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IV, n. 10-A), che ha negato l\u0027autorizzazione all\u0027utilizzo di captazioni informatiche nell\u0027ambito del giudizio davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell\u0027onorevole Cosimo Maria Ferri.","atti_registro":"confl. pot. amm. 8/2022","sommario":"\u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eORDINANZA N. 208\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"SC2\"\u003eANNO 2022\r\n\u003c/P\u003e","sommario_tc":"","membri":"\u003cP id\u003d\"MEA1\"\u003eREPUBBLICA ITALIANA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA2\"\u003eIN NOME DEL POPOLO ITALIANO\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEA3\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP id\u003d\"MEE\"\u003ecomposta dai signori:\r\n Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicol\u0026#242;  ZANON, Franco  MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGAN\u0026#210;, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,\u003c/P\u003e","membri_tc":"","inizio_testo":"\u003cP class\u003d\"IA1\"\u003eha pronunciato la seguente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003enel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sorto a seguito della deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A), che ha negato l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo di captazioni informatiche nell\u0026#8217;ambito del giudizio davanti alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, R.G. n. 93/2019, nei confronti dell\u0026#8217;onorevole Cosimo Maria Ferri, promosso dalla medesima Sezione con ordinanza-ricorso depositata in cancelleria il 23 marzo 2022 ed iscritta al n. 8 del registro conflitti tra poteri dello Stato 2022, fase di ammissibilit\u0026#224;. \r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eUdito nella camera di consiglio del 12 settembre 2022 il Giudice relatore Franco Modugno;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003edeliberato nella camera di consiglio del 12 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cBR\u003e\u003cP class\u003d\"IT\"\u003eRitenuto che, con ordinanza-ricorso del 23 marzo 2022, depositata nella cancelleria di questa Corte in pari data, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022 (doc. IV, n. 10-A), con la quale la Camera dei deputati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, della Costituzione, ha negato l\u0026#8217;autorizzazione \u0026#8211; richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge 20 giugno 2003, n. 140 (Disposizioni per l\u0026#8217;attuazione dell\u0026#8217;articolo 68 della Costituzione nonch\u0026#233; in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato) \u0026#8211; all\u0026#8217;utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, come riportato dalla ricorrente, nell\u0026#8217;ambito del procedimento disciplinare promosso nei confronti dell\u0026#8217;onorevole Ferri, magistrato collocato fuori ruolo organico della magistratura, in aspettativa in quanto deputato della Repubblica, \u0026#232; stata richiesta l\u0026#8217;autorizzazione all\u0026#8217;utilizzo delle captazioni informatiche dei giorni 9, 21, 28 e 29 maggio 2019, acquisite nell\u0026#8217;ambito delle indagini penali a carico del dott. Luca Palamara;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Sezione disciplinare ha fondato tale richiesta sul carattere casuale o fortuito delle suddette captazioni, dovendo la natura indiretta delle stesse essere esclusa dalla circostanza che l\u0026#8217;onorevole Ferri non sia mai entrato nel perimetro delle indagini penali;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la Camera dei deputati ha negato, tuttavia, l\u0026#8217;autorizzazione, con la deliberazione qui contestata del 12 gennaio del 2022, con la quale l\u0026#8217;Assemblea ha recepito la proposta della Giunta per le autorizzazioni, secondo cui gli inquirenti, ponendo sotto controllo l\u0026#8217;utenza del dott. Palamara, avrebbero inteso sottoporre ad intercettazione anche l\u0026#8217;onorevole Ferri e, non avendo chiesto ed ottenuto la previa autorizzazione della Camera di appartenenza, avrebbero, cos\u0026#236;, violato l\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, ad avviso della Sezione disciplinare, la Camera dei deputati avrebbe erroneamente qualificato le captazioni come aventi natura indiretta, cos\u0026#236; esorbitando dal perimetro delle valutazioni ad essa spettanti;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, infatti, la Camera dei deputati avrebbe reinterpretato il compendio probatorio trasmesso dalla ricorrente, in contrasto con gli elementi di fatto emergenti dagli atti, sull\u0026#8217;assunto, non suffragato da alcun elemento di fatto, secondo cui l\u0026#8217;onorevole Ferri sarebbe stato sin da principio \u0026#171;nel mirino delle indagini\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, cos\u0026#236; sostiene la ricorrente, la Camera dei deputati sembrerebbe aver valutato le captazioni come se queste fossero state effettuate all\u0026#8217;interno del procedimento disciplinare o, comunque sia, in vista del promovimento di un\u0026#8217;azione disciplinare nei confronti dell\u0026#8217;incolpato;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche la decisione della Camera dei deputati, riconoscendo la natura indiretta e non casuale delle captazioni, avrebbe, pertanto, illegittimamente interferito sull\u0026#8217;esercizio dell\u0026#8217;attribuzione costituzionale della ricorrente, relativa all\u0026#8217;adozione dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, da ultimo, la Sezione disciplinare \u0026#8211; richiamando la sentenza n. 270 del 2002 di questa Corte \u0026#8211; ritiene sussistente la sua legittimazione a sollevare conflitto di attribuzione, in quanto organo in posizione di indipendenza costituzionale, competente a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartiene e le cui determinazioni costituirebbero definitiva espressione della potest\u0026#224; disciplinare attribuita dalla Costituzione;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche dovrebbe, altres\u0026#236;, riconoscersi la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del conflitto, in quanto anch\u0026#8217;essa sarebbe organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eConsiderato che, con ordinanza-ricorso del 23 marzo 2022, depositata in pari data, la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha promosso conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in riferimento alla deliberazione del 12 gennaio 2022, con la quale la Camera dei deputati, ai sensi dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost., ha negato l\u0026#8217;autorizzazione \u0026#8211; richiesta ai sensi dell\u0026#8217;art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 \u0026#8211; all\u0026#8217;utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, a parere della Sezione disciplinare, la Camera di appartenenza avrebbe esercitato illegittimamente le proprie attribuzioni, cos\u0026#236; interferendo sull\u0026#8217;esercizio delle funzioni costituzionalmente riconosciute alla ricorrente;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in questa fase del giudizio, questa Corte \u0026#232; chiamata a deliberare, in camera di consiglio e senza contraddittorio, in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivo e oggettivo prescritti dall\u0026#8217;art. 37, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ossia a decidere se il conflitto insorga tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volont\u0026#224; del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri da norme costituzionali, restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilit\u0026#224;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione attiva della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, poich\u0026#233; essa, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, \u0026#232; competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volont\u0026#224; del potere cui appartiene;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, parimente, deve essere riconosciuta la legittimazione passiva della Camera dei deputati a essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volont\u0026#224; in ordine all\u0026#8217;applicazione dell\u0026#8217;art. 68, terzo comma, Cost.;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, quanto al profilo oggettivo, sussiste la materia del conflitto, dal momento che la ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita da parte della impugnata deliberazione della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003eche, in definitiva, sussistono i requisiti di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e1) dichiara ammissibile, ai sensi dell\u0026#8217;art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato indicato in epigrafe, promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nei confronti della Camera dei deputati;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e2) dispone:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003ea) che la Cancelleria di questa Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza alla predetta Sezione disciplinare;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eb) che il ricorso e la presente ordinanza siano, a cura della ricorrente, notificati alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell\u0026#8217;avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall\u0026#8217;art. 26, comma 3, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 settembre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eSilvana SCIARRA, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFranco MODUGNO, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 6 ottobre 2022.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","oggetto":"Parlamento - Immunit\u0026#224; parlamentari - Intercettazioni di conversazioni di parlamentari - Richiesta della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, ex art. 6 della legge n. 140 del 2003, di autorizzazione della Camera dei deputati all\u0027utilizzazione di captazioni informatiche - Deliberazione della Camera dei deputati del 12 gennaio 2022 di diniego della suddetta autorizzazione.","flag_anonimizzazione":"","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"45075","titoletto":"Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato - Soggetti legittimati - Legittimazione attiva della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura - Legittimazione passiva della Camera dei deputati - Sussistenza (nel caso di specie: ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nei confronti della Camera dei deputati, in riferimento alla deliberazione che, ai sensi dell\u0027art. 68, terzo comma, Cost., ha negato l\u0027autorizzazione all\u0027utilizzazione delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri). (Classif. 114003).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa sez. disciplinare del CSM è legittimata a promuovere conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto, in sede di giudizio sulle incolpazioni mosse ai magistrati, è competente a dichiarare, in posizione di indipendenza e definitivamente, la volontà del potere cui appartiene.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLa Camera dei Deputati è legittimata a essere parte del conflitto tra poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all\u0027applicazione dell\u0027art. 68, terzo comma, Cost.\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e\u003cbr /\u003e\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003e(Nel caso di specie, è dichiarato ammissibile, ai sensi dell\u0027art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla sez. disciplinare del CSM, in riferimento alla delib. del 12 gennaio 2022 - doc. IV, n. 10-A - con la quale la Camera dei Deputati, ai sensi dell\u0027art. 68, terzo comma, Cost. ha negato l\u0027autorizzazione, richiesta ai sensi dell\u0027art. 6, comma 2, della legge n. 140 del 2001, all\u0027utilizzo delle captazioni informatiche nei confronti del deputato Cosimo Maria Ferri. Sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo per l\u0027instaurazione del giudizio, in quanto, sotto il primo profilo, va riconosciuta la legittimazione della sez. disciplinare del CSM a promuovere conflitto e quella della Camera dei Deputati a esserne parte e, sotto il secondo profilo, il ricorrente lamenta la lesione della propria sfera di attribuzioni, costituzionalmente garantita da parte dell\u0027impugnata deliberazione).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"","data_legge":"12/01/2022","data_nir":"2022-01-12","numero":"","articolo":"","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"68","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"20/06/2003","numero":"140","articolo":"6","specificazione_articolo":"","comma":"2","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"11/03/1953","numero":"87","articolo":"37","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"42966","autore":"","titolo":"Nota a Corte cost., sent. 208/2022","descrizione":"Nota di richiami","titolo_rivista":"Il Foro italiano","anno_rivista":"2023","numero_rivista":"1","parte_rivista":"I","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"27","note_abstract":"","collocazione":"C.5 - A.182/1","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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