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AZZARITI - Rel. CAPPI \u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"ME\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP id\u003d\"MEE\"\u003e composta dai signori: Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente - Avv. \r\n GIUSEPPE CAPPI - Prof. TOMASO PERASSI - Prof. GASPARE AMBROSINI - Prof. \r\n ERNESTO BATTAGLINI - Dott. MARIO COSATTI - Prof. FRANCESCO PANTALEO \r\n GABRIELI - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - \r\n Prof. MARIO BRACCI - Prof. NICOLA JAEGER - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - \r\n Prof. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI, Giudici, \u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003e ha pronunciato la seguente \r\n \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IA2\"\u003e SENTENZA \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e nel giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 del D.P.R. \r\n 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1958 \r\n dal Tribunale di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Galigani \r\n Roberto e l\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. \r\n 22 del Registro ordinanze del 1958 e pubblicata nella Gazzetta \r\n Ufficiale della Repubblica n. 148 del 21 giugno 1958. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e Udita nell\u0027udienza pubblica dell\u002711 marzo 1959 la relazione del \r\n Giudice Giuseppe Cappi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e uditi gli avv. Giorgio Balladore Pallieri e Luciano Stanghellini \r\n per il Galigani, e l\u0027avv. Guido Nardone per l\u0027Istituto nazionale della \r\n previdenza sociale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"IT\"\u003e \u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e Ritenuto in fatto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Galigani Roberto era un invalido del lavoro e godeva della relativa \r\n pensione da parte dell\u0027Istituto nazionale della previdenza sociale. In \r\n forza del D.L.C.P.S. 3 ottobre 1947, n. 1222 (assunzione obbligatoria \r\n dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra e per servizio), fu \r\n assunto in qualit\u0026#224; di operaio presso il cotonificio Villa Cortese di \r\n Pistoia, continuando a percepire la pensione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e In data 26 aprile 1957, venne emanato il D.P.R. n. 818 il quale \r\n all\u0027art. 26 disponeva la sospensione del pagamento della pensione di \r\n invalidit\u0026#224; \"quando l\u0027avente diritto presti la sua opera alle \r\n dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla \r\n assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi del lavoro, di guerra \r\n e per servizio, con una retribuzione superiore ad un terzo del guadagno \r\n normale che aveva anteriormente al riconoscimento dell\u0027invalidit\u0026#224;, se \r\n si tratta di operaio, della met\u0026#224;, se si tratta di impiegato\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Galigani, il quale si trovava nelle condizioni di essere colpito \r\n dal provvedimento di sospensione della pensione, con atto notificato il \r\n 31 ottobre 1957 citava avanti il Tribunale di Pistoia l\u0027Istituto della \r\n previdenza sociale esponendo che l\u0027Istituto col primo novembre gli \r\n avrebbe sospeso il pagamento della pensione di invalidit\u0026#224;, in base al \r\n predetto art. 26, del quale l\u0027Istituto aveva reso nota l\u0027applicazione \r\n anche con appositi comunicati stampa. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ci\u0026#242; premesso, il Galigani testualmente concludeva: \"previa \r\n sospensione del giudizio e trasmissione degli atti alla Corte \r\n costituzionale, in accoglimento della istanza formulata dall\u0027attore \r\n perch\u0026#233; sia dichiarata la illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 \r\n del D.P.R. n. 818 del 1957 per violazione degli art. 76 e 77 p.p. della \r\n Costituzione, condannare l\u0027Istituto della previdenza sociale a \r\n ripristinare il pagamento della pensione di invalidit\u0026#224; finora goduta \r\n da Galigani Roberto a far tempo dal giorno successivo a quello della \r\n pubblicazione della decisione della Corte costituzionale; con \r\n condanna, ove del caso, alla corresponsione degli arretrati e cogli \r\n interessi dalle scadenze successive alla pubblicazione in questione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si costituiva in giudizio l\u0027Istituto della previdenza sociale, il \r\n quale preliminarmente eccepiva l\u0027improponibilit\u0026#224; dell\u0027azione, in \r\n quanto il Galigani, in base alla norma generale contenuta nell\u0027art. 460 \r\n Cod. proc. civ., avrebbe dovuto, prima di promuovere l\u0027azione \r\n giudiziaria, esperire la via amministrativa e, precisamente, adire il \r\n Comitato esecutivo dell\u0027Istituto come previsto dell\u0027art. 97 del R.D.L. \r\n 4 ottobre 1935, n. 1827. Per quanto poi riguardava l\u0027eccezione di \r\n illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, \r\n n. 818, l\u0027Istituto sosteneva che l\u0027eccezione era manifestamente \r\n infondata. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale, con sentenza parziale 24 aprile 1958, respingeva \r\n l\u0027eccezione di improponibilit\u0026#224; dell\u0027azione e nella stessa data, \r\n ritenuta rilevante ai fini del decidere e non manifestamente infondata \r\n la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale, pronunciava ordinanza con \r\n la quale disponeva la sospensione del processo e la trasmissione degli \r\n atti alla Corte costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027ordinanza veniva regolarmente notificata al Presidente del \r\n Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere e \r\n pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 1958, n. 148. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Circa la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale l\u0027ordinanza del \r\n Tribunale sostanzialmente osserva quanto segue. L\u0027art. 37 della legge 4 \r\n aprile 1952, n. 218 (legge delegante), aveva disposto: \"Entro cinque \r\n anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto \r\n del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro \r\n e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, \r\n potranno essere emanate, in conformit\u0026#224; dei principi e dei criteri cui \r\n si informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione, \r\n nonch\u0026#233; norme intese a: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con \r\n quelle della presente legge, anche per quanto riflette l\u0027ordinamento \r\n dei servizi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e 2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la \r\n materia\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il Tribunale, ritenuto che relativamente al citato art. 26 non \r\n poteva trattarsi - come \u0026#232; pacifico inter partes - n\u0026#233; di norma \r\n transitoria n\u0026#233; di redazione di un testo unico, osserv\u0026#242; che non era \r\n manifestamente infondata l\u0027eccezione che il D.P.R. n. 818 del 1957 \r\n avesse ecceduto i limiti della delega contenuti nel citato art. 37 \r\n della legge delegante e fosse quindi costituzionalmente illegittimo. Al \r\n riguardo il Tribunale osserv\u0026#242; che l\u0027art. 26 del decreto presidenziale \r\n non poteva costituire norma di attuazione della legge delegante n\u0026#233; \r\n effetto di coordinamento fra tale legge e le vigenti norme in materia \r\n di assicurazioni sociali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Avanti questa Corte si costituiva l\u0027attore Galigani Roberto, \r\n rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Granelli e Luciano \r\n Stanghellini, i quali, in data 11 luglio 1958, depositavano nella \r\n cancelleria le proprie deduzioni, nelle quali concludevano chiedendo \r\n che la Corte dichiarasse l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art.. 26 \r\n del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Si costituiva pure l\u0027Istituto della previdenza sociale, \r\n rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario \r\n Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, i quali nelle loro \r\n deduzioni, depositate il 10 luglio 1958, chiedevano che la Corte \r\n dichiarasse infondata l\u0027eccezione di illegittimit\u0026#224; costituzionale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il patrocinio dell\u0027attore Galigani fonda la propria tesi sulle \r\n seguenti argomentazioni, che riecheggiano quelle dell\u0027ordinanza del \r\n Tribunale. La questione consiste nel vedere se il pi\u0026#249; volte citato \r\n articolo 26 possa rientrare nella categoria delle norme di attuazione o \r\n in quella del coordinamento. Il patrocinio dell\u0027attore lo nega e al \r\n riguardo osserva che non pu\u0026#242; trattarsi di norma di attuazione, perch\u0026#233; \r\n tale norma non pu\u0026#242; per definizione creare ipotesi nuove, sconosciute \r\n alla legge attuata, ma solo dettare con crete particolari disposizioni \r\n necessarie per l\u0027applicazione delle norme gi\u0026#224; impartite in via di \r\n massima. In altri termini, la norma di attuazione pu\u0026#242; solo stabilire \r\n le specifiche modalit\u0026#224; con cui in concreto dovranno attuarsi nelle \r\n particolari ipotesi quelle norme che, per la loro ampia portata \r\n generale, presenterebbero delle difficolt\u0026#224; di pratica applicazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Nella specie - continua il patrocinio del Galigani - l\u0027art. 26, \r\n lungi dal costituire una attuazione particolare e concreta di norme \r\n generali contenute nella legge delegante, rappresenta una vera e \r\n propria innovazione. Infatti, mentre l\u0027art. 12 di tale legge sancisce \r\n che ai titolari di pensione che prestino la propria opera retribuita \r\n alle dipendenze di terzi la pensione viene ridotta di un quarto e \r\n comunque non oltre il 25% della retribuzione, l\u0027art. 26 prescrive che \r\n la pensione viene completamente sospesa quando la retribuzione di \r\n titolare risulta superiore al terzo del guadagno normale che aveva \r\n anteriormente al riconoscimento dell\u0027invalidit\u0026#224;, se si tratta di \r\n operaio, o della met\u0026#224;, se si tratta di impiegato. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Da quanto sopra il patricinio del Galigani deduce che fra la \r\n riduzione automatica della pensione prevista dall\u0027art. 12 della legge \r\n delegante e la sospensione disposta dall\u0027art. 26 del decreto delegato \r\n esiste un contrasto formale e sostanziale, per cui il secondo articolo \r\n non pu\u0026#242; venir considerato come norma di attuazione della legge \r\n delegante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il carattere innovativo dell\u0027art. 26 esclude anche ad evidenza, \r\n secondo il Galigani, che si possa trattare di coordinamento fra le \r\n vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge \r\n delegante. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Il patrocinio dell\u0027Istituto nelle sue deduzioni risolleva \r\n l\u0027eccezione gi\u0026#224; proposta avanti al Tribunale, fondata come si \u0026#232; visto \r\n sulla violazione dell\u0027art. 460 Cod. proc. civile. Solleva poi anche una \r\n eccezione che non figura proposta in sede di merito, sostenendo che \r\n l\u0027attore difettava di interesse ad agire, perch\u0026#233; nel momento nel quale \r\n inizi\u0026#242; l\u0027azione giudiziaria (31 ottobre 1957) nessun provvedimento di \r\n sospensione della pensione era stato preso a di lui carico. (Al \r\n riguardo, in linea di fatto, risulta che il provvedimento di \r\n sospensione fu preso il 4 dicembre 1957). Dalle surriferite eccezioni \r\n di improponibilit\u0026#224; o improcedibilit\u0026#224; dell\u0027azione di merito, \r\n l\u0027Istituto deduce poi la conseguenza della improponibilit\u0026#224; del \r\n giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale, in quanto, mentre, in base \r\n all\u0027art. 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, tale giudizio non pu\u0026#242; avere se \r\n non carattere incidentale, cio\u0026#232; sorgere nel corso di un giudizio \r\n principale di merito, nella specie tale giudizio non avrebbe potuto \r\n essere proposto e, quindi, non aveva giuridica esistenza. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Quanto al merito della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale \r\n dell\u0027art. 26 D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, l\u0027Istituto osserva che \r\n esso ben pu\u0026#242; costituire norma di attuazione della legge 4 aprile 1952, \r\n n. 218. Al riguardo l\u0027Istituto sostiene che le norme di attuazione non \r\n possono venire equiparate \"a quelle di mera esecuzione di una legge\", \r\n giacch\u0026#233; per emanare norme del genere non sarebbe certo occorsa delega \r\n al Governo da parte del potere legislativo. La concessione di delega, \r\n espressamente comprensiva della facolt\u0026#224; di emanare norme di \r\n attuazione, implica non soltanto la distinzione fra queste norme e \r\n quelle regolamentari e di esecuzione, bens\u0026#236; anche la possibilit\u0026#224; che \r\n le norme del genere non siano in immediato, diretto rapporto con le \r\n disposizioni testuali della legge di delega e possano anche attingere \r\n il loro contenuto a principi insiti nella legge medesima. L\u0027Istituto \r\n rileva che tali principi si possono sintetizzare nel concetto che \r\n l\u0027ordinamento previdenziale si propone \"in modo particolare di \r\n assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in \r\n caso di invalidit\u0026#224; e di vecchiaia, in conformit\u0026#224; dell\u0027art. 38 della \r\n Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Alla stregua delle surriferite osservazioni, l\u0027Istituto conclude \r\n che nella specie non sussiste il vizio costituzionale di eccesso di \r\n delega. Che se, prosegue l\u0027Istituto, l\u0027art. 26 non dovesse ritenersi \r\n norma di attuazione, esso sarebbe pur sempre costituzionalmente \r\n legittimo in quanto costituirebbe un atto di coordinamento fra le \r\n vigenti norme sulle assicurazioni sociali e quelle della legge \r\n delegante, coordinamento di cui la legge aveva dato espresso mandato al \r\n potere esecutivo. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027art. 26 infatti costituirebbe coordinamento fra diverse \r\n disposizioni nascenti da principi generali, principalmente quello \r\n \"secondo il quale la previdenza sociale adempie, in aderenza alle \r\n finalit\u0026#224; di carattere pubblico che le sono proprie, alla funzione di \r\n \"\u0027sollievo dal bisogno\", garantendo ai lavoratori, in ogni evento che \r\n il bisogno suscita, quei \"mezzi adeguati alle loro esigenze vitali \" di \r\n cui parla l\u0027art. 38 della Costituzione\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Ambedue le parti hanno presentato memorie. In quella del Galigani, \r\n a firma dell\u0027avvocato Giorgio Balladore Pallieri e avvocato Luciano \r\n Stanghellini, si sostiene anzitutto che, data l\u0027indipendenza del \r\n giudizio di merito a quo da quello di legittimit\u0026#224; costituzionale, la \r\n eccezione di improponibilit\u0026#224; dell\u0027azione, decisa e respinta dalla \r\n sentenza del Tribunale, non deve formare oggetto di giudizio da parte \r\n della Corte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sul punto della costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 26 del D.P.R. n. 818 \r\n del 1957, il Galigani sviluppa gli argomenti da lui gi\u0026#224; esposti a \r\n sostegno della illegittimit\u0026#224;. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e L\u0027Istituto della previdenza sociale si rimette alle sue precedenti \r\n deduzioni per quanto riguarda le questioni di improponibilit\u0026#224; o \r\n improcedibilit\u0026#224;, sia dell\u0027azione di merito che del giudizio di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale; questioni che poi ha sviluppato ampiamente \r\n nella discussione orale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e Sul punto della costituzionalit\u0026#224; dell\u0027art. 26, l\u0027Istituto ne \r\n sostiene la legittimit\u0026#224;, osservando che esso ben pu\u0026#242; venir \r\n considerato norma di attuazione o effetto di coordinamento, \r\n specialmente perch\u0026#233; discenderebbe come conseguenza e applicazione di \r\n principi generali ai quali si informano e la legge di delega e le varie \r\n altre in materia di assicurazioni sociali. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"FT\"\u003e \u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e Considerato in diritto: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1. - L\u0027Istituto della previdenza sociale nelle sue deduzioni avanti \r\n la Corte ha insistito nelle eccezioni di improponibilit\u0026#224; e di \r\n improcedibilit\u0026#224; dell\u0027azione di merito, che gi\u0026#224; aveva sollevato avanti \r\n al Tribunale. Si sosteneva che in base al disposto dell\u0027art. 460 Cod. \r\n proc. civ. il Galigani, prima di iniziare l\u0027azione avanti l\u0027autorit\u0026#224; \r\n giudiziaria avrebbe dovuto esperire la via amministrativa, e \r\n precisamente adire il Comitato esecutivo dell\u0027Istituto, come previsto \r\n dall\u0027art. 97 del R.D. 4 ottobre 1935, n. 1827. Nella sua memoria e \r\n nella discussione orale il patrocinio dell\u0027Istituto sollev\u0026#242; un\u0027altra \r\n eccezione. Sostenne cio\u0026#232; che il Galigani, al quale nel momento in cui \r\n spicc\u0026#242; la citazione (31 ottobre 1957) non era ancora stata sospesa la \r\n pensione, mancava di interesse ad agire, non potendosi chiedere il \r\n ripristino del pagamento di una pensione che non era stato ancora \r\n sospeso. (Nella narrativa del fatto gi\u0026#224; si \u0026#232; rilevato che il \r\n pagamento era stato poi sospeso il 4 dicembre 1957. La sentenza \r\n parziale che dichiar\u0026#242; proponibile l\u0027azione del Galigani \u0026#232; del 24 \r\n aprile 1958). \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2. - Circa le due surriferite eccezioni di improponibilit\u0026#224; o di \r\n improcedibilit\u0026#224; dell\u0027azione di merito la Corte osserva quanto segue. \r\n Per ci\u0026#242; che riguarda la seconda (mancanza di interesse ad agire) \u0026#232; \r\n evidente che non pu\u0026#242; venir presa in considerazione, giacch\u0026#233; \u0026#232; \r\n attinente al giudizio di merito, sul quale la Corte, investita del \r\n giudizio di costituzionalit\u0026#224;, non pu\u0026#242; interferire, salvo che per la \r\n verifica del presupposto della rilevanza della questione di \r\n costituzionalit\u0026#224; per la decisione di merito; presupposto che nella \r\n specie risulta dall\u0027ordinanza di rinvio. Lo stesso \u0026#232; a dirsi per la \r\n prima eccezione (violazione dell\u0027art. 460 Cod. proc. civ.) che il \r\n Tribunale ha respinto con la motivata sentenza parziale 24 aprile 1958. \r\n Il patrocinio dell\u0027Istituto ha criticato la sentenza del Tribunale, \r\n contro la quale ha dichiarato di aver interposto appello; ma \u0026#232; chiaro \r\n che trattasi anche qui di una questione attinente al giudizio di \r\n merito, sulla quale la Corte, che \u0026#232; investita soltanto delle questioni \r\n di legittimit\u0026#224; costituzionale, non pu\u0026#242; interferire. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 3. - Dalle surriferite eccezioni l\u0027Istituto deduce poi che \r\n improponibile sarebbe l\u0027attuale giudizio di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale, in quanto tale giudizio non pu\u0026#242; avere se non carattere \r\n incidentale, sorgere cio\u0026#232; nel corso di un giudizio principale, \r\n giudizio che, nel caso, non avrebbe potuto essere proposto e, quindi, \r\n non aveva giuridica esistenza. Al riguardo la Corte osserva che se \u0026#232; \r\n vero che nei casi previsti dall\u0027art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. \r\n 87, il giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale non pu\u0026#242; avere se non \r\n carattere incidentale, altrettanto \u0026#232; vero che all\u0027uopo \u0026#232; sufficiente \r\n che un giudizio di merito sia stato di fatto instaurato, il che nella \r\n specie non \u0026#232; dubbio. La Corte, data l\u0027indipendenza del giudizio di \r\n merito da quello di legittimit\u0026#224; costituzionale, non pu\u0026#242; scendere ad \r\n esaminare se il primo sia stato iniziato in modo proceduralmente \r\n regolare. Quanto infine al rilievo che la sentenza del Tribunale di \r\n Pistoia sarebbe stata appellata, \u0026#232; ovvio rilevare che nessuna norma di \r\n legge impone che per dare ingresso all\u0027azione di legittimit\u0026#224; \r\n costituzionale le questioni di proponibilit\u0026#224; o di altre pregiudiziali \r\n del giudizio di merito debbano essere definite con sentenza non pi\u0026#249; \r\n impugnabile. La definitiva decisione di tali questioni potr\u0026#224; avere \r\n riflessi sulla singola causa, ma non pu\u0026#242; toccare il giudizio di \r\n legittimit\u0026#224; costituzionale, il quale \u0026#232; assolutamente autonomo nel \r\n proprio svolgimento, e indipendente dalle sorti del giudizio \r\n principale. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Pertanto le eccezioni pregiudiziali sollevate dall\u0027Istituto devono \r\n essere respinte. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 4. - Il vizio denunciato \u0026#232; di eccesso di delega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e La legge di delega \u0026#232; quella del 4 aprile 1952, n. 218, \r\n sull\u0027ordinamento delle pensioni dell\u0027assicurazione obbligatoria per la \r\n invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti. Essa contiene numerose \r\n disposizioni. Il titolo I dice: \"Modificazioni e integrazioni al regio \r\n decreto legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio \r\n 1939, n. 1272, e successive modificazioni\". Il titolo II: \"Adeguamenti \r\n delle pensioni per l\u0027invalidit\u0026#224;, la vecchiaia e i superstiti\". Il \r\n titolo III: \"Disposizioni transitorie e finali\", diviso in ben 12 \r\n lunghi articoli con numerose tabelle. Si comprende pertanto come sia \r\n apparsa opportuna la concessione di delega al Governo, tanto pi\u0026#249; che \r\n numerose disposizioni legislative in materia esistevano anche prima \r\n della legge 4 aprile 1952, n. 218. La delegazione \u0026#232; contenuta \r\n nell\u0027art. 37 cos\u0026#236; formulato: \"Entro cinque anni dalla data di entrata \r\n in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della \r\n Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza \r\n sociale di concerto col Ministro per il tesoro, potranno essere \r\n emanate, in conformit\u0026#224; dei principi e dei criteri direttivi cui si \r\n informa la presente legge, disposizioni transitorie e di attuazione \r\n nonch\u0026#233; norme intese a: \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 1) coordinare le vigenti norme sulle assicurazioni sociali con \r\n quelle della presente legge, anche per quanto riflette l\u0027ordinamento \r\n degli organi e dei servizi; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 2) raccogliere in un unico testo le disposizioni che regolano la \r\n materia\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e In base alla citata legge di delega fu emanato il D.P.R. 26 aprile \r\n 1957, n. 818, contenente fra gli altri l\u0027art. 26 del seguente tenore: \r\n \"Il pagamento della pensione di invalidit\u0026#224; \u0026#232; sospeso quando l\u0027avente \r\n diritto presti opera alle dipendenze di terzi, in forza della \r\n legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati o \r\n invalidi del lavoro, di guerra e per servizio, con una retribuzione \r\n superiore ad un terzo del guadagno normale che aveva anteriormente al \r\n riconoscimento dell\u0027invalidit\u0026#224; se si tratta di operaio, o alla met\u0026#224;, \r\n se si tratta di impiegato\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Oggetto della censura di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; appunto \r\n l\u0027art. 26 dinanzi citato, sostenendosi dall\u0027attore Galigani, e \r\n contestandosi dall\u0027Istituto, che esso eccede i limiti della \r\n delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Nella controversia erano in discussione tre norme di legge: la \r\n prima, contenuta nel citato art. 26; la seconda, nell\u0027art. 12 della \r\n legge di delegazione, dispone: \"Ai titolari di pensione che prestano la \r\n propria opera retribuita alle dipendenze di altri, il trattamento \r\n complessivo di pensione previsto dalla presente legge \u0026#232; ridotto di una \r\n quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto \u0026#232; \r\n disposto nel comma seguente. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al \r\n proprio datore di lavoro la loro qualit\u0026#224; di pensionati. La trattenuta \r\n di cui al precedente comma non pu\u0026#242; superare il 25 per cento della \r\n retribuzione\". La terza norma infine \u0026#232; contenuta nell\u0027art. 10 del \r\n R.D.L. 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella \r\n legge 6 luglio 1939, n. 1272, articolo che \u0026#232; del seguente tenore: \"Si \r\n considera invalido l\u0027assicurato la cui capacit\u0026#224; di guadagno, in \r\n occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo \r\n permanente, per infermit\u0026#224; o difetto fisico o mentale, a meno di un \r\n terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o a meno della met\u0026#224;, \r\n per gli impiegati. La pensione di invalidit\u0026#224; \u0026#232; soppressa quando la \r\n capacit\u0026#224; di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai \r\n limiti indicati al primo comma\". \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 5. - La controversia, quale si ricava dalle deduzioni delle parti, \r\n si pu\u0026#242; sintetizzare nel modo seguente. L\u0027attore osserva che la legge \r\n di delega aveva dato mandato al Governo di emanare norme di attuazione \r\n e di coordinamento in conformit\u0026#224; dei principi e dei criteri cui essa \r\n legge si informa; mentre l\u0027art. 26 non potrebbe essere ritenuto norma \r\n di attuazione n\u0026#233; di coordinamento, donde il vizio di illegittimit\u0026#224; \r\n costituzionale per eccesso di delega. L\u0027Istituto della previdenza \r\n sociale per contro nega che sussista tale eccesso. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 6. - La Corte ritiene che la norma dell\u0027art. 26 non possa essere \r\n considerata norma di attuazione o norma di coordinamento, rientrante \r\n nei limiti della delegazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Superfluo sarebbe qui discutere in generale circa la estensione \r\n delle potest\u0026#224; conferibili al Governo con le leggi di delegazione o \r\n circa la nozione di norma di attuazione e il contenuto che \u0026#232; proprio \r\n delle norme di coordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Certo \u0026#232; che, per quanto ampie siano le facolt\u0026#224; delegate al \r\n Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere \r\n dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di \r\n delegazione; n\u0026#233; si potrebbero mai qualificare norme di attuazione \r\n quelle che contrastassero con le norme della legge alla quale dovrebbe \r\n essere data attuazione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Se si raffronta l\u0027art. 26 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, con \r\n l\u0027art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, evidente \r\n appare il contrasto, in quanto che in luogo della riduzione di una \r\n quota del trattamento di pensione che la legge di delega dispone quando \r\n il pensionato presta opera alle dipendenze di altri, la legge delegata \r\n dispone che il pagamento sia sospeso. \u0026#200; chiaro che la sospensione del \r\n pagamento \u0026#232; cosa ben diversa dalla riduzione. L\u0027art. 26 della legge \r\n delegata non \u0026#232; quindi norma di attuazione, onde non pu\u0026#242; essere \r\n negato l\u0027eccesso di delega che importa la illegittimit\u0026#224; della norma \r\n contenuta nell\u0027art. 26. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 7. - N\u0026#233; sarebbe possibile considerare la norma dettata nel l\u0027art. \r\n 26 come norma di coordinamento, ricollegata all\u0027art. 10 del R.D.L. 14 \r\n aprile 1939, n. 636, in quanto alla revoca della pensione ivi \r\n disposta sostituirebbe la semplice sospensione del pagamento, riuscendo \r\n cos\u0026#236; pi\u0026#249; favorevole ai pensionati, come l\u0027INPS sostiene ma il \r\n Galigani nega. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e Ai fini della causa \u0026#232; sufficiente rilevare che la funzione del \r\n coordinamento \u0026#232; di armonizzare secondo criteri di logica e di tecnica \r\n giuridica una serie di norme contenute in uno o pi\u0026#249; testi di legge, \r\n non gi\u0026#224; quello di introdurre norme nuove, quale \u0026#232; quella \r\n dell\u0027impugnato art. 26 che nessun riferimento ha con il menzionato art. \r\n 10 della legge del 1939. Baster\u0026#224; qui considerare che la ipotesi per \r\n la quale il detto art. 10 disponeva la revoca della pensione \u0026#232; diversa \r\n da quella per la quale l\u0027art. 26 della legge delegata dispone la \r\n sospensione. La revocazione poteva avvenire, secondo la legge del 1939, \r\n solo quando fosse accertata la cessazione della invalidit\u0026#224; con il \r\n ricupero della capacit\u0026#224; di guadagno del pensionato. Secondo l\u0027art. 26 \r\n della legge delegata, la sospensione del pagamento della pensione \r\n deriverebbe invece dal semplice fatto che il pensionato presti opera \r\n alle dipendenze altrui in forza della legislazione speciale che impone \r\n l\u0027assunzione degli invalidi. Poich\u0026#233; nessuna indagine viene qui fatta \r\n sul ricupero o meno della normale capacit\u0026#224; di guadagno, si \u0026#232; fuori \r\n delle ipotesi dell\u0027art. 10 della legge del 1939, e si rientra in quella \r\n dell\u0027art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, che, come si \u0026#232; \r\n detto, consentiva soltanto una riduzione del trattamento di pensione, \r\n mentre l\u0027art. 26 dispone la sospensione totale del pagamento, \r\n introducendo cos\u0026#236; nel sistema una norma del tutto nuova che non pu\u0026#242; \r\n qualificarsi n\u0026#233; di attuazione n\u0026#233; di coordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e 8. - Che poi, come afferma l\u0027Istituto, l\u0027art. 26 abbia colmata una \r\n lacuna della legge e corrisponda allo spirito informatore e ai principi \r\n e criteri direttivi della medesima, \u0026#232; questione che potrebbe essere \r\n sostenibile; senonch\u0026#233; il punto da decidere \u0026#232; se la lacuna potesse \r\n venire colmata con una norma di attuazione o di coordinamento, dato che \r\n la legge di delegazione non aveva attribuito al Governo, \r\n genericamente, il potere di emanare nuove norme con il solo limite \r\n della conformit\u0026#224; ai principi e ai criteri direttivi di essa; bens\u0026#236; \r\n attribuiva solo il potere di emanare norme di attuazione e di \r\n coordinamento. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"DT\"\u003e A proposito di principi, l\u0027Istituto insistette sulla tesi che il \r\n principio informatore della legislazione sulle assicurazioni sociali \u0026#232; \r\n il sollievo dal bisogno, con la conseguente alternativa fra \r\n retribuzione e prestazione assistenziale; e all\u0027uopo l\u0027Istituto cit\u0026#242; \r\n l\u0027articolo 38 della Costituzione. Ora, a parte che sulla natura e sugli \r\n scopi di tale legislazione esistono molte divergenze d\u0027opinione, dato - \r\n fra l\u0027altro - che le prestazioni assistenziali prescindono dalla \r\n situazione economica degli assistiti, resta il fatto che il potere \r\n conferito al Governo con la legge di delegazione \u0026#232; unicamente quello \r\n di emanare norme di attuazione e di coordinamento, tra le quali non \u0026#232;, \r\n come si \u0026#232; detto, compresa la disposizione dettata con l\u0027art. 26. \u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP id\u003d\"MO\"\u003e \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003e per questi motivi \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003e LA CORTE COSTITUZIONALE \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e respinte le eccezioni pregiudiziali; \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e dichiara l\u0027illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 26 del D.P.R. 26 \r\n aprile 1957, n. 818, in relazione all\u0027art. 37 della legge 4 aprile \r\n 1952, n. 218, e in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e Cos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, \r\n Palazzo della Consulta, il 18 aprile 1959. \u003c/P\u003e\r\n\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003e GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - \r\n TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - \r\n ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - \r\n FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - \r\n GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO \r\n PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA \r\n JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - \r\n ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI. \u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"793","titoletto":"SENT. 24/59 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI RELATIVE ALLA PROPONIBILITA\u0027 E ALLA PROCEDIBILITA\u0027 DELLA DOMANDA DI MERITO - DECISIONE MOTIVATA DEL GIUDICE A QUO -INSIDACABILITA\u0027.","testo":"Le eccezioni di improponibilita\u0027 e di improcedibilita\u0027 della domanda attengono al giudizio di merito, sul quale la Corte costituzionale non puo\u0027 interferire, salvo che per accertare se la questione di legittimita\u0027 costituzionale e\u0027 rilevante per la decisione di merito, ove cio\u0027 non risulti dall\u0027ordinanza di rinvio. (Nella specie, erano state sollevate eccezioni di difetto di interesse e di improcedibilita\u0027 della domanda per omesso esperimento preventivo di conciliazione in sede amministrativa: eccezioni che il giudice a quo aveva respinte con sentenza parziale).","numero_massima_successivo":"794","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"794","titoletto":"SENT. 24/59 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INDIPENDENZA DAL GIUDIZIO PRINCIPALE DI MERITO.","testo":"Il giudizio di legittimita\u0027 costituzionale in via incidentale presuppone l\u0027esistenza di un giudizio (principale) di merito. Perche\u0027 ricorra tale presupposto, e\u0027 sufficiente che il giudizio di merito, nel corso del quale e\u0027 sorta la questione di legittimita\u0027 costituzionale, sia stato di fatto instaurato. La Corte costituzionale, data l\u0027indipendenza del giudizio di legittimita\u0027 costituzionale dal giudizio di merito, non puo\u0027 scendere ad esaminare se quest\u0027ultimo sia stato iniziato in modo proceduralmente regolare.","numero_massima_successivo":"795","numero_massima_precedente":"793","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"795","titoletto":"SENT. 24/59 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONI PREGIUDIZIALI NEL GIUDIZIO DI MERITO - DECISIONE DEL GIUDICE A QUO CON SENTENZA NON DEFINITIVA - IRRILEVANZA.","testo":"Nessuna norma di legge impone che, per dare ingresso all\u0027azione di legittimita\u0027 costituzionale, le questioni pregiudiziali, nel giudizio principale di merito, debbano essere definite con sentenza passata in giudicato. Cfr.: 10/1959 B.","numero_massima_successivo":"796","numero_massima_precedente":"794","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"23","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}]},{"numero_massima":"796","titoletto":"SENT. 24/59 D. DECRETO DELEGATO - NORME DI CONTRASTO CON QUELLE CONTENUTE NELLA LEGGE DI DELEGAZIONE - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"Per quanto ampie siano le facolta\u0027 delegate al Governo nei singoli casi, con la legge delegata non possono essere dettate norme in contrasto con quelle contenute nella stessa legge di delegazione.","numero_massima_successivo":"797","numero_massima_precedente":"795","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"797","titoletto":"SENT. 24/59 E. DECRETO DELEGATO - DELEGA AL GOVERNO PER IL COORDINAMENTO DI PIU\u0027 NORME DI LEGGE - EMANAZIONE DI NORME NUOVE CON LA LEGGE DELEGATA - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"La funzione del coordinamento e\u0027 quella di armonizzare, secondo criteri di logica e di tecnica giuridica, una serie di norme contenute in uno o piu\u0027 testi di legge. Quando gli siano stati conferiti soltanto poteri di coordinamento, non puo\u0027 il Governo, con la legge delegata, emanare norme nuove.","numero_massima_successivo":"798","numero_massima_precedente":"796","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"798","titoletto":"SENT. 24/59 F. ASSISTENZA E PREVIDENZA - PENSIONE DI INVALIDITA\u0027 - ART. 26 D.P.R. 26 APRILE 1957, N. 818 - CONTRASTO CON L\u0027ART. 12 DELLA LEGGE DI DELEGAZIONE 4 APRILE 1952, N. 218 - ILLEGITTIMITA\u0027 COSTITUZIONALE.","testo":"L\u0027art. 26 del decreto delegato 26 aprile 1957, n. 818, con cui dispone che il pagamento della pensione di invalidita\u0027 resti totalmente sospeso quando l\u0027avente diritto presti la sua opera alle dipendenze di terzi in forza della legislazione speciale sulla assunzione obbligatoria dei mutilati ed invalidi di guerra, e\u0027 costituzionalmente illegittimo, perche\u0027 in contrasto con l\u0027art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218, per il quale, ai titolari di pensione di invalidita\u0027 in genere, per il solo fatto che prestino la propria opera retribuita alle dipendenze di terzi, e senza che siano richiesti ulteriori accertamenti, il trattamento di pensione e\u0027 ridotto di un quarto.","numero_massima_precedente":"797","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[{"denominazione_legge":"decreto del Presidente della Repubblica","data_legge":"26/04/1957","numero":"818","articolo":"26","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.Presidente.della.Repubblica;818~art26"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"12","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art12"},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"04/04/1952","numero":"218","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge;218~art37"}],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"70","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"0","articolo":"77","specificazione_articolo":"","comma":"0","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[{"id_nota":"399","autore":"GIANNINI M.S.","titolo":"DELEGA DI NORME DI ATTUAZIONE.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Giurisprudenza costituzionale","anno_rivista":"1959","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"340","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true},{"id_nota":"398","autore":"SEPE O.","titolo":"IN TEMA DI STRARIPAMENTO DAI CONFINI DELLA DELEGA.","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"La rivista italiana di previdenza sociale","anno_rivista":"1960","numero_rivista":"","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"111","note_abstract":"","collocazione":"","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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