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P., con ordinanza del 19 luglio 2019, iscritta al n. 50 del registro ordinanze 2020 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nella camera di consiglio del 26 maggio 2021 il Giudice relatore Franco Modugno; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 26 maggio 2021. \r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza del 19 luglio 2019 (r.o. n. 50 del 2020), il Giudice di pace di Taranto ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui abroga l\u0026#8217;art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha introdotto l\u0026#8217;art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, prospettando la violazione degli artt. 25, 76, 97, primo (recte: secondo) comma, e 111 della Costituzione, \u0026#171;e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi \u0026#8211; Legge di semplificazione 1998), con riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo premette di essere investito del processo nei confronti di una persona imputata del reato di cui all\u0026#8217;art. 633 del codice penale, per aver occupato abusivamente un immobile di altrui propriet\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente rileva che l\u0026#8217;imputato potrebbe essere condannato al termine del dibattimento e quindi sottoposto ad una delle pene previste per i reati di competenza del giudice di pace, compresa la permanenza domiciliare, essendogli stata contestata l\u0026#8217;aggravante della recidiva reiterata infraquinquennale (art. 52, comma 3, del d.lgs. n. 274 del 2000): il che potrebbe determinare una successiva attivit\u0026#224; dello stesso giudice di pace, in qualit\u0026#224; di giudice dell\u0026#8217;esecuzione (art. 40 del d.lgs. n. 274 del 2000);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in ragione di ci\u0026#242;, \u0026#171;si rend[erebbe] necessario prevenire in dibattimento [un] eventuale conflitto di competenze, nell\u0026#8217;applicazione e riconversione dell\u0026#8217;eventuale condanna dell\u0026#8217;imputato alla pena pecuniaria o alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilit\u0026#224; o alla permanenza domiciliare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, al riguardo, il rimettente osserva che, con la sentenza 12 marzo 2019-24 aprile 2019, n. 17595, la prima sezione penale della Corte di cassazione, risolvendo un conflitto di competenza tra il Giudice di pace di Alessandria e il Magistrato di sorveglianza di Alessandria, ha ritenuto che competente a decidere in ordine alla conversione per insolvibilit\u0026#224; del condannato di una pena irrogata dal giudice di pace sia il magistrato di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in tale pronuncia, la Corte di cassazione ha rilevato che l\u0026#8217;esecuzione delle pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace era originariamente disciplinata dall\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, il quale stabiliva che l\u0026#8217;accertamento dell\u0026#8217;insolvibilit\u0026#224; del condannato fosse svolto \u0026#8211; anzich\u0026#233; dal magistrato di sorveglianza, come stabilito in termini generali dall\u0026#8217;art. 660 del codice di procedura penale \u0026#8211; dallo stesso giudice di pace competente per l\u0026#8217;esecuzione, che adottava anche i provvedimenti in ordine alla rateizzazione o alla conversione della pena pecuniaria;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000 \u0026#232; stato, peraltro, abrogato dall\u0026#8217;art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel quale sono confluite le disposizioni legislative di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (Testo B)\u0026#187;, e le disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo C)\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale intervento abrogativo si inseriva nel pi\u0026#249; ampio disegno volto ad attribuire in via generale, con l\u0026#8217;art. 238 del d.P.R. n. 115 del 2002, al giudice dell\u0026#8217;esecuzione i procedimenti di conversione delle pene pecuniarie: prospettiva nella quale lo stesso art. 299 abrogava anche l\u0026#8217;art. 660 cod. proc. pen., che, come ricordato, affidava in precedenza al magistrato di sorveglianza i procedimenti in questione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la sentenza n. 212 del 2003, la Corte costituzionale ha dichiarato, tuttavia, costituzionalmente illegittimi, per eccesso di delega, gli artt. 238 e 299 del d.lgs. n. 113 del 2002, quest\u0026#8217;ultimo nella parte in cui aveva abrogato l\u0026#8217;art. 660 cod. proc. pen.: ci\u0026#242;, in quanto la modifica della competenza per il procedimento di conversione delle pene pecuniarie non poteva essere fatta rientrare nella materia delle spese di giustizia, alla quale soltanto atteneva la delega legislativa conferita dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 50 del 1999, sulla cui base il d.lgs. n. 113 del 2002 era stato emanato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito di tale pronuncia, l\u0026#8217;intera materia della conversione delle pene pecuniarie era confluita \u0026#8211; secondo la sopra citata pronuncia della Corte di cassazione \u0026#8211; nelle competenze del magistrato di sorveglianza: avendo la Corte costituzionale dichiarato illegittimo l\u0026#8217;art. 299 del d.lgs. n. 113 del 2002 solo parzialmente, restava infatti salvo l\u0026#8217;effetto abrogativo di tale norma sull\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che prevedeva precedentemente, in via derogatoria, la competenza del giudice di pace; con la conseguenza che anche la conversione delle pene pecuniarie irrogate dal giudice onorario resterebbe affidata al magistrato di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale conclusione \u0026#8211; sempre secondo la Corte di cassazione \u0026#8211; risulterebbe rafforzata dalla successiva introduzione dell\u0026#8217;art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 ad opera dell\u0026#8217;art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che, nel regolare la fase di attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie non pagate, individua unicamente nel magistrato di sorveglianza l\u0026#8217;organo competente a provvedere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del giudice a quo, la ricostruzione operata dalla Corte di cassazione avrebbe dovuto condurre, in realt\u0026#224;, a un diverso risultato: ossia a ritenere che l\u0026#8217;art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 sia costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, anche nella parte in cui ha abrogato l\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000; norma, quest\u0026#8217;ultima, che dovrebbe \u0026#171;essere restituita a piena vigenza (ex tunc) esattamente come l\u0026#8217;art. 660 c.p.p.\u0026#187;, ripristinando, in tal modo, la competenza del giudice di pace in materia di conversione delle pene pecuniarie dallo stesso irrogate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;affermazione contenuta nella sentenza n. 212 del 2003, secondo cui il legislatore delegato era \u0026#171;sicuramente privo del potere di dettare una disciplina del procedimento di conversione delle pene pecuniarie\u0026#187;, tesa a modificare radicalmente le regole di competenza, sarebbe, infatti, riferibile all\u0026#8217;intervento normativo nel suo complesso, e dunque anche all\u0026#8217;art. 299 nella parte in cui ha abrogato l\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per gli stessi motivi, il rimettente dubita, altres\u0026#236;, della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto nel d.P.R. n. 115 del 2002 l\u0026#8217;art. 238-bis \u0026#8211; il quale, come detto, nel disciplinare l\u0026#8217;attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie, indica come competente per esse il magistrato di sorveglianza \u0026#8211; ravvisando, anche in tal caso, la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., nonch\u0026#233; degli artt. 25, 97, primo (recte: secondo) comma, e 111 Cost., \u0026#171;e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 [\u0026#8230;], con riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero \u0026#171;rilevant[i], e nei fatti decisiv[e] nel procedimento dibattimentale in corso\u0026#187;, in quanto il loro accoglimento rappresenterebbe \u0026#171;un elemento nuovo e risolutivo per affermare che \u0026#8211; diversamente da quanto sancito a risoluzione del conflitto venutosi a creare \u0026#8211; competente a valutare l\u0026#8217;eventuale applicazione della pena pecuniaria comminata all\u0026#8217;imputato in sede di esecuzione dell\u0026#8217;emananda sentenza, ma anche l\u0026#8217;applicazione della pena sostitutiva, \u0026#232; il Giudice di pace e non il Magistrato di sorveglianza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#232; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o infondate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso dell\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sarebbero inammissibili, perch\u0026#233; palesemente premature e ipotetiche: esse investono, infatti, norme relative all\u0026#8217;attribuzione di competenze proprie della fase esecutiva, delle quali non potrebbe certamente farsi questione nel corso del dibattimento di primo grado;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la rilevanza delle questioni sarebbe prospettata dallo stesso rimettente in modo dubitativo ed eventuale, facendo riferimento alla possibilit\u0026#224; che l\u0026#8217;imputato sia condannato al termine del dibattimento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni relative all\u0026#8217;art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l\u0026#8217;art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, risulterebbero in ogni caso irrilevanti per la ragione gi\u0026#224; indicata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 95 del 2020: data la prevalenza, nel caso di specie, della norma generale posteriore su quella speciale anteriore, l\u0026#8217;accoglimento di tali questioni non potrebbe produrre effetti nel giudizio principale, il quale continuerebbe ad essere regolato dall\u0026#8217;art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, con la conseguenza che la competenza per la conversione della pena pecuniaria irrogata dal giudice di pace rimarrebbe in capo al magistrato di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con la medesima sentenza n. 95 del 2020, la Corte costituzionale ha dichiarato, d\u0026#8217;altro canto, non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del citato art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, rilevando, in particolare, come tale disposizione costituisca espressione dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; legislativa nella conformazione degli istituti processuali, il cui esercizio \u0026#232; sindacabile, in sede di scrutinio di legittimit\u0026#224; costituzionale, solo ove trasmodi nella manifesta irragionevolezza e nell\u0026#8217;arbitrio: limiti che non possono ritenersi valicati nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Giudice di pace di Taranto dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003ea) dell\u0026#8217;art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, nella parte in cui abroga l\u0026#8217;art. 42 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell\u0026#8217;articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell\u0026#8217;esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eb) dell\u0026#8217;art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che ha introdotto l\u0026#8217;art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l\u0026#8217;attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilit\u0026#224; del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il giudice a quo denuncia la violazione dell\u0026#8217;art. 76 della Costituzione, per eccesso di delega, in quanto la delega legislativa conferita dall\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi \u0026#8211; Legge di semplificazione 1998), sulla cui base \u0026#232; stato emanato il decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia (Testo B)\u0026#187; \u0026#8211; confluito nel d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#8211; atteneva alla sola materia delle spese di giustizia e non consentiva, dunque, al legislatore delegato di operare modifiche alla competenza in tema di conversione delle pene pecuniarie;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche viene dedotta, altres\u0026#236;, la violazione degli artt. 25, 97, primo (recte: secondo) comma, e 111 Cost., \u0026#171;e, in via subordinata, dell\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi \u0026#8211; Legge di semplificazione 1998), con riferimento all\u0026#8217;art. 76 della Costituzione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;obiettivo sostanziale perseguito dal rimettente, tramite la proposizione dell\u0026#8217;incidente di costituzionalit\u0026#224;, \u0026#232; far s\u0026#236; che il giudice di pace torni ad essere competente a disporre, quale giudice dell\u0026#8217;esecuzione \u0026#8211; in luogo del magistrato di sorveglianza \u0026#8211;, la conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario e rimaste ineseguite per insolvibilit\u0026#224; del condannato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conformemente a quanto eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto palesemente premature e ipotetiche (ex plurimis, sentenza n. 217 del 2019; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016), e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non \u0026#232; chiamato a fare applicazione (tra le altre, sentenze n. 20 del 2019, n. 177 del 2018; ordinanza n. 259 del 2016);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;istituto della conversione delle pene pecuniarie, cui si riferiscono i quesiti, si colloca, infatti, nella fase dell\u0026#8217;esecuzione penale: esso presuppone che l\u0026#8217;imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo quanto si riferisce nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice a quo \u0026#232;, per converso, investito di un giudizio di cognizione di primo grado nei confronti di una persona imputata del reato di invasione di edifici;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il problema dell\u0026#8217;individuazione del giudice competente per la conversione della pena pecuniaria che sar\u0026#224; eventualmente inflitta all\u0026#8217;imputato \u0026#232;, dunque, del tutto inattuale \u0026#8211; restando legato a eventi futuri e incerti \u0026#8211; e, in ogni caso, non si porr\u0026#224; nell\u0026#8217;ambito del giudizio di cui il rimettente \u0026#232; investito;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a ci\u0026#242; va aggiunto, che le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto: il che costituisce ulteriore motivo di manifesta inammissibilit\u0026#224; delle relative questioni;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per le ragioni indicate, le questioni vanno dichiarate quindi manifestamente inammissibili, restando assorbito l\u0026#8217;ulteriore profilo di inammissibilit\u0026#224;, eccepito dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, concernente le sole questioni aventi ad oggetto l\u0026#8217;art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002 e che si connetterebbe all\u0026#8217;infondatezza delle questioni, logicamente pregiudiziali, relative all\u0026#8217;altra norma sottoposta a scrutinio, alla luce di quanto deciso da questa Corte con la sentenza n. 95 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 473, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), sollevate, in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Taranto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede dalla Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 24 giugno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Esecuzione - Pene pecuniarie inflitte dal giudice di pace - Conversione per insolvibilit\u0026#224; del condannato - Giudice competente - Abrogazione dell\u0027art. 42 del decreto legislativo n. 274 del 2000 - Procedimento di attivazione delle procedure di conversione delle pene pecuniarie non pagate - Riferimento al \"magistrato di sorveglianza competente\".","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44005","titoletto":"Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del condannato - Attribuzione della competenza, a seguito della novella, al magistrato di sorveglianza - Denunciata violazione del principio di legalità ed eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Carente motivazione a supporto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell\u0027art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l\u0027art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell\u0027esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell\u0027art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l\u0027art. 238-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l\u0027attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L\u0027istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l\u0027imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell\u0027esecuzione penale, mentre il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44006","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui abroga","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art299"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"28/08/2000","data_nir":"2000-08-28","numero":"274","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art42"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2017","data_nir":"2017-12-27","numero":"205","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"473","specificazione_comma":"","nesso":"che inserisce","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-27;205~art1"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"238","specificazione_articolo":"bis","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art238"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44006","titoletto":"Thema decidendum - Dichiarata inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione incidentale - Assorbimento di ulteriore eccezione.","testo":"Dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell\u0027art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l\u0027art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, resta assorbita l\u0027ulteriore eccezione di inammissibilità che si connetterebbe all\u0027infondatezza delle questioni, logicamente pregiudiziali, relative all\u0027altra norma sottoposta a scrutinio.","numero_massima_precedente":"44005","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"299","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"nella parte in cui abroga","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art299"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"28/08/2000","data_nir":"2000-08-28","numero":"274","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-28;274~art42"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/03/1999","data_nir":"1999-03-08","numero":"50","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-08;50~art7"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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