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S., con ordinanza del 16 settembre 2024, iscritta al n. 206 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eV\u003c/em\u003e\u003cem\u003eisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 20 maggio 2025 la Giudice relatrice Antonella Sciarrone Alibrandi;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocata Antonella Patteri per l\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;avvocato dello Stato Pietro Garofoli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 16 settembre 2024 (r.o. n. 206 del 2024), la Corte di cassazione, sezione lavoro, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222 (Revisione della disciplina della invalidit\u0026#224; pensionabile), in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, \u0026#171;nella parte in cui non prevede la corresponsione dell\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cd. contributivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Corte di cassazione \u0026#232; investita del ricorso proposto dall\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) contro una sentenza della Corte di appello di Firenze. Quest\u0026#8217;ultima ha accolto l\u0026#8217;originaria domanda proposta da A. S. al fine di ottenere l\u0026#8217;integrazione al minimo di un assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, rigettata invece in primo grado in quanto l\u0026#8217;assegno risultava liquidato esclusivamente con il sistema contributivo e, come tale, rientrava nella previsione dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, che esclude l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224;, a tale tipologia di pensioni, delle disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDall\u0026#8217;ordinanza di rimessione si apprende che i giudici di seconde cure hanno optato per una interpretazione costituzionalmente orientata della appena citata disposizione: poich\u0026#233; l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984 \u0026#8211; che prevede l\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; \u0026#8211; non opera alcuna distinzione tra i sistemi (retributivo, misto o contributivo) di calcolo della prestazione pensionistica, tale disposizione non potrebbe considerarsi ricompresa nel raggio d\u0026#8217;applicazione del sopravvenuto art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, che fa riferimento solo alle pensioni liquidate con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; In via preliminare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e opera una ricognizione della normativa applicabile, ricordando che la disciplina relativa all\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; \u0026#232; contenuta nell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 222 del 1984, il cui comma 1 prevede il relativo diritto in favore dell\u0026#8217;assicurato \u0026#171;la cui capacit\u0026#224; di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermit\u0026#224; o difetto fisico o mentale a meno di un terzo\u0026#187;. Il successivo comma 3 dispone che la prestazione va calcolata \u0026#171;secondo le norme in vigore nell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi\u0026#187; e che, \u0026#171;[q]ualora l\u0026#8217;assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, \u0026#232; integrato, nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale di cui all\u0026#8217;articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e integrazioni\u0026#187;, salva, ai sensi del comma 4, l\u0026#8217;esistenza di redditi ostativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRammenta poi che l\u0026#8217;art. 1 della legge n. 335 del 1995 ha modificato il criterio di calcolo delle prestazioni pensionistiche, prevedendo: a) la conservazione del sistema retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 potessero vantare un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva di almeno diciotto anni; b) l\u0026#8217;introduzione di un sistema \u0026#8220;misto\u0026#8221; \u003cem\u003epro quota\u003c/em\u003e, in parte retributivo (per le anzianit\u0026#224; acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995) e in parte contributivo (per le anzianit\u0026#224; acquisite successivamente), per coloro che, alla stessa data, avessero un\u0026#8217;anzianit\u0026#224; contributiva complessiva inferiore a diciotto anni; c) il calcolo integralmente contributivo delle prestazioni da liquidare sulla base di contributi versati esclusivamente dopo il 31 dicembre 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRicorda, infine, che il comma 16 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 335 del 1995 dispone che \u0026#171;[a]lle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, la Corte di cassazione rimettente esclude la possibilit\u0026#224; di un\u0026#8217;interpretazione costituzionalmente orientata, alla luce del \u0026#171;vincolo letterale del disposto normativo (riferito all\u0026#8217;art. 1 comma 16 della legge n. 335/95)\u0026#187;, ritenuto \u0026#171;insuperabile, pena la sostanziale disapplicazione, \u003cem\u003eope\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eiudicis\u003c/em\u003e, della disposizione scrutinata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRitiene, quindi, di dover sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#171;dell\u0026#8217;art. 1 co. 16 l. n.222/84\u0026#187; (\u003cem\u003erecte\u003c/em\u003e: dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995), per contrasto con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e considera pacifico tra le parti che: a) il requisito contributivo della prestazione sia stato maturato da A. S. \u0026#171;per l\u0026#8217;intero\u0026#187; dopo il 31 dicembre 1995; b) sussistano, in capo all\u0026#8217;interessato, \u0026#171;sia il requisito sanitario che quello reddituale per l\u0026#8217;integrazione al minimo [\u0026#8230;] per il periodo in contestazione\u0026#187;, nonostante la percezione di \u0026#171;ulteriori provvidenze\u0026#187; (\u0026#171;un reddito da lavoro\u0026#187; e \u0026#171;un assegno di invalidit\u0026#224; civile, \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e n. 118 del 1971\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRichiamando la propria giurisprudenza (di cui vengono citati alcuni arresti), il Collegio rimettente qualifica l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; come erogazione avente natura di trattamento pensionistico e, come tale, lo ritiene \u0026#171;attratto all\u0026#8217;orbita applicativa dell\u0026#8217;art.1, co.16 l. n.335/95 nel suo riferimento alle \u0026#8220;pensioni\u0026#8221;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; per A. S. di fruire dell\u0026#8217;integrazione al minimo, quindi, sarebbe preclusa proprio dalla circostanza che l\u0026#8217;interessato percepisce l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; calcolato esclusivamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la Corte di cassazione premette che l\u0026#8217;integrazione al minimo della prestazione previdenziale in generale, e dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; in particolare, svolge la funzione di garantire che il trattamento pensionistico raggiunga quel livello base, ritenuto necessario ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle \u0026#171;esigenze di vita\u0026#187;, secondo la previsione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQualunque sia il sistema adottato \u0026#171;per fondare l\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e il \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e del trattamento pensionistico\u0026#187;, dunque, resterebbe identica \u0026#171;l\u0026#8217;unitaria esigenza\u0026#187; di garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita, assicurati dal \u0026#171;minimo predeterminato dal legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe quindi irragionevole e discriminatorio \u0026#8211; e perci\u0026#242; in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; distinguere tra sistema retributivo e contributivo per il calcolo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, per consentire poi l\u0026#8217;integrazione al minimo solo nel primo caso, tanto pi\u0026#249; che il sistema contributivo sarebbe \u0026#171;tendenzialmente meno favorevole e pi\u0026#249; restrittivo rispetto a quello retributivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale scelta normativa non sarebbe giustificabile neppure in forza dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; rimessa al legislatore, chiamato a bilanciare l\u0026#8217;esigenza di erogare le prestazioni previdenziali con quella di mantenere in equilibrio i conti pubblici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, osserva il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, per la pensione di vecchiaia calcolata integralmente con il sistema contributivo, la legge n. 335 del 1995 ha previsto un \u0026#171;bilanciamento\u0026#187; al divieto di integrazione al minimo, con la possibilit\u0026#224; (assicurata dall\u0026#8217;art. 1, comma 20) di acquisire \u0026#8211; \u0026#171;quasi in funzione surrogatoria\u0026#187; \u0026#8211; il diritto al relativo trattamento con un montante contributivo minimo, \u0026#171;raccolto in soli 5 anni di assicurazione\u0026#187;. Invece, l\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;integrazione al minimo per l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; non sarebbe stata compensata \u0026#171;da misure che valgano a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, per il rimettente deve essere sempre mantenuta ferma la differenza tra \u0026#171;\u0026#8220;i mezzi necessari per vivere\u0026#8221;\u0026#187; \u0026#8211; che il primo comma dell\u0026#8217;art. 38 Cost. garantisce a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di risorse sufficienti \u0026#8211; e \u0026#171;\u0026#8220;i mezzi adeguati alle esigenze di vita\u0026#8221;\u0026#187;, che il secondo comma della medesima disposizione assicura ai lavoratori \u0026#171;in situazioni significative\u0026#187; (infortunio, malattia, invalidit\u0026#224;, vecchiaia, disoccupazione involontaria), poich\u0026#233; i secondi \u0026#171;comprendono i primi ma non s\u0026#8217;esauriscono in essi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer questa ragione, aggiunge il rimettente, la necessaria tutela delle adeguate esigenze di vita, lungi dal poter essere valutata alla luce del complesso delle provvidenze di cui l\u0026#8217;interessato potrebbe fruire, imporrebbe di verificare che ogni prestazione previdenziale sia idonea \u0026#171;a garantire oggettivamente lo specifico bisogno ad esso sotteso, in s\u0026#233; considerato e distinto da eventuali altri\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn definitiva, l\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; \u0026#8211; comunque sia stato calcolato \u0026#8211; costituirebbe il modo con cui la legge deve attuare il precetto costituzionale, a fronte di una prestazione che potrebbe altrimenti determinare \u0026#171;l\u0026#8217;attribuzione ai lavoratori beneficiari di somme del tutto inidonee alle loro esigenze di vita, quando non meramente simboliche\u0026#187; e, comunque, in alcuni casi, come quello di specie, \u0026#171;inferiori al \u003cem\u003equantum\u003c/em\u003e delle prestazioni assistenziali, liquidate in relazione ad eventi analoghi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS si \u0026#232; costituito in giudizio, evidenziando, in primo luogo, che A. S. \u0026#232; titolare: a) a decorrere da novembre 2013, di assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, liquidato in regime contributivo, il cui importo (calcolato a novembre 2024) \u0026#232; pari ad euro 112,69; b) di pensione di invalidit\u0026#224; civile, per l\u0026#8217;importo di euro 333,33, cumulabile con l\u0026#8217;assegno ordinario in quanto il percettore \u0026#232; stato dichiarato invalido civile totale; c) di posizione contributiva presso il fondo pensioni lavoratori dipendenti, in conseguenza dello svolgimento di lavoro subordinato che, da gennaio a settembre 2024, ha fruttato una retribuzione complessiva (da presumersi al lordo) di euro 7.393,00.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ci\u0026#242; posto, per l\u0026#8217;INPS le questioni sarebbero innanzitutto inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe anche si potesse rilevare un contrasto con i parametri costituzionali evocati, i mezzi attraverso i quali risolvere tale criticit\u0026#224; sarebbero molteplici (rivalutazione dei contributi, individuazione di pi\u0026#249; favorevoli coefficienti di trasformazione, introduzione di nuove provvidenze, eccetera) e la relativa scelta non potrebbe che essere affidata alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore, allo scopo di selezionare la soluzione che \u0026#171;al contempo meglio rispetti la coerenza del regime contributivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;INPS esclude qualsiasi contrasto con i parametri costituzionali evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa peculiare forma di integrazione al minimo di cui si discute sarebbe compatibile con il solo sistema di calcolo retributivo, mentre sarebbe \u0026#171;istituto estraneo alla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ee ai principi che informano il regime contributivo di liquidazione delle pensioni a carico dell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#200; unicamente nel regime retributivo, infatti, che la contribuzione versata rileva ai soli fini dell\u0026#8217;individuazione di un minimo di anzianit\u0026#224; assicurativa per l\u0026#8217;accesso alla prestazione e non anche della parametrazione del trattamento a quanto versato. Esclusivamente nel regime retributivo, quindi, sarebbero consentite anche \u0026#171;commisurazioni virtuali\u0026#187;, quale l\u0026#8217;integrazione di cui si discute, il cui onere economico, non a caso, \u0026#232; posto interamente a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDel tutto differenti sarebbero i principi sui quali si fonda, invece, il regime contributivo di liquidazione dei trattamenti previdenziali. In tale sistema, \u0026#232; l\u0026#8217;entit\u0026#224; del montante contributivo, valorizzato in base ai coefficienti legati all\u0026#8217;et\u0026#224;, a determinare la misura stessa della pensione e ci\u0026#242; escluderebbe la possibilit\u0026#224; \u0026#171;di introdurre commisurazioni che si basino su importi virtuali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito della legge n. 335 del 1995, in sostanza, \u0026#171;ci\u0026#242; che non pu\u0026#242; essere assicurato dalla valorizzazione del montante contributivo\u0026#187; dovrebbe essere posto a carico di sistemi di protezione diversi da quello previdenziale, per non rendere \u0026#171;insostenibile\u0026#187; la spesa pensionistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi ci\u0026#242; sarebbe stato consapevole il legislatore della riforma, che avrebbe operato sulla \u0026#171;leva dei benefici assistenziali per arrivare a livelli aggiuntivi di tutela rispetto a quanto il lavoratore pu\u0026#242; ottenere all\u0026#8217;interno del regime previdenziale\u0026#187;. In particolare, l\u0026#8217;INPS ricorda che l\u0026#8217;art. 3, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 335 del 1995, in tema di requisiti di accesso all\u0026#8217;assegno sociale, prevede che non concorre a formare il reddito del richiedente (e dunque a superare le soglie che impediscono di fruire della provvidenza) la pensione liquidata secondo il sistema contributivo\u003cem\u003e, \u003c/em\u003e\u0026#171;in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell\u0026#8217;assegno sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, \u0026#232; intervenuto nel giudizio, sostenendo la non fondatezza delle questioni sollevate, con argomentazioni in parte sovrapponibili a quelle offerte dall\u0026#8217;INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato evidenzia che la legge n. 335 del 1995 ha operato una epocale riforma, sancendo il passaggio al sistema contributivo, \u0026#171;pi\u0026#249; solido e sostenibile\u0026#187;, in quanto \u0026#171;lega direttamente l\u0026#8217;importo della pensione ai contributi versati, riducendo il rischio di disavanzi finanziari e di iniquit\u0026#224; tra le diverse generazioni di lavoratori\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOccorrerebbe allora valutare la posizione dei percettori dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidato esclusivamente con il sistema contributivo alla luce \u0026#171;del complessivo sistema di tutele gi\u0026#224; previsto dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; anche in favore di tali soggetti, che potrebbero beneficiare di altre provvidenze economiche \u0026#8211; \u0026#171;quali le prestazioni a favore degli invalidi civili, l\u0026#8217;assegno sociale e le prestazioni a sostegno del reddito\u0026#187; \u0026#8211; e che, in ogni caso, potrebbero ancora svolgere attivit\u0026#224; lavorativa (nei limiti delle loro residue capacit\u0026#224;), secondo la disciplina stabilita dall\u0026#8217;art. 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, con la quale ha ulteriormente illustrato gli argomenti difensivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;Avvocatura ha evidenziato che, nell\u0026#8217;eliminare il meccanismo dell\u0026#8217;integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo, il legislatore ha operato la precisa scelta di affidare le forme di sostegno eventualmente necessarie a \u0026#171;misure economiche di natura tipicamente assistenziale, non gravanti sul complessivo sistema pensionistico\u0026#187;, quali, in particolare, l\u0026#8217;assegno sociale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, ha sottolineato che, nel caso fosse riconosciuta l\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, al momento della sua trasformazione in pensione di vecchiaia opererebbe comunque il divieto di integrazione al minimo prevista per quest\u0026#8217;ultima, sempre in applicazione dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di cassazione, sezione lavoro, dubita della compatibilit\u0026#224; con gli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, il quale, \u0026#171;in combinato disposto\u0026#187; con l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984, nell\u0026#8217;escludere l\u0026#8217;integrazione al minimo per tutte le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, non ne consente la corresponsione anche per l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; che sia calcolato interamente con tale criterio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Per il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; svolge la funzione tipica delle prestazioni previdenziali, consistente nel garantire al percettore mezzi adeguati alle \u0026#171;esigenze di vita\u0026#187;, secondo la previsione dell\u0026#8217;art. 38, secondo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRispetto a tale presidio costituzionale, quindi, non avrebbe alcuna incidenza il sistema di computo adottato in base alla disciplina tempo per tempo vigente, risultando irragionevole e discriminatorio \u0026#8211; e perci\u0026#242; in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211; distinguere tra i criteri retributivo e contributivo, per consentire l\u0026#8217;integrazione al minimo solo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidato in base al primo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNeppure potrebbe soccorrere, in questa prospettiva, l\u0026#8217;eventuale fruibilit\u0026#224; di altre prestazioni di natura assistenziale (ad esempio, come nel caso di specie, l\u0026#8217;assegno per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; civile), per la chiara distinzione tra i \u0026#171;mezzi necessari per vivere\u0026#187; e i \u0026#171;mezzi adeguati alle [\u0026#8230;] esigenze di vita\u0026#187;, che l\u0026#8217;art. 38 Cost. riserva, rispettivamente, a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti di risorse sufficienti, ai sensi del primo comma, e ai lavoratori colpiti dagli eventi indicati nel secondo comma.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePi\u0026#249; in generale, il rimettente osserva che l\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;integrazione al minimo sarebbe stata compensata, per tutti gli altri trattamenti pensionistici, dalla possibilit\u0026#224; (riconosciuta dall\u0026#8217;art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995) di acquisire il relativo diritto con un montante contributivo ridotto rispetto al passato, in quanto \u0026#171;raccolto in soli 5 anni di assicurazione\u0026#187;. Per l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, invece, non sarebbe stata prevista alcuna misura idonea \u0026#171;a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Cos\u0026#236; ricostruite le censure, la decisione delle questioni sollevate richiede un breve inquadramento degli istituti coinvolti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La giurisprudenza di legittimit\u0026#224; \u0026#232; ferma nel qualificare l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; come trattamento pensionistico (tra le pi\u0026#249; recenti, Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenze 22 agosto 2024, n. 23040 e n. 23041; ordinanza 17 agosto 2023, n. 24751), legato al sopraggiungere di uno stato di compromissione fisica o mentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, devono sin da ora essere rimarcate le indubbie peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno in esame (di cui si dir\u0026#224; ampiamente \u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 11), che hanno indotto questa Corte, sin da risalenti pronunce (sentenza n. 644 del 1988), a riconoscergli natura \u0026#171;parzialmente assistenziale\u0026#187; (e dunque \u0026#171;almeno mista\u0026#187;), in affiancamento alla funzione previdenziale che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; con argomenti non estranei pure alla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 218 del 1995 e n. 436 del 1988) \u0026#8211; ritiene svolta ai sensi del secondo comma dell\u0026#8217;art. 38 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; \u0026#232; disciplinato dalla legge n. 222 del 1984 e spetta al lavoratore che, a causa di infermit\u0026#224; o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacit\u0026#224; di prestare un\u0026#8217;attivit\u0026#224; lavorativa confacente alle proprie attitudini (art. 1, comma 1).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assegno spetta senza limiti d\u0026#8217;et\u0026#224;, ma, al compimento di quella stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, si trasforma, \u0026#171;in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione\u0026#187;, in pensione di vecchiaia (art. 1, comma 10).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini del perfezionamento del diritto, il successivo art. 4, attraverso una serie di richiami normativi, richiede che il lavoratore abbia versato contributi per almeno cinque anni, di cui tre nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda amministrativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRicorrendo entrambi i requisiti \u0026#8211; medico-legale e assicurativo \u0026#8211; l\u0026#8217;assegno \u0026#232; calcolato secondo le norme in vigore nell\u0026#8217;assicurazione generale obbligatoria per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi; qualora esso risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, l\u0026#8217;assegno \u0026#232; integrato, \u0026#171;nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale\u0026#187;. Cos\u0026#236; ancora si esprime l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della medesima legge, con riferimenti oggi da intendersi operati, rispettivamente, alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (in seguito: GIAS) e all\u0026#8217;assegno sociale che l\u0026#8217;art. 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 ha introdotto, in luogo della pensione sociale, con effetto dal 1\u0026#176; gennaio 1996.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Ne consegue che il sistema di computo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224; pu\u0026#242; essere diverso, a seconda della disciplina alla quale \u0026#232; assoggettato il lavoratore per effetto delle riforme del sistema pensionistico succedutesi nel tempo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTra queste, importanza centrale riveste quella operata dalla legge n. 335 del 1995, la quale, come questa Corte ha ricordato di recente con la sentenza n. 112 del 2024, ha comportato il graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo di computo del trattamento pensionistico, introducendo distinzioni tra i lavoratori sulla base dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; assicurativa dai medesimi maturata al 31 dicembre 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, oggi risultano interamente soggetti al regime contributivo i lavoratori che \u0026#8211; come nel caso oggetto dell\u0026#8217;odierno scrutinio \u0026#8211; si siano iscritti a una gestione previdenziale solo successivamente alla data da ultimo indicata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Nell\u0026#8217;ambito del sistema retributivo, divenuto ormai residuale, la base di calcolo \u0026#232; costituita dalla media delle retribuzioni percepite in un periodo di riferimento predeterminato dalla legge (cosiddetta retribuzione pensionabile), generalmente collocato in una fase \u0026#8211; pi\u0026#249; o meno ampia, a seconda della disciplina di riferimento \u0026#8211; anteriore alla data del pensionamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl sistema contributivo, invece, \u0026#232; ispirato a una logica di corrispettivit\u0026#224; tra contribuzione versata e prestazione pensionistica: quest\u0026#8217;ultima viene determinata in base alla contribuzione corrisposta nel corso dell\u0026#8217;intera vita lavorativa (il cosiddetto montante contributivo individuale), che viene rivalutata periodicamente e rapportata alla speranza di vita media residua (stimata con criteri statistico-attuariali via via aggiornati nel tempo), mediante l\u0026#8217;applicazione di un coefficiente di trasformazione che tiene conto dell\u0026#8217;et\u0026#224; del singolo pensionando.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;uno o dell\u0026#8217;altro criterio di computo \u0026#232; suscettibile di restituire risultati diversi, di norma ben pi\u0026#249; favorevoli nell\u0026#8217;ambito del regime retributivo, ormai in via di definitivo superamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, va in primo luogo scrutinata l\u0026#8217;eccezione d\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; sollevata dall\u0026#8217;INPS, secondo cui, quand\u0026#8217;anche fosse rilevato un contrasto con i parametri evocati dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, la scelta tra le \u0026#171;molteplici modalit\u0026#224;\u0026#187; idonee ad assicurare \u0026#171;una tutela aggiuntiva al lavoratore invalido\u0026#187; esulerebbe dai poteri di questa Corte, venendo in rilievo un\u0026#8217;opzione destinata a incidere su un complesso normativo \u0026#171;caratterizzato da estrema tecnicit\u0026#224;\u0026#187;, oltre che condizionato delle risorse disponibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione deve essere respinta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente auspica un intervento che consenta di applicare la regola che ancora \u0026#232; prevista nell\u0026#8217;ordinamento dall\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984 proprio per l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, sebbene ora limitatamente a quello calcolato con il sistema retributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, puntuale e univoco, consente dunque di fare applicazione del principio, ormai costantemente enunciato dalla giurisprudenza costituzionale (tra le ultime, sentenze n. 31 del 2025, n. 138 e n. 128 del 2024), secondo cui, una volta accertato un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e a un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione, non pu\u0026#242; essere di ostacolo all\u0026#8217;esame nel merito l\u0026#8217;assenza di un\u0026#8217;unica soluzione a \u0026#8220;rime obbligate\u0026#8221;, ancorch\u0026#233; si versi in materie riservate alla discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; sufficiente, infatti, \u0026#171;la presenza nell\u0026#8217;ordinamento di una o pi\u0026#249; soluzioni \u0026#8220;costituzionalmente adeguate\u0026#8221;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 95 del 2022) e tale \u0026#232; certamente quella indicata dal rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, va precisamente definito il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla lettura combinata di motivazione e dispositivo dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione si desume con certezza che \u0026#8211; nulla disponendo l\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984 sull\u0026#8217;esclusione dell\u0026#8217;integrazione al minimo in relazione a particolari modalit\u0026#224; di computo del trattamento \u0026#8211; oggetto delle questioni \u0026#232; unicamente l\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui include l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; nel divieto di applicazione delle disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo ai trattamenti pensionistici liquidati esclusivamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; La Corte di cassazione ha puntualmente assolto anche all\u0026#8217;onere di preventiva esplorazione di una interpretazione costituzionalmente orientata, giungendo alla conclusione che essa non \u0026#232; praticabile, in considerazione dell\u0026#8217;inequivoco tenore letterale della disposizione censurata, applicabile a tutti i trattamenti pensionistici, nel cui novero il diritto vivente, condiviso dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ricomprende anche l\u0026#8217;assegno in parola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer costante giurisprudenza costituzionale, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; della questione incidentale, \u0026#232; sufficiente che il rimettente motivi \u0026#8211; come qui ha fatto \u0026#8211; sulle ragioni di impraticabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;interpretazione adeguatrice (tra le ultime, sentenza n. 23 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Tanto premesso, le censure formulate dal rimettente sollecitano questa Corte ad operare uno scrutinio sia \u0026#8220;per linee interne\u0026#8221; alla disciplina dell\u0026#8217;assegno in esame, sia attraverso un confronto di quest\u0026#8217;ultima con le regole che governano la liquidazione degli altri trattamenti pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Nel primo senso si muovono gli argomenti per i quali, qualunque sia il sistema di calcolo adottato, resterebbe identica la necessit\u0026#224; di garantire i mezzi adeguati alle esigenze di vita, quando l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; risulti \u0026#171;inferiore a un minimo predeterminato dal legislatore\u0026#187;: sarebbe irragionevole e discriminatorio, afferma il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, consentire l\u0026#8217;integrazione al minimo solo nel caso di calcolo dell\u0026#8217;assegno con il sistema retributivo, tanto pi\u0026#249; che il criterio contributivo \u0026#171;\u0026#232; tendenzialmente meno favorevole e pi\u0026#249; restrittivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn questa prospettiva, e citando giurisprudenza costituzionale, la Corte rimettente pone l\u0026#8217;accento, pi\u0026#249; che sui principi di eguaglianza e ragionevolezza, soprattutto sull\u0026#8217;affermato radicamento dell\u0026#8217;integrazione al minimo nella previsione del secondo comma dell\u0026#8217;art. 38 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; bene, tuttavia, fare un\u0026#8217;ulteriore precisazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sentenze richiamate dal giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e sono riferite all\u0026#8217;integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici in generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse sono state rese nell\u0026#8217;ambito di un sistema pensionistico governato dal criterio di liquidazione retributivo (sentenze n. 240 del 1994, n. 31 del 1986 e n. 263 del 1976) e in un\u0026#8217;epoca (sentenze n. 18 del 1998, n. 127 e n. 119 del 1997; ordinanza n. 173 del 2003) in cui ancora non era stato necessario misurarsi direttamente con gli effetti della riforma pensionistica operata dalla legge n. 335 del 1995, portatrice, come osservato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, di un \u0026#171;cambiamento fondamentale [\u0026#8230;] del sistema previdenziale italiano\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome si vedr\u0026#224; (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, punto 13), di tale mutamento di paradigma costituisce espressione, tra le altre, anche la scelta di escludere l\u0026#8217;integrazione al minimo per (tutti) i trattamenti da liquidarsi interamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Diversa \u0026#232; la prospettiva che guida la contestazione con la quale il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rimprovera al legislatore della riforma del 1995 di non aver introdotto misure per rendere \u0026#171;sostenibile e giustificato il sacrificio imposto\u0026#187; dalla disposizione censurata, a differenza di quanto previsto per altri trattamenti previdenziali come le pensioni di vecchiaia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDa questa angolazione, nell\u0026#8217;ambito della disciplina che risulta dal riordino del sistema pensionistico, la Corte rimettente chiede di operare un confronto, al lume dei principi presidiati dall\u0026#8217;art. 3 Cost., tra le regole che oggi governano, da un lato, l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, e, dall\u0026#8217;altro, gli altri trattamenti pensionistici coinvolti nella generale previsione dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Rispetto ai due profili di censura appena illustrati \u0026#8211; il primo incentrato soprattutto sulla violazione dell\u0026#8217;art. 38 Cost. e il secondo, invece, esclusivamente sulla violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#8211;, questa Corte ritiene che le peculiarit\u0026#224; della disciplina dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; e del meccanismo, pure speciale, della sua integrazione al minimo rendano opportuno anzitutto un esame condotto al fine di verificare, al metro dell\u0026#8217;art. 3 Cost., se il trattamento in questione sia o meno suscettibile di essere accomunato alle altre pensioni, nella sottoposizione alla regola generale somministrata dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e10.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.\u0026#8211; La tendenziale corrispettivit\u0026#224; tra provvista finanziaria (il cosiddetto montante) e misura del trattamento previdenziale liquidato \u0026#232; una caratteristica essenziale del sistema contributivo. Secondo la principale tesi difensiva dell\u0026#8217;INPS e dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, essa impedirebbe la sopravvivenza di un istituto che, come l\u0026#8217;integrazione al minimo, risulta derogatorio del \u0026#171;principio di proporzionalit\u0026#224; della pensione ai contributi versati a vantaggio del principio di solidariet\u0026#224;\u0026#187; (come riconosciuto dalla sentenza n. 119 del 1997).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale argomento, tuttavia, perde consistenza proprio con riferimento alla tutela pensionistica per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, collegata a uno stato di bisogno del tutto peculiare, in cui la persona che la richiede ha perso in larga parte la capacit\u0026#224; lavorativa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon a caso, in un contesto governato dalle regole retributive di liquidazione di tutti i trattamenti pensionistici, la legge n. 222 del 1984 aveva gi\u0026#224; previsto, per il conseguimento del diritto all\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, un regime agevolato: sin dall\u0026#8217;origine, infatti, \u0026#232; stato ritenuto sufficiente un periodo di contribuzione di soli cinque anni e si \u0026#232; imposto esclusivamente l\u0026#8217;accertamento di una sorta di \u0026#8220;contiguit\u0026#224; assicurativa\u0026#8221; rispetto all\u0026#8217;evento protetto (tre anni di contribuzione nel quinquennio anteriore alla presentazione della domanda).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl particolare \u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e per il trattamento di cui si discute \u0026#232; stato poi confermato anche in occasione del generale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, infatti, prevede che l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, ove calcolato \u0026#8211; per intero o \u003cem\u003epro quota\u003c/em\u003e \u0026#8211; con il sistema contributivo, \u0026#232; determinato \u0026#171;assumendo il coefficiente di trasformazione relativo all\u0026#8217;et\u0026#224; di 57 anni nel caso in cui l\u0026#8217;et\u0026#224; dell\u0026#8217;assicurato all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;attribuzione dell\u0026#8217;assegno sia ad essa inferiore\u0026#187;. In sostanza, si equipara \u003cem\u003eex lege\u003c/em\u003e l\u0026#8217;et\u0026#224; del percettore dell\u0026#8217;assegno a quella che, all\u0026#8217;epoca, costituiva la soglia anagrafica da raggiungere per conseguire la pensione di vecchiaia interamente liquidata con il sistema contributivo, secondo quanto prevedevano i commi 19 e 20 del citato art. 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta delle medesime disposizioni con le quali il legislatore della riforma previdenziale del 1995 ha ridotto a soli cinque anni il requisito di anzianit\u0026#224; contributiva ai fini del conseguimento di tutte le pensioni di vecchiaia, in tal modo equiparando il presupposto contributivo minimo a quello gi\u0026#224; previsto per l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;. Tuttavia, per quest\u0026#8217;ultimo ha rinunciato ad applicare la rigida corrispondenza attuariale tra montante contributivo individuale e speranza di vita, che vale per il sistema pensionistico in generale. E ci\u0026#242; ha fatto, evidentemente, proprio per mantenere vivo quel regime differenziato, da sempre giustificato dalla peculiarit\u0026#224; dello stato di bisogno sotteso alla relativa tutela \u0026#8220;mista\u0026#8221; (assistenziale e previdenziale) accordata, in quanto considerato meritevole di una maggiore valorizzazione del principio di solidariet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e11.1.\u0026#8211; A questo proposito, \u0026#232; peraltro opportuno evidenziare che, per effetto delle modifiche \u0026#8211; altrettanto profonde \u0026#8211; apportate al sistema pensionistico dall\u0026#8217;art. 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l\u0026#8217;equit\u0026#224; e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, la generale et\u0026#224; pensionabile \u0026#232; stata, ad oggi, elevata fino a sessantasette anni. Ci\u0026#242; ridimensiona il carattere favorevole della previsione di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 14, della legge n. 335 del 1995, il quale non \u0026#232; stato a sua volta aggiornato alla nuova soglia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe differenze tra assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; e restanti trattamenti pensionistici, sotto altro profilo, sono diventate invece pi\u0026#249; marcate. In particolare, mentre la riforma di cui al d.l. n. 201 del 2011, come convertito, ha elevato, in generale, a venti anni il minimo di contribuzione necessario ad accedere alla pensione di vecchiaia \u0026#8211; rendendo del tutto residuale l\u0026#8217;ipotesi della valorizzazione della contribuzione solo quinquennale, perch\u0026#233; ormai riservata, oggi, agli ultrasettantunenni (art. 24, comma 7) \u0026#8211;, per l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; non \u0026#232; stato intaccato il requisito contributivo \u0026#8220;ridotto\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 4 della legge n. 222 del 1984, ancora una volta in ossequio alla peculiarit\u0026#224; dello stato di bisogno da fronteggiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e12.\u0026#8211; Da altra angolatura, va rilevato che la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e della generale soppressione dell\u0026#8217;integrazione al minimo per tutti i trattamenti pensionistici \u0026#8211; come confermato dall\u0026#8217;INPS e dall\u0026#8217;Avvocatura \u0026#8211; \u0026#232; da mettere in relazione con la necessit\u0026#224; di contenimento della spesa previdenziale, che del resto \u0026#232; dichiaratamente (art. 1, commi 1, 3 e 5, della legge n. 335 del 1995) alla base del complessivo intervento riformatore, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza costituzionale (ordinanza n. 400 del 1999).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAncora una volta, per\u0026#242;, si tratta di un argomento che non pu\u0026#242; essere validamente speso con riferimento all\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, la cui disciplina \u0026#232; a sua volta affatto diversa da quella dettata per l\u0026#8217;integrazione degli altri trattamenti pensionistici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 3, della legge n. 222 del 1984, in particolare, prevede che, qualora l\u0026#8217;assegno risulti inferiore al trattamento minimo INPS \u0026#8211; e semprech\u0026#233; non siano superati i limiti di reddito previsti dal successivo comma 4 \u0026#8211;, esso \u0026#232; integrato \u0026#171;nel limite massimo del trattamento minimo, da un importo a carico del fondo sociale pari a quello della pensione sociale\u0026#187;: nei fatti, l\u0026#8217;importo \u0026#8220;a calcolo\u0026#8221;, maggiorato della somma oggi corrispondente alla misura dell\u0026#8217;assegno sociale, potrebbe anche restituire un risultato inferiore al trattamento minimo INPS.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, come riconosciuto nelle stesse difese dell\u0026#8217;ente previdenziale, non \u0026#232; prevista l\u0026#8217;integrazione parziale della prestazione n\u0026#233; la cosiddetta \u0026#8220;cristallizzazione\u0026#8221;, ossia il mantenimento dell\u0026#8217;assegno nella misura precedentemente goduta qualora vengano superati i limiti di reddito (come invece \u0026#232; previsto per le altre pensioni integrate al trattamento minimo, dall\u0026#8217;art. 6, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante \u0026#171;Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn stretta connessione con questa speciale regolamentazione, la legge n. 222 del 1984 aveva gi\u0026#224; allocato l\u0026#8217;intero onere economico della peculiare integrazione al minimo di cui si tratta al di fuori dalla gestione che eroga l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, ponendolo a carico del fondo sociale (art. 1, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta all\u0026#8217;epoca operata \u0026#232; stata poi confermata dalla legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell\u0026#8217;Istituto nazionale della previdenza sociale e dell\u0026#8217;Istituto nazionale per l\u0026#8217;assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), il cui art. 37 ha posto l\u0026#8217;onere finanziario delle integrazioni al minimo dei soli assegni ordinari di invalidit\u0026#224; interamente a carico della neoistituita \u0026#8211; in sostituzione appunto del fondo sociale \u0026#8211; GIAS (comma 3, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe deriva che il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo di computo delle prestazioni \u0026#232; del tutto indifferente rispetto al finanziamento dell\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, che gi\u0026#224; era prima, ed \u0026#232; rimasta poi, l\u0026#8217;unica interamente sostenuta dalla fiscalit\u0026#224; generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e13.\u0026#8211; Privo di efficacia persuasiva, sempre rispetto all\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, risulta anche un ulteriore argomento difensivo speso dalla parte pubblica e dall\u0026#8217;interveniente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;INPS e l\u0026#8217;Avvocatura sostengono che, all\u0026#8217;esito del rovesciamento di impostazione operato dalla riforma del 1995, l\u0026#8217;esistenza di altre provvidenze assistenziali, di cui i titolari di pensioni interamente contributive potrebbero usufruire (tra cui, in primo luogo, l\u0026#8217;assegno sociale), escluderebbe qualsiasi \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai principi evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, ulteriore peculiarit\u0026#224; dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; \u0026#232; rappresentata dal fatto che di tale trattamento il lavoratore pu\u0026#242; aver bisogno anche prima del raggiungimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; prevista per poter godere dell\u0026#8217;assegno sociale, che attualmente viene erogato solo ai cittadini ultrasessantasettenni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrima di tale momento, potrebbe verificarsi il caso di un lavoratore diventato invalido che: a) percepisca un assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; di importo modesto (perch\u0026#233; frutto dell\u0026#8217;anzianit\u0026#224; minima quinquennale, nel contesto di un computo esclusivamente contributivo); b) sia privo dei requisiti per ricevere anche l\u0026#8217;assegno d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; civile (salve limitate eccezioni, generalmente non cumulabile con il primo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1, comma 10, della legge n. 222 del 1984); c) non abbia una composizione familiare oppure una situazione reddituale o personale che gli consenta di usufruire di ulteriori sostegni, come l\u0026#8217;assegno unico e universale (che, per effetto del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, recante \u0026#171;Istituzione dell\u0026#8217;assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1\u0026#176; aprile 2021, n. 46\u0026#187;, ha preso il posto delle precedenti provvidenze a favore della famiglia e della natalit\u0026#224;) oppure l\u0026#8217;assegno di inclusione (disciplinato dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante \u0026#171;Misure urgenti per l\u0026#8217;inclusione sociale e l\u0026#8217;accesso al mondo del lavoro\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85); e d) non abbia la possibilit\u0026#224; di trovare altre \u0026#171;occupazioni confacenti alle sue attitudini\u0026#187; (come recita l\u0026#8217;art. 1, comma 1, della legge n. 222 del 1984), nonostante le misure di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di quanto appena esposto, appare evidente che il soggetto in et\u0026#224; attiva bisognoso della tutela di cui si discute, in ragione della significativa riduzione della sua capacit\u0026#224; lavorativa conseguente all\u0026#8217;invalidit\u0026#224;, pu\u0026#242; essere esposto al rischio di rimanere, anche per lungo tempo, privo di qualsiasi ulteriore supporto economico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta di una prospettiva dissonante nello scenario disegnato dal legislatore, che, come contraltare della scelta operata con la disposizione censurata, ha affidato proprio al sistema assistenziale la tutela aggiuntiva eventualmente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella logica del sistema contributivo, l\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995 costituisce anche il risvolto di un giudizio di disvalore espresso dall\u0026#8217;ordinamento nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro del soggetto che, pur ancora in possesso di capacit\u0026#224; lavorativa, non abbia tuttavia accumulato una provvista finanziaria idonea a garantirgli, in vecchiaia, un importo del trattamento pensionistico adeguato alla funzione previdenziale che quest\u0026#8217;ultimo deve svolgere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, per\u0026#242;, di una ragione che non appare affatto coerente con il trattamento per l\u0026#8217;invalidit\u0026#224; qui in esame, destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della sua capacit\u0026#224; lavorativa e, quindi, la possibilit\u0026#224; di accumulare un montante contributivo adeguato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePure sotto tale profilo, dunque, la scelta di assimilare l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; agli altri trattamenti pensionistici liquidati con il solo sistema contributivo, assoggettando anche il primo alla previsione di inapplicabilit\u0026#224; delle disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo, viola l\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.\u0026#8211; N\u0026#233; pu\u0026#242; dirsi che l\u0026#8217;accoglimento della questione crei la disarmonia di sistema prospettata dalla difesa dell\u0026#8217;INPS e dall\u0026#8217;Avvocatura, in relazione alla trasformazione automatica \u0026#8211; prevista dal primo periodo del comma 10 dell\u0026#8217;art. 1 della legge n. 222 del 1984 \u0026#8211; dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; in pensione di vecchiaia, per la quale continuerebbe a essere esclusa l\u0026#8217;integrazione al minimo. La stessa disposizione appena citata, infatti, nell\u0026#8217;ultimo periodo, ha cura di precisare che l\u0026#8217;importo della pensione di vecchiaia \u0026#171;non potr\u0026#224;, comunque, essere inferiore a quello dell\u0026#8217;assegno di invalidit\u0026#224; in godimento al compimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile\u0026#187;. Ancora una volta, la peculiarit\u0026#224; dello stato di bisogno che fonda l\u0026#8217;assegno in parola esclude qualsiasi discriminazione rispetto al lavoratore che non sia afflitto da analoga invalidit\u0026#224; e rende giustificata la scelta discrezionale operata dal legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto al periodo successivo al compimento dell\u0026#8217;et\u0026#224; pensionabile, invece, tutti i pensionati restano soggetti alla medesima disciplina dettata dall\u0026#8217;art. 3, comma 6, ultimo periodo, della legge n. 335 del 1995, secondo cui, agli effetti del riconoscimento dell\u0026#8217;assegno sociale, non concorre a formare reddito la pensione (qualunque tipo di pensione) liquidata secondo il sistema contribuivo, \u0026#171;in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell\u0026#8217;assegno sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e14.1.\u0026#8211; Neppure varrebbe a determinare un\u0026#8217;ingiustificata disparit\u0026#224; di trattamento \u0026#8211; in tesi ancora una volta conseguente all\u0026#8217;accoglimento della questione \u0026#8211; la possibilit\u0026#224; per il percettore dell\u0026#8217;assegno in parola di continuare a svolgere attivit\u0026#224; lavorativa, ovviamente nei limiti delle sue ormai ridotte capacit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge n. 222 del 1984 si limitava a prevedere, per queste ipotesi, l\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ordinaria disciplina del cumulo tra pensione e retribuzione (art. 1, comma 11, che richiama appunto l\u0026#8217;art. 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante \u0026#171;Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale\u0026#187;, che di tale cumulo si occupa). L\u0026#8217;art. 1, comma 42, della legge n. 335 del 1995, senza incidere su tale assetto, ha poi previsto, in caso di svolgimento di attivit\u0026#224; lavorativa, una riduzione del rateo dell\u0026#8217;assegno, correlato all\u0026#8217;importo di quest\u0026#8217;ultimo e all\u0026#8217;ammontare complessivo dei redditi da lavoro (dipendente, autonomo o di impresa).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe eventuali somme riconosciute a titolo di integrazione al minimo, quindi, sarebbero comunque coinvolte nella riduzione percentuale del trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e15.\u0026#8211; L\u0026#8217;INPS ha depositato in udienza un prospetto dal quale risulta che una decisione di accoglimento provvista, come d\u0026#8217;ordinario, di effetti \u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003etunc\u003c/em\u003e sarebbe suscettibile di determinare, per l\u0026#8217;anno in corso, un ingente e improvviso aggravio a carico della finanza pubblica, in gran parte connesso al recupero degli arretrati che potrebbero essere reclamati dai percettori degli assegni ordinari d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidati esclusivamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePremesso che l\u0026#8217;onere finanziario riguarder\u0026#224; solo assegni diretti (essendo esclusa, come detto, la reversibilit\u0026#224; della prestazione), la maggior spesa a carico dello Stato, che la presente decisione comporta, non si pone in contrasto \u0026#8211; come in sostanza prospetta l\u0026#8217;INPS \u0026#8211; con l\u0026#8217;art. 81 Cost., perch\u0026#233; sar\u0026#224; compito del legislatore \u0026#171;provvedere tempestivamente alla copertura degli oneri derivanti dalla pronuncia, nel rispetto del vincolo costituzionale dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio in senso dinamico\u0026#187;, come gi\u0026#224; chiarito nella sentenza n. 152 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, tuttavia, reputa necessario seguire il solco tracciato dalla pronuncia da ultimo citata e cos\u0026#236;, \u0026#171;nella prospettiva, appunto, del \u0026#8220;contemperamento dei valori costituzionali\u0026#8221; \u0026#8211; che viene qui in rilievo non gi\u0026#224; nel contesto dello scrutinio di costituzionalit\u0026#224; della norma denunciata ed al fine dell\u0026#8217;esito dello stesso, bens\u0026#236; nella fase successiva relativa alla delimitazione diacronica degli effetti della decisione \u0026#8211; [\u0026#8230;] ritiene, in questo caso, di graduare gli effetti temporali del \u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e, facendoli decorrere (solo) dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche in questo frangente, del resto, come nella vicenda scrutinata dal citato precedente, il riconoscimento solo \u003cem\u003epro futuro\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; non contrasta con la logica del giudizio incidentale, poich\u0026#233; l\u0026#8217;accoglimento \u003cem\u003eex nunc\u003c/em\u003e \u0026#171;risponde comunque all\u0026#8217;interesse della parte che ha attivato il processo principale ed \u0026#232; dunque rilevante al fine della decisione che dovr\u0026#224; adottare il giudice rimettente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e16.\u0026#8211; Va anche in questa occasione ribadito che resta ovviamente ferma la possibilit\u0026#224; per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente di coordinare in un quadro di sistema, la disciplina vigente, purch\u0026#233; sia idonea a garantire, ai titolari di assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidato interamente con il sistema contributivo, l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e17.\u0026#8211; In conclusione va dichiarata, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo, l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidato interamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e18.\u0026#8211; Restano assorbiti altri profili o questioni.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull\u0026#8217;integrazione al minimo, l\u0026#8217;assegno ordinario d\u0026#8217;invalidit\u0026#224; liquidato interamente con il sistema contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 giugno 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAntonella SCIARRONE ALIBRANDI, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 3 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250703151843.pdf","oggetto":"Previdenza - Pensioni - Sistema di calcolo dei trattamenti pensionistici obbligatori e requisiti di accesso - Mancata previsione della corresponsione dell\u0026#8217;integrazione al minimo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, in presenza dei requisiti contributivi e reddituali previsti, che sia calcolato interamente con il sistema cosiddetto contributivo - Denunciata disciplina che, distinguendo tra calcolo retributivo e contributivo dell\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, consente l\u0026#8217;integrazione al trattamento minimo solo rispetto alla prima modalit\u0026#224; di calcolo dell\u0026#8217;assegno, risultando irragionevole e discriminatoria - Eliminazione di tale integrazione per l\u0026#8217;assegno ordinario di invalidit\u0026#224;, interamente calcolato con il sistema contributivo, non compensata da misure che valgono a rendere sostenibile e giustificato il sacrificio imposto dalla legge - Disposizione che attribuisce ai lavoratori delle somme simboliche, inidonee alle loro esigenze di vita e in alcuni casi inferiori al quantum delle prestazioni assistenziali liquidate in relazione a eventi analoghi \u0026#8211; Lesione del canone costituzionale di adeguatezza riconosciuto ai lavoratori.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46847","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Prospettazione della questione - Necessità di individuare un intervento a \"rime obbligate\" in materia riservata alla discrezionalità del legislatore - Esclusione - Sufficienza di una soluzione \"costituzionalmente adeguata\". (Classif. 112003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eUna volta accertato un \u003cem\u003evulnus \u003c/em\u003ea un principio o a un diritto riconosciuti dalla Costituzione non può essere di ostacolo all’esame nel merito l’assenza di un’unica soluzione a “rime obbligate”, ancorché si versi in materie riservate alla discrezionalità del legislatore, essendo sufficiente la presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni “costituzionalmente adeguate”. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 31/2025; S. 138/2024 - mass. 46308; S. 128/2024; S. 95/2022 - mass.\u003c/em\u003e\u003cem style\u003d\"color: rgb(102, 102, 102);\"\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003e44715\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46848","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46848","titoletto":"Previdenza - In genere - Assegno ordinario d\u0027invalidità, liquidato interamente con il sistema contributivo - Divieto di applicazione delle disposizioni sull\u0027integrazione al minimo - Omessa esclusione - Violazione del principio di uguaglianza e ragionevolezza - Illegittimità costituzionale in parte qua, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza in Gazzetta Ufficiale. (Classif. 190001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e, l’art. 1, comma 16, della legge n. 335 del 1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo. Tale scelta – effettuata all’interno dell’intervento riformatore che ha comportato il graduale passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo di computo del trattamento pensionistico –, censurata dalla Corte di cassazione, sez. lavoro, viola il principio di uguaglianza e ragionevolezza in ragione delle peculiarità dell’assegno ordinario d’invalidità, cui va riconosciuta natura parzialmente assistenziale, e dunque almeno mista, in affiancamento alla funzione previdenziale. Se, da un lato, infatti la tendenziale corrispettività tra la provvista finanziaria (il c.d. montante) e la misura del trattamento previdenziale liquidato è una caratteristica essenziale del sistema contributivo – che impedirebbe la sopravvivenza dell’istituto dell’integrazione al minimo, derogatorio del principio di proporzionalità della pensione ai contributi versati a vantaggio di quello di solidarietà – tale argomento perde consistenza con riferimento alla tutela pensionistica per l’invalidità, collegata a uno stato di bisogno peculiare, in cui la persona ha perso in larga parte la capacità lavorativa. Dall’altro lato, se la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella soppressione dell’integrazione al minimo per i trattamenti pensionistici è il contenimento della spesa previdenziale, nemmeno tale argomento può essere speso per l’integrazione al minimo dell’assegno in esame, in quanto il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo è indifferente rispetto al finanziamento di quest’ultima, interamente sostenuta, sia prima che dopo la riforma, dalla fiscalità generale. Nemmeno rileva l’esistenza di altre provvidenze assistenziali di cui i titolari di pensioni interamente contributive potrebbero usufruire (\u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, l’assegno sociale), potendo il lavoratore aver bisogno dell’assegno ordinario d’invalidità anche prima dell’età prevista per potere godere delle altre, con il rischio della privazione di qualsiasi ulteriore supporto economico: prospettiva dissonante nello scenario legislativo che, come contraltare della disposizione censurata, ha affidato al sistema assistenziale la tutela aggiuntiva eventualmente necessaria. Infine, nella logica del sistema contributivo, il divieto di integrazione al minimo costituisce anche il risvolto di un giudizio di disvalore nei confronti della fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro; il che, tuttavia, nemmeno è coerente con il trattamento in esame, destinato a sopperire a situazioni in cui il lavoratore perde una rilevante percentuale della capacità lavorativa e, pertanto, la possibilità di accumulare un montante contributivo adeguato. La maggior spesa a carico dello Stato derivante dalla pronuncia non si pone in contrasto con l’art. 81 Cost.; sarà compito del legislatore provvedere tempestivamente alla copertura di tali oneri, nel rispetto del vincolo costituzionale dell’equilibrio di bilancio in senso dinamico, considerato che, nella prospettiva del contemperamento dei valori costituzionali, gli effetti temporali del \u003cem\u003edecisum\u003c/em\u003e sono graduati, decorrendo dal giorno successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e. Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare, ed eventualmente coordinare in un quadro di sistema, la disciplina vigente, purché sia idonea a garantire, ai titolari di assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo, l’effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 152/2020 - mass. 42565: S. 119/1997; S. 400/1999; S. 218/1995; S. 240/1994 - mass. 20921; S. 436/1988; S. 644/1988; S. 31/1986; S. 263/1976; S. 18/1998; S. 127/1997; S. 119/1997; O. 173/2003\u003c/em\u003e)\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46847","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"08/08/1995","data_nir":"1995-08-08","numero":"335","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"16","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-08-08;335~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46527","autore":"","titolo":"Nota a Corte costituzionale, sentenza 3 luglio 2025, n. 94","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2111","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46067","autore":"Leone G.","titolo":"Assegno ordinario di invalidità e integrazione al minimo: la parola alla Corte costituzionale","descrizione":"Commento a questione pendente","titolo_rivista":"Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"II","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"46402","autore":"Torsello L.","titolo":"SICUREZZA SOCIALE E CRISI DEL MODELLO CONTRIBUTIVO: LE CONTRADDIZIONI TRA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA ED ESIGENZE DI RIFORMA","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"ADL: argomenti di diritto del lavoro","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"5","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"C.136 - A.446","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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