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Giudici : Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D\u0026#8217;ALBERTI, Giovanni PITRUZZELLA, Antonella SCIARRONE ALIBRANDI, Massimo LUCIANI, Roberto Nicola CASSINELLI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187; e dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, nel procedimento vertente tra il Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze e altri e la Societ\u0026#224; esercizi aereoportuali (SEA) spa, con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 191 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto di costituzione della Societ\u0026#224; esercizi aeroportuali (SEA) spa, nonch\u0026#233; l\u0026#8217;atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 6 maggio 2025 il Giudice relatore Angelo Buscema;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e l\u0026#8217;avvocato Fabrizio Doddi per la Societ\u0026#224; esercizi aeroportuali (SEA) spa e l\u0026#8217;avvocata dello Stato Agnese Soldani per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con ordinanza del 5 settembre 2024, iscritta al n. 191 del reg. ord. 2024, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 23, 41 e 53 della Costituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa controversia origina da un ricorso presentato dalla SEA spa contro il provvedimento dell\u0026#8217;Ente nazionale per l\u0026#8217;aviazione civile (ENAC) 31 luglio 2009, n. 00506444/DIRGEN/CEC e della tabella allegata, \u0026#171;con il quale si comunicava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la determinazione delle quote di contributo relative al Fondo per il servizio soccorso antincendio, istituito ex art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, nonch\u0026#233; di tutti gli atti ad essa presupposti, consequenziali e/o comunque connessi\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice tributario di primo grado ha annullato il citato provvedimento e la relativa tabella, ritenendo che l\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, \u0026#171;avrebbe inciso profondamente sul regime di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296/2006, avendo \u0026#8220;modificato la destinazione dei proventi del fondo destinando gli stessi al pagamento di spese e costi diversi e slegati alla destinazione fissata dalla norma istitutiva di riferimento, proprio perch\u0026#233; destinata a beneficiare tutti indistintamente i vigili del fuoco e non quelli addetti al servizio antincendio aereoportuale\u0026#8221;\u0026#187;. Tale decisione \u0026#232; stata impugnata in appello.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la parte appellante, la disposizione di cui all\u0026#8217;art. 4, commi 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, 3-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e e 3-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, introdotti, in sede di conversione, dalla legge n. 2 del 2009, \u0026#171;individuando la retribuzione accessoria del personale come una delle destinazioni delle risorse del Fondo, non avrebbe alterato l\u0026#8217;essenziale obiettivo della disposizione istitutiva della prestazione pecuniaria posta [\u0026#8230;] a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale per diminuire i costi sostenuti per il servizio antincendio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Nel decidere su tale controversa questione, la Corte di giustizia tributaria solleva dubbi di legittimit\u0026#224; costituzionale di entrambe le disposizioni, ritenendole, innanzi tutto, in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., in quanto assoggetterebbero al tributo, destinato ad assicurare il miglioramento della qualit\u0026#224; del servizio di soccorso ordinario e tecnico urgente espletato all\u0026#8217;esterno dell\u0026#8217;aeroporto dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente le societ\u0026#224; aeroportuali, in tal modo operando una \u0026#8220;diversificazione arbitraria\u0026#8221; tra tali societ\u0026#224; e altri soggetti, operanti nel medesimo perimetro spaziale dell\u0026#8217;aeroporto. Fra tali soggetti vi sarebbero, in particolare, i vettori designati di cui all\u0026#8217;art. 785 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione), in relazione ai quali, \u0026#171;in astratto\u0026#187;, ricorrerebbe lo stesso elemento costitutivo del tributo e, cio\u0026#232;, il presupposto economico costituito dal traffico generato in aeroporto, riconducibile ai passeggeri o alle merci trasportati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo il giudice rimettente, come per le societ\u0026#224; aeroportuali, anche per i vettori aerei, sebbene per ambiti e con modalit\u0026#224; diversi, sussisterebbe l\u0026#8217;obbligo di garantire standard di sicurezza a salvaguardia dei passeggeri e delle merci trasportati; obbligo cui, peraltro, sarebbe condizionato il rilascio della licenza per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto aeroportuale. Ci\u0026#242; comporterebbe che, anche per i vettori, sarebbe ravvisabile la finalit\u0026#224; del fondo \u0026#8211; enunciata dall\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 \u0026#8211; di concorrere alla \u0026#171;riduzione dei costi a carico dello Stato per far fronte al servizio antincendi negli aeroporti\u0026#187; espletato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 violerebbe, inoltre, gli artt. 3 e 23 Cost., poich\u0026#233; individuerebbe \u0026#171;quale legittimato passivo del tributo unicamente una tipologia di contribuenti, le societ\u0026#224; aeroportuali\u0026#187;. In tal modo, sarebbero travalicati gli ambiti della discrezionalit\u0026#224; del legislatore, determinando \u0026#171;un\u0026#8217;incongruenza del tributo-mezzo\u0026#187; (provocata dal fatto che il contributo non sarebbe esteso anche alle \u0026#171;altre tipologie di soggetti operanti in aeroporto\u0026#187;) rispetto \u0026#171;al tributo-fine\u0026#187; (in relazione al quale vi sarebbe \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza che tutti gli operatori concorrano alla comune finalit\u0026#224; della sicurezza aeroportuale\u0026#187;).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; La Corte rimettente censura, poi, l\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede che il gettito del tributo in esame sia utilizzato, nella misura del 60 per cento, \u0026#171;al fine di assicurare la valorizzazione di una pi\u0026#249; efficace attivit\u0026#224; di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all\u0026#8217;istituzione di una speciale indennit\u0026#224; operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente\u0026#187; espletato anche all\u0026#8217;esterno dello spazio aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo modo, il gettito del tributo non sarebbe pi\u0026#249; (come in origine) destinato a finanziare i costi di un servizio delimitato entro il perimetro aeroportuale, bens\u0026#236; a sostenere un servizio indifferenziato e, in particolare, a corrispondere una speciale indennit\u0026#224; per il servizio di soccorso tecnico urgente spettante a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione sarebbe arbitraria e non sorretta da una ragionevole giustificazione e violerebbe il principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., poich\u0026#233; assoggetterebbe al tributo soltanto le societ\u0026#224; aeroportuali, e non altre tipologie di contribuenti, per finanziare servizi espletati a favore dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; che dovrebbero, invece, gravare sulla fiscalit\u0026#224; generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, \u0026#232; censurato anche in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione comporterebbe una \u0026#171;ingiustificata\u0026#187;, oltrech\u0026#233; \u0026#171;irrazionale\u0026#187;, ingerenza del legislatore nell\u0026#8217;autonomia imprenditoriale, determinando una compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica della SEA spa e, in generale, di tutte le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa disposizione censurata, aggiungendo \u0026#171;\u0026#8220;costi ulteriori\u0026#8221;\u0026#187; a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, verrebbe ad alterare \u0026#8211; \u0026#171;per effetto dell\u0026#8217;accollo a dette societ\u0026#224; di \u0026#8220;costi impropri\u0026#8221; \u0026#8211; il rapporto tra i \u0026#8220;costi propri\u0026#8221;, sostenuti in modo precipuo per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione aeroportuale (e tra esse, indirettamente, quella antincendi, che \u0026#232; [\u0026#8230;] posta a salvaguardia della generale sicurezza di persone e mezzi in aeroporto), gli utili derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale in concessione e gli investimenti [occorrenti] per il miglioramento del servizio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAfferma, inoltre, la Corte rimettente che \u0026#171;la sussistenza di un presupposto economico in capo alla societ\u0026#224; aeroportuale\u0026#187; (quale, nella specie, il traffico generato sull\u0026#8217;aeroporto, da cui la societ\u0026#224; stessa attende il proprio margine di ricavo) non potrebbe giustificare, a suo carico, qualsivoglia concorso alle spese dello Stato; spese che, invece, alla luce dei principi di cui agli artt. 3 e 53 Cost., dovrebbero, razionalmente, essere poste a carico della fiscalit\u0026#224; generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Con atto del 12 novembre 2024, \u0026#232; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura dello Stato, eccependo in via preliminare l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni e deducendo, nel merito, la non fondatezza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Sarebbero innanzitutto inammissibili, per difetto di rilevanza e di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e,\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel d.l. n. 185 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa Corte rimettente non si sarebbe, infatti, espressa sull\u0026#8217;applicabilit\u0026#224; della disposizione in esame nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAd avviso dell\u0026#8217;Avvocatura generale, la disciplina introdotta dall\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sarebbe, in effetti, inapplicabile nel giudizio principale, in quanto il mutamento della destinazione delle risorse del fondo, da essa stabilito, opererebbe solo a partire dai contributi inerenti all\u0026#8217;anno 2009.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi l\u0026#224; dal dato letterale (la norma stabilisce espressamente che la nuova destinazione si applica \u0026#171;a decorrere dal 1 gennaio 2009\u0026#187;), occorrerebbe considerare che, il comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 4 non era presente nell\u0026#8217;originaria formulazione del d.l. n. 185 del 2008, ma \u0026#232; stato inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, sicch\u0026#233;, in virt\u0026#249; del principio secondo cui la legge non dispone che per l\u0026#8217;avvenire, la disposizione non potrebbe comunque riguardare l\u0026#8217;annualit\u0026#224; 2008 oggetto di controversia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Sarebbero altres\u0026#236; inammissibili le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale di entrambe le norme sollevate in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., in quanto l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non avrebbe chiarito in quali termini sarebbe stata violata la riserva di legge in materia tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Nel merito, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato sostiene che le censure riferite agli artt. 3 e 53 Cost., nonch\u0026#233; agli artt. 3 e 23 Cost. non meriterebbero accoglimento, \u0026#171;non rinvenendosi, nel sistema delineato dalle [disposizioni] censurate, i profili di arbitrariet\u0026#224; e irragionevolezza denunciati\u0026#187;; il prelievo sarebbe \u0026#171;correttamente posto a carico dei concessionari\u0026#187;, \u0026#171;titolari della particolare capacit\u0026#224; contributiva generata dall\u0026#8217;aumento del traffico aereo, in quanto l\u0026#8217;espletamento del servizio antincendi[o] contribuisce al conseguimento [di una maggiore efficienza]\u0026#187;, consentendo alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale di aumentare il traffico aereo e i connessi benefici in termini di ricavi.\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, l\u0026#8217;impianto attuale del codice della navigazione \u0026#8211; come integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione) \u0026#8211; renderebbe evidente la differenza di posizione e di funzioni esistente tra le societ\u0026#224; aeroportuali, da un lato, e i vettori aerei e gli \u003cem\u003ehandlers \u003c/em\u003e(soggetti la cui attivit\u0026#224; \u0026#232; disciplinata dal decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante \u0026#171;Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunit\u0026#224;\u0026#187;), dall\u0026#8217;altro, dal momento che \u0026#171;\u0026#8220;il gestore aeroportuale \u0026#232; il soggetto cui \u0026#232; affidato [\u0026#8230;] il compito di amministrare e di gestire  [,,,] le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivit\u0026#224; dei vari operatori privati presenti nell\u0026#8217;aeroporto\u0026#8221;\u003cem\u003e \u003c/em\u003e(art. 705 cod. nav.)\u0026#187;. In sostanza, i vettori aerei e gli \u003cem\u003ehandlers \u003c/em\u003enegli scali aeroportuali risponderebbero alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale e sarebbero da esse coordinati e controllati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa societ\u0026#224; di gestione sarebbe, quindi, il \u003cem\u003edominus \u003c/em\u003edell\u0026#8217;aeroporto e, per tale ragione, avrebbe l\u0026#8217;onere di concorrere alle spese per il servizio antincendio. Inoltre, tale onere, espressamente previsto gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 2, comma 6, della legge 2 dicembre 1991, n. 384 (Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti), sarebbe \u0026#171;incluso e specificamente indicato negli atti di convenzione stipulati tra l\u0026#8217;ENAC e le societ\u0026#224;\u0026#187; stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl perimetro soggettivo della disposizione sarebbe dunque correttamente circoscritto al gestore aeroportuale in quanto concessionario del servizio che, come tale, risponderebbe degli obblighi assunti nel rapporto di concessione dell\u0026#8217;uso diretto ed esclusivo di beni demaniali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva altres\u0026#236; l\u0026#8217;Avvocatura generale che il traffico generato sarebbe espressamente identificato quale indice della capacit\u0026#224; contributiva della societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, in quanto si identificherebbe con la capacit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;aeroporto. In questo senso, il presupposto del tributo sarebbe dato \u0026#171;dalla capacit\u0026#224; di generare traffico dell\u0026#8217;aeroporto, quale manifestazione [\u0026#8230;] di una capacit\u0026#224; contributiva precisamente riferibile al gestore, e non ad altri soggetti, che pur beneficiano dell\u0026#8217;infrastruttura aeroportuale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNon sarebbe dunque violato il principio di eguaglianza tributaria di cui agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto si tratterebbe di soggetti tra loro differenti, ai quali non potrebbe applicarsi lo stesso trattamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, per quanto riguarda l\u0026#8217;asserita violazione degli artt. 3 e 41 Cost., per irragionevole compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica delle societ\u0026#224; aeroportuali, evidenzia l\u0026#8217;Avvocatura generale che le censure poggerebbero tutte su \u0026#171;un\u0026#8217;intrinseca contraddizione\u0026#187;, in quanto \u0026#171;la fase di impiego del gettito\u0026#187; sarebbe \u0026#171;estranea alla fattispecie del tributo\u0026#187;, per cui \u0026#171;la supposta irragionevolezza della scelta legislativa di destinare [detto] gettito ad una finalit\u0026#224; piuttosto che a un\u0026#8217;altra non potrebbe incidere, viziandola, sulla fase del prelievo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; La SEA spa si \u0026#232; costituita in giudizio, sostenendo la rilevanza delle questioni proposte e la fondatezza delle stesse.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Ritiene la societ\u0026#224; che una lettura costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 imporrebbe di interpretare \u0026#171;la locuzione \u0026#8220;societ\u0026#224; aeroportuali\u0026#8221; come estesa a tutti i soggetti (persone giuridiche) che svolgono una attivit\u0026#224; presso gli aeroporti, tale da incidere sull\u0026#8217;entit\u0026#224; del \u0026#8220;traffico generato\u0026#8221;\u0026#187;. Difatti, qualora la disposizione fosse intesa nel senso di riferirsi alle sole \u0026#171;\u0026#8220;societ\u0026#224; di gestione aeroportuale\u0026#8221;, essa sarebbe palesemente illegittima per disparit\u0026#224; di trattamento, atteso che su tali soggetti gi\u0026#224; graverebbe l\u0026#8217;onere di mettere gratuitamente a disposizione dei vigili del fuoco le strutture occorrenti all\u0026#8217;erogazione\u0026#187; dei servizi di soccorso antincendio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa richiesta di un ulteriore contributo sarebbe perci\u0026#242; del tutto ingiustificata, arbitraria e irrazionale, nonch\u0026#233; lesiva del principio di eguaglianza e del generale canone di ragionevolezza, non essendo in alcun modo giustificabile l\u0026#8217;aver escluso dall\u0026#8217;onere contributivo tutti gli altri soggetti che operano direttamente o indirettamente nello spazio aeroportuale e che usufruiscono del servizio antincendio in misura anche maggiore delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl giudice rimettente, peraltro, ha sollevato le questioni muovendo da una lettura restrittiva dell\u0026#8217;anzidetta locuzione, che avalla implicitamente l\u0026#8217;interpretazione compiuta dall\u0026#8217;ENAC con il provvedimento e la tabella impugnati nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo questa lettura, l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, prevedendo un tributo in capo alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale \u0026#171;quale mezzo per il raggiungimento del fine \u0026#8220;garanzia degli standard di sicurezza e salvaguardia dei passeggeri o delle merci trasportati\u0026#8221;\u0026#187;, violerebbe dunque gli artt. 3 e 23 Cost., giacch\u0026#233; detta finalit\u0026#224; non potrebbe ritenersi propria unicamente delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuali, ma riguarderebbe anche, ad esempio, i vettori ex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 785 cod. nav., esclusi dall\u0026#8217;obbligo contributivo. Ci\u0026#242; sostanzierebbe una violazione dei canoni di logicit\u0026#224;, razionalit\u0026#224;, proporzionalit\u0026#224; e non arbitrariet\u0026#224; cui il legislatore avrebbe dovuto attenersi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa forfettaria previsione normativa, che quantifica \u0026#171;in 30 milioni di euro annui il gettito atteso dalla contribuzione al Fondo Antincendio da parte delle societ\u0026#224; aeroportuali\u0026#187;, violerebbe il principio di proporzionalit\u0026#224; e ragionevolezza; il mancato riferimento a una aliquota impositiva escluderebbe alla radice un rapporto tra il reddito presunto del contribuente e l\u0026#8217;onere di contribuzione, con la conseguenza che all\u0026#8217;aumento del traffico complessivo non corrisponderebbe un incremento del gettito al fondo e, viceversa, alla riduzione del traffico non si accompagnerebbe la diminuzione dell\u0026#8217;onere contributivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; La disposizione in esame, inoltre, apparirebbe arbitraria e irragionevole \u0026#171;violando sia il principio di parit\u0026#224; di trattamento di cui all\u0026#8217;art. 3 Cost. [\u0026#8230;] sia il principio della capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost.\u0026#187; in quanto, a situazioni uguali, non corrisponderebbe lo stesso regime impositivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.3.\u0026#8211; Le medesime considerazioni varrebbero anche nei confronti dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito. La destinazione del Fondo prevista da detta disposizione apporterebbe un beneficio all\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224;, in quanto i contributi che vi confluiscono non sarebbero \u0026#171;pi\u0026#249; vincolati all\u0026#8217;abbattimento dei costi sostenuti dallo Stato per l\u0026#8217;espletamento del servizio antincendio in ambito aeroportuale\u0026#187;, ma destinati, in generale, a sovvenzionare il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ne deriverebbe che \u0026#171;la relativa copertura di spesa\u0026#187; non potrebbe che \u0026#171;gravare sulla fiscalit\u0026#224; generale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;entrata in vigore della disposizione censurata avrebbe fatto venir meno ogni ipotetica connessione tra i soggetti tenuti al versamento del tributo di scopo e il beneficio derivante dal gettito, \u0026#171;interrompendo e spezzando\u0026#187; il vincolo di legittimazione alla prestazione di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost. per l\u0026#8217;assenza di qualsiasi correlazione tra i soggetti passivi della prestazione imposta e la finalit\u0026#224; dell\u0026#8217;imposizione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale obbligo di contribuzione configurerebbe, pertanto, una prestazione patrimoniale imposta alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale in violazione del principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., \u0026#171;in quanto sprovvista di causa diretta e/o connessa al soggetto passivo e non pi\u0026#249; correlata all\u0026#8217;utilit\u0026#224; e finalit\u0026#224; originariamente previste\u0026#187; e sarebbe irragionevole e ingiusto, in violazione dei principi sanciti dall\u0026#8217;art. 3 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.4.\u0026#8211; Con riguardo all\u0026#8217;asserita illegittimit\u0026#224; costituzionale del medesimo art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost., sostiene\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela parte che\u003cem\u003e \u003c/em\u003ela disposizione, nel porre a carico della societ\u0026#224; di gestione aeroportuale costi relativi a servizi \u0026#171;\u0026#8220;indifferenziati\u0026#8221;\u0026#187; a favore dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224;, si tradurrebbe in un\u0026#8217;irragionevole compressione della libert\u0026#224; di iniziativa economica della stessa SEA (e delle societ\u0026#224; aeroportuali), sancita dall\u0026#8217;art. 41 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la SEA spa ha ribadito quanto gi\u0026#224; argomentato nell\u0026#8217;atto di costituzione.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con ordinanza iscritta al n. 191 reg. ord. del 2024, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 23, 41 e 53 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.1.\u0026#8211; La Corte rimettente dubita, innanzitutto, della legittimit\u0026#224; costituzionale delle predette disposizioni, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., in quanto assoggetterebbero al tributo, destinato a migliorare la qualit\u0026#224; del servizio di soccorso ordinario e tecnico urgente espletato dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusivamente le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, in tal modo determinando una \u0026#8220;diversificazione arbitraria\u0026#8221; tra dette societ\u0026#224; e altri soggetti operanti nel medesimo perimetro spaziale dell\u0026#8217;aeroporto. Fra tali soggetti vi sarebbero, in particolare, i vettori designati di cui all\u0026#8217;art. 785 cod. nav., in relazione ai quali ricorrerebbe il presupposto economico del tributo, costituito dal traffico generato in aeroporto per il trasporto di passeggeri e merci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che anche i vettori debbano garantire i richiesti parametri di sicurezza a salvaguardia dei passeggeri e delle merci trasportati \u0026#8211; obbligo al quale, peraltro, sarebbe condizionato il rilascio della licenza per l\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di trasporto aeroportuale \u0026#8211; e, pertanto, anch\u0026#8217;essi dovrebbero essere assoggettati, come le societ\u0026#224; di gestione, al pagamento del tributo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.2.\u0026#8211; La Corte di giustizia tributaria censura altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione individuerebbe unicamente una tipologia di contribuenti, quale soggetto passivo del tributo destinato a finanziare un servizio di interesse collettivo, le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale. Tale previsione determinerebbe una incongruenza tra \u0026#171;tributo-mezzo\u0026#187; (cui sarebbero sottoposti solo alcuni soggetti operanti in aeroporto) e \u0026#171;tributo-fine\u0026#187; (che riguarderebbe tutta la collettivit\u0026#224;); incongruenza che si tradurrebbe in un irrazionale esercizio della discrezionalit\u0026#224; del legislatore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Viene posta in dubbio poi la legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede la destinazione del gettito del tributo in esame, nella misura del 60 per cento, al finanziamento di una speciale indennit\u0026#224; operativa destinata a remunerare il servizio di soccorso tecnico urgente espletato dai vigili del fuoco anche all\u0026#8217;esterno del perimetro aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione sarebbe arbitraria e non sorretta da una ragionevole giustificazione, violando cos\u0026#236; il principio di capacit\u0026#224; contributiva di cui all\u0026#8217;art. 53 Cost., in quanto assoggetterebbe al tributo soltanto le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, per finanziare servizi a favore dell\u0026#8217;intera collettivit\u0026#224; che dovrebbero, invece, gravare sulla fiscalit\u0026#224; generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.4.\u0026#8211; L\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sarebbe costituzionalmente illegittimo anche per violazione dell\u0026#8217;art. 41 Cost. in quanto, aggiungendo \u0026#171;\u0026#8220;costi ulteriori\u0026#8221;\u0026#187; a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, altererebbe il rapporto tra i costi, gli utili derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale in concessione e gli investimenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;Avvocatura generale per difetto di motivazione sulla rilevanza delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale aventi a oggetto l\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale l\u0026#8217;ordinanza di rimessione non chiarisce in quali termini risulti violata la riserva di legge in materia tributaria, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;eccezione non pu\u0026#242; essere accolta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha adeguatamente motivato in ordine all\u0026#8217;asserita disparit\u0026#224; di trattamento e irrazionalit\u0026#224; della disposizione censurata, ritenendo che essa travalichi gli ambiti della discrezionalit\u0026#224; legislativa, cos\u0026#236; determinando un\u0026#8217;incongruenza del tributo-mezzo rispetto al tributo-fine in ragione del fatto che non tutti gli operatori aeroportuali potrebbero dirsi razionalmente esclusi dal perseguimento degli obiettivi di sicurezza negli aeroporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Inoltre, l\u0026#8217;Avvocatura generale eccepisce l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; delle questioni per difetto di motivazione sulla rilevanza, in quanto il rimettente non avrebbe sufficientemente argomentato in ordine alla applicabilit\u0026#224;, al giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, della disciplina introdotta dalla norma censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRitiene, difatti, la difesa statale che il mutamento di destinazione del gettito del tributo, stabilito dalla disposizione in esame, assumerebbe rilievo solo a partire dai contributi inerenti all\u0026#8217;anno 2009 e non riguarderebbe, pertanto, quelli oggetto di controversia nel giudizio principale, relativi all\u0026#8217;anno 2008.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnche questa eccezione non ha pregio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente ha invero sufficientemente motivato su tale specifico aspetto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene l\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, disciplini, per espressa previsione, la destinazione delle risorse del fondo a partire dal 1\u0026#176; gennaio 2009, in tale fondo confluiscono anche i contributi relativi ad annualit\u0026#224; anteriori. Di conseguenza, l\u0026#8217;ammontare richiesto dall\u0026#8217;ENAC alla SEA spa nel luglio 2009, relativo all\u0026#8217;anno 2008, \u0026#232; destinato anch\u0026#8217;esso alle finalit\u0026#224; censurate nel presente giudizio: tanto \u0026#232; sufficiente per superare il vaglio di ammissibilit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene, non implausibilmente, di dover fare applicazione della disposizione censurata nel giudizio dinanzi a lui e dall\u0026#8217;accoglimento o meno della questione sollevata discende un effetto diretto e immediato sull\u0026#8217;esito della decisione finale (si vedano, al riguardo, le sentenze n. 77 e n. 25 del 2024 e n. 19 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, va invece accolta l\u0026#8217;eccezione di inammissibilit\u0026#224;, formulata dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevata in riferimento all\u0026#8217;art. 41 Cost., per genericit\u0026#224; della motivazione sulla non manifesta infondatezza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente si limita ad affermare che la disposizione, aggiungendo \u0026#171;\u0026#8220;costi ulteriori\u0026#8221;\u0026#187; a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, verrebbe ad alterare \u0026#8211; per effetto dell\u0026#8217;accollo a dette societ\u0026#224; di \u0026#171;\u0026#8220;costi impropri\u0026#8221;\u0026#187; \u0026#8211; il rapporto tra i \u0026#171;\u0026#8220;costi propri\u0026#8221;\u0026#187; sostenuti in modo precipuo per l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di gestione aeroportuale, gli utili derivanti dall\u0026#8217;attivit\u0026#224; imprenditoriale in concessione e gli investimenti eventuali da effettuare, da parte di dette societ\u0026#224;, per il miglioramento del servizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali argomentazioni risultano assertive e non suffragate da idonea documentazione al riguardo, non essendo dimostrato in alcun modo che alle societ\u0026#224; di gestione sia derivato un pregiudizio dalla disposizione in esame, tale da determinare un\u0026#8217;ingiustificata e irrazionale ingerenza del legislatore nell\u0026#8217;autonomia imprenditoriale (in tal senso, sentenze n. 171 del 2024 e n. 220 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Passando all\u0026#8217;esame del merito, occorre definire il quadro normativo e perimetrare il concetto di societ\u0026#224; aeroportuale menzionato dalle disposizioni censurate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)\u0026#187;, e successive modificazioni, ha istituito l\u0026#8217;addizionale comunale sui diritti d\u0026#8217;imbarco di passeggeri sugli aeromobili da versare \u0026#171;all\u0026#8217;entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro, in un apposito fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti destinato a compensare ENAV spa, secondo modalit\u0026#224; regolate dal contratto di servizio di cui all\u0026#8217;articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa e, quanto alla residua quota, in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell\u0026#8217;interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e) il 40 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u003cem\u003eb\u003c/em\u003e) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell\u0026#8217;incolumit\u0026#224; delle persone e delle strutture, il 60 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalit\u0026#224; e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 ha quindi stabilito che, \u0026#171;[a]l fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti, l\u0026#8217;addizionale sui diritti d\u0026#8217;imbarco sugli aeromobili, di cui all\u0026#8217;articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, \u0026#232; incrementata a decorrere dall\u0026#8217;anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un apposito fondo, alimentato dalle societ\u0026#224; aeroportuali in proporzione al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di euro annui. Con decreti del Ministero dell\u0026#8217;interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell\u0026#8217;economia e delle finanze, tramite l\u0026#8217;Ufficio centrale del bilancio, nonch\u0026#233; alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unit\u0026#224; previsionali di base del centro di responsabilit\u0026#224; \u0026#8220;Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile\u0026#8221; dello stato di previsione del Ministero dell\u0026#8217;interno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, aggiunto dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ha poi previsto che \u0026#171;[l]e risorse del fondo istituito dall\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alimentato dalle societ\u0026#224; aeroportuali in proporzione al traffico generato, destinate al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell\u0026#8217;interno, sono utilizzate, a decorrere dal 1\u0026#176; gennaio 2009, per il 40 per cento al fine dell\u0026#8217;attuazione di patti per il soccorso pubblico da stipulare, di anno in anno, tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per assicurare il miglioramento della qualit\u0026#224; del servizio di soccorso prestato dal personale del medesimo Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e per il 60 per cento al fine di assicurare la valorizzazione di una pi\u0026#249; efficace attivit\u0026#224; di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo particolari emolumenti da destinare all\u0026#8217;istituzione di una speciale indennit\u0026#224; operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato all\u0026#8217;esterno\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSebbene la normativa censurata faccia riferimento alle \u0026#171;societ\u0026#224; aeroportuali\u0026#187; e non specificamente alle \u0026#171;societ\u0026#224; di gestione aeroportuale\u0026#187;, non risulta condivisibile la tesi che una lettura costituzionalmente orientata dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 imporrebbe di interpretare la locuzione \u0026#171;societ\u0026#224; aeroportuali\u0026#187; come comprensiva di tutti i soggetti (persone giuridiche) che svolgono una attivit\u0026#224; presso gli aeroporti tale da incidere sull\u0026#8217;entit\u0026#224; del \u0026#171;traffico generato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale opzione ermeneutica osta innanzitutto il disposto dell\u0026#8217;art. 26, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell\u0026#8217;articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), il quale dispone che \u0026#171;[n]egli aeroporti indicati nell\u0026#8217;allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto legislativo, ferme restando le previsioni dell\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e dell\u0026#8217;articolo 2 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio nel rispetto delle disposizioni internazionali, comunitarie e nazionali nonch\u0026#233; degli appositi accordi con il gestore aeroportuale previsti dalle medesime disposizioni. Nei restanti aeroporti, ove previsto dalle norme dell\u0026#8217;aviazione civile, il servizio \u0026#232; fornito dal gestore o da altro soggetto autorizzato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna ulteriore conferma che il tributo destinato ad alimentare il fondo antincendio debba essere versato dalle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale \u0026#232; data dall\u0026#8217;art. 39-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del decreto-legge 1\u0026#176; ottobre 2007, n. 159 (Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l\u0026#8217;equit\u0026#224; sociale), convertito, con modificazioni, in legge 29 novembre 2007, n. 222, come integrato dall\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilit\u0026#224; 2016)\u0026#187;, il quale fa espresso riferimento ai \u0026#171;corrispettivi a carico delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all\u0026#8217;articolo 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte si \u0026#232; pronunciata sul citato art. 39-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eaffermandone la natura interpretativa (sentenze n. 251 del 2014, n. 335 e n. 102 del 2008) e ha dichiarato, con la sentenza n. 167 del 2018, l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della disposizione \u0026#8211; l\u0026#8217;art. 1, comma 478, della legge n. 208 del 2015 \u0026#8211; che aveva inserito nel catalogo recato dal predetto art. 39-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ei contributi al fondo antincendio escludendone la natura tributaria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella sentenza da ultimo citata \u0026#232; stata ravvisata la presenza dei requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per riconoscere la natura tributaria del prelievo, escludendone la natura sinallagmatica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ci\u0026#242; premesso, le censure sollevate nei confronti dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome emerge chiaramente dalle argomentazioni svolte nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della legittimit\u0026#224; costituzionale delle disposizioni censurate per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. in quanto le stesse prevedono, per le sole societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, l\u0026#8217;obbligo di contribuire ad alimentare il fondo destinato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre osservare che l\u0026#8217;ordinanza mira chiaramente a ottenere una declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale di tali disposizioni, nella parte in cui prevedono un\u0026#8217;imposta gravante unicamente sulle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale. Il giudice chiede quindi di ampliare, con una pronuncia additiva, la platea dei contribuenti da assoggettare al pagamento del tributo in esame, includendovi, in particolare, i vettori aerei designati per i quali, \u0026#171;in astratto\u0026#187;, ricorrerebbe lo stesso presupposto economico espressivo di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.2.\u0026#8211; In tale ottica, \u0026#232; necessario verificare se esistano adeguate giustificazioni a fondamento del tributo posto esclusivamente a carico della categoria di soggetti individuata dalle disposizioni censurate, cio\u0026#232; delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eA tale interrogativo deve rispondersi in senso affermativo, in quanto non \u0026#232; dubitabile che dette societ\u0026#224; rivestano, nel perimetro aeroportuale, un ruolo diverso e preminente rispetto a tutti gli altri soggetti pure operanti nella stessa area. Esse sono costituite, ai sensi dell\u0026#8217;art. 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), per la gestione dei servizi e la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti; a tali societ\u0026#224;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 705 cod. nav., sono affidate in concessione le infrastrutture aeroportuali attrezzate per il decollo e l\u0026#8217;atterraggio di aeromobili, per il transito dei relativi passeggeri e del loro bagaglio, per il ricovero e il rifornimento dei velivoli.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl gestore aeroportuale \u0026#232; quindi il soggetto cui \u0026#232; affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell\u0026#8217;ENAC, insieme ad altre attivit\u0026#224; o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivit\u0026#224; dei vari operatori privati presenti nell\u0026#8217;aeroporto o nel sistema aeroportuale, compresi quelli che forniscono i servizi a terra (art. 705 cod. nav.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ragione di tale assetto, alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale \u0026#232; consentito lo sfruttamento economico delle concessioni e la riscossione dei diritti aeroportuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNello specifico, la SEA spa \u0026#232; il soggetto a cui \u0026#232; affidato in via esclusiva, sotto il controllo dell\u0026#8217;ENAC, il compito di gestire le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attivit\u0026#224; degli operatori privati presenti negli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate. Ci\u0026#242; sulla base di una convenzione \u0026#8211; stipulata tra la SEA spa e l\u0026#8217;ENAC in data 4 settembre 2001, con scadenza 4 maggio 2041 \u0026#8211; nella quale sono disciplinati i rapporti relativi alla gestione e allo sviluppo dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; aeroportuale, ivi compresi quelli concernenti la progettazione, la realizzazione, l\u0026#8217;adeguamento, la manutenzione e l\u0026#8217;uso degli impianti e delle infrastrutture strumentali all\u0026#8217;esercizio di tali attivit\u0026#224;. L\u0026#8217;idoneit\u0026#224; della SEA spa a espletare tutte le predette attivit\u0026#224;, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, \u0026#232; attestata dalla certificazione rilasciata dall\u0026#8217;ENAC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl \u0026#171;gestore aeroportuale\u0026#187; \u0026#232; definito anche dal diritto dell\u0026#8217;Unione europea e, in particolare, dall\u0026#8217;art. 2 della direttiva 2009/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell\u0026#8217;11 marzo 2009, concernente i diritti aeroportuali, secondo cui esso \u0026#232; \u0026#171;il soggetto al quale le disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali nazionali affidano, insieme ad altre attivit\u0026#224; o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali o della rete aeroportuale e di coordinare e di controllare le attivit\u0026#224; dei vari operatori presenti negli aeroporti o nella rete aeroportuale interessati\u0026#187;; il gestore \u0026#232; altres\u0026#236; titolare dei \u0026#171;diritti aeroportuali\u0026#187;, ossia dei \u0026#171;prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell\u0026#8217;aeroporto per l\u0026#8217;utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all\u0026#8217;atterraggio, al decollo, all\u0026#8217;illuminazione e al parcheggio degli aeromobili e alle operazioni relative ai passeggeri e alle merci\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#200; quindi evidente la differente e preminente posizione delle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale rispetto a quella di tutti gli altri soggetti che operano nell\u0026#8217;aeroporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEd \u0026#232; proprio tale differenziazione all\u0026#8217;origine sia della base imponibile del tributo, sia della delimitazione dei soggetti passivi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta Corte ha ripetutamente affermato che \u0026#171;il principio dell\u0026#8217;eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che \u0026#8220;ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione\u0026#8221; (sentenza n. 288 del 2019)\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePeraltro, il legislatore gode di \u0026#171;un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; in relazione alle varie finalit\u0026#224; alle quali s\u0026#8217;ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale\u0026#187; (sentenze n. 49 del 2024 e n. 108 del 2023). In altri termini, \u0026#171;non \u0026#232; di per s\u0026#233; lesivo del principio di uguaglianza e di capacit\u0026#224; contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di capacit\u0026#224; contributiva, le varie specie di beni patrimoniali sia di natura mobiliare che immobiliare\u0026#187; (sentenza n. 49 del 2024).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame, non risulta arbitrario, n\u0026#233; in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, l\u0026#8217;aver delimitato il perimetro soggettivo del prelievo in esame alle sole societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, essendo tale misura sorretta da un\u0026#8217;adeguata giustificazione obiettiva, consistente nella non assimilabilit\u0026#224; dei soggetti che operano all\u0026#8217;interno dello spazio aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.3.\u0026#8211; Neppure pu\u0026#242; ravvisarsi la violazione dell\u0026#8217;art. 53 Cost. con riguardo al principio di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, infatti, richiamare quanto affermato da questa Corte, secondo la quale \u0026#171;nella Costituzione il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacit\u0026#224; contributiva, \u0026#232; qualificabile come dovere inderogabile di solidariet\u0026#224; non solo perch\u0026#233; il prelievo fiscale \u0026#232; essenziale \u0026#8211; come ritenevano risalenti concezioni che lo esaurivano nel paradigma dei doveri di soggezione \u0026#8211; alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso \u0026#232; preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantit\u0026#224; di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali \u0026#8211; come, ad esempio, la tutela della salute, che peraltro deve essere assicurata gratuitamente agli indigenti (art. 32, primo comma, Cost.) \u0026#8211; sia gran parte di quelli civili (si pensi alla spesa necessaria per l\u0026#8217;amministrazione della giustizia, che \u0026#232; funzionale a garantire anche tali diritti). \u0026#200; infatti da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell\u0026#8217;imposizione fiscale e del nesso funzionale con l\u0026#8217;art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilit\u0026#224; del dovere tributario al crisma dell\u0026#8217;inderogabilit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi ma in particolare al suddetto sistema dei diritti. Tale qualifica, tuttavia, dato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacit\u0026#224; contributiva (art. 53 Cost.)\u0026#187; (sentenza n. 288 del 2019).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa giurisprudenza costituzionale \u0026#232; costante nell\u0026#8217;affermare che per capacit\u0026#224; contributiva, ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 Cost., si deve intendere l\u0026#8217;idoneit\u0026#224; del soggetto all\u0026#8217;obbligazione d\u0026#8217;imposta desumibile dal presupposto economico cui l\u0026#8217;imposizione \u0026#232; collegata. Esso consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale sotto il profilo della loro arbitrariet\u0026#224; o irrazionalit\u0026#224; (sentenze n. 49 e n. 34 del 2025 e n. 108 del 2023).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della citata legge n. 296 del 2006 individua, quale presupposto oggettivo del tributo, il traffico generato, espressamente definito quale indice della capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsso si riferisce all\u0026#8217;insieme dei movimenti che coinvolgono passeggeri, aeromobili e merci in arrivo e in partenza da uno scalo e rappresenta un indicatore chiave per misurare l\u0026#8217;attivit\u0026#224; e l\u0026#8217;impatto di un aeroporto sul territorio. \u0026#200; composto dal numero totale di decolli e atterraggi, includendo sia voli commerciali che privati, dal numero di passeggeri che partono, arrivano o transitano (anche senza cambiare aereo) e dalla quantit\u0026#224; di merci e posta trasportate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl traffico generato, pertanto, non \u0026#232; solo un dato tecnico, ma opera da motore economico finalizzato a creare ricchezza, che \u0026#232; indice della capacit\u0026#224; economica dell\u0026#8217;aeroporto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale presupposto del tributo \u0026#232; stato pertanto correttamente riferito dal legislatore alle societ\u0026#224; di gestione aeroportuale e non ad altri soggetti che pure beneficiano dell\u0026#8217;infrastruttura aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNe discende che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Anche la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il rimettente, la disposizione censurata sarebbe irrazionale in quanto anche i vettori aerei e altri soggetti (quali, ad esempio, gli \u003cem\u003ehandlers\u003c/em\u003e che, ai sensi del d.lgs. n. 18 del 1999, svolgono in aeroporto servizi di assistenza a terra), sia pure per ambiti e modalit\u0026#224; diversi, dovrebbero garantire standard di sicurezza a salvaguardia dei passeggeri o delle merci trasportati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella fattispecie in esame, quello di limitare l\u0026#8217;obbligo di contribuzione al fondo antincendio ai soli gestori aeroportuali \u0026#232; un criterio che non pu\u0026#242; ritenersi n\u0026#233; arbitrario, n\u0026#233; irrazionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon v\u0026#8217;\u0026#232; dubbio, poi, che ai contributi in esame sia da attribuire la natura di prestazioni patrimoniali obbligatoriamente imposte, come tali soggette alla garanzia dettata dall\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale parametro, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, configura una riserva di legge di carattere \u0026#8220;relativo\u0026#8221;, nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l\u0026#8217;ambito di discrezionalit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione (sentenze n. 507 del 1988 e n. 67 del 1973), purch\u0026#233; la concreta entit\u0026#224; della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dell\u0026#8217;amministrazione (sentenze n. 105 del 2003, n. 180 del 1996, n. 182 del 1994 e n. 507 del 1988).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNel caso in esame \u0026#232; lo stesso codice della navigazione, come rivisto per la parte aeronautica dal d.lgs. n. 151 del 2006, che rende evidente la differenza di posizione e funzioni esistente tra le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale ai quali le disposizioni censurate impongono il tributo, rispetto ai vettori aerei e agli \u003cem\u003ehandlers\u003c/em\u003e, da esse coordinati e controllati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfatti, vettori aerei, ai sensi dell\u0026#8217;art. 785 cod. nav., sono i soggetti designati al servizio di trasporto aereo, di cui al precedente art. 784 cod. nav., muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall\u0026#8217;ENAC o da uno Stato membro dell\u0026#8217;Unione europea, provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di sicurezza e a salvaguardare il diritto alla mobilit\u0026#224; del cittadino. I rapporti fra l\u0026#8217;ENAC e i vettori designati sono regolati da una convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del servizio, nonch\u0026#233; gli obblighi dei vettori medesimi. La vigilanza sull\u0026#8217;attivit\u0026#224; dei vettori designati \u0026#232; esercitata dall\u0026#8217;ENAC.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI servizi di assistenza a terra esercitati dagli \u003cem\u003ehandlers\u003c/em\u003e costituiscono un insieme di attivit\u0026#224; che supportano le compagnie aeree e i passeggeri; negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale sono espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall\u0026#8217;ENAC, e sono regolati dalle norme speciali in materia (art. 706 cod. nav.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa societ\u0026#224; di gestione \u0026#232;, quindi, il \u003cem\u003edominus\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;aeroporto e, per questa ragione, la legge le impone il dovere di concorrere alle spese per il servizio antincendio, anche secondo quanto previsto dall\u0026#8217;art. 2 della legge n. 384 del 1991 con riguardo a locali, attrezzature e infrastrutture ad esso relativi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione del concorso alle spese antincendio trova, quindi, fondamento logico-sistematico nella responsabilit\u0026#224;, attribuita dall\u0026#8217;ordinamento al gestore aeroportuale, di organizzare e amministrare l\u0026#8217;esercizio complessivo dell\u0026#8217;aeroporto in concessione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scelta del legislatore si radica nella circostanza che il gestore aeroportuale \u0026#232; il soggetto che per legge utilizza le infrastrutture aeroportuali, usufruendo di una concessione che ne permette lo sfruttamento economico e che, peraltro, gode dei diritti aeroportuali (art. 2 della direttiva 2009/12/CE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn definitiva, la disposizione in esame non risulta affetta da irrazionalit\u0026#224;, ma costituisce esercizio dei poteri discrezionali spettanti al legislatore in materia tributaria nella determinazione dei criteri in relazione alla finalit\u0026#224; alla quale s\u0026#8217;ispira l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di imposizione fiscale e rispettosa del principio di legalit\u0026#224; di cui all\u0026#8217;art. 23 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Deve, infine, escludersi l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui prevede la destinazione del gettito del tributo in esame, nella misura del 60 per cento, per assicurare la valorizzazione di una pi\u0026#249; efficace attivit\u0026#224; di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo una speciale indennit\u0026#224; operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato anche all\u0026#8217;esterno del perimetro aeroportuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNon pu\u0026#242; condividersi l\u0026#8217;assunto del rimettente secondo cui la disposizione censurata avrebbe fatto venir meno l\u0026#8217;originario legame tra il prelievo tributario e la sua finalit\u0026#224;, essendo rimasta inalterata la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edi ridurre il costo, a carico dello Stato, per il servizio antincendio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul punto pu\u0026#242; richiamarsi la giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale ha escluso che, nella specie, il tributo di cui trattasi sia un tributo di scopo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte di cassazione, difatti, \u0026#171;[l]\u0026#8217;obbligo che l\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006 pone a carico delle societ\u0026#224; aeroportuali, di alimentare, in proporzione al traffico generato, il Fondo antincendi, ha natura di tributo vincolato \u0026#8220;al fine di ridurre il costo a carico dello Stato nel servizio antincendi negli aeroporti\u0026#8221;, ponendosi il vincolo di destinazione limitatamente alla fase d\u0026#8217;impiego del gettito. Ne consegue che la successiva previsione di cui all\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e del d. l. n. 185/2008, come inserita, in sede di conversione, dalla l. n. 2/2009, [...] non incide sulla persistenza del rapporto giuridico soggettivo d\u0026#8217;imposta tra Stato e societ\u0026#224; medesime\u0026#187;. Ci\u0026#242; comporta che \u0026#171;[l]a distrazione delle somme versate rispetto alla finalit\u0026#224; primigenia, tuttora vigente, di ridurre il costo del servizio antincendi negli aeroporti a carico dello Stato, potr\u0026#224; rilevare al pi\u0026#249;, ove ne ricorrano i presupposti, in diversi ambiti \u0026#8211; come quello, ad esempio, delle eventuali responsabilit\u0026#224; di natura contabile \u0026#8211; non potendo ravvisarsi in capo alle societ\u0026#224; alcun previo potere di scrutinio sulle modalit\u0026#224; d\u0026#8217;impiego delle somme rispetto al fine previsto dall\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della l. n. 296/2006\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 10 gennaio 2024, n. 990).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella specie, pertanto, si \u0026#232; in presenza di un tributo peculiare che, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 e 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, ha, quali soggetti passivi del tributo, le societ\u0026#224; di gestione aeroportuale; quale presupposto economico, il traffico aereo generato sull\u0026#8217;aeroporto; quale finalit\u0026#224;, la riduzione del costo a carico dello Stato per il servizio antincendio negli aeroporti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSul piano contabile, in base al principio generale dell\u0026#8217;unit\u0026#224; del bilancio di cui all\u0026#8217;Allegato 1 alla legge 31 dicembre 2009, n 196 (Legge di contabilit\u0026#224; e finanza pubblica) e all\u0026#8217;art. 24 della medesima legge, il gettito di tale tributo \u0026#232; versato in un unico capitolo di entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3543, denominato \u0026#171;Versamento da parte delle societ\u0026#224; aeroportuali al fondo istituito al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendi negli aeroporti\u0026#187;) per essere destinato in un apposito capitolo-fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell\u0026#8217;interno.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto sopra \u0026#232; sufficiente a escludere che la scelta legislativa di destinare le risorse del fondo a una speciale indennit\u0026#224; operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato anche all\u0026#8217;esterno del perimetro aeroportuale sia manifestamente irragionevole e in contrasto con il principio di capacit\u0026#224; contributiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn conclusione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. non sono fondate.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1)\u003cem\u003e di\u003c/em\u003e\u003cem\u003echiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003einammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, sollevata, in riferimento all\u0026#8217;art. 41 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante \u0026#171;Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)\u0026#187;, e dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e4) \u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come convertito, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 16, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eAngelo BUSCEMA, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria l\u0026#8217;8 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250708130831.pdf","oggetto":"Tributi - Porti e aeroporti - Istituzione di un apposito fondo alimentato dalle societ\u0026#224; aeroportuali in proporzione al traffico generato, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per far fronte al servizio antincendio dell\u0026#8217;aeroporto - Previsione di un\u0026#8217;imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia di contribuenti costituita dalle societ\u0026#224; aeroportuali - Denunciata norma che opera una diversificazione tra la societ\u0026#224; di gestione aeroportuale, assoggettata al tributo e altri soggetti, operanti nel medesimo spazio aeroportuale, per i quali ricorrono gli elementi costitutivi dell\u0026#8217;imposta, vale a dire il traffico generato in aeroporto - Violazione del principio di uguaglianza tributaria - Irrazionalit\u0026#224; della norma che travalica gli ambiti della discrezionalit\u0026#224; legislativa incorrendo in una incongruenza del tributo-mezzo, vale a dire il contributo non esteso anche ad altri soggetti operanti in aeroporto, rispetto al tributo-fine, ossia l\u0026#8217;esigenza che tutti gli operatori concorrano alla comune finalit\u0026#224; della sicurezza aeroportuale - Lesione della riserva di legge in materia di tributi e prestazioni patrimoniali imposte - Risorse del fondo istituito dall\u0026#8217;art. 1, c. 1328, secondo periodo, della legge n. 296 del 2006, alimentato dalle societ\u0026#224; aeroportuali in proporzione al traffico generato - Previsione di un\u0026#8217;imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia dei contribuenti costituita dalle societ\u0026#224; aeroportuali da destinare, nella misura del 40 per cento del gettito del tributo, alla riduzione del costo a carico dello Stato del servizio antincendio dell\u0026#8217;aeroporto - Previsione di un\u0026#8217;imposta gravante unicamente nei confronti della tipologia dei contribuenti costituita dalle societ\u0026#224; aeroportuali da destinare, nella misura del 60 per cento del gettito del tributo, all\u0026#8217;istituzione di una speciale indennit\u0026#224; operativa per il soccorso tecnico urgente espletato all\u0026#8217;esterno dell\u0026#8217;aeroporto da parte Corpo nazionale dei vigili del fuoco.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46886","titoletto":"Tributi - In genere - Principio dell\u0027eguaglianza tributaria - Possibile diversificazione tra contribuenti, supportata da adeguata giustificazione, anche per la selezione degli indici rivelatori della capacità contributiva, ad esempio tra specie di beni patrimoniali di natura sia mobiliare che immobiliare. (Classif. 255001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl principio dell’eguaglianza tributaria, desumibile dal combinato disposto degli artt. 3 e 53 Cost., impone che ogni diversificazione del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere supportata da adeguate giustificazioni, in assenza delle quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 288/2019 - mass.\u003c/em\u003e \u003cem\u003e41903\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl legislatore gode di un’ampia discrezionalità in relazione alle varie finalità alle quali s’ispira l’attività di imposizione fiscale: di conseguenza, non è di per sé lesivo del principio di uguaglianza e di capacità contributiva il fatto che il legislatore individui, di volta in volta, quali indici rivelatori di tale capacità, le varie specie di beni patrimoniali, sia di natura mobiliare che immobiliare. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2024 - mass. 46067; S. 108/2023 - mass. 45555\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46887","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46887","titoletto":"Capacità contributiva - Dovere tributario - Natura - Dovere inderogabile di solidarietà, essenziale alla vita dello Stato e al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, nel rispetto dei principi e dei bilanciamenti previsti dalla Costituzione (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni delle disposizioni statali che, nell\u0027imporre un contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti alle società aeroportuali, destinano il 60% dello stesso al finanziamento di una speciale indennità operativa destinata a remunerare il servizio di soccorso tecnico urgente espletato dai vigili del fuoco, anche all\u0027esterno del perimetro aeroportuale). (Classif. 044002).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eNella Costituzione il dovere tributario, inteso come concorso alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva, è qualificabile come dovere inderogabile di solidarietà non solo perché il prelievo fiscale è essenziale alla vita dello Stato, ma soprattutto in quanto esso è preordinato al finanziamento del sistema dei diritti costituzionali, i quali richiedono ingenti quantità di risorse per divenire effettivi: sia quelli sociali – come, ad esempio, la tutela della salute, che peraltro deve essere assicurata gratuitamente agli indigenti (art. 32, primo comma, Cost.) – sia gran parte di quelli civili (come la spesa necessaria per l’amministrazione della giustizia, funzionale a garantire anche tali diritti). È da tale legame, anche in forza della funzione redistributiva dell’imposizione fiscale e del nesso funzionale con l’art. 3, secondo comma, Cost., che discende la riconducibilità del dovere tributario al crisma dell’inderogabilità di cui all’art. 2 Cost., che rende, oltretutto, di immediata evidenza come il disattenderlo rechi pregiudizio non a risalenti paradigmi, ma al suddetto sistema dei diritti. Tale qualifica, tuttavia, dato il contesto sistematico in cui si colloca, si giustifica solo nella misura in cui il sistema tributario rimanga saldamente ancorato al complesso dei principi e dei relativi bilanciamenti che la Costituzione prevede e consente, tra cui, appunto, il rispetto del principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 288/2019 - mass. 41902\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevede la destinazione del gettito del contributo per i servizi antincendio, nella misura del 60%, per assicurare la valorizzazione di una più efficace attività di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevedendo una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale. La disposizione censurata non ha fatto venir meno l’originario legame tra il prelievo tributario e la sua finalità, essendo rimasta inalterata la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e di ridurre il costo, a carico dello Stato, per il servizio antincendio prestato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti. In base alla lettura pretoria, del resto, non si è in presenza di un tributo di scopo, ma di natura peculiare per il quale sono ben definiti i soggetti passivi, il presupposto economico e la finalità – rispettivamente, le società di gestione, il traffico aereo e la riduzione del costo a carico dello Stato per il servizio antincendio negli aeroporti; inoltre, sul piano contabile, in base al principio generale dell’unità del bilancio, deve escludersi che la scelta legislativa di destinare le risorse del fondo a una speciale indennità operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato anche all’esterno del perimetro aeroportuale, sia manifestamente irragionevole e in contrasto con il principio di capacità contributiva).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46888","numero_massima_precedente":"46886","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/11/2008","data_nir":"2008-11-29","numero":"185","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-11-29;185~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/2009","data_nir":"2009-01-28","numero":"2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46888","titoletto":"Capacità contributiva - In Genere - Presupposti del prelievo tributario - Presenza di indici concretamente rivelatori di ricchezza individuati discrezionalmente dal legislatore - Divieto di scelte arbitrarie e irrazionali (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni delle disposizioni statali che estendono il contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti dovuto dalle società aeroportuali, senza includere i vettori). (Classif. 044001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003ePer capacità contributiva, ai sensi dell’art. 53 Cost., si deve intendere l’idoneità del soggetto all’obbligazione d’imposta desumibile dal presupposto economico cui l’imposizione è collegata. Esso consiste in qualsiasi indice rivelatore di ricchezza, secondo valutazioni riservate al legislatore, salvo il controllo di legittimità costituzionale sotto il profilo della loro arbitrarietà o irrazionalità. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 49/2025 - mass. 46794; S. 34/2025 - mass. 46745; S. 108/2023 - mass. 45555\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, e dell’art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui prevedono, per le sole società di gestione aeroportuale, l’obbligo di contribuire ad alimentare il fondo destinato a ridurre il costo a carico dello Stato del servizio antincendio negli aeroporti. Nel perimetro aeroportuale le società su cui grava tale obbligo rivestono, in base all’art. 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 e dell’art. 705 cod. nav., un ruolo diverso e preminente rispetto a tutti gli altri soggetti pure operanti nella stessa area, essendo loro consentito lo sfruttamento economico delle concessioni e la riscossione dei diritti aeroportuali – anche in base alla direttiva n. 2009/12/CE, e a una specifica convenzione per gli aeroporti di Malpensa e Linate. Una simile differenziazione giustifica sia la base imponibile del tributo, sia la delimitazione dei soggetti passivi, motivo per cui non risulta arbitrario, né in contrasto con il principio di eguaglianza tributaria, l’aver delimitato il perimetro soggettivo del prelievo in esame alle sole società di gestione aeroportuale, essendo tale misura sorretta da un’adeguata giustificazione obiettiva, consistente nella non assimilabilità dei soggetti che operano all’interno dello spazio aeroportuale. Neppure può ravvisarsi la violazione dell’art. 53 Cost. con riguardo al principio di capacità contributiva: difatti, l’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006 individua, quale presupposto oggettivo del tributo, il traffico generato, espressamente definito quale indice di tale capacità. Esso si riferisce all’insieme dei movimenti che coinvolgono passeggeri, aeromobili e merci in arrivo e in partenza da uno scalo e rappresenta un indicatore chiave per misurare l’attività e l’impatto di un aeroporto sul territorio; è composto dal numero totale di decolli e atterraggi, includendo sia voli commerciali che privati, dal numero di passeggeri che partono, arrivano o transitano, anche senza cambiare aereo, e dalla quantità di merci e posta trasportate; nel complesso, in questo senso, non è solo un dato tecnico, ma opera da motore economico finalizzato a creare ricchezza, che è indice della capacità economica dell’aeroporto. Il presupposto del tributo è stato, di conseguenza, correttamente riferito dal legislatore alle società di gestione aeroportuale e non ad altri soggetti, che pure beneficiano dell’infrastruttura aeroportuale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46889","numero_massima_precedente":"46887","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero":"296","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1328","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1"},{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/11/2008","data_nir":"2008-11-29","numero":"185","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-11-29;185~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/2009","data_nir":"2009-01-28","numero":"2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"53","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46889","titoletto":"Prestazioni imposte per legge - Prestazioni patrimoniali - Riserva di legge a carattere relativo - Possibile assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, purché sia chiaramente perimetrabile l\u0027attività amministrativa volta a definire l\u0027entità della prestazione imposta - Riconducibilità nell\u0027alveo di tale riserva del contributo per i servizi antincendio negli aeroporti (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni della disposizione statale che individua come soggetti passivi del contributo al fondo antincendio negli aeroporti unicamente le società di gestione aeroportuale). (Classif. 189003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL’art. 23 Cost. configura una riserva di legge di carattere “relativo”, nel senso che essa deve ritenersi rispettata anche in assenza di una espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti a delimitare l’ambito di discrezionalità dell’amministrazione, purché la concreta entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 105/2003 - mass. 27677; S. 180/1996; S. 182/1994 - mass. 20417; S. 507/1988 - mass. 9227; e S. 67/1973 - mass. 6672\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e L’obbligo di contribuzione al fondo antincendio negli aeroporti presenta natura di prestazione patrimoniale obbligatoriamente imposta, come tale soggetta alla garanzia dettata dall’art. 23 Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e (Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento agli artt. 3 e 23 Cost., dell’art. 1, comma 1328, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui individua unicamente una tipologia di contribuenti, quale soggetto passivo del tributo destinato a finanziare un servizio di interesse collettivo, le società di gestione aeroportuale. La disposizione censurata integra un esercizio dei poteri discrezionali spettanti al legislatore in materia tributaria nella determinazione dei criteri in relazione alla finalità alla quale s’ispira l’attività di imposizione fiscale e risulta rispettosa del principio di legalità di cui all’art. 23 Cost. Essa non determina una incongruenza tra “tributo-mezzo”, cui sarebbero sottoposti solo alcuni soggetti operanti in aeroporto, e “tributo-fine”, che riguarderebbe tutta la collettività. Né la limitazione dell’obbligo di contribuzione ai soli gestori aeroportuali denota una un irrazionale o arbitrario esercizio della discrezionalità del legislatore: è lo stesso codice della navigazione, infatti, a rendere evidente la differenza di posizione e funzioni tra la società di gestione e i vettori aerei e gli \u003cem\u003ehandlers\u003c/em\u003e, da esse coordinati e controllati: è la prima il \u003cem\u003edominus\u003c/em\u003e dell’aeroporto e per questa ragione la legge le impone il dovere di concorrere alle spese per il servizio antincendio – anche secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 384 del 1991 con riguardo a locali, attrezzature e infrastrutture ad esso relativi – trovando fondamento logico-sistematico nella responsabilità, attribuita dall’ordinamento al gestore aeroportuale, di organizzare e amministrare l’esercizio complessivo dell’aeroporto in concessione, utilizzandone le infrastrutture e permettendone lo sfruttamento economico, godendo peraltro dei diritti aeroportuali di cui all’art. 2 della direttiva 2009/12/CE).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46890","numero_massima_precedente":"46888","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/12/2006","data_nir":"2006-12-27","numero":"296","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"1328","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-12-27;296~art1"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46890","titoletto":"Tributi – In genere – Contributo al fondo per i servizi antincendi negli aeroporti dovuto dalle società aeroportuali – Costi a carico delle società di gestione aeroportuale – Denunciata violazione della libera iniziativa economica, per alterazione del rapporto tra costi, utili e investimenti – Genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza – Inammissibilità della questione. (Classif. 255001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eÈ dichiarata inammissibile, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16, in riferimento all’art. 41 Cost., dell’art. 4, comma 3-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, del d.l. n. 185 del 2008, come conv., nella parte in cui pone i costi del servizio antincendio a carico delle società di gestione aeroportuale. Le argomentazioni del rimettente, dirette a censurare, nel loro insieme, una ipotetica commistione tra costi, utili e investimenti, risultano assertive e non suffragate da idonea documentazione, non essendo dimostrato in alcun modo che alle società di gestione sia derivato un pregiudizio dalla disposizione in esame, tale da determinare un’ingiustificata e irrazionale ingerenza del legislatore nell’autonomia imprenditoriale. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 171/2024 - mass. 46427; S. 220/2023\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46889","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"decreto-legge","data_legge":"29/11/2008","data_nir":"2008-11-29","numero":"185","articolo":"4","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"bis","nesso":"convertito con modificazioni in","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2008-11-29;185~art4"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"28/01/2009","data_nir":"2009-01-28","numero":"2","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-01-28;2"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"41","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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