HTTP Client

1 Total requests
0 HTTP errors

Clients

http_client 1

Requests

POST https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:45
Request options
[
  "auth_basic" => [
    "corteservizisito"
    "corteservizisito,2021+1"
  ]
]
Response 200
[
  "info" => [
    "header_size" => 196
    "request_size" => 337
    "total_time" => 1.76599
    "namelookup_time" => 0.000242
    "connect_time" => 0.001183
    "pretransfer_time" => 0.097594
    "size_download" => 71072.0
    "speed_download" => 40244.0
    "starttransfer_time" => 1.677091
    "primary_ip" => "213.82.143.235"
    "primary_port" => 443
    "local_ip" => "172.16.57.151"
    "local_port" => 43592
    "http_version" => 2
    "protocol" => 2
    "scheme" => "HTTPS"
    "appconnect_time_us" => 97411
    "connect_time_us" => 1183
    "namelookup_time_us" => 242
    "pretransfer_time_us" => 97594
    "starttransfer_time_us" => 1677091
    "total_time_us" => 1765990
    "effective_method" => "POST"
    "capath" => "/etc/ssl/certs"
    "cainfo" => "/etc/ssl/certs/ca-certificates.crt"
    "start_time" => 1770730572.1092
    "original_url" => "https://ws.cortecostituzionale.it/servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:45"
    "pause_handler" => Closure(float $duration) {#1062
      class: "Symfony\Component\HttpClient\Response\CurlResponse"
      use: {
        $ch: CurlHandle {#1014 …}
        $multi: Symfony\Component\HttpClient\Internal\CurlClientState {#1044 …}
        $execCounter: -9223372036854775808
      }
    }
    "debug" => """
      *   Trying 213.82.143.235:443...\n
      * Connected to ws.cortecostituzionale.it (213.82.143.235) port 443 (#0)\n
      * ALPN: offers h2,http/1.1\n
      *  CAfile: /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt\n
      *  CApath: /etc/ssl/certs\n
      * SSL connection using TLSv1.2 / ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256\n
      * ALPN: server did not agree on a protocol. Uses default.\n
      * Server certificate:\n
      *  subject: C=IT; ST=Roma; O=Corte Costituzionale; CN=*.cortecostituzionale.it\n
      *  start date: Dec  4 00:00:00 2025 GMT\n
      *  expire date: Jan  4 23:59:59 2027 GMT\n
      *  subjectAltName: host "ws.cortecostituzionale.it" matched cert's "*.cortecostituzionale.it"\n
      *  issuer: C=IT; ST=Roma; L=Pomezia; O=TI Trust Technologies S.R.L.; CN=TI Trust Technologies OV CA\n
      *  SSL certificate verify ok.\n
      * using HTTP/1.x\n
      > POST /servizisito/rest/decisioni/schedaDecisione/ECLI:IT:COST:2022:45 HTTP/1.1\r\n
      Host: ws.cortecostituzionale.it\r\n
      Accept: */*\r\n
      Authorization: Basic Y29ydGVzZXJ2aXppc2l0bzpjb3J0ZXNlcnZpemlzaXRvLDIwMjErMQ==\r\n
      User-Agent: Symfony HttpClient (Curl)\r\n
      Accept-Encoding: gzip\r\n
      Content-Length: 0\r\n
      Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n
      \r\n
      < HTTP/1.1 200 \r\n
      < Cache-Control: no-cache\r\n
      < Pragma: no-cache\r\n
      < Content-Encoding: UTF-8\r\n
      < Content-Type: application/json;charset=UTF-8\r\n
      < Transfer-Encoding: chunked\r\n
      < Date: Tue, 10 Feb 2026 13:36:13 GMT\r\n
      < \r\n
      """
  ]
  "response_headers" => [
    "HTTP/1.1 200 "
    "Cache-Control: no-cache"
    "Pragma: no-cache"
    "Content-Encoding: UTF-8"
    "Content-Type: application/json;charset=UTF-8"
    "Transfer-Encoding: chunked"
    "Date: Tue, 10 Feb 2026 13:36:13 GMT"
  ]
  "response_content" => [
    "{"dtoPronuncia":{"anno":"2022","numero":"45","tipo_decisione":"S","descrizione_decisione":"Sentenza","descriz_tipo_giu":"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE","presidente_dec":"AMATO","redattore":"SAN GIORGIO","relatore":"SAN GIORGIO","tipo_fissaz_dec":"Udienza Pubblica","data_fissaz_dec":"11/01/2022","data_decisione":"11/01/2022","data_deposito":"28/02/2022","pubbl_gazz_uff":"02/03/2022","num_gazz_uff":"9","norme":"Artt. 1, 2 e 5 della legge della Regione Molise 11/11/2020, n. 12.","atti_registro":"ric. 3/2021","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eSENTENZA N. 45\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242; ZANON, Franco  MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo  BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eSENTENZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 14-18 gennaio 2021, depositato in cancelleria il 20 gennaio 2021, iscritto al n. 3 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nell\u0026#8217;udienza pubblica dell\u0026#8217;11 gennaio 2022 il Giudice relatore Maria Rosaria San Giorgio;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003euditi l\u0026#8217;avvocato dello Stato Paola Maria Zerman per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio dell\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003eRitenuto in fatto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ricorso iscritto al n. 3 del reg. ric. 2021, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente premette che il \u0026#171;\u0026#8220;trabucco\u0026#8221; (o \u0026#8220;trabocco\u0026#8221;)\u0026#187; \u0026#232; una macchina da pesca, completamente realizzata in legno, consistente in \u0026#171;una piattaforma impostata su pali infissi nel fondo marino, collegata per mezzo di una passerella con la riva\u0026#187;, e spesso dotata di piccolo locale (o \u0026#171;\u0026#8220;capanno\u0026#8221;\u0026#187;) con funzioni di deposito per le attrezzature da pesca. Si tratta di una \u0026#171;architettura \u0026#8220;povera\u0026#8221;, non normata nella sua tecnologia costruttiva\u0026#187;, che \u0026#232; caratteristica delle coste abruzzesi meridionali (area teatina), molisane e pugliesi (Gargano). Riguardo al territorio molisano, l\u0026#8217;esistenza di questo manufatto \u0026#171;\u0026#232; documentata [\u0026#8230;] a Termoli gi\u0026#224; a partire dalla prima met\u0026#224; del XIX secolo\u0026#187;, mentre, presso gli altri Comuni litoranei della Regione, non ne risulterebbe la presenza, n\u0026#233; in tempi antichi, n\u0026#233; ai giorni nostri.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eOsserva il ricorrente che i trabucchi \u0026#171;rivestono interesse sia sotto il profilo culturale che paesaggistico\u0026#187;. Essi, infatti, da un lato, possono \u0026#171;essere dichiarati di interesse culturale dal Ministero per i beni e le attivit\u0026#224; culturali\u0026#187;, con conseguente sottoposizione alle disposizioni di tutela contenute nella Parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137). Ogni intervento di trasformazione di tali beni, pertanto, \u0026#232; sottoposto all\u0026#8217;autorizzazione della Soprintendenza (art. 21 del d.lgs. n. 42 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAl tempo stesso, questi manufatti \u0026#8211; aggiunge il ricorrente \u0026#8211; sono soggetti anche alla tutela paesaggistica, ai sensi della Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004, \u0026#171;in quanto ricadono nella fascia costiera vincolata ope legis ai sensi del comma 1, lett. a), dell\u0026#8217;art. 142 del medesimo Codice\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAncora, gli ambiti territoriali ove sono ubicati i trabucchi risulterebbero \u0026#171;sottoposti alle disposizioni del Piano territoriale paesistico di area vasta (PTPAAV) n. 1 Fascia costiera\u0026#187;, la cui approvazione equivarrebbe a dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della Parte terza del d.lgs. n. 42 del 2004, come del resto stabilito dall\u0026#8217;art. 8, comma 1, della legge della Regione Molise 1\u0026#176; dicembre 1989, n. 24 (Disciplina dei piani territoriali paesistico-ambientali). Nell\u0026#8217;intero ambito territoriale denominato \u0026#8220;A2N1\u0026#8221;, classificato tra le \u0026#171;aree del sistema insediativo con valore percettivo alte\u0026#187;, sono ammessi \u0026#8211; a norma della disciplina di piano ricordata \u0026#8211; interventi di sola manutenzione e restauro delle strutture edilizie esistenti, senza alcuna alterazione delle caratteristiche visive e paesaggistiche.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tale quadro \u0026#8211; riferisce il ricorrente \u0026#8211; gi\u0026#224; la legge della Regione Molise 22 dicembre 1999, n. 44 (Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana), aveva stabilito interventi di recupero dei trabucchi esistenti, oltre che la realizzazione di nuovi, mantenendosi tuttavia entro i limiti della potest\u0026#224; legislativa riconosciuta alle Regioni, in quanto si tratterebbe di una normativa volta all\u0026#8217;incremento della tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale \u0026#171;nel quadro dei principi ricavabili dalla disciplina statale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eCon la nuova legge regionale, oggetto di impugnativa, la Regione Molise avrebbe invece introdotto disposizioni \u0026#171;del tutto esorbitanti rispetto alle attribuzioni legislative dell\u0026#8217;Ente, oltre che distoniche rispetto alla normativa precedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePur nella consapevolezza che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2020, \u0026#171;ha riconosciuto la legittimit\u0026#224;\u0026#187; di alcune disposizioni contenute nella legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante \u0026#171;Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 71/2001 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti \u0026#8220;caliscendi\u0026#8221; o \u0026#8220;bilancini\u0026#8221;, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della legge regionale n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)\u0026#187;, il Presidente del Consiglio dei ministri ritiene che le affermazioni di quella sentenza \u0026#171;non si attaglino\u0026#187; alla nuova legge molisana sui trabucchi, la quale solo in apparenza si limiterebbe a regolare la valorizzazione di tali manufatti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Di conseguenza, il ricorrente impugna, anzitutto, l\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, rubricato \u0026#171;Definizione, obiettivi e finalit\u0026#224;\u0026#187;, lamentando la violazione della potest\u0026#224; esclusiva dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale, ai sensi dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli artt. 4 (per quanto tale articolo non risulti riportato nel dispositivo del ricorso), 10, 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, costituenti \u0026#171;normativa interposta\u0026#187;. In particolare, il comma 2 di tale disposizione \u0026#8211; nel prevedere che \u0026#171;[i] trabucchi e l\u0026#8217;area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004\u0026#187; \u0026#8211; travalicherebbe la competenza regionale, in quanto \u0026#171;non spetta alla Regione definire quali beni siano sottoposti alla normativa di tutela\u0026#187;. Ci\u0026#242;, in base a quanto affermato sia dalla giurisprudenza di questa Corte (viene richiamata la sentenza n. 140 del 2015), sia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui l\u0026#8217;individuazione dei beni culturali rientra nelle prerogative dello Stato, a fronte dell\u0026#8217;esigenza di garantire l\u0026#8217;esercizio unitario della tutela.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlle Regioni \u0026#8211; precisa il ricorrente \u0026#8211; sarebbe consentita solo \u0026#171;una tutela aggiuntiva\u0026#187;, negli spazi non coperti dalla disciplina statale, mentre sarebbero inibite sovrapposizioni con quest\u0026#8217;ultima. Nel caso di specie, la disposizione molisana impugnata \u0026#171;non solo [\u0026#8230;] \u0026#232; intervenuta con riferimento a beni (i trabucchi) vincolati o suscettibili di vincolo ai sensi del Codice dei bani culturali e del paesaggio\u0026#187;, ma avrebbe anche \u0026#171;inteso stabilire per tali beni proprio l\u0026#8217;assoggettamento allo specifico regime di tutela della Parte II del Codice, che \u0026#232; esercitato esclusivamente dallo Stato\u0026#187;. Inoltre, nel prevedere la sottoposizione a tutela di tutti i trabucchi, ivi inclusi quelli di recente realizzazione, la disposizione molisana si porrebbe in contrasto anche con l\u0026#8217;art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004, che esclude dall\u0026#8217;ambito della tutela i beni che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; Oggetto di censura \u0026#232;, poi, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, rubricato \u0026#171;Piani di recupero\u0026#187;, che impegna i Comuni a redigere \u0026#171;piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi\u0026#187; (comma 1), specificando che detti piani \u0026#171;devono essere recepiti nel \u0026#8220;Piano Paesaggistico Regionale\u0026#8221;\u0026#187; (comma 2).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn questo modo, osserva il ricorrente, viene sovvertito il sistema di competenze e il rapporto di gerarchia tra gli strumenti di pianificazione, stabilito dal d.lgs. n. 42 del 2004, che reca sia il principio della assoluta preminenza del piano paesaggistico nel contesto della pianificazione territoriale (artt. 143, comma 9, e 145, comma 3), sia il principio dell\u0026#8217;elaborazione congiunta del piano paesaggistico tra Stato e Regioni, pi\u0026#249; volte ribadito da questa Corte (sono citate le sentenze n. 272 del 2009 e n. 182 del 2006). La disciplina d\u0026#8217;uso degli ambiti tutelati, che la norma impugnata affida alla pianificazione dei Comuni, \u0026#171;dovrebbe essere invece dettata dal Piano paesaggistico da approvarsi previa intesa con lo Stato\u0026#187;; per di pi\u0026#249;, il necessario recepimento di tale disciplina da parte del piano paesaggistico determinerebbe un sovvertimento del rapporto di gerarchia stabilito dal legislatore statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNe conseguirebbe la violazione sia dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, sia dell\u0026#8217;art. 9 Cost., in quanto dalla disciplina censurata conseguirebbe \u0026#171;un abbassamento del livello di tutela del paesaggio\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Viene infine censurato l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, rubricato \u0026#171;Disposizioni tecniche\u0026#187;, nella parte in cui, ai commi 1 e 2, detta i parametri dimensionali dei trabucchi esistenti e di nuova realizzazione, pur se ubicati in contesti paesaggisticamente vincolati. Anche in questo caso il ricorrente deduce la violazione del principio di co-pianificazione obbligatoria (artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004), lamentando l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva statale, di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., e il pregiudizio per l\u0026#8217;interesse costituzionale alla tutela del paesaggio, di cui all\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl ricorrente deduce poi l\u0026#8217;irragionevole contrasto del comma 1, lettera a), dell\u0026#8217;art. 5, che riferisce l\u0026#8217;utilizzo del trabucco anche ad attivit\u0026#224; di ristorazione, con la stessa legge regionale, la quale, all\u0026#8217;art. 3, dispone che i trabucchi \u0026#171;devono conservare la finalit\u0026#224; di pesca per diletto e luogo di incontro\u0026#187; (comma 1), con divieto di utilizzarli per scopi diversi (comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI parametri dimensionali fissati dalla norma impugnata, in quanto funzionali alle finalit\u0026#224; di ristorazione, sarebbero a giudizio del ricorrente \u0026#171;del tutto sproporzionati e tali da snaturare le caratteristiche tipiche\u0026#187; dei trabucchi i quali, invece, \u0026#171;dovrebbero essere realizzati in ambiti costieri, come tali soggetti a vincolo paesaggistico\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto ulteriore profilo, poi, le disposizioni impugnate, nel fissare i parametri di superficie, inciderebbero, \u0026#171;di fatto, sui Piani degli arenili\u0026#187;, contenenti prescrizioni molto pi\u0026#249; restrittive. Viene in proposito riportato, come esempio, \u0026#171;un estratto delle norme tecniche degli arenili del Comune di Termoli\u0026#187;, dal quale sarebbe possibile evincere che i parametri previsti dalla disposizione impugnata \u0026#171;sono oltre tre volte\u0026#187; quelli stabiliti da tali normative tecniche. In sostanza, ad avviso del ricorrente, i \u0026#171;\u0026#8221;nuovi trabucchi\u0026#8221;\u0026#187;, che l\u0026#8217;impugnato art. 5 mira a regolare dal punto di vista dimensionale, \u0026#171;niente hanno a che vedere con i trabucchi storici\u0026#187;, trattandosi invece \u0026#171;di manufatti del tutto nuovi, con i quali si vuole consentire la realizzazione di veri e propri \u0026#8220;ristoranti sul mare\u0026#8221; assumendoli come beni meritevoli di tutela\u0026#187;. La stessa normativa della Regione Abruzzo, oggetto della sentenza n. 138 del 2020, avrebbe stabilito \u0026#171;parametri dimensionali inferiori\u0026#187; rispetto a quelli previsti dalla legge molisana.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eI vizi di legittimit\u0026#224; costituzionale cos\u0026#236; denunziati \u0026#8211; precisa il ricorrente \u0026#8211; non potrebbero peraltro considerarsi superati in virt\u0026#249; del solo richiamo, da parte della legge reg. Molise n. 12 del 2020, \u0026#171;in maniera peraltro del tutto generica\u0026#187;, del necessario rispetto della disciplina statale in materia paesaggistica.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA sostegno della denunciata illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, inoltre, il ricorso \u0026#8211; pur sempre nella prospettiva della dedotta violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 20, 21, 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004 \u0026#8211; denunzia anche il \u0026#171;significativo abbassamento della tutela determinato dalle previsioni contestate\u0026#187;. Il comma 2 dell\u0026#8217;art. 5 (che riferisce i limiti dimensionali, di cui al comma 1, anche alle ipotesi \u0026#171;di ristrutturazione e ampliamento dei trabucchi esistenti nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia\u0026#187;), potendo astrattamente riguardare trabucchi gravati da vincolo imposto ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42 del 2004, contrasterebbe, del resto, anche con la normativa statale riguardante la tutela dei beni culturali i quali, a norma dell\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, \u0026#171;non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; La Regione Molise non si \u0026#232; costituita nel giudizio.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003eConsiderato in diritto\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale degli artt. 1, 2 e 5 della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano), deducendo, sotto diversi profili, la violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione ad una serie di norme interposte tratte dalla disciplina dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0026#8217;articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nonch\u0026#233;, limitatamente all\u0026#8217;impugnazione dell\u0026#8217;art. 5, il vulnus al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa legge regionale di cui si tratta si prefigge, come risulta gi\u0026#224; dalla intitolazione, l\u0026#8217;obiettivo della \u0026#171;valorizzazione\u0026#187; e della \u0026#171;utilizzazione commerciale\u0026#187; del trabucco (o trabocco) molisano che, come ricorda il ricorrente, \u0026#232; una macchina da pesca realizzata in legno, tipica delle coste dell\u0026#8217;Abruzzo meridionale, del Molise e della Puglia, costituita da \u0026#171;una piattaforma impostata su pali infissi nel fondo marino\u0026#187; e protesa verso il mare, collegata alla riva da una passerella e dotata di \u0026#171;una grande rete di forma rettangolare a \u0026#8220;bilancia\u0026#8221;\u0026#187;. Si sottolinea nel ricorso che queste costruzioni \u0026#171;rivestono interesse sia sotto il profilo culturale che paesaggistico\u0026#187;, potendo formare oggetto di dichiarazione di interesse culturale ai sensi delle disposizioni dettate dalla Parte seconda del d.lgs. n. 42 del 2004, ed essendo, in ogni caso, in quanto ricadenti nella fascia costiera vincolata ex lege (ai sensi dell\u0026#8217;art. 142, comma 1, lettera a, del d.lgs. n. 42 del 2004), anche soggette a tutela paesaggistica secondo le previsioni della Parte terza del medesimo decreto legislativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale quadro il ricorrente \u0026#8211; nel ricordare che gi\u0026#224; con la legge della Regione Molise 22 dicembre 1999, n. 44 (Interventi per il recupero della tradizione dei trabucchi della costa molisana), la Regione Molise aveva avviato forme di valorizzazione e di recupero dei trabucchi, dei quali aveva assicurato la funzione tipica (la pesca), mantenendosi, in quella occasione, \u0026#171;nel quadro dei principi ricavabili dalla disciplina statale\u0026#187; \u0026#8211; rimprovera al legislatore regionale di aver dettato \u0026#171;norme del tutto esorbitanti rispetto alle attribuzioni legislative dell\u0026#8217;Ente, oltre che distoniche rispetto alla normativa precedente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Giova premettere che questa Corte, con la sentenza n. 138 del 2020 (ricordata dallo stesso ricorrente), ha dichiarato non fondate alcune questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale (anche allora sollevate, in via principale, dal Presidente del Consiglio dei ministri) concernenti la disciplina abruzzese dei trabucchi, quale da ultimo introdotta dalla legge della Regione Abruzzo 10 giugno 2019, n. 7, recante \u0026#171;Integrazioni e modifiche alle leggi regionali 11 agosto 2009, n. 13 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 71/2001 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa abruzzese) e norme relative al recupero, alla salvaguardia e alla valorizzazione dei trabocchi da molo, anche detti \u0026#8220;caliscendi\u0026#8221; o \u0026#8220;bilancini\u0026#8221;, della costa abruzzese) e 19 dicembre 2001, n. 71 (Rifinanziamento della L.R. n. 93/1994 concernente: Disposizioni per il recupero e la valorizzazione dei trabucchi della costa teatina)\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn quell\u0026#8217;occasione, con affermazioni che in questa sede meritano conferma, la disciplina sui trabucchi \u0026#232; stata ricondotta alla materia dei beni culturali, \u0026#171;segnata dalla linea di confine [\u0026#8230;] che separa la \u0026#8220;valorizzazione\u0026#8221; dalla \u0026#8220;tutela\u0026#8221; di detti beni\u0026#187;. Tutela e valorizzazione corrispondono, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate (sentenze n. 140 del 2015, n. 26 e n. 9 del 2004): la prima \u0026#232; attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.), la seconda \u0026#232; rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCome ha affermato la sentenza n. 138 del 2020, gli artt. 3 e 6 cod. beni culturali hanno definitivamente precisato gli ambiti rispettivamente della tutela e della valorizzazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa prima ricomprende le \u0026#171;attivit\u0026#224; dirette, sulla base di un\u0026#8217;adeguata attivit\u0026#224; conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3, comma 1) e si esplica \u0026#171;anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale\u0026#187; (cos\u0026#236; l\u0026#8217;art. 3, comma 2). Nell\u0026#8217;ambito della tutela, pertanto, \u0026#171;risultano ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l\u0026#8217;intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valorizzazione consiste, invece, nelle \u0026#171;attivit\u0026#224; dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale\u0026#187; e ad assicurarne \u0026#171;le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica\u0026#187;, anche da parte delle persone diversamente abili, nonch\u0026#233; nelle attivit\u0026#224; di promozione e sostegno \u0026#171;degli interventi di conservazione del patrimonio culturale\u0026#187; (art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004 che, con specifico riferimento al paesaggio, aggiunge che la valorizzazione \u0026#171;comprende altres\u0026#236; la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati\u0026#187;). Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004, la valorizzazione deve attuarsi \u0026#171;in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze\u0026#187;. Coerentemente con tali indicazioni, la giurisprudenza di questa Corte ritiene che la valorizzazione corrisponda al \u0026#171;complesso delle attivit\u0026#224; di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonch\u0026#233; ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili\u0026#187; (cos\u0026#236; la sentenza n. 138 del 2020, punto 5 del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eMomento qualificante dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di tutela \u0026#8211; come tale, rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato \u0026#8211; \u0026#232;, in particolare, quello dell\u0026#8217;individuazione dei beni culturali, che presuppone \u0026#171;l\u0026#8217;accertamento o la verifica della effettiva sussistenza dell\u0026#8217;interesse culturale che queste cose possono presentare e, dunque, di quel carattere dal quale consegua la loro sicura appartenenza al \u0026#8220;patrimonio culturale\u0026#8221;\u0026#187; (sentenza n. 194 del 2013). Esigenze di \u0026#171;esercizio unitario\u0026#187; delle funzioni di tutela (art. 4 del d.lgs. n. 42 del 2004), connesse al perseguimento di una delle pi\u0026#249; importanti finalit\u0026#224; indicate dal codice, ossia la preservazione della \u0026#171;memoria della comunit\u0026#224; nazionale\u0026#187; (art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 42 del 2004), impongono di riservare allo Stato la funzione di selezionare i beni culturali che saranno destinati, come tali, ad essere sottoposti alla disciplina dettata dallo stesso codice (sentenze n. 164 del 2021, n. 140 del 2015 e n. 194 del 2013).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Alla luce di quanto precede, va anzitutto esaminata la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale promossa sull\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame, rubricata \u0026#171;Definizione, obiettivi e finalit\u0026#224;\u0026#187;, si compone di due commi. Con il comma 1 si stabilisce che \u0026#171;[l]a Regione persegue la valorizzazione del patrimonio storico-culturale della costa molisana promuovendo l\u0026#8217;utilizzo dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformit\u0026#224; ai valori tradizionali tipici degli stessi e secondo le modalit\u0026#224; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\u0027articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137)\u0026#187;. A norma del successivo comma 2, \u0026#171;[i] trabucchi e l\u0026#8217;area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe censure del Presidente del Consiglio dei ministri investono esclusivamente la disposizione contenuta nel comma 2 \u0026#8211; al quale, pertanto, va limitato il thema decidendum dell\u0026#8217;odierno giudizio \u0026#8211; e, quanto ad essa, si concentrano sulla previsione che considera i trabucchi come beni culturali, come tali sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42 del 2004.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo il ricorrente, non spetterebbe al legislatore regionale l\u0026#8217;individuazione dei beni culturali, ai fini dell\u0026#8217;applicazione del regime previsto dal d.lgs. n. 42 del 2004, in quanto trattasi di attivit\u0026#224; che rientra nella nozione di \u0026#171;tutela\u0026#187; del bene, rimessa alla competenza statale esclusiva. Risulterebbe, pertanto, violato l\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 4, 10, 13 e 14 del d.lgs. n. 42 del 2004, che attribuiscono in via esclusiva allo Sato le funzioni di tutela dei beni di interesse culturale e ne disciplinano le modalit\u0026#224; di individuazione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.1.\u0026#8211; La questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;inequivoco tenore letterale della norma tradisce l\u0026#8217;intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento di compiti che sono rimessi alla competenza esclusiva di quest\u0026#8217;ultimo, procedendo direttamente all\u0026#8217;individuazione di \u0026#171;beni culturali\u0026#187; che tali non sono secondo la normativa di settore. Cos\u0026#236; facendo, e prescindendo dal rispetto delle apposite procedure amministrative, indicate e disciplinate dalla Parte seconda cod. beni culturali, i trabucchi molisani vengono fatti rientrare, ex lege, nella categoria dei beni culturali, e sottoposti \u0026#8211; per espressa previsione della norma impugnata \u0026#8211; alla disciplina dettata dal d.lgs. n. 42 del 2004. Ne deriva l\u0026#8217;effetto giuridico di produrre, su di essi, i vincoli tipici della speciale tutela dei beni culturali che \u0026#232; prevista da quella stessa fonte statale, ai fini, tra l\u0026#8217;altro, di \u0026#171;preservare la memoria della comunit\u0026#224; nazionale\u0026#187; (art. 1, comma 2, cod. beni culturali). \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIntervenendo nella funzione di \u0026#8220;individuazione\u0026#8221; dei beni culturali, il legislatore molisano \u0026#8211; peraltro, agendo in antitesi rispetto alle finalit\u0026#224; indicate dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, protese alla sola \u0026#171;valorizzazione\u0026#187; dei trabucchi, in coerenza con il riparto costituzionale delle competenze legislative \u0026#8211; ha pertanto violato la competenza legislativa che la Costituzione riserva in via esclusiva allo Stato nella materia della tutela dei beni culturali (art. 117, secondo comma, lettera s, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, inoltre, evidenziato che, secondo la norma impugnata, sono destinati a rientrare nella nozione di \u0026#171;bene culturale\u0026#187;, con conseguente assoggettamento alla disciplina della Parte seconda cod. beni culturali, tutti i trabucchi esistenti sul territorio della Regione, senza distinzione in ordine all\u0026#8217;epoca della loro realizzazione. Anche i trabucchi di pi\u0026#249; recente costruzione, pertanto, ed anche quelli che in futuro verranno costruiti sono, cos\u0026#236;, considerati come \u0026#171;beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42/2004\u0026#187;. Ci\u0026#242; determina un ulteriore profilo di contrasto con la disciplina interposta di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, la quale \u0026#8211; con disposizione applicabile, tra l\u0026#8217;altro, alle \u0026#171;architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell\u0026#8217;economia rurale tradizionale\u0026#187; (art. 10, comma 4, lettera l) \u0026#8211; esclude che possano essere assoggettate a tutela culturale le cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni (art. 10, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDeve, pertanto, essere dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;intero comma 2 dell\u0026#8217;art. 1 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, ivi compresa la parte che si riferisce all\u0026#8217;\u0026#171;area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime\u0026#187;, in quanto (pur se non specificamente contestata dal ricorrente) strettamente ed inscindibilmente connessa con l\u0026#8217;individuazione dei trabucchi come bene culturale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, poi, l\u0026#8217;art. 2 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, rubricato \u0026#171;Piani di recupero\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDella disposizione in esame il ricorrente sottopone allo scrutinio di questa Corte le previsioni contenute nel comma 1, il quale affida ai Comuni il compito di redigere piani per il recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi, insieme alla previsione di cui al comma 2, che dispone il recepimento di detti piani comunali nel Piano paesaggistico regionale. La sostanza delle censure \u0026#232; che, con le riportate previsioni, il legislatore molisano avrebbe rimesso ai singoli Comuni la disciplina pianificatoria inerente ai trabucchi e agli ambiti paesaggistici interessati dai manufatti, \u0026#171;con ci\u0026#242; sovvertendo il sistema di competenze nonch\u0026#233; il rapporto di gerarchia tra gli strumenti di pianificazione stabilito dal Codice di settore\u0026#187;, il quale, come \u0026#232; noto, attribuisce solo al piano paesaggistico regionale la disciplina dei contesti tutelati, conferendo ad esso una posizione di primazia rispetto agli altri strumenti di pianificazione. Ne deriverebbe la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, oltre che dell\u0026#8217;art. 9 Cost., in quanto si determinerebbe un abbassamento del livello di tutela del paesaggio, costituente valore primario e assoluto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eRimane invece estraneo alle censure del ricorrente il comma 3 dell\u0026#8217;art. 2, a norma del quale \u0026#171;[i] Comuni possono adottare apposito regolamento attuativo nel rispetto delle disposizioni regionali e statali in materia favorendo un\u0026#8217;attivit\u0026#224; di programmazione, sviluppo e cooperazione con le altre attivit\u0026#224; turistico-ricettive e culturali operanti sul territorio\u0026#187;. Il thema decidendum dell\u0026#8217;odierno giudizio va, pertanto, limitato ai soli commi 1 e 2.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Anche tale questione \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tema di tutela e di pianificazione paesaggistica, la giurisprudenza di questa Corte ha pi\u0026#249; volte ribadito, anche di recente, che \u0026#171;\u0026#232; necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralit\u0026#224; e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali\u0026#187; (da ultimo, sentenze n. 24 del 2022, n. 219 e n. 74 del 2021; in precedenza, sentenza n. 182 del 2006). La premessa \u0026#232; la cogenza del piano paesaggistico regionale per gli strumenti urbanistici dei Comuni, delle Citt\u0026#224; metropolitane e delle Province e la sua immediata prevalenza rispetto alle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004). In tale cornice, come questa Corte ha affermato, il piano paesaggistico regionale costituisce uno \u0026#171;strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell\u0026#8217;ottica dello sviluppo sostenibile e dell\u0026#8217;uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l\u0026#8217;individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 219 del 2021, punto 4.1. del Considerato in diritto; in precedenza, ex plurimis, anche sentenze n. 86 del 2019 e n. 172 del 2018).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, il trasferimento delle decisioni operative concernenti il paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale \u0026#171;si pone in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell\u0026#8217;ambito di una materia a legislazione esclusiva statale ex art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali\u0026#187; (sentenza n. 182 del 2006, punto 2.2. del Considerato in diritto). La legge regionale non pu\u0026#242;, dunque, riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del piano paesaggistico regionale, quale quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi. La prevalenza di quest\u0026#8217;ultimo rispetto agli strumenti urbanistici dei Comuni, stabilita dall\u0026#8217;art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, conduce ad escludere che, all\u0026#8217;inverso, un piano comunale debba essere \u0026#8220;recepito\u0026#8221; \u0026#8211; come impone la norma molisana impugnata \u0026#8211; nel piano paesaggistico regionale. Non va, infatti, compromessa l\u0026#8217;\u0026#171;impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha [\u0026#8230;] assunto a valore imprescindibile, \u0026#8220;ponendola al riparo dalla pluralit\u0026#224; e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali\u0026#8221; (sentenza n. 74 del 2021)\u0026#187; (da ultimo, sentenza n. 261 del 2021, punto 4.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVa, quindi, dichiarata l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Infine, il Presidente del Consiglio dei ministri impugna l\u0026#8217;intero art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, rubricato \u0026#171;Disposizioni tecniche\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa disposizione in esame, al comma 1, stabilisce i limiti dimensionali per la realizzazione di nuovi trabucchi e impone alcune caratteristiche costruttive. Il comma 2 precisa che i limiti dimensionali cos\u0026#236; individuati \u0026#171;si applicano anche in caso di ristrutturazione e ampliamento dei trabucchi esistenti nel rispetto della normativa regionale e statale vigente in materia\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl ricorrente denuncia la violazione del principio di co-pianificazione obbligatoria del piano paesaggistico (con richiamo, quale normativa interposta, agli artt. 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004), lamentando l\u0026#8217;invasione della competenza esclusiva dello Stato di cui all\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., ed il conseguente abbassamento della tutela paesaggistica, in contrasto con l\u0026#8217;art. 9 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eViene altres\u0026#236; censurata, nello specifico, la prevista destinazione del trabucco ad attivit\u0026#224; di ristorazione (art. 5, comma 1, lettera a, della legge molisana), la quale si porrebbe irragionevolmente in contrasto con quanto stabilisce l\u0026#8217;art. 3 della medesima legge regionale, secondo cui i trabucchi \u0026#171;devono conservare la finalit\u0026#224; di pesca per diletto e luogo di incontro\u0026#187; (art. 3, comma 1) e non possono essere utilizzati a scopi diversi da quelli previsti dalla legge regionale stessa e dalle leggi regionali e statali in materia (art. 3, comma 3).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa previsione di parametri dimensionali \u0026#171;del tutto sproporzionati\u0026#187; rispetto alle \u0026#171;caratteristiche tipiche\u0026#187; dei manufatti \u0026#8211; quali sarebbero, appunto, i parametri dettati dall\u0026#8217;art. 5 \u0026#8211; risulterebbe violativa delle prescrizioni del vigente piano paesaggistico regionale, che sottopone a vincolo tutti gli ambiti costieri ove sorgono i trabucchi. Risulterebbero incise, peraltro, anche le prescrizioni dettate dai vigenti \u0026#171;Piani degli Arenili\u0026#187;, come quello del Comune di Termoli, che per i trabucchi stabiliscono pi\u0026#249; restrittivi parametri di superficie. Il ricorrente si riferisce qui ai piani, predisposti dai singoli Comuni ai sensi dell\u0026#8217;art. 12 della legge della Regione Molise 5 maggio 2006, n. 5 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), che attuano le prescrizioni dettate dal Piano Regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo a finalit\u0026#224; turistico-ricreative (PRUA \u0026#8211; disciplinato dalla stessa fonte regionale agli artt. 7 e seguenti) e che assumono anche la denominazione di \u0026#171;Piani Spiaggia comunali\u0026#187; (art. 12).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUn ultimo profilo di censura sollevato dal ricorrente si riferisce, specificamente, al comma 2 della disposizione impugnata e lamenta la violazione dell\u0026#8217;art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in relazione alle norme interposte di cui agli artt. 20, 21, 135, 143 e 145 del d.lgs. n. 42 del 2004. Ci\u0026#242;, in quanto l\u0026#8217;applicazione dei limiti dimensionali, quali stabiliti dal comma 1, anche ai trabucchi gi\u0026#224; esistenti (in caso di loro ristrutturazione o ampliamento) potrebbe astrattamente riguardare i manufatti gravati da vincolo imposto ai sensi della Parte seconda del d.lgs. n. 42 del 2004. Si determinerebbe, in tal caso, un contrasto con la normativa statale riguardante la tutela dei beni culturali i quali, a norma dell\u0026#8217;art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, \u0026#171;non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Preliminarmente, va precisato che l\u0026#8217;impugnazione del Presidente del Consiglio dei ministri, pur riguardando, genericamente, l\u0026#8217;intero l\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, \u0026#232; assistita da argomentazioni volte a contestare specificamente solo la parte della disposizione che stabilisce i requisiti dimensionali dei trabucchi (sia per quelli di nuova costruzione, sia per quelli gi\u0026#224; esistenti in caso di loro ristrutturazione o ampliamento). Tutte le censure sollevate dal ricorso, invero, sono riferite unicamente ai \u0026#171;parametri dimensionali\u0026#187; imposti dall\u0026#8217;art. 5, comma 1, specie laddove si lamenta che questi misurerebbero \u0026#171;oltre tre volte\u0026#187; le dimensioni previste dalle norme tecniche comunali sugli arenili (con richiamo all\u0026#8217;art. 6.3. del Piano Spiaggia comunale del Comune di Termoli). Deve pertanto limitarsi il thema decidendum alle sole previsioni che fissano detti parametri dimensionali (e, quindi, alle lettere a, b, c e d del comma 1, dedicate alle dimensioni, rispettivamente, della struttura destinata alla ristorazione, della passerella d\u0026#8217;accesso, della rete da pesca e dell\u0026#8217;altezza massima della piattaforma dal livello del mare), oltre alla disposizione del comma 2, che applica detti parametri anche ai trabucchi gi\u0026#224; esistenti. Rimangono invece estranee all\u0026#8217;odierna pronuncia le ulteriori prescrizioni tecniche dettate dal comma 1 dell\u0026#8217;art. 5, che indicano la tipologia dei materiali da costruzione (lettera e), le modalit\u0026#224; di collegamento tra le travi portanti (lettera f), le modalit\u0026#224; di installazione degli impianti idrico ed elettrico (lettera g), i materiali e la verniciatura delle porte e degli infissi (lettera h), il divieto di pavimentazione del tavolato e delle passerelle (lettera i), la modalit\u0026#224; di impermeabilizzazione delle coperture delle superfici (lettera j) e le modalit\u0026#224; di realizzazione dei tiranti (lettera k). Rimane altres\u0026#236; estranea al thema decidendum, in quanto a sua volta non raggiunta da alcuna censura n\u0026#233; argomentazione del ricorso, la previsione di cui alla lettera l) del comma 1, che impone di garantire \u0026#171;il carattere provvisorio dei manufatti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Cos\u0026#236; delimitata l\u0026#8217;area del sindacato chiesto a questa Corte, pu\u0026#242; passarsi alla disamina del merito delle questioni sollevate sull\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEsse non sono fondate, nei termini di seguito precisati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon la richiamata sentenza n. 138 del 2020, relativa alle norme sui trabucchi vigenti nella Regione Abruzzo, questa Corte ha gi\u0026#224; rilevato che la previsione di una superficie di occupazione massima del manufatto \u0026#171;risponde alla finalit\u0026#224; di circoscrivere l\u0026#8217;area complessiva destinata alla valorizzazione dei trabocchi in funzione, sia dell\u0026#8217;ottimizzazione dei flussi turistici (cui \u0026#232; strumentale la regolazione dell\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ristorazione) sia di un pi\u0026#249; fruibile soddisfacimento delle visite didattico-culturali\u0026#187; (punto 6.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon specifico riguardo alle misure dimensionali della passerella di accesso (fissate dalla lettera b del comma 1 dell\u0026#8217;art. 5), va poi ribadito che la maggior ampiezza della costruzione che ne deriva \u0026#171;\u0026#232; coerente con l\u0026#8217;assolvimento dell\u0026#8217;esigenza di consentire, da un lato, la fruizione del trabocco da parte delle persone con disabilit\u0026#224; e, dall\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;osservanza dei parametri di sicurezza per la pubblica incolumit\u0026#224; dei soggetti fruitori, sia in chiave turistica che didattico-culturale, in tal senso rimanendo rispettato l\u0026#8217;ambito di esercizio dei poteri fissato nell\u0026#8217;art. 6 del cod. beni culturali\u0026#187; (sentenza n. 138 del 2020, punto 6.3. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSimili finalit\u0026#224; \u0026#8211; giova, in questa sede, precisare \u0026#8211; non possono comunque determinare alcun pregiudizio per le aree attinte da vincolo paesaggistico, ove sono ubicati i trabucchi di nuova o di antica realizzazione, o per quei trabucchi che dovessero \u0026#8211; in ipotesi \u0026#8211; risultare essi stessi sottoposti alla normativa di tutela dei beni culturali. Anche in tali evenienze, deve infatti considerarsi salva la disciplina nazionale che impone l\u0026#8217;autorizzazione paesaggistica per interventi da compiersi sui beni vincolati, di cui all\u0026#8217;art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, cos\u0026#236; come quella che subordina ad autorizzazione gli interventi sui beni culturali, di cui all\u0026#8217;art. 21 dello stesso decreto legislativo (sentenza n. 138 del 2020, punto 6.5. del Considerato in diritto). \u0026#200;, del resto, la stessa legge regionale molisana a stabilire (al comma 1 dell\u0026#8217;art. 1) che la valorizzazione e l\u0026#8217;utilizzo dei trabucchi devono svolgersi \u0026#171;secondo le modalit\u0026#224; di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42\u0026#187;, con ci\u0026#242; eliminando qualsivoglia dubbio circa il necessario rispetto dei vincoli, anche paesaggistici, che potrebbero venire in rilievo nell\u0026#8217;esercizio di quelle attivit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020, pertanto, deve essere correttamente inteso non come norma che consente il rilascio del titolo tutte le volte in cui siano rispettate le indicate misure dimensionali, ma solo come disposizione di settore che introduce un\u0026#8217;ulteriore condizione (le misure massime) ai fini dell\u0026#8217;ottenimento del titolo secondo le norme vigenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, sotto altro aspetto, \u0026#232; ravvisabile alcuna interferenza tra le dimensioni cos\u0026#236; prescritte dalla legge regionale (oggetto di impugnazione) e quanto stabilito dai Piani spiaggia comunali (PSC), ivi incluso quello di Termoli. Come gi\u0026#224; osservato da questa Corte con riferimento alla normativa abruzzese \u0026#8211; oggetto, come detto, della sentenza n. 138 del 2020 e avente contenuto analogo a quella molisana oggi all\u0026#8217;esame \u0026#8211; anche in questo caso deve ribadirsi che i limiti massimi di superficie, indicati dalla legge regionale impugnata, non possono considerarsi direttamente applicabili, n\u0026#233; tali da autorizzare deroghe rispetto alle previsioni dei vigenti PSC. Il Comune, infatti, \u0026#171;in qualit\u0026#224; di autorit\u0026#224; competente a rilasciare il titolo abilitativo per la tipologia di intervento richiesto sul trabocco, in assenza di una espressa previsione normativa in tal senso, non potrebbe agire in deroga ad una previsione pi\u0026#249; limitativa\u0026#187;, che sia eventualmente contenuta nel proprio PSC; e \u0026#171;resta comunque libero di decidere se, e in quale misura (entro il limite massimo consentito), avvalersi della facolt\u0026#224; di ampliamento del trabocco prevista dalla legge regionale\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, la sentenza n. 138 del 2020, punto 6.1. del Considerato in diritto).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; Con riferimento, poi, alla paventata irragionevolezza intrinseca della legge molisana \u0026#8211; la quale, per un verso, non consente di adibire il trabucco ad altre finalit\u0026#224; che non siano quelle tradizionali della pesca (art. 3) e, per altro verso, consente comunque l\u0026#8217;attivit\u0026#224; di ristorazione (art. 5) \u0026#8211; va in contrario osservato che la destinazione dei trabucchi ad attivit\u0026#224; di ristorazione \u0026#171;non si pone in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di un richiamo turistico appositamente regolamentato in modo appropriato\u0026#187; (cos\u0026#236;, ancora, la sentenza n. 138 del 2020, punto 6.2. del Considerato in diritto). Peraltro, nel complessivo impianto della legge regionale impugnata, va rilevato che la finalit\u0026#224; di ristorazione, affiancata a quella di fruizione turistica, costituisce un obiettivo di fondo perseguito dal legislatore regionale, tant\u0026#8217;\u0026#232; che l\u0026#8217;intitolazione stessa della legge reg. Molise n. 12 del 2020 espressamente si riferisce all\u0026#8217;\u0026#171;utilizzazione commerciale e turistica\u0026#187; del trabucco. Siffatta finalit\u0026#224;, comunque, non risulta in contrasto con quelle ulteriori indicate dall\u0026#8217;art. 3, comma 1 (la \u0026#171;pesca per diletto\u0026#187; e il \u0026#171;luogo di incontro\u0026#187;): per un verso, va infatti osservato che lo stesso art. 3, al comma 2, consente espressamente l\u0026#8217;utilizzazione dei trabucchi \u0026#171;anche per eventi culturali, manifestazioni promozionali dei prodotti tipici locali, ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande con uso di prodotto ittico pescato dalla struttura stessa ovvero di prodotti ittici locali e delle zone limitrofe e comunque del mar Adriatico\u0026#187;, con ci\u0026#242; affiancando agli usi tradizionali della struttura anche quello di sfruttamento commerciale; per altro verso, quest\u0026#8217;ultima finalit\u0026#224; pu\u0026#242; comunque essere considerata come un naturale svolgimento di quelle tradizionali, nella prospettiva della valorizzazione del bene, rimessa alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Cos\u0026#236; interpretata, la disposizione impugnata si rivela immune dalle censure sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri, onde le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale promosse sull\u0026#8217;art. 5 della legge reg. Molise n. 12 del 2020 devono essere dichiarate non fondate, nei termini indicati.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 1, comma 2, della legge della Regione Molise 11 novembre 2020, n. 12 (Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano);\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dichiara l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e3) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 5, commi 1, lettere a), b), c) e d), e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, promosse, in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l\u0026#8217;11 gennaio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiuliano AMATO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eMaria Rosaria SAN GIORGIO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 28 febbraio 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Ambiente - Norme della Regione Molise - Disposizioni in materia di valorizzazione e utilizzazione commerciale e turistica del trabucco molisano - Definizione, obiettivi e finalit\u0026#224; - Previsione che i trabucchi e l\u0027area circostante fino a una fascia di 50 metri dal sedime sono considerati beni culturali sottoposti alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.\r\nPiani di recupero - Previsione che i Comuni devono redigere piani per il recupero, il ripristino, la conservazione e la costruzione dei trabucchi.\r\nDisposizioni tecniche - Parametri dimensionali dei nuovi trabucchi - Applicabilit\u0026#224; anche in caso di ristrutturazione e ampliamento dei trabucchi esistenti.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"44645","titoletto":"Beni culturali - In genere - Tutela e valorizzazione - Rispettiva definizione. (Classif. 035001).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa materia dei beni culturali è segnata dalla linea di confine che separa la \"valorizzazione\" dalla \"tutela\", le quali corrispondono, secondo la Costituzione, ad aree di intervento diversificate, essendo la prima rimessa alla competenza concorrente di Stato e Regioni e la seconda attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettera \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost.); gli artt. 3 e 6 cod. beni culturali ne hanno definitivamente precisato i rispettivi ambiti. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 138/2020 - mass. 42569; S. 140/2015 - mass. 38470; S. 26/2004 - mass. 28272; S. 9/2004 - mass. 28255\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, nella tutela dei beni culturali sono ricompresi non solo la regolazione ed amministrazione giuridica dei beni culturali, ma anche l\u0027intervento operativo di protezione e difesa dei beni stessi, mentre la valorizzazione corrisponde al complesso delle attività di intervento integrativo e migliorativo ulteriori, finalizzate alla promozione, al sostegno della conoscenza, fruizione e conservazione del patrimonio culturale, nonché ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione di esso, anche da parte delle persone diversamente abili. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 138/2020 - mass. 42569\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44646","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44646","titoletto":"Beni culturali - Tutela - Individuazione dei \"beni culturali\" e conseguente assoggettamento alla disciplina del codice dei beni culturali (nel caso di specie: trabucchi della Regione Molise) - Funzione rientrante nella \"tutela\" dei beni culturali, rimessa alla competenza esclusiva dello Stato (nel caso di specie, illegittimità costituzionale della norma regionale che individua tutti i trabucchi del territorio regionale del Molise come bene culturale). (Classif. 035004).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSecondo la giurisprudenza costituzionale, la disciplina sui trabucchi va ricondotta alla materia dei beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 138/2020\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027individuazione dei beni culturali - che presuppone l\u0027accertamento della effettiva sussistenza dell\u0027interesse culturale, dal quale consegue la loro sicura appartenenza al \"patrimonio culturale\" - costituisce momento qualificante dell\u0027attività di loro tutela, come tale rimesso alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Esigenze di esercizio unitario delle funzioni di tutela, connesse al perseguimento della finalità della preservazione della memoria della comunità nazionale, impongono di riservare allo Stato la funzione di selezionare i beni culturali, destinati ad essere sottoposti alla disciplina dettata dal codice dei beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 164/2021 - mass. 44166; S. 140/2015; S. 194/2013 - mass. 37232\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell\u0027art. 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., l\u0027art. 1, comma 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, il quale individua i trabucchi come bene culturale, come tali sottoposti alla disciplina del d.lgs. n. 42 del 2004. L\u0027inequivoco tenore letterale della norma tradisce l\u0027intento del legislatore regionale di sostituirsi allo Stato nello svolgimento della funzione dell\u0027individuazione dei beni culturali, rimessa alla competenza esclusiva di quest\u0027ultimo. La disposizione impugnata dal Governo, inoltre, facendo riferimento a tutti i trabucchi esistenti sul territorio regionale, senza distinzione in ordine all\u0027epoca della loro realizzazione, contrasta con il cod. beni culturali, che esclude l\u0027assoggettamento a tutela culturale delle cose che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre settanta anni. L\u0027illegittimità costituzionale comprende la parte del citato comma 2 che si riferisce all\u0027«area circostante fino ad una fascia di 50 metri dal sedime», in quanto - pur se non specificamente contestata dal ricorrente - strettamente ed inscindibilmente connessa con l\u0027individuazione dei trabucchi come bene culturale).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44647","numero_massima_precedente":"44645","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"22/01/2004","numero":"42","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"44647","titoletto":"Paesaggio - Pianificazione - Piano paesaggistico regionale (PPR) - Impossibilità di riservarne alcuni contenuti alla pianificazione comunale - Prevalenza del PPR rispetto agli strumenti urbanistici - Illegittimità costituzionale di norme regionali in contrasto (nel caso di specie: illegittimità costituzionale delle norme della Regione Molise che attribuiscono ai Comuni la redazione dei Piani di recupero dei trabucchi e ne dispongono il recepimento nel PPR). (Classif. 170007).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl piano paesaggistico regionale costituisce uno strumento di ricognizione del territorio oggetto di pianificazione non solo ai fini della salvaguardia e valorizzazione dei beni paesaggistici, ma anche nell\u0027ottica dello sviluppo sostenibile e dell\u0027uso consapevole del suolo, in modo da poter consentire l\u0027individuazione delle misure necessarie per il corretto inserimento, nel contesto paesaggistico, degli interventi di trasformazione del territorio. Per tale motivo è necessario salvaguardare la complessiva efficacia del piano paesaggistico, ponendola al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (\u003cem\u003ePrecedenti:\u003c/em\u003e \u003cem\u003eS. 24/2022 - mass. 44555; S. 219/2021 - mass. 44345; S. 74/2021 - mass, 43837; S. 86/2019 - mass. 42648; S. 172/2018 - mass. 40159\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eL\u0027impronta unitaria della pianificazione paesaggistica che la normativa statale ha assunto a valore imprescindibile non può essere compromessa e va posta al riparo dalla pluralità e dalla parcellizzazione degli interventi delle amministrazioni locali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 261/ 2021\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl trasferimento delle decisioni operative concernenti il paesaggio alla dimensione pianificatoria comunale si pone in contraddizione con il sistema di organizzazione delle competenze delineato dalla legge statale a tutela del paesaggio, che costituisce un livello uniforme di tutela, non derogabile dalla Regione, nell\u0027ambito di una materia a legislazione esclusiva statale \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 117 Cost., ma anche della legislazione di principio nelle materie concorrenti del governo del territorio e della valorizzazione dei beni culturali. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 182/2006 - mass. 30386\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e, Cost., l\u0027art. 2, commi 1 e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020 che, rispettivamente, affida ai Comuni il compito di redigere i piani per il recupero, il ripristino e la conservazione dei trabucchi e ne dispone il recepimento nel Piano paesaggistico regionale. La legge regionale non può riservare alla pianificazione comunale interi contenuti del PPR - come quello delle aree costiere su cui insistono i trabucchi - e la prevalenza di quest\u0027ultimo rispetto agli strumenti urbanistici conduce ad escludere che un piano comunale debba essere in esso \"recepito\").\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"44648","numero_massima_precedente":"44646","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"2","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"44648","titoletto":"Paesaggio - Aree costiere - Norme della Regione Molise - Trabucchi - Individuazione dei limiti dimensionali per la realizzazione di nuovi, applicati anche a quelli già esistenti - Ricorso del Governo - Lamentata irragionevolezza, violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali e del principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 170002).","testo":"Sono dichiarate non fondate, nei termini indicati, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3, 9 e 117, secondo comma, lett. \u003cem\u003es\u003c/em\u003e), Cost., dell\u0027art. 5, commi 1, lett. \u003cem\u003ea\u003c/em\u003e), \u003cem\u003eb\u003c/em\u003e), \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e) e \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e), e 2, della legge reg. Molise n. 12 del 2020, che stabilisce i limiti dimensionali per la realizzazione di nuovi trabucchi e ne dispone l\u0027applicazione anche per la ristrutturazione e l\u0027ampliamento di quelli già esistenti. La disposizione impugnata - nel prevedere che la valorizzazione e l\u0027utilizzo dei trabucchi debbano svolgersi secondo le modalità di cui al codice dei beni culturali - deve essere correttamente intesa come disposizione di settore che introduce un\u0027ulteriore condizione ai fini dell\u0027ottenimento del titolo secondo le norme vigenti. Le finalità di circoscrivere l\u0027area destinata alla valorizzazione dei trabucchi non possono, infatti, determinare alcun pregiudizio per le aree attinte da vincolo paesaggistico. Né è ravvisabile alcuna interferenza tra le dimensioni prescritte e quanto stabilito dai Piani spiaggia comunali (PSC), ivi incluso quello di Termoli, non potendo i limiti massimi di superficie considerarsi direttamente applicabili, né tali da autorizzare deroghe rispetto alle previsioni dei vigenti PSC. Né, infine, sussiste un\u0027irragionevolezza intrinseca della legge molisana, non ponendosi la destinazione dei trabucchi ad attività di ristorazione in contrasto con il principio generale della tutela del patrimonio storico-culturale, essendo piuttosto rivolta alla sua valorizzazione in funzione di richiamo turistico. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 138/2020 - mass. 42569\u003c/em\u003e).","numero_massima_precedente":"44647","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. a)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. b)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. d","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge della Regione Molise","data_legge":"11/11/2020","data_nir":"2020-11-11","numero":"12","articolo":"5","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"9","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"117","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"lett. s)","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"41266","autore":"Arabia A.G.","titolo":"La Corte sorvola sulle reali finalità della legge molisana in materia di trabucchi","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"2022","numero_rivista":"1","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"489","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
  ]
]