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Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella versione originaria e come modificato dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, nel procedimento vertente tra Generali Italia spa e l\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia, con ordinanza del 27 maggio 2022, iscritta al n. 74 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti l\u0026#8217;atto di costituzione di Generali Italia spa, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di Banca Carige spa \u0026#8211; Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 4 aprile 2023 la Giudice relatrice Daria de Pretis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato Roberto Tieghi per Banca Carige spa \u0026#8211; Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, l\u0026#8217;avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Nicola Mazza per Generali Italia spa;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 27 maggio 2022, iscritta al n. 74 reg. ord. 2022, la Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, ha sollevato distinte questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle seguenti norme: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, come sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; lo stesso art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella versione originaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme censurate violerebbero gli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso da Generali Italia spa avverso il silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione regionale Friuli- Venezia Giulia sull\u0026#8217;istanza di rimborso della somma di euro 75.552.471,23, versata a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES), dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) e di eventuali addizionali, in applicazione di quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente riferisce che:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; Generali Italia spa nel 2013 deteneva n. 19.000 quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia (d\u0026#8217;ora in avanti, anche: Banca);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; a seguito dell\u0026#8217;aumento del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;importo di euro 7.500.000.000 mediante utilizzo delle riserve, autorizzato dall\u0026#8217;art. 4, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, il valore nominale di tali quote \u0026#232; stato determinato in euro 25.000 ciascuna, per un importo complessivo di euro 475.000.000;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, ha previsto che, a partire dall\u0026#8217;esercizio in corso al 30 novembre 2013, i partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia iscrivano a bilancio le quote di nuova emissione nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie destinate alla negoziazione ai medesimi valori, ferma l\u0026#8217;applicazione dei principi contabili internazionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; in seguito, l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, al fine di attribuire alla rivalutazione delle quote rilievo fiscale, avrebbe \u0026#171;imposto un riallineamento obbligatorio del valore fiscale al valore contabile-civilistico\u0026#187;, prevedendo che ai maggiori valori \u0026#8211; iscritti dai partecipanti nel bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2013 per effetto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito \u0026#8211; fosse applicata un\u0026#8217;imposta sostitutiva dell\u0026#8217;IRES, dell\u0026#8217;IRAP e di eventuali addizionali pari, nella versione originaria della norma, al 12 per cento, da versare in tre rate di uguale importo; successivamente, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, l\u0026#8217;imposta \u0026#232; stata fissata nel 26 per cento del valore nominale delle quote al netto del precedente valore fiscalmente riconosciuto e ne \u0026#232; stato previsto il versamento in unica soluzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; Generali Italia spa, dopo avere imputato a conto economico una plusvalenza di euro 290.586.428 \u0026#8211; derivante dalla differenza tra il valore nominale delle quote di nuova emissione e il valore fiscale anteriormente riconosciuto \u0026#8211;, ha versato il 16 giugno 2014 euro 75.552.471,23, corrispondente al 26 per cento della plusvalenza, e ne ha poi chiesto il rimborso all\u0026#8217;Agenzia delle entrate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; contro il silenzio-rifiuto su tale istanza, la societ\u0026#224; ha proposto ricorso, con cui ha chiesto la condanna dell\u0026#8217;amministrazione finanziaria al rimborso dell\u0026#8217;imposta sostitutiva versata, sollevando in particolare eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle norme che l\u0026#8217;hanno istituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Sulla rilevanza, il rimettente osserva che il giudizio a quo non pu\u0026#242; essere definito senza fare applicazione del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge di stabilit\u0026#224; 2014, quest\u0026#8217;ultimo sia nel testo sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito (che ha elevato l\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;imposta al 26 per cento ed eliminato il pagamento rateizzato), sia nel testo originario (che prevedeva l\u0026#8217;aliquota del 12 per cento e il pagamento rateale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242;, in particolare, sull\u0026#8217;assunto che l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;caducazione dell\u0026#8217;art. 4, co. 12, DL 66/2014, verso cui il [...] ricorso muove, potendo dare luogo alla r[e]viviscenza del co. 148, dell\u0026#8217;art. 1, L. 147/2013 nel testo originale, rende[rebbe] necessario chiarire come anche la norma sostituita sia in contrasto con la Costituzione\u0026#187;. Norma che sarebbe a sua volta, anche nel testo originario \u0026#8211; che pure prevedeva un\u0026#8217;aliquota inferiore e pi\u0026#249; favorevoli modalit\u0026#224; di pagamento \u0026#8211; costituzionalmente illegittima per vizi analoghi a quelli che inficiano l\u0026#8217;imposta nella sua configurazione finale, che si limita ad \u0026#171;acui[re] e incrementa[re] i punti di contrasto ed inconciliabilit\u0026#224; con la fonte sovraordinata\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Sulla non manifesta infondatezza, il giudice a quo, dopo avere ricostruito il quadro normativo, dubita che le norme censurate violino, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 53 Cost., per mancanza dell\u0026#8217;elemento della \u0026#171;capacit\u0026#224; contributiva effettiva\u0026#187;. Nel caso di specie non ricorrerebbe infatti \u0026#171;materiale apprendimento della ricchezza\u0026#187;, che, solo, potrebbe essere \u0026#171;oggetto di incisione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI maggiori valori soggetti all\u0026#8217;imposta sostitutiva deriverebbero, inoltre, da un aumento del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia realizzato \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;utilizzo di riserve statutarie costituite da utili gi\u0026#224; tassati presso la stessa Banca d\u0026#8217;Italia, come emerge dai bilanci di tale istituto, che nel 2013, ad esempio, ha versato imposte pari a oltre il 35 per cento degli utili lordi. L\u0026#8217;imposta sostitutiva censurata realizzerebbe pertanto una \u0026#171;doppia tassazione della medesima ricchezza\u0026#187;, una prima volta degli utili prodotti dalla Banca d\u0026#8217;Italia, e una seconda volta assoggettando i partecipanti al suo capitale a una nuova imposta sui maggiori valori nominali delle loro partecipazioni. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eVerrebbe cos\u0026#236; \u0026#171;spezzato il rapporto di razionalit\u0026#224; e coerenza sistematica che deve sussistere tra imposizione (anche sostitutiva) e capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187; e si sottoporrebbero i detentori di partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia a una \u0026#171;inaccettabile svantaggiosa discriminazione\u0026#187;, sottraendo loro \u0026#171;una ricchezza che l\u0026#8217;erario ha gi\u0026#224; inciso\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; La norma si porrebbe in contrasto con i principi di eguaglianza e di ragionevolezza sanciti all\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u0026#171;obbligo di riclassificazione solo fiscale\u0026#187; delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia nel comparto, non corrispondente alle loro caratteristiche, delle \u0026#171;attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione\u0026#187; (cosiddetto \u0026#8220;portafoglio di trading\u0026#8221;) determinerebbe l\u0026#8217;ingiustificato assoggettamento di tali partecipazioni a un regime fiscale deteriore rispetto a quello delle partecipazioni non detenute per la negoziazione, \u0026#171;sfavorendone l\u0026#8217;acquisto e la detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ricorda che, in base a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 87 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante \u0026#171;Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi\u0026#187;, le partecipazioni non detenute per la negoziazione beneficiano del regime di esenzione nella misura del 95 per cento delle plusvalenze realizzate (cosiddetta \u0026#8220;participation exemption\u0026#8221; o \u0026#8220;PEX\u0026#8221;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imposta sostitutiva censurata comporterebbe dunque \u0026#171;un aggravio e non un risparmio d\u0026#8217;imposta\u0026#187; a carico dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, che sarebbero \u0026#171;chiamati a contribuire in misura di gran lunga maggiore\u0026#187; rispetto agli altri contribuenti detentori di partecipazioni societarie iscritte tra le \u0026#171;immobilizzazioni finanziarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; Sarebbe violato anche l\u0026#8217;art. 41 Cost., per grave lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente ripropone sul punto considerazioni gi\u0026#224; svolte, osservando che sarebbe \u0026#171;sottoposta a tassazione immediata, ad aliquota appena inferiore a quella piena, una ricchezza che, secondo le regole applicabili alla generalit\u0026#224; dei contribuenti e necessarie al corretto funzionamento dei principi su cui poggia l\u0026#8217;ordinamento tributario, sarebbe rilevata solo al (suo) realizzo effettivo e nella limitata misura del 5%\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.6.\u0026#8211; Sarebbe violato, inoltre, il principio del legittimo affidamento nella certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, in relazione al quale il rimettente invoca gli artt. 3, 41 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRileverebbero in tale senso, sia la \u0026#171;forzosa esclusione\u0026#187; dal regime fiscale PEX di una ricchezza, pari al maggior valore delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, \u0026#171;insorta/maturata\u0026#187; prima dell\u0026#8217;introduzione del \u0026#171;censurato intervento normativo\u0026#187;; sia la \u0026#171;immotivata ridefinizione sostanziale\u0026#187; dell\u0026#8217;imposta sostitutiva a opera dell\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, che ha innalzato l\u0026#8217;aliquota dal 12 al 26 per cento e ha eliminato la rateazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u0026#171;disattivazione\u0026#187; della PEX avrebbe comportato la \u0026#171;inaspettata introduzione di un trattamento fiscale deleterio, del tutto inverso e irrispettoso del regime che l\u0026#8217;ordinamento aveva razionalmente stabilito per l\u0026#8217;incremento di valore conseguito sino al 31.12.2013 dalle partecipazioni\u0026#187; in esame. L\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento legislativo risulterebbe evidente considerando l\u0026#8217;irrazionale diversit\u0026#224; di trattamento fra il partecipante al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia che avesse realizzato la plusvalenza entro il 31 dicembre 2013, potendo cos\u0026#236; beneficiare della PEX, e quello che, avendo conservato la partecipazione per realizzare la medesima ricchezza successivamente, \u0026#232; per ci\u0026#242; solo gravato da un\u0026#8217;imposizione del 26 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa tutela del legittimo affidamento del contribuente a vedersi applicato il regime fiscale originario si desumerebbe da quanto previsto all\u0026#8217;art. 4 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 8 giugno 2011, recante \u0026#171;Disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali, di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002, adottati con regolamento UE entrato in vigore nel periodo compreso tra il 1\u0026#176; gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010, e le regole di determinazione della base imponibile dell\u0026#8217;IRES e dell\u0026#8217;IRAP, previste dall\u0026#8217;articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38\u0026#187;, che, nel disciplinare la riclassificazione degli strumenti finanziari per i soggetti che redigono i propri bilanci in conformit\u0026#224; ai principi contabili internazionali (cosiddetti \u0026#8220;IAS adopters\u0026#8221;), stabilisce che tali riclassificazioni, pur potendo comportare il passaggio da un regime (PEX) a un altro (tassazione ordinaria), attribuiscono rilievo fiscale alle plusvalenze secondo la disciplina fiscale applicabile allo strumento finanziario prima della riclassificazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.7.\u0026#8211; Infine, il giudice a quo lamenta la violazione del principio di \u0026#171;inviolabilit\u0026#224;\u0026#187; della propriet\u0026#224; privata, sancito all\u0026#8217;art. 42 Cost., per il \u0026#171;sostanziale effetto ablatorio\u0026#187; prodotto dalle norme censurate attraverso \u0026#171;una mera spoliazione patrimoniale\u0026#187;. Questo sarebbe il loro scopo, non di incidere su una nuova ricchezza (cio\u0026#232; una ricchezza \u0026#171;non gi\u0026#224; rilevata ai fini dell\u0026#8217;imposizione\u0026#187;), ma di acquisire all\u0026#8217;erario, per far fronte a indefinite esigenze finanziarie dello Stato, parte del patrimonio dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia alla data del 31 dicembre 2013.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto depositato il 16 luglio 2022 si \u0026#232; costituita in giudizio Generali Italia spa, parte del giudizio a quo, che ha concluso per l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; La parte riassume i termini della vicenda oggetto del giudizio a quo e ricostruisce diffusamente il regime contabile e fiscale a essa applicabile, in quanto impresa assicurativa che, non essendo tenuta ex lege all\u0026#8217;adozione dei principi contabili internazionali, redige i bilanci secondo i principi contabili nazionali (cosiddetti \u0026#8220;OIC\u0026#8221;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDopo aver precisato che la Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#232; soggetta a IRES e IRAP, Generali Italia spa si sofferma sui temi: dell\u0026#8217;irrilevanza dei plusvalori non realizzati, dei regimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio e della immodificabilit\u0026#224; del regime fiscale a seguito delle riclassificazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa regola dell\u0026#8217;\u0026#171;[i]rrilevanza dei plusvalori non realizzati\u0026#187;, applicabile ai cosiddetti \u0026#8220;OIC adopters\u0026#8221;, si ricaverebbe dagli artt. 85, 86 e 87 t.u. imposte redditi, che disciplinano le sorti fiscali delle partecipazioni detenute, sia durevolmente che per la negoziazione, dai soggetti IRES. Essa consisterebbe nella irrilevanza fiscale delle plusvalenze iscritte (quindi di tipo esclusivamente valutativo) e non ancora realizzate, collegandosi \u0026#171;al principio generale del \u0026#8220;possesso\u0026#8221; del reddito, ossia di rilevanza della ricchezza in sede di sua effettiva apprensione da parte del contribuente\u0026#187;. Un\u0026#8217;eccezione alla regola sarebbe rappresentata dalla rivalutazione opzionale dei beni d\u0026#8217;impresa avente rilievo fiscale, accordata in alcuni casi dal legislatore dietro pagamento di un\u0026#8217;imposta sostitutiva ad aliquota ridotta rispetto all\u0026#8217;ordinaria; la razionalit\u0026#224; di tale particolare istituto, peraltro, riposerebbe sul carattere facoltativo della rivalutazione fiscale, affidata alla libera scelta del contribuente di sottoporsi a un\u0026#8217;imposta sostitutiva nonostante manchi, senza la realizzazione di plusvalenze, una base imponibile cui applicare l\u0026#8217;imposta sostituita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI \u0026#171;[r]egimi fiscali dipendenti dalle classificazioni di bilancio\u0026#187; si \u0026#8220;biforcherebbero\u0026#8221; nel modo seguente: \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; le partecipazioni iscritte come destinate alla negoziazione (non immobilizzate) o iscritte tra le immobilizzazioni, ma non aventi i \u0026#171;requisiti di accesso\u0026#187; alla PEX, sarebbero soggette al regime della tassazione piena in caso di \u0026#8220;realizzo\u0026#8221;, considerando il differenziale positivo come un ricavo (per le prime: art. 85, comma 1, lettera c, t.u. imposte redditi) o come una plusvalenza patrimoniale (corrispettivo meno valore fiscale) che concorre alla formazione del reddito (per le seconde: art. 86 t.u. imposte redditi);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; le partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni e aventi i \u0026#171;requisiti di accesso\u0026#187; alla PEX sarebbero invece soggette al regime di esenzione delle plusvalenze realizzate nei limiti del 95 per cento (art. 87 t.u. imposte redditi). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa razionalit\u0026#224; intrinseca e il carattere necessario del sistema \u0026#8211; e di conseguenza la irragionevolezza e arbitrariet\u0026#224; di interventi legislativi che, come quello censurato, ne disattivano il funzionamento \u0026#8211; si coglierebbero considerando che il regime di esenzione deriva dall\u0026#8217;esigenza di evitare la doppia tassazione della medesima ricchezza, in quanto il plusvalore realizzato in occasione della cessione di una partecipazione \u0026#232; costituito da utili che, gi\u0026#224; conseguiti o conseguibili in futuro dalla partecipata, hanno scontato o sconteranno in via definitiva le imposte presso il soggetto che li ha prodotti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;IRAP, la plusvalenza in questione, anche se iscritta nel conto economico tra i proventi, per effetto della classificazione nel portafoglio di trading imposta dalla normativa censurata, non avrebbe comunque concorso alla formazione della relativa base imponibile, essendo inserita in una voce dello stesso conto economico diversa da quelle che rilevano ai fini IRAP, ai sensi dell\u0026#8217;art. 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell\u0026#8217;Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonch\u0026#233; riordino della disciplina dei tributi locali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn base alla regola dell\u0026#8217;\u0026#171;[i]mmodificabilit\u0026#224; del regime fiscale a seguito delle riclassificazioni\u0026#187; \u0026#8211; funzionale al corretto funzionamento del sistema di tassazione, in quanto diretta a impedire decisioni arbitrarie del contribuente sul trattamento applicabile \u0026#8211; le eventuali riclassificazioni delle partecipazioni, operate nel bilancio dopo l\u0026#8217;ingresso in un determinato regime fiscale, non sarebbero idonee a modificare tale regime. In applicazione di tale regola, l\u0026#8217;art. 87 t.u. imposte redditi cristallizza nel regime PEX le partecipazioni iscritte nel primo bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie, anche se successivamente riclassificate tra quelle destinate alla negoziazione. E d\u0026#8217;altro canto, dipendendo, secondo i principi contabili, la classificazione delle partecipazioni in bilancio dalla loro effettiva e concreta destinazione, una corretta classificazione ha un ruolo decisivo nell\u0026#8217;individuazione del regime fiscale applicabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Generali Italia spa illustra di seguito il contenuto delle disposizioni censurate, richiamando anche l\u0026#8217;interpretazione che ne ha dato l\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; secondo cui la collocazione delle quote di nuova emissione nel portafoglio di trading avrebbe una valenza solo fiscale, indipendente dall\u0026#8217;impostazione di bilancio, e comporterebbe un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello fiscalmente riconosciuto, che l\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;imposta sostituiva provvede a riallineare \u0026#8211; e passa quindi a trattare delle singole questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto alla violazione degli artt. 3, 41 e 53 Cost., la parte aderisce ai motivi di censura esposti dal rimettente con riguardo sia all\u0026#8217;ipotizzata doppia tassazione della medesima ricchezza, sia al carattere discriminatorio del trattamento riservato ai partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia rispetto a quello previsto per gli \u0026#171;omologhi partecipanti al capitale sociale della generalit\u0026#224; degli enti economici e delle societ\u0026#224; commerciali\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA vantaggio di questi ultimi, infatti, non solo \u0026#232; mantenuto il regime PEX, ma \u0026#232; offerto, dalla stessa legge n. 147 del 2013 (ai commi da 140 a 147 dell\u0026#8217;art. 1), un regime opzionale di rivalutazione delle partecipazioni ai fini fiscali, con un\u0026#8217;imposta sostitutiva del 12 per cento da versare in tre rate annuali. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTra le due categorie di partecipazioni non esisterebbero elementi di disomogeneit\u0026#224; idonei a giustificare il diverso trattamento censurato. Il regime PEX \u0026#232; riconosciuto, infatti, dall\u0026#8217;art. 87 t.u. imposte redditi, sulle plusvalenze da \u0026#8220;realizzo\u0026#8221; di ogni partecipazione in enti economici soggetti (come la Banca d\u0026#8217;Italia) a IRES. Inoltre, la detenzione di partecipazioni immobilizzate \u0026#8220;plusvalenti\u0026#8221;, in quanto tale inidonea a rivelare una capacit\u0026#224; contributiva, non costituirebbe un fatto specifico dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl trattamento denunciato dal rimettente sconfinerebbe nell\u0026#8217;arbitrio e nell\u0026#8217;irragionevolezza, apparendo unicamente finalizzato a soddisfare straordinarie esigenze finanziarie dello Stato, a cui si sarebbe dovuto far fronte con il ricorso all\u0026#8217;incremento temporaneo dell\u0026#8217;aliquota IRES o agli acconti d\u0026#8217;imposta, strumenti entrambi rispettosi del principio della \u0026#171;universalit\u0026#224; contributiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNell\u0026#8217;attuare un \u0026#171;prelievo multiplo\u0026#187; sulla medesima ricchezza, le norme censurate violerebbero anche il principio di ragionevolezza intrinseca della legge. Sarebbe manifestamente irragionevole, infatti, incidere pi\u0026#249; volte sugli utili prodotti dalla Banca d\u0026#8217;Italia, in una misura complessiva che finirebbe per essere ampiamente superiore al 50 per cento, a fronte di aliquote ordinarie sulle societ\u0026#224; che si aggirano intorno al 33 per cento (27,5 per cento IRES e 5-6 per cento IRAP).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali ragioni di illegittimit\u0026#224; costituzionale varrebbero anche per l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nel testo originario. L\u0026#8217;unica differenza sostanziale tra i due \u0026#171;complessi normativi\u0026#187; consisterebbe solo nel \u0026#171;pi\u0026#249; elevato grado di iniquit\u0026#224;\u0026#187; dell\u0026#8217;assetto definitivo, che prevede un\u0026#8217;aliquota aumentata al 26 per cento e termini di pagamento inferiori a sessanta giorni, sotto quest\u0026#8217;ultimo profilo in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Anche per quanto riguarda la violazione dei principi del legittimo affidamento e della tutela della propriet\u0026#224; privata (artt. 3, 41 e 42 Cost.), Generali Italia spa aderisce alle ragioni esposte dal rimettente, riproponendone e sviluppandone le argomentazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSulla lamentata retroattivit\u0026#224;, in particolare, \u0026#232; censurato l\u0026#8217;improvviso mutamento dell\u0026#8217;aliquota dal 12 al 26 per cento, attuato dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, in relazione a \u0026#171;un imponibile gi\u0026#224; insorto\u0026#187; e in spregio al principio che esige la conoscenza anticipata da parte del contribuente dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione. Sarebbe stata cos\u0026#236; \u0026#171;frustrata\u0026#187; la prudenziale condotta di Generali Italia spa, che aveva accantonato, nel bilancio al 31 dicembre 2013, le risorse necessarie ad assolvere all\u0026#8217;imposta sostitutiva nella misura del 12 per cento in tre rate annuali, e messa in crisi la programmazione delle uscite di cassa, necessaria per un\u0026#8217;equilibrata gestione delle attivit\u0026#224; della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno delle sue censure, la parte richiama di nuovo l\u0026#8217;art. 3 della legge n. 212 del 2000, secondo il cui comma 1 \u0026#171;le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Con atto depositato il 19 luglio 2022 \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Dopo avere ricostruito il quadro normativo, mettendo in evidenza le finalit\u0026#224; della riforma dell\u0026#8217;assetto partecipativo al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, e avere illustrato l\u0026#8217;evoluzione del regime fiscale delle partecipazioni in esame, la difesa erariale si sofferma sui caratteri del tutto peculiari di tali partecipazioni. Peculiarit\u0026#224; che non consentirebbero di assumere gli istituti fiscali richiamati dal rimettente, e segnatamente la PEX, a parametri di riferimento nel presente giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, se non altro perch\u0026#233;, per effetto della classificazione fiscale delle quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia come titoli non immobilizzati disposta dall\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, il regime a essi applicabile sarebbe quello di tassazione ordinaria dei ricavi, e non quello di esenzione delle plusvalenze da \u0026#8220;realizzo\u0026#8221; di partecipazioni immobilizzate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe censure muoverebbero dall\u0026#8217;erroneo presupposto che la Banca d\u0026#8217;Italia sia una normale societ\u0026#224; di capitali e che la posizione dei partecipanti al suo capitale sia assimilabile a quella dei soci di diritto comune, anche sotto il profilo del regime fiscale applicabile. Mentre si sarebbe qui in presenza di particolari quote di partecipazione (non riconducibili alle categorie delle azioni, delle obbligazioni o di altri strumenti finanziari), di cui l\u0026#8217;intervento legislativo \u0026#8211; pur senza risolvere i dubbi sulla loro effettiva natura giuridica \u0026#8211; innova il regime fiscale, modificando i diritti dei partecipanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura sottolinea che le quote di nuova emissione, da iscrivere ex novo in bilancio ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, sarebbero state acquisite in sostituzione delle precedenti e non per effetto di un comune aumento gratuito di capitale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche i poteri dei soci delle societ\u0026#224; di capitali e quelli dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia sarebbero radicalmente diversi, come emergerebbe dal confronto, su cui l\u0026#8217;interveniente si diffonde, tra le norme civilistiche e quelle che regolano la struttura della Banca d\u0026#8217;Italia, con particolare riferimento all\u0026#8217;atto costitutivo, allo statuto, all\u0026#8217;oggetto sociale, all\u0026#8217;estinzione della societ\u0026#224;, al rischio d\u0026#8217;impresa e ai poteri dei soci in sede di approvazione del bilancio e di ripartizione degli utili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA fronte di tali profonde differenze, secondo l\u0026#8217;Avvocatura non \u0026#232; corretto ricondurre le vicende relative al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia (ente pubblico a struttura partecipativa) allo schema ordinario del rapporto tra soci e societ\u0026#224; di capitali, e pretendere che le relative partecipazioni siano assoggettate al trattamento fiscale delle ordinarie partecipazioni societarie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe decisiva, in particolare, la considerazione che gli utili della Banca d\u0026#8217;Italia, con i quali sono alimentate le riserve nel rispetto delle previsioni statutarie, traggono origine dall\u0026#8217;esercizio delle attivit\u0026#224; di interesse pubblico svolte dalla Banca in base alla legge e in regime di esclusivit\u0026#224;. La peculiare natura degli utili e la loro stretta connessione con le funzioni pubblicistiche della Banca d\u0026#8217;Italia giustificherebbero il riconoscimento al legislatore di un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella definizione del loro regime fiscale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel legittimo esercizio di tale discrezionalit\u0026#224;, il legislatore avrebbe dunque assimilato il regime fiscale delle quote di partecipazione alla Banca d\u0026#8217;Italia, emesse a seguito di un aumento di capitale realizzato con l\u0026#8217;utilizzo di riserve che partecipano della stessa natura degli utili, a quello dei titoli iscritti nel portafoglio di trading. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sottrazione delle quote al regime PEX non sarebbe irragionevole, tenuto conto che tale regime, sia pure diretto a evitare la doppia tassazione, non si applica indistintamente a tutte le partecipazioni, ma solo a quelle che presuppongono un legame tra il socio e la societ\u0026#224; tale da far ritenere che il primo abbia investito nella seconda per ritrarne redditi assumendosi il rischio d\u0026#8217;impresa. Ci\u0026#242; che si desumerebbe da alcuni dei requisiti richiesti dall\u0026#8217;art. 87 t.u. imposte redditi, quali l\u0026#8217;ininterrotto possesso delle partecipazioni per almeno dodici mesi prima della cessione e la loro iscrizione nel primo bilancio tra le immobilizzazioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste conclusioni sarebbero confermate dalla ratio dell\u0026#8217;esenzione delle plusvalenze che ispira la PEX, che \u0026#232; quella di consentire i riassetti delle partecipazioni di gruppi societari e di holding, resi cos\u0026#236; liberi di gestire i propri portafogli senza generare carichi fiscali. Finalit\u0026#224;, questa, non rilevante nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;imposta sostitutiva in esame non appare comunque, secondo l\u0026#8217;interveniente, priva di collegamenti con un presupposto economico, onde non violerebbe il principio della capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa genesi dell\u0026#8217;imposta sarebbe connessa alla riforma dei criteri di remunerazione delle quote di partecipazione alla Banca d\u0026#8217;Italia e al loro nuovo regime di circolazione, ora tendenzialmente libero. Le quote stesse, come visto, sono iscritte nei bilanci dei partecipanti come nuovi titoli, il cui maggior valore comporta per la ricorrente nel giudizio a quo l\u0026#8217;iscrizione a conto economico di un utile da \u0026#8220;realizzo\u0026#8221; pari a circa 290 milioni di euro, idoneo a concorrere a determinare l\u0026#8217;utile di esercizio distribuibile ai soci. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDai maggiori valori iscritti a bilancio emergerebbe perci\u0026#242; un indice di capacit\u0026#224; contributiva a cui commisurare il carico d\u0026#8217;imposta. La soluzione sarebbe in linea con il costante orientamento di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore in relazione alle varie finalit\u0026#224; cui, di volta in volta, si ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale consente, sia pure con il limite della non arbitrariet\u0026#224;, di determinare i singoli fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa erariale ricorda altres\u0026#236; che, sempre secondo la costante giurisprudenza costituzionale, il legislatore, nell\u0026#8217;assumere un determinato presupposto economicamente valutabile quale indice di nuova capacit\u0026#224; contributiva in riferimento solo a determinati soggetti, deve considerare l\u0026#8217;insieme degli interventi legislativi che hanno complessivamente accompagnato quello censurato (\u0026#232; citata la sentenza n. 288 del 2019, relativa all\u0026#8217;addizionale IRES disposta a carico delle imprese bancarie e assicurative dall\u0026#8217;art. 2, comma 2, dello stesso d.l. n. 133 del 2013, come convertito).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di istituire un\u0026#8217;imposta sostitutiva dell\u0026#8217;IRES, dell\u0026#8217;IRAP e di eventuali addizionali, con la conseguente \u0026#8220;disattivazione\u0026#8221; della PEX, non sarebbe dunque preclusa a priori, potendo trovare giustificazione nel quadro di scelte \u0026#8220;compensative\u0026#8221; operate non irragionevolmente dal legislatore. Scelte individuabili, come visto, per un verso nel mutamento dei diritti economici dei partecipanti, prima limitati a una quota irrisoria degli utili e a un importo aggiuntivo commisurato ai frutti delle riserve, comunque destinati in gran parte ad alimentare le riserve stesse; per altro verso, nella creazione di un mercato delle quote, attraverso l\u0026#8217;ampliamento della platea dei potenziali acquirenti e la riduzione della concentrazione delle quote in capo a pochi partecipanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi dovrebbe inoltre considerare che l\u0026#8217;aumento di capitale \u0026#232; stato eseguito con l\u0026#8217;utilizzo di riserve che non sono nella disponibilit\u0026#224; dei partecipanti. Non irragionevolmente, dunque, il legislatore avrebbe escluso la PEX e previsto un\u0026#8217;imposta sostitutiva straordinaria, \u0026#171;in contropartita dell\u0026#8217;aumento, egualmente straordinario, del capitale della Banca, realizzato con l\u0026#8217;impiego di riserve accumulate con utili netti su cui i partecipanti non avrebbero potuto vantare diritti economici\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn altri termini, l\u0026#8217;aumento di capitale avrebbe rappresentato un modo per far transitare le riserve nel capitale e da l\u0026#236;, in termini economici, nella sfera dei partecipanti. Tale esito giustificherebbe il trattamento fiscale prescelto, tenuto conto delle \u0026#171;innegabili ripercussioni in termini di maggiore solidit\u0026#224; patrimoniale dei soggetti che di tale istituto detengono le quote, ci\u0026#242; comportando un miglioramento del loro rating nei confronti degli investitori, nazionali ed esteri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;aumento di capitale, e il conseguente aumento di valore delle singole quote, avrebbe utilizzato una ricchezza che, per quanto preesistente e gi\u0026#224; tassata presso la Banca d\u0026#8217;Italia, non si potrebbe ritenere gi\u0026#224; esistente in capo ai partecipanti neppure in termini economici, a differenza delle riserve costituite nei bilanci delle societ\u0026#224; commerciali, che possono sempre essere distribuite ai soci. Ci\u0026#242;, sotto il profilo sostanziale, escluderebbe la violazione del divieto di doppia imposizione lamentata dal rimettente. Tale divieto, peraltro, esprimerebbe un mero \u0026#171;valore orientativo\u0026#187;, rilevante soltanto nell\u0026#8217;ambito del reddito d\u0026#8217;impresa e anche in tale ambito non in tutte le fattispecie, come dimostra l\u0026#8217;ipotesi della doppia tassazione dei dividendi percepiti dai soggetti IAS adopters su titoli detenuti in un portafoglio non immobilizzato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le stesse considerazioni varrebbero a escludere anche la violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. La peculiare natura dell\u0026#8217;investimento in quote di capitale della Banca d\u0026#8217;Italia potrebbe giustificare un trattamento fiscale che non lede, per il solo fatto di essere differenziato, la libert\u0026#224; di iniziativa economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla pretesa violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., il lamentato effetto ablatorio della propriet\u0026#224; privata dovrebbe parimenti essere escluso, una volta riconosciuto legittimo l\u0026#8217;esercizio della discrezionalit\u0026#224; legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Quanto alla lesione del legittimo affidamento, l\u0026#8217;Avvocatura ritiene che le norme censurate non siano retroattive, giacch\u0026#233;, pur applicandosi a presupposti d\u0026#8217;imposta sorti prima della loro entrata in vigore, nell\u0026#8217;anno 2013, sarebbero state introdotte in epoca anteriore sia al \u0026#171;momento di liquidazione dell\u0026#8217;imposta\u0026#187; (da identificare con quello di presentazione della dichiarazione dei redditi: 30 settembre 2014), sia alla data fissata per il suo versamento (16 giugno 2014), dunque in pendenza del rapporto tributario, senza che dunque si possa ritenere che si sia formato un legittimo affidamento in capo al contribuente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ogni caso, nemmeno un\u0026#8217;eventuale retroattivit\u0026#224; \u0026#8211; comunque non preclusa alle leggi tributarie \u0026#8211; avrebbe determinato una lesione della capacit\u0026#224; contributiva, non essendosi spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacit\u0026#224; stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La difesa erariale si sofferma infine sulle \u0026#171;ripercussioni economiche\u0026#187; di un\u0026#8217;eventuale pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale. Le somme versate a titolo di imposta sostitutiva oggetto della richiesta di rimborso ammonterebbero all\u0026#8217;incirca a euro 1.300.000.000. In caso di rimborso resterebbe da versare l\u0026#8217;imposta sulle plusvalenze da \u0026#8220;realizzo\u0026#8221;, con importi notevolmente variabili a seconda che, sulla base della sentenza di questa Corte, sia applicabile o meno il regime PEX.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna pronuncia di accoglimento potrebbe inoltre indirettamente incidere sul trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai partecipanti IAS adopters, come le banche, che non sarebbero pi\u0026#249; soggetti a IRES sull\u0026#8217;intero, ma solo sul cinque per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Nel giudizio \u0026#232; intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa \u0026#8211; Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (di seguito: Banca Carige), societ\u0026#224; incorporante Cassa di Risparmio di Carrara spa, gi\u0026#224; titolare di quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eBanca Carige si afferma legittimata a intervenire per il fatto di avere instaurato un diverso giudizio tributario avente analogo oggetto, al fine di ottenere il rimborso del prelievo della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si controverte in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la interveniente, la completa assimilazione della sua posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a quo, la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, giacch\u0026#233; la definizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale risolverebbe direttamente e immediatamente anche la controversia di cui essa \u0026#232; parte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;interveniente ricostruisce il quadro normativo di riferimento e svolge diffuse considerazioni adesive delle ragioni esposte dal rimettente, aggiungendo, sulla lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost., che l\u0026#8217;incremento dell\u0026#8217;aliquota dal 12 al 26 per cento e l\u0026#8217;eliminazione del pagamento rateale, disposti dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, violerebbero anche l\u0026#8217;art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, in assenza di motivi imperativi di interesse generale idonei a giustificare l\u0026#8217;imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Banca Carige ha depositato il 6 marzo 2023 una memoria illustrativa, nella quale precisa di avere medio tempore proposto appello avverso la sentenza di primo grado di rigetto della sua istanza, e, nel merito, replica alle difese svolte dal Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Anche Generali Italia spa ha depositato, il 14 marzo 2023, una memoria illustrativa, in cui replica alle difese del Presidente del Consiglio dei ministri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQueste non si confronterebbero con il vincolo di coerenza sistematica che limita la discrezionalit\u0026#224; del legislatore. Una volta individuato discrezionalmente il presupposto economico dell\u0026#8217;imposizione e il modello di tassazione della ricchezza, il prelievo dovrebbe comunque essere coerente con tali scelte, e non potrebbe \u0026#171;svantaggiare\u0026#187; i contribuenti che soddisfino tutti i presupposti applicativi del modello di tassazione adottato, pena la violazione dei parametri costituzionali invocati dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl sistema di tassazione della ricchezza prodotta dagli enti commerciali prescelto dal legislatore individuerebbe nel regime di participation exemption dall\u0026#8217;IRES un \u0026#171;portato fondamentale dell\u0026#8217;ordinamento tributario\u0026#187;. Tale regime, pacificamente applicabile, in assenza della novella censurata, anche alle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, prescinderebbe dalla possibile diversa natura degli enti partecipati (purch\u0026#233; essi svolgano, come la Banca d\u0026#8217;Italia, attivit\u0026#224; commerciale) e dalle peculiari regole di formazione della loro base imponibile ai fini IRES (che per la Banca d\u0026#8217;Italia sono contenute nell\u0026#8217;art. 114 t.u. imposte redditi) e interesserebbe tutte le partecipazioni di qualsiasi natura detenute durevolmente da soggetti IRES, purch\u0026#233; esse garantiscano una remunerazione derivata esclusivamente dalla partecipazione ai risultati economici dell\u0026#8217;emittente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe dunque di una regola di \u0026#171;imprescindibile razionalit\u0026#224;\u0026#187;, in base alla quale la ricchezza prodotta da un soggetto IRES rappresenta una capacit\u0026#224; economica unitaria anche quando fluisce in capo al partecipante, e su tale flusso unico di capacit\u0026#224; economica non devono gravare pi\u0026#249; livelli impositivi a titolo di IRES. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa PEX costituirebbe pertanto il regime appropriato per le partecipazioni in Banca d\u0026#8217;Italia, n\u0026#233; le peculiarit\u0026#224; descritte dal Presidente del Consiglio dei ministri (attinenti alle funzioni dell\u0026#8217;istituto e ai caratteri dei diritti economici e amministrativi dei partecipanti al capitale) sono idonee a giustificare una distinzione tra la vasta schiera di enti partecipati (soggetti a IRES) e l\u0026#8217;altrettanto ampia gamma di strumenti partecipativi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;argomento dell\u0026#8217;assenza di un \u0026#171;rischio d\u0026#8217;impresa\u0026#187; da parte dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, la parte osserva che il regime PEX non sarebbe un \u0026#171;premio\u0026#187; per chi rischia, ma un istituto confacente alle variegate ipotesi in cui il reddito, che ha gi\u0026#224; \u0026#171;scontato\u0026#187; l\u0026#8217;IRES, \u0026#171;venga nuovamente ad esprimersi sul partecipante (di lungo corso)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl trattamento delle partecipazioni in esame come destinate al trading, con esclusione della PEX \u0026#8211; e la doppia tassazione della stessa ricchezza \u0026#8211;, non sarebbe giustificato dalle modifiche statutarie introdotte a seguito della riforma del capitale. Tali modifiche non avrebbero inciso sugli elementi da cui dipende l\u0026#8217;applicazione del regime di esenzione ex art. 87 t.u. imposte redditi, sicch\u0026#233; sarebbe irragionevole sottoporre i partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia a un prelievo straordinario che non colpisce coloro che partecipano ad altri soggetti IRES.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sussisterebbero neppure gli indici di una nuova capacit\u0026#224; contributiva individuati dal Presidente del Consiglio dei ministri. A nulla rileverebbe, infatti, l\u0026#8217;iscrizione della plusvalenza a conto economico tra i ricavi, dovuta alla discontinuit\u0026#224; fra nuove e vecchie partecipazioni, in quanto ai fini fiscali il provento da \u0026#8220;realizzo\u0026#8221; avrebbe dovuto sottostare al regime di esenzione, in assenza delle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;argomento secondo cui l\u0026#8217;aumento di capitale sarebbe stato attuato mediante utilizzo di riserve sulle quali i partecipanti non potevano vantare diritti, la parte osserva che, da un lato, le riserve non apparterrebbero comunque allo Stato, ma al patrimonio della Banca d\u0026#8217;Italia, e che, dall\u0026#8217;altro lato, l\u0026#8217;operazione non avrebbe portato nella sfera economica dei partecipanti alcuna ricchezza ad essi prima non spettante, in quanto \u0026#171;in ogni caso (stante l\u0026#8217;attuale od il vecchio Statuto), i partecipanti non possono apprendere le riserve ne\u0026#180; tanto meno il capitale sociale di Banca d\u0026#8217;Italia\u0026#187;. All\u0026#8217;epoca dei fatti, peraltro, la stessa Banca d\u0026#8217;Italia avrebbe smentito che la riforma comportasse un arricchimento dei partecipanti (\u0026#232; citato il documento intitolato \u0026#171;Conseguenze per la Banca d\u0026#8217;Italia della legge 29 gennaio 2014, n. 5\u0026#187;). Sicch\u0026#233; il miglioramento di un indice patrimoniale non sarebbe espressione di nuova ricchezza, ma si limiterebbe a \u0026#171;rappresentare i valori effettivi della situazione di fatto esistente ante novella\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 74 del 2022), la Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, quest\u0026#8217;ultimo sia come sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sia nella versione originaria, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni sono sorte nel corso di un giudizio promosso da Generali Italia spa contro il silenzio-rifiuto dell\u0026#8217;Agenzia delle entrate \u0026#8211; Direzione regionale Friuli-Venezia Giulia all\u0026#8217;istanza di rimborso della somma versata, a seguito dell\u0026#8217;aumento del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, e per effetto della conseguente rivalutazione delle relative quote, a titolo di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi delle societ\u0026#224; (IRES), dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive (IRAP) e di eventuali addizionali, in base a quanto previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nel testo introdotto dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Sulla rilevanza, il rimettente osserva che il giudizio a quo non potrebbe essere definito senza fare applicazione del combinato disposto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge di stabilit\u0026#224; 2014, quest\u0026#8217;ultimo sia nel testo sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito (che ha elevato l\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;imposta al 26 per cento ed eliminato il pagamento rateizzato), sia nel testo originario (che prevedeva l\u0026#8217;aliquota del 12 per cento e il pagamento rateale). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo riguardo, assume, in particolare, che la previsione dell\u0026#8217;imposta sostitutiva sarebbe costituzionalmente illegittima anche nel testo originario \u0026#8211; per quanto in esso presentasse un\u0026#8217;aliquota inferiore e pi\u0026#249; favorevoli modalit\u0026#224; di pagamento \u0026#8211; per vizi analoghi a quelli che inficiano l\u0026#8217;imposta stessa nella sua configurazione finale, che semplicemente ne acuirebbe e incrementerebbe i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale. Con la conseguenza che l\u0026#8217;eventuale \u0026#171;caducazione dell\u0026#8217;art. 4, co. 12, DL 66/2014, verso cui il [...] ricorso muove, potendo dare luogo alla r[e]viviscenza del co. 148 dell\u0026#8217;art. 1, L. 147/2013 nel testo originale, rende[rebbe] necessario chiarire come anche la norma sostituita sia in contrasto con la Costituzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo ritiene che le norme censurate violino, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 53 Cost., per mancanza dell\u0026#8217;elemento della \u0026#171;capacit\u0026#224; contributiva effettiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon solo, infatti, nessuna capacit\u0026#224; contributiva potrebbe sussistere \u0026#171;in assenza del materiale apprendimento della ricchezza oggetto di incisione\u0026#187;, ma i maggiori valori soggetti all\u0026#8217;imposta sostitutiva deriverebbero da un aumento del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia (di seguito, anche: Banca) realizzato \u0026#8211; ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito \u0026#8211; mediante l\u0026#8217;utilizzo di riserve statutarie costituite da utili gi\u0026#224; tassati presso la stessa Banca, con la conseguenza di una \u0026#171;doppia tassazione della medesima ricchezza\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSarebbe altres\u0026#236; violato l\u0026#8217;art. 3 Cost., per lesione dei principi di eguaglianza e di ragionevolezza, in quanto la \u0026#171;previsione di un obbligo di riclassificazione solo fiscale\u0026#187; delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione determinerebbe l\u0026#8217;ingiustificato assoggettamento di tali partecipazioni a un regime fiscale deteriore rispetto a quello delle partecipazioni finanziarie non detenute per la negoziazione, che beneficiano del regime di esenzione, nei limiti del 95 per cento delle plusvalenze realizzate, previsto dall\u0026#8217;art. 87 t.u. imposte redditi (cosiddetta \u0026#8220;participation exemption\u0026#8221; o \u0026#8220;PEX\u0026#8221;). In conseguenza di ci\u0026#242;, i partecipanti al capitale della Banca sarebbero \u0026#171;chiamati a contribuire in misura di gran lunga maggiore\u0026#187; di quanto non siano gli altri detentori di partecipazioni societarie iscritte tra le \u0026#171;immobilizzazioni finanziarie\u0026#187;, subendo \u0026#171;un trattamento svantaggioso e gravemente discriminatorio rispetto a quello riservato agli omologhi partecipanti al capitale sociale della generalit\u0026#224; degli enti e societ\u0026#224; commerciali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSussisterebbe anche una grave lesione della libert\u0026#224; di iniziativa economica privata garantita dall\u0026#8217;art. 41 Cost., in quanto sarebbe \u0026#171;sottoposta a tassazione immediata, ad aliquota appena inferiore a quella piena, una ricchezza che, secondo le regole applicabili alla generalit\u0026#224; dei contribuenti e necessarie al corretto funzionamento dei principi su cui poggia l\u0026#8217;ordinamento tributario, sarebbe rilevata solo al (suo) realizzo effettivo e nella limitata misura del 5%\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa normativa censurata contrasterebbe ancora con il principio del legittimo affidamento nella certezza dell\u0026#8217;ordinamento giuridico, in relazione al quale il rimettente invoca gli artt. 3, 41 e 53 Cost. Rileverebbero in tal senso:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) la \u0026#171;forzosa esclusione\u0026#187; dal regime PEX di una ricchezza, pari al maggior valore delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, \u0026#171;insorta/maturata\u0026#187; prima dell\u0026#8217;introduzione del \u0026#171;censurato intervento normativo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) la \u0026#171;immotivata ridefinizione sostanziale\u0026#187; dell\u0026#8217;imposta sostitutiva a opera dell\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sotto il profilo del \u0026#171;grave innalzamento dell\u0026#8217;aliquota\u0026#187; dal 12 al 26 per cento e dell\u0026#8217;eliminazione della rateazione triennale, con conseguente produzione di \u0026#171;effetti spregiudicatamente retroattivi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, secondo il giudice a quo sarebbe leso anche il principio di \u0026#171;inviolabilit\u0026#224;\u0026#187; della propriet\u0026#224; privata di cui all\u0026#8217;art. 42 Cost., in quanto le norme censurate causerebbero \u0026#171;un sostanziale effetto ablatorio\u0026#187; attraverso \u0026#171;una mera spoliazione patrimoniale\u0026#187;. Esse non sarebbero dirette a incidere su una nuova ricchezza (cio\u0026#232; una ricchezza \u0026#171;non gi\u0026#224; rilevata ai fini dell\u0026#8217;imposizione\u0026#187;), ma a far acquisire all\u0026#8217;erario parte del patrimonio dei partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia alla data del 31 dicembre 2013, senza riguardo alle esigenze di contemperamento delle indefinite esigenze finanziarie dello Stato con la tutela del patrimonio di tali contribuenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Nel giudizio costituzionale si \u0026#232; costituita Generali Italia spa, argomentando a sostegno della fondatezza delle questioni, ed \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la loro manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; altres\u0026#236; intervenuta ad adiuvandum Banca Carige spa, societ\u0026#224; incorporante Cassa di Risparmio di Carrara spa, gi\u0026#224; titolare di quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, che afferma di essere legittimata a intervenire per avere instaurato un diverso giudizio tributario di analogo oggetto al fine di ottenere il rimborso di un prelievo imposto sulla base delle stesse norme della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si controverte in questa sede.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Prima di affrontare il merito delle questioni, occorre risolvere alcuni profili preliminari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Innanzitutto deve essere confermata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di Banca Carige, per le ragioni esposte nell\u0026#8217;ordinanza emessa all\u0026#8217;udienza del 4 aprile 2023, allegata alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Un secondo profilo attiene alla rilevanza della censura che investe il combinato disposto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella sua versione originaria, ossia anteriore alla sua integrale sostituzione a opera dell\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito. Il rimettente fonda la sua censura sul duplice assunto che l\u0026#8217;eventuale dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione pi\u0026#249; recente farebbe rivivere la disposizione da essa sostituita, e che quest\u0026#8217;ultima \u0026#8211; sebbene preveda un\u0026#8217;aliquota inferiore e pi\u0026#249; favorevoli modalit\u0026#224; di pagamento \u0026#8211; sarebbe comunque a sua volta inficiata nella sostanza dagli stessi vizi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo evoca dunque il tema della reviviscenza delle norme, rispetto al quale questa Corte ha chiarito con giurisprudenza costante che si tratta di fenomeno circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni (ex plurimis, sentenze n. 220 del 2021, n. 10 del 2018 e n. 218 del 2015), di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale (sentenze n. 95 del 2020, n. 148 e n. 23 del 2016 e n. 32 del 2014; ordinanza n. 184 del 2017) e di declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di singole parole di una disposizione (sentenze n. 8 del 2022, n. 106 del 2018 e n. 58 del 2006). A nessuna di queste ipotesi pu\u0026#242; essere tuttavia ricondotto il caso di specie, nel quale l\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione (che neppure sarebbe limitato a singole parole, n\u0026#233; deriverebbe da un vizio procedurale) non produrrebbe l\u0026#8217;effetto di far tornare in vita quella precedente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni aventi per oggetto il combinato disposto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella versione originaria sono dunque inammissibili per difetto di rilevanza, posto che il giudice a quo non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Sempre in via preliminare va dichiarata l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; di alcune delle questioni sollevate per difetto di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.1.\u0026#8211; Non risulta motivata, innanzitutto, la lamentata violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. Il ricorrente assume che sarebbe lesa la libert\u0026#224; di iniziativa economica, in quanto verrebbe \u0026#171;sottoposta a tassazione immediata, ad aliquota appena inferiore a quella piena, una ricchezza che, secondo le regole applicabili alla generalit\u0026#224; dei contribuenti e necessarie al corretto funzionamento dei principi su cui poggia l\u0026#8217;ordinamento tributario, sarebbe rilevata solo al (suo) realizzo effettivo e nella limitata misura del 5%\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento speso, tuttavia, incentrato sul meccanismo della tassazione e sulla sua misura, non d\u0026#224; conto in alcun modo delle ragioni per cui la lamentata immediatezza della tassazione, con un\u0026#8217;aliquota comunque inferiore a quella ordinaria (del 26 a fronte di quella ordinaria del 27,5 per cento), inciderebbe sulla libert\u0026#224; di iniziativa economica. N\u0026#233; tale conseguenza sarebbe, in alcun altro modo, nemmeno implicitamente desumibile dal tenore della censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa questione risulta dunque inammissibile alla luce dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui l\u0026#8217;ordinanza di rimessione deve contenere una \u0026#171;autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato\u0026#187; (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2021 e n. 54 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.2.\u0026#8211; Alle stesse conclusioni si deve pervenire per la censura attinente alla pretesa retroattivit\u0026#224; delle disposizioni contestate, formulata nell\u0026#8217;ambito delle pi\u0026#249; ampie questioni sollevate in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost. in tema di legittimo affidamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice a quo lamenta che le modifiche relative all\u0026#8217;innalzamento dell\u0026#8217;aliquota e alle meno favorevoli modalit\u0026#224; di pagamento dell\u0026#8217;imposta, apportate dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, avrebbero prodotto \u0026#171;effetti spregiudicatamente retroattivi\u0026#187;, ma non chiarisce le ragioni per cui tale supposta retroattivit\u0026#224; della normativa censurata violerebbe i parametri invocati. N\u0026#233;, del resto, stante il principio di autosufficienza dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, \u0026#232; possibile colmare tali lacune facendo ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite (ex plurimis, sentenze n. 237 del 2021 e n. 239 del 2019), e segnatamente alle considerazioni svolte sul tema, nel presente giudizio, da Generali Italia spa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSempre con riguardo alla censura attinente al principio del legittimo affidamento (per la parte residua), l\u0026#8217;invocato parametro dell\u0026#8217;art. 41 Cost. risulta inconferente e comunque di esso non \u0026#232; indicata la pertinenza, sicch\u0026#233; la questione \u0026#232; in parte qua inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito delle restanti censure, \u0026#232; necessario dare innanzitutto brevemente conto del contesto normativo nel quale il d.l. n. 133 del 2013, come convertito, si innesta, introducendo, al Titolo II, composto dagli artt. 4, 5 e 6, una nuova disciplina del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; A partire dalla qualificazione della Banca d\u0026#8217;Italia come istituto di diritto pubblico, operata dall\u0026#8217;art. 20, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante \u0026#171;Disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia\u0026#187; (in precedenza essa aveva lo status di societ\u0026#224; di diritto privato), la struttura del suo capitale, le condizioni della partecipazione ad esso nonch\u0026#233; i diritti di natura patrimoniale e amministrativa dei partecipanti sono disciplinati dalla legge e dallo statuto della Banca stessa, secondo regole derogatorie rispetto al regime ordinario delle societ\u0026#224; di capitali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl valore nominale del capitale della Banca \u0026#8211; rimasto inalterato fino all\u0026#8217;emanazione del d.l. n. 133 del 2013, come convertito \u0026#8211; era fissato in \u0026#171;trecento milioni di lire\u0026#187; (pari a 156.000 euro), suddiviso in \u0026#171;trecentomila quote di mille lire ciascuna\u0026#187; (0,52 euro ciascuna) (art. 20, secondo comma). Era inoltre previsto che, a fini di tutela del pubblico credito e di continuit\u0026#224; di indirizzo dell\u0026#8217;Istituto di emissione, le quote potessero appartenere solo a casse di risparmio, istituti di credito di diritto pubblico e banche di interesse nazionale, nonch\u0026#233; a istituti di previdenza o di assicurazione (art. 20, terzo comma). Lo statuto della Banca stabiliva ancora che la circolazione delle quote non fosse libera, nemmeno tra i soggetti legittimati a detenerle, e che esse potessero essere trasferite solo previo consenso del Consiglio superiore della Banca, su proposta del suo Direttorio, \u0026#171;nel rispetto dell\u0026#8217;autonomia e dell\u0026#8217;indipendenza dell\u0026#8217;Istituto e della equilibrata distribuzione delle quote\u0026#187; (art. 3 dello statuto ante 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eGli artt. 39 e 40 dello statuto prevedevano poi che ai partecipanti potessero essere distribuiti dividendi per un importo fino al 10 per cento del capitale (dunque, per un importo complessivo non superiore a 15.600 euro), oltre a una somma aggiuntiva prelevata dai frutti annualmente percepiti sugli investimenti delle riserve, non superiore al 4 per cento dell\u0026#8217;importo delle riserve medesime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa ricordato infine \u0026#8211; in quanto rilevante per la soluzione della questione \u0026#8211; che la disciplina della Banca d\u0026#8217;Italia assoggetta a limitazioni il diritto di voto dei partecipanti al suo capitale ed esclude che questi ultimi possano influenzare le attivit\u0026#224; istituzionali della Banca, quali la vigilanza bancaria e l\u0026#8217;attuazione della politica monetaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La riforma del 2013 \u0026#8211; qui in esame per il trattamento fiscale riservato al disposto aumento di capitale \u0026#8211; \u0026#232; intervenuta sul descritto quadro normativo, incidendo sull\u0026#8217;assetto partecipativo al capitale della Banca come si era venuto definendo in concreto nel corso del tempo. Un assetto che, per effetto dei processi di concentrazione bancaria verificatisi gi\u0026#224; a partire dagli anni Novanta del Novecento, aveva visto crescere la percentuale detenuta dai gruppi bancari di maggiori dimensioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl legislatore ha cos\u0026#236;, innanzitutto, autorizzato la Banca d\u0026#8217;Italia ad \u0026#171;aumentare il proprio capitale mediante utilizzo delle riserve statutarie all\u0026#8217;importo di euro 7.500.000.000\u0026#187;, prevedendo altres\u0026#236; che \u0026#171;a seguito dell\u0026#8217;aumento il capitale \u0026#232; rappresentato da quote nominative di partecipazione di nuova emissione, di euro 25.000 ciascuna\u0026#187; (art. 4, comma 2). Ha inoltre riconfigurato i diritti patrimoniali, nel senso che \u0026#171;[a]i partecipanti possono essere distribuiti esclusivamente dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 6 per cento del capitale\u0026#187; (art. 4, comma 3). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo di ridurre la concentrazione dei partecipanti al capitale della Banca \u0026#232; stato perseguito attraverso un triplice ordine di misure: l\u0026#8217;ampliamento della platea dei potenziali detentori di partecipazioni, la previsione di un limite massimo di quote detenibili, una facilitazione del trasferimento delle quote. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe quote di partecipazione al capitale possono ora essere detenute da banche aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, da imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia, da fondazioni bancarie, da enti e istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e da fondi pensione (art. 4, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stata notevolmente diluita la base partecipativa, con la previsione che \u0026#171;[c]iascun partecipante non pu\u0026#242; possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 3 per cento\u0026#187;\u0026#187; (limite innalzato al 5 per cento, con effetto dal 1\u0026#176; gennaio 2022, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, commi 715 e 717, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante \u0026#171;Bilancio di previsione dello Stato per l\u0026#8217;anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024\u0026#187;), e che inoltre \u0026#171;[p]er le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca d\u0026#8217;Italia\u0026#187; (art. 4, comma 5). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAl fine di favorire il rispetto di tali limiti, alla Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#232; consentito di acquistare temporaneamente le proprie quote di partecipazione e stipulare contratti aventi ad oggetto le medesime, assicurando trasparenza, parit\u0026#224; di trattamento e salvaguardia del patrimonio della Banca, con riferimento al presumibile valore di realizzo (art. 4, comma 6). Per il periodo in cui le quote restano nella disponibilit\u0026#224; della Banca d\u0026#8217;Italia, \u0026#232; previsto inoltre che il relativo diritto di voto sia sospeso e che i dividendi siano imputati alle riserve statutarie della stessa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma ha cos\u0026#236; creato un mercato secondario delle quote, favorito sia dalla possibilit\u0026#224; di una sollecita ricollocazione attraverso la stessa Banca d\u0026#8217;Italia, sia dalla prevista soppressione della clausola statutaria di gradimento (art. 6, comma 5, lettera d).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; stata poi espressamente abrogata la disposizione (art. 19, comma 10, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante \u0026#171;Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari\u0026#187;) che aveva affidato a un regolamento governativo il compito di ridefinire l\u0026#8217;assetto proprietario della Banca d\u0026#8217;Italia e di stabilire le modalit\u0026#224; di trasferimento delle quote di partecipazione al suo capitale in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti pubblici (art. 6, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le disposizioni censurate disciplinano le conseguenze contabili e fiscali, per i partecipanti, dell\u0026#8217;aumento di capitale della Banca d\u0026#8217;Italia e sono il risultato di una complessa evoluzione legislativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel testo anteriore alla conversione in legge, l\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013 prevedeva che, a partire dall\u0026#8217;esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso, e quindi dall\u0026#8217;esercizio in corso al 30 novembre 2013, \u0026#171;i partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia trasferiscono le quote, ove gi\u0026#224; non incluse, nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori di iscrizione del comparto di provenienza\u0026#187;, aggiungendo che, salvo quanto appena riferito, \u0026#171;restano ferme le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCollegandosi a tale previsione, e mentre era ancora in corso l\u0026#8217;iter di conversione, l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 aveva previsto che \u0026#171;[a]l trasferimento previsto dal comma 6 dell\u0026#8217;articolo 6 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l\u0026#8217;articolo 4 del decreto del Ministro dell\u0026#8217;economia e delle finanze 8 giugno 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica un\u0026#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e di eventuali addizionali, con l\u0026#8217;aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini previsti dal comma 145\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon tali rinvii, il legislatore richiamava l\u0026#8217;aliquota, le modalit\u0026#224; e i termini di versamento dell\u0026#8217;imposta sostitutiva prevista nel regime di rivalutazione facoltativa dei beni d\u0026#8217;impresa ai fini fiscali, disciplinato ai commi da 140 a 147 dello stesso art. 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer parte sua, il comma 145 prevede che \u0026#171;[l]e imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate nel periodo d\u0026#8217;imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima entro il giorno 16 del sesto mese dalla fine del periodo d\u0026#8217;imposta, la seconda entro il giorno 16 del nono mese dalla fine del periodo d\u0026#8217;imposta e la terza entro il giorno 16 del dodicesimo mese dalla fine del periodo d\u0026#8217;imposta\u0026#187;. Modalit\u0026#224; e termini analoghi (tre rate di pari importo da versare entro il 16 giugno, il 16 settembre e il 16 dicembre 2014) valevano pertanto anche per l\u0026#8217;imposta sostitutiva in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa soluzione normativa espressa negli artt. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013 e 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione appena riferita, muoveva dunque dall\u0026#8217;assunto che i destinatari delle partecipazioni derivanti dall\u0026#8217;aumento di capitale della Banca d\u0026#8217;Italia dovessero operare una riclassificazione delle quote che gi\u0026#224; avevano iscritto nei propri bilanci. In particolare, le quote gi\u0026#224; iscritte tra le partecipazioni immobilizzate (id est, nelle \u0026#8220;immobilizzazioni finanziarie\u0026#8221; o in comparti assimilabili, come la categoria available for sale, a seconda dei principi contabili seguiti dai partecipanti, diversi per banche e per assicurazioni) dovevano essere riclassificate come attivit\u0026#224; finanziarie destinate alla negoziazione (cosiddetto \u0026#8220;portafoglio di trading\u0026#8221;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta impostazione aveva manifestato criticit\u0026#224; di varia natura, sul piano contabile e fiscale, cui si \u0026#232; fatto fronte in sede di conversione. L\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013 e` stato cos\u0026#236; riformulato: \u0026#171;[a] partire dall\u0026#8217;esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto [id est, l\u0026#8217;esercizio in corso al 30 novembre 2013], i partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia iscrivono le quote di cui all\u0026#8217;articolo 4, comma 2, nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui all\u0026#8217;articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; questa la versione dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, oggetto di censura da parte del giudice a quo nel suo combinato disposto con il comma 148 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 147 del 2013, il quale a sua volta viene qui in considerazione \u0026#8211; non nella versione originaria, della cui censura si \u0026#232; esclusa la rilevanza (vedi supra, punto 2.2. del Considerato in diritto) \u0026#8211; ma nella sua versione definitiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale ultima versione \u0026#232; frutto dell\u0026#8217;intervento legislativo operato con l\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, che ha sostituito il comma 148 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 147 del 2013 nei termini seguenti: \u0026#171;[a]i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all\u0026#8217;esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell\u0026#8217;articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, si applica un\u0026#8217;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d\u0026#8217;imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L\u0026#8217;imposta e` pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il valore fiscale delle quote si considera riallineato al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d\u0026#8217;imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Se il valore iscritto in bilancio e` minore del valore nominale, quest\u0026#8217;ultimo valore rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d\u0026#8217;imposta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto alla versione precedente i profili di novit\u0026#224; possono essere cos\u0026#236; sintetizzati: a) l\u0026#8217;aliquota dell\u0026#8217;imposta sostitutiva \u0026#232; aumentata dal 12 al 26 per cento; b) il suo versamento deve avvenire in unica soluzione (entro il 16 giugno 2014) e non pi\u0026#249; in tre rate; c) \u0026#232; scomparso il riferimento all\u0026#8217;art. 4 del d.m. 8 giugno 2021; d) l\u0026#8217;imposta sostitutiva \u0026#232; dovuta, a partire dal periodo d\u0026#8217;imposta 2014, sul valore nominale delle quote di nuova emissione (25.000 euro ciascuna), al netto del precedente valore fiscale riconosciuto, a prescindere dal valore effettivamente iscritto a bilancio, se minore del primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ripercorso l\u0026#8217;iter della sua formazione, l\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, va interpretato \u0026#8211; in linea con la tesi sostenuta dall\u0026#8217;Agenzia delle entrate nella circolare n. 4/E del 24 febbraio 2014 (Rivalutazione quote di partecipazione al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#8211; Articolo 6, comma 6, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133 e articolo 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147) e fatta sostanzialmente propria dal rimettente \u0026#8211; nel senso che la collocazione delle quote di nuova emissione nel portafoglio di trading in esso prevista ha una valenza solo fiscale, indipendente dall\u0026#8217;impostazione di bilancio, e dunque a prescindere da valutazioni di carattere contabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa un punto di vista esclusivamente fiscale, la disciplina inquadra le quote di partecipazione al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione e determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione e quello fiscalmente riconosciuto. La stessa disciplina prevede inoltre che la differenza tra i due valori venga \u0026#8220;riallineata\u0026#8221; con l\u0026#8217;applicazione di un\u0026#8217;imposta sostitutiva, caratterizzata da un\u0026#8217;aliquota inferiore, anche se di poco, a quella applicabile in caso di tassazione ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre precisare, a questo proposito, che l\u0026#8217;istituzione dell\u0026#8217;imposta sostitutiva comporta la radicale inapplicabilit\u0026#224; all\u0026#8217;aumento di valore delle quote di capitale della Banca d\u0026#8217;Italia del regime PEX, previsto dal citato art. 87 t.u. imposte redditi. In base ad esso sono esentate dall\u0026#8217;imposta sul reddito nella misura del 95 per cento le plusvalenze determinate dal realizzo di \u0026#171;azioni o quote di partecipazioni\u0026#187;, quando ricorrano alcune condizioni che garantiscono la natura non speculativa dell\u0026#8217;operazione. Se tali condizioni non ricorrono, all\u0026#8217;intera plusvalenza realizzata \u0026#8211; pari alla differenza tra il corrispettivo conseguito e il costo fiscale riconosciuto \u0026#8211; si continua invece ad applicare il regime di tassazione ordinaria stabilito dall\u0026#8217;art. 86 t.u. imposte redditi. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa (parziale) esenzione assicura alle plusvalenze realizzate un trattamento fiscale simmetrico a quello dei dividendi, che non concorrono a formare il reddito della societ\u0026#224; o dell\u0026#8217;ente ricevente, \u0026#171;in quanto esclusi [...] per il 95 per cento del loro ammontare\u0026#187; (art. 89, comma 2, t.u. imposte redditi). In entrambi i casi, la soluzione prescelta \u0026#232; dunque improntata, al fine di evitare la doppia imposizione, al criterio di tassazione del reddito al momento della produzione e non al momento della sua distribuzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;imposta oggetto di censura colpisce per intero il maggior valore derivante dalla mera iscrizione a bilancio della rivalutazione delle quote di capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, mentre l\u0026#8217;applicazione del regime ordinario \u0026#8211; del quale il partecipante a tale capitale non pu\u0026#242; pi\u0026#249; beneficiare \u0026#8211; comporterebbe, al momento del realizzo (eventuale) della plusvalenza, l\u0026#8217;esenzione nella misura del 95 per cento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; Cos\u0026#236; chiarita la portata della normativa contestata, \u0026#232; possibile passare all\u0026#8217;esame delle singole censure.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.1.\u0026#8211; Le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., per violazione del principio di capacit\u0026#224; contributiva e dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, sono strettamente connesse e si prestano a una trattazione unitaria, risolvendosi in sostanza in un\u0026#8217;unica questione, con cui il rimettente lamenta:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ea) l\u0026#8217;assenza del presupposto economico dell\u0026#8217;imposta, in quanto quest\u0026#8217;ultima non inciderebbe su una ricchezza realmente acquisita dai partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, ricchezza che potrebbe derivare solo dalla effettiva realizzazione della plusvalenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eb) la sottrazione delle partecipazioni in esame al regime PEX, di cui i detentori avrebbero altrimenti potuto fruire al momento del realizzo della plusvalenza;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ec) la conseguente doppia tassazione economica della stessa ricchezza, che il regime PEX mira a evitare, in quanto il maggior valore delle partecipazioni corrisponderebbe a utili gi\u0026#224; tassati una prima volta presso la Banca d\u0026#8217;Italia, che verrebbero assoggettati a imposizione una seconda volta presso i partecipanti al suo capitale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ed) l\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento fra questi ultimi e i detentori di partecipazioni durevoli in altri \u0026#171;enti e societ\u0026#224; commerciali\u0026#187; a cui si applicherebbe la PEX, trattandosi di situazioni omogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDei vari profili di quella che risulta essere, nella sostanza, un\u0026#8217;unica censura \u0026#232; opportuno un esame unitario anche per la stretta connessione dei due parametri invocati: l\u0026#8217;art. 53 Cost. costituisce infatti, per costante giurisprudenza costituzionale, espressione specifica in materia tributaria del pi\u0026#249; generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. (ex plurimis, sentenze n. 149 del 2021, n. 142 del 2014, n. 116 del 2013 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.2.\u0026#8211; Sempre secondo la giurisprudenza di questa Corte, per \u0026#171;capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187; ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 Cost., si deve intendere l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del soggetto all\u0026#8217;obbligazione d\u0026#8217;imposta, desumibile dal presupposto economico cui l\u0026#8217;imposizione \u0026#232; collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale sotto il profilo della loro arbitrariet\u0026#224; o irrazionalit\u0026#224; (ex plurimis, sentenza n. 42 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questo contesto, \u0026#171;al legislatore spetta un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; in relazione alle varie finalit\u0026#224; alle quali s\u0026#8217;ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale, essendogli consentito, \u0026#8220;[\u0026#8230;] sia pure con il limite della non arbitrariet\u0026#224;, di determinare i singoli fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva che, quale idoneit\u0026#224; del soggetto all\u0026#8217;obbligazione di imposta, pu\u0026#242; essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza [\u0026#8230;]\u0026#8221; (sentenza n. 111 del 1997)\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 240 del 2017). Sicch\u0026#233; il controllo di questa Corte sul rispetto dei menzionati principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. si risolve in un giudizio sull\u0026#8217;uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali in materia tributaria, diretto a verificare la coerenza interna della struttura dell\u0026#8217;imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrariet\u0026#224; dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione (ex plurimis, sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014, n. 116 del 2013, n. 223 del 2012 e n. 111 del 1997; ordinanza n. 341 del 2000). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; di imposizioni differenziate, dunque, anche se non vietata dagli artt. 3 e 53 Cost., deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e non irragionevolmente tradotta nella struttura dell\u0026#8217;imposta (sentenze n. 10 del 2015, n. 142 del 2014 e n. 21 del 2005), e in particolare \u0026#171;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione\u0026#187; (sentenza n. 10 del 2015).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn applicazione di tali principi, questa Corte aveva in precedenza affermato che, cos\u0026#236; come \u0026#171;l\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; riservata al legislatore in relazione alle varie finalit\u0026#224; cui, di volta in volta, si ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale [...] consente al legislatore stesso, sia pure con il limite della non arbitrariet\u0026#224;, di determinare i singoli fatti espressivi della capacit\u0026#224; contributiva\u0026#187;, allo stesso modo \u0026#171;non \u0026#232; di per s\u0026#233; lesivo del principio di uguaglianza e di capacit\u0026#224; contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacit\u0026#224; contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare\u0026#187; (sentenza n. 111 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo specifico tema dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle cosiddette discriminazioni qualitative dei redditi \u0026#232; stato affrontato in tempi pi\u0026#249; recenti nella sentenza n. 288 del 2019, sull\u0026#8217;imposta introdotta con l\u0026#8217;art. 2, comma 2, dello stesso d.l. n. 133 del 2013, come convertito, che, in via straordinaria e temporanea, ha gravato di una \u0026#171;addizionale\u0026#187; IRES le imprese creditizie, finanziarie e assicurative. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella pronuncia si ribadisce che la pur ampia discrezionalit\u0026#224; di cui gode in astratto il legislatore nell\u0026#8217;identificare gli indici di capacit\u0026#224; contributiva \u0026#171;si riduce laddove sul piano comparativo vengano in evidenza, in concreto, altre situazioni in cui lo stesso legislatore, in difetto di coerenza nell\u0026#8217;esercizio della stessa, ha effettuato scelte impositive differenziate a parit\u0026#224; di presupposti\u0026#187;, dal momento che \u0026#171;[i]n questi casi [...] viene in causa il principio dell\u0026#8217;eguaglianza tributaria\u0026#187;. Si riconosce, nondimeno, che, ricorrendo determinate condizioni, nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario pu\u0026#242; essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacit\u0026#224; contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile, occorrendo considerare \u0026#171;l\u0026#8217;insieme degli interventi legislativi che hanno complessivamente accompagnato quello censurato\u0026#187;, ove quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;[si collochi] nel contesto di una riforma [...] che ha prodotto significativi effetti compensativi in riferimento ai soggetti passivi della nuova imposta\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, nella citata sentenza questa Corte ha ritenuto non censurabile l\u0026#8217;individuazione del presupposto della \u0026#171;addizionale\u0026#187; IRES nell\u0026#8217;appartenenza dei soggetti passivi al mercato finanziario, ravvisando in tale dato uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva, anche in ragione del vantaggio derivante a tali soggetti dalla pi\u0026#249; favorevole disciplina sulla deducibilit\u0026#224; delle svalutazioni e delle perdite su crediti verso la clientela, introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 160, della stessa legge n. 147 del 2013 prima della conversione del d.l. n. 133 del 2013. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si ricorda nella stessa sentenza, d\u0026#8217;altra parte, \u0026#171;su un piano pi\u0026#249; generale, questa Corte gi\u0026#224; in altre occasioni ha giudicato infondate, in presenza di oggettive giustificazioni, censure riferite a tributi istituiti solo per alcuni soggetti passivi all\u0026#8217;interno di una determinata categoria: nella sentenza n. 201 del 2014 ha ritenuto, infatti, che non fosse ingiustificata la limitazione al solo \u0026#8220;settore finanziario\u0026#8221; della platea dei soggetti passivi sottoposti al prelievo \u0026#8220;addizionale\u0026#8221; sulle remunerazioni in forma di bonus e stock options; in senso analogo, nella sentenza n. 269 del 2017 si \u0026#232; affermato che \u0026#8220;non \u0026#232; irragionevole che le spese di funzionamento dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; preposta al corretto funzionamento del mercato [AGCM] gravino sulle imprese caratterizzate da una presenza significativa nei mercati di riferimento [con fatturato superiore a 50 milioni di euro] e dotate di considerevole capacit\u0026#224; di incidenza sui movimenti delle relative attivit\u0026#224; economiche\u0026#8221;\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.3.\u0026#8211; Non diversamente dal caso appena citato, anche nella vicenda in esame questa Corte \u0026#232; chiamata a verificare se, alla luce dei principi ricordati, esistano adeguate giustificazioni a fondamento di un\u0026#8217;imposta che, come quella introdotta dall\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, ha colpito un\u0026#8217;unica, ristretta, cerchia di soggetti, ossia i partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, in relazione ai maggiori valori delle quote da essi iscritti in bilancio per effetto dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa verifica conduce a conclusioni affermative, con la conseguenza che le censure prospettate sotto tale profilo in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. non sono fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.4.\u0026#8211; La riforma del 2013 del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, di cui si sono delineati sopra contenuti e finalit\u0026#224;, presenta carattere sistemico ed \u0026#232; diretta a salvaguardare lo svolgimento delle funzioni dell\u0026#8217;autorit\u0026#224; nazionale di vigilanza, \u0026#171;anche in relazione al livello di rischio emergente dalla natura delle attivit\u0026#224; istituzionali, rappresentando l\u0026#8217;adeguatezza patrimoniale un canone ordinatorio dell\u0026#8217;ordinamento finanziario europeo\u0026#187; (parere della Banca centrale europea CON/2013/96 del 27 dicembre 2013). Per quanto riguarda in particolare la capitalizzazione e l\u0026#8217;assetto partecipativo al detto capitale, l\u0026#8217;ampliamento della platea dei partecipanti e la riduzione della concentrazione delle quote perseguono l\u0026#8217;obiettivo di eliminare ogni potenziale rischio di influenza (anche solo apparente) nella gestione della Banca. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe le misure assunte sono dirette al perseguimento di tali finalit\u0026#224; di tipo specificamente pubblicistico, nondimeno esse comportano effetti sicuramente benefici per i detentori di quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, derivanti sia direttamente dalla definizione del nuovo, enormemente pi\u0026#249; elevato, valore del capitale, sia da una serie di modifiche attinenti al regime delle partecipazioni, che si risolvono in un sensibile miglioramento della condizione dei partecipanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, dunque, viene in evidenza il nuovo valore delle quote di 25.000 euro ciascuna (rispetto al precedente valore di euro 0,52), conseguente all\u0026#8217;aumento complessivo del capitale a ben 7 miliardi e mezzo di euro (dalla precedente simbolica cifra di euro 156.000). Alla rivalutazione delle quote \u0026#232; conseguito un oggettivo, notevole rafforzamento della struttura patrimoniale dei partecipanti, con effetti positivi per tutti, considerando il loro migliore apprezzamento da parte del mercato, e in special modo a favore delle banche, per le quali tale rafforzamento \u0026#232; particolarmente significativo ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali di vigilanza (come \u0026#232; sottolineato nei lavori preparatori della legge di conversione del d.l. n. 133 del 2013 e come rileva la stessa Banca d\u0026#8217;Italia nel documento intitolato \u0026#171;Conseguenze per la Banca d\u0026#8217;Italia della legge 29 gennaio 2014, n. 5\u0026#187;). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale maggiore solidit\u0026#224; patrimoniale \u0026#8211; pur frutto di un\u0026#8217;operazione contabile e non implicando di per s\u0026#233; materiale apprensione di ricchezza \u0026#8211; consegue alla \u0026#8220;straordinaria\u0026#8221; imputazione a capitale, per la prima volta dopo settantasette anni dall\u0026#8217;istituzione della Banca d\u0026#8217;Italia come ente di diritto pubblico, delle riserve statutarie. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre sottolineare a questo proposito che \u0026#8211; diversamente da quanto avviene nelle societ\u0026#224; commerciali \u0026#8211; su tali riserve i partecipanti non vantavano (come non vantano tuttora) alcun diritto, data la peculiarit\u0026#224; del loro status, non equiparabile a quello dei titolari di partecipazioni in societ\u0026#224; di diritto ordinario. In nessun caso, infatti, i detentori di quote del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia possono disporre delle riserve, deliberandone la destinazione a capitale, o anche solo nutrire affidamento sulla loro distribuzione, come \u0026#232; consentito invece dalle norme civilistiche in tema di societ\u0026#224; di capitali, sia manente societate, sia in sede di liquidazione; ipotesi, queste, radicalmente incompatibili con le regole che presiedono ai compiti, alla struttura e al funzionamento della Banca d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRileva poi, in secondo luogo, la modifica radicale dei diritti economici connessi alle quote e la parametrazione al capitale rivalutato dei dividendi, ora liquidabili nel massimo del 6 per cento (rispetto al precedente 10 per cento) del capitale stesso, con notevolissimo innalzamento (non comparabile con la situazione precedente) del prevedibile flusso dei dividendi annuali. Innalzamento che va ben al di l\u0026#224; della mera compensazione della menzionata riduzione percentuale e dell\u0026#8217;eliminazione della possibile remunerazione aggiuntiva sui frutti delle riserve (nei limiti del 4 per cento).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora, la riforma ha rimosso le caratteristiche di immobilizzo permanente delle quote (come ha parimenti rilevato la Banca d\u0026#8217;Italia nel citato documento), ponendo i presupposti per la creazione di un mercato secondario delle quote stesse, di cui fra l\u0026#8217;altro il legislatore ha favorito la sollecita ricollocazione prevedendo sia un ruolo di intermediazione della Banca, sia la soppressione della clausola statutaria di gradimento. Non \u0026#232; dubitabile che tali misure, collegate all\u0026#8217;onere per i partecipanti di ridurre le quote eccedenti il limite massimo detenibile (oggi fissato al 5 per cento), pena la non spettanza dei diritti di voto ed economici, abbiano accelerato gli scambi ai maggiori valori, altrimenti difficilmente realizzabili, facendo acquistare alle partecipazioni, grazie alla riforma, una pi\u0026#249; accentuata potenzialit\u0026#224; economica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI descritti, plurimi, effetti positivi della riforma sulla posizione dei titolari delle quote si risolvono in un indubitabile nuovo valore economico della partecipazione detenuta, valore cui pu\u0026#242; e deve essere riconosciuto il connotato di elemento rivelatore di nuova ricchezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa considerazione che le \u0026#8220;plusvalenze\u0026#8221; derivanti dall\u0026#8217;iscrizione a bilancio dei maggiori valori delle quote hanno carattere solo valutativo (e risultano per questo fiscalmente irrilevanti ai fini dell\u0026#8217;IRES, sulla base delle regole desumibili dagli artt. 85, 86 e 87 t.u. imposte redditi), e che il miglioramento dell\u0026#8217;indice patrimoniale si limita a rappresentare gli effettivi valori della situazione di fatto, non esclude \u0026#8211; come invece sostiene la parte \u0026#8211; che nel caso di specie si sia nondimeno in presenza di un fenomeno di nuova ricchezza e dunque di un indice espressivo di capacit\u0026#224; contributiva. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento della natura meramente valutativa della consistenza del capitale non considera invero in tutte le sue implicazioni n\u0026#233; il dato, decisivo nella fattispecie, dell\u0026#8217;inesistenza di qualsiasi diritto dei partecipanti sulle riserve, imputate a capitale sulla base di una scelta che solo il legislatore avrebbe potuto adottare, n\u0026#233; il prodotto della scelta stessa in termini di maggiore solidit\u0026#224; patrimoniale dei partecipanti e di prevedibile rilevante aumento dei loro flussi di dividendi, n\u0026#233; i vantaggi economici derivanti dalla migliore circolazione delle quote nel mercato. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe dunque, come visto, rientra nella discrezionalit\u0026#224; legislativa desumere la capacit\u0026#224; contributiva di un soggetto da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, non appare in s\u0026#233; censurabile che, nell\u0026#8217;esercizio di tale ampia discrezionalit\u0026#224;, il legislatore della complessiva riforma di cui al Titolo II del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, abbia assunto come presupposto dell\u0026#8217;imposizione in capo ai detentori di partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia il maggior valore delle quote da essi iscritto in bilancio all\u0026#8217;esito del disposto aumento del capitale stesso, ravvisando nella descritta vicenda della rivalutazione del capitale della Banca uno specifico indice di capacit\u0026#224; contributiva dei detentori della sue quote.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, si deve escludere che la scelta impositiva sia arbitraria \u0026#8211; come ritiene il rimettente \u0026#8211; per il fatto che i maggiori valori iscritti non costituissero plusvalenze realizzate. Come chiarito, infatti, alla luce della complessiva operazione di riforma del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, l\u0026#8217;iscrizione dei nuovi valori si \u0026#232; comunque risolta nella evidente creazione di un nuovo valore per i titolari delle quote. In questi termini, anche la vicenda in esame pu\u0026#242; essere ricondotta a quel novero di nuovi fenomeni che questa Corte ha ricondotto alla pi\u0026#249; generale categoria degli indici di capacit\u0026#224; contributiva, osservando che \u0026#171;in un contesto complesso come quello contemporaneo, dove si sviluppano nuove e multiformi creazioni di valore, il concetto di capacit\u0026#224; contributiva non necessariamente deve rimanere legato solo a indici tradizionali come il patrimonio e il reddito, potendo rilevare anche altre e pi\u0026#249; evolute forme di capacit\u0026#224;, che ben possono denotare una forza o una potenzialit\u0026#224; economica\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.5.\u0026#8211; Per le stesse ragioni appena esposte, si deve anche escludere che l\u0026#8217;imposta contestata dia luogo a una doppia tassazione della medesima ricchezza, come prospetta il rimettente, secondo il quale il maggior valore delle partecipazioni corrisponderebbe a utili gi\u0026#224; tassati una prima volta presso la Banca d\u0026#8217;Italia, che verrebbero assoggettati a imposizione sul reddito una seconda volta presso i partecipanti al suo capitale. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa capacit\u0026#224; contributiva a base dell\u0026#8217;imposta censurata \u0026#8211; che il legislatore impropriamente, in effetti, qualifica come \u0026#171;sostitutiva\u0026#187; di IRES, IRAP ed eventuali addizionali \u0026#8211; \u0026#232; ricollegabile invero a un presupposto diverso dal possesso di un reddito, in relazione al quale soltanto potrebbe assumere rilievo la tassazione degli utili gi\u0026#224; avvenuta presso la Banca d\u0026#8217;Italia. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale diversit\u0026#224; di presupposto trova la sua causa non nella mera partecipazione al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#8211; circostanza, questa, di per s\u0026#233; inidonea a giustificare l\u0026#8217;imposta in esame \u0026#8211; ma, in linea con le considerazioni svolte sulla scia della citata sentenza n. 288 del 2019, nella descritta specificit\u0026#224; del regime normativo in cui l\u0026#8217;intervento fiscale \u0026#232; collocato, e tiene conto dei descritti effetti compensativi determinati dalla riforma del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.6.\u0026#8211; Per ragioni non diverse, si deve altres\u0026#236; ritenere che non sussista la lamentata disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai detentori di partecipazioni durevoli in altri \u0026#171;enti e societ\u0026#224; commerciali\u0026#187;, alle quali, ricorrendone le condizioni, si applicherebbe il regime di esenzione PEX sulle plusvalenze realizzate, proprio con la finalit\u0026#224; di evitare la doppia tassazione economica della stessa ricchezza. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la costante giurisprudenza costituzionale, la violazione del principio di eguaglianza sussiste qualora situazioni omogenee siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversit\u0026#224; di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili (ex plurimis, sentenze n. 270 del 2022 e n. 172 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrattandosi, nel caso in esame, di una vicenda del tutto particolare, legata alle peculiari condizioni del capitale partecipato e delle stesse modalit\u0026#224; di partecipazione ad esso, il riferimento al regime di esenzione PEX non \u0026#232; pertinente, e la invocata omogeneit\u0026#224; \u0026#232; da escludere, in ragione dell\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; del regime riservato ai titolari di partecipazioni ordinarie nelle societ\u0026#224; e enti commerciali a costituire termine di raffronto, per l\u0026#8217;evidente diversit\u0026#224; dei presupposti delle due situazioni comparate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza non sono rilevanti nemmeno le considerazioni svolte da Generali Italia spa sul carattere strutturale di tale istituto tributario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer completezza di esame della lamentata disparit\u0026#224; di trattamento, si osserva che, nel diverso contesto della censura di violazione del legittimo affidamento (su cui infra, punto 3.6.), il rimettente si duole ulteriormente della disparit\u0026#224; di trattamento di coloro che sono colpiti dalla nuova imposta rispetto ai partecipanti al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia che avessero realizzato la stessa plusvalenza entro il 31 dicembre 2013, potendo cos\u0026#236; beneficiare della PEX. E ci\u0026#242; sull\u0026#8217;assunto che il regime di esenzione sarebbe stato \u0026#8220;disattivato\u0026#8221; dall\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 solo a decorrere dal periodo d\u0026#8217;imposta 2014, in cui si considera avvenuto il riallineamento del valore fiscale a quello iscritto in bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno sotto tale profilo, tuttavia, la censura \u0026#232; fondata, alla luce del costante orientamento di questa Corte (espresso anche in materia tributaria) secondo cui, in generale, il fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con il principio di eguaglianza, poich\u0026#233; il trascorrere del tempo costituisce gi\u0026#224; di per s\u0026#233; un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento (ex plurimis, sentenze n. 240 del 2019, n. 104 del 2018 e n. 18 del 1994). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.7.\u0026#8211; Si deve ritenere rispettato, infine, anche il requisito della coerenza interna della struttura dell\u0026#8217;imposta con il suo specifico presupposto economico. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConsiderata la rilevanza che nel caso di specie assume, quale indice di capacit\u0026#224; contributiva, il rafforzamento patrimoniale dei partecipanti, la scelta del legislatore di determinare la base imponibile nei maggiori valori nominali delle quote, al netto del valore fiscalmente riconosciuto in precedenza, risulta plausibile e comunque non arbitraria. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome visto, all\u0026#8217;individuazione della base imponibile si \u0026#232; pervenuti generando, con la previsione di cui all\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, un disallineamento tra il valore nominale e quello fiscale della partecipazione, e prescrivendo, con il comma 148 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 147 del 2013, di riallineare il valore disallineato con l\u0026#8217;applicazione di un\u0026#8217;imposta \u0026#171;sostitutiva\u0026#187;, a un\u0026#8217;aliquota comunque inferiore, seppur di poco, a quella ordinaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl meccanismo impositivo adottato \u0026#232; dunque parzialmente analogo a quello, gi\u0026#224; conosciuto dall\u0026#8217;ordinamento tributario, per la rivalutazione a fini fiscali dei beni d\u0026#8217;impresa, prevista tra l\u0026#8217;altro nella stessa legge n. 147 del 2013, all\u0026#8217;art. 1, commi da 140 a 147, e consistente nella facolt\u0026#224; per il contribuente di rafforzare la struttura patrimoniale dell\u0026#8217;impresa, acquisendo maggiori valori fiscali dietro pagamento proprio di una \u0026#171;imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0026#8217;imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e di eventuali addizionali\u0026#187; (comma 143).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero che per l\u0026#8217;imposta sostitutiva qui in esame \u0026#232; esclusa la facoltativit\u0026#224; della scelta in capo al contribuente, ma il carattere obbligatorio del riallineamento fiscale \u0026#232; giustificato dalla descritta fisionomia dell\u0026#8217;aumento del capitale della Banca d\u0026#8217;Italia (costituente la causa economica della rivalutazione), sottratto alla volont\u0026#224; dei partecipanti/beneficiari e rimesso del tutto alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNei termini illustrati, l\u0026#8217;imposta censurata supera quindi il vaglio della connessione razionale, non avendo il legislatore travalicato il limite dell\u0026#8217;arbitrariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; Le questioni concernenti la violazione del legittimo affidamento prospettano, nella parte in cui restano ammissibili (vedi supra, punto 2.3.2. del Considerato in diritto), la \u0026#171;forzosa esclusione\u0026#187; dal regime PEX di una ricchezza, pari al maggior valore delle partecipazioni al capitale della Banca d\u0026#8217;Italia, \u0026#171;insorta/maturata\u0026#187; prima dell\u0026#8217;introduzione del \u0026#171;censurato intervento normativo\u0026#187;. In particolare, la \u0026#171;disattivazione\u0026#187; della PEX avrebbe comportato la \u0026#171;inaspettata introduzione di un trattamento fiscale deleterio, del tutto inverso e irrispettoso del regime che l\u0026#8217;ordinamento aveva razionalmente stabilito per l\u0026#8217;incremento di valore conseguito sino al 31.12.2013 dalle partecipazioni\u0026#187; in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto gi\u0026#224; osservato sulla non irragionevolezza dell\u0026#8217;imposizione in esame comporta la radicale insussistenza dei presupposti del legittimo affidamento sull\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;invocato regime di esenzione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, per le stesse ragioni gi\u0026#224; esposte, nemmeno tali questioni sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.7.\u0026#8211; Infine, anche la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 42 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente assume che, mancando il presupposto dell\u0026#8217;imposizione \u0026#8211; ossia una nuova ricchezza diversa da quella gi\u0026#224; incisa dalla tassazione presso la Banca d\u0026#8217;Italia \u0026#8211; la normativa censurata determini un illegittimo effetto ablatorio della propriet\u0026#224;. Quanto gi\u0026#224; ampiamente osservato sul collegamento dell\u0026#8217;imposta in esame a un diverso indice di capacit\u0026#224; contributiva smentisce l\u0026#8217;assunto e porta anche in questo caso a escludere la fondatezza della censura.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0026#8217;IMU, l\u0026#8217;alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0026#8217;Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, nella versione originaria, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0026#8217;art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0026#8217;art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sezione seconda, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00271 giugno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 4 aprile 2023\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale del combinato disposto dell\u0027art. 6, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l\u0027IMU, l\u0027alienazione di immobili pubblici e la Banca d\u0027Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5 e dell\u0027art. 1, comma 148, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilit\u0026#224; 2014)\u0026#187;, come sostituito dall\u0027art. 4, comma 12, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitivit\u0026#224; e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, nonch\u0026#233; del combinato disposto dell\u0027art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, e dell\u0027art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013 nella versione originaria, promosso dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, seconda sezione, con ordinanza del 27 maggio 2022 (reg. ord. n. 74 del 2022).\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eRilevato\u003c/em\u003e che nel giudizio \u0026#232; intervenuta ad adiuvandum, con atto depositato il 18 luglio 2022, Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (societ\u0026#224; incorporante la Cassa di Risparmio di Carrara spa, titolare di quote del capitale della Banca d\u0027Italia), che si afferma legittimata all\u0027intervento per il fatto di avere instaurato un diverso giudizio tributario, ora pendente in appello, al fine di ottenere il rimborso dell\u0027imposta sostitutiva versata dalla societ\u0026#224; incorporata in esecuzione delle norme della cui legittimit\u0026#224; costituzionale si discute in questa sede;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo l\u0027interveniente, la completa assimilazione della sua posizione a quella di Generali Italia spa, parte del giudizio a quo, la renderebbe titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio, giacch\u0026#233; la definizione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale risolverebbe direttamente e immediatamente anche la controversia di cui essa \u0026#232; parte.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che l\u0027interveniente sopra indicata non \u0026#232; parte del giudizio principale;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, ai sensi dell\u0027art. 4, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nei giudizi in via incidentale \u0026#171;[p]ossono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio\u0026#187;;\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale disposizione recepisce la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche a ci\u0026#242; \u0026#232; possibile derogare, senza venire in contrasto con il carattere incidentale del giudizio, soltanto a favore di terzi che siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (ex plurimis, ordinanze n. 225 del 2021, n. 271 e n. 37 del 2020) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (ex plurimis, sentenze n. 46 del 2021, n. 206, n. 159, n. 106, n. 98 e n. 13 del 2019; ordinanze n. 225, n. 191 e n. 24 del 2021, n. 202 del 2020 e n. 204 del 2019);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche tale interesse qualificato sussiste allorch\u0026#233; si configuri una \u0026#171;posizione giuridica suscettibile di essere pregiudicata immediatamente e irrimediabilmente dall\u0027esito del giudizio incidentale\u0026#187; (sentenza n. 159 del 2019, ordinanze n. 271 e n. 111 del 2020);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non \u0026#232; sufficiente, al fine di rendere ammissibile l\u0027intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale o che, come nella specie, sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio a quo, sul quale la decisione di questa Corte possa influire (sentenza n. 106 del 2019; ordinanze n. 225 e n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, infatti, l\u0027intervento di un simile terzo, ove ammesso, contrasterebbe con il carattere incidentale del giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto il suo accesso a tale giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale da parte del rispettivo giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 106 del 2019, n. 35 del 2017 e n. 71 del 2015, con allegate ordinanze dibattimentali, nonch\u0026#233; ordinanze n. 191 del 2021 e n. 202 del 2020);\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche l\u0027intervento va pertanto dichiarato inammissibile.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento di Banca Carige spa - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia.\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Silvana Sciarra, Presidente\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Tributi - Banca d\u0027Italia - Aumento del capitale sociale - Previsione che, a partire dall\u0027esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 133 del 2013, i partecipanti al capitale della Banca d\u0027Italia iscrivono le quote di partecipazione, nel comparto delle attivit\u0026#224; finanziarie detenute per la negoziazione, ai medesimi valori, ferme restando le disposizioni che impongono, nella redazione del bilancio di esercizio, la conformit\u0026#224; ai principi contabili internazionali - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all\u0027esercizio in corso al 31 dicembre 2013, per effetto dell\u0027art. 6, c. 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, di un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione - Fissazione dell\u0027imposta nella misura pari al 26 per cento del valore nominale delle quote alla suddetta data, al netto del valore fiscalmente riconosciuto - Riallineamento del valore fiscale delle quote al maggior valore iscritto in bilancio, fino a concorrenza del valore nominale, a partire dal periodo d\u0027imposta 2014 - Previsione che, se il valore iscritto in bilancio \u0026#232; minore del valore nominale, quest\u0027ultimo rileva comunque ai fini fiscali a partire dallo stesso periodo d\u0027imposta.\r\nApplicazione, ai trasferimenti di cui all\u0027art. 6, c. 6, del decreto-legge n. 133 del 2013, della riclassificazione delle attivit\u0026#224; finanziarie di cui all\u0027art. 4 del decreto del Ministero dell\u0027economia e delle finanze dell\u00278 giugno 2011, qualunque sia la categoria di provenienza - Applicazione, ai maggiori valori iscritti in bilancio in ragione della predetta norma, di un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027imposta regionale sulle attivit\u0026#224; produttive e di eventuali addizionali, con aliquota pari al 12 per cento, da versarsi in tre rate di pari importo, senza pagamento di interessi.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45552","titoletto":"Legge - In genere - Annullamento di disposizioni abrogatrici - Reviviscenza delle disposizioni abrogate - Condizioni (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto la sostituzione di disposizione che regolamenta l\u0027applicazione di un\u0027imposta sostitutiva sull\u0027aumento di valore delle quote di capitale della Banca d\u0027Italia rivalutate). (Classif. 141001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl fenomeno della reviviscenza delle norme è circoscritto a casi tassativi, corrispondenti alle ipotesi di annullamento di norme meramente abrogatrici di altre disposizioni, di annullamento di una disposizione legislativa per vizio procedurale e di declaratoria di illegittimità costituzionale di singole parole di una disposizione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 8/2022\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass. 44474; S. 220/2021 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e44293; S. 95/2020; S. 106/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass.40747; S. 10/2018\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e39714; S. 218/2015; S. 148/2016; S. 23/2016; S. 32/2014; S. 58/2006; O. 184/2017\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e- mass. 39996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41, 42 e 53 Cost. dell\u0027art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l\u0027art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, nella versione originaria, che, a seguito dell\u0027aumento di capitale della Banca d\u0027Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all\u0027esercizio in corso al 31 dicembre 2013, prevedeva l\u0027applicazione di un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in tre soluzioni, pari al 12% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. L\u0027art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., non ha disposto la mera abrogazione del comma 148, ma ne ha integralmente sostituito il contenuto, sicché l\u0027eventuale annullamento della disposizione risultante dalla sostituzione non produrrebbe l\u0027effetto di far tornare in vita quella precedente, per cui il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non sarebbe comunque chiamato a farne applicazione).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45553","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"148","specificazione_comma":"","nesso":"(nella formulazione originaria)","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45553","titoletto":"Tributi - Imposte - Aumento del capitale sociale della Banca d\u0027Italia - Conseguente trattamento contabile e fiscale per i partecipanti al capitale - Obbligo di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio di un\u0027imposta sostitutiva dell\u0027IRES, dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi, a seguito di ulteriore novella, in unica soluzione, pari al 26 per cento del valore nominale delle quote - Denunciata violazione dell\u0027iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255029).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per difetto di motivazione, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento all\u0027art. 41 Cost., dell\u0027art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come convertito, in combinato disposto con l\u0027art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0027art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell\u0027aumento di capitale della Banca d\u0027Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all\u0027esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto L\u0027ordinanza di rimessione è priva di una autonoma illustrazione delle ragioni per le quali la normativa censurata integrerebbe una violazione del parametro costituzionale evocato; il rimettente infatti non dà conto in alcun modo delle ragioni per cui la lamentata immediatezza della tassazione, con un\u0027aliquota comunque inferiore a quella ordinaria (del 26 a fronte di quella ordinaria del 27,5%), inciderebbe sulla libertà di iniziativa economica. Né tale conseguenza sarebbe, in alcun altro modo, nemmeno implicitamente desumibile dal tenore della censura. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 54/2020 - mass. 41658\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45554","numero_massima_precedente":"45552","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"148","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45554","titoletto":"Tributi - Imposte - Aumento del capitale sociale della Banca d\u0027Italia - Conseguente trattamento contabile e fiscale per i partecipanti al capitale - Obbligo di iscrivere le quote di partecipazione nel comparto delle attività finanziarie detenute per la negoziazione - Applicazione ai maggiori valori iscritti nel bilancio di un\u0027imposta sostitutiva dell\u0027IRES, dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi, a seguito di ulteriore novella, in unica soluzione, pari al 26 per cento del valore nominale delle quote - Denunciata violazione del principio della capacità contributiva, dei principi di eguaglianza e ragionevolezza, nonché della iniziativa economica privata - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255029).","testo":"Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 Cost., dell\u0027art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l\u0027art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0027art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv., il quale ha previsto che, a seguito dell\u0027aumento di capitale della Banca d\u0027Italia, ai maggiori valori iscritti nel bilancio dei partecipanti, relativo all\u0027esercizio in corso al 31 dicembre 2013, si applica un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e non chiarisce le ragioni per cui la supposta retroattività della normativa censurata, relativa all\u0027innalzamento dell\u0027aliquota e alle meno favorevoli modalità di pagamento dell\u0027imposta, violerebbe i parametri invocati. Né, del resto, stante il principio di autosufficienza dell\u0027ordinanza di rimessione, è possibile colmare tali lacune facendo ricorso alle integrazioni al riguardo ricavabili dalle memorie delle parti costituite. Né è indicata la pertinenza dell\u0027invocato parametro dell\u0027art. 41 Cost., che così risulta inconferente. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 237/2021 - mass. 44419; S. 239/2019 - mass. 41413\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"45555","numero_massima_precedente":"45553","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"148","specificazione_comma":"","nesso":"come sostituito dall\u0027","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45555","titoletto":"Capacità contributiva - In genere - Espressione del principio di uguaglianza e ragionevolezza sul piano tributario - Definizione - Idoneità del soggetto all\u0027obbligazione d\u0027imposta - Desunzione da indici rilevatori di ricchezza individuati discrezionalmente dal legislatore - Divieto di scelte arbitrarie e irrazionali - Possibilità di imposizioni differenziate - Condizioni (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il combinato disposto che regolamenta l\u0027applicazione di un\u0027imposta sostitutiva sull\u0027aumento di valore delle quote di capitale partecipate della Banca d\u0027Italia, come rivalutate). (Classif. 044001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027art. 53 Cost. costituisce, per costante giurisprudenza costituzionale, espressione specifica in materia tributaria del più generale principio di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all\u0027art. 3 Cost. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2021 - mass. 44031; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; O. 341/2000 - mass. 25571\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer capacità contributiva, ai sensi dell\u0027art. 53 Cost., si deve intendere l\u0027idoneità del soggetto all\u0027obbligazione d\u0027imposta, desumibile dal presupposto economico cui l\u0027imposizione è collegata, presupposto che consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. Pertanto, così come l\u0027ampia discrezionalità riservata al legislatore in relazione alle varie finalità cui, di volta in volta, si ispira l\u0027attività di imposizione fiscale, gli consente, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva, allo stesso modo non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacità contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare. In particolare, ricorrendo determinate condizioni, nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario può essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 288/2019 - mass. 41903; S. 111/1997 - mass. 23271; S. 42/1992 - mass. 18096\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn materia tributaria, al legislatore spetta un\u0027ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s\u0027ispira l\u0027attività di imposizione fiscale, essendogli consentito, sia pure con il limite della non arbitrarietà, di determinare i singoli fatti espressivi della capacità contributiva che, quale idoneità del soggetto all\u0027obbligazione di imposta, può essere desunta da qualsiasi indice rivelatore di ricchezza. Sicché il controllo della Corte costituzionale sul rispetto dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 53 Cost. si risolve in un giudizio sull\u0027uso ragionevole o meno che il legislatore stesso abbia fatto dei suoi poteri discrezionali, diretto a verificare la coerenza interna della struttura dell\u0027imposta con il suo presupposto economico, come pure la non arbitrarietà dell\u0027entità dell\u0027imposizione. La possibilità di imposizioni differenziate, dunque, anche se non vietata dai parametri indicati, deve pur sempre ancorarsi a una adeguata giustificazione obiettiva, la quale deve essere coerentemente, proporzionalmente e non irragionevolmente tradotta nella struttura dell\u0027imposta; in particolare, ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 240/2017 - mass. 40616; S. 10/2015 - mass. 38224; S. 142/2014 - mass. 37967; S. 116/2013 - mass. 37111; S. 223/2012 - mass. \u003c/em\u003e\u003cem\u003e36633; S. 21/2005 - mass. 29063\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIn tema di ammissibilità delle c.d. discriminazioni qualitative dei redditi, la pur ampia discrezionalità di cui gode in astratto il legislatore nell\u0027identificare gli indici di capacità contributiva si riduce laddove sul piano comparativo vengano in evidenza, in concreto, altre situazioni in cui lo stesso legislatore, in difetto di coerenza nell\u0027esercizio della stessa, ha effettuato scelte impositive differenziate a parità di presupposti, dal momento che in questi casi viene in causa il principio dell\u0027eguaglianza tributaria. Nondimeno, ricorrendo determinate condizioni, nelle peculiari caratteristiche del mercato finanziario può essere non irragionevolmente individuato uno specifico e autonomo indice di capacità contributiva, idoneo a giustificare una regola differenziata di determinazione della base imponibile. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 288/2019 - mass. 41903; S. 269/2017 - mass. 41950; S. 201/2014 - mass. 38081\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl fatto che alla stessa categoria di soggetti si applichi, per effetto di un sopravvenuto mutamento di disciplina, un trattamento differenziato non contrasta con il principio di eguaglianza, poiché il trascorrere del tempo costituisce già di per sé un elemento idoneo a giustificare un diverso trattamento. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 240/2019 - mass. 41641; S. 104/2018 - mass. 40767; S. 18/1994 - mass. 20273\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste, sez. seconda, in riferimento agli artt. 3, 42 e 53 Cost., dell\u0027art. 6, comma 6, del d.l. n. 133 del 2013, come conv., in combinato disposto con l\u0027art. 1, comma 148, della legge n. 147 del 2013, come sostituito dall\u0027art. 4, comma 12, del d.l. n. 66 del 2014, come conv. Le disposizioni censurate disciplinano le conseguenze contabili e fiscali, per i partecipanti, dell\u0027aumento di capitale della Banca d\u0027Italia, a seguito della riforma del 2013, che ha previsto, nella sua versione definitiva, che ai maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all\u0027esercizio in corso al 31 dicembre 2013 si applica un\u0027imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell\u0027IRAP e di eventuali addizionali, da versarsi in unica soluzione, entro il 16 giugno 2014, pari al 26% del valore nominale delle quote di nuova emissione, al netto del valore fiscalmente riconosciuto. Da un punto di vista esclusivamente fiscale, la disciplina determina un disallineamento tra il maggior valore nominale della partecipazione al capitale della Banca d\u0027Italia e quello fiscalmente riconosciuto, \"riallineato\" con l\u0027applicazione di un\u0027imposta sostitutiva. Tali misure, che hanno colpito un\u0027unica ristretta cerchia di soggetti, sono dirette al perseguimento di finalità di tipo specificamente pubblicistico, quali eliminare ogni potenziale rischio di influenza nella gestione della Banca; nondimeno comportano effetti sicuramente benefici per i detentori di quote del suo capitale - derivanti sia direttamente dalla definizione del nuovo, enormemente più elevato, valore di questo, sia da una serie di modifiche attinenti al regime delle partecipazioni - che si risolvono in un indubitabile nuovo valore economico della partecipazione detenuta, elemento rivelatore di nuova ricchezza. Non appare pertanto in sé censurabile che, nell\u0027esercizio della sua ampia discrezionalità, il legislatore abbia ravvisato nella descritta vicenda uno specifico indice di capacità contributiva. Per le stesse ragioni, va escluso che l\u0027imposta contestata dia luogo a una doppia tassazione della medesima ricchezza, poiché la capacità contributiva a base dell\u0027imposta censurata è ricollegabile a un presupposto diverso dal possesso di un reddito. Trattandosi, nel caso in esame, di una vicenda del tutto particolare, legata alle peculiari condizioni del capitale partecipato e delle stesse modalità di partecipazione ad esso, non sussiste disparità di trattamento rispetto ai detentori di partecipazioni durevoli in altri enti e società commerciali. Infine, l\u0027indicato collegamento dell\u0027imposta in esame a un diverso indice di capacità contributiva smentisce l\u0027assunto che, mancando una nuova ricchezza, la normativa censurata determini un illegittimo effetto ablatorio della proprietà).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45554","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"30/11/2013","data_nir":"2013-11-30","numero":"133","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2013-11-30;133~art6"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"29/01/2014","data_nir":"2014-01-29","numero":"5","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"in combinato disposto con","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-01-29;5"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2013","data_nir":"2013-12-27","numero":"147","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"148","specificazione_comma":"","nesso":"come modificato dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-12-27;147~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"24/04/2014","data_nir":"2014-04-24","numero":"66","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"12","specificazione_comma":"","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2014-04-24;66~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"23/06/2014","data_nir":"2014-06-23","numero":"89","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-23;89"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"42","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"43335","autore":"Fedele A.","titolo":"Molteplicità degli indici di capacità contributiva e razionalità delle scelte legislative nella giurisprudenza della Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44173","autore":"Iannelli F.","titolo":"Considerazioni sul dovere contributivo (a margine di alcune pronunce della Corte costituzionale)","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"44173_2023_108.pdf","nome_file_fisico":"140-2022+altre_Iannelli.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45392","autore":"Iannelli F.","titolo":"Note sulla costituzionalità della tassazione degli extra-profitti in materia energetica nel post pandemia. 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