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V. \u0026 C. e R. V., V. V. e A. V., con ordinanza del 3 ottobre 2024, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2024 e pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell\u0026#8217;anno 2024, la cui trattazione \u0026#232; stata fissata per l\u0026#8217;adunanza in camera di consiglio del 5 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eVisto\u003c/em\u003e l\u0026#8217;atto d\u0026#8217;intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudita\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 maggio 2025 la Giudice relatrice Emanuela Navarretta;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003efatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 3 ottobre 2024, iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2024, il Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall\u0026#8217;art. 131 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), nella parte in cui non prevede che i soci illimitatamente responsabili di una delle societ\u0026#224; indicate nel primo comma dello stesso art. 147, ove non convocati nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della societ\u0026#224;, possano interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti, al fine di sottrarsi al fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il Tribunale di Matera, sezione fallimentare, con sentenza del 17 marzo 2021, ha dichiarato il fallimento della Vera Frutta ssa di R. V. \u0026 C. e che tale pronuncia \u0026#232; divenuta irrevocabile a seguito del rigetto, da parte della Corte d\u0026#8217;appello di Potenza, del reclamo proposto dalla stessa societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSuccessivamente, il curatore fallimentare ha chiesto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, l\u0026#8217;estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili R., V. e A. V.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; I tre soci si sono costituiti nel giudizio concernente il fallimento in estensione e hanno eccepito la violazione del contraddittorio per non essere stati sentiti nella fase prefallimentare e in quella successiva alla declaratoria di fallimento della societ\u0026#224;, sostenendo di essere in tale giudizio litisconsorti necessari. A riguardo hanno evocato le sentenze n. 110 del 1972 e n. 142 del 1970 di questa Corte, che avrebbero riconosciuto il litisconsorzio necessario dei soci illimitatamente responsabili nel procedimento concernente il fallimento della societ\u0026#224;. La violazione del loro diritto di difesa impedirebbe di dimostrare, in particolare, che non sussistevano i presupposti per la fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224;, essendo quest\u0026#8217;ultima dedita all\u0026#8217;attivit\u0026#224; agricola.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn via subordinata, i soci hanno chiesto di sollevare questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., poich\u0026#233;, consentendo ai soci di contestare solo tale qualifica o il superamento del termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale, pregiudicherebbe il loro diritto di difesa e determinerebbe una estensione automatica del fallimento della societ\u0026#224; ai soci che non avrebbe eguali nel panorama comparatistico. I soci hanno altres\u0026#236; eccepito l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; costituzionale della citata norma per violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost. poich\u0026#233;, nel caso in cui il fallimento dei soci sia chiesto dopo il fallimento della societ\u0026#224;, gli stessi, diversamente da quanto accade nel giudizio unitario, non potrebbero interloquire sulla fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha rigettato \u0026#8211; sulla base del diritto vivente \u0026#8211; l\u0026#8217;eccezione secondo cui nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224; sussisterebbe tra quest\u0026#8217;ultima e i soci illimitatamente responsabili un litisconsorzio necessario. Pertanto, ha specificato che non si dovesse integrare il contraddittorio nei confronti dei soci della Vera Frutta ssa nel giudizio di accertamento dei presupposti di fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente, sfociato nella dichiarazione di fallimento della societ\u0026#224;. In quel giudizio, infatti, non era stato chiesto anche il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili, n\u0026#233; lo avrebbe potuto dichiarare d\u0026#8217;ufficio il tribunale, essendo la procedura nei confronti della societ\u0026#224; iniziata dopo la riforma della legge fallimentare introdotta con il d.lgs. n. 5 del 2006, che non prevede pi\u0026#249; tale potere officioso.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.3.\u0026#8211; Parimenti, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha disatteso l\u0026#8217;eccezione di parte resistente, secondo cui le norme sul fallimento in estensione non sarebbero applicabili ai soci illimitatamente responsabili di societ\u0026#224; semplice, in quanto detta tipologia di societ\u0026#224; non sarebbe richiamata nella norma in questione. Ha rilevato, infatti, che, allorch\u0026#233; la societ\u0026#224; semplice svolga di fatto una prevalente attivit\u0026#224; commerciale, alla stessa si debba applicare la disciplina della societ\u0026#224; in nome collettivo, anche ai fini della sua assoggettabilit\u0026#224; al fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.4.\u0026#8211; Di seguito, il rimettente ha evidenziato come l\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare imponga al tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, di disporne la convocazione a norma dell\u0026#8217;art. 15 della medesima legge, essendo questa l\u0026#8217;unica condizione di garanzia processuale in relazione al fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSe \u0026#232; vero, infatti, che il fallimento personale del socio presenta una relativa autonomia rispetto a quello della societ\u0026#224;, nondimeno \u0026#8211; precisa il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e \u0026#8211; esso \u0026#171;costituisce un effetto dipendente ed accessorio rispetto all\u0026#8217;apertura del fallimento sociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Svolte tali premesse, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, ritenendo che esso v\u0026#236;oli in maniera irragionevole e sproporzionata il diritto di difesa dei soci illimitatamente responsabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.1.\u0026#8211; Sotto il profilo della rilevanza delle questioni, il rimettente osserva che \u0026#8211; in mancanza di un intervento di questa Corte \u0026#8211; sarebbe tenuto a dichiarare il fallimento in estensione dei soci illimitatamente responsabili R., V. e A. V. Risulterebbe, infatti, pacifica la loro partecipazione alla compagine sociale della Vera Frutta ssa, nonch\u0026#233; la loro qualit\u0026#224; di soci illimitatamente responsabili senza soluzione di continuit\u0026#224; sino alla sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; e non sarebbe consentito loro dimostrare la natura eminentemente agricola della citata societ\u0026#224;, la cui dichiarazione di fallimento sarebbe opponibile \u003cem\u003eerga omnes\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.2.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva che l\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, per come interpretato dalla giurisprudenza, impedirebbe al socio illimitatamente responsabile di interloquire sui requisiti di fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224;, se non nel caso in cui sia chiesto anche il suo fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn tal modo, il socio subirebbe \u0026#171;una sostanziale \u003cem\u003ecapitis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edeminutio\u003c/em\u003e, date le gravissime conseguenze giuridiche e personali che discendono dalla dichiarazione di fallimento, a fronte dell[e] qual[i] la possibilit\u0026#224; di dimostrare di non essere stato socio o socio illimitatamente responsabile, oltre all\u0026#8217;ipotesi di decadenza dall\u0026#8217;azione per il superamento dell\u0026#8217;anno dall\u0026#8217;interruzione del rapporto sociale, [sarebbe] sostanzialmente poco significativa e statisticamente irrilevante, dato il numero esiguo di casi, quasi di scuola\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eDi conseguenza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, adducendo una sproporzionata compressione del diritto di difesa, invoca l\u0026#8217;inopponibilit\u0026#224; ai soci, nel giudizio sul fallimento in estensione, dell\u0026#8217;accertamento relativo all\u0026#8217;esistenza dei requisiti di fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente, effettuato nel corso di un precedente giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, nel quale i soci non sono stati convocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSimile tutela \u0026#8211; secondo il rimettente \u0026#8211; non si potrebbe desumere in via meramente interpretativa, sia in considerazione del diverso diritto vivente formatosi in merito all\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, sia perch\u0026#233; non potrebbero farsi valere le sentenze di questa Corte n. 110 del 1972 e n. 142 del 1970, decise in un diverso contesto normativo, antecedente alla riforma di cui al d.lgs. n. 5 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo di dichiarare inammissibili e comunque non fondate le questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.1.\u0026#8211; Ad avviso della difesa statale, le questioni sarebbero, anzitutto, inammissibili per difetto di rilevanza, avendo esse carattere meramente virtuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza delle questioni sarebbe, infatti, \u0026#171;solo apoditticamente affermata, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInoltre, secondo l\u0026#8217;Avvocatura generale, l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare non potrebbe mai mettere in discussione l\u0026#8217;accertamento della natura commerciale della societ\u0026#224; fallita, essendo la questione coperta da un giudicato sostanziale. La sentenza che ha dichiarato il fallimento della societ\u0026#224; sarebbe, infatti, irrevocabile, per ammissione dello stesso rimettente, \u0026#171;sicch\u0026#233; la norma censurata, anche seguendo la prospettazione del Giudice rimettente, non consentirebbe comunque di rimettere in discussione un simile accertamento\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.2.\u0026#8211; Nel merito, il Presidente del Consiglio dei ministri reputa le questioni non fondate, poich\u0026#233; \u0026#171;[a]l socio illimitatamente responsabile, contrariamente a quanto sembrerebbe asserire l\u0026#8217;ordinanza di rimessione, non [sarebbe] affatto preclusa la possibilit\u0026#224; di contestare la fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224;, di interloquire sui presupposti di fallibilit\u0026#224; e, segnatamente, di dimostrare che l\u0026#8217;attivit\u0026#224; dalla stessa svolta sia prevalentemente agricola\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuesti, infatti, sarebbe potuto intervenire volontariamente nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224; o avrebbe potuto impugnare la sentenza che lo ha concluso, alla luce del disposto dell\u0026#8217;art. 18, primo comma, della legge fallimentare, che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento \u0026#171;qualunque interessato\u0026#187;, fra i quali \u0026#8211; per giurisprudenza costante \u0026#8211; si devono ascrivere i soci illimitatamente responsabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNessun vuoto di tutela sarebbe dunque riscontrabile, n\u0026#233; alcuna compressione del diritto di difesa e dei principi del giusto processo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;adeguatezza del rimedio posto a disposizione del socio, l\u0026#8217;Avvocatura generale richiama la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il legislatore, in materia di conformazione degli istituti processuali, gode di ampia discrezionalit\u0026#224;, con la conseguenza che il controllo di legittimit\u0026#224; costituzionale deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrariet\u0026#224; delle scelte compiute.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eNella specie, la difesa statale sostiene che \u0026#171;il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti risulta equilibrato in quanto, al fine di preservare l\u0026#8217;efficiente funzionamento del sistema giudiziario ed assicurare il celere svolgimento delle procedure concorsuali, la tutela del diritto di difesa dei soci illimitatamente responsabili viene assicurata mediante il riconoscimento della possibilit\u0026#224; di contestare, sotto ogni profilo, la sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; \u0026#8220;nel giudizio di impugnazione del fallimento sociale\u0026#8221; e perci\u0026#242; con lo strumento del reclamo \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 18 L.F.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ein\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Il Tribunale di Matera, sezione fallimentare, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede che i soci illimitatamente responsabili di una delle societ\u0026#224; indicate nel primo comma dello stesso art. 147, ove non convocati nel corso del giudizio che ha condotto alla dichiarazione di fallimento della societ\u0026#224;, possano interloquire, anche dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza, sui requisiti di fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente nel procedimento prefallimentare promosso nei loro confronti, al fine di sottrarsi al fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Il rimettente riferisce che il curatore fallimentare della societ\u0026#224; agricola Vera Frutta ssa di R. V. \u0026 C. ha chiesto, ai sensi dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, l\u0026#8217;estensione del fallimento della societ\u0026#224;, gi\u0026#224; dichiarato con sentenza irrevocabile, ai soci illimitatamente responsabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesti ultimi si sono costituiti nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e e hanno eccepito la violazione del contraddittorio, lamentando di non essere stati convocati nella procedura che aveva portato al fallimento della societ\u0026#224; e di non aver potuto interloquire sui presupposti di fallibilit\u0026#224; della stessa, che, a loro dire, svolgeva attivit\u0026#224; agricola e, pertanto, non poteva essere dichiarata fallita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e ritiene che i soci di una societ\u0026#224; semplice, di cui sia chiesto il fallimento in estensione dopo il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224;, senza che in tale giudizio essi siano stati convocati, subirebbero una irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 111 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, solleva questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, nella parte in cui non prevede l\u0026#8217;inopponibilit\u0026#224; ai soci non convocati, ai fini della dichiarazione del fallimento in estensione, dell\u0026#8217;accertamento in merito alla fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente reputa non praticabile un\u0026#8217;interpretazione conforme a Costituzione, avendo il diritto vivente escluso l\u0026#8217;esistenza di un obbligo di convocazione dei soci nella procedura prefallimentare nei confronti della societ\u0026#224;, non sussistendo tra soci e societ\u0026#224; un litisconsorzio necessario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; In rito, il Presidente del Consiglio dei ministri eccepisce il difetto di rilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la difesa statale, il rimettente non avrebbe effettuato il \u0026#171;necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata\u0026#187;. Inoltre, l\u0026#8217;eventuale declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare non potrebbe mettere in discussione l\u0026#8217;accertamento della natura commerciale della societ\u0026#224; fallita, essendo la questione oramai coperta da un giudicato sostanziale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;eccezione non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale, ha fornito un\u0026#8217;adeguata motivazione in ordine all\u0026#8217;incidenza della norma censurata sul proprio percorso decisionale e dunque sulla rilevanza delle questioni, avendo espressamente affermato che, ove le censure non venissero accolte, sarebbe tenuto a dichiarare il fallimento in estensione dei soci della societ\u0026#224; fallita.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto all\u0026#8217;ulteriore rilievo, secondo cui il passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; renderebbe incontrovertibile e irretrattabile l\u0026#8217;accertamento della sua natura commerciale, il rimettente \u0026#232; ben consapevole che la sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; sia divenuta irrevocabile. Nondimeno, attraverso la declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale mira a ottenere proprio la possibilit\u0026#224; di rendere tale sentenza inopponibile ai soci nel procedimento disciplinato dall\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, s\u0026#236; da consentire una nuova verifica dei presupposti di fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224;, al solo fine della dichiarazione del fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSi tratta, dunque, di un aspetto che attiene al merito delle questioni sollevate e non al rito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Occorre ora ricostruire, in via preliminare, il quadro normativo di riferimento, anche al fine di precisare il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidendum\u003c/em\u003e del presente giudizio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il censurato art. 147 della legge fallimentare regola il cosiddetto fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI primi tre commi della citata disposizione stabiliscono quanto segue: \u0026#171;[l]a sentenza che dichiara il fallimento di una societ\u0026#224; appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, comporta anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non pu\u0026#242; essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilit\u0026#224; illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalit\u0026#224; per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento \u0026#232; possibile solo se l\u0026#8217;insolvenza della societ\u0026#224; attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilit\u0026#224; illimitata. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell\u0026#8217;articolo 15\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl fallimento in estensione riguarda, dunque, i soci illimitatamente responsabili di societ\u0026#224; in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni. L\u0026#8217;istituto non si fonda sull\u0026#8217;insolvenza dei singoli membri della compagine sociale, bens\u0026#236; presuppone: la dichiarazione di fallimento di una societ\u0026#224; rientrante in una delle tipologie sopra richiamate; la sussistenza del vincolo sociale e la responsabilit\u0026#224; illimitata del socio; la mancata cessazione da pi\u0026#249; di un anno del vincolo sociale o della responsabilit\u0026#224; illimitata; la correlazione fra l\u0026#8217;insolvenza della societ\u0026#224; e le obbligazioni assunte nel periodo in cui sussistevano il rapporto sociale e la responsabilit\u0026#224; illimitata (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 25 giugno 2024, n. 17546).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;istituto si rinviene, da un lato, nella tutela dei creditori e, dunque, nel rafforzamento della \u0026#171;garanzia generale delle obbligazioni contratte dalla societ\u0026#224;, attraverso il patrimonio individuale dei soci\u0026#187; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 12 novembre 2008, n. 27013), funzione invero gi\u0026#224; assolta dalla responsabilit\u0026#224; solidale illimitata. Da un altro lato, essa si ravvisa, soprattutto, nel creare un deterrente nei confronti dei soci che, al fine di evitare il proprio fallimento, sono indotti a adempiere subito alle obbligazioni sociali, cos\u0026#236; prevenendo il rischio del fallimento della societ\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.2.\u0026#8211; Nel regolare il fallimento in estensione, l\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare dispone, al terzo comma, che il giudice deve convocare i soci illimitatamente responsabili prima di dichiararne il fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTale previsione \u0026#8211; come meglio si preciser\u0026#224; in seguito (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e\u003cem\u003e,\u003c/em\u003e punti 5.4. e 7.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e) \u0026#8211; si presta astrattamente a due possibili interpretazioni: quella secondo cui i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati solo nel giudizio che conduce alla dichiarazione del loro fallimento in estensione, in quanto debitori fallendi in quel giudizio, ovvero quella secondo cui gli stessi devono essere convocati anche nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, al fine di consentire loro di interloquire sui presupposti del possibile fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl contenuto precettivo dell\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare deve tenere conto di quanto statuito dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 110 del 1972 e n. 142 del 1970), sebbene in un contesto ordinamentale in parte diverso da quello in esame, in quanto antecedente al d.lgs. n. 5 del 2006.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, questa Corte aveva rilevato che \u0026#171;il diritto di difesa [doveva] essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalit\u0026#224; di tutela dell\u0026#8217;interesse pubblico a cui essa \u0026#232; preordinata, per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l\u0026#8217;eventuale ausilio di difensori, in confronto della societ\u0026#224; e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicit\u0026#224; dell\u0026#8217;asserito stato di insolvenza e l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; all\u0026#8217;esecuzione fallimentare\u0026#187; (sentenza n. 110 del 1972). Per questo aveva ravvisato nell\u0026#8217;art. 147, primo comma, della legge fallimentare, nella versione antecedente al 2006, un \u003cem\u003evulnus\u003c/em\u003e ai principi costituzionali, nella parte in cui non prevedeva che il tribunale dovesse \u0026#171;ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societ\u0026#224; con soci a responsabilit\u0026#224; illimitata, perch\u0026#233; detti soci possano esercitare il diritto di difesa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.3.\u0026#8211; A seguito della riforma introdotta con l\u0026#8217;art. 4 del d.lgs. n. 5 del 2006, che ha sostituito il precedente art. 6 della legge fallimentare, stabilendo che \u0026#171;[i]l fallimento \u0026#232; dichiarato su ricorso del debitore, di uno o pi\u0026#249; creditori o su richiesta del pubblico ministero\u0026#187;, il giudice non pu\u0026#242; pi\u0026#249; disporre d\u0026#8217;ufficio il fallimento e, dunque, neanche quello in estensione dei soci illimitatamente responsabili nell\u0026#8217;ambito del giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;. Di conseguenza, pu\u0026#242; verificarsi, pi\u0026#249; di frequente rispetto al passato, che il fallimento in estensione non venga dichiarato insieme a quello della societ\u0026#224;, bens\u0026#236; in un giudizio successivo alla dichiarazione di fallimento dell\u0026#8217;ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa scissione fra il giudizio che accerta il fallimento della societ\u0026#224; e quello relativo al fallimento in estensione pu\u0026#242; riguardare, dunque, non solo \u0026#8211; com\u0026#8217;\u0026#232; fisiologico \u0026#8211; i soci occulti o la societ\u0026#224; occulta (art. 147, commi quarto e quinto, della legge fallimentare, nuovo testo), ma anche i soci illimitatamente responsabili che, all\u0026#8217;atto dell\u0026#8217;introduzione del giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, risultano palesi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNondimeno, la giurisprudenza di legittimit\u0026#224; ha escluso che tali soci si possano considerare litisconsorti necessari nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224; (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 8 settembre 2016, n. 17765 e 7 giugno 2007, n. 13357; ordinanza 14 giugno 2021, n. 16777). Parimenti, la Corte di cassazione ha ritenuto che i soci illimitatamente responsabili non si possano qualificare, ai fini della loro convocazione, come debitori fallendi nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, se il loro fallimento in estensione non viene chiesto in quel medesimo giudizio (Cass., n. 16777 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.4.\u0026#8211; Da tali decisioni si \u0026#232; inferito che non sussiste un dovere di convocare i soci nel giudizio che dichiara il fallimento della societ\u0026#224;, se contestualmente non viene dichiarato anche il fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi riflesso, nell\u0026#8217;interpretazione dell\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare \u0026#232; prevalsa una sua identificazione con il precetto dell\u0026#8217;art. 15, terzo comma, della medesima legge, che gi\u0026#224; prevede, in generale, il dovere di convocare i debitori fallendi nello specifico giudizio. Se, infatti, il dovere di convocazione dei soci illimitatamente responsabili rileva solo nell\u0026#8217;ambito delle procedure in cui sia chiesto il loro fallimento in estensione, esso opera rispetto a soggetti autonomamente qualificabili come debitori fallendi. Di qui la sostanziale sovrapposizione dell\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare con quanto gi\u0026#224; statuito dal citato art. 15, terzo comma, cui la prima disposizione fa espresso rinvio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo l\u0026#8217;interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, difettando un dovere di convocazione dei soci illimitatamente responsabili nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, salvo che in quel giudizio non sia stato chiesto anche il loro fallimento in estensione, i soci palesi, non diversamente da quelli occulti, possono interloquire sui presupposti del fallimento della societ\u0026#224; solo \u003cem\u003ea posteriori\u003c/em\u003e attraverso il reclamo (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 27 marzo 2017, n. 7769 e 7 dicembre 2012, n. 22263; ordinanze 5 maggio 2022, n. 14179 e n. 16777 del 2021).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, viene loro riconosciuta una tutela successiva consistente nella facolt\u0026#224; di impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di iscrizione di detta sentenza nel registro delle imprese (art. 18, quarto comma, della legge fallimentare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;onere di verificare su tale registro le vicende concernenti la societ\u0026#224; e, nello specifico, il suo eventuale fallimento, grava sui soci, proprio in quanto consapevoli di essere soggetti al fallimento in estensione. Questo \u0026#8211; nella ricostruzione giurisprudenziale \u0026#8211; basta a preservare il carattere effettivo del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.5.\u0026#8211; Il descritto assetto di interessi pare confermato anche rispetto alla liquidazione giudiziale, di cui all\u0026#8217;art. 256 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d\u0026#8217;impresa e dell\u0026#8217;insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), data la sostanziale corrispondenza fra quest\u0026#8217;ultima disposizione e l\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Tanto premesso, questa Corte \u0026#232; chiamata a pronunciarsi non sulla legittimit\u0026#224; in generale di tale sistema, ritraibile dall\u0026#8217;interpretazione della norma censurata operata dalla giurisprudenza di legittimit\u0026#224;, con riguardo alle societ\u0026#224; commerciali, bens\u0026#236; soltanto rispetto a un pi\u0026#249; delimitato perimetro, circoscritto dal peculiare contesto nel quale si colloca la vicenda oggetto del giudizio principale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rimettente lamenta la lesione del diritto al contraddittorio dei soci di una societ\u0026#224; semplice che, pur essendo \u003cem\u003eab \u003c/em\u003e\u003cem\u003einitio\u003c/em\u003e palesi, non sono stati convocati nel giudizio concernente il fallimento dell\u0026#8217;ente, nel corso del quale \u0026#232; stata accertata l\u0026#8217;assoggettabilit\u0026#224; alla procedura concorsuale della societ\u0026#224; semplice e di riflesso la fallibilit\u0026#224; dei soci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn particolare, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e rileva l\u0026#8217;impossibilit\u0026#224; per questi ultimi di difendersi nel giudizio che, attraverso l\u0026#8217;accertamento della natura commerciale della societ\u0026#224; semplice, ha attribuito loro una qualifica sostanziale diversa da quella formale: da soci di una societ\u0026#224; semplice non fallibile a soci fallibili soggetti alla disciplina delle societ\u0026#224; in nome collettivo irregolare.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI dubbi sollevati in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost. si concentrano, dunque, sulla ritenuta illegittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, nella parte in cui non prevede la inopponibilit\u0026#224; ai soci illimitatamente responsabili di una societ\u0026#224; semplice dell\u0026#8217;accertamento della loro fallibilit\u0026#224;, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, nel quale i soci, bench\u0026#233; palesi, non sono stati convocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Cos\u0026#236; delimitato il \u003cem\u003ethema\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003edecidend\u003c/em\u003e\u003cem\u003eum\u003c/em\u003e, le questioni non sono fondate nei termini di seguito illustrati, essendo possibile un\u0026#8217;interpretazione adeguatrice della disposizione censurata orientata alla conformit\u0026#224; ai parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 2249, primo comma, del codice civile, per poter svolgere un\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale occorre avvalersi di uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V del Libro quinto del codice civile. Pertanto, l\u0026#8217;attivit\u0026#224; commerciale non pu\u0026#242; essere effettuata da un ente che abbia la forma della societ\u0026#224; semplice e, ove ci\u0026#242; si verifichi, quest\u0026#8217;ultima viene assoggettata alla disciplina prevista per le societ\u0026#224; in nome collettivo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eOccorre, inoltre, precisare che, nel caso della societ\u0026#224; semplice agricola, essa pu\u0026#242; esercitare anche attivit\u0026#224; dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli, purch\u0026#233; connesse, ai sensi dell\u0026#8217;art. 2135, terzo comma, cod. civ., a quelle di coltivazione, di allevamento e di silvicoltura e sempre che non si accerti il carattere prevalente di tali attivit\u0026#224; rispetto a quelle agricole (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenza 22 febbraio 2019, n. 5342; ordinanza 7 febbraio 2023, n. 3647).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn tale ultimo caso, l\u0026#8217;ente viene assoggettato alla disciplina delle societ\u0026#224; in nome collettivo. La conseguenza \u0026#232; che l\u0026#8217;ente non va pi\u0026#249; esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione, bench\u0026#233; l\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, per ovvie ragioni, non menzioni al primo comma la societ\u0026#224; semplice (Corte di cassazione, sezione prima civile, sentenze 8 novembre 2019, n. 28984 e 8 agosto 2016, n. 16614; sezione sesta civile, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1049).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Ne deriva che, se di norma il presupposto per applicare l\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare \u0026#232; che i soci illimitatamente responsabili partecipino a una societ\u0026#224; rientrante in uno dei tipi societari indicati al primo comma, nel caso della societ\u0026#224; semplice occorre un accertamento sostanziale circa la prevalente attivit\u0026#224; commerciale svolta dalla societ\u0026#224; che pu\u0026#242; superare ci\u0026#242; che risulta dal dato formale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eEbbene, poich\u0026#233; tale accertamento viene effettuato nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, non si pu\u0026#242; far gravare sui soci, non convocati in quel medesimo giudizio, l\u0026#8217;onere di verificare sul registro delle imprese l\u0026#8217;eventuale fallimento di un ente, che normalmente non fallisce.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eImporre un simile onere avrebbe evidenti riverberi sull\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa possibilit\u0026#224; per i soci illimitatamente responsabili di difendersi rispetto alla loro stessa fallibilit\u0026#224; sarebbe, infatti, affidata alla facolt\u0026#224; di impugnare la sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; entro trenta giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese, e comunque entro il termine di cui all\u0026#8217;art. 327, primo comma, del codice di procedura civile, sul presupposto che essi siano tenuti a verificare l\u0026#8217;eventuale fallimento di un ente che, in quanto societ\u0026#224; semplice, non dovrebbe fallire.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; pu\u0026#242; presumersi che tutti i soci di una societ\u0026#224; semplice siano di fatto informati delle vicende relative all\u0026#8217;ente o che debbano necessariamente avere conoscenza della circostanza che la societ\u0026#224; semplice ha esercitato nel complesso attivit\u0026#224; commerciali tali da essere valutate, all\u0026#8217;esito di un accertamento giudiziale, prevalenti rispetto a quelle consentite per simile tipologia di ente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSu basi cos\u0026#236; fragili non pu\u0026#242; radicarsi l\u0026#8217;effettivit\u0026#224; del diritto di difesa rispetto a un accertamento che condiziona la possibilit\u0026#224; di dichiarare il fallimento del socio, con tutti gli effetti che ne derivano anche sul piano personale (artt. 48 e 49 della legge fallimentare).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Ove, dunque, sia proprio il giudizio sul fallimento della societ\u0026#224; ad accertare la fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente e, quindi, dei soci, si deve ritenere che il giudice debba convocare questi ultimi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare, sin dal giudizio che accerta il loro essere esposti al fallimento in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; questo mette in discussione il loro diritto a essere convocati anche nel giudizio in cui si domanda il fallimento in estensione, posto che simile diritto si desume comunque gi\u0026#224; dall\u0026#8217;art. 15, terzo comma, della legge fallimentare, che prevede la convocazione di chi ha la qualifica di debitore fallendo; e tale, senza dubbio, \u0026#232; il debitore fallendo in estensione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi conseguenza, dove l\u0026#8217;art. 147, terzo comma, della legge fallimentare prescrive che \u0026#171;prima di dichiarare il [loro] fallimento\u0026#187; i soci illimitatamente responsabili devono essere convocati, esso deve interpretarsi nel senso che, \u0026#171;prima di dichiarare il [loro] fallimento\u0026#187;, gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente, che costituisce presupposto della fallibilit\u0026#224; dei soci. In mancanza, non si pu\u0026#242; far gravare su di loro l\u0026#8217;onere di verificare sul registro delle imprese il fallimento di una societ\u0026#224; che, di norma, non \u0026#232; esposta al fallimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl richiamato dovere di convocazione non \u0026#232; funzionale alla emanazione della sentenza dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224;, ma condiziona la possibilit\u0026#224; di opporre ai soci, nell\u0026#8217;eventuale giudizio introdotto in via successiva ai sensi dell\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare e al solo fine di poter pronunciare il fallimento in estensione, la loro qualifica sostanziale di soggetti fallibili. In difetto di tale convocazione, il relativo accertamento potr\u0026#224; essere effettuato, \u003cem\u003eincidenter tantum\u003c/em\u003e, nello stesso giudizio di cui all\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, al mero scopo di decidere il fallimento in estensione dei singoli soci.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; D\u0026#8217;altro canto, poich\u0026#233; il dovere di convocazione dei soci palesi di una societ\u0026#224; semplice serve a preservare il loro diritto di difesa in merito alla qualifica di soci fallibili, ben si potr\u0026#224; accertare che il soggetto fallendo, pur se non convocato nel precedente giudizio in qualit\u0026#224; di socio, ha di fatto pienamente esercitato quel diritto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesto pu\u0026#242; emergere nei casi in cui il socio fallendo sia stato convocato o comunque sia intervenuto nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224; semplice, anche solo nella qualit\u0026#224; di rappresentante legale dell\u0026#8217;ente, cos\u0026#236; come nelle ipotesi in cui il socio abbia proposto reclamo contro la pronuncia dichiarativa del fallimento della societ\u0026#224; semplice senza opporsi all\u0026#8217;accertamento della fallibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;ente o risultando sul punto soccombente.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eFuori dalle citate ipotesi, la fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224; semplice non sar\u0026#224; opponibile al socio nel successivo giudizio concernente il fallimento in estensione e potr\u0026#224; in quel contesto essere valutata al mero fine di decidere il fallimento del socio.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; In conclusione, non sono fondate, nei termini innanzi precisati, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell\u0026#8217;art. 147 legge fallimentare, in quanto applicabile alle societ\u0026#224; semplici.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eI soci palesi di una societ\u0026#224; semplice hanno diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della societ\u0026#224;, che indirettamente accerta la loro fallibilit\u0026#224; sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non \u0026#232; stato chiesto il loro fallimento in estensione. In mancanza, l\u0026#8217;accertamento della loro fallibilit\u0026#224; non \u0026#232; opponibile nel giudizio di cui all\u0026#8217;art. 147 della legge fallimentare, salvo che, di fatto, abbiano gi\u0026#224; esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003eichiara\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003enon fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell\u0026#8217;amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come sostituito dall\u0026#8217;art. 131 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell\u0026#8217;articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Matera, sezione fallimentare, con l\u0026#8217;ordinanza indicata in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eEmanuela NAVARRETTA, Redattrice\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIgor DI BERNARDINI, Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 26 giugno 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Cancelliere\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Igor DI BERNARDINI\r\n\u003c/P\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250626151741.pdf","oggetto":"Societ\u0026#224; - Fallimento e procedure concorsuali - Sentenza dichiarativa del fallimento di una societ\u0026#224; appartenente a uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, che produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili - Omessa previsione per costoro della possibilit\u0026#224; di interloquire anche sui requisiti di fallibilit\u0026#224; della societ\u0026#224;, quanto meno al fine di sottrarsi all\u0026#8217;estensione della dichiarazione di fallimento nei loro confronti - Denunciata disciplina che genera un\u0026#8217;estensione automatica del fallimento della societ\u0026#224; ai soci - Norma che determina una deminutio capitis per il socio, date le gravissime conseguenze giuridiche e personali discendenti dalla dichiarazione di fallimento - Irragionevole lesione del diritto di difesa dei soci.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattrice","label_relatore":"Relatrice","elencoMassime":[{"numero_massima":"46845","titoletto":"Fallimento e procedure concorsuali - In genere - Società semplice - Inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili dell\u0027accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale gli stessi, benché palesi, non sono stati convocati dal giudice - Omessa previsione - Denunciata irragionevole e sproporzionata lesione del diritto di difesa - Interpretazione adeguatrice - Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni. (Classif. 102001).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eSono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Matera, sez. fallimentare, in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost., dell’art. 147 legge fallimentare, come sostituito dall’art. 131 del d.lgs. n. 5 del 2006, nella parte in cui non prevede l’inopponibilità ai soci illimitatamente responsabili di una società semplice dell’accertamento della loro fallibilità, indirettamente effettuato nel giudizio sul fallimento della società, nel quale i soci, benché palesi, non sono stati convocati. Della disposizione censurata è possibile un’interpretazione adeguatrice orientata alla conformità ai parametri evocati, senza che si determini una violazione del diritto di difesa né del contradditorio. Da un lato, infatti, il fallimento in estensione riguarda soltanto i soci illimitatamente responsabili di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni, quelle che possono effettuare attività commerciale; dall’altra, tuttavia, qualora quest’ultima sia effettuata da una società semplice – o da una società semplice agricola della quale si accerti il carattere prevalente delle attività di commercializzazione rispetto a quelle agricole – le stesse vengono assoggettate alla disciplina delle società in nome collettivo, sicché l’ente non è più esente dal fallimento e i suoi soci illimitatamente responsabili sono esposti al fallimento in estensione. Ne consegue che ove l’art. 147, terzo comma, legge fallimentare, nel disciplinare quest’ultimo, prescrive che il giudice convochi i soci illimitatamente responsabili prima di dichiarare il loro fallimento, deve interpretarsi nel senso che gli stessi devono essere stati convocati non solo nel giudizio in cui viene dichiarato il loro fallimento, ma anche in quello che accerta, per ragioni sostanziali, la fallibilità dell’ente, che costituisce presupposto della loro fallibilità: i soci palesi di una società semplice hanno, pertanto, diritto a essere convocati nel giudizio sul fallimento della società, che indirettamente accerta la loro fallibilità sostanziale, anche se nel medesimo giudizio non è stato chiesto il loro fallimento in estensione. In mancanza, l’accertamento della loro fallibilità non è opponibile nel giudizio di cui all’art. 147 della legge fallimentare, salvo che, di fatto, abbiano già esercitato rispetto a tale accertamento il loro diritto di difesa. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 110/1972 - mass. 6169; S. 142/1970 - mass. 5210\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"regio decreto","data_legge":"16/03/1942","data_nir":"1942-03-16","numero":"267","articolo":"147","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art147"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"24","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"111","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]}],"elencoNote":[],"pronunceCorrette":[]}}" ] ] |
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