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M., con ordinanza del 22 maggio 2024, iscritta al n. 156 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025 il Giudice relatore Francesco Saverio Marini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 ottobre 2025;\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 22 maggio 2024 (reg. ord. n. 156 del 2024), il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eprimo comma, del codice penale, nella parte in cui \u0026#171;non prevede che l\u0026#8217;imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all\u0026#8217;articolo 379 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente premette di procedere, in sede di udienza preliminare, a carico di D.G. M., \u0026#171;accusato dei delitti di cui agli articoli 378 e 379 c.p., per aver aiutato\u0026#187; altri imputati nel medesimo procedimento penale \u0026#171;ad eludere le investigazioni svolte\u0026#187; nei loro confronti per i reati di truffa, appropriazione indebita e simulazione di reato, nonch\u0026#233; \u0026#171;ad assicurarsi il profitto\u0026#187; di detti reati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;imputato ha formulato istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, allegando \u0026#171;relazione di indagine sociale e programma trattamentale\u0026#187; dell\u0026#8217;Ufficio esecuzione penale esterna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen. sarebbero rilevanti nel giudizio\u003cem\u003e a quo, \u003c/em\u003erisultando soddisfatte le condizioni in presenza delle quali pu\u0026#242; essere disposta la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn primo luogo, l\u0026#8217;imputato non ha mai usufruito dell\u0026#8217;istituto in esame e, essendo stati i reati a lui contestati commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, dovrebbe trovare applicazione il principio affermato dalla sentenza n. 174 del 2022 di questa Corte, secondo cui \u0026#171;in caso di \u003cem\u003esimultaneus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003eprocessus\u003c/em\u003e avent[e] ad oggetto pi\u0026#249; fatti di reato, il Giudice [pu\u0026#242;] riconoscere il vincolo della continuazione\u0026#187; e consentire l\u0026#8217;ammissione alla messa alla prova per tutti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, il rimettente\u003cem\u003e \u003c/em\u003eritiene che non debba pronunciarsi sentenza di proscioglimento, ai sensi dell\u0026#8217;art. 129 del codice di procedura penale, \u0026#171;non potendosi predicare, sulla base degli elementi di prova nella [sua] disponibilit\u0026#224; [\u0026#8230;], l\u0026#8217;evidenza dell\u0026#8217;innocenza\u0026#187; dell\u0026#8217;imputato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, \u0026#171;ai sensi dell\u0026#8217;articolo 133 c.p., deve ritenersi che il programma trattamentale redatto dall\u0026#8217;UEPE sia adeguato\u0026#187;, come si desumerebbe dall\u0026#8217;incensuratezza dell\u0026#8217;imputato, dalla sua resipiscenza \u0026#8211; avendo, in sede di indagine sociale, \u0026#171;manifestato rammarico per i suoi comportamenti antigiuridici\u0026#187; \u0026#8211;, nonch\u0026#233; dall\u0026#8217;essere egli \u0026#171;soggetto scolarizzato e [proveniente] da un contesto socio-familiare lontano da ambienti e logiche devianti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che, alla luce di questi stessi elementi, sia possibile \u0026#171;pronosticare che [l\u0026#8217;imputato], in futuro, si asterr\u0026#224; dal commettere ulteriori reati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia \u0026#8211; osserva il rimettente \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. limita l\u0026#8217;operativit\u0026#224; dell\u0026#8217;istituto della messa alla prova alle ipotesi in cui si proceda \u0026#171;per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonch\u0026#233; per i delitti indicati nel comma 2 dell\u0026#8217;articolo 550 del codice di procedura penale\u0026#187;; mentre uno dei reati contestati all\u0026#8217;imputato, il favoreggiamento reale, \u0026#232; punito con la pena detentiva massima di cinque anni di reclusione e non rientra nel novero di quelli a cui, ai sensi del comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen., si applica il procedimento per citazione diretta a giudizio. Il che preclude la concessione della messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; In ordine alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eritiene, in primo luogo, che l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e, \u003c/em\u003eprimo comma,\u003cem\u003e \u003c/em\u003ecod. pen. violi l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti, assunti a \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (art. 377-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSi tratterebbe, infatti, di figure criminose che offendono il medesimo bene giuridico \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;amministrazione della giustizia, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di attivit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187; \u0026#8211; leso dal favoreggiamento reale, che sono punite con una pena detentiva pi\u0026#249; severa (da due a sei anni di reclusione) e che possono ledere anche altri \u0026#171;diritti e libert\u0026#224; fondamentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTuttavia, per esse \u0026#232; ammissibile la messa alla prova, perch\u0026#233; inserite nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., per i quali il pubblico ministero esercita l\u0026#8217;azione penale con la citazione diretta a giudizio, disposizione alla quale l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. rinvia per ampliare le ipotesi in cui \u0026#232; ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCome gi\u0026#224; rilevato, invece, il favoreggiamento reale \u0026#232; escluso dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto, perch\u0026#233; \u0026#232; punito con la pena della reclusione fino a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria, ossia con un massimo edittale superiore a quello entro cui il primo comma dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ammette la messa alla prova (\u0026#171;pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria\u0026#187;) e non \u0026#232; ricompreso nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Ad avviso del rimettente, si ravviserebbe una disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. anche in relazione al delitto di favoreggiamento personale di cui all\u0026#8217;art. 378 cod. pen., per il quale la messa alla prova \u0026#232; possibile, in quanto punito con la pena della reclusione fino a quattro anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa commissione di tale reato, infatti, \u0026#171;\u0026#232; potenzialmente idonea a compromettere le sorti di un intero procedimento penale\u0026#187; e non, come il favoreggiamento reale, la sola \u0026#171;possibilit\u0026#224; di addivenire al sequestro e/o alla confisca del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNonostante il reato di favoreggiamento reale sia punito con un \u0026#171;massimo edittale maggiore\u0026#187; rispetto al reato di favoreggiamento personale, sarebbe quindi evidente che quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; \u0026#171;maggiormente idone[o] a destabilizzare l\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187;, con conseguente non giustificabilit\u0026#224; \u0026#8211; anche in considerazione del fatto che il minimo edittale \u0026#232; uguale in entrambi i casi \u0026#8211; della concedibilit\u0026#224; della messa alla prova solamente per la seconda delle due fattispecie criminose in comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, poi, non manifestamente infondate anche in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di addivenire alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova\u0026#187; sarebbe \u0026#171;non razionalmente spiegabile e, dunque, idonea a comportare l\u0026#8217;irrogazione di pene percepite come ingiuste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, che ha chiesto che le questioni siano dichiarate manifestamente infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso della difesa statale, il legislatore ha previsto, non irragionevolmente, per il reato di cui all\u0026#8217;art. 379 cod. pen. un trattamento sanzionatorio, complessivamente considerato, pi\u0026#249; favorevole di quello previsto per i reati di cui agli artt. 372 e 377\u003cem\u003e-bis \u003c/em\u003ecod. pen. La norma censurata, quindi, non violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., perch\u0026#233; \u0026#171;la severit\u0026#224; della risposta sanzionatoria\u0026#187; non risulterebbe \u0026#171;manifestamente sproporzionata rispetto alla gravit\u0026#224; oggettiva e soggettiva del reato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe poi manifestamente infondata la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 27 Cost., \u0026#171;valendo per la scelta preclusiva dell\u0026#8217;accesso all\u0026#8217;istituto di favore le medesime considerazioni [\u0026#8230;] svolte in punto di uso non irragionevole della propria discrezionalit\u0026#224; da parte del legislatore\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRientra, infatti, in detta discrezionalit\u0026#224; \u0026#171;la definizione dell\u0026#8217;ampiezza del ventaglio di possibilit\u0026#224; di recupero dell\u0026#8217;imputato (le quali rimangono intatte, nel caso di specie, tranne che per la messa alla prova), sia nella fase di cognizione che in quella di esecuzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Taranto, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe (reg. ord. n. 156 del 2024), dubita, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., della legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui \u0026#171;non prevede che l\u0026#8217;imputato, anche su proposta del Pubblico Ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all\u0026#8217;articolo 379 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il rimettente ritiene che la norma censurata violi, in primo luogo, l\u0026#8217;art. 3 Cost. sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti, assunti a \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e, di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (art. 377-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratterebbe, infatti, di figure criminose che offendono il medesimo bene giuridico \u0026#8211; \u0026#171;l\u0026#8217;amministrazione della giustizia, \u003cem\u003esub specie\u003c/em\u003e di attivit\u0026#224; giudiziaria\u0026#187; \u0026#8211; leso dal favoreggiamento reale, che sono punite con una pena detentiva pi\u0026#249; severa (da due a sei anni di reclusione) e che possono ledere anche altri \u0026#171;diritti e libert\u0026#224; fondamentali\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTuttavia, per esse \u0026#232; ammissibile la messa alla prova, perch\u0026#233; inserite nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui all\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., per i quali il pubblico ministero esercita l\u0026#8217;azione penale con la citazione diretta a giudizio, disposizione alla quale l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. rinvia per ampliare le ipotesi in cui \u0026#232; consentita la sospensione del procedimento con messa alla prova.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl favoreggiamento reale, invece, \u0026#232; escluso dall\u0026#8217;ambito di applicazione dell\u0026#8217;istituto, perch\u0026#233; \u0026#232; punito con la pena della reclusione fino a cinque anni, oltre alla pena pecuniaria, ossia con un massimo edittale superiore a quello entro cui il primo comma dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. ammette la messa alla prova (\u0026#171;pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria\u0026#187;) e non \u0026#232; ricompreso nell\u0026#8217;elenco dei reati di cui al comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo \u003c/em\u003eravvisa, poi, una disparit\u0026#224; di trattamento lesiva dell\u0026#8217;art. 3 Cost. anche in relazione al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), per il quale la messa alla prova \u0026#232; possibile, in quanto punito con la pena della reclusione fino a quattro anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNonostante il favoreggiamento reale sia punito con un \u0026#171;massimo edittale maggiore\u0026#187; rispetto al favoreggiamento personale, infatti, sarebbe evidente che quest\u0026#8217;ultimo \u0026#232; \u0026#171;maggiormente idone[o] a destabilizzare l\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187;, con conseguente non giustificabilit\u0026#224; \u0026#8211; anche in considerazione dell\u0026#8217;identit\u0026#224; del minimo edittale \u0026#8211; dell\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; alla messa alla prova solamente per la seconda delle due fattispecie criminose in comparazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Le questioni sarebbero, infine, non manifestamente infondate in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., in quanto \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di addivenire alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova\u0026#187; sarebbe \u0026#171;non razionalmente spiegabile e, dunque, idonea a comportare l\u0026#8217;irrogazione di pene percepite come ingiuste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; La questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., per disparit\u0026#224; di trattamento con il delitto di favoreggiamento personale, \u0026#232; inammissibile per insufficiente motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza del dubbio di legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura del rimettente investe la ragionevolezza e la proporzionalit\u0026#224; delle cornici edittali, rispettivamente previste dagli artt. 378 e 379 cod. pen. per le due fattispecie di favoreggiamento (personale e reale), da cui consegue l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224;, in astratto, alla messa alla prova per l\u0026#8217;una e non per l\u0026#8217;altra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa motivazione dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione in ordine alla presunta maggiore gravit\u0026#224; del favoreggiamento personale, rispetto a quello reale \u0026#8211; e quindi alla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare pi\u0026#249; severamente il secondo, rispetto al primo \u0026#8211; \u0026#232;, per\u0026#242;, generica e non argomenta intorno agli elementi di somiglianza tra le due fattispecie criminose, limitandosi a desumere l\u0026#8217;ipotizzata disparit\u0026#224; di trattamento dalla presunta maggiore idoneit\u0026#224; del favoreggiamento personale \u0026#171;a destabilizzare l\u0026#8217;amministrazione della giustizia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Con riguardo alle altre questioni, \u0026#232; utile ricordare che questa Corte ha gi\u0026#224; dichiarato costituzionalmente illegittimo l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., limitatamente alla parte in cui non consentiva la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall\u0026#8217;art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante \u0026#171;Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza\u0026#187; (cosiddetto \u0026#8220;piccolo spaccio\u0026#8221; o \u0026#8220;spaccio di lieve entit\u0026#224;\u0026#8221;), ravvisando \u0026#171;un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al reato di istigazione all\u0026#8217;uso illecito di sostanze stupefacenti, punito con pena pi\u0026#249; elevata, per il quale, tuttavia, la messa alla prova \u0026#232; astrattamente ammissibile\u0026#187; (sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur sottolineando la \u0026#171;diversit\u0026#224; sul piano della tipizzazione delle condotte\u0026#187;, infatti, questa Corte ha riscontrato \u0026#171;una similitudine di disvalore tra le due fattispecie poste a raffronto, attestata [\u0026#8230;] dall\u0026#8217;identit\u0026#224; dei beni giuridici e dall\u0026#8217;anticipazione della [\u0026#8230;] tutela penale [degli stessi]\u0026#187;. Ha, in particolare, rilevato che le ipotesi di reato messe a confronto \u0026#171;attengono alla medesima materia e sono sostanzialmente omogenee sotto il profilo dell\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica, nonch\u0026#233; della strutturazione come reati di pericolo astratto o presunto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi \u0026#232; cos\u0026#236; determinata \u0026#171;un\u0026#8217;anomalia\u0026#187;, che ha ribaltato \u0026#171;la scala di gravit\u0026#224; tra le due figure criminose in comparazione, entrambe attinenti alla materia degli stupefacenti e preposte alla tutela dei medesimi beni giuridici, di cui incriminano la mera esposizione a pericolo. L\u0026#8217;ipotesi meno grave \u0026#232; soggetta a un trattamento pi\u0026#249; rigoroso, sul versante considerato, ossia l\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; alla messa alla prova, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost.\u0026#187; (ancora, sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte, per\u0026#242;, ha considerato \u0026#171;[i]l sovvertimento della scala di disvalore segnata dalle comminatorie edittali [\u0026#8230;] privo di giustificazione [e quindi lesivo dell\u0026#8217;art. 3 Cost.] alla luce [\u0026#8230;] della funzione della fattispecie attenuata dello spaccio di lieve entit\u0026#224;\u0026#187;, la cui \u003cem\u003eratio \u0026#8211; \u003c/em\u003econsistente\u003cem\u003e \u003c/em\u003enel \u0026#171;mitigare il sistema repressivo dei reati in materia di stupefacenti, in presenza di condotte che realizzano un\u0026#8217;offesa attenuata all\u0026#8217;interesse protetto e sono \u0026#8220;espressione di criminalit\u0026#224; minore\u0026#8221;, propria di \u0026#8220;fasce marginali\u0026#8221; della societ\u0026#224; (sentenza n. 223 del 2022) \u0026#8211; \u0026#232; particolarmente rispondente alle finalit\u0026#224; risocializzanti, da un lato, e deflattive, dall\u0026#8217;altro, della messa alla prova\u0026#187; (sempre, sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alle prime, si \u0026#232; ritenuto che l\u0026#8217;istituto \u0026#171;si prest[i] al conseguimento dello scopo [\u0026#8230;] della risocializzazione del soggetto\u0026#187; con particolare evidenza rispetto al reato di spaccio di lieve entit\u0026#224;, che \u0026#171;si traduce in un fatto, pur sempre attinente alla produzione, al traffico e alla detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, ma di limitata offensivit\u0026#224; e, soprattutto, indice di una ridotta pericolosit\u0026#224; (sentenza n. 43 del 2024)\u0026#187; (ancora, sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento alla concorrente finalit\u0026#224; deflattiva dell\u0026#8217;istituto, si \u0026#232;, inoltre, evidenziato che il piccolo spaccio \u0026#232; \u0026#171;un reato di minore gravit\u0026#224; e di facile accertamento\u0026#187;, che \u0026#171;ben si presta a una definizione alternativa del procedimento, con evidenti effetti deflattivi (sentenze n. 146 del 2022, n. 14 del 2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015)\u0026#187; (ancora una volta, sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Tanto premesso, l\u0026#8217;altra questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen. \u0026#8211; nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il delitto di favoreggiamento reale (art. 379 cod. pen.) \u0026#8211; violerebbe l\u0026#8217;art. 3 Cost., determinando un\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (art. 377-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ecod. pen.), puniti con pena pi\u0026#249; elevata, per i quali, tuttavia, la messa alla prova \u0026#232; astrattamente ammissibile.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVero \u0026#232; che le fattispecie di reato per le quali \u0026#232; possibile la messa alla prova perch\u0026#233; elencate nell\u0026#8217;art. 550, comma 2, cod. proc. pen., al quale, come detto, rinvia l\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. \u0026#8211; tra cui rientrano quelle assunte a \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enell\u0026#8217;odierno giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#8211;\u003cem\u003e \u003c/em\u003epresentano elementi di notevole disomogeneit\u0026#224;, tanto che \u0026#232; problematico individuarne un\u0026#8217;univoca e coerente \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e ispiratrice; tuttavia, per costante giurisprudenza di questa Corte, il raffronto tra fattispecie normative, finalizzato a verificare la non manifesta irragionevolezza delle scelte legislative, deve avere comunque a oggetto casistiche omogenee, risultando altrimenti improponibile la stessa comparazione (sentenze n. 90 del 2025, n. 120 del 2023, n. 156 del 2020, n. 282 del 2010 e n. 161 del 2009).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, questa Corte ha gi\u0026#224; pi\u0026#249; volte riconosciuto al legislatore \u0026#171;un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella definizione dei limiti oggettivi\u0026#187; \u0026#8211; ad esempio riferiti ai limiti di pena o a \u0026#171;specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione)\u0026#187; \u0026#8211; entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo \u0026#8220;non carcerario\u0026#8221;, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparit\u0026#224; di trattamento (cos\u0026#236;, da ultimo, sentenza n. 139 del 2025); disparit\u0026#224; che, per quanto si dir\u0026#224;, deve essere esclusa nel caso in esame.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Le ipotesi di reato messe a confronto \u0026#8211; favoreggiamento reale, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria \u0026#8211; presentano sostanziali differenze sul piano della tipizzazione della fattispecie penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, l\u0026#8217;art. 372 cod. pen. punisce tre condotte alternative, di cui due commissive \u0026#8211; affermare il falso e negare il vero \u0026#8211; e una omissiva \u0026#8211; tacere, totalmente o parzialmente, ci\u0026#242; che si sa (cosiddetta reticenza). Dette condotte devono essere poste in essere da colui che assume la qualifica di testimone, configurando cos\u0026#236; un reato proprio, e il loro destinatario pu\u0026#242; essere solamente il giudice, ordinario o speciale, civile o penale, monocratico o collegiale, oltre alla Corte penale internazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa fattispecie integra un reato di pericolo concreto, in quanto \u0026#232; sufficiente, ai fini della sua consumazione, che il mendacio e la reticenza siano idonei a indurre in errore il giudice e ad alterarne il convincimento, anche se poi non abbiano effettivamente inciso sul contenuto della decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;art. 377-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., invece, la condotta tipica consiste nell\u0026#8217;induzione del soggetto chiamato a rendere dichiarazioni davanti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (oltre al giudice, quindi, anche al pubblico ministero, ma non alla polizia giudiziaria) ad avvalersi della facolt\u0026#224; di non rispondere e a non rendere dichiarazioni ovvero a rendere dichiarazioni mendaci. Detta condotta deve essere realizzata con modalit\u0026#224; tassativamente indicate dal legislatore, consistenti nella minaccia o violenza ovvero nell\u0026#8217;offerta o promessa di denaro o di altra utilit\u0026#224;, e deve indurre, effettivamente, il suo destinatario alla reticenza o alla menzogna processuali. Si tratta, infatti, di un reato di evento, perch\u0026#233;, per la sua consumazione, \u0026#232; necessario che sia tenuta la condotta di non rendere dichiarazioni o di rendere dichiarazioni mendaci, ancorch\u0026#233;, trattandosi anche in tal caso di reato di pericolo, non sia necessario che ci\u0026#242; abbia contaminato o deviato il corretto corso del procedimento penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMentre il soggetto agente pu\u0026#242; essere chiunque, il destinatario della condotta di induzione deve essere la persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria che abbia la facolt\u0026#224; processuale di non rispondere, come, ad esempio, l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato (art. 64 cod. proc. pen.), nonch\u0026#233; l\u0026#8217;indagato o l\u0026#8217;imputato in procedimento connesso ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 cod. proc. pen., ovvero per reato collegato ai sensi dell\u0026#8217;art. 371, comma 2, lettera \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. (art. 210 cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa norma incriminatrice, peraltro, punisce solamente chi pone in essere la condotta istigatrice, non anche la persona indotta, neanche quando l\u0026#8217;induzione sia stata realizzata con offerta o promessa di denaro.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe dichiarazioni che il destinatario della condotta istigatrice pu\u0026#242; non rendere, infine, sono unicamente quelle che confluiscono nel procedimento penale e non in qualsiasi processo, anche civile o amministrativo, come le false dichiarazioni del testimone.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel favoreggiamento reale \u0026#8211; che presuppone la previa commissione di un reato e il non aver concorso il soggetto attivo in esso \u0026#8211; la condotta tipica consiste, invece, nell\u0026#8217;aiutare taluno ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo di un reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi fini dell\u0026#8217;integrazione del reato, \u0026#232; sufficiente una qualsiasi azione od omissione obiettivamente idonea allo scopo, ossia a rendere definitivo, o almeno certo, il vantaggio che il reo abbia tratto dal reato, ancorch\u0026#233; questo risultato non venga raggiunto; si tratta, infatti, di un reato di pericolo, in quanto, per la sua consumazione, non \u0026#232; necessario che il bene o il vantaggio siano definitivamente entrati nel patrimonio del \u0026#8220;favorito\u0026#8221;, nonch\u0026#233; di un reato a forma libera.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel favoreggiamento reale, poi, l\u0026#8217;aiuto deve essere prestato nell\u0026#8217;esclusivo interesse dell\u0026#8217;autore del reato presupposto, potendosi configurare, altrimenti, altre fattispecie criminose, rispetto alle quali esso ha natura sussidiaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, le condotte integrative dei reati in comparazione sono profondamente diverse, risultando accomunate solamente dal loro collegamento con lo svolgimento della funzione giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; A fronte di tale \u0026#171;diversit\u0026#224; sul piano della tipizzazione delle condotte\u0026#187;, questa Corte deve per\u0026#242; verificare se sia riscontrabile quella \u0026#171;similitudine di disvalore\u0026#187; tra le fattispecie poste a raffronto, attestata dall\u0026#8217;identit\u0026#224; di materia, dalla medesimezza dei beni giuridici e dall\u0026#8217;anticipazione della tutela penale degli stessi (e, dunque, dalla strutturazione delle fattispecie in questione come reati di pericolo), in linea con il precedente rappresentato dalla ricordata sentenza n. 90 del 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI delitti di favoreggiamento reale, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria sono accomunati dall\u0026#8217;essere collocati nell\u0026#8217;ambito dei delitti contro l\u0026#8217;amministrazione della giustizia e, in particolare, tra quelli contro l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria (Capo I, Titolo III, Libro II del codice penale), preposti, in generale, a preservare il regolare ed efficace funzionamento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria in tutte le sue fasi, prodromiche, coeve e successive al processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe fattispecie delittuose poste in comparazione si strutturano, tutte, per quanto detto, come reati di pericolo concreto, non essendo richiesta, ai fini del loro perfezionamento, una lesione effettiva della funzione giudiziaria, ma la sua esposizione a pericolo da verificarsi, appunto, in concreto, in base alle caratteristiche e alle circostanze del caso di specie.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePur essendovi identit\u0026#224; di materia e di anticipazione della soglia di tutela penale, si tratta, tuttavia, di fattispecie sostanzialmente disomogenee sotto il profilo dell\u0026#8217;oggettivit\u0026#224; giuridica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe ipotesi di reato poste a confronto, infatti, condividono unicamente il bene giuridico di categoria \u0026#8211; l\u0026#8217;amministrazione della giustizia appunto \u0026#8211;, che raggruppa per\u0026#242; una serie eterogenea di fattispecie incriminatrici, le quali, \u0026#171;pur presentando tratti comuni che ne giustificano la collocazione nella categoria dei delitti contro l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, non hanno carattere del tutto omogeneo\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, la norma incriminatrice della falsa testimonianza tutela, nell\u0026#8217;ambito del pi\u0026#249; generico interesse al regolare svolgimento dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, lo specifico interesse alla correttezza delle decisioni giurisdizionali, che pu\u0026#242; essere turbato dal difetto di veridicit\u0026#224; e completezza della prova testimoniale, anche \u0026#171;in considerazione del ruolo primario [da essa] svolto nel sistema processuale\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2010). Il reato, quindi, \u0026#171;salvaguard[a] la genuinit\u0026#224; della prova\u0026#187; a garanzia del normale svolgimento del processo e del corretto accertamento giudiziale cui esso tende (ancora, sentenza n. 47 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria si colloca, nell\u0026#8217;ambito della pi\u0026#249; ampia categoria dei delitti contro l\u0026#8217;attivit\u0026#224; giudiziaria, tra quelli volti a tutelare la correttezza dell\u0026#8217;accertamento giudiziario di fatti, in tal caso costituenti reato, ponendosi a garanzia della genuinit\u0026#224; delle dichiarazioni che confluiscono nel procedimento (solamente) penale in funzione probatoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo specifico bene protetto dalla norma incriminatrice attiene cio\u0026#232;, anche in questa ipotesi, alla formazione della prova, che, nel processo penale, avviene in dibattimento e nel contraddittorio delle parti. Bene che, come chiarito da questa Corte, ha un ruolo primario \u0026#171;in relazione all\u0026#8217;attuale modello di processo penale di tipo tendenzialmente accusatorio\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2010).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, nel caso in cui l\u0026#8217;induzione sia realizzata tramite violenza o minaccia, all\u0026#8217;offesa del bene giuridico dinanzi indicato si aggiunge la lesione della libert\u0026#224; individuale del destinatario dell\u0026#8217;indebita pressione, con conseguente configurazione della fattispecie in termini di reato plurioffensivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel favoreggiamento reale, invece, oggetto di tutela \u0026#232; l\u0026#8217;interesse, non solamente a che non sia prestata ai rei una collaborazione diretta a far divenire definitivi i vantaggi acquisiti a mezzo del reato, ma anche, e soprattutto, ad assicurare la fruttuosit\u0026#224; e la concreta eseguibilit\u0026#224; della confisca, come dimostrato dal fatto che l\u0026#8217;oggetto materiale della condotta tipica \u0026#232; individuato nel prodotto, profitto o prezzo del reato, ossia nelle cose che possono costituire oggetto della misura di sicurezza di cui all\u0026#8217;art. 240 cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl favoreggiamento reale, quindi, si colloca al di fuori delle fattispecie criminose poste a tutela della correttezza dell\u0026#8217;accertamento e delle decisioni giudiziali, in cui confluiscono, invece, sia la falsa testimonianza sia l\u0026#8217;induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFavoreggiamento reale, da un lato, falsa testimonianza e induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria, dall\u0026#8217;altro \u0026#8211; pur presentando tratti comuni e momenti di contatto, che ne giustificano la collocazione nella medesima categoria dei delitti contro l\u0026#8217;amministrazione della giustizia \u0026#8211; non hanno, quindi, carattere omogeneo in rapporto al bene protetto, declinato nella peculiare specificit\u0026#224; di ciascuna fattispecie incriminatrice.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; L\u0026#8217;acclarata sostanziale eterogeneit\u0026#224; delle norme incriminatrici poste a confronto, sia per quanto attiene alla loro struttura, sia per quanto attiene ai beni giuridici tutelati, \u0026#171;determina l\u0026#8217;inidoneit\u0026#224; dei \u003cem\u003etertia\u003c/em\u003e \u003cem\u003ecomparationis\u003c/em\u003e a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza\u0026#187; (sentenza n. 207 del 2017).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Non pu\u0026#242; non evidenziarsi, da ultimo, che il favoreggiamento reale, diversamente da quanto rilevato per lo spaccio di lieve entit\u0026#224;, non realizza \u0026#171;un\u0026#8217;offesa attenuata all\u0026#8217;interesse protetto\u0026#187; e non \u0026#232; \u0026#171;\u0026#8220;espressione di criminalit\u0026#224; minore\u0026#8221;, propria di \u0026#8220;fasce marginali\u0026#8221; della societ\u0026#224; (sentenza n. 223 del 2022)\u0026#187;, cos\u0026#236; da non poter essere considerato, di per s\u0026#233;, \u0026#171;particolarmente rispondente alle finalit\u0026#224; risocializzanti\u0026#187; della messa alla prova. N\u0026#233; possono ritenersi frustrate le \u0026#171;\u0026#8220;finalit\u0026#224; generali di deflazione giudiziaria per reati di contenuta gravit\u0026#224;\u0026#8221;, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l\u0026#8217;istituto persegue (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003emultis\u003c/em\u003e, sentenza n. 139 del 2020)\u0026#187;, in quanto non pu\u0026#242; certo ritenersi che il favoreggiamento reale configuri, come il piccolo spaccio, \u0026#171;un reato di minore gravit\u0026#224; e di facile accertamento\u0026#187; (sentenza n. 90 del 2025).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. \u0026#232;, pertanto, non fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Anche la questione sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAd avviso del rimettente, \u0026#171;l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di addivenire alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova\u0026#187; sarebbe \u0026#171;non razionalmente spiegabile e, dunque, idonea a comportare l\u0026#8217;irrogazione di pene percepite come ingiuste\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn proposito, ribadisce questa Corte che l\u0026#8217;esclusione del delitto di favoreggiamento reale dall\u0026#8217;ambito di applicazione della messa alla prova non frustra la finalit\u0026#224; specialpreventiva dell\u0026#8217;istituto. Rispetto a tale delitto, che non pu\u0026#242; considerarsi \u0026#171;di limitata offensivit\u0026#224; e [\u0026#8230;] indice di una ridotta pericolosit\u0026#224;\u0026#187;, infatti, la messa alla prova non si presta \u0026#171;al conseguimento dello scopo \u0026#8211; costituzionalmente imposto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. \u0026#8211; della risocializzazione del soggetto\u0026#187; (sentenza n. 90 del 2025) in modo pi\u0026#249; efficace di altri istituti \u0026#171;parimenti ispirati ad evitare la condanna ad una pena che possa essere percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato\u0026#187; (sentenza n. 146 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Per le ragioni sopra esposte, la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), va dichiarata inammissibile; le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, sollevate in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (art. 377-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), e all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., vanno dichiarate non fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 della Costituzione, sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale (art. 378 cod. pen.), dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2)\u003cem\u003e dichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., sollevate, in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto il profilo dell\u0026#8217;irragionevole disparit\u0026#224; di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza (art. 372 cod. pen.) e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0026#8217;autorit\u0026#224; giudiziaria (art. 377-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.), e all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., dal Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Taranto con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 ottobre 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco Saverio MARINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 30 ottobre 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Omessa previsione che l\u0026#8217;imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale di cui all\u0026#8217;art. 379 codice penale - Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle analoghe fattispecie di cui agli artt. 372 codice penale (Falsa testimonianza) e 377-bis codice penale (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0027autorit\u0026#224; giudiziaria).","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46962","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità, per l\u0027imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale – sollevata dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per irragionevole disparità di trattamento rispetto al delitto di favoreggiamento personale – dell’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. L’ordinanza di rimessione motiva in modo generico sulla presunta maggiore gravità del favoreggiamento personale rispetto a quello reale – e quindi sulla manifesta irragionevolezza della scelta legislativa di sanzionare più severamente il secondo, escludendolo dalla messa alla prova – e non argomenta sugli elementi di somiglianza tra le due fattispecie, limitandosi a desumere l’ipotizzata disparità di trattamento dalla presunta maggiore idoneità del favoreggiamento personale a destabilizzare l’amministrazione della giustizia.\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46963","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"168","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46963","titoletto":"Reati e pene – In genere – Istituti di diritto penale “non carcerario” (nella specie: sospensione del procedimento con messa alla prova) – Restrizioni all’accesso – Discrezionalità legislativa, con il limite della manifesta irragionevolezza. (Classif. 210001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella definizione dei limiti oggettivi (di pena o riferiti a specifici titoli di reato) entro i quali possono trovare applicazione gli istituti del diritto penale punitivo “non carcerario”, il legislatore gode di ampia discrezionalità, sempre che la scelta normativa non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparità di trattamento. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 139/2025 - mass. 46961\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46964","numero_massima_precedente":"46962","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46964","titoletto":"Processo penale - Sospensione del procedimento con messa alla prova - Possibilità, per l\u0027imputato, anche su proposta del pubblico ministero, di chiedere la sospensione in relazione al delitto di favoreggiamento reale - Omessa previsione - Denunciata disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all\u0027autorità giudiziaria e violazione del principio della finalità rieducativa della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 199033).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal GUP del Tribunale di Taranto in riferimento all’art. 3 Cost., per disparità di trattamento rispetto ai delitti di falsa testimonianza e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, e all’art. 27, terzo comma, Cost. – dell’art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, primo comma, cod. pen., nella parte in cui non prevede che l’imputato, anche su proposta del pubblico ministero, possa chiedere la sospensione del processo con messa alla prova in relazione al delitto di favoreggiamento reale. Le fattispecie poste a confronto presentano sostanziali differenze nella tipizzazione delle condotte e, pur collocate tutte tra i delitti contro l’amministrazione della giustizia, sono preposte alla tutela di beni giuridici differenti: mentre, infatti, la falsa testimonianza e l’induzione a tacere o a mentire tutelano la correttezza delle decisioni giudiziali (sotto il profilo della genuinità della prova), il favoreggiamento reale mira ad assicurare l’eseguibilità della confisca del prodotto, del profitto o del prezzo del reato presupposto. Di qui, l’inidoneità dei \u003cem\u003etertia comparationis\u003c/em\u003e a fungere da termini di riferimento della denunciata disparità di trattamento. L’esclusione del favoreggiamento reale dalla messa alla prova non frusta, inoltre, la finalità specialpreventiva dell’istituto, che rispetto a reati come quello in esame, che non possono considerarsi di limitata offensività e ridotta pericolosità, non si presta ad assolvere alla funzione di risocializzazione del soggetto in modo più efficace di altri istituti anch’essi ispirati ad evitare la condanna ad una pena percepita come non proporzionata e quindi tale da non favorire la risocializzazione del condannato. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 90/2025 - mass. 46834; S. 146/2023 - mass. 45685; S. 223/2022 - mass. 45137; S. 139/2020 - mass. 43512; S. 120/2023 - mass. 45596; S. 156/2020 - mass. 43414; S. 282/2010 - mass. 34928; S. 47/2010 - mass. 34335; S. 161/2009 - mass. 33451\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46963","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"codice penale","data_legge":"","numero":"","articolo":"168","specificazione_articolo":"bis","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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