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(Testo B)\u0026#187;, trasfuso nell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, promosso dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, nel procedimento vertente tra M.M. B. e l\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con ordinanza del 20 giugno 2023, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;INAIL e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 19 marzo 2024 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Giandomenico Catalano per l\u0026#8217;INAIL e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 121 del 2023), il Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato \u0026#8211; in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, della Costituzione \u0026#8211; questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)\u0026#187;, trasfuso nell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa suddetta disposizione stabilisce che \u0026#171;[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEssa \u0026#232; censurata nella parte in cui, secondo l\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, qualora risulti vittoriosa la parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest\u0026#8217;ultimo dal soccombente \u0026#171;secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Investito del ricorso diretto all\u0026#8217;annullamento di una cartella esattoriale emessa per la riscossione di un credito vantato dall\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il rimettente riferisce di essere chiamato, nel definire il giudizio, a regolare le spese processuali, ponendole a carico dell\u0026#8217;Istituto resistente secondo il principio della soccombenza e disponendone il pagamento a favore dello Stato, poich\u0026#233; la parte vittoriosa \u0026#232; stata ammessa al suddetto beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che, in tal caso, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; (sono citate Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 19 settembre 2017, n. 21611, e 16 settembre 2016, n. 18167; sezione sesta penale, sentenza 8 novembre-14 dicembre 2011, n. 46537) avrebbe inizialmente enunciato il principio della necessaria coincidenza tra la somma che va rifusa allo Stato ai sensi dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 e quella erogata dallo Stato stesso al difensore della parte non abbiente e liquidata ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., in forza dei quali i compensi dovuti a tale difensore debbono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi previsti dai parametri recati dall\u0026#8217;apposito decreto ministeriale e poi ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente precisa che, tuttavia, la giurisprudenza civile di legittimit\u0026#224; sarebbe successivamente pervenuta alla conclusione opposta, affermando che \u0026#171;il giudice civile, diversamente da quello penale, non \u0026#232; tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato [\u0026#8230;]\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee quelle dovute dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente [\u0026#8230;], alla luce delle peculiarit\u0026#224; che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l\u0026#8217;eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalit\u0026#224;\u0026#187; (\u0026#232; citata Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 11 settembre 2018, n. 22017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale orientamento avrebbe trovato, poi, conferma \u0026#8211; \u0026#171;e non pi\u0026#249; solo sotto forma di \u003cem\u003eobiter\u003c/em\u003e\u0026#187; \u0026#8211; in numerose altre pronunce della Corte di cassazione (sono citate Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenze 19 gennaio 2021, n. 777 e 3 gennaio 2020, n. 19; sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2019, n. 8387; sezione seconda civile, ordinanza 8 gennaio 2020, n. 136; sezione sesta civile, sottosezione lavoro, ordinanza 3 maggio 2019, n. 11590), consolidandosi al punto da divenire diritto vivente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; interpretato, l\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe, a parere del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, gli evocati parametri costituzionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Alla prospettazione dei dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale viene premessa una ricostruzione diacronica della disciplina legislativa dell\u0026#8217;assistenza giudiziaria alle persone non abbienti, per desumerne che, prima dell\u0026#8217;adozione del d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#8211; il quale ha accorpato le disposizioni legislative di cui al d.lgs. n. 113 del 2002 e le disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 114, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo C)\u0026#187; \u0026#8211;, lo Stato avrebbe potuto \u0026#171;recupera[re] dalla parte soccombente diversa da quella non abbiente gli importi dovuti al difensore della parte beneficiaria del patrocinio gratuito e non anche somme maggiori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la norma indubbiata, quindi, sarebbe stato \u0026#171;per la prima volta\u0026#187; previsto che lo Stato possa \u0026#171;recuperare dalla parte soccombente il valore dei compensi di avvocato liquidabile [\u0026#8230;] come se la parte vincitrice non fosse ammessa al patrocinio\u0026#187;, ovvero senza \u0026#171;il limite della coincidenza di detto valore con quello dei compensi anticipati dall\u0026#8217;Erario all\u0026#8217;avvocato della parte gratuitamente difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui la dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., poich\u0026#233; tale previsione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesta disposizione, nel delegare il Governo all\u0026#8217;adozione di testi unici finalizzati al riordino delle norme legislative e regolamentari in un complesso di materie, tra cui quella delle spese di giustizia, detterebbe infatti, al comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), il criterio direttivo del mero \u0026#171;coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti\u0026#187;, consentendo di superare tale limite solo se ci\u0026#242; sia funzionale all\u0026#8217;obiettivo \u0026#171;della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata\u0026#187; (sono citate le sentenze n. 53 e n. 52 del 2005 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Governo, invece, con la disposizione denunciata non si sarebbe limitato, alla luce delle considerazioni dianzi svolte, al mero coordinamento formale, avendo invece introdotto una norma del tutto innovativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, una siffatta scelta potrebbe essere giustificata in quanto preordinata al suddetto obiettivo e, in particolare, allo scopo di \u0026#171;allineare\u0026#187; la disciplina del beneficio \u003cem\u003ede quo \u003c/em\u003ea quella della condanna al pagamento delle spese di lite di cui all\u0026#8217;art. 91 del codice di procedura civile, la cui \u0026#171;funzione (indennitaria)\u0026#187; sarebbe stata, anzi, snaturata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Risulterebbero violati anche gli artt. 3, 23, 53 e 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene in proposito il rimettente che l\u0026#8217;obbligo del pagamento di una somma, \u0026#171;corrispondente al valore \u0026#8220;pieno\u0026#8221; degli onorari\u0026#187;, superiore a quella dovuta dallo Stato al difensore della parte non abbiente costituisca, per la differenza tra i due importi, un \u0026#171;prelievo coattivo\u0026#187;, traducendosi in una obbligazione di natura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDella fattispecie tributaria sussisterebbero, infatti, tutti gli elementi caratteristici definiti dalla giurisprudenza di questa Corte, dal momento che, per la detta differenza: a) la condanna al pagamento delle spese processuali determinerebbe \u0026#171;senz\u0026#8217;altro una definitiva e significativa decurtazione patrimoniale a carico\u0026#187; della parte soccombente; b) tale decurtazione non riguarderebbe un rapporto sinallagmatico; c) le risorse cos\u0026#236; ottenute si giustificherebbero \u0026#171;con l\u0026#8217;obiettivo di finanziare in generale l\u0026#8217;istituzione del patrocinio per i non abbienti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;obbligazione tributaria in discorso, tuttavia, sarebbe irragionevolmente \u0026#171;sganciata da ogni verifica sulla capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187; e foriera di un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tra i soccombenti, poich\u0026#233; questi sarebbero \u0026#171;chiamat[i] a contribuire alla spesa generale connessa\u0026#187; all\u0026#8217;istituto \u003cem\u003ede quo\u003c/em\u003e solo se condannati al pagamento delle spese di lite e non anche nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre \u0026#8211; osserva ancora il rimettente \u0026#8211;, dalla suddetta natura tributaria deriverebbe altres\u0026#236; che la disposizione denunciata si risolverebbe nell\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di \u0026#171;una funzione impositiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi qui \u0026#171;una inevitabile confusione tra l\u0026#8217;espletamento della funzione giurisdizionale, che esige garanzie di [\u0026#8230;] imparzialit\u0026#224;\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 111, secondo comma, Cost., \u0026#171;e l\u0026#8217;espletamento di un potere prettamente riferibile allo Stato Amministrazione\u0026#187;, con la conseguente \u0026#171;perdita della posizione di terziet\u0026#224; propria del giudice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto chiarito in punto di non manifesta infondatezza, il Tribunale rimettente, per un verso, osserva che non sarebbe praticabile un\u0026#8217;esegesi costituzionalmente orientata, giacch\u0026#233; questa, alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, sarebbe \u0026#171;destinata ad essere cassata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro verso, ribadisce che, per definire il giudizio sottoposto alla sua cognizione, deve pronunciarsi anche sulle spese processuali, condannando la parte resistente al loro pagamento in favore dello Stato, in applicazione della disposizione denunciata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDonde la rilevanza delle questioni sollevate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili e, in ogni caso, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccepita inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; basata, in primo luogo, sul rilievo per cui le doglianze del giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non avrebbero dovuto attingere la disposizione denunciata, ma il suo combinato disposto con l\u0026#8217;art. 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui prevede che lo Stato recuperi una somma maggiore di quella liquidata dal giudice in favore del difensore della parte ammessa al beneficio in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, le questioni sollevate sarebbero inammissibili perch\u0026#233; il rimettente, essendosi \u0026#171;limita[to] a richiamare alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;\u0026#187;, non avrebbe specificamente motivato in ordine alla esistenza del contestato diritto vivente e, di conseguenza, all\u0026#8217;impraticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione sospettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRisulterebbe, infine, in ogni caso inammissibile la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 23 Cost., non avendo il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in alcun modo motivato il supposto contrasto con questo parametro costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva l\u0026#8217;Avvocatura generale che l\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 non prevede espressamente se il giudice civile debba liquidare le spese processuali applicando, o meno, la riduzione della met\u0026#224; prevista dall\u0026#8217;art. 130, comma 1, del medesimo d.P.R., limitandosi a stabilire che il loro pagamento sia disposto a favore dello Stato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe, pertanto, ravvisabile la lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., poich\u0026#233; il legislatore delegato avrebbe fedelmente \u0026#171;compilato il testo unico nel rispetto dei criteri di delega\u0026#187; e a essere mutata sarebbe solo l\u0026#8217;interpretazione che della disposizione censurata \u0026#232; stata fornita dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParimenti priva di fondamento risulterebbe la dedotta violazione degli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;ammissione al patrocinio a spese dello Stato \u0026#8211; rileva la difesa statale \u0026#8211; darebbe luogo esclusivamente a un \u0026#171;rapporto tra la parte ammessa e il proprio difensore e [\u0026#8230;] tra costoro e lo Stato\u0026#187;, sicch\u0026#233; nessun riflesso potrebbe avere nei confronti della parte soccombente, rispetto alla quale rappresenterebbe una circostanza del tutto neutra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, quindi, del tutto ragionevole che il giudice quantifichi le spese di lite senza dimezzare i compensi per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva: in tal modo, infatti, il soccombente resta tenuto al pagamento del medesimo importo che avrebbe dovuto rifondere qualora la controparte non fosse stata ammessa al beneficio, con la conseguenza che non subirebbe alcun pregiudizio e, per converso, non trarrebbe indebitamente profitto da un fatto estraneo alla sua sfera giuridica, ovvero dalle condizioni economiche della controparte stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, al lume di tali rilievi, non sarebbe ravvisabile \u0026#171;alcun prelievo di natura anche solo latamente tributaria\u0026#187; nei confronti del soccombente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDal che, conclude l\u0026#8217;Avvocatura generale, deriverebbe anche l\u0026#8217;insussistenza della lamentata compromissione del principio di terziet\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio l\u0026#8217;INAIL, parte resistente nel processo principale, che, ricostruita la vicenda processuale da cui trae origine l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, ha chiesto l\u0026#8217;accoglimento delle questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 23, 53 e 111, secondo comma, Cost., \u0026#171;rimette[ndosi] alla valutazione\u0026#187; di questa Corte in merito alla censura di violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 20 giugno 2023 (reg. ord. n. 121 del 2023), il Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, a mente del quale \u0026#171;[i]l provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio [a spese dello Stato] la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, questa disposizione violerebbe gli artt. 3, 23, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui, secondo l\u0026#8217;interpretazione datane dal diritto vivente, prevede che, in caso di vittoria della lite della parte non abbiente ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, il giudice civile quantifichi le spese processuali dovute a quest\u0026#8217;ultimo dal soccombente \u0026#171;secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato [stesso] al difensore del non abbiente\u0026#187;. Compensi, questi, che, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, devono essere quantificati in misura non superiore ai valori medi dei parametri volti alla determinazione dei compensi per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; difensiva e poi ridotti della met\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Osserva \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003elimine\u003c/em\u003e il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che la giurisprudenza civile di legittimit\u0026#224;, dopo avere inizialmente espresso un diverso orientamento, si sarebbe ormai assestata \u0026#8211; assurgendo a diritto vivente \u0026#8211; nel senso di escludere che il giudice debba quantificare le spese dovute allo Stato dalla parte soccombente nella misura, dimidiata, che lo Stato stesso \u0026#232; tenuto a versare al difensore della parte non abbiente vittoriosa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto esito ermeneutico, che impone quindi la quantificazione nella misura normale, lo induce tuttavia a ritenere che la norma denunciata leda, innanzitutto, l\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla stregua del criterio direttivo dettato dall\u0026#8217;art. 7, comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 50 del 1999, il testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 \u0026#8211; nel quale, come \u0026#232; noto, sono confluite le disposizioni legislative del d.lgs. n. 113 del 2002 e quelle regolamentari del d.P.R. n. 114 del 2002 \u0026#8211; avrebbe dovuto, infatti, provvedere al mero coordinamento formale del previgente assetto legislativo; la disposizione sospettata, invece, recherebbe una norma innovativa, nemmeno giustificabile in forza di esigenze di coerenza sistematica. La \u0026#171;funzione (indennitaria)\u0026#187; della condanna al pagamento delle spese di lite di cui all\u0026#8217;art. 91 cod. proc. civ. sarebbe stata, anzi, snaturata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, l\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 violerebbe anche gli artt. 3, 23, 53 e 111, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA suo avviso, l\u0026#8217;obbligo, in capo alla parte soccombente condannata alle spese, di corrispondere allo Stato una somma maggiore rispetto all\u0026#8217;ammontare dei compensi da questo dovuti al difensore della parte non abbiente vittoriosa avrebbe, infatti, natura tributaria, per la differenza tra i due importi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale obbligazione, tuttavia, risulterebbe irragionevolmente disancorata da un concreto indice di capacit\u0026#224; contributiva, generando, peraltro, un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento tributario tra i soccombenti, poich\u0026#233; graverebbe su di essi solo se condannati al pagamento delle spese di lite e non anche nel caso in cui il giudice disponga la compensazione delle spese stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla suddetta natura discenderebbe, inoltre, che la disposizione sospettata si risolverebbe nell\u0026#8217;attribuzione all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria di \u0026#171;una funzione impositiva\u0026#187;, cos\u0026#236; minando la terziet\u0026#224; del giudice, giacch\u0026#233; darebbe luogo a una \u0026#171;inevitabile confusione tra l\u0026#8217;espletamento della funzione giurisdizionale [\u0026#8230;] e l\u0026#8217;espletamento di un potere [quello impositivo] prettamente riferibile allo Stato Amministrazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, anzitutto, perch\u0026#233; il rimettente avrebbe errato nell\u0026#8217;indirizzare le proprie censure nei confronti della disposizione denunciata anzich\u0026#233; verso il suo combinato disposto con l\u0026#8217;art. 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non coglie nel segno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, non si duole in alcun modo della disciplina recata dal citato art. 130, comma 1 \u0026#8211; che stabilisce la decurtazione della met\u0026#224; del compenso spettante al difensore della parte che fruisce del beneficio \u0026#8211;, ma esclusivamente del fatto che il successivo art. 133, comma 1, come interpretato dalla giurisprudenza civile di legittimit\u0026#224;, escluda che il giudice debba tenere conto di detta decurtazione in sede di condanna al pagamento delle spese: pertanto, esso assume correttamente a bersaglio delle proprie censure quest\u0026#8217;ultima disposizione, che tale condanna disciplina.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; \u0026#200; priva di pregio anche l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; con cui l\u0026#8217;Avvocatura generale lamenta che il rimettente non avrebbe sufficientemente motivato sulle ragioni per cui si sarebbe al cospetto di un diritto vivente e, di conseguenza, sull\u0026#8217;asserita impraticabilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDiversamente da quanto sostenuto dalla difesa statale, infatti, il Tribunale di Cagliari non si \u0026#232; \u0026#171;limita[to] a richiamare alcuni precedenti della giurisprudenza di legittimit\u0026#224;\u0026#187;: al contrario, esso si \u0026#232; soffermato sul mutamento di orientamento che si \u0026#232; registrato in seno alla Corte di cassazione civile, a partire da una pronuncia del 2018 (Cass., n. 22017 del 2018) e poi confermato in numerose altre decisioni; l\u0026#8217;adozione di una differente opzione esegetica verrebbe quindi a confliggere con quella fatta propria dal giudice di ultimo grado.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella giurisprudenza civile di legittimit\u0026#224;, in effetti, si \u0026#232; radicata l\u0026#8217;interpretazione volta a escludere la necessaria coincidenza tra i due importi che vengono in rilievo (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza 16 novembre 2023, n. 31928, e sezione lavoro, sentenze 20 dicembre 2019, n. 34190, e n. 8387 del 2019; sezione prima civile, ordinanza 2 gennaio 2024, n. 64; sezione seconda civile, ordinanza 5 maggio 2023, n. 11804; sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanza 14 novembre 2019, n. 29688, e sottosezione lavoro, n. 11590 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuindi, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha correttamente assunto tale approdo interpretativo in termini di diritto vivente e ne ha richiesto, su tale presupposto, il controllo di compatibilit\u0026#224; con i parametri costituzionali evocati (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 38 del 2024, n. 243, n. 178 e n. 20 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Merita, invece, accoglimento l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; della censura formulata in riferimento all\u0026#8217;art. 23 Cost., per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;ordinanza di rimessione, infatti, \u0026#232; tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un\u0026#8217;obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro in discorso, il quale, pertanto, risulta evocato in maniera generica e assertiva (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenza n. 161 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Con la prima questione di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevata, il rimettente deduce la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost., perch\u0026#233;, come si \u0026#232; detto, introducendo una norma, a suo dire, del tutto innovativa, non giustificata da alcuna esigenza di coerenza sistematica e anzi contraria alla \u0026#171;funzione (indennitaria) propria della condanna al rimborso delle spese processuali\u0026#187;, il Governo, con l\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, avrebbe violato il criterio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 7, comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 50 del 1999.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;emanazione del testo unico in discussione, il legislatore delegato, infatti, avrebbe dovuto attenersi al criterio del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, potendo apportare le sole \u0026#171;modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica\u0026#187; della normativa riordinata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; In effetti, il testo unico in cui si colloca il suddetto art. 133, comma 1, \u0026#232; stato emanato sulla base dell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 50 del 1999, come modificato dall\u0026#8217;art. 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999), che aveva demandato al Governo la redazione di testi unici finalizzati al riordino delle norme legislative e regolamentari in un complesso di materie, tra cui le spese di giustizia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta quindi di una tipologia di delega diretta al riordino o al riassetto di settori normativi, per la quale questa Corte ha inquadrato in limiti rigorosi l\u0026#8217;esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente, \u0026#171;da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalit\u0026#224; esplicitate dalla legge di delega\u0026#187; (sentenza n. 84 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale cornice, questa Corte si \u0026#232; peraltro specificamente occupata, in pi\u0026#249; occasioni, della delega prevista dall\u0026#8217;art. 7 della legge n. 50 del 1999 e, proprio in riferimento al testo unico sulle spese di giustizia, ha affermato che il criterio direttivo del coordinamento pu\u0026#242; anche \u0026#171;essere non solo formale\u0026#187;, e dunque tradursi in un testo non meramente compilativo, purch\u0026#233;, per\u0026#242;, l\u0026#8217;obiettivo rimanga \u0026#171;quello della coerenza logica e sistematica della normativa riordinata\u0026#187; (sentenza n. 174 del 2005).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, va infine precisato che la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale per l\u0026#8217;eccesso di delega sollevata dal rimettente non investe la disposizione in s\u0026#233; considerata, ma la norma che il diritto vivente vi avrebbe tratto, attraverso un mutamento di orientamento a partire dal 2018, stabilendo che il giudice civile condanna la parte soccombente senza \u0026#171;il limite della coincidenza\u0026#187; con i \u0026#171;compensi anticipati dall\u0026#8217;Erario all\u0026#8217;avvocato della parte gratuitamente difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; La questione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa innanzitutto chiarito che, in ipotesi, la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. ben potrebbe manifestarsi anche in riferimento a una norma ricavata dal diritto vivente, dal momento che sarebbe comunque addebitabile al legislatore delegato l\u0026#8217;emanazione di una disposizione che, per il suo tenore, legittima un\u0026#8217;interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ipotesi, tuttavia, non si verifica nel caso di specie, perch\u0026#233; la norma censurata non determina il suddetto contrasto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; Come si \u0026#232; chiarito, secondo la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; che si \u0026#232; consolidata dopo il 2018, il giudice civile non deve quantificare in misura uguale le somme dovute, ai sensi dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal soccombente allo Stato e quelle dovute, ai sensi degli artt. 82, comma 1, e 130, comma 1, del medesimo d.P.R., dallo Stato stesso al difensore del non abbiente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale interpretazione la Corte di cassazione civile \u0026#232; pervenuta, superando il precedente orientamento, per un triplice e convincente ordine di ragioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, in quanto \u0026#171;[n]on si vede [\u0026#8230;] perch\u0026#233; nel processo civile la parte che risulti soccombente nei confronti della parte non abbiente debba essere avvantaggiata (con evidente violazione del principio di uguaglianza) rispetto alle altre parti soccombenti\u0026#187; (Cass., n. 22017 del 2018; nello stesso senso, Cass., n. 29688 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, perch\u0026#233; \u0026#171;il soccombente e\u0026#768; tenuto per definizione a corrispondere l\u0026#8217;importo liquidato dal giudice secondo tariffa, non l\u0026#8217;importo che il vincitore deve al proprio difensore, che non costituisce, infatti, parametro per la liquidazione giudiziale\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione sesta civile, sottosezione seconda, ordinanze 5 marzo 2020, n. 6120, e ancora n. 29688 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, perch\u0026#233; \u0026#171;la valutazione d\u0026#8217;eventuale effetto d\u0026#8217;arricchimento dell\u0026#8217;Erario non va effettuata in modo atomistico con riguardo alla singola lite, bens\u0026#236; va considerato come la questione \u0026#8211; alla luce del parametro costituzionale portato [dall\u0026#8217;]art. 81 Cost. \u0026#8211; sia da esaminare avendo [\u0026#8230;] riguardo al pubblico servizio \u0026#8211; difesa assicurata ai non abbienti \u0026#8211; reso dallo Stato\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 19 agosto 2019, n. 21484).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; Ricostruite in questi termini la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e la portata dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve escludere che, a differenza di quanto ritenuto dal giudice rimettente, nella norma sia ravvisabile una deviazione dalla natura propria dell\u0026#8217;istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile e, soprattutto, si deve parimenti escludere che tale norma abbia carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all\u0026#8217;esercizio della delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003esexies\u003c/em\u003e, comma 2, lettera \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti) \u0026#8211; come novellata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), che ha esteso il patrocinio a spese dello Stato a tutti i giudizi civili, nonch\u0026#233; a quelli amministrativi e agli affari di volontaria giurisdizione \u0026#8211; disponeva, infatti, che l\u0026#8217;ammissione a tale istituto facesse, tra l\u0026#8217;altro, sorgere in capo allo Stato il diritto di \u0026#171;ripetizione degli onorari dalla parte contraria, condannata nelle spese\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche se il termine \u0026#171;ripetizione\u0026#187; poteva far ipotizzare che questa dovesse essere limitata a quanto in concreto sborsato dallo Stato, la disposizione in esame, tuttavia, non imponeva tale conclusione, poich\u0026#233; non prevedeva espressamente che il giudice fosse tenuto a quantificare tali onorari nella misura ridotta della met\u0026#224; dal successivo art. 15-\u003cem\u003equaterdecies\u003c/em\u003e, comma 1, della medesima legge n. 217 del 1990. Nemmeno l\u0026#8217;art. 15-\u003cem\u003esexiesdecies\u003c/em\u003e, comma 1, obbligava a tale coincidenza tra la quantificazione in sede di condanna alle spese e la liquidazione a favore del difensore della parte ammessa al beneficio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn assenza di una previsione letterale ostativa, l\u0026#8217;interpretazione oggi seguita dal diritto vivente, e fondata prevalentemente su argomenti di tipo sistematico, che il rimettente evidentemente non condivide, ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente all\u0026#8217;esercizio della delega (sul quale peraltro un diritto vivente non \u0026#232; maturato, data la breve vigenza delle suddette disposizioni).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon erra il rimettente nel sostenere che \u0026#171;mai era stato previsto dalla legge che lo Stato potesse recuperare dalla parte soccombente importi maggiori rispetto a quelli anticipati per compensi all\u0026#8217;avvocato del non abbiente\u0026#187;; l\u0026#8217;argomento, tuttavia, non \u0026#232; dirimente: da un lato, infatti, non era espressamente previsto neppure il contrario e, dall\u0026#8217;altro, nemmeno era necessaria una previsione espressa per giungere all\u0026#8217;interpretazione negletta dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, potendo questa, nel silenzio delle disposizioni, essere ricavata anche allora in via sistematica, per mezzo della normale attivit\u0026#224; ermeneutica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.3.\u0026#8211; In conclusione, sebbene la possibilit\u0026#224; per il legislatore delegato di introdurre norme innovative della disciplina vigente fosse delimitata entro confini rigorosi, una volta escluso, in radice, il carattere effettivamente tale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, la censura del rimettente deve ritenersi non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Le ulteriori questioni sollevate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost. sono basate sulla comune premessa di un\u0026#8217;asserita natura tributaria del \u0026#171;prelievo coattivo\u0026#187; che subirebbe il soccombente nel caso in cui la controparte vittoriosa sia stata ammessa al patrocinio gratuito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale assunto non pu\u0026#242; essere condiviso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile attiene alla regola generale \u003cem\u003evictus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003evictori\u003c/em\u003e stabilita dall\u0026#8217;art. 91, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui \u0026#171;[i]l giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell\u0026#8217;altra parte e ne liquida l\u0026#8217;ammontare insieme con gli onorari di difesa\u0026#187; (sentenza n. 77 del 2018). L\u0026#8217;istituto risponde quindi alla logica per cui l\u0026#8217;alea del processo \u0026#171;grava sulla parte soccombente perch\u0026#233; \u0026#232; quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente\u0026#187; (ancora sentenza n. 77 del 2018); le spese di lite, dunque, devono essere sopportate da chi ha reso necessaria l\u0026#8217;attivit\u0026#224; del giudice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso particolare in cui la parte vittoriosa \u0026#232; stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene quindi a un \u0026#171;rapport[o] distinto[o] e autonom[o]\u0026#187; (sentenza n. 109 del 2022) da quello che sorge per effetto dell\u0026#8217;ammissione stessa; quest\u0026#8217;ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono totalmente estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura \u003cem\u003einter \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartes\u003c/em\u003e, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese, senza che il medesimo soccombente subisca, a differenza di quanto sostiene il rimettente, alcuna ulteriore effettiva decurtazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;istituto della rifusione delle spese \u0026#232;, pertanto, concettualmente estraneo alla logica propria dell\u0026#8217;obbligazione tributaria, che implica, invece, una \u0026#171;effettiva decurtazione patrimoniale\u0026#187; attraverso un \u0026#171;prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimus\u003c/em\u003e, sentenza n. 128 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; La tesi del rimettente si fonda, pertanto, su un errore di prospettiva che, peraltro, condurrebbe a garantire un ingiustificato vantaggio patrimoniale alla parte soccombente solo perch\u0026#233; la controparte rientra fra gli indigenti e lo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalit\u0026#224; generale, dell\u0026#8217;onere del loro patrocinio, attuando cos\u0026#236; gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost. (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 10 del 2022 e n. 157 del 2021), secondo un criterio di sostenibilit\u0026#224; (sentenza n. 35 del 2019) che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, va anche considerato che questa Corte ha gi\u0026#224; escluso, anche con riguardo al rapporto che lo Stato instaura con il difensore, che le \u0026#171;manovre legislative\u0026#187; che prevedono l\u0026#8217;abbattimento del compenso professionale abbiano attinenza con gli obblighi tributari, trattandosi pi\u0026#249; semplicemente di una modalit\u0026#224;, parzialmente diversa, di determinazione dei compensi medesimi, in funzione di prestazioni di \u003cem\u003efacere\u003c/em\u003e (sentenza n. 192 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSicch\u0026#233;, a seguire la indebita commistione dei rapporti che vengono in rilievo, insita nella prospettazione del rimettente, si giungerebbe al paradosso che, mentre l\u0026#8217;abbattimento della met\u0026#224; del compenso prevista dall\u0026#8217;art. 130, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 non costituisce un prelievo tributario nei confronti del difensore della parte non abbiente che la subisce, diverrebbe invece tale per la controparte soccombente che viene, invece, condannata secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e non subisce alcuna reale decurtazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; Dalla confutazione del presupposto su cui si basano le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost. discende la non fondatezza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)\u0026#187;, trasfuso nell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante \u0026#171;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)\u0026#187;, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 23 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell\u0026#8217;art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53, 76 e 111, secondo comma, Cost., dal Tribunale ordinario di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 19 aprile 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20240419111654.pdf","oggetto":"Patrocinio a spese dello Stato - Spese anticipate dall\u0026#8217;erario - Regolazione delle spese secondo il criterio stabilito dall\u0026#8217;art. 91 codice procedura civile - Vittoria della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Previsione che il giudice civile quantifica le somme dovute dal soccombente allo Stato secondo i criteri ordinari, in misura piena e quindi superiore rispetto a quella dei compensi dovuti dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del d. P.R. n. 115 del 2002 - Denunciata disciplina che assegna un vantaggio economico ingiustificato allo Stato, che acquista il diritto di percepire importi superiori al pregiudizio/depauperamento patrimoniale connesso all\u0026#8217;anticipazione degli onorari al difensore del non abbiente - Eccesso di delega per omessa copertura di una siffatta previsione nell\u0026#8217;art. 7 della legge n. 50 del 1999 - Previsione di una condanna alla rifusione delle spese che trascende irragionevolmente e in modo sproporzionato la finalit\u0026#224; perseguita dalla disciplina ricavabile dall\u0026#8217;art. 91 codice di procedura civile - Potere attribuito all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria nell\u0026#8217;esercizio della funzione giurisdizionale di assegnare allo Stato le suddette somme che si traduce nell\u0026#8217;imposizione di un obbligo tributario - Lesione del principio della riserva di legge in materia di prestazione imposte - Prescrizione che genera confusione tra l\u0026#8217;espletamento della funzione giurisdizionale e l\u0026#8217;espletamento di un potere prettamente riferibile allo Stato Amministrazione - Lesione della garanzia di imparzialit\u0026#224; e terziet\u0026#224; rispetto agli interessi in gioco - Previsione di un\u0026#8217;imposizione a carico del soccombente sganciata da ogni verifica sulla capacit\u0026#224; contributiva del soggetto obbligato - Disciplina che obbliga a contribuire alla spesa generale connessa all\u0026#8217;istituzione del patrocinio a spese dello Stato, con un prelievo speciale, solo i soccombenti non beneficiari di una pronuncia di compensazione delle spese - Ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento all\u0026#8217;interno della categoria delle parti del processo civile.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46113","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Interpretazione della norma censurata - Orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidato come \"diritto vivente\" - Facoltà del giudice di richiederne lo scrutinio di legittimità costituzionale - Necessità della relativa motivazione, ai fini dell\u0027ammissibilità della questione. (Classif. 112006).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e può assumere un certo approdo interpretativo della norma censurata in termini di diritto vivente e richiederne, su tale presupposto, il controllo di compatibilità con i parametri costituzionali evocati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 38/2024 - mass. 46053; S. 243/2022 - mass. 45155; S. 178/2022; S. 20/2022 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e44656\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ necessario, ai fini dell’ammissibilità della questione, che il rimettente motivi sufficientemente sulle ragioni per cui sarebbe al cospetto di un diritto vivente e, di conseguenza, sull’asserita impraticabilità di un’interpretazione adeguatrice della norma censurata.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46114","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46114","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Necessità di una specifica argomentazione per il denunciato contrasto con un parametro costituzionale - Mancanza - Inammissibilità della relativa questione (nel caso di specie: inammissibilità della questione relativa alla disposizione che prevede, secondo l\u0027interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eQuando il rimettente omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con un dato parametro costituzionale – risultando questo, pertanto, evocato in maniera generica e assertiva – la relativa questione è dichiarata inammissibile per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di legittimità costituzionale.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per omessa motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 23 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’ordinanza di rimessione è tutta incentrata sulla considerazione per cui si sarebbe in presenza di un’obbligazione di natura tributaria, mentre omette qualsiasi specifica argomentazione a sostegno del denunciato contrasto con il parametro evocato). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 161/2023 - mass. 45736\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46115","numero_massima_precedente":"46113","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"113","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"trasfuso","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art133"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art133"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46115","titoletto":"Fonti del diritto - Testi unici - Esercizio della delega diretta al riordino/riassetto di settori normativi - Necessità di assicurare, anche nel caso si rediga un testo non meramente compilativo, la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata - Adozione di una disposizione delegata che, per il suo tenore, legittima il diritto vivente a un\u0027interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi - Addebito al legislatore delegato della conseguente infrazione costituzionale (nel caso di specie: non fondatezza della questione, sollevata per eccesso di delega, sulla disposizione che prevede, secondo l\u0027interpretazione datane dal diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 106007).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’ambito della tipologia di delega diretta al riordino o al riassetto di settori normativi l’esercizio, da parte del legislatore delegato, di poteri innovativi della normazione vigente va inquadrato in limiti rigorosi, da intendersi in ogni caso come strettamente orientati e funzionali alle finalità esplicitate dalla legge di delega. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2017 - mass. 41188\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNell’emanazione del testo unico sulle spese di giustizia, ai sensi dell’art. 7, comma 2, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), della legge n. 50 del 1999, il legislatore delegato deve attenersi al criterio del coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, potendo apportare le sole modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa riordinata; tuttavia, tale criterio può anche essere non solo formale e, dunque, tradursi in un testo non meramente compilativo, purché l’obiettivo rimanga il medesimo. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 174/2005\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa violazione dell’art. 76 Cost. ben potrebbe manifestarsi anche in riferimento a una norma ricavata dal diritto vivente, dal momento che sarebbe comunque addebitabile al legislatore delegato l’emanazione di una disposizione che, per il suo tenore, legittima un’interpretazione in contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 76 Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. La norma censurata non ha, infatti, carattere realmente innovativo rispetto al quadro normativo previgente all’esercizio della delega in quanto, in assenza di una previsione letterale ostativa, l’interpretazione oggi seguita dal diritto vivente – fondata su argomenti di tipo sistematico – ben avrebbe potuto svilupparsi anche in riferimento al quadro normativo precedente. Nemmeno è ravvisabile, nella medesima norma, una deviazione dalla natura propria dell’istituto del rimborso delle spese nel giudizio civile). \u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46116","numero_massima_precedente":"46114","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"113","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"trasfuso","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art133"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art133"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46116","titoletto":"Spese di giustizia - Spese processuali - Regolamentazione nel giudizio civile - Regola generale\u{A0}victus\u{A0}victori - Pagamento delle spese di lite da parte del soccombente - Applicazione al caso in cui la parte vittoriosa sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato - Utilizzo degli ordinari criteri di liquidazione delle spese, in ragione dell\u0027autonomia tra il giudizio civile e l\u0027ammissione al patrocinio, in luogo dei criteri dimidiati legati al beneficio - Esclusione della natura tributaria della regola (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni sollevate sulla disposizione che prevede, secondo l\u0027interpretazione del diritto vivente, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segua i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata). (Classif. 239004).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa regolamentazione delle spese processuali nel giudizio civile attiene alla regola generale \u003cem\u003evictus victori\u003c/em\u003e, stabilita dall’art. 91, primo comma, cod. proc. civ.; l’alea del processo grava, infatti, sulla parte soccombente perché è quella che ha dato causa alla lite non riconoscendo, o contrastando, il diritto della parte vittoriosa ovvero azionando una pretesa rivelatasi insussistente. Le spese di lite, dunque, devono essere sopportate da chi ha reso necessaria l’attività del giudice. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 77/2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eNel caso in cui la parte vittoriosa è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la regolamentazione delle spese di lite attiene a un rapporto distinto o e autonomo da quello che sorge per effetto dell’ammissione stessa; quest’ultimo, a cui le parti del giudizio rimangono estranee, si instaura direttamente tra il difensore del beneficiario del patrocinio e lo Stato, mentre il primo si instaura \u003cem\u003einter partes\u003c/em\u003e, tra soccombente e vincitore, con il giudice che applica gli ordinari criteri di liquidazione delle spese. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 109/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’obbligazione tributaria implica una effettiva decurtazione patrimoniale attraverso un prelievo coattivo, finalizzato al concorso alle pubbliche spese e posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 128/2022\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eManovre legislative che prevedono l’abbattimento del compenso professionale non hanno attinenza con gli obblighi tributari, trattandosi più semplicemente di una modalità, parzialmente diversa, di determinazione dei compensi medesimi, in funzione di prestazioni di \u003cem\u003efacere. \u003c/em\u003e(\u003cem\u003ePrecedente: S. 192/2015\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento agli artt. 3, 53 e 111, secondo comma, Cost., dell’art. 133, comma 1, del d.lgs. n. 113 del 2002, trasfuso nell’art. 133, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, che prevede, secondo l’interpretazione datane dal diritto vivente a partire dal 2018, che in caso di vittoria della lite della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato la quantificazione delle spese processuali dovute dal soccombente, con pagamento a favore dello Stato, segue i criteri ordinari, in misura piena e non dimidiata. L’istituto della rifusione delle spese è concettualmente estraneo alla logica propria dell’obbligazione tributaria; in caso contrario, peraltro, si garantirebbe un ingiustificato vantaggio patrimoniale al soccombente solo perché la controparte rientra fra gli indigenti, giungendosi, inoltre, al paradosso per cui mentre l’abbattimento della metà del compenso spettante al difensore della parte che fruisce del beneficio non costituisce un prelievo tributario nei confronti del difensore della parte non abbiente che la subisce, diverrebbe tale per la controparte soccombente. Quest’ultima, invece, è condannata secondo gli ordinari criteri di liquidazione delle spese e non subisce alcuna reale decurtazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46117","numero_massima_precedente":"46115","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"113","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"trasfuso","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2002-05-30;113~art133"},{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"30/05/2002","data_nir":"2002-05-30","numero":"115","articolo":"133","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica:2002-05-30;115~art133"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46117","titoletto":"Patrocinio a spese dello Stato - In genere - Istituto che attua il principio di uguaglianza sostanziale e il diritto di difesa - Necessità di contenimento della spesa pubblica - Conseguente abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali. (Classif. 175001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLo Stato si fa carico, anche attraverso la fiscalità generale, dell’onere del patrocinio degli indigenti, attuando così gli artt. 3, secondo comma, e 24, terzo comma, Cost., secondo un criterio di sostenibilità che prevede, al fine di contenere la spesa pubblica, un abbattimento dei compensi per le relative prestazioni professionali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 10/2022 - mass. 44484; S. 157/2021 - mass. 44113; S. 35/2019 - mass. 41862\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46116","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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