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Modifiche di norme), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5 ottobre 2021, depositato in cancelleria il 6 ottobre 2021, iscritto al n. 58 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdita nella camera di consiglio del 25 gennaio 2023 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ricorso notificato il 5 ottobre 2021, depositato il 6 ottobre 2021 (reg. ric. n. 58 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso, in riferimento complessivamente all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e b), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettere c) e d), 6, 7, comma 2, lettera d), 13 e 14, comma 3, lettera a), della legge della Regione Siciliana 29 luglio 2021, n. 20 (Legge regionale per l\u0026#8217;accoglienza e l\u0026#8217;inclusione. Modifiche di norme);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 3, comma 1, della suddetta legge regionale stabilisce che la Regione, nell\u0026#8217;ambito delle proprie competenze, contribuisce alla programmazione e alla gestione delle politiche di accoglienza, al fine di favorire l\u0026#8217;inclusione sociale, culturale e civile dei destinatari della stessa legge, mentre l\u0026#8217;impugnato comma 2 dello stesso art. 3 prevede che, per dette finalit\u0026#224;, la Regione: \u0026#171;c) valuta l\u0026#8217;efficacia e l\u0026#8217;efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale, garantendo sul medesimo territorio regionale omogeneit\u0026#224; e pari opportunit\u0026#224; di accesso alle diverse prestazioni ed effettuando l\u0026#8217;analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione, anche avvalendosi del Centro regionale di coordinamento per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni; d) promuove la formazione e l\u0026#8217;aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, le valutazioni sull\u0026#8217;efficacia e sull\u0026#8217;efficienza degli interventi, nonch\u0026#233; il loro monitoraggio interessano attivit\u0026#224; o interventi disposti dallo Stato per i profili di propria competenza legislativa esclusiva, ovvero le prestazioni e i servizi resi nei centri e strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in particolare, per quanto riguarda i centri e le strutture di accoglienza dei richiedenti asilo, l\u0026#8217;art. 20 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonch\u0026#233; della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale), indicato quale norma interposta, rimette al Ministero dell\u0026#8217;interno, Dipartimento per le libert\u0026#224; civili e l\u0026#8217;immigrazione, che si avvale sul territorio anche delle prefetture, il monitoraggio e il controllo della gestione delle strutture di accoglienza previste dal medesimo decreto;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, con riferimento alla promozione della formazione e dell\u0026#8217;aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza ed inclusione, l\u0026#8217;art. 10, comma 5, del citato d.lgs. n. 142 del 2015, anch\u0026#8217;esso indicato come norma interposta, dispone che \u0026#171;[i]l personale che opera nei centri \u0026#232; adeguatamente formato ed ha l\u0026#8217;obbligo di riservatezza sui dati e sulle informazioni riguardanti i richiedenti presenti nel centro\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, per le citate ragioni, entrambe le disposizioni contenute nell\u0026#8217;art. 3 della legge regionale impugnata sarebbero lesive della competenza legislativa esclusiva statale fissata dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 6 della stessa legge reg. Siciliana n. 20 del 2021 prevede che \u0026#171;[l]a Regione si dota di un Piano per l\u0026#8217;accoglienza e l\u0026#8217;inclusione, con validit\u0026#224; triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche relativi agli interventi idonei a favorire l\u0026#8217;accoglienza e l\u0026#8217;inclusione dei destinatari della presente legge\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, secondo il ricorrente, anche questa disposizione determinerebbe una indebita invasione della sfera di competenza della normativa statale in materia di immigrazione e di diritto di asilo, in quanto l\u0026#8217;art. 16 del d.lgs. n. 142 del 2015, da considerarsi norma interposta, riserva al tavolo di coordinamento nazionale, insediato presso il Ministero dell\u0026#8217;interno, Dipartimento per le libert\u0026#224; civili e l\u0026#8217;immigrazione, il compito di individuare le linee di indirizzo e predisporre la programmazione degli interventi diretti a ottimizzare il sistema di accoglienza, compresi i criteri di ripartizione regionale dei posti da destinare alle finalit\u0026#224; di accoglienza (comma 1). In particolare, al comma 3 prevede che tali linee di indirizzo e gli interventi programmati, ai sensi del comma 1, siano attuati a livello territoriale attraverso tavoli di coordinamento regionale insediati presso le prefetture \u0026#8211; uffici territoriali del Governo del capoluogo di regione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la disposizione regionale, nel prevedere una programmazione di \u0026#171;linee strategiche e indirizzi\u0026#187; avulsa dai cennati strumenti di coordinamento, sarebbe anch\u0026#8217;essa suscettibile di incidere illegittimamente sulla competenza legislativa esclusiva statale di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 7 della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021 stabilisce che, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano triennale di cui al precedente art. 6, la Giunta regionale approva il programma annuale (comma 1) e che la Regione, attraverso di esso, promuove l\u0026#8217;azione dei comuni nella materia oggetto della legge, attivando, tra gli altri, \u0026#171;interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilit\u0026#224;\u0026#187; (comma 2, lettera d);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente reputa che anche quest\u0026#8217;ultima disposizione si ponga in contrasto con norme adottate dallo Stato nell\u0026#8217;ambito della propria competenza legislativa esclusiva, atteso che l\u0026#8217;art. 8 del d.lgs. n. 142 del 2015, da intendersi come norma interposta, prevede che le funzioni di prima assistenza sono assicurate nei centri di cui agli artt. 9 e 11 dello stesso decreto, ossia nei centri governativi di prima accoglienza istituiti con decreto del Ministro dell\u0026#8217;interno, mentre l\u0026#8217;accoglienza dei richiedenti protezione internazionale \u0026#232; assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche per tale ragione la disposizione regionale sarebbe idonea a incidere sugli assetti organizzativi risultanti dalla disciplina statale, senza alcun riferimento agli strumenti di coordinamento con gli enti locali, pur previsti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 14, comma 3, lettera a), della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021 dispone che: \u0026#171;[l]\u0026#8217;Assessore regionale per la salute promuove: a) l\u0026#8217;adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute specifici delle persone di cui al comma 1, per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche [\u0026#8230;]\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso del ricorrente, la formulazione generalizzata della norma rischia di determinare un monitoraggio omnicomprensivo sui centri e sulle strutture di accoglienza, con un evidente impatto sul riparto di competenze in materia di immigrazione, anc\u0026#243;ra una volta delineato dall\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettere a) e b), Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche l\u0026#8217;art. 13 della medesima legge regionale ha istituito, presso l\u0026#8217;Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l\u0026#8217;elenco regionale dei mediatori culturali, prevedendo, rispettivamente ai commi 2 e 3, che \u0026#171;[l]\u0026#8217;iscrizione all\u0026#8217;elenco e` subordinata al possesso di adeguata professionalit\u0026#224; in materia di mediazione culturale attestata a seguito del conseguimento di una formazione specifica o di comprovate esperienze lavorative\u0026#187; e che \u0026#171;[l\u0026#8217;]Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro disciplina con decreto i requisiti e le modalit\u0026#224; per l\u0026#8217;inserimento nell\u0026#8217;elenco\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche il ricorrente ravvisa un contrasto di tale previsione con i principi fondamentali della legislazione statale nella materia \u0026#171;professioni\u0026#187;, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, terzo comma, Cost., avendo inserito il mediatore culturale nel repertorio delle qualificazioni professionali, in assenza di un\u0026#8217;organica disciplina nazionale di tale figura;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Regione Siciliana non si \u0026#232; costituita in giudizio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche in data 20 aprile 2022, in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 maggio 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato istanza di rinvio della trattazione della questione, al fine di valutare, alla luce delle modifiche apportate alle disposizioni impugnate dall\u0026#8217;art. 7 della legge della Regione Siciliana 22 marzo 2022, n. 4 (Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20), l\u0026#8217;esistenza dei presupposti per la rinuncia al ricorso;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, dopo il rinvio a nuovo ruolo disposto con decreto presidenziale del 22 aprile 2022, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2022, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 21 luglio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 7 luglio 2022, ha rinunciato al ricorso con atto depositato il 21 luglio 2022, sul presupposto che, in conseguenza dello ius superveniens, la Regione Siciliana ha modificato le disposizioni impugnate eliminando i profili di illegittimit\u0026#224; costituzionale sollevati e ha comunicato la mancata applicazione delle disposizioni impugnate nel periodo di vigenza, con conseguente venir meno delle motivazioni che avevano condotto all\u0026#8217;impugnazione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, pertanto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente ratione temporis, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della resistente, comporta l\u0026#8217;estinzione del processo (ex plurimis, ordinanze n. 232, n. 142 e n. 44 del 2022, n. 51 del 2021, n. 226 del 2020, n. 244, n. 60 e n. 55 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eVisti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003edichiara estinto il processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 febbraio 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 9 marzo 2023.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Straniero - Immigrazione - Norme della Regione Siciliana - Norme per l\u0027accoglienza e l\u0027inclusione - Previsione che la Regione valuta l\u0027efficacia e l\u0027efficienza degli interventi attuati sul territorio regionale effettuando l\u0027analisi e il monitoraggio del fenomeno migratorio - Previsione che la Regione promuove la formazione e l\u0027aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni ed enti che svolgono servizi specifici in materia di accoglienza e inclusione.\r\nPrevisione che la Regione si dota di un Piano per l\u0027accoglienza e l\u0027inclusione, con validit\u0026#224; triennale, con il quale sono definiti gli indirizzi e le linee strategiche.\r\nProgramma annuale - Definizione delle azioni di settore, delle modalit\u0026#224; di attuazione delle stesse e individuazione delle priorit\u0026#224; e delle risorse finanziarie disponibili - Promozione, da parte della Regione, dell\u0027attivit\u0026#224; dei Comuni riguardo, tra l\u0027altro, gli interventi di assistenza e di prima accoglienza per coloro che versano in condizioni di vulnerabilit\u0026#224;.\r\nAssistenza socio-sanitaria - Previsione che l\u0027assessore regionale per la salute promuove l\u0027adozione di strumenti per il monitoraggio della situazione sanitaria e degli interventi attuati dagli enti competenti.\r\nIstituzione dell\u0027elenco regionale dei mediatori culturali - Previsione che l\u0027assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro disciplina con decreto i requisiti e le modalit\u0026#224; per l\u0027inserimento nell\u0027elenco.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"45345","titoletto":"Giudizio costituzionale - Sopravvenienze nel giudizio principale - Rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della controparte - Estinzione del processo (nel caso di specie: estinzione del processo relativo a norme della Regione Siciliana aventi ad oggetto le politiche di accoglienza ed inclusione, nell\u0027ambito della gestione del fenomeno migratorio). (Classif. 111012).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eAi sensi dell\u0027art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, vigente \u003cem\u003eratione temporis,\u003c/em\u003e la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della controparte, comporta l\u0027estinzione del processo. (\u003cem\u003ePrecedenti: O. 232/22 - mass. 45102; O. 142/22 - mass. 44824; O. 44/22 - mass. 44451; O. 51/2021 - mass. 43681; O. 226/20 - mass. 42647; O. 244/18 - mass. 40603; O. 60/18 - mass. 39946; O. 55/18 - mass. 39933\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato estinto il processo relativo alla questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all\u0027art. 117, commi secondo, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e e \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e, e terzo, Cost., - degli artt. 3, comma 2, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, 6, 7, comma 2, lett. \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e, 13 e 14, comma 3, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e, della legge reg. Siciliana n. 20 del 2021, che, nell\u0027ambito della gestione del fenomeno migratorio favorisce politiche di accoglienza ed inclusione, prevedendo la valutazione dell\u0027efficacia ed efficienza degli interventi attuati nel territorio regionale, garantendo omogeneità e pari opportunità di accesso alle prestazioni offerte, analizzando e monitorando il fenomeno, al fine di evitare episodi e situazioni di discriminazione; promuove la formazione e l\u0027aggiornamento degli operatori della pubblica amministrazione e delle associazioni private operanti in tale ambito; prevede l\u0027adozione di un Piano per l\u0027accoglienza e l\u0027inclusione, con validità triennale, in base al quale la giunta regionale approva il programma annuale e la regione promuove l\u0027azione dei comuni nella materia oggetto della legge; istituisce l\u0027elenco dei mediatori culturali, prevedendone requisiti e modalità di iscrizione; dispone, infine, l\u0027adozione di strumenti per il riconoscimento e la valutazione dei bisogni di salute delle persone assistite, monitorando la situazione sanitaria e gli interventi attuati dagli enti competenti, anche al fine di promuovere la diffusione delle migliori pratiche. La rinuncia al ricorso è motivata dalla satisfattiva modifica delle norme impugnate e dalla loro mancata applicazione nel periodo di vigenza).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"7","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. d)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione siciliana","data_legge":"29/07/2021","data_nir":"2021-07-29","numero":"20","articolo":"14","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)","data_legge":"","numero":"","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}"
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