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L. e di P. T., l\u0026#8217;atto di intervento di G. R., depositato fuori termine, nonch\u0026#233; gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003eudito\u003c/em\u003e nell\u0026#8217;udienza pubblica del 9 luglio 2025 il Giudice relatore Francesco Vigan\u0026#242;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003euditi\u003c/em\u003e gli avvocati Gianpaolo Di Pietto per G. R., Alessandro Sforza per A. L., Michele Giacomo Carlo Passione per P. T., nonch\u0026#233; gli avvocati dello Stato Salvatore Faraci ed Erica Farinelli per il Presidente del Consiglio dei ministri;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"IT\"\u003e\u003cem\u003edeliberato\u003c/em\u003e nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e","inizio_testo_tc":"","fatto_testo":"\u003cP class\u003d\"FR\"\u003e\u003cem\u003eRitenuto in fatto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.\u0026#8211; Con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, la Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, \u0026#171;laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all\u0026#8217;art. 609 \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003ec.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall\u0026#8217;applicazione d[i] una sanzione sostitutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.1.\u0026#8211; Dall\u0026#8217;ordinanza risulta che la rimettente ha proceduto nelle forme del giudizio abbreviato nei confronti di A. L., condannandolo alla pena di quattro anni di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il delitto di violenza sessuale aggravata di cui agli artt. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, comma 1, numeri 2) e 5), cod. pen., per avere costretto mediante minaccia, posta in essere con un\u0026#8217;arma, la minore M. D. a compiere atti sessuali.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA seguito della condanna, l\u0026#8217;imputato ha chiesto l\u0026#8217;applicazione di una pena sostitutiva. Il processo, quindi, \u0026#232; stato sospeso, ai sensi dell\u0026#8217;art. 545-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edel codice di procedura penale, per consentire la predisposizione di un programma di trattamento da parte dell\u0026#8217;Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSecondo la rimettente, tale programma (che prevede la detenzione domiciliare, lo svolgimento di attivit\u0026#224; lavorativa e il mantenimento di contatti con lo stesso UEPE), integrato con la prescrizione della partecipazione a un percorso di recupero presso uno degli enti indicati nell\u0026#8217;art. 165, quinto comma, cod. pen., sarebbe \u0026#171;idoneo a fornire una risposta sanzionatoria adeguata alla gravit\u0026#224; del reato commesso e [\u0026#8230;], rispetto alla esecuzione della pena detentiva carceraria, pi\u0026#249; idoneo alla rieducazione dell\u0026#8217;imputato consentendo l\u0026#8217;applicazione di misure e prescrizioni prive di effetti desocializzanti\u0026#187;. In tal senso avrebbe concluso anche il pubblico ministero, \u0026#171;pur richiamando il dato normativo che non consente la sostituzione della pena\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSottolinea, in particolare, la giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e che \u0026#171;l\u0026#8217;imputato \u0026#232; giovanissimo, ha commesso il reato [\u0026#8230;] quando ancora non aveva compiuto 20 anni, non ha precedenti penali o giudiziari\u0026#187;; il fatto non sarebbe stato commesso in un contesto caratterizzato da \u0026#171;dinamiche di criminalit\u0026#224; organizzata, ma in contesto di dinamiche che caratterizzano i reati sessuali commessi da giovanissimi\u0026#187;; l\u0026#8217;imputato non sarebbe mai stato sottoposto a misura cautelare per il reato per cui si procede. Giunto in Italia come minore non accompagnato, lo stesso sarebbe stato accolto da una Onlus, avrebbe imparato la lingua italiana e intrapreso un percorso di avviamento professionale che gli avrebbe consentito l\u0026#8217;inserimento lavorativo quale apprendista elettricista: attivit\u0026#224; che l\u0026#8217;esecuzione della pena sostitutiva gli consentirebbe di proseguire, insieme alla possibilit\u0026#224; di \u0026#171;rivalutare in senso critico le modalit\u0026#224; di relazione sessuale\u0026#187;. Escluso il pericolo di recidiva, la rimettente evidenzia che \u0026#171;[l]\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva in regime penitenziario comporterebbe, invece, effetti desocializzanti gravi separando l\u0026#8217;imputato da un contesto di relazioni instaurate con gli operatori della Onlus e comportando la perdita del lavoro\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza della questione sollevata, la rimettente espone che l\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003eg)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), prevede che la pena detentiva non possa essere sostituita \u0026#171;nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 26 luglio 1975, n. 354\u0026#187; (Norme sull\u0026#8217;ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;), fra i quali il delitto per cui A. L. \u0026#232; stato condannato. La questione, quindi, sarebbe rilevante \u0026#171;atteso che, ove fosse esclusa la preclusione assoluta all\u0026#8217;applicazione della misura sostitutiva, questa potrebbe in concreto essere applicata all\u0026#8217;imputato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.\u0026#8211; Quanto alla non manifesta infondatezza, la preclusione \u0026#171;assoluta\u0026#187; prevista dalla norma censurata presenterebbe \u0026#171;caratteri di irrazionalit\u0026#224;\u0026#187; e si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.1.\u0026#8211; In premessa, la rimettente evidenzia che \u0026#171;[d]al sistema complessivo della disciplina relativa alle misure sostitutive\u0026#187; risulterebbe il \u0026#171;\u003cem\u003efavor\u003c/em\u003e\u0026#187; del legislatore per le pene sostitutive, tanto che le stesse sarebbero applicabili \u0026#171;anche nei confronti di soggetti per i quali sussiste pericolo di recidiva e [\u0026#8230;] di soggetti nei cui confronti tale rischio sia stato valutato concreto ed attuale tanto da comportare l\u0026#8217;applicazione ed il mantenimento di una misura cautelare\u0026#187;. Conferma di ci\u0026#242; si trarrebbe, oltre che dal tenore letterale della norma censurata, anche dall\u0026#8217;art. 300, comma 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. e dall\u0026#8217;art. 58 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa preclusione \u0026#171;pi\u0026#249; importante\u0026#187; all\u0026#8217;accesso alle pene sostitutive riguarderebbe esclusivamente il titolo di reato per cui si procede, risultando \u0026#171;le altre preclusioni [\u0026#8230;] del tutto razionali e riconnesse alla pericolosit\u0026#224; sociale dell\u0026#8217;imputato o a suoi comportamenti\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e1.3.2.\u0026#8211; La disposizione censurata, mediante un \u0026#171;richiamo generalizzato a tutti i reati previsti dall\u0026#8217;art. 4 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 che, come noto, prevede un regime penitenziario molto diverso a seconda delle diverse categorie di reati ricomprese nell\u0026#8217;elenco\u0026#187;, comporterebbe che, ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle pene sostitutive, tali diverse categorie di reato ricevano invece un trattamento \u0026#171;unitario\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe, peraltro, irragionevole che \u0026#171;pur al momento dell\u0026#8217;applicazione di una sanzione di natura penale che deve avere carattere retributivo, specialpreventivo e rieducativo non si consenta al giudice di valutare le condizioni soggettive dell\u0026#8217;autore del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze concrete in cui \u0026#232; stato commesso il fatto, consentano di escludere un rischio attuale di recidiva ovvero la possibilit\u0026#224; di contenerlo con una efficace misura diversa dalla detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAltrettanto irragionevole sarebbe la conseguenza discriminatoria che la preclusione \u0026#171;per titolo astratto di reato\u0026#187; comporterebbe tra \u0026#171;persone che hanno riportato condanna alla stessa pena, cosicch\u0026#233; una persona condannata alla pena di 4 anni di reclusione per un reato non ostativo [\u0026#8230;] potr\u0026#224; vedersi applicata una misura sostitutiva anche se vi sia un rischio di recidiva e sia sottoposta a misura cautelare, mentre una persona condannata per un reato ostativo non potr\u0026#224; vedersi applicata una sanzione sostitutiva anche se condannata a pena inferiore e anche ove non sussista nessun pericolo di recidiva ovvero se il rischio possa essere contenuto con una misura non carceraria\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rimettente evidenzia, infine, che \u0026#171;l\u0026#8217;imputato, minore di anni 21, avrebbe lo stesso trattamento riservato a soggetti pienamente adulti\u0026#187; e \u0026#171;per effetto della doppia ostativit\u0026#224; prevista per i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003eordinamento penitenziario non potrebbe che essere inserito, per almeno un anno, in un sistema carcerario con gravi effetti desocializzanti pur se potrebbero essere applicate misure sanzionatorie valutate dal giudice della cognizione sicure ed efficaci, e ci\u0026#242; sulla base di una opzione normativa del tutto astratta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale siano dichiarate inammissibili o comunque infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe dalla indeterminatezza e irrilevanza delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSotto un primo profilo, l\u0026#8217;Avvocatura lamenta che le \u0026#171;scarse indicazioni contenute nell\u0026#8217;ordinanza non chiariscono [\u0026#8230;] come il giudice sia giunto a determinare la pena nella misura indicata di anni quattro, ovvero se abbia o meno riconosciuto le circostanze attenuanti generiche e la loro prevalenza sulle due aggravanti contestate\u0026#187;. Il che renderebbe carente la motivazione sulla rilevanza perch\u0026#233;, se la pena fosse stata determinata \u0026#171;in maniera incongrua\u0026#187;, la sentenza potrebbe essere impugnata dal pubblico ministero e la pena aumentata fino a superare il limite (quattro anni di reclusione) entro il quale \u0026#232; possibile la sostituzione della pena, ai sensi dell\u0026#8217;art. 53 della legge n. 689 del 1981.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer altro aspetto, le questioni sarebbero \u0026#171;manifestamente inammissibili, atteso che [vengono sollevate] con riferimento all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p., quando, invece, la condotta ha integrato anche le aggravanti previste dai numeri 2 e 5 dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, in quanto consumata in danno di persona offesa minorenne e con uso di arma\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e2.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbe stato sostituito in attuazione dello specifico criterio di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e, della legge 27 settembre 2021, n. 134 (Delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), che delegava il Governo a \u0026#171;ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario per l\u0026#8217;accesso alla semilibert\u0026#224; e alla detenzione domiciliare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl legislatore delegato avrebbe introdotto una nuova disciplina delle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva: per un verso, avrebbe modificato le prime tre condizioni previste dal testo previgente, per lo pi\u0026#249; imperniate su rigidi automatismi, per adeguarle \u0026#171;agli orientamenti della giurisprudenza costituzionale che in pi\u0026#249; occasioni ha dichiarato l\u0026#8217;illegittimit\u0026#224; di analoghi automatismi e presunzioni\u0026#187;; per altro verso, avrebbe introdotto l\u0026#8217;ulteriore condizione dettata dalla lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl risultato, quindi, sarebbe quello di precludere la sostituzione, \u0026#171;indipendentemente dalla valutazione di pericolosit\u0026#224; sociale e adeguatezza del caso concreto, sulla base di una presunzione operata dal legislatore in sede di esecuzione, che viene desunta dalla regola dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e 1. 354/75 (per non renderla ineffettiva, come chiaramente indicato nella relazione introduttiva alla 1. 134/2021 [\u003cem\u003erectius\u003c/em\u003e: al d.lgs. n. 150 del 2022])\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa norma sospettata di illegittimit\u0026#224; costituzionale non si porrebbe in contrasto con i principi affermati da questa Corte in ordine allo spazio di discrezionalit\u0026#224; rimesso al legislatore nella commisurazione delle sanzioni, sindacabile solo quando trasmodi nella manifesta irragionevolezza o nell\u0026#8217;arbitrio; letta, infatti, \u0026#171;in combinato disposto con la norma \u0026#8220;gemella\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, dell\u0026#8217;ord. pen.\u0026#187;, essa non impedirebbe, in concreto, l\u0026#8217;accesso alle misure alternative alla detenzione, possibile dopo un anno di osservazione scientifica della personalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTale circostanza controbilancerebbe \u0026#171;la rigidit\u0026#224; del divieto, in un ambito \u0026#8211; quale quello dei delitti di violenza sessuale aggravati ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e c.p. \u0026#8211; nel quale pare non irragionevole ricollegare la valutazione di una elevata pericolosit\u0026#224; soggettiva alla condotta stessa, ai ricordati fini di recidivit\u0026#224; della condotta\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eQuanto, poi, alla condizione di infraventunenne dell\u0026#8217;imputato, il legislatore avrebbe differenziato \u0026#171;il regime penale nei confronti del giovane adulto autore di reati consentendo la sospensione della pena determinata in misura superiore [a] quella ordinaria\u0026#187;, non gi\u0026#224; disegnando un sistema sanzionatorio intermedio tra quello riservato ai minorenni e agli adulti, \u0026#171;anche in ragione del fatto che le condizioni personali dell\u0026#8217;imputato rilevano ai fini dell\u0027art. 133 c.p.\u0026#187; (e sarebbero state tenute in considerazione, come risulta dall\u0026#8217;ordinanza di rimessione, nel caso di specie).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIl sistema nel suo complesso, quindi, non sarebbe irragionevole e le questioni sollevate, \u0026#171;anche sotto l\u0026#8217;aspetto della mancata previsione di un regime differenziato di sostituibilit\u0026#224; della pena\u0026#187;, sarebbero infondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e3.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio A. L., imputato nel giudizio principale. Ripercorrendo adesivamente gli argomenti spesi dalla giudice rimettente, la parte chiede a questa Corte \u0026#171;di dichiarare incostituzionale l\u0026#8217;art. 59, 1\u0026#176; comma, lett. d) della l. 689/1981, nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva con una pena sostitutiva cos\u0026#236; come introdott[a] dalla riforma Cartabia nell\u0026#8217;articolo 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003edel codice penale e nel riformulato testo della legge n. 689 del 1981 in favore dell\u0026#8217;imputato infra-ventunenne\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e4.\u0026#8211; Con memoria depositata in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza, la difesa dell\u0026#8217;imputato ribadisce le considerazioni e le conclusioni gi\u0026#224; svolte nell\u0026#8217;atto di costituzione e, in replica alle deduzioni dell\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, sottolinea la rilevanza delle questioni, il cui accoglimento \u0026#171;avrebbe un effetto dirompente e di novit\u0026#224; nel caso che ci occupa, consentendo all\u0026#8217;odierno prevenuto di scontare la pena irrogata in regime di detenzione domiciliare sostitutiva\u0026#187;. La difesa dello Stato, inoltre, avrebbe trascurato di considerare che il d.lgs. n. 150 del 2022 sarebbe \u0026#171;incorso in un eccesso di delega\u0026#187;, perch\u0026#233; avrebbe tradito il disegno complessivo perseguito dal legislatore delegante, volto a rivitalizzare l\u0026#8217;istituto delle pene sostitutive; in particolare, avrebbe violato il criterio espresso dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge n. 134 del 2021, inteso ad assegnare al giudicante un apprezzamento discrezionale in relazione alle circostanze del caso concreto, s\u0026#236; da consentire l\u0026#8217;applicazione della pena sostitutiva quando questa sia \u0026#171;pi\u0026#249; idonea di quella detentiva breve a rieducare il condannato e a prevenire la commissione di ulteriori reati\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.\u0026#8211; Con ordinanza depositata il 14 febbraio 2025, iscritta al n. 46 reg. ord. del 2025, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, seconda sezione penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., dell\u0026#8217;art. 59, primo comma, lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003eg)\u003c/em\u003e, del d.lgs. n. 150 del 2022, nella parte in cui \u0026#171;non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.1.\u0026#8211; Il giudice rimettente \u0026#232; investito dell\u0026#8217;appello proposto dall\u0026#8217;imputato P. T. contro la sentenza con la quale il Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale di Firenze lo ha condannato, all\u0026#8217;esito del giudizio abbreviato, alla pena di tre anni e due mesi di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e di quella di cui all\u0026#8217;art. 62, numero 6), cod. pen., per i reati di pornografia minorile (art. 600-\u003cem\u003eter \u003c/em\u003ecod. pen.) e violenza sessuale di gruppo aggravata (artt. 609-\u003cem\u003eocties\u003c/em\u003e e 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e, numero 5, cod. pen.), in concorso con altro imputato, ai danni della minore A. A.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.2.\u0026#8211; In punto di rilevanza, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e riferisce che, non avendo accolto la richiesta principale di concordato con rinuncia ai motivi di appello, n\u0026#233; le altre richieste di merito di \u0026#171;assoluzione, riduzione della pena e sospensione condizionale della stessa, accesso a percorso di giustizia riparativa\u0026#187;, dovr\u0026#224; confermare la responsabilit\u0026#224; penale dell\u0026#8217;imputato, per la quale ritiene non congrua una pena pari o inferiore a quella di due anni e sei mesi di reclusione. Sar\u0026#224; quindi chiamato a decidere \u0026#171;sulla quantificazione della pena che, per la sua entit\u0026#224;, non potr\u0026#224; essere condizionalmente sospesa, e [sul]la valutazione della richiesta di applicazione di pene sostitutive ai sensi dell\u0026#8217;art. 58, comma 1, legge n. 689/1981\u0026#187;: pene che apparirebbero \u0026#171;idonee alla rieducazione dell\u0026#8217;imputato, incensurato e di giovane et\u0026#224;, in tal modo assicurando la prevenzione del pericolo di reiterazione di condotte criminose\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eConsiderato, inoltre, che non vi sarebbero elementi ostativi alla formulazione di una prognosi positiva circa l\u0026#8217;adempimento delle prescrizioni connesse alla pena sostitutiva (\u0026#171;avendo [costui] gi\u0026#224; positivamente intrapreso un percorso di responsabilizzazione per uomini maltrattanti\u0026#187;), sussisterebbero tutti i presupposti normativamente previsti ai fini dell\u0026#8217;applicazione delle pene sostitutive, se non fosse per il \u0026#171;chiaro dettato normativo\u0026#187; di cui all\u0026#8217;art. 59, primo comma, lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non consente di sostituire la pena detentiva breve nei confronti di un condannato (quale quello del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e) per uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa rilevanza delle questioni, quindi, deriverebbe dal fatto che solo \u0026#171;previa declaratoria di illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma anzidetta\u0026#187; il giudice rimettente, \u0026#171;nell\u0026#8217;irrogare una pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione\u0026#187;, potrebbe applicare una pena sostitutiva alla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.\u0026#8211; In punto di non manifesta infondatezza, esclusa la possibilit\u0026#224; di una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione censurata, stante il carattere chiaro e univoco del dato normativo, il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e dubita della sua compatibilit\u0026#224; con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.1.\u0026#8211; In riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., il legislatore delegato avrebbe tradito le \u003cem\u003erationes \u003c/em\u003esottese alla legge n. 134 del 2021; in particolare, avrebbe disatteso il principio e criterio direttivo rinvenibile nell\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge delega, che richiedeva al Governo di \u0026#171;prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLe finalit\u0026#224; della riforma delle pene sostitutive perseguite dal legislatore delegante emergerebbero \u0026#171;dalla relazione finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonch\u0026#233; in materia di prescrizione del reato\u0026#187;; sulla base dei lavori di tale Commissione, infatti, sarebbe stato formulato l\u0026#8217;emendamento 1.502 del 14 luglio 2021, di iniziativa governativa, al disegno di legge A.C. 2435, all\u0026#8217;origine della delega conferita dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eRivitalizzando l\u0026#8217;istituto delle pene sostitutive, scarsamente utilizzato nella prassi, il legislatore delegante da un lato avrebbe inteso mettere a disposizione del giudice di cognizione, gi\u0026#224; nella fase di commisurazione della pena, risposte sanzionatorie alternative alle pene detentive brevi o comunque di durata contenuta, \u0026#171;in coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale, sia con la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\u0026#187;; dall\u0026#8217;altro lato, avrebbe perseguito lo scopo di incentivare definizioni alternative del processo, con conseguente alleggerimento complessivo dei carichi del sistema penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e sottesa alla legge delega sarebbe espressa dall\u0026#8217;art. 58 della legge n. 689 del 1981, secondo cui \u0026#171;le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi posso[no] essere applicate dal giudice solo allorch\u0026#233; egli ritenga le stesse funzionali alla rieducazione del condannato e idonee a prevenire il pericolo di recidiva\u0026#187;. Al giudice della cognizione, quindi, sarebbe rimesso, di regola, un apprezzamento discrezionale in relazione alle circostanze del caso concreto, s\u0026#236; da consentirgli di individuare la pena sostitutiva pi\u0026#249; adatta a perseguire tale duplice finalit\u0026#224;. La modifica apportata dal legislatore delegato all\u0026#8217;art. 59 della stessa legge, tuttavia, avrebbe sottratto al giudice della cognizione il predetto apprezzamento, introducendo una presunzione legale di inidoneit\u0026#224; della sanzione sostitutiva \u0026#171;a perseguire i fini cui \u0026#232; preposta\u0026#187;, destinata a venire meno solo quando sia stata riconosciuta l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e5.3.2.\u0026#8211; La preclusione di cui all\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 si porrebbe, inoltre, in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003ePer un verso, infatti, sarebbe \u0026#171;del tutto irragionevole ancorare una presunzione legale di inidoneit\u0026#224; della pena sostitutiva a perseguire i fini di legge al mero titolo di reato addebitato all\u0026#8217;imputato, a prescindere da una valutazione delle peculiarit\u0026#224; del caso concreto\u0026#187;, cos\u0026#236; da \u0026#171;aprire al rischio di trattare in maniera diversa situazioni differenziate dal titolo di reato ma connotate, in concreto, da eguale gravit\u0026#224;\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe parimenti irragionevole che, \u0026#171;al momento dell\u0026#8217;applicazione di una sanzione di natura penale che deve avere carattere retributivo, specialpreventivo e rieducativo, non si consenta al giudice della cognizione di valutare le condizioni soggettive dell\u0026#8217;autore del reato soprattutto ove queste, unite alle circostanze concrete in cui \u0026#232; stato commesso il fatto, consentano di escludere un rischio attuale di recidiva ovvero la possibilit\u0026#224; di contenerlo con una misura efficace diversa dalla detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eInfine, la preclusione impedirebbe al giudice della cognizione di \u0026#171;individualizzare il trattamento sanzionatorio attraverso l\u0026#8217;applicazione di una pena sostitutiva a quella detentiva che, alla luce delle specificit\u0026#224; del caso concreto\u0026#187;, appaia idonea a \u0026#171;perseguire la funzione rieducativa del condannato pi\u0026#249; e meglio dell\u0026#8217;esperienza detentiva in carcere, che, come noto, produce sovente un effetto desocializzante e di involuzione della persona, anche alla luce della situazione critica in cui versano le carceri italiane\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.\u0026#8211; \u0026#200; intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili o, comunque, non fondate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.1.\u0026#8211; L\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; deriverebbe, innanzi tutto, dalla omessa motivazione sulla rilevanza delle questioni, poich\u0026#233; il giudice rimettente non avrebbe \u0026#171;affatto chiarito quale sarebbe nel caso di specie la pena sostitutiva concretamente applicabile, essendosi limitato soltanto a riferirsi ad una eventuale e futura pena superiore ad anni due e mesi sei di reclusione e rendendo cos\u0026#236; la questione anche meramente ipotetica\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn secondo luogo, le questioni sarebbero inammissibili per erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento sulla cui base viene dedotta la violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost. Il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infatti, avrebbe denunciato il tradimento dei principi e criteri direttivi ricavabili dall\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge n. 134 del 2021, omettendo tuttavia di richiamare i principi direttivi posti dalla successiva lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, con i quali si demandava espressamente di \u0026#171;ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, assicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario per l\u0026#8217;accesso alla semilibert\u0026#224; e alla detenzione domiciliare\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eSarebbe la stessa relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022 a spiegare la ragionevolezza e l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di operare un coordinamento con le preclusioni all\u0026#8217;accesso alle misure alternative, previste dalla legge n. 354 del 1975, \u0026#171;escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4 bis ord. penit.\u0026#187;, atteso che, in caso contrario, \u0026#171;la disciplina dell\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit. (e dell\u0026#8217;art. 656, co. 9 c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibert\u0026#224; e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e, per altro verso, consentire al giudice all\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibert\u0026#224; sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; sostitutivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Nel merito, le questioni sarebbero manifestamente infondate in riferimento a tutti i parametri evocati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, l\u0026#8217;Avvocatura ricorda la giurisprudenza costituzionale sul sindacato al metro dell\u0026#8217;art. 76 Cost. e sul margine di discrezionalit\u0026#224; che compete al legislatore delegato nel dare attuazione alla legge di delega, da esercitarsi in modo coerente nel complessivo quadro normativo, rispettando la \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003edella norma delegante.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eParticolare rilievo, tra le altre, avrebbe la sentenza di questa Corte n. 84 del 2024, che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimit\u0026#224; costituzionale di altra disposizione del d.lgs. n. 150 del 2022 (l\u0026#8217;art. 71), sollevata sulla base di un dedotto eccesso di delega, avrebbe evidenziato il \u0026#171;fisiologico margine di discrezionalit\u0026#224; connaturato all\u0026#8217;istituto stesso della delegazione legislativa: margine che \u0026#232; specialmente ampio \u0026#8211; fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito \u0026#8211; nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro, come quella oggetto della legge n. 134 del 2021 e poi attuata con il d.lgs. n. 150 del 2022\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche la Corte di cassazione, nel motivare la ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981, prospettata in riferimento all\u0026#8217;art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la sostituibilit\u0026#224; della pena detentiva nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., avrebbe ritenuto la scelta legislativa espressione legittima della discrezionalit\u0026#224; politica (\u0026#232; richiamata Corte di cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 febbraio-2 aprile 2024, n. 13225).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAlla stregua dei richiamati principi, il legislatore delegato non sarebbe incorso in alcun eccesso di delega, atteso che l\u0026#8217;intervento sulle condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva sarebbe \u0026#171;pienamente conforme all\u0026#8217;art. 76 Cost., non travalicando affatto i principi e i criteri dell\u0026#8217;art. 1, comma 17, letter[e] c) e d) della legge n. 134/2021, tenuto conto del complessivo contesto normativo nel quale essi si inseriscono\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; N\u0026#233; sarebbe ravvisabile la dedotta violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., stante l\u0026#8217;espressa previsione legislativa del necessario coordinamento con le preclusioni previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario per l\u0026#8217;accesso alla semilibert\u0026#224; e alla detenzione domiciliare, le quali si farebbero \u0026#171;esse stesse carico di realizzare la necessaria individualizzazione del \u003cem\u003equantum \u003c/em\u003esanzionatorio, tenuto conto proprio delle peculiarit\u0026#224; delle singole situazioni concrete in ragione del differenziato disvalore insito nella condanna per date fattispecie delittuose (quali quelle di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. pen.), fatte salve le ipotesi \u0026#8211; proprio nell\u0026#8217;ottica della evocata personalizzazione trattamentale \u0026#8211; in cui sia stata ritenuta applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, co. 2 c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.\u0026#8211; Si \u0026#232; costituito in giudizio P. T., imputato nel giudizio principale, chiedendo l\u0026#8217;accoglimento delle questioni.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Nel riproporre gli argomenti spesi dal giudice rimettente, la parte pone in rilievo i principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 84 del 2024. La pronuncia avrebbe valorizzato le finalit\u0026#224; sottese alla riforma, volte \u0026#8211; come indicato nella relazione finale della Commissione di studio istituita con d.m. 16 marzo 2021 \u0026#8211; non solo ad evitare gli effetti desocializzanti del carcere, ma anche a realizzare risultati di deflazione processuale, \u0026#171;in coerenza sia con il principio del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale [\u0026#8230;], sia con la necessaria finalit\u0026#224; rieducativa della pena di cui all\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., che deve accompagnare la pena \u0026#8220;da quando nasce, nell\u0026#8217;astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue\u0026#8221; (sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del Considerato in diritto), e dunque anche nella fase di determinazione del trattamento sanzionatorio appropriato da parte del giudice della cognizione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;esclusione della sostituzione della pena detentiva nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., a parere della parte, avrebbe tradito le \u003cem\u003erationes\u003c/em\u003e sottese alla stessa delega, producendo \u0026#171;l\u0026#8217;esaltazione del tipo di autore, costruito attorno al delitto commesso e non al percorso svolto e da poter svolgere \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eAnche a leggere tale preclusione quale riflesso di una presunzione di pericolosit\u0026#224; sociale, ne sarebbero irragionevoli i tratti di assolutezza, a fronte della relativit\u0026#224; della corrispondente presunzione di pericolosit\u0026#224; sociale, in base all\u0026#8217;astratto titolo di reato, inserita nell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, che prevede i presupposti per il suo superamento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;\u0026#171;eccessivit\u0026#224; della fattispecie preclusiva\u0026#187; risulterebbe anche dal raffronto con il diverso regime riservato alla sospensione condizionale della pena, che, sebbene sia misura \u0026#171;tendenzialmente priva di contenuti sanzionatori\u0026#187;, sarebbe applicabile anche ai condannati per reato ostativo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.2.\u0026#8211; La norma censurata tradirebbe anche la funzione rieducativa della pena, \u0026#171;scopo principale della pena nella fase della sua esecuzione (se non addirittura esclusivo)\u0026#187;, che avrebbe \u0026#171;un indiscusso diritto di cittadinanza anche nella fase edittale e commisurativa\u0026#187;. Per assicurare che la pena risponda a tale funzione, il giudice non dovrebbe limitarsi \u0026#171;a quantificare aritmeticamente la pena corrispondente alla gravit\u0026#224; del reato commesso, alla mera stregua della teoria retributiva\u0026#187;, ma dovrebbe \u0026#171;ponderare anche (e soprattutto) le ricadute di altro tipo (nel caso di specie, l\u0026#8217;arresto obbligatorio per mancata sospensione dell\u0026#8217;ordine di carcerazione)\u0026#187;, nonch\u0026#233; \u0026#171;valutare la razionalit\u0026#224;, sotto il profilo del rispetto del principio di proporzione e ragionevolezza, della scelta legislativa che commisuri la risposta punitiva (complessivamente intesa) ad un determinato atteggiamento antisociale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eA riscontro della centralit\u0026#224; della valutazione del giudice sulla effettiva capacit\u0026#224; rieducativa e risocializzante della pena, per \u0026#171;la necessit\u0026#224; costituzionale [\u0026#8230;] che la pena debba tendere ad educare\u0026#187;, la difesa richiama \u0026#171;la (storica) sentenza n. 313 del 1990 con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimit\u0026#224; dell\u0026#8217;art. 444, comma 2, c.p.p., nella parte in cui tale disposizione processuale non prevedeva la possibilit\u0026#224; per il giudice di valutare la congruit\u0026#224; della pena \u0026#8220;patteggiata\u0026#8221; dalle parti e quindi la connessa possibilit\u0026#224;, da parte del primo, di rigettare tale schema negoziale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna conferma dell\u0026#8217;importanza del finalismo rieducativo e della \u0026#171;relazione stretta tra finalit\u0026#224; rieducativa e giudizio di proporzione della pena, non solo nella sua accezione quantitativa, ma anche qualitativa\u0026#187;, si trarrebbe altres\u0026#236; dalle pronunce di questa Corte, quali la sentenza n. 341 del 1994, nelle quali viene ribadito che il principio rieducativo \u0026#171;comporta, oltre al ridimensionamento delle concezioni assolute della pena, la valutazione del soggetto, reo o condannato, in ogni momento della dinamica penal sanzionatoria (previsione astratta, commisurazione ed esecuzione)\u0026#187;, fino alla pi\u0026#249; recente sentenza n. 46 del 2024, ove si pone in evidenza come la Corte sia chiamata ad esercitare il suo controllo \u0026#171;con tanta maggiore attenzione, quanto pi\u0026#249; la legge incida sui diritti fondamentali della persona\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.3.\u0026#8211; Sarebbe irragionevole, poi, che per coloro i quali si trovino detenuti al momento in cui la condanna riportata diviene definitiva valga la regola di cui all\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera \u003cem\u003eb)\u003c/em\u003e, cod. proc. pen. (per cui la sospensione dell\u0026#8217;esecuzione della pena detentiva non pu\u0026#242; essere disposta) e non possa valere la regola contraria, consentendo anche in caso di condanna per \u0026#171;delitti a vario titolo ostativi\u0026#187; l\u0026#8217;applicazione di una pena sostitutiva sin dalla fase della cognizione nei confronti di imputati non sottoposti ad alcuna misura coercitiva (e per i quali, quindi, il giudicante abbia ritenuto insussistenti sia il pericolo di fuga che il pericolo di reiterazione del reato).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eN\u0026#233; giustificherebbe la preclusione la disciplina concernente il periodo annuale di osservazione scientifica della personalit\u0026#224;,\u003cem\u003e \u003c/em\u003eex\u003cem\u003e \u003c/em\u003eart. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ordin. penit., in materia di reati \u0026#171;a natura sessuale\u0026#187;. Rileverebbe, al riguardo, la divergenza nel \u003cem\u003equomodo \u003c/em\u003etra misure alternative e pene sostitutive (gi\u0026#224; ritenuta nelle sentenze di questa Corte) e la possibilit\u0026#224; che (come sarebbe accaduto nel caso di specie) \u0026#171;il soggetto svolga \u003cem\u003eextra moenia\u003c/em\u003e un percorso terapeutico efficace [\u0026#8230;], s\u0026#236; da rendere inutile (e anzi, tardivo e nocivo) anche un percorso detentivo con l\u0026#8217;anno di osservazione scientifica della personalit\u0026#224; in istituto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eTenere conto, nella determinazione dell\u0026#8217;anno di osservazione, di programmi terapeutici eventualmente gi\u0026#224; svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all\u0026#8217;inizio dell\u0026#8217;esecuzione della pena, secondo un modello conforme alla \u0026#171;proposta licenziata dalla \u0026#8220;Commissione Giostra\u0026#8221; per la riforma dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario\u0026#187;, consentirebbe di superare \u0026#171;il paradosso di una disciplina penitenziaria (successiva alla c.d. \u0026#8220;riforma Cartabia\u0026#8221;) che supera le ostativit\u0026#224;, laddove in materia di pene sostitutive il mero titolo di reato priverebbe il giudice del giudizio da operarsi in concreto\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e7.4.\u0026#8211; A segnare l\u0026#8217;irragionevolezza della disciplina di cui all\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 sarebbero anche gli effetti discriminatori gi\u0026#224; denunciati dal GUP di Firenze (con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024), ai cui rilievi la parte aggiunge il richiamo a un precedente della giurisprudenza di merito in cui la detenzione domiciliare sostitutiva sarebbe stata applicata anche per il reato di tortura, a fronte di \u0026#171;vicende sicuramente drammatiche\u0026#187; e tuttavia non riconducibili a delitti compresi nel catalogo di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis \u003c/em\u003eordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e8.\u0026#8211; Ai sensi dell\u0026#8217;art. 6 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l\u0026#8217;Unione camere penali italiane (UCPI), a titolo di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, ha depositato un\u0026#8217;opinione scritta, ammessa con decreto presidenziale del 16 maggio 2025, con la quale chiede che questa Corte accolga le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale sollevate dalla Corte d\u0026#8217;appello di Firenze.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eGli argomenti svolti a sostegno della richiesta sono analoghi a quelli proposti dal  giudice e dalla difesa della parte e fanno leva sul contrasto della norma censurata con gli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. In particolare, secondo l\u0026#8217;\u003cem\u003ea\u003c/em\u003e\u003cem\u003emicus curiae\u003c/em\u003e:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; la presunzione di inidoneit\u0026#224; delle pene sostitutive a conseguire le finalit\u0026#224; rieducative, nei confronti del soggetto che sia imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. tradirebbe l\u0026#8217;intento del legislatore delegante di rivitalizzare l\u0026#8217;istituto delle pene sostitutive e disciplinare il potere discrezionale del giudice nella scelta tra tali pene, tanto pi\u0026#249; che la nuova disciplina si porrebbe \u0026#171;su un piano contraddittoriamente peggiorativo rispetto alla precedente formulazione dell\u0026#8217;art. 59 L. 689/81, che [\u0026#8230;] non prevedeva alcuna preclusione per l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni sostitutive con riferimento ai reati inclusi nel catalogo dell\u0026#8217;art. 4 bis O.P.\u0026#187;;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e\u0026#8211; sarebbe del tutto irragionevole ancorare una presunzione legale di inidoneit\u0026#224; della pena sostitutiva a perseguire i fini di legge al mero titolo di reato addebitato all\u0026#8217;imputato, a prescindere da una valutazione delle peculiarit\u0026#224; del caso concreto e senza neppure alcun riferimento alle ipotesi di superamento delle ostativit\u0026#224; previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e9.\u0026#8211; In prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, la difesa dell\u0026#8217;imputato ha depositato una memoria nella quale replica alle eccezioni della difesa dello Stato, ribadisce gli argomenti gi\u0026#224; svolti nell\u0026#8217;atto di costituzione in giudizio e richiama anche quelli spesi dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae, \u003c/em\u003esottolineando come \u0026#171;l\u0026#8217;esigenza di compatibilit\u0026#224; della disciplina introdotta dal legislatore delegato rispetto alla normativa penitenziaria non esprimesse affatto l\u0026#8217;obbligo di intervenire allo stesso modo delle misure alternative alla detenzione\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eLa parte ribadisce, inoltre, il carattere distonico della lettura dei criteri di delega fatta propria dal legislatore della riforma, nonch\u0026#233; gli argomenti di carattere logico e sistematico che militerebbero a favore della prospettata illegittimit\u0026#224; costituzionale della norma censurata, ritenendo che ben pi\u0026#249; efficace dell\u0026#8217;anno di osservazione \u003cem\u003eintra moenia\u003c/em\u003e sarebbe la possibilit\u0026#224; di ricorrere alla \u0026#171;Intesa, ai sensi dell\u0026#8217;art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere, del 14 settembre 2022\u0026#187; (pubblicata nella \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, serie generale, n. 276 del 2022).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.\u0026#8211; Anche l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha depositato una memoria in prossimit\u0026#224; dell\u0026#8217;udienza pubblica, con la quale aggiunge ulteriori argomenti alle ragioni di inammissibilit\u0026#224; e infondatezza delle questioni gi\u0026#224; prospettate con l\u0026#8217;atto di intervento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.1.\u0026#8211; Sotto un primo profilo, denuncia l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; \u0026#171;derivante dall\u0026#8217;ambiguit\u0026#224;\u003cem\u003e \u003c/em\u003ee dal \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e aberrante formulato dal giudice rimettente\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eEvidenzia, a tale riguardo, che l\u0026#8217;imputato \u0026#232; sottoposto a giudizio, in concorso con altro autore, per il reato di pornografia minorile e violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore et\u0026#224; della vittima. A fronte di tale imputazione, il giudice rimettente richiederebbe a questa Corte un \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e demolitorio il cui difetto di rilevanza nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e apparirebbe \u0026#171;gi\u0026#224; palmare\u0026#187;, in quanto \u0026#171;non [\u0026#8230;] limitato al solo scrutinio di preclusione dell\u0026#8217;acceso alle sanzioni sostitutive derivante dai due reati in questione, ma [\u0026#8230;] esteso a tutto il catalogo dei reati indicati dall\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, tra cui l\u0026#8217;associazione a delinquere di stampo mafioso e il sequestro di persona a scopo di estorsione\u0026#187;. N\u0026#233; il giudice \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e avrebbe perimetrato la preclusione censurata (nel caso dei reati per cui si procede) in relazione a specifiche pene sostitutive, proponendo invece \u0026#171;un\u0026#8217;ambigua formulazione del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e in relazione a tutte le possibili tipologie di sanzioni sostitutive previste dalla legge\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e10.2.\u0026#8211; Quanto al merito delle questioni, la difesa dello Stato ribadisce i motivi di infondatezza della censura di eccesso di delega, ripercorrendo nuovamente \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e e portata della cosiddetta riforma Cartabia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eUna \u0026#171;argomentazione generica, dai contenuti impalpabili\u0026#187;, sorreggerebbe poi la censura di violazione dell\u0026#8217;art. 3 Cost., incentrata sulla pretesa impossibilit\u0026#224;, per il giudice della cognizione, di individuare la sanzione pi\u0026#249; adeguata al caso concreto, ma in realt\u0026#224; riconducibile a \u0026#171;una critica di politica giudiziaria e criminale, nel merito della scelta effettuata dal legislatore\u0026#187;. Tale scelta, peraltro, esprimerebbe \u0026#171;un razionale bilanciamento di cause soggettive ed oggettive ostative\u0026#187;, inteso a limitare ragionevolmente la discrezionalit\u0026#224; del giudicante a fronte di \u0026#171;un enorme allargamento dell\u0026#8217;area di punibilit\u0026#224;\u0026#187; entro la quale le pene sostitutive sono divenute applicabili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eIn ordine alle censure al metro dell\u0026#8217;art. 27 Cost., infine, l\u0026#8217;interveniente aggiunge alcune considerazioni in ordine alla \u0026#171;natura polifuzionale\u0026#187; della pena, riconosciuta nella giurisprudenza costituzionale (sono richiamate le sentenze n. 12 del 1966, n. 264 del 1974, n. 313 del 1990 e n. 282 del 1998) e critica la prospettazione del  giudice, \u0026#171;secondo cui prevedere un catalogo di gravissimi reati per cui non risulta possibile accedere alle misure sostitutive \u0026#8211; per reati puniti con pene edittale assai elevate \u0026#8211; [violerebbe] l\u0026#8217;art. 27 Cost.\u0026#187;, per \u0026#171;il suo radicale sbilanciamento sulla stessa natura costituzionale della pena di cui [verrebbe] obliterata ogni funzione che non sia esclusivamente rieducativa\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003e11.\u0026#8211; Il 6 giugno 2025, nel giudizio originato dall\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, \u0026#232; stato depositato atto di intervento \u003cem\u003ead adiuvandum\u003c/em\u003e da parte di G. R., imputato in un procedimento penale diverso da quelli \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"FT\"\u003eL\u0026#8217;interveniente sostiene di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all\u0026#8217;esito del giudizio, poich\u0026#233; la sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente legata alla statuizione di questa Corte in merito alla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata. Espone, a tal fine, di essere stato condannato\u003cem\u003e \u003c/em\u003eper il delitto di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, cod. pen.), rientrante nel catalogo dei reati cosiddetti ostativi, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., e di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, lamentando, tra l\u0026#8217;altro, l\u0026#8217;errata applicazione del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare al riguardo questione di legittimit\u0026#224; costituzionale. La Corte di cassazione avrebbe rinviato il giudizio all\u0026#8217;udienza del 1\u0026#176; ottobre 2025, \u0026#171;ritenuta l\u0026#8217;opportunit\u0026#224; di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione\u0026#187; (ordinanza del 6 giugno 2025, depositata dall\u0026#8217;interveniente il successivo 10 giugno).\r\n\u003c/P\u003e","fatto_testo_tc":"","diritto_testo":"\u003cP class\u003d\"DD\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e1.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 130 reg. ord. del 2024, il GUP del Tribunale di Firenze ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., \u0026#171;laddove la norma prevede, in via assoluta, che la pena detentiva non possa essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni di reati di cui all\u0026#8217;art. 609 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e c.p. anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall\u0026#8217;applicazione [di] una sanzione sostitutiva\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e2.\u0026#8211; Con l\u0026#8217;ordinanza iscritta al n. 46 reg. ord. del 2025, la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, sezione seconda penale, ha sollevato questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale della medesima disposizione, in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost., nella parte in cui \u0026#171;non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis \u003c/em\u003edella legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, c.p.\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e3.\u0026#8211; Le ordinanze prospettano questioni in larga parte analoghe afferenti alla stessa disposizione, sicch\u0026#233; i relativi giudizi meritano di essere riuniti per essere definiti con unica decisione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn effetti, entrambi i rimettenti si dolgono \u0026#8211; in sostanza \u0026#8211; della preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. stabilita dalla disposizione censurata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la lettera di tale disposizione, la preclusione in parola viene meno soltanto nell\u0026#8217;ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen., integrata in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la pubblica amministrazione. Tuttavia, in seguito all\u0026#8217;estromissione dei delitti contro la pubblica amministrazione dal catalogo dei reati cosiddetti \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. \u0026#8211; estromissione operata dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonch\u0026#233; in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonch\u0026#233; di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali), convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199 \u0026#8211;, tale eccezione ha perso ogni significato pratico. Conseguentemente, l\u0026#8217;accesso alle pene sostitutive \u0026#232; oggi precluso, senza eccezioni, agli imputati di tutti i reati menzionati dall\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eProprio di tale preclusione si dolgono le ordinanze di rimessione, le quali assumono che la sua assolutezza si ponga in contrasto con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e della funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSecondo la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, inoltre, il legislatore delegato, nell\u0026#8217;introdurre la disposizione censurata, si sarebbe discostato dal criterio direttivo di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge delega n. 134 del 2021, con conseguente violazione dell\u0026#8217;art. 76 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e4.\u0026#8211; Deve essere, anzitutto, ribadita l\u0026#8217;inammissibilit\u0026#224; dell\u0026#8217;intervento di G. R., imputato di rapina aggravata (e dunque anch\u0026#8217;egli soggetto alla preclusione contestata) in un procedimento penale distinto da quelli \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e, per le ragioni gi\u0026#224; indicate nell\u0026#8217;ordinanza in calce alla presente sentenza.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e5.\u0026#8211; Ancora in via preliminare, conviene precisare l\u0026#8217;oggetto delle questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale ora all\u0026#8217;esame di questa Corte.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl GUP del Tribunale di Firenze limita espressamente le proprie questioni all\u0026#8217;ipotesi in cui il reato ostativo sia la violenza sessuale e l\u0026#8217;imputato sia, come nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, infraventunenne al momento della commissione del fatto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte d\u0026#8217;appello di Firenze formula, invece, le questioni in modo pi\u0026#249; ampio, dubitando della legittimit\u0026#224; costituzionale della preclusione in relazione all\u0026#8217;intero novero (invero, assai eterogeneo) dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. e a prescindere dall\u0026#8217;et\u0026#224; del loro autore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLe questioni complessivamente sottoposte a questa Corte concernono, dunque, la preclusione alle pene sostitutive stabilita dalla disposizione censurata, con riferimento a tutti i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.\u0026#8211; Quanto all\u0026#8217;ammissibilit\u0026#224; delle questioni, occorre osservare quanto segue.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.\u0026#8211; Rispetto all\u0026#8217;ordinanza del GUP di Firenze, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato eccepisce l\u0026#8217;\u0026#171;indeterminatezza e irrilevanza\u0026#187; delle questioni ivi prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn primo luogo, la giudice rimettente non avrebbe chiarito come sia giunta a determinare in quattro anni di reclusione la pena irrogata; sicch\u0026#233;, laddove tale determinazione fosse incongrua, essa potrebbe essere aumentata in sede di appello, con conseguente superamento del limite massimo (appunto, di quattro anni) entro il quale \u0026#232; possibile la sostituzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, la giudice formulerebbe la questione con riferimento alla fattispecie base di violenza sessuale di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., quando invece il reato del quale l\u0026#8217;imputato \u0026#232; stato riconosciuto colpevole risulterebbe aggravato ai sensi dell\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.1.\u0026#8211; La prima eccezione \u0026#232; \u003cem\u003eictu oculi\u003c/em\u003e infondata: avendo gi\u0026#224; inflitto, con la pronuncia di condanna, la pena di quattro anni di reclusione, la rimettente si trova ora \u0026#8211; nell\u0026#8217;ambito dell\u0026#8217;udienza di cui all\u0026#8217;art. 545-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. proc. pen. \u0026#8211; a valutare la richiesta dell\u0026#8217;imputato di applicazione di una pena sostitutiva, il cui accoglimento \u0026#232; per\u0026#242; precluso dalla disposizione censurata. La sua parziale ablazione, auspicata dalla rimettente, le consentirebbe di valutare l\u0026#8217;applicazione di una pena sostitutiva. Tanto basta ad assicurare la rilevanza delle questioni prospettate nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e: e ci\u0026#242; a prescindere dall\u0026#8217;esito che potrebbe avere un ipotetico ed eventuale giudizio di appello avente a oggetto la misura della pena detentiva irrogata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.1.2.\u0026#8211; La seconda eccezione \u0026#232; parimenti infondata, posto che \u0026#8211; anche laddove la rimettente non avesse riconosciuto, in sentenza, le aggravanti contestate \u0026#8211; il delitto di violenza sessuale nella sua forma base sarebbe gi\u0026#224; sufficiente a fare operare la preclusione censurata, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all\u0026#8217;art. 609-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, terzo comma, cod. pen. (la quale, ove applicata, renderebbe inoperante il regime ostativo, ai sensi dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ordin. penit.): circostanza che tuttavia non risulta essere stata applicata nel giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.\u0026#8211; Rispetto poi all\u0026#8217;ordinanza della Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato ha eccepito:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;omessa motivazione della rilevanza delle questioni, non essendosi chiarito quale sarebbe nel caso concreto la pena sostitutiva concretamente applicabile;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;erronea ricostruzione del quadro normativo di riferimento, avendo la Corte rimettente omesso di richiamare i principi direttivi dettati dalla lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge delega n. 134 del 2021;\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e\u0026#8211; l\u0026#8217;ambiguit\u0026#224; e il carattere \u0026#171;aberrante\u0026#187; del \u003cem\u003epetitum\u003c/em\u003e, che mirerebbe a una pronuncia ablativa della preclusione non gi\u0026#224; con esclusivo riferimento ai reati di cui trattasi nel procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, ma in relazione all\u0026#8217;intero catalogo dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.1.\u0026#8211; La prima eccezione \u0026#232; infondata. Nel processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, a differenza di quanto accaduto nel giudizio pendente avanti al GUP di Firenze, la Corte d\u0026#8217;appello rimettente \u0026#8211; che pure ha chiarito, nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione, la propria intenzione di confermare la responsabilit\u0026#224; dell\u0026#8217;imputato \u0026#8211; non si \u0026#232; ancora pronunciata sulla misura della pena, essendosi semplicemente limitata a giudicare non congrua la sua riduzione nella misura indicata nella richiesta di concordato in appello (due anni e sei mesi di reclusione). Tuttavia, in mancanza di impugnazione da parte della pubblica accusa, in esito al giudizio di appello non potr\u0026#224; essere superata, stante il divieto di \u003cem\u003ereformatio in peius\u003c/em\u003e, la pena gi\u0026#224; inflitta in primo grado di tre anni e due mesi di reclusione: una pena, dunque, che sarebbe suscettibile di sostituzione, quanto meno, con la semilibert\u0026#224; o la detenzione domiciliare, laddove venisse meno la preclusione denunciata. Con conseguente sicura rilevanza delle questioni prospettate.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.2.\u0026#8211; La seconda eccezione, concernente l\u0026#8217;omessa considerazione di un criterio di delega distinto da quello evocato dalla Corte rimettente, attiene con tutta evidenza al merito della questione, e deve pertanto essere rigettata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e6.2.3.\u0026#8211; La terza eccezione \u0026#232;, parimenti, infondata. La questione, lungi dal risultare ambigua, \u0026#232; del tutto chiara nei suoi contorni; n\u0026#233; potrebbe essere ritenuta \u0026#171;aberrante\u0026#187; per il solo fatto di investire \u003cem\u003ein toto \u003c/em\u003ela preclusione posta dalla lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 59, primo comma, della legge n. 689 del 1981, relativa all\u0026#8217;intera gamma dei reati ostativi di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., anzich\u0026#233; alle sole fattispecie criminose oggetto del procedimento \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e (violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa Corte rimettente ha, infatti, correttamente sottoposto all\u0026#8217;esame di questa Corte la disposizione in parola, che si riferisce indistintamente ai reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. Nel farlo, essa avrebbe potuto \u0026#8211; come ha fatto il GUP di Firenze \u0026#8211; circoscrivere il \u003cem\u003epetitum \u003c/em\u003ealle sole fattispecie criminose oggetto del processo \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e. Tuttavia, va ribadito che questa Corte \u0026#171;rimane libera di individuare la pronuncia pi\u0026#249; idonea alla \u003cem\u003ereductio ad legitimitatem\u003c/em\u003e della disposizione censurata\u0026#187; (sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, con estesa motivazione, e poi \u0026#8211; tra le altre \u0026#8211; sentenze n. 103 del 2025, punto 5.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 53 del 2025, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e;\u003cem\u003e \u003c/em\u003en. 176 del 2024, punto 2 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 138 del 2024, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 90 del 2024, punto 3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 46 del 2024, punto 4.2. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; n. 12 del 2024, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e), spettando in ogni caso a questa Corte la precisa delimitazione della questione di legittimit\u0026#224; costituzionale all\u0026#8217;interno dei confini del \u003cem\u003edevolutu\u003c/em\u003e\u003cem\u003em\u003c/em\u003e, segnati dalla disposizione censurata e dai parametri costituzionali evocati (art. 23, primo comma, della legge n. 87 del 1953), oltre che dal \u0026#8220;verso\u0026#8221; della questione (ancora, sentenza n. 221 del 2023, punto 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.\u0026#8211; Nel merito, ha priorit\u0026#224; logica l\u0026#8217;esame della questione sollevata dalla Corte d\u0026#8217;appello di Firenze in riferimento all\u0026#8217;art. 76 Cost., che attiene al procedimento di formazione dell\u0026#8217;atto avente forza di legge censurato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAssume la Corte rimettente che il legislatore delegato, nello stabilire una preclusione assoluta di accesso alle pene sostitutive per tutti gli imputati dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. (eccezion fatta per quelli soli ai quali sia stata riconosciuta l\u0026#8217;attenuante di cui all\u0026#8217;art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen.) avrebbe violato il criterio di delega di cui all\u0026#8217;art. 1, comma 17, lettera \u003cem\u003ec)\u003c/em\u003e, della legge n. 134 del 2021, che delegava il Governo a \u0026#171;prevedere che le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi possano essere applicate solo quando il giudice ritenga che contribuiscano alla rieducazione del condannato e assicurino, anche attraverso opportune prescrizioni, la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati; disciplinare conseguentemente il potere discrezionale del giudice nella scelta tra le pene sostitutive\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn sintesi, secondo la rimettente, il senso della delega sarebbe stato quello di conferire al giudice della cognizione \u0026#8211; in omaggio ai principi costituzionali del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale e della finalit\u0026#224; rieducativa della pena, nonch\u0026#233; nell\u0026#8217;ottica di incentivare definizioni alternative del processo \u0026#8211; il potere discrezionale di individuare, in ciascun caso concreto, la pena pi\u0026#249; adatta ad assicurare la rieducazione del condannato e, assieme, la prevenzione del pericolo di recidiva. La preclusione censurata avrebbe, invece, ingiustificatamente eliminato tale potere discrezionale per tutti gli imputati dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., tradendo cos\u0026#236; la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e stessa della legge delega.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa censura non \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.1.\u0026#8211; Come giustamente rileva l\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la Corte rimettente omette di considerare il criterio, immediatamente successivo a quello da essa invocato, di cui alla lettera \u003cem\u003ed\u003c/em\u003e\u003cem\u003e)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge delega, che impegnava il Governo a \u0026#171;ridisciplinare opportunamente le condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva, \u003cem\u003eassicurando il coordinamento con le preclusioni previste dall\u003c/em\u003e\u003cem\u003e\u0026#8217;\u003c/em\u003e\u003cem\u003eordinamento penitenziario\u003c/em\u003e per l\u0026#8217;accesso alla semilibert\u0026#224; e alla detenzione domiciliare\u0026#187; [corsivo aggiunto].\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eL\u0026#8217;obiettivo del legislatore delegante era, dunque, quello di assicurare un coordinamento, quanto alle possibilit\u0026#224; di accesso, tra le pene sostitutive della semilibert\u0026#224; e della detenzione domiciliare e le corrispondenti misure alternative alla detenzione della semilibert\u0026#224; e della detenzione domiciliare, previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario: misure, queste ultime, che condividono il medesimo \u003cem\u003enomen iuris\u003c/em\u003e delle prime, pur senza mutuarne necessariamente i contenuti (sentenze n. 176 del 2024, punto 3 del \u003cem\u003eConsiderato in \u003c/em\u003e\u003cem\u003ediritto\u003c/em\u003e, e n. 84 del 2024, punti 3 e 3.3.1. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). Ci\u0026#242; all\u0026#8217;evidente fine di evitare che, in sede di giudizio di cognizione, fossero garantite pi\u0026#249; ampie possibilit\u0026#224; di accesso a tali pene sostitutive rispetto alle possibilit\u0026#224; del condannato di beneficiare, in sede di esecuzione, delle corrispondenti misure alternative.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.2.\u0026#8211; Come evidenziato nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 150 del 2022, la previsione dell\u0026#8217;art. 59, primo comma, lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e, della legge n. 689 del 1981, in questa sede censurata, \u0026#232; stata introdotta dal legislatore delegato in specifica attuazione del criterio di cui alla lettera \u003cem\u003ed)\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge delega n. 134 del 2021.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNella relazione si osserva infatti, quanto alla riscrittura dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 operata dal decreto legislativo, che \u0026#171;[l]e prime tre condizioni soggettive (lett. a-c) si sostituiscono alle quattro previste oggi dal primo e dal secondo comma dell\u0026#8217;art. 59. La quarta condizione (lett. d) assicura il coordinamento con le preclusioni previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario, conformemente alla legge delega\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa relazione prosegue sottolineando che \u0026#171;pene detentive di breve durata, non superiori a quattro anni, possono essere inflitte anche agli autori di reati inclusi nel catalogo dell\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit.\u0026#187;, come del resto dimostra \u0026#171;la previsione dell\u0026#8217;art. 656, co. 9 c.p.p., che esclude la sospensione dell\u0026#8217;ordine di esecuzione \u003cem\u003eex\u003c/em\u003e art. 656, co. 5 c.p.p. nei confronti dei condannati per reati di cui all\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit.\u0026#187;. Nella necessit\u0026#224; di dare attuazione al criterio di delega, il Governo ha dunque ritenuto che \u0026#171;un ragionevole e opportuno coordinamento con le preclusioni all\u0026#8217;accesso alle misure alternative, previste dalla l. n. 354/1975, debba essere realizzato escludendo la sostituzione della pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit.\u0026#187;. Infatti, \u0026#171;[s]e non si prevedesse una simile preclusione, [\u0026#8230;] la disciplina dell\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit. (e dell\u0026#8217;art. 656, co. 9 c.p.p.) risulterebbe sostanzialmente elusa: sarebbe irragionevole limitare la concessione della semilibert\u0026#224; e della detenzione domiciliare, quali misure alternative alla detenzione, subordinandole alla collaborazione e alle ulteriori stringenti condizioni sostanziali e procedurali previste dall\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e e, per altro verso, consentire al giudice all\u0026#8217;esito del giudizio di cognizione di applicare la semilibert\u0026#224; sostitutiva o la detenzione domiciliare sostitutiva o, addirittura, il lavoro di pubblica utilit\u0026#224; sostitutivo\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa relazione precisa, ulteriormente, che \u0026#171;[c]onsentire \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e l\u0026#8217;applicazione delle pene sostitutive in ordine ai reati di cui all\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ord. penit. non realizzerebbe alcun coordinamento con l\u0026#8217;ordinamento penitenziario e contrasterebbe con l\u0026#8217;indicazione della legge delega. Detto ci\u0026#242;, si ritiene che l\u0026#8217;unica ipotesi in cui sia possibile e ragionevole sostituire la pena detentiva in caso di condanna per uno dei reati di cui all\u0026#8217;articolo 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e sia quella in cui il giudice di cognizione ritiene applicabile la circostanza attenuante della collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 323 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, co. 2 c.p., richiamata dall\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e per individuare la condotta collaborativa che funge da presupposto per la concessione delle misure alternative alla detenzione nei confronti dei condannati per alcuni delitti contro la pubblica amministrazione. Se il giudice di cognizione ha gi\u0026#224; accertato la collaborazione rilevante ai fini dell\u0026#8217;art. 4 \u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, non vi \u0026#232; ragione per precludere l\u0026#8217;applicazione delle pene sostitutive, anticipando la concessione delle misure alternative da parte del tribunale di sorveglianza\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.3.\u0026#8211; I difensori degli imputati e l\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae \u003c/em\u003esostengono, tuttavia, che l\u0026#8217;esigenza \u0026#8211; imposta dal criterio di delega di cui alla lettera \u003cem\u003ed) \u003c/em\u003edell\u0026#8217;art. 1, comma 17, della legge n. 134 del 2021 \u0026#8211; di assicurare la compatibilit\u0026#224; della disciplina rispetto alla normativa penitenziaria non comportasse affatto la necessit\u0026#224;, per il legislatore delegato, di dettare per le pene sostitutive una disciplina pressoch\u0026#233; identica a quella prevista per le misure alternative alla detenzione; e aggiungono che, comunque, tale esigenza sarebbe stata perseguita \u0026#171;su un piano contraddittoriamente peggiorativo\u0026#187; rispetto alla precedente formulazione dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981, che non prevedeva alcuna preclusione per l\u0026#8217;applicazione delle sanzioni sostitutive con riferimento ai reati inclusi nel catalogo dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInoltre, essi ritengono che, anche ove si volesse giustificare la preclusione introdotta per i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. quale riflesso di una presunzione di pericolosit\u0026#224; sociale, ne sarebbero irragionevoli i tratti di assolutezza, a fronte della relativit\u0026#224; della corrispondente presunzione di pericolosit\u0026#224; sociale stabilita nell\u0026#8217;ordinamento penitenziario per le varie categorie di reati ostativi, che oggi prevede precise condizioni per il suo superamento in ciascun caso concreto.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e7.4.\u0026#8211; Al riguardo, occorre per\u0026#242; rammentare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in materia di delegazione legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di \u0026#171;\u0026#8220;riempimento\u0026#8221; normativo\u0026#187; dei criteri indicati dalla legge delega, entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, e all\u0026#8217;interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati (sentenza n. 22 del 2024, punti 7 e 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ampi riferimenti alla giurisprudenza precedente). Recentemente, proprio a proposito dell\u0026#8217;incisiva riforma compiuta mediante il d.lgs. n. 150 del 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 2021, si \u0026#232; altres\u0026#236; precisato che il \u0026#171;fisiologico margine di discrezionalit\u0026#224; connaturato all\u0026#8217;istituto stesso della delegazione\u0026#187; \u0026#232; \u0026#171;specialmente ampio \u0026#8211; fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito \u0026#8211; nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro [\u0026#8230;], le quali richiedono interventi su distinti \u003cem\u003ecorpora\u003c/em\u003e normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere\u0026#187; (sentenza n. 84 del 2024, punto 3.5. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAlla luce di tali indicazioni, deve escludersi che il legislatore delegato abbia, mediante la censurata riformulazione dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981, ecceduto i margini di discrezionalit\u0026#224; conferitigli dalla legge delega nel prevedere una preclusione generale alla sostituzione della pena per gli imputati dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., per i quali l\u0026#8217;accesso alle misure alternative \u0026#232; previsto solo in seguito a complessi accertamenti, da compiersi in fase esecutiva. Il legislatore delegato ha, evidentemente, ritenuto che l\u0026#8217;anticipazione di tali accertamenti nel giudizio di cognizione fosse incompatibile con l\u0026#8217;obiettivo \u0026#8211; coerente con la finalit\u0026#224; generale della riforma di assicurare la \u0026#171;semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale\u0026#187; (art. 1, comma, 1, della legge delega) \u0026#8211; di consentire gi\u0026#224; al giudice della cognizione, nel quadro di un procedimento il pi\u0026#249; possibile celere, la valutazione sull\u0026#8217;ammissione del condannato a una pena da scontarsi del tutto al di fuori del carcere; optando poi per sottrarre a tale preclusione soltanto l\u0026#8217;ipotesi (oggi divenuta priva di rilievo pratico, come evidenziato\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003esupra\u003c/em\u003e, 3) dell\u0026#8217;imputato di reati contro la pubblica amministrazione cui sia (gi\u0026#224;) stata riconosciuta, in esito al processo di cognizione, la circostanza attenuante della collaborazione di cui all\u0026#8217;art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., proprio perch\u0026#233; in tale ipotesi l\u0026#8217;interessato, una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, non sarebbe pi\u0026#249; incorso in alcuna preclusione alla concessione delle corrispondenti misure alternative, senza necessit\u0026#224; di ulteriori accertamenti.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTali scelte appaiono del tutto compatibili con la (invero generica) indicazione della legge delega di assicurare il \u0026#171;coordinamento\u0026#187; della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario, e in particolare dal suo art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che \u0026#232; all\u0026#8217;evidenza la disposizione centrale a questo proposito.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233; la violazione della legge delega potrebbe dedursi, come sostenuto dai difensori delle parti e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamic\u003c/em\u003e\u003cem\u003eus\u003c/em\u003e\u003cem\u003e \u003c/em\u003e\u003cem\u003ecuriae\u003c/em\u003e, dalla scelta del legislatore delegato di introdurre \u003cem\u003eex novo\u003c/em\u003e nel testo dell\u0026#8217;art. 59 della legge n. 689 del 1981 una preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., dal momento che l\u0026#8217;esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione \u0026#8211; prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato \u0026#8211; di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione: platea che oggi comprende i condannati a pene detentive non superiori a quattro anni, mentre in precedenza era applicabile ai condannati a pene detentive non superiori, secondo i casi, a sei mesi, un anno e due anni (art. 53 della legge n. 689 del 1981, nella formulazione anteriore alla riforma del 2022). Una tale estensione della sostituzione della pena detentiva a condannati per reati anche notevolmente pi\u0026#249; gravi (e le cui pene eccedessero il limite di ammissibilit\u0026#224; della sospensione condizionale) poneva necessariamente il problema del suo coordinamento con le preclusioni stabilite dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario: problema, come si \u0026#232; detto, che la legge delega ha puntualmente sottoposto all\u0026#8217;attenzione del Governo, conferendogli ampio margine discrezionale con riguardo alla sua soluzione, sia pure entro i limiti segnati dalla \u003cem\u003eratio \u003c/em\u003ecomplessiva della delega, ispirata anche \u0026#8211; come si \u0026#232; poc\u0026#8217;anzi osservato \u0026#8211; a criteri di semplificazione e speditezza della disciplina processuale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eN\u0026#233;, infine, pu\u0026#242; ritenersi eccedente i margini di discrezionalit\u0026#224; conferiti dalla delega la decisione del Governo di configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relativit\u0026#224; della presunzione di pericolosit\u0026#224; stabilita nell\u0026#8217;ordinamento penitenziario, ove la presunzione pu\u0026#242; \u0026#8211; peraltro \u0026#8211; essere superata solo all\u0026#8217;esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l\u0026#8217;esecuzione della pena abbia avuto inizio. Se poi l\u0026#8217;assolutezza della previsione sia anche conforme ai principi di eguaglianza e finalit\u0026#224; rieducativa della pena evocati dai rimettenti \u0026#232; questione diversa, che non attiene al rispetto dei criteri della legge delega ai sensi dell\u0026#8217;art. 76 Cost. bens\u0026#236; \u0026#8211; appunto \u0026#8211; al piano della verifica della compatibilit\u0026#224; della nuova disciplina con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., di cui si dir\u0026#224; subito nel prosieguo.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.\u0026#8211; Entrambi i rimettenti dubitano poi della compatibilit\u0026#224; della disciplina censurata con l\u0026#8217;art. 3 Cost., sotto una pluralit\u0026#224; di profili.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAnzitutto, secondo il GUP di Firenze sarebbe irragionevole stabilire un\u0026#8217;unica indifferenziata preclusione a carico degli imputati di tutti i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., dal momento che il regime penitenziario previsto per i condannati per tali reati sarebbe del tutto eterogeneo (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 8.2.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn secondo luogo, ambedue i rimettenti ritengono irragionevole non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un rischio di recidiva in capo all\u0026#8217;imputato, ovvero la possibilit\u0026#224; di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 8.3.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn terzo luogo, entrambe le ordinanze di rimessione assumono che la disciplina censurata creerebbe una irragionevole discriminazione tra persone condannate alla stessa pena, in ragione soltanto del diverso titolo di reato. Il GUP di Firenze osserva, in proposito, che gli imputati di reato non ostativo potrebbero essere ammessi alla sostituzione della pena anche ove presentino un rischio di recidiva e siano attualmente sottoposti a misura cautelare, mentre agli imputati di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. la sostituzione resterebbe preclusa anche laddove non sussistesse alcun rischio di recidiva (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 8.4.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInfine, il GUP di Firenze ritiene irragionevole aver precluso la sostituzione anche agli imputati che abbiano commesso il fatto essendo minori di ventun anni (\u003cem\u003einfra\u003c/em\u003e, 8.5.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNessuna di tali censure \u0026#232;, a giudizio di questa Corte, meritevole di accoglimento.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.1.\u0026#8211; Conviene premettere all\u0026#8217;esame dei singoli profili di censura formulati dai rimettenti, anche alla luce delle ulteriori argomentazioni sviluppate dalle parti e dall\u0026#8217;\u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e, una considerazione di carattere generale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa riforma del 2022 ha, con nettezza, inteso configurare le pene sostitutive come autentiche pene, destinate come tali ad arricchire gli strumenti sanzionatori a disposizione del giudice della cognizione per realizzare le funzioni proprie della sanzione penale. Ci\u0026#242; si desume anzitutto dall\u0026#8217;introduzione, nel Libro I del codice penale, del nuovo art. 20-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, che espressamente le elenca, cos\u0026#236; completando il novero delle pene principali e accessorie gi\u0026#224; indicate negli articoli precedenti del Capo I del Titolo II (dedicato, appunto, alle pene) del Libro I del codice penale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eUna simile scelta \u0026#232; del resto esplicitata dalla relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, in cui si chiarisce che le pene sostitutive riformate debbono intendersi, appunto, come \u0026#171;vere e proprie pene [\u0026#8230;] diverse da quelle edittali (detentive e pecuniarie), irrogabili dal giudice penale in sostituzione di pene detentive, funzionali alla rieducazione del condannato, cos\u0026#236; come a obiettivi di prevenzione generale e speciale\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eTutto ci\u0026#242; in coerenza con la preziosa indicazione dello stesso art. 27, terzo comma, Cost., che ragiona di \u0026#171;pene\u0026#187; al plurale: stimolando cos\u0026#236; il legislatore a sperimentare forme di reazione sanzionatoria diverse \u0026#8211; e in ipotesi pi\u0026#249; conformi tanto al senso di umanit\u0026#224;, quanto alla funzione rieducativa \u0026#8211; rispetto alla tradizionale pena carceraria.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe, per\u0026#242;, le pene sostitutive sono a tutti gli effetti delle pene, non pare potersi negare che, in linea di principio, il legislatore debba poter decidere a quali tipologie di reato esse debbano o possano trovare applicazione, esattamente come accade rispetto alle pene detentive, a quelle pecuniarie, a quelle accessorie, alla confisca, e cos\u0026#236; via. Pi\u0026#249; in particolare, non pu\u0026#242; disconoscersi al legislatore un\u0026#8217;ampia discrezionalit\u0026#224; nella determinazione dei limiti oggettivi entro i quali l\u0026#8217;applicazione di tali pene sia possibile per il giudice; limiti oggettivi che, a loro volta, ben possono essere individuati tramite la fissazione di una soglia massima di pena detentiva entro la quale la sua sostituzione \u0026#232; ammissibile, cos\u0026#236; come mediante l\u0026#8217;indicazione di reati per i quali la sostituzione pu\u0026#242; essere o, viceversa, non pu\u0026#242; essere operata \u0026#8211; e sempre che, rispetto alle esclusioni obiettive previste per taluni reati, la scelta del legislatore non risulti manifestamente irragionevole, creando insostenibili disparit\u0026#224; di trattamento, n\u0026#233; conduca, comunque, a risultati manifestamente sproporzionati.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl riferimento tanto a limiti di pena (fissati rispetto al minimo o al massimo edittale ovvero, come nel caso ora all\u0026#8217;esame, alla concreta determinazione della pena da parte del giudice), quanto a specifici titoli di reato (individuati nominativamente o, come in questo caso, attraverso il richiamo a una categoria definita da altra disposizione), costituisce del resto una tecnica comune nell\u0026#8217;ordito del codice penale, a disposizione del legislatore ogniqualvolta intenda definire l\u0026#8217;ambito applicativo di misure che prefigurino un esito sanzionatorio alternativo a quello carcerario, ovvero di non punibilit\u0026#224; \u003cem\u003etout court\u003c/em\u003e (le cosiddette misure di \u0026#8220;\u003cem\u003ediversion\u003c/em\u003e\u0026#8221;). Della tecnica dell\u0026#8217;individuazione (nominativa, o tramite richiamo ad altre disposizioni) di reati inclusi nella, ovvero sottratti alla, misura il legislatore fa, ad esempio, ampio uso nello stabilire i presupposti della causa di non punibilit\u0026#224; della particolare tenuit\u0026#224; del fatto di cui all\u0026#8217;art. 131-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen., cos\u0026#236; come quelli della sospensione del procedimento con messa alla prova di cui all\u0026#8217;art. 168-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e cod. pen. (in quest\u0026#8217;ultimo caso sia mediante il riferimento a un limite di pena, sia mediante il rinvio mobile a tutti i reati indicati dal comma 2 dell\u0026#8217;art. 550 cod. proc. pen.).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.2.\u0026#8211; Come si \u0026#232; appena rammentato, il GUP di Firenze assume tuttavia che il richiamo \u0026#8220;in blocco\u0026#8221; di tutti reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. operato dalla disposizione censurata sia irragionevole, dal momento che la disposizione richiamata assoggetterebbe le persone condannate per tali reati a discipline eterogenee.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl rilievo \u0026#8211; non ulteriormente sviluppato nell\u0026#8217;ordinanza di rimessione \u0026#8211; \u0026#232;, in s\u0026#233;, corretto: l\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. prevede, come \u0026#232; noto, distinti regimi applicabili ai condannati per tre grandi \u0026#8220;fasce\u0026#8221; di reati, identificati rispettivamente dal comma 1 (prima fascia), dal comma 1-\u003cem\u003eter\u003c/em\u003e (seconda fascia) e dal comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e (terza fascia), per taluni reati (come nel caso della pornografia minorile e della violenza sessuale di gruppo, di cui si controverte in uno dei giudizi \u003cem\u003ea \u003c/em\u003e\u003cem\u003equibus\u003c/em\u003e) applicandosi peraltro un regime \u0026#8220;misto\u0026#8221;, che comprende elementi della prima e della terza fascia.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eSe \u0026#232; vero, per\u0026#242;, che diversi sono i requisiti che l\u0026#8217;ordinamento penitenziario pone oggi per il superamento dell\u0026#8217;ostativit\u0026#224; rispetto a benefici e misure alternative, il dato comune a tutte queste ipotesi \u0026#232; rappresentato dalla necessit\u0026#224; di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l\u0026#8217;esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosit\u0026#224; del condannato, presunta in via generale dall\u0026#8217;ordinamento in relazione allo specifico titolo di reato posto a base della sentenza di condanna.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNell\u0026#8217;ottica del legislatore del 2022, \u0026#232; \u0026#8211; dunque \u0026#8211; proprio tale caratteristica comune a costituire la \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e dell\u0026#8217;esclusione degli imputati per i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit. dal novero dei possibili beneficiari delle pene sostitutive. Il superamento della presunzione di pericolosit\u0026#224; degli autori di questi reati \u0026#8211; presunzione che non \u0026#232;, in questa sede, in discussione, e che coinvolge comunque reati di significativa gravit\u0026#224; e produttivi di particolare allarme sociale \u0026#8211; esigerebbe accertamenti che il giudice della cognizione non \u0026#232; ordinariamente in grado di compiere, e che anzi il legislatore dell\u0026#8217;ordinamento penitenziario riserva normalmente a una fase di osservazione intramuraria del condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003ePertanto, la scelta del legislatore non appare, in via generale, manifestamente irragionevole o arbitraria, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalit\u0026#224; rispetto a singole ipotesi criminose, tra quelle richiamate negli ormai foltissimi elenchi di cui ai vari commi dell\u0026#8217;art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCon riferimento, per\u0026#242;, ai tre reati che vengono in considerazione nei giudizi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e (violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e pornografia minorile) \u0026#8211; rispetto ai quali peraltro, secondo quanto esposto dai rimettenti, non viene nemmeno in considerazione la circostanza attenuante applicabile nei casi di minore gravit\u0026#224; di violenza sessuale e (in forza della sentenza n. 91 del 2024 di questa Corte) di pornografia minorile \u0026#8211;, non pu\u0026#242; ritenersi manifestamente irragionevole una disciplina che preclude in radice la sostituzione della pena. Infatti, salvo che nel caso in cui sia stata riconosciuta l\u0026#8217;attenuante del fatto di minore entit\u0026#224; nella violenza sessuale, i condannati per questi stessi reati possono essere ammessi ai benefici penitenziari e alle misure alternative solo sulla base dei risultati dell\u0026#8217;osservazione scientifica della loro personalit\u0026#224;, condotta collegialmente in carcere per almeno un anno (art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, comma 1-\u003cem\u003equater\u003c/em\u003e, ordin. penit.): condizione che, all\u0026#8217;evidenza, non pu\u0026#242; sussistere allorch\u0026#233; sia il giudice della cognizione a dover decidere sulla sostituzione della pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; a prescindere, naturalmente, dalla sperimentabilit\u0026#224; di soluzioni diverse da parte del legislatore, come quelle su cui ha posto l\u0026#8217;accento il difensore dell\u0026#8217;imputato nel giudizio instaurato dalla Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, nei propri scritti e nella discussione orale; soluzioni volte in sostanza a consentire un percorso di recupero efficace all\u0026#8217;imputato che volontariamente vi si sottoponga prima della condanna, i cui risultati potrebbero essere vagliati gi\u0026#224; dal giudice della cognizione ai fini della sostituzione della pena detentiva.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIn ogni caso, non pu\u0026#242; essere considerata intrinsecamente contraddittoria o addirittura \u0026#171;paradossale\u0026#187; \u0026#8211; come invece sostenuto dalla medesima difesa \u0026#8211; una disciplina che preveda una preclusione assoluta in relazione a questi titoli di reato per l\u0026#8217;accesso alle pene sostitutive, a fronte di una disciplina penitenziaria in cui le preclusioni assolute per titolo di reato sono, ormai, scomparse o sono comunque in via di superamento, per l\u0026#8217;assorbente ragione che i due termini posti a raffronto non sono omogenei. Le alternative alle pene detentive previste dall\u0026#8217;ordinamento penitenziario per i condannati per reati \u0026#8220;ostativi\u0026#8221; presuppongono infatti di regola, giusta il disposto dell\u0026#8217;art. 656, comma 9, lettera \u003cem\u003ea)\u003c/em\u003e, cod. proc. pen., l\u0026#8217;avvio dell\u0026#8217;esecuzione della pena con modalit\u0026#224; intramuraria, mentre la sostituzione della pena opera evitando al condannato, sin dall\u0026#8217;inizio, il contatto con il carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.3.\u0026#8211; N\u0026#233; coglie nel segno l\u0026#8217;argomento, speso da entrambe le ordinanze di rimessione, secondo cui sarebbe irragionevole non consentire al giudice di valutare la concreta sussistenza di un rischio di recidiva in capo all\u0026#8217;imputato, o comunque la possibilit\u0026#224; di contenerlo con una misura diversa dalla detenzione.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa valutazione da parte del giudice dell\u0026#8217;assenza di pericolo di recidiva ai fini della sostituzione della pena detentiva non \u0026#232;, nell\u0026#8217;ottica del legislatore, il contenuto di un diritto di cui sia titolare qualsiasi condannato. Un tale diritto spetta, invece, ai soli condannati per i reati per i quali il legislatore \u0026#8211; in base a una valutazione discrezionale non manifestamente irragionevole \u0026#8211; ha previsto la possibilit\u0026#224; per il giudice di irrogare, in luogo della pena detentiva gi\u0026#224; commisurata, una pena sostitutiva. Quest\u0026#8217;ultima, dunque, pu\u0026#242; essere legittimamente prevista e applicata per taluni reati e non per altri, cos\u0026#236; come accade per ogni altra pena prevista dall\u0026#8217;ordinamento penale, in base a valutazioni politico-criminali che possono essere censurate da questa Corte soltanto ove producano irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento, o risultati comunque contrari ai principi di ragionevolezza e proporzionalit\u0026#224;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.4.\u0026#8211; Sostanzialmente per le medesime ragioni non \u0026#232; condivisibile l\u0026#8217;argomento, svolto da entrambi i rimettenti, secondo cui la disposizione censurata creerebbe irragionevoli disparit\u0026#224; di trattamento tra imputati condannati alla medesima pena detentiva soltanto in base al diverso titolo di reato. Come poc\u0026#8217;anzi osservato, il titolo di reato costituisce, in realt\u0026#224;, un idoneo criterio discretivo \u0026#8211; del resto, ampiamente utilizzato dal legislatore \u0026#8211; per stabilire quale sia il campo di applicazione di una pena anzich\u0026#233; di un\u0026#8217;altra.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuanto poi all\u0026#8217;osservazione secondo cui la disposizione censurata impedirebbe di sostituire la pena nei confronti di condannati non pericolosi, mentre altri condannati che presentino un rischio di recidiva potrebbero accedervi, essa da un lato trascura di considerare \u0026#8211; ancora una volta \u0026#8211; che il diverso titolo di reato ben potrebbe giustificare un diverso trattamento in ordine alla pena applicabile; e, dall\u0026#8217;altro, assume erroneamente che un condannato non recidivo che presenti un rischio di recidiva possa essere ammesso a una pena sostitutiva, laddove invece l\u0026#8217;art. 58, primo comma, della legge n. 689 del 1981 autorizza il giudice ad applicarla (soltanto) quando egli ritenga che la pena sostitutiva, \u0026#171;anche attraverso opportune prescrizioni, assicur[i] la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati\u0026#187;; chiarendo anzi che \u0026#171;[l]a pena detentiva non pu\u0026#242; essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato\u0026#187;.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e8.5.\u0026#8211; Infine, non persuade l\u0026#8217;argomento \u0026#8211; svolto dal solo GUP di Firenze \u0026#8211; secondo cui la disposizione censurata produrrebbe una irragionevole equiparazione di trattamento tra imputati che abbiano commesso il fatto essendo minori di ventun anni e imputati che l\u0026#8217;abbiano commesso a un\u0026#8217;et\u0026#224; superiore.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eInvero, regole speciali applicabili ai cosiddetti \u0026#8220;giovani adulti\u0026#8221; sono previste tanto dal codice penale (in particolare in relazione al diverso limite di pena suscettibile di sospensione condizionale per gli infraventunenni: art. 163, terzo comma, cod. pen.), quanto in materia di esecuzione penale (\u003cem\u003eex aliis\u003c/em\u003e, l\u0026#8217;art. 11 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante \u0026#171;Disciplina dell\u0026#8217;esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all\u0026#8217;art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera \u003cem\u003ep\u003c/em\u003e, della legge 23 giugno 2017, n. 103\u0026#187;), in conformit\u0026#224; alle fonti internazionali di \u003cem\u003esoft law\u003c/em\u003e che raccomandano l\u0026#8217;adozione di regole differenziate per questa categoria di rei (ad esempio, la \u003cem\u003erule \u003c/em\u003e3.3. delle Regole minime delle Nazioni Unite sull\u0026#8217;amministrazione della giustizia minorile, adottate dall\u0026#8217;Assemblea generale con la risoluzione 40/33 del 29 novembre 1985 \u0026#8211; le cosiddette \u0026#8220;Regole di Pechino\u0026#8221; \u0026#8211;). Tuttavia, questa Corte ritiene che questi dati normativi, pur significativi, non possano essere considerati allo stato sufficienti a configurare, all\u0026#8217;interno del sistema penale, un vero e proprio statuto differenziato per i \u0026#8220;giovani adulti\u0026#8221;, che vincoli in via generale il legislatore a prevedere per gli stessi regole differenti, e pi\u0026#249; favorevoli, quanto alla scelta della tipologia di sanzione e alla sua quantificazione. E ci\u0026#242; fatta salva, come correttamente rilevato dall\u0026#8217;Avvocatura generale dello Stato, la necessit\u0026#224; per il giudice di tenere conto anche della giovane et\u0026#224; del condannato, nel quadro della valutazione delle sue condizioni personali ai sensi dell\u0026#8217;art. 133, secondo comma, cod. pen.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDal che l\u0026#8217;infondatezza anche di questo profilo di censura.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.\u0026#8211; Entrambi i rimettenti assumono infine \u0026#8211; in chiave sostanzialmente ancillare rispetto alla censura ex art. 3 Cost. per ci\u0026#242; che concerne il GUP di Firenze; con autonoma ancorch\u0026#233; sintetica motivazione nel caso della Corte d\u0026#8217;appello fiorentina \u0026#8211; che la disposizione censurata violerebbe altres\u0026#236; l\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., non consentendo al giudice di individualizzare il trattamento sanzionatorio, scegliendo quello pi\u0026#249; idoneo a conseguire la funzione rieducativa della pena ed evitando al condannato un ingresso non necessario in carcere, specie alla luce della situazione critica in cui notoriamente versano le carceri italiane.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eNemmeno questa censura \u0026#232; fondata.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.1.\u0026#8211; Questa Corte ha, ormai trentacinque anni fa, affermato che \u0026#171;la necessit\u0026#224; costituzionale che la pena debba \u0026#8220;tendere\u0026#8221; a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualit\u0026#224; essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l\u0026#8217;accompagnano da quando nasce, nell\u0026#8217;astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue\u0026#187; (sentenza n. 313 del 1990, punto 8 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLa finalit\u0026#224; rieducativa \u0026#232;, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, nell\u0026#8217;ordinamento italiano; tanto da non poter essere sacrificata \u0026#171;sull\u0026#8217;altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990)\u0026#187;, qualunque sia la gravit\u0026#224; del reato commesso dal condannato (sentenza n. 149 del 2018, punto 7 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eConseguentemente, non solo le autorit\u0026#224; preposte all\u0026#8217;esecuzione della pena, ma \u0026#8211; ancor prima \u0026#8211; il legislatore nella fase di comminatoria edittale, e poi il giudice in sede di irrogazione della pena, sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalit\u0026#224; in maniera tale da favorire \u0026#8211; e certamente da non ostacolare \u0026#8211; quel \u0026#171;cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale\u0026#187;, nel quale si declina la funzione rieducativa della pena (sentenza n. 179 del 2017, punto 4.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eIl principio della finalit\u0026#224; rieducativa della pena si integra, inoltre, con il principio del \u0026#8220;minimo sacrificio necessario\u0026#8221; della libert\u0026#224; personale, che la costante giurisprudenza di questa Corte deduce dal particolare rilievo costituzionale della libert\u0026#224; personale, solennemente definita \u0026#171;inviolabile\u0026#187; dall\u0026#8217;art. 13 Cost. (sentenza n. 95 del 2025, punto 5.2.3. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e ed ivi ulteriori riferimenti): con conseguente dovere di puntuale verifica \u0026#8211; da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza \u0026#8211; dell\u0026#8217;effettiva necessit\u0026#224;, rispettivamente, della comminatoria, dell\u0026#8217;imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libert\u0026#224; personale, e in particolare della detenzione in carcere.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eVerifica puntuale che vieppi\u0026#249; si impone, in via generale, in una situazione in cui \u0026#8211; come non a torto sottolinea la Corte d\u0026#8217;appello di Firenze \u0026#8211; il sovraffollamento delle carceri italiane rende particolarmente arduo il perseguimento della finalit\u0026#224; rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanit\u0026#224; della pena, parimenti imposti dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eDi talch\u0026#233; questa Corte non pu\u0026#242; non comprendere le preoccupazioni dei rimettenti (cui fanno eco quelle dell\u0026#8217;Unione camere penali italiane, intervenuta in qualit\u0026#224; di \u003cem\u003eamicus curiae\u003c/em\u003e) con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libert\u0026#224; proprio perch\u0026#233; ritenuti non (pi\u0026#249;) pericolosi.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.2.\u0026#8211; Tuttavia, non pu\u0026#242; non evidenziarsi che la giurisprudenza di questa Corte non si \u0026#232; mai spinta ad affermare che la rieducazione debba essere considerata, per vincolo costituzionale, come l\u0026#8217;\u003cem\u003eunica\u003c/em\u003e finalit\u0026#224; legittima della pena. Il legislatore ben pu\u0026#242;, dunque, assegnare anche altre finalit\u0026#224; alla pena \u0026#8211; come il contenimento della pericolosit\u0026#224; sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalit\u0026#224; dei consociati \u0026#8211;, a condizione appunto di non sacrificare, in nome di queste pur legittime finalit\u0026#224;, la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare \u0026#8211; assieme \u0026#8211; il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potest\u0026#224; punitiva statale.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eLo stesso principio costituzionale del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale non pu\u0026#242; che essere letto nel senso che il ricorso alla pena detentiva \u0026#232; legittimo solo in quanto sia, appunto, \u0026#8220;necessario\u0026#8221; (e dunque, non sostituibile mediante pene meno afflittive) e proporzionato rispetto al conseguimento delle legittime finalit\u0026#224; della pena: tra le quali anche, e \u003cem\u003ein primis\u003c/em\u003e, la funzione di tutela della collettivit\u0026#224; contro la residua pericolosit\u0026#224; sociale del condannato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuest\u0026#8217;ultima finalit\u0026#224; non pu\u0026#242;, d\u0026#8217;altra parte, essere considerata come l\u0026#8217;unica a doversi contemperare con la funzione rieducativa della pena e il principio del minimo sacrificio necessario della libert\u0026#224; personale. Se cos\u0026#236; fosse, al giudice della cognizione dovrebbe essere sempre consentito \u0026#8211; per vincolo costituzionale \u0026#8211; sostituire qualsiasi pena detentiva, ancorch\u0026#233; inflitta per reati gravissimi, con una pena meno afflittiva, ogniqualvolta il condannato non risulti (pi\u0026#249;) socialmente pericoloso al momento della condanna: conseguenza, questa, che la giurisprudenza di questa Corte non ha mai tratto, sinora, n\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost., n\u0026#233; dall\u0026#8217;art. 13 Cost.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eAll\u0026#8217;opposto, il diritto penale oggi vigente stabilisce \u0026#8211; evidentemente in ottica anche generalpreventiva \u0026#8211; che chi \u0026#232; stato condannato per un grave reato deve in ogni caso iniziare a scontare la propria pena in carcere, senza che sia richiesto al giudice di accertarne, caso per caso, la persistente pericolosit\u0026#224; sociale. In quella sede dovr\u0026#224; dunque essere avviato il percorso del suo graduale reinserimento nella societ\u0026#224;, nel quadro di un trattamento orientato a quei principi di progressivit\u0026#224; e flessibilit\u0026#224; che la risalente giurisprudenza di questa Corte ha tratto dall\u0026#8217;art. 27, terzo comma, Cost. (ancora, sentenza n. 149 del 2018, punto 5 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, e ivi ulteriori riferimenti).\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003e9.3.\u0026#8211; Tutto ci\u0026#242; non esclude che l\u0026#8217;ampliamento del novero delle pene sostitutive e il deciso allargamento delle possibilit\u0026#224; di accedervi realizzato con la riforma del 2022 costituisca un passo significativo nella direzione dell\u0026#8217;inveramento, da parte dello stesso legislatore, dell\u0026#8217;insieme dei principi costituzionali in materia di pena. Principi che da sempre sono stati intesi non solo come canoni di legittimit\u0026#224; costituzionale delle scelte legislative, ma anche \u0026#8211; e ancor prima \u0026#8211; come criteri orientativi della politica criminale destinati a essere attuati mediante la dialettica democratica e la costruzione graduale di un consenso nella societ\u0026#224;, senza il quale essi finirebbero per restare lettera morta.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; in quanto le pene sostitutive, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente pi\u0026#249; funzionali ad assicurare l\u0026#8217;obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eQuesta evoluzione non pu\u0026#242;, per\u0026#242;, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive (un analogo rilievo, sentenza n. 52 del 2025, punti 5.2.2., 5.2.3. e 5.2.4. del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e; parimenti sottolineano la prospettiva di un graduale inveramento dei principi costituzionali la sentenza n. 10 del 2024, punto 9 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e, nonch\u0026#233; \u0026#8211; in materia tributaria \u0026#8211; le sentenze n. 75 del 2025 e n. 162 del 2020, rispettivamente ai punti 5 e 4 del \u003cem\u003eConsiderato in diritto\u003c/em\u003e). E allora, \u0026#232; inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore \u0026#8211; con valutazione non arbitraria n\u0026#233; discriminatoria \u0026#8211; reputi maggiormente offensivi, come indubbiamente sono quelli contestati agli imputati nei processi \u003cem\u003ea quibus\u003c/em\u003e.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"DT\"\u003eCi\u0026#242; che resta essenziale, in questi ultimi casi, \u0026#232; \u0026#8211; semmai \u0026#8211; che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalit\u0026#224; tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignit\u0026#224; della persona e del principio di umanit\u0026#224; della pena. Condizioni, queste, che \u0026#232; preciso dovere del legislatore e dell\u0026#8217;amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane.\r\n\u003c/P\u003e","diritto_testo_tc":"","motivazioni":"\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eriuniti i giudizi,\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e non fondate le questioni di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0026#8217;art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come sostituito dall\u0026#8217;art. 71, comma 1, lettera \u003cem\u003eg)\u003c/em\u003e, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l\u0026#8217;efficienza del processo penale, nonch\u0026#233; in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), sollevate, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 della Costituzione, dalla Giudice dell\u0026#8217;udienza preliminare del Tribunale ordinario di Firenze e dalla Corte d\u0026#8217;appello di Firenze, seconda sezione penale, con le ordinanze indicate in epigrafe.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eCos\u0026#236; deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 2025.\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to:\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eGiovanni AMOROSO, Presidente\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eFrancesco VIGAN\u0026#210;, Redattore\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eRoberto MILANA, Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eDepositata in Cancelleria il 29 luglio 2025\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eIl Direttore della Cancelleria\r\n\u003c/P\u003e \u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Roberto MILANA\r\n\u003c/P\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eAllegato:\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eOrdinanza letta all\u0027udienza del 9 luglio 2025\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eORDINANZA\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eVisti\u003c/em\u003e gli atti relativi al giudizio di legittimit\u0026#224; costituzionale dell\u0027art. 59 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso dal Giudice dell\u0027udienza preliminare presso il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 aprile 2024, iscritta al numero 130 del registro ordinanze 2024, pubblicata nel numero 27 della \u003cem\u003eGazzetta Ufficiale\u003c/em\u003e della Repubblica, prima serie speciale, dell\u0027anno 2024.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eR\u003c/em\u003e\u003cem\u003eilevato \u003c/em\u003eche, in data 6 giugno 2025, ha depositato atto di intervento G. R., il quale riferisce di essere titolare di un interesse diretto, concreto e qualificato all\u0027esito del giudizio, poich\u0026#233; la sua posizione processuale sarebbe direttamente e inscindibilmente legata alla statuizione della Corte in merito alla legittimit\u0026#224; costituzionale della norma impugnata;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in particolare, a sostegno della propria legittimazione, l\u0027interveniente espone: a) di essere stato condannato per il delitto di rapina aggravata di cui all\u0027art. 628, terzo comma, del codice penale, rientrante nel catalogo dei reati di cui all\u0027art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull\u0027ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libert\u0026#224;); b) di avere proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado, lamentando, tra l\u0027altro, l\u0027errata applicazione del divieto di sostituzione della pena detentiva di cui all\u0027art.  59 della legge n. 689 del 1981 e chiedendo di sollevare questione di legittimit\u0026#224; costituzionale; c) che la Corte di cassazione, con ordinanza in data 6 giugno 2025, ha rinviato il giudizio all\u0027udienza del 1\u0026#176; ottobre 2025, \u0026#171;ritenuta l\u0027opportunit\u0026#224; di attendere la decisione della Corte costituzionale su questione potenzialmente suscettibile di incidere sulla decisione\u0026#187;.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003eConsiderato \u003c/em\u003eche G. R. non \u0026#232; parte del giudizio principale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 140 del 2024, n. 39 del 2024, n. 130 del 2023 e n. 158 del 2020), la partecipazione al giudizio incidentale di legittimit\u0026#224; costituzionale \u0026#232; circoscritta alle parti del giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale (artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, in questo ambito, l\u0027intervento di soggetti estranei al giudizio principale \u0026#232; ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (\u003cem\u003eex \u003c/em\u003e\u003cem\u003eplurimis\u003c/em\u003e, ordinanze allegate alle sentenze n. 66 del 2025, n. 140, n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019);\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche non \u0026#232; dunque sufficiente, al fine di rendere ammissibile l\u0027intervento, la circostanza che il soggetto sia titolare di interessi analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale, o che sia parte in un giudizio analogo, ma diverso dal giudizio \u003cem\u003ea quo\u003c/em\u003e, sul quale la decisione di questa Corte possa influire;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, peraltro, l\u0027atto di intervento \u0026#232; stato depositato ampiamente oltre il termine di cui all\u0027art. 4, comma 4, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003eche, pertanto, l\u0027intervento deve essere dichiarato inammissibile.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA1\"\u003eper questi motivi\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOA2\"\u003eLA CORTE COSTITUZIONALE\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOT\"\u003e\u003cem\u003edichiara\u003c/em\u003e inammissibile l\u0027intervento spiegato da G. R.\r\n\u003c/p\u003e\u003cP class\u003d\"MOFTO\"\u003eF.to: Giovanni Amoroso, Presidente\r\n\u003c/p\u003e","motivazioni_tc":"","cem_anno":"","cem_numero":"","cem_rigetto":"","linkPressRelease":"CC_CS_20250729103448.pdf","oggetto":"Reati e pene \u0026#8211; Condizioni soggettive per la sostituzione della pena detentiva \u0026#8211; Modifiche normative ad opera del decreto legislativo n. 150 del 2022 - Previsione che la pena detentiva non pu\u0026#242; essere sostituita nei confronti dell\u0026#8217;imputato di uno dei reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (nella specie, reati di cui agli artt. 600-ter, 609-ter, n. 5, e 609-octies cod. pen.) \u0026#8211; Denunciata previsione, in via assoluta, che la pena detentiva non pu\u0026#242; essere sostituita nei confronti di imputati infraventunenni del reato di cui all\u0026#8217;art. 609-bis cod. pen. (rientrante tra i reati di cui all\u0026#8217;art. 4-bis della legge n. 354 del 1975) anche quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere salvaguardato dall\u0026#8217;applicazione di una sanzione sostitutiva \u0026#8211; Irragionevole preclusione per il giudice di valutare le condizioni soggettive dell\u0026#8217;autore del reato \u0026#8211; Disparit\u0026#224; di trattamento rispetto alle persone che abbiano riportato condanna alla stessa pena per un reato non ostativo \u0026#8211; Parit\u0026#224; di trattamento dell\u0026#8217;imputato minore di anni ventuno rispetto agli imputati pienamente adulti. \u0026#8211; Eccesso di delega, in riferimento ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione n. 134 del 2021 \u0026#8211; Irragionevolezza, a fronte della previsione di una presunzione legale di inidoneit\u0026#224; della pena sostitutiva sulla base del mero titolo di reato \u0026#8211; Lesione della finalit\u0026#224; rieducativa della pena.","flag_anonimizzazione":"1","label_redattore":"Redattore","label_relatore":"Relatore","elencoMassime":[{"numero_massima":"46959","titoletto":"Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Deroga al canone relativo all\u0027esercizio della funzione legislativa - Inserimento in modo coerente nel quadro normativo - Riconoscimento al legislatore delegato di margini di discrezionalità, più o meno ampi, entro i limiti fissati dall\u0027oggetto e dalla ratio della delega. (Classif. 077002).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIn materia di delegazione legislativa, il Governo gode in via generale di ampi poteri di “riempimento” normativo dei criteri indicati dalla legge delega, entro i limiti fissati dal suo oggetto e dalla sua \u003cem\u003eratio\u003c/em\u003e, e all’interno comunque delle scelte di fondo da essa fissati. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 22/2024 - mass. 45965\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eIl fisiologico margine di discrezionalità connaturato all’istituto stesso della delegazione è specialmente ampio – fatte salve eventuali puntuali indicazioni su singoli profili che la legge delega abbia comunque fornito – nel caso in cui il Governo sia chiamato a riforme normative di ampio respiro, le quali richiedono interventi su distinti \u003cem\u003ecorpora\u003c/em\u003e normativi e complesse operazioni di coordinamento sistematico tra le molteplici discipline su cui la riforma deve necessariamente incidere. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 84/2024 - mass. 46180\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46960","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46960","titoletto":"Reati e pene - Finalità rieducativa (principio di) - Elemento ontologico, presente dalla astratta previsione e fino alla sua concreta estinzione - Conseguente vincolo sia per il legislatore che per il giudice, di cognizione e di sorveglianza - Stretto collegamento con il principio della inviolabilità della libertà personale - In particolare: rieducazione e pene sostitutive - Loro possibile limitazione, per i reati più offensivi - Necessità, in tal caso, comunque di garantire il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. (Classif. 210051).","testo":"\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eLa necessità costituzionale che la pena debba “tendere” a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue. La finalità rieducativa è, dunque, coessenziale al volto costituzionale della pena, tanto da non poter essere sacrificata sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, qualunque sia la gravità del reato commesso dal condannato. Conseguentemente, non solo le autorità preposte all’esecuzione della pena, ma ancor prima il legislatore nella fase di comminatoria edittale e poi il giudice in sede di irrogazione sono costituzionalmente vincolati a orientare la propria discrezionalità in maniera tale da favorire e non ostacolare quel cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, nel quale si declina la funzione rieducativa della pena. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 149/2018 - mass. 39985; S. 179/2017 - mass. 41196; S. 313/1990 - mass. 15936\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"ql-align-justify\"\u003eIl principio della finalità rieducativa della pena si integra con il principio del “minimo sacrificio necessario” della libertà personale, che si deduce dal particolare rilievo costituzionale della libertà personale, solennemente definita inviolabile dall’art. 13 Cost.: con conseguente dovere di puntuale verifica – da parte del legislatore, del giudice di cognizione e poi della magistratura di sorveglianza – dell’effettiva necessità, rispettivamente, della comminatoria, dell’imposizione e della perdurante esecuzione di pene restrittive della libertà personale, e in particolare della detenzione in carcere. Verifica puntuale che vieppiù si impone, in via generale, in una situazione in cui il sovraffollamento delle carceri italiane rende particolarmente arduo il perseguimento della finalità rieducativa, oltre che lo stesso mantenimento di standard minimi di umanità della pena. (\u003cem\u003ePrecedente: S. 95/2025 - mass. 46780\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eLe pene sostitutive, applicabili di regola solo previo consenso del condannato, appaiono tendenzialmente più funzionali ad assicurare l’obiettivo della sua rieducazione: evitando gli effetti desocializzanti del carcere e, assieme, accompagnandolo in un percorso che valorizza lavoro, educazione, rafforzamento dei legami familiari e sociali, occasioni di ripensamento critico del proprio passato, ed eventualmente di riconciliazione con la vittima del reato. Questa evoluzione non può, però, che procedere gradualmente, anche attraverso sperimentazioni progressive. È allora inevitabile che la sperimentazione coinvolga anzitutto i reati meno gravi, lasciando al margine quelli che il legislatore – con valutazione non arbitraria né discriminatoria – reputi maggiormente offensivi. Ciò che resta essenziale, in questi ultimi casi, è che la pena detentiva sia eseguita in condizioni e con modalità tali da incentivare o rendere comunque praticabile il percorso rieducativo, in condizioni rispettose della dignità della persona e del principio di umanità della pena. Condizioni, queste, che è preciso dovere del legislatore e dell’amministrazione penitenziaria assicurare, con riguardo a tutti coloro che si trovano, oggi, nelle carceri italiane. (\u003cem\u003ePrecedenti: S. 52/2025 - mass. 46770; S. 10/2024 - mass. 45956\u003c/em\u003e).\u003c/p\u003e","numero_massima_successivo":"46961","numero_massima_precedente":"46959","elencoAtti":[],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"13","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[]},{"numero_massima":"46961","titoletto":"Reati e pene - Pene sostitutive - Limiti di applicabilità, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) - Reati ostativi (e, in particolare: reato di violenza sessuale) - Possibilità di applicare una pena sostitutiva nel caso di imputati infraventunenni quando il giudice ritenga che il rischio di recidiva possa essere comunque salvaguardato - Divieto - Denunciata irragionevolezza, violazione del principio di eguaglianza e della finalità rieducativa della pena nonché dei criteri di delega - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210047).","testo":"\u003cp class\u003d\"massima\"\u003eSono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate complessivamente in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. dalla GUP del Tribunale di Firenze e dalla Corte d’appello di Firenze, seconda sez. penale, dell’art. 59 della legge n. 689 del 1981, come sostituito dall’art. 71, comma 1, lett. \u003cem\u003eg\u003c/em\u003e), del d.lgs. n. 150 del 2022, che stabilisce una preclusione assoluta alla concessione di pene sostitutive delle pene detentive brevi per gli imputati di uno dei reati c.d. ostativi (art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit). La disposizione censurata – che pure prevede un\u0027eccezione nell’ipotesi in cui si tratti di imputato nei cui confronti sia stata riconosciuta la circostanza attenuante in caso di collaborazione processuale rispetto a una serie di delitti contro la p.a. (art. 323-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e, secondo comma, cod. pen.), ipotesi tuttavia senza significato pratico, in seguito all’estromissione di tali delitti dal catalogo dei reati c.d. reati “ostativi” – innanzitutto non viola il criterio di delega di cui all’art. 1, comma 17, lett. \u003cem\u003ec\u003c/em\u003e), della legge n. 134 del 2021. Il legislatore delegato ha infatti operato una scelta compatibile con la indicazione della legge delega di assicurare il coordinamento della disciplina delle riformate pene sostitutive con le preclusioni stabilite dall’ordinamento penitenziario; né viola la legge delega la preclusione assoluta per gli imputati dei reati di cui all’art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., dal momento che l’esigenza di coordinamento tra le due discipline (pene sostitutive e ordinamento penitenziario) nasceva proprio dalla decisione – prefigurata dalla legge delega, e attuata dal legislatore delegato – di allargare incisivamente la platea dei possibili destinatari della sostituzione; e né, infine, può ritenersi eccedente i margini di discrezionalità conferiti dalla delega configurare tale preclusione come assoluta, a fronte della relatività della presunzione di pericolosità stabilita nell’ordinamento penitenziario, ove la presunzione può essere superata solo all’esito di accertamenti di regola compiuti una volta che l’esecuzione della pena abbia avuto inizio. Non è neppure irragionevole, in generale, il richiamo “in blocco” di tutti reati di cui all’art. 4-\u003cem\u003ebis\u003c/em\u003e ordin. penit., perché il dato comune a tutte queste ipotesi è rappresentato dalla necessità di specifici accertamenti, compiuti di regola durante l’esecuzione della pena, che riguardano la persistente pericolosità del condannato, salva la verifica di una sua eventuale irragionevolezza o sproporzionalità rispetto a singole ipotesi criminose. Infine la disposizione censurata non viola l’art. 27, terzo comma, Cost.: sebbene siano comprensibili le preoccupazioni dei rimettenti con riguardo alla sorte di giovani imputati di condotte pur gravemente offensive dei diritti delle vittime, ma che si trovano attualmente in stato di libertà proprio perché ritenuti non (più) pericolosi, tuttavia la rieducazione non può essere considerata, per vincolo costituzionale, come l’unica finalità legittima della pena. Il legislatore ben può, dunque, assegnare anche altre finalità alla pena – come il contenimento della pericolosità sociale del condannato e la deterrenza nei confronti della generalità dei consociati –, a condizione di non sacrificare la sola funzione della pena espressamente indicata quale costituzionalmente necessaria, la rieducazione del reo; e a condizione di assicurare il rispetto di tutti gli altri principi costituzionali che limitano la potestà punitiva statale.\u003c/p\u003e","numero_massima_precedente":"46960","elencoAtti":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"24/11/1981","data_nir":"1981-11-24","numero":"689","articolo":"59","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":"sostituito dal","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689~art59"},{"denominazione_legge":"decreto legislativo","data_legge":"10/10/2022","data_nir":"2022-10-10","numero":"150","articolo":"71","specificazione_articolo":"","comma":"1","specificazione_comma":"lett. g)","nesso":"","link_norma_attiva":"http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2022-10-10;150~art71"}],"elencoRiferimenti":[],"elencoParametri":[{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"3","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"27","specificazione_articolo":"","comma":"3","specificazione_comma":"","nesso":""},{"denominazione_legge":"Costituzione","data_legge":"","numero":"","articolo":"76","specificazione_articolo":"","comma":"","specificazione_comma":"","nesso":""}],"elencoAltriParametri":[{"denominazione_legge":"legge","data_legge":"27/09/2021","numero":"134","articolo":"1","specificazione_articolo":"","comma":"17","specificazione_comma":"lett. c)","nesso":""}]}],"elencoNote":[{"id_nota":"46320","autore":"Palazzo F.","titolo":"Preclusioni “soggettive” delle pene sostitutive e principi costituzionali di politica sanzionatoria","descrizione":"Nota a commento","titolo_rivista":"Diritto penale e processo","anno_rivista":"2025","numero_rivista":"10","parte_rivista":"","sezione_rivista":"","pagina_rivista":"1163","note_abstract":"","collocazione":"C.84 - A.440","descrizione_autorita":"","link_autorita":"","existFile":true}],"pronunceCorrette":[]}}"
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