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Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 28 giugno 2023, depositato in cancelleria il 3 luglio 2023, iscritto al n. 22 del registro ricorsi 2023 e pubblicato nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma della Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 23 gennaio 2024 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Enrico De Giovanni per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Sonia Sau per la Regione autonoma della Sardegna;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso notificato il 28 giugno 2023 e depositato il successivo 3 luglio 2023 (reg. ric. n. 22 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) per lesione delle competenze statutarie di cui agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), della competenza statale esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; del principio di uguaglianza posto dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La disposizione regionale impugnata stabilisce: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzato, nelle more dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;accordo integrativo regionale di categoria, l\u0026#8217;innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell\u0026#8217;assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l\u0026#8217;assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il ricorrente premette che la disciplina del massimale di assistiti per ciascun medico del ruolo unico dell\u0026#8217;assistenza primaria su cui interviene la disposizione regionale impugnata \u0026#232; dettata dall\u0026#8217;art. 38 dell\u0026#8217;accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni \u0026#8211; Triennio 2016-2018, del 28 aprile 2022 (da ora: ACN), che, ai commi 1 e 2, stabilisce: \u0026#171;1. I medici del ruolo unico di assistenza primaria iscritti negli elenchi possono acquisire un numero massimo di scelte pari a 1.500 unit\u0026#224;. Eventuali deroghe al massimale possono essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 48, comma 3, punto 5, della Legge 833/78, per un tempo determinato, non superiore comunque a sei mesi. 2. In attuazione della programmazione regionale, l\u0026#8217;AIR [Accordo integrativo regionale] pu\u0026#242; prevedere l\u0026#8217;innalzamento del massimale di cui al comma 1 fino al limite massimo di 1.800 scelte esclusivamente per i medici che operano nell\u0026#8217;ambito delle forme organizzative multiprofessionali del ruolo unico di assistenza primaria, con personale di segreteria e infermieri ed eventualmente altro personale sanitario, per assicurare la continuit\u0026#224; dell\u0026#8217;assistenza, come previsto dall\u0026#8217;articolo 35, comma 5, e/o in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l\u0026#8217;assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Allo scopo di comprendere le censure promosse nei confronti della disposizione regionale impugnata, la difesa statale procede a una ricognizione della disciplina che regola il rapporto in convenzione tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn proposito, rappresenta che gi\u0026#224; l\u0026#8217;art. 48 (Personale a rapporto convenzionale) della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ha stabilito, al primo comma, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;uniformit\u0026#224; del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale \u0026#232; garantita sull\u0026#8217;intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l\u0026#8217;Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa statale evidenzia, altres\u0026#236;, che la delineata struttura di regolazione del rapporto convenzionale in oggetto \u0026#232; stata confermata dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell\u0026#8217;articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dall\u0026#8217;art. 2-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81 (Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica), convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 2004, n. 138.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente rileva che, alla stregua delle illustrate disposizioni statali, \u0026#171;la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico di medicina generale in regime di convenzione, sebbene sia di natura professionale, risulta demandata all\u0026#8217;intervento della negoziazione collettiva, il cui procedimento \u0026#232; stato modellato dal legislatore con espresso richiamo a quello previsto per la contrattazione collettiva dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (\u0026#8220;Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche\u0026#8221;) per il personale della pubblica amministrazione il cui rapporto \u0026#232; stato privatizzato. In materia di rapporto tra i diversi livelli di negoziazione collettiva (nazionale, regionale e aziendale) assume particolare rilievo il richiamo, ad opera dall\u0026#8217;articolo 4 della legge n. 412 del 1991, all\u0026#8217;articolo 40 (\u0026#8220;Contratti collettivi nazionali e integrativi\u0026#8221;) del d.lgs. n. 165 del 2001\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, e dispone, a garanzia del rispetto di tali stringenti vincoli, la nullit\u0026#224; e l\u0026#8217;inapplicabilit\u0026#224; di clausole dei contratti collettivi integrativi difformi dalle previsioni del livello nazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato rappresenta che in attuazione delle ricordate disposizioni statali, i rapporti di lavoro dei medici di medicina generale sono stati quindi disciplinati dall\u0026#8217;ACN che, a sua volta, individua gli specifici aspetti rimessi alla definizione della negoziazione regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Secondo il ricorrente, dal delineato quadro normativo emerge con chiarezza \u0026#171;come alle Regioni sia preclusa l\u0026#8217;adozione di una normativa che incida su un rapporto di lavoro gi\u0026#224; sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, di sostituirsi alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (cfr. Corte Costituzionale, sentenze n. 20 del 2021; n. 157/2019; n. 153/2021)\u0026#187;. In particolare, viene menzionato quanto affermato nella sentenza n. 157 del 2019 in ordine alla natura del rapporto in convenzione dei medici di medicina generale e alla riconducibilit\u0026#224; della relativa disciplina all\u0026#8217;ordinamento civile in base alle disposizioni statali richiamate e al rinvio da esse disposto come fonte regolatrice all\u0026#8217;autonomia collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, la difesa statale sostiene che la disposizione impugnata costituisce esercizio di una competenza che esula da quelle riconosciute al legislatore regionale dalla legislazione statale di riferimento, in quanto \u0026#171;autorizza una deroga in aumento al numero massimo di assisiti, sostituendosi alle previsioni della contrattazione integrativa e, al contempo, discostandosi da quelle della contrattazione collettiva nazionale\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 38 ACN, in quanto il comma 2 riserva all\u0026#8217;AIR la possibilit\u0026#224; di innalzare a 1.800 assistiti il massimale fissato in 1.500 dal comma 1 del medesimo articolo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe evidente, quindi, che la norma regionale impugnata, nel disporre l\u0026#8217;innalzamento del massimale in questione, avrebbe violato le norme della contrattazione collettiva nazionale sostituendosi alla contrattazione integrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In definitiva, ad avviso del ricorrente, la disposizione impugnata innanzitutto eccederebbe le competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto; sarebbe quindi lesiva dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in quanto la determinazione del massimale di assistiti per ciascun medico di assistenza primaria, quale aspetto del relativo rapporto di lavoro riconducibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; \u0026#232; rimessa alla contrattazione collettiva dalle menzionate disposizioni statali evocate come parametri interposti; infine, comporterebbe la \u0026#171;violazione dell\u0026#8217;esigenza connessa al precetto costituzionale di eguaglianza (articolo 3, Cost.), di garantire l\u0026#8217;uniformit\u0026#224;, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma della Sardegna si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 2 agosto 2023, chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile o, comunque, non fondato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno, la Regione resistente premette alcune considerazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInnanzitutto, evidenzia che \u0026#171;gi\u0026#224; per la sua conformazione territoriale, caratterizzata da pochi grandi centri urbani e molteplici paesi sparsi in un vasto territorio, lontani e mal collegati, situati anche su isole minori e in montagna, ha strutturalmente difficolt\u0026#224; a garantire l\u0026#8217;assistenza primaria nelle aree disagiate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileva poi che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, nell\u0026#8217;introdurre disposizioni per accedere alla pensione anticipata, ha \u0026#171;ridotto drammaticamente il numero di medici in servizio, aggravando ulteriormente la situazione, e il Covid ha ulteriormente reso poco attrattiva la scelta, da parte dei medici, della formazione in medicina generale e, comunque, di tale tipologia di incarico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale contesto, la difesa della resistente rappresenta che \u0026#171;[l]a Regione, pertanto, nelle more dell\u0026#8217;adozione del nuovo AIR, i cui tavoli sono stati gi\u0026#224; avviati \u0026#8211; nel quale verr\u0026#224; inserita la disciplina strutturale di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 38 dell\u0026#8217;ACN \u0026#8211; ha esercitato la facolt\u0026#224; concessa dal comma 1 del predetto articolo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 48 della L. 833 del 1978, e in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 32 della Costituzione\u0026#187;, prevedendo, per tale periodo di tempo, che i medici che operano nelle aree disagiate possano chiedere di essere autorizzati a superare il massimale di 1.500.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la difesa regionale sarebbe evidente l\u0026#8217;autonomia dei due commi della predetta disposizione dell\u0026#8217;ACN \u0026#171;dal momento che il primo consente alle regioni di far fronte a situazioni contingenti, per un periodo limitato, mediante l\u0026#8217;innalzamento del massimale che venga ritenuto pi\u0026#249; confacente alla situazione. Nel caso \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e la Regione Sardegna, valutata la situazione delle zone carenti, ha discrezionalmente ritenuto di adottare il massimale di 1.800. Il secondo comma, invece, prevede che sulla base della programmazione regionale possa essere previsto nell\u0026#8217;AIR, in via strutturale quindi senza limiti di tempo, il massimale di 1.800 assistiti per le sole \u0026#8220;categorie\u0026#8221; di medici ivi indicate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla scorta della prospettata esegesi delle disposizioni contrattuali in oggetto, la difesa regionale assume che \u0026#171;[e]rra quindi la ricorrente laddove eccepisce l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; della disposizione regionale impugnata sulla base del combinato disposto di tali autonomi commi dell\u0026#8217;art. 38 dell\u0026#8217;ACN, posto che il secondo non \u0026#232; una specificazione del primo ma contiene un\u0026#8217;autonoma disciplina\u0026#187;. Ne conseguirebbe che il legislatore regionale non si sarebbe appropriato di una disciplina rimessa alla contrattazione collettiva, \u0026#171;dal momento che ha esercitato la facolt\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 38 dell\u0026#8217;ACN, che consente alle regioni di prevedere una deroga temporanea ai massimali di assistiti con strumenti diversi dall\u0026#8217;AIR, al quale \u0026#232; invece riservata la deroga, di entit\u0026#224; prestabilita e senza limiti di tempo, di cui al comma 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La resistente conclude, pertanto, per la declaratoria di inammissibilit\u0026#224; e/o non fondatezza del ricorso, assumendo che \u0026#171;nella sostanza, \u0026#232; incentrato sulla violazione dell\u0026#8217;art. 38, comma 2 dell\u0026#8217;ACN, che disciplina le deroghe al massimale rimesse all\u0026#8217;AIR, mentre nulla dice sul corretto utilizzo, da parte della Regione, della deroga temporanea di cui al comma 1\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 22 del 2023), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, per lesione delle competenze statutarie attribuite alla Regione autonoma dagli artt. 3, 4 e 5 dello statuto, della competenza legislativa statale esclusiva nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., nonch\u0026#233; del principio di uguaglianza posto dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023 stabilisce: \u0026#171;[\u0026#232;] autorizzato, nelle more dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;accordo integrativo regionale di categoria, l\u0026#8217;innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell\u0026#8217;assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l\u0026#8217;assistenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del ricorrente la predetta disposizione incide su un aspetto, quale quello costituito dalla determinazione del massimale di assistiti di ciascun medico del ruolo unico dell\u0026#8217;assistenza primaria, che fa parte della disciplina del trattamento economico e normativo del predetto personale sanitario, demandata dalla legislazione statale alla fonte negoziale collettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie l\u0026#8217;art. 38, commi 1 e 2, ACN dei medici di medicina generale del 28 aprile 2022 stabilisce, a livello nazionale, il massimale in 1.500 assistiti per ciascun medico e demanda alla fonte negoziale di secondo livello, ovvero agli AIR, la possibilit\u0026#224; di incrementare tale massimale fino a 1.800 assistiti, ove ricorrano determinate condizioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Nel richiamare la giurisprudenza costituzionale che ha ricondotto la disciplina del rapporto convenzionale in oggetto alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 153 e n. 20 del 2021, e n. 157 del 2019), il ricorrente deduce la illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata sotto plurimi profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, sarebbero violate le competenze statutarie della Regione autonoma Sardegna di cui agli artt. 3, 4 e 5, poich\u0026#233; la disposizione impugnata interviene sulla disciplina del rapporto di lavoro dei medici del ruolo unico di assistenza primaria che esula dalle predette competenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe leso, quindi, l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., in quanto la determinazione del massimale di assistiti per ciascun medico di assistenza primaria, quale aspetto del relativo rapporto di lavoro riconducibile alla materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187; riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, \u0026#232; rimessa alla contrattazione collettiva dalle disposizioni statali evocate come parametri interposti (art. 48 della legge n. 833 del 1978; art. 8, comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992; art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 2-\u003cem\u003enonies\u003c/em\u003e del d.l. n. 81 del 2004, come convertito; art. 38, commi 1 e 2, del menzionato ACN).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine verrebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la disposizione impugnata determinerebbe una violazione del principio di uguaglianza che si realizza attraverso la garanzia dell\u0026#8217;uniformit\u0026#224; sul territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano il rapporto convenzionale dei medici del ruolo unico dell\u0026#8217;assistenza primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Regione autonoma Sardegna \u0026#8211; premesse brevemente le ragioni dell\u0026#8217;intervento normativo, individuate nella strutturale difficolt\u0026#224; che essa incontra nell\u0026#8217;assicurare l\u0026#8217;assistenza primaria a causa delle caratteristiche del territorio regionale e della riduzione del personale medico disponibile \u0026#8211; nel merito prospetta una esegesi dei commi 1 e 2 dell\u0026#8217;art. 38 ACN, che consentirebbe comunque alla Regione di intervenire in via legislativa nei termini di cui al censurato intervento regionale che risulterebbe, pertanto, legittimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Le questioni non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il problema dell\u0026#8217;individuazione della materia di competenza cui ricondurre la disposizione impugnata va esaminato e risolto alla luce dei pi\u0026#249; recenti approdi della giurisprudenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa sentenza n. 124 del 2023 ha affermato che \u0026#171;per individuare la materia cui ricondurre la norma impugnata occorre tener conto della sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, della finalit\u0026#224; che persegue e del suo contenuto, tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, in modo da identificare precisamente l\u0026#8217;interesse tutelato, secondo il cosiddetto criterio di prevalenza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tale criterio la predetta pronuncia, e gi\u0026#224; prima la sentenza n. 112 del 2023, hanno escluso che le disposizioni regionali, impugnate nei rispettivi giudizi in via principale, comportassero la dedotta violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile in quanto afferenti a profili del rapporto in convenzione dei medici di medicina generale, poich\u0026#233; hanno ritenuto che fossero invece dettate in via prioritaria da esigenze organizzative producenti \u0026#171;effetti secondari sull\u0026#8217;andamento dei rapporti convenzionali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, con la sentenza n. 124 del 2023, relativa a un intervento normativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, che ha previsto un criterio preferenziale ai fini del trasferimento dei medici convenzionati ulteriore rispetto a quelli fissati dalla contrattazione collettiva, questa Corte ha affermato che \u0026#171;la disposizione regionale ha anzitutto una \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e organizzativa, in funzione di tutela della salute, che persegue cercando di assicurare la medicina di prossimit\u0026#224; anche agli abitanti delle zone carenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn termini analoghi si \u0026#232; espressa la citata sentenza n. 112 del 2023, concernente una disposizione della Regione Veneto che incideva su modalit\u0026#224; di impiego di medici specializzandi presso le strutture ospedaliere di emergenza-urgenza. In tale decisione si \u0026#232; difatti affermato che \u0026#171;[i]n questo modo, il legislatore regionale appronta un rimedio organizzativo straordinario finalizzato a garantire la continuit\u0026#224; assistenziale in un settore nevralgico, come quello della medicina di emergenza, altrimenti pregiudicato dalla carenza di personale sanitario\u0026#187;, e che la disposizione impugnata \u0026#171;investe, quindi, un ambito strettamente inerente all\u0026#8217;organizzazione sanitaria, la quale, come ripetutamente affermato [\u0026#8230;] costituisce componente fondamentale della tutela della salute (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003ealiis\u003c/em\u003e, sentenze n. 113 e n. 9 del 2022, n. 192 del 2017)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Venendo alla fattispecie in esame, questa Corte rileva che il limite del massimale \u0026#232; un profilo fortemente condizionato da esigenze correlate alla organizzazione del servizio sanitario funzionale alla tutela della salute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, a fronte di un accordo collettivo nazionale che consente all\u0026#8217;AIR di derogare al massimale, incrementandolo sino a 1.800 assistiti, al fine di assicurare l\u0026#8217;assistenza primaria a chi vive in aree disagiate, l\u0026#8217;intervento regionale si limita a integrare nelle more dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;AIR, dunque con un regime temporaneo, la disciplina convenzionale, nel rispetto della cornice di principio fissata dall\u0026#8217;ACN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa negoziazione collettiva relativa alla disciplina del rapporto in convenzione dei medici dell\u0026#8217;assistenza primaria deve, dunque, necessariamente confrontarsi con gli effetti che essa produce nei confronti del diritto dei cittadini alla tutela della salute, in attuazione dell\u0026#8217;art. 32 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale prospettiva, la disposizione impugnata persegue la prioritaria finalit\u0026#224; di contribuire, attraverso l\u0026#8217;incremento del massimale, ad assicurare l\u0026#8217;assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna, cos\u0026#236; sopperendo, in attesa della definizione dell\u0026#8217;AIR, alle maggiori criticit\u0026#224; che si sono presentate a livello locale, attestate dai lavori preparatori dell\u0026#8217;iniziativa legislativa ed enunciate nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio della stessa Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa circostanza che l\u0026#8217;intervento normativo in esame disponga, nelle more dell\u0026#8217;approvazione dell\u0026#8217;AIR di categoria, l\u0026#8217;innalzamento del massimale fino al limite di 1.800 \u0026#8211; scelte che l\u0026#8217;AIR stesso pu\u0026#242; prevedere ai sensi dell\u0026#8217;art. 38, comma 2, ACN \u0026#8211;, ne attesta il carattere contingente e temporaneo in funzione di raccordo con l\u0026#8217;assetto che verr\u0026#224; definito in via strutturale dalla negoziazione collettiva di secondo livello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; anche tenendo conto dei tempi necessari per la definizione dell\u0026#8217;AIR, posto che l\u0026#8217;art. 3, comma 4, ACN prevede che \u0026#171;[l]e Regioni e le organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo si impegnano a definire gli Accordi Integrativi Regionali entro il termine di cui al successivo art. 8, comma 3\u0026#187; ovvero entro dodici mesi decorrenti dagli atti di programmazione di cui al comma 2 del medesimo art. 8, che a loro volta vanno definiti dalle regioni entro sei mesi dall\u0026#8217;entrata in vigore dell\u0026#8217;ACN.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fisiologica, consistente durata del predetto percorso negoziale \u0026#8211; e, in ipotesi, il suo prolungarsi \u0026#8211; potrebbero invero comportare il rischio di lasciare senza assistenza primaria la platea di cittadini di aree disagiate della Regione autonoma Sardegna per un considerevole lasso di tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, a tal fine, risulta adeguata la ricordata possibilit\u0026#224;, prevista dall\u0026#8217;art. 38, comma 1, secondo periodo, ACN, di operare un incremento del massimale definito a livello nazionale, a motivo sia del limitato ambito temporale (non superiore comunque a sei mesi) da esso consentito per la deroga, sia perch\u0026#233; l\u0026#8217;intervento normativo assume, come \u0026#232; evidente, una dimensione ben pi\u0026#249; ampia e generalizzata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; In definitiva la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, la finalit\u0026#224; e i contenuti della disposizione impugnata conducono a identificare l\u0026#8217;interesse da essa tutelato in via prioritaria nell\u0026#8217;esigenza di organizzare il servizio sanitario regionale in modo da non lasciare i cittadini sprovvisti di assistenza medica di base.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon l\u0026#8217;intervento in esame, la Regione autonoma Sardegna appresta, difatti, una soluzione di tipo organizzativo che trova la sua radice nel diritto tutelato dall\u0026#8217;art. 32 Cost., in attesa della definizione dell\u0026#8217;AIR di cui, comunque, non pregiudica gli esiti, laddove gli effetti prodotti sull\u0026#8217;andamento dei rapporti in convenzione dalla disposizione impugnata possono essere considerati circoscritti, tenuto anche conto che il possibile incremento del massimale per ciascun medico convenzionato avviene \u0026#171;su base volontaria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232;, dunque, in presenza di un\u0026#8217;esigenza analoga a quella gi\u0026#224; posta da questa Corte a fondamento delle ricordate sentenze n. 124 e n. 112 del 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer tali ragioni, la disposizione impugnata, per la sua finalit\u0026#224; e i suoi intrinseci contenuti, va considerata esercizio della competenza legislativa concorrente della Regione autonoma Sardegna nella materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, in riferimento ai profili organizzativi dell\u0026#8217;assistenza primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon \u0026#232; pertanto fondata la censura relativa alla lesione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia \u0026#171;ordinamento civile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; La riscontrata non fondatezza della predetta censura comporta anche quella delle ulteriori e correlate questioni riferite agli artt. 3 Cost. e 5 dello statuto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero la dedotta violazione del principio di uguaglianza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. non assume una propria autonoma funzione, rappresentando il mero riflesso della denuncia di lesione della competenza legislativa esclusiva statale (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 124 e n. 112 del 2023, e n. 6 del 2022), cos\u0026#236; come, parimenti, la censura riferita all\u0026#8217;art. 5 dello statuto difetta di una motivazione indipendente da quella relativa alla violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto stesso.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge della Regione Sardegna 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria), promosse, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), della Costituzione, nonch\u0026#233; agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiulio PROSPERETTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 27 febbraio 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Sanit\u0026#224; pubblica - Livelli essenziali di assistenza (LEA) - Norme della Regione autonoma della Sardegna - Medici del ruolo unico dell\u0027assistenza primaria - Previsione che \u0026#232; autorizzato, nelle more dell\u0027approvazione dell\u0027accordo integrativo regionale di categoria, l\u0027innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medesimi medici operanti in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l\u0027assistenza - Denunciata norma regionale che autorizza una deroga in aumento al numero massimo di assistiti, sostituendosi alle previsioni della contrattazione collettiva integrativa e, al contempo, discostandosi da quelle della contrattazione collettiva nazionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento che demanda la disciplina del rapporto di lavoro del personale medico in regime di convenzione all\u0026#8217;intervento della negoziazione collettiva - Eccedenza dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale - Conflitto con il principio di eguaglianza che garantisce l\u0026#8217;uniformit\u0026#224;, sul territorio nazionale, delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti in questione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46016","titoletto":"Sanità pubblica - Personale sanitario - Norme della Regione autonoma Sardegna - Medici del ruolo unico di assistenza primaria - Numero massimo di assistiti - Innalzamento del limite massimo, su base volontaria e per i medici operanti in aree disagiate, nelle more dell\u0027accordo integrativo regionale di categoria - Ricorso del Governo - Lamentata violazione delle competenze statutarie regionali, della potestà esclusiva in materia di ordinamento civile e del principio di eguaglianza - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 231007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003el\u003c/em\u003e), Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 dello statuto speciale, dell’art. 1, comma 1, della legge reg. Sardegna n. 5 del 2023, che prevede – nelle more dell’approvazione di un accordo integrativo regionale di categoria – l’innalzamento del massimale fino al limite di 1.800 assistiti per ciascun medico di medicina generale. La disposizione impugnata persegue la prioritaria finalità di assicurare l’assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate, radicata nel diritto tutelato dall’art. 32 Cost., in attesa della definizione dell’accordo integrativo che prevede la possibilità di un tale innalzamento; finalità e contenuti intrinseci di tale intervento afferiscono all’organizzazione del servizio sanitario, riconducendolo alla competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute, e non in quella dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 124/2023 - mass. 45638-45641; S. 112/2023 - mass. 45612\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Sardegna","data_legge":"05/05/2023","data_nir":"2023-05-05","numero":"5","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"statuto regione Sardegna","data_legge":"","numero":"","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44771","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 26/2024","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"641","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44651","autore":"Daly E.","titolo":"La \"prevalenza\" della Regione. 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