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Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonch\u0026#233; della necessit\u0026#224; di salvaguardare le specificit\u0026#224; delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell\u0026#8217;anno solare precedente all\u0026#8217;anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell\u0026#8217;accordo, lo schema del decreto \u0026#232; trasmesso dal Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione pu\u0026#242; essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e. Decorso inutilmente il termine del 31 maggio di cui al primo periodo del comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 900 e non superiore a 1000, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell\u0026#8217;organico di diritto dell\u0026#8217;anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densit\u0026#224; degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessit\u0026#224; di salvaguardare le specificit\u0026#224; delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche, nonch\u0026#233; da un parametro perequativo, determinato in maniera da garantire a tutte le regioni, nell\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, almeno il medesimo numero di istituzioni scolastiche calcolato sulla base del parametro di cui al comma 5 e comunque entro i limiti del contingente complessivo a livello nazionale individuato ai sensi del secondo periodo. Al fine di garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche per ciascuno degli anni scolastici considerati si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e. In sede di prima applicazione, per l\u0026#8217;anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e del presente articolo, con i parametri indicati all\u0026#8217;articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e o quello di cui al comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del presente articolo definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato mediante l\u0026#8217;applicazione dei commi 5 e 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e. A decorrere dall\u0026#8217;anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e o quello di cui al comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell\u0026#8217;anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell\u0026#8217;ambito della definizione del contingente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl successivo comma 558 stabilisce che \u0026#171;[i] risparmi conseguiti mediante l\u0026#8217;applicazione della disciplina di cui al comma 557 confluiscono, previo accertamento degli stessi, in un fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito e possono essere destinati ad incrementare il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennit\u0026#224; destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonch\u0026#233; al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico. Nel fondo istituito ai sensi del primo periodo confluiscono le eventuali economie derivanti dall\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, previo accertamento operato con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze. Le risorse del fondo istituito ai sensi del primo periodo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze. I risparmi accertati sono iscritti nel medesimo fondo con uno o pi\u0026#249; decreti di variazione compensativa adottati dal Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con il primo motivo di ricorso, la Regione Toscana impugna il comma 557 dell\u0026#8217;art. 1 della legge 197 del 2022 che, inserendo il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, individuerebbe direttamente i parametri per la determinazione e ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici, senza consentire alle regioni di introdurne di ulteriori relativi, ad esempio, alle specificit\u0026#224; delle aree interne, delle aree urbane o al contesto socio-economico svantaggiato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La norma impugnata violerebbe anzitutto l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost. dal momento che inciderebbe, con un intervento di dettaglio, nell\u0026#8217;ambito della materia della istruzione, di competenza legislativa concorrente, alla quale questa Corte avrebbe ricondotto le norme sul dimensionamento scolastico e sulla programmazione della rete scolastica (sono citate le sentenze n. 147 del 2012 e n. 200 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa denunciata omissione di criteri che tengano conto delle peculiarit\u0026#224; territoriali indicate dalle regioni, in accordo con gli enti locali, determinerebbe anche la violazione dell\u0026#8217;art. 34 Cost., sotto il profilo della garanzia del diritto all\u0026#8217;istruzione, ridondando nella lesione delle sfere di competenza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl richiamato comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., allocando in capo allo Stato, in particolare all\u0026#8217;ufficio scolastico regionale, la funzione di ripartizione del contingente organico dei dirigenti e dei DSGA, in assenza di esigenze di carattere unitario e non assicurando l\u0026#8217;effettiva partecipazione delle regioni, soltanto \u0026#171;sentite\u0026#187;. Sarebbero cos\u0026#236; violati i principi applicabili in caso di chiamata in sussidiariet\u0026#224; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 6 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Lo stesso comma 557 \u0026#232; impugnato anche nella parte in cui, inserendo il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, farebbe \u0026#171;scatt[are] il potere sostitutivo dello Stato\u0026#187; se non sia raggiunto l\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata, consentendo di \u0026#171;procede[re] unilateralmente\u0026#187; alla determinazione del contingente organico e alla sua distribuzione tra le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate avrebbero l\u0026#8217;effetto di ridurre il contingente dei dirigenti scolastici rispetto al numero delle istituzioni autonome previste nel piano di dimensionamento regionale e, di conseguenza, obbligherebbero le regioni ad accorpare gli istituti \u0026#171;per rapportarli al numero dei dirigenti assegnati alla Regione, dato che non \u0026#232; pi\u0026#249; prevista la possibilit\u0026#224; di nominare il reggente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ai fini del riparto del contingente dei direttori scolastici assegnati le regioni verrebbero soltanto \u0026#171;sentite\u0026#187; dall\u0026#8217;ufficio scolastico regionale, risultando pertanto esautorate dalle determinazioni relative al dimensionamento scolastico nel loro territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente, la norma in esame violerebbe le competenze regionali in materia di istruzione, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., sia perch\u0026#233; \u0026#171;incidere[bbe] in modo significativo sulla condizione della rete scolastica regionale\u0026#187;, non prevedendo un diverso modo di copertura dei posti dirigenziali soppressi; sia perch\u0026#233;, stabilendo criteri di dettaglio e autoapplicativi, la regione dovrebbe limitarsi ad adeguare a questi la propria rete scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorso lamenta anche una violazione dei principi della leale collaborazione e del corretto esercizio del potere sostitutivo, ai sensi degli artt. 5, 117, 118 e 120 Cost. Il richiamato comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e prevederebbe infatti l\u0026#8217;intervento unilaterale dello Stato non come \u0026#171;l\u0026#8217;ipotesi estrema\u0026#187; dopo l\u0026#8217;esperimento di ulteriori procedure bilaterali volte a superare il dissenso, ma \u0026#171;come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo\u0026#187;, in relazione al quale, per di pi\u0026#249;, sarebbe stabilito un termine molto ristretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, per le stesse ragioni gi\u0026#224; illustrate con riguardo al comma precedente, anche l\u0026#8217;ultimo periodo del comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e violerebbe l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., allocando in capo all\u0026#8217;ufficio scolastico regionale la funzione di ripartizione del contingente scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Con un distinto motivo, il ricorso impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui introduce il comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, prevedendo, \u0026#171;senza alcun coinvolgimento regionale nel relativo procedimento, la determinazione in progressiva riduzione degli organici scolastici\u0026#187;. Sarebbero cos\u0026#236; violati sia l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., perch\u0026#233; le regioni dovrebbero necessariamente rivedere la propria programmazione della rete scolastica e il dimensionamento degli istituti, sia l\u0026#8217;art. 34 Cost., perch\u0026#233; la riduzione \u0026#171;a regime\u0026#187; determinerebbe \u0026#171;una contrazione della rete scolastica\u0026#187;, idonea a compromettere il diritto all\u0026#8217;istruzione nel caso di crescita della popolazione scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Il terzo motivo di ricorso denuncia che il comma 557 impugnato violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., non rispondendo alle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica (\u0026#232; richiamata la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.5.\u0026#8211; Il motivo successivo lamenta che la stessa disposizione violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost., richiamando impropriamente la necessit\u0026#224; di rispettare gli obblighi nascenti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in ogni caso, omettendo di osservare i requisiti previsti per la chiamata in sussidiariet\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.6.\u0026#8211; Un ulteriore motivo lamenta che l\u0026#8217;impugnato art. 1, comma 557, nella parte in cui introduce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, rimetterebbe a un \u0026#171;decreto\u0026#187; la ripartizione del contingente scolastico, senza specificare se tale atto abbia natura regolamentare o meno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe cos\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost., consentendosi allo Stato l\u0026#8217;esercizio di un potere regolamentare \u0026#8211; essendo questa la natura del decreto, \u0026#171;destinato a contenere criteri e ripartizione del personale\u0026#187; \u0026#8211; in materie diverse da quelle attribuite alla sua potest\u0026#224; legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.7.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ultimo motivo \u0026#232; impugnato l\u0026#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119, Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa citata disposizione, che stabilisce la destinazione e l\u0026#8217;utilizzo dei risparmi derivanti dall\u0026#8217;applicazione del precedente comma 557, pretermetterebbe le regioni dalle scelte riguardanti l\u0026#8217;utilizzo del fondo contestualmente istituito, ledendone le attribuzioni. Inoltre, essa non prevederebbe che il decreto ministeriale relativo al riparto delle risorse del fondo sia adottato previa intesa acquisita nella sede della Conferenza unificata, come esigerebbe il rispetto del principio di leale collaborazione quando la legge statale istituisce fondi con vincolo di destinazione riconducibili a materie di competenza regionale, quale \u0026#232;, nella specie, la istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePreliminarmente, la difesa statale evidenzia che, prima della riforma attuata dalle norme impugnate, la definizione dell\u0026#8217;organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA era incentrata su un parametro dimensionale rigido, potendosi assegnare stabilmente una di tali figure esclusivamente alle istituzioni scolastiche con un numero di alunni pari o superiore a 600 oppure a 400, se situate nelle piccole isole, o in comuni montani, ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInvece, per le istituzioni con un numero di alunni inferiore si sarebbe dovuto ricorrere al conferimento \u0026#171;in reggenza\u0026#187; a un dirigente scolastico con incarico su altre istituzioni e all\u0026#8217;assegnazione del posto di DSGA \u0026#171;in comune con altre istituzioni scolastiche\u0026#187;. Entrambi gli istituti giuridici, sostiene l\u0026#8217;Avvocatura, si sarebbero dimostrati nel corso degli anni del tutto inidonei a garantire una gestione razionale del personale scolastico in esame, con effetti negativi sul buon andamento dell\u0026#8217;amministrazione destinati, peraltro, a \u0026#171;incrementa[rsi] negli anni futuri in ragione del fenomeno ormai inarrestabile della cd. \u0026#8220;denatalit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, i suddetti valori soglia sarebbero tornati applicabili a decorrere dall\u0026#8217;anno scolastico 2024-2025, una volta cessata la temporanea vigenza, per i tre anni scolastici precedenti, di valori inferiori (500 e 300), con l\u0026#8217;effetto di un significativo aumento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate e, di conseguenza, del ricorso alle reggenze dei dirigenti scolastici e alle assegnazioni in comune dei DSGA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, istituti dal carattere eccezionale e motivati da esigenze specifiche e contingenti, \u0026#171;sarebbero invece diventati la \u0026#8220;regola\u0026#8221;, determinando gravi disfunzioni organizzative nella gestione del personale scolastico\u0026#187;, quali: a) la moltiplicazione degli adempimenti amministrativi e gestionali per il dirigente e il DSGA, a seconda del numero delle istituzioni affidate; b) la \u0026#171;condizione di \u0026#8220;precariet\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; del dirigente, il cui incarico di reggenza, di durata annuale, pregiudicherebbe la pianificazione pluriennale delle attivit\u0026#224;; c) la \u0026#171;\u0026#8220;instabilit\u0026#224;\u0026#8221; ed \u0026#8220;imprevedibilit\u0026#224;\u0026#8221;\u0026#187; del trattamento economico del personale scolastico, dal momento che lo stesso fondo alimenta sia l\u0026#8217;indennit\u0026#224; di reggenza, sia la componente variabile della retribuzione di tutti i dirigenti scolastici, cos\u0026#236; che il numero delle reggenze influisce sul trattamento economico in concreto percepito anno per anno dal personale in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, l\u0026#8217;Avvocatura richiama gli orientamenti della giurisprudenza della Corte dei conti, della Corte di cassazione e anche di questa Corte, tutti convergenti nel qualificare la reggenza come istituto dal carattere eccezionale e necessariamente temporaneo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn conclusione, l\u0026#8217;intervento normativo impugnato si sarebbe reso necessario per contenere i descritti effetti negativi, in un quadro di progressivo decremento della popolazione scolastica, come evidenziato nella relazione tecnica alle disposizioni in esame, allegata al disegno di legge di bilancio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La difesa statale richiama poi gli specifici contenuti del PNRR che richiederebbero di rivedere l\u0026#8217;organizzazione del sistema scolastico, con l\u0026#8217;obiettivo di fornire soluzioni concrete anche alla tematica del dimensionamento della rete scolastica. In particolare, l\u0026#8217;Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio dell\u0026#8217;Unione europea del 13 luglio 2021, relativa all\u0026#8217;approvazione della valutazione del PNRR dell\u0026#8217;Italia, fisserebbe come obiettivo, nel quadro della Riforma dell\u0026#8217;organizzazione del sistema scolastico (Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1) la \u0026#171;revisione delle norme relative alle dimensioni degli edifici scolastici\u0026#187;, chiedendo di adottare come \u0026#171;\u0026#8220;parametro efficace\u0026#8221; per individuare i plessi accorpati ad altri istituti [\u0026#8230;] la popolazione scolastica regionale, anzich\u0026#233; la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate sarebbero quindi coerenti con il raggiungimento dei suddetti obiettivi del PNRR, ai quali sono condizionati i finanziamenti europei previsti in favore dell\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura la riforma non inciderebbe sulle funzioni di dimensionamento della rete scolastica esercitate dalle regioni, dal momento che queste \u0026#171;conserv[erebbero] il potere di istituire \u0026#8220;plessi scolastici\u0026#8221; laddove, sulla base delle esigenze del proprio territorio, se ne ravvisi la necessit\u0026#224;\u0026#187;. Andrebbe al riguardo rimarcata la differenza tra le istituzioni scolastiche autonome, ossia gli \u0026#171;enti-organo muniti di personalit\u0026#224; giuridica\u0026#187;, in relazione alle quali \u0026#232; possibile nominare un dirigente scolastico e un DSGA, e i plessi scolastici, ossia \u0026#171;i punti \u0026#8220;fisici\u0026#8221; di erogazione del servizio scolastico afferente ad una determinata istituzione scolastica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme impugnate interverrebbero solo sul numero delle istituzioni scolastiche, dirette da un dirigente, \u0026#171;ma [\u0026#8230;] non incide[rebbero] in alcun modo sull\u0026#8217;articolazione dei \u0026#8220;plessi scolastici\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito del territorio regionale, lasciando immutata l\u0026#8217;autonomia di cui godono al riguardo le Regioni\u0026#187;; inoltre, nel dimensionare la rete scolastica, queste potrebbero sia \u0026#171;istituire scuole autonome senza tener conto dei parametri dimensionali vigenti in precedenza\u0026#187;, sia dislocare i plessi scolastici in assoluta autonomia. D\u0026#8217;altro canto, la normativa in esame neppure inciderebbe sui criteri di formazione delle classi, oggetto di distinte disposizioni legislative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa riforma avrebbe quindi un duplice obiettivo: uscire dai rigidi vincoli quantitativi del sistema normativo previgente, lasciando alle regioni piena autonomia nell\u0026#8217;allocare sul proprio territorio l\u0026#8217;erogazione del servizio scolastico, ed eliminare le inefficienze e i maggiori costi di personale connessi agli istituti giuridici della reggenza e dell\u0026#8217;assegnazione in comune.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Sulla base delle considerazioni svolte, tutti i motivi di ricorso sarebbero non fondati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.1.\u0026#8211; Quanto al primo, la norma impugnata non estrometterebbe le regioni dalla individuazione dei criteri rilevanti nella definizione e distribuzione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA. Essa, infatti, disciplinerebbe un oggetto non sussumibile nella materia \u0026#171;istruzione\u0026#187;, ma rientrerebbe in tre distinti ambiti di competenza legislativa statale: a) quella esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai rapporti dello Stato con l\u0026#8217;Unione europea, con riferimento agli obblighi rivenienti dall\u0026#8217;attuazione di impegni assunti con il PNRR; b) quella concorrente riferita ai principi generali di coordinamento della finanza pubblica, di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., sotto il profilo del contenimento della spesa per il personale; c) quella esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., concernente l\u0026#8217;\u0026#171;ordinamento e [l\u0026#8217;]organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187;, rilevante nella specie atteso che i dirigenti scolastici e i DSGA sono dipendenti pubblici statali e non regionali e che le disposizioni impugnate ne disciplinano la quantificazione e l\u0026#8217;assegnazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo contesto, la scelta di acquisire l\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata richiamerebbe il contenuto della disciplina previgente di cui al comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e si giustificherebbe \u0026#171;nell\u0026#8217;ottica della massima collaborazione tra i diversi livelli istituzionali\u0026#187;, considerato che i criteri stabiliti per definire il contingente organico finirebbero per costituire anche \u0026#171;parametri di riferimento\u0026#187; delle scelte regionali sul dimensionamento scolastico. Al tempo stesso, sarebbe ragionevole e proporzionata la scelta di prescindere da tale accordo nel caso questo non sia raggiunto entro i termini fissati, trattandosi di un \u0026#171;meccanismo di salvaguardia\u0026#187; diretto a rimediare a una situazione di stallo, di per s\u0026#233; pregiudizievole del diritto all\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.2.\u0026#8211; Il secondo profilo di censura, relativo alla introduzione di un termine estremamente breve per raggiungere l\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata, sarebbe privo di pregio, trovando invece la tempistica introdotta fondamento nella esigenza di dare attuazione tempestiva al PNRR e nella necessit\u0026#224; di garantire il regolare inizio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa definizione del contingente organico del personale in esame dovrebbe concludersi entro il 30 giugno per consentire alle regioni di procedere al dimensionamento delle rispettive reti scolastiche; d\u0026#8217;altro canto, non avrebbe potuto prevedersi un termine anteriore al 15 aprile per la trasmissione alla Conferenza dello schema di decreto ministeriale, dovendo questo basarsi su dati attendibili relativi al numero degli alunni iscritti presso i vari istituti, disponibili soltanto alla fine del mese di gennaio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, il termine di quarantacinque giorni previsto per il raggiungimento dell\u0026#8217;accordo sarebbe del tutto ragionevole, essendo pi\u0026#249; ampio di quello, di trenta giorni, stabilito in via generale per la definizione delle intese tra Stato e regioni dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citt\u0026#224; ed autonomie locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, l\u0026#8217;intervento unilaterale dello Stato, in caso di mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo, era gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, e in questo modo si sarebbe sempre provveduto negli ultimi anni, non essendo mai stato raggiunto alcun accordo in Conferenza unificata, senza peraltro che i decreti ministeriali siano stati oggetto di impugnazione da parte di alcuna regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.3.\u0026#8211; Le censure mosse alla previsione dei criteri per la definizione del contingente organico nel caso in cui non sia raggiunto l\u0026#8217;accordo si fonderebbero sull\u0026#8217;errato presupposto di fatto che questi possano incidere sulla prerogativa regionale di provvedere al dimensionamento scolastico, comportando \u0026#171;una riduzione dei \u0026#8220;plessi scolastici\u0026#8221;\u0026#187;; asserzione confutata dalla difesa statale richiamando le considerazioni svolte in premessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, il concreto dimensionamento della rete scolastica resterebbe attribuito al sistema delle autonomie, anche per ci\u0026#242; che attiene al numero, al tipo, alla ubicazione e alle modalit\u0026#224; di aggregazione dei plessi scolastici. Il nuovo modello sarebbe dunque \u0026#171;profondamente diverso\u0026#187; da quello previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla sentenza di questa Corte n. 147 del 2012; in quel caso, infatti, la norma imponeva la costituzione di istituti comprensivi, incidendo concretamente e direttamente sul dimensionamento della rete scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.4.\u0026#8211; Priva di fondamento sarebbe anche la doglianza riferita all\u0026#8217;allocazione in capo all\u0026#8217;ufficio scolastico regionale della funzione di ripartizione del contingente di dirigenti assegnato alla regione, rilevando al riguardo l\u0026#8217;esercizio della competenza legislativa e amministrativa esclusiva dello Stato nella gestione del proprio personale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., trattandosi di funzioni \u0026#171;spetta[nti] al \u0026#8220;datore di lavoro\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.5.\u0026#8211; Il profilo di censura incentrato sulla finalit\u0026#224; della norma di ridurre progressivamente gli organici \u0026#232; poi confutato dalla erroneit\u0026#224; del suo presupposto giacch\u0026#233;, come in precedenza rilevato, non sarebbero affatto incise le funzioni di dimensionamento della rete scolastica. In sostanza, le regioni potrebbero prevedere istituzioni scolastiche \u0026#171;indipendentemente dal numero di alunni iscritti\u0026#187;, valutando autonomamente le proprie peculiarit\u0026#224; territoriali e ambientali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.6.\u0026#8211; Quanto, infine, alla doglianza relativa all\u0026#8217;esercizio di un potere regolamentare statale in materia di competenza regionale, l\u0026#8217;Avvocatura ne sostiene la non fondatezza sia sulla base dei gi\u0026#224; richiamati ambiti materiali che legittimerebbero l\u0026#8217;intervento tanto legislativo quanto amministrativo dello Stato, sia, in ogni caso, poich\u0026#233; il decreto previsto dal comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, introdotto dall\u0026#8217;impugnato comma 557, non avrebbe natura regolamentare, rientrando invece \u0026#171;nella categoria giuridica dei provvedimenti di macrorganizzazione adottati dal datore di lavoro pubblico per gestire il proprio personale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.7.\u0026#8211; Da ultimo, anche la questione relativa all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022 sarebbe non fondata, sul rilievo che le risorse economiche confluite nel fondo amministrato e gestito dallo Stato non sarebbero destinate a finanziare misure rientranti nell\u0026#8217;ambito delle competenze legislative o amministrative delle regioni, ma alimenterebbero ulteriori fondi attinenti \u0026#171;alla gestione del personale scolastico\u0026#187;, ossia di personale statale, nell\u0026#8217;esercizio della competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con ricorso notificato e depositato il 27 febbraio 2023 (reg. ric. n. 6 del 2023), la Regione Emilia-Romagna, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l\u0026#8217;art. 1, commi 557, 558, 560 e 561, della legge n. 197 del 2022, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 5, 97, secondo comma, 117, primo e terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; ai principi di leale collaborazione e di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl citato comma 557, che introduce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, sarebbe costituzionalmente illegittimo nelle parti in cui questi ultimi: a) estrometterebbero le regioni dalla concertazione sui criteri per la determinazione del contingente dei dirigenti scolastici e per il riparto dello stesso tra le regioni, prevedendo un \u0026#171;effetto \u0026#8220;ghigliottina\u0026#8221;\u0026#187;, ossia il passaggio alla semplice competenza ministeriale ove non intervenga entro una data predeterminata l\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata; b) prevederebbero, con norme di dettaglio, criteri rigidi, irragionevoli e contraddittori per la determinazione del predetto contingente; c) degraderebbero a un mero parere la partecipazione regionale al riparto, all\u0026#8217;interno della regione, del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Considerando anzitutto il contenuto del richiamato comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo periodo, il ricorso ritiene lesa la competenza regionale delle regioni in relazione all\u0026#8217;organizzazione del servizio scolastico, dal momento che le determinazioni sul contingente dei dirigenti scolastici comporterebbero \u0026#171;innegabili condizionamenti\u0026#187; a carico delle decisioni sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche, riservate alle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, il concorso di competenze statali con quelle regionali dovrebbe trovare composizione tramite la leale collaborazione, ma tale principio sarebbe violato dalla disposizione impugnata, che autorizzerebbe lo Stato ad agire unilateralmente \u0026#8211; e con \u0026#171;un potere che presenta anche profili sostitutivi\u0026#187; \u0026#8211; al mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata per il mero decorso di un termine predefinito e declasserebbe la partecipazione regionale al ruolo di un mero apporto consultivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero in definitiva violati il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e le competenze amministrative della regione in materia di istruzione, di cui agli artt. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;impugnato comma 557, nella parte in cui introduce nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, i commi 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo periodo, e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, violerebbe l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., le competenze amministrative delle regioni nella materia della istruzione, di cui all\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., in relazione al predetto art. 117, nonch\u0026#233; i principi di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost., di buon andamento di cui all\u0026#8217;art. 97, secondo comma, Cost., e l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe citate disposizioni statali prevederebbero, infatti, parametri fissi e rigidi \u0026#171;diretti a ridurre il personale dirigenziale e il personale amministrativo collegato, e dunque inevitabilmente a ridurre il numero di plessi scolastici dotati di autonomia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsse risulterebbero, in primo luogo, eccedere strutturalmente il carattere delle norme di principio, violando l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., e, in secondo luogo, condizionerebbero l\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di dimensionamento scolastico, in contrasto con l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost. e con i principi di ragionevolezza e di buon andamento. Quanto al comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, esso impedirebbe sempre \u0026#171;un aumento del contingente di dirigenti, anche qualora vi siano oggettive esigenze che lo richiederebbero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe evidente, ad avviso della ricorrente, la ridondanza della violazione sulle funzioni amministrative e legislative regionali in materia scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la violazione dell\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., \u0026#232; prospettata in quanto, al contrario di quanto dichiarato dall\u0026#8217;impugnato comma 557, le nuove disposizioni non sarebbero affatto \u0026#171;funzionali al PNRR ma anzi ne elud[erebbero] lo specifico obiettivo\u0026#187; relativo alla Riforma 1.3 della Missione 4, Componente 1, \u0026#171;che vorrebbe un potenziamento e non un indebolimento della rete scolastica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Il terzo profilo di censura riguarda lo stesso comma 557, nella parte in cui introduce nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ultimo periodo, e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, ultimo periodo, prevedendo entrambi che \u0026#171;[g]li uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato\u0026#187;; tali disposizioni violerebbero il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., e quello di sussidiariet\u0026#224;, di cui all\u0026#8217;art. 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe disposizioni impugnate avrebbero a oggetto una funzione da esercitare d\u0026#8217;intesa con ciascuna regione interessata, toccando l\u0026#8217;organizzazione del servizio e non i profili attinenti allo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e di dipendenti pubblici statali o al rapporto d\u0026#8217;impiego, dovendosi altres\u0026#236; considerare che la perdurante intestazione del potere in capo a un organo statale risponderebbe \u0026#171;al ritardo nella regionalizzazione del personale, a sua volta connessa con la mancata piena attuazione dei principi di cui all\u0026#8217;art. 119 Cost.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Il secondo motivo di ricorso impugna l\u0026#8217;art. 1, commi 558, terzo periodo, 560, secondo periodo, e 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa ricorrente, riconoscendo che i diversi fondi finanziati con le risorse derivanti dai risparmi conseguiti dall\u0026#8217;applicazione del comma 557 sarebbero destinati, in prevalenza, alla spesa per il personale scolastico, tuttora statale, ritiene tuttavia che \u0026#171;alle decisioni sulla loro destinazione debbano essere chiamate a partecipare le Regioni\u0026#187; sulla base dei principi costituzionali in materia di autonomia finanziaria di cui all\u0026#8217;art. 119 Cost. e alla giurisprudenza di questa Corte in materia di fondi settoriali previsti da norme statali nelle materie di competenza regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.1.\u0026#8211; Il richiamato comma 558, terzo periodo, sarebbe pertanto costituzionalmente illegittimo nella parte in cui assegna a un decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, il compito di ripartire annualmente le risorse del fondo istituito dal primo periodo della disposizione, senza prevedere il necessario coinvolgimento delle regioni, risultando violati il principio di leale collaborazione, di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma, Cost., le competenze legislative e amministrative in materia di istruzione, di cui agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;autonomia finanziaria delle regioni, di cui all\u0026#8217;art. 119 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della censura, la Regione Emilia-Romagna osserva che i fondi finanziabili menzionati nel secondo periodo dello stesso comma 558 non si esaurirebbero nella provvista di spesa per il personale e, soprattutto, che l\u0026#8217;allocazione delle risorse finanziarie tra i diversi fondi sarebbe indissolubilmente intrecciata con l\u0026#8217;organizzazione del servizio scolastico, costituendo, peraltro, una decisione \u0026#171;di natura essenzialmente politica\u0026#187;, valendo a stabilire priorit\u0026#224; e a individuare interessi da perseguire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.2.\u0026#8211; Doglianze analoghe, riferite ai medesimi parametri costituzionali, sono rivolte al comma 560 del richiamato art. 1 della legge n. 197 del 2022 che, al primo periodo, in vista del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico gi\u0026#224; esistente, stanzia per il 2023 la somma di un milione di euro, per \u0026#171;avviare attivit\u0026#224; di ricognizione e valutazione delle strutture scolastiche in dismissione\u0026#187;. Il secondo periodo, oggetto di impugnazione, affida a un decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito la definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; di ripartizione delle risorse contestualmente stanziate dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente, la violazione del principio di leale collaborazione sarebbe evidente, atteso che le risorse del fondo sono allocate \u0026#171;in un ambito di sicura competenza regionale, quale \u0026#232; l\u0026#8217;edilizia scolastica\u0026#187;, posta all\u0026#8217;incrocio delle competenze concorrenti sul governo del territorio, sulla energia, sulla protezione civile, oltre che naturalmente sulla stessa istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione potrebbe essere ricondotta a legittimit\u0026#224; costituzionale solo tramite la previsione della necessit\u0026#224; del coinvolgimento delle regioni, nella forma della intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.3.\u0026#8211; Sulla base delle stesse considerazioni anche il successivo comma 561 violerebbe i parametri costituzionali sopra indicati; la disposizione, al primo periodo, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l\u0026#8217;anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico \u0026#171;con particolare riferimento alle attivit\u0026#224; di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti\u0026#187;, nonch\u0026#233; a \u0026#171;quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza\u0026#187;. Al secondo periodo, la stessa prescrive che i criteri di utilizzo delle risorse riversate nel predetto fondo sono stabiliti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 197 del 2022, da un decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, \u0026#171;sentite le organizzazioni sindacali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della ricorrente la norma statale riguarderebbe un fondo settoriale in una materia di sicura competenza regionale, quale \u0026#232; l\u0026#8217;istruzione scolastica e segnatamente l\u0026#8217;organizzazione scolastica; ci\u0026#242; che ne determinerebbe la illegittimit\u0026#224; costituzionale nella parte in cui non prevede alcuna forma di concertazione regionale sul decreto ministeriale, nella forma della intesa da assumere in sede di Conferenza Stato-regioni o, in subordine, in altra forma di partecipazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto del ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale ripercorre in premessa le ragioni che avrebbero portato all\u0026#8217;adozione delle disposizioni impugnate, negli stessi termini gi\u0026#224; illustrati nel giudizio iscritto al n. 4 reg. ric. 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;Avvocatura sostiene la non fondatezza delle censure rivolte all\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 richiamando anzitutto gli ambiti di competenza legislativa statale ai quali la norma andrebbe ricondotta, ossia quelli di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai rapporti dello Stato con l\u0026#8217;Unione europea e all\u0026#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, e quello di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl lamentato \u0026#171;effetto \u0026#8220;ghigliottina\u0026#8221;\u0026#187; non lederebbe dunque competenze regionali, poich\u0026#233; la previsione della possibilit\u0026#224; di prescindere dall\u0026#8217;accordo, nel caso in cui questo non sia raggiunto entro i termini stabiliti dall\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, si limiterebbe a introdurre un meccanismo di salvaguardia preordinato a superare una situazione di stallo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, le censure sulla rigidit\u0026#224; dei criteri stabiliti per la determinazione del contingente organico ometterebbero di considerare che questi non inciderebbero sul dimensionamento scolastico e che la distribuzione dei plessi scolastici continuerebbe a essere il frutto di una scelta discrezionale demandata, anche dalla norma impugnata, al sistema delle autonomie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno coglierebbe nel segno il profilo di censura sulla \u0026#171;degradazione\u0026#187; del coinvolgimento delle regioni nella distribuzione del personale scolastico a esse assegnato. Si tratterebbe, infatti, di una funzione da attuare mediante provvedimenti adottati dal datore di lavoro del personale scolastico, ossia da organi del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al motivo di ricorso che impugna il comma 558 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 197 del 2022, la difesa statale ne argomenta la non fondatezza richiamando l\u0026#8217;afferenza delle risorse allocate nel fondo statale alla gestione del personale scolastico e, quindi, all\u0026#8217;esercizio di una competenza legislativa esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa doglianza mossa al successivo comma 560 andrebbe rigettata rilevando che lo Stato avrebbe istituito un fondo nell\u0026#8217;esercizio della propria competenza legislativa esclusiva di cui all\u0026#8217;art. 119, quinto comma, Cost., per le finalit\u0026#224; di rimuovere gli squilibri economici e sociali e di favorire l\u0026#8217;effettivo esercizio dei diritti della persona; pertanto, non sarebbe richiesto alcun coinvolgimento con le regioni sul riparto delle risorse stanziate dalla norma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, a ritenere non fondata l\u0026#8217;impugnativa del comma 561, varrebbero le considerazioni gi\u0026#224; svolte, trattandosi di un fondo destinato a finanziare interventi per la valorizzazione del personale scolastico, ossia di dipendenti statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 27 febbraio-1\u0026#176; marzo 2023 e depositato il 28 febbraio 2023 (reg. ric. n. 7 del 2023), la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato l\u0026#8217;art. 1, commi 557 e 558, della legge n. 197 del 2022, in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Il primo motivo denuncia l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale del citato comma 557 nella parte in cui introduce il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Ricostruito il quadro normativo precedente alla modifica apportata, la Regione ricorrente articola un primo profilo di censura, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e prevederebbe che i criteri rilevanti ai fini della definizione del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA sarebbero esclusivamente: a) la considerazione del \u0026#171;parametro della popolazione scolastica\u0026#187;; b) la \u0026#171;necessit\u0026#224; di salvaguardare le specificit\u0026#224; delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche\u0026#187;; c) la predisposizione di \u0026#171;forme di compensazione interregionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale norma violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. nella parte in cui non prevederebbe anche il criterio \u0026#171;della necessit\u0026#224; di tenere conto delle peculiarit\u0026#224; delle aree interne, nonch\u0026#233; quello di tenere conto del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti leso sarebbe il diritto garantito dall\u0026#8217;art. 34 Cost. a disporre di un servizio scolastico di prossimit\u0026#224;, con ulteriore pregiudizio al buon andamento del servizio stesso, poich\u0026#233; la mancata considerazione dei suddetti criteri impedirebbe all\u0026#8217;amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; Un ulteriore profilo di censura lamenta il contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; con il principio di leale collaborazione, laddove il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, introdotto dall\u0026#8217;impugnato comma 557, affiderebbe agli uffici scolastici regionali \u0026#171;sentite le regioni\u0026#187;, il compito di provvedere \u0026#171;alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione, \u0026#171;evidentemente di dettaglio\u0026#187;, estrometterebbe del tutto le regioni dall\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa e amministrativa in un ambito di propria competenza, tanto pi\u0026#249; che quello della distribuzione del personale tra le istituzioni scolastiche sarebbe un compito del quale le regioni non potrebbero essere private (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 13 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn subordine, risulterebbero comunque violati i principi in materia di chiamata in sussidiariet\u0026#224;, che richiederebbero nella specie una intesa con le regioni e non un semplice parere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Il secondo motivo di ricorso impugna, sotto pi\u0026#249; profili, l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui introduce il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; La norma in esame, consentendo allo Stato di provvedere unilateralmente alla definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA nel caso non si raggiunga l\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata, \u0026#171;conform[erebbe] in termini vincolanti e in modo particolarmente evidente\u0026#187; le attribuzioni regionali nella materia della istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, la disciplina si limiterebbe a stabilire la trasmissione dello schema di decreto ministeriale alla Conferenza unificata entro il 15 aprile, \u0026#171;senza prevedere in alcun modo che tale invio sia preceduto da interlocuzioni volte ad acquisire i punti di vista, le esigenze e le valutazioni\u0026#187; delle amministrazioni territoriali coinvolte. In altri termini, una volta scaduto il termine del 31 maggio senza che sia raggiunto l\u0026#8217;accordo, la funzione amministrativa verrebbe esercitata \u0026#171;tramite un procedimento che prevede[rebbe] solo un ossequio meramente formale alla leale collaborazione\u0026#187;, senza agevolare il progressivo ed effettivo avvicinamento dei punti di vista.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero dunque violati gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. nonch\u0026#233; il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; Anche il menzionato comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, per gli stessi motivi esposti in relazione al gi\u0026#224; denunciato comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., nella parte in cui non prevederebbe tra i criteri rilevanti per l\u0026#8217;adozione del decreto ministeriale di definizione e riparto del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, anche quello della necessit\u0026#224; di tenere conto delle peculiarit\u0026#224; delle aree interne, nonch\u0026#233; quello del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; Lo stesso comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e sarebbe ulteriormente viziato nella parte in cui affida a un organo statale la funzione di ripartire il contingente dei dirigenti scolastici assegnato alla regione, che sarebbe solo sentita. La illegittimit\u0026#224; costituzionale discenderebbe dagli stessi motivi illustrati con riguardo alla identica previsione contenuta nel precedente comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.3.\u0026#8211; Il terzo motivo di ricorso impugna l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui introduce, nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, il comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, che predisporrebbe un meccanismo volto a perseguire \u0026#171;a regime\u0026#187; l\u0026#8217;obiettivo della progressiva riduzione del contingente dei dirigenti scolastici e dei DSGA \u0026#171;e dunque della progressiva contrazione della rete scolastica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, tale disposizione prescinderebbe \u0026#171;dall\u0026#8217;andamento della popolazione scolastica\u0026#187;, non prevedendo, in violazione dell\u0026#8217;art. 3, primo comma, Cost. e del principio di ragionevolezza, la possibilit\u0026#224; di \u0026#171;adeguare \u0026#8220;verso l\u0026#8217;alto\u0026#8221;\u0026#187; il contingente organico nell\u0026#8217;ipotesi di crescita della popolazione scolastica. Altrettanto irragionevolmente, la norma non prevederebbe la \u0026#171;perdurante applicabilit\u0026#224; [\u0026#8230;] delle disposizioni inerenti alla reggenza delle istituzioni scolastiche e alla condivisione\u0026#187; dei DSGA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli stessi argomenti evidenzierebbero il contrasto con l\u0026#8217;art. 34, primo comma, Cost., risultando privo di una garanzia di effettivit\u0026#224; il principio dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEntrambe le censure, ad avviso della ricorrente, ridonderebbero in lesione indiretta delle attribuzioni costituzionali delle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.4.\u0026#8211; Con il quarto motivo, il ricorso impugna il comma 558 del richiamato art. 1 della legge n. 197 del 2022, ritenendolo in contrasto con gli artt. 117, terzo comma, 118, primo comma, e 119 Cost., nonch\u0026#233; con il principio di leale collaborazione, nella parte in cui non prevederebbe che il decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, con il quale si provvede al riparto delle risorse esistenti nel fondo istituito dal medesimo comma 558, sia adottato previa intesa acquisita nella sede della Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl riguardo, sarebbe ormai consolidata la giurisprudenza costituzionale che precluderebbe alla legge statale di istituire fondi con vincolo di destinazione riconducibili alla competenza regionale, se non prevedendo l\u0026#8217;intesa nella sede pi\u0026#249; appropriata ai fini delle scelte concernenti il trasferimento delle risorse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Anche in questo giudizio si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso ed eccependo la inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 3, 34 e 97 Cost., non essendo tali parametri attinenti al riparto delle competenze legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste stesse doglianze sarebbero comunque non fondate perch\u0026#233; \u0026#171;basat[e] su una interpretazione errata della norma\u0026#187; impugnata, dal momento che i criteri da questa indicati \u0026#171;non costitui[rebbero] evidentemente un \u0026#8220;\u003cem\u003enumerus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eclausus\u003c/em\u003e\u0026#8221;\u0026#187;, tratteggiando piuttosto una \u0026#171;cornice generale\u0026#187; all\u0026#8217;interno della quale sarebbe possibile per le regioni contribuire alla individuazione di ulteriori criteri, nell\u0026#8217;ambito del procedimento previsto per il raggiungimento dell\u0026#8217;intesa in Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto agli altri motivi di impugnazione, l\u0026#8217;Avvocatura ne argomenta la non fondatezza sulla base di considerazioni del tutto analoghe a quelle spiegate negli atti di costituzione dei due precedenti giudizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Tutte le parti hanno depositato memorie in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La Regione Toscana segnala che, in attuazione delle disposizioni impugnate, il 24 aprile 2023 \u0026#232; stato trasmesso alle regioni lo schema del decreto di cui all\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ai fini dell\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata. A seguito degli incontri svolti e delle richieste di chiarimenti ricevute, il Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito ha fornito ulteriori elementi, senza che tuttavia sia stato raggiunto il previsto accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn data 25 luglio 2023, alle regioni \u0026#232; stato trasmesso il decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127, adottato ai sensi del comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e del richiamato art. 19, che, con riferimento al numero di dirigenti scolastici assegnati alla Regione Toscana, comporterebbe \u0026#171;una corrispondente necessaria riduzione di ben 24 istituzioni scolastiche rispetto all\u0026#8217;esistente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.1.1.\u0026#8211; La memoria replica agli argomenti della difesa statale incentrati sugli effetti negativi della modalit\u0026#224; di assegnazione di dirigenti scolastici in reggenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, precisa che, in considerazione della suddetta rilevante incidenza sulle competenze regionali, non sarebbe dirimente il richiamo alla competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., dovendo comunque essere rispettato il principio della leale collaborazione. Nella specie, l\u0026#8217;adozione unilaterale del provvedimento sarebbe avvenuta senza che lo Stato abbia sviluppato \u0026#171;un effettivo e proficuo confronto\u0026#187; con le regioni, nonostante le loro richieste.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe poi \u0026#171;riduttivo\u0026#187; affermare che le disposizioni impugnate consentirebbero alle regioni di esercitare il dimensionamento scolastico distribuendo i plessi ove viene svolta l\u0026#8217;attivit\u0026#224; scolastica, dal momento che la programmazione di una offerta formativa efficace sul territorio si realizzerebbe anzitutto attraverso le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito la personalit\u0026#224; giuridica, ai sensi dell\u0026#8217;art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Anche la memoria della Regione Emilia-Romagna richiama l\u0026#8217;attuazione in via unilaterale delle previsioni dell\u0026#8217;impugnato comma 557 e segnala l\u0026#8217;adozione, in forza del parimenti impugnato comma 561, del decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito 5 aprile 2023, n. 63.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via generale, a confutazione degli assunti della difesa statale, la Regione ritiene che la disciplina impugnata, non consentendo pi\u0026#249; il ricorso all\u0026#8217;istituto della reggenza o della gestione in comune di pi\u0026#249; istituzioni scolastiche, \u0026#171;a maggior ragione avrebbe richiesto una partecipazione paritetica ed effettiva del sistema regionale\u0026#187;; infatti, sarebbe oggi precluso alle regioni non solo \u0026#171;di istituire, ma anche semplicemente di mantenere scuole in numero superiore al numero dei dirigenti scolastici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNemmeno varrebbe sostenere, come propone l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che le regioni ben potrebbero dislocare sul territorio plessi scolastici, dal momento che il dimensionamento della rete scolastica implicherebbe la \u0026#171;possibilit\u0026#224; di organizzare il servizio istituendo scuole, cio\u0026#232; istituzioni scolastiche [\u0026#8230;] e non collocando mere sedi distaccate sul territorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.1.\u0026#8211; Con specifico riguardo al primo motivo di ricorso, la memoria regionale reputa fallaci gli argomenti della difesa statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnzitutto, la potest\u0026#224; esclusiva statale in materia di \u0026#171;rapporti dello Stato con l\u0026#8217;Unione europea\u0026#187; non comporterebbe \u0026#171;la soppressione della competenza regionale nella fase attuativa degli obblighi europei\u0026#187;, come risulterebbe dall\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, anche considerando che dirigenti scolastici e DSGA sarebbero dipendenti pubblici statali, e non regionali, non potrebbe dirsi prevalente il titolo di competenza sull\u0026#8217;ordinamento e dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa dello Stato. Richiamando le sentenze di questa Corte n. 13 del 2004 e n. 147 del 2012, la difesa regionale contesta che \u0026#171;lo \u003cem\u003estatus quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; di perdurante inattuazione dei principi di cui all\u0026#8217;art. 119 Cost. \u0026#8211; [possa] giustificare ulteriori compressioni delle competenze regionali\u0026#187;; pertanto, discipline come quella impugnata si potrebbero giustificare soltanto \u0026#171;in forza dei principi di sussidiariet\u0026#224;, con il contrappeso della concertazione paritetica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la previsione dell\u0026#8217;intervento unilaterale dello Stato, consentito con il mero decorso del termine del 31 maggio senza che sia intervenuto l\u0026#8217;accordo in Conferenza unificata, non rispetterebbe il principio di leale collaborazione, giacch\u0026#233; porrebbe lo Stato \u0026#171;nella condizione meramente potestativa di lasciar decorrere il termine per provvedere unilateralmente\u0026#187;. D\u0026#8217;altro canto, non sarebbe significativa la circostanza che il contingente dei dirigenti scolastici sia stato determinato, anche in precedenza, in modo unilaterale; infatti, la possibilit\u0026#224;, allora prevista, di coprire la direzione delle istituzioni scolastiche mediante gli istituti della reggenza e della assegnazione in comune escludeva che la determinazione del contingente dei dirigenti scolastici avesse \u0026#171;implicazioni dirette sulla articolazione scolastica regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.2.\u0026#8211; Gli argomenti della difesa statale nemmeno minerebbero la fondatezza dei due ulteriori motivi di ricorso riferiti al comma 557 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 197 del 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi osserva, in particolare, che alle regioni sarebbe precluso di valutare la possibilit\u0026#224; o l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di \u0026#171;programma[re] nel territorio le istituzioni scolastiche e non solo i corrispondenti edifici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla degradazione a un mero parere della partecipazione regionale al riparto del contingente dei dirigenti scolastici, \u0026#232; richiamata l\u0026#8217;affermazione della sentenza n. 13 del 2004 di questa Corte, secondo cui la distribuzione del personale docente sarebbe un \u0026#171;compito del quale le Regioni non possono essere private\u0026#187;; la tesi dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato vorrebbe dunque \u0026#171;rivendica[re] come appropriata [la] situazione di inattuazione costituzionale\u0026#187; che la citata pronuncia avrebbe invece stigmatizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.2.3.\u0026#8211; Infine, la memoria della Regione Emilia-Romagna insiste per l\u0026#8217;accoglimento delle impugnative dei successivi commi 558, 560 e 561.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, in relazione alla prima delle citate previsioni, osserva che, sebbene le competenze costituzionali delle regioni in materia di istruzione \u0026#171;non siano ancora \u0026#8220;attivate\u0026#8221;\u0026#187; mediante le necessarie norme di trasferimento di funzioni e la riforma della finanza regionale, andrebbero tuttavia seguiti i moduli della leale collaborazione prevedendo il coinvolgimento paritetico regionale in relazione alla allocazione di risorse che toccano direttamente l\u0026#8217;organizzazione del servizio scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.3.\u0026#8211; La memoria della Regione Puglia ribadisce anzitutto l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, promosse in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost. \u0026#8211; parametri che, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sarebbero invece non attinenti al riparto di competenze e, dunque, non evocabili. Al riguardo, essa sottolinea che le norme impugnate costringerebbero la regione a esercitare le proprie attribuzioni legislative e amministrative in materia di programmazione scolastica in modo difforme dai suddetti parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel merito, le censure in esame sarebbero fondate, in disparte la prospettazione della difesa statale secondo cui i criteri indicati dal legislatore ai fini della determinazione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e dei DSGA non costituirebbero \u0026#171;un \u0026#8220;\u003cem\u003enumerus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eclausus\u003c/em\u003e\u0026#8221;\u0026#187;. Infatti, il \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e lamentato non riguarderebbe la possibilit\u0026#224; per le regioni di portare all\u0026#8217;attenzione dell\u0026#8217;amministrazione statale le proprie istanze, quanto piuttosto la circostanza che le disposizioni impugnate \u0026#171;non considerino in alcun modo le peculiarit\u0026#224; delle aree interne e del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe inoltre privo di pregio l\u0026#8217;assunto dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato volto a escludere le lesioni alle competenze regionali dal momento che potrebbero sempre essere istituiti plessi scolastici separati. Infatti, nella funzione di programmazione della rete scolastica, spettante alle regioni, dovrebbe rientrare la scelta di quale strumento utilizzare per garantire il servizio scolastico, in particolare nelle aree interne e nei contesti svantaggiati e, quindi, se optare \u0026#171;per la predisposizione di \u0026#8220;meri\u0026#8221; plessi separati, ovvero per la strutturazione sul territorio di istituzioni scolastiche autonome\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.4.\u0026#8211; In tutti i giudizi l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato memorie di contenuto pressoch\u0026#233; identico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon riferimento al collegamento tra le disposizioni impugnate e il PNRR, la difesa statale segnala che nel Piano \u0026#232; stata inserita \u0026#171;una \u003cem\u003emilestone\u003c/em\u003e (M4C1-5) al 31 dicembre 2022 per la definizione della normativa primaria sul dimensionamento scolastico\u0026#187;, obiettivo raggiunto proprio in conseguenza dell\u0026#8217;adozione delle previsioni oggetto dei giudizi, \u0026#171;che hanno consentito al nostro Paese di superare positivamente le valutazioni della Commissione europea\u0026#187;. Il PNRR prevederebbe tuttavia \u0026#171;una ulteriore \u003cem\u003emilestone\u003c/em\u003e (M4C1-10) al 31 dicembre 2023 relativa all\u0026#8217;entrata in vigore delle disposizioni attuative\u0026#187;, ossia il decreto interministeriale avente a oggetto i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA, e i \u0026#171;singoli piani regionali di definizione della rete scolastica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOltre a confermare che la normativa impugnata e la sua concreta attuazione costituirebbero puntuale adempimento degli obblighi assunti dall\u0026#8217;Italia in sede europea, l\u0026#8217;Avvocatura richiama le \u0026#171;gravi conseguenze sul piano finanziario\u0026#187; che sarebbero determinate da un eventuale inadempimento a tali obblighi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un diverso profilo, la difesa statale evidenzia che il legislatore avrebbe nella specie previsto \u0026#171;il ricorso all\u0026#8217;istituto giuridico dell\u0026#8217;accordo e non a quello dell\u0026#8217;intesa\u0026#187;, considerato che le norme in esame afferirebbero ad ambiti oggetto di competenza legislativa esclusiva statale, il cui esercizio prescinderebbe dunque dalla necessit\u0026#224; di una previa intesa con gli enti regionali, \u0026#171;pur rendendo opportuno il raggiungimento di un \u0026#8220;accordo\u0026#8221; per evidenti ragioni di coordinamento con l\u0026#8217;esercizio, a valle, delle competenze amministrative regionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, non sarebbe casuale la previsione di una disciplina \u003cem\u003ead hoc\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;ipotesi del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo nel termine fissato, \u0026#171;non sovrapponibile a quella delineata per le \u0026#8220;intese\u0026#8221;\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 3 del d.lgs. n. 281 del 1997.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, anche le doglianze regionali in riferimento al principio di leale collaborazione si rivelerebbero non fondate, tenuto conto che il decreto attuativo delle previsioni impugnate sarebbe stato adottato \u0026#171;a seguito di un intenso confronto con le Regioni\u0026#187;, come attesterebbero gli atti preparatori, prodotti in giudizio: infatti, gli uffici statali avrebbero garantito \u0026#171;un effettivo contraddittorio procedimentale con le parti interessate\u0026#187;, fornendo \u0026#171;in piena trasparenza\u0026#187; i chiarimenti utili per favorire il raggiungimento dell\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbero altres\u0026#236; non fondate le censure articolate sui criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, da ritenere invece del tutto ragionevoli in quanto, \u0026#171;al fine di tener conto della riduzione del numero degli alunni frequentanti\u0026#187;, appronterebbero un \u0026#171;modello di calcolo\u0026#187; idoneo ad armonizzare la distribuzione sul territorio nazionale del personale in esame \u0026#171;con il concreto andamento demografico della popolazione scolastica in ambito regionale, come stabilito nel P.N.R.R.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, riportando il numero delle istituzioni scolastiche previste per l\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025 per ciascuna regione, la memoria ne evidenzia l\u0026#8217;incremento rispetto a quello delle istituzioni che, in forza della disciplina previgente, avrebbero potuto disporre di personale nominabile in via esclusiva. Ci\u0026#242; dimostrerebbe la profonda diversit\u0026#224; del nuovo modello da quello previsto dall\u0026#8217;art. 19, comma 4, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza di questa Corte n. 147 del 2012; nella specie, infatti, il concreto dimensionamento della rete scolastica resterebbe attribuito al sistema delle autonomie, incidendo la norma impugnata \u0026#171;esclusivamente sul contingente organico del personale statale posto ai vertici\u0026#187; delle istituzioni scolastiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.4.1.\u0026#8211; Con riferimento alla impugnativa dell\u0026#8217;art. 1, comma 560, della legge n. 197 del 2022, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, l\u0026#8217;Avvocatura segnala che la disposizione \u0026#232; stata modificata, nel senso auspicato dalla ricorrente, dall\u0026#8217;art. 21, comma 4-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l\u0026#8217;organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l\u0026#8217;anno 2025), convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112. Al secondo periodo del citato comma 560 \u0026#232; ora specificato che il decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le modalit\u0026#224; di ripartizione delle risorse del fondo istituito dalla norma medesima sia adottato \u0026#171;previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn considerazione di ci\u0026#242;, e del fatto che \u0026#171;la disposizione impugnata non ha ricevuto attuazione\u0026#187; prima della suddetta modifica, la difesa statale chiede che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Tardivamente, il 10 novembre 2023 l\u0026#8217;Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) depositava, nel giudizio iscritto al n. 4 del 2023, una opinione scritta quale \u003cem\u003eamicus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con i ricorsi indicati in epigrafe (reg. ric. n. 4, n. 6 e n. 7 del 2023) le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato varie disposizioni della legge n. 197 del 2022 relative alla disciplina della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici (d\u0026#8217;ora in poi, anche: DS) e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (d\u0026#8217;ora in poi, anche: DSGA) e alla sua distribuzione tra le regioni, nonch\u0026#233; ad alcuni fondi e stanziamenti statali nel settore della istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella suddetta legge \u0026#232; anzitutto impugnato l\u0026#8217;art. 1, comma 557, che introduce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito. Tutti i ricorsi, articolando vari profili di censura esposti di seguito (punti da 5 a 11), lamentano complessivamente la violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; la Regione Toscana ritiene altres\u0026#236; violati, nel complesso, gli artt. 5, 34, 97, secondo comma, 117, sesto comma, e 119 Cost.; la Regione Emilia-Romagna, gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost.; la Regione Puglia, gli artt. 3, primo e secondo comma, e 34, primo e secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, tutti i ricorsi impugnano l\u0026#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost., nonch\u0026#233; al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.; in particolare, la disposizione, al terzo periodo, non prevederebbe l\u0026#8217;acquisizione dell\u0026#8217;intesa in sede di Conferenza unificata sul decreto ministeriale con il quale si provvede al riparto delle risorse del fondo istituito dal medesimo comma 558.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, sulla base di censure analoghe a quelle da ultimo richiamate, il ricorso della Regione Emilia-Romagna impugna anche i commi 560, secondo periodo, e 561, secondo periodo, dello stesso art. 1 della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non coinvolgerebbero le regioni nella gestione dei finanziamenti statali vincolati, rispettivamente, alla ricognizione e valutazione di strutture scolastiche in dismissione e alla valorizzazione del personale scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; I giudizi promossi vanno riuniti per essere definiti con un\u0026#8217;unica pronuncia, avendo a oggetto questioni relative in parte alle medesime norme, in parte a norme comunque oggettivamente connesse, tutte impugnate in riferimento a parametri in buona parte coincidenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, Cost., lamentando che tali disposizioni non sarebbero in realt\u0026#224; funzionali al PNRR, ma, anzi, ne eluderebbero lo specifico obiettivo di potenziamento, e non di indebolimento, della rete scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione evoca, infatti, un parametro costituzionale mai menzionato nella deliberazione a impugnare adottata dalla Giunta regionale, la quale, in ogni caso, non fa minimamente cenno ai contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e alla compatibilit\u0026#224; della norma impugnata con gli stessi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eManca, pertanto, quella \u0026#171;piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l\u0026#8217;organo legittimato si determina all\u0026#8217;impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell\u0026#8217;atto d\u0026#8217;impugnazione\u0026#187;, che la costante giurisprudenza di questa Corte richiede nei giudizi in via principale (da ultimo, sentenza n. 163 del 2023 e precedenti ivi richiamati).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; \u0026#200; invece priva di fondamento l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, 34 e 97 Cost., formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sul rilievo della estraneit\u0026#224; di tali parametri al riparto delle competenze legislative e amministrative tra lo Stato e le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso regionale contiene, infatti, la chiara individuazione sia degli ambiti di competenza indirettamente incisi dalla disciplina statale sia delle ragioni che determinerebbero le relative lesioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel merito, va preliminarmente constatato che le disposizioni impugnate si pongono come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u0026#171;Riforma dell\u0026#8217;organizzazione del sistema scolastico\u0026#187; (Riforma 1.3, collocata all\u0026#8217;interno della pi\u0026#249; ampia Missione 4 \u0026#171;Istruzione e Ricerca\u0026#187;, Componente 1 \u0026#171;Potenziamento dell\u0026#8217;offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nidi alle universit\u0026#224;\u0026#187;), richiede, infatti, fra l\u0026#8217;altro, di adottare \u0026#171;[c]ome \u0026#8220;parametro efficace\u0026#8221;\u0026#187;, al fine di identificare le istituzioni cui assegnare un DS e un DSGA, la \u0026#171;popolazione scolastica regionale, anzich\u0026#233; la popolazione del singolo istituto come previsto dalla legislazione vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn funzione quindi degli sviluppi demografici, notoriamente da tempo in costante diminuzione, l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 mira a modificare la disciplina della definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA, nonch\u0026#233; a superare l\u0026#8217;istituto della reggenza, nella misura in cui consentiva alle regioni di istituire o, comunque, mantenere in vita autonomie scolastiche anche sottodimensionate rispetto alla soglia di 600 alunni, prima prevista dai commi 5 e 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito (oppure di 400, se situate nelle piccole isole, o in comuni montani, ovvero in aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche). Le stesse, infatti, venivano assegnate in reggenza a dirigenti scolastici gi\u0026#224; titolari di un incarico in una istituzione normodimensionata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questo punto di vista, va anche chiarito che nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l\u0026#8217;effetto di imporre la soppressione di scuole, intese come luoghi dove si svolge l\u0026#8217;attivit\u0026#224; didattica ed educativa, distribuiti sul territorio regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePiuttosto, senza in alcun modo incidere sulla concreta possibilit\u0026#224; per le regioni di localizzare gli edifici scolastici ove collocare le istituzioni autonome o i relativi plessi, le previsioni impugnate ridefiniscono la consistenza del contingente organico dei DS e dei DSGA, al quale \u0026#232; correlata la individuazione quantitativa delle istituzioni scolastiche autonome in base al nuovo criterio che stabilisce una relazione biunivoca tra ognuna di queste e un dirigente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, la nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti, che anzi aumenta di qualche unit\u0026#224;; precludendo il ricorso all\u0026#8217;istituto della reggenza, diminuisce invece il numero delle istituzioni scolastiche autonome, inducendo alcuni accorpamenti di plessi con le stesse, per cui i primi si configureranno quali sedi distaccate delle seconde.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242;, tuttavia, non significa, automaticamente, la perdita di progettualit\u0026#224; formativa e di originalit\u0026#224; didattica della comunit\u0026#224; scolastica di riferimento, che, all\u0026#8217;interno dei vari organi collegiali e nella creativit\u0026#224; dei singoli docenti, rimane pienamente in grado di esprimersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSoprattutto, in un\u0026#8217;ottica sostanziale, non si pu\u0026#242; trascurare che, con le disposizioni impugnate, il legislatore statale ha inteso \u0026#171;realizzare in via mediata una finalit\u0026#224; [\u0026#8230;] riconducibile al coordinamento dinamico della finanza pubblica\u0026#187;, in quanto diretta a riorientare virtuosamente \u0026#171;la spesa pubblica\u0026#187; (sentenza n. 78 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la nuova disciplina consente di eliminare gli effetti negativi, in termini di inefficienza e inefficacia, conseguenti alla possibilit\u0026#224; in precedenza consentita di conferire, come si \u0026#232; visto, allo stesso dirigente uno o pi\u0026#249; incarichi aggiuntivi di reggenza di istituzioni scolastiche sottodimensionate; ci\u0026#242; che determinava non solo un\u0026#8217;organizzazione precaria, ma anche la moltiplicazione di adempimenti, gestionali e di bilancio, connessi alla distinta personalit\u0026#224; giuridica delle istituzioni scolastiche allo stesso assegnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, se da un lato la disciplina in esame adegua il sistema alla ormai costante riduzione demografica, cos\u0026#236; da determinare progressivi risparmi di spesa riferiti al complessivo contingente dei DS e dei DSGA, non pu\u0026#242; essere ritenuta, dall\u0026#8217;altro, espressione di mera \u003cem\u003espending\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ereview\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEssa si configura, piuttosto, come un intervento a invarianza di spesa \u0026#8211; come esplicitato dalla relazione tecnica al disegno di legge \u0026#8211; perch\u0026#233; i suddetti risparmi sono vincolati alle destinazioni indicate nell\u0026#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022 e rimangono all\u0026#8217;interno dello stesso sistema scolastico, che in questo modo beneficia di un canale di autofinanziamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1\u0026#8211; Nello specifico, l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 (riportato al punto 1.1. del \u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e), inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, modificando, a decorrere dall\u0026#8217;anno scolastico 2024/2025, il procedimento gi\u0026#224; disciplinato dal precedente comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e con cui sono stabiliti i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) non \u0026#232; pi\u0026#249; necessario, per l\u0026#8217;assegnazione di personale stabile ai vertici delle istituzioni scolastiche, che queste raggiungano il numero minimo di alunni previsto dai commi 5 e 5-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dello stesso art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) si dovr\u0026#224;, invece, tenere conto del parametro della popolazione scolastica regionale, menzionato dalla Riforma 1.3 del PNRR, nonch\u0026#233; della necessit\u0026#224; di salvaguardare le specificit\u0026#224; delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) sono previsti, inoltre, termini precisi ai fini del raggiungimento di un accordo in sede di Conferenza unificata, alla quale lo schema del decreto che definisce i criteri per la determinazione dell\u0026#8217;organico dei dirigenti scolastici e dei DSGA deve essere trasmesso entro il 15 aprile, in modo da consentire l\u0026#8217;adozione del decreto entro il 31 maggio dell\u0026#8217;anno solare precedente all\u0026#8217;anno scolastico di riferimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ed) sulla base dei parametri individuati dal suddetto decreto le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto; successivamente, l\u0026#8217;ufficio scolastico regionale, sentita la regione, provvede alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici alla stessa assegnato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ee) ove, invece, il suddetto termine del 31 maggio decorra inutilmente, il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e stabilisce che il contingente organico dei DS e dei DSGA e la sua distribuzione tra le regioni siano definiti con decreto adottato di concerto tra i Ministri dell\u0026#8217;istruzione e del merito e dell\u0026#8217;economia e delle finanze sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo. In particolare, questo deve essere non inferiore a 900 e non superiore a 1000, ed \u0026#232; adeguato con degli specifici correttivi; il parametro e i correttivi, insieme, sono assunti a divisore del numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche di ciascuna regione, in modo da ottenere il numero delle istituzioni scolastiche con dirigenti scolastici e DSGA nominabili in base alla nuova disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Tanto premesso, poich\u0026#233; le censure regionali lamentano, quale motivo principale, la violazione del riparto di competenze, diretta o in ridondanza della violazione di altri parametri, occorre anzitutto identificare l\u0026#8217;ambito materiale cui ricondurre la disciplina impugnata, tenendo conto, secondo i criteri enunciati dalla costante giurisprudenza di questa Corte, della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della finalit\u0026#224; che persegue e del suo contenuto, tralasciando la considerazione degli aspetti marginali e degli effetti riflessi (tra le altre, sentenze n. 6 del 2023, n. 193 e n. 70 del 2022 e n. 56 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Da questo punto di vista, non pu\u0026#242; essere negato che i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, inseriti dall\u0026#8217;impugnato comma 557, interferiscono con la competenza regionale concorrente in materia di istruzione, sotto il profilo del dimensionamento scolastico, costantemente inquadrato in tale ambito materiale dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 147 del 2012, n. 200 del 2009, n. 34 del 2005 e n. 13 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e prescrive, infatti, che le regioni provvedono al dimensionamento scolastico \u0026#171;sulla base dei parametri individuati dal decreto\u0026#187; del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze e \u0026#171;nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale decreto, che definisce i criteri rilevanti per la determinazione del contingente organico dei DS e dei DSGA, \u0026#232; adottato a seguito dell\u0026#8217;accordo, ove raggiunto, in sede di Conferenza unificata; ma se in tale sede un contenuto condiviso non matura, all\u0026#8217;adozione del decreto provvedono unilateralmente i suddetti Ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le previsioni dei due ulteriori commi 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, pure inseriti dallo stesso comma 557, richiedono in sostanza alle regioni di considerare il contingente organico nello svolgimento della funzione di dimensionamento scolastico, dovendo queste organizzare la rete scolastica prevedendo un numero di istituzioni autonome compatibile con quello complessivo dell\u0026#8217;organico di DS e di DSGA assegnato in forza dell\u0026#8217;applicazione della disciplina statale introdotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nonostante tale interferenza con la competenza regionale, le disposizioni in esame si fondano per\u0026#242;, in via prevalente, su diversi titoli della competenza esclusiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa infatti considerato che queste norme, sia sotto il profilo della determinazione del contingente che sotto quello della scelta del superamento, nei termini precisati, dell\u0026#8217;istituto giuridico della reggenza, sono relative a personale inserito nel pubblico impiego statale, perch\u0026#233; \u0026#171;i dirigenti scolastici sono dipendenti pubblici statali e non regionali \u0026#8211; come risulta sia dal loro reclutamento che dal loro complessivo \u003cem\u003estatus\u003c/em\u003e giuridico\u0026#187; (sentenza n. 147 del 2012 e gi\u0026#224;, nello stesso senso, sentenza n. 200 del 2009, con riguardo al personale scolastico).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse rientrano a pieno titolo, quindi, nella materia \u0026#171;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato\u0026#187;, di competenza esclusiva statale in base alla lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) del secondo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Le disposizioni in esame sono qualificabili, sotto un duplice profilo, anche come norme generali sull\u0026#8217;istruzione, rientranti nella potest\u0026#224; legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003en\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, perch\u0026#233;, come gi\u0026#224; affermato da questa Corte per altre categorie di personale scolastico, la \u0026#171;revisione di criteri e parametri per la determinazione complessiva degli organici\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2009, punto 34 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), rientra tra le norme generali sull\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, perch\u0026#233; tali norme mirano a ridefinire un aspetto di fondo dell\u0026#8217;autonomia funzionale \u0026#8211; la cui disciplina questa Corte ha gi\u0026#224; ricondotto alle \u0026#171;norme generali sull\u0026#8217;istruzione\u0026#187; (sentenza n. 200 del 2009, punto 21 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; che caratterizza le istituzioni scolastiche, essendo rivolte a istituire un necessario binomio tra l\u0026#8217;autonomia e la titolarit\u0026#224; effettiva di un dirigente, sicch\u0026#233; non si d\u0026#224; pi\u0026#249; la prima in assenza di tale figura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Non convince, invece, il modo con cui l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato argomenta sulla competenza esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), Cost., in relazione ai rapporti dello Stato con l\u0026#8217;Unione europea, che \u0026#232; evocata in modo totalizzante con riferimento agli obblighi derivanti dall\u0026#8217;attuazione degli impegni assunti con il PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunzione di impegni non vanifica, di per s\u0026#233;, le competenze regionali: come risulta dall\u0026#8217;art. 117, quinto comma, Cost., queste, infatti, sono chiamate in causa nel provvedere \u0026#171;all\u0026#8217;attuazione e all\u0026#8217;esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell\u0026#8217;Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalit\u0026#224; di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Una volta chiarito l\u0026#8217;ambito materiale in cui si colloca in via prevalente la disciplina di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, occorre considerare le singole censure formulate nei ricorsi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl riguardo, le Regioni Toscana e Puglia, anzitutto, impugnano la suddetta disposizione nella parte in cui, introducendo il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, non consentirebbe di tenere conto, per la definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA, di criteri ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati, \u0026#171;sulla base delle scelte delle Regioni\u0026#187; (cos\u0026#236; la Regione Toscana) e, in particolare, \u0026#171;delle peculiarit\u0026#224; delle aree interne e del contesto socio-economico svantaggiato in cui si collocano gli istituti scolastici\u0026#187; (cos\u0026#236; la Regione Puglia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDolendosi, peraltro anche del carattere di dettaglio della norma, la Regione Toscana ritiene violato l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;art. 34 Cost., sotto il profilo della garanzia del diritto all\u0026#8217;istruzione, e l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., venendo allocata in capo allo Stato una funzione amministrativa in assenza di esigenze di carattere unitario e di un adeguato procedimento di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Puglia prospetta la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., in particolare in relazione: a) alla mancata considerazione della necessit\u0026#224; di tenere conto delle peculiarit\u0026#224; delle aree interne; b) alla mancanza di effettivit\u0026#224; del diritto all\u0026#8217;accesso e alla frequenza alla scuola; c) alla preclusione per l\u0026#8217;amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini istituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna volta riconosciuto che le norme impugnate sono state adottate nell\u0026#8217;esercizio dei ricordati titoli di competenza legislativa esclusiva statale, non pu\u0026#242; lamentarsene il carattere di dettaglio, n\u0026#233; ravvisarsi, stante la prevalenza di quelle stesse competenze, un difetto di leale collaborazione perch\u0026#233; le suddette norme lambiscono il dimensionamento scolastico regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;indicazione dei criteri operata dalla disposizione impugnata \u0026#8211; riferita alle peculiarit\u0026#224; delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificit\u0026#224; linguistiche \u0026#8211; non determina un \u003cem\u003enumerus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eclausus\u003c/em\u003e, come riconosciuto anche dall\u0026#8217;Avvocatura generale, e quindi non preclude n\u0026#233; che l\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata, disciplinato dalla disposizione in esame, possa prendere in considerazione situazioni ulteriori ritenute meritevoli, n\u0026#233; che questo avvenga nell\u0026#8217;ambito della programmazione delle singole regioni, nell\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; connessa alla natura di atto generale del piano di dimensionamento scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; rende non fondate anche le ulteriori censure riferite agli artt. 3, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Tutti i ricorsi promuovono poi, sotto pi\u0026#249; profili, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, disponendo che, nel caso in cui non sia raggiunto entro il 31 maggio l\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata, il Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito provvede comunque, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze, ad adottare il decreto di definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA; meccanismo che il ricorso della Regione Emilia-Romagna definisce come \u0026#171;effetto \u0026#8220;ghigliottina\u0026#8221;\u0026#187; e del quale le altre ricorrenti lamentano il \u0026#171;termine estremamente breve per raggiungere l\u0026#8217;accordo\u0026#187; (Regione Toscana) e un \u0026#171;ossequio [\u0026#8230;] solo ed esclusivamente formale\u0026#187; al principio di leale collaborazione (Regione Puglia).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Secondo la Regione Toscana, questa norma, per il suo contenuto di dettaglio, violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in relazione alla materia di competenza concorrente della istruzione, in quanto inciderebbe in modo significativo sulla condizione della rete scolastica regionale; b) gli artt. 5, 117, 118 e 120 Cost., perch\u0026#233;, anzich\u0026#233; prevedere procedure di reiterazione delle trattative, attiverebbe un potere sostitutivo come conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI parametri da ultimo indicati sono evocati anche dalla Regione Emilia-Romagna, sostenendo la necessit\u0026#224; di un\u0026#8217;intesa con le regioni, dato il condizionamento sulle decisioni relative al dimensionamento delle istituzioni scolastiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, ad avviso della stessa Regione, il richiamato comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, primo periodo, stabilendo parametri fissi e rigidi ai fini dell\u0026#8217;adozione dei decreti ministeriali di definizione del contingente organico dei DS e dei DSGA, violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo strutturalmente il carattere delle norme di principio; b) l\u0026#8217;art. 118, primo e secondo comma, Cost., condizionando l\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative delle regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica; c) gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., risultando la riduzione del numero delle istituzioni scolastiche non adeguabile alle situazioni concrete e tale da impedire all\u0026#8217;amministrazione di perseguire in modo efficace i suoi fini.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorso della Regione Puglia, infine, lamenta che la mancata previsione di una intesa in Conferenza unificata violerebbe gli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., nonch\u0026#233; il principio di leale collaborazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ulteriore profilo di censura rivolto dallo stesso ricorso al comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e argomenta la violazione degli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., nei termini gi\u0026#224; illustrati per il precedente comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ossia in conseguenza: a) della mancata considerazione della necessit\u0026#224; di tenere conto delle peculiarit\u0026#224; delle aree interne; b) della mancanza di effettivit\u0026#224; del diritto all\u0026#8217;accesso e alla frequenza alla scuola; c) del precludere alla amministrazione scolastica di raggiungere i propri fini istituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome gi\u0026#224; precisato, le specifiche disposizioni qui in esame, recate dall\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, non sono poste nell\u0026#8217;esercizio della competenza concorrente in materia di istruzione, ma dei ricordati titoli di competenza legislativa esclusiva statale. Ci\u0026#242; che rende prive di pregio le censure rivolte a denunciare il carattere di dettaglio delle norme impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.\u0026#8211; \u0026#200;, in ogni caso, opportuno \u0026#8211; data, come si \u0026#232; visto, l\u0026#8217;interferenza della suddetta disciplina con il dimensionamento scolastico di competenza regionale \u0026#8211; un approfondimento sulle censure argomentate sull\u0026#8217;insufficienza del coinvolgimento regionale ai fini dell\u0026#8217;adozione del decreto statale con cui, all\u0026#8217;inutile decorso del termine del 31 maggio e preso atto del mancato raggiungimento dell\u0026#8217;accordo in sede di Conferenza unificata, \u0026#232; definito il contingente organico dei DS e dei DSGA.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla base dell\u0026#8217;impostazione delle Regioni ricorrenti, e in particolare della Toscana, vi \u0026#232;, infatti, la considerazione che un adeguato livello di tutela delle attribuzioni regionali era bens\u0026#236; assicurato dal modello previgente, a suo tempo delineato con l\u0026#8217;inserimento del comma 5-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, questo prevedeva non solo il meccanismo dell\u0026#8217;accordo per la definizione dei criteri per la determinazione del suddetto contingente, ma anche, fino al suo raggiungimento (circostanza che, invero, non si \u0026#232; mai verificata nei numerosi anni di vigenza della disciplina), l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; delle norme dirette ad assegnare, per quanto con modalit\u0026#224; precarie \u0026#8211; ossia in reggenza \u0026#8211; un dirigente anche alle istituzioni scolastiche autonome sottodimensionate inserite nella rete scolastica approvata dalle regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tal modo, indubbiamente, il numero complessivo delle istituzioni autonome era determinato secondo uno schema \u003cem\u003ebottom up\u003c/em\u003e, cio\u0026#232; secondo la richiesta delle regioni, mentre nella disciplina impugnata, in caso di mancato accordo, tale numero viene determinato secondo un diverso paradigma, consentendo allo Stato una determinazione \u003cem\u003etop down\u003c/em\u003e del contingente dei dirigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.1.\u0026#8211; Tale cambio di paradigma, tuttavia, per diverse ragioni, non pu\u0026#242; ritenersi in violazione del principio di leale collaborazione e non solo perch\u0026#233; le disposizioni in esame ricadono in via prevalente in ambiti materiali di competenza statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.2.\u0026#8211; Va anche considerato, infatti, che la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali (600 e 400 alunni) stabiliti per le singole istituzioni e, da questo punto di vista, incrementa i margini di scelta dell\u0026#8217;autonomia regionale nell\u0026#8217;organizzazione della rete scolastica, in funzione delle concrete esigenze del territorio; ovviamente, per\u0026#242;, con a monte lo stringente limite del \u003cem\u003ebudget\u003c/em\u003e di dirigenti scolastici assegnato alla regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.3.\u0026#8211; Inoltre, come si \u0026#232; visto (punto 4), la nuova disciplina \u0026#232; diretta a rendere pi\u0026#249; efficiente ed efficace il sistema: essa, adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell\u0026#8217;eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l\u0026#8217;istituto della reggenza e le relative esternalit\u0026#224; non positive (precariet\u0026#224; e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virt\u0026#249; di questa evoluzione all\u0026#8217;interno del sistema dell\u0026#8217;istruzione, dedicandoli a finalit\u0026#224; meritorie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.4.\u0026#8211; Da questo punto di vista va, del resto, ricordato che, nel valutare il rispetto delle attribuzioni regionali, la giurisprudenza di questa Corte ha ribadito, anche di recente, che \u0026#171;i necessari strumenti di collaborazione non sono univoci, ma si diversificano \u0026#8220;in relazione al tipo di interessi coinvolti e alla natura e all\u0026#8217;intensit\u0026#224; delle esigenze unitarie che devono essere soddisfatte\u0026#8221; (sentenza n. 62 del 2005) nonch\u0026#233; alle competenze incise\u0026#187; (sentenza n. 6 del 2023, ma si veda anche gi\u0026#224; la sentenza n. 169 del 2020, che valorizza le \u0026#171;concrete modalit\u0026#224; di esercizio delle competenze in un determinato ambito materiale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.5.\u0026#8211; Proprio in considerazione del \u0026#171;livello degli interessi coinvolti\u0026#187; (sentenze n. 168 del 2021 e n. 179 del 2019) mette conto evidenziare, sotto un ulteriore profilo, che la definizione del contingente organico dei soggetti preposti alla gestione delle istituzioni scolastiche costituisce, peraltro, un adempimento indefettibilmente cadenzato in modo che sia operativo prima dell\u0026#8217;avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato a causa del disaccordo tra i soggetti istituzionali. Ci\u0026#242; che consente di superare l\u0026#8217;argomento regionale sul cosiddetto \u0026#171;effetto \u0026#8220;ghigliottina\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn altri termini, le esigenze di funzionalit\u0026#224; del sistema scolastico non possono non riverberarsi sulla valutazione, anche in termini di ragionevolezza, delle modalit\u0026#224; di attuazione del coinvolgimento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSotto questo aspetto, la sequenza procedimentale delineata dall\u0026#8217;art. 19, comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, si avvia con la trasmissione alla Conferenza unificata, entro il 15 aprile dell\u0026#8217;anno solare precedente a quello scolastico cui si riferisce l\u0026#8217;organico da definire, dello schema di decreto da parte del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fissazione di tale termine per l\u0026#8217;inizio del confronto istituzionale non comporta alcuna irragionevole compressione dello spazio dedicato alla ricerca dell\u0026#8217;accordo. Infatti, la data del 15 aprile \u0026#232; congrua, tenuto conto dell\u0026#8217;esigenza di acquisire ed elaborare, ai fini della predisposizione dello schema, il numero complessivo di alunni che sull\u0026#8217;intero territorio nazionale hanno chiesto, entro il mese di gennaio di ogni anno, l\u0026#8217;iscrizione a una istituzione scolastica per l\u0026#8217;anno scolastico successivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno risulta inadeguata la individuazione del termine del 31 maggio per la conclusione del confronto in sede di Conferenza unificata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un lato, infatti, la durata di trenta giorni \u0026#232; fissata in via generale dall\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, per i casi in cui \u0026#232; espressamente richiesta una intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDall\u0026#8217;altro, occorre considerare che, sulla base del contingente assegnato, spetta alle regioni provvedere autonomamente al dimensionamento scolastico, completando tale attivit\u0026#224; entro il mese di dicembre, cos\u0026#236; da consentire alle famiglie di conoscere e valutare l\u0026#8217;organizzazione della rete scolastica in tempo utile per l\u0026#8217;iscrizione, entro il mese di gennaio, dei propri figli al successivo anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi evidente, in definitiva, la necessit\u0026#224; di un meccanismo \u0026#8211; come quello che consente allo Stato di adottare comunque il provvedimento che definisce il contingente organico dei DS e dei DSGA \u0026#8211; funzionale a evitare una situazione di stallo, che rischierebbe di pregiudicare l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;anno scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.6.\u0026#8211; Va, infine, considerato che l\u0026#8217;accordo, a differenza del mero parere, che pu\u0026#242; limitarsi a scambi solo cartolari, implica la necessit\u0026#224; di una procedura di interlocuzione che \u0026#232; necessariamente pi\u0026#249; intensa (anche se non riconducibile a quella dell\u0026#8217;intesa di cui all\u0026#8217;art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 281 del 1997, ai sensi del quale \u0026#171;[q]uando un\u0026#8217;intesa espressamente prevista dalla legge non \u0026#232; raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l\u0026#8217;oggetto \u0026#232; posto all\u0026#8217;ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna tale interlocuzione, peraltro, \u0026#232; avvenuta nella prima attuazione delle norme impugnate che, seppure non ha condotto al raggiungimento dell\u0026#8217;accordo \u0026#8211; a favore del quale, in ogni caso, si \u0026#232; espressa la maggioranza delle regioni \u0026#8211; entro il termine del 31 maggio 2023, ha tuttavia visto in concreto esercitata da parte degli enti territoriali la possibilit\u0026#224; di svolgere riunioni di carattere sia tecnico, sia politico e di formulare richieste di chiarimenti, cui sono seguiti elementi aggiuntivi forniti dal Ministero, nonch\u0026#233; il recepimento, da parte statale, di alcune osservazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa piena realizzazione degli obiettivi della riforma implica, del resto, che la leale collaborazione sia intesa nel significato sostanziale, pi\u0026#249; volte specificato da questa Corte, di una responsabilit\u0026#224; diffusa in vista della \u0026#171;doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettivit\u0026#224;\u0026#187; (sentenze n. 190 e n. 40 del 2022, n. 62 del 2020 e n. 169 del 2017; nello stesso senso, sentenza n. 33 del 2019), evitando l\u0026#8217;arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.1.7.\u0026#8211; Devono, quindi, dichiararsi non fondate le censure relative al mancato rispetto del principio di leale collaborazione in riferimento al procedimento delineato dal comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Gli argomenti sin qui esposti, unitamente a quelli svolti per le analoghe censure riguardanti la norma recata dal comma 5-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003e(punto 6.1.), valgono a escludere anche la fondatezza delle residue censure, promosse dalle Regioni Emilia-Romagna e Puglia, in relazione alla mancanza di flessibilit\u0026#224; e all\u0026#8217;irragionevolezza dei criteri ai quali il decreto ministeriale deve attenersi, nonch\u0026#233; al detrimento che verrebbe causato al sistema scolastico e quindi all\u0026#8217;art. 34 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; La Regione Toscana ha impugnato altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui introduce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, prevedendo, a suo dire, un meccanismo nel complesso: a) sostanzialmente diretto al contenimento della spesa corrente del personale scolastico, ma in mancanza delle condizioni necessarie per costituire un principio fondamentale nella materia di competenza concorrente del coordinamento della finanza pubblica; b) con l\u0026#8217;obiettivo di dare attuazione alla riforma dell\u0026#8217;organizzazione del sistema scolastico contenuta nel PNRR, ma attraverso un\u0026#8217;attrazione in sussidiariet\u0026#224; anomala, sproporzionata e irragionevole.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; La prima censura, che lamenta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate, va ribadito, rientrano in diversi ambiti della competenza legislativa statale esclusiva e cos\u0026#236; concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia (quali quelli gi\u0026#224; esplicitati dal PNRR per adeguare il sistema dell\u0026#8217;istruzione agli sviluppi demografici), la spesa pubblica statale e non quella regionale; ci\u0026#242; che priva di pregio la censura regionale sul mancato rispetto dei canoni elaborati da questa Corte sul contenimento statale della spesa delle regioni attraverso i principi di coordinamento della finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Non fondata \u0026#232; anche la seconda censura, che lamenta la violazione degli artt. 117, terzo comma, e 118 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;impostazione della doglianza, incentrata sulla sussistenza di un meccanismo di attrazione in sussidiariet\u0026#224;, si rivela priva di fondamento, alla luce della gi\u0026#224; argomentata riconducibilit\u0026#224; delle norme impugnate all\u0026#8217;esercizio di potest\u0026#224; legislative esclusive statali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 \u0026#232; oggetto di censure, da parte di tutti i ricorsi, anche nella parte in cui introduce il comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, stabilendo che il contingente degli organici dei DS e dei DSGA sia progressivamente ridotto, sostanzialmente in relazione al calo demografico, o comunque resti invariato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la Regione Toscana lamenta l\u0026#8217;assenza di ogni coinvolgimento regionale nel relativo procedimento, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., in riferimento alla materia di competenza concorrente della istruzione, dovendo le regioni necessariamente rivedere la propria programmazione della rete scolastica, e dell\u0026#8217;art. 34 Cost., essendo compromesso il diritto all\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Emilia-Romagna sostiene che la norma violerebbe: a) l\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., eccedendo strutturalmente il carattere delle norme di principio; b) gli artt. 118, primo e secondo comma, Cost., condizionando l\u0026#8217;esercizio delle funzioni amministrative delle regioni in materia di dimensionamento della rete scolastica; c) gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., in quanto il meccanismo non sarebbe adeguabile alle situazioni concrete.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione Puglia si duole della mancata previsione di un meccanismo per calibrare \u0026#171;verso l\u0026#8217;alto\u0026#187; il dimensionamento del contingente organico del personale e della rete scolastica, rendendola inadeguata e privando di effettivit\u0026#224; il principio dell\u0026#8217;apertura a tutti della scuola; ci\u0026#242; che violerebbe gli artt. 3, primo comma, e 34, primo comma, Cost. e il principio di ragionevolezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate in riferimento alle censure attinenti al carattere di dettaglio delle norme, al difetto di leale collaborazione e alla violazione del principio di sussidiariet\u0026#224;, perch\u0026#233;, come gi\u0026#224; esposto, l\u0026#8217;intervento legislativo si \u0026#232; svolto nell\u0026#8217;esercizio (prevalente) delle competenze esclusive statali relative all\u0026#8217;ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e alle norme generali sull\u0026#8217;istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche le ulteriori censure, riferite agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97 Cost., non sono fondate \u0026#8211; oltre che per le ragioni gi\u0026#224; esposte al punto 7.2.1.3 sull\u0026#8217;impatto sul sistema nazionale dell\u0026#8217;istruzione \u0026#8211; perch\u0026#233; le previsioni esprimono un criterio \u0026#8220;tendenziale\u0026#8221; che rispecchia, come si \u0026#232; visto, la previsione del PNRR che richiede di adeguare il sistema scolastico agli sviluppi demografici, anche con riferimento al numero di istituzioni scolastiche autonome.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, la lamentata assenza di strumenti di flessibilit\u0026#224; della disciplina non si rivela a ben vedere irragionevole, considerata la (non contestata) tendenza, da tempo in atto in maniera marcata, alla diminuzione della popolazione studentesca, non a caso alla base delle linee di riforma contenute nel PNRR.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio una valutazione di tale fenomeno, coerente con il principio di buon andamento, non pu\u0026#242; che condurre, nella specie, a riconsiderare le dotazioni organiche nel senso indicato dalle disposizioni in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA ogni modo, va rilevato che la complessiva disciplina con cui sono definiti, su base triennale, i contingenti organici dei DS e dei DSGA fa salvi gli eventuali aggiornamenti annuali dei criteri, ipotesi che ben pu\u0026#242; applicarsi laddove eventualmente si verificasse, in completa controtendenza, un incremento della popolazione scolastica regionale rispetto a quella inizialmente stimata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; Tutti i ricorsi regionali censurano l\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui, inserendo i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, ha previsto in entrambe le disposizioni che \u0026#171;[g]li uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo le ricorrenti, quale che sia la modalit\u0026#224; di definizione del contingente organico dei dirigenti \u0026#8211; ossia conseguente all\u0026#8217;accordo raggiunto in sede di Conferenza unificata, oppure all\u0026#8217;inutile decorso del termine del 31 maggio \u0026#8211; alla ripartizione dello stesso provvederebbe un organo statale; la norma avrebbe dunque un carattere di dettaglio, in violazione della competenza concorrente nella materia della istruzione di cui all\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., che comprenderebbe la funzione di distribuire il personale scolastico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa medesima previsione violerebbe gli artt. 118, primo e secondo comma, Cost., nonch\u0026#233; il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., allocando a livello statale una funzione in assenza di esigenze unitarie e comunque senza che il parere della regione interessata, pure previsto, valga ad assicurarne un adeguato coinvolgimento, realizzabile, invece, solo mediante l\u0026#8217;intesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe norme impugnate disciplinano, all\u0026#8217;esito sia della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, sia della individuazione delle istituzioni scolastiche autonome risultante dal dimensionamento approvato dalla regione, la \u0026#171;ripartizione\u0026#187; del contingente stesso tra le istituzioni distribuite sul territorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, con tutta evidenza, di una funzione da ricondurre \u0026#8211; allo stato attuale della legislazione, non essendosi realizzate, nello sviluppo dell\u0026#8217;ordinamento, le ipotetiche condizioni prefigurate dall\u0026#8217;ormai risalente pronuncia di questa Corte n. 13 del 2004 rievocata dalle Regioni ricorrenti \u0026#8211;, sotto un profilo tanto organizzativo, quanto di svolgimento del singolo rapporto di lavoro dei dipendenti statali in esame, all\u0026#8217;ambito della competenza legislativa esclusiva nella materia dell\u0026#8217;organizzazione amministrativa dello Stato, di cui alla lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e) del secondo comma dell\u0026#8217;art. 117 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, coessenziale alla qualifica di dirigente scolastico \u0026#232; l\u0026#8217;assegnazione di un incarico dirigenziale, quale tipicamente la gestione di una istituzione scolastica autonoma, ai sensi dell\u0026#8217;art. 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini del conferimento di tali incarichi, il titolare dell\u0026#8217;ufficio scolastico regionale, organo territoriale del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito, deve tenere conto dei criteri indicati in via di principio dall\u0026#8217;art. 19, comma 1, del suddetto decreto e delle ulteriori previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, acquisendo le disponibilit\u0026#224; degli interessati mediante la pubblicazione di avvisi di interpello sui posti disponibili, che ovviamente non comprendono le istituzioni scolastiche assegnate con un incarico ancora efficace.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; quindi spazio per un potere discrezionale da poter condividere, tramite intesa, con le regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione che l\u0026#8217;ufficio territoriale del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito provvede \u0026#171;sentite le regioni\u0026#187; sta quindi essenzialmente a significare che tali uffici acquisiscono la \u0026#8220;fotografia\u0026#8221; del dimensionamento deciso dalle regioni \u0026#8211; al cui interno le stesse ben possono motivare e chiarire le ragioni delle scelte effettuate \u0026#8211; e che in base ad essa provvedono all\u0026#8217;assegnazione degli incarichi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La Regione Toscana promuove, infine, una questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui introduce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost.; la norma impugnata, prevedendo che la ripartizione del contingente scolastico sia effettuata con decreto, consentirebbe allo Stato di esercitare un potere regolamentare in materie diverse da quelle attribuite alla sua potest\u0026#224; legislativa esclusiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata, sia perch\u0026#233;, come pi\u0026#249; volte ricordato, si \u0026#232; nell\u0026#8217;ambito di competenze esclusive statali, sia, in ogni caso, perch\u0026#233; nella specie viene in rilievo un atto avente natura non regolamentare. Infatti, il decreto in esame, adottato ai sensi del richiamato comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e oppure del successivo comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, riveste un contenuto di carattere concreto e puntuale, riferito alla consistenza del contingente organico di determinate categorie di dipendenti pubblici, che va a integrare le previsioni legislative mediante \u0026#171;una scelta di carattere essenzialmente tecnico\u0026#187; (sentenza n. 278 del 2010), espressione della funzione amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Tutti i ricorsi impugnano l\u0026#8217;art. 1, comma 558, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui escluderebbe le regioni dalle scelte riguardanti l\u0026#8217;utilizzo del fondo statale istituito dal primo periodo della stessa disposizione, il cui vincolo di destinazione sarebbe riconducibile alla materia della istruzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;omissione del necessario coinvolgimento delle regioni, nella forma della intesa acquisita nella sede della Conferenza unificata, contrasterebbe dunque complessivamente con gli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 119, Cost., nonch\u0026#233; con il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.1.\u0026#8211; Le questioni sono fondate, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel fondo istituito dal comma 558 confluiscono anzitutto i risparmi conseguiti dall\u0026#8217;attuazione del nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei DS e dei DSGA, introdotto dal precedente comma 557; a tali risorse si aggiungono le eventuali economie derivanti dall\u0026#8217;applicazione della disciplina dell\u0026#8217;assegnazione alle istituzioni scolastiche autonome dei predetti dirigenti, in vigore dall\u0026#8217;anno scolastico 2021/2022 a quello 2023/2024 ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fondo \u0026#232; dunque alimentato da risparmi ed economie, nella misura risultante dal \u0026#171;previo accertamento\u0026#187; degli stessi, provenienti in sostanza da stanziamenti del bilancio statale, originariamente destinati al trattamento retributivo del personale scolastico dirigenziale e direttivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;individuare le possibili destinazioni delle risorse del fondo, il primo periodo del comma 558 elenca: \u0026#171;il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il fondo unico nazionale per la dirigenza scolastica, il fondo integrativo di istituto, anche con riferimento alle indennit\u0026#224; destinate ai direttori dei servizi generali e amministrativi, il fondo di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, nonch\u0026#233; [i]l pagamento delle supplenze brevi e saltuarie del personale scolastico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fondo istituito dalla disposizione in esame \u0026#232; quindi un fondo di mero transito, cui non \u0026#232; associata un\u0026#8217;autonoma e univoca destinazione, perch\u0026#233; le risorse vi confluiscono provvisoriamente per poi incrementare fondi e stanziamenti preesistenti, tra i quali esse \u0026#171;sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze\u0026#187;, come stabilito dalla norma impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlcune delle destinazioni selezionate dal legislatore sono senz\u0026#8217;altro estranee ad ambiti di competenza regionale, in quanto inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico, ossia di dipendenti statali, materia rientrante nella potest\u0026#224; esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe altre possibili destinazioni si pongono, invece, in un ambito materiale riconducibile in senso ampio all\u0026#8217;istruzione. Infatti, sia il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, sia quello denominato \u0026#8220;La Buona Scuola\u0026#8221;, di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), costituiscono strumenti con i quali lo Stato provvede, sulla base di previgenti e distinte disposizioni, alla dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche e al miglioramento e alla valorizzazione dell\u0026#8217;istruzione scolastica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon si pu\u0026#242; quindi ritenere, sotto questo aspetto, che la competenza regionale sia del tutto estranea all\u0026#8217;ambito del nuovo fondo: fosse anche solo perch\u0026#233; finanziamenti ulteriori alle istituzioni scolastiche, con destinazioni analoghe, possono provenire dalle regioni e dagli enti locali, nell\u0026#8217;esercizio delle competenze di programmazione dell\u0026#8217;offerta formativa nella materia della istruzione e in quella della istruzione professionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ascolto della voce delle regioni sulla destinazione di tali risorse pu\u0026#242; quindi consentire un migliore coordinamento e al contempo una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer questo motivo \u0026#232; necessaria l\u0026#8217;assunzione del parere della Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997 sulla ripartizione del fondo predisposta di concerto dai Ministri ai sensi della disposizione impugnata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta, pertanto, va dichiarata costituzionalmente illegittima, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;acquisizione di tale parere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Restano, infine, da esaminare le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dei commi 560, secondo periodo, e 561, secondo periodo, dello stesso art. 1 della legge n. 197 del 2022, specificamente promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la ricorrente, ambedue le disposizioni, stanziando risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale, ometterebbero tuttavia di prevedere il coinvolgimento delle regioni nella definizione dei criteri e delle modalit\u0026#224; di ripartizione e di utilizzo delle risorse medesime, affidata in via esclusiva a un decreto del Ministro dell\u0026#8217;istruzione e del merito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.1.\u0026#8211; Successivamente alla introduzione del giudizio, l\u0026#8217;impugnato comma 560, secondo periodo, \u0026#232; stato modificato dall\u0026#8217;art. 21, comma 4-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, del d.l. n. 75 del 2023, come convertito, nel senso che il suddetto decreto ministeriale \u0026#232; adottato \u0026#171;previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo \u003cem\u003eius\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esuperveniens\u003c/em\u003e ha senza dubbio carattere satisfattivo delle pretese azionate con il ricorso; in udienza, nel confermarlo, la difesa regionale ha altres\u0026#236; convenuto con l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato che la norma impugnata non ha \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e ricevuto applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa pertanto dichiarata cessata la materia del contendere delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 560, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenze n. 80 del 2023, n. 222 e n. 92 del 2022; ordinanza n. 96 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.2.\u0026#8211; Le questioni promosse nei confronti del successivo comma 561, secondo periodo, non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl primo periodo della stessa disposizione ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;istruzione e del merito un fondo \u0026#171;finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivit\u0026#224; di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonch\u0026#233; di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePoich\u0026#233; la valorizzazione del personale scolastico \u0026#171;\u0026#232; un profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali, che rientra nella competenza esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost., e che non d\u0026#224; luogo, pertanto, ad una destinazione vincolata di fondi alle Regioni\u0026#187; (sentenza n. 284 del 2016), le censure regionali sono prive di pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto, risulta dunque coerente la sola consultazione delle organizzazioni sindacali, richiesta dalla norma impugnata, trattandosi di emolumenti retributivi di natura accessoria.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui non prevede che il decreto ivi indicato \u0026#232; adottato \u0026#171;previo parere della Conferenza unificata di cui all\u0026#8217;articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, primo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 34, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120, Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e5) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e6) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 34 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 34, primo comma, Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e7) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e8) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, nell\u0026#8217;art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come convertito, promossa dalla Regione Toscana, in riferimento all\u0026#8217;art. 117, sesto comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e9) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 560, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e10) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, promosse dalla Regione Emilia-Romagna, in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 22 dicembre 2023\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20231222113216.pdf","oggetto":"Istruzione - Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Legge di bilancio 2023 - Organizzazione scolastica - Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni - Definizione dei predetti criteri, su base triennale, con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata, da adottare entro il 31 maggio dell\u0027anno solare precedente l\u0027anno scolastico di riferimento - Previsione che, ai fini dell\u0027accordo, lo schema di decreto \u0026#232; trasmesso alla Conferenza unificata entro il 15 aprile - Previsione che le Regioni, sulla base dei parametri individuati dal predetto decreto, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno e che gli uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato \u0026#8211; Previsione che, decorso inutilmente il termine del 31 maggio, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni sono definiti, sulla base di criteri specificamente individuati, con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno. Norma transitoria per l\u0027anno scolastico 2023-2024 e criteri di determinazione del contingente organico per i successivi anni scolastici.  \n- Destinazione dei risparmi di spesa in un fondo istituito presso il Ministero dell\u0027istruzione e del merito - Previsione che le risorse del fondo sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell\u0027economia e delle finanze. \n- Stanziamento di 1 milione di euro, per l\u0027anno 2023, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico gi\u0026#224; esistente - Previsione che, con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, sono definiti i criteri e le modalit\u0026#224; di ripartizione delle risorse stanziate.\n- Istituzione di un fondo, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l\u0027anno 2023, finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, con particolare riferimento alle attivit\u0026#224; di orientamento, di inclusione e di contrasto della dispersione scolastica, ivi comprese quelle volte a definire percorsi personalizzati per gli studenti, nonch\u0026#233; di quelle svolte in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Previsione che con decreto del Ministro dell\u0027istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali, sono definiti i criteri di utilizzo delle predette risorse.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45922","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Risparmi conseguenti - Criteri di utilizzo - Definizione tramite decreto interministeriale, senza previa intesa - Violazione del principio di leale collaborazione - Illegittimità costituzionale in parte qua. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione del principio di leale collaborazione, l’art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui non prevede «il previo parere della Conferenza unificata, di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997», ai fini dell’adozione del d.m. volto a ripartire annualmente il fondo, istituto dalla stessa disposizione, destinato a raccogliere i risparmi conseguiti dal nuovo sistema di definizione dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi. Tale fondo presenta molteplici destinazioni che si pongono in un ambito materiale riconducibile, in senso ampio, all’istruzione, con il conseguente radicamento della competenza regionale e la necessità di ascoltarne la voce per un migliore coordinamento e una maggiore efficacia nella programmazione degli interventi.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45923","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45923","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Ricorso - Necessaria corrispondenza, a pena di inammissibilità, con la delibera a ricorrere - Ratio - Natura politica dell\u0027atto di impugnazione (nel caso di specie: inammissibilità della questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna su norma statale che ridefinisce i contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi). (Classif. 113002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNei giudizi in via principale è richiesta una piena e necessaria corrispondenza tra la deliberazione con cui l’organo legittimato si determina all’impugnazione ed il contenuto del ricorso, attesa la natura politica dell’atto d’impugnazione. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 163/2023 - mass. 45691\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equinquies \u003c/em\u003ee 5-\u003cem\u003esexies \u003c/em\u003enell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., lamentando che tali disposizioni non sarebbero funzionali al PNRR ed eluderebbero l’obiettivo di potenziamento della rete scolastica. La questione evoca un parametro costituzionale mai menzionato nella deliberazione a impugnare adottata dalla Giunta regionale, la quale, in ogni caso, non fa minimamente cenno ai contenuti del PNRR e alla compatibilità della norma impugnata con gli stessi). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45924","numero_massima_precedente":"45922","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"sexies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45924","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Criteri - Individuazione diretta dei relativi parametri, senza consentire alle regioni di introdurne ulteriori - Ricorso delle Regioni Toscana e Puglia - Lamentata violazione del diritto all\u0027istruzione, della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di buon andamento e di sussidiarietà - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Toscana, in riferimento agli artt. 34, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, e 97, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003equater \u003c/em\u003enell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., così incidendo sul dimensionamento scolastico regionale, senza consentire alle regioni di indicare criteri ulteriori legati ad aree peculiari e contesti socio-economici svantaggiati. Le norme impugnate sono state adottate nell’esercizio di titoli di competenza legislativa esclusiva statale, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione; pertanto, non può lamentarsene il carattere di dettaglio, né ravvisarsi un difetto di leale collaborazione. Quanto all’indicazione dei criteri operata dalla disposizione impugnata – riferita alle peculiarità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche – essa non determina un \u003cem\u003enumerus clausus\u003c/em\u003e e quindi non preclude né che l’accordo in sede di Conferenza unificata possa prendere in considerazione situazioni ulteriori ritenute meritevoli, né che questo avvenga nell’ambito della programmazione delle singole regioni, nell’esercizio dell’ampia discrezionalità connessa alla natura di atto generale del piano di dimensionamento scolastico. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 147/2012 - mass. 36386; S. 200/2009 - mass. 33545 – 335456 – 33547 - 33548).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45925","numero_massima_precedente":"45923","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quater","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45925","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Necessità di un\u0027intesa\u{A0}in sede di Conferenza unificata entro un termine perentorio - Potere sostitutivo dello Stato in mancanza di intesa - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Puglia - Lamentata violazione del diritto all\u0027istruzione, della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di eguaglianza formale e sostanziale, di buon andamento, sussidiarietà e leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118 e 120 Cost., dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 5, 97, secondo comma, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, e 120, Cost. e dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 34, primo e secondo comma, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. – dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., disponendo che, nel caso in cui non sia raggiunto entro il 31 maggio l’accordo in sede di Conferenza unificata, il Ministro dell’istruzione e del merito provvede comunque, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ad adottare il decreto di definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (c.d. effetto “ghigliottina”). La disposizione impugnata è posta nell’esercizio delle competenze legislative esclusive statali quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione, il che rende prive di pregio le censure rivolte a denunciare il carattere di dettaglio delle norme impugnate. Inoltre, se il sistema precedente prevedeva il meccanismo dell’accordo per la definizione dei criteri per la determinazione del suddetto contingente, il cambio di paradigma non integra una violazione del principio di leale collaborazione in quanto, oltre ad operare alla luce dei richiamati ambiti materiali di competenza statale, la nuova disciplina elimina i precedenti vincoli dimensionali e incrementa i margini di scelta dell’autonomia regionale nell’organizzazione della rete scolastica, in funzione delle concrete esigenze del territorio (pur nel rispetto del limite del \u003cem\u003ebudget\u003c/em\u003e di dirigenti scolastici assegnato alla regione). In aggiunta, essa è diretta a rendere il sistema più efficiente ed efficace: adottando il criterio della popolazione scolastica regionale, evita infatti gli effetti negativi, incrementati anche dal calo demografico, dell’eccessiva parcellizzazione delle istituzioni scolastiche; supera l’istituto della reggenza e le relative esternalità non positive (precarietà e duplicazioni di adempimenti); mantiene i risparmi che saranno realizzati in virtù di questa evoluzione all’interno del sistema dell’istruzione, dedicandoli a finalità meritorie. Sotto un ulteriore profilo, la definizione del contingente organico costituisce un adempimento indefettibilmente cadenzato, in modo che sia operativo prima dell’avvio di ogni anno scolastico, che altrimenti rischierebbe di essere rinviato a causa del disaccordo tra i soggetti istituzionali, cosicché tali esigenze di funzionalità del sistema scolastico non possono non riverberarsi sulla valutazione, anche in termini di ragionevolezza, delle modalità di attuazione del coinvolgimento regionale. Del resto, l’accordo, a differenza del mero parere, che può limitarsi a scambi solo cartolari, implica la necessità di una procedura di interlocuzione che è necessariamente più intensa, così ponendosi nel solco di una forma di leale collaborazione intesa nel significato sostanziale, di una responsabilità diffusa in vista della doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio alla collettività, evitando l’arroccamento in letture rigide delle competenze e dei relativi raccordi. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 6/2023 - mass. 45292; S. 40/2022 - mass. 44670;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 168/2021; S. 190/2022 - mass. 45053;\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 169/2020; S. 62/2020 - mass. 43127; S. 179/2019; S. 33/2019; S. 169/2017 - mass. 42051; S. 62/2005 - mass. 29203\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45926","numero_massima_precedente":"45924","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45926","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Criteri, strumenti, competenze e obiettivi - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché del principio di sussidiarietà e autonomia finanziaria - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., prevedendo un meccanismo complessivamente diretto al contenimento della spesa corrente del personale scolastico. Le norme impugnate rientrano in diversi ambiti della competenza legislativa esclusiva statale, quali l’ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e le norme generali sull’istruzione per cui, da un lato, concorrono a riorientare, secondo criteri di maggiore efficienza ed efficacia, esplicitati anche nel PNRR, la spesa pubblica statale e non quella regionale e, dall’altro lato, non richiedono un meccanismo di attrazione in sussidiarietà.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45927","numero_massima_precedente":"45925","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quater","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"sexies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45927","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Ridefinizione dei contingenti organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi - Criteri - Correlazione con l\u0027andamento demografico - Effetti previsti - Riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Puglia e Toscana - Lamentata violazione del diritto all\u0027istruzione, della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di eguaglianza e di buon andamento - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 34 e 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 3, 97, secondo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost., e dalla Regione Puglia in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 34, primo comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce il comma 5-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., stabilendo che il contingente degli organici dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sia progressivamente ridotto, sostanzialmente in relazione al calo demografico, o comunque resti invariato. L’intervento legislativo, svolto nell’esercizio prevalente delle competenze esclusive statali, esclude la lesione delle competenze regionali di dettaglio, il difetto di leale collaborazione e la violazione del principio di sussidiarietà nell’esercizio delle funzioni legislative. Inoltre, dal momento che le disposizioni censurate esprimono un criterio “tendenziale” (rispecchiando la previsione del PNRR che richiede di adeguare il sistema scolastico agli sviluppi demografici, anche con riferimento al numero di istituzioni scolastiche autonome), non appare irragionevole, né lesiva del diritto all’istruzione, l’assenza di strumenti di flessibilità alla luce della non contestata tendenza alla diminuzione della popolazione studentesca.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45928","numero_massima_precedente":"45926","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"sexies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"34","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45928","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Contingente dei dirigenti scolastici - Ripartizione affidata agli uffici scolastici regionali, sentite le regioni - Ricorso delle Regioni Emilia-Romagna, Puglia e Toscana - Lamentata violazione della competenza concorrente in materia di istruzione, nonché dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., stabilendo la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici è effettuata dagli uffici scolastici regionali, sentite le regioni. Le norme impugnate disciplinano, all’esito sia della definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici, sia della individuazione delle istituzioni scolastiche autonome risultante dal dimensionamento approvato dalla regione, la ripartizione del contingente stesso tra le istituzioni distribuite sul territorio, nell’esercizio di una funzione da ricondurre all’ambito della competenza legislativa esclusiva nella materia dell’organizzazione amministrativa dello Stato. Non vi è spazio, di conseguenza, per un potere discrezionale da poter condividere, tramite intesa, con le regioni, mentre la locuzione “sentite le regioni” sta a indicare che l’ufficio acquisisce la fotografia del dimensionamento deciso dalle regioni, in base a cui si provvede all’assegnazione degli incarichi.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45929","numero_massima_precedente":"45927","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quater","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45929","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Contingente organico dei dirigenti scolastici - Ripartizione tramite decreto interministeriale, e non regolamento regionale - Ricorso della Regione Toscana - Lamentata violazione della competenza regolamentare regionale - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana in riferimento all’art. 117, sesto comma, Cost., dell’art. 1, comma 557, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui inserisce i commi 5-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e e 5-\u003cem\u003equinquies\u003c/em\u003e, nell’art. 19 del d.l. n. 98 del 2011, come conv., prevedendo che la ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici sia effettuata con d.m. La disposizione impugnata si inquadra, invero, nell’ambito di competenze esclusive statali e l’atto da essa previsto presenta natura non regolamentare, avendo un contenuto di carattere concreto e puntuale, riferito alla consistenza del contingente organico di determinate categorie di dipendenti pubblici; esso, dunque, va a integrare le previsioni legislative mediante una scelta di carattere essenzialmente tecnico, che costituisce espressione di una funzione amministrativa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 278/2010 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e34918\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45930","numero_massima_precedente":"45928","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"557","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui introduce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quater","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"06/07/2011","data_nir":"2011-07-06","numero":"98","articolo":"19","specificazione_articolo":"","comma":"5","specificazione_comma":"quinquies","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2011-07-06;98~art19"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"15/07/2011","data_nir":"2011-07-15","numero":"111","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-07-15;111"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45930","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Risparmi ricavati dalla riduzione della spesa scolastica - Conseguente istituzione di fondi in ambiti di competenza regionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione - Ius superveniens di carattere satisfattivo - Cessata materia del contendere. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 560, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui stanzia risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale. Successivamente all’introduzione del giudizio, l’impugnato comma 560, secondo periodo, è stato modificato dall’art. 21, comma 4-\u003cem\u003esepties\u003c/em\u003e, del d.l. n. 75 del 2023, come conv., nel senso che il d.m. è adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 281 del 1997. Lo \u003cem\u003eius superveniens \u003c/em\u003eha senza dubbio carattere satisfattivo delle pretese azionate con il ricorso e la norma impugnata, come convenuto dalle parti, non ha \u003cem\u003emedio tempore\u003c/em\u003e ricevuto applicazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 80/2023 - mass. 45483; S. 222/2022 - mass. 45096; S. 92/2022 - mass. 44876; O. 96/2023 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e45499\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45931","numero_massima_precedente":"45929","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"560","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45931","titoletto":"Istruzione - Istruzione pubblica - Istituzione di un fondo finalizzato alla valorizzazione del personale scolastico, senza previa intesa - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Lamentata violazione del principio di leale collaborazione, delle competenze regionali legislative e amministrative in materia di istruzione, nonché dell\u0027autonomia finanziaria regionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 137004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dalla Regione Emilia-Romagna in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, 118, primo e secondo comma, 119 e 120, secondo comma, Cost., dell’art. 1, comma 561, secondo periodo, della legge n. 197 del 2022, nella parte in cui stanzia risorse statali in ambiti riconducibili a materie di competenza regionale. Il primo periodo della disposizione censurata ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione e del merito, un fondo finalizzato, tra l’altro, alla valorizzazione del personale scolastico, profilo attinente alla disciplina dei dipendenti pubblici statali e rientrante nella competenza esclusiva dello Stato di cui all’art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), Cost.: non vi è, pertanto, una destinazione vincolata di fondi alle regioni e la sola consultazione delle organizzazioni sindacali risulta coerente, trattandosi di emolumenti retributivi di natura accessoria. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 284/2016 - mass. 39337\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45930","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/12/2022","data_nir":"2022-12-29","numero":"197","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"561","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2022-12-29;197~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"118","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"120","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45240","autore":"Cortese F.","titolo":"Il ritaglio statale delle competenze regionali in materia di istruzione si giustifica e si rafforza ulteriormente","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3-4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"683","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44088","autore":"Laneve G.","titolo":"L\u0027istruzione come fattore di identità costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.rivistaaic.it","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44087_2023_223.pdf","nome_file_fisico":"223_2023_Laneve.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44609","autore":"Laneve G.","titolo":"La Corte ridimensiona il dimensionamento scolastico regionale (e rinsalda l\u0027autonomia delle istituzioni scolastiche). 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