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Giudici: Gustavo ZAGREBELSKY, Valerio ONIDA, Carlo MEZZANOTTE, Fernanda CONTRI, Guido NEPPI MODONA, Piero Alberto CAPOTOSTI, Annibale MARINI, Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Alfio FINOCCHIARO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), promosso dalla Regione Toscana con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato in cancelleria il 1\u0026#176; marzo successivo e iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2002. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eVisto\u003c/I\u003e l\u0027atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003eudito\u003c/I\u003e nell\u0027udienza pubblica del 17 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003cI\u003euditi\u003c/I\u003e l\u0027avvocato Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l\u0027avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del Consiglio dei ministri. \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1\u0026#176; marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), la Regione Toscana ha impugnato numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), e tra esse, in particolare, l\u0027art. 52, comma 20, in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e La disposizione censurata modifica, inasprendole, le sanzioni amministrative pecuniarie gi\u0026#224; stabilite dall\u0027art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), applicabili in caso di violazione del divieto di fumo in determinati locali nonch\u0026#233; dell\u0027obbligo di esposizione degli avvisi riportanti il divieto medesimo e la correlativa sanzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ad avviso della Regione ricorrente, poich\u0026#233; la disciplina attiene alla materia della \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, essa rientra nella competenza legislativa concorrente, a norma dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione: ne discende che \u0026#171;lo Stato deve limitarsi a porre i principi fondamentali della materia, con la conseguenza che determinare le sanzioni amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni rientra tra le attribuzioni regionali\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2. - Nel giudizio cos\u0026#236; promosso si \u0026#232; costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0027Avvocatura generale dello Stato, deducendo, sul punto specifico, l\u0027infondatezza del ricorso, nell\u0027assunto che la normativa in questione non rientra nell\u0027ambito della tutela della salute, ma \u0026#171;ha una valenza che trascende tale ambito, ponendosi come inerente ai rapporti fra lo Stato e l\u0027Unione Europea\u0026#187;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 3. - In prossimit\u0026#224; dell\u0027udienza la ricorrente ha depositato una memoria, insistendo per l\u0027accoglimento del ricorso. \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - La Regione Toscana, nell\u0027impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), solleva tra l\u0027altro questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 52, comma 20, della legge anzidetta, che modifica le sanzioni amministrative gi\u0026#224; previste dall\u0027art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584 (Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico), per la violazione del divieto di fumo e per la mancata esposizione, da parte di coloro cui compete, degli avvisi riportanti il divieto medesimo. Ritiene la ricorrente che la disposizione impugnata attenga alla materia \u0026#171;tutela della salute\u0026#187;, attribuita alla competenza legislativa della Regione a norma dell\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, con la conseguenza che allo Stato spetterebbe la fissazione soltanto dei principi fondamentali della disciplina della materia e non gi\u0026#224; la determinazione delle sanzioni amministrative concretamente applicabili per le singole violazioni. Tale determinazione, costituendo disciplina di dettaglio, rientrerebbe nella competenza legislativa regionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Per ragioni di omogeneit\u0026#224; della materia da decidere, la predetta questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, sollevata con lo stesso ricorso insieme a numerose altre, concernenti diverse disposizioni del medesimo testo legislativo ma prive di collegamento tra loro, pu\u0026#242; essere oggetto di trattazione separata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - La questione non \u0026#232; fondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La disposizione impugnata si inserisce, modificandola, nella legge n. 584 del 1975, inasprendo la sanzione amministrativa rivolta a rendere effettivamente osservati i divieti che essa stabilisce circa il fumo in determinati locali (art. 1) e gli obblighi che impone circa l\u0027esposizione al pubblico degli avvisi concernenti i divieti stessi (art. 2). Questa legge - cos\u0026#236; come la successiva legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), che all\u0027art. 51 contiene ulteriori previsioni in tema di divieto di fumare, di impianti di ventilazione e di destinazione di spazi ai non fumatori negli esercizi pubblici e nei luoghi di lavoro -, sull\u0027assunto che la salute sia pregiudicata dall\u0027esposizione al cosiddetto fumo passivo, ha fissato regole uniformi contenenti divieti e obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrit\u0026#224; dell\u0027ambiente atmosferico in determinati luoghi nei quali i singoli si trovano a dover trascorrere parte del loro tempo, per esigenze di lavoro, cura, trasporto, svago e affinamento culturale. Per garantire l\u0027osservanza di tali divieti e obblighi, la legge commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale e prefigurate entro limiti massimi e minimi, all\u0027interno dei quali ha da valere la discrezionalit\u0026#224; del giudice ma non quella del legislatore regionale, alla quale, relativamente alle fattispecie previste e sanzionate, non \u0026#232; riconosciuto spazio alcuno. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Contestando la spettanza allo Stato della competenza a dettare le norme sanzionatorie in questione, in quanto norme di dettaglio, la Regione ricorrente rivendica la propria autonomia decisionale, alla luce della competenza \u0026#171;concorrente\u0026#187; in materia di \u0026#171;tutela della salute\u0026#187; (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e correlativamente postula la riconduzione della competenza statale concernente le sanzioni alla sola determinazione dei principi fondamentali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Si deve tuttavia osservare che, con la legge n. 584 del 1975 (e poi con la legge n. 3 del 2003), sono state previste varie fattispecie di illecito amministrativo al fine della tutela della salute, che l\u0027art. 32 della Costituzione assegna alle cure della Repubblica. Tali previsioni - che non sono contestate nel presente giudizio - devono essere assunte come principi fondamentali, necessariamente uniformi, a norma dell\u0027ultima proposizione del terzo comma dell\u0027art. 117 della Costituzione, stante la loro finalit\u0026#224; di protezione di un bene, quale la salute della persona, ugualmente pregiudicato dall\u0027esposizione al fumo passivo su tutto il territorio della Repubblica: bene che per sua natura non si presterebbe a essere protetto diversamente alla stregua di valutazioni differenziate, rimesse alla discrezionalit\u0026#224; dei legislatori regionali. La natura di principi fondamentali delle norme in questione si comprende non appena si consideri l\u0027impossibilit\u0026#224; di concepire ragioni per le quali, una volta assunta la nocivit\u0026#224; per la salute dell\u0027esposizione al fumo passivo, la rilevanza come illecito dell\u0027attivit\u0026#224; del fumatore attivo possa variare da un luogo a un altro del territorio nazionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Non potendosi dunque contestare al legislatore statale, in questo particolare campo di disciplina, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare, non pu\u0026#242; essergli disconosciuto nemmeno quello di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. Ci\u0026#242; deriva dal parallelismo tra i due poteri - quale risultante per esempio dall\u0027art. 9 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, e dall\u0027art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - numerose volte riconosciuto da questa Corte (ad esempio, sentenze n. 103 del 2003; n. 187, n. 85 e n. 28 del 1996; n. 60 del 1993 e n. 1034 del 1988): parallelismo che comporta, in linea di principio, che la determinazione delle sanzioni sia nella disponibilit\u0026#224; del soggetto al quale \u0026#232; rimessa la predeterminazione delle fattispecie da sanzionare. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevate dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cI\u003e dichiara\u003c/I\u003e non fondata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2002), sollevata, in riferimento all\u0027art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Riccardo CHIEPPA, Presidente \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2003. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e Il Direttore della Cancelleria \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e F.to: DI PAOLA \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"28119","titoletto":"Pluralità di questioni di legittimità costituzionale sollevate con lo stesso ricorso - Possibilità di trattazione separata - Riserva di decisione sulle questioni residue.","testo":"Riserva di decisione sulle questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le questioni – introdotte con ricorso che, uno nella forma, è plurimo nel contenuto – si riferiscono, infatti, a norme prive di collegamento tra loro, che esigenze di omogeneità ed univocità inducono a distinguere, procedendo alla decisione separata di ciascuna questione.","numero_massima_successivo":"28120","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"28120","titoletto":"Tutela della salute - Divieto di fumo - Sanzioni amministrative - Disciplina statale - Ricorso della regione toscana - Lamentata lesione della competenza legislativa regionale concorrente - Natura di principio fondamentale della disciplina censurata - Non fondatezza della questione.","testo":"Stante il parallelismo tra potere di predeterminazione delle fattispecie da sanzionare e potere di determinare la sanzione, non può non riconoscersi al legislatore statale, nel campo della tutela della salute, il potere di prevedere le fattispecie da sanzionare e, correlativamente, deve essergli riconosciuto il potere di determinare le sanzioni per il caso di violazione dei divieti e degli obblighi stabiliti. (Non è, pertanto, fondata, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dell’art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che, inserendosi, modificandola nella legge n. 584 del 1975, fissa regole uniformi contenenti divieti ed obblighi, validi su tutto il territorio nazionale, per tutelare la salubrità dell’ambiente atmosferico in determinati luoghi e, per garantirne l’osservanza, commina sanzioni di natura amministrativa, ugualmente valide su tutto il territorio nazionale, rivolte a rendere effettivamente osservati i divieti che essa stabilisce).","numero_massima_precedente":"28119","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/12/2001","data_nir":"2001-12-28","numero":"448","articolo":"52","specificazione_articolo":"","comma":"20","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-12-28;448~art52"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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