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http_client 1

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      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
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S., con ordinanza del 6 giugno 2024, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione di G. S. e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 novembre 2025 il Giudice relatore Massimo Luciani;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Carla Corsetti per G. S. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 6 giugno 2025, iscritta al n. 177 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, chiamato a pronunciarsi sull\u0026#8217;appello proposto dal pubblico ministero avverso l\u0026#8217;ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Benevento, con la quale era stata applicata nei confronti di G. S. la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa senza applicazione dei dispositivi elettronici di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecodice di procedura penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ultimo periodo, di tale codice, come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle modalit\u0026#224; di controllo elettronico, \u0026#171;il giudice impone l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;, senza prevedere la possibilit\u0026#224; di valutare e motivare la non necessit\u0026#224; di ulteriori misure \u0026#171;in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e espone che nei confronti di G. S. \u0026#8211; indagato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio \u0026#8211; \u0026#232; stata disposta con ordinanza l\u0026#8217;applicazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, mentre sono state rigettate la richiesta cautelare di allontanamento dalla casa familiare, di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., e quella di applicazione dei sistemi di controllo elettronico, di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. \u0026#200; avverso tale ordinanza che il pubblico ministero ha proposto il menzionato appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; In punto di rilevanza delle questioni, il rimettente premette che entrambi i motivi dell\u0026#8217;appello del pubblico ministero risultano fondati; quanto alla scelta della misura, trattandosi di una fattispecie di maltrattamenti intrafamiliari, l\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare deve ritenersi adeguato a salvaguardare le esigenze cautelari; quanto alla mancata applicazione dei dispositivi di controllo elettronico, l\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, cod. proc. pen., in seguito alla modifica introdotta dalla legge n. 168 del 2023, avrebbe introdotto un automatismo, poich\u0026#233; la congiunzione \u0026#171;anche\u0026#187; (\u0026#171;anche disponendo l\u0026#8217;applicazione delle particolari modalit\u0026#224; di controllo previste dall\u0026#8217;articolo 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u0026#187;) \u0026#232; stata soppressa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTanto premesso, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene di dover applicare, all\u0026#8217;esito del giudizio di appello cautelare, la misura dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del divieto di avvicinamento alle persone offese e dall\u0026#8217;applicazione dei sistemi di controllo elettronico di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella fattispecie concreta al suo esame, sostiene il rimettente, non ricorrerebbe tuttavia un\u0026#8217;esigenza cautelare cos\u0026#236; pressante da pretendere anche l\u0026#8217;applicazione della sorveglianza elettronica (il cosiddetto braccialetto elettronico), considerando che la condotta violenta dell\u0026#8217;indagato \u0026#232; stata circoscritta a un solo episodio, che questi sta rispettando la misura del divieto di avvicinamento e che ha presentato ricorso per la separazione giudiziale dalla moglie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa questione sarebbe inoltre \u0026#171;attualmente\u0026#187; rilevante, sebbene il rimettente \u0026#171;nulla sappia in ordine alla \u0026#8220;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221; della sorveglianza elettronica\u0026#187;, in quanto, non essendo possibile una verifica preventiva, l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell\u0026#8217;esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilit\u0026#224; di sollevare la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;univoco tenore della norma renderebbe non praticabile una sua interpretazione costituzionalmente orientata, poich\u0026#233;, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 168 del 2023, detta norma stabilisce testualmente e inderogabilmente l\u0026#8217;impiego del dispositivo di controllo elettronico, senza lasciare al giudice alcun margine di discrezionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13 e 27 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e osserva che, nel caso in cui l\u0026#8217;indagato neghi il consenso all\u0026#8217;adozione delle modalit\u0026#224; di controllo elettronico, la disposizione censurata prevede una presunzione assoluta di sopravvenuta inadeguatezza della misura originariamente disposta, imponendo \u0026#171;l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di una misura pi\u0026#249; grave\u0026#187;. Aggiunge, poi, che identica forma di aggravamento \u0026#232; prevista anche per la diversa ipotesi, non imputabile all\u0026#8217;indagato, dell\u0026#8217;accertamento, da parte dell\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione, della \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; delle modalit\u0026#224; di controllo a distanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; nei confronti di questa seconda presunzione che sono rivolte le censure: l\u0026#8217;uso dell\u0026#8217;indicativo \u0026#171;impone\u0026#187;, infatti, deporrebbe per la configurabilit\u0026#224; di un obbligo per il giudice di adottare misure cumulative (\u0026#171;ulteriori misure cautelari\u0026#187;) o sostitutive (\u0026#171;anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;). Per l\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187;, dunque, il legislatore avrebbe presunto che l\u0026#8217;ordine di allontanamento di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. pen., anche se rafforzato dal divieto di avvicinamento, sarebbe sempre inidoneo a salvaguardare le esigenze cautelari, dovendo essere applicata altres\u0026#236; la sorveglianza elettronica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; posto, il rimettente, richiamata la giurisprudenza costituzionale che avrebbe sovente dichiarato costituzionalmente illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai casi di custodia in carcere (vengono richiamate le sentenze n. 48 del 2015, n. 265 e n. 139 del 2010), ritiene che, per l\u0026#8217;ipotesi di \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; della sorveglianza elettronica, la presunzione assoluta di adeguatezza di un regime cautelare pi\u0026#249; severo della sola misura dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare sia arbitraria e irrazionale, difettando \u0026#171;un dato di esperienza generalizzante\u0026#187; idoneo a fondare una presunzione di pericolosit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma censurata, sottraendo al giudice \u0026#171;il potere di adeguare la misura al caso concreto\u0026#187;, integrerebbe una violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., per l\u0026#8217;\u0026#171;appiattimento\u0026#187; su un\u0026#8217;identica risposta cautelare a situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse, nonch\u0026#233; degli artt. 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., per il carattere assoluto, e non relativo, della presunzione di adeguatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDetta norma sarebbe dunque costituzionalmente illegittima nella parte in cui non prevede la possibilit\u0026#224; di non applicare le ulteriori misure, pur ove ritenute non necessarie a salvaguardare le concrete esigenze cautelari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA corroborare l\u0026#8217;argomento, del resto, viene richiamata la sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite penali, 28 aprile-19 maggio 2016, n. 20769, che, sia pure con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, ha escluso ogni automatismo nell\u0026#8217;ipotesi di indisponibilit\u0026#224; \u0026#8211; ipotesi cui andrebbe equiparata la \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; \u0026#8211; dello strumento di controllo, affermando che all\u0026#8217;accertata indisponibilit\u0026#224; del congegno elettronico non pu\u0026#242; conseguire alcuna automatica applicazione n\u0026#233; della custodia cautelare in carcere n\u0026#233; degli arresti domiciliari tradizionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sopradescritte siano dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;interveniente, spetterebbe al giudice, \u0026#171;nella sua ampia discrezionalit\u0026#224; nella scelta e nella graduazione per il caso concreto, valutare puntualmente l\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle esigenze cautelari facendo applicazione delle comuni regole di valutazione dell\u0026#8217;adeguatezza e della proporzionalit\u0026#224; della misura per il caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Con successiva memoria, depositata il 14 ottobre 2025, la difesa del Presidente del Consiglio dei ministri ha richiamato la sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte, che, pur riguardando l\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. proc. pen., concerne una norma di contenuto analogo a quello della norma censurata nel presente giudizio, chiedendo dichiararsi le questioni manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio G. S., indagato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, concludendo per la fondatezza delle sopradescritte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel richiamare lo svolgimento del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e i principali argomenti dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la parte illustra i tracciati della giurisprudenza costituzionale sull\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale delle presunzioni assolute di pericolosit\u0026#224; in materia cautelare personale, sottolineando la diversa previsione contenuta nell\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. pen. con riferimento alla misura degli arresti domiciliari, che non contempla effetti di aggravamento automatico per il caso di \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon una successiva memoria, depositata il 14 ottobre 2025, replicando alle argomentazioni della difesa statale, la medesima parte sostiene che la disposizione censurata non avrebbe contenuto analogo a quello dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. proc. pen., oggetto della sentenza n. 173 del 2024 di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, iscritta al n. 177 reg. ord. del 2024, il Tribunale di Napoli, sezione del riesame, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, numero 3), della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle modalit\u0026#224; di controllo elettronico, \u0026#171;il giudice impone l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;, senza prevedere la possibilit\u0026#224; di valutare e motivare la non necessit\u0026#224; di ulteriori misure \u0026#171;in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Quanto ai fatti di causa, il Tribunale di Napoli espone che: a) con ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Benevento nei confronti di G. S. \u0026#8211; indagato del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e del figlio \u0026#8211; \u0026#232; stata applicata la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese; b) sono state invece rigettate la richiesta cautelare di allontanamento dalla casa familiare, di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., e quella concernente l\u0026#8217;applicazione dei sistemi di controllo elettronico di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen.; c) il pubblico ministero ha proposto appello avverso tale ordinanza, lamentando la mancata applicazione, in aggiunta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare e dei dispositivi elettronici di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sarebbero dunque rilevanti, in quanto, dovendosi ritenere entrambi i motivi del pubblico ministero fondati, all\u0026#8217;esito del giudizio di appello cautelare il rimettente dovrebbe applicare la misura dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., rafforzato dalle prescrizioni accessorie del (gi\u0026#224; disposto) divieto di avvicinamento alle persone offese, e dall\u0026#8217;applicazione dei sistemi di controllo elettronico di cui all\u0026#8217;art. 275-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen., sebbene nella fattispecie concreta non ricorra un\u0026#8217;esigenza cautelare cos\u0026#236; pressante da imporre anche l\u0026#8217;applicazione della sorveglianza elettronica (il cosiddetto braccialetto elettronico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione sarebbe inoltre, nello specifico, \u0026#171;attualmente\u0026#187; rilevante, sebbene il rimettente \u0026#171;nulla sappia in ordine alla \u0026#8220;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221; della sorveglianza elettronica\u0026#187;, in quanto, non essendo possibile una verifica preventiva, l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell\u0026#8217;esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilit\u0026#224; di sollevare la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il rimettente ritiene che la norma di cui all\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, cod. proc. pen. contrasti con gli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost., nella parte in cui, sulla base di una presunzione di maggior pericolosit\u0026#224;, prevede un aggravamento cautelare anche per l\u0026#8217;ipotesi, non imputabile all\u0026#8217;indagato, dell\u0026#8217;accertamento, da parte dell\u0026#8217;organo delegato per l\u0026#8217;esecuzione, della \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; delle modalit\u0026#224; di controllo a distanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conforto del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale il rimettente richiama la giurisprudenza costituzionale che ha sovente dichiarato costituzionalmente illegittime le presunzioni assolute di adeguatezza in materia cautelare personale, sia pur con particolare riferimento ai casi di custodia in carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La difesa del Presidente del Consiglio dei ministri non ha sollevato eccezioni in rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Va tuttavia rilevato d\u0026#8217;ufficio un profilo di inammissibilit\u0026#224; delle questioni sollevate per difetto di rilevanza, emergendo dalla stessa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione la loro natura meramente ipotetica ed eventuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza di questa Corte ritiene manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016), le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. Tanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; posto, le questioni sollevate concernono esclusivamente l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi, nell\u0026#8217;ipotesi di non praticabilit\u0026#224; tecnica del controllo elettronico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, prescindendo dal rilievo, attinente al merito, che le questioni sono pressoch\u0026#232; sovrapponibili a quella gi\u0026#224; decisa dalla sentenza n. 173 del 2024 in riferimento alla medesima previsione dettata dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. proc. pen., nel caso in esame la questione \u0026#232; stata prospettata dal Tribunale, in sede di appello cautelare, sul presupposto che, in accoglimento della richiesta del pubblico ministero appellante, dovesse essere applicata la misura dell\u0026#8217;allontanamento dalla casa familiare \u0026#8211; anzich\u0026#233; soltanto quella, gi\u0026#224; disposta dal giudice per le indagini preliminari, del divieto di avvicinamento \u0026#8211;, con la prescrizione del cosiddetto braccialetto elettronico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; tuttavia lo stesso giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e a rilevare che la questione sarebbe inoltre \u0026#171;\u0026#8220;attualmente\u0026#8221; rilevante\u0026#187;, sebbene il rimettente \u0026#171;nulla sappia in ordine alla \u0026#8220;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221; della sorveglianza elettronica\u0026#187;, in quanto, non essendo possibile una verifica preventiva, l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#187; del dispositivo emergerebbe soltanto nella successiva fase dell\u0026#8217;esecuzione della misura, allorquando il giudice della cautela sarebbe sprovvisto della possibilit\u0026#224; di sollevare la questione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOrbene, tale essendo la prospettazione dell\u0026#8217;ordinanza, va osservato che in sede di accoglimento dell\u0026#8217;appello cautelare il rimettente non ha il potere di disporre l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, essendogli precluso l\u0026#8217;accertamento preventivo della fattibilit\u0026#224; tecnica delle modalit\u0026#224; di controllo elettronico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sia pur con riferimento all\u0026#8217;ipotesi di indisponibilit\u0026#224; del braccialetto elettronico (evidentemente estensibile \u0026#8211; in prospettiva teleologica \u0026#8211; all\u0026#8217;ipotesi della \u0026#8220;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221;), ha delineato una doppia fase accertativo-valutativa, articolata, appunto, in un preventivo accertamento della disponibilit\u0026#224; del dispositivo e, in caso di esito negativo del medesimo, nella successiva valutazione della misura pi\u0026#249; adeguata (Cass., sez. un. pen., n. 20769 del 2016; nello stesso senso, di recente, Corte di cassazione, seconda sezione penale, sentenza 23-31 marzo 2023, n. 13735).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, l\u0026#8217;accertamento della non fattibilit\u0026#224; tecnica deve ritenersi momento successivo alla fase attualmente in corso, nella quale il tribunale cosiddetto \u0026#8220;della libert\u0026#224;\u0026#8221;, stando allo stesso apparato argomentativo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, dovrebbe limitarsi a disporre la misura cautelare conformente all\u0026#8217;appello del pubblico ministero. Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilit\u0026#224; tecnica, la competenza a valutare l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari competerebbe, ai sensi della norma generale di cui all\u0026#8217;art. 279 cod. proc. pen., al \u0026#171;giudice che procede\u0026#187;, il quale, prima dell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;azione penale, \u0026#232; individuato nel giudice per le indagini preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA orientare nel senso della scissione, logica e cronologica, tra il momento dell\u0026#8217;accertamento della \u0026#8220;fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221; e quello della valutazione della misura pi\u0026#249; adeguata \u0026#8211; quest\u0026#8217;ultima, come si \u0026#232; detto, di competenza non del tribunale in sede cautelare, ma eventualmente del giudice che procede, dunque del giudice per le indagini preliminari \u0026#8211; depone ora anche il tenore del comma 2 dell\u0026#8217;art. 97-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) (introdotto dall\u0026#8217;art. 7 del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia di giustizia\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 23 gennaio 2025, n. 4), ai sensi del quale \u0026#171;[l]a polizia giudiziaria trasmette, senza ritardo e comunque nelle successive quarantotto ore \u003cem\u003eall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8217;\u003c/em\u003e\u003cem\u003eautorit\u0026#224; giudiziaria che procede\u003c/em\u003e, il rapporto che, ai sensi del comma 1, accerti la fattibilit\u0026#224; tecnica, ivi inclusa quella operativa, delle modalit\u0026#224; di controllo, per le valutazioni di competenza, compresa l\u0026#8217;applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche pi\u0026#249; gravi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua delle argomentazioni che precedono, dunque, pur accogliendo l\u0026#8217;appello cautelare, il rimettente non dovrebbe fare applicazione del frammento di norma oggetto di censura, tanto meno nella scansione procedimentale in cui ha sollevato le questioni qui in esame, fondate su un\u0026#8217;argomentazione congetturale e ipotetica in merito alla non fattibilit\u0026#224; tecnica della sorveglianza elettronica, in assenza di un previo accertamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche qualora dovesse ritenersi preferibile la (meno convincente) tesi che individua il \u0026#171;giudice che procede\u0026#187; in quello che ha adottato la misura cautelare (sia pur in sede di appello e in parziale riforma del provvedimento genetico), quindi, nella specie, nel tribunale del riesame, tale giudice dovrebbe nondimeno differire la valutazione dell\u0026#8217;applicazione congiunta delle misure alla fase successiva all\u0026#8217;accertamento della non fattibilit\u0026#224; tecnica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuale che sia la prospettazione interpretativa dalla quale si prendono le mosse, dunque, difetta l\u0026#8217;attualit\u0026#224; delle questioni e \u0026#8211; con essa \u0026#8211; la loro rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni vanno pertanto dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 282-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 6, ultimo periodo, del codice di procedura penale, come novellato dall\u0026#8217;art. 12, comma 1, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, numero 3), della legge 24 novembre 2023, n. 168 (Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli, sezione del riesame, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 novembre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMassimo LUCIANI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 dicembre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Procedimento penale - Misure cautelari - Allontanamento dalla casa familiare - Applicazione delle modalit\u0026#224; di controllo previste dall\u0027art. 275-bis codice di procedura penale (cosiddetto braccialetto elettronico) qualora si proceda per determinati delitti (nella specie, delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all\u0026#8217;art. 572 codice penale) - Previsione che, qualora l\u0027organo delegato per l\u0027esecuzione accerti la non fattibilit\u0026#224; tecnica delle predette modalit\u0026#224; di controllo, il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi - Mancata previsione che il giudice impone l\u0027applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari anche pi\u0026#249; gravi \u0026#8220;salvo che non le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto\u0026#8221; - Denunciata obbligatoriet\u0026#224; di un regime cautelare pi\u0026#249; gravoso - Automatismo applicativo di un aggravamento tale da rendere inoperanti i criteri di proporzionalit\u0026#224; e di adeguatezza, in contrasto con il principio di inviolabilit\u0026#224; della libert\u0026#224; personale e con il principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena, a fronte dell\u0026#8217;attribuzione alla coercizione cautelare di tratti funzionali tipici della pena - Diversa e ingiustificata incidenza sull\u0026#8217;indagato della \u0026#8220;non fattibilit\u0026#224; tecnica\u0026#8221; del cosiddetto braccialetto elettronico, regolato dall\u0026#8217;art. 275-bis codice di procedura penale in riferimento agli arresti domiciliari.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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