GET https://cortecostituzionale.strategiedigitali.net/scheda-pronuncia/2006/7

HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2006:7
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 336
    "total_time" => 0.46692
    "namelookup_time" => 0.000203
    "connect_time" => 0.001145
    "pretransfer_time" => 0.131002
    "size_download" => 22673.0
    "speed_download" => 48558.0
    "starttransfer_time" => 0.437421
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 32884
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 130886
    "connect_time_us" => 1145
    "namelookup_time_us" => 203
    "pretransfer_time_us" => 131002
    "starttransfer_time_us" => 437421
    "total_time_us" => 466920
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770483289.0161
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2006:7"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2006:7 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Sat, 07 Feb 2026 16:54:48 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Sat, 07 Feb 2026 16:54:48 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2006","numero":"7","tipo_decisione":"O","descrizione_decisione":"Ordinanza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE","presidente_dec":"MARINI","redattore":"MARINI A.","relatore":"MARINI A.","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_decisione":"09/01/2006","data_deposito":"13/01/2006","pubbl_gazz_uff":"18/01/2006","num_gazz_uff":"3","norme":"Artt. 18, 53 decreto legislativo 08/07/1999, n. 270.","atti_registro":"ord. 52/2005","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 7 \r\nANNO 2006 \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori: Presidente: Annibale MARINI; Giudici: Franco       BILE, Francesco    AMIRANTE, Ugo          DE SIERVO, Romano       VACCARELLA, Paolo        MADDALENA, Alfio        FINOCCHIARO, Alfonso      QUARANTA, Franco       GALLO, Luigi        MAZZELLA, Gaetano      SILVESTRI, Sabino       CASSESE, Maria Rita   SAULLE, Giuseppe     TESAURO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e    ORDINANZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e    nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell\u0027amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), promosso con ordinanza del 9 novembre 2004 dal Tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Olcese S.p.A. e Gh Michell \u0026amp; Sons Ltd., iscritta al n. 52 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella \u003cI\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/I\u003e della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell\u0027anno 2005. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e        Visto\u003c/I\u003e l\u0027atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e        udito\u003c/I\u003e nella camera di consiglio del 30 novembre 2005 il Giudice relatore Annibale Marini. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e        Ritenuto \u003c/I\u003eche il Tribunale di Milano, con ordinanza depositata il 9 novembre 2004, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell\u0027amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), \u0026#171;nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l\u0027accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorch\u0026#233; i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che nel giudizio \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e, avente ad oggetto una opposizione a decreto ingiuntivo, la societ\u0026#224; opponente ha dedotto essere intervenuta nei suoi confronti, in data 14 ottobre 2004, sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, ai sensi dell\u0027art. 2 del decreto legislativo n. 270 del 1999; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, ai sensi dell\u0027art. 18 del medesimo decreto legislativo, la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l\u0027imprenditore della capacit\u0026#224; di stare in giudizio, determina, tra gli altri, gli effetti previsti dall\u0027art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale fin dalla fase cosiddetta di \u0026#171;osservazione\u0026#187;, che precede l\u0027apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento, ai sensi dell\u0027art. 30 del decreto legislativo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che l\u0027applicazione della regola del concorso formale risulta poi confermata dall\u0027art. 53 del richiamato decreto legislativo n. 270 del 1999, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, \u0026#171;l\u0027accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che pertanto, secondo il giudice \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e, la domanda di condanna sottesa al decreto ingiuntivo, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, dovrebbe essere dichiarata improcedibile, con conseguente revoca dello stesso decreto ingiuntivo, al fine di consentire l\u0027insinuazione del creditore nel passivo della procedura; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che l\u0027applicazione del procedimento concorsuale di formazione del passivo alla fase di osservazione ed alla stessa procedura di amministrazione straordinaria costituirebbe tuttavia \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; \u0026#171;scelta normativa incoerente\u0026#187;, censurabile in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che l\u0027incoerenza sistematica sarebbe rappresentata dal fatto che nella fase di osservazione, cos\u0026#236; come nella stessa amministrazione straordinaria con ristrutturazione, non vi \u0026#232; \u0026#8211; diversamente da quanto accade nel fallimento \u0026#8211; alcuna espropriazione del patrimonio del debitore e non deve perci\u0026#242; essere predisposto un piano di riparto, in quanto l\u0027imprenditore \u0026#232; tenuto ad adempiere le proprie obbligazioni per l\u0027intero e non secondo le regole del concorso; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, pertanto, il medesimo debitore, all\u0027esito del procedimento, si trover\u0026#224; ad essere vincolato ad un accertamento del debito, effettuato in sede concorsuale, cui egli non ha potuto partecipare, con violazione del suo diritto di difesa; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che sarebbe, sotto altro aspetto, violato anche il diritto di difesa dei creditori, in quanto costretti ad un accertamento dello stato passivo nel quale vigono le regole della concorsualit\u0026#224; nonostante che l\u0027adempimento debba avvenire al di fuori del concorso; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che si verificherebbe, infine, una violazione del principio di eguaglianza in danno dei creditori che partecipano al procedimento di accertamento del passivo rispetto a quelli che scelgono di non parteciparvi per chiedere un accertamento extra-concorsuale del proprio diritto; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; o comunque di infondatezza della questione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, ad avviso della parte pubblica, sarebbe innanzitutto opinabile il presupposto interpretativo da cui muove il rimettente, secondo cui all\u0027improcedibilit\u0026#224; (assoluta) del giudizio \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e conseguirebbe la revoca del decreto ingiuntivo opposto, ben potendo sostenersi invece che la declaratoria dello stato di insolvenza del debitore opponente determini solo una improcedibilit\u0026#224; temporanea dell\u0027opposizione, fino alla conclusione della procedura amministrativa; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, inoltre, le norme impugnate non sarebbero immediatamente applicabili nel giudizio \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e, venendo in rilievo solamente nella successiva fase di accertamento del passivo; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che sicuramente irrilevante sarebbe, in ogni caso, la questione relativa all\u0027art. 53 del decreto legislativo, recante disposizioni destinate ad operare soltanto nella fase, meramente eventuale, \u0026#171;di accertamento del passivo dinanzi al giudice delegato\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, nel merito, non sussisterebbe, comunque, alcuna lesione dell\u0027art. 24 della Costituzione in danno del debitore, non solo nel caso in cui egli mantenga \u0026#8211; come sembrerebbe accadere nella specie \u0026#8211; la capacit\u0026#224; di stare in giudizio, ma anche nelle ipotesi in cui tale capacit\u0026#224; sia attribuita al commissario giudiziale (art. 18 del decreto legislativo) o al commissario straordinario (in caso di ammissione alla procedura), in quanto il diritto di difesa del medesimo debitore sarebbe pienamente assicurato \u0026#171;sia dalla rappresentanza di tali figure, sia dal contraddittorio tra i creditori nella fase di accertamento del passivo, sia, infine, dalla previsione di ipotesi in cui il debitore pu\u0026#242; intervenire in giudizio o deve essere sentito (artt. 43 e 96 legge fallimentare)\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che non sarebbe d\u0027altro canto significativa l\u0027assenza, nella procedura di ristrutturazione, di una finalit\u0026#224; liquidatoria, venendo comunque in rilievo, analogamente a quanto avviene nel fallimento, l\u0027interesse dei creditori ad essere soddisfatti in presenza di uno stato di insolvenza giudizialmente accertato; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che del pari insussistente sarebbe la prospettata lesione del diritto di difesa dei creditori, \u0026#171;posto che essi dispongono dei rimedi di rito, previsti in sede di accertamento e verificazione del passivo fallimentare, avverso la esclusione o la ammissione con riserva dei propri crediti o avverso la ammissione di quelli degli altri creditori\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che nemmeno sussisterebbe, infine, la denunciata violazione del principio di eguaglianza tra i creditori, considerato che, da un lato, quelli che partecipano alla procedura concorsuale godono della possibilit\u0026#224; di vedere soddisfatti i propri crediti anche prima della conclusione della procedura, mentre, dall\u0027altro, la possibilit\u0026#224; di accertamento extra-concorsuale del credito, \u0026#171;oltre ad essere soggetta [\u0026#8230;] a ben precise condizioni\u0026#187;, \u0026#232; comunque, nel sistema delineato dal decreto legislativo n. 270 del 1999, del tutto ipotetica, ben potendo la fase di osservazione o la stessa procedura di amministrazione straordinaria volgere in qualsiasi momento nel fallimento del debitore. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e        Considerato\u003c/I\u003e che il Tribunale di Milano dubita, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell\u0027amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), \u0026#171;nella parte in cui prevedono che nella fase di osservazione e nella procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione l\u0027accertamento dei crediti debba avvenire secondo le regole del concorso ancorch\u0026#233; i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie\u0026#187;; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, nel giudizio \u003cI\u003ea quo\u003c/I\u003e, di opposizione a decreto ingiuntivo, la societ\u0026#224; opponente versa, a seguito della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, nella fase cosiddetta di \u0026#171;osservazione\u0026#187;, destinata a concludersi, ai sensi dell\u0027art. 30 del medesimo decreto legislativo, con l\u0027ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero, in alternativa, con la dichiarazione di fallimento; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che la questione relativa all\u0027art. 53 del decreto legislativo \u0026#232; perci\u0026#242; palesemente irrilevante, considerato che la norma attiene all\u0027accertamento del passivo nella successiva (ed eventuale) fase di amministrazione straordinaria e che, pertanto, il rimettente non \u0026#232; chiamato a fare di tale norma alcuna applicazione; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che, quanto all\u0027art. 18, il dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale si incentra, dunque, su una asserita irragionevolezza (della previsione) di una procedura concorsuale di accertamento del passivo nonostante la possibile assenza (nel caso di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria cui consegua il risanamento dell\u0027impresa) di una successiva fase liquidatoria; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che tale dubbio discende evidentemente dall\u0027assunto che l\u0027accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualit\u0026#224; anche del procedimento liquidatorio; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che siffatto assunto \u0026#232;, tuttavia, erroneo, ove si consideri che, nella fase cosiddetta di \u0026#171;osservazione\u0026#187;, la formazione concorsuale dello stato passivo costituisce all\u0027evidenza strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle \u0026#171;concrete prospettive di recupero dell\u0027equilibrio economico delle attivit\u0026#224; imprenditoriali\u0026#187; cui \u0026#232; condizionata l\u0027ammissione alla procedura e che, in ogni caso, essa rappresenta una delle possibili modalit\u0026#224; \u0026#8211; la cui scelta \u0026#232; rimessa alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore \u0026#8211; attraverso le quali pu\u0026#242; avvenire l\u0027accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza, nell\u0027ambito di un procedimento, riservato alle sole imprese aventi le caratteristiche di cui all\u0027art. 2 del decreto legislativo, alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento tra l\u0027interesse al risanamento dell\u0027impresa e quello, proprio dei creditori, al soddisfacimento delle proprie ragioni; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e        che la questione va, pertanto, dichiarata manifestamente inammissibile quanto ad entrambe le norme impugnate. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cI\u003e       Visti\u003c/I\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e    per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e    LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e        dichiara\u003c/I\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 18 e 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell\u0027amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell\u0027articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Milano con l\u0027ordinanza in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e        Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAnnibale MARINI, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza - Fase di osservazione susseguente alla dichiarazione di insolvenza e successiva procedura di amministrazione straordinaria con programma di ristrutturazione - Applicabilit\u0026#224; del procedimento di accertamento del passivo secondo le regole del concorso dei creditori, ancorch\u0026#233; i pagamenti debbano avvenire secondo le regole ordinarie.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"30073","titoletto":"ORD. 7/06 A. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI \"OSSERVAZIONE\" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA IN DANNO DEI CREDITORI CHE SCELGONO DI NON PARTECIPARE ALL\u0027ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE CHE NON È CHIAMATO A FARE APPLICAZIONE DELLA NORMA CENSURATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.","testo":"E\u0027 manifestamente inammissibile, per irrilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell\u0027art. 53 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui, una volta aperta la procedura di amministrazione straordinaria, l\u0027accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: infatti, nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, versa nella fase cosiddetta di \"osservazione\", destinata a concludersi o con l\u0027ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria o con la dichiarazione di fallimento, mentre la norma censurata attiene all\u0027accertamento del passivo nella successiva ed eventuale fase di amministrazione straordinaria e il rimettente non è tenuto a fare della stessa alcuna applicazione.","numero_massima_successivo":"30074","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"08/07/1999","data_nir":"1999-07-08","numero":"270","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art53"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"30074","titoletto":"ORD. 7/06 B. FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI -  AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE IN STATO DI INSOLVENZA - FASE COSIDDETTA DI \"OSSERVAZIONE\" E PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE - ACCERTAMENTO DEL PASSIVO - APPLICAZIONE DELLE REGOLE DEL CONCORSO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA IN RELAZIONE ALLA POSSIBILE ASSENZA DI UNA SUCCESSIVA FASE LIQUIDATORIA - QUESTIONE SOLLEVATA IN BASE AD ASSUNTO ERRONEO - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.","testo":"E\u0027 manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell\u0027art. 18 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, secondo cui la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza, pur non privando l\u0027imprenditore della capacità di stare in giudizio, determina gli effetti dell\u0027art. 52 della legge fallimentare, con applicazione, quindi, del principio del concorso formale sin dalla fase cosiddetta di \"osservazione\" che precede l\u0027apertura della procedura di amministrazione straordinaria ovvero la dichiarazione di fallimento: il dubbio di legittimità, infatti, discende dall\u0027assunto che l\u0027accertamento concorsuale del passivo possa trovare la sua unica giustificazione nella concorsualità anche del procedimento liquidatorio, ma tale assunto è errato, ove si consideri che, nella fase di \"osservazione\", la formazione concorsuale dello stato passivo è strumento per la valutazione, che il tribunale deve compiere, circa la sussistenza delle concrete prospettive di recupero dell\u0027equilibrio economico delle attività imprenditoriali cui è condizionata l\u0027ammissione alla procedura e che essa rappresenta una delle possibili modalità, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità del legislatore, attraverso le quali può avvenire l\u0027accertamento dei debiti, a seguito della dichiarazione dello stato di insolvenza, in un procedimento alternativo al fallimento ma pur sempre ispirato al contemperamento fra l\u0027interesse al risanamento dell\u0027impresa e l\u0027interesse dei creditori al soddisfacimento delle proprie ragioni.","numero_massima_precedente":"30073","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"08/07/1999","data_nir":"1999-07-08","numero":"270","articolo":"18","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-07-08;270~art18"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]