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A., con ordinanza del 12 febbraio 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 novembre 2024 il Giudice relatore Stefano Petitti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 25 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 12 febbraio 2024, iscritta al n. 37 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, \u0026#171;nella parte in cui, con riguardo alla facolt\u0026#224; dei prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato di astenersi dal deporre, prevede un\u0026#8217;eccezione per la persona offesa dal reato\u0026#187;, o, in subordine, nella parte in cui, con riguardo alla facolt\u0026#224; dei prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato di astenersi dal deporre, prevede un\u0026#8217;eccezione alla medesima facolt\u0026#224; di astensione anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce che nel processo penale \u0026#232; stata contestata all\u0026#8217;imputato una condotta di lesioni personali aggravate in danno della figlia. Nel corso del dibattimento, a seguito della iniziale mancata comparizione della persona offesa citata per deporre in qualit\u0026#224; di testimone, ne era stato disposto l\u0026#8217;accompagnamento coattivo (poi revocato a fronte dell\u0026#8217;impegno della medesima a comparire spontaneamente alla successiva udienza). Dopo l\u0026#8217;assunzione della testimonianza di un ufficiale di polizia giudiziaria, all\u0026#8217;udienza del 2 ottobre 2023 si era proceduto all\u0026#8217;esame della persona offesa. Ancora di seguito si erano tenute l\u0026#8217;udienza del 20 novembre 2023 e quella in cui \u0026#232; stata pronunciata l\u0026#8217;ordinanza di rimessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl Tribunale di Firenze sostiene che dall\u0026#8217;istruttoria svolta \u0026#232; emerso pacificamente che l\u0026#8217;imputato abbia percosso la figlia, cagionandole plurime lesioni, restando controverse unicamente l\u0026#8217;entit\u0026#224; e le modalit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione si sofferma sulla deposizione della persona offesa, la quale, in base all\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., non ha potuto beneficiare della facolt\u0026#224; di astensione. In relazione a tale deposizione, il rimettente ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 372 del codice penale, in quanto la teste avrebbe cercato palesemente di ridimensionare la gravit\u0026#224; della condotta del genitore, rendendo dichiarazioni notevolmente difformi rispetto a quelle rese ai Carabinieri in sede di sommarie informazioni e ai sanitari del Pronto soccorso. La testimone avrebbe circoscritto in termini minori la durata dell\u0026#8217;aggressione, attribuito alcune delle lesioni riportate ad una caduta a terra e ad un urto con un tavolo, nonch\u0026#233; sostenuto di non avere visto il padre utilizzare una cintura per colpirla (elemento circostanziale su cui si basa, tra l\u0026#8217;altro, la procedibilit\u0026#224; d\u0026#8217;ufficio del reato), smentendo quanto invece emergerebbe chiaramente da altri dati probatori acquisiti. La stessa persona offesa, inoltre, bench\u0026#233; ripetutamente avvertita dal giudice ai sensi degli artt. 207, comma 1, e 497, comma 2, cod. proc. pen., avrebbe, nel corso dell\u0026#8217;esame dibattimentale, pi\u0026#249; volte asserito di non ricordare alcuni punti salienti della vicenda e infine affermato che la condotta del padre fosse giustificabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il giudice rimettente si interroga, pertanto, sull\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; della deposizione testimoniale della persona offesa e sulla necessit\u0026#224; di disporre l\u0026#8217;immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perch\u0026#233; proceda a norma di legge nei confronti della teste, e perci\u0026#242; solleva le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione ricorda la sentenza n. 440 del 2000 di questa Corte, secondo cui l\u0026#8217;art. 512 cod. proc. pen. va interpretato \u0026#171;nel senso che non \u0026#232; consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato che in dibattimento si avvalgono della facolt\u0026#224; di astenersi dal deporre a norma dell\u0026#8217;art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilit\u0026#224; di formazione della prova in contraddittorio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNel caso di specie, tuttavia, la testimone, bench\u0026#233; figlia dell\u0026#8217;imputato, non poteva astenersi dal deporre, in quanto persona offesa dal reato, e conseguentemente non aveva diritto a ricevere l\u0026#8217;avviso di cui all\u0026#8217;art. 199, comma 2, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl rimettente, per\u0026#242;, reputa che la teste, visto il comportamento osservato in dibattimento, ove le fosse stato consentito, si sarebbe avvalsa della facolt\u0026#224; di astensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla luce delle altre emergenze istruttorie (le testimonianze dell\u0026#8217;ufficiale di polizia giudiziaria e della madre della persona offesa, il referto ospedaliero, il verbale di sequestro della cintura), la deposizione testimoniale della vittima non risulterebbe nemmeno assolutamente necessaria all\u0026#8217;accertamento dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAvverte il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che neppure sono emersi elementi per ritenere che la testimone sia stata sottoposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilit\u0026#224;, affinch\u0026#233; deponesse il falso. Anzi, risulta che la teste, a distanza ormai di vari anni dalla vicenda oggetto di processo, non vive pi\u0026#249; con la famiglia di origine, ma in altro centro urbano a distanza significativa da essa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il rimettente si dice consapevole che le ravvisate questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale avrebbero dovuto essere sollevate, \u0026#171;pi\u0026#249; opportunamente, [\u0026#8230;] prima della deposizione della persona offesa, s\u0026#236; da assicurarle eventualmente (in caso di accoglimento della questione) la facolt\u0026#224; di astensione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali questioni sarebbero, comunque, tuttora rilevanti, innanzitutto perch\u0026#233; dalla eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata deriverebbe la nullit\u0026#224; della acquisita deposizione testimoniale per omissione dell\u0026#8217;avvertimento relativo alla facolt\u0026#224; di astenersi. Tale nullit\u0026#224;, bench\u0026#233; relativa, e soggetta al regime di deducibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 182, comma 1, cod. proc. pen., ad avviso del rimettente potrebbe essere fatta valere dopo la dichiarazione di illegittimit\u0026#224; costituzionale, la quale renderebbe inutilizzabile la deposizione della testimone per la costrizione subita, ai sensi dell\u0026#8217;art. 191, comma 1, cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione evidenzia che dovrebbe ora disporsi la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 207, comma 2, cod. proc. pen., ravvisandosi indizi del reato di falsa testimonianza. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e nega altres\u0026#236; che possa invocarsi la causa di esclusione della punibilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 384, secondo comma, cod. pen. quando il testimone, prossimo congiunto dell\u0026#8217;imputato offeso dal reato, non pu\u0026#242; avvalersi della facolt\u0026#224; di astenersi ed \u0026#232; obbligato a deporre. Viceversa, ove questa Corte pervenisse a dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., non sarebbe nel caso in esame integrato il reato di falsa testimonianza e non andrebbe perci\u0026#242; informato il pubblico ministero, in quanto la dichiarazione non veritiera risulterebbe resa da persona che aveva facolt\u0026#224; di astenersi dal testimoniare e non ne era stata avvertita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Circa la non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente assume che, a differenza delle eccezioni alla facolt\u0026#224; di astenersi stabilite per i prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, non abbia una ragionevole giustificazione l\u0026#8217;obbligo di deporre imposto al prossimo congiunto nella mera qualit\u0026#224; di persona offesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Richiamando gli argomenti contenuti nelle sentenze di questa Corte n. 179 del 1994 e n. 6 del 1977, il Tribunale di Firenze premette che la facolt\u0026#224; di astensione dal deporre accordata ai prossimi congiunti trova fondamento nella tutela del sentimento familiare, avendo il legislatore presupposto che i prossimi congiunti, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici, siano portatori \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e \u0026#8211; di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico all\u0026#8217;accertamento dei reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione che contempla la facolt\u0026#224; di astensione dei prossimi congiunti d\u0026#224;, in tal senso, attuazione all\u0026#8217;art. 29 Cost. ed all\u0026#8217;art. 8 CEDU. Al riguardo, il giudice\u003cem\u003e a quo\u003c/em\u003e cita le pronunce della Corte europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, grande camera, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi e sezione quarta, sentenza 11 dicembre 2018, Kry\u0026#382;evi\u0026#269;ius contro Lituania, le quali hanno affermato che costringere una persona a deporre in un procedimento penale contro un congiunto costituisce un\u0026#8217;ingerenza nel diritto al rispetto della \u0026#8220;vita familiare\u0026#8221;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione ritiene che il legislatore gode di un margine di discrezionalit\u0026#224; nel riconoscere o meno la facolt\u0026#224; di astensione dal deporre, dovendo procedere ad un bilanciamento tra l\u0026#8217;interesse pubblico all\u0026#8217;accertamento dei reati e l\u0026#8217;interesse privato alla salvaguardia del rapporto familiare. Per sondare la ragionevolezza della disposizione censurata, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e pone in risalto che il diniego della facolt\u0026#224; di astensione della persona offesa non era contemplato nell\u0026#8217;omologo art. 350 cod. proc. pen. del 1930. Il Tribunale di Firenze ricorda che la relazione illustrativa del progetto preliminare del nuovo codice di rito spiegava la propria scelta sostenendo che, quando offeso dal reato sia lo stesso testimone prossimo congiunto dell\u0026#8217;imputato, vengono meno le ragioni di tutela di quei motivi d\u0026#8217;ordine affettivo che giustificano la facolt\u0026#224; di astensione. Dunque, la qualit\u0026#224; di persona offesa non rileva in relazione alla possibile utilit\u0026#224; o essenzialit\u0026#224; della relativa deposizione ai fini dell\u0026#8217;accertamento dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.3.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche priva di rilievo il rapporto familiare fra le parti, ai fini dell\u0026#8217;obbligo di deporre, per il sol fatto che il congiunto sia offeso dal reato, appare al rimettente non rispettosa della presunzione di innocenza dell\u0026#8217;imputato, di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., operando la disposizione censurata sulla base di una mera ipotesi accusatoria nei confronti dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Inoltre, la deroga alla facolt\u0026#224; di astensione della persona offesa risulterebbe irragionevole e non proporzionata per il suo carattere incondizionato e assoluto, visto che la disposizione censurata non reca distinzioni a seconda della tipologia di reato in contestazione o della gravit\u0026#224; dello stesso, non attribuisce alcun significato al periodo di tempo, pi\u0026#249; o meno lungo, decorso dal momento dei fatti a quello in cui la persona offesa \u0026#232; chiamata a testimoniare, n\u0026#233; distingue l\u0026#8217;ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto offeso dal reato sia essenziale per l\u0026#8217;accertamento dei fatti da quella in cui la stessa non sia assolutamente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.5.\u0026#8211; Ancora, l\u0026#8217;obbligo di deporre imposto al prossimo congiunto offeso dal reato non considererebbe adeguatamente che questi si trova in ogni caso ad affrontare il dilemma interiore tra il rendere una testimonianza veritiera, rischiando cos\u0026#236; di compromettere il proprio rapporto con l\u0026#8217;imputato, e il dichiarare il falso, con l\u0026#8217;effetto che la vittima del reato \u0026#8211; anzich\u0026#233; essere salvaguardata \u0026#8211; viene costretta a sottoporsi all\u0026#8217;esame ed esposta all\u0026#8217;accusa di falsa testimonianza. Inoltre, il giudizio di non meritevolezza del legame familiare, che sottrae la facolt\u0026#224; di astenersi, risulta irragionevolmente limitato al solo processo in cui all\u0026#8217;imputato \u0026#232; contestato il reato in danno del prossimo congiunto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.6.\u0026#8211; In via subordinata, il Tribunale di Firenze chiede che venga dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui priva della facolt\u0026#224; di astenersi dal deporre il prossimo congiunto, che sia persona offesa dal reato, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti, e quindi tanto meno si giustificherebbe il sacrificio del diritto del testimone di salvaguardare il proprio rapporto familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.7.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione precisa, ancora, che la invocata modifica del regime di esame del prossimo congiunto dell\u0026#8217;imputato non interferisce con quello di procedibilit\u0026#224; del reato e non vanifica la possibilit\u0026#224; di acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone, ove vi siano elementi concreti per ritenere che lo stesso sia stato sottoposto a violenza o minaccia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.8.\u0026#8211; Infine, il Tribunale di Firenze aggiunge che, in presenza di un chiaro tenore letterale della disposizione censurata e di un costante orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, non \u0026#232; percorribile una interpretazione conforme a Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili, o comunque non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni \u0026#232; dedotta per difetto del requisito della rilevanza, poggiando l\u0026#8217;ordinanza di rimessione su una motivazione ipotetica, se non addirittura contraddittoria. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; il vizio da cui sarebbe affetta la prova testimoniale assunta in conseguenza dell\u0026#8217;eventuale accoglimento delle questioni \u0026#232; una nullit\u0026#224; relativa e manca al riguardo la necessaria eccezione di parte. Ove si propendesse per il vizio di inutilizzabilit\u0026#224;, anzich\u0026#233; di nullit\u0026#224;, della testimonianza della persona offesa, lo stesso rimettente sottolinea, peraltro, la non decisivit\u0026#224; della stessa ai fini della ricostruzione del fatto e dell\u0026#8217;accertamento di responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato. Quanto alla valutazione operata con riguardo alla trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 207, comma 2, cod. proc. pen., essa, a sua volta, avrebbe rilievo solo nel distinto eventuale giudizio avente a oggetto il reato di falsa testimonianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce, altres\u0026#236;, la non fondatezza delle questioni. Ci\u0026#242; perch\u0026#233; la deroga alla facolt\u0026#224; di astensione della persona offesa, stabilita dall\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., troverebbe giustificazione nell\u0026#8217;interesse pubblico alla ricerca della verit\u0026#224; e all\u0026#8217;amministrazione della giustizia, ritenuto dal legislatore prevalente, nel bilanciamento con la tutela del vincolo affettivo e di solidariet\u0026#224; familiare, secondo un giudizio che appare adeguatamente improntato ai canoni di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza. La disposizione censurata, infatti, tenendo conto sia della necessit\u0026#224; di rispettare l\u0026#8217;intimit\u0026#224; e la complessit\u0026#224; delle relazioni interne della comunit\u0026#224; familiare, sia del possibile conflitto avvertito dai prossimi congiunti tra il dovere di testimoniare e l\u0026#8217;affetto nei confronti dell\u0026#8217;imputato, ha adottato una soluzione che non indebolisce tale comunit\u0026#224;, il cui equilibrio \u0026#232; stato, piuttosto, danneggiato gi\u0026#224; dal reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato avverte che, se il conflitto di lealt\u0026#224; della persona offesa venisse risolto nel senso invocato dal rimettente, la tutela da parte dello Stato perderebbe di effettivit\u0026#224;, sacrificando il contributo conoscitivo dell\u0026#8217;offeso dal reato e privando quest\u0026#8217;ultimo della garanzia di rendere la propria testimonianza senza l\u0026#8217;interferenza dell\u0026#8217;imputato o dei suoi prossimi congiunti.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., \u0026#171;nella parte in cui, con riguardo alla facolt\u0026#224; dei prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato di astenersi dal deporre, prevede un\u0026#8217;eccezione per la persona offesa dal reato\u0026#187;, o, in subordine, nella parte in cui, con riguardo alla facolt\u0026#224; dei prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato di astenersi dal deporre, prevede un\u0026#8217;eccezione alla medesima facolt\u0026#224; di astensione anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto persona offesa dal reato non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eriferisce che nel processo penale \u0026#232; stata contestata all\u0026#8217;imputato una condotta di lesioni personali aggravate in danno della figlia e che, dall\u0026#8217;istruttoria svolta, \u0026#232; emerso pacificamente che l\u0026#8217;imputato abbia percosso la giovane, cagionandole plurime lesioni, restando controverse unicamente l\u0026#8217;entit\u0026#224; e le modalit\u0026#224; della condotta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;ordinanza di rimessione si sofferma, allora, sulla deposizione della persona offesa, la quale, agli effetti dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., non ha potuto beneficiare della facolt\u0026#224; di astensione. In relazione a tale deposizione, il rimettente ravvisa indizi del reato di falsa testimonianza, avendo la teste cercato palesemente di ridimensionare la gravit\u0026#224; della condotta del genitore e avendo altres\u0026#236;, bench\u0026#233; ripetutamente ammonita dal giudice nel corso dell\u0026#8217;esame dibattimentale, pi\u0026#249; volte asserito di non ricordare alcuni punti salienti della vicenda, per affermare, infine, che la condotta del padre fosse giustificabile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il Tribunale di Firenze si interroga, pertanto, sull\u0026#8217;utilizzabilit\u0026#224; di tale deposizione testimoniale della persona offesa e sulla necessit\u0026#224; di disporre l\u0026#8217;immediata trasmissione degli atti al pubblico ministero perch\u0026#233; proceda a norma di legge nei confronti della teste, e perci\u0026#242; solleva le riferite questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Premesso che la testimone, bench\u0026#233; figlia dell\u0026#8217;imputato, non poteva astenersi dal deporre, in quanto persona offesa dal reato, e non aveva, quindi, diritto a ricevere l\u0026#8217;avviso di cui all\u0026#8217;art. 199, comma 2, cod. proc. pen., il rimettente sostiene che le questioni sarebbero rilevanti in una duplice prospettiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInnanzitutto, perch\u0026#233; dalla eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione censurata deriverebbe la nullit\u0026#224; della acquisita deposizione testimoniale per omissione dell\u0026#8217;avvertimento relativo alla facolt\u0026#224; di astenersi. In secondo luogo, perch\u0026#233; gli atti dovrebbero essere trasmessi al pubblico ministero, ai sensi dell\u0026#8217;art. 207, comma 2, cod. proc. pen., ravvisandosi indizi del reato di falsa testimonianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOve, tuttavia, le questioni dovessero essere accolte, non sarebbe nel caso in esame integrato il reato e non andrebbe perci\u0026#242; informato il pubblico ministero, in quanto la dichiarazione non veritiera risulterebbe resa da persona che aveva facolt\u0026#224; di astenersi dal testimoniare e non ne era stata avvertita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Circa la non manifesta infondatezza delle questioni, il rimettente ravvisa nella esclusione della facolt\u0026#224; di astenersi per la persona offesa dal reato che sia prossimo congiunto dell\u0026#8217;imputato, un contrasto con gli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 CEDU.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, pur riconoscendo che il legislatore gode di un margine di discrezionalit\u0026#224; nel regolare la facolt\u0026#224; di astensione dei prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato, evidenzia che il diniego della facolt\u0026#224; di astensione della persona offesa non era contemplato nell\u0026#8217;omologa disposizione del codice di procedura penale del 1930 (art. 350).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La deroga alla facolt\u0026#224; di astensione della persona offesa sarebbe, ad avviso del rimettente, irragionevole e non proporzionata per il suo carattere incondizionato e assoluto; n\u0026#233; la norma censurata consentirebbe di distinguere l\u0026#8217;ipotesi in cui la deposizione del prossimo congiunto offeso dal reato sia essenziale per l\u0026#8217;accertamento dei fatti da quella in cui la stessa non sia assolutamente necessaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Ancora, l\u0026#8217;obbligo di deporre imposto al prossimo congiunto offeso dal reato non considererebbe adeguatamente che questi si trova in ogni caso ad affrontare il dilemma interiore tra il rendere una testimonianza veritiera, rischiando cos\u0026#236; di compromettere il proprio rapporto con l\u0026#8217;imputato, e il dichiarare il falso, con l\u0026#8217;effetto che la vittima del reato \u0026#8211; anzich\u0026#233; essere salvaguardata \u0026#8211; verrebbe costretta a sottoporsi all\u0026#8217;esame ed esposta all\u0026#8217;accusa di falsa testimonianza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Sul rilievo che la facolt\u0026#224; di astensione dal deporre accordata ai prossimi congiunti trova fondamento nella tutela del sentimento familiare, avendo il legislatore presupposto che i prossimi congiunti, indicati sulla base di tipici rapporti giuridici, siano portatori \u0026#8211; secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003eid \u003c/em\u003e\u003cem\u003equod\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplerumque\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eaccidit\u003c/em\u003e \u0026#8211; di interessi privati ancorati a tale sentimento, prevalenti su quello pubblico all\u0026#8217;accertamento dei reati, il rimettente rileva che la disposizione che contempla la facolt\u0026#224; di astensione dei prossimi congiunti d\u0026#224; attuazione all\u0026#8217;art. 29 Cost. ed all\u0026#8217;art. 8 CEDU. Parametri, questi, che risulterebbero, tuttavia, violati per la irragionevole esclusione di tale facolt\u0026#224; in favore del prossimo congiunto che sia anche persona offesa dal reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.5.\u0026#8211; La \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003eche priva di rilievo il rapporto familiare fra le parti, ai fini dell\u0026#8217;obbligo di deporre, per il solo fatto che il congiunto sia offeso dal reato, appare al rimettente non rispettosa della presunzione di innocenza dell\u0026#8217;imputato, di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., operando la disposizione censurata sulla base di una mera ipotesi accusatoria a carico dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.6.\u0026#8211; In via subordinata, il Tribunale di Firenze chiede che sia dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui priva della facolt\u0026#224; di astenersi dal deporre il prossimo congiunto, che sia persona offesa dal reato, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti, e quindi tanto meno si giustificherebbe il sacrificio del diritto del testimone di salvaguardare il proprio rapporto familiare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Va disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di rilevanza, formulata dal Presidente del Consiglio dei ministri nell\u0026#8217;atto di intervento in giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl Tribunale di Firenze spiega, tra l\u0026#8217;altro, che l\u0026#8217;invocata declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen. avrebbe tuttora rilievo nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, e ci\u0026#242; al fine di ravvisare, o meno, gli indizi del reato previsto dall\u0026#8217;art. 372 cod. pen. e informarne il pubblico ministero trasmettendogli i relativi atti, adempimento cui occorre provvedere in sede di decisione della fase processuale in cui la testimone ha deposto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;art. 207 cod. proc. pen., se ravvisa gli indizi del reato di falsa testimonianza, il giudice ne informa il pubblico ministero, trasmettendogli gli atti, \u0026#171;[c]on la decisione che definisce la fase processuale in cui il testimone ha prestato il suo ufficio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon il richiamare questo profilo di incidentalit\u0026#224;, l\u0026#8217;ordinanza di rimessione supera il controllo \u0026#8220;esterno\u0026#8221; in punto di rilevanza delle questioni attraverso una motivazione non implausibile del percorso logico compiuto e delle ragioni per le quali il giudice rimettente afferma di dover applicare la disposizione censurata nel giudizio principale (tra le tante, sentenze n. 148 del 2024, n. 94 del 2023 e n. 237 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Nel merito, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 199 cod. proc. pen. detta la disciplina dello \u003cem\u003eius \u003c/em\u003e\u003cem\u003etacendi\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003ericonosciuto dall\u0026#8217;ordinamento ai prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato, disponendo che gli stessi non sono obbligati a deporre e perci\u0026#242; il giudice, a pena di nullit\u0026#224;, deve avvisarli della facolt\u0026#224; di astenersi e chiedere loro se intendono avvalersene.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte gi\u0026#224; con le sentenze n. 179 del 1994 e n. 6 del 1977 ha esaminato le ragioni e i limiti della facolt\u0026#224; di non deporre nel processo penale riconosciuta dal legislatore ai prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal suo canto, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; intende che la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella facolt\u0026#224; di astensione attribuita ai prossimi congiunti stia, da un lato, nella finalit\u0026#224; di prevenire situazioni nelle quali l\u0026#8217;eventuale falsa testimonianza sarebbe scriminata dall\u0026#8217;art. 384 cod. pen. e, dunque, nel preservare la genuinit\u0026#224; della prova (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 21 marzo-15 ottobre 2019, n. 42337 e sezione sesta penale, sentenza 27 maggio-3 luglio 2008, n. 27060); dall\u0026#8217;altro, nella necessit\u0026#224; di tutela del vincolo e del correlato sentimento familiare, allo scopo di evitare che colui il quale \u0026#232; chiamato a testimoniare si trovi nell\u0026#8217;alternativa di mentire oppure di nuocere al congiunto (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 29 marzo-19 maggio 1999, n. 6294 e sezione sesta penale, sentenza 26 marzo-9 luglio 1993, n. 6849).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#232;, comunque, censurata in questa sede l\u0026#8217;ultima parte del comma 1 dell\u0026#8217;art. 199 cod. proc. pen., secondo cui non possono avvalersi della facolt\u0026#224; di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell\u0026#8217;imputato che siano offesi dal reato (o prossimi congiunti altres\u0026#236; degli offesi dal reato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ci\u0026#242; differenziandosi dall\u0026#8217;art. 350 cod. proc. pen. del 1930, la disposizione censurata ha equiparato, agli effetti dell\u0026#8217;obbligo a deporre, la persona offesa dal reato a coloro che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, precludendole la possibilit\u0026#224; di avvalersi della facolt\u0026#224; di astensione, sul presupposto che, proprio per effetto della condotta dell\u0026#8217;imputato, sia venuto meno il legame affettivo che sorregge detta facolt\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa deroga riguardante l\u0026#8217;obbligo di testimoniare imposto alla persona offesa, peraltro, opera anche come forma di protezione per la vittima, avendo il legislatore in tal modo pensato di prevenire le eventuali intimidazioni che sovente accompagnano i reati maturati in ambito familiare, al fine di indurre il teste a non deporre.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., nel dettare le regole di rilevanza del cosiddetto \u0026#8220;segreto familiare\u0026#8221; nell\u0026#8217;ambito del processo penale, ha attuato un complesso bilanciamento fra gli interessi pubblici all\u0026#8217;accertamento della verit\u0026#224; materiale dei fatti, i quali implicano l\u0026#8217;esigenza di non disperdere una fonte primaria di notizie, quale pu\u0026#242; rivelarsi il prossimo congiunto dell\u0026#8217;imputato, e gli interessi privati implicati dal rispetto della sfera di affetto e di fiducia che connota le relazioni familiari. Per dirimere il conflitto interiore tra deporre il falso o nuocere al congiunto in cui versa il testimone, il legislatore ha adottato la regola generale della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull\u0026#8217;interesse della collettivit\u0026#224; alla punizione dei reati, riconoscendo al componente della famiglia la facolt\u0026#224; (che egli pu\u0026#242; esercitare sulla base del proprio personale apprezzamento) di astenersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Una delle eccezioni poste a tale regola di prevalenza \u0026#232; per\u0026#242; quella del prossimo congiunto che sia offeso dal reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta eccezione non risulta n\u0026#233; irragionevole, n\u0026#233; sproporzionata, ed \u0026#232; anzi coerente con entrambe le \u003cem\u003eration\u003c/em\u003e\u003cem\u003ee\u003c/em\u003e\u003cem\u003es\u003c/em\u003e tradizionalmente ravvisate in detta facolt\u0026#224; di astensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione alla facolt\u0026#224; di astensione stabilita per l\u0026#8217;offeso dal reato risulta altres\u0026#236; del tutto omogenea rispetto a quelle parimenti stabilite per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon vi \u0026#232; motivo per esentare dal testimoniare, allo scopo di preservare la genuinit\u0026#224; della prova, chi, con riferimento a quel determinato fatto e a quel determinato processo, \u0026#232; titolare dell\u0026#8217;interesse protetto dalla norma incriminatrice, e dunque \u0026#232; altres\u0026#236; portatore dell\u0026#8217;interesse all\u0026#8217;affermazione della responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;autore del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePrivare il congiunto persona offesa della opzione di astenersi dal deporre, come pure si \u0026#232; gi\u0026#224; evidenziato, vale anche a preservare la vittima da possibili intimidazioni, provenienti dallo stesso ambito familiare, che ne coartino in tal senso la volont\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, al pari, ed anzi ancor pi\u0026#249;, che nelle identiche eccezioni stabilite per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza, l\u0026#8217;ordinamento in tal modo si limita a prendere atto che l\u0026#8217;esigenza di protezione della vita familiare, che sorregge il privilegio dell\u0026#8217;astensione, \u0026#232; gi\u0026#224; venuta meno, sicch\u0026#233; \u0026#232; pure stato gi\u0026#224; risolto il conflitto interno tra obblighi di natura affettiva e obblighi di legge.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; N\u0026#233; la disposizione censurata appare lesiva della salvaguardia dell\u0026#8217;unit\u0026#224; familiare (art. 29 Cost.) e del diritto al rispetto della vita familiare (art. 8 CEDU).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;elaborazione della Corte EDU, costringere una persona a deporre in un procedimento penale contro un congiunto costituisce un\u0026#8217;ingerenza nel diritto al rispetto della \u0026#8220;vita familiare\u0026#8221;, sicch\u0026#233; tale testimone va sollevato dal dilemma morale di dover scegliere tra il rendere una deposizione veritiera, rischiando in tal modo di compromettere il suo rapporto con l\u0026#8217;imputato, o il rendere una testimonianza inattendibile o falsa, per proteggere quel rapporto. La facolt\u0026#224; di astenersi dal testimoniare costituisce, in ogni modo, una dispensa da un normale dovere civico ritenuto di pubblico interesse. Pertanto, qualora sia riconosciuta, essa pu\u0026#242; essere subordinata a condizioni e formalit\u0026#224;, esigendo il bilanciamento di due interessi pubblici concorrenti, ovvero l\u0026#8217;interesse pubblico al perseguimento di gravi reati e quello alla protezione della vita familiare dall\u0026#8217;ingerenza dello Stato (Corte EDU, grande camera, sentenza 3 aprile 2012, Van der Heijden contro Paesi Bassi e sezione quarta, sentenza 11 dicembre 2018, Kry\u0026#382;evi\u0026#269;ius contro Lituania).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTrova quindi giustificazione negare l\u0026#8217;esercizio della facolt\u0026#224; di astenersi dal testimoniare alla persona offesa dal reato, la quale riveste il ruolo di interlocutore privilegiato, se non essenziale, nell\u0026#8217;accertamento dei fatti, e ci\u0026#242; anche a prescindere dalla condizione dell\u0026#8217;assoluta necessit\u0026#224; della sua deposizione, ai fini della decisione, rispetto a quanto altrimenti acquisito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; Alcuna pertinenza rivela poi, con riguardo alla disposizione censurata, che attiene alle facolt\u0026#224; ed agli obblighi del prossimo congiunto offeso dal reato, il principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all\u0026#8217;art. 27, secondo comma, Cost., il quale ha esclusivo riferimento alla posizione dell\u0026#8217;imputato e pone una regola di trattamento del medesimo nel corso del processo e una regola di giudizio, le quali non vengono scalfite dalla negazione della facolt\u0026#224; di astensione in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Infine, neppure pu\u0026#242; accedersi alla richiesta formulata in via subordinata dal Tribunale di Firenze, cos\u0026#236; da dichiarare l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui priva della facolt\u0026#224; di astenersi dal deporre il prossimo congiunto, che sia persona offesa dal reato, anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la sua deposizione non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, volto a condizionare la deroga alla facolt\u0026#224; di astensione a un preventivo vaglio del giudice sotto il profilo dell\u0026#8217;utilit\u0026#224; o della indispensabilit\u0026#224; della testimonianza da assumere, si traduce nella richiesta di una pronuncia fortemente \u0026#8220;manipolativa\u0026#8221;, perch\u0026#233; volta a introdurre un vaglio preliminare ad opera del giudice sul contenuto della deposizione, i cui caratteri e le cui modalit\u0026#224; non trovano, tuttavia, alcun riscontro nel sistema processuale vigente. In tal modo, il rimettente chiede a questa Corte un intervento di spettanza del legislatore, tanto pi\u0026#249; che la materia processuale, e in particolare quella attinente al diritto alla prova nel processo penale, \u0026#232; caratterizzata da un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; del legislatore (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 252 del 2020).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Una volta accertata la non fondatezza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, cod. proc. pen., deve rilevarsi che la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato non si differenzia da quella ordinaria dei testimoni, sicch\u0026#233; nei confronti dello stesso ben potr\u0026#224; essere applicata la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessit\u0026#224; di salvare s\u0026#233; medesimo o l\u0026#8217;imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libert\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe devono quindi essere dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 199, comma 1, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, della Costituzione, quest\u0026#8217;ultimo in relazione all\u0026#8217;art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell\u0026#8217;uomo, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eStefano PETITTI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 16 dicembre 2024\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20241216111833.pdf","oggetto":"Processo penale - Testimonianza - Facolt\u0026#224; di astensione dei prossimi congiunti dell\u0027imputato - Prevista eccezione alla facolt\u0026#224; di astensione per il prossimo congiunto persona offesa dal reato.\nIn subordine: Prevista eccezione alla facolt\u0026#224; di astensione per il prossimo congiunto persona offesa dal reato anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la deposizione di questi non sia assolutamente necessaria per l\u0026#8217;accertamento dei fatti.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46603","titoletto":"Processo penale - Prove - Testimonianza - Prossimi congiunti dell\u0027imputato che siano persone offese dal reato - Obbligo di deporre, anche nell\u0027ipotesi in cui non sia necessario per l\u0027accertamento dei fatti - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio della presunzione di innocenza e della tutela, anche convenzionale, del diritto al rispetto della vita familiare - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199023).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono\u003cstrong\u003e \u003c/strong\u003edichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Firenze, sez. prima pen., in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 29 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, dell’art. 199, comma 1, cod. proc. pen., che dispone che non possono avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre i prossimi congiunti dell’imputato che siano offesi dal reato e che, in via subordinata, non esclude l’ipotesi in cui la deposizione non sia necessaria per l’accertamento dei fatti. La disposizione censurata pone un’eccezione non irragionevole né sproporzionata rispetto alla facoltà di astensione dei prossimi congiunti – fondata sulla regola della prevalenza delle relazioni affettive familiari sull’interesse della collettività alla punizione dei reati – e risulta coerente anche con quanto previsto per i congiunti che abbiano presentato denuncia, querela o istanza. L’obbligo di deporre previsto presuppone, infatti, che sia venuto meno, per effetto della condotta dell’imputato\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eil legame affettivo che sorregge la disciplina generale, e la connessa esigenza di protezione della vita familiare, e intende, inoltre, proteggere la vittima da eventuali intimidazioni. La disposizione non viola, pertanto, nemmeno il valore dell’unità familiare e il diritto, di natura convenzionale, al rispetto della vita familiare; né risulta pertinente il richiamo alla presunzione di non colpevolezza, principio che si riferisce alla posizione dell’imputato. Il \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e formulato in via subordinata si traduce, poi, nella richiesta di una pronuncia fortemente “manipolativa”, peraltro in una materia caratterizzata da un’ampia discrezionalità del legislatore quale quella processuale, e in particolare, attinente al diritto alla prova. Resta fermo che – non differenziandosi la posizione del prossimo congiunto offeso dal reato da quella ordinaria dei testimoni – nei confronti dello stesso potrà essere applicato l’art. 384, primo comma, cod. pen., ove, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, sia stato costretto a deporre il falso dalla necessità di salvare sé o l’imputato da un grave e inevitabile nocumento alla libertà. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 252/2020 - mass. 42715; S. 179/1994 - mass. 20578; S. 6/1977 - mass. 8671\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice di procedura penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"199","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"29","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell\u0027uomo e delle libertà fondamentali","data_legge":"","numero":"","articolo":"8","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"45323","autore":"Aiuti V.","titolo":"Osservatorio della Corte costituzionale","descrizione":"Nota redazionale","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"161","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45356","autore":"Campo M. M.","titolo":"È legittima l’eccezione prevista al diritto di astensione dal deporre del prossimo congiunto che sia anche persona offesa dal reato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.processopenaleegiustizia.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"194","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45868","autore":"Federici D.","titolo":"Il “sistema integrato” penale-processuale tra interesse pubblico all’accertamento della verità e interesse privato alla tutela del vincolo familiare","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista italiana di diritto e procedura penale","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"325","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45918","autore":"Grasso G.","titolo":"Riflessioni attorno alla collocazione sistematica e alla portata dell’art. 384 c.p.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"www.archiviopenale.it","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"2","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","nome_file_logico":"45917_2024_200.pdf","nome_file_fisico":"200_2024_Grasso.pdf","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":false},{"id_nota":"45964","autore":"Valentini E.","titolo":"La Corte costituzionale e l\u0027obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell\u0027imputato che sia al contempo vittima del reato","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"6","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2397","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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