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E., con ordinanza del 16 giugno 2022, iscritta al n. 92 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di O. E., nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2023 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Dario Lunardon per O. E. e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Salvatore Faraci per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che con ordinanza del 16 giugno 2022 il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell\u0026#8217;immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), \u0026#171;nella parte in cui prevede il medesimo trattamento sanzionatorio sia per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati, sia per quelli di contraffazione o alterazione di documenti descritti nella stessa norma, e non invece trattamenti sanzionatori differenziati, non prevedendo in particolare che la pena edittale per il delitto di utilizzo di documenti contraffatti o alterati sia determinata riducendo di un terzo la pena prevista per le condotte di contraffazione o alterazione dei documenti medesimi, analogamente a quanto disposto dall\u0026#8217;art. 489 c.p.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio a quo O. E. \u0026#232; imputato del delitto previsto dalla disposizione censurata per avere utilizzato un certificato di conoscenza della lingua italiana risultato contraffatto, inviandolo all\u0026#8217;Ufficio immigrazione della Questura di Vicenza, al fine di ottenere il \u0026#171;rilascio o rinnovo\u0026#187; del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per lavoro subordinato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in sede di udienza preliminare, l\u0026#8217;imputato ha formulato richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, ai sensi degli artt. 168-bis del codice penale e 464-bis del codice di procedura penale, contestualmente sollecitando il promovimento del presente incidente di legittimit\u0026#224; costituzionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente osserva anzitutto che l\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione prevede la medesima pena della reclusione da uno a sei anni sia per chiunque contraff\u0026#224; o altera documenti di soggiorno ovvero documenti finalizzati a ottenere un titolo legittimo di soggiorno, sia per chiunque, semplicemente, utilizza tali documenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224; della pena sotto un duplice profilo: a) per l\u0026#8217;indebita equiparazione, quanto al trattamento sanzionatorio, di condotte di disvalore eterogeneo; e b) per l\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alla disciplina generale dei delitti di falso sancita nel codice penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il primo profilo, risulterebbe irragionevole la previsione di un\u0026#8217;unica cornice edittale per \u0026#171;condotte tra loro sensibilmente differenti sia in punto di elemento materiale che di coefficiente psicologico\u0026#187;, indicative di \u0026#171;una diversa attitudine del soggetto attivo [a] porsi in contrasto con l\u0026#8217;ordinamento\u0026#187;, atteso che la falsificazione materiale di un titolo di soggiorno o dei documenti necessari a ottenerne il rilascio richiederebbe \u0026#171;capacit\u0026#224; tecnica, abilit\u0026#224; manuale, destinazione di risorse materiali e di tempo alla realizzazione dell\u0026#8217;illecito\u0026#187; e presupporrebbe, sovente, l\u0026#8217;inserimento del soggetto attivo \u0026#171;in un circuito dal quale provengono i supporti documentali e gli strumenti necessari alla realizzazione del falso\u0026#187;; caratteristiche, queste, assenti invece nell\u0026#8217;\u0026#171;azione unisussistente\u0026#187; di mero uso di un documento contraffatto o alterato da terzi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la previsione di un identico trattamento sanzionatorio in relazione a condotte tanto dissimili risulterebbe perci\u0026#242; intrinsecamente incoerente e contraria al principio di proporzionalit\u0026#224; della pena, il quale esige che quest\u0026#8217;ultima sia \u0026#171;adeguatamente calibrata non solo al concreto contenuto di offensivit\u0026#224; del fatto di reato per gli interessi protetti, ma anche al disvalore soggettivo espresso dal fatto medesimo\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 55 del 2021 e n. 73 del 2020 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il secondo profilo, la disciplina censurata divergerebbe poi irragionevolmente da quella prevista dal codice penale per i comuni delitti di falso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, ai sensi dell\u0026#8217;art. 482 cod. pen. la falsificazione materiale di un atto pubblico o di certificato o autorizzazione amministrativa, ove commessa da un privato, \u0026#232; sanzionata con le pene previste dagli artt. 476 e 477 cod. pen. (rispettivamente da uno a sei anni, e da sei mesi a tre anni di reclusione) ridotte di un terzo, mentre l\u0026#8217;uso di un atto falso \u0026#232; punito con le pene cos\u0026#236; determinate, ma ulteriormente ridotte di un terzo, secondo il disposto dell\u0026#8217;art. 489 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale disparit\u0026#224; di trattamento risulterebbe, anche sotto questo profilo, contraria agli artt. 3 e 27 Cost. (sono citate le sentenze n. 62 del 2021, n. 88 e n. 40 del 2019, n. 233 e n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la rilevanza delle questioni discenderebbe \u0026#171;dalla richiesta formulata dall\u0026#8217;imputato di ammissione all\u0026#8217;istituto della messa alla prova\u0026#187;, poich\u0026#233;, in ragione della cornice edittale prevista dall\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, per l\u0026#8217;uso di atti falsi (reclusione da uno a sei anni), non sarebbe possibile l\u0026#8217;ammissione a tale rito alternativo, stanti i limiti di pena stabiliti dall\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche detta richiesta potrebbe invece essere valutata nel merito ove la disposizione censurata fosse ricondotta a razionalit\u0026#224; e coerenza rispetto alle previsioni codicistiche, nonch\u0026#233; a conformit\u0026#224; con il principio di proporzionalit\u0026#224; della pena rispetto all\u0026#8217;offesa, mediante una pronuncia di questa Corte che differenziasse il trattamento sanzionatorio del mero uso di un atto falso rispetto a quello della falsificazione materiale, prevedendo la riduzione di un terzo della sanzione edittale nella prima ipotesi (\u0026#232; richiamata la sentenza n. 143 del 2021);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;interveniente, dopo avere evidenziato che la disciplina del fenomeno migratorio rappresenta \u0026#171;una manifestazione della sovranit\u0026#224; dello Stato\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 172 del 2012, n. 250 del 2010, n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 353 del 1997 di questa Corte), osserva che la fattispecie incriminatrice di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione \u0026#8211; introdotta dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo) e poi novellata dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) \u0026#8211; presidierebbe i beni giuridici della pubblica fede e della regolarit\u0026#224; dell\u0026#8217;ingresso e soggiorno dei cittadini stranieri e si configurerebbe come speciale e assorbente rispetto ai delitti comuni di falsit\u0026#224; previsti dal codice penale, ci\u0026#242; che giustificherebbe \u0026#171;aspetti differenziali nella costruzione della fattispecie penale e del trattamento sanzionatorio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non sarebbe persuasiva la tesi del rimettente circa una minore offensivit\u0026#224; dell\u0026#8217;uso di documenti alterati o contraffatti rispetto alla fabbricazione dei medesimi, dovendosi anzi ritenere pi\u0026#249; grave la prima fattispecie, per il carattere di plurioffensivit\u0026#224; (della pubblica fede e della regolarit\u0026#224; degli \u0026#171;ingressi di soggiorno\u0026#187; degli stranieri) che invece difetterebbe nella seconda (posta solo a tutela della pubblica fede);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudizio di maggiore o minore disvalore di una determinata condotta e la determinazione delle cornici edittali della relativa pena rientrerebbero nell\u0026#8217;ambito di discrezionalit\u0026#224; del legislatore e sarebbero sindacabili solo in ipotesi di \u0026#171;manifesta arbitrariet\u0026#224;, irragionevolezza o sproporzione delle sanzioni\u0026#187; (sono richiamate le sentenze n. 146 del 1996 e n. 313 del 1995 di questa Corte), qui certamente insussistenti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il limite alla manifesta sproporzione della singola scelta sanzionatoria risulterebbe travalicato \u0026#8211; con conseguente ammissibilit\u0026#224; del sindacato costituzionale \u0026#8211; solo \u0026#171;ove il legislatore fissi una misura minima della pena troppo elevata, vincolando cos\u0026#236; il giudice all\u0026#8217;inflizione di pene che potrebbero risultare, nel caso concreto, chiaramente eccessive rispetto alla sua gravit\u0026#224;\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 28 del 2022 e sono altres\u0026#236; richiamate le sentenze n. 136 e n. 73 del 2020, n. 284, n. 112, n. 88 e n. 40 del 2019, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 68 del 2012, n. 341 del 1994, n. 409 del 1989 e n. 218 del 1974), ipotesi che nella specie non ricorrerebbe; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe insussistente la denunciata irragionevole disparit\u0026#224; fra il trattamento sanzionatorio previsto dall\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione e quello di cui all\u0026#8217;art. 482 (in relazione agli artt. 476, 477 e 489) cod. pen., attesa la disomogeneit\u0026#224; del tertium comparationis evocato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, il giudice a quo non avrebbe chiarito perch\u0026#233; l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per l\u0026#8217;imputato di accedere alla sospensione del procedimento con messa alla prova violerebbe l\u0026#8217;art. 27 Cost., atteso che tale istituto \u0026#8211; applicabile a condotte punite con la pena pecuniaria o con la pena detentiva edittale non superiore nel massimo a quattro anni \u0026#8211; sarebbe riservato ai reati di \u0026#171;scarsa gravit\u0026#224; ed allarme sociale\u0026#187;, laddove proprio la previsione della reclusione da uno a sei anni per l\u0026#8217;uso di documenti contraffatti o alterati al fine di ottenere il rilascio di un titolo di soggiorno disvelerebbe il giudizio di gravit\u0026#224; che il legislatore riconnette a tale condotta, \u0026#171;secondo scelte di politica criminale che non risultano, nei termini sollevati, sindacabili\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche comunque il rimettente ben potrebbe, ricorrendone i presupposti, applicare la pena edittale minima o concederne la sospensione condizionale, onde assicurare comunque la proporzionalit\u0026#224; del trattamento sanzionatorio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche si \u0026#232; costituito in giudizio O. E., imputato nel giudizio a quo, insistendo per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la parte evidenzia \u0026#171;la severit\u0026#224; sanzionatoria che il legislatore ha riservato al reato di falsit\u0026#224; in titolo di soggiorno \u0026#8211; punito con una pena detentiva superiore a tutte le ipotesi comuni di falsit\u0026#224; commessa dal privato \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;equiparazione radicale all\u0026#8217;interno di una medesima disposizione di condotte assai diverse sotto il profilo della progressione criminosa e dell\u0026#8217;offensivit\u0026#224; in astratto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, bench\u0026#233; la mera previsione di ipotesi di reato speciali \u0026#8211; quali quelle contenute nell\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione \u0026#8211; punite con pene pi\u0026#249; rigide rispetto a quelle codicistiche non esorbiti dai confini del \u0026#171;legittimo apprezzamento consentito al legislatore\u0026#187;, non altrettanto potrebbe dirsi in relazione alla omissione di \u0026#171;qualsivoglia graduazione sanzionatoria\u0026#187; tra le condotte tipizzate dalla disposizione censurata, il cui disvalore \u0026#232; completamente diverso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;equiparazione, a fini sanzionatori, tra contraffazione e alterazione di un titolo di soggiorno o di un documento necessario al suo ottenimento da un lato, e utilizzazione di un documento falso dall\u0026#8217;altro, violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza \u0026#171;tanto intrinseca quanto estrinseca\u0026#187;, e sarebbe contraria al principio di eguaglianza, considerato anche che gli artt. 476, 477, 482 e 489 cod. pen., assunti a tertium comparationis, contemplerebbero invece \u0026#171;un trattamento sanzionatorio progressivo e proporzionato rispetto alle singole condotte\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la diversit\u0026#224; di disciplina sussistente tra l\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione e le norme codicistiche poste a tutela della pubblica fede, si risolverebbe in una disparit\u0026#224; di trattamento fra \u0026#171;due categorie di persone: da una parte i cittadini rei di delitti contro la fede pubblica per ogni tipo di atto, che beneficiano della graduazione punitiva proporzionata al fatto prevista dal codice, e dall\u0026#8217;altra gli stranieri rei di falso materiale o utilizzo di atto falso per i titoli di soggiorno, cui detta graduazione \u0026#232; preclusa\u0026#187;, disparit\u0026#224;, questa, sindacabile da parte di questa Corte, al metro dei principi di eguaglianza e proporzionalit\u0026#224; (sono citate le sentenze n. 341 del 1994, n. 422 e n. 343 del 1993, n. 409 del 1989);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, osserva la difesa della parte, secondo la giurisprudenza costituzionale risulterebbe irragionevole e manifestamente sproporzionato \u0026#171;vincolare il giudice a irrogare sanzioni chiaramente eccessive\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza n. 63 del 2022); ci\u0026#242; che si verificherebbe nel caso di specie, ove la manifesta sproporzione riposerebbe \u0026#171;non tanto sul quantum edittale della pena, quanto sulla indiscriminata assimilazione sanzionatoria di pi\u0026#249; condotte\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche sarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 27 Cost., in quanto \u0026#171;il vizio di sproporzione in punto di trattamento sanzionatorio tra le tre condotte alternative\u0026#187; punite dal censurato art. 5, comma 8-bis, comprometterebbe la finalit\u0026#224; rieducativa della pena, che implica \u0026#171;un costante \u0026#8220;principio di proporzione\u0026#8221; tra qualit\u0026#224; e quantit\u0026#224; della sanzione, da una parte, e offesa, dall\u0026#8217;altra\u0026#8221;\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 341 del 1994 e n. 313 del 1990 di questa Corte);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella memoria illustrativa depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la parte d\u0026#224; atto che, per effetto delle modifiche recate all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), il delitto di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione \u0026#232; ora incluso nel novero dei reati per i quali si procede con citazione diretta a giudizio e dunque \u0026#8211; per effetto del richiamo all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen. operato dall\u0026#8217;art. 168-bis, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; di quelli per cui \u0026#232; ammissibile la sospensione del procedimento con messa alla prova;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale sopravvenienza normativa non determinerebbe tuttavia l\u0026#8217;irrilevanza delle questioni sollevate dal rimettente, in quanto quest\u0026#8217;ultimo \u0026#8211; che pure potrebbe ora disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova \u0026#8211; dovrebbe comunque applicare la disposizione censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, d\u0026#8217;altra parte, le prassi e i protocolli in uso presso i tribunali valorizzerebbero l\u0026#8217;entit\u0026#224; della cornice edittale di pena delle singole fattispecie di reato per determinare \u0026#8211; entro il termine massimo di due anni stabilito dall\u0026#8217;art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. nei procedimenti che abbiano oggetto reati per i quali \u0026#232; prevista la pena detentiva \u0026#8211; i \u0026#171;differenti \u0026#8220;scaglioni\u0026#8221; di durata del periodo di sospensione del processo e della prestazione di lavoro di pubblica utilit\u0026#224; posta a carico dell\u0026#8217;imputato\u0026#187;; di talch\u0026#233; i limiti minimi e massimi di pena previsti per il singolo reato finirebbero per \u0026#171;\u0026#8220;riverberarsi\u0026#8221; sul provvedimento che il Giudice \u0026#232; chiamato a pronunciare all\u0026#8217;esito del vaglio di ammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;istanza di messa alla prova\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, all\u0026#8217;udienza, il difensore della parte ha ulteriormente argomentato in senso contrario rispetto alla possibilit\u0026#224; di restituzione degli atti per consentire al rimettente l\u0026#8217;esame dello ius superveniens, sul rilievo, in particolare, che la modifica normativa intervenuta incide su disposizione differente da quella sottoposta allo scrutinio della Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il GUP del Tribunale di Vicenza ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede la medesima pena della reclusione da uno a sei anni sia per le ipotesi di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o documenti necessari al loro ottenimento, sia per il mero uso di tali documenti, invece di prevedere la riduzione di un terzo della pena edittale in quest\u0026#8217;ultima ipotesi, analogamente a quanto disposto dall\u0026#8217;art. 489 cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo \u0026#232; investito della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, formulata in sede di udienza preliminare da un imputato del delitto di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente ha espressamente argomentato la rilevanza delle questioni osservando che la previsione, da parte della disposizione censurata, della pena della reclusione da uno a sei anni per l\u0026#8217;ipotesi di mero uso dei documenti gli precluderebbe di accogliere tale richiesta dell\u0026#8217;imputato, dal momento che l\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen. consente la sospensione del procedimento con messa alla prova \u0026#8211; in particolare \u0026#8211; per i delitti puniti con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, effettivamente, al momento della pronuncia dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione l\u0026#8217;accesso al rito alternativo risultava precluso, giacch\u0026#233; il delitto ascritto all\u0026#8217;imputato non rientrava neppure tra quelli per i quali era prevista la citazione diretta a giudizio ai sensi dell\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come correttamente osservato dal giudice a quo, proprio da ci\u0026#242; derivava la rilevanza delle questioni sollevate, concernenti una disposizione della quale il rimettente non era invero chiamato a fare direttamente applicazione nel giudizio a quo, ma dalla quale comunque discendeva \u0026#8211; mediatamente \u0026#8211; un effetto preclusivo rispetto all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tuttavia, successivamente all\u0026#8217;ordinanza di rimessione, l\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2022 ha modificato l\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., inserendo il delitto di cui all\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione nel novero di quelli per i quali si procede a citazione diretta, sicch\u0026#233; ora anche per tale reato \u0026#232; possibile la sospensione del procedimento con messa alla prova;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai sensi dell\u0026#8217;art. 90, comma 1, del d.lgs. n. 150 del 2022, la modifica normativa si applica \u0026#171;ai procedimenti pendenti nel giudizio di primo grado e in grado di appello\u0026#187; alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per effetto di tale sopravvenienza normativa, nel medesimo giudizio a quo non deve pi\u0026#249; farsi applicazione, nemmeno indiretta, della disposizione censurata, e in particolare del frammento che disciplina il trattamento sanzionatorio per il delitto da essa prevista (sulla irrilevanza di questioni che non concernano specificamente il frammento di disposizione censurato, ordinanza n. 56 del 2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;accoglimento della richiesta dell\u0026#8217;imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova non \u0026#232; pi\u0026#249; preclusa dalla previsione del massimo edittale di sei anni di reclusione stabilito dall\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, risultando consentita dal generale richiamo compiuto dall\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen. all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;affermazione della parte secondo cui la cornice edittale del reato sarebbe utilizzata, nelle prassi e nei protocolli in uso nei tribunali, per graduare la durata della messa alla prova all\u0026#8217;interno della cornice stabilita dall\u0026#8217;art. 464-quater, comma 5, cod. proc. pen. fa riferimento a un rilievo meramente eventuale dell\u0026#8217;art. 5, comma 8-bis, t.u. immigrazione, comunque non disciplinato a livello normativo;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche neppure \u0026#232; persuasivo l\u0026#8217;argomento, sostenuto dalla parte in udienza, secondo cui la sopravvenienza normativa sarebbe irrilevante in quanto avente ad oggetto una disposizione distinta da quella censurata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, come poc\u0026#8217;anzi osservato, la stessa disposizione censurata assumeva rilevanza soltanto mediata nel giudizio a quo, per effetto del generale richiamo compiuto dall\u0026#8217;art. 168-bis cod. pen. alle cornici edittali dei singoli reati per i quali si procede: tale rilevanza \u0026#232; ora venuta meno a seguito della riconduzione dello specifico delitto \u0026#8211; a cornice edittale invariata \u0026#8211; al novero di quelli previsti dall\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., oggetto di autonomo e distinto richiamo da parte dello stesso art. 168-bis cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, peraltro, la sopravvenuta possibilit\u0026#224; di fruire, per il delitto in questione, del rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova rappresenta un\u0026#8217;ulteriore possibilit\u0026#224; di individualizzazione e mitigazione del trattamento sanzionatorio, ora offerta dall\u0026#8217;ordinamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la giurisprudenza costituzionale \u0026#8211; quando le modifiche conseguenti a uno ius superveniens \u0026#171;incidono cos\u0026#236; \u0026#8220;profondamente sull\u0026#8217;ordito logico che sta alla base delle censure prospettate\u0026#8221; (ordinanze n. 97 del 2022 e n. 60 del 2021), oppure intaccano il meccanismo contestato dal rimettente (ordinanza n. 55 del 2020) \u0026#8211; \u0026#232; costante nel ricavarne la necessit\u0026#224; di restituire gli atti al giudice a quo, spettando a quest\u0026#8217;ultimo sia verificare l\u0026#8217;influenza della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate (ordinanza n. 243 del 2021), sia procedere alla rivalutazione della non manifesta infondatezza, tenendo conto delle intervenute modifiche normative (ordinanze n. 97 del 2022, n. 60 del 2021 e n. 185 del 2020)\u0026#187; (ordinanze n. 31 e n. 30 del 2023, n. 227 del 2022);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dunque, alla luce dello ius superveniens recato dall\u0026#8217;art. 32, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 150 del 2022, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eordina la restituzione degli atti al Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Vicenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco  VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eValeria EMMA, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 14 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Valeria EMMA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Reati in materia di immigrazione - Reati di cui all\u0027art. 5, c. 8-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 - Contraffazione o alterazione dei documenti previsti [visto di ingresso o reingresso, proroga del visto, permesso di soggiorno, contratto di soggiorno, carta di soggiorno] - Utilizzo dei suddetti documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45537","titoletto":"Reati e pene - In genere - Reati in materia di immigrazione - Contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno, o di documenti necessari al loro ottenimento, e utilizzo dei medesimi documenti contraffatti o alterati - Trattamento sanzionatorio - Reclusione da uno a sei anni - Riduzione di un terzo della pena per le condotte di mero utilizzo, in analogia a quanto stabilito per i delitti comuni di falso - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità della pena - Sopravvenuta modifica normativa - Restituzione degli atti al giudice a quo. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ ordinata la restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Vicenza per la valutazione, alla luce dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e, della rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell\u0027art. 5, comma 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione, nella parte in cui prevede la reclusione da uno a sei anni, sia per le ipotesi di contraffazione o alterazione di titoli di soggiorno o documenti necessari al loro ottenimento, sia per il mero uso di tali documenti, invece di prevedere in quest\u0027ultima ipotesi la riduzione di un terzo della pena, analogamente a quanto disposto dall\u0027art. 489 cod. pen. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha argomentato la rilevanza delle questioni osservando che la previsione della reclusione da uno a sei anni gli precluderebbe di accogliere la richiesta dell\u0027imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, dal momento che l\u0027art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. consente l\u0027accesso a tale istituto - in particolare - per i delitti puniti con la pena edittale detentiva non superiore a quattro anni. Il sopravvenuto art. 32, comma 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 - applicabile ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. medesimo - ha però modificato l\u0027art. 550, comma 2, cod. proc. pen., inserendo il delitto di cui all\u0027art. 5, comma 8-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, t.u. immigrazione tra i reati per i quali si procede a citazione diretta, sicché la sospensione del procedimento con messa alla prova richiesta dall\u0027imputato nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non è più preclusa dalla previsione del massimo edittale di sei anni di reclusione, ma è ora consentita dal generale richiamo compiuto dall\u0027art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. al citato art. 550. 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