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Giudici : Silvana  SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio  PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco  VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela  NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso da Vittorio Sgarbi, nella qualit\u0026#224; di deputato, con ricorso depositato in cancelleria il 20 novembre 2020 ed iscritto al n. 12 del registro conflitti tra poteri 2020, fase di ammissibilit\u0026#224;, in relazione a tutti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati, fino alla data di deposito del ricorso, per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 10 marzo 2021 il Giudice relatore Nicol\u0026#242; Zanon;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso depositato il 20 novembre 2020, il deputato Vittorio Sgarbi ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, \u0026#171;anche nella sua qualit\u0026#224; di rappresentante del Governo della Repubblica Italiana\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche oggetto del conflitto sono \u0026#171;[t]utti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza Covid-19-SARS-Cov2\u0026#187;, che vengono analiticamente elencati in ordine cronologico, \u0026#171;nella parte in cui costituiscono esercizio della funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto con le norme sulla produzione legislativa di cui agli artt. 76 e 77 Cost.\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche di tali atti il ricorrente chiede l\u0026#8217;annullamento, previa dichiarazione di non spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo del potere di adottare le misure previste dai suddetti decreti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente chiede, altres\u0026#236;, che la Corte costituzionale sollevi d\u0026#8217;ufficio dinanzi a s\u0026#233; questione di costituzionalit\u0026#224; di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, pure analiticamente elencati, per contrasto con una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente \u0026#8211; membro della Camera dei deputati, appartenente al Gruppo Misto nella componente politica \u0026#8220;Noi con l\u0026#8217;Italia-USEI-Cambiamo!-Alleanza di Centro\u0026#8221; \u0026#8211; ripercorre le tappe che hanno contrassegnato l\u0026#8217;azione del Governo nel contrasto alla pandemia da coronavirus, a partire dalla dichiarazione dello stato di emergenza del 31 gennaio 2020, allegando che, con l\u0026#8217;emanazione del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 2020, n. 13, si sarebbe verificato un \u0026#171;sovvertimento dell\u0026#8217;ordine costituzionale\u0026#187;, con l\u0026#8217;attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri di un \u0026#171;potere di emergenza e di deroga a tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti\u0026#187; e con \u0026#171;l\u0026#8217;introduzione di un procedimento in deroga agli artt. 76 e 77 Cost. per l\u0026#8217;adozione di norme di diritto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, con il d.l. n. 6 del 2020, come convertito, sarebbero state genericamente elencate una serie di misure, \u0026#171;consistenti nella forte limitazione o nella totale esclusione di una serie di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti\u0026#187;, affidandone la concreta individuazione ad uno o pi\u0026#249; decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e sentiti i ministri competenti nonch\u0026#233; i Presidenti delle Regioni interessate (nel caso in cui le misure avessero riguardato esclusivamente una sola Regione o alcune specifiche Regioni), ovvero il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nel caso di misure riferite all\u0026#8217;intero territorio nazionale; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, venivano emanati quattro decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (il 23 e il 25 febbraio, il 1\u0026#176; e il 5 marzo 2020); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell\u0026#8217;8, del 9 e dell\u0026#8217;11 marzo 2020, secondo il ricorrente, il Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#171;metteva sostanzialmente in quarantena tutti i cittadini italiani sani \u0026#8211; con pochissime eccezioni da documentare alla polizia\u0026#187;, con ci\u0026#242; impedendo l\u0026#8217;esercizio di una serie di diritti fondamentali: il diritto al lavoro (artt. 1, 4, 35 e 36 della Costituzione), la libert\u0026#224; personale (art. 13 Cost.), la libert\u0026#224; di circolazione (art. 16 Cost.), la libert\u0026#224; di riunione (art. 17 Cost.), la libert\u0026#224; di culto (art. 19 Cost.), la libert\u0026#224; di istruzione (art. 34 Cost.), la libert\u0026#224; di iniziativa economica privata (art. 41 Cost.), tutti tutelati ai sensi dell\u0026#8217;art. 2 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche i successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri (adottati il 10 e il 26 aprile 2020), nella ricostruzione del ricorrente, avrebbero confermato \u0026#171;la sostanziale chiusura dell\u0026#8217;intero paese e l\u0026#8217;obbligo per i cittadini, con pochissime eccezioni, di restare chiusi nelle proprie abitazioni indipendentemente dal loro stato di salute e dal rischio concreto di contagiare ed essere infettati\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche solo con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19) si prevedeva la progressiva riapertura delle attivit\u0026#224; economiche, mantenendo ferma per\u0026#242;, \u0026#171;dall\u0026#8217;ambito commerciale e professionale, alla scuola e all\u0026#8217;universit\u0026#224; sino al culto e alle cerimonie religiose\u0026#187;, una regolamentazione dettagliata che non era adottata \u0026#171;nemmeno dal Presidente del Consiglio\u0026#187;, ma demandata ad una serie di protocolli, redatti \u0026#171;dai soggetti pi\u0026#249; diversi ed ai quali il DPCM faceva rinvio recettizio mediante la tecnica dell\u0026#8217;allegazione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, durante tutto il periodo preso in considerazione, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe agito, secondo il ricorrente, \u0026#171;in via sostanzialmente autonoma con scarsi o pochissimi passaggi parlamentari, anche se limitati a semplici fini informativi delle proprie decisioni autocratiche\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, espone ancora il ricorrente, trascorso un breve periodo di \u0026#171;apertura durante i mesi estivi\u0026#187; (in forza dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 e 18 maggio, dell\u0026#8217;11 giugno e del 14 luglio 2020), con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19) sarebbe stata imposta una nuova misura, \u0026#171;sempre gravemente lesiva del diritto di libert\u0026#224; individuale di cui all\u0026#8217;art. 13 Cost. e del divieto di imporre trattamenti sanitari di cui all\u0026#8217;art. 32 Cost.\u0026#187;, consistente nell\u0026#8217;obbligo di indossare una mascherina protettiva delle vie respiratorie, dapprima nei luoghi al chiuso e, successivamente, anche all\u0026#8217;aperto (in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, contenente \u0026#171;Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante \u0026#8220;Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#8221;, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante \u0026#8220;Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#8221;\u0026#187;), con conseguente \u0026#171;grave aggressione finanche al diritto di respirare e di avere una propria immagine costituita dalla faccia, riconoscibile per tutti\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella ricostruzione del ricorrente, con la stagione autunnale e la \u0026#171;prevedibile ripresa dei normalissimi casi di influenza (compreso il Covid-19)\u0026#187;, il Presidente del Consiglio dei ministri avrebbe \u0026#171;riattivato la distruzione del tessuto economico e sociale del paese\u0026#187;, limitando, con il decreto 18 ottobre 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante \u0026#171;Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante \u0026#171;Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19\u0026#187;), l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ristoranti, palestre e centri termali, secondo un sistema di misure calibrate \u0026#171;mediante la progressiva colorazione delle diverse regioni in conseguenza del ritenuto aggravamento del contagio\u0026#187;, quest\u0026#8217;ultimo misurato attraverso la rilevazione di soggetti positivi al coronavirus mediante una tecnologia, il tampone rino-faringeo, \u0026#171;che a detta del suo stesso ideatore non costitui[rebbe] uno strumento diagnostico\u0026#187;, in quanto la \u0026#171;quasi totalit\u0026#224;\u0026#187; dei \u0026#8220;positivi\u0026#8221; sarebbero \u0026#171;persone perfettamente sane e prive di sintomi\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in punto di ammissibilit\u0026#224;, il ricorrente sostiene che il conflitto riguarderebbe l\u0026#8217;illegittima invasione da parte del Governo delle prerogative del singolo parlamentare, al quale sarebbe stato negato \u0026#171;il diritto di dire e contraddire nell\u0026#8217;ambito del processo democratico parlamentare\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, la delega \u0026#8211; mediante decreto-legge \u0026#8211; da parte del Governo al suo Presidente, per l\u0026#8217;adozione di norme aventi l\u0026#8217;effetto di sospendere i diritti fondamentali costituzionali, violerebbe gli artt. 76 e 77 Cost., negando il ruolo del Parlamento nell\u0026#8217;adozione delle norme di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il ricorrente, la funzione di controllo parlamentare spetterebbe non solo alle Camere nel loro complesso, ma altres\u0026#236; al singolo parlamentare, \u0026#171;anche e soprattutto laddove la sua voce sia in dissenso con quella della maggioranza\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ricostruisce la giurisprudenza costituzionale in tema di legittimazione del singolo parlamentare a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, riassumendo i principi espressi dall\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019 della Corte costituzionale, alle cui statuizioni \u0026#171;fa espresso richiamo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in base a tali principi, come interpretati dal ricorrente, i parlamentari sarebbero titolari di distinte quote o frazioni di attribuzioni costituzionalmente garantite, nonch\u0026#233; del diritto di rivolgersi al giudice costituzionale qualora subiscano una lesione o un\u0026#8217;usurpazione delle loro attribuzioni da parte di altri organi parlamentari \u0026#171;o, \u0026#232; agevole soggiungere, da altri organi dello stato come il governo\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente, allo scopo di allegare e dimostrare una sostanziale negazione o un\u0026#8217;evidente menomazione della funzione costituzionalmente attribuita al singolo parlamentare, afferma che tale necessaria soglia di evidenza sarebbe \u0026#171;raggiunta al semplice sommario esame dei provvedimenti qui sottoposti all\u0026#8217;esame della Consulta\u0026#187;, dal quale emergerebbe, non solo \u0026#171;un\u0026#8217;evidente invasione delle prerogative parlamentari attraverso il doppio strumento del decreto-legge e della delega al Presidente del Consiglio di funzioni legislative\u0026#187;, ma anche \u0026#171;un vero e proprio snaturamento delle norme sulla produzione legislativa\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, di conseguenza, ogni singolo parlamentare sarebbe stato \u0026#171;totalmente espropriato\u0026#187; (e non semplicemente limitato nell\u0026#8217;esercizio) delle sue prerogative: \u0026#171;il Governo prima e poi il Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge\u0026#187; avrebbero \u0026#171;trasferito la potest\u0026#224; a legiferare in capo al Presidente del Consiglio\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ci\u0026#242; sarebbe avvenuto in violazione: dell\u0026#8217;art. 76 Cost., che consente la delega di funzioni legislative all\u0026#8217;intero Governo \u0026#171;nella sua composizione collegiale\u0026#187; e non al solo suo Presidente, esclusivamente previa determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per un tempo limitato e per oggetti definiti; dell\u0026#8217;art. 77 Cost., che consente l\u0026#8217;uso del decreto-legge \u0026#171;(sempre con la garanzia della collegialit\u0026#224; del Consiglio dei ministri)\u0026#187; solo in casi di straordinaria necessit\u0026#224; e urgenza; di diritti fondamentali inviolabili costituzionalmente garantiti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, le modalit\u0026#224; di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nelle forme delineate dall\u0026#8217;art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n. 35, sarebbero contrastanti con i suddetti parametri costituzionali, in quanto il Governo avrebbe rinunziato \u0026#171;in favore del suo Presidente\u0026#187; ad esercitare le proprie attribuzioni di decretazione d\u0026#8217;urgenza ed avrebbe \u0026#8220;espropriato\u0026#8221; il Parlamento del potere di conversione in legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche neppure la successiva conversione in legge del d.l. n. 19 del 2020 sarebbe \u0026#171;in grado di risolvere la lesione delle norme costituzionali in materia di produzione legislativa\u0026#187;, in quanto la delega al Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe \u0026#171;un istituto sconosciuto al nostro diritto\u0026#187; e il meccanismo cos\u0026#236; delineato sottrarrebbe al Parlamento \u0026#171;il diritto di verificare e sottoporre a controllo le norme urgenti adottate sotto forma di DPCM di cui non \u0026#232; prevista alcuna approvazione parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche ad evitare il vulnus cos\u0026#236; prospettato, a giudizio del ricorrente, non sarebbero sufficienti n\u0026#233; l\u0026#8217;iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#8211; \u0026#171;in occasione degli ultimi DPCM\u0026#187; \u0026#8211; di sottoporne il contenuto alle Camere prima della loro adozione, n\u0026#233; l\u0026#8217;impugnabilit\u0026#224; dei d.P.C.m. in via giurisdizionale amministrativa, attesa la loro natura di atti amministrativi, attraverso cui sarebbe comunque possibile dettare \u0026#171;norme generali e astratte rivolte alla totalit\u0026#224; dei cittadini\u0026#187; senza \u0026#171;una decisione parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, per il ricorrente, si sarebbe determinata una inammissibile \u0026#171;sospensione delle garanzie costituzionali dei diritti fondamentali\u0026#187;, in forza della dichiarazione di uno \u0026#171;stato di emergenza o di eccezione\u0026#187; non contemplato dalla Costituzione, al di fuori dell\u0026#8217;ipotesi di deliberazione dello stato di guerra ai sensi dell\u0026#8217;art. 78 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a giudizio del ricorrente, la garanzia delle libert\u0026#224; individuali costituisce un \u0026#171;limite invalicabile per l\u0026#8217;azione dello stato\u0026#187;, mentre \u0026#171;lo stato di eccezione non esiste nella Repubblica Italiana\u0026#187;, sicch\u0026#233; le situazioni di emergenza \u0026#171;sono rimesse ad un livello pi\u0026#249; basso\u0026#187;, quello della protezione civile e delle ordinanze contingibili e urgenti, che in nessun caso possono violare i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, l\u0026#8217;attribuzione per decreto-legge al Presidente del Consiglio dei ministri \u0026#171;di poteri straordinari e illimitati\u0026#187; costituirebbe, in questa prospettiva, una grave violazione non solo delle prerogative del Parlamento nella sua interezza ma anche di quelle del singolo parlamentare, con riguardo all\u0026#8217;adozione di provvedimenti che, per la loro diretta incisione sui diritti fondamentali costituzionali, dovrebbero \u0026#171;necessariamente assumere la forma della legge ordinaria, se del caso in sede di conversione di decreti-legge\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente sollecita la Corte costituzionale a sollevare innanzi a s\u0026#233; stessa questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dei decreti-legge (e relative leggi di conversione) indicati in ricorso, in quanto tali atti normativi avrebbero \u0026#171;lo scopo dichiarato di consentire al Presidente del Consiglio [\u0026#8230;] la sospensione per ragioni emergenziali delle libert\u0026#224; e dei diritti fondamentali dei cittadini\u0026#187;, cos\u0026#236; elencati: il diritto al lavoro (presidiato dagli artt. l, 4, 35, 36 e 41 Cost.); la libert\u0026#224; personale (protetta dall\u0026#8217;art. 13 Cost.); la libert\u0026#224; di movimento (assicurata dall\u0026#8217;art. 16 Cost.); i diritti di riunione, di culto, alla libera manifestazione del pensiero, alla tutela giurisdizionale, a non essere assoggettati a trattamenti sanitari obbligatori e, infine, allo studio (rispettivamente garantiti dagli artt. 17, 19, 21, 24, 32 e 34 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente offre una sommaria motivazione della lesione che i decreti-legge indicati, considerati nel loro complesso, recherebbero a ciascuno dei parametri costituzionali evocati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in generale, i provvedimenti dell\u0026#8217;esecutivo avrebbero privilegiato, a parere del ricorrente, il solo diritto alla salute, assegnando a quest\u0026#8217;ultimo \u0026#171;una totale preminenza sugli altri\u0026#187;, fino a consentire il totale annullamento di questi ultimi, in contrasto con il principio della pari dignit\u0026#224; di tutti i diritti fondamentali e con la \u0026#171;necessit\u0026#224; che le incisioni sul loro esercizio, oltre che rispettose della Costituzione, garantiscano il necessario bilanciamento tra i diversi diritti inviolabili\u0026#187;; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in prossimit\u0026#224; della camera di consiglio del 10 marzo 2021, il ricorrente ha depositato memoria, in data 18 febbraio 2021 e, dunque, fuori termine.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che\u0026#160;il deputato Vittorio Sgarbi solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, \u0026#171;anche nella sua qualit\u0026#224; di rappresentante del Governo della Repubblica Italiana\u0026#187;, lamentando, da parte sua, l\u0026#8217;esercizio della funzione legislativa \u0026#171;in contrasto con le norme sulla produzione legislativa\u0026#187; di cui agli artt. 76 e 77 della Costituzione, attraverso l\u0026#8217;adozione delle misure previste dai decreti-legge, dalle relative leggi di conversione e dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, posti in essere per fronteggiare l\u0026#8217;emergenza epidemiologica COVID-19; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, il Governo, mediante decreto-legge, avrebbe delegato al Presidente del Consiglio dei ministri l\u0026#8217;adozione di norme aventi l\u0026#8217;effetto di sospendere vari diritti fondamentali costituzionalmente previsti, in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost., negando il ruolo del Parlamento nell\u0026#8217;approvazione delle norme di legge;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche \u0026#171;il Governo prima e poi il Parlamento in sede di conversione dei decreti-legge\u0026#187; avrebbero cos\u0026#236; \u0026#171;trasferito la potest\u0026#224; a legiferare in capo al Presidente del Consiglio\u0026#187;, rinunziando in favore di quest\u0026#8217;ultimo ad esercitare le proprie attribuzioni in punto di decretazione d\u0026#8217;urgenza, con \u0026#8220;espropriazione\u0026#8221; del potere di conversione in legge spettante al Parlamento;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il meccanismo cos\u0026#236; delineato avrebbe, in particolare, sottratto al Parlamento \u0026#171;il diritto di verificare e sottoporre a controllo le norme urgenti adottate sotto forma di DPCM di cui non \u0026#232; prevista alcuna approvazione parlamentare\u0026#187;;  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche tale meccanismo avrebbe altres\u0026#236; determinato l\u0026#8217;illegittima invasione, da parte del Governo, delle prerogative del singolo parlamentare, al quale sarebbe stato negato \u0026#171;il diritto di dire e contraddire nell\u0026#8217;ambito del processo democratico parlamentare\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la funzione di controllo parlamentare sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; del Governo spetterebbe non solo alle Camere nel loro complesso, ma anche al singolo parlamentare, \u0026#171;anche e soprattutto laddove la sua voce sia in dissenso con quella della maggioranza\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, il ricorrente chiede l\u0026#8217;annullamento di vari decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, analiticamente elencati, previa dichiarazione di non spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo del potere di adottare le misure previste dai suddetti decreti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente chiede, altres\u0026#236;, che questa Corte sollevi d\u0026#8217;ufficio dinanzi a s\u0026#233; questione di costituzionalit\u0026#224; di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, pure analiticamente elencati, per contrasto con una pluralit\u0026#224; di parametri costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, la Corte costituzionale \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, sulla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni delineata per i vari poteri da norme costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;ordinanza n. 17 del 2019 di questa Corte ha riconosciuto l\u0026#8217;esistenza di una sfera di prerogative che spettano al singolo parlamentare, e ha affermato che \u0026#8211; qualora risultino lese da altri organi parlamentari \u0026#8211; esse possono essere difese con lo strumento del ricorso per conflitto tra poteri dello Stato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la stessa\u0026#160;ordinanza n. 17 del 2019 ha inoltre precisato che \u0026#171;[l]a legittimazione attiva del singolo parlamentare deve [\u0026#8230;] essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in particolare, come ribadito dalle ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 e n. 274 del 2019, tale legittimazione deve fondarsi sull\u0026#8217;allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed \u0026#232; necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza gi\u0026#224; in sede di sommaria delibazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ai fini dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; del conflitto, \u0026#232; insomma necessario che il singolo parlamentare alleghi \u0026#171;una sostanziale negazione o un\u0026#8217;evidente menomazione\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, ordinanza n. 17 del 2019) delle sue prerogative costituzionali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, nella prospettazione del ricorrente, la lesione delle prerogative del singolo parlamentare sarebbe diretta conseguenza di una sorta di \u0026#8220;espropriazione\u0026#8221; del potere legislativo da parte del Governo, attuata mediante una \u0026#8220;delega\u0026#8221; contenuta nei decreti-legge convertiti dal Parlamento in favore di un organo monocratico, quale il Presidente del Consiglio dei ministri, in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche questa \u0026#8220;espropriazione\u0026#8221; sarebbe stata legittimata da atti governativi aventi forza di legge, convertiti dallo stesso Parlamento; \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, tuttavia, dalla stessa prospettazione contenuta in ricorso, non risulta che, nell\u0026#8217;ambito della Camera di appartenenza, al ricorrente sia stato interdetto l\u0026#8217;esercizio delle sue prerogative;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, lo stesso ricorrente ha ricordato come il Parlamento abbia convertito, con modificazioni, il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19), nella legge 5 marzo 2020, n. 13, con il voto contrario di due soli deputati, l\u0026#8217;on. Cunial e, appunto, l\u0026#8217;on. Sgarbi, il quale ultimo, durante la discussione in aula del 26 febbraio 2020, avrebbe messo \u0026#171;in guardia sia dallo scarso approfondimento scientifico della questione della pandemia, sia dal grave danno che le misure approvate stavano arrecando all\u0026#8217;economia italiana\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, dalla medesima narrativa del ricorso emerge come non sia mancato il confronto parlamentare (ordinanza n. 274 del 2019) e come i deputati abbiano avuto la possibilit\u0026#224; di esercitare le proprie funzioni costituzionali (ordinanza n. 275 del 2019), nel corso dei \u0026#171;passaggi parlamentari\u0026#187;, principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge indicati in ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, \u0026#232; la prospettazione stessa del ricorrente ad attestare l\u0026#8217;inesistenza di \u0026#171;violazioni manifeste delle prerogative costituzionali\u0026#187; poste a garanzia dello status dei parlamentari nell\u0026#8217;ambito del procedimento legislativo (ordinanza n. 275 del 2019), e in particolare della facolt\u0026#224;, necessaria all\u0026#8217;esercizio del libero mandato parlamentare (art. 67 Cost.), di partecipare alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo \u0026#171;opinioni\u0026#187; e \u0026#171;voti\u0026#187; (ai quali si riferisce l\u0026#8217;art. 68 Cost., sia pure al diverso fine di individuare l\u0026#8217;area della insindacabilit\u0026#224; delle funzioni parlamentari);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, inoltre, la lamentata distorsione degli istituti previsti dagli artt. 76 e 77 Cost., conseguente all\u0026#8217;asserita \u0026#8220;espropriazione\u0026#8221; della funzione legislativa nei termini prospettati in ricorso, sarebbe semmai idonea a menomare, in ipotesi, le attribuzioni dell\u0026#8217;intera Camera cui appartiene il deputato ricorrente, posto che la funzione legislativa \u0026#232; esercitata collettivamente dalle due Camere (art. 70 Cost.);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quando il soggetto titolare della sfera di attribuzioni costituzionali che si assumono violate \u0026#232; la Camera di appartenenza, \u0026#232; quest\u0026#8217;ultima, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di reagire avverso le supposte violazioni (ordinanza n. 129 del 2020);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche non \u0026#232; sufficiente affermare che anche ogni singolo parlamentare sarebbe stato \u0026#171;totalmente espropriato\u0026#187; delle sue prerogative, in quanto non \u0026#232; ipotizzabile alcuna concorrenza tra la legittimazione attiva del singolo parlamentare e quella della Camera di appartenenza (ordinanza n. 163 del 2018); \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, questa Corte ha gi\u0026#224; escluso, in un conflitto promosso dal singolo parlamentare nei confronti del Governo, che il primo possa rappresentare l\u0026#8217;intero organo cui appartiene, perch\u0026#233; il singolo parlamentare non \u0026#232; \u0026#171;titolare di attribuzioni individuali costituzionalmente protette nei confronti dell\u0026#8217;esecutivo\u0026#187; (ordinanza n. 181 del 2018);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infine, queste assorbenti ragioni dispensano dall\u0026#8217;esame di altri aspetti del conflitto, relativi, in particolare, all\u0026#8217;esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare e alla configurabilit\u0026#224;, quale potere dello Stato, del solo Presidente del Consiglio dei ministri, indicato nel ricorso quale legittimato passivo anche in proprio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualit\u0026#224; di rappresentante del Governo, indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 marzo 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiancarlo CORAGGIO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eNicol\u0026#242; ZANON, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 13 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Governo - Presidente del Consiglio dei ministri - Emergenza epidemiologia da COVID-19 - Invasione da parte del Governo delle prerogative parlamentari attraverso il doppio strumento del decreto-legge e della delega al Presidente del Consiglio delle funzioni legislative.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"43780","titoletto":"Decreto-legge - Adozione dei d.l. n. 6, n. 19, n. 83 e n. 125 del 2020, e relative leggi di conversione, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19 - Conseguente adozione dei d.P.C.m. contenenti disposizioni attuative dei suddetti decreti-legge - Ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in proprio e come rappresentante del Governo - Lamentata lesione di diritti fondamentali mediante violazione dei principi in tema di delega legislativa e decretazione d\u0027urgenza - Richiesta alla Corte costituzionale di dichiarare che non spetta al Presidente del Consiglio dei ministri e al Governo l\u0027adozione degli atti oggetto del ricorso - Richiesta alla Corte costituzionale di sollevare dinanzi a sé la questione di legittimità costituzionale dei decreti-legge e delle relative leggi di conversione - Difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - Inammissibilità del conflitto.","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, anche nella sua qualità di rappresentante del Governo, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, nella parte in cui costituiscono esercizio della funzione legislativa da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in contrasto con le norme sulla produzione legislativa di cui agli artt. 76 e 77 Cost., con richiesta di sollevare d\u0027ufficio questione di costituzionalità di quattro decreti-legge e delle relative leggi di conversione, che hanno attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri un potere di emergenza e di deroga a tutti i diritti fondamentali costituzionalmente garantiti. Dalla stessa prospettazione contenuta nel ricorso, non risulta che, nell\u0027ambito della Camera di appartenenza, al ricorrente sia stato interdetto l\u0027esercizio delle sue prerogative, essendo emerso come non sia mancato il confronto parlamentare e come i deputati abbiano avuto la possibilità di esercitare le proprie funzioni costituzionali, nel corso dei «passaggi parlamentari», principalmente in sede di conversione in legge dei decreti-legge. Inoltre, la lamentata distorsione degli istituti relativi alla produzione legislativa sarebbe semmai idonea a menomare, in ipotesi, le attribuzioni dell\u0027intera Camera cui appartiene il deputato ricorrente, posto che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere, ed è pertanto la Camera di appartenenza, e non il singolo parlamentare, legittimata a valutare l\u0027opportunità di reagire avverso le supposte violazioni. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 129 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019, n. 181 del 2018 e n. 163 del 2018\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003eLa legittimazione attiva del singolo parlamentare deve essere rigorosamente circoscritta quanto al profilo oggettivo, ossia alle menomazioni censurabili in sede di conflitto e, in particolare, tale legittimazione deve fondarsi sull\u0027allegazione di vizi che determinano violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari ed è necessario che tali violazioni siano rilevabili nella loro evidenza già in sede di sommaria delibazione. (\u003cem\u003ePrecedenti citati: ordinanze n. 60 del 2020, n. 275 del 2019, n. 274 del 2019 e n. 17 del 2019\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"43781","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"23/03/2020","data_nir":"2020-03-23","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"25/02/2020","data_nir":"2020-02-25","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/03/2020","data_nir":"2020-03-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"04/03/2020","data_nir":"2020-03-04","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"08/03/2020","data_nir":"2020-03-08","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"09/03/2020","data_nir":"2020-03-09","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"11/03/2020","data_nir":"2020-03-11","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"22/03/2020","data_nir":"2020-03-22","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"23/03/2020","data_nir":"2020-03-23","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/04/2020","data_nir":"2020-04-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"10/04/2020","data_nir":"2020-04-10","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"26/04/2020","data_nir":"2020-04-26","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"17/05/2020","data_nir":"2020-05-17","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"11/06/2020","data_nir":"2020-06-11","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"14/07/2020","data_nir":"2020-07-14","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"07/08/2020","data_nir":"2020-08-07","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"07/09/2020","data_nir":"2020-09-07","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"13/10/2020","data_nir":"2020-10-13","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/10/2020","data_nir":"2020-10-18","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"24/10/2020","data_nir":"2020-10-24","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/11/2020","data_nir":"2020-11-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"43781","titoletto":"Thema decidendum - Inammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato per difetto di legittimazione - Assorbimento di ogni altro profilo.","testo":"La dichiarata inammissibilità - per difetto di legittimazione attiva del singolo parlamentare - del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal deputato Vittorio Sgarbi, in relazione a tutti i d.P.C.m. adottati per fronteggiare l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, dispensa dall\u0027esame di altri aspetti del conflitto, relativi, in particolare, all\u0027esatta individuazione degli atti asseritamente lesivi delle attribuzioni del singolo parlamentare e alla configurabilità, quale potere dello Stato, del solo Presidente del Consiglio dei ministri, indicato nel ricorso quale legittimato passivo anche in proprio.","numero_massima_precedente":"43780","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"23/02/2020","data_nir":"2020-02-23","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"25/02/2020","data_nir":"2020-02-25","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/03/2020","data_nir":"2020-03-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"04/03/2020","data_nir":"2020-03-04","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"08/03/2020","data_nir":"2020-03-08","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"09/03/2020","data_nir":"2020-03-09","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"11/03/2020","data_nir":"2020-03-11","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"22/03/2020","data_nir":"2020-03-22","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"23/03/2020","data_nir":"2020-03-23","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"01/04/2020","data_nir":"2020-04-01","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"10/04/2020","data_nir":"2020-04-10","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"26/04/2020","data_nir":"2020-04-26","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"17/05/2020","data_nir":"2020-05-17","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/05/2020","data_nir":"2020-05-18","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"11/06/2020","data_nir":"2020-06-11","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"14/07/2020","data_nir":"2020-07-14","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"07/08/2020","data_nir":"2020-08-07","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"07/09/2020","data_nir":"2020-09-07","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"13/10/2020","data_nir":"2020-10-13","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"18/10/2020","data_nir":"2020-10-18","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"24/10/2020","data_nir":"2020-10-24","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"","data_legge":"03/11/2020","data_nir":"2020-11-03","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41447","autore":"Anzon Demmig A.","titolo":"Il gioco degli impedimenti all\u0027ammissibilità dei conflitti di attribuzione promossi dai singoli parlamentari","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"522","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"39429","autore":"Ferracuti J.","titolo":"La gestione dell\u0027emergenza Covid-19 alla prova del conflitto interorganico. Prime note sulle ordinanze di inammissibilità nn. 66 e 67 del 2021","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.giurcost.org","anno_rivista":"2021","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"39429_2021_66.pdf","nome_file_fisico":"66 e 67_2021+altre_Ferracuti.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"41020","autore":"Spataro O.","titolo":"Stato di emergenza e legalità costituzionale alla prova della pandemia","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"www.federalismi.it","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"11","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"41020_2021_66.pdf","nome_file_fisico":"198-2021+altre_Spataro.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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