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Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 5 e 11, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato l\u0026#8217;8-12 marzo 2021, depositato in cancelleria il 9 marzo 2021, iscritto al n. 21 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudita nell\u0026#8217;udienza pubblica del 5 aprile 2022 la Giudice relatrice Daria de Pretis;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l\u0026#8217;avvocato Daniela Iuri per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 5 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l\u0026#8217;art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Quanto al primo motivo di ricorso, l\u0026#8217;art. 5 stabiliva, nel suo testo originario, che, \u0026#171;[a] causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), ha sostituito il termine del \u0026#171;31 dicembre 2022\u0026#187; con quello del \u0026#171;31 gennaio 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda che, in base all\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), \u0026#171;[l]a licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e l\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso\u0026#187;. In base all\u0026#8217;art. 9, comma 1, della citata legge, \u0026#171;[l]a licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e l\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purch\u0026#233; iscritta nel ruolo di cui all\u0026#8217;articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di et\u0026#224;; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida\u0026#187;. In base all\u0026#8217;art. 9, comma 3, \u0026#171;[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l\u0026#8217;autorizzazione non pu\u0026#242; esserne attribuita altra per concorso pubblico e non pu\u0026#242; esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il ricorrente, l\u0026#8217;art. 9 risponderebbe \u0026#171;all\u0026#8217;esigenza di evitare possibili fenomeni speculativi idonei a falsare la concorrenza, \u0026#8220;atteso che la licenza conseguita per concorso \u0026#232; di carattere gratuito\u0026#8221;\u0026#187;. Il ricorrente ritiene che, pur rientrando la materia del servizio pubblico di trasporto, di linea e non di linea, nella competenza residuale regionale, la disciplina del trasferimento delle licenze e autorizzazioni afferisca anche alla materia trasversale della \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, di competenza esclusiva statale. In particolare, il limite temporale minimo di cinque anni, richiesto dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, lettera a), della citata legge n. 21 del 1992, definirebbe \u0026#171;il punto di equilibrio fra il libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto e gli interessi pubblici interferenti con tale libert\u0026#224;\u0026#187;. Il ricorrente ricorda la sentenza n. 30 del 2016 di questa Corte, secondo la quale il bilanciamento operato dal legislatore statale fra libera iniziativa economica e altri interessi costituzionali costituisce espressione della potest\u0026#224; legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e non sarebbe modificabile dal legislatore regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDa ci\u0026#242; deriverebbe l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma regionale impugnata: infatti essa, prevedendo una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento della licenza, altererebbe \u0026#171;il meccanismo diretto a regolare l\u0026#8217;accesso al mercato\u0026#187;, come definito dall\u0026#8217;art. 9 della legge n. 21 del 1992, e dunque \u0026#171;le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda le competenze legislative previste dall\u0026#8217;art. 4, numero 11 (\u0026#171;trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale\u0026#187;), e dall\u0026#8217;art. 5, numero 7 (\u0026#171;disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi\u0026#187;), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), osservando che esse vanno esercitate nel rispetto dei limiti previsti dalle citate disposizioni statutarie. Inoltre, rileva che, dato il suo carattere trasversale, la \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187; assumerebbe carattere prevalente e fungerebbe da limite alla disciplina che le regioni possono dettare nelle materie di propria competenza, sia pure entro quanto strettamente necessario ad assicurare gli interessi alla cui garanzia la competenza statale esclusiva \u0026#232; diretta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Venendo al secondo motivo di ricorso, l\u0026#8217;art. 11 della legge regionale impugnata stabiliva, nel suo testo originario, quanto segue: \u0026#171;1. Attesa l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021 l\u0026#8217;importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0026#8217;utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalit\u0026#224; non pu\u0026#242;, comunque, essere inferiore a 361,90 euro. 2. Non \u0026#232; dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica. 3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all\u0026#8217;utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all\u0026#8217;utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), \u0026#232; determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. 4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza \u0026#232; prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 ha sostituito (nel comma 1) le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe norme impugnate, rileva il ricorrente, \u0026#171;incidono sulla disciplina del canone demaniale marittimo/idrico, prevedendone un ammontare minimo (comma 1), un\u0026#8217;ipotesi di esenzione [\u0026#8230;] (comma 2), [e] disciplinandone le modalit\u0026#224; di quantificazione riferite ad una determinata categoria di beni (comma 3)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda che la Regione \u0026#232; dotata di competenza legislativa primaria in materia di ittica, pesca e turismo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4, numeri 2, 3 e 10, dello statuto speciale, e che essa dev\u0026#8217;essere esercitata nel rispetto dei limiti fissati dallo stesso art. 4. Osserva poi che i beni demaniali marittimi rientranti nel territorio regionale sono di propriet\u0026#224; statale, ad eccezione di quelli situati nella laguna di Marano-Grado, trasferiti alla Regione dall\u0026#8217;art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonch\u0026#233; di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo). Il citato art. 1 stabilisce anche, al comma 3, che \u0026#171;[l]a regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarit\u0026#224; dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente ricorda, ancora, che l\u0026#8217;art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1\u0026#176; aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilit\u0026#224; e trasporti), ha trasferito alla Regione le funzioni amministrative relative alle concessioni dei beni del demanio marittimo, e che, in base al comma 5 dello stesso art. 9, \u0026#171;[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo [\u0026#8230;] spettano alla Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; premesso, il ricorrente rileva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;la potest\u0026#224; di determinazione dei canoni per l\u0026#8217;assegnazione in uso di aree del demanio marittimo segue la titolarit\u0026#224; del bene e non quella della gestione [\u0026#8230;] in quanto costituisce espressione del potere di disporre [\u0026#8230;] dei propri beni\u0026#187;. Dunque, essa precederebbe il riparto delle competenze e inerirebbe \u0026#171;alla capacit\u0026#224; giuridica dell\u0026#8217;ente\u0026#187; secondo i principi civilistici (sono richiamate, tra le altre, le sentenze n. 73 del 2018 e n. 427 del 2004 di questa Corte).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePertanto, per tutti i beni demaniali marittimi situati in Friuli-Venezia Giulia spetterebbe allo Stato la competenza a definire i \u0026#171;criteri tabellari di riferimento\u0026#187; per la determinazione dei canoni, il cui esatto ammontare sar\u0026#224; poi stabilito dall\u0026#8217;ente gestore. Alla competenza statale sarebbe riconducibile anche la facolt\u0026#224; di determinare i casi di eventuale esenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente osserva, poi, che l\u0026#8217;art. 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia), convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, stabilisce che \u0026#171;[d]al 1\u0026#176; gennaio 2021 l\u0026#8217;importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0026#8217;utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non pu\u0026#242; essere inferiore a euro 2.500\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDunque, le norme impugnate eccederebbero dalla competenza attribuita alla Regione dall\u0026#8217;art. 4, numeri 2, 3 e 10, dello statuto speciale, che indica i limiti della potest\u0026#224; legislativa primaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il ricorrente conclude affermando che l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 viola l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., \u0026#171;poich\u0026#233; interviene nella materia della tutela della concorrenza\u0026#187;, e che l\u0026#8217;art. 11, commi 1, 2 e 3, della stessa legge contrasta \u0026#171;con i principi dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia si \u0026#232; costituita in giudizio con atto depositato il 15 aprile 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; In primo luogo, la Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione riguardante l\u0026#8217;art. 5, osservando che il ricorrente avrebbe dovuto argomentare sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad una Regione speciale, indicando le ragioni per le quali l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, Cost. garantirebbe una maggior autonomia alla stessa Regione. L\u0026#8217;onere motivazionale sarebbe pi\u0026#249; intenso nel caso di specie, in cui la norma impugnata afferisce ad una materia di competenza primaria regionale (trasporti di interesse regionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; In ogni caso, il primo motivo di ricorso non sarebbe fondato. Con la disposizione impugnata la Regione avrebbe esercitato la propria competenza in materia di \u0026#171;trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale\u0026#187; (art. 4, numero 11, dello statuto speciale). La resistente ricorda le diverse norme di attuazione statutaria succedutesi in materia di trasporti e rileva che, gi\u0026#224; prima della riforma del Titolo V, essa disponeva di potest\u0026#224; legislativa primaria in tale materia, mentre le regioni ordinarie erano titolari di competenza legislativa concorrente, nell\u0026#8217;ambito dei principi fissati dalla citata legge-quadro n. 21 del 1992, che, all\u0026#8217;art. 4, comma 6, fa \u0026#171;salve le competenze proprie nella materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano\u0026#187;. La norma interposta richiamata nel ricorso non sarebbe dunque utilmente invocabile nei confronti della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente poi rievoca le norme regionali adottate nella materia dei trasporti pubblici, fra le quali quelle dettate dalla legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), tuttora in vigore. In particolare, rileva che la trasferibilit\u0026#224; delle licenze \u0026#232; disciplinata dall\u0026#8217;art. 13 di tale legge, che, a differenza dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 21 del 1992, non contempla, tra i casi di trasmissibilit\u0026#224;, il raggiungimento del sessantesimo anno di et\u0026#224;. Secondo la resistente, se la trasferibilit\u0026#224; delle licenze fosse un oggetto sottratto alla competenza legislativa primaria della Regione, l\u0026#8217;indicato art. 13 non sarebbe sfuggito al controllo preventivo di legittimit\u0026#224; previsto all\u0026#8217;epoca dall\u0026#8217;art. 127 Cost., anche in relazione al divieto di novazione della fonte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Regione ricorda poi la riforma del Titolo V, osservando che il principio del parallelismo fra funzioni amministrative e legislative, previsto dall\u0026#8217;art. 8 dello statuto speciale, \u0026#232; pi\u0026#249; favorevole rispetto al principio di sussidiariet\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 118, primo comma, Cost., ragion per cui \u0026#171;il cd. \u0026#8220;blocco statutario\u0026#8221; che fonda la competenza della Regione [\u0026#8230;] in materia di trasporti di interesse regionale risulta senz\u0026#8217;altro complessivamente pi\u0026#249; favorevole in concreto per l\u0026#8217;autonomia speciale, rispetto a quello derivante dalla riforma del Titolo V\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe dunque consentito invocare il Titolo V per sottrarre alla Regione una competenza gi\u0026#224; esercitata sul piano sia amministrativo che legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto alla disposizione impugnata, la Regione osserva che essa costituirebbe \u0026#171;una modifica non testuale\u0026#187; del citato art. 13 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 1996. L\u0026#8217;impugnato art. 5 contemplerebbe una deroga limitata all\u0026#8217;art. 13, per consentire agli operatori del settore (gravemente colpito dalla crisi economica causata dal COVID-19) di trasferire ad altri la propria licenza, dietro corrispettivo. L\u0026#8217;art. 5 avrebbe \u0026#171;esclusivamente finalit\u0026#224; sociali\u0026#187; e non altererebbe il punto di equilibrio tra il libero esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto e gli altri interessi pubblici, dal momento che, da un lato, il numero complessivo delle licenze resterebbe invariato e, dall\u0026#8217;altro lato, \u0026#171;[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l\u0026#8217;autorizzazione non pu\u0026#242; essere attribuita altra per concorso pubblico e non pu\u0026#242; esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima\u0026#187; (art. 13, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 27 del 1996, ripetitivo dell\u0026#8217;art. 9, comma 3, della legge n. 21 del 1992).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la resistente, la disposizione impugnata produrrebbe effetti pro-concorrenziali, il che sarebbe consentito al legislatore regionale, nelle materie di sua competenza (sono citate le sentenze di questa Corte n. 43 del 2011 e n. 431 del 2007). Attualmente, l\u0026#8217;accesso al mercato del trasporto non di linea sarebbe di fatto \u0026#8220;congelato\u0026#8221;, per effetto dell\u0026#8217;art. 10-bis, comma 6, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, nella legge 11 febbraio 2019, n. 12, in base al quale, \u0026#171;[a] decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non \u0026#232; consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l\u0026#8217;espletamento del servizio di noleggio con conducente con autovettura, motocarrozzetta e natante\u0026#187;: infatti, non sarebbe ancora intervenuta \u0026#171;la piena operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;archivio informatico\u0026#187; in questione. Dunque, la norma impugnata assumerebbe una funzione pro-concorrenziale, in quanto permetterebbe a nuovi operatori, in via eccezionale e per un periodo limitato, di entrare nel mercato del trasporto non di linea.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Quanto al secondo motivo di ricorso, la Regione ne eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224;, in quanto il ricorrente invocherebbe \u0026#171;in maniera generica, indistinta e cumulativa una pluralit\u0026#224; di limiti statutari che la Regione non avrebbe rispettato\u0026#187;. Il ricorso non illustrerebbe \u0026#171;n\u0026#233; quali tra le disposizioni dei commi impugnati esorbiterebbero dai limiti\u0026#187; statutari, n\u0026#233; \u0026#171;quali sarebbero, in concreto, i limiti asseritamente violati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Nel merito, la resistente afferma la non fondatezza del motivo in questione. Essa ricostruisce il quadro normativo relativo al demanio idrico regionale, al demanio marittimo regionale e al demanio marittimo statale, e rileva che, in relazione alle prime due categorie di beni, di propriet\u0026#224; regionale, lo stesso criterio invocato nel ricorso (la potest\u0026#224; di determinazione del canone spetta all\u0026#8217;ente titolare del bene) dovrebbe condurre alla sua non fondatezza. Riguardo al demanio marittimo statale, la Regione rimarca che, in base al citato art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 111 del 2004, essa \u0026#171;riscuote in via diretta i canoni annui per le concessioni del demanio marittimo e provvede a iscriverli come \u0026#8220;entrate\u0026#8221; a bilancio, senza alcuna intermediazione dello Stato\u0026#187;. Dunque, lo Stato avrebbe ceduto alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia \u0026#171;parte delle proprie prerogative proprietarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa resistente osserva poi che l\u0026#8217;art. 100, comma 4, del citato d.l. n. 104 del 2020, invocato nel ricorso, \u0026#232; stato da essa impugnato davanti a questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, rileva che il censurato art. 11, comma 1, ha efficacia circoscritta al 2021 e trae origine dalla crisi economica causata dal COVID-19: esso, dunque, risponderebbe ad esigenze di utilit\u0026#224; sociale e si fonderebbe sull\u0026#8217;autonomia di entrata della Regione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimilmente, l\u0026#8217;autonomia regionale di entrata comprenderebbe la possibilit\u0026#224; di prevedere un\u0026#8217;esenzione dal pagamento del canone (art. 11, comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il comma 3 riguarderebbe gli impianti di pesca a rete, che sarebbero presenti in Friuli-Venezia Giulia solo nelle aree del demanio marittimo regionale (laguna di Marano-Grado) e del demanio idrico, di propriet\u0026#224; regionale. La Regione avrebbe dunque legittimamente fissato, nell\u0026#8217;esercizio delle sue prerogative dominicali, un criterio di determinazione del canone relativo a questo tipo di occupazione del bene pubblico. Lo stesso testo del comma 3 sarebbe chiaro nel riferirsi ai canoni \u0026#171;del demanio marittimo e del demanio idrico regionale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Il 14 marzo 2022 la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha depositato una memoria integrativa. In essa d\u0026#224; conto delle modifiche normative sopravvenute (sopra illustrate), evidenziando che l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 ha ormai esaurito la propria efficacia. Osserva, inoltre, che la norma impugnata non consente guadagni speculativi, perch\u0026#233; chi trasferisce la propria licenza, approfittando della deroga prevista, non pu\u0026#242; conseguirne un\u0026#8217;altra per pubblico concorso e pu\u0026#242; ottenerne un\u0026#8217;altra per trasferimento solo dopo cinque anni. La possibilit\u0026#224; di monetizzare la licenza, dunque, sarebbe concessa una volta sola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, la resistente, dopo aver riferito della modifica apportata al comma 1 dall\u0026#8217;art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, osserva che, alla luce del \u0026#171;giudicato costituzionale\u0026#187; di cui alla sentenza di questa Corte n. 46 del 2022, l\u0026#8217;impugnato art. 11, comma 1, andrebbe interpretato nel senso di riferirsi solo al demanio marittimo regionale, con conseguente non fondatezza del ricorso sotto questo profilo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto al comma 3, la Regione ribadisce che l\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;regionale\u0026#187; andrebbe collegato anche a \u0026#171;demanio marittimo\u0026#187; e non solo a \u0026#171;demanio idrico\u0026#187;: di qui la non fondatezza dell\u0026#8217;impugnazione del comma 3, sempre alla luce della sentenza n. 46 del 2022. La resistente deposita la planimetria delle concessioni di pesca a bilancia e le relative visure catastali, al fine di dimostrare che le concessioni di cui all\u0026#8217;art. 11, comma 3, insistono solo su aree del demanio marittimo regionale (oltre che del demanio idrico).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, con ricorso iscritto al n. 21 reg. ric. 2021, ha impugnato l\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), per violazione della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lettera e, della Costituzione), e l\u0026#8217;art. 11, commi 1, 2 e 3, della medesima legge regionale per violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 stabiliva, nel suo testo originario, che, \u0026#171;[a] causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l\u0026#8217;attivit\u0026#224; anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), ha sostituito il termine del \u0026#171;31 dicembre 2022\u0026#187; con quello del \u0026#171;31 gennaio 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in quanto altererebbe \u0026#171;il meccanismo diretto a regolare l\u0026#8217;accesso al mercato\u0026#187;, come definito dall\u0026#8217;art. 9 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), e dunque \u0026#171;le regole della concorrenza nello specifico settore, che anche le Regioni a statuto speciale devono seguire\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl secondo motivo di ricorso investe l\u0026#8217;art. 11 della legge regionale impugnata, il quale stabiliva, nel suo testo originario, quanto segue: \u0026#171;1. Attesa l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021 l\u0026#8217;importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0026#8217;utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalit\u0026#224; non pu\u0026#242;, comunque, essere inferiore a 361,90 euro. 2. Non \u0026#232; dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica. 3. Il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all\u0026#8217;utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all\u0026#8217;utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), \u0026#232; determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete. 4. La durata delle concessioni demaniali marittime in scadenza \u0026#232; prorogata fino al 31 dicembre 2021 al fine di consentire alle Amministrazioni concedenti il perfezionamento dei procedimenti amministrativi di competenza nel rispetto della normativa vigente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn seguito, l\u0026#8217;art. 11, comma 4, della citata legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 ha sostituito (nel comma 1) le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, le disposizioni impugnate, l\u0026#224; dove incidono sulla disciplina del canone di concessione demaniale, prevedendone un ammontare minimo (comma 1), introducendo un\u0026#8217;ipotesi di esenzione (comma 2) e disciplinandone le modalit\u0026#224; di quantificazione riferite ad una determinata categoria di beni (comma 3), violerebbero l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in quanto \u0026#171;la potest\u0026#224; di determinazione dei canoni per l\u0026#8217;assegnazione in uso di aree del demanio marittimo segue la titolarit\u0026#224; del bene e non quella della gestione\u0026#187;, con la conseguenza che per tutti i beni demaniali marittimi situati in Friuli-Venezia Giulia spetterebbe allo Stato la competenza a definire i \u0026#171;criteri tabellari di riferimento\u0026#187; per la determinazione dei canoni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In relazione all\u0026#8217;art. 5 della legge regionale impugnata, occorre in primo luogo verificare il rilievo dello ius superveniens, rappresentato dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ha anticipato il termine finale di applicazione della disposizione impugnata dal 31 dicembre 2022 al 31 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione modificativa (che non \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri) non \u0026#232; idonea ad incidere sui termini della controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer un verso, essa non ha carattere satisfattivo, avendo solo ridotto l\u0026#8217;arco temporale in cui ha operato la norma impugnata, secondo il ricorrente lesiva della competenza statale in materia di tutela della concorrenza. Tale norma era direttamente applicabile e ha prodotto effetti per circa un anno, sicch\u0026#233; risultano assenti entrambi i presupposti di un\u0026#8217;eventuale cessazione della materia del contendere (da ultimo, sentenze n. 92 e n. 23 del 2022). Come di recente ribadito nella sentenza n. 24 del 2022, invero, il sindacato di legittimit\u0026#224; costituzionale attivato a seguito di un\u0026#8217;impugnazione diretta, \u0026#171;in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l\u0026#8217;ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMancano, per altro verso, i presupposti di un\u0026#8217;eventuale estensione della questione alla disposizione sopravvenuta: da un lato, l\u0026#8217;adozione di quest\u0026#8217;ultima non mina l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; della tutela giurisdizionale del ricorrente (ex multis, sentenze n. 44 del 2018 e n. 44 del 2014), perch\u0026#233; l\u0026#8217;eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa; dall\u0026#8217;altro lato, \u0026#232; escluso che si tratti di un caso di modifica marginale, in cui questa Corte ritiene la questione estensibile alle disposizioni sopravvenute, che non mutino il contenuto precettivo della disposizione impugnata (sentenze n. 178 e n. 20 del 2020). La modifica introdotta dalla disposizione sopravvenuta presenta carattere sostanziale, sicch\u0026#233; l\u0026#8217;estensione ad essa della questione \u0026#8211; oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato \u0026#8211; determinerebbe un\u0026#8217;impropria sostituzione della valutazione dell\u0026#8217;organo politico competente a deliberare il ricorso (ex multis, sentenze n. 141 e n. 65 del 2016), valutazione necessaria anche nell\u0026#8217;ipotesi in cui la modifica si traduce in una riduzione della portata lesiva della norma impugnata, come nel caso dell\u0026#8217;art. 5, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sempre in relazione all\u0026#8217;impugnato art. 5, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha eccepito l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; della questione, osservando che il ricorrente avrebbe dovuto argomentare sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; del Titolo V della Parte seconda della Costituzione ad una Regione speciale, indicando le ragioni per le quali esso garantirebbe a quest\u0026#8217;ultima una maggior autonomia. L\u0026#8217;onere motivazionale sarebbe pi\u0026#249; intenso nel caso di specie, in cui la norma impugnata afferisce ad una materia di competenza primaria regionale (trasporti di interesse regionale: art. 4, numero 11, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante \u0026#171;Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; vero, in linea generale, che, in virt\u0026#249; dell\u0026#8217;art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), l\u0026#8217;applicazione del Titolo V alle regioni speciali si giustifica solo se il regime statutario complessivo di una certa materia risulta meno favorevole del regime della stessa materia nel Titolo V (che comprende la possibile interferenza delle cosiddette materie trasversali e, in relazione alle funzioni amministrative, il principio di sussidiariet\u0026#224;, meno favorevole per le regioni speciali rispetto al principio del parallelismo sancito nei loro statuti), e che quindi l\u0026#8217;invocazione del Titolo V in relazione ad una legge di una regione speciale presuppone una valutazione comparativa che attesti il suo carattere maggiormente favorevole (sentenza n. 119 del 2019). Tuttavia, nel ricorso in esame, per un verso le competenze statutarie della Regione nei settori dei trasporti e dei servizi pubblici sono prese in considerazione e, per altro verso, la norma impugnata e quella statale invocata sono ricondotte a una materia comunque estranea agli elenchi statutari, come la tutela della concorrenza. Nella sentenza n. 139 del 2021, riguardante proprio disposizioni legislative della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di concessioni demaniali, impugnate per lesione della competenza statale sulla tutela della concorrenza, questa Corte ha statuito che, \u0026#171;[n]ella prospettiva del ricorrente, [\u0026#8230;] l\u0026#8217;afferenza della disciplina censurata alla materia della tutela della concorrenza vale a escludere che la Regione possa rivendicare qualsiasi propria competenza statutaria, la quale pacificamente non comprende la materia in questione\u0026#187;. Similmente, proprio nella ricordata sentenza n. 119 del 2019, questa Corte ha osservato (sempre in relazione al Friuli-Venezia Giulia e alle concessioni demaniali) che \u0026#171;il ricorrente, pur prendendo in considerazione la competenza regionale statutaria in materia di demanio idrico, invoca l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera e), Cost, facendo valere cos\u0026#236; una competenza esclusiva statale che non trova corrispondenza nello Statuto. Sicch\u0026#233;, [\u0026#8230;] in questo caso uno scrutinio alla luce delle norme statutarie risulta inutile\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Nel merito, la questione avente ad oggetto l\u0026#8217;art. 5 \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto non di linea \u0026#8211; taxi e noleggio con conducente (NCC) \u0026#8211; \u0026#232; soggetta ad un regime autorizzatorio limitato, caratterizzato da una programmazione dei veicoli circolanti, attraverso il contingentamento delle licenze rilasciabili e la previsione di un concorso pubblico comunale per l\u0026#8217;individuazione dei soggetti che possono acquisire le licenze disponibili (art. 8, comma 1, della legge n. 21 del 1992). La legge statale affida ai regolamenti comunali la disciplina del concorso (art. 5), nel rispetto di criteri fissati dalle regioni (art. 4), limitandosi a porre alcuni requisiti (art. 6) e un titolo preferenziale per il rilascio della licenza (art. 8, comma 4).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha disciplinato la materia del trasporto non di linea con la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea). Sulla base dell\u0026#8217;art. 4, comma 1, di tale legge (secondo cui, \u0026#171;[e]ntro 180 giorni dall\u0026#8217;entrata in vigore della presente legge, i Comuni adottano il regolamento per l\u0026#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea secondo uno schema-tipo approvato dalla Giunta regionale\u0026#187;), la Regione ha poi adottato, con delibera della Giunta regionale n. 663 del 1997, modificata dalla delibera n. 1680 del 2000, uno schema-tipo di regolamento comunale per l\u0026#8217;esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. Quanto al concorso comunale, gli artt. 27 e seguenti dello schema-tipo stabiliscono, fra l\u0026#8217;altro, che il bando fissi i criteri per la valutazione dei titoli, lasciando dunque ampio spazio ai comuni (in sede di regolamento e di bando) per la scelta dei titoli rilevanti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sulla base di questo sintetico inquadramento normativo, \u0026#232; possibile esaminare la questione sollevata dal ricorrente, secondo il quale il trasferimento delle licenze rientrerebbe nella materia \u0026#171;tutela della concorrenza\u0026#187;, con conseguente illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione impugnata, che prevede una deroga temporanea al limite quinquennale fissato per il trasferimento delle licenze dall\u0026#8217;art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione statale invocata stabilisce quanto segue: \u0026#171;1. La licenza per l\u0026#8217;esercizio del servizio di taxi e l\u0026#8217;autorizzazione per l\u0026#8217;esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purch\u0026#233; iscritta nel ruolo di cui all\u0026#8217;articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni: a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni; b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di et\u0026#224;; c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida\u0026#187;. In base al comma 3 dello stesso art. 9, \u0026#171;[a]l titolare che abbia trasferito la licenza o l\u0026#8217;autorizzazione non pu\u0026#242; esserne attribuita altra per concorso pubblico e non pu\u0026#242; esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inquadramento della disciplina recata dal parametro interposto nell\u0026#8217;ambito materiale della tutela della concorrenza \u0026#232; corretto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa citata disposizione statale (art. 9, comma 1, lettera a, della legge n. 21 del 1992) \u0026#8211; unitamente al comma 3 dello stesso art. 9 \u0026#8211; mira infatti ad evitare il \u0026#8220;commercio delle licenze\u0026#8221;, cio\u0026#232; possibili speculazioni favorite dal fatto che, tramite il concorso pubblico, le licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni per il servizio NCC vengono ottenute gratuitamente e potrebbero poi essere cedute a titolo oneroso con un lucro per il cedente (sul punto Consiglio di Stato, sezione quinta, sentenze 26 gennaio 2021, n. 772, 12 gennaio 2015, n. 40, e 2 febbraio 2012, n. 577). Il fine perseguito dal legislatore statale \u0026#232; dunque la salvaguardia del concorso pubblico come mezzo per ottenere le licenze taxi e le autorizzazioni NCC. Questa Corte riconduce costantemente fra le \u0026#171;misure legislative di promozione\u0026#187; rientranti nella tutela della concorrenza quelle volte \u0026#171;a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la pi\u0026#249; ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \u0026#8220;per il mercato\u0026#8221;)\u0026#187; (ex plurimis, sentenza n. 56 del 2020), con la conseguenza, dunque, che una norma diretta, come quella impugnata, a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico ricade a pieno titolo in quella materia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA conclusioni non diverse si perviene se dal profilo teleologico si passa a quello \u0026#8211; oggettivo \u0026#8211; del contenuto proprio dell\u0026#8217;art. 9 della legge n. 21 del 1992, che si risolve nella fissazione delle condizioni per l\u0026#8217;accesso degli operatori economici allo specifico settore del trasporto non di linea. Nella sentenza n. 56 del 2020, riguardante il servizio NCC, questa Corte ha statuito che \u0026#171;la configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l\u0026#8217;accesso degli operatori al settore rientra nella materia della concorrenza\u0026#187;. In questa stessa materia, inoltre, \u0026#232; stato individuato il titolo di intervento del legislatore statale nella specifica disciplina dell\u0026#8217;assegnazione delle licenze per il servizio taxi (sentenza n. 452 del 2007).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;argomento della difesa regionale, secondo cui la questione sarebbe non fondata in quanto la norma impugnata amplierebbe le possibilit\u0026#224; di accesso al mercato rispetto alla disciplina statale e avrebbe cos\u0026#236;, in realt\u0026#224;, un effetto pro-concorrenziale, non \u0026#232; condivisibile. La norma impugnata elimina s\u0026#236; un limite al libero accesso al mercato del trasporto non di linea, ma si tratta di un limite posto dal legislatore statale, come detto, proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, cio\u0026#232; lo strumento previsto per promuovere la concorrenza nell\u0026#8217;accesso al mercato in questione (sentenza n. 283 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre osservare, infine, che la deroga prevista dalla disposizione impugnata non pu\u0026#242; essere giustificata in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19. Come questa Corte ha gi\u0026#224; chiarito, proprio con riferimento a una norma legislativa provinciale limitativa della concorrenza, \u0026#171;la peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19\u0026#187; non pu\u0026#242; in alcun modo rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia, essendo escluso che \u0026#171;[l]a precariet\u0026#224; del contesto di emergenza [abbia] ampliato le competenze\u0026#187; regionali (sentenza n. 23 del 2022). Resta cos\u0026#236; fermo che, anche in relazione all\u0026#8217;emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in materia di concorrenza (sentenze n. 38 e n. 16 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa dunque dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Anche in relazione all\u0026#8217;art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, occorre in primo luogo verificare il rilievo dello ius superveniens, rappresentato dall\u0026#8217;art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ha sostituito nell\u0026#8217;impugnato art. 11, comma 1, le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione modificativa (che non \u0026#232; stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri) non \u0026#232; idonea a incidere sui termini della controversia. In primo luogo, essa palesemente non ha carattere satisfattivo, avendo anzi prolungato l\u0026#8217;arco temporale di applicazione di una delle disposizioni impugnate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMancano inoltre i presupposti di un\u0026#8217;eventuale estensione ad essa della questione, posto che l\u0026#8217;art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 non apporta una modifica marginale ma muta il contenuto precettivo della disposizione impugnata. L\u0026#8217;estensione della questione, dunque, va esclusa per le ragioni esposte sopra, al punto 2, con riferimento alla prima delle due questioni proposte nel ricorso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; La Regione eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; del secondo motivo di ricorso, in quanto il ricorrente invocherebbe \u0026#171;in maniera generica, indistinta e cumulativa una pluralit\u0026#224; di limiti statutari che la Regione non avrebbe rispettato\u0026#187;. Il ricorso non illustrerebbe in particolare \u0026#171;n\u0026#233; quali tra le disposizioni dei commi impugnati esorbiterebbero dai limiti\u0026#187; statutari n\u0026#233; \u0026#171;quali sarebbero, in concreto, i limiti asseritamente violati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSia nella premessa che nella conclusione il ricorso invoca solo l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., lamentando la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Anche il nucleo della motivazione relativa all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 fa leva sulla spettanza della competenza in materia di canoni demaniali allo Stato, \u0026#171;secondo i principi dell\u0026#8217;ordinamento civile\u0026#187;. L\u0026#8217;invocazione dei limiti statutari della potest\u0026#224; legislativa primaria della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia rappresenta, dunque, pi\u0026#249; un elemento argomentativo che uno dei termini della questione, che resta delimitata, quanto al parametro, dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Venendo al merito della censura, \u0026#232; necessario richiamare ancora una volta il quadro normativo sull\u0026#8217;assetto del demanio marittimo e idrico in Friuli-Venezia Giulia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn base all\u0026#8217;art. 1 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonch\u0026#233; di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo), \u0026#171;[s]ono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia [\u0026#8230;] tutti i beni dello Stato appartenenti al demanio idrico, comprese le acque pubbliche, gli alvei e le pertinenze, i laghi e le opere idrauliche, situati nel territorio regionale\u0026#187; (comma 1). Inoltre, \u0026#171;[s]ono trasferiti alla regione tutti i beni dello Stato e relative pertinenze [\u0026#8230;] situati nella laguna di Marano-Grado\u0026#187; (si tratta di beni del demanio marittimo). La Regione \u0026#171;esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarit\u0026#224; dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2\u0026#187; (comma 3). In base all\u0026#8217;art. 5, comma 5, \u0026#171;[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna\u0026#187;. L\u0026#8217;art. 2 dello stesso d.lgs. n. 265 del 2001 ha trasferito alla Regione \u0026#171;tutte le funzioni amministrative relative ai beni\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 1.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 9, comma 2, del decreto legislativo 1\u0026#176; aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilit\u0026#224; e trasporti), ha successivamente trasferito alla Regione \u0026#171;le funzioni relative alle concessioni dei beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo, di zone del mare territoriale per finalit\u0026#224; diverse da quelle di approvvigionamento energetico\u0026#187;, dunque anche in relazione ai beni del demanio marittimo statale (cio\u0026#232;, quelli diversi dalla laguna di Marano-Grado). In base all\u0026#8217;art. 9, comma 5, inoltre, \u0026#171;[i] proventi e le spese derivanti dalla gestione del demanio marittimo e della navigazione interna, per la parte non gi\u0026#224; trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, [\u0026#8230;] spettano alla Regione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Le disposizioni regionali impugnate hanno ad oggetto la determinazione dei canoni delle concessioni dei beni del demanio idrico e marittimo situati in Friuli-Venezia Giulia. Tale tema \u0026#232; stato oggetto della recente sentenza n. 46 del 2022, con la quale questa Corte si \u0026#232; pronunciata sull\u0026#8217;impugnazione, da parte della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, della disciplina statale concernente la determinazione dei canoni demaniali in questione (contenuta nei commi 2, 3, 4 e 5 dell\u0026#8217;art. 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante \u0026#171;Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell\u0026#8217;economia\u0026#187;, convertito, con modificazioni, nella legge 13 ottobre 2020, n. 126), per la violazione (fra l\u0026#8217;altro) delle proprie competenze statutarie in diverse materie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha dichiarato le questioni non fondate, distinguendo per\u0026#242; a seconda della titolarit\u0026#224; dei beni. Per i beni del demanio marittimo di propriet\u0026#224; statale (cio\u0026#232;, tutti tranne la laguna di Marano-Grado), il ricorso \u0026#232; stato respinto, perch\u0026#233; la competenza a regolare la determinazione dei canoni spetta all\u0026#8217;ente titolare del bene, sul presupposto che, in base alla costante giurisprudenza costituzionale, \u0026#171;dirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni \u0026#8220;\u0026#232; la titolarit\u0026#224; del bene e non invece la titolarit\u0026#224; di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all\u0026#8217;utilizzazione dei beni stessi\u0026#8221; (sentenza n. 286 del 2004 e precedenti ivi richiamati, nonch\u0026#233; sentenza n. 94 del 2008)\u0026#187; (si vedano anche le sentenze n. 128 e n. 73 del 2018, n. 213 del 2006, n. 427 del 2004). La pronuncia ha affermato, inoltre, l\u0026#8217;operativit\u0026#224; di tale criterio anche per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonostante la previsione dell\u0026#8217;art. 9, comma 5, del d.lgs. n. 111 del 2004, che attribuisce alla Regione stessa i proventi e le spese derivanti dal demanio marittimo di titolarit\u0026#224; statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePer quanto riguarda invece i beni demaniali trasferiti alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, costituiti dal demanio idrico e, nell\u0026#8217;ambito del demanio marittimo, dalla laguna di Marano-Grado, questa Corte ha dichiarato le questioni non fondate, perch\u0026#233;, in virt\u0026#249; della clausola di salvaguardia contenuta nell\u0026#8217;art. 113-bis del d.l. n. 104 del 2020, le norme impugnate devono considerarsi inapplicabili alla stessa Regione, in forza del criterio \u0026#171;secondo il quale il potere di disciplinare l\u0026#8217;ammontare dei canoni relativi a beni demaniali [\u0026#8230;] spetta in linea di principio all\u0026#8217;ente che sia titolare dei beni medesimi: e dunque alla stessa Regione autonoma rispetto ai beni che fanno parte del suo patrimonio, essendo stati trasferiti alla medesima dalle [\u0026#8230;] norme di attuazione dello statuto \u0026#8211; peraltro con l\u0026#8217;espressa precisazione che la Regione \u0026#8220;esercita tutte le attribuzioni inerenti alla titolarit\u0026#224; dei beni trasferiti ai sensi dei commi 1 e 2\u0026#8221; (art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 265 del 2001)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 46 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, si possono esaminare le singole questioni sollevate nell\u0026#8217;odierno ricorso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.1.\u0026#8211; Come visto, il comma 1 dell\u0026#8217;art. 11 stabilisce (nel testo originario) che, \u0026#171;[a]ttesa l\u0026#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021 l\u0026#8217;importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0026#8217;utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalit\u0026#224; non pu\u0026#242;, comunque, essere inferiore a 361,90 euro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;assunto della Regione resistente, secondo cui la previsione andrebbe interpretata, alla luce della citata sentenza n. 46 del 2022, nel senso di riferirsi solo al demanio marittimo regionale, non pu\u0026#242; essere condiviso. L\u0026#8217;espressione \u0026#171;beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale\u0026#187; non pu\u0026#242; non comprendere infatti anche il demanio marittimo statale, che \u0026#232; anch\u0026#8217;esso \u0026#171;di competenza regionale e comunale\u0026#187; per quanto riguarda le funzioni amministrative (si vedano gli artt. 4 e 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, recante \u0026#171;Norme in materia di demanio marittimo con finalit\u0026#224; turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico\u0026#187;). In virt\u0026#249; del gi\u0026#224; riferito costante orientamento di questa Corte, l\u0026#8217;art. 11, comma 1, \u0026#232; dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui disciplina l\u0026#8217;importo annuo minimo del canone dovuto per l\u0026#8217;utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione della ravvisata illegittimit\u0026#224; costituzionale parziale, lo stesso comma 1 dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, come modificato dall\u0026#8217;art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021 (che ha sostituito le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2021\u0026#187; con le parole \u0026#171;per l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2022\u0026#187;), resta dunque applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.2.\u0026#8211; Alla luce del medesimo costante orientamento di questa Corte in tema di canoni demaniali, risulta parimenti costituzionalmente illegittimo il comma 2 dell\u0026#8217;art. 11, secondo cui \u0026#171;[n]on \u0026#232; dovuto alcun canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un\u0026#8217;opera pubblica\u0026#187;. Riferendosi al solo demanio marittimo statale, e prevedendo per esso un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio, la disposizione interviene in ambito riservato al legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 11, comma 3, dispone che \u0026#171;[i]l canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all\u0026#8217;utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all\u0026#8217;utilizzo dei cosiddetti bilancioni (impianti con rete), \u0026#232; determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Regione ha riferito che gli impianti in questione consistono in una grande rete quadra immersa nell\u0026#8217;acqua, che viene sollevata periodicamente per raccogliere il pescato. Lo scopo della norma sarebbe quello di chiarire che, ai fini della determinazione del canone demaniale, nel computo della superficie non va compresa la proiezione sullo specchio acqueo dei cavi che collegano la rete da pesca alla cabina di manovra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;interpretazione adeguatrice suggerita dalla resistente \u0026#8211; secondo la quale l\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;regionale\u0026#187; andrebbe riferito anche al \u0026#171;demanio marittimo\u0026#187; \u0026#8211; non risulta coerente con la struttura lessicale della disposizione e con il riferimento dell\u0026#8217;aggettivo \u0026#171;regionale\u0026#187; al solo \u0026#171;demanio idrico\u0026#187;, con la conseguenza che l\u0026#8217;espressione \u0026#171;demanio marittimo\u0026#187; \u0026#232; tale da comprendere potenzialmente anche beni del demanio marittimo statale. N\u0026#233;, d\u0026#8217;altro canto, pu\u0026#242; condurre a conclusioni diverse il fatto, addotto dalla Regione, secondo cui, attualmente, i \u0026#8220;bilancioni\u0026#8221; sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo regionale (laguna di Marano-Grado) e del demanio idrico, di propriet\u0026#224; regionale. Si tratterebbe, invero, di una mera circostanza di fatto inidonea a definire in senso riduttivo la portata della norma, di per s\u0026#233; riferibile a ogni tipo di demanio marittimo, e dunque anche a quello statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il comma 3 dell\u0026#8217;art. 11 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 risulta dunque costituzionalmente illegittimo nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 1, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui disciplina l\u0026#8217;importo annuo minimo del canone dovuto per l\u0026#8217;utilizzazione dei beni appartenenti al demanio marittimo statale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 2, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 11, comma 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020, nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCosi` deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDaria de PRETIS, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 maggio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Trasporto pubblico - Norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Previsione che, a causa della situazione emergenziale causata dalla pandemia da COVID-19 e della conseguente grave crisi economica che ha investito il settore degli autoservizi pubblici non di linea, i titolari di autorizzazione per il noleggio con conducente e i titolari di licenza taxi, in via del tutto eccezionale e fino al 31 dicembre 2022, possono cedere l\u0027attivit\u0026#224; anche senza aver raggiunto i cinque anni dal rilascio dei medesimi titoli, fatti salvi i vincoli eventualmente derivanti da contribuzioni pubbliche.\r\nDemanio marittimo - Previsione, attesa l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, che per l\u0027annualit\u0026#224; 2021 l\u0027importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0027utilizzazione di beni demaniali marittimi di competenza regionale e comunale con qualunque finalit\u0026#224; non pu\u0026#242;, comunque, essere inferiore a 361,90 euro - Prevista esenzione dal canone qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un\u0027opera pubblica - Previsione che il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all\u0027utilizzo di beni del demanio marittimo e di quello idrico regionale, relative alla messa in opera e all\u0027utilizzo dei cosiddetti bilancioni [impianti con rete], \u0026#232; determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"44829","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Interesse a ricorrere - Presupposti - Necessità di definire il corretto riparto delle competenze tra Stato e Regioni - Utilità anche laddove sia ristretto o azzerato l\u0027ambito temporale di applicazione delle norme impugnate. (Classif. 113005).","testo":"Il sindacato di legittimità costituzionale attivato a seguito di un\u0027impugnazione diretta, in quanto mira a definire il corretto riparto delle competenze fra Stato e Regione nelle materie indicate, in linea con la natura astratta del giudizio in via principale, non risulta inutilmente svolto anche allorquando l\u0027ambito temporale di applicazione delle norme impugnate sia assai ristretto o azzerato. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 24/2022 - mass. 44569\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44830","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44830","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Estensione della questione di legittimità costituzionale della norma impugnata a quella sopravvenuta - Impossibilità, quando l\u0027accoglimento garantisce già l\u0027effettività della tutela giurisdizionale del ricorrente e quando la modifica abbia carattere sostanziale. (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNon si può estendere la questione di legittimità costituzionale alla disposizione sopravvenuta qualora l\u0027accoglimento della questione relativa a quella impugnata in via principale soddisfi l\u0027esigenza di tutela giurisdizionale del ricorrente, perché l\u0027eventuale accoglimento del ricorso priverebbe di oggetto la disposizione modificativa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 44/2018 - mass. 39911; S. 44/2014 - mass. 37728\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSi può estendere la questione di legittimità costituzionale della disposizione impugnata in via principale alle disposizioni sopravvenute quando si tratti di modifica marginale, ossia le seconde non mutino il contenuto precettivo della prima. Qualora, invece, la modifica presenti carattere sostanziale, l\u0027estensione ad essa della questione - oltre ad incidere sul principio del contraddittorio e su quello di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - determinerebbe un\u0027impropria sostituzione della valutazione dell\u0027organo politico competente a deliberare il ricorso. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 178/2020 - mass. 43042; S. 20/2020 - mass. 42954; S. 141/2016 - mass. 38916; S. 65/2016 - mass. 38797\u003c/em\u003e)\u003cem\u003e.\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44831","numero_massima_precedente":"44829","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44831","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali -Clausola di maggior favore - Applicazione del Titolo V - Condizione - Carattere maggiormente favorevole di quest\u0027ultimo rispetto al regime statutario di una data materia. (Classif. 113006).","testo":"In virtù dell\u0027art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, l\u0027applicazione del Titolo V alle Regioni speciali si giustifica solo se risulta più favorevole del regime statutario complessivo di una certa materia; pertanto la sua invocazione presuppone una valutazione comparativa. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 119/2019 - mass. 42772\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44832","numero_massima_precedente":"44830","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"18/10/2001","numero":"3","articolo":"10","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44832","titoletto":"Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Impugnazione di leggi di Regioni ad autonomia speciale - Lamentata violazione, da parte del Governo, di una competenza esclusiva statale - Necessità, per il ricorrente, di scrutinare anche le competenze statuarie - Esclusione. (Classif. 113003).","testo":"Quando il ricorrente fa valere una competenza esclusiva statale che non trova corrispondenza nello statuto di una Regione speciale, uno scrutinio alla luce delle norme statutarie risulta inutile. (\u003cem\u003eS. 119/2019 - mass. 42770\u003c/em\u003e).","numero_massima_successivo":"44833","numero_massima_precedente":"44831","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44833","titoletto":"Trasporto pubblico - In genere - Autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente - NCC) - Riconducibilità alla materia della tutela della concorrenza - Divieto, per le Regioni, anche in emergenza epidemiologica da COVID-19, di porre deroghe alla disciplina statale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che prevede il trasferimento delle licenze per taxi e autorizzazioni per NCC anche prima del limite quinquennale dal rilascio). (Classif. 253001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono da ricondurre alle misure legislative di promozione, rientranti nella tutela della concorrenza, quelle volte a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza \"per il mercato\"). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 56/2020 - mass. 42162\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa configurazione del mercato tramite la fissazione di determinate condizioni per l\u0027accesso degli operatori a un dato settore rientra nella materia della concorrenza. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 56/2020 - mass. 42164; S. 452 del 2007 - mass. 32000\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa peculiare contingenza della crisi economica determinata dal COVID-19 non può rilevare nella definizione del riparto delle funzioni legislative in materia di concorrenza, essendo escluso che la precarietà del contesto di emergenza abbia ampliato le competenze regionali. Resta così fermo che, anche in relazione all\u0027emergenza pandemica, spetta solo allo Stato adottare norme di deroga in tale materia. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 23/2022 - mass. 44499; S. 38/2021 - mass. 43692; S. 16/2021 - mass. 43575\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, comma secondo, lettera \u003cem\u003ee,\u003c/em\u003e l\u0027art. 5 della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020 che prevede, per l\u0027attività di trasporto non di linea, taxi e noleggio con conducente-NCC, una deroga temporanea al limite quinquennale fissato dall\u0027art. 9, comma 1, della legge n. 21 del 1992 per il trasferimento delle licenze. La norma impugnata dal Governo, diretta a ridurre la portata applicativa della regola del concorso pubblico, ricade nella materia della tutela della concorrenza né può ritenersi che essa produca un effetto pro-concorrenziale: è vero, infatti, che essa elimina un limite al libero accesso al mercato del trasporto non di linea, ma tale limite è posto dal legislatore proprio al fine di non vanificare il concorso pubblico, strumento di promozione della concorrenza nell\u0027accesso al mercato in questione. Né, infine, la norma regionale può essere giustificata in ragione della crisi economica causata dalla pandemia da COVID-19, spettando solo allo Stato adottare norme di deroga nella materia della tutela della concorrenza). (\u003cem\u003ePrecedente: S. 283/2009\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44834","numero_massima_precedente":"44832","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"25","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. e)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44834","titoletto":"Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Demanio marittimo - Determinazione dei canoni demaniali - Competenza a dettare le relative norme - Criterio della titolarità del bene, anziché di quello della titolarità delle funzioni su di esso (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che, in ragione del COVID-19, disciplinano vari aspetti dei canoni di concessione demaniale marittima, nella parte in cui si applica ai beni demaniali dello Stato, compresi i c.d. \"bilancioni\"). (Classif. 078004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eDirimente ai fini della competenza a dettare norme in materia di determinazione dei canoni è la titolarità del bene e non invece la titolarità di funzioni legislative e amministrative intestate alle Regioni in ordine all\u0027utilizzazione dei beni stessi. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 46/2022 - mass. 44604; S. 94/2008 - mass. 32258; S. 286/2004 - mass. 28755\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003el\u003c/em\u003e, l\u0027art. 11, commi 1, 2 e 3, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 2020. Il primo viola il citato parametro nella parte in cui - disponendo che, data l\u0027emergenza epidemiologica da COVID-19, l\u0027importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell\u0027utilizzazione di beni demaniali marittimi «di competenza regionale e comunale», per l\u0027annualità 2021, non può essere inferiore a 361,90 euro - disciplina l\u0027importo annuo minimo del canone dovuto per l\u0027utilizzazione anche di beni appartenenti al demanio marittimo statale; in ragione di tale illegittimità costituzionale parziale, il comma 1, come modificato dall\u0027art. 11, comma 4, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 23 del 2021, che ne ha previsto l\u0027applicazione anche per il 2022 - resta applicabile solo in relazione ai beni del demanio marittimo regionale. Anche il comma 2 - nel disporre un caso di esonero dal pagamento del canone concessorio qualora il bene demaniale marittimo statale venga concesso a enti pubblici, anche economici, al fine della realizzazione di un\u0027opera pubblica - interviene in un ambito riservato al legislatore statale. Allo stesso modo, il comma 3 - prevedendo che il canone demaniale per le concessioni e le autorizzazioni inerenti all\u0027utilizzo di beni del demanio marittimo e del demanio idrico regionale, relative alla messa in opera e all\u0027utilizzo dei \"bilancioni\", è determinato con esclusivo riferimento alla superficie sviluppata dalla rete - viola il citato parametro nella parte in cui fissa un criterio di determinazione del canone riguardante beni del demanio marittimo statale, dal momento che l\u0027espressione usata «demanio marittimo» è tale da comprendere potenzialmente anche questi ultimi. Né la mera circostanza di fatto che i \"bilancioni\" sarebbero presenti solo nelle aree del demanio marittimo e idrico regionale può condurre a conclusioni diverse).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"44833","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"25","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"25","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia","data_legge":"30/12/2020","data_nir":"2020-12-30","numero":"25","articolo":"11","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. l)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41693","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 112/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"7-8","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2313","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42186","autore":"Rossi Sanchini M.","titolo":"La Corte costituzionale si pronuncia (di nuovo) sulla tutela della concorrenza nell\u0027autotrasporto non di linea.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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