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M. e altri, con ordinanza del 4 luglio 2023, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 2023 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2024 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR/\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eche, con ordinanza del 4 luglio 2023, il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente auspica una pronuncia di illegittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate a) \u0026#171;nei termini di cui in motivazione\u0026#187;, ovvero b) \u0026#171;nella parte in cui non escludono dalla procedibilit\u0026#224; a querela il delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto dell\u0026#8217;ufficio\u0026#187;, c) \u0026#171;nella parte in cui non prevedono che si procede d\u0026#8217;ufficio quando il fatto di cui all\u0026#8217;art. 605 c.p., comma 1, \u0026#232; connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;, d) \u0026#171;nella parte in cui non preved[ono] che si proceda d\u0026#8217;ufficio quando il fatto di cui all\u0026#8217;art. 605 c.p., comma 1, sia di lunga durata\u0026#187;, e) \u0026#171;nella parte in cui non preved[ono] che si proceda d\u0026#8217;ufficio quando il fatto di cui all\u0026#8217;art. 605 c.p., comma 1, sia commesso da pi\u0026#249; persone riunite ai sensi dell\u0026#8217;art. 110 c.p.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il rimettente \u0026#232; giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare nel processo a carico di alcuni detenuti imputati, tra l\u0026#8217;altro, del delitto di sequestro di persona di cui all\u0026#8217;art. 605, primo comma, cod. pen. a danno di due agenti di custodia penitenziari;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nelle more del procedimento, \u0026#232; intervenuto un mutamento delle condizioni di procedibilit\u0026#224; per tale delitto, che \u0026#232; divenuto procedibile a querela, in forza del nuovo sesto comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen. \u0026#8211; introdotto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022 \u0026#8211;, a norma del quale \u0026#171;[n]ell\u0026#8217;ipotesi prevista dal primo comma, il delitto \u0026#232; punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il mutamento delle condizioni di procedibilit\u0026#224; del delitto di sequestro di persona \u0026#232; frutto dell\u0026#8217;attuazione, da parte del legislatore delegato, del criterio di delega contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 15, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021, che prevede \u0026#171;l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell\u0026#8217;ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni [\u0026#8230;] facendo salva la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a seguito dell\u0026#8217;intervento legislativo ora descritto, l\u0026#8217;udienza preliminare era stata rinviata per consentire la presentazione dell\u0026#8217;eventuale querela di parte, come previsto dall\u0026#8217;art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, ma il termine ivi indicato era inutilmente spirato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di rilevanza, il rimettente espone di dover fare applicazione dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, cod. pen., come risultante dall\u0026#8217;attuazione del criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, al fine di pronunciare sentenza di non luogo a procedere;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea qu\u003c/em\u003e\u003cem\u003eo\u003c/em\u003e ravvisa un contrasto fra le disposizioni censurate e gli artt. 3, 13, 97 e 112 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la modifica del regime di procedibilit\u0026#224; del sequestro di persona nei casi previsti dall\u0026#8217;art. 605, sesto comma, cod. pen. si porrebbe in contrasto con l\u0026#8217;art. 3 Cost., poich\u0026#233; la procedibilit\u0026#224; a querela sarebbe irragionevole se comparata a quella d\u0026#8217;ufficio prevista per \u0026#171;le norme incriminatrici regolanti i reati-base del sequestro di persona e le norme incriminatrici di altri delitti di sequestro\u0026#187;, nonch\u0026#233; ove comparata con \u0026#171;quelle norme incriminatrici che per reati normalmente procedibili a querela sanciscono la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio allorquando siano connessi con reati procedibili d\u0026#8217;ufficio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella prospettazione del rimettente, il legislatore avrebbe violato anche gli artt. 13, 97 e 112 Cost., poich\u0026#233; la procedibilit\u0026#224; a querela nei casi previsti dal sesto comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen., rispettivamente: a) darebbe vita a \u0026#171;un meccanismo privatistico con il quale la libert\u0026#224; personale, la maggiore delle libert\u0026#224; costituzionali, sarebbe trattata alla stregua di una merce di scambio di altri interessi e valori di minore rilevanza\u0026#187;; b) assumerebbe contorni ancora pi\u0026#249; irragionevoli in casi in cui vittime del sequestro fossero pubblici ufficiali, come nel caso oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e; c) derogherebbe all\u0026#8217;obbligatoriet\u0026#224; dell\u0026#8217;azione penale senza la finalit\u0026#224; di tutelare maggiormente la vittima o, comunque, interessi costituzionalmente rilevanti aventi pari rango rispetto a quello della libert\u0026#224; personale (tali non potendo essere considerate le esigenze di deflazione del contenzioso perseguite dalla riforma);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nel giudizio \u0026#232; intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; e la manifesta infondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili, stante il divieto di pronunce di illegittimit\u0026#224; costituzionale \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e in materia penale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate, poich\u0026#233; il legislatore si sarebbe mantenuto nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; a lui riservata nelle scelte relative al regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati (\u0026#232; citata l\u0026#8217;ordinanza di questa Corte n. 178 del 2003).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e che il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e censura la scelta del d.lgs. n. 150 del 2022 di prevedere la procedibilit\u0026#224; a querela del delitto di sequestro di persona di cui all\u0026#8217;art. 605, primo comma, cod. pen., in attuazione del criterio di delega contenuto nell\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tuttavia, sulla base della formulazione letterale del criterio di delega contenuto nella lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) del predetto comma (\u0026#171;prevedere l\u0026#8217;estensione del regime di procedibilit\u0026#224; a querela di parte a ulteriori specifici reati contro la persona o contro il patrimonio nell\u0026#8217;ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni; prevedere che ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando la persona offesa sia incapace per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224;\u0026#187;), il legislatore delegato aveva ampia discrezionalit\u0026#224; nel selezionare i reati contro la persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere la procedibilit\u0026#224; a querela;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il vizio lamentato dal rimettente concerne, dunque, esclusivamente le scelte del legislatore delegato: ci\u0026#242; che comporta la manifesta inammissibilit\u0026#224; per \u003cem\u003eaberratio\u003c/em\u003e\u003cem\u003e ictus\u003c/em\u003e (da ultimo, sentenze n. 48 del 2023 e n. 22 del 2022, nonch\u0026#233; ordinanza n. 53 del 2022) delle questioni formulate con riferimento alla legge delega;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto alle questioni concernenti l\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, cui si deve l\u0026#8217;introduzione del nuovo sesto comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen., il fine che il rimettente persegue \u0026#232; quello di ripristinare, a seguito dell\u0026#8217;auspicata dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, il regime di procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per tutti o, almeno, per una parte dei fatti previsti dall\u0026#8217;art. 605, primo comma, cod. pen.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato \u0026#232; fondata;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, l\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni prospettate inciderebbe in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona perseguibili e punibili;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che \u0026#171;l\u0026#8217;adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall\u0026#8217;art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al \u0026#8220;soggetto-Parlamento\u0026#8221; (sentenza n. 5 del 2014), che incarna la rappresentanza politica della Nazione (sentenza n. 394 del 2006), le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003epeius\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilit\u0026#224; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, sentenze n. 17 del 2021, n. 37 del 2019, n. 46 del 2014, n. 324 del 2008, n. 394 del 2006 e n. 161 del 2004; ordinanze n. 219 del 2020, n. 65 del 2008 e n. 164 del 2007)\u0026#187; (sentenza 84 del 2024, punto 2.2.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e nonch\u0026#233; sentenza n. 8 del 2022, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale divieto si estende, in linea di principio, anche alle disposizioni che prevedono la procedibilit\u0026#224; a querela di determinati delitti, disposizioni delle quali la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; predica la \u0026#171;natura mista, sostanziale e processuale\u0026#187;, dal momento che la querela costituisce \u0026#171;nel contempo condizione di procedibilit\u0026#224; e di punibilit\u0026#224;\u0026#187; (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, Corte di cassazione, sezione quinta penale, sentenza 20 giugno-18 settembre 2023, n. 38141; nello stesso senso, sezione seconda penale, sentenza 25 gennaio-23 marzo 2023, n. 12179);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, proprio sulla base di tale natura mista, le sezioni unite della Corte di cassazione hanno considerato la querela \u0026#171;come istituto da assimilare a quelli che entrano a comporre il quadro per la determinazione dell\u0026#8217;\u003cem\u003ean\u003c/em\u003e e del \u003cem\u003equomodo\u003c/em\u003e di applicazione del precetto\u0026#187;, con conseguente applicazione alle disposizioni relative dei principi sulla successione delle leggi penali nel tempo di cui all\u0026#8217;art. 2, quarto comma, cod. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 21 giugno-7 settembre 2018, n. 40150);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, contrariamente a quanto argomentato dal rimettente, neppure pu\u0026#242; ritenersi che la disposizione censurata costituisca una norma penale di favore, soggetta al sindacato di questa Corte ancorch\u0026#233; gli effetti della dichiarazione della sua illegittimit\u0026#224; costituzionale ridondino \u003cem\u003ein \u003c/em\u003e\u003cem\u003emalam\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003epartem\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;imputato nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (da ultima, in materia di norme penali di favore, sentenza n. 155 del 2019, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte identifica le norme penali di favore in quelle disposizioni che \u0026#171;\u0026#8220;sottraggono\u0026#8221; una certa classe di soggetti o di condotte all\u0026#8217;ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva\u0026#187;, configurando per tali soggetti o condotte un \u0026#171;trattamento privilegiato\u0026#187; (sentenza n. 394 del 2006, punto 6.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), mentre la disposizione censurata si limita a compiere una delle due fondamentali scelte che si spalancano al legislatore in ordine al regime di procedibilit\u0026#224; di ciascun delitto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche nemmeno potrebbe sostenersi che, nel vigente sistema penale, la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio per i delitti costituisca la regola e la procedibilit\u0026#224; a querela l\u0026#8217;eccezione, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;eliminazione dell\u0026#8217;eccezione comporterebbe l\u0026#8217;automatica riespansione della regola;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, il legislatore mostra oggi un \u003cem\u003efavor \u003c/em\u003ecrescente per il regime di procedibilit\u0026#224; a querela per i delitti che offendono diritti individuali, laddove il fatto non sia di particolare gravit\u0026#224; e la vittima non versi in condizioni di vulnerabilit\u0026#224;, che potrebbero viziarne la capacit\u0026#224; di decidere liberamente se presentare querela o rimettere la querela gi\u0026#224; presentata: e ci\u0026#242; sia in funzione di obiettivi di deflazione processuale, direttamente connesse al principio \u0026#8211; di rango costituzionale e convenzionale \u0026#8211; della ragionevole durata del processo, sia nell\u0026#8217;ottica di favorire soluzioni conciliative e riparatorie, in grado di soddisfare il giusto bisogno di tutela della vittima senza dover necessariamente pervenire all\u0026#8217;esito della condanna e dell\u0026#8217;inflizione della pena;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, conseguentemente, il meccanismo per il quale la procedibilit\u0026#224; a querela \u0026#232; oggetto di una previsione espressa, mentre non lo \u0026#232; il regime della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio, costituisce soluzione di mera tecnica legislativa, che non sottende pi\u0026#249; la considerazione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio come regola o addirittura principio generale del sistema penale \u0026#8211; come avveniva invece in passato, in forza dell\u0026#8217;ormai superata concezione secondo cui ogni reato offende anzitutto gli interessi dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224;, rimanendo al margine la considerazione degli interessi della persona offesa nel singolo caso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, non coglie nel segno l\u0026#8217;argomento del rimettente secondo cui il sesto comma dell\u0026#8217;art. 605 cod. pen. costituirebbe legge penale di favore rispetto alla pretesa \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003egeneralis\u003c/em\u003e di cui all\u0026#8217;art. 50, comma 2, cod. proc. pen. (\u0026#171;[q]uando non \u0026#232; necessaria la querela, la richiesta, l\u0026#8217;istanza o l\u0026#8217;autorizzazione a procedere, l\u0026#8217;azione penale \u0026#232; esercitata di ufficio\u0026#187;), giacch\u0026#233; tale disposizione processuale \u0026#8211; lungi dal presentarsi essa stessa come regola generale sulla procedibilit\u0026#224;, suscettibile di riespandersi al venir meno della \u003cem\u003elex\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003especialis\u003c/em\u003e \u0026#8211; in realt\u0026#224; si limita a rinviare alle scelte, compiute \u003cem\u003ealiunde\u003c/em\u003e e caso per caso dal legislatore, sul regime di procedibilit\u0026#224; dei singoli reati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per tale assorbente ragione, anche le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, cod. pen., come introdotto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, debbono essere ritenute manifestamente inammissibili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 11, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e la manifesta inammissibilit\u0026#224; delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 605, sesto comma, del codice penale, introdotto dall\u0026#8217;art. 2, comma 1, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), e dell\u0026#8217;art. 1, comma 15, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 della Costituzione, dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Roma con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAugusto Antonio BARBERA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 giugno 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Reati e pene - Sequestro di persona - Regime di procedibilit\u0026#224; - Denunciata previsione che il delitto \u0026#232; punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per et\u0026#224; o per infermit\u0026#224; - Omessa esclusione della procedibilit\u0026#224; a querela nel caso di delitto di sequestro perpetrato ai danni dei pubblici ufficiali nell\u0026#8217;esercizio delle loro funzioni e/o nel compimento di un atto di ufficio - Mancata previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio in caso di connessione con altro delitto per il quale si deve procedere d\u0026#8217;ufficio - Mancata previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando il fatto sia di lunga durata - Mancata previsione della procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio quando il fatto sia commesso da pi\u0026#249; persone riunite ai sensi dell\u0026#8217;art. 110 codice penale - Irragionevolezza sotto plurimi profili (in particolare, rispetto alla prevista procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio nel caso di delitti contro i pubblici ufficiali che non si traducano in violenza fisica, rispetto al regime previsto per le condotte di violenza privata commessa da pi\u0026#249; persone riunite e di resistenza a un pubblico ufficiale, rispetto alla disciplina degli altri delitti di sequestro di persona regolati dal codice penale).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46199","titoletto":"Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Effetti in malam partem in materia penale - Preclusione, stante il principio della riserva di legge - Conseguente impossibilità, salvo il caso di norme penali di favore, di interventi che estendano il novero delle condotte punibili, o che incidano in peius sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti alla punibilità - Estensione del divieto anche alle disposizioni che prevedono la procedibilità a querela dei reati. (Classif. 204003).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eL’adozione di pronunce con effetti \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e in materia penale risulta, in via generale, preclusa dal principio della riserva di legge sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost., il quale, rimettendo al “soggetto-Parlamento” che incarna la rappresentanza politica della Nazione, le scelte di politica criminale (con i relativi delicati bilanciamenti di diritti e interessi contrapposti), impedisce alla Corte costituzionale, sia di creare nuove fattispecie o di estendere quelle esistenti a casi non previsti, sia di incidere \u003cem\u003ein peius\u003c/em\u003e sulla risposta punitiva o su aspetti inerenti, comunque sia, alla punibilità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 84/2024 - mass. 46178, 46179; S. 8/2022 - mass. 44474; S. 17/2021 - mass. 43462; O. 219/2020 - mass. 42827; S. 37/2019 - mass. 41546, S. 46/2014 - mass. 37770; S. 5/2014 - mass. 37591; S. 324/2008 - mass. 32801, 32802; O. 65/2008 - mass. 32209; O. 164/2007 - mass. 31286; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839; S. 161/2004 - mass. 28491\u003c/em\u003e, \u003cem\u003e28492\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eÈ ammissibile il sindacato di costituzionalità sulle norme penali di favore – intese come quelle norme che “sottraggono” una certa classe di soggetti o di condotte all’ambito di applicazione di altra norma, maggiormente comprensiva, configurando per tali soggetti o condotte un trattamento privilegiato –ancorché gli effetti della dichiarazione della loro illegittimità costituzionale ridondino \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e per l’imputato nel procedimento \u003cem\u003ea quo.\u003c/em\u003e (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 155/2019 - mass. 41417, 41418; S. 394/2006 - mass. 30803, 30839\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl divieto di pronunce \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e si estende, in linea di principio, anche alle disposizioni che prevedono la procedibilità a querela di determinati delitti, in quanto di natura mista, sostanziale e processuale, e per questo soggette, secondo la giurisprudenza di legittimità, ai principi sulla successione delle leggi penali nel tempo (art. 2, quarto comma, cod. pen.).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46200","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"25","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46200","titoletto":"Reati e pene – Sequestro di persona – Regime di procedibilità – Generale punibilità a querela, anziché d’ufficio – Denunciata violazione della libertà personale, nonché dei principî di ragionevolezza, buon andamento e dell’obbligatorietà dell’azione penale – Aberratio ictus e richiesta di intervento additivo in malam partem in materia penale –\u{A0}Manifesta inammissibilità delle questioni. (Classif. 210042).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 3, 13, 97 e 112 Cost. – dell’art. 605, sesto comma, cod. pen., inserito dall’art. 2, comma 1, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, e dell’art. 1, comma 15, della legge n. 134 del 2021, che introducono la generale punibilità a querela del delitto di sequestro di persona (art. 605, primo comma, cod. pen.). Le questioni aventi ad oggetto la legge delega sono inammissibili per \u003cem\u003eaberratio ictus\u003c/em\u003e, in quanto il vizio lamentato concerne esclusivamente la scelta del legislatore delegato di prevedere la procedibilità a querela del delitto indicato, in attuazione di un criterio – quello contenuto nel censurato art. 1, comma 15, lett. \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) – che lasciava ampia discrezionalità nella selezione dei reati contro la persona, puniti con pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, cui estendere la procedibilità a querela. Quanto invece alle questioni concernenti il decreto delegato, il rimettente chiede un intervento additivo – precluso alla Corte costituzionale dal principio della riserva di legge in materia penale – che, ampliando il novero delle ipotesi di sequestro di persona perseguibili e punibili d’ufficio, inciderebbe in senso peggiorativo sulla risposta punitiva nei confronti del condannato; né il divieto di additive \u003cem\u003ein malam partem\u003c/em\u003e subisce nel caso di specie eccezioni, poiché la disposizione censurata non è configurabile quale norma penale di favore né la procedibilità a querela costituisce una deroga ad un generalizzato regime di procedibilità d’ufficio, sicché la sua eliminazione comporterebbe l’automatica riespansione della disciplina. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 48/2023 - mass. 45379; O. 53/2022 - mass. 44694; S. 22/2022 - mass. 44582\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46199","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"605","specificazione_articolo":"","comma":"6","specificazione_comma":"","nesso":"introdotto dal","link_norma_attiva":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art2"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/09/2021","data_nir":"2021-09-27","numero":"134","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"15","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-09-27;134~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"112","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44731","autore":"Aiuti V, Penco E.","titolo":"Nota redazionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1182","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45067","autore":"Bartoli R.","titolo":"Verso una rifondazione personalistica della querela. 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