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Disposizioni varie), promosso dalla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, con ordinanza del 3 febbraio 2022, iscritta al n. 22 del registro ordinanze 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisto l\u0026#8217;atto di costituzione della Regione Siciliana;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eudito nell\u0026#8217;udienza pubblica del 22 marzo 2023 il Giudice relatore Luca Antonini;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 22 marzo 2023. \r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 febbraio 2022 (reg. ord. n. 22 del 2022), la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge della Regione Siciliana 24 settembre 2021, n. 24 (Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Il suddetto art. 4, al comma 1, ai fini dell\u0026#8217;adeguamento del \u0026#171;fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale [\u0026#8230;]\u0026#187;, autorizza \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023\u0026#187;. Al comma 2, dopo avere disciplinato le modalit\u0026#224; di copertura di tale spesa, dispone, al secondo periodo, che per \u0026#171;gli esercizi successivi l\u0026#8217;entit\u0026#224; dello stanziamento \u0026#232; determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Le questioni sono sorte nel corso del procedimento di certificazione della compatibilit\u0026#224; con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana dei costi derivanti dall\u0026#8217;ipotesi di contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL), concordata tra l\u0026#8217;Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione stessa (ARAN Sicilia) e le organizzazioni sindacali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Il rimettente si sofferma, innanzitutto, sulle ragioni per cui ritiene di poter essere ricondotto al novero dei soggetti legittimati a sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale, preliminarmente rammentando che, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimit\u0026#224; costituzionale e sulle garanzie d\u0026#8217;indipendenza della Corte costituzionale) e dell\u0026#8217;art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), i presupposti a tal fine necessari sono che la questione venga formulata da un \u0026#171;giudice\u0026#187; nell\u0026#8217;ambito di un \u0026#171;giudizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; Sotto il profilo soggettivo, il Collegio rimettente sottolinea che le sezioni di controllo della Corte dei conti sarebbero qualificabili \u0026#171;a tutti gli effetti come \u0026#8220;giudici\u0026#8221;\u0026#187;, essendo composte da magistrati \u0026#171;dotati delle pi\u0026#249; ampie garanzie di indipendenza (art. 100, comma 2, Cost.)\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 384 del 1991) che effettuano, anche quando esercitano le funzioni di certificazione di cui si discute, una verifica in posizione di terziet\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; Sotto il profilo oggettivo, la Corte dei conti premette che la certificazione in parola \u0026#232; prevista, quanto alla contrattazione collettiva nazionale, dall\u0026#8217;art. 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull\u0026#8217;ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva regionale, dall\u0026#8217;art. 27 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 2000, n. 10 (Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attivit\u0026#224; produttive. Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento), come modificato dall\u0026#8217;art. 29 della legge della Regione Siciliana 28 dicembre 2004, n. 17 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l\u0026#8217;anno 2005). Tale norma recherebbe una disciplina meramente ricognitiva di quella statale, alla quale rinvia, limitandosi ad adeguarla all\u0026#8217;ordinamento regionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudizio di certificazione, sia a livello statale che regionale, si svolgerebbe, \u0026#171;essenzialmente, attraverso la disamina e la valutazione di un duplice ordine di profili: a) l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; dei costi derivanti dall\u0026#8217;ipotesi di contratto; b) la loro compatibilit\u0026#224; finanziaria ed economica con gli strumenti di programmazione e di bilancio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEsso inoltre presenterebbe \u0026#171;le caratteristiche indispensabili per essere qualificato come \u0026#8220;giudizio\u0026#8221;\u0026#187;, poich\u0026#233; sarebbe connotato: a) dall\u0026#8217;applicazione di parametri normativi; b) dall\u0026#8217;esercizio di poteri decisori orientati all\u0026#8217;adozione di un provvedimento idoneo ad acquisire il carattere della definitivit\u0026#224;; c) da elementi partecipativi riconducibili al contraddittorio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il primo aspetto, il rimettente rileva come nel controllo in sede di certificazione la Corte dei conti \u0026#171;venga a trovarsi in una situazione analoga a quella di un qualsiasi altro giudice (ordinario o speciale) allorch\u0026#233; procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 226 de1 1976). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il secondo aspetto, il giudice contabile precisa che, \u0026#171;a seguito delle modifiche introdotte dall\u0026#8217;art. 67, comma 7, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008 e recepite dall\u0026#8217;art. 59 del d.lgs. n. 150 del 2009\u0026#187;, \u0026#232; stato inserito nel sistema \u0026#171;un potere interdittivo\u0026#187;, perch\u0026#233; il procedimento in questione pu\u0026#242; concludersi con una pronuncia inibitoria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa sottoscrizione del contratto collettivo sarebbe infatti preclusa da una certificazione \u0026#171;non positiva\u0026#187;; questa, se limitata a singole clausole, consente s\u0026#236; la stipulazione, \u0026#171;ma le clausole contrattuali non positivamente certificate restano prive d\u0026#8217;efficacia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;inquadramento in termini di \u0026#171;giudizio\u0026#187; del controllo in esame troverebbe ulteriore avallo nella circostanza che la decisione sulla certificazione, sulla base di una \u0026#171;interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata\u0026#187;, sarebbe \u0026#171;annoverabile fra quelle suscettibili di impugnazione innanzi alle sezioni riunite in speciale composizione [della stessa Corte dei conti], ai sensi dell\u0026#8217;articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 174 del 2016 (\u0026#8220;Codice di giustizia contabile\u0026#8221;)\u0026#187;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCi\u0026#242; che conforterebbe ulteriormente l\u0026#8217;assunto secondo cui si sarebbe in presenza di un \u0026#171;giudizio\u0026#187;, essendo l\u0026#8217;esito del controllo sulla compatibilit\u0026#224; finanziaria dei contratti collettivi \u0026#171;munito di una definitivit\u0026#224; che non \u0026#232; reversibile se non a opera della stessa magistratura dalla quale il provvedimento promana\u0026#187; (\u0026#232; citata la sentenza di questa Corte n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto il terzo aspetto dianzi evidenziato, infine, assumerebbe rilievo la circostanza che il procedimento de quo \u0026#232; connotato, \u0026#171;[c]onformemente all\u0026#8217;interpretazione invalsa nel diritto vivente\u0026#187;, da \u0026#171;profili istruttori e partecipativi\u0026#187; idonei a integrare il contraddittorio, attesa la possibilit\u0026#224;, nel corso del medesimo procedimento, di \u0026#171;mette[re] in condizione le Amministrazioni interessate di replicare ai rilievi formulati e di fornire chiarimenti\u0026#187; (come sarebbe difatti accaduto anche nella specie). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.3.\u0026#8211; Secondo il rimettente, a favore della propria legittimazione dovrebbe concorrere anche l\u0026#8217;esigenza di \u0026#171;evitare che settori, anche rilevanti, dell\u0026#8217;ordinamento giuridico possano sfuggire del tutto (o quasi) al controllo di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;, determinando una zona franca da tale controllo, \u0026#171;atteso che, una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnico processuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d\u0026#8217;ufficio) un incidente di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; \u0026#8211; osserva il giudice a quo \u0026#8211; si potrebbe obiettare che sussiste la possibilit\u0026#224; di sollevare la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale regionale, \u0026#171;poich\u0026#233; \u0026#232; evidente che, in tal modo, si renderebbe necessario, per adire la Corte costituzionale, percorrere una sequenza decisionale contraddittoria: la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, infatti, in un primo momento, sarebbe costretta a certificare la compatibilit\u0026#224; finanziaria dell\u0026#8217;ipotesi di contratto e, solo successivamente, potrebbe censurare le spese da essa stessa certificate\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, al momento della parifica, \u0026#171;si sarebbero gi\u0026#224; realizzati gli effetti negativi sul bilancio\u0026#187; che il controllo in esame mira invece a evitare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; Tanto chiarito, dopo aver precisato l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, il rimettente osserva, in punto di rilevanza, che la certificazione di compatibilit\u0026#224; dei costi contrattuali, postulando la verifica della loro copertura, presupporrebbe l\u0026#8217;applicazione del denunciato art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, che provvede ad appostare in bilancio le risorse necessarie all\u0026#8217;adeguamento del fondo per il trattamento economico di posizione e di risultato previsto dall\u0026#8217;accordo collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.5.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, il giudice contabile ritiene che la disposizione censurata v\u0026#236;oli, anzitutto, l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRinviando alla legge di bilancio, per gli esercizi successivi al 2023, la determinazione dell\u0026#8217;entit\u0026#224; dello stanziamento per la spesa inerente al trattamento economico del personale, il citato art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021 si porrebbe in contrasto con gli artt. 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e 30, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTali diposizioni, infatti, imporrebbero, per le leggi concernenti spese continuative e obbligatorie \u0026#8211; quali quelle che vengono in rilievo nella specie \u0026#8211;, sia la quantificazione per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, sia l\u0026#8217;indicazione dell\u0026#8217;onere a regime.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDalla lesione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. deriverebbe anche un vulnus al \u0026#171;correlato e interdipendente principio dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria\u0026#187; enunciato dall\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituita in giudizio la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, in subordine, non fondate. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; \u0026#232; basata sull\u0026#8217;asserito difetto di legittimazione del rimettente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa difesa regionale, in particolare, sottolinea, da un lato, che il controllo della Corte dei conti in sede di certificazione consisterebbe in un accertamento sulla correttezza della quantificazione dei costi contrattuali effettuata dall\u0026#8217;ARAN Sicilia (ovvero nella \u0026#171;verifica della razionalit\u0026#224; della metodologia utilizzata per effettuare la stima ex ante delle spese contrattuali\u0026#187;); dall\u0026#8217;altro, che la certificazione negativa potrebbe anche essere limitata a singole clausole, non precludendo in tal caso la \u0026#171;sottoscrizione definitiva dell\u0026#8217;ipotesi contrattuale\u0026#187; (quanto alle clausole positivamente certificate). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero prive di fondamento, dal momento che le spese afferenti al trattamento economico accessorio del personale non rientrerebbero tra quelle qualificate come obbligatorie dall\u0026#8217;art. 48, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 118 del 2011. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eD\u0026#8217;altro canto, l\u0026#8217;onere in questione \u0026#171;potrebbe essere soggett[o] a revisione al mutare della legislazione nazionale, in base alla necessit\u0026#224; di ridurre la spesa corrente o in vista della stipula di un nuovo CCRL\u0026#187;, con la conseguenza che lo strumento della legge di bilancio sarebbe il pi\u0026#249; idoneo ad adeguare la quantificazione delle risorse all\u0026#8217;eventuale mutamento del quadro normativo di riferimento. \r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 febbraio 2022 (reg. ord. n. 22 del 2022), la Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl suddetto art. 4, al comma 1, ai fini dell\u0026#8217;adeguamento del \u0026#171;fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale [\u0026#8230;]\u0026#187;, autorizza \u0026#171;l\u0026#8217;ulteriore spesa annua di euro 946.600,92 per il triennio 2021-2023\u0026#187;. Al comma 2, dopo avere disciplinato le modalit\u0026#224; di copertura di tale spesa, dispone, al secondo periodo, che per \u0026#171;gli esercizi successivi l\u0026#8217;entit\u0026#224; dello stanziamento \u0026#232; determinata annualmente con legge di bilancio ai sensi dell\u0026#8217;articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Secondo il rimettente, quest\u0026#8217;ultima previsione contrasterebbe con l\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost., disattendendo l\u0026#8217;art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 118 del 2011 e l\u0026#8217;art. 30, comma 6, della legge n. 196 del 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali disposizioni, infatti, consentirebbero di rinviare alla determinazione annuale con legge di bilancio solo la quantificazione delle spese diverse da quelle \u0026#8211; che verrebbero in rilievo nella specie \u0026#8211; continuative e obbligatorie, per le quali sarebbe invece necessario sia provvedere alla loro quantificazione annuale per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione, sia indicare, per gli esercizi successivi, l\u0026#8217;ammontare dell\u0026#8217;onere a regime da esse derivante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDalla violazione dell\u0026#8217;art. 81, terzo comma, Cost. discenderebbe la lesione anche del \u0026#171;correlato e interdipendente principio dell\u0026#8217;equilibrio e della sana gestione finanziaria\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 97, primo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; La Regione Siciliana ha sollevato in limine eccezione di inammissibilit\u0026#224; per difetto di legittimazione del rimettente a sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale in via incidentale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione \u0026#8211; il cui esame \u0026#232; logicamente preliminare (ordinanze n. 53 del 2022 e n. 64 del 2017) alle valutazioni di questa Corte in ordine all\u0026#8217;incidenza sulle questioni dello ius superveniens, di cui si dar\u0026#224; conto al punto 7 \u0026#8211; \u0026#232; priva di fondamento. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; La valutazione in ordine alla legittimazione del rimettente rende opportuno approfondire le modalit\u0026#224; di svolgimento del procedimento, attribuito alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti, di certificazione della compatibilit\u0026#224; dei costi, derivanti dall\u0026#8217;ipotesi di CCRL, con gli strumenti di programmazione e di bilancio della Regione Siciliana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Va innanzitutto precisato che tale certificazione \u0026#232; stata introdotta, quanto alla contrattazione collettiva nazionale, dall\u0026#8217;art. 4 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396 (Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentativit\u0026#224; sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che  ha sostituito l\u0026#8217;art. 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;art. 51 cos\u0026#236; novellato, i commi da 4 a 7 hanno disciplinato la certificazione della Corte dei conti, che \u0026#232; venuta a sostituire il precedente controllo preventivo di legittimit\u0026#224; e di compatibilit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;autorizzazione governativa alla sottoscrizione del contratto collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQueste norme sono state poi trasfuse, inizialmente, nei commi da 4 a 7 dell\u0026#8217;art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, da ultimo, dopo reiterate modifiche, nel nuovo testo dei commi da 5 a 7 del medesimo art. 47 (come sostituito dell\u0026#8217;art. 59 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante \u0026#171;Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivit\u0026#224; del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riguardo alla contrattazione collettiva regionale della Regione Siciliana, la certificazione in discorso \u0026#232; stata disciplinata dai commi da 7 a 9 dell\u0026#8217;art. 27 della legge reg. Siciliana n. 10 del 2000, come sostituiti dall\u0026#8217;art. 29 della legge reg. Siciliana n. 17 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI suddetti commi richiamano la disciplina statale, limitandosi a contestualizzarla all\u0026#8217;ordinamento regionale (in sostanza sostituendo i riferimenti ivi contenuti alle istituzioni statali coinvolte nel procedimento di certificazione con quelli alle relative istituzioni regionali).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Il controllo affidato da tali norme alla Corte dei conti in sede di certificazione investe, da un lato, l\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; della quantificazione dei costi contrattuali \u0026#8211; cio\u0026#232; la congruit\u0026#224; della stima dei costi operata dall\u0026#8217;ARAN \u0026#8211; e, dall\u0026#8217;altro, il riscontro della loro compatibilit\u0026#224; con gli strumenti di programmazione e di bilancio. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA quest\u0026#8217;ultimo fine, il giudice contabile opera una valutazione di compatibilit\u0026#224; finanziaria degli oneri contrattuali sotto il profilo della loro effettiva copertura mediante le risorse allocate negli stanziamenti delle leggi di bilancio (ex plurimis, Corte dei conti, sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 3 gennaio 2020, n. 1, e sezione di controllo per la Regione Siciliana, deliberazione 26 marzo 2019, n. 76).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; \u0026#200; pur vero, quindi, che il procedimento di certificazione della compatibilit\u0026#224; con gli strumenti di programmazione e di bilancio dei costi derivanti dall\u0026#8217;ipotesi di contratto collettivo ha carattere bifasico, in quanto verte, come osservato dalla difesa regionale, anche sull\u0026#8217;attendibilit\u0026#224; della quantificazione dei costi contrattuali, ma \u0026#232; dirimente considerare che tale preliminare valutazione \u0026#232; essenzialmente strumentale alla verifica di conformit\u0026#224; alle previsioni normative di cui, in particolare, alla legge di bilancio e alle leggi di assestamento e di variazione del bilancio medesimo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl procedimento in oggetto assume quindi una funzione di garanzia dell\u0026#8217;ordinamento, in quanto riconducibile a un \u0026#171;\u0026#8220;controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato [\u0026#8230;] preordinato a tutela del diritto oggettivo\u0026#8221; (sentenza n. 384 del 1991)\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2019), che investe la legalit\u0026#224; finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe consegue che, in assenza della possibilit\u0026#224; di adire questa Corte, paradossalmente il giudice contabile si troverebbe costretto, come giustamente rileva il rimettente, a certificare positivamente un accordo contrattuale la cui copertura finanziaria ritenesse, tuttavia, riposare su norme di dubbia legittimit\u0026#224; costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.4.\u0026#8211; Nel corso del procedimento in esame, come ancora rileva l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, anche in considerazione dei tempi brevi in cui \u0026#232; previsto sia espletato il controllo (15 giorni, ai sensi del comma 5 del citato art. 47, \u0026#171;decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente\u0026#187;), emergono profili istruttori e partecipativi, ci\u0026#242; che permette di affermare che non devono mancare elementi, formali e sostanziali, riconducibili alla figura del contraddittorio (pur non essendo questo espressamente previsto dalle suddette norme), come del resto emerge dall\u0026#8217;interpretazione del diritto vivente della Corte dei conti (ex plurimis, sezione di controllo per la Regione Friuli-Venezia Giulia, deliberazione 16 marzo 2022, n. 28, e sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione 23 novembre 2015, n. 17).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.5.\u0026#8211; L\u0026#8217;esito del controllo in parola \u0026#232; strettamente dicotomico, giacch\u0026#233; la certificazione pu\u0026#242; essere \u0026#171;positiva\u0026#187; o \u0026#171;non positiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quest\u0026#8217;ultimo caso, esso preclude alle parti contraenti la possibilit\u0026#224; di sottoscrivere definitivamente l\u0026#8217;ipotesi di accordo o le singole clausole contrattuali non certificate positivamente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale effetto inibitorio \u0026#232; stato espressamente stabilito, modificando la precedente disciplina dell\u0026#8217;art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001, dall\u0026#8217;art. 67, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit\u0026#224;, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa precisato che tale disposizione \u0026#232; applicabile anche alla certificazione della contrattazione collettiva regionale siciliana, per effetto del rinvio alla disciplina statale operato, per quanto qui rileva, dall\u0026#8217;art. 27, comma 8, della legge reg. Siciliana n. 10 del 2000. Tale rinvio deve infatti ritenersi dinamico, alla luce dell\u0026#8217;evidente intento del legislatore regionale che, come si \u0026#232; detto, si \u0026#232; in sostanza limitato ad adeguare il proprio ordinamento alla disciplina statale; dal che consegue l\u0026#8217;abrogazione tacita per incompatibilit\u0026#224; del successivo comma 9 del citato art. 27 che, in conformit\u0026#224; all\u0026#8217;art. 47 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella formulazione vigente al momento della sua adozione, non prevedeva il suddetto esito preclusivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.6.\u0026#8211; L\u0026#8217;introduzione dell\u0026#8217;espresso effetto impeditivo alla sottoscrizione ha modificato profondamente le caratteristiche del procedimento in questione, il cui esito \u0026#232; divenuto, quindi, suscettibile di incidere in via definitiva sulle situazioni soggettive dei soggetti sottoposti al controllo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;attivit\u0026#224; applicativa della legge da parte del giudice contabile appare pertanto caratterizzata da entrambi i requisiti dell\u0026#8217;obiettivit\u0026#224; e della definitivit\u0026#224;, \u0026#171;nel senso dell\u0026#8217;idoneit\u0026#224; (del provvedimento reso) a divenire irrimediabile attraverso l\u0026#8217;assunzione di un\u0026#8217;efficacia analoga a quella del giudicato (ex plurimis: sentenze n. 164 del 2008; n. 387 del 1996; ordinanza n. 6 del 2008)\u0026#187; (sentenza n. 47 del 2011). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.7.\u0026#8211; Tale esito del procedimento di certificazione risulta coerente anche con l\u0026#8217;eventuale ricorribilit\u0026#224; davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, venendo in rilievo l\u0026#8217;\u0026#171;orientamento giurisprudenziale che, riconoscendo l\u0026#8217;esistenza di una giurisdizione piena ed esclusiva delle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti, ancorata alle materie di contabilit\u0026#224; pubblica di cui all\u0026#8217;art. 103, comma 2, della Costituzione, ha inteso ampliare la competenza della stessa Corte, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, innanzi alle [medesime] Sezioni riunite in speciale composizione, a fattispecie ulteriori rispetto a quelle individuate espressamente dall\u0026#8217;ordinamento\u0026#187; (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 novembre 2016, n. 22645).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa considerata, infatti, la prospettiva sollecitata da questa Corte, quando ha rimarcato l\u0026#8217;esigenza del rispetto della garanzia della tutela \u0026#171;assicurata dal fondamentale principio dell\u0026#8217;art. 24 Cost.\u0026#187; (sentenza n. 39 del 2014), riguardo a pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo aventi effetti non collaborativi, ma imperativi e suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei soggetti controllati (prospettiva di recente ribadita, con specifico riferimento al giudizio di parificazione, nella sentenza n. 184 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione, del resto, hanno costantemente confermato questo orientamento, qualificando l\u0026#8217;art. 11, comma 6, lettera e), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell\u0026#8217;articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124), come \u0026#171;una clausola ricognitiva elastica di fattispecie riconducibili alla materia della contabilit\u0026#224; pubblica e oggetto di cognizione, in sede di controllo, da parte delle articolazioni regionali della Corte dei conti\u0026#187; (Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza 15 dicembre 2017, n. 44); hanno conseguentemente ritenuto \u0026#171;ammissibile, in base ad essa, l\u0026#8217;impugnazione di deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo non riconducibili alle categorie individuate puntualmente dalle altre previsioni dell\u0026#8217;art. 11 e, segnatamente, dalle lett. a) e d) (Corte conti, SS.RR. spec. comp., 20 febbraio 2018, n. 7), purch\u0026#233; rientranti nella \u0026#8220;materia della contabilit\u0026#224; pubblica\u0026#8221;\u0026#187; (Corte dei conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza 22 maggio 2019, n. 16).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; \u0026#200; alla luce delle descritte caratteristiche del procedimento in questione \u0026#8211; essendo indiscusso il requisito soggettivo (ex plurimis, sentenza n. 226 del 1976) \u0026#8211; che deve essere valutato il problema pregiudiziale della legittimazione dell\u0026#8217;odierno rimettente, nell\u0026#8217;ambito dello stesso, a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u0026#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tal fine va considerato che questa Corte, fin dalla sentenza n. 226 del 1976, ha affermato che, se il procedimento davanti alla sezione di controllo \u0026#8211; in quel caso relativo alla registrazione degli atti governativi \u0026#8211; \u0026#171;non \u0026#232; un giudizio in senso tecnico-processuale, \u0026#232; certo tuttavia che, ai limitati fini dell\u0026#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u0026#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953\u0026#187;, la funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede \u0026#171;\u0026#232;, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, il giudice contabile potrebbe essere costretto, \u0026#171;in pratica, a rifiutare il visto quando l\u0026#8217;atto contrasti con norme pur di dubbia costituzionalit\u0026#224;, o viceversa ad apporlo anche ove sia stato adottato sulla base e nel rispetto di norme, che siano, a loro volta, di dubbia costituzionalit\u0026#224;. Nell\u0026#8217;una e nell\u0026#8217;altra ipotesi, la situazione \u0026#232;, dunque, analoga a quella in cui si trova un qualsiasi giudice (ordinario o speciale), allorch\u0026#233; procede a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono\u0026#187; (ancora, sentenza n. 226 del 1976).  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDetti criteri, pi\u0026#249; recentemente, sono stati ribaditi e attualizzati, determinando un progressivo ampliamento della legittimazione del giudice contabile nell\u0026#8217;adire questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto \u0026#232; avvenuto, in particolare, con riguardo agli incidenti di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevati nell\u0026#8217;ambito: a) del giudizio di parificazione dinanzi alla Corte dei conti (sentenze n. 196 del 2018 e n. 181 del 2015); b) del controllo sull\u0026#8217;attuazione e rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (sentenze n. 80 del 2021 e n. 18 del 2019); infine, c) del sindacato sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale (sentenza n. 157 del 2020), ricondotto anch\u0026#8217;esso al genere dei controlli di legittimit\u0026#224;-regolarit\u0026#224; (sentenze n. 40 e n. 39 del 2014, n. 60 del 2013). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; A fondamento di questo articolato processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come giudice a quo, sin dall\u0026#8217;inizio, ha indubbiamente militato anche la specificit\u0026#224; dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, \u0026#171;sul piano sostanziale, [\u0026#8230;] l\u0026#8217;esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che [\u0026#8230;] pi\u0026#249; difficilmente verrebbero per altra via, ad essa sottoposte\u0026#187; (sentenza n. 226 del 1976 e, nello stesso senso, sentenza n. 80 del 2021). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale esigenza, rispetto al tempo delle prime sentenze di questa Corte, \u0026#232; divenuta certamente pi\u0026#249; stringente a seguito del definirsi dei vincoli finanziari derivanti dall\u0026#8217;appartenenza dell\u0026#8217;Italia all\u0026#8217;Unione europea e, correlativamente, sul piano nazionale, dell\u0026#8217;introduzione nella Costituzione del principio dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio, realizzata attraverso la modifica degli artt. 81, 97 e 119 Cost. per effetto della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che ha condotto questa Corte a precisare l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; che, quando l\u0026#8217;accesso al suo sindacato sia reso poco agevole, anche per la complessit\u0026#224; delle questioni, \u0026#171;come accade in relazione ai profili attinenti all\u0026#8217;osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio\u0026#187;, i meccanismi di accesso del giudice contabile \u0026#171;debbano essere arricchiti\u0026#187; (sentenza n. 18 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte dei conti, in ragione della peculiare natura dei suoi compiti e in particolare delle funzioni di controllo sulla gestione finanziaria delle amministrazioni pubbliche ad essa attribuite dall\u0026#8217;art. 100, secondo comma, Cost., \u0026#232; stata, pertanto, riconosciuta come giudice competente a introdurre al vaglio di questa Corte quei profili, e ci\u0026#242; soprattutto con riguardo all\u0026#8217;esigenza di assicurare un controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale tempestivo in relazione a quei contesti che possono maggiormente rappresentare \u0026#8220;territori di rischio\u0026#8221; per la finanza pubblica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; In questa prospettiva assume quindi rilievo la circostanza che il procedimento in oggetto risulta particolarmente funzionale a \u0026#171;prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell\u0026#8217;equilibrio di bilancio (sentenze n. 266 e n. 60 del 2013)\u0026#187; (sentenza n. 39 del 2014).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome precisa il rimettente, infatti, \u0026#171;una volta reso efficace il contratto collettivo, nessuna delle parti contraenti e nessuno dei singoli beneficiari avrebbe interesse (anche in senso tecnico-processuale) ad impugnare gli atti applicativi di tale legge instaurando un giudizio entro cui sollevare (eventualmente anche d\u0026#8217;ufficio) un incidente di costituzionalit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In forza di tali considerazioni, va disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;esigenza di fugare zone d\u0026#8217;ombra nel controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale, \u0026#171;affermata da questa Corte quale tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, \u0026#232; tale da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilit\u0026#224; delle questioni\u0026#187; (sentenza n. 196 del 2018), nel particolare caso di cui qui si discute.  \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAi limitati fini dell\u0026#8217;art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u0026#8217;art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti nell\u0026#8217;ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilit\u0026#224; dei costi dei contratti collettivi pu\u0026#242; dunque essere ricondotta a quella giurisdizionale, e quindi, in tale ambito, al giudice contabile va riconosciuta legittimazione a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento ai parametri finanziari di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost., posti a tutela degli equilibri economico\u0026#173;finanziari.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDel resto, come si \u0026#232; visto, il procedimento in esame presenta un insieme di caratteristiche che appaiono sostanzialmente in linea con le pi\u0026#249; recenti decisioni di questa Corte che hanno legittimato il giudice contabile a sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale in altre sedi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Una volta disattesa l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224; sollevata dalla Regione e riconosciuta la legittimazione della Corte dei conti, l\u0026#8217;esame del merito delle questioni sollevate, tuttavia, \u0026#232; precluso per una diversa ragione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSuccessivamente al deposito dell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, infatti, \u0026#232; intervenuto l\u0026#8217;art. 15, comma 1, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilit\u0026#224; regionale 2022-2024), che ha abrogato l\u0026#8217;art. 4 della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021, peraltro disponendo all\u0026#8217;art. 19, comma 2, che le \u0026#171;disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce del mutato quadro normativo va quindi disposta la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate. \r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eLuca ANTONINI, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u00278 maggio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Bilancio e contabilit\u0026#224; pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Siciliana - Adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale - Previsione dell\u0027autorizzazione dell\u0027ulteriore spesa annua di euro 946.600,92, per il triennio 2021-2023 - Previsione che, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, l\u0027entit\u0026#224; del finanziamento \u0026#232; determinata annualmente con legge di bilancio.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45577","titoletto":"Giudizio costituzionale -  Thema decidendum  - Ordine di esame delle questioni - Priorità logica di quelle relative al difetto di legittimazione del rimettente. (Classif. 111007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027esame dell\u0027eccezione di inammissibilità delle questioni sollevate per difetto di legittimazione del rimettente è logicamente preliminare rispetto alle valutazioni in ordine all\u0027incidenza dello \u003cem\u003eius superveniens\u003c/em\u003e. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 53/2022 - mass. 44692; O. 64/2017 - mass. 39581\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45578","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45578","titoletto":"Giudizio costituzionale in via incidentale - Giudice rimettente - Corte dei conti - Funzione giurisdizionale, ai limitati fini dell\u0027instaurazione del giudizio incidentale - Progressiva estensione della legittimazione -  Ratio  - Esigenza di fugare zone d\u0027ombra rispetto al controllo di costituzionalità (nel caso di specie: registrazione degli atti governativi e certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi). (Classif. 112002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAnche se il procedimento davanti alla sezione di controllo dalla Corte dei conti, nel caso relativo alla registrazione degli atti governativi, non è un giudizio in senso tecnico-processuale, tuttavia, ai limitati fini dell\u0027art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1953, la funzione svolta dalla Corte dei conti in quella sede è, sotto molteplici aspetti, analoga alla funzione giurisdizionale, piuttosto che assimilabile a quella amministrativa, procedendo la stessa a raffrontare i fatti e gli atti dei quali deve giudicare alle leggi che li concernono. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 226/1976 - mass. 8571 e 8573\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eA fondamento del processo di estensione della legittimazione della Corte dei conti come \u003cem\u003egiudice a quo\u003c/em\u003e - avvenuto con riguardo al giudizio di parificazione, al controllo sull\u0027attuazione e il rispetto del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e al sindacato sui bilanci degli enti territoriali e degli enti del Servizio sanitario nazionale - milita anche la specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica e, quindi, sul piano sostanziale, l\u0027esigenza di ammettere al sindacato della Corte costituzionale leggi che più difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 80/2021 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass. 43776; S. 157/2020 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass. 43449; S. 18/2019 - mass. 42074; S. 196/2018 - mass. 40372; S. 181/2015; S. 40/2014; S. 39/2014; S. 60/2013; S. 226/1976\u003c/em\u003e - mass. 8575\u003cem\u003e).\u003c/em\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eQuando l\u0027accesso al sindacato della Corte costituzionale sia reso poco agevole, anche per la complessità delle questioni, come accade in relazione ai profili attinenti all\u0027osservanza di norme poste a tutela della sana gestione finanziaria e degli equilibri di bilancio, i meccanismi di accesso del giudice contabile debbano essere arricchiti; l\u0027esigenza di fugare zone d\u0027ombra nel controllo di legittimità costituzionale, tratto costitutivo del sistema di giustizia costituzionale, è tale, infatti, da riflettersi sui criteri di valutazione dei requisiti di ammissibilità delle questioni. \u003cem\u003e(Precedenti: S. 18/2019 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass.42074; S. 196/2018 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass. 40372\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa funzione svolta dalla Corte dei conti nell\u0027ambito del procedimento attinente alla certificazione di compatibilità dei costi dei contratti collettivi va ricondotta, ai limitati fini dell\u0027art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell\u0027art. 23 della legge n. 87 del 1953, a quella giurisdizionale; al giudice contabile va riconosciuta, pertanto, la legittimazione a sollevare questioni incidentali di legittimità costituzionale in riferimento ai parametri finanziari posti a tutela degli equilibri economico-\u{AD}finanziari, di cui agli artt. 81, 97, primo comma, e 119, primo comma, Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e[Affinché una questione incidentale di costituzionalità possa ritenersi sollevata nel corso di un \"giudizio\", come richiesto degli artt. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953], l\u0027applicazione della legge da parte del giudice deve essere caratterizzata da entrambi i requisiti dell\u0027obiettività e della definitività, nel senso dell\u0027idoneità del provvedimento reso a divenire irrimediabile attraverso l\u0027assunzione di un\u0027efficacia analoga a quella del giudicato. Ciò avviene nel procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall\u0027ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio, essendo l\u0027esito di tale giudizio suscettibile di incidere, in via definitiva, sulle situazioni soggettive dei soggetti sottoposti al controllo, anche in coerenza con la ricorribilità davanti alle sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 47/2011 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass. 35358; S. 164/2008 - mass. 32464; O. 6/2008; S. 387/1996\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl procedimento di certificazione della compatibilità dei costi derivanti dall\u0027ipotesi di contratto collettivo con gli strumenti di programmazione e di bilancio assume una funzione di garanzia dell\u0027ordinamento, in quanto riconducibile a un controllo esterno, rigorosamente neutrale e disinteressato preordinato a tutela del diritto oggettivo, che investe la legalità finanziaria della spesa per i rinnovi contrattuali del personale pubblico; lo stesso risulta, inoltre, particolarmente funzionale a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell\u0027equilibrio di bilancio. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 18/2019 \u003c/em\u003e-\u003cem\u003e mass. 42074; S. 39/2014 - mass. 37680; S. 266/2013; S. 60/2013; S. 384/1991\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"45579","numero_massima_precedente":"45577","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"119","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge costituzionale","data_legge":"09/02/1948","numero":"1","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"45579","titoletto":"Azione e difesa (diritti di) - In genere - Ambito - Pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti con effetti imperativi - Necessità. (Classif. 031001).","testo":"La tutela assicurata dal principio fondamentale dell\u0027art. 24 Cost. va garantita (anche) con riguardo a pronunce di accertamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti aventi effetti non collaborativi ma imperativi e suscettibili di ledere situazioni giuridiche soggettive dei soggetti controllati. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 184/2022 - mass. 45028; S. 39/2014).\u003c/em\u003e","numero_massima_successivo":"45580","numero_massima_precedente":"45578","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"45580","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio incidentale -  Ius superveniens  abrogativo o modificativo della norma censurata - Restituzione degli atti al rimettente. (Classif. 111011).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl mutato quadro normativo determina la restituzione degli atti al rimettente per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni sollevate.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è ordinata la restituzione degli atti alla Corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Siciliana, per un nuovo esame dei presupposti e dei termini delle questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, e 97, primo comma, Cost. - dell\u0027art. 4, comma 2, secondo periodo, della legge reg. Siciliana n. 24 del 2021. La disposizione censurata - che disponeva, per gli esercizi successivi al triennio 2021-2023, che l\u0027entità dello stanziamento per l\u0027adeguamento del fondo per il trattamento di posizione e di risultato del personale con qualifica dirigenziale, fosse determinata annualmente con legge di bilancio - è stata abrogata, successivamente al deposito dell\u0027ordinanza di rimessione, dall\u0027art. 15, comma 1, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, la quale si applica, peraltro, ove non diversamente disposto, a decorrere dal 1° gennaio 2022).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"45579","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"24/09/2021","data_nir":"2021-09-24","numero":"24","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"secondo periodo","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"81","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"97","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"44823","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 222/2023","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2225","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42707","autore":"Calzetta S.","titolo":"Le maggiori entrate ed il vincolo di finalizzazione al miglioramento dei saldi di finanza pubblica","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"44762","autore":"D\u0027Auria G.","titolo":"Corte dei conti: il \"doppio\" giudizio di parificazione dei rendiconti regionali e la \"certificazione\" dei contratti collettivi di lavoro pubblico davanti alla Corte costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"9","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"2262","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"45243","autore":"Guella F.","titolo":"Giudizio incidentale promosso in sede di certificazione dei contratti collettivi: per evitare le cc.dd. zone d’ombra la Corte costituzionale estende la nozione di giudizio a quo ad ulteriori controlli della Corte dei Conti, purché a carattere interdittivo","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Le Regioni","anno_rivista":"2024","numero_rivista":"3-4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"719","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43240","autore":"Manfredi Selvaggi C.A.","titolo":"La \"certificazione\" della compatibilità dei costi derivanti da contratti collettivi di lavoro e la legittimazione della Corte dei conti in tale procedimento sollevare questioni di legittimità costituzionale","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"43459","autore":"Manfredi Selvaggi C.A.","titolo":"La “certificazione” della compatibilità dei costi derivanti da contratti collettivi di lavoro e la legittimazione della Corte dei conti in tale procedimento a sollevare questioni di legittimità costituzionale","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"4","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42708","autore":"Natali G.","titolo":"Un\u0027ulteriore tappa nel percorso di legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti quali giudici \u0027a quo\u0027","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"42705","autore":"Tessaro T.","titolo":"Controlli di legalità-regolarità: \u0027numerus clasus\u0027 o paradigma di riferimento di ipotesi di controllo della Corte dei conti (dopo la sentenza Corte cost. 89/2023)?","descrizione":"Articolo a carattere generale","titolo_rivista":"Rivista della Corte dei conti","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"3","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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