga della custodia cautelare in carcere (sentenza 31 ottobre 2013, Perica Oreb contro Croazia, paragrafo 147).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ordinamento UE, il diritto alla presunzione di innocenza \u0026#232; oggi espressamente riconosciuto dall\u0026#8217;art. 48, paragrafo 1, CDFUE: disposizione il cui significato e la cui portata \u0026#8211; in forza della previsione generale di cui all\u0026#8217;art. 52, paragrafo 3, CDFUE \u0026#8211; incorporano il livello minimo di tutela previsto dalla corrispondente disposizione della CEDU, e cio\u0026#232; dell\u0026#8217;art. 6, paragrafo 2, cos\u0026#236; come interpretato dalla Corte di Strasburgo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA livello di diritto derivato, il principio della presunzione di innocenza ha trovato poi specifica declinazione nell\u0026#8217;art. 4, paragrafo 1, della direttiva 2016/343/UE, secondo il quale \u0026#171;[g]li Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, [\u0026#8230;] le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole\u0026#187;; obbligo che ha trovato attuazione nell\u0026#8217;ordinamento italiano, tra l\u0026#8217;altro, con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, recante \u0026#171;Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Quanto infine alla giurisprudenza di questa Corte, anch\u0026#8217;essa ha ormai riconosciuto che la presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost. si estende a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGi\u0026#224; da epoca immediatamente successiva alla sentenza n. 296 del 1997, questa Corte ha affermato che dal principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza discende la necessit\u0026#224; che la commissione di un nuovo reato nel periodo indicato dall\u0026#8217;art. 445, comma 2, cod. proc. pen. successivo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, cui la legge ricollega effetto ostativo all\u0026#8217;estinzione del precedente reato, sia accertata con sentenza di condanna irrevocabile (ordinanza n. 107 del 1998 e, con riferimento all\u0026#8217;estinzione del reato conseguente alla sospensione condizionale della pena, ordinanze n. 210 del 2020 e n. 101 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente questa Corte, nell\u0026#8217;esaminare una disposizione che stabilisce la revoca della sanzione sostitutiva dell\u0026#8217;espulsione dello straniero qualora questi rientri illegalmente nel territorio dello Stato, commettendo cos\u0026#236; il reato corrispondente, ha affermato che il giudice dell\u0026#8217;esecuzione non pu\u0026#242; \u0026#171;procedere ad un accertamento incidentale dell\u0026#8217;illecito penale sulla base della sola notizia di reato conseguente al riscontro della presenza dello straniero sul territorio nazionale da parte delle forze di polizia, senza con ci\u0026#242; stesso violare la presunzione di non colpevolezza di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., il cui superamento esige lo svolgimento di un giudizio in cui l\u0026#8217;imputato sia posto in condizione di difendersi adeguatamente\u0026#187; (sentenza n. 163 del 2024, punto 3.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; \u0026#200;, dunque, ormai chiaro che la presunzione di innocenza, lungi dal limitare i propri effetti all\u0026#8217;interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;individuo, implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto dal pubblico ministero. Tale divieto opera, segnatamente, nell\u0026#8217;ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che l\u0026#8217;ormai evidente frizione con il principio in parola di una disposizione che, come quella in questa sede censurata, obbliga un giudice (qui, il magistrato di sorveglianza) all\u0026#8217;adozione di un provvedimento negativo a carico dell\u0026#8217;interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del pubblico ministero.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAgli effetti pratici, una simile disposizione vincola il giudice a \u0026#8220;presumere colpevole\u0026#8221; l\u0026#8217;imputato. Essa sottrae al magistrato di sorveglianza stesso ogni margine di autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della \u003cem\u003enotitia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e e, soprattutto, gli impedisce di ascoltare l\u0026#8217;imputato e il suo difensore, e di tenere conto delle loro deduzioni circa l\u0026#8217;effettiva commissione del fatto, nonch\u0026#233; di valutare la sua rilevanza rispetto al \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e nel singolo procedimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon conseguente, indiretto, \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e allo stesso diritto di difesa dell\u0026#8217;interessato, legato a doppio filo alla presunzione di innocenza: ci\u0026#242; che, in sostanza, questa Corte ha avuto modo recentemente di evidenziare, allorch\u0026#233; ha sottolineato la necessit\u0026#224; che tutti gli elementi raccolti dal pubblico ministero in un procedimento penale conclusosi con un provvedimento di archiviazione siano \u0026#171;oggetto di attenta rivalutazione nell\u0026#8217;ambito di eventuali diversi procedimenti (civili, penali, amministrativi, disciplinari, contabili, di prevenzione) in cui dovessero essere in seguito utilizzati, dovendosi in particolare assicurare all\u0026#8217;interessato le pi\u0026#249; ampie possibilit\u0026#224; di contraddittorio, secondo le regole procedimentali o processuali vigenti nel settore ordinamentale coinvolto\u0026#187; (sentenza n. 41 del 2024, punto 3.8. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Come anticipato, la sentenza n. 296 del 1997 aveva altres\u0026#236; escluso il contrasto della disposizione censurata con la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza in parola aveva rammentato, invero, i propri gi\u0026#224; allora numerosi precedenti che avevano censurato \u0026#171;l\u0026#8217;utilizzazione da parte del legislatore di meccanismi che sottraggono al magistrato di sorveglianza la verifica dell\u0026#8217;effettiva incidenza di un determinato fatto-reato sul trattamento penitenziario\u0026#187;. Tuttavia, aveva ritenuto che il meccanismo preclusivo in discussione \u0026#8211; non determinante una esclusione definitiva dal beneficio \u0026#8211; potesse superare lo scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale: \u0026#171;[l]\u0026#8217;incentivazione alla \u0026#8220;regolare condotta carceraria attraverso la promessa del permesso premio\u0026#8221; pu\u0026#242; giustificare che, in presenza di delitti di natura dolosa, la nuova concessione possa rimanere preclusa per un determinato periodo di tempo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn simile meccanismo non fu dunque ritenuto idoneo a compromettere la funzione rieducativa della pena, la preclusione essendo qui \u0026#171;inquadrata nel presupposto di quella regolare condotta del condannato che \u0026#232; essenziale per la concedibilit\u0026#224; di permessi premio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, questa Corte aveva espresso l\u0026#8217;auspicio che il legislatore rivedesse l\u0026#8217;automatismo in esame, \u0026#171;in relazione alle tipologie di delitti dolosi la cui commissione effettivamente comprometta il giudizio sulla regolarit\u0026#224; della condotta e, conseguentemente, faccia presumere la pericolosit\u0026#224; del condannato, nonch\u0026#233; in relazione alla indifferenziata durata del periodo di esclusione dal beneficio\u0026#187; (punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Quasi trent\u0026#8217;anni sono trascorsi da quell\u0026#8217;auspicio, e l\u0026#8217;automatismo criticato da questa Corte si mantiene intatto, nonostante le proposte di riforma nel frattempo formulate per rimediare ai profili critici evidenziati in quell\u0026#8217;occasione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, un primo schema di decreto legislativo recante riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 82, 83 e 85, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ee\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ef\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ei\u003c/em\u003e), \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), \u003cem\u003em\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eo\u003c/em\u003e), \u003cem\u003er\u003c/em\u003e), \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), \u003cem\u003et\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eu\u003c/em\u003e), della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all\u0026#8217;ordinamento penitenziario) aveva previsto l\u0026#8217;abrogazione della disposizione ora censurata, in conformit\u0026#224; alle indicazioni contenute nella relazione della Commissione per la riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario istituita con decreto del Ministro della giustizia del 2 luglio 2013 (cosiddetta commissione Giostra) (pagina 114). Tale schema fu presentato alle Camere, ottenendo parere favorevole sull\u0026#8217;abrogazione della disposizione censurata, ma non fu poi adottato dal Governo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; D\u0026#8217;altra parte, la sentenza n. 296 del 1997 \u0026#8211; la quale aveva ritenuto che i profili critici evidenziati ancora non attingessero la soglia dell\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211; si poneva essa stessa in rapporto di problematica conciliabilit\u0026#224; non soltanto con la giurisprudenza che considera incompatibili con gli artt. 3 e 31 Cost. gli automatismi nell\u0026#8217;esecuzione minorile, e che avrebbe condotto questa Corte, a pochi mesi di distanza, a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione con riferimento ai condannati minorenni (sentenza n. 403 del 1997); ma anche, e soprattutto, con la serie di pronunce che, gi\u0026#224; da epoca precedente il 1997, avevano censurato automatismi simili anche nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;esecuzione penale concernente i condannati adulti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, con la sentenza n. 186 del 1995 questa Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittima, per contrasto con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 54, terzo comma, ordin. penit., nella parte in cui prevedeva la revoca della liberazione anticipata in caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell\u0026#8217;esecuzione successivamente alla concessione del beneficio, anzich\u0026#233; stabilire che la liberazione anticipata \u0026#232; revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio. La pronuncia aveva, in particolare, stigmatizzato l\u0026#8217;\u0026#171;indifferenza normativa per qualsiasi tipo di apprezzamento in ordine alla compatibilit\u0026#224; o meno degli effetti che scaturiscono dalla liberazione anticipata rispetto al valore sintomatico che in concreto pu\u0026#242; assumere l\u0026#8217;intervenuta condanna\u0026#187;; indifferenza che lasciava, secondo questa Corte, \u0026#171;presupporre che al fondo di una simile rigorosa opzione [stesse] nulla pi\u0026#249; che un preciso disegno volto ad assicurare, attraverso un meccanismo di tipo meramente sanzionatorio, la sola \u0026#8220;buona condotta\u0026#8221; del soggetto in espiazione di pena, relegando cos\u0026#236; nell\u0026#8217;ombra proprio quella funzione di impulso e di stimolo ad una efficace collaborazione nel trattamento rieducativo che costituisce l\u0026#8217;essenza stessa dell\u0026#8217;istituto\u0026#187; (punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 173 del 1997, di pochissimo anteriore alla n. 296 del 1997, aveva a sua volta dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 47-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, ultimo comma, ordin. penit., nella parte in cui faceva derivare automaticamente la sospensione della detenzione domiciliare dalla presentazione di una denuncia per il reato, previsto dal comma 8 dello stesso articolo, di ingiustificato allontanamento dall\u0026#8217;abitazione. Pur non venendo allora in considerazione il principio di presunzione di non colpevolezza, la sentenza aveva sottolineato come una \u0026#171;brusca ed automatica sospensione\u0026#187; della detenzione domiciliare, senza possibilit\u0026#224; per il giudice di valutare caso per caso le \u0026#171;circostanze in cui l\u0026#8217;allontanamento denunciato come reato \u0026#232; avvenuto\u0026#187;, avrebbe potuto \u0026#171;interrompere senza sufficiente ragione un percorso risocializzativo e riabilitativo\u0026#187;, compromettendo cos\u0026#236; la finalit\u0026#224; rieducativa perseguita dalle misure alternative alla detenzione (punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La giurisprudenza costituzionale successiva al 1997 ha confermato la tendenziale illegittimit\u0026#224; costituzionale degli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici e delle misure alternative, conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato; insistendo, per converso, sulla necessit\u0026#224; di una puntuale valutazione da parte del giudice della sorveglianza circa il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale intrapreso dal condannato e al giudizio relativo alla sua eventuale persistente pericolosit\u0026#224; sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ottica, la sentenza n. 189 del 2010 ha, ad esempio, giudicato inammissibili questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale relative alle preclusioni all\u0026#8217;accesso a benefici penitenziari stabilite dall\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit. a carico di coloro che siano stati condannati per evasione, ritenendo che il giudice rimettente non avesse esperito un\u0026#8217;interpretazione conforme alla Costituzione della stessa. In base a tale interpretazione, il giudice avrebbe comunque dovuto \u0026#171;valutare, caso per caso, con motivazione approfondita e rigorosa, la personalit\u0026#224; e le condotte concrete del condannato responsabile del reato di cui all\u0026#8217;art. 385 cod. pen.\u0026#187; (punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), al fine di accertare o escludere la sua effettiva e perdurante pericolosit\u0026#224; sociale, nonch\u0026#233; i suoi progressi trattamentali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; di recente, e in via generale, questa Corte ha enunciato il \u0026#171;criterio \u0026#8220;costituzionalmente vincolante\u0026#8221;\u0026#187; che \u0026#171;esclude \u0026#8220;rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso\u0026#8221; nella materia dei benefici penitenziari (sentenza n. 436 del 1999), [\u0026#8230;] giacch\u0026#233; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti \u0026#8220;l\u0026#8217;opzione repressiva fini[rebbe] per relegare nell\u0026#8217;ombra il profilo rieducativo\u0026#8221; (sentenza n. 257 del 2006)\u0026#187; (sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; nonch\u0026#233;, nello stesso senso, sentenze n. 56 del 2021, punto 2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e n. 253 del 2019, punto 8.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, allorch\u0026#233; questa Corte si \u0026#232; trovata a vagliare la legittimit\u0026#224; costituzionale della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 58-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, commi 1, 2 e 3, ordin. penit., nella parte in cui dispone il divieto di concessione di taluni benefici per un periodo di tre anni dal momento della revoca di una misura alternativa, ha ritenuto che tale preclusione \u0026#8211; pur definita \u0026#171;severa e opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria\u0026#187; \u0026#8211; superasse il vaglio di legittimit\u0026#224; costituzionale soltanto sulla base della considerazione che il tribunale di sorveglianza dispone normalmente la revoca nei soli casi pi\u0026#249; gravi di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura, e in particolare quando sia dimostrata \u0026#171;la necessit\u0026#224; di una regressione del percorso rieducativo e di un almeno temporaneo ripristino del regime di detenzione, in particolare in funzione di contenimento di un concreto rischio di recidiva evidenziatosi in capo al condannato\u0026#187; (sentenza n. 173 del 2021, punto 3.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Nel compiere tali valutazioni, ha proseguito questa Corte, il tribunale \u0026#171;non potr\u0026#224; non tenere conto anche delle conseguenze particolarmente gravose associate alla revoca, e in particolare della preclusione \u0026#8211; nell\u0026#8217;arco di un intero triennio \u0026#8211; relativa alla concessione di ogni altra misura alternativa o beneficio penitenziario, diversi dalla liberazione anticipata\u0026#187; (ancora, punto 3.3.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e); il che assicura, almeno nella decisione che determina il successivo effetto preclusivo, un margine significativo di discrezionalit\u0026#224; in capo al giudice della sorveglianza, al di fuori di ogni automatismo incompatibile con l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; La disposizione ora all\u0026#8217;esame azzera, invece, ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale intrapreso dal detenuto e sulla sua residua pericolosit\u0026#224; sociale, ogni qualvolta egli risulti essere stato condannato (o sia addirittura semplicemente imputato) per qualsiasi delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;esecuzione della pena o di una misura comunque restrittiva della libert\u0026#224; personale. E ci\u0026#242; per due anni dalla commissione del fatto: un lasso di tempo tutt\u0026#8217;altro che trascurabile, per chi trascorre la propria vita in un carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Alla luce di tutte le considerazioni sin qui svolte, ritiene questa Corte che le conclusioni cui era pervenuta sul punto la sentenza n. 296 del 1997 non siano pi\u0026#249;, oggi, sostenibili; e che la disposizione censurata debba, conseguentemente, essere dichiarata costituzionalmente illegittima.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; precisamente, le ragioni da ultimo esposte \u0026#8211; relative all\u0026#8217;incompatibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;automatismo preclusivo rispetto alla nuova concessione di permessi premio con la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; comportano la caducazione dell\u0026#8217;intera disposizione, con conseguente assorbimento delle ulteriori censure (sollevate in riferimento agli artt. 27, secondo comma, Cost.; 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 6 CEDU; 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 48 CDFUE) relative al frammento della disposizione concernente la posizione di chi sia soltanto imputato della commissione di un nuovo reato durante l\u0026#8217;esecuzione della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eResta altres\u0026#236; assorbita la questione formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., del resto meramente ancillare rispetto a quella relativa al contrasto con la funzione rieducativa della pena.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Il venir meno dell\u0026#8217;automatismo previsto dalla disposizione all\u0026#8217;esame non esclude, naturalmente, che il magistrato di sorveglianza possa fondare la propria valutazione anche su fatti emergenti da informative di polizia o rapporti delle autorit\u0026#224; penitenziarie, suscettibili di integrare ipotesi di reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn materia di permessi premio, l\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, ordin. penit. conferisce al magistrato di sorveglianza il compito di accertare, da un lato, la \u0026#171;regolare condotta\u0026#187; del condannato \u0026#8211; a sua volta dimostrata, in base al comma 8, dal \u0026#171;costante senso di responsabilit\u0026#224; e correttezza nel comportamento personale, nelle attivit\u0026#224; organizzate negli istituti e nelle eventuali attivit\u0026#224; lavorative o culturali\u0026#187; \u0026#8211;; e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;assenza di pericolosit\u0026#224; sociale del condannato stesso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel contesto di tali accertamenti, il magistrato di sorveglianza dovr\u0026#224;, dunque, necessariamente tener conto anche di eventuali \u003cem\u003enotitiae\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecriminis\u003c/em\u003e relative a condotte addebitate a chi richieda il permesso premio (come il tentativo di introdurre sostanze stupefacenti in carcere al rientro da un precedente permesso, per il quale il richiedente nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e risulta essere imputato). E ci\u0026#242; indipendentemente dalla circostanza se tali condotte integrino in concreto tutti gli elementi oggettivi e soggettivi di un reato, e siano in effetti suscettibili di dar luogo a una responsabilit\u0026#224; penale del richiedente: profilo, questo, sul quale il magistrato di sorveglianza non pu\u0026#242; n\u0026#233; deve esprimersi, ben potendo egli fondare il diniego di un beneficio anche su fatti rispetto ai quali il parallelo giudizio penale di cognizione si sia concluso con una pronuncia di proscioglimento per assenza di querela (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 9 settembre-17 novembre 2021, n. 41796), o addirittura di assoluzione perch\u0026#233; i fatti \u0026#8211; pur ritenuti sussistenti nella loro materialit\u0026#224; \u0026#8211; non integravano una fattispecie di reato (sezione prima penale, sentenza 29 febbraio-9 maggio 2024, n. 18351).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssenziale \u0026#232;, per\u0026#242;, che il magistrato di sorveglianza possa valutare liberamente le evidenze relative alle condotte in questione, senza essere vincolato dalle valutazioni su di esse compiute da un pubblico ministero, n\u0026#233; a quelle contenute in una decisione giudiziaria non ancora definitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd essenziale \u0026#232; altres\u0026#236; che, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, il magistrato di sorveglianza possa \u0026#8211; altrettanto liberamente \u0026#8211; valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della specifica decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi provenienti dalla difesa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 gennaio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 7 marzo 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250307132548.pdf","oggetto":"Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Soggetti che durante l\u0027espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l\u0027espiazione della pena o l\u0027esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale - Previsione che la concessione dei permessi premio \u0026#232; ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.\nIn via subordinata: Denunciata applicabilit\u0026#224; non soltanto nei confronti dei soggetti che durante l\u0026#8217;espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna per delitto doloso commesso durante l\u0026#8217;espiazione della pena o l\u0026#8217;esecuzione di una misura restrittiva della libert\u0026#224; personale ma anche nei confronti di chi sia soltanto imputato.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46683","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Censura di una legge nazionale ritenuta in contrasto con una disposizione europea - Necessaria evocazione, anche implicita, oltreché dell\u0027art. 117, primo comma, Cost., anche dell\u0027art. 11. Cost. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando il rimettente assume la contrarietà di una legge nazionale a una disposizione del diritto dell’Unione europea, evocandola quale parametro interposto, oltre all’art. 117, primo comma, Cost. deve ritenersi implicitamente evocato anche l’art. 11 Cost., dal momento che rispetto all’UE operano le limitazioni di sovranità su di esso fondate. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 349/2007; S. 348 del 2007- mass. 31711; S. 183/1973 - mass. 6954\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46684","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46684","titoletto":"Unione europea - Carta dei diritti fondamentali dell\u0027Unione europea (CDFUE) - Evocazione quale parametro interposto - Condizione - Necessità che la disciplina censurata ricada nell\u0027ambito di applicazione del diritto dell\u0027Unione. (Classif. 258002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’evocazione di disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea quali parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale presuppone che la controversia all’esame del rimettente ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 51 CDFUE. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 7/2025\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46685","numero_massima_precedente":"46683","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46685","titoletto":"Unione europea - Diritto dell\u0027Unione europea - Direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Fissazione di standard minimi di tutela per gli Stati, valevoli anche nei procedimenti interni - Riconducibilità delle controversie che riguardino la presunzione di innocenza all\u0027applicazione del diritto dell\u0027UE. (Classif. 258003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, strumento ad applicazione orizzontale, fissa standard minimi di tutela per tutti gli Stati membri, valevoli anche nell’ambito di procedimenti puramente interni; pertanto le controversie che riguardino la presunzione di innocenza ricadono nell’ambito di applicazione del diritto UE ai sensi dell’art. 51 CDFUE. (\u003cem\u003ePrecedente\u003c/em\u003e: \u003cem\u003eS. 182/2021 - mass. 44098\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46686","numero_massima_precedente":"46684","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"direttiva UE","data_legge":"09/03/2016","numero":"343","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Carta dei diritti fondamentali U.E.","data_legge":"","numero":"","articolo":"51","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"46686","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - In genere - Tendenziale rispetto dei propri precedenti - Ratio - Garanzia dell\u0027autorevolezza delle decisioni - Possibile revirement - Condizioni. (Classif. 204001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl tendenziale rispetto dei propri precedenti – unitamente alla coerenza dell’interpretazione con il testo delle norme interpretate e alla persuasività delle motivazioni – è condizione essenziale per l’autorevolezza delle decisioni di qualsiasi giurisdizione superiore e, in speciale misura, per il giudice costituzionale. Tuttavia è possibile rimeditare i propri orientamenti, e se del caso modificarli, allorché sussistano ragioni di particolare cogenza – come ad esempio, l’inconciliabilità dei precedenti con il successivo sviluppo della giurisprudenza costituzionale o di quella delle Corti europee –, o sia mutato il contesto sociale o ordinamentale, siano sopravvenute circostanze, di natura fattuale o normativa, non considerate in precedenza ovvero sia maturata consapevolezza sulle conseguenze indesiderabili prodotte dalla giurisprudenza pregressa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 203/2024 - mass. 46476\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46687","numero_massima_precedente":"46685","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46687","titoletto":"Responsabilità penale - In genere - Presunzione di innocenza (o non colpevolezza) - Contenuto - Generale divieto di considerare l\u0027individuo colpevole del reato a lui ascritto, nell\u0027ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria. (Classif. 221001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa presunzione di innocenza, di cui all’art. 27, secondo comma, Cost., lungi dal limitare i propri effetti all’interno del singolo procedimento o processo penale avente ad oggetto la possibile responsabilità penale dell’individuo, implica un generale divieto di considerare quello stesso individuo colpevole del reato a lui ascritto nell’ambito di qualsiasi procedimento giudiziario parallelo allo stesso procedimento o processo penale, sino a che la colpevolezza sia stata giudizialmente accertata, in via definitiva, nella sede sua propria. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 163/2024 - mass. 46379; S. 182/2021; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 101/2019 - mass. 41940; O. 107/1998 - mass. 23794\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46688","numero_massima_precedente":"46686","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46688","titoletto":"Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione - Esclusione di automatismi - Necessaria valutazione, individualizzata caso per caso, da parte del giudice della sorveglianza, dell\u0027incidenza di nuovi reati sul percorso trattamentale del condannato e sulla sua eventuale pericolosità sociale persistente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio, che ne esclude la concessione ai condannati o imputati per un delitto doloso commesso durante l\u0027espiazione della pena o l\u0027esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto). (Classif. 167002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNella materia dei benefici penitenziari, è criterio costituzionalmente vincolante quello che esclude i rigidi automatismi e richiede, invece, una valutazione individualizzata e caso per caso; ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti l’opzione repressiva finirebbe, infatti, per relegare nell’ombra il profilo rieducativo. Gli automatismi in materia di revoca o preclusione dei benefici penitenziari e delle misure alternative conseguenti alla commissione di nuovi reati da parte del condannato sono, pertanto – in via tendenziale – costituzionalmente illegittimi, in ragione della necessità che il giudice della sorveglianza valuti il significato concreto del fatto rispetto al percorso trattamentale del condannato e alla sua eventuale persistente pericolosità sociale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 173/2021 - mass. 44142; S. 56/2021 - mass. 43735; S. 253/2019 - mass. 41928; S. 149/2018 - mass. 39985; S. 189/2010 - mass. 34691; S. 257/2006; S. 436/1999 - mass. 25027; S. 403/1997; S. 173/1997 - mass. 23293; S. 186/1995 - mass. 21447\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eillegittimo, per violazione dell’art. 27, commo secondo e terzo, Cost., l’art. 30-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 5, della legge n. 354 del 1975, ai sensi del quale la concessione dei permessi premio è ammessa, nei confronti dei soggetti che, durante l’espiazione della pena o delle misure restrittive, hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva, soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto. Rimeditata la sentenza n. 296 del 1997 – che aveva risolto nel senso della non fondatezza le medesime questioni –, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo e giurisprudenziale, la disposizione censurata dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto viola i principi costituzionali della presunzione di non colpevolezza e della necessaria finalità rieducativa della pena. Sotto il primo profilo, infatti, il citato precedente risulta distonico rispetto alle declinazioni che la Corte EDU, il diritto UE e la giurisprudenza costituzionale hanno conferito, nel frattempo, alla presunzione di non colpevolezza, da estendersi a tutti i procedimenti giudiziari nei quali possa assumere una qualche rilevanza un fatto di reato addebitato alla persona in un procedimento penale, ma in quella sede non ancora definitivamente accertato. Confligge, quindi, con tale principio la disposizione censurata che obbliga il magistrato di sorveglianza all’adozione di un provvedimento negativo a carico dell’interessato, per il solo fatto che questi sia stato imputato di un reato da parte del PM, sottraendogli ogni margine di apprezzamento sulla consistenza della \u003cem\u003enotitia criminis \u003c/em\u003ee impedendogli di ascoltare l’imputato e il suo difensore. Sotto il secondo profilo, il censurato automatismo – azzerando ogni margine valutativo in capo al magistrato di sorveglianza sul percorso trattamentale del detenuto e sulla sua eventuale persistente pericolosità sociale, per un lasso di tempo non trascurabile – confligge anche col principio della necessaria finalità rieducativa della pena e, in particolare, con la necessità di una valutazione individualizzata e caso per caso, richiesta per la concessione dei benefici penitenziari. Il venir meno dell’automatismo non esclude che, nell’accertare la regolare condotta del condannato, il magistrato di sorveglianza debba tener conto anche di eventuali \u003cem\u003enotitiae criminis,\u003c/em\u003e essendo, tuttavia, essenziale che quest’ultimo possa valutare liberamente le condotte e, pur in presenza di una condanna definitiva del richiedente, valutare il concreto rilievo del fatto, giudizialmente accertato in altra sede, ai fini della decisione a lui affidata, tenendo conto dei contributi della difesa).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46687","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"26/07/1975","data_nir":"1975-07-26","numero":"354","articolo":"30","specificazione_articolo":"ter","comma":"5","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354~art30"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46529","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 7 marzo 2025, n. 24","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2143","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45754","autore":"Aiuti V.","titolo":"Presunzione di non colpevolezza del condannato e divieto biennale di concessione dei permessi premio","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"580","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46734","autore":"Carnevale S.","titolo":"Preclusione biennale ai permessi premio tra presunzione d\u0027innocenza e finalismo rieducativo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"305","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46735","autore":"Cicino M.","titolo":"Quale possibile “dimensione” di innocenza nel procedimento di sorveglianza?","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"314","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46530","autore":"Delvecchio F.","titolo":"Corte costituzionale vs. automatismi in executivis: cade (anche) la preclusione biennale ai permessi premio (nota a Corte cost. 7 marzo 2025, n. 24)","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2153","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45499","autore":"Donnarumma M.R.","titolo":"Presunzione di innocenza, illegittimità di rigidi automatismi nell’esecuzione delle pene, centralità del profilo rieducativo. 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